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El.En.

AGM Information Apr 8, 2022

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AGM Information

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Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022 e 3 maggio 2022

Relazione e proposta sul quinto punto all'ordine del giorno

Il presente fascicolo è disponibile sul sito Internet all'indirizzo: www.elengroup.com

El.En. s.p.a. Sede legale in 50041 Calenzano (FI), Via Baldanzese n. 17 Capitale sociale sottoscritto e versato € 2.593.827,86 Registro Imprese Firenze – C.F. 03137680488

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DEGLI AMMINISTRATORI ALLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione ("il Consiglio") di El.En. s.p.a. ("la Società") intende illustrare, ai sensi degli artt. 125-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F") e 84-ter Regolamento Emittenti emanato dalla Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), la proposta da sottoporre alla Vostra approvazione relativamente all'argomento posto al quinto punto dell'ordine del giorno della assemblea ordinaria e straordinaria convocata presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 maggio 2022 in seconda convocazione, con avviso pubblicato, per estratto su "ITALIA OGGI", e, in versione integrale, sul sito internet della Società in data 18 marzo 2022.

PARTE STRAORDINARIA

* * *

Sul quinto argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria – Art. 19 – specificazione delle modalità operative di elezione del consigliere estratto dalla lista di minoranza; inserimento dei riferimenti al Codice di Corporate Governance 2020 in luogo di quelli al superato Codice di Autodisciplina.

A seguito di una approfondita valutazione in relazione alla modifica proposta dal Consiglio di Amministrazione sulla formulazione della specificazione delle modalità operative di elezione del consigliere estratto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile ha deliberato di soprassedere alla presentazione della proposta nell'ottica di eventualmente proporre in una successiva assemblea la riformulazione della clausola in oggetto. Tale decisione è stata assunta sulla base della considerazione che lo statuto attuale è ritenuto conforme alla normativa, che si tretterebbe di una mera specificazione del tutto superflua e che non è previsto il rinnovo del Consiglio di Amministrazione prima della assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023. Tale ultima circostanza lascia all'Emittente ampio margine temporale per valutare quale contenuto esplicativo eventualmente aggiungere in relazione all'argomento in oggetto.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che la sostituzione della relazione illustrativa pubblicata in data 30 marzo scorso con la presente non comporti alcuna conseguenza sugli adempimenti egli obblighi informativi nei confronti dagli azionisti in vista della assemblea né alcun pregiudizio dei diritti degli stessi non essendo ancora decorso il termine ultimo per il deposito di tale documento che a mente dell'art. 125-ter TUF e degli artt. 72, comma 1-bis e 84-ter Regolamento Emittenti Consob 11971/199 e successive modifiche scade in data odierna.

Resta ferma la decisione del Consiglio di Amministrazione di cogliere l'occasione assembleare per proporre agli azionisti alcune modifiche minori dello statuto sociale di seguito illustrate e la ripulitura meramente formale consistente nella eliminazione dei riferimenti al previgente Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. sostituendoli con quelli al nuovo Codice di Corporate Governance. Si fa presente che per un errore materiale la predetta modifica è inclusa nell'avviso di convocazione sotto il punto 6, relativo all'art. 20 che, a differenza dell'art. 19, non contiene riferimenti al Codice di Autodisciplina. Pertanto si propone agli azionisti di votare tale modifica in relazione la punto 5 anziché al punto 6.

Quanto alla valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso il consiglio ritiene che stante la portata della modifica non ricorra ai sensi dell'art. 2437 c.c. alcuno dei presupposti ivi contemplati per l'esercizio di detto diritto.

Pertanto la proposta di delibera pubblicata in data 30 marzo 2022 risulta sostituita dalla seguente.

* * *

Proposta di delibera

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L Assemblea degli azionisti di El.En. Società per Azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, presa visione della relazione illustrativa degli amministratori

approva

1. di procedere all'inserimento dei riferimenti al Codice di Corporate Governance in luogo di quelli al superato Codice di Autodisciplina;

2.. di conseguentemente modificare l'art. 19 dello statuto sociale introducendo detta specificazione che assumerà il seguente tenore:

"Articolo 19

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.

La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..

In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al presidente e ai consiglieri delegati, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento".

Si procede di seguito alla esposizione, a confronto, degli articoli dello statuto di cui vene proposta la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con la evidenziazione delle variazioni sottoposte alla approvazione della assemblea: nella colonna di sinistra, in corsivo, il testo eventualmente eliminato, nella colonna di destra, in grassetto, il testo di cui si propone la introduzione.

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO
Articolo 19 Articolo 19
Organo Amministrativo Organo Amministrativo
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,
composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici)
membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne
determinerà di volta in volta il numero. determinerà di volta in volta il numero.
Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si

osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta;

un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi

osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta;

un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza

di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio
stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Corporate Governance delle società
1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a Il consigliere che
Comitato per la Corporate Governance delle società quotate successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza
promosso
da
Borsa
Italiana
s.p.a
Il
consigliere
che
deve
darne
immediata
comunicazione
al
consiglio
di
successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.
deve
darne
immediata
comunicazione
al
consiglio
di
La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere
amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica. tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi
La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre)
dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato
I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2
esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a
dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai
c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c
mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la
sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle
In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la prescrizioni
vigenti
in
materia
di
equilibrio
fra
generi
nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle rappresentati.
prescrizioni
vigenti
in
materia
di
equilibrio
fra
generi
I componenti dell'organo amministrativo della società possono
rappresentati. essere
eletti
componenti
dell'organo
amministrativo,
o
I componenti dell'organo amministrativo della società possono amministratore unico, di società controllate senza necessità di
essere
eletti
componenti
dell'organo
amministrativo,
o
autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.
amministratore unico, di società controllate senza necessità di
autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

* * *

A far data da oggi la presente documentazione resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a., sul sito internet della società www.elengroup.com sez. Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2022 – 3 MAGGIO 2022 sul sito di stoccaggio autorizzato a disposizione dei soci i quali hanno la facoltà di prenderne visione e, a spese proprie, di ottenerne copia cartacea.

Calenzano, 8 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il presidente Ing. Gabriele Clementi

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