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Fidia AGM Information 2020

Mar 20, 2020

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AGM Information

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Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede Straordinaria il 29 aprile 2020 e il 30 aprile 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato).

***

Signori Azionisti, la presente relazione illustrativa (la "Relazione"), redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. ("Fidia" o la "Società") ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), ha lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica allo statuto sociale di cui all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci convocata, in sede Straordinaria il 29 aprile 2020 e il 30 aprile 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Si illustrano di seguito le modifiche allo statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello statuto sociale e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare. Tali proposte di modifica hanno a oggetto una piccola modifica procedurale inerente alla c.d. maggiorazione del voto, di cui all'art. 127-quinquies, del TUF.

* * *

1. MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLA MODIFICA STATUTARIA RELATIVA AL C.D. VOTO MAGGIORATO

(A) Premessa

L'art. 127-quinquies del TUF ha introdotto la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla Società.

La modifica legislativa è stata introdotta con lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove dalle medesime ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, rafforzandone il ruolo nella governance attraverso la maggiorazione del diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha valutato importante favorire un approccio all'investimento di lungo periodo, dotando gli azionisti che intendono far parte in modo stabile della compagine sociale di un maggior peso nelle decisioni della stessa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea degli Azionisti, che l'ha approvata in data 28 aprile 2017, la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies, TUF e, pertanto, la conseguente modifica dello statuto sociale.

(B) Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-quinquies, TUF, demanda alle società la facoltà di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 mesi).

Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea, che lo ha approvato, che la maggiorazione del diritto di voto fosse acquisita al decorrere del periodo minimo di ventiquattro mesi previsto dalla legge.

Analogamente, per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuna la maggiorazione massima di due voti per ciascuna azione, così come previsto dal medesimo articolo 127-quinquies del TUF.

(C) Legittimazione al beneficio del voto maggiorato

La Consob, con comunicazione n.0214548 del 18 aprile 2019, ha ritenuto di "dover dare risposta negativa" al quesito, formulato da uno studio legale, "se sia possibile far decorrere gli effetti della maggiorazione solo dal momento in cui il soggetto avente diritto ne richiede l'attribuzione purché successivamente alla maturazione del voto maggiorato ex art. 127-quinquies del Tuf".

Più precisamente la Consob, alla luce del comma 1 dell'art. 127-quinquies del Tuf ha sostenuto che ,oltre all'appartenenza delle azioni al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, l'unico ulteriore presupposto giuridico per l'attribuzione del voto maggiorato sia l'iscrizione in apposito elenco. "Le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti (art. 127-quinquies, comma 2)" - prosegue la comunicazione- "solo come delle "modalità" con le quali la società procede ad accertare il beneficio del voto maggiorato, ma non come degli elementi costitutivi della fattispecie al pari dei presupposti giuridici già indicati dal legislatore". In conclusione la Consob ha ritenuto che "ipotizzare che al termine del periodo minimo di detenzione sia l'azionista a scegliere se e quando rendere operativa la maggiorazione dei diritti di voto sulle azioni iscritte nell'elenco speciale equivarrebbe ad assegnare allo stesso azionista una sorta di strumento derivato, una "posizione lunga" sulle azioni dell'emittente (che inoltre, se esercitata , genererebbe un inevitabile decremento della posizione di altri azionisti) la cui data non sarebbe conoscibile dal mercato".

Alla luce della posizione della Consob sulla questione è opportuno modificare lo Statuto di Fidia S.p.A. eliminando l'ulteriore requisito - ulteriore rispetto all'iscrizione continuativa nell'elenco speciale per il periodo di almeno ventiquattro mesi - previsto nell'art. 5, comma 6 Statuto Fidia S.p.A. consistente nella "comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente ".

2. MODIFICHE STATUTARIE

Qualora la proposta di cui alla presente Relazione sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale della Società nei termini di seguito indicati:

Art.5) - Il capitale sociale è pari ad Euro
5.123.000 diviso in numero 5.123.000 azioni
di nominali Euro uno.
Art.5) -
Il capitale sociale è pari ad Euro
5.123.000 diviso in numero 5.123.000 azioni di
nominali Euro uno.
Le deliberazioni di aumento del capitale Le deliberazioni di aumento del capitale
sociale sociale
possono possono
prevedere prevedere
che che
la la
sottoscrizione sottoscrizione
abbia abbia
luogo luogo
sia sia
con con
pagamento pagamento
in in
denaro, denaro,
sia sia
mediante mediante
conferimenti di beni in natura e/o di crediti. conferimenti di beni in natura e/o di crediti.
Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono indivisibili.
La qualità di azionista comporta piena ed La qualità di azionista comporta piena ed
assoluta adesione allo statuto della società assoluta adesione allo statuto della società
ed alle deliberazioni dell'Assemblea. ed alle deliberazioni dell'Assemblea.
Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni
azione da un Euro posseduta. azione da un Euro posseduta.
In deroga a quanto previsto dal comma che In deroga a quanto previsto dal comma che
precede, ciascuna azione dà diritto a voto precede, ciascuna azione dà diritto a voto
doppio (e dunque a due voti per ogni doppio (e dunque a due voti per ogni azione)
azione) ove siano soddisfatte entrambe le ove siano soddisfatte entrambe le seguenti
seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al
spettato al medesimo soggetto in forza di medesimo soggetto in forza di un diritto reale
un diritto reale legittimante (piena proprietà legittimante (piena proprietà con diritto di
con diritto di voto o nuda proprietà o voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto
usufrutto con diritto di voto) per un periodo di voto) per un periodo continuativo di
continuativo di almeno ventiquattro mesi; almeno ventiquattro mesi;
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia
attestata dall'iscrizione continuativa, per un
periodo
di
almeno
ventiquattro
mesi,
nell'elenco speciale appositamente istituito
disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia
attestata dall'iscrizione continuativa, per un
periodo
di
almeno
ventiquattro
mesi,
nell'elenco speciale appositamente istituito
disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco
Speciale").
Speciale"), nonché da una comunicazione L'acquisizione della maggiorazione del diritto
attestante il possesso azionario riferita alla di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra:
data di decorso del periodo continuativo (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese
rilasciata dall'intermediario presso il quale di calendario successivo a quello in cui si
le azioni sono depositate ai sensi della sono verificate le condizioni richieste dallo
normativa vigente. statuto per la maggiorazione del diritto di
L'acquisizione voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale
della assemblea,
maggiorazione determinata
del ai
diritto di voto sarà efficace alla prima nel sensi
tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato della
aperto del mese di calendario successivo a normativa vigente, successiva alla data in cui
quello in cui si sono verificate le condizioni si siano verificate le condizioni richieste dallo
richieste dallo statuto per la maggiorazione statuto per la maggiorazione del diritto di
del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di voto.
un'eventuale La società istituisce e tiene presso la sede
assemblea, sociale, con le forme ed i contenuti previsti
determinata dalla
ai normativa
sensi della normativa vigente, successiva applicabile,
alla data in cui si siano verificate le l'Elenco
condizioni richieste dallo statuto per la
maggiorazione del diritto di voto.
Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti

La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione

che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs.

controllo in società o enti che detengono
di Controllo").
azioni
a
voto
maggiorato
in
misura
La
maggiorazione
di
voto
già
maturata
superiore alla soglia prevista dall'articolo
ovvero,
se
non
maturata,
il
periodo
di
120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
titolarità necessario alla maturazione del voto
58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").
maggiorato, sono conservati:
La maggiorazione di voto già maturata
(a) in caso di successione a causa di morte a
ovvero, se non maturata, il periodo di
favore dell'erede e/o legatario;
titolarità necessario alla maturazione del
voto maggiorato, sono conservati:
(b) in caso di fusione o scissione del titolare
delle azioni a favore della società risultante
(a) in caso di successione a causa di morte
dalla fusione o beneficiaria della scissione;
a favore dell'erede e/o legatario;
(c) in caso di trasferimento da un portafoglio
ad altro degli OICR gestiti da uno stesso
(b) in caso di fusione o scissione del titolare
soggetto.
delle azioni a favore della società risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione;
La maggiorazione di voto:
(c)
in
caso
di
trasferimento
da
un
(a) si estende proporzionalmente alle azioni
portafoglio ad altro degli OICR gestiti da
di nuova emissione in caso di un aumento di
uno stesso soggetto.
capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice
civile e di aumento di capitale mediante nuovi
La maggiorazione di voto:
conferimenti
effettuati
nell'esercizio
del
diritto di opzione;
(a) si estende proporzionalmente alle azioni
di nuova emissione in caso di un aumento
(b) può spettare anche alle azioni assegnate
di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice
in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di
civile e di aumento di capitale mediante
voto maggiorato, in caso di fusione o di
nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio
scissione,
qualora
ciò
sia
previsto
dal
del diritto di opzione;
relativo progetto;
(b) può spettare anche alle azioni assegnate
Nelle ipotesi del comma precedente, le nuove
in cambio di quelle cui è attribuito il diritto
azioni acquisiscono la maggiorazione di voto
di voto maggiorato, in caso di fusione o di
(i) per le azioni di nuova emissione spettanti
scissione, qualora ciò sia previsto dal
al titolare in relazione ad azioni per le quali sia
relativo progetto;
già maturata la maggiorazione di voto, dal
momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale,
Nelle ipotesi del comma precedente, le
senza necessità di un ulteriore decorso del
nuove
azioni
acquisiscono
la
periodo continuativo di possesso; (ii) per le
maggiorazione di voto (i) per le azioni di
azioni di nuova emissione spettanti al titolare
nuova emissione spettanti
al titolare in
in
relazione
ad
azioni
per
le
quali
la
relazione ad azioni per le quali sia già
maggiorazione di voto non sia già maturata
maturata la maggiorazione di voto, dal
(ma sia in via di maturazione), dal momento
momento
dell'iscrizione
nell'Elenco
del compimento del periodo di appartenenza
Speciale, senza necessità di un ulteriore
calcolato a partire dalla originaria iscrizione
decorso
del
periodo
continuativo
di
nell'Elenco Speciale.
possesso;
(ii)
per
le
azioni
di
nuova
emissione spettanti al titolare in relazione
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a
ad azioni per le quali la maggiorazione di
colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di
voto non sia già maturata (ma sia in via di
rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in
maturazione), dal momento del compimento
tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto
del periodo di appartenenza calcolato a
di voto, mediante comunicazione scritta da
partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco
inviare alla società, fermo restando che la
Speciale.
maggiorazione del diritto di voto può essere
nuovamente acquisita rispetto alle azioni per
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a
le quali è stata rinunciata con una nuova
colui cui spetta il diritto di voto maggiorato
diretta
o
indiretta
di
partecipazioni
di
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio
di
rinunciare
in
ogni
tempo
iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso
irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla
maggiorazione del diritto di voto, mediante
comunicazione
scritta
da
inviare
alla
società,
fermo
restando
che
la
maggiorazione del diritto di voto può essere
nuovamente acquisita rispetto alle azioni
per le quali è stata rinunciata con una nuova
iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso
integrale
del
periodo
di
appartenenza
continuativa non inferiore a 24 mesi.
integrale
del
periodo
di
appartenenza
continuativa non inferiore a 24 mesi.
La maggiorazione del diritto di voto si
computa anche per la determinazione dei
quorum costitutivi e deliberativi che fanno
riferimento ad aliquote del capitale sociale,
ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto,
spettanti in forza del possesso di determinate
aliquote del capitale sociale.
Ai fini del presente articolo la nozione di
La maggiorazione del diritto di voto si
computa anche per la determinazione dei
quorum costitutivi e deliberativi che fanno
riferimento ad aliquote del capitale sociale,
ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto,
spettanti
in
forza
del
possesso
di
determinate aliquote del capitale sociale.
Ai fini del presente articolo la nozione di
controllo è quella prevista dalla disciplina
normativa degli emittenti quotati.
controllo è quella prevista dalla disciplina
normativa degli emittenti quotati.

3. ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di materie estranee alle competenze dei comitati interni.

4. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Ai sensi dell'art. 127-quinqiues, comma 6, TUF, e della disciplina generale del recesso, le modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ. in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

5. PROPOSTE DI DELIBERA

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Fidia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

1. di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale come segue Articolo 5

Il capitale sociale è pari ad Euro 5.123.000 diviso in numero 5.123.000 azioni di nominali Euro uno. Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti. Le azioni sono indivisibili.

La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in

misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

(a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

(c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto:

(a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

(b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

Nelle ipotesi del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Nuovo Articolo 5

Il capitale sociale è pari ad Euro 5.123.000 diviso in numero 5.123.000 azioni di nominali Euro uno.

Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

Le azioni sono indivisibili.

La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

(a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

(c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto:

(a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

(b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

Nelle ipotesi del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'adeguamento del regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplina modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse." San Mauro Torinese, 13 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

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