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Culti Milano AGM Information 2021

Jun 14, 2021

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AGM Information

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Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione) (30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Relazioni illustrative

del Consiglio di Amministrazione

sui punti all'ordine del giorno

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione) (30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Ordinaria

1° Punto

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 maggio 2021, che evidenzia un utile di Euro 1.506.303. Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 25 maggio 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

***

Facendo rinvio ai predetti documenti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

DELIBERA

  • di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.506.303,00 (unmilionecinquecentoseimilatrecentotre virgola zero zero), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione."

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Franco Spalla)

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione) (30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Ordinaria

2° Punto

Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, pari ad Euro 1.506.303, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e quindi mediante (i) distribuzione in favore di ciascuna delle numero 3.095.500 azioni in circolazione, di un dividendo unitario di Euro 0,080 al lordo delle ritenute di legge, per complessivi Euro 247.640; (ii) costituzione di una riserva disponibile denominata "Fondo spese per acquisto di azioni proprie" per complessivi Euro 500.000; e (iii) riporto a nuovo per l'importo residuo di Euro 758.663.

Si precisa che i predetti dividendi, qualora deliberati, saranno messi in pagamento dal 14 luglio 2021, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (record date) il 13 luglio 2021 e stacco cedola (numero 3) il 12 luglio 2021.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

***

Se d'accordo con la predetta proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020,

DELIBERA

  • di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.506.303, come segue:
    • o quanto a Euro 247.640 (duecentoquarantasettemilaseicentoquaranta virgola zero zero) a distribuzione, a ciascuna delle numero 3.095.500 (tremilioninovantacinquemilacinque-cento) azioni ordinarie in circolazione, di un dividendo unitario di Euro 0,080 (zero virgola zero ottanta), al lordo delle ritenute di legge, con la precisazione che i dividendi saranno messi in pagamento dal 14 luglio 2021, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (record date) il 13 luglio 2021 e stacco cedola (numero 3) il 12 luglio 2021;
    • o quanto a Euro 500.000 (cinquecentomila) a costituzione di un Fondo spese per acquisto di azioni proprie;
    • o quanto all'importo residuo di Euro 758.663,00 (settecentocinquantottomila-seicentosessantatre virgola zero zero), a riporto a nuovo."

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Franco Spalla)

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione) (30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Ordinaria

3° Punto

Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per approvare l'adozione di un Piano di incentivazione riservato al management di Culti Milano SpA, denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" (il "Piano") e del relativo regolamento (il "Regolamento"), che viene allegato alla presente relazione (la "Relazione") e a cui si rimanda per maggiori informazioni.

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, dei beneficiari, individuati nei soggetti che occupano le posizioni di maggior rilievo all'interno della Società e sono, quindi, più direttamente responsabili dei risultati aziendali (i "Beneficiari").

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale della Società, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli interessi degli azionisti, la diffusione di una cultura di creazione del valore, nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita della Società.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tali obiettivi il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si articola in un quadriennio (dal 2021 al 2025). Tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati.

Il Piano è riservato al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione quali soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno dell'Emittente o che svolgono a favore della stessa attività strategiche e funzionali al business.

Lo schema di incentivazione previsto dal Piano è il medesimo per tutti i Beneficiari, differenziandosi esclusivamente per il numero di Phantom Shares attribuite e che risulta crescente in relazione al ruolo ricoperto ed alle responsabilità assegnate.

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e potrà anche delegare i propri poteri all'amministratore delegato o ad altri consiglieri. Il Piano prevede che al Consiglio di Amministrazione siano attribuiti tutti i poteri per dare attuazione allo stesso.

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle Phantom Shares che, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, determinano l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del

diritto alla corresponsione del Bonus determinato sulla base del Valore di Liquidazione, determinato nella differenza tra:

(i) la media aritmetica del prezzo di quotazione ufficiale delle azioni della Società presso AIM Italia nei tre mesi antecedenti il 25 maggio 2021

e

(ii) la media aritmetica del prezzo ufficiale di quotazione delle Azioni presso AIM Italia nei tre mesi antecedenti la Data di Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024.

Trattandosi di un piano di Phantom Shares, il Piano non prevede l'assegnazione o l'acquisto di azioni da parte della Società.

Il numero complessivo di Phantom Shares attribuite ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a numero 155.000 Phantom Shares, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società in relazione alla valorizzazione della Società.

Le Phantom Shares saranno liquidabili in ogni caso dal primo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (Periodo di Liquidazione) e pertanto, il Piano si concluderà con la maturazione del diritto alla corresponsione del Bonus nel predetto termine ultimo del trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea.

In conseguenza dell'esercizio del diritto di liquidazione delle Phantom Shares, i Beneficiari avranno il diritto, ai termini e condizioni di cui al presente Regolamento, alla corresponsione del Bonus.

***

Se d'accordo, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, vista la relazione illustrativa degli Amministratori, esaminati il "Piano di Phantom Shares 2021-2025" ed il relativo Regolamento,

DELIBERA

  • di approvare l'adozione di un piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" (il "Piano") ed il relativo Regolamento del Piano".

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Franco Spalla)

REGOLAMENTO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE

BASATO

SULL'ATTRIBUZIONE

DI

PHANTOM SHARES

DENOMINATO

"PIANO DI PHANTOM SHARES 2021-2025"

PREMESSA

In data 25 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Culti Milano SpA ("Culti Milano" o anche la "Società") ha approvato le linee guida del piano di incentivazione riservato ai Beneficiari (come infra definiti), denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" (il "Piano"), nonché il presente regolamento (il "Regolamento"), provvedendo altresì alla convocazione, per i giorni 29 e 30 giugno 2021, rispettivamente in prima e seconda adunanza, dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione, inter alia, del Piano e del relativo Regolamento.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

AIM Italia AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni Le azioni ordinarie della Società.
Beneficiari Il Presidente Franco Spalla, l'Amministratore Delegato
Pierpaolo Manes ed il Direttore Generale Giovanni
Casale.
Bonus L'importo lordo in denaro che verrà corrisposto a
ciascun Beneficiario che avrà legittimamente esercitato
le Phantom Shares nei termini e alle condizioni di cui al
Regolamento e che viene determinato in ragione del
Valore di Maturazione (come oltre definito). Il Bonus
potrebbe essere soggetto a eventuali ritenute fiscali e
previdenziali ai sensi di legge.
Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli
Affari n.6.
Codice Civile Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto
16 marzo 1942 – XX, n.262, e s.m.i.
Comunicazione di Attribuzione Comunicazione inviata a ciascun Beneficiario con
allegata copia del presente Regolamento e con indicato
il numero delle Phantom Shares attribuite a tale
Beneficiario ed il Periodo di Esercizio.

Comunicazione di Cessazione La comunicazione in forma scritta (atto unilaterale o accordo bilaterale) avente a oggetto la cessazione del Rapporto; restando inteso che, in caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento, si terrà conto solo dell'eventuale Comunicazione di Cessazione avente a oggetto la cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.

Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione pro tempore della Società ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i quali effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.

Culti Milano o Emittente o Società CULTI Milano S.p.A., con sede legale in Via Santa Sofia, 27, 20122 Milano MI, C.F., partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897430966, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. MI-2055576.

Data di Approvazione del Bilancio 2024 La data in cui l'assemblea dell'Emittente approverà il bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2024.

Data di Attribuzione Con riferimento a ciascun Beneficiario, la data della Comunicazione di Attribuzione.

Data di Cessazione La data di (i) ricevimento da parte del destinatario della Comunicazione di Cessazione (in caso di atto unilaterale e indipendentemente all'eventuale diversa data di cessazione del Rapporto ivi indicata), ovvero (ii) cessazione del Rapporto (in caso di accordo bilaterale o di decesso del Beneficiario).

Data di Pagamento La data in cui la Società corrisponderà il Bonus ai
Beneficiari che hanno chiesto la liquidazione delle
Phantom Shares, corrispondente al quinto Giorno
Lavorativo successivo allo scadere del Periodo di
Liquidazione.
Giorno Lavorativo Ciascun giorno di calendario a eccezione dei sabati,
delle domeniche e degli altri giorni nei quali Borsa
Italiana non è operante per l'esercizio della normale
attività.
Periodo di Liquidazione Indistintamente, i Giorni Lavorativi nel corso dei quali
potranno essere liquidate, su richiesta del Beneficiario,
le Phantom Shares, e cioè dal primo al trentesimo giorno
successivo
alla
data
di
approvazione
da
parte
dell'assemblea
del
bilancio
della
Società
relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Phantom Shares Le numero 155.000 Phantom Shares oggetto del Piano,
gratuite e non trasferibili inter vivos, la cui liquidazione
attribuisce al Beneficiario il diritto alla corresponsione
del Bonus, nei termini ed alle condizioni previste dal
Regolamento.
Piano Il piano di phantom shares rivolto ai Beneficiari di cui al
presente Regolamento denominato "Piano di Phantom
Shares 2021-2025".
Regolamento Emittenti AIM Regolamento
Emittenti
AIM
Italia
approvato
e
pubblicato da Borsa Italiana.
Rapporto Il
rapporto
di
lavoro
subordinato
e/o
di
amministrazione tra i Beneficiari e la Società. In caso
di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario
di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto
di amministrazione, ai fini del Regolamento si terrà
conto
della
sussistenza
del
Rapporto
di
lavoro
subordinato.

Regolamento Il regolamento, avente a oggetto la definizione dei
criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del
Piano.
Valore Iniziale La media aritmetica del prezzo di quotazione ufficiale
delle Azioni presso AIM Italia nei tre mesi antecedenti
il 25 maggio 2021.
Valore Finale La media aritmetica del prezzo ufficiale di quotazione
delle Azioni presso AIM Italia nei tre mesi antecedenti
la Data di Approvazione del Bilancio al 31 dicembre
Valore di Liquidazione 2024.
La differenza tra il Valore Iniziale ed il Valore Finale
delle
Azioni
secondo
quanto
previsto
dal
Regolamento.

1. SOGGETTI DESTINATARI

Indicazione dei Beneficiari

Il Piano è riservato al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione quali soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno dell'Emittente o che svolgono a favore della stessa attività strategiche e funzionali al business.

La seguente tabella indica i quantitativi di Phantom Shares attribuibili a ciascun Beneficiario.

Beneficiario Carica Phantom Shares
Franco Spalla Presidente 30.000
Pierpaolo Manes Amministratore Delegato 80.000
Giovani Casale Consigliere e Direttore Generale 45.000

Si segnala che lo schema di incentivazione previsto dal Piano è il medesimo per tutti i Beneficiari, differenziandosi esclusivamente per il numero di Phantom Shares attribuite e che risulta crescente in relazione al ruolo ricoperto e dalle responsabilità assegnate.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

Obiettivi che si intendono raggiungere mediante il Piano

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, dei Beneficiari che occupano le posizioni di maggior rilievo all'interno della Società e sono, quindi, più direttamente responsabili dei risultati aziendali.

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale della Società, alfine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli interessi degli azionisti, la diffusione di una cultura di creazione del valore, nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita della Società.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tali obiettivi il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si articola in un quadriennio (dal 2021 al 2025). Tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati.

Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

Non vi sono state significative valutazioni di ordine fiscale o contabile che abbiano influito nella predisposizione del Piano. In particolare, in relazione all'erogazione del Bonus, verrà tenuto in

considerazione il regime di imposizione applicabile vigente nello stato di residenza fiscale di ciascun Beneficiario.

Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003 n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DIASSEGNAZIONE DELLE PHANTOM SHARES ATTRIBUITE

Nella riunione in data 25 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione del Piano e del relativo Regolamento, determinando il quantitativo delle Phantom Shares ed individuandone i Beneficiari.

L'Assemblea dei soci è chiamata alla approvazione del Piano ai termini e alle condizioni indicati nel presente Regolamento.

Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e potrà anche delegare i propri poteri all'amministratore delegato o ad altri consiglieri. Il Piano prevede che al Consiglio di Amministrazione siano attribuiti tutti i poteri per dare attuazione allo stesso.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di Azioni) ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Phantom Shares, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie od opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

In caso di operazioni straordinarie tali da comportare una modifica del perimetro della Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni e/o cessioni di partecipazioni e/o rami di azienda, ovvero quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), il Consiglio di Amministrazione,

contestualmente e unitamente alla delibera di approvazione dell'operazione straordinaria, apporterà al Piano le modifiche necessarie o opportune al fine di neutralizzare gli effetti di tale operazione sulle Phantom Shares. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare o integrare, tra l'altro, in via esemplificativa e non esaustiva: (i) il numero e/o le caratteristiche delle Phantom Shares (Valore di Liquidazione, ecc.), e (ii) le altre condizioni di maturazione e di esercizio dei diritti spettanti ai Beneficiari in ragione del Regolamento.

In caso di delisting delle Azioni, ovvero di cambio di controllo della Società (anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio), i Beneficiari avranno diritto di liquidazione anticipata delle Phantom Shares. A tal fine la Società invierà ai Beneficiari una comunicazione con indicazione dei valori e modalità di liquidazione, cui i Beneficiari avranno diritto di aderire entro un termine comunque di durata non inferiore a 10 Giorni Lavorativi dalla data di invio della stessa da parte della Società ai Beneficiari, restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio dei diritti relativi alle Phantom Shares da parte dei Beneficiari entro tale Periodo di Esercizio (e fermo comunque quanto disposto dal Regolamento), essi perderanno definitivamente ogni diritto non esercitato in relazione alle Phantom Shares attribuite.

4. CARATTERISTICHE DELLE PHANTOM SHARES ATTRIBUITE

Assegnazione delle Phantom Shares

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle Phantom Shares che, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, determinano l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del diritto alla corresponsione del Bonus determinato sulla base del Valore di Liquidazione.

Le Phantom Shares vengono attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Tra i Beneficiari del Piano vi sono amministratori della Società e la deliberazione consiliare di attribuzione delle Phantom Shares è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile e, per quanto occorrer possa, dell'art. 2389 del Codice Civile.

Trattandosi di un piano di PhantomShares, il Piano non prevede l'assegnazione o l'acquisto di Azioni da parte della Società.

Per l'attuazione del Piano è prevista, invece, l'attribuzione di Phantom Shares ai Beneficiari che determinano, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del diritto alla corresponsione del Bonus.

Modalità e termini di assegnazione delle Phantom Shares

Come indicato al precedente articolo 1 del presente Regolamento, entro il [♦], ove il Piano venga approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione invierà ai Beneficiari la Comunicazione di

Attribuzione, corredata del Regolamento, con indicato il numero di Phantom Shares che si intendono attribuire ed il Periodo di Liquidazione indicato nel Regolamento, oltre a eventuali istruzioni correlate alla gestione del Piano.

I Beneficiari potranno aderire al Piano dandone conferma alla Società, inviando copia del Regolamento e della Comunicazione di Attribuzione – sottoscritti in ogni pagina – entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. Al ricevimento di tale documentazione debitamente firmata, la Società invierà una comunicazione di ricevuta e conferma, a seguito della quale le Phantom Shares si intenderanno attribuite al Beneficiario avente diritto.

Numero di Phantom Shares

Il numero complessivo di Phantom Shares attribuite ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a numero 155.000 Phantom Shares, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società in relazione alla valorizzazione della Società.

Diffusione di informazioni privilegiate e internal dealing

A tale riguardo, le Phantom Shares che saranno assegnate non risulteranno esercitabili immediatamente, ma solo durante il Periodo di Liquidazione; pertanto, l'eventuale diffusione di informazioni privilegiate in concomitanza con la Data di Attribuzione risulterà ininfluente nei riguardi della generalità dei Beneficiari, in quanto a tale momento a costoro sarà precluso l'esercizio del diritto di liquidazione delle predette Phantom Shares assegnate con la relativa Comunicazione di Attribuzione.

Durata del Piano

Le Phantom Shares saranno liquidabili in ogni caso dal primo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (Periodo di Liquidazione) e pertanto, il Piano si concluderà con la maturazione del diritto alla corresponsione del Bonus nel predetto termine ultimo del trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea.

5. PHANTOM SHARES LIQUIDABILI E BONUS

Periodo di Liquidazione

Le Phantom Shares saranno liquidabili a decorrere dalla data di inizio del Periodo di Liquidazione

Le Phantom Shares non potranno essere, in ogni caso, liquidate dopo il trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea.

Determinazione del Bonus

In conseguenza dell'esercizio del diritto di liquidazione delle Phantom Shares, i Beneficiari avranno il diritto, ai termini e condizioni di cui al presente Regolamento, alla corresponsione del Bonus.

Il Bonus verrà corrisposto dalla Società a ciascun Beneficiario che ha chiesto la liquidazione delle Phantom Shares alla relativa Data di Pagamento.

Fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, successivamente all'erogazione del Bonus, la Società si riserva il diritto, entro i termini di prescrizione previsti dalle vigenti disposizioni legislative e indipendentemente dal fatto che il Rapporto sia ancora in essere o cessato, di chiedere al Beneficiario la restituzione del Bonus già erogato (c.d. "clawback"), qualora si verificasse una delle seguenti casistiche:

  • Comportamenti fraudolenti o di colpa grave del Beneficiario a danno della Società;
  • Gravi e intenzionali violazioni delle leggi e di norme aziendali da parte del Beneficiario;
  • Erogazione del Bonus sulla base di dati che in seguito risultino manifestamente errati o dolosamente alterati per fatto imputabile al Beneficiario.

Cessazione del Rapporto

Hanno diritto all'erogazione del Bonus, i Beneficiari che al termine del Periodo di Esercizio, siano in costanza con il Rapporto senza che sia in corso l'eventuale periodo di preavviso o comunque senza che sia stata data comunicazione di recesso.

In caso di cessazione del Rapporto prima del termine del Periodo di Esercizio, il Beneficiario perderà automaticamente le Phantom Shares che quindi diverranno inefficaci e il medesimo non avrà inoltre diritto a ricevere alcun compenso o indennizzo a qualsivoglia titolo da parte della Società, fatta eccezione per quanto di seguito indicato.

Nel caso di cessazione del Rapporto prima del termine del Periodo di Liquidazione per causa diversa da:

  • i. Licenziamento disciplinare (incluso per dolo o colpa grave);
  • ii. Dimissioni non per giusta causa;
  • iii. Revoca per giusta causa (ivi compresa la revoca per dolo o colpa grave) dell'incarico di amministratore;

iv. Dimissioni non per giusta causa dell'amministratore;

e quindi anche nell'ipotesi di risoluzione consensuale del Rapporto, verrà mantenuto il diritto (per il Beneficiario o per gli eredi o aventi causa) a ricevere il Bonus.

In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, si terrà conto solo della cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.

Resta inteso che: (i) la scadenza naturale della carica di amministratore seguita da immediato rinnovo senza soluzione di continuità non sarà ritenuta una cessazione del Rapporto; e che (ii) il diritto dei Beneficiari al ricevimento del Bonus resterà sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.

Resta infine inteso che, in caso di trasferimento del Rapporto dalla Società ad un'altra società del gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del gruppo, il Beneficiario conserverà ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

Altre eventuali cause di annullamento del Piano

Non sono previste cause di annullamento del Piano.

Valutazioni sull'onere atteso per la Società alla Data di Attribuzione

Non è possibile allo stato quantificare il massimo onere atteso per la Società.

Effetti diluitivi

Il Piano non avrà effetti diluitivi.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione) (30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Ordinaria

4° Punto

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché Regolamento degli emittenti quotati su AIM e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché Regolamento degli emittenti quotati su AIM e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. ("Culti Milano" o la "Società"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché del Regolamento degli Emittenti quotati sul Mercato Alternativo del Capitale ("Regolamento AIM") e relative disposizioni di attuazione.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie per le finalità indicate al successivo paragrafo 1.

Si propone quindi ai signori Azionisti di deliberare l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a sostenere la liquidità delle azioni negoziate sul mercato AIM, per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie Culti Milano, prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Culti Milano di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Culti Milano è pari ad Euro 3.095.500 rappresentato da complessive n. 3.095.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Alla stessa data, la Società non detiene in portafoglio alcuna azione propria.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come indicato al precedente paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Culti Milano, tenuto conto delle azioni possedute anche da società da essa controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta per il medesimo periodo di 18 mesi.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie, da compiersi in ogni caso nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, non potranno essere effettuati ad un prezzo unitario di acquisto (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del,

ovvero superiore al, 15% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie effettuati per il perseguimento delle finalità della presente proposta di delibera e nell'interesse della Società.

L'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 500.000 (cinquecentomila).

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuate

Il Consiglio di Amministrazione propone che il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 50% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, in considerazione della limitata liquidità del titolo, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE e, in generale, dalla normativa applicabile e nel rispetto delle relative prassi di mercato ammesse.

La Società informerà il pubblico e Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni ordinarie proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

***

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: "L'Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

  • (A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:
    • 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e che non potranno essere effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla

parità di trattamento degli azionisti, acquisti di azioni proprie ad un prezzo unitario (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 15% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie siano volti al perseguimento delle finalità della presente delibera e nell'interesse della Società;

  • 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al Mercato Alternativo del Capitale e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 500.000 (Euro cinquecentomila);
  • 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati sul Mercato Alternativo del Capitale, e potranno avvenire

in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A).3 è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione.

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Franco Spalla)

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione) (30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Straordinaria

1° Punto

Modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello Statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM, disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello Statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM, disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale (lo "Statuto") di Culti Milano SpA ("Culti Milano" o, anche, la "Società"), al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia (il "Regolamento Emittenti AIM") e, nello specifico, alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 (l'"Avviso"), in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni.

Nell'ambito delle modifiche del Regolamento Emittenti AIM disposte con l'Avviso, Borsa Italiana è intervenuta, tra l'altro, sulla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM, modificando le previsioni in materia di offerta pubblica di acquisto che gli emittenti sono tenuti a inserire nel proprio statuto sociale e inserendo una nuova clausola statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni.

Le modifiche alla Scheda Sei hanno riguardato, in particolare:

(i) la formulazione del modello di clausola statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria, al fine di rafforzare il ruolo del Panel, che assume ora un ruolo vincolante nell'ambito delle problematiche relative alle offerte pubbliche su strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia, assimilabile a quello svolto dall'arbitratore e dal c.d. "perito contrattuale" ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., con l'obiettivo di fornire maggiore garanzia agli emittenti e al mercato per il rapido ottenimento di determinazioni vincolanti e ragionevolmente certe circa le questioni che possono presentarsi nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto;

e

(ii) l'introduzione di un modello di clausola statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni, al fine di chiarire le modalità con cui gli emittenti possono assumere la determinazione di procedere a detta revoca, recependo nell'impianto regolamentare il contenuto del proprio avviso n. 5958 del 25 marzo 2019 circa l'ambito di applicazione dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM, relativo alle condizioni per la revoca dalle negoziazioni sul

mercato AIM Italia, chiarendo che il quorum deliberativo del 90% dei partecipanti si applica a qualunque delibera che abbia quale effetto, anche indiretto, la revoca dalle negoziazioni.

Viene inoltre proposta una modifica all'articolo 13 (Convocazione) con riferimento alle modalità di convocazione dell'assemblea.

Si propone quindi di modificare gli articoli 11, 12, 13 e 22 dello Statuto, al fine di adeguarne il contenuto alle soprarichiamate disposizioni, riportando qui di seguito l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 11 - OPA Endosocietaria Articolo 11 - OPA Endosocietaria
A partire dal momento in cui le azioni emesse
dalla Società sono ammesse alle negoziazioni
sull'AIM
Italia,
si
rendono
applicabili
per
richiamo volontario ed in quanto compatibili le
disposizioni in materia di offerta pubblica di
acquisto e di scambio obbligatoria relative alle
società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti
Consob
di
attuazione
(qui
di
seguito,
"la
disciplina
richiamata")
limitatamente
alle
disposizioni richiamate nel Regolamento AIM
Italia come successivamente modificato.
A partire dal momento in cui e sino a quando le
azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un
sistema multilaterale di negoziazione (e finché non
sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino
a che non siano, eventualmente, rese applicabili in
via obbligatoria, norme di legge analoghe, si
rendono applicabili, per richiamo volontario e in
quanto compatibili, le disposizioni dettate per le
società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e
111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto
e di scambio obbligatori, anche con riferimento ai
regolamenti
Consob
di
attuazione
e
agli
orientamenti espressi da Consob in materia (di
seguito,
congiuntamente,
"Norme
TUF").
L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di
detenzione di una partecipazione almeno pari al
90% novanta per cento del capitale sociale.
A partire dal momento in cui e sino a quando le
azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un
sistema multilaterale di negoziazione (e finché non
sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino
a che non siano, eventualmente, rese applicabili in
via obbligatoria, norme di legge analoghe, si
rendono applicabili, per richiamo volontario e in
quanto compatibili, le disposizioni dettate per le
società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e
111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto
e di scambio obbligatori, anche con riferimento ai
regolamenti
Consob
di
attuazione
e
agli
orientamenti espressi da Consob in materia (di
seguito,
congiuntamente,
"Norme
TUF").
L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di
detenzione di una partecipazione almeno pari al
90% novanta per cento del capitale sociale.
Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si
intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a
titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia
universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche
tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del
quale si consegua direttamente o indirettamente il
risultato del trasferimento, della costituzione e/o
della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di
proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di
usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le
azioni della società.
Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si
intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a
titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia
universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche
tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del
quale si consegua direttamente o indirettamente il
risultato del trasferimento, della costituzione e/o
della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di
proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di
usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le
azioni della società.
La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è
quella in vigore al momento in cui troveranno
applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo
11 dello Statuto.
La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è
quella in vigore al momento in cui troveranno
applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo
11 dello Statuto.
Resta inteso che: Resta inteso che:
(i)
le Norme TUF e, in particolare, l'articolo
106
TUF
troveranno
applicazione
con
riguardo
alla
detenzione
di
una
partecipazione superiore alla soglia del 30%
(trenta per cento) più un'azione del capitale
sociale. Pertanto, in tale caso, troverà
applicazione
l'obbligo
di
promuovere
un'offerta pubblica di acquisto avente a
oggetto la totalità delle azioni con diritto di
voto della Società;
(ii)
l'articolo 111 TUF troverà applicazione in
caso di detenzione di una partecipazione
almeno pari al 90% (novanta per cento) del
capitale sociale.
(i)
le Norme TUFla disciplina richiamata e,
in
particolare,
l'articolo
106
TUF
troveranno applicazione con riguardo alla
detenzione di una partecipazione superiore
alla soglia del 30% (trenta per cento) più
un'azione del capitale sociale. Pertanto, in
tale caso, troverà applicazione l'obbligo di
promuovere un'offerta pubblica di acquisto
avente a oggetto la totalità delle azioni con
diritto di voto della Società;
(ii)
l'articolo 111 TUF troverà applicazione in
caso di detenzione di una partecipazione
almeno pari al 90% (novanta per cento) del
capitale sociale.
Qualora
il
superamento
della
soglia
di
partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più
un'azione
non
sia
accompagnato
dalla
comunicazione al consiglio di amministrazione e al
mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di
legge o regolamento applicabili, all'autorità di
vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai
soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di
Qualora
il
superamento
della
soglia
di
partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più
un'azione
non
sia
accompagnato
dalla
comunicazione al consiglio di amministrazione e al
mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di
legge o regolamento applicabili, all'autorità di
vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai
soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di

un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio

di amministrazione.

un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio

di amministrazione.

Sino
alla
data
dell'assemblea
convocata
per
approvare il bilancio relativo al quinto esercizio
successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni
su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art.
106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.
Sino
alla
data
dell'assemblea
convocata
per
approvare il bilancio relativo al quinto esercizio
successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni
su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art.
106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.
Qualsiasi
determinazione
opportuna
o
necessaria per il corretto svolgimento della
offerta
(ivi
comprese
quelle
eventualmente
afferenti la determinazione del prezzo di offerta)
sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o
degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento
Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa
Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi,
modalità, costi del relativo procedimento, ed alla
pubblicità dei provvedimenti così adottati in
conformità al Regolamento stesso.
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai
destinatari dell'offerta, il superamento della
soglia di partecipazione prevista dall'art. 106,
commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) –
salva la disposizione di cui al comma 3-quater –
e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla
comunicazione al consiglio di amministrazione e
dalla
presentazione
di
un'offerta
pubblica
totalitaria nei termini previsti dalla disciplina
richiamata
e
da
qualsiasi
determinazione
eventualmente assunta dal Panel con riferimento
alla
offerta
stessa,
nonché
qualsiasi
inottemperanza di tali determinazioni comporta
la
sospensione
del
diritto
di
voto
sulla
partecipazione eccedente.
Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e
di scambio sarà concordato con il collegio di
probiviri denominato "Panel" con sede presso
Borsa Italiana S.p.A
Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto
e di scambio sarà concordato con il collegio di
probiviri denominato "Panel" con sede presso
Borsa Italiana S.p.A
Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte
le
controversie
relative
all'interpretazione
ed
esecuzione del presente articolo 12 dovranno essere
preventivamente sottoposte, come condizione di
procedibilità, al collegio di probiviri denominato
"Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A Le
determinazioni del Panel sulle controversie relative
all'interpretazione ed esecuzione della clausola in
materia di offerta pubblica di acquisto sono rese
secondo diritto, con rispetto del principio del
contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono
comunicate tempestivamente alle parti. La lingua
Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili
tutte le controversie relative all'interpretazione ed
esecuzione del presente articolo 12 dovranno essere
preventivamente sottoposte, come condizione di
procedibilità, al collegio di probiviri denominato
"Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A Le
determinazioni del Panel sulle controversie relative
all'interpretazione ed esecuzione della clausola in
materia di offerta pubblica di acquisto sono rese
secondo diritto, con rispetto del principio del
contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono
comunicate tempestivamente alle parti. La lingua

del procedimento è l'italiano. Il Presidente del del procedimento è l'italiano. Il Presidente del
Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri
membri del collegio, la questione ad un solo membri del collegio, la questione ad un solo
membro del collegio. membro del collegio.
Le Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti Le Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti
possono adire il Panel per richiedere la sua possono adire il Panel per richiedere la sua
interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni
su ogni questione che possa insorgere in relazione su ogni questione che possa insorgere in relazione
all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad
ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più
breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti
gli gli
eventuali eventuali
interessati interessati
tutte tutte
le le
informazioni informazioni
necessarie per fornire una risposta adeguata e necessarie per fornire una risposta adeguata e
corretta. corretta.
Il Panel esercita i propri poteri amministrativi Il Panel esercita i propri poteri amministrativi
sentita Borsa Italiana S.p.A sentita Borsa Italiana S.p.A
Articolo Articolo
12 12
- -
Preventiva Preventiva
autorizzazione autorizzazione
assembleare assembleare
Finché le azioni della Società sono ammesse alle Finché le azioni della Società sono ammesse alle
negoziazioni negoziazioni
su su
un un
sistema sistema
multilaterale multilaterale
di di
negoziazione, negoziazione,
è è
necessaria necessaria
la la
preventiva preventiva
autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi
dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ.,
oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti
ipotesi: ipotesi:
a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri
asset che realizzino un "reverse take over" ai asset che realizzino un "reverse take over" ai
sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
b. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset b. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset
che realizzino un "cambiamento sostanziale del che realizzino un "cambiamento sostanziale del
business" ai sensi del Regolamento Emittenti business" ai sensi del Regolamento Emittenti
AIM Italia; AIM Italia;
c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM
Italia della società in conformità a quanto
previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
La
revoca
dall'ammissione
dovrà
essere
approvata da non meno del 90% (novanta per
cento)
dei
voti
degli
azionisti
riuniti
in
assemblea ovvero della diversa percentuale
stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle
negoziazioni non dovrà essere preventivamente
approvata dall'assemblea ordinaria in caso di
c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM
Italia della società in conformità a quanto
previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
La
revoca
dall'ammissione
dovrà
essere
approvata da non meno del 90% (novanta per
cento)
dei
voti
degli
azionisti
riuniti
in
assemblea ovvero della diversa percentuale
stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
Fatte
salve
le
deroghe
previste
dal
Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà
essere approvata dall'assemblea della Società
con la maggioranza del 90% dei partecipanti,
ovvero della diversa percentuale stabilita dal

ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato.
Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale
quorum deliberativo si applicherà altresì a
qualunque delibera della Società suscettibile
di
comportare,
anche
indirettamente,
l'esclusione
dalle
negoziazioni
degli
strumenti finanziari AIM Italia, così come a
qualsiasi deliberazione di modifica della
presente disposizione statutaria.
Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle
negoziazioni non dovrà essere preventivamente
approvata dall'assemblea ordinaria in caso di
ammissione
alle
negoziazioni
in
un
mercato
regolamentato.
La Società al momento in cui richieda a Borsa
Italiana la revoca dall'ammissione dei propri
strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare
tale intenzione di revoca informando anche il
Nominated
Adviser
e
deve
informare
separatamente
Borsa
Italiana
della
data
preferita per la revoca almeno venti giorni di
mercato aperto prima di tale data.
L'applicazione
dell'esenzione,
prevista
dalla
normativa vigente, dall'obbligo di promuovere
un'offerta
pubblica
di
acquisto
e/o
scambio
conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà
preclusa solo qualora la maggioranza dei soci
contrari alla relativa deliberazione assembleare -
determinata
in
base
a
quanto
indicato
dalla
normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5%
del capitale sociale con diritto di voto.
L'applicazione
dell'esenzione,
prevista
dalla
normativa vigente, dall'obbligo di promuovere
un'offerta
pubblica
di
acquisto
e/o
scambio
conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà
preclusa solo qualora la maggioranza dei soci
contrari alla relativa deliberazione assembleare -
determinata
in
base
a
quanto
indicato
dalla
normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5%
del capitale sociale con diritto di voto.
Articolo 13 – Convocazione Articolo 13 – Convocazione
L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche
diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo
amministrativo, purché nell'ambito del territorio
italiano.
L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche
diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo
amministrativo, purché nell'ambito del territorio
italiano.
L'Assemblea
è
convocata
dal
Presidente
del
consiglio di amministrazione o da uno o più
amministratori.
L'Assemblea
è
convocata
dal
Presidente
del
consiglio di amministrazione o da uno o più
amministratori.
L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in
almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano
Finanza"
oppure
"Sole
24
Ore",
almeno
15
L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato
nel sito web della Società e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o in almeno uno dei seguenti
quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi"
oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni

(quindici)
giorni
prima
di
quello
fissato
per
l'assemblea in prima convocazione.
prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione.
L'assemblea L'assemblea
ordinaria ordinaria
per per
l'approvazione l'approvazione
del del
bilancio bilancio
deve deve
essere essere
convocata convocata
entro entro
120 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364,
comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni
ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa
vigente. vigente.
Pur Pur
in in
mancanza mancanza
di di
formale formale
convocazione, convocazione,
l'assemblea è validamente costituita in presenza dei l'assemblea è validamente costituita in presenza dei
requisiti richiesti dalla legge. requisiti richiesti dalla legge.
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per
cento) del capitale sociale avente diritto di voto
nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5
(cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando, nella domanda, gli
ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo
dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno
dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più
tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data
dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste
di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve
essere
depositata
presso
la
sede
sociale,
da
consegnarsi
all'organo
amministrativo
entro
il
termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione.
L'integrazione
dell'elenco
delle
materie da trattare non è ammessa per gli argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per
cento) del capitale sociale avente diritto di voto
nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5
(cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando, nella domanda, gli
ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo
dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno
dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più
tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data
dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste
di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve
essere
depositata
presso
la
sede
sociale,
da
consegnarsi
all'organo
amministrativo
entro
il
termine ultimo per la presentazione della richiesta
di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare non è ammessa per gli argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta.
I
soci
possono
porre
domande
sulle
materie
all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è
data risposta al più tardi durante l'assemblea. La
società può fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto.
Articolo
22
-
Nomina
e
sostituzione
degli
amministratori
I soci possono porre domande sulle materie
all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è
data risposta al più tardi durante l'assemblea. La
società può fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto.
Articolo
22
-
Nomina
e
sostituzione
degli
amministratori
Gli amministratori durano in carica per il periodo Gli amministratori durano in carica per il periodo
fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, fissato dalla deliberazione assembleare di nomina,
sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono
rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo convocata per l'approvazione del bilancio relativo

certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata

dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione

dal presente statuto.

convocazione.

comma 3, TUF.

applicabili.

fiduciarie.

della lista dovrà essere prodotta al momento del
deposito della lista stessa o anche in data successiva,
purché entro il termine sopra previsto per il deposito
della lista.
della lista dovrà essere prodotta al momento del
deposito
della
lista
stessa
o
anche
in
data
successiva, purché entro il termine sopra previsto
per il deposito della lista.
Le Le
liste liste
presentate presentate
senza senza
l'osservanza l'osservanza
delle delle
disposizioni che precedono sono considerate come disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate. non presentate.
Alla elezione degli amministratori si procede come Alla elezione degli amministratori si procede come
segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con
il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il quale sono stati elencati, tutti i componenti
uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per
numero di voti e non sia collegata in alcun modo, maggior numero di voti e non sia collegata in alcun
neppure indirettamente, con i soci che hanno modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno
presentato o votato la lista risultata prima per presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti, viene tratto, in base all'ordine numero di voti, viene tratto, in base all'ordine
progressivo progressivo
indicato indicato
nella nella
lista, lista,
il il
restante restante
componente. componente.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad
una votazione di ballottaggio. una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Nel caso di presentazione di un'unica lista, il
consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla
stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta
dalla legge per l'assemblea ordinaria. dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quegli amministratori che per
qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il
procedimento previsto nei commi precedenti ovvero
nel caso in cui non vengano presentate liste,
l'assemblea delibera secondo le maggioranze di
legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal
presente statuto.
Per la nomina di quegli amministratori che per
qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il
procedimento
previsto
nei
commi
precedenti
ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste,
l'assemblea delibera secondo le maggioranze di
legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal
presente statuto.
La procedura del voto di lista si applica unicamente La procedura del voto di lista si applica unicamente
nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di
amministrazione. amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più amministratori nominati dalla maggioranza, gli
altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata
dal
collegio
sindacale,
purché
la
maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori così
nominati restano in carica fino alla successiva
assemblea.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori nominati dalla maggioranza,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata
dal
collegio
sindacale,
purché
la
maggioranza
sia
sempre
costituita
da
amministratori
nominati
dall'assemblea.
Gli
amministratori così nominati restano in carica fino
alla successiva assemblea.
Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore
nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di

amministrazione provvede alla sostituzione per
cooptazione
nominando
l'amministratore
successivo previsto della lista di minoranza se
disponibile. L'assemblea provvede successivamente
alla nomina dell'amministratore già nominato per
cooptazione. Qualora non residuino nella lista di
minoranza dei candidati che presentino i requisiti
richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare
vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea
successiva - se non convocata per il rinnovo
dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual
caso si applica la procedura di cui presente articolo
- provvede alla sostituzione tramite la presentazione
di liste di minoranza ai sensi delle norme anche
regolamentari vigenti in materia e del presente
statuto,
e
il
consigliere
viene
nominato
dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino una percentuale di capitale
sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la
candidatura.
Tale
procedura
si
applica
anche
nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla
lista
di
minoranza
debba
essere
sostituito
direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si
applicano le maggioranze di legge.
amministrazione provvede alla sostituzione per
cooptazione
nominando
l'amministratore
successivo previsto della lista di minoranza se
disponibile. L'assemblea provvede successivamente
alla nomina dell'amministratore già nominato per
cooptazione. Qualora non residuino nella lista di
minoranza dei candidati che presentino i requisiti
richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare
vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea
successiva - se non convocata per il rinnovo
dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual
caso si applica la procedura di cui presente articolo
- provvede alla sostituzione tramite la presentazione
di liste di minoranza ai sensi delle norme anche
regolamentari vigenti in materia e del presente
statuto,
e
il
consigliere
viene
nominato
dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino una percentuale di capitale
sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la
candidatura.
Tale
procedura
si
applica
anche
nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla
lista
di
minoranza
debba
essere
sostituito
direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si
applicano le maggioranze di legge.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge
costituisce causa di decadenza dell'amministratore.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di
legge
costituisce
causa
di
decadenza
dell'amministratore.
La cessazione degli amministratori per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il nuovo
organismo amministrativo è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il nuovo
organismo amministrativo è stato ricostituito.

***

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

  • di modificare gli artt. 11, 12, 13 e 22 dello statuto sociale, come risultante dalla relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare, al fine di adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni normative ed al Regolamento Emittenti AIM Italia;
  • di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, conferendo agli stessi ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le

dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime."

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Franco Spalla)