Regulatory Filings • Dec 4, 2017
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Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.
Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito da parte di Exprivia S.p.A..
Il prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «Exprivia S.p.A. 5,20% 2014-2017», è costituito da n. 100 (cento) obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000 (cinquantamila/00) ciascuno in taglio non frazionabile ed è emesso dall'Emittente in conformità con l'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile.
Alla Data di Emissione, l'Emittente procederà all'accentramento dei Titoli presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I Portatori non potranno richiedere la consegna materiale del certificato rappresentativo dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.
Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali.
In caso di successiva circolazione, non è consentito il trasferimento dei Titoli a soggetti che non siano Investitori Professionali.
I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.
I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.
Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.
La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.
I Titoli sono emessi alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del loro Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori.
I Titoli sono emessi alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla Data di Godimento.
Il Prestito ha durata pari a 3 anni, due mesi e dieci giorni anni sino alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto al successivo articolo 1.8 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori).
Il Prestito è fruttifero di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) al tasso fisso annuo lordo pari al:
(i) alla Seconda Data di Calcolo, la Comunicazione sulla Relazione Semestrale attesti il ripristino del/dei Parametro/i Finanziario/i che hanno dato luogo ad un Evento di Variazione del Tasso A, il tasso di interesse applicabile, a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Seconda Data di Calcolo, sarà il Tasso di Interesse Iniziale;
(ii) la Data di Calcolo Rilevante A cada successivamente alla Data di Pagamento dell'aprile di ogni anno, il Tasso di Interesse Post Violazione A sarà applicabile subordinatamente (x) alla rilevazione, come attestata dalla Comunicazione sulla Relazione Semestrale del mancato ripristino del/dei Parametro/i Finanziario/i che hanno dato luogo ad un Evento di Variazione del Tasso A ovvero (y) alla mancata comunicazione ai Portatori della Comunicazione sulla Relazione Semestrale;
(c) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo Rilevante B, al Tasso di Interesse Post Violazione B, fermo restando che, qualora:
(i) alla Seconda Data di Calcolo, la Comunicazione sulla Relazione Semestrale attesti il ripristino del/dei Parametro/i Finanziario/i che hanno dato luogo ad un Evento di Variazione del Tasso B, il tasso di interesse applicabile, a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Seconda Data di Calcolo, sarà il Tasso di Interesse Iniziale;
(ii) la Data di Calcolo Rilevante B cada successivamente alla Data di Pagamento dell'aprile di ogni anno, il Tasso di Interesse Post Violazione B sarà applicabile subordinatamente (x) alla rilevazione, come attestata dalla Comunicazione sulla Relazione Semestrale del mancato ripristino del/dei Parametro/i Finanziario/i che hanno dato luogo ad un Evento di Variazione del Tasso B ovvero (y) alla mancata comunicazione ai Portatori della Comunicazione sulla Relazione Semestrale.
Qualora ad una Data di Calcolo si verifichi un Evento di Variazione del Tasso A ovvero un Evento di Variazione del Tasso B, l'Emittente sarà tenuto ad effettuare la Comunicazione di Step-Up, in conformità a quanto previsto all'Articolo 1.11 (xvi).
Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale (o per il minore periodo di tempo) a ciascuna Data di Pagamento.
L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando, a seconda del caso, il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Post Violazione A o il Tasso di Interesse Post Violazione B per il valore nominale residuo dei Titoli alla relativa Data di Pagamento come individuato sulla base del Piano di Ammortamento, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).
I Titoli cesseranno di maturare interessi alla prima tra:
restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari, a seconda del caso, al Tasso di Interesse Iniziale, al Tasso di Interesse Post Violazione A o al Tasso di Interesse Post Violazione B, a seconda del caso.
Per "Periodo di Interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted).
Salvo quanto previsto al successivo Articolo 1.8 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori), il Prestito sarà rimborsato alla pari secondo il Piano di Ammortamento riportato nella tabella sottostante:
| Piano di ammortamento prestito obbligazionario | Piano di ammortamento singola obbligazione |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valore Nominale Residuo |
Numero Rate Capitale |
Rimborso quota capitale |
% di rimborso quota capitale |
Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione |
Rimborso quota capitale singola obbligazione |
| 17 - 10 - 2014 |
5.000.000 | 50.000 | ||||
| 17 - 04 - 2015 |
5.000.000 | 50.000 | ||||
| 17 - 10 - 2015 |
4.350.000 | 1 | 650.000 | 13,0% | 43.500 | 6.500 |
| 17 - 04 - 2016 |
3.850.000 | 2 | 500.000 | 23,0% | 38.500 | 5.000 |
| 17 - 10 - 2016 |
3.350.000 | 3 | 500.000 | 33,0% | 33.500 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 - 04 - 2017 |
2.600.000 | 4 | 750.000 | 48,0% | 26.000 | 7.500 |
| 17 - 10 - 2017 |
1.850.000 | 5 | 750.000 | 63,0% | 18.500 | 7.500 |
| 7 - 12 - 2017 |
925.000 | 6 | 925.000 | 81,5% | 9.250 | 9.250 |
| 27 - 12 - 2017 |
0 | 7 | 925.000 | 100,0% | 0 | 9.250 |
I Portatori hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti Eventi Rilevanti:
parere da parte di un primario studio legale che stabilisca che il relativo procedimento non è inammissibile od infondato, restando inteso che i costi relativi a tale parere saranno ad esclusivo carico dell'Emittente;
Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, e comunque previa conforme delibera dell'Assemblea dei Portatori, il rimborso anticipato totale dei Titoli con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [email protected] almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato.
A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente ai Portatori in relazione ai Titoli diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla Data di Rimborso Anticipato.
Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 1.8 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori.
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed ai Portatori (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato, salvo il caso in cui l'Emittente stessa, entro il decimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, abbia contestato per iscritto ai Portatori il verificarsi dell'Evento Rilevante indicato in tale Richiesta di Rimborso Anticipato, ritenendo infondata la medesima. In tal caso, la definizione della contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori) alla determinazione di un collegio formato da tre arbitri (scelti tra soggetti con comprovata esperienza nella/e materia/e oggetto della contestazione) di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori e il terzo di comune accordo dai primi due arbitri ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano. I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente. La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.
I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.
I Titoli non sono e non saranno convertibili in quote, azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.
Il rimborso dei Titoli è assistito dalla seguente garanzia: parzialmente, Pegno sul Saldo del Conto, su cui l'Emittente si impegna altresì, ai sensi dell'Atto di Pegno, a depositare, inter alia, i proventi derivanti da una o più commesse conferite all'Emittente nel contesto dello svolgimento della propria attività d'impresa.
Resta inteso che, in caso di successiva circolazione dei Titoli, il Pegno sul Saldo del Conto costituito ai sensi dell'Atto di Pegno garantirà pro quota i Portatori dei Titoli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1995 del Codice Civile.
Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a:
(i) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
almeno l'ultimo bilancio di esercizio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
anno, i seguenti documenti relativi all'Emittente: (a) la PFN; (b) il valore della produzione dell'Emittente;
Qualora ad una Data di Calcolo, l'Emittente riscontri il verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso A ovvero di un Evento di Variazione del Tasso B ne darà pronta comunicazione ai Portatori mediante la Comunicazione di Step-Up, ai sensi dell'Articolo 1.11 paragrafo (xvi).
Qualora:
il Rappresentante Comune (ove nominato) o i Portatori ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente alla Comunicazione di Step-Up, salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori (a seconda del caso).
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse Iniziale ovvero del Tasso di Interesse Post Violazione A ovvero del Tasso di Interesse Post Violazione B (a seconda del caso) sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dai Portatori) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.
I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.
Resta inteso che in caso di lodo favorevole ai Portatori, la variazione del tasso di interesse prevista in conseguenza di un Evento di Variazione del Tasso A o di un Evento di Variazione del Tasso B si riterrà applicabile a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o i Portatori (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale.
La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.
Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.
La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
L'emissione dei Titoli è stata deliberata in data 7 ottobre 2014 dal Consiglio di Amministrazione della società Exprivia Healthcare IT Srl, successivamente fusa per incorporazione nell'Emittente. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione dei Titoli per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori secondo le modalità previste all'articolo 1.21 (Varie) che segue.
Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 1.16 (Modifiche), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso scritto dei Portatori.
I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.
Sono a carico dei Portatori le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Portatori e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.
I Portatori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.
Per la tutela degli interessi comuni dei Portatori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile relative all'assemblea degli obbligazionisti.
Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente ed i Portatori sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.
Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente: www.exprivia.it, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.
La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.
***
Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.
"Agente per il Calcolo" indica l'Emittente, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione ai Titoli.
"Assemblea dei Portatori" indica l'assemblea dei Portatori.
"Atto di Pegno" indica l'atto di pegno che l'Emittente stipulerà con i Sottoscrittori ai sensi del quale viene costituito il pegno sul saldo di Conto.
"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
"Comunicazione di Step-Up" indica la comunicazione mediante la quale l'Emittente comunica prontamente ai Portatori il verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso A ovvero un Evento di Variazione del Tasso B entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento.
"Comunicazione sui Parametri Finanziari" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.
"Comunicazione sulla Relazione Semestrale" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il ripristino ovvero il mancato ripristino da parte dell'Emittente, alla Seconda Data di Calcolo, del/dei Parametro/i Finanziario/i violato/i alla precedente Data di Calcolo Rilevante A ovvero Data di Calcolo Rilevante B, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.
"Conto" indica il conto corrente aperto dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito, il cui saldo verrà oppegnorato, ai sensi dell'Atto di Pegno, in favore dei Portatori.
"Core Business" indica la fornitura di prodotti e servizi nel settore dell'informativa e nel campo dell'elaborazione dati, del customer care e Business Process Outsourcing, di programmi, studi e progetti nel campo ICT, nonché l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi.
"Data di Calcolo" indica la data che cade entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi decorrenti dalla pubblicazione del bilancio di esercizio dell'Emittente.
"Data di Calcolo Rilevante A" indica la Data di Calcolo in cui si verifichi un Evento di Variazione del Tasso A.
"Data di Calcolo Rilevante B" indica la Data di Calcolo in cui si verifichi un Evento di Variazione del Tasso B.
"Data di Emissione" indica il 17 ottobre 2014.
"Data di Godimento" indica il 17 ottobre 2014.
"Data di Pagamento" indica il 17 ottobre ed il 17 aprile di ciascun anno, fino al 17 ottobre 2017 (incluso) nonché il 7 dicembre 2017 ed il 27 dicembre 2017.
"Data di Rimborso Anticipato" indica la data specificata dai Portatori nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 1.8, restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi almeno trenta (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato.
"Data di Scadenza" indica in relazione ai Titoli la data in cui tali titoli saranno rimborsati, che cadrà il 27 dicembre 2017.
"EBITDA" indica, in relazione all'Emittente, il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e delle Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico di esercizio dell'Emittente, predisposto
in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Emittente" indica Exprivia S.p.a., con sede legale in Molfetta (BA) via A. Olivetti, 11, capitale sociale deliberato Euro 26.979.658,16 i.v., codice fiscale n. 00721090298, partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari n. 09320730154, R.E.A. n. BA-481202.
"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.
"Evento di Variazione del Tasso A" indica, alternativamente, una delle seguenti circostanze:
"Evento di Variazione del Tasso B" indica, alternativamente, una delle seguenti circostanze:
"Evento Rilevante" indica ciascun evento al verificarsi del quale i Portatori avranno la facoltà di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato del Prestito ai sensi dell'Articolo 1.8.
"Giorno Lavorativo" qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.
"Gruppo" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
"Indebitamento Finanziario" indica, in relazione all'Emittente ed alle altre società facenti parte del Gruppo, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:
(a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l' Emittente e/o un'altra società del Gruppo sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, e/o da altra società del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
"Investitori Professionali": indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali come individuata dall'articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.
"Italtel" si intende Italtel S.p.A., con socio unico, con sede legale in Località Castelletto, Settimo Milanese (MI) via Reiss Romoli, capitale sociale deliberato Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13210460153.
"Legge Factoring" indica la legge 21 febbraio 1991 n. 52.
"Legge Fallimentare" indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.
"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.
"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
"Titoli" indica n. 100 (cento) titoli di debito emessi in forma dematerializzata dall'Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
"Parametri Finanziari" indica i parametri finanziari indicati al paragrafo (xxvii) dell'Articolo 1.11 (Impegni dell'Emittente).
"Patrimonio Netto" o "PN" indica, in relazione all'Emittente, la somma di capitale sociale, riserve, utili (perdite) portati a nuovo e utile (perdita) dell'esercizio, corrispondenti alle rispettive voci dell'articolo 2424 c.c. e risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente.
"Piano di Ammortamento" indica il piano di ammortamento dei Titoli indicato nell'Articolo 1.7 (Rimborso) del presente Regolamento del Prestito.
"Portatori" indica, complessivamente, i soggetti portatori dei Titoli e "Portatore" indica ciascuno di essi.
"Posizione Finanziaria Netta" o "PFN" indica, in relazione all'Emittente, la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile):
(+) D1 obbligazioni;
(+) D2 obbligazioni convertibili;
(+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
(+) D4 debiti verso banche;
(+) D5 debiti verso altri finanziatori;
(+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
(+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
(+) effetti in scadenza;
(+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
(-) C.IV disponibilità liquide.
"Prestito" indica il prestito costituito dai Titoli per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «Exprivia S.p.A. 5,20% 2014-2017» emesso dall'Emittente.
"Rappresentante Comune" indica il rappresentante comune eventualmente nominato dall'Assemblea dei Portatori.
"Regolamento del Mercato ExtraMOT" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).
"Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento dei Titoli.
"Relazione Semestrale" indica la relazione redatta dall'Emittente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e controfirmata da una società di revisione esterna, attestante la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente al 30 giugno di ciascun anno in cui l'Emittente abbia effettuato la Comunicazione di Step-Up.
"Richiesta di Rimborso Anticipato" indica la richiesta di rimborso anticipato del Prestito inviata tramite PEC dai Portatori all'Emittente ai sensi dell'articolo 1.8 contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato.
"Seconda Data di Calcolo" indica la data che cade entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi decorrenti dalla pubblicazione della Relazione Semestrale.
"Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT" indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.
"Sottoscrittori" indica gli Investitori Professionali che sottoscriveranno i Titoli alla Data di Emissione.
"Tasso di Interesse Iniziale" indica il 5,20%.
"Tasso di Interesse Post Violazione A" indica il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).
"Tasso di Interesse Post Violazione B" indica il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dell'1,5% (uno virgola cinque per cento).
"TUF" indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.
"Valore Nominale" indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuno dei 100 (cento) Titoli pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
"Vincoli Ammessi" indica in relazione all'Emittente:
"Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente, come di seguito elencati:
cessione pro solvendo del credito di Euro 5.668.486,88 avvenuta il 4 dicembre 2009 con atto pubblico (rep 37401, racc 13822, notaio Federico Lojodice in Bari) derivante dal contratto stipulato con la Regione Puglia il 4 luglio 2008 repertorio 009455 relativo al servizio di Infrastruttura Tecnologica della commessa Edotto, a favore della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a garanzia del finanziamento a medio termine erogato da quest'ultima banca alla Società nel 2009.
"Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente nonché le cessioni di crediti in garanzia, con esclusione delle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di sconto e/o ai sensi della Legge Factoring, nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).
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