Regulatory Filings • Mar 31, 2025
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Il Collegio Sindacale di Equita Group Spa nell'esercizio delle sue funzione di "Comitato per il controllo interno e la revisione legale" ha preso in esame la "Proposta di incarico per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità, predisposta ai sensi del Decreto 125/2024 e dell'art. 8 del Regolamento Tassonomia, del Gruppo Equita per gli esercizi 2025 - 2027" (di seguito anche"Proposta") dalla società di revisione EY Spa.
ln via preliminare si rileva che sulla base delle informazioni disponibili e del quadro normativo ad oggi applicabile, Equita Group S.p.A. ricade all'interno dell'ambito di applicazione della Direttiva 2022/2464/UE ("Corporate Sustainability Reporting Directive" o "CSRD") e del suo recepimento nell'ordinamento nazionale avvenuto con il D. Lgs. 125/2024 a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
La CSRD sostituisce la rendicontazione prevista dalla Direttiva 2014/95/UE (Non Financial Reporting Directive – NFRD) recepita in Italia dal D.Lgs. 254/2016 prevedendo, dagli esercizi che iniziano a partire dal 1º gennaio 2024, l'introduzione di una specifica sezione all'interno della Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio Consolidato, contenente l'informativa di sostenibilità che dovrà essere oggetto di esame limitato.
L'informativa di sostenibilità (di seguito "Rendicontazione di sostenibilità") sarà redatta dagli Amministratori conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del Decreto e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 (di seguito anche "Regolamento Tassonomia")
Con Determine del Ragioniere generale dello Stato del 30 gennaio 2025 sono stati adottati il Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagements SSAE (Italia) e il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, che si applicano per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.
L'Art. 8 del D. Lgs. 125/2024 prevede che il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
In relazione a quanto sopra EY Spa ha formulato in data 28 marzo 2025 una proposta di incarico per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità, predisposta ai sensi del

Decreto 125/2024 e dell'art. 8 del Regolamento Tassonomia, del Gruppo Equita Group per gli esercizi 2025 - 2027.
La proposta contiene una descrizione delle modalità di svolgimento dell'incarico che verrà svolto secondo i criteri per l'esame limitato indicati nel Principio SSAE (Italia). Tale principio richiede il rispetto dei principi etici applicabili del Code of Ethics for Professional Accountants dell'International Federation of Accountants ("IFAC"), compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo svolgimento della società di revisione al fine di acquisire una sicurezza limitata che la Rendicontazione di Sostenibilità non contenga errori significativi.
Nella proposta sono altresì indicati i corrispettivi stimati per i servizi professionali oggetto della proposta che ammontano a Euro 35.000 per il primo esercizio e ad Euro 30.000 per ognuno dei due successivi esercizi.
Il Collegio Sindacale rileva in via preliminare che la società di revisione EY Spa è stata incaricata delle revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi 2023 -2031.
Il Collegio sindacale rileva altresì che l'Art.8 comma 2 del D. Lgs. 125/2024 prevede che il revisore della Rendicontazione di sostenibilità possa essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.
Tale principio è ulteriormente ribadito dal successivo comma 3 dell'Art.8 ove si prevede che una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possa acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-bis del D.Lgs 39/2010 sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità
Fatte queste premesse non si rilevano nella normativa in esame disposizioni che prevedano l'obbligo di acquisire ulteriori proposte da parte di revisione diverse da quella incaricata della revisione legale del bilancio, come invece accade nel caso di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (Ue) N. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
Per contro la conoscenza acquisita dalla società di revisione nel processo di revisione legale del Bilancio inducono a ritenere che l'incarico di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità possa essere eseguito con maggiore efficienza dalla stessa società incaricata della revisione legale del bilancio.
Non si ravvisano inoltre rischi per l'indipendenza del revisore in considerazione degli aspetti di complementarietà esistenti tra la revisione legale del bilancio e la revisione limitata della Rendicontazione di sostenibilità.
Nella proposta viene menzionato che in data 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha emesso il primo pacchetto Omnibus, che contiene proposte per la semplificazione delle normative sulla rendicontazione della sostenibilità, tra cui la EU Taxonomy e la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). La legislazione attuale (CSRD in particolare) continuerà pertanto ad essere in vigore fino al momento in cui le direttive europee, una volta approvate in via definitiva, non saranno recepite nel nostro ordinamento.

Nella proposta è espressamente previsto che, qualora Equita Group S.p.A., a seguito dell'evoluzione normativa, anche conseguente, eventualmente, a quanto citato con riferimento al primo pacchetto Omnibus, non risultasse più tenuta obbligatoriamente alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), numero 1) del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, l'incarico oggetto della proposta si risolverà automaticamente. In particolare, laddove dovesse verificarsi la predetta condizione risolutiva, l'incarico si intenderà risolto a partire dal momento in cui tale condizione si verifica.
Nella Proposta è altresì previsto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 che, a determinate condizioni, (i) l'Assemblea possa revocare l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa; (ii) il contratto di revisione possa essere risolto consensualmente; (iii) la Società di revisione possa dimettersi dall'incarico.
Tenuto conto di quanto sopra, ed applicando in via analogica le disposizioni di cui all'Art. 13 del D.Lgs 39/2010, il Collegio Sindacale sulla base delle considerazioni e motivazioni sopra esposte propone la attribuzione dell' "Incarico per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità, predisposta ai sensi del Decreto 125/2024 e dell'art. 8 del Regolamento Tassonomia, del Gruppo Equita per gli esercizi 2025 - 2027" alla società EY Spa nei termini da questa prospettati nella sua proposta del 28 marzo 2025.
Milano, 28 marzo 2025
Per il Collegio Sindacale
Il Presidente
Franco Fondi

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