Related Party Transaction • Apr 1, 2025
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Equita Group S.p.A. – Informazioni essenziali relative a patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")
Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.
In data 31 marzo 2025, 38 azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita Group" o "Società"), tra cui manager, collaboratori e altri azionisti di Equita Group – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Paola Carboni, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Silvia Foa, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Paolo Pendenza, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Silvia Maria Rovere, Antonio Scarabosio, Fabrizio Viola, Andrea Attilio Mario Vismara, Carlo Andrea Volpe, Claudio Belotti, Andrea Ferrari, Alessandro Fustinoni, Alessia Pistritto, Giuliano Ronchi, Rossano Rufini e Gennaro Vicidomini (congiuntamente, i "Partecipanti al Patto" e, singolarmente, il "Partecipante al Patto") – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato "Patto Parasociale Equita Group" (il "Patto Parasociale" o il "Patto"), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre ulteriori azioni Equita Group che saranno dagli stessi eventualmente detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le "Azioni").
Il Patto entra in vigore in data odierna, ossia il 1° aprile 2025.

La sottoscrizione del Patto è inoltre avvenuta contestualmente allo scioglimento per scadenza del termine di durata del Patto Parasociale Equita Group sottoscritto in data 10 febbraio 2022, entrato in vigore il 1° agosto 2022 e cessato il 31 marzo 2025.
Alla data della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano complessivamente il 35,6% del capitale sociale, il 46,3% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,0% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di Equita Group (con n. 18.713.712 azioni ordinarie Equita Group).
Le azioni ordinarie di Equita Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).
Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di Equita Group.
Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.969.425,70 i.v., suddiviso in complessive n. 52.604.080 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre ulteriori azioni Equita Group che saranno dallo stesso eventualmente detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Partecipante al Patto: (i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto, (ii) il numero di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente), (iii) la percentuale delle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al capitale sociale della Società, (iv) la percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group (escluse quindi le azioni proprie), e (v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data di entrata in vigore del Patto medesimo:
| Partecipante al Patto | Numero di azioni con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Patto |
Numero di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto e conferite nel Nuovo Patto |
% di azioni sul capitale sociale della Società |
% di diritti di voto sul totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea (escluse le azioni proprie) |
% di diritti di voto sul totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data di entrata in vigore del Patto |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincenzo Abbagnano | 560.339 | 1.075.721 | 1,1% | 1,6% | 3,3% |
| Fabio Carlo Arcari | 481.794 | 895.860 | 0,9% | 1,3% | 2,7% |
| Claudio Belotti | 70.000 | 140.000 | 0,1% | 0,2% | 0,4% |
| Paola Carboni | 194.012 | 361.841 | 0,4% | 0,5% | 1,1% |
| Marco Clerici | 583.375 | 1.092.957 | 1,1% | 1,6% | 3,3% |
| Fulvio Comino | 416.677 | 804.143 | 0,8% | 1,2% | 2,5% |
| Marcello Daverio | 260.008 | 499.485 | 0,5% | 0,7% | 1,5% |
| Martino De Ambroggi | 381.191 | 751.348 | 0,7% | 1,1% | 2,3% |
| Luigi De Bellis | 540.644 | 1.043.426 | 1,0% | 1,5% | 3,2% |

| Fabio Enrico Deotto | 894.458 | 894.458 | 1,7% | 1,3% | 2,7% |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Giuseppe Duval |
494.317 | 985.634 | 0,9% | 1,4% | 3,0% |
| Andrea Ferrari | 118.522 | 118.522 | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
| Silvia Foa | 158.145 | 299.475 | 0,3% | 0,4% | 0,9% |
| Alessandro Fustinoni | 80.000 | 80.000 | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
| Matthew Geran | 383.000 | 763.000 | 0,7% | 1,1% | 2,3% |
| Domenico Ghilotti | 531.644 | 1.024.226 | 1,0% | 1,5% | 3,1% |
| Matteo Ghilotti | 1.566.681 | 3.133.362 | 3,0% | 4,6% | 9,6% |
| Stefano Giampieretti | 388.176 | 678.968 | 0,7% | 1,0% | 2,1% |
| Giuseppe Renato Grasso |
842.155 | 1.064.660 | 1,6% | 1,6% | 3,3% |
| Filippo Guicciardi | 801.750 | 992.468 | 1,5% | 1,5% | 3,0% |
| Stefano Lustig | 1.218.499 | 2.403.230 | 2,3% | 3,5% | 7,4% |
| Giuseppe Mapelli | 215.000 | 430.000 | 0,4% | 0,6% | 1,3% |
| Sergio Martucci | 561.527 | 1.113.683 | 1,1% | 1,6% | 3,4% |
| Stefania Milanesi | 368.046 | 693.039 | 0,7% | 1,0% | 2,1% |
| Paolo Pendenza | 60.859 | 100.118 | 0,1% | 0,1% | 0,3% |
| Francesco Michele Marco Perilli |
2.255.122 | 3.368.309 | 4,3% | 4,9% | 10,3% |
| Claudio Pesenti | 230.000 | 455.179 | 0,4% | 0,7% | 1,4% |
| Alessia Pistritto | 41.438 | 80.696 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| Cristiano Rho | 486.223 | 917.689 | 0,9% | 1,3% | 2,8% |
| Simone Riviera | 316.377 | 562.483 | 0,6% | 0,8% | 1,7% |
| Giuliano Davide Ronchi |
58.024 | 88.024 | 0,1% | 0,1% | 0,3% |
Via Filippo Turati 9, 20121 Milano | Tel. +39 02 6204.1 | Fax +39 02 29001208 | www.equita.eu Capitale Sociale € 11.969.425,70 | Numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 09204170964

| Silvia Rovere | 56.180 | 56.180 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossano Rufini | 91.561 | 130.820 | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
| Antonio Scarabosio | 155.000 | 155.000 | 0,3% | 0,2% | 0,5% |
| Gennaro Vicidomini | 67.589 | 105.589 | 0,1% | 0,2% | 0,3% |
| Fabrizio Viola | 125.000 | 125.000 | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
| Andrea Attilio Mario Vismara (1) |
2.101.734 | 4.142.254 | 4,0% | 6,1% | 12,7% |
| Carlo Andrea Volpe | 558.645 | 1.051.227 | 1,1% | 1,5% | 3,2% |
| Totale | 18.713.712 | 32.678.074 | 35,6% | 48,0% | 100,0% |
(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.
Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo.
Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l'unico legittimato a partecipare e votare (i) nell'assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell'assemblea di Equita Group tramite il cd. "rappresentante designato" eventualmente individuato da Equita Group, e (ii) nell'assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group.

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a tenere in deposito presso Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, "CREDEM"), ovvero presso il diverso intermediario di volta in volta deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, tutte le Azioni direttamente e indirettamente detenute dal Partecipante al Patto medesimo.
Resta inteso che il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto potranno autorizzare i Partecipanti al Patto eventualmente richiedenti a depositare tutte o parte delle proprie Azioni (anche ove siano ancora soggette agli obblighi di lock-up di cui all'art. 4.5), detenute direttamente e indirettamente, presso un intermediario diverso da CREDEM o dall'intermediario deciso dai Partecipanti al Patto. I predetti Partecipanti al Patto richiedenti dovranno comunicare al Presidente del Patto e al Vice-Presidente del Patto, i riferimenti dell'intermediario presso cui saranno depositate tutte o parte delle Azioni da esse detenute direttamente e indirettamente.
Con riferimento all'Assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute, direttamente e indirettamente, e conferite nel Patto Parasociale, in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina, in caso di scadenza del mandato dell'intero organo amministrativo e di controllo, dei nuovi organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell'assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da Equita Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni Equita Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente Equita Group).

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell'ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque offerti/attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare ulteriori patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group.
Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all'interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell'effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all'esito favorevole della menzionata valutazione.
In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

Con il Patto Parasociale, ciascuna Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto e sino alla data di scadenza dello stesso:
Ai fini del presente art. 4.5), per "atti di trasferimento e/o dispositivi" si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, il pegno e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.
In particolare, i suddetti impegni di lock-up:
a) per ciascun Partecipante al Patto, persona fisica, che abbia un'età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni

che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale);
Con riferimento a ciascun Partecipante al Patto, persona giuridica, i suddetti impegni di lockup:

ai fini del computo della predetta quota del 40%, si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale) ove il titolare effettivo di tale persona giuridica, che sia una persona fisica, abbia un'età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 59 anni (inclusi) (restando inteso che, nel caso di più titolari effettivi, rileverà l'età anagrafica del più giovane dei titolari effettivi);
c) non troveranno applicazione ove il titolare effettivo di tale persona giuridica, ove sia una persona fisica, abbia un'età anagrafica pari o superiore a 60 anni (restando inteso che, nel caso di più titolari effettivi, rileverà l'età anagrafica del più giovane dei titolari effettivi).
Ciò premesso, ciascuna Partecipante al Patto potrà in ogni caso:

Presidente del Patto o del Vice-Presidente del Patto, il quale potrà concedere la deroga avuto riguardo alle ragioni della richiesta.
I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell'ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti Equita Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all'interno del predetto Patto ecc.).
Inoltre, ciascun Partecipante al Patto che intendesse vendere, cedere o trasferire tutte o parte delle proprie Azioni in conformità con quanto consentito dal Patto Parasociale, dovrà informare per iscritto preventivamente il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all'interno del Patto), dell'intenzione di vendere, cedere o trasferire, e tempestivamente, subito dopo l'esecuzione dell'operazione, dovrà comunicare per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto, il numero di Azioni oggetto di vendita, cessione o trasferimento, per consentire l'invio delle necessarie comunicazioni/segnalazioni alle autorità di vigilanza nonché per effettuare la necessaria pubblicità richiesta dalla normativa applicabile in materia di diritti di voto complessivi sia del Patto Parasociale sia del capitale sociale di Equita Group.
Resta infine inteso che i predetti vincoli di lock-up non troveranno applicazione nel caso di deroghe espressamente previste negli atti di adesione al Patto Parasociale eventualmente sottoscritti con nuovi paciscenti.
In caso di accertata infermità mentale permanente o di decesso di uno dei Partecipanti al Patto

(ove tale Partecipante al Patto sia una persona fisica) (di seguito, "Evento Avverso PF"), le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso PF o, se del caso, al tutore o agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del Patto Parasociale e, di conseguenza, il Patto Parasociale cesserà definitivamente nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso PF e del proprio tutore o dei propri eredi.
In caso di scioglimento, liquidazione o procedure simili afferenti ad un Partecipante al Patto (ove tale Parte sia una persona giuridica) (di seguito, "Evento Avverso PG"), i diritti e gli obblighi di cui al Patto Parasociale si trasferiranno in capo ai soci/aventi causa del Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso PG cui verranno attribuite le Azioni originariamente di titolarità di tale Partecipante al Patto.
Il Patto cesserà definitivamente di applicarsi:
a) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto in caso di licenziamento/dimissioni/revoca di tale Partecipante al Patto da, o comunque in caso di scioglimento per qualsiasi ragione di, ogni rapporto lavorativo di dipendenza e di collaborazione (incluso eventuali cariche assunte in organi sociali del Gruppo) tra tale Partecipante al Patto e il Gruppo, salvo diversa decisione del Presidente del Patto o del Vice-Presidente del Patto assunta tenuto conto delle circostanze; in tale ultimo caso, il Partecipante al Patto potrà comunque comunicare al Presidente del Patto e Vice-Presidente del Patto, in qualsiasi momento prima della scadenza del Patto, la propria decisione di far cessare il Patto stesso nei propri confronti e detta comunicazione sarà efficace e vincolante nei confronti di tutte le altre Parti del Patto;
b) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso PF, del tutore e/o degli eredi dello stesso;
c) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto di quanto consentito dal Patto Parasociale, abbia integralmente venduto/ceduto/trasferito a terzi (da intendersi quali

soggetti diversi dalla società o dal veicolo di cui all'art. 4.5(i)), per atto tra vivi, le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;
d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa);
e) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa).
Salvo diversamente previsto da specifiche clausole del Patto Parasociale, i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all'applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.
Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del

Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa) e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:
L'eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (e, nell'ipotesi in cui, nell'accettare l'ingresso di un terzo nel presente Patto, siano deliberate deroghe e/o eccezioni applicabili a tale terzo aderente rispetto a quanto previsto dal Patto, nel rispetto delle diverse maggioranze richiese dal Patto per la concessione della specifica deroga e/o eccezione); e b) atto scritto di adesione del terzo al Patto, inviato al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto, firmato dal terzo aderente al Patto e controfirmato dai Partecipanti al Patto di cui alla precedente lett. a) o, in alternativa, controfirmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa.
Come anticipato, nell'accettare l'ingresso di un terzo nel Patto, i Partecipanti al Patto possono altresì deliberare deroghe e/o eccezioni applicabili a tale terzo aderente rispetto a quanto previsto dal Patto, purché nel rispetto delle diverse maggioranze previste dal Patto per tali deroghe e/o eccezioni. Le eventuali deroghe e/o eccezioni sono indicate nell'atto scritto di adesione.
Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto.
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.
Con la sottoscrizione del Patto, i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

Il Patto Parasociale costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto.
I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l'incarico di presidente del Patto (il "Presidente del Patto"), e a Matteo Ghilotti l'incarico di vice-presidente del Patto (il "Vice-Presidente del Patto"), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.
Il Patto Parasociale è stato depositato in data odierna, 1° aprile 2025, presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (protocollo n. MI/RI/PRA/2025/187691). In pari data, è stato altresì comunicato al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi l'avvenuto scioglimento del Patto Parasociale Equita Group sottoscritto in data 10 febbraio 2022 per scadenza naturale del termine di durata (protocollo n. RI/PRA/2025/187671).
Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Investor Relations, area Patto Parasociale).
Milano, 1° aprile 2025
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