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Exprivia

Registration Form Jul 15, 2024

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EMARKE
SDIR
CERTIFIED

ALLEGATO "E" AL N. 17635/9531 DI REP.

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

"Exprivia S.p.A.".
TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE
ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE
È costituita una società per azioni denominata: "Exprivia
S.p.A.".
La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di
legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", "AISOFTW@RE
S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A.".
ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE
La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore
dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi
di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e
progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o rappresen-
tante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare
hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi
medici. La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere:
(a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione
dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla
fornitura di servizi di call center, di customer care e di
Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione,
l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi
informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività indu-
striale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni al-
tra attività inerente la produzione di software per il mercato;
(e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione
di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le
attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera
idi impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparec-
chiature elettroniche e di quant'altro necessario per la rea-
lizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo
studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione ter-
ritoriale; (h) alla consulenza direzionale ed mministrativa;
(i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo in-
formatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico,
nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette profes-
sioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e con-
nessi ai suddetti servizi. Inoltre, la società può promuovere
la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile
ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca.
La società ha inoltre per oggetto: (i) l'assunzione, diretta o
indiretta, in conformità alla disciplina normativa e regolamen-
tare vigente in materia, di partecipazioni in altre società eg
imprese e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della
Società, italiane e/o estere nonché gestire e alienare le par-
tecipazioni e/o interessenze medesime; (ii) il finanziamento e
coordinamento tecnico e finanziario (ivi incluso contrarre mutui
e finanziamenti e prestare garanzie reali e personali), anche
indiretto, a favore delle società partecipate; (iii) lo

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| Comments | California | California | Career | Caracter | SED | SED | T

CEK III-IEL
svolgimento di attività di coordinamento strategico, tecnico e
finanziario di tali società partecipate (dirette ed indirette)
e di indirizzo nei confronti delle medesime; e (iv) la produ-
zione, installazione e commercializzazione di sistemi informa-
tici e di servizi informatici. La società può compiere qualunque
altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, banca-
ria, mobiliare od immobiliare ritenute dall'organo amministra-
tivo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto so-
ciale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico
e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio
professionale nei confronti del pubblico dei servizi di inve-
stimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche
ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per
legge a particolari autorizzazioni.
ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050,
1 .
ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.
ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI
La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA). La
1.
Società potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, isti-
tuire o sopprimere succursali, dipendenze e/o rappresentanze sia
in Italia che all'estero.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,
2
si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci;
è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domici-
lio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei
soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.
TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIA-
MENTI DEI SOCI
ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI
1. Il capitale sociale è fissato in euro 827.353,00 (otto-
centoventisettemila trecentocinquantatre/00)suddiviso in numero
827.353 (ottocentoventisettemila trecentocinquantatre) azioni
del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) euro cadauna.
Le azioni sono ammesse alla gestione accentratata in regime di
dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e dell'art
2354, comma 7, del codice civile.
2. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emis-
sione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il
modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di
tali azioni.
ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI
L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a
fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti

nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, stabilendo la forma, le modalità di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di detti certificati. ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di esequire i conferimenti in danaro. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale 2. sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni. ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ I finanziamenti con diritto a restituzione della somma 1. versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai 2. soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 1. Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi della normativa applicabile. ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO 1 . In caso di morte di un socio, nella proprietà delle azioni qià di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari. 2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile. ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte 1. delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile, restando esclusi i casi previsti dall'articolo 2437, comma 2, del codice civile. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno 2. del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il qiorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso. 3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha

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C

esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi di legge.
TITOLO ITI - ASSEMBLEA DET SOCI
ARTICOLO 12) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Le competenze dell'assemblea ordinaria sono quelle previ-
1
ste dalla legge.
ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE
L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società,
1.
oppure altrove, purché in Italia, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 15), comma 4.
ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE
1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministra-
tivo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo
amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli
argomenti da trattare, dai soci che rappresentino la percentuale
di capitale sociale prevista dalla normativa pro tempore vi-
gente.
L'assemblea è convocata mediante avviso almeno 15 (quin-
2.
dici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso
può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico),
contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adu-
nanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre in-
formazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e re-
golamentari ed è pubblicato nei termini di legge:
sul sito internet della società;
ove necessario per disposizione inderogabile, sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quo-
tidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il
Sole 24 ore, La Repubblica, MF, Corriere della Sera";
con le altre modalità previste dalla normativa anche rego-
lamentare pro tempore vigente.
3. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si in-
tende comunque regolarmente costituita in forma totalitaria,
quando sia presente o regolarmente rappresentato l'intero capi-
tale sociale, partecipi all'assemblea la maggioranza dei compo-
nenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno dei
partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti posti
all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si ten-
বা বা
gono, di regola, in unica convocazione come per legge. Il Con-
siglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora nel
ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso
di convocazione, che l'assemblea ordinaria e straordinaria si
tengano a seguito di più convocazioni.
ARTICOLO 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO
1. La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'eser-
cizio del diritto di voto è attestata, ai sensi della normativa
applicabile, da una comunicazione alla Società, in favore del
soggetto cui spetta il diritto di voto, da parte

4

EMARKET

costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittima-
zione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i ri-
sultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato
conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver
svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
ARTICOLO 18) QUORUM
L'assemblea ordinaria è validamente costituita e deliberal
1. .
secondo le maggioranze previste dalla normativa applicabile.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita e de-
2.
libera secondo le maggioranze previste dalla normativa applica-
bile.
ARTICOLO 19) ASSEMBLEE SPECIALI
1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare;
sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi
2 .
3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica
la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.
L'impuqnazione delle deliberazioni assembleari può essere
1.
proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di
voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, an-
che congiuntamente, la percentuale di capitale sociale richiesta
dalla normativa pro tempore vigente.
TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CON-
TROLLI
ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA
1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi
dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'as-
semblea, al consiglio di amministrazione, composto da un numero
variabile fino ad un massimo di 12 (dodici) membri, ovvero
all'amministratore unico.
societari che incidono sui loro diritti:
per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di
a)
diritti diversi da quelle ordinarie;
per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari

emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice
civile;
c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui
diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non
approvate dall'assemblea speciale.
ARTICOLO 20) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano
in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'as-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo
esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia
fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di
fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi
(sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro ca-
rica).

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-

3. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti
dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo de-
cade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'as-
semblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Gli amministratori sono rieleggibili.
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri
5.
il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno
che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti
dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina dall'as-
semblea; con le medesime modalità possono essere nominati anche
uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di so-
stituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento,
secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.
6. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rim-
borso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.
7. Può essere assegnato dall'assemblea, per ogni singolo
esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'or-
gano amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita;
un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche me-
diante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi
o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di
carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una
partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di
sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emis-
sione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende
che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinun-
ciato.
La remunerazione degli amministratori investiti di parti-
ర్లు చ
colari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione,
sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può de-
terminare un importo complessivo per la remunerazione di tutti
gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari ca-
riche.
ARTICOLO 22) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE
Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede
1
sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri
dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le
volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia
fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal
collegio sindacale.
Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da
2.
spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascunị
componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci
effettivi e, nei casi di urgenza almeno 1 (uno) giorno prima.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo op
magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comu-
nicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente

ﺴﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ

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costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle
suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del
consiglio stesso e dei componenti del collegio sindacale, al-
lorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque adg
assistere alla adunanza siano stati previamente informati, fermo
restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-
ficientemente informato.
4. L'intervento alle adunanze del consiglio di amministra-
zione può svolgersi, anche in via esclusiva, da remoto mediante
mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, con gli interve-
nuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabil-
mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-
tati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
guatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenta-
C)
zione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno;
d) ove non si tratti di consiglio di amministrazione totali-
tario, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi
audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli inter-
venuti possano affluire.
In tali casi l'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui
si trova il Presidente, ove sarà richiesta la compresenza del
Segretario nei soli casi in cui sia necessario procedere all'im-
mediata stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio si ri-
5.
chiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate
con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti;
il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.
In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende
approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-
siede la seduta.
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per
corrispondenza.
8.
Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del con-
siglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto
ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
9.
Il verbale deve indicare:
la data dell'adunanza;
a)
anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
b)
su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le
C)

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-

CERTIFIED
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
d) le modalità e il risultato delle votazioni, e deve con-
sentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli,
degli astenuti o dei dissenzienti.
10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo
amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario
sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo
medesimo.
ARTICOLO 23) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'at-
tuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere
qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni
di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non
espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.
Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le se-
quenti competenze:
- la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e
2505-bis del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.
ARTICOLO 24) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DE-
LEGATT
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il
-
consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e
provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regola-
rità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e
la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi
2 .
membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo,
fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono
delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del
codice civile.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di
3.
amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul
generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evolu-
zione e sulle operazioni di maggiore rilievo.
A uno o più membri dell'organo amministrativo possono es-
sere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:
le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, ammini-
a)
strativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, do-
ganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con
i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro
dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale,
con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali
di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai

fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonche quelle di sostituto d'imposta; le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi in b). materia di trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni; c) le funzioni inerenti alla normativa applicabile sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rid) spetto da parte della società di oqni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti; A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. ARTICOLO 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE 1 . La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione;

nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori b) delegati, ove questi siano stati nominati. 2. L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al presidente, e, ove nominati, agli amministratori delegati,

nell'ambito dei poteri loro conteriti.
ကိုးကား
L'organo amministrativo può nominare direttori e procura-
tori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale
sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per de-
terminati atti o categorie di atti, a dipendenti della società
ed eventualmente a terzi.
ARTICOLO 26) AMMINISTRATORE UNICO
Quando l'amministrazione della società è affidata all'am-
1 .
ministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e leg
facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.
ARTICOLO 27) COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi
1 .
e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la qualej
attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presi-
dente.
Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, deca-
2. -
dono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 2399.
Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni no-
ကံ
vanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spe-
dirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco
e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può
essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e
può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (com-
presi il telefax e la posta elettronica).
4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito es
atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette for-
malità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo
restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-
ficientemente informato.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sinda-
cale si tengano anche esclusivamente per teleconferenza o vi-
deoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo col-
legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento
dei componenti e che tutti i partecipanti possano essere iden-
tificati e sia loro consentito seguire la discussione e inter-
venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-
tati. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova
il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
relativo verbale.
ARTICOLO 28) CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'as-
1.
semblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409-
bis, comma 2, da un revisore contabile o da una società di
revisione.
Non possono essere incaricati del controllo contabile e,
2.
se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. Nel caso di con-
trollo contabile affidato a società di revisione,
Le
EMAKKE
SDIR
CERTIFIED
disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai
soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
L'attività di controllo contabile è documentata dall'or-
3.
qano di controllo contabile in un apposito libro, che resta
depositato presso la sede della società.
ARTICOLO 29) AZIONE DI RESPONSABILITÀ
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata
1.
anche dai soci che rappresentino la percentuale del capitale
sociale richiesta dalla normativa pro tempore vigente.
TITOLO V - OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 30) OBBLIGAZIONI
1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410,
comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo.
TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
ARTICOLO 31) ESERCIZI SOCIALI E UTILI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre
1.
di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può
tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo ri-
chiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'og-
getto della società.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti
come segue:
a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino
a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale;
sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione
dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali
utili netti si riferiscono.
4. La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi
ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433-bis del codice,
civile.
5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giornop
in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 32) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla
2.
nomina dei liguidatori non intervenga una diversa decisione dei
soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel
momento compongono l'organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della
liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento
dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società
sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente
statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione

sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il
consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia pluri-
personale.
TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE
ARTICOLO 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle
quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo
amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o
i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi,
in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o
esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di
compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica,
ritualmente e secondo diritto.
L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la
2.
società ha la sua sede legale.
ARTICOLO 34) FORO COMPETENTE
1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari
sociali e della interpretazione o esecuzione del presente sta-
tuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il
foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.
TITOLO IX - NORME FINALI
ARTICOLO 35) LEGGE APPLICABILE
Al presente statuto si applica la legge italiana.
1 :
ARTICOLO 38) RINVIO
Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge in
materia.
F.to Donato Dalbis
F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di BARI

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 11 LUGLIO 2024

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

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