AGM Information • Mar 29, 2025
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(parte ordinaria)
per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di EQUITA Group S.p.A. del 29 Aprile 2025

(pubblicata in data 29 marzo 2025)
GRUPPO EQUITA

6. Conferimento di nuovo incarico al revisore legale Ernst Young S.p.A. per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità predisposta nell'ambito della Direttiva 2022/2464/UE ("CSRD") del Gruppo EQUITA per gli esercizi 2025-2027. Determinazione del relativo corrispettivo.
la presente relazione illustrativa (la "Relazione") viene resa ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 84-ter del regolamento Consob adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea di EQUITA Group S.p.A. (la "Società" o "EQUITA Group") convocata per il 29 aprile 2025, avente a oggetto il conferimento di nuovo incarico al revisore legale Ernst Young S.p.A. per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata da predisporsi nell'ambito della Direttiva 2022/2464/UE del gruppo facente capo alla Società (il "Gruppo EQUITA") per gli esercizi 2025-2027.
La presente Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Investor Relations, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().
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Oltre ai termini definiti in altri punti della presente Relazione, i seguenti termini indicati in maiuscolo avranno il significato di seguito riportato:
Assemblea: l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società;
Collegio Sindacale: l'organo di controllo della Società;
Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Società;
Decreto MEF 261/2012: il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261 contenente il "Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39";
D. Lgs. 39/2010: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 contenente "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

Relazione: la presente relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
Sito Internet: il sito internet della Società, disponibile su www.equita.eu;
Società o EQUITA Group: EQUITA Group S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 9, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P. IVA 09204170964.
TUF: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato.
Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi rammentiamo che siete chiamati a deliberare in merito al conferimento di un nuovo incarico al revisore legale Ernst Young S.p.A. (di seguito, anche "EY") – al quale l'Assemblea aveva già conferito, in data 20 aprile 2023, l'incarico di revisione legale della Società per gli esercizi 2023-2031 – per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata del Gruppo EQUITA per gli esercizi 2025-2027, da predisporsi nell'ambito della Direttiva 2022/2464/UE, nonché alla determinazione del relativo corrispettivo.
A tale riguardo, si rammenta che, sulla base delle informazioni disponibili e del quadro normativo ad oggi applicabile, EQUITA Group ricade all'interno dell'ambito di applicazione della Direttiva 2022/2464/UE ("Corporate Sustainability Reporting Directive", di seguito anche "Direttiva" o "CSRD") e del suo recepimento italiano (D. Lgs. 125/2024, di seguito anche "Decreto"). La CSRD sostituisce la rendicontazione prevista dalla Direttiva 2014/95/UE (Non Financial Reporting Directive – NFRD) recepita in Italia dal D.Lgs. 254/2016 prevedendo l'introduzione di una specifica sezione all'interno della Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio Consolidato, contenente l'informativa di sostenibilità che dovrà essere oggetto di esame limitato da parte di un revisore.
Più precisamente, la Società sarà tenuta alla predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), numero 1) del Decreto, qualificandosi come impresa di grandi dimensioni diversa da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1) del medesimo art. 171 .
Ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, dovrà conferire l'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata e determinare il corrispettivo spettante al revisore della
1 Più precisamente, Equita Group si qualifica come "impresa di grandi dimensioni" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del Decreto, avendo superato per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dal comma e avendo, alla data del 31 dicembre 2024, un totale dello stato patrimoniale consolidato pari a circa 339 milioni di euro e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a circa 79 milioni di euro. La Società si qualifica altresì come "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Pur tuttavia, si tratta di impresa di grandi dimensioni diversa da quelle di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), numero 1) del Decreto, e quindi non è tenuta alla predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, avendo, al 31 dicembre 2024, un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 195 (non superando, dunque, il numero medio di 500 dipendenti, che avrebbe comportato l'obbligo di predisporre la Rendicontazione di Sostenibilità a partire dal 1° gennaio 2024).

sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto, può essere incaricato quale revisore della Rendicontazione di Sostenibilità lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio.
Alla luce di quanto sopra illustrato, EY ha presentato la propria proposta di incarico per gli esercizi 2025 – 2027, per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata ai sensi della Direttiva e del Decreto.
A seguito della presentazione della proposta da parte di EY, il Collegio Sindacale medesimo ha predisposto la propria proposta motivata, sottoponendola all'Assemblea degli Azionisti.
Come risulta dalla citata proposta motivata, il Collegio Sindacale ha invitato gli Azionisti a conferire a EY l'incarico, per gli esercizi 2025-2027, per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata del Gruppo EQUITA da predisporsi nell'ambito della Direttiva e ai sensi del Decreto.
Si segnala che il quadro normativo di riferimento risulta ad oggi ancora in evoluzione. Infatti, è in corso il completamento della legislazione in materia di principi di rendicontazione ESRS, di principi di revisione e di regole di marcatura essendo previsto che la Rendicontazione di Sostenibilità venga redatta nel formato elettronico (ESEF).
Inoltre, in data 26 febbraio 2025, la Commissione Europea ha emesso il primo pacchetto Omnibus, che contiene proposte per la semplificazione delle normative sulla Rendicontazione di Sostenibilità, tra cui la EU Taxonomy e la CSRD. La legislazione attuale (la CSRD in particolare) rimarrà in vigore fino al momento in cui le direttive europee, una volta approvate in via definitiva, non saranno recepite nell'ordinamento italiano.
È opportuno, dunque che, qualora EQUITA Group, a seguito dell'evoluzione normativa, conseguente a quanto citato con riferimento al primo pacchetto Omnibus, non risultasse più tenuta obbligatoriamente alla Rendicontazione di Sostenibilità, l'incarico oggetto della proposta si risolva automaticamente, ed è pertanto stato negoziata con EY la previsione di una apposita condizione risolutiva nel contratto disciplinante l'incarico.
Come sopra anticipato, oltre ad essere chiamata a conferire l'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata, l'Assemblea è tenuta a determinare il corrispettivo spettante a EY per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante incarico medesimo. Al riguardo si rinvia al contenuto della proposta motivata del Collegio Sindacale allegata alla presente Relazione.
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Alla luce di quanto sopra illustrato, l'Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e dell'art. 84-ter del regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, e preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, in merito al conferimento a EY dell'incarico per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata del Gruppo EQUITA per gli esercizi 2025-2027 sarà chiamata a:
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.
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