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Equita Group

Related Party Transaction Apr 1, 2025

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Equita Group S.p.A. – Informazioni essenziali relative a patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 31 marzo 2025, 38 azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita Group" o "Società"), tra cui manager, collaboratori e altri azionisti di Equita Group – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Paola Carboni, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Silvia Foa, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Paolo Pendenza, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Silvia Maria Rovere, Antonio Scarabosio, Fabrizio Viola, Andrea Attilio Mario Vismara, Carlo Andrea Volpe, Claudio Belotti, Andrea Ferrari, Alessandro Fustinoni, Alessia Pistritto, Giuliano Ronchi, Rossano Rufini e Gennaro Vicidomini (congiuntamente, i "Partecipanti al Patto" e, singolarmente, il "Partecipante al Patto") – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato "Patto Parasociale Equita Group" (il "Patto Parasociale" o il "Patto"), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre ulteriori azioni Equita Group che saranno dagli stessi eventualmente detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le "Azioni").

Il Patto entra in vigore in data odierna, ossia il 1° aprile 2025.

La sottoscrizione del Patto è inoltre avvenuta contestualmente allo scioglimento per scadenza del termine di durata del Patto Parasociale Equita Group sottoscritto in data 10 febbraio 2022, entrato in vigore il 1° agosto 2022 e cessato il 31 marzo 2025.

Alla data della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano complessivamente il 35,6% del capitale sociale, il 46,3% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,0% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di Equita Group (con n. 18.713.712 azioni ordinarie Equita Group).

Le azioni ordinarie di Equita Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.969.425,70 i.v., suddiviso in complessive n. 52.604.080 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

3. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre ulteriori azioni Equita Group che saranno dallo stesso eventualmente detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Partecipante al Patto: (i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto, (ii) il numero di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente), (iii) la percentuale delle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al capitale sociale della Società, (iv) la percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group (escluse quindi le azioni proprie), e (v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data di entrata in vigore del Patto medesimo:

Partecipante al Patto Numero di
azioni con diritti di
voto
complessivamente
detenute
(direttamente ed
indirettamente) e
conferite nel Patto
Numero di
diritti di voto
riferiti alle azioni
detenute
(direttamente ed
indirettamente)
alla data di
entrata in vigore
del Patto e
conferite nel
Nuovo Patto
% di azioni sul
capitale sociale
della Società
% di diritti di voto sul
totale dei diritti di voto
esercitabili in Assemblea
(escluse le azioni proprie)
% di diritti di voto sul
totale dei diritti di
voto
complessivamente
detenuti dal Patto alla
data di entrata in
vigore del Patto
Vincenzo Abbagnano 560.339 1.075.721 1,1% 1,6% 3,3%
Fabio Carlo Arcari 481.794 895.860 0,9% 1,3% 2,7%
Claudio Belotti 70.000 140.000 0,1% 0,2% 0,4%
Paola Carboni 194.012 361.841 0,4% 0,5% 1,1%
Marco Clerici 583.375 1.092.957 1,1% 1,6% 3,3%
Fulvio Comino 416.677 804.143 0,8% 1,2% 2,5%
Marcello Daverio 260.008 499.485 0,5% 0,7% 1,5%
Martino De Ambroggi 381.191 751.348 0,7% 1,1% 2,3%
Luigi De Bellis 540.644 1.043.426 1,0% 1,5% 3,2%

3

EQUITA Group S.p.A.

Fabio Enrico Deotto 894.458 894.458 1,7% 1,3% 2,7%
Edward Giuseppe
Duval
494.317 985.634 0,9% 1,4% 3,0%
Andrea Ferrari 118.522 118.522 0,2% 0,2% 0,4%
Silvia Foa 158.145 299.475 0,3% 0,4% 0,9%
Alessandro Fustinoni 80.000 80.000 0,2% 0,1% 0,2%
Matthew Geran 383.000 763.000 0,7% 1,1% 2,3%
Domenico Ghilotti 531.644 1.024.226 1,0% 1,5% 3,1%
Matteo Ghilotti 1.566.681 3.133.362 3,0% 4,6% 9,6%
Stefano Giampieretti 388.176 678.968 0,7% 1,0% 2,1%
Giuseppe Renato
Grasso
842.155 1.064.660 1,6% 1,6% 3,3%
Filippo Guicciardi 801.750 992.468 1,5% 1,5% 3,0%
Stefano Lustig 1.218.499 2.403.230 2,3% 3,5% 7,4%
Giuseppe Mapelli 215.000 430.000 0,4% 0,6% 1,3%
Sergio Martucci 561.527 1.113.683 1,1% 1,6% 3,4%
Stefania Milanesi 368.046 693.039 0,7% 1,0% 2,1%
Paolo Pendenza 60.859 100.118 0,1% 0,1% 0,3%
Francesco Michele
Marco Perilli
2.255.122 3.368.309 4,3% 4,9% 10,3%
Claudio Pesenti 230.000 455.179 0,4% 0,7% 1,4%
Alessia Pistritto 41.438 80.696 0,1% 0,1% 0,2%
Cristiano Rho 486.223 917.689 0,9% 1,3% 2,8%
Simone Riviera 316.377 562.483 0,6% 0,8% 1,7%
Giuliano Davide
Ronchi
58.024 88.024 0,1% 0,1% 0,3%

EQUITA Group S.p.A.

Via Filippo Turati 9, 20121 Milano | Tel. +39 02 6204.1 | Fax +39 02 29001208 | www.equita.eu Capitale Sociale € 11.969.425,70 | Numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 09204170964

Silvia Rovere 56.180 56.180 0,1% 0,1% 0,2%
Rossano Rufini 91.561 130.820 0,2% 0,2% 0,4%
Antonio Scarabosio 155.000 155.000 0,3% 0,2% 0,5%
Gennaro Vicidomini 67.589 105.589 0,1% 0,2% 0,3%
Fabrizio Viola 125.000 125.000 0,2% 0,2% 0,4%
Andrea Attilio Mario
Vismara (1)
2.101.734 4.142.254 4,0% 6,1% 12,7%
Carlo Andrea Volpe 558.645 1.051.227 1,1% 1,5% 3,2%
Totale 18.713.712 32.678.074 35,6% 48,0% 100,0%

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo.

4. Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l'unico legittimato a partecipare e votare (i) nell'assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell'assemblea di Equita Group tramite il cd. "rappresentante designato" eventualmente individuato da Equita Group, e (ii) nell'assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a tenere in deposito presso Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, "CREDEM"), ovvero presso il diverso intermediario di volta in volta deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, tutte le Azioni direttamente e indirettamente detenute dal Partecipante al Patto medesimo.

Resta inteso che il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto potranno autorizzare i Partecipanti al Patto eventualmente richiedenti a depositare tutte o parte delle proprie Azioni (anche ove siano ancora soggette agli obblighi di lock-up di cui all'art. 4.5), detenute direttamente e indirettamente, presso un intermediario diverso da CREDEM o dall'intermediario deciso dai Partecipanti al Patto. I predetti Partecipanti al Patto richiedenti dovranno comunicare al Presidente del Patto e al Vice-Presidente del Patto, i riferimenti dell'intermediario presso cui saranno depositate tutte o parte delle Azioni da esse detenute direttamente e indirettamente.

4.3 Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all'Assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute, direttamente e indirettamente, e conferite nel Patto Parasociale, in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina, in caso di scadenza del mandato dell'intero organo amministrativo e di controllo, dei nuovi organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell'assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da Equita Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni Equita Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente Equita Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da Equita Group e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell'ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque offerti/attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare ulteriori patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all'interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell'effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all'esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascuna Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto e sino alla data di scadenza dello stesso:

  • (i) a non compiere "atti di trasferimento e/o dispositivi" per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;
  • (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;
  • (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per "atti di trasferimento e/o dispositivi" si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, il pegno e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

a) per ciascun Partecipante al Patto, persona fisica, che abbia un'età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni

che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale);

  • b) per ciascun Partecipante al Patto, persona fisica, che abbia un'età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 59 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale);
  • c) non troveranno applicazione nei confronti di ciascun Partecipante al Patto, persona fisica, che abbia un'età anagrafica pari o superiore ai 60 anni.

Con riferimento a ciascun Partecipante al Patto, persona giuridica, i suddetti impegni di lockup:

  • a) avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60%, si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale) ove il titolare effettivo di tale persona giuridica, che sia una persona fisica, abbia un'età anagrafica inferiore o pari a 49 anni (restando inteso che, nel caso di più titolari effettivi, rileverà l'età anagrafica del più giovane dei titolari effettivi);
  • b) avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto,

ai fini del computo della predetta quota del 40%, si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale) ove il titolare effettivo di tale persona giuridica, che sia una persona fisica, abbia un'età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 59 anni (inclusi) (restando inteso che, nel caso di più titolari effettivi, rileverà l'età anagrafica del più giovane dei titolari effettivi);

c) non troveranno applicazione ove il titolare effettivo di tale persona giuridica, ove sia una persona fisica, abbia un'età anagrafica pari o superiore a 60 anni (restando inteso che, nel caso di più titolari effettivi, rileverà l'età anagrafica del più giovane dei titolari effettivi).

Ciò premesso, ciascuna Partecipante al Patto potrà in ogni caso:

  • i) previo assenso scritto del Presidente del Patto o del Vice-Presidente del Patto, trasferire o cedere (con qualsiasi modalità) tutte o parte delle proprie Azioni (anche se ancora soggette ad obblighi di lock-up) ad una società o ad un veicolo di cui il Partecipante al Patto trasferente/cedente abbia il controllo o comunque di cui detenga a qualsiasi titolo (ad esempio tramite usufrutto) la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di tale società o veicolo, posto che in tal caso il Partecipante al Patto trasferente/cedente dovrà garantire – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. – l'osservanza da parte di tale società/veicolo di tutti gli obblighi e/o divieti che si applicherebbero al Partecipante al Patto trasferente/cedente nel corso della vigenza del Patto (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i predetti obblighi di lock-up), tenuto conto dell'età anagrafica del Partecipante al Patto trasferente/cedente anche successivamente al trasferimento/alla cessione delle Azioni alla società/al veicolo); e
  • ii) nel caso di fattispecie diverse da quella disciplinata dal precedente (i), compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti di lock-up esclusivamente previo assenso scritto del

Presidente del Patto o del Vice-Presidente del Patto, il quale potrà concedere la deroga avuto riguardo alle ragioni della richiesta.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell'ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti Equita Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all'interno del predetto Patto ecc.).

Inoltre, ciascun Partecipante al Patto che intendesse vendere, cedere o trasferire tutte o parte delle proprie Azioni in conformità con quanto consentito dal Patto Parasociale, dovrà informare per iscritto preventivamente il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all'interno del Patto), dell'intenzione di vendere, cedere o trasferire, e tempestivamente, subito dopo l'esecuzione dell'operazione, dovrà comunicare per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto, il numero di Azioni oggetto di vendita, cessione o trasferimento, per consentire l'invio delle necessarie comunicazioni/segnalazioni alle autorità di vigilanza nonché per effettuare la necessaria pubblicità richiesta dalla normativa applicabile in materia di diritti di voto complessivi sia del Patto Parasociale sia del capitale sociale di Equita Group.

Resta infine inteso che i predetti vincoli di lock-up non troveranno applicazione nel caso di deroghe espressamente previste negli atti di adesione al Patto Parasociale eventualmente sottoscritti con nuovi paciscenti.

4.6 Evento avverso

In caso di accertata infermità mentale permanente o di decesso di uno dei Partecipanti al Patto

(ove tale Partecipante al Patto sia una persona fisica) (di seguito, "Evento Avverso PF"), le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso PF o, se del caso, al tutore o agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del Patto Parasociale e, di conseguenza, il Patto Parasociale cesserà definitivamente nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso PF e del proprio tutore o dei propri eredi.

In caso di scioglimento, liquidazione o procedure simili afferenti ad un Partecipante al Patto (ove tale Parte sia una persona giuridica) (di seguito, "Evento Avverso PG"), i diritti e gli obblighi di cui al Patto Parasociale si trasferiranno in capo ai soci/aventi causa del Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso PG cui verranno attribuite le Azioni originariamente di titolarità di tale Partecipante al Patto.

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente di applicarsi:

a) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto in caso di licenziamento/dimissioni/revoca di tale Partecipante al Patto da, o comunque in caso di scioglimento per qualsiasi ragione di, ogni rapporto lavorativo di dipendenza e di collaborazione (incluso eventuali cariche assunte in organi sociali del Gruppo) tra tale Partecipante al Patto e il Gruppo, salvo diversa decisione del Presidente del Patto o del Vice-Presidente del Patto assunta tenuto conto delle circostanze; in tale ultimo caso, il Partecipante al Patto potrà comunque comunicare al Presidente del Patto e Vice-Presidente del Patto, in qualsiasi momento prima della scadenza del Patto, la propria decisione di far cessare il Patto stesso nei propri confronti e detta comunicazione sarà efficace e vincolante nei confronti di tutte le altre Parti del Patto;

b) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso PF, del tutore e/o degli eredi dello stesso;

c) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto di quanto consentito dal Patto Parasociale, abbia integralmente venduto/ceduto/trasferito a terzi (da intendersi quali

soggetti diversi dalla società o dal veicolo di cui all'art. 4.5(i)), per atto tra vivi, le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa);

e) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa).

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all'applicazione di disposizioni del Patto

Salvo diversamente previsto da specifiche clausole del Patto Parasociale, i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all'applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del

Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa) e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

  • (i) modifiche all'art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) l'incremento del quorum e/o (b) l'ampliamento delle materie oggetto di voto e/o dei divieti/degli obblighi e/o (c) l'introduzione di processi più rigidi o complessi, ivi previsti; e
  • (ii) modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) l'incremento dei quorum e/o (b) l'ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) l'introduzione di processi più rigidi o complessi, ivi previsti.

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

L'eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (e, nell'ipotesi in cui, nell'accettare l'ingresso di un terzo nel presente Patto, siano deliberate deroghe e/o eccezioni applicabili a tale terzo aderente rispetto a quanto previsto dal Patto, nel rispetto delle diverse maggioranze richiese dal Patto per la concessione della specifica deroga e/o eccezione); e b) atto scritto di adesione del terzo al Patto, inviato al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto, firmato dal terzo aderente al Patto e controfirmato dai Partecipanti al Patto di cui alla precedente lett. a) o, in alternativa, controfirmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa.

Come anticipato, nell'accettare l'ingresso di un terzo nel Patto, i Partecipanti al Patto possono altresì deliberare deroghe e/o eccezioni applicabili a tale terzo aderente rispetto a quanto previsto dal Patto, purché nel rispetto delle diverse maggioranze previste dal Patto per tali deroghe e/o eccezioni. Le eventuali deroghe e/o eccezioni sono indicate nell'atto scritto di adesione.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto.

5. Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto, i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

  • (i) entrerà in vigore il 1° aprile 2025; e
  • (ii) cesserà i propri effetti in data 31 marzo 2028, ossia decorsi 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del Patto medesimo.

Il Patto Parasociale costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto.

6. Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l'incarico di presidente del Patto (il "Presidente del Patto"), e a Matteo Ghilotti l'incarico di vice-presidente del Patto (il "Vice-Presidente del Patto"), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

  • (i) il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Patto Parasociale;
  • (ii) in relazione alle eventuali delibere assunte dai Partecipanti al Patto conformemente a quanto previsto dal Patto, al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto possono essere conferiti da alcuni o tutti i Partecipanti al Patto, in forma scritta (da intendersi anche a mezzo e-mail), i poteri per sottoscrivere anche in via disgiunta, per conto degli altri Partecipanti al Patto deleganti, atti e/o documenti (riguardanti inter alia ingressi/modifiche/deroghe/eccezioni al Patto nonché cessazioni del Patto e ogni altra questione disciplinata dal Patto) in esecuzione delle predette delibere;
  • (iii) le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;
  • (iv) le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto cessano automaticamente con la cessazione del Patto nei loro confronti;
  • (v) qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che

rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato in data odierna, 1° aprile 2025, presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (protocollo n. MI/RI/PRA/2025/187691). In pari data, è stato altresì comunicato al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi l'avvenuto scioglimento del Patto Parasociale Equita Group sottoscritto in data 10 febbraio 2022 per scadenza naturale del termine di durata (protocollo n. RI/PRA/2025/187671).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Investor Relations, area Patto Parasociale).

Milano, 1° aprile 2025

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