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Fidia

AGM Information Nov 28, 2024

4258_rns_2024-11-28_13850d9f-9756-4d40-8acd-56904a86aecf.pdf

AGM Information

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Fidia S.p.A.

sede legale in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero TO-735673

Capitale sociale pari a Euro 13.573.000,00 i.v.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIDIA S.P.A. SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 27 DICEMBRE 2024, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

*

27 novembre 2024

(la presente Relazione Illustrativa sostituisce l'analogo documento pubblicato dalla Società in data 22 novembre 2024)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (nel prosieguo "Fidia" o l'"Emittente" o la "Società") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, in unica seduta, per il giorno 27 dicembre 2024 alle ore 10:00 in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11, presso la sede sociale dell'Emittente, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto al punto 2) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria:

1. Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con la modifiche oggetto della presente proposta di delibera, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti di Fidia il recepimento all'interno dello Statuto Sociale della facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal TUF) che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al rappresentante designato individuato dalle società (il "Rappresentante Designato").

Tale articolo ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies", potendo, pertanto, rendere permanente, per le società quotate, la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, al Rappresentante Designato.

Come noto, Fidia si è avvalsa di tale modalità organizzativa nel corso delle ultime assemblee, in virtù della normativa transitoria adottata nel contesto della pandemia da Covid-19, e ha potuto constatare che la maggiore flessibilità consentita dal ricorso alla figura del Rappresentante Designato ha reso più agile lo svolgimento delle riunioni, consentendo l'ordinato e efficiente svolgimento dei lavori assembleari e preparatori.

Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 135-undecies.1 TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, qualora l'intervento nell'assemblea della Società si svolgesse esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato:

  • ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea della Società;

  • la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

Per la medesima ragione, ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-ter TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea avvenga con le altre modalità previste dalla legge o dallo statuto.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio propone, pertanto, di riformulare gli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto come di seguito riportato nell'esposizione a confronto tra il testo vigente e quello nuovo modificato, restando invariate le altre disposizioni statutarie.

Statuto sociale- Testo vigente Statuto sociale - Testo proposto
Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la
sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei
termini di legge. termini di legge.
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche
disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione
dell'art. 2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è dell'art. 2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è
effettuata, effettuata,
previa previa
deliberazione deliberazione
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di
altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal
Consiglio medesimo, in accordo con le modalità Consiglio medesimo, in accordo con le modalità
previste dalla normativa vigente. previste dalla normativa vigente.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco
delle materie da trattare, la previsione per i soci della delle materie da trattare, la previsione per i soci della
possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'assemblea, inviando la propria giorno anche prima dell'assemblea, inviando la propria
richiesta all'indirizzo di posta elettronica e nei termini richiesta all'indirizzo di posta elettronica e nei termini
che verranno di volta in volta indicati nell'avviso di che verranno di volta in volta indicati nell'avviso di
convocazione, e le altre informazioni previste dalle convocazione, e le altre informazioni previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta
applicabili. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito applicabili. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito
internet della Società e con le modalità previste da internet della Società e con le modalità previste da
CONSOB con proprio regolamento. CONSOB con proprio regolamento.
Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri
giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea
straordinaria, la terza convocazione qualora consentito straordinaria, la terza convocazione qualora consentito
dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano
deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi
previsti dalla normativa vigente. previsti dalla normativa vigente.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino L'avviso di convocazione può prevedere che i titolari di
almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono
chiedere,
entro
dieci
giorni
dalla
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea,
salvo
diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli argomenti proposti, nei limiti e con le
modalità
previste
dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari applicabili.
diritti di voto - ove consentito dalla normativa anche
regolamentare
pro
tempore
vigente
-
possano
intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di
voto esclusivamente mediante conferimento di delega
(o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs.
58/98) di voto al rappresentante designato dalla
Società, con le modalità previste dalle medesime leggi
e/o disposizioni regolamentari.
L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta
all'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società
tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ove
ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e
all'oggetto della Società
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono
chiedere,
entro
dieci
giorni
dalla
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea,
salvo
diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli argomenti proposti, nei limiti e con le
modalità
previste
dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari applicabili.
L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta
all'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società
tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ove
ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e
all'oggetto della Società
Art.11) -
Hanno diritto di intervenire e votare in
Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il
settimo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria
volontà
di
intervento
in
Assemblea
mediante
l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili.
Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in
Art.11) -
Hanno diritto di intervenire e votare in
Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il
settimo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria
volontà
di
intervento
in
Assemblea
mediante
l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili.
Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare da altra persona,
anche non azionista, mediante delega scritta alle
condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle
disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà
essere notificata elettronicamente mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica e
mediante le eventuali ulteriori modalità indicate
nell'avviso di convocazione.
Assemblea può farsi rappresentare da altra persona,
anche non azionista, mediante delega scritta alle
condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle
disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà
essere notificata elettronicamente mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica e
mediante le eventuali ulteriori modalità indicate
nell'avviso di convocazione.
La Società può designare per ciascuna assemblea un
soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le
modalità previste dalla legge e dalle disposizioni
regolamentari, entro la fine del secondo giorno di
mercato antecedente la data fissata per l'assemblea in
prima o in unica convocazione, una delega con istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole
proposte per le quali siano state conferite istruzioni di
voto.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la
regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto
di intervento in Assemblea.
La Società ha facoltà di designare per ciascuna
assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto
di voto possono conferire delega. In tale caso
troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del
D.Lgs. 58/98 e le disposizioni di cui al Regolamento
approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato e integrato.
Gli eventuali soggetti designati e le necessarie
istruzioni operative sono riportati nell'avviso di
convocazione della riunione. Non possono essere
designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non
consente di rilasciare deleghe per l'intervento in
assemblee.
La Società può designare per ciascuna assemblea un
soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le
modalità previste dalla legge e dalle disposizioni
regolamentari, entro la fine del secondo giorno di
mercato antecedente la data fissata per l'assemblea in
prima o in unica convocazione, una delega con istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole
proposte per le quali siano state conferite istruzioni di
voto.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la
regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto
di intervento in Assemblea.
Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua
assenza od impedimento, da altra persona scelta assenza od impedimento, da altra persona scelta
dall'Assemblea stessa. dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un
Notaio, nomina un segretario, anche non socio. Notaio, nomina un segretario, anche non socio.
Al Al
Presidente, Presidente,
spettano spettano
la la
direzione direzione
di di
lavori lavori
dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle
deliberazioni. deliberazioni.
L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio
di di
Amministrazione, Amministrazione,
approvare approvare
un un
regolamento regolamento
assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale
svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
della Società. della Società.
Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e
l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte
degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante
il conferimento di delega (o subdelega) di voto al
Rappresentante Designato della Società ai sensi
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la Società
potrà
inoltre
prevedere
che
la
partecipazione
all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa
avvenire
– ove consentito dalla normativa anche
regolamentare
pro tempore
vigente
-
anche o
unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che
ne garantiscano l'identificazione.
Art. 14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Art. 14) - La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di membri Amministrazione composto da un numero di membri
non inferiore a tre e non superiore a sette. non inferiore a tre e non superiore a sette.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non Gli Amministratori durano in carica per un periodo non
superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è
indicato un termine più breve, scadono alla data indicato un termine più breve, scadono alla data
dell'Assemblea dell'Assemblea
convocata convocata
per per
l'approvazione l'approvazione
del del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e
sono rieleggibili. sono rieleggibili.
L'Assemblea, L'Assemblea,
prima prima
di di
procedere procedere
alla alla
nomina, nomina,
determina il numero dei componenti e la durata in determina il numero dei componenti e la durata in
carica del Consiglio. carica del Consiglio.
Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei
requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità
previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art. previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art.
147-ter, 147-ter,
comma comma
4, 4,
d.lgs. d.lgs.
58/1998, 58/1998,
almeno almeno
un un

Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998. La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non risulti soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea ai sensi dell'art. 11 primo paragrafo del presente statuto.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998. La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non risulti soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea ai sensi dell'art. 11 primo paragrafo del presente statuto.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di

comportamento redatti da società di gestione di comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria. mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti nei capoversi che precedono. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti nei capoversi che precedono. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto ai paragrafi successivi e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, d.lgs. 58/1998.

Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina di Amministratori senza seguire il procedimento del voto di lista, essa deve comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società) secondo quanto previsto ai paragrafi successivi e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società), fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, d.lgs. 58/1998.

Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina di Amministratori senza seguire il procedimento del voto di lista, essa deve comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono

approvata.
In
difetto,
il
Presidente
è
nominato
dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge,
ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi del presente Statuto.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa,
di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è
effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c.,
fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di
Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito
dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di
rappresentanza delle minoranze.
Anche in caso di cooptazione effettuata da parte del
Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la
sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi
dell'art. 2386 c.c., la Società procede avendo cura di
garantire il rispetto della normativa vigente in materia
di equilibrio tra i generi secondo le disposizioni dei
paragrafi che precedono.
comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei
requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza
ai sensi di legge.
È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il
candidato eventualmente indicato come tale nella Lista
di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed
approvata.
In
difetto,
il
Presidente
è
nominato
dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge
(salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia
consentita esclusivamente mediante conferimento di
delega (o subdelega) di voto al rappresentante
designato dalla Società), ovvero è nominato dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente
Statuto.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa,
di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è
effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c.,
fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di
Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito
dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di
rappresentanza delle minoranze.
Anche in caso di cooptazione effettuata da parte del
Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la
sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi
dell'art. 2386 c.c., la Società procede avendo cura di
garantire il rispetto della normativa vigente in materia
di equilibrio tra i generi secondo le disposizioni dei
paragrafi che precedono.
Art. 23) – Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Art. 23) – Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci
effettivi e tre Sindaci supplenti. effettivi e tre Sindaci supplenti.
I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data
dell'Assemblea dell'Assemblea
convocata convocata
per per
l'approvazione l'approvazione
del del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e
sono rieleggibili. sono rieleggibili.
La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea
all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto
concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i
settori strettamente attinenti a quello dell'impresa settori strettamente attinenti a quello dell'impresa
sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica. sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.
Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Si applicano nei confronti dei membri del Collegio
Sindacale Sindacale
i i
limiti limiti
al al
cumulo cumulo
degli degli
incarichi incarichi
di di
amministrazione e controllo stabiliti con regolamento amministrazione e controllo stabiliti con regolamento
dalla Consob. dalla Consob.
La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte
dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di legge o disposizioni previste da inderogabili norme di legge o
regolamentari. regolamentari.
Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di
collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi

dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi

e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella
lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal
caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella
lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal
caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente
vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie
maggioranze previste dalla legge.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente
vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie
maggioranze previste dalla legge (salvo il caso in cui la
Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla
nomina dei componenti del Collegio Sindacale senza
seguire il procedimento del voto di lista, essa deve
partecipazione
in
Assemblea
sia
consentita
esclusivamente mediante conferimento di delega (o
subdelega) di voto al rappresentante designato dalla
Società).
comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale
da assicurare il rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di uno
dei Sindaci effettivi tratti dalla lista di Maggioranza, a
Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla
nomina dei componenti del Collegio Sindacale senza
seguire il procedimento del voto di lista, essa deve
comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale
questo subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto
dalla stessa lista. Inoltre, per l'eventualità in cui il
da assicurare il rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi.
subentro, effettuato nei termini anzidetti, non consenta
di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi,
subentrerà il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla
stessa lista. Nel caso in cui, successivamente si renda
necessario sostituire l'altro Sindaco effettivo tratto
dalla lista di Maggioranza, a questo subentra in ogni
caso
l'ulteriore
Sindaco
supplente
tratto
dalla
medesima lista.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il
Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco
Supplente di Minoranza.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c.
procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del
principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di uno
dei Sindaci effettivi tratti dalla lista di Maggioranza, a
questo subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto
dalla stessa lista. Inoltre, per l'eventualità in cui il
subentro, effettuato nei termini anzidetti, non consenta
di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi,
subentrerà il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla
stessa lista. Nel caso in cui, successivamente si renda
necessario sostituire l'altro Sindaco effettivo tratto
dalla lista di Maggioranza, a questo subentra in ogni
caso
l'ulteriore
Sindaco
supplente
tratto
dalla
medesima lista.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il
Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco
Supplente di Minoranza.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c.
procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del
principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Le modifiche statutarie in oggetto, ove approvate, avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Si segnala che le modifiche statutarie agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fidia S.p.A.,

esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale,

delibera

  • i. di approvare le modifiche agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale, secondo quanto proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
  • ii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente:
    • (a) per dare esecuzione alla delibera che precede nonché per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese;
    • (b) per apportare alla medesima delibera e allo Statuto Sociale tutte le eventuali modifiche ed integrazioni, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza o di altre autorità competenti o del Notaio, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

San Mauro Torinese (TO), 27 novembre 2024

Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Luigi Maniglio

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