AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Equita Group

AGM Information Mar 28, 2025

4479_egm_2025-03-28_02496381-2afe-4321-9320-32b56d7d9cf9.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

(parte straordinaria)

per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Equita Group S.p.A. del 29 Aprile 2025

(pubblicata in data 28 marzo 2025)

GRUPPO EQUITA

______________________________________________________________________________________

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

  • 1. Modifiche agli articoli 2 (Oggetto), 6bis (Azioni con voto maggiorato), 10 (Intervento e voto), 12 (Nomina degli amministratori) e 15 (Poteri e deliberazioni) dello Statuto sociale:
    • 1.1 Modifica dell'art. 2 (Oggetto).
    • 1.2 Modifica dell'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato).
    • 1.3 Modifica dell'art. 10 (Intervento e voto).
    • 1.4 Modifica dell'art. 12 (Nomina degli amministratori).
    • 1.5 Modifica dell'art. 15 (Poteri e deliberazioni).

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. (la "Società") ha deliberato, in data 25 marzo 2025, di proporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata per il 29 aprile 2025, talune modifiche ai seguenti articoli dello Statuto sociale: artt. 2 (Oggetto), 6bis (Azioni con voto maggiorato), 10 (Intervento e voto), 12 (Nomina degli amministratori) e 15 (Poteri e deliberazioni), come di seguito illustrato.

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche statutarie proposte, con la relativa motivazione:

Art. 2 (Oggetto)

Si propone di integrare l'art. 2, che disciplina l'oggetto sociale della Società e, più in particolare, di inserire il paragrafo 2.4 per prevedere che la Società, in qualità di capogruppo del gruppo di imprese di investimento denominato "Equita Group" (il "Gruppo di SIM"), adotti, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del Gruppo di SIM per il rispetto della disciplina di vigilanza.

La modifica proposta si rende necessaria per conformare lo Statuto della Società alle previsioni di cui alla parte prima, titolo I, capitolo 2, sezione VII, paragrafo 1, del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM adottato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 23 dicembre 2022 (il "Regolamento SIM"), applicabili alla Società in qualità capogruppo del Gruppo di SIM.

Art. 6bis (Azioni con voto maggiorato)

Si propone di apportare talune integrazioni all'art. 6bis che disciplina il voto maggiorato,

precisando i casi in cui la maggiorazione viene meno (chiarendosi che in caso di cessione parziale delle azioni il voto maggiorato si conserva sulle azioni non oggetto di cessione) e i casi in cui, invece, la maggiorazione si conserva, espressamente includendo tra questi ultimi (oltre ai casi previsti dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF")):

  • la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni purché sia mantenuto il diritto di voto in capo all'azionista;
  • l'intestazione a società fiduciaria, nonché il caso di mutamento della società fiduciaria;
  • la cessione di azioni a favore di soggetto che controlla il cedente o a favore di società controllata dal cedente o sottoposta a comune controllo con il cedente;
  • il trasferimento delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
  • il mutamento del trustee, ove le azioni siano riconducibili al medesimo trust.

La proposta consiste nell'esplicitare alcune fattispecie di conservazione del diritto di voto maggiorato che sono riconducibili, nella sostanza, alle fattispecie previste dalla normativa – in particolare dall'art. 127-quinquies del TUF – e sono condivise dalla prassi vigente. Infatti, tutte le suddette fattispecie prevedono una conservazione della maggiorazione già acquisita (o del periodo necessario per ottenere la maggiorazione) nel caso in cui, pur cambiando formalmente il titolare delle azioni, nella sostanza le azioni continuano ad essere riconducibili al titolare originario, in linea con la ratio sottesa all'art. 127-quinquies del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che una esplicitazione delle fattispecie più ricorrenti, che rientrano nell'alveo delle fattispecie consentite ormai nella prassi, conferisca maggiore chiarezza e, con essa, maggiore facilità di gestione operativa del voto maggiorato, al verificarsi di tali casistiche. Si propone, altresì, di precisare – al fine di evitare dubbi interpretativi – cosa debba intendersi per "cessione"/"trasferimento" e di chiarire che la nozione di controllo rilevante sia esclusivamente il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

10 (Intervento e voto)

Si propone di inserire all'art. 10 che disciplina le modalità per intervenire e votare in Assemblea e, più in particolare, nel paragrafo relativo al rappresentante designato della Società, una previsione che consenta alla Società di prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente tramite il

suddetto rappresentante designato.

La proposta di modifica trae origine dall'introduzione nel TUF – ad opera della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "Legge Capitali") – di un nuovo art. 135-undecies.1, che introduce la facoltà, per le società con azioni quotate e per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere nello statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Si ricorda che l'istituto dell'intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato era stato introdotto nel periodo dell'emergenza dovuta alla pandemia COVID-19, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione alla pandemia medesima; tale modalità di partecipazione è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie di molti emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di cogliere l'opportunità offerta dall'art. 135 undecies.1 del TUF, a beneficio della semplificazione dei lavori assembleari, in linea con le prassi e le tendenze più recenti in materia societaria.

Si precisa, infine, che l'introduzione nello Statuto della predetta facoltà non comporterebbe l'obbligo per la Società di avvalersi, d'ora in avanti, del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, bensì consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di decidere, di volta in volta per ciascuna Assemblea, le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea.

12 (Nomina degli amministratori)

Si propone di precisare, all'art. 12.4 che contempla che il Consiglio di Amministrazione uscente possa presentare una lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che detta presentazione dovrà avvenire in conformità all'art. 147-ter.1 del TUF e relative disposizioni di attuazione.

Si ricorda che l'art. 147-ter.1 del TUF, che attribuisce alle società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato la facoltà di prevedere negli statuti la presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente, è stato introdotto nel TUF dalla Legge Capitali.

L'art. 147-ter.1 detta una serie di condizioni per l'esercizio di tale facoltà e definisce in modo puntuale il meccanismo di elezione dei componenti del consiglio da seguire nell'ipotesi in cui la lista del consiglio di amministrazione risulti prima per numero di voti.

La Legge Capitali ha delegato alla Consob di adottare disposizioni attuative della disciplina in oggetto e, pertanto, la Consob stessa ha avviato un processo di consultazione del mercato, articolato in due fasi, sul contenuto dell'intervento regolamentare. Alcuni partecipanti alla seconda fase della consultazione hanno posto in dubbio la compatibilità delle disposizioni attuative proposte dalla Consob con il dettato dell'articolo 147-ter.1 del TUF introdotto dalla Legge Capitali. La Consob ha pertanto ritenuto di avviare ulteriori verifiche di carattere giuridico prima di emanare le disposizioni regolamentari sulla lista del consiglio di amministrazione, al fine di confermare, a tutela degli operatori che si avvarranno della nuova disciplina, che le proposte normative sottoposte alla consultazione del mercato siano pienamente conformi alla delega regolamentare conferita alla stessa Consob.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene allo stato attuale opportuno inserire, nella previsione statutaria relativa alla presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, un generico richiamo all'art. 147-ter.1 del TUF e alle relative disposizioni di attuazione, rinviando l'adeguamento puntuale dello Statuto al momento in cui la disciplina sarà definita.

15 (Poteri e deliberazioni)

Si propone di integrare l'art. 15, che disciplina i poteri e le modalità di deliberazione del Consiglio di Amministrazione – e, più in particolare, il paragrafo 15.2 relativo alle competenze esclusive del predetto organo di supervisione strategica – indicando che sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile ai gruppi di imprese di investimento, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo di SIM di cui la Società è capogruppo, nonché la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società appartenenti al medesimo gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza.

La modifica proposta si rende necessaria per conformare lo Statuto della Società, in qualità di capogruppo del Gruppo di SIM, alle previsioni di cui alla parte prima, titolo I, capitolo 2, sezione VII, paragrafo 1, del Regolamento SIM.

Alla luce di quanto esposto, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in ordine alla modifica degli articoli artt. 2 (Oggetto), 6bis (Azioni con voto maggiorato), 10 (Intervento e voto), 12 (Nomina degli amministratori) e 15 (Poteri e deliberazioni) dello statuto sociale.

***

Si riporta, alla pagina seguente, il testo a confronto degli articoli dello Statuto, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto all'Assemblea degli Azionisti della Società.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
(con evidenza delle variazioni)
Articolo 2 -
Oggetto
Articolo 2 -
Oggetto
2.1. La
Società
ha
per
oggetto
prevalente
l'attività di assunzione di partecipazioni o
interessenze in altre società, enti o imprese.
Nell'ambito della predetta attività, la Società
ha
altresì
per
oggetto
il
coordinamento
tecnico, amministrativo e finanziario delle
società
partecipate
e/o
comunque
appartenenti allo stesso gruppo.
2.1. La
Società
ha
per
oggetto
prevalente
l'attività di assunzione di partecipazioni o
interessenze
in
altre
società,
enti
o
imprese. Nell'ambito della predetta attività,
la
Società
ha
altresì
per
oggetto
il
coordinamento tecnico, amministrativo e
finanziario delle società partecipate e/o
comunque appartenenti allo stesso gruppo.
2.2. La Società ha inoltre per oggetto: 2.2. La Società ha inoltre per oggetto:
-
l'acquisto
di
strumenti
finanziari,
quotati o meno, ivi incluse quote o
azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) a scopo
di
stabile
investimento
e
non
di
assunzione a fermo o collocamento;
-
la consulenza nel settore finanziario ed
aziendale,
con
esclusione
della
consulenza in materia di investimenti
di cui all'art. 1, quinto comma, lett. f)
del
D.Lgs.
58/1998,
come
successivamente modificato ("TUF") e
della mediazione e consulenza per la
concessione di finanziamenti di cui
all'art. 128-sexies del D.Lgs. 385/1993,
come successivamente modificato;
-
la promozione di veicoli di investimento
nell'ambito dell'alternative asset capital
(quali, a titolo esemplificativo, SPAC).
-
l'acquisto
di
strumenti
finanziari,
quotati o meno, ivi incluse quote o
azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) a scopo
di
stabile
investimento
e
non
di
assunzione a fermo o collocamento;
-
la consulenza nel settore finanziario ed
aziendale,
con
esclusione
della
consulenza in materia di investimenti
di cui all'art. 1, quinto comma, lett. f)
del
D.Lgs.
58/1998,
come
successivamente modificato ("TUF") e
della mediazione e consulenza per la
concessione di finanziamenti di cui
all'art. 128-sexies del D.Lgs. 385/1993,
come successivamente modificato;
-
la promozione di veicoli di investimento
nell'ambito dell'alternative asset capital
(quali, a titolo esemplificativo, SPAC).
2.3. La Società può compiere tutte le operazioni 2.3. La Società può compiere tutte le operazioni

ritenute
dall'organo
amministrativo
ritenute
dall'organo
amministrativo
necessarie od utili per il raggiungimento necessarie od utili per il raggiungimento
dell'oggetto sociale; può in particolare, in via dell'oggetto sociale; può in particolare, in
non
prevalente,
non
nei
confronti
del
via non prevalente, non nei confronti del
pubblico ed in ogni caso con esclusione pubblico ed in ogni caso con esclusione
delle
attività
riservate
ai
sensi
delle
delle
attività
riservate
ai
sensi
delle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
applicabili, compiere operazioni finanziarie e applicabili, compiere operazioni finanziarie
prestare garanzie reali o personali per debiti e prestare garanzie reali o personali per
anche di terzi. debiti anche di terzi.
2.4
La Società, nella sua qualità di impresa
madre nell'UE del gruppo di imprese di
investimento
denominato
"Equita
Group" (il "Gruppo"), ai sensi dell'art.
12,
comma
2
del
TUF
adotta,
nell'esercizio dell'attività di direzione e
coordinamento,
istruzioni
dirette
alle
filiazioni finanziarie del Gruppo per il
rispetto della disciplina di vigilanza.
Articolo 6bis
-
Azioni con voto maggiorato
Articolo 6bis
-
Azioni con voto maggiorato
6bis.1.
In deroga a quanto indicato
dal precedente
6bis.1.
In
deroga
a
quanto
indicato
art. 6, ai sensi dell'art. 127-quinquies
del
precedente art. 6, ai sensi dell'art. 127-
TUF
ogni azione dà diritto a due (2) voti
nel
quinquies
del TUF
caso
in
cui
ricorrano
tutte
le
seguenti
due (2) voti
nel caso in cui ricorrano
tutte
condizioni: seguenti condizioni:
(a) le azioni per le quali si richiede la
maggiorazione
siano
iscritte
nell'elenco
maggiorazione siano iscritte
appositamente
istituito
e
disciplinato
dal
presente articolo (l'"Elenco"); presente articolo (l'"Elenco");
(b)
tali azioni rimangano di titolarità del
soggetto che ha richiesto l'iscrizione sub a)
per
un
periodo
continuativo
di
almeno
dal
ogni azione dà diritto a
le
(a) le azioni per le quali si richiede la
nell'elenco
appositamente istituito e disciplinato dal
(b) tali azioni rimangano di titolarità del
soggetto che ha richiesto l'iscrizione sub
a) per un periodo continuativo di almeno
ventiquattro mesi decorrenti dalla data di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di
iscrizione nell'Elenco sub a); ai fini del

iscrizione nell'Elenco sub a); ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì, se richiesto dall'azionista, il periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia e la data di iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 127-quinques, comma 7, TUF.

6bis.2. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati -, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:

a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante compilazione del modulo predisposto dalla Società e trasmissione dello stesso per raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o con consegna a mani, debitamente sottoscritto per ricevuta e datato da un amministratore o procuratore autorizzato, allegando la certificazione o la comunicazione prevista dall'articolo 83 quinquies, comma 3, TUF;

b) la Società, a fronte della verifica delle condizioni necessarie per l'iscrizione, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a

calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì, se richiesto dall'azionista, il periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia e la data di iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 127 quinques, comma 79, TUF.

6bis.2. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati -, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:

a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante compilazione del modulo predisposto dalla Società e trasmissione dello stesso per raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o con consegna a mani, debitamente sottoscritto per ricevuta e datato da un amministratore o procuratore autorizzato, allegando la certificazione o la comunicazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, TUF;

b) la Società, a fronte della verifica delle condizioni necessarie per l'iscrizione, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a

quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;

c) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;

d) successivamente alla richiesta di iscrizione, l'intermediario deve segnalare alla Società qualunque operazione sulle azioni che comporti il venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Elenco e/o per il conseguimento/mantenimento della maggiorazione (ad es. vendita delle azioni, costituzione di pegno sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.), anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti");

e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione dà diritto a due (2) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell'art. 83-sexies TUF) cada in un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;

quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;

c) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;

d) successivamente alla richiesta di iscrizione, l'intermediario deve segnalare alla Società qualunque operazione sulle azioni che comporti il venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Elenco e/o per il conseguimento/mantenimento della maggiorazione (ad es. vendita delle azioni, costituzione di pegno sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.), anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti");

e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione dà diritto a due (2) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell'art. 83-sexies TUF) cada in un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;

f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

g) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo: (i) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono riportati sia i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;

h) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;

f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

g) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo: (i) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono riportati sia i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;

h) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;

i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

6bis.3. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(i) rinuncia dell'interessato - da effettuarsi in qualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o parte delle azioni a voto maggiorato) - alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC)all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministratore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco ed il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;

i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

6bis.3. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(i) rinuncia dell'interessato - da effettuarsi in qualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o parte delle azioni a voto maggiorato) - alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministratore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco ed il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;

(ii) comunicazione dell'interessato o (ii) comunicazione dell'interessato o

dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6bis.4. La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto.

dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

  • 6bis.4. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato vengono meno:
    • a) fatto salvo quanto previsto all'art. 6bis.5., in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni o alienazione di diritti parziali sulle azioni, in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la fermo restando che in caso di cessione parziale delle azioni, il voto maggiorato si conserva sulle azioni non oggetto di cessione;
    • b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF, comporta la perdita della

6bis.5. La maggiorazione di voto:

a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

maggiorazione del voto.

6bis.5. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva conservano:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) si estende in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni purché sia mantenuto il diritto di voto in capo all'azionista;

d) in caso di intestazione a società fiduciaria da parte del fiduciante titolare del diritto reale legittimante che ha effettuato l'intestazione alla società fiduciaria o in caso di reintestazione dalla società fiduciaria al fiduciante;

e) in caso di mutamento della società fiduciaria, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dalla nuova società fiduciaria;

f) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante effettuata a favore di soggetto che

controlla il cedente o a favore di società controllata dal cedente o sottoposta a comune controllo con il cedente;

g) in caso di trasferimento delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;

h) in caso di mutamento del trustee, ove le azioni siano riconducibili al medesimo trust.

Ai fini del presente art. 6bis.5 e del precedente art. 6bis.4: (i) per "cessione"/ "trasferimento" deve intendersi qualsiasi negozio giuridico che comporta il trasferimento della titolarità delle azioni (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di compravendita, di permuta o di conferimento delle azioni) o del diritto reale legittimante, sia a titolo oneroso che gratuito; e (ii) la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

6bis.6.La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si estendono:

a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

d) può spettare anche b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (ca) e (db) del presente comma 56, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

6bis.67. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del presente comma 5, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

6bis.6. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di

determinate aliquote del capitale sociale. determinate aliquote del capitale sociale.
Articolo 10 -
Intervento e voto
Articolo 10 -
Intervento e voto
10.1.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea
coloro ai quali spetta il diritto di voto. Il
Consiglio di Amministrazione può prevedere
che
l'intervento
in
Assemblea
avvenga
anche mediante mezzi di telecomunicazione,
ove consentito dalla legge.
10.1.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea
coloro ai quali spetta il diritto di voto. Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
prevedere che l'intervento in Assemblea
avvenga
anche
mediante
mezzi
di
telecomunicazione, ove consentito dalla
legge.
10.2.
La legittimazione all'intervento in assemblea
e all'esercizio del diritto di voto è attestata da
una
comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario abilitato alla tenuta dei
conti ai sensi di
legge, sulla base delle
evidenze
delle
proprie
scritture
contabili
relative al termine della giornata
contabile
del
settimo
giorno
di
mercato
aperto
precedente alla data fissata per l'assemblea
in unica
convocazione,
ovvero in prima
convocazione nel caso in cui siano indicate
eventuali convocazioni
successive nell'unico
avviso, e pervenuta alla Società nei termini
di legge.
10.2.
La
legittimazione
all'intervento
in
assemblea e all'esercizio del diritto di voto
è attestata da una
comunicazione alla
Società,
effettuata
dall'intermediario
abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di
legge,
sulla
base
delle
evidenze
delle
proprie scritture contabili relative al termine
della giornata
contabile del settimo giorno
di mercato aperto precedente alla data
fissata
per
l'assemblea
in
unica
convocazione,
ovvero
in
prima
convocazione nel caso in cui siano indicate
eventuali
convocazioni
successive
nell'unico avviso, e pervenuta alla Società
nei termini di legge.
10.3.
Coloro
ai
quali
spetta
il
diritto
di
voto
possono farsi rappresentare in assemblea ai
sensi
di
legge,
mediante
delega
scritta
rilasciata secondo le modalità previste dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
applicabili.
10.3.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare in assemblea
ai sensi di legge, mediante delega scritta
rilasciata
secondo
le
modalità
previste
dalle
disposizioni di legge e regolamentari
applicabili, fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 10.4.

10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge.

  • 10.5. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.
  • 10.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente o dei Vice-Presidenti, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato e, in caso di più Amministratori Delegati, dal più anziano di età degli Amministratori Delegati presenti. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti, a maggioranza dei voti
  • 10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge. La Società potrà altresì prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il suddetto rappresentante designato, in termini e con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili.
  • 10.5. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.
  • 10.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente o dei Vice-Presidenti, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato e, in caso di più Amministratori Delegati, dal più anziano di età degli Amministratori Delegati presenti. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli

rappresentati
in assemblea.
intervenuti,
a
maggioranza
dei
voti
rappresentati
in assemblea.
10.7.
Colui che presiede l'assemblea designa il
soggetto
verbalizzante.
Il
verbale
10.7.
Colui che presiede l'assemblea designa il
dell'assemblea
straordinaria
deve
essere
soggetto
verbalizzante.
Il
verbale
redatto da un Notaio. dell'assemblea straordinaria deve essere
redatto da un Notaio.
Articolo 12 -
Nomina degli amministratori
Articolo 12 -
Nomina degli amministratori
12.1.
L'assemblea ordinaria, prima di procedere
12.1.
L'assemblea ordinaria, prima di procedere
alla
nomina
del
Consiglio
di
alla
nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione, determina il numero e la Amministrazione, determina il numero e la
durata in carica dei componenti. durata in carica dei componenti.
12.2. La nomina degli amministratori avviene sulla 12.2. La nomina degli amministratori avviene
base di liste nelle quali ai candidati è sulla base di liste nelle quali ai candidati è
assegnata una numerazione progressiva. Le assegnata una numerazione progressiva.
liste,
sottoscritte
da
coloro
che
le
Le
liste,
sottoscritte
da
coloro
che
le
presentano,
devono
essere
depositate
presentano,
devono
essere
depositate
presso la sede legale della società, nei presso la sede legale della società, nei
termini e secondo le modalità previsti dalle termini e secondo le modalità previsti dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
applicabili. applicabili.
12.3.
Le
liste
devono
indicare
quali
sono
i
12.3.
Le
liste
devono
indicare
quali
sono
i
candidati
in
possesso
dei
Requisiti
di
candidati
in
possesso
dei
Requisiti
di
Indipendenza. Le
liste che contengono un
Indipendenza. Le
liste che contengono un
numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) numero di candidati pari o superiore a 3
dovranno altresì includere un numero di (tre) dovranno altresì includere un numero
candidati di genere diverso, in modo che di candidati di genere diverso, in modo che
appartenga al genere meno rappresentato la appartenga al genere meno rappresentato
percentuale
di
candidati
prevista
dalle
la percentuale di candidati prevista dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
applicabili
in materia di equilibrio tra generi
applicabili
in materia di equilibrio tra generi
(maschile
e
femminile).
Unitamente
e
(maschile
e
femminile).
Unitamente
e
contestualmente
a
ciascuna
lista,
è
contestualmente
a
ciascuna
lista,
è
depositato
il
curriculum
contenente
le
depositato
il
curriculum
contenente
le

caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12.4. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di una percentuale di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).

caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12.4. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente (in conformità all'art. 147-ter.1 del TUF e relative disposizioni di attuazione) nonché i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di una percentuale di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).

12.5. Le liste presentate senza l'osservanza delle

12.5. Le liste presentate senza l'osservanza

disposizioni di cui al presente art. 12 sono delle disposizioni di cui al presente art. 12
considerate come non presentate. sono considerate come non presentate.
12.6. Alla elezione degli amministratori si procede 12.6. Alla
elezione
degli
amministratori
si
secondo le disposizioni
che seguono:
procede
secondo
le
disposizioni
che
seguono:
a)
dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti sono tratti,
in base all'ordine
a)
dalla lista che ha ottenuto il maggior
progressivo con
il quale sono stati elencati,
numero di voti sono tratti,
in base all'ordine
tutti i membri, eccetto uno; progressivo con
il quale sono stati elencati,
tutti i membri, eccetto uno;
b)
dalla lista che è risultata seconda per
numero di voti e
non sia collegata in alcun
b)
dalla lista che è risultata seconda per
modo, neppure indirettamente, con i soci numero di voti e
non sia collegata in alcun
che
hanno
presentato
o
votato
la
lista
modo, neppure indirettamente, con i soci
risultata prima per numero di
voti, viene
che hanno presentato o votato la lista
tratto, in base all'ordine progressivo indicato risultata prima per numero di
voti, viene
nella lista, l'altro membro. tratto,
in
base
all'ordine
progressivo
12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si indicato nella lista, l'altro membro.
procede ad una votazione di
ballottaggio.
12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si
procede ad una votazione di
ballottaggio.
12.8. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il
Consiglio di Amministrazione
è tratto per
12.8. Nel caso di presentazione di un'unica lista,
intero
dalla
stessa,
qualora
ottenga
la
il Consiglio di Amministrazione
è tratto per
maggioranza
richiesta
dalla
legge
per
intero dalla stessa, qualora ottenga la
l'assemblea ordinaria.
Per
la nomina di
maggioranza
richiesta
dalla
legge
per
quegli
amministratori
che
per
qualsiasi
l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di
ragione non
si siano potuti eleggere con il
quegli
amministratori
che
per
qualsiasi
procedimento previsto nei commi
precedenti
ragione non
si siano potuti eleggere con il
ovvero
nel
caso
in
cui
non
vengano
procedimento
previsto
nei
commi
presentate
liste,
l'assemblea
delibera
precedenti ovvero nel caso in cui non
secondo le maggioranze di legge, fermo vengano
presentate
liste,
l'assemblea
restando il rispetto
dei requisiti stabiliti dalle
delibera secondo le maggioranze di legge,
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
fermo
restando
il
rispetto
dei
requisiti
applicabili
e
dallo
statuto
in
materia
di
stabiliti
dalle
disposizioni
di
legge
e
composizione
del
Consiglio
di
regolamentari applicabili
e dallo statuto in

Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti e/o dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo – a seconda dei casi avente i Requisiti di Indipendenza e/o appartenente al genere meno rappresentato - non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi, della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti e/o dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo – a seconda dei casi avente i Requisiti di Indipendenza e/o appartenente al genere meno rappresentato - non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi, della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a

necessari requisiti.

  • 12.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.
  • 12.11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal

maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

  • 12.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.
  • 12.11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli

12.12. In ogni caso la procedura del voto di lista
12.12. In ogni caso la procedura del voto di lista di
cui al presente art. 12 si applica unicamente
nell'ipotesi di
rinnovo dell'intero Consiglio di
Amministrazione.
di
cui
al
presente
art.
12
si
applica
unicamente
nell'ipotesi
di
rinnovo
dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15 -
Poteri e deliberazioni
Articolo 15 -
Poteri e deliberazioni
15.1.
Il Consiglio di Amministrazione
è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della Società, con facoltà di
compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il
conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi
soltanto quelli riservati dalla legge o dal
presente statuto all'assemblea.
15.1.
Il Consiglio di Amministrazione
è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della Società, con facoltà di
compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il
conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi
soltanto quelli riservati dalla legge o dal
presente statuto all'assemblea.
15.2.
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è
anche competente ad assumere le seguenti
deliberazioni, ferma restando la concorrente
competenza dell'assemblea nonché i poteri
allo stesso attribuiti dall'art. 7.3 dello Statuto:
(i)
istituzione
o
soppressione
di
sedi
secondarie, in Italia e all'estero; (ii) riduzione
del
capitale
a
seguito
di
recesso;
(iii)
adeguamento dello Statuto a disposizioni
normative;
(iv)
trasferimento
delle
sede
sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e
scissioni, nei casi previsti dalla legge.
15.2.
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è
anche
competente
ad
assumere
le
seguenti deliberazioni, ferma restando la
concorrente
competenza
dell'assemblea
nonché i poteri allo stesso attribuiti dall'art.
7.3
dello
Statuto:
(i)
istituzione
o
soppressione di sedi secondarie, in Italia e
all'estero;
(ii)
riduzione
del
capitale
a
seguito di recesso; (iii) adeguamento dello
Statuto
a
disposizioni
normative;
(iv)
trasferimento
delle
sede
sociale
nel
territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni,
nei casi previsti dalla legge.
Sono altresì
riservate alla competenza esclusiva del
Consiglio di Amministrazione, ai sensi
della disciplina di vigilanza applicabile

alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo nonché la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società appartenenti al Gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza.

  • 15.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, la riunione è presieduta dall'amministratore eletto dai presenti.
  • 15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
  • 15.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, la riunione è presieduta dall'amministratore eletto dai presenti.
  • 15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Si segnala che la Società, in qualità di capogruppo di Gruppo SIM, ai sensi della parte prima, titolo III, capitolo 2, sezione II, del Regolamento SIM, ha comunicato alla Banca d'Italia le modifiche statutarie che intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, unitamente al testo modificato dello

Statuto sociale e alla presente relazione. La Società provvederà altresì a trasmettere alla suddetta Autorità di Vigilanza copia del verbale di adozione della delibera in oggetto.

Alla luce di quanto sopra illustrato, l'Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 del regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, nonché in conformità all'Allegato 3A – Schema 3, del predetto regolamento, è chiamata a:

  • approvare, con votazioni distinte, le modifiche agli articoli artt. 2 (Oggetto), 6bis (Azioni con voto maggiorato), 10 (Intervento e voto), 12 (Nomina degli amministratori) e 15 (Poteri e deliberazioni) dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, secondo il testo riportato nella relazione illustrativa;
  • conferire mandato all'Amministratore Delegato di apportare ai predetti articoli dello Statuto ogni modifica o integrazione, di carattere non sostanziale, che si rendesse necessaria al fine di recepire eventuali richieste e/o indicazioni delle Autorità di Vigilanza;
  • conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle delibere adottate.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.