AGM Information • Oct 7, 2024
AGM Information
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| È presente | |
|---|---|
| il signor FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia il 5 giugno | |
| 1961, domiciliato per la carica in Fabriano, Via Ermanno Caso | |
| li n. 2, Presidente del Consiglio di Amministrazione della so | |
| cietà richiedente, della cui identità personale io notaio sono | |
| certo, il quale, prima di dare formale apertura all'assemblea | |
| degli azionisti, dà il benvenuto al Rappresentante designato, | |
| ai colleghi del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sin | |
| dacale e al personale della società. | |
| Ai sensi dello statuto sociale, il signor Francesco Casoli as | |
| sume la Presidenza dell'assemblea, convocata in seduta straor | |
| dinaria. | |
| Rilevato l'assenso del rappresentante designato, invita me no | |
| taio a redigere il verbale della riunione e a far risultare le | |
| deliberazioni che adotterà l'assemblea al riguardo. | |
| Il Presidente comunica che in virtù della vigente normativa, | |
| "Elica S.p.A." ha ritenuto di avvalersi della facoltà di pre | |
| vedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusi | |
| vamente tramite il rappresentante designato, senza partecipa | |
| zione fisica da parte dei soci. | |
| Pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di co | |
| loro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusi | |
| vamente tramite "Computershare S.p.A.", rappresentante desi | |
| gnato dalla società, con le modalità già indicate nell'avviso | |
| di convocazione; (ii) il conferimento al predetto rappresen- | |
tante designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi di legge; (iii) l'assemblea si svolge anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione. Il Presidente Francesco Casoli dà atto: - che l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e le modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società, nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , in data 30 luglio 2024, e pubblicato per estratto, sul quotidiano "Milano finanza", in data 31 luglio 2024; - che sono presenti in questo luogo, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, l'amministratore delegato Giulio Cocci e il Consigliere Cristina Casoli, mentre sono collegati in audio-video conferenza, i consiglieri signori Angelo Catapano, Elio Cosimo Catania, Alice Acciarri e Susanna Zucchelli; - che del Collegio Sindacale sono presenti, in questo luogo, Giovanni Frezzotti, Presidente, e i sindaci effettivi Paolo Massinissa Magini e Simona Romagnoli. Il Presidente comunica che è collegata Claudia Renosto in rappresentanza di "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato. Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Dà atto che l'assemblea straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 19 settembre 2024, in unica convocazione, in questo luogo e a mezzo teleconferenza, alle ore nove, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente Ordine del giorno 1. Modifica dell'art. 8 dello statuto sociale per l'introduzione del voto maggiorato ordinario e del voto maggiorato rafforzato: 1.1 introduzione dell'articolo 8.5.1 e conseguente modifica dell'articolo 8.1, nonché introduzione degli articoli da 8.5 (con esclusione dell'articolo 8.5.2) a 8.14 (voto maggiorato ordinario); 1.2 introduzione dell'articolo 8.5.2 (voto maggiorato rafforzato). Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 31 (trentuno) legittimati al voto, rappresentanti n. 51.137.379 (cinquantuno milioni centotrentasettemila trecentosettantanove) azioni ordinarie pari all'80,756661% delle n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutte le mozioni all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutte le predette mozioni della presente assemblea in sessione straordinaria. Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto. Il Presidente informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF. Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. Il Presidente informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente dichiara, inoltre, che: - il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 12.664.560 (dodici milioni seicentosessantaquattromila cinquecentosessanta) suddiviso in n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie da nominali euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna; - le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso "Euronext Star Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."; - la società, alla data odierna, risulta proprietaria di n. 1.622.498 (un milione seicentoventiduemila quattrocentonovantotto) azioni proprie ordinarie, pari al 2,562% (due virgola cinquecentosessantadue per cento) del capitale sociale; - la società rientra nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1 del TUF; - ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di "Elica S.p.A.", rappresentato
| da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro | |
|---|---|
| soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi |
|
| dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposi | |
| zione, sono i seguenti: | |
| - Francesco Casoli, dichiarante totali n. 33.600.445 (trenta | |
| tre milioni seicentomila quattrocentoquarantacinque) azioni, | |
| pari al 53,062% (cinquantatre virgola zero sessantadue per | |
| cento) del capitale sociale, detenute: | |
| - direttamente per n. 160.000 (centosessantamila) azioni, e | |
| - indirettamente, per il tramite della "FAN S.R.L.", per n. | |
| 33.440.445 (trentatre milioni quattrocentoquarantamila quat | |
| trocentoquarantacinque) azioni; | |
| - "TIP S.p.A.", dichiarante n. 13.636.000 (tredici milioni | |
| seicentotrentaseimila) azioni, pari al 21,534% (ventuno virgo | |
| la cinquecentotrentaquattro per cento) del capitale sociale. | |
| Il Presidente comunica che la società non è soggetta |
|
| all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre | |
| società. | |
| Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto | |
| di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati a | |
| dempiuti gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo | |
| 120 e dell'articolo 122, comma primo, del TUF. | |
| Il Presidente ricorda altresì che, con riferimento agli obbli | |
| ghi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono | |
| considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali |
il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. Il Presidente chiede conferma al rappresentante designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Dopo aver ricevuto conferma da parte del rappresentante designato, il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa, ivi inclusa la relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea sull'unico punto all'ordine del giorno, è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società, nella sezione governanceassemblea degli azionisti, nonché messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato . Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente; si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla omissione della relativa lettura. Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto: 1. l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF (allegato "A"); 2. l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti, ed il relativo numero di azioni rappresentate per delega (allegato "B"). Passando al primo e unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente precisa che i relativi sottopunti, seppur trattati congiuntamente, saranno oggetto di votazioni distinte. Il Presidente rammenta che le modifiche proposte al punto 1.1, consentite dall'articolo 127-quinquies del TUF, non comportano il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati all'articolo 2437 del codice civile, né da altre disposizioni di legge, regolamentari o statutarie vigenti e applicabili, mentre le modifiche proposte al punto 1.2, ai sensi del'articolo 127-quinquies, comma 8, del TUF, comportano il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti. Il Presidente informa che, come precisato nella relazione illustrativa degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in euro 1,9094 (uno virgola novantanovantaquattro) il valore di liquidazione per ciascuna azione ordinaria, pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della società nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea, avvenuta in data 30 luglio 2024. Il Presidente ricorda che la proposta di deliberazione e, per l'effetto, la modifica statutaria di cui al punto 1.2 sono risolutivamente condizionate alle circostanze per cui (a) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Elica agli azionisti con diritto di recesso non ecceda complessivamente l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni); (b) l'ammontare delle azioni per le quali sia stato esercitato il recesso non superi le n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni e/o (c) l'ammontare delle azioni per le quali sia stato esercitato il recesso non superi la differenza tra (x) il valore dell'azione Elica ai fini della liquidazione del recesso pari a euro 1,9094 (uno virgola novantanovantaquattro) per ciascuna azione Elica e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Elica dell'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli azionisti con diritto di recesso sia inferiore al valore di liquidazione e tale differenza, moltiplicata per il numero delle azioni Elica oggetto di recesso inoptate, non ecceda complessivamente l'importo di euro 1.000.000,00 (un milione). Il Presidente precisa che l'ammontare del recesso sarà calco-
| lato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che eserci | |
|---|---|
| tino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi | |
| dell'articolo 2347-quater codice civile. | |
| Il Presidente precisa, altresì, che le già menzionate condi | |
| zioni risolutive sono poste nell'interesse della società, con | |
| ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione per la | |
| rinuncia delle stesse o di alcune di esse anche ove avverate. | |
| Si fa ampio rinvio a quanto previsto nella relazione illustra | |
| tiva degli amministratori, per ogni altro aspetto relativo ai | |
| suddetti argomenti, ivi compresi quelli relativi alle modalità | |
| per l'esercizio del diritto di recesso e di liquidazione delle | |
| azioni. | |
| Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di | |
| deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno, come di se | |
| guito riportata: | |
| "L'assemblea degli azionisti di Elica S.p.A., esaminata la re | |
| lazione illustrativa del consiglio di amministrazione, | |
| delibera | |
| 1. di modificare lo statuto sociale approvando l'introduzione | |
| dell'articolo 8.5.1 e conseguentemente la nuova formulazione | |
| dell'articolo 8.1 e l'introduzione degli articoli 8.5 (con e | |
| sclusione dell'art. 8.5.2), 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, | |
| 8.12, 8.13 e 8.14, secondo quanto proposto dal Consiglio di | |
| Amministrazione; | |
| 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al |
Presidente e all'Amministratore delegato, anche disgiuntamente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: - istituire l'elenco di cui all'articolo 127-quinquies, comma 4, TUF, e - dotare la società di un regolamento dell'esercizio del voto maggiorato, che includa le modalità di adesione, tenuta e aggiornamento dell'elenco, ai sensi della normativa pro tempore applicabile ("regolamento"); - nominare un soggetto incaricato della tenuta dell'elenco, anche avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati; - adempiere ad ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la delibera sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla stessa tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune". Il Presidente apre la votazione sul punto 1.1. Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do-
| cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei | |
|---|---|
| soci, il risultato della votazione è il seguente: | |
| - voti favorevoli n. 48.178.902 (quarantotto milioni cento |
|
| settantottomila novecentodue), pari al 94,214649% (novanta | |
| quattro virgola duecentoquattordicimila seicentoquarantanove | |
| per cento) dei votanti; | |
| - voti contrari n. 2.958.477 (due milioni novecentocinquan |
|
| tottomila quattrocentosettantasette), pari al 5,785351% (cin | |
| que virgola settecentoottantacinquemila trecentocinquantuno |
|
| per cento) dei votanti; | |
| - nessun astenuto e nessun non votante; | |
| il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato | |
| al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la propo | |
| sta di modifica dello statuto sociale di cui al punto 1.1, nei | |
| termini sopradescritti, è approvata dall'assemblea a maggio | |
| ranza. | |
| Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di | |
| deliberazione sul punto 1.2, come di seguito riportata: | |
| "L'assemblea degli azionisti di Elica S.p.A., esaminata la re | |
| lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, | |
| delibera | |
| 1. di modificare lo statuto sociale approvando |
|
| l'introduzione dell'articolo 8.5.2 e quindi di adottare il vo | |
| to maggiorato rafforzato, secondo quanto proposto dal Consi | |
| glio di Amministrazione; | |
| Viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C" per | |
|---|---|
| farne parte integrante e sostanziale il testo integrale dello | |
| statuto sociale nella sua redazione aggiornata. | |
| * * * | |
| Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara | |
| sciolta la seduta alle ore nove e tredici minuti primi. | |
| Le spese del presente verbale e dipendenti sono a carico della | |
| società. | |
| * * * | |
| Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichia | |
| rando di averne piena ed esatta conoscenza. | |
| * * * | |
| E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho | |
| letto al comparente il quale, su mia domanda, dichiara di ap | |
| provarlo in tutto il suo tenore. | |
| Consta di tre fogli scritti con mezzo meccanico munito di na | |
| stro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia e | |
| completati di mia mano su otto pagine e su parte della presen | |
| te. | |
| Firmato: Francesco Casoli | |
| Massimo Pagliarecci notaio | |
| NOMINATIVO PARTECIPANTE | RISULTATI ALLE VOTAZIONI | Straordinaria | ||
|---|---|---|---|---|
| DELEGANTI E RAPPRESENTATI | Parziale | |||
| COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIA RENOSTO - PER DELEGA DI |
0 | Totale | 1 2 | |
| ANPIER S.R.L. | 286 810 | E E | ||
| CASOLI CRISTINA | 40 000 | F F | ||
| FAN S.R.L. | 33.440.445 | E E | ||
| SAFE Š.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI | 116.245 | E F | ||
| TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. | 13.636.000 | 13 12 | ||
| 47.519.500 | ||||
| COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA` DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIA RENOSTO - PER DELEGA DI |
0 | |||
| 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND | 10.268 | C C | ||
| ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC | 99.110 | C C | ||
| ADVANCED SMALL CAPS EURO | 61.871 | C C | ||
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3 070 | C C | ||
| ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS LL STARS | 325.000 | C C | ||
| ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES | 1 027-711 | C C | ||
| ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | 47.000 | C C | ||
| ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST | 26.105 | C C | ||
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 45.991 | C C | ||
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 17.625 | C C | ||
| CM-AM MICRO CAP | 134.000 | C C | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETTR |
227 | FF | ||
| CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY | 154 208 | C C | ||
| DIMENSIONAL FUNDS PLC | 11.017 | C C | ||
| GOVERNMENT OF NORWAY | 810-000 | C C | ||
| INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC |
93 229 | C C | ||
| JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. | 2 605 | C C | ||
| LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | 3 193 | C C | ||
| MAGALLANES MICROCAPS FI | 659 175 | E F | ||
| MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 3 082 | C C | ||
| PENSION RESERVES INVESTMENT IRUST FUND | 28 588 | C C | ||
| THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 334 | C C | ||
| TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO |
11-044 | C C | ||
| UPS GROUP TRUST | 18.674 | C C | ||
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | 6 305 | C C | ||
| WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | 18 447 | C C | ||
| 3.617.879 |
| ALLEGATO "C" AL N. 81361/21322 DI REPERTORIO | |
|---|---|
| STATUTO | |
| TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE –DURATA |
|
| Articolo 1 - Denominazione | |
| 1.1 La società è denominata "ELICA Società per Azioni", da indicare anche come "ELICA S.p.A.". |
|
| 1.2 La denominazione può essere scritta in tutto o in parte in caratteri maiu scoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica. |
|
| Articolo 2 – Oggetto | |
| 2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività: | |
l'esercizio, per conto proprio e di terzi, dell'industria della costru |
|
| zione di articoli elettromeccanici e meccanici, la produzione side rurgica e la produzione di articoli in resine sintetiche e affini, il |
|
| commercio, anche elettronico, dei prodotti derivanti dalle attività e lavorazioni sopra indicate, anche se fabbricati da altri; |
|
la produzione e la vendita di elettrodomestici e di componenti per |
|
| l'industria elettromeccanica e meccanica; | |
la realizzazione di servizi e l'elaborazione di dati contabili a favore |
|
| di società controllate e collegate anche con l'impiego di sistemi in formatici, macchine contabili e computer di ogni tipo; |
|
la realizzazione di servizi di consulenza nell'ambito della propria at tività, compresa l'attività di testing sui prodotti. |
|
| 2.2 La Società può inoltre, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale: | |
compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, |
|
| finanziarie, mobiliari e immobiliari, che l'organo amministrativo ri tenga utili e/o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; |
|
assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese |
|
| di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; |
|
svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei |
|
| soggetti nei quali partecipa ed il loro finanziamento in genere sotto | |
| qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale; |
|
|---|---|
concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi nell'interesse della Società o delle società da questa controllate o |
|
| collegate. | |
| 2.3 Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate | |
| ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi. | |
| Articolo 3 – Sede | |
| 3.1 La Società ha sede nel Comune di Fabriano (AN). | |
| 3.2 La decisione in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio na | |
| zionale, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. |
|
| Articolo 4 – Durata | |
| 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno dicembre 2050 | |
| (duemila cinquanta ), salvo proroghe o anticipato scioglimento. | |
| TITOLO II | |
| CAPITALE SOCIALE - DOMICILIO – PATRIMONI DESTINATI - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI |
|
| Articolo 5 – Capitale sociale | |
| 5.1 Il capitale sociale è di Euro 12.664.560,00 (dodici milioni seicentosessan ta quattromila cinquecento sessanta e zero centesimi), ed è suddiviso in |
|
| n° 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventidue mila ottocento) azio | |
| ni ordinarie da nominali Euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna. | |
| 5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può | |
| essere escluso nel limite del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del | |
| capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione | |
| corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in ap posita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. |
|
| 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento | |
| di beni in natura e/o crediti, o con emissione di azioni privilegiate o aventi | |
| diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, ai sensi degli articoli 2348, | |
| 2350, 2351 e 2353 del Codice civile. | |
| Articolo 6 – Domicilio | |
| 6.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali; è onere dei sopra indi |
|
|---|---|
| cati soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio. | |
| Articolo 7 - Patrimoni destinati | |
| 7.1 La Società può costituire, con deliberazione dell'Assemblea, patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del |
|
| Codice civile. | |
| Articolo 8 - Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni | |
| 8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferi scono ai loro possessori eguali diritti, salvo quanto previsto infra in mate |
|
| ria di voto maggiorato. La qualità di azionista comporta adesione incon dizionata al presente statuto. |
|
| 8.2 Oltre alle azioni ordinarie, la società ha facoltà di emettere, nel rispetto | |
| dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Socie | |
| tà può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile. |
|
| 8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti fi nanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta |
|
| con delibera dell'Assemblea Straordinaria che ne determina le caratteri | |
| stiche, disciplinando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o pa trimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, |
|
| nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, se |
|
| condo comma, Codice Civile. | |
| 8.4 La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e conver tibili o con warrant ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civi |
|
| le. 8.5 La maturazione del voto maggiorato avviene secondo le disposizioni |
|
| che seguono: 8.5.1 A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazio |
|
| ne all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di 24 (venti quattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto al |
|
| successivo art. 8.7 ("Elenco") sono attribuiti 2 (due) voti ("voto maggiora to ordinario"). |
|
| 8.5.2 Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (do |
|
| dici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) | |
| mesi di cui al precedente art. 8.5.1, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'Elenco previsto al successivo art. 8.7, fi |
|
| no a un massimo complessivo di tre (3) voti per azione (compresa la maggiorazione derivante dall'acquisizione del diritto di voto maggiorato |
|
| ordinario) ("voto maggiorato rafforzato"). | |
8.6 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso dei periodi precedentemente indicati all'art. 8.5, l'acquisizione del beneficio alla maggiorazione del diritto di voto sarà efficace, salvo il rispetto di diverso termine di legge o regolamentare applicabile:
a) dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; ovvero
b) dalla record date dell'Assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, che cada successivamente alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
8.7 L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati - sulla base delle risultanze di un apposito elenco (l'"Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:
a) al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, il soggetto legittimato dovrà presentare un'apposita richiesta alla Società per il tramite del soggetto terzo da questa incaricato, allegando apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente;
b) la maggiorazione può essere richiesta anche solo per una parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco; in tal caso, il diritto di voto maggiorato matura al termine del periodo di maturazione decorrente dalla data di iscrizione.
c) qualora il richiedente non sia una persona fisica dovrà rilasciare apposita dichiarazione specificando se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché la relativa catena di controllo;
d) l'iscrizione nell'Elenco sarà effettuata a cura della Società, salvo il rispetto di diverso termine di legge o regolamentare applicabile, entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la richiesta da parte del soggetto richiedente, corredata dalla documentazione di cui sopra e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea;
e) l'Elenco, oltre alle ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa applicabile, contiene almeno le seguenti informazioni: l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;
f) all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro dei soci di cui all'art. 2422 c.c. e ogni altra disposizione vigente in materia;
g) sarà cura della Società aggiornare l'Elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dagli azionisti, ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. La Società ha il diritto di richiedere al socio iscritto nell'Elenco una dichiarazione di permanenza dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
h) la Società procede, altresì, su indicazione dell'intermediario o in relazione alle risultanze altrimenti acquisite, alla cancellazione dall'Elenco, ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nei seguenti casi:
a) rinuncia dell'interessato,
b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
8.8 Successivamente alla richiesta di iscrizione:
a) l'intermediario deve segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni iscritte nell'elenco, ivi incluse quelle con diritto di voto maggiorato, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.
8.9 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
a) in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Resta inteso che la costituzione di pegno, così come la concessione in usufrutto con conservazione espressa di voto in capo al titolare dell'azione non determina il venire meno del diritto di voto maggiorato.
Ai fini del presente articolo 8.9. la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
8.10 Il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato a favore dell'erede e/o legatario in caso di trasferimento, diretto o indiretto, del diritto reale legittimante per effetto di successione a causa di morte (o fattispecie equipollenti es. patto di famiglia, costituzione di trust, fondo patrimoniale o fondazione familiare);
b) è conservato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, sia che si tratti di trasferimento diretto (con riguardo alle azioni della società) che indiretto (con riguardo a partecipazioni nell'ente che a sua volta detenga azioni della Società. A tale proposito, nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del d. lgs. 2023 n. 19, o ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L. n. 218/1995, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione ai fini del computo del periodo continuativo previsto ai fini della maturazione del diritto di voto maggiorato ordinario, rileva anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'Elenco di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione;
c) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
e) è conservato in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.
Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, salvi gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
9.1 La Società potrà acquisire dai soci, per il conseguimento dell'oggetto sociale, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Nel caso di unica convocazione alle Assemblee si applicano le maggioranze previste dall'articolo 2369 del codice civile per l'assemblea in unica convocazione, salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni. Ove sia richiesta dalla normativa vigente in materia la pubblicazione dell'avviso su quotidiano, lo stesso verrà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale
L'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dei commi precedenti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 ("TUF"). I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'art. 125 ter, comma 1, TUF.
12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.
Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad una operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.
parte degli aventi diritto al voto può avvenire mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità dalla delega all'originale e l'identità del delegante. 13.4 Ai sensi di legge ed in conformità alla normativa – anche regolamentare – pro tempore applicabile, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, per ciascuna Assemblea, se l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano: (i) avvalendosi della facoltà di non designare il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("rappresentante designato"), (ii) anche per il tramite del rappresentante designato, o (iii) esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, indicandone le modalità. Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori delegati in ordine di anzianità anagrafica, o, in assenza anche di questi, da persona designata dagli intervenuti. 14.2 L'Assemblea provvede con le maggioranze di legge alla nomina di un Segretario, anche non Socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio. 14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente, con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii)regolare lo svolgimento dell'adunanza; (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; la modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e fornendo altresì, a cura della Società, i riferimenti sulle modalità di collegamento telematico.
| In caso di Assemblea svolta con modalità a distanza, la riunione si con | |
|---|---|
| sidera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo | |
| ove sarà presente il soggetto verbalizzante. | |
| In caso di Assemblea svolta esclusivamente con modalità a distanza non | |
| è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né | |
| la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo. | |
| Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diver | |
| si. | |
| La formazione e la sottoscrizione dei verbali delle adunanze avverranno | |
| successivamente alle riunioni stesse, nel rispetto dei termini richiesti dal | |
| la normativa vigente. | |
| 14.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni | |
| di legge e di statuto, dallo specifico regolamento d'assemblea eventual | |
| mente approvato dall'Assemblea dei Soci. | |
| Articolo 15 – Quorum e verbale | |
| 15.1 Per la regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordina | |
| ria, e per la validità delle deliberazioni della stessa si osservano le mag | |
| gioranze e le disposizioni di legge e statutarie. | |
| 15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto | |
| dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto | |
| da quest'ultimo. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere re | |
| datto da un Notaio. | |
| TITOLO V | |
| AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA | |
| Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione | |
| 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, compo | |
| sto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non | |
| Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina | |
| e nel rispetto della normativa vigente. Un numero adeguato di Ammini | |
| stratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve | |
| possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa e, nella | |
| composizione del Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurato | |
| l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. |
|
| L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso | |
| del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea | |
| provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel pre | |
| sente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato, nel rispetto | |
| delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Ammini | |
| strazione. | |
| 16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale, con le modalità previ- |
ste dalla normativa vigente in materia, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa applicabile. Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.
Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.
Ciascuna lista-qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre- deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci, ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:
a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:
Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto ovvero non risultassero rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), il candidato non indipendente ovvero del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente ovvero dell'altro genere, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto nella stessa Lista di Maggioranza. Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Consiglio sulla base di quanto previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.
Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista oppure nel caso in cui una sola lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la relativa presentazione, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo e comunque in modo da assicurare il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.
17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, l'ora ed il luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.
Ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, a discrezione del soggetto che effettua la convocazione, il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17.4 del presente statuto.
17.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente per audio-videoconferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto.
In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.
In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.
Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.
Il Segretario viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. In assenza di indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario spetta al Presidente.
19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società ed ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni richieste dallo statuto.
19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge di cui
e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.
| dall'Amministratore Delegato, se nominati, o da almeno due membri. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale. |
|
|---|---|
| 21.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato | |
| Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di colle | |
| gamento audiovisivo (video o tele-conferenza) purché sussistano le ga | |
| ranzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i |
|
| componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale. | |
| 21.4 Il Comitato Esecutivo elegge fra i propri componenti un Presidente, | |
| nonché un Segretario anche tra soggetti non membri. In caso di assenza | |
| o impedimento del Presidente o del Segretario, il Comitato designa chi debba sostituirli. |
|
| 21.5 Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a | |
| partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato per la trat tazione di specifici argomenti. |
|
| 21.6 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni |
|
| sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, ed | |
| in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. | |
| 21.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in ver | |
| bali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. | |
| Articolo 22 - Compensi. Spese | |
| 22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenu | |
| te per ragione del loro ufficio. L'Assemblea determina altresì i compensi | |
| spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali compensi pos sono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o da |
|
| diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. | |
| La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è | |
| stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindaca le. |
|
| 22.2 A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'As | |
| semblea una indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine | |
| mandato) accantonando le relative somme con le modalità stabilite dall'Assemblea ordinaria dei Soci. |
|
| Articolo 23 – Rappresentanza | |
| 23.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma | |
| sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in ca | |
| so di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato, | |
| nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati, |
ovvero ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia attribuite ai sensi del precedente articolo 20, entro i limiti delle deleghe loro conferite.
24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98.
Il Collegio sindacale è composto, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Società quale stabilita dalla normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicate: la quota di partecipazione per la presentazione delle liste, le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione del componente del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza e quant'altro previsto dalle disposizioni normative in materia.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:
a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
La certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa applicabile. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero di componenti il Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato),verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge.
24.12 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile anche esclusivamente, per audio/video conferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'art. 14.3 del presente statuto. In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non
è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.
Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
25.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti di legge.
| Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la de | |
|---|---|
| terminazione del relativo compenso sono di competenza dell'Assemblea | |
| dei Soci. La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità |
|
| della società di revisione sono regolati dalle disposizioni normative vi genti. |
|
| Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili | |
| societari | |
| 26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio | |
| sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione | |
| dei documenti contabili societari determinandone la durata dell'incarico e | |
| il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il | |
| compimento delle funzioni ad esso attribuite. | |
| Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve | |
| possedere i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica compe | |
| tenza in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché quelli di | |
| onorabilità stabiliti per gli Amministratori. | |
| Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e | |
| sercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto pre | |
| visto dall'articolo 154-bis del D. Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposizioni | |
| regolamentari di attuazione. | |
| TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – UTILI |
|
| Articolo 27 – Esercizi sociali - Bilanci | |
| 27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun an no. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione |
|
| provvede alla redazione del bilancio a norma di legge. | |
| Articolo 28 – Utili – Dividendi | |
| 28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva | |
| legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto | |
| dagli articoli 2430 e 2433 del Codice civile. | |
| Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le mo |
|
| dalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative. | |
| 28.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini che sono | |
| annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I dividendi non ri | |
| scossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno pre scritti a favore della Società. |
|
| TITOLO VIII | |
|---|---|
| SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | |
| Articolo 29 | |
| 29.1 In caso di scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le norme per la liquidazione e nomina a norma di legge, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso. |
|
| TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI |
|
| Articolo 30 | |
| 30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile ed alle leggi spe ciali in materia di società per azioni. |
|
| Firmato: Francesco Casoli Massimo Pagliarecci notaio |
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