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Danieli & C

AGM Information Sep 15, 2015

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AGM Information

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DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41 Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e Codice fiscale: 00167460302.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 OTTOBRE 2015 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI PUNTI 2 E 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno:

  • Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Determinazione della durata della carica degli amministratori e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  • Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*******

"Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea per discutere e deliberare anche sul rinnovo del mandato agli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale attualmente in carica sono stati nominati dall'assemblea degli azionisti in data 25 ottobre 2012 nel rispetto della Legge 12 luglio 2011 n. 120 che ha introdotto l'obbligo di adeguata presenza del "genere meno rappresentato" negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati; il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 30.6.2015, la quale delibererà per i rinnovi sulla base delle liste che saranno state presentate nei termini, sempre in applicazione del principio di equilibrio tra i generi così come previsto dall'art. 147-ter c. 1-ter (per i consiglieri) e dall'art. 148 c.1-bis (per i sindaci) del D.Lgs. 58/98.

Sulla nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti. Determinazione della durata della carica degli amministratori e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

L'assemblea è chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio (2015/16 – 2016/17 - 2017/18), previa determinazione del numero dei componenti, con le modalità contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea e comunque secondo quanto disposto dall'articolo 15 dello statuto sociale che di seguito viene integralmente riportato:

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART.15) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a undici componenti.

La nomina degli amministratori e la preventiva determinazione del loro numero spetta all'assemblea ordinaria.

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che - da soli o con altri azionisti - rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale in azioni ordinarie stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste, a pena di invalidità, è attestata con le modalità previste dalla normativa vigente entro il termine fissato per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Le liste potranno essere presentate anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che saranno rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, se così previsto dalla normativa vigente.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, che saranno messe a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente, contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati progressivamente e devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto; se i candidati presentati sono almeno tre, la lista deve contenere - del genere meno rappresentato - un numero di candidati almeno pari alla quota minima stabilita dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sarà composto da più di 7 componenti, deve possedere i requisiti di

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indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24.2.1998 n.58.

Inoltre, ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24.2.1998 n.58, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n.58, pena la decadenza dalla carica.

Unitamente a ciascuna lista, che dovrà riportare l'identità dei soci con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, dovranno depositarsi, a pena di invalidità:

  • una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza, con questi ultimi, di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob;

  • le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e - qualora ricorrano - di indipendenza, prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista.

Risulteranno eletti, nel rispetto del numero dei componenti stabilito dall'assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno, che sarà invece il primo eletto nell'ordine progressivo della lista risultata seconda per numero di voti.

Qualora l'applicazione della procedura di cui al comma precedente non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, si intenderà invece eletto, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di presentazione di una unica lista o nel caso nessuna lista venisse presentata e per le delibere di nomina degli amministratori necessari per l'integrazione del consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, purché nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di dimissioni, revoca o decadenza della maggioranza degli amministratori nominati in carica, decadrà l'intero consiglio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e purché nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora occorra sostituire consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il consiglio coopta scegliendo, ove possibile, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista della quale faceva parte il consigliere da sostituire - nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quali rinnovino per iscritto l'accettazione della propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo statuto per la carica.

Le liste dei candidati alla carica di consiglieri di amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet della società www.danieli.com, sezione Investors, nei termini stabiliti dalla normativa vigente (almeno ventuno giorni prima dell'assemblea).

L'Assemblea è inoltre chiamata a stabilire i compensi da attribuire ai membri del consiglio di amministrazione per il prossimo triennio.

Sulla nomina del collegio sindacale e sulla determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea è chiamata a nominare il nuovo collegio sindacale per il prossimo triennio (2015/16 – 2016/17 - 2017/18) ed a determinare il relativo emolumento.

Le modalità per la presentazione delle liste sono contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea e comunque secondo quanto disposto dall'art. 22 dello statuto sociale che di seguito viene integralmente riportato:

TITOLO VI

CONTROLLO

ART.22) Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi; sono altresì nominati tre sindaci supplenti.

I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile ed in particolare dal decreto 30 marzo 2000 n.162 del Ministero della Giustizia.

I sindaci devono essere quindi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, pena la decadenza dalla carica, stabilendosi – al fine della valutazione dell'esperienza maturata – che settori strettamente attinenti alla attività di impresa sono quelli della produzione e del commercio di beni durevoli.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno quaranta giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale ovvero almeno due dei sindaci possono convocare l'assemblea; eguale facoltà compete loro, previa comunicazione antecedente di almeno dieci giorni, per la convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprano altri incarichi di amministrazione e di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento Emittenti Consob.

All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati progressivamente.

Ciascuna delle due sezioni delle liste - ad eccezione delle liste che complessivamente presentano un numero di candidati inferiore a tre - dovrà includere almeno un candidato di genere diverso.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale in azioni ordinarie stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di loro, liste potranno essere presentate sino al terzo giorno successivo a tale data e la soglia percentuale indicata nell'avviso di convocazione è ridotta alla metà.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste è attestata con le modalità previste dalla normativa vigente purché entro il termine fissato per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Le liste potranno essere presentate anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che saranno rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, se così prescritto dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, che dovrà riportare l'identità dei soci dovranno depositarsi, a pena di invalidità:

  • una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi;

  • le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3 del D.Lgs.24.2.1998 n.58) nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; quest'ultimo sarà Presidente del Collegio.

Risulteranno eletti sindaci supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora l'applicazione della procedura di cui al comma precedente non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, si intenderà invece eletto, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire salvo che, per il rispetto della quota di genere, non si renda necessario il subentro di altro sindaco tratto dalla medesima lista.

Qualora nemmeno in tal caso risultasse rispettata la quota di genere, l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare una composizione del Collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di presentazione di una unica lista o nel caso nessuna lista fosse presentata e per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti tra due o più liste sono eletti, quale espressione della lista di maggioranza, i candidati della lista presentata da soci in possesso della maggior partecipazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti sindaci i candidati delle liste di minoranza più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio sindacale.

Le liste dei candidati sindaci saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet della società www.danieli.com, sezione Investors, nei termini stabiliti dalla normativa vigente (almeno ventuno giorni prima dell'assemblea).

L'Assemblea è inoltre chiamata a stabilire il compenso da attribuire ai membri del collegio sindacale per il prossimo triennio.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Gianpietro Benedetti) Firmato

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