Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jan 2, 2025
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
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Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto (a) della variazione di alcune informazioni di cui all'art. 128 del Regolamento Emittenti relative al Patto Parasociale EQUITA Group, nonché (b) delle variazioni delle altre informazioni previste dall'art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti.
Tali modifiche sono intervenute, nel corso del 2024, a seguito della variazione del numero totale delle azioni e dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata:
Le variazioni delle informazioni di cui agli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti tengono altresì conto (i) dell'avvenuta adesione, nel mese di maggio 2024, al Patto Parasociale EQUITA Group da parte di due nuovi soggetti, azionisti di EQUITA Group S.p.A. e della conseguente variazione del numero di azioni e di diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Patto Parasociale EQUITA Group; (ii) della cessazione del Patto Parasociale EQUITA Group nei confronti di un paciscente avvenuta sempre


nel mese di maggio 2024; (iii) del conferimento automatico nel Patto Parasociale EQUITA Group delle azioni Equita Group di nuova emissione, sottoscritte dai paciscenti Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi in data 23 maggio 2024, contestualmente al perfezionamento dell'operazione di acquisto da parte di Equita Group S.p.A. della residua quota di minoranza di EQUITA Mid Cap Advisory S.r.l. (già EQUITA K Finance S.r.l.) e (iv) del conferimento automatico nel Patto Parasociale EQUITA Group di azioni Equita Group attribuite ad alcuni degli aderenti al Patto nell'ambito dei piani di incentivazione.
Ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.
In data 10 febbraio 2022, 27 azionisti di EQUITA Group S.p.A. ("EQUITA Group" o "Società") tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (tutti gli azionisti sopra elencati salvo l'azionista Gianmarco Bonacina per i motivi che si dirà nel prosieguo, congiuntamente, i "Primi Partecipanti al Patto" e, singolarmente, il "Primo Partecipante al Patto") – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato "Patto Parasociale EQUITA Group" (il "Patto Parasociale" o il "Patto"), avente ad oggetto tutte le azioni EQUITA Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia dal 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le "Azioni").
Il Patto è entrato in vigore il 1° agosto 2022.
In data 27 settembre 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola (congiuntamente, i "Secondi Partecipanti al Patto" e, singolarmente, il "Secondo Partecipante al Patto"). In particolare, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così

anch'essi la qualifica di partecipanti al Patto.
I Secondi Partecipanti al Patto hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell'adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.
Successivamente, in data 21 dicembre 2023, al Patto Parasociale hanno aderito altresì, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11) del medesimo Patto, Silvia Maria Rovere e Antonio Scarabosio (congiuntamente, i "Terzi Partecipanti al Patto" e, singolarmente, il "Terzo Partecipante al Patto"), assumendo così anch'essi la qualifica di partecipanti al Patto.
In particolare, i Terzi Partecipanti al Patto hanno assunto gli impegni che seguono:
I Terzi Partecipanti al Patto hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell'adesione (ossia alla data del 21 dicembre 2023), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group rispettivamente detenute dai Terzi Partecipanti al Patto, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.
Da ultimo, in data 28 maggio 2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Silvia Foa e Paola Carboni (congiuntamente, i "Nuovi Partecipanti" e, singolarmente, il "Nuovo Partecipante"), le quali hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così anch'esse la qualifica di partecipanti al Patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, ai Secondi Partecipanti al Patto e ai Terzi Partecipanti al Patto, i "Partecipanti al Patto" e, singolarmente, "Partecipante al Patto").
I Nuovi Partecipanti al Patto hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell'adesione (ossia alla data

del 28 maggio 2024), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.
In data 28 maggio 2024, contestualmente all'adesione dei Nuovi Partecipanti al Patto, in considerazione dell'intervenuta cessazione del suo rapporto di lavoro con il Gruppo Equita, i Primi Partecipanti al Patto, i Secondi Partecipanti al Patto ed i Terzi Partecipanti al Patto hanno espresso il proprio consenso alla cessazione del Patto Parasociale EQUITA Group nei confronti di Gianmarco Bonacina, in conformità all'articolo 12), lettera e), del Patto medesimo.
Alla data di sottoscrizione del Patto, i Primi Partecipanti al Patto rappresentavano complessivamente il 45,5% del capitale sociale, il 57,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 60,6% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di EQUITA Group (con n. 22.857.734 azioni ordinarie EQUITA Group).
Alla data di adesione dei Secondi Partecipanti al Patto, ossia il 27 settembre 2022, i Primi Partecipanti al Patto, unitamente ai Secondi Partecipanti al Patto, rappresentavano complessivamente il 33,4% del capitale sociale, il 45,4% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,1% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di EQUITA Group (con n. 16.992.349 azioni ordinarie e n. 32.957.863 diritti di voto della Società).
Alla data di adesione dei Terzi Partecipanti al Patto, ossia il 21 dicembre 2023, i Primi Partecipanti al Patto, unitamente ai Secondi Partecipanti al Patto e ai Terzi Partecipanti al Patto, rappresentavano complessivamente il 32,8% del capitale sociale, il 44,7% dei diritti di voto e il 46,8% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di EQUITA Group (con n. 16.856.986 azioni ordinarie e n. 31.969.176 diritti di voto della Società).
Infine, a seguito di quanto si è dato atto al principio della presente comunicazione (tenendo quindi conto delle variazioni intercorse nel 2024), i Partecipanti al Patto rappresentano oggi complessivamente il 34,9% del capitale sociale, il 46,8% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,5% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di EQUITA Group (con n. 18.364.052 azioni ordinarie e n. 34.030.029 diritti di voto della Società).
Le azioni ordinarie di EQUITA Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).


Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di EQUITA Group.
EQUITA Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.969.425,70 i.v., suddiviso in complessive n. 52.604.080 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni EQUITA Group dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo.
I Secondi Partecipanti hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell'adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.
I Terzi Partecipanti al Patto hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell'adesione (ossia alla data del 21 dicembre 2023), e (ii) in generale, in conformità con il Patto Parasociale, tutte le eventuali future azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.
I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell'adesione (ossia alla data del 28 maggio 2024), e (ii) in generale, in conformità con il Patto Parasociale, tutte le eventuali future azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.
Infine, con la cessazione del Patto nei confronti dell'azionista Gianmarco Bonacina, la totalità delle azioni EQUITA Group dallo stesso detenute alla data di sottoscrizione della cessazione (28 maggio 2024), non sono più conferite al Patto.


La seguente tabella indica:
| Aderente al Patto |
Numero azioni (complessivam ente detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazion e) |
Numero di diritti di voto |
% di azioni detenute (direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul capitale sociale della Società) |
% di diritti di voto (relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale) |
% di diritti di voto (esercitabili in assemblea relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea) |
% di diritti di voto (riferiti alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto complessivamente detenuti nel Patto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbagnano Vincenzo | 560.339 | 1.052.921 | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 3,1% |
| Arcari Fabio Carlo | 467.403 | 881.469 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 2,6% |
| Carboni Paola | 191.151 | 358.980 | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 1,1% |
| Clerici Marco | 583.375 | 1.075.957 | 1,1% | 1,5% | 1,5% | 3,2% |
| Comino Fulvio | 410.682 | 764.748 | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 2,2% |
| Daverio Marcello | 254.422 | 480.899 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 1,4% |
| De Ambroggi Martino | 379.011 | 730.666 | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 2,1% |
| De Bellis Luigi | 530.038 | 1.022.620 | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 3,0% |

| Aderente al Patto |
Numero azioni (complessivam ente detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazion e) |
Numero di diritti di voto |
% di azioni detenute (direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul capitale sociale della Società) |
% di diritti di voto (relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale) |
% di diritti di voto (esercitabili in assemblea relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea) |
% di diritti di voto (riferiti alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto complessivamente detenuti nel Patto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deotto Fabio Enrico | 894.458 | 1.784.358 | 1,7% | 2,5% | 2,5% | 5,2% |
| Duval Edward Giuseppe | 494.317 | 985.634 | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 2,9% |
| Foa Silvia | 155.693 | 297.023 | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,9% |
| Gamberini Stefano | 270.010 | 540.020 | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,6% |
| Geran Matthew | 383.000 | 763.000 | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 2,2% |
| Ghilotti D. Domenico | 521.038 | 1.013.620 | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 3,0% |
| Ghilotti M. Matteo | 1.566.681 | 3.119.656 | 3,0% | 4,3% | 4,4% | 9,2% |
| Giampieretti Stefano | 385.506 | 641.798 | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,9% |
| Grasso Giuseppe Renato | 842.155 | 1.064.660 | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 3,1% |
| Guicciardi Filippo | 801.750 | 992.468 | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 2,9% |
| Lustig Stefano | 1.218.499 | 2.383.230 | 2,3% | 3,3% | 3,4% | 7,0% |
| Mapelli Giuseppe | 215.000 | 430.000 | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 1,3% |
| Martucci Sergio | 561.527 | 1.103.183 | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 3,2% |
| Milanesi Stefania | 368.046 | 693.039 | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 2,0% |
| Pendenza Paolo | 60.859 | 100.118 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% |
| Perilli Francesco Michele Marco 2.228.118 | 4.393.387 | 4,2% | 6,0% | 6,3% | 12,9% | |
| Pesenti Claudio | 229.172 | 449.351 | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 1,3% |
| Rho Cristiano | 486.223 | 900.289 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 2,6% |
| Riviera Simone | 309.020 | 555.126 | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,6% |
| Rovere Silvia | 56.180 | 56.180 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| Scarabosio Antonio | 155.000 | 155.000 | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,5% |
| Viola Fabrizio | 125.000 | 125.000 | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
| Vismara Andrea Attilio Mario (*) 2.101.734 | 4.064.402 | 4,0% | 5,6% | 5,8% | 11,9% | |
| Volpe Carlo Andrea | 558.645 | 1.051.227 | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 3,1% |
| Totale | 18.364.052 34.030.029 | 34,9% | 46,8% | 48,5% | 100,0% |
(*) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.
Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo.

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l'unico legittimato a partecipare e votare (i) nell'assemblea di EQUITA Group, per conto del socio di EQUITA Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell'assemblea di EQUITA Group tramite il cd. "rappresentante designato" eventualmente individuato da EQUITA Group, e (ii) nell'assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto EQUITA Group.
Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire incarico a Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, "CREDEM"), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, per il deposito ed il trasferimento delle Azioni, anche per il caso di esercizio dell'opzione d'acquisto di cui al successivo articolo. Resta inteso che i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto potranno decidere che i Partecipanti al Patto eventualmente interessati potranno incaricare – per il deposito ed il trasferimento delle loro Azioni che non siano soggette ai vincoli di lock-up di cui all'art. 4.5) – un intermediario diverso da CREDEM o dall'intermediario precedentemente incaricato.
Con riferimento all'Assemblea di EQUITA Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell'assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da EQUITA Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni EQUITA Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente EQUITA Group).


Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da EQUITA Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell'ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da EQUITA Group.
Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all'interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell'effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su EQUITA Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all'esito favorevole della menzionata valutazione.
In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto su EQUITA Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.
Con il Patto Parasociale, ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto1 e sino alla scadenza dello stesso:
1 Si precisa che, in considerazione del fatto che i Secondi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022, che il Terzo Partecipante al Patto Antonio Scarabosio ha aderito al Patto in data 21 dicembre 2023 e che i Nuovi Partecipanti al Patto hanno aderito in data 28 maggio 2024, assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tali date, le disposizioni del Patto in materia di lock-up si applicano nei confronti di tali soggetti a decorrere dalla data di adesione al Patto medesimo.


Ai fini del presente art. 4.5), per "atti di trasferimento e/o dispositivi" si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.
In particolare, i suddetti impegni di lock-up:
2 Si precisa che, in considerazione del fatto che i Secondi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022, che il Terzo Partecipante al Patto Antonio Scarabosio ha aderito al Patto in data 21 dicembre 2023 e che i Nuovi Partecipanti hanno aderito al Patto in data 28 maggio 2024, assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tali date, nei confronti di tali soggetti, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione al Patto medesimo.
3 Vedasi precedente nota 2.


alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)4 , (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);
c) non troveranno applicazione nei confronti di ciascuna Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) che abbia un'età anagrafica superiore ai 60 anni.
Ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) potrà in ogni caso compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche alle ragioni della deroga nonché – ove applicabile – all'eventuale acquirente delle Azioni da trasferire e, più in generale, alla prospettata operazione.
I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell'ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti EQUITA Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all'interno del predetto Patto ecc.).
Infine, ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) che intendesse vendere Azioni non soggette a vincoli di lock-up ai sensi del Patto Parasociale, dovrà informarne per iscritto il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all'interno del Patto), entro il giorno successivo all'inserimento dell'ordine di vendita, indicando altresì il numero di Azioni poste in vendita.
I suddetti impegni di lock-up non si applicano alla Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere, in quanto gli stessi sono sostituiti dagli impegni assunti dalla medesima nei confronti di EQUITA Group attraverso la sottoscrizione, in data 21 dicembre 2023, di un separato accordo di lock-up ("Accordo di Lock-up").
In forza del predetto Accordo di Lock-up, la Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere ha assunto l'impegno, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Lock-up e sino alla scadenza dello stesso (ossia sino al 20 dicembre 2026): (i) a non compiere atti di trasferimento e/o
4 Vedasi precedente nota n. 2


dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni; (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni, con qualsiasi scadenza; (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni.
Gli impegni di lock-up assunti dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere: (i) dalla data di sottoscrizione dell' Accordo di Lock-up sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 20 dicembre 2024), avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere alla data di sottoscrizione dell' Accordo di Lock-up; (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dal 21 dicembre 2024) sino alla scadenza dell' Accordo di Lockup (ossia sino al 20 dicembre 2026), avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia il 21 dicembre 2024).
Il Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere potrà compiere uno degli atti oggetto del divieto previsto dall'Accordo di Lock-up esclusivamente previo assenso scritto di EQUITA Group, a proprio insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all'acquirente delle azioni da trasferire.
In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (di seguito, "Evento Avverso"), ciascuno degli altri Partecipanti al Patto avrà, in proporzione alle Azioni detenute dallo stesso ed oggetto del Patto (fermo quanto previsto dalla successiva lett. d)) e non in solido con gli altri Partecipanti al Patto, nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un'opzione d'acquisto in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c., avente ad oggetto le Azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni:
a) l'opzione d'acquisto potrà essere esercitata – per sé o per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c. – entro tre (3) mesi dalla comunicazione scritta dell'Evento Avverso inviata dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento;
b) l'opzione d'acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c. – dovrà essere esercitata, da ciascun Partecipante al Patto eventualmente interessato, con comunicazione scritta da inviare all'intermediario di cui al precedente art. 4.2) indicato dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto nella comunicazione di cui alla precedente lett. a), con in copia il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto;
c) nel caso di esercizio dell'opzione d'acquisto per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c.:


(i) la nomina di tale persona dovrà essere approvata dai Partecipanti al Patto non colpiti dall'Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale; nell'ambito di tale approvazione, i Partecipanti al Patto non colpiti dall'Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stabiliranno altresì se tale persona dovrà o meno subentrare nel presente Patto Parasociale;
(ii) in caso di mancata approvazione ai sensi della precedente lett. c)(i), tale persona non potrà legittimamente acquistare, in tutto o in parte, le Azioni del Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso, e il Partecipante al Patto che ha esercitato l'opzione d'acquisto per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c. potrà proporre in alternativa un'altra persona, per la cui nomina si applicherà quanto previsto dalla precedente lett. c)(i);
(iii) laddove i Partecipanti al Patto non colpiti dall'Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale abbiano stabilito – ai sensi della precedente lett. c)(i) – che la persona nominata dovrà subentrare nel presente Patto Parasociale, il Partecipante al Patto che ha esercitato l'opzione di acquisto per persona da nominare farà si, ai sensi dell'art. 1381 c.c., che la persona da essa nominata invii al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto (come definiti all'interno del Patto), un'adesione scritta al Patto stesso, adesione che dovrà essere controfirmata per accettazione dai Partecipanti al Patto non colpiti dall'Evento Avverso che rappresentano almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale e che hanno approvato il subentro di tale persona nel presente Patto Parasociale ai sensi della precedente lett. c)(i);
d) all'atto dell'esercizio dell'opzione d'acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l'opzione d'acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c. – spettante agli altri Partecipanti al Patto che eventualmente non esercitino la loro opzione d'acquisto. Resta inteso che, ove la dichiarazione di voler beneficiare dell'opzione d'acquisto altrui sia resa da più Partecipanti al Patto, tale opzione d'acquisto si accrescerà automaticamente su un pari numero di Azioni a favore di ciascun Partecipante al Patto che ha reso la dichiarazione;
e) nel caso di esercizio dell'opzione d'acquisto per sé (e non per persona da nominare), le Azioni trasferite a ciascun Partecipante al Patto che abbia esercitato tale opzione d'acquisto saranno conferite nel presente Patto Parasociale;

f) il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo per Azione medio di mercato ponderato per i volumi, scontato del 10% (dieci per cento), calcolato con riferimento al mese precedente la data di invio della comunicazione di esercizio dell'opzione d'acquisto;
g) il prezzo dovuto a seguito dell'esercizio dell'opzione d'acquisto dovrà essere corrisposto, senza interessi, mediante bonifico bancario, al trasferimento delle Azioni.
Resta inteso che, laddove nessuno dei Partecipanti al Patto esercitasse l'opzione d'acquisto – per sé o per persona da nominare – nei termini alla precedente lett. a), o laddove per qualsiasi ragione l'esercizio dell'opzione d'acquisto non andasse comunque a buon fine, le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso o, se del caso, agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del presente Patto Parasociale.
a) nei confronti di Francesco Perilli, Andrea Vismara e Fabio Deotto, nonché nei confronti di altri eventuali Partecipanti al Patto che non abbiano più un rapporto di dipendenza con il Gruppo ma che siano membri di organi sociali del Gruppo, in caso di revoca senza giusta causa in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, oppure in caso di scadenza/decadenza senza rinnovo degli/dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali nel Gruppo rispettivamente conferiti a ciascuno di essi;
b) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da quelli indicate alla precedente lett. a)), in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con il Gruppo;
c) nei confronti di una qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi della stessa, fermo quanto previsto dall'art. 4.6, lett.c)(iii) in caso di esercizio dell'opzione d'acquisto per persona da nominare;
d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;
e) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione (i) sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale,

e (ii) sia motivata (ad esempio, con la cessazione da parte di tale Partecipante al Patto del proprio rapporto di lavoro con il Gruppo);
f) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale.
I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all'applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.
Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.6, lett. c)(iii), l'eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) adesione scritta del terzo al citato Patto, inviata al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto; e b) approvazione e controfirma per accettazione della predetta adesione scritta dai Partecipanti al Patto che


rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale.
Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutte le Parti.
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.
Con la sottoscrizione del Patto5 , i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:
5 Si ricorda, che nei confronti dei Secondi Partecipanti al Patto, dei terzi Partecipanti al Patto e dei Nuovi Partecipanti al Patto, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione degli stessi al Patto Parasociale medesimo e quindi, rispettivamente, il 27 settembre 2022, il 21 dicembre 2023 e il 28 maggio 2024.

ossia il 1° agosto 2022; oppure
Sul punto, si ricorda che il predetto Patto Parasociale è entrato in vigore il 1° agosto 2022 e, pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra descritte, lo stesso avrà durata sino al 31 marzo 2025.
L'Accordo di Lock-up è stato sottoscritto dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere il 21 dicembre 2023, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 20 dicembre 2026.
I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l'incarico di presidente del Patto (il "Presidente del Patto"), e a Matteo Ghilotti l'incarico di vice-presidente del Patto (il "Vice-Presidente del Patto"), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

Il Patto Parasociale e le lettere di adesione al Patto Parasociale sottoscritte da parte, rispettivamente, dei Secondi Partecipanti al Patto, dei Terzi Partecipanti al Patto e dei Nuovi Partecipanti al Patto, nonché la lettera di cessazione del Patto nei confronti dell'azionista Gianmarco Bonacina, sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi.
Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Investor Relations, area Azionariato e Capitale).
Milano, 2 gennaio 2025
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