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Datrix

Pre-Annual General Meeting Information Apr 22, 2025

4409_agm-r_2025-04-22_3e4733ad-ba9d-4b49-9129-7373ed2b452d.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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DATRIX S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 7 maggio 2025, in prima convocazione, e occorrendo, dell'8 maggio 2025, in seconda convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Datrix S.p.A. ("Datrix" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 7 maggio 2025 alle ore 15:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2025 alle ore 15:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

    1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    1. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

  1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2025 e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024.

Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari a 2.505.824 Euro

Il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 registra una perdita pari a 2.466.100 Euro

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

***

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede ordinaria:

  • esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
  • preso atto dei dati del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
  • preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari a 2.505.824 Euro

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, evidenzia una perdita pari a 2.505.824 Euro.

In relazione ai risulta[ consegui[, Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 2.505.824.

***

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede ordinaria:

  • avendo approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; e,
  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 2.505.824"

Parte straordinaria

2. Proposta di modifica degli artt. 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito descritte.

Motivazione delle proposte di modifica statutaria

Vista la convocazione dell'Assemblea della Società in sede straordinaria, al fine di approvare le modifiche necessarie per l'adeguamento dello Statuto Sociale alle modifiche normative intervenute (es. in materia di emittenti titoli diffusi e in materia di intervento e rappresentanza in assemblea di cui alla Legge Capitali, di cui infra), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione per procedere alla revisione e all'integrazione di taluni altri articoli del vigente Statuto Sociale della Società.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'analisi e valutazione dell'Assemblea le seguenti modifiche:

  • Articolo 7 (Azioni e categorie di Azioni): la proposta di modifica del comma 11 dell'articolo 7 tiene conto dei contenuti della legge 5 marzo 2024, n. 21 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (la "Legge Capitali"), che prevede, inter alia, la riforma dell'intera disciplina degli emittenti titoli diffusi attraverso la sostanziale eliminazione dal TUF di tale categoria (a seguito dell'abrogazione dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF")) e la conseguente rimozione di una serie di obblighi che, attualmente, si applicano alle società con titoli diffusi, la cui definizione viene spostata e rimodulata attraverso l'introduzione, nel Codice Civile, del nuovo art. 2325-ter (rubricato "Società emittenti strumenti finanziari diffusi"), inserito dopo l'art. 2325-bis Codice Civile.
  • Articolo 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea): la proposta di modifica al comma 2 dell'articolo 16 è resa opportuna per coordinare i testi in considerazione della proposta di introduzione – nel successivo articolo 20 comma 3 – della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza.
  • Articolo 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza): la proposta di modifica di cui al comma 3 prevede talune riformulazioni. La proposta di nuova introduzione del comma 4 è finalizzata ad introdurre la facoltà per la Società di designare il soggetto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assembla (il Rappresentante Designato) e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato. La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione, nel comma 5 di nuova introduzione, per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentate Designato – e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo. Anche tali proposte di modifica tengono conto dei contenuti della Legge Capitali che ha previsto, inter alia, l'introduzione dell'articolo 135-undecies.1 del TUF (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: «Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies.», potendosi pertanto rendere permanente, anche per le società con azioni

ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazioni (come specificato dal comma 4 del predetto articolo 135-undecies.1 TUF).

  • Articolo 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione): la proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 24 è finalizzata a recepire la potenziale tenuta delle riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
  • Ar[colo 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza): la proposta di modifica del [tolo dell'ar[colo 27 è resa opportuna per coordinare i tes[ in considerazione delle modifiche e delle riformulazioni nel medesimo ar[colo. Le modifiche di cui al comma 1 introducono la specificazione che le riunioni consiliari possono tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Tale riformulazione introduce nelle riunioni consiliari l'elas[cità prevista per le riunioni assembleari, introdofa inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 che, nel prosieguo, è stata estesa dalla prassi notarile anche per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali e coopera[ve e pertanto si ri[ene opportuno recepirla nello Statuto Sociale.
  • Ar[colo 33 (Collegio Sindacale): la modifica si è resa opportuna al fine di coordinare i tes[ a seguito della proposta di introdurre nel precedente ar[colo 27 della possibilità, in determinate circostanze, di tenere le riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazioni.

Prospetto di raffronto delle clausole statutarie

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli articoli 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte ai seguenti articoli e/o paragrafi dello Statuto Sociale, debitamente evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte.

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
Articolo 7 – Azioni e categorie di azioni Articolo 7 – Azioni e categorie di azioni
Le Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente
trasferibili per atto tra vivi e mortis causa, sono
sottoposte al regime di dematerializzazione aisensi della
normativa vigente e immesse nel sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-
bis e ss. del TUF. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il
caso di comproprietà è regolato dalla legge.
Invariato
Le
Azioni
sono
sottoposte
al
regime
di
dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e
immesse nel sistema di gestione accentrata degli
strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti
del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").
Invariato
Il possesso anche di una sola Azione costituisce di per sé
sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni
prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della
legge e dello statuto.
Invariato
Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla
negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi
multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa
vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale
di negoziazione denominato Euronext Growth Milan
Invariato

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
("EGM").
Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti
delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di
voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3
voti per ogni azione, in relazione a tutte le assemblee
della Società. Le Azioni a Voto Plurimo si convertono
automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una
nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo,
in
via
automatica
e
senza
che
occorra
alcuna
deliberazione
di
alcun
organo
sociale,
compresa
l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi
dell'articolo 2376 c.c., al verificarsi dei seguenti eventi
("Cause di Conversione"):
Invariato
(a) la richiesta di conversione da parte del titolare di
Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a
Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita
comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera
raccomandata o posta elettronica certificata (PEC),
corredata
dalla
certificazione
dell'intermediario
aderente
al
sistema
di
gestione
accentrata
degli
strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle
Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione
("Rinuncia al Voto Plurimo");
(b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro
soggetto, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica
che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della
titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle
Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un
soggetto diverso ("Trasferimento"), fatta eccezione per
le ipotesi di trasferimento di seguito indicate (i
"Trasferimenti Consentiti"):
1. qualsiasi trasferimento tra soggetti che siano già
titolari di Azioni a Voto Plurimo;
2. qualsiasi Trasferimento in cui il cessionario sia un
soggetto direttamente o indirettamente controllante il,
controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a
comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in
tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di
soggetto
controllante
il,
controllato
da,
anche
congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il
cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso
detenute saranno convertite automaticamente in azioni
ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni
Azione a Voto Plurimo;
3. qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust
a condizione che i beneficiari del trust siano lo stesso
soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi
discendenti;
4. qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore
del quale si verifica il passaggio della titolarità delle
Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato,
anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo
soggetto
che
controllava
il
titolare
delle
Azioni
medesime;
5. qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a
titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società
Fiduciaria (come di seguito definita) oppure qualsiasi
Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re
intestazione al fiduciante da parte di una Società
Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera
titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra
Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.
6. il Cambio di Controllo (come di seguito definito) e il
Cambio di Mandato (come di seguito definito) non
comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo
nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento
Consentito
(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia
titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tale intendendosi
qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda
modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto
definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile
mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società
per azioni) relativo ad una società o ad un ente che sia
titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a
Voto Plurimo ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per
i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda (i) da un
Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni,
quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o
titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare
di Azioni a Voto Plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni,
quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui
controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o
titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare
di Azioni a Voto Plurimo;
(d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni
a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante
ai sensi della legge 1966/1939 ("Società Fiduciaria"), tale
intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il
passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà
o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un
soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a
un soggetto giuridico diverso che divenga mandante
della
medesima
Società
Fiduciaria
("Cambio
di
Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di
Mandato
avvenga
in
forza
di
un
Trasferimento
Consentito, come descritto e definito precedentemente.
Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione gli Invariato

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata
degli
strumenti
finanziari
dematerializzati
("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la
scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico
avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento
un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero
di Azioni a Voto Plurimo oggetto di conversione. In tal
caso, deve essere contestualmente inviata alla Società
un'apposita
comunicazione
attestante
l'avvenuto
Trasferimento.
Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo
abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei
soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni
all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a
favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad
oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie
ai sensi di quanto previsto nel comma precedente. In tal
caso, deve essere contestualmente inviata alla Società
copia della documentazione attestante la natura di
Trasferimento Consentito. Qualora si verifichi un Cambio
di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico
titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato
comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento
in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del
Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record
date dell'assemblea che venisse convocata per una data
successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di
Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione
mediante lettera raccomandata o posta elettronica
certificata
(PEC),
corredata
dalla
certificazione
dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve
essere contestualmente effettuata, senza vincoli di
forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed
autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni
l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto
Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie. In ogni
ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni
Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti
della Società alla fine del mese solare entro il quale si è
verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso,
il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi
assemblea che venisse convocata dopo la Causa di
Conversione

fermo
restando
l'obbligo
degli
Intermediari di effettuare le annotazione derivanti dalla
conversione, anche prima di tali termini, in conformità
alle disposizioni contenute nei commi che precedono.
L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun
mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle
Cause di Conversione e della conseguente conversione.
In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua
tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina
normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito
Invariato

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai
sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero
delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui
è suddiviso il capitale sociale. In ogni caso di violazione
degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una
Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte
degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di
voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono
state effettuate le comunicazioni o le annotazioni
prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione
non venga regolarizzata.
Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle
Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono
annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.
Invariato
In caso di aumento del capitale sociale, valgono le
disposizioni che seguono:
Invariato
(i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con
emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove
Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in
proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al
momento di efficacia della deliberazione;
(ii) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare
mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di
sottoscrivere
le
emittende
azioni
ordinarie
sarà
riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di
opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in
proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni
Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno
degli stessi detenute al momento dell'esecuzione
dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni
caso la necessità di approvazione della relativa delibera,
ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte
dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto
Plurimo.
(iii) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante
emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo: (i)
il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a
Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di
Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà
suddiviso il capitale sociale alla data della relativa
delibera e (ii) le Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo
di
nuova
emissione
dovranno
essere
offerte
in
sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in
proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e
Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento
della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi
che: (a) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere
sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto
Plurimo; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione
delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a
Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in
Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per
ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offerte agli altri
soci secondo quanto previsto dalla legge.
(iv) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale,
con esclusione del diritto di opzione in conformità a
quanto
previsto
dalla
legge,
non
è
necessaria
l'approvazione dell'assemblea speciale ai sensi dell'art.
2376 c.c
Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di
negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari
richiedesse il requisito della quotazione delle Azioni in
mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis c.c.,
troveranno altresì applicazione le norme dettate dal c.c.
con riferimento alle società con azioni quotate.
Invariato
Nell'ipotesi in cui: Nell'ipotesi in cui:
(i) le Azioni risultassero essere diffuse tra il pubblico in
misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli
articoli
2325-bis
del
Codice
Civile,
111-bis
delle
disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF;
o
(i) le Azioni risultassero essere diffuse tra il pubblico in
misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli
articoli
2325-bis
del
Codice
Civile,
111-bis
delle
disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF;
o
(ii) l'ammissione su EGM determini per la Società –
secondo le disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti – la qualifica di società che fa ricorso al
capitale di rischio ai sensi dell'attuale formulazione
dell'articolo 2325-bis del Codice Civile,
(ii) l'ammissione su EGM determini per la Società –
secondo le disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti – la qualifica di società che fa ricorso al
capitale di rischio ai sensi dell'attuale formulazione
dell'articolo 2325-bis del Codice Civile,
troveranno applicazione nei confronti della Società le
relative disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti e decadranno automaticamente le
eventuali clausole del presente statuto incompatibili con
tale disciplina.
troveranno applicazione nei confronti della Società le
relative disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti e decadranno automaticamente le
eventuali clausole del presente statuto incompatibili con
tale disciplina.
Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma
è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera
assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione
del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del
presupposto della conversione è attestato dal Collegio
Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole
della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione,
disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il
Registro delle Imprese, aisensi dell'articolo 2436, comma
6,
del
Codice
Civile,
il
testo
dello
statuto
con
l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente
decadute.
Invariato
Articolo 16 – Convocazione e luogo dell'Assemblea Articolo 16 – Convocazione e luogo dell'Assemblea

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
L'Assemblea
deve
essere
convocata
dall'organo
amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società
sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero
qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla
struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo
2364, comma 2 del Codice Civile.
Invariato
L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune
in
cui
ha
sede
la
Società,
a
scelta
dell'organo
amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.
L'Assemblea è convocata, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 20 del presente Statuto sociale, in qualsiasi
luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta
dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in
Italia.
L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla
disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente
mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società
nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a
diffusione nazionale.
Invariato
I Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento)
del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea
ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni
dalla
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare,
indicando,
nella
domanda,
gli
ulteriori
argomenti
proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è
pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione
nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno
precedente
la
data
dell'Assemblea
di
prima
convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del
giorno devono essere accompagnate da una relazione
illustrativa che deve essere depositata presso la sede
sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il
termine ultimo per la presentazione della richiesta
d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
Invariato
I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti
depositati presso la sede sociale per le Assemblee già
convocate e di ottenerne copia a proprie spese.
Invariato
I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande
pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più
tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una
risposta
unitaria
alle
domande
aventi
lo
stesso
Invariato

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
contenuto.
Articolo 20 - Intervento in Assemblea e rappresentanza Invariato
La
legittimazione
all'intervento
in
Assemblea
e
all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla
normativa vigente.
Invariato
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante
delega rilasciata secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Invariato
Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia
ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio
conferenza o video-conferenza, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e
di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a)
sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a
mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari
oggetto
di
verbalizzazione;
e
(c)
sia
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno.
Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia
ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio
conferenza o video-conferenza, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e
di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a)
sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a
mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari
oggetto
di
verbalizzazione;
e
(c)
sia
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno.
anche
o
unicamente
mediante
mezzi
di
telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e siano in grado di seguire la
discussione,
di
intervenire
alla
trattazione
degli
argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale,
senza necessità che si trovino nello stesso luogo il
Presidente, il Segretario e/o il Notaio. In caso di tenuta
della
riunione
unicamente
mediante
mezzi
di
telecomunicazione dovrà essere predisposto il foglio
delle presenze.
[non previsto] Fermo quanto precede, la Società può designare per
ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono
conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla
legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore
vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge
e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti,
la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio
del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi
diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante
conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale
soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
e/o disposizioni regolamentari.
[non previsto] Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al
precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla
legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore
vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione
all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa
avvenire anche o unicamente mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione
senza necessità che si trovino nello stesso luogo il
Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
Articolo
24

Convocazione
del
Consiglio
di
Amministrazione
Articolo
24

Convocazione
del
Consiglio
di
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo
diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo
giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta
da due dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (salvo che si
tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di
telecomunicazione), anche in luogo diverso dalla sede
legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi
necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due
dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua
assenza o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi
mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi
compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata
a mano e raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di
urgenza, almeno un giorno prima.
Invariato
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni
del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di
formale convocazione, quando siano intervenuti la
maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci e tutti gli aventi
diritto a partecipare siano stati previamente informati
della riunione, anche senza le particolari formalità
richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti
abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei
punti all'ordine del giorno.
Invariato
Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
in teleconferenza
Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
in teleconferenza a distanza
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno
svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di
qualsiasi specie. In tale evenienza:
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno
svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di
qualsiasi specie. In tale evenienza:
a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal
proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la
regolarità della costituzione, accertare l'identità dei
partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i
risultati delle votazioni;
a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal
proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la
regolarità della costituzione, accertare l'identità dei
partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i
risultati delle votazioni;

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire
adeguatamente
gli
eventi
consiliari
oggetto
di
verbalizzazione;
b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire
adeguatamente
gli
eventi
consiliari
oggetto
di
verbalizzazione;
c)
gli
intervenuti
devono
poter
partecipare
alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno.
c)
gli
intervenuti
devono
poter
partecipare
alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno a condizione che siano rispettati il
metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di
trattamento dei consiglieri e che tutti i partecipanti
possano essere identificati e siano in grado di seguire la
discussione,
di
intervenire
alla
trattazione
degli
argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale,
senza necessità che si trovino nello stesso luogo il
Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può
riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi
compreso il Presidente. Anche qualora la riunione si sia
svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante
mezzi di telecomunicazione, il
verbale deve essere
sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo
il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è
sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.
Invariato
Articolo 33 – Collegio Sindacale Articolo 33 – Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e
due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.
Invariato
Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Invariato
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste
presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono
indicati con un numero progressivo.
Invariato
Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono
possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del
Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I
sindaci
devono,
inoltre,
possedere
i
requisiti
di
professionalità e onorabilità
di cui all'articolo 148,
comma 4, del TUF.
Invariato
Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due
sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo,
l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da
soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il
5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto
di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di
ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità
previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF.
Invariato

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un
medesimo gruppo (per tale intendendosi le società
controllate,
controllanti
e
soggette
al
medesimo
controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del
Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto
parasociale possono concorrere a presentare e votare
una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità.
Invariato
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale
divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Invariato
Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità
previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli
incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari
applicabili, non possono essere inseriti nelle liste
candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di
onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa
applicabile e dal presente statuto.
Invariato
I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate
presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo)
giorno antecedente la data di prima convocazione
dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la
data di eventuali convocazioni successive non sia indicata
nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno
prima di quello fissato per ciascuna convocazione.
Unitamente
alle
liste
sono
depositati
(i)
una
dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e
diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente,
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,
attestante l'assenza di rapporti di collegamento con
questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di
quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei
correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula vitae
professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni
con le quali i candidati accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza
di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre
società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla normativa
anche regolamentare di tempo in tempo vigente.
Invariato
Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono
messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni
prima dell'Assemblea.
Invariato

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle
disposizioni che precedono, sono tempestivamente
comunicate alla Società.
Invariato
Al fine di provare la legittimazione alla presentazione
delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che
risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le
liste sono depositate presso la Società. La relativa
certificazione
può
essere
prodotta
anche
successivamente al deposito purché entro il termine
previsto per la pubblicazione delle liste da parte della
Società.
Invariato
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata come non presentata.
Invariato
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: Invariato
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale
sono elencati nelle sezioni della lista, due membri
effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente,
con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della
lista, il restante membro effettivo e l'altro membro
supplente.
L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle
disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta
vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste
risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età
fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Invariato
Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è
nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di
minoranza.
Invariato
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e
statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e
professionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il
Sindaco decade dalla carica.
Invariato
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra,
fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente
appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.
Invariato
Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci
non si applicano nelle Assemblee per le quali è
presentata una sola lista, ovvero non siano presentate
liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai
Invariato

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o
supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio
Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia.
In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di
legge.
L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci,
oltre
al
rimborso
delle
spese
sostenute
per
l'espletamento dell'incarico.
Invariato
Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per
audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate
per il Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per
audio o video conferenza anche o unicamente mediante
mezzi di telecomunicazione, con le modalità sopra
precisate per il Consiglio di Amministrazione.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere
b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000
n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività
svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il
diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria,
scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi
oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di
attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui
opera la Società si intendono i settori delle tecnologie
dell'informazione e comunicazione, dell'informatica e
dell'ingegneria informatica.
Invariato

Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte, qualora approvate, avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuiscono ai Soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile; pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non avranno concorso alle relative deliberazioni.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

***

"L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A, riunita in sede straordinaria:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

  • 1) di approvare le modifiche statutarie proposte e, in particolare, le modifiche degli articoli 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) del vigente Statuto sociale, così come risultano dal testo degli articoli modificati trascritti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
  • 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominati) - pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

***

27 marzo 2025

Datrix S.p.A. Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Fabrizio Milano d'Aragona

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