Board/Management Information • Mar 21, 2017
Board/Management Information
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Il sottoscritto Andrea Gemma, nato a Roma il 10 maggio 1973, codice fiscale GMMNDR73E10H501D, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società"), con la presente:
la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);
<sup>1 I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.
di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 20152.
A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (Allegato A).
Il sottoscritto, altresì,
a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
<sup>2 L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:
i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
iii la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni:
b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
iii la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.
Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).
$$
\begin{array}{ccc}\n\text{SI} & \text{NO} & \Box \
\end{array}
$$
di Autodisciplina3 delle società quotate, al quale Eni aderisce
$$
\begin{array}{c}\n\text{SI} \quad \text{NO} \quad \Box\n\end{array}
$$
in concorrenza con la Società).
$NO□$ SI
con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [..] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<sup>3 Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:
"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
Oualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.
Il sottoscritto attesta:
Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
DATA
17.3.2017
MANA
Nato a Roma nel 1973, è Consigliere di Eni da maggio 2014. È Professore di Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università di Roma Tre, è stato visiting professor presso università europee nonché presso la Villanova University. È componente dello strategic board dell'American University of Rome. È avvocato cassazionista e ricopre la carica di Vice Presidente di Serenissima SGR SpA nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Banca UBAE SpA e di Global Capital PLC. È Presidente del Collegio Sindacale di PS Reti S.p.A. e di Sirti S.p.A. È, inoltre, Commissario Straordinario di Valtur SpA, Commissario Liquidatore di Novit Assicurazioni SpA e di Sequoia Partecipazioni SpA.
He was born in Rome in 1973 and has been Director of Eni since May 2014. He is Professor of Private Law at The Third University of Rome and was visiting professor at European Universities and at Villanova University. He is member of the strategic board of the American University of Rome. He is Appeal Court Lawyer. He is also Deputy Chairman of Serenissima SGR SpA and member of the Board of Directors of Banca UBAE SpA and of Global Capital PLC. He is President of Board of Statutory Auditors of PS Reti S.p.A. and Sirti S.p.A. He is also Official Receiver of Valtur SpA, Liquidator of Novit Assicurazioni SpA and Sequoia Partecipazioni SpA.
DOTTORE COMMERCIALISTA
Il sottoscritto DOMENICO LIVIO TROMBONE, nato a Potenza (PZ) il 31/08/1960, codice fiscale TRMDNC60M31G942Q, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società"), con la presente:
la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);
1 I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.
mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 20152 .
A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normati-
va vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, che
include gli incarichi ricoperti (Allegato A).
Il sottoscritto, altresì,
quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello
b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
2 L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori: a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
iii la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;
ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
iii la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.
Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).
stesso decreto
SI NO □
di Autodisciplina3 delle società quotate, al quale Eni aderisce
SI NO □
in concorrenza con la Società).
SI NO □
come successivamente modificato
– con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
3 Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:
"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [..] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.
SI □ NO
Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.
Il sottoscritto attesta:
Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Modena, lì 18 marzo 2017
______________________________ (Domenico Livio Trombone)
$di$
nato a Potenza il 31 agosto 1960
Studio Professionale:
| Organizzazione | Partner di associazione professionale composta da: |
|---|---|
| professionale | - 4 associati |
| - 6 collaboratori abilitati |
Titoli di studio Diploma di maturità classica.
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena
Iscritto dal 02.05.88 all'Albo dell'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Iscrizione Albo dei Dottori di Modena, al nº 263/A. Commercialisti
Iscritto al n. 65834 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del Iscrizione Albo 13/06/95, pubblicato sul fascicolo n.46 bis della quarta serie speciale della "Gazzetta Ufdei Revisori Contabili ficiale" del 16/06/95.
$\sim$
$\hat{\mathcal{L}}$
$\sim$
| Principali | Principali incarichi quale Amministratore: | |
|---|---|---|
| incarichi ricoperti |
Carimonte Holding S.p.A.: Presidente | |
| Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC: Presidente | ||
| Focus Investments S.p.A.: Presidente | ||
| La Centrale Finanziaria Generale S.p.A.: Consigliere | ||
| Società Gestione Crediti Delta S.p.A.: Presidente | ||
| ٠ | Principali incarichi quale Presidente del Collegio Sindacale: | |
| Acimac Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica (associata Confindustria) |
||
| Coop Alleanza 3.0 S.c. | ||
| Unipol Banca S.p.A. | ||
| ❖ | Principali incarichi quale Sindaco Effettivo: | |
| Arca Assicurazioni S.p.A. | ||
| Arca Vita S.p.A. | ||
| CCFS Soc. Coop. | ||
| Cooperare S.p.A. | ||
| Parco S.p.A. | ||
| Popolare Vita S.p.A. | ||
| Unipol Finance S.r.l. | ||
| Unipol Investment S.p.A. | ||
| ❖ | Commissario Giudiziale e Liquidatore nei seguenti Concordati Preventivi e LCA: | |
| Cibec S.p.A. | ||
| Distillerie Toschi S.p.A. | ||
| Italcarni S.c. | ||
| Ligmar S.p.A. | ||
| Open.Co S.c. |
$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$
$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$
DOTTORE COMMERCIALISTA
Già membro Commissione Studio Collegio Sindacale Ordine Dottori Commercialisti Modena
Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni il trattamento dei dati personali trasmessi dal sottoscritto.
Modena, lì 18 marzo 2017
Domenico Livio Trombone
Money La fellow
La sottoscritta Paola Camagni, nata a Milano il 22 dicembre 1970 codice fiscale CMGPLA70T62F205M con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
(1) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".
(2) Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):
"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.".
Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):
"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
nonché, preso atto di quanto stabilito
1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/19983
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,
2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito4
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.".
Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.".
(3) Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa [ndr Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr.l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
(*) Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:
(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)
di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera ...... (v. nota 4).
La sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato (Allegato A).
La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, data $473207$
Firma
"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni:
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.
Paola Camagni (Milano, 1970) è Sindaco effettivo di Eni da maggio 2014. È Dottore Commercialista, iscritta all'albo di Milano, e Revisore Legale. È Fondatrice e Managing Partner dello Studio Tributario Camagni e Associati di Milano, Presidente del Collegio Sindacale di Eni East Africa SpA partecipata da Eni e di Agenzia Giornalistica Italiana S.p.A. - Gruppo Eni nonché Sindaco Effettivo di Syndial SpA - Gruppo Eni, Eni Angola SpA -Gruppo Eni, CNP Unicredit Vita SpA, Oracle Italia Srl e Sinergia Srl. È Docente a contratto presso l'Università Luigi Bocconi di Milano per Diritto tributario - reddito d'impresa. All'inizio del 2016 è stata nominata "Esperta per le politiche fiscali ed economiche" al tavolo tecnico della Presidenza del Consiglio.
È stata Partner dello Studio Tributario e Societario associato al network Deloitte, dove ha prestato la sua attività dal 2000 al 2013, consulente fiscale presso lo Studio Tributario Deiure di Milano dal 1996 al 2000 e consulente fiscale presso lo Studio Legale e Tributario Ernst & Young dal 1994 al 1996. È laureata in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e presso la medesima Università ha conseguito il master in Diritto Tributario Internazionale.
Il sottoscritto ANDREA PAROLINI. nato a Lecco (LC) il 29 dicembre 1967 codice fiscale PRLNDR67T29E507Y con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:
(1) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo ne funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, ne intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".
(<sup>2) Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carlca di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del
Requisiti di professionalità al sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):
"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea sceigono tra gli iscritti nei registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per
nonché, preso atto di quanto stabilito
1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/19983
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,
2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito4
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'Impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate:
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nel cui contronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui al commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.".
Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori
strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico."
(3) Ai sensi dell'art. 148, comma 3, dei decreto legislativo n. 58/1998: "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decedono dall'ufficio.
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr.l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa
[ndr Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società (ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
(4) Al sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:
$\overline{2}$
un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti. 2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto del comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato
un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)
di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del
Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera ...... (v. nota 4).
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato (Allegato A).
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Milano, 18 marzo 2017
Firma
"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rillevo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno del relativi esponenti di rilievo;
con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emiltente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione al comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Enl ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.
ALLESATO A
Prof. Andrea Parolini
Contatti:
| وصد | |
|---|---|
| Data di nascita: | 29 dicembre 1967 |
| Formazione: | Laurea in Scienze economiche e bancarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1992) |
| Master in diritto tributario internazionale presso l'Università di Leiden - Paesi Bassi (1999) |
|
| Incarichi accademici: |
Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università Cattolica (dall'anno 2000) - Facoltà di economia (Sede di Piacenza) - Titolare dei corsi di: (i) Diritto tributario dell'impresa (Modulo IVA) (ii) European Economic Law |
| Incarichi istituzionali |
Consigliere giuridico-economico nell'ambito dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (novembre 2014 - dicembre 2016) |
| Membro del VAT Expert Group istituito dalla Commissione europea (dal $2012$ 1 |
|
| Coordinatore del gruppo "Tassazione" nell'ambito dei lavori coordinati dalla vicesegreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'economia digitale (agosto 2015-gennaio 2016) |
|
| Iscrizioni ad albi professionali |
Iscrizione all'albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (1994) Iscrizione all'albo dei Revisori contabili (1997) |
1 Il VAT Expert Group è un organo consultivo istituito dalla Commissione europea formato da 40 esperti IVA a livello unionale.
CV_AP_Italiano_2017(gennaio).docx
ANDREA PAROLINI
| Altri incarichi | Membro del VAT Club |
|---|---|
| Membro dell'EU Tax Law Group |
Lingue
Inglese Francese
Attività professionali
k.
Maisto e Associati (partner dal 2007) Piazza F. Meda, 5 20121 Milan
Varie
Research Fellow, Taxation Law and Policy Research Institute, Monash University (Australia)
Relatore in convegni tenuti sia all'estero sia in Italia in materia di IVA, fiscalità nazionale, internazionale e comunitaria.
Autore per il "Sole 24 Ore" su temi IVA
Relatore al convegno IFA del 2008 (Bruxelles) nel seminario "VAT and Public Bodies"
Relatore al convegno IFA del 2009 (Vancouver) nel seminario "Race to the bottom? The taxation of mobile activities"
Chairman al convegno IFA del 2010 (Roma) del seminario "VAT and Group of Companies"
Relatore al convegno IFA del 2014 (Mumbai) nel seminario "VAT implications of outsourcing and cost-sharing arrangements"
Relatore al convegno IFA del 2016 (Madrid) nel seminario "Taxation of Activities Performed in Breach of Legal Regulations (Illegal Activities)".
| Articoli e collettanee in lingua italiana |
Sull'applicabilità del termine di prescrizione ordinario ai rimborsi dei crediti contributi ad opere d'imposta sui dividendi spettanti a non residenti in base a norma convenzionali, in Rivista di Diritto Tributario, 1998, IV, 85 |
|---|---|
| Ancora sul termine di presentazione dell'istanza di restituzione del credito d'imposta sui dividendi dovuto dal Tesoro italiano in forza di una Convenzione per evitare la doppia imposizione, in Rivista di Diritto Tributario, 1998, IV, 306 |
|
| Il regime convenzionale dei redditi percepiti da artisti non residenti, in Rivista di Diritto Tributario, 1999, IV, 365 |
|
| Ancora sul diritto alla restituzione del credito d'imposta a non residenti in forza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi, in Rivista di Diritto Tributario, 2000, IV, 88 |
|
| Le recenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sui redditi concluse dall'Italia, in Rivista di Diritto Tributario, 2000, IV, 137 |
|
| Brevi note sul regime tributario dei compensi e dei canoni percepiti da musicisti statunitensi nella convenzione intercorrente tra l'Italia e gli Stati Uniti, in Rivista di Diritto Tributario, 2001, IV, 153 |
|
| Riflessioni critiche sulla tassazione dei compensi percepiti da non residenti per prestazioni artistiche o professionali, in Rivista di Diritto Tributario, 2001, IV, 6 |
|
| Le recenti modifiche al network convenzionale italiano, in Rivista di Diritto Tributario, 2002, IV, 65 |
|
| Sul termine di decadenza ai fini della restituzione del credito d'imposta sui dividendi ai sensi di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, in Rivista di Diritto Tributario, 2003, IV, 4 |
|
| La procedura di interpello per i non residenti in base alle disposizioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti, in Rivista di Diritto Tributario, 2003, IV, 74 |
|
| La soluzione di antinomie tra disposizioni convenzionali: il caso dei musicisti frontalieri, in Rivista di Diritto Tributario, 2004, IV, 159 |
|
| Alloggio sociale, doppio canale per gli operatori: affitto breve (privato) o lungo (pubblico), (coautore), in Edilizia e Territorio, 2008, 27, 6 |
|
| $\mathbf{3}$ |
Commenti a margine sulla dottrina dell'abuso del diritto applicata all'imposta sul valore aggiunto, in Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, n. 2009, 4, 407
L'esempio del basket USA: tetto ai salari, il Sole 24 Ore, 27 maggio 2009 (coautore)
Dividendi ed imposte indirette, in Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, n. 2011, 7, 437
Detrazione IVA sempre possibile per chi ha perso in primo grado, il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2012, 35
L'opzione tardiva vale per il consolidato IVA, 1 Sole 24 Ore, 13 marzo 2012. 25
Una riforma IVA per favorire la competitività, Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2013, $14$
Se manca l'autofatturazione Iva il pagamento non è d'obbligo (con Raffaele Rizzardi), in Il Sole 24 Ore, 2013, 27(coautore)
Il requisito soggettivo delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni con specifico riferimento ai trust (nota a Comm. Trib. Prov. Pescara, sez V. $n.210/2012$ ), in Rivista di diritto tributario, 2013, 31-44, part V
Rimborsi infrannuali in cerca di "revoca", in Il Sole 24 Ore, 2014
Reverse charge, sanzioni anche se manca il danno, in Il Sole 24 Ore, 2015
Fatture, omessa integrazione con Iva, in Il Sole 24 Ore, 2015
Gli interventi sull'Iva lontani dalle linee comunitarie, in Il Sole 24 Ore, 2015
Iva, doppia imposizione in fuorigioco, in Il Sole 24 Ore, 2015
Sull'interpello comunitario l'Italia resta ancora ai margini, in Il Sole 24 Ore, 2015
Se la "clausola di salvaguardia" aumentasse il costo del caffè, in Corriere della Sera, 21 marzo 2016, 46
Requisiti formali di non imponibilità e ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni di trasporto internazionale non imponibile ai fini IVA, in Il Diritto
Marittimo, 543-550, Fascicolo III, 2016
Pro-rata al test operazioni accessorie, in Il Sole 24 Ore, 2017
| Articoli e collettanee in altre |
Chapter "Italy" in The International Guide to the Taxation of Sportsmen and contributi ad opere Sportswomen, IBFD 1999 |
|---|---|
| lingue | La Tributación Internacional de Artistas y Deportistas, in Fiscalidad Internacional, Ediciones Centro Estudios Financieros, 2001 |
| Multinational Companies and VAT: A first Reaction to the Philip Morris VAT Case, in The EC Tax Journal, 2004, Volume 7, Issue 1, 27 |
|
| Chapter "Italy", in Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law, IBFD (Amsterdam), 2004 |
|
| European VAT and Groups of Companies, in International and EC Tax Aspects of Groups of Companies, IBFD (Amsterdam), 2008 |
|
| DEL Commercial: Conduit arrangements and abuse of tax treaties, in A Decade of Case Law – in "Essays in honour of the $10th$ anniversary of the Leiden Adv LLM in International Tax Law", IBFD (Amsterdam), 2008 |
|
| Cross-border group taxation regimes: VAT/GST vs. Direct taxation, in "Value Added Tax and Direct Taxation - Similarities and Differences", IBFD (Amsterdam), 2009 |
|
| Extra-textual references to "enterprise" and "business" in the European VAT Directive, in "The meaning of "enterprise", "business" and "business profits" under Tax Treaties and EU Tax Law", IBFD (Amsterdam), 2011 |
|
| Relevance of the OECD Model and its Commentaries in European VAT, in The meaning of "enterprise", "business" and "business profits" under Tax Treaties and EU Tax Law, IBFD (Amsterdam), 2014 |
|
| Exemptions for Immovable Property and other Exemptions (excluding Financial Services), in "Recent Developments in Value Added Tax", Linde Verlag (Vienna), 2014 |
|
| Immovable property under EU VAT law, in "Immovable property under domestic law, EU law and tax treaties", IBFD (Amsterdam), 2015 |
|
| Tax base - Tax rates, in "Recent Developments in Value Added Tax", Linde |
$\overline{\mathbf{5}}$
Verlag (Vienna), 2015
Idexx Laboratories Italia. Failure to comply with formal requirements relating to the right to deduct cannot result in loss of that right, in Highlights Insights on European Taxation, n. 3/2015 (co-autore)
Mapfre Asistencia and Mapfre warranty. VAT exemption. Lump sum covering breakdowns of a second-handed vehicle, in Highlights Insights on European Taxation, n. 10/2015 (co-autore)
The role of the "Rationality Test" in attributing supplies of service to fixed establishments - A critical approach to Case C-605/12 (Welmory), in World Journal of VAT and GST Law, 2016, Vol. 5, 1-8
Historical Development of Article 17 OECD Model: From the League of Nations to the 2010 OECD Model, in Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad, EC and International Tax Law Series, Guglielmo Maisto (Editor), IBFD (Amsterdam), 2016
Exemptions in VAT Law, in "Recent Developments in Value Added Tax (2015)", Michael Lang - Pasquale Pistone - Joseph Schuch - Claus Staringer - Donato Raponi (Editors) Linde Verlag (Vienna), 2016, 285-310.
VAT Implications of Outsourcing, in "Bulletin for International Taxation", Issue 7, 2016, 387-398 (co-autore)
Exemptions in VAT Law, in "Recent Developments in Value Added Tax (2016)", Michael Lang - Pasquale Pistone - Joseph Schuch - Claus Staringer - Donato Raponi (Editors) Linde Verlag (Vienna), (coautore) in corso di pubblicazione
Il sottoscritto Marco Seracini, nato a Firenze il 2 settembre 1957 codice fiscale SRCMRC57P02D612E con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:
(1) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".
(2) Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):
"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
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