AGM Information • Sep 25, 2020
AGM Information
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Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41
Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e Codice fiscale: 00167460302.
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Signori Azionisti,
sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di procedere all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni di risparmio e ordinarie della Società, attualmente pari ad Euro 1,00, con conseguente modifica degli articoli 6 ("capitale sociale"), 7 ("azioni"), 24 ("utili") e 26 ("scioglimento e liquidazione") dello Statuto sociale.
Si precisa che la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile (artt. 2328 e 2346 c.c.).
L'eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di semplificazione amministrativa, che può rivelarsi utile, tra l'altro, in caso di operazioni sul capitale o sulle azioni, quale quella di cui al nono punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte straordinaria, in quanto vengono eliminati i problemi
connessi alla presenza del valore nominale fissato in una cifra predeterminata. Tale flessibilità è di grande interesse per la Società, specie in periodi di forte volatilità dei prezzi di borsa.
Si fa presente che l'eliminazione del valore nominale dell'azione è già stata adottata da un numero rilevante di emittenti quotati su mercato regolamentato, essenzialmente, per le ragioni sopra esposte.
La proposta di eliminazione del valore nominale riguarda sia le azioni ordinarie che le azioni di risparmio, le quali tra l'altro saranno oggetto di ulteriore e separata proposta di conversione.
In caso di eliminazione dell'indicazione del valore nominale, l'art. 6 dello Statuto sociale indicherà soltanto il capitale nominale ed il numero delle azioni ordinarie e di risparmio emesse, prive di indicazione del valore nominale. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa in una percentuale rispetto al numero complessivo di azioni emesse e non tramite una cifra monetaria. Si tratterà comunque di azioni per cui, pur non essendovi più un valore nominale espresso, sarà in ogni caso possibile individuare una "parità contabile" rapportando l'ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle azioni emesse (cd. "valore contabile implicito dell'azione").
Si precisa che gli artt. 7 e 24 dello Statuto sociale, nella loro attuale versione, individuano il valore nominale unitario quale parametro nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale a favore delle azioni di risparmio, prevedendo che il privilegio sia determinato in una certa misura percentuale del valore nominale.
In conseguenza dell'eliminazione del riferimento al valore nominale unitario, si propone di sostituire l'attuale riferimento a detto valore con il riferimento al "valore contabile implicito dell'azione".
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In sede di distribuzione degli utili, le azioni di risparmio godranno pertanto di un privilegio pari al 5,16% del "valore contabile implicito dell'azione" per azione con un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 2,07% del "valore contabile implicito dell'azione".
Nella medesima prospettiva si propone di adeguare la disciplina del diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite, prevedendo all'art. 7 dello Statuto sociale, che eventuali perdite di capitale non colpiscano le azioni di risparmio se non per la parte che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie.
Del pari, nel caso di scioglimento della Società, la prelazione delle azioni di risparmio nel rimborso del capitale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, a seguito della modifica statutaria, non sarà più riferita al valore nominale, ma al "valore contabile implicito dell'azione".
Tutto ciò premesso, si propone di modificare lo Statuto sociale al fine di eliminare ogni riferimento al valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, indicando, pertanto, all'art. 6 l'importo complessivo del capitale sociale, il numero di azioni in cui è frazionato ed eliminando l'indicazione del loro valore nominale espresso. Inoltre, saranno modificati – come sopra indicato – gli articoli 7 e 24 dello Statuto sociale per riflettere l'avvenuta introduzione del "valore contabile implicito dell'azione" nell'ambito della disciplina di taluni diritti degli azionisti di risparmio (art. 7), della determinazione del dividendo spettante agli azionisti (artt. 7 e 24) e della determinazione del privilegio in fase di liquidazione (art. 26). Si precisa che la proposta di seguito riportata non fattorizza la proposta di cui al punto 9 all'ordine del giorno, la quale – ove approvata – supererà quanto qui seguito indicato.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| Articolo 6 - Capitale sociale | Articolo 6 - Capitale sociale |
| Il capitale sociale è di Euro 81.304.566 (ottantunomilioni trecentoquattromilacinquecentosessantasei) diviso in numero 81.304.566 (ottantunomilionitrecentoquattromilacinquecento sessantasei) azioni da Euro 1 (uno) nominali cadauna e precisamente in numero 40.879.533 azioni ordinarie e numero 40.425.033 azioni di risparmio non convertibili. Al consiglio di amministrazione, con delibera assembleare del 28 ottobre 2014 è stata inoltre attribuita: a) la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443, c.c., entro il termine massimo di cinque anni dalla |
Il capitale sociale è di Euro 81.304.566 (ottantunomilioni trecentoquattromilacinquecentosessantasei) diviso in numero 81.304.566 (ottantunomilionitrecentoquattromilacinquecento sessantasei) azioni da Euro 1 (uno) nominali cadauna azioni prive di indicazione del valore nominale e precisamente in numero 40.879.533 azioni ordinarie e numero 40.425.033 azioni di risparmio non convertibili. Al consiglio di amministrazione, con delibera assembleare del 28 ottobre 2020 è stata inoltre attribuita: a) la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443, c.c., entro |
| deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000 (centomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio n.c., da assegnare gratuitamente agli aventi diritto e/o da offrire in op-zione a pagamento, stabilendo in tal caso, di volta in volta, categoria delle azioni da emettere, caratteristiche, prezzo di emissione delle azioni stesse, data di godimento, eventuale contributo spese, eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione di obbligazioni emesse, con facoltà di riservare nei limiti di legge parte delle emittende azioni ad amministratori ed a dipendenti del-la società e/o di sue controllate; b) la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420- |
il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000 (centomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio n.c., da assegnare gratuitamente agli aventi diritto e/o da offrire in opzione a pagamento, stabilendo in tal caso, di volta in volta, categoria delle azioni da emettere, caratteristiche, prezzo di emissione delle azioni stesse, data di godimento, eventuale contributo spese, eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione di obbligazioni emesse, con facoltà di riservare nei limiti di legge parte delle emittende azioni ad amministratori ed a dipendenti della società e/o di sue controllate; |
| ter, c.c., in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), obbligazioni, anche con vertibili e/o con diritti (warrant) di sottoscrizione e acquisto, in Euro e/o valuta straniera, ove consentito, di volta in volta, nei limiti di legge e con i necessari aumenti del capitale sociale a servizio dei prestiti. |
b) la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420- ter, c.c., in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), obbligazioni, anche con vertibili e/o con diritti (warrant) di sottoscrizione e acquisto, in Euro e/o valuta straniera, ove consentito, di volta in volta, nei limiti di legge e con i necessari aumenti del capitale sociale a |
| servizio dei prestiti. | |
|---|---|
| Articolo 7 – Azioni | Articolo 7 – Azioni |
| Le azioni ordinarie sono nominative e sono | Le azioni ordinarie sono nominative e sono |
| indivisibili. Ogni azione ordinaria ha diritto ad un | indivisibili. Ogni azione ordinaria ha diritto ad un |
| voto. | voto. |
| Le azioni di risparmio sono - salvo diversa | Le azioni di risparmio sono - salvo diversa |
| disposizione imperativa di legge - al portatore e | disposizione imperativa di legge - al portatore e |
| non hanno diritto di voto nelle assemblee sia | non hanno diritto di voto nelle assemblee sia |
| ordinarie che straordinarie. | ordinarie che straordinarie. |
| Della parte di capitale rappresentata da azioni di | Della parte di capitale rappresentata da azioni di |
| risparmio non si tiene conto ai fini della |
risparmio non si tiene conto ai fini della |
| costituzione della assemblea e della validità delle | costituzione della assemblea e della validità delle |
| deliberazioni né per il calcolo delle aliquote | deliberazioni né per il calcolo delle aliquote |
| stabilite dall'art.2393, quarto e quinto comma, | stabilite dall'art. 2393, quarto e quinto comma, |
| C.C. Le azioni di risparmio sono privilegiate nella |
C.C. Le azioni di risparmio sono privilegiate nella |
| ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale | ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale |
| e precisamente: | e precisamente: |
| 1) sugli utili netti risultanti dal bilancio |
1) sugli utili netti risultanti dal bilancio |
| regolarmente approvato, dedotta la quota a |
regolarmente approvato, dedotta la quota a |
| riserva legale, verrà innanzitutto assegnato alle | riserva legale, verrà innanzitutto assegnato alle |
| azioni di risparmio una quota fino a concorrenza | azioni di risparmio una quota fino a concorrenza |
| del 5,16% del valore nominale delle dette azioni; | del 5,16% del valore nominale delle dette |
| azioni contabile implicito delle azioni; | |
| 2) gli utili che residuano dopo l'assegnazione al | 2) gli utili che residuano dopo l'assegnazione al |
| fondo di riserva ed alle azioni di risparmio del | fondo di riserva ed alle azioni di risparmio del |
| detto dividendo privilegiato, di cui l'assemblea | detto dividendo privilegiato, di cui l'assemblea |
| abbia deliberato la distribuzione, sono ripartiti tra | abbia deliberato la distribuzione, sono ripartiti tra |
| tutte le azioni in modo che alle azioni di |
tutte le azioni in modo che alle azioni di |
| risparmio spetti un dividendo complessivo |
risparmio spetti un dividendo complessivo |
| maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie | maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie |
| in misura pari al 2,07% del valore nominale delle | in misura pari al 2,07% del valore nominale |
| azioni; qualora in un esercizio sia stato assegnato | contabile implicito delle azioni; qualora in un |
| alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al | esercizio sia stato assegnato alle azioni di |
| 5,16% del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento della quota di dividendo |
risparmio un dividendo inferiore al 5,16% del loro valore nominale contabile implicito delle |
| privilegiato del 5,16% nei due esercizi successivi; | azioni, la differenza è computata in aumento |
| 3) la riduzione del capitale sociale per perdite non | della quota di dividendo privilegiato del 5,16% |
| importa riduzione del valore nominale delle |
nei due esercizi successivi; |
| azioni di risparmio se non per la parte della | 3) la riduzione del capitale sociale per perdite non |
| perdita che eccede il valore nominale |
importa riduzione del valore nominale delle ha |
| complessivo delle altre azioni; si applicherà |
effetto sulle azioni di risparmio se non per la |
| altresì il di-sposto dell'art.145 quinto comma del | parte della perdita che eccede il valore nominale |
| D.Lgs.24.2.1998 n.58; 4) in caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione sulle azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza -o per la differenza – sulle azioni ordinarie; 5) in caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie; 6) allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale sociale. Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni, al medesimo saranno inviate a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie. 7) In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche. |
complessivo non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata delle altre azioni; si applicherà altresì il disposto dell'art.145 quinto comma del D.Lgs.24.2.1998 n.58; 4) in caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione sulle azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza - o per la differenza – sulle azioni ordinarie; 5) in caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie; 6) allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale sociale. Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni, al medesimo saranno inviate a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie. 7) In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche. |
|---|---|
| Articolo 24 – Utili | Articolo 24 - Utili |
| Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota del 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno assegnati alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5,16% del valore nominale delle azioni. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 2,07% del valore nominale dell'azione. |
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota del 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno assegnati alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5,16% del valore nominale delle azioni del valore contabile implicito dell'azione. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 2,07% del valore nominale dell'azione del |
| Con eguali criteri saranno assegnati acconti sui | valore contabile implicito dell' azione. |
|---|---|
| dividendi | Con eguali criteri saranno assegnati acconti sui |
| che | dividendi |
| potranno | che |
| essere | potranno |
| deliberati | essere |
| ricorrendone i presupposti di legge. | deliberati |
| Gli utili maturati e non riscossi nei termini di | ricorrendone i presupposti di legge. |
| legge | Gli utili maturati e non riscossi nei termini di |
| saranno | legge |
| prescritti | saranno |
| e | prescritti |
| andranno | e |
| ad | andranno |
| incrementare la riserva straordinaria. | ad |
| incrementare la riserva straordinaria. | |
| Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione | Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione |
| In caso di scioglimento della società le somme | In caso di scioglimento della società le somme |
| residuanti | residuanti |
| dopo | dopo |
| ultimate | ultimate |
| le | le |
| operazioni | operazioni |
| di | di |
| liquidazione, saranno ripartite tra gli azionisti in | liquidazione, saranno ripartite tra gli azionisti in |
| proporzione alle rispettive partecipazioni, con | proporzione alle rispettive partecipazioni, con |
| prelazione per le azioni di risparmio per l'intero | prelazione per le azioni di risparmio per l'intero |
| valore nominale. | valore nominale contabile implicito. |
La presente proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio e di introduzione del riferimento al valore contabile implicito per la determinazione del dividendo privilegiato da riconoscersi agli azionisti di risparmio non integra alcuna fattispecie prevista per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.
La proposta, inoltre, non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146 co. 1, lett. b) del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.
La proposta, ove approvata, sarebbe efficace dalla data di iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.
In virtù di quanto sopra illustrato, il Consiglio di amministrazione intende sottoporre ala Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Danieli & C. Officine Meccaniche
S.p.A.:
1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ai sensi degli artt. 2328 e 2346 codice civile;
2) di sostituire i riferimenti al valore nominale delle azioni contenuti negli artt. 7 e 24 dello Statuto sociale con i riferimenti al valore contabile implicito dell'azione;
3) di adeguare alla eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni, contenute nell'art. 7 dello Statuto sociale, relative al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite;
4) di modificare, in conseguenza di quanto sopra, gli artt. 6, 7, 24 e 26 dello Statuto sociale come segue:
Articolo 6 – Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 81.304.566 (ottantunomilionitrecentoquattromilacinquecentosessantasei) diviso in numero 81.304.566 (ottantunomilionitrecentoquattromilacinquecentosessantasei) azioni prive di indicazione del valore nominale e precisamente in numero 40.879.533 azioni ordinarie e numero 40.425.033 azioni di risparmio non convertibili.
Al consiglio di amministrazione, con delibera assembleare del 28 ottobre 2020 è stata inoltre attribuita:
a) la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443, c.c., entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000 (centomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio n.c., da assegnare gratuitamente agli
aventi diritto e/o da offrire in opzione a pagamento, stabilendo in tal caso, di volta in volta, categoria delle azioni da emettere, caratteristiche, prezzo di emissione delle azioni stesse, data di godimento, eventuale contributo spese, eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione di obbligazioni emesse, con facoltà di riservare nei limiti di legge parte delle emittende azioni ad amministratori ed a dipendenti della società e/o di sue controllate;
b) la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter, c.c., in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), obbligazioni, anche convertibili e/o con diritti (warrant) di sottoscrizione e acquisto, in Euro e/o valuta straniera, ove consentito, di volta in volta, nei limiti di legge e con i necessari aumenti del capitale sociale a servizio dei prestiti.
Le azioni ordinarie sono nominative e sono indivisibili. Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto.
Le azioni di risparmio sono - salvo diversa disposizione imperativa di legge - al portatore e non hanno diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie. Della parte di capitale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione della assemblea e della validità delle deliberazioni né per il calcolo delle aliquote stabilite dall'art.2393, quarto e quinto comma, C.C.
Le azioni di risparmio sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e precisamente:
1) sugli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota a riserva legale, verrà innanzitutto assegnato alle azioni di risparmio una quota fino a concorrenza del 5,16% del valore contabile implicito dell'azione;
2) gli utili che residuano dopo l'assegnazione al fondo di riserva ed alle azioni di risparmio del detto dividendo privilegiato, di cui l'assemblea abbia deliberato la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 2,07% del valore contabile implicito dell'azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5,16% del valore contabile implicito dell'azione, la differenza è computata in aumento della quota di dividendo privilegiato del 5,16% nei due esercizi successivi;
3) la riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata delle altre azioni; si applicherà altresì il disposto dell'art.145 quinto comma del D.Lgs.24.2.1998 n.58;
4) in caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione sulle azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza – o per la differenza – sulle azioni ordinarie;
5) in caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie;
6) allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale sociale.
Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni, al medesimo saranno inviate a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.
7) In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche.
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota del 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno assegnati alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5,16% del valore contabile implicito dell'azione.
Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 2,07% del valore contabile implicito dell' azione.
Con eguali criteri saranno assegnati acconti sui dividendi che potranno essere deliberati ricorrendone i presupposti di legge.
Gli utili maturati e non riscossi nei termini di legge saranno prescritti e andranno ad incrementare la riserva straordinaria.
In caso di scioglimento della società le somme residuanti dopo ultimate le operazioni di liquidazione, saranno ripartite tra gli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni, con prelazione per le azioni di risparmio per l'intero valore contabile implicito.
5) di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e ai Vice Presidenti, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il potere di procedere con il deposito e l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche statutarie approvate."
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La presente Relazione illustrativa è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 72 del Regolamento di attuazione del TUF, n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato ed integrato ed in conformità allo schema 3 dell'Allegato 3A del suddetto Regolamento Emittenti.
24 Settembre 2020
Per il Consiglio di Amministrazione: Il Presidente (firmato)
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