Governance Information • Jun 30, 2021
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Approvato dal Consiglio di Amministrazione di El. En. S.p.A. il 30 marzo 2007 (e successivamente modificato e integrato) in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice Civile e dell'art. 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (così come successivamente modificato e integrato)
El.En. S.p.A. Sede Legale in Calenzano (FI) – Via Baldanzese n. 17 Capitale sociale: € 2.590.534,18 sottoscritto e versato Iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 03137680488
1.1. Il presente regolamento ("Regolamento") individua, in attuazione all'art. 2391-bis c.c. e del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni e modifiche (il "Regolamento 17221/2010") le regole che disciplinano la identificazione, l'approvazione e l'esecuzione di operazioni poste in essere da El.En. S.p.A. ("El.En." o la "Società"), sia direttamente sia tramite società controllate, con controparti in relazione alle quali la preesistenza di un vincolo partecipativo, di un rapporto di lavoro o professionale o di uno stretto legame parentale potrebbe, in astratto, condizionare la conclusione, regolamentazione e consistenza del rapporto contrattuale.
Esso ha inoltre lo scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse nonché di regolare, anche ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, eventuali conflitti di interesse.
1.2. Alla data di approvazione del Regolamento, la Società è "società di minori dimensioni" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lett. f), del Regolamento 17221/2010 e, pertanto, si avvale della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, di detto Regolamento. In ogni caso, restano fermi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza come di seguito definite gli obblighi informativi previsti come inderogabili dal Regolamento 17221/2010 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione.
2.1. I termini impiegati nel presente documento hanno il significato di seguito descritto.
– "Parte Correlata": ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento 17221/2010, i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.
(a) Una persona fisica o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
(ii) ha una influenza notevole sulla entità che redige il bilancio,
(iii) è dirigente con responsabilità strategiche di El.En., per tale intendendosi coloro che abbiano il potere e la responsabilità, diretta o indiretta, di pianificare, dirigere e controllare le attività della società, ivi compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della El.En., i sindaci effettivi e i componenti dell'organo di vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).
– "Controllo": è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Se ne presume la esistenza quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
– "Controllo Congiunto": è la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.
"Influenza Notevole": si intende il potere (ottenuto attraverso il possesso di azioni, clausole statutarie o accordi) di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della El.En. senza averne il controllo; l'influenza notevole si presume, salvo prova contraria, in caso di un soggetto che possieda, direttamente o indirettamente, almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata.
"Stretto familiare": quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
– "Operazione con Parte Correlata": qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni (operazione avente contenuto patrimoniale) eseguita, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, con una Parte Correlata: a titolo meramente esemplificativo, sono operazioni a contenuto patrimoniale gli atti di disposizione di beni mobili e immobili, la prestazione di opere o servizi, la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie. Si considerano comunque Operazioni con Parte Correlata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.1. qualsiasi assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
– "Operazioni di Minore Rilevanza": le Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di maggiore rilevanza come di seguito definite.
– "Operazioni di Maggiore Rilevanza": con tale termine si indicano le Operazioni con Parti Correlate così come definite dall'Allegato 3 del Regolamento 17221/2010.
– "Operazioni Ordinarie": operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di El.En. e delle connesse attività accessorie anche finanziarie.
– "Operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quella di mercato o standard":
– "Operazione Esclusa": le Operazioni con Parti Correlate che siano escluse o esentate dalla applicazione della presente Regolamento e del Regolamento Consob 17221/2010 in virtù di espressa previsione.
– "Consigliere Indipendente": i componenti del consiglio di amministrazione valutati in possesso, nella sostanza, dei requisiti di cui all'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
– "Comitato per le Operazioni con Parti Correlate" o "Comitato": il Comitato Controllo e Rischi istituito ai sensi del Codice di Corporate Governance quando si riunisce ai fini del presente Regolamento.
Il Comitato è costituito in seno al consiglio di amministrazione ed è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti.
– "Presidi Equivalenti": i presidi da adottare, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, qualora non vi siano almeno due Consiglieri Indipendenti non correlati.
3.1. Il consiglio di amministrazione, i dirigenti con responsabilità strategiche e i sindaci e, comunque, i dipendenti e consulenti coinvolti della El.En. e delle società controllate vigilano, ognuno per quanto di propria competenza, affinché ogni Operazione con Parti Correlate venga opportunamente ed adeguatamente evidenziata e, quindi, avvenga nel rispetto della trasparenza e correttezza procedurale e sostanziale. A tal fine i componenti del consiglio di amministrazione e controllo, i dirigenti nonché i soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF o che partecipino a un patto previsto dall'art. 122 TUF che siano Parti Correlate, forniscono alla El.En. le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.
3.2. Ai fini della efficace attuazione del Regolamento, gli amministratori, i sindaci effettivi e i dirigenti con responsabilità strategiche di El.En. e delle società controllate provvedono a dare tempestiva comunicazione scritta alla El.En. nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, non appena ne vengano a conoscenza, in merito alla negoziazione in corso di operazioni con El.En. ovvero con società da essa direttamente e/o indirettamente controllate che vedano coinvolti direttamente o indirettamente componenti del consiglio di amministrazione, sindaci effettivi o dirigenti con responsabilità strategiche. L'informativa fornita al presidente del consiglio di amministrazione esplicita la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse dei componenti l'organo amministrativo, dei sindaci effettivi e dirigenti in questione al compimento di tali operazioni.
3.3. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, quest'ultima dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento 17221/2010.
3.4. Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento 17221/2010, ove cumulativamente considerate, la Società dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento 17221/2010.
3.5. Il Comitato verifica trimestralmente, sulla base delle informazioni ricevute dal presidente e dai consiglieri delegati ai sensi del successivo art. 9.3 la corretta applicazione delle condizioni di esenzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), punto i) Regolamento 17221.
4.1 Il presidente del consiglio di amministrazione o i consiglieri delegati coinvolti forniscono per iscritto, brevi manu o avvalendosi di un ambiente virtuale segregato e con congruo anticipo, rispetto alla deliberazione dell'organo competente o, ove non sia necessaria alcuna deliberazione, rispetto alla realizzazione, informazioni complete ed adeguate su ogni Operazione con Parti Correlate che non sia Operazione Esclusa ("Operazione Soggetta"). La informativa riguarda gli elementi caratteristici dell'operazione (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale, fiscale, ecc.), la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni temporali ed
economiche previste per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi connessi all'operazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione contiene oggettivi elementi di riscontro.
I destinatari dell'informativa di cui sopra sono il Comitato e l'organo competente a deliberare l'operazione.
5.1. Prima della approvazione, o della ratifica ove consentita, della Operazione Soggetta e sulla base delle informazioni ricevute, il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della El.En. al compimento della operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
5.2. Nella attività di formulazione del parere il Comitato può farsi assistere ai sensi del successivo art. 8 (Perizie) da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.
5.3. Il Comitato cura che l'organo competente a deliberare, ai fini di cui al successivo art. 6.1, sia preventivamente informato in maniera adeguata sulla Operazione Soggetta.
5.4. In relazione alle Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le disposizioni del presente art. 5. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
5.5. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino essere Parti Correlate rispetto a una determinata operazione che necessita del parere del Comitato devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:
6.1. Previo motivato parere del Comitato, il consiglio di amministrazione di El.En., o l'assemblea ove la operazione sia di competenza di quest'ultima a norma di legge o di statuto, provvede alla preventiva approvazione, delle Operazioni Soggette anche per il tramite di società controllate.
6.2. Qualora un amministratore abbia nella operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, il consigliere interessato deve informare prima della delibera l'organo competente a deliberare circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse ed astenersi dalla votazione della relativa proposta di delibera.
Resta ferma la facoltà dei Consiglieri Indipendenti di chiedere ogni ulteriore informazione e chiarimento al/ai consigliere/i interessato/i e di chiedere rinvio della delibera dell'organo competente al fine di ottenere ed esaminare le integrazioni richieste.
Qualora la correlazione sussista con uno dei sindaci effettivi di El.En. o con una Parte Correlata per il suo tramite, il sindaco interessato provvede ad informare tempestivamente gli altri sindaci ed il presidente del consiglio di amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e ad astenersi dalla votazione della relativa proposta di delibera.
6.3. I verbali dell'organo competente a deliberare la Operazione con Parti Correlate contengono adeguata motivazione in merito all'interesse della El.En. al compimento della operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
6.4. Il consiglio può assumere delibere-quadro con validità non superiore ad un anno relative ad una serie di Operazioni Soggette omogenee.
Le delibere-quadro dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.
Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni previste dalla presente Procedura con riguardo al compimento di Operazioni con Parti Correlate.
7.1. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ricevono adeguata informativa, almeno trimestrale, sulla esecuzione delle Operazioni Soggette e sulla attuazione delle delibere-quadro. Tale informativa viene fornita nell'ambito della informazione periodica eseguita dai consiglieri delegati – ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale – in merito all'attività svolta, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalle società del gruppo industriale El.En.
7.2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, entro i quindici giorni successivi la chiusura di ciascun trimestre, viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modificazioni, un documento informativo contenente la indicazione delle Operazioni Soggette approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere negativo del Comitato. Il documento contiene l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in
allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
8.1. Ove il Comitato (in sede di esame preventivo delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi del precedente articolo 5) nonché al consiglio di amministrazione (ai fini dell'approvazione o valutazione delle operazioni stesse ai sensi del precedente articolo 6) ritengano di avvalersi – in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione – dell'assistenza di uno o più esperti per acquisire da essi un'opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità dell'operazione stessa, gli esperti devono essere selezionati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza, dei quali il Comitato e/o il consiglio di amministrazione di El.En. verificano preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4. Allegato 3 del Regolamento 17221..
9.1. È esclusa la applicazione del Regolamento 17221/2010 e del Regolamento, in relazione:
a) alle deliberazioni assembleari di determinazione del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione;
b) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea;
c) alle deliberazioni assembleari di determinazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio sindacale;
d) alle operazioni di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) (le "Operazioni di Importo Esiguo");
e) alle operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (aumenti di capitale in opzione; aumenti di capitale gratuiti; scissioni in senso stretto con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; riduzioni del capitale mediante rimborso ai soni ex art. 2445 c.c.; acquisti di azioni proprie ex 132 TUF).
9.2. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'art. 5, comma 8 del Regolamento 17221/2010, il Regolamento non si applica, per espressa decisione della Società:
a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dalla assemblea ai sensi dell'art. 114 bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
b) alle deliberazioni diverse da quelle di cui al punto 9.1. in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
c) alle operazioni ordinarie, anche se Operazioni di Maggiore Rilevanza, che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento 17221/2010, fermo quanto disposto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:
d) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle controllate/collegate controparti della operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base a quanto stabilito dal presente Regolamento, di altre Parti Correlate alla El.En.
Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la El.En. e le controllate/collegate.
9.3. Al fine di verificare la corretta applicazione della normativa e del Regolamento in relazione alle Operazioni Escluse, il presidente e i consiglieri delegati curano che il Comitato riceva almeno annualmente in occasione della approvazione del progetto di bilancio, informazioni in merito alla corretta identificazione e trattamento delle Operazioni Escluse di Maggiore Rilevanza.
10.1. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza della assemblea e non debba essere da questa autorizzata, nei casi di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate vengono concluse in deroga al presente Regolamento a condizione che:
c) l'organo che convoca la assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni d'urgenza;
d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento 17221/2010;
10.2. In relazione a Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento 17221/2010, ove applicabile, è esclusa la applicazione dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del Regolamento 17221/2010 a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d), del Regolamento 17221/2010. Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, del Regolamento17221/2010; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera e), del Regolamento 17221/2010.
11.1. Il presente documento è approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato, e può essere modificato o abrogato con delibera dello stesso organo. Esso, nella versione aggiornata, è pubblicato sul sito internet www.elengroup.com sez. Investor Relations/Governance/Documenti societari.
12.1. L'organo di controllo vigila sulla osservanza del presente Regolamento e ne riferisce alla assemblea ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del Codice Civile ovvero dell'art. 153 del TUF.
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