Major Shareholding Notification • Nov 18, 2019
Major Shareholding Notification
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Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")
Ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue:
(h) In data 13 novembre 2019, in considerazione dei mutati assetti proprietari di Emera derivanti dai predetti aumenti di capitale, le Parti hanno sottoscritto un addendum al Patto (l'"Addendum") che integra e aggiorna il testo di alcune previsioni di tale patto, nella versione da ultimo oggetto di pubblicazione in data 8 agosto 2019, ai sensi dell'art. 122 del TUF nonché degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti
Ai sensi dell'art. 122 TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le modifiche e gli aggiornamenti alle informazioni essenziali pubblicate in data 8 agosto 2018 per effetto di quanto indicato nelle premesse sub lettere (f), (g) e (h). Si precisa che il testo delle modifiche e degli aggiornamenti è indicato in grassetto sottolineato per le aggiunte) e in testo barrato (per le cancellazioni).
Le previsioni parasociali contenute nel Patto possono essere ricondotte a pattuizioni rilevanti ex art. 122, comma 1° e comma 5, lett. a) e b), TUF.
Eurotech S.p.A., con sede legale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari, 3/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine n. 01791330309, capitale sociale di Euro 8.878.946,00 i.v., suddiviso in n. 35.515.784 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
Sono oggetto del Patto n. 5.703.797 6.294.959 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 16,060% 17,724% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente.
Sono parti del Patto:
Il capitale di Emera è pari, complessivamente, a nominali Euro 100.000,00 221.482,00 i.v., ripartito come segue: (i) Albe Finanziaria detiene una quota di nominali Euro 46.332,00 94.976,00 pari al 46,332% 42,882% del capitale sociale della Società; (ii) Bluenergy detiene una quota di nominali Euro 24.710,00 72.135,00 pari al 24,710% 32,569% del capitale sociale della Società; (iii) Mitica S.r.l. detiene una quota di nominali Euro 7.722,00 15.829,00 pari al 7,722% 7,147% del capitale sociale della Società; (iv) New Industry S.r.l. detiene una quota di nominali Euro 7.722,00 15.829,00 pari al 7,722% 7,147% del capitale sociale della Società; (v) Luca Cristian Macchi detiene una quota di nominali Euro 3.864,00 7.921,00 pari al 3,864% 3,577% del capitale sociale della Società; (vi) Riccardo Benedini detiene, per il tramite di Unione Fiduciaria S.p.A., una quota di nominali Euro 1.930,00 pari allo 1,930% 0,871% del capitale sociale della Società; (vii) Carlo Brigada detiene, per il tramite di Unione Fiduciaria S.p.A., una quota di nominali Euro 1.930,00 pari allo 1,930% 0,871% del capitale sociale della Società; (viii) Eloisa Gandolfi detiene una quota di nominali Euro 1.930,00 3.956,00 pari al 1,930% 1,786% del capitale sociale della Società; (ix) Dante Gandolfi detiene una quota di nominali Euro 1.930,00 3.956,00 pari al 1,930% 1,786% del capitale sociale della Società; (x) Manfredi de Mozzi detiene una quota di nominali Euro 1.930,00 3.020,00 pari al 1,930% 1,364% del capitale sociale della Società.
Nessun soggetto, in virtù delle pattuizioni contenute nel Patto, ha il potere di esercitare il controllo su Eurotech S.p.A. ai sensi dell'art. 93 TUF.
Ai sensi del Patto, le Parti hanno convenuto che le seguenti materie saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione di Emera e dovranno essere discusse e deliberate da quest'ultimo con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché consti il voto favorevole di almeno un consigliere designato da Albe Finanziaria:
(iv) la negoziazione e sottoscrizione di patti parasociali o analoghi accordi con terze parti relativi alle Target.
Inoltre, ai fini di quanto previsto al precedente punto (ii), le Parti si sono impegnate a fare quanto in loro potere affinché Bluenergy e Albe Finanziaria abbiano la facoltà di esprimere, rispettivamente, almeno un candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione delle Target e che, ove coerente con la composizione del consiglio di amministrazione delle Target, vengano attribuite a tali membri talune deleghe ai candidati nominati da Bluenergy e Albe Finanziaria.
Inoltre, il Patto prevede che qualora entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto oppure, se anteriore, in occasione del primo rinnovo del consiglio di amministrazione della società quotata o delle società quotate in cui Emera abbia investito, almeno la maggioranza degli amministratori non sia tratta dalla lista presentata singolarmente o congiuntamente ad altri azionisti – da Emera, nel rispetto delle previsioni del Patto, ovvero tutte le Parti non addivengano a un accordo in merito al rinnovo del Patto, ciascuna Parte avrà il diritto di inviare alle altre Parti una richiesta scritta, ad esito della quale le Parti saranno obbligate a far sì che venga eseguita una scissione totale e non proporzionale di Emera ai sensi degli articoli 2506 et segq. del codice civile (la "Scissione") mediante attribuzione di una quota di tutti gli attivi e passivi della Società (ivi incluse le eventuali partecipazioni detenute dalla Società in società quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) pari alla partecipazione detenuta da ciascuna Parte nel capitale della Società, in favore di un numero di società beneficiarie pari al numero di Parti (restando quindi inteso che ciascuna società beneficiaria dovrà essere controllata al 100% da ciascuna di tali Parti e che gli elementi dell'attivo e del passivo della Società saranno attribuiti, a ciascuna società beneficiaria, in proporzione alla partecipazione rispettivamente detenuta da ciascuna Parte nel capitale sociale della Società).
Ai sensi del Patto, per tutto il periodo di durata dell'investimento della Società nella Target, ciascuna Parte dovrà astenersi dal compiere, direttamente, indirettamente, per interposta persona, da sola o in concorso con altre Parti, operazioni aventi ad oggetto azioni e altri strumenti finanziari emessi dalle Target, nonché strumenti finanziari ad essi collegati.
Albe Finanziaria, Bluenergy e Mitica S.r.l. hanno costituito un comitato di consultazione (il "Comitato Consultivo"), che si riunirà – tra l'altro - al fine di condividere riflessioni e considerazioni in merito all'andamento dell'investimento di Emera nel capitale della Target e approfondire le materie di seguito indicate: (a) ammissione di nuovi partecipanti al Patto; (b) presentazione, da parte di Emera, di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale delle Target, ivi inclusa l'eventuale indicazione, tra i designati, dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato delle medesime; (c) qualsivoglia atto di disposizione inerente le azioni detenute da Emera nel capitale sociale delle Target, l'acquisto di ulteriori azioni delle medesime Target, il lancio di, o l'adesione a, eventuali offerte pubbliche di acquisto e/o scambio; (d) modifiche alle previsioni concernenti il "patto di consultazione" contenute nel Patto; (e) ogni altra materia che ciascun partecipante al patto di consultazione ritenesse di sottoporre all'attenzione del Comitato Consultivo.
Il Comitato Consultivo è costituto da 4 componenti, di cui (i) 2 designati da Bluenergy e Mitica S.r.l. e (ii) 2 designati da Albe Finanziaria. I componenti del Comitato Consultivo rimarranno in carica per tutta la durata del Patto, salvo revoca a insindacabile giudizio dei rispettivi soggetti designanti (cui spetterà il diritto di nominare l'eventuale sostituto del componente del Comitato Consultivo di propria designazione, in caso di cessazione per qualsiasi motivo dello stesso).
Il Comitato Consultivo si riunirà su richiesta anche di uno solo dei propri componenti e, in ogni caso, almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea dei soci e di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione di Emera. In aggiunta, il Comitato Consultivo si riunirà altresì almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea delle Target ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale (e trimestrali, se esistenti) di queste ultime.
Ciascun partecipante al patto di consultazione avrà la facoltà di revocare, con un preavviso di almeno 3 mesi, i componenti del Comitato di Consultazione dal medesimo designati e, per l'effetto, cessare la propria partecipazione al Comitato di Consultazione, senza pregiudizio della partecipazione di ciascuno al Patto.
Il Comitato Consultivo ha mera natura consultiva e, di conseguenza, tra l'altro, gli eventuali indirizzi discussi dai componenti in seno al Comitato Consultivo non avranno effetto giudico vincolante in merito all'esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante al patto di consultazione.
Le previsioni del Patto relative all'Emittente hanno durata triennale a decorrere dalla data di acquisto della partecipazione nell'Emittente da parte di Emera, ai sensi dell'art. 123 TUF, e dunque fino al 2 luglio 2022.
Le Parti si sono impegnate a negoziare in buona fede, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di un periodo di 42 (quarantadue) mesi dalla data di sottoscrizione del Patto, nuove pattuizioni parasociali in linea, mutatis mutandis, con i termini e le condizioni di cui al Patto.
Il Patto è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Udine.
Degli aggiornamenti di cui sopra è data pubblicità anche mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Udine.
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente (www.eurotech.com)
18 novembre 2019
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