Regulatory Filings • Dec 27, 2024
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In vigore dal 24 dicembre 2024
È costituita una società per azioni con la denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM.
La Società può utilizzare nei propri segni distintivi le ditte delle società alle quali è subentrata per incorporazione o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione.
La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
Attraverso la propria articolazione interna la Società ha tutti i poteri necessari ad assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.
La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.
La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs 385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
La Società può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.
La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito di analoga natura, conformemente alle disposizioni vigenti.
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070.
Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.
Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasessantacinque/00) diviso in n. 341.320.065 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasessantacinque) azioni da nominali euro 1 cadauna.
Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune legittimato ai sensi di legge.
Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalla legge.
Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.
Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la disciplina riguardante le domande che i legittimati possono proporre, è disciplinato da un apposito Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le formalità previsti dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, anche solo per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati, verificare il diritto di intervento, anche per delega, dei legittimati al diritto di voto; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni, disciplinare i relativi interventi, proclamare i risultati delle votazioni, designare il Segretario, le cui funzioni possono essere svolte anche da un Notaio dal medesimo Presidente incaricato, anche in caso di Assemblea ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà che gli è attribuita dal

Regolamento assembleare. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa gli Scrutatori.
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge.
Il legittimato al diritto di voto ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il legittimato al diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.
L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono di regola esclusivamente ed obbligatoriamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e pertanto, per ciascuna assemblea, il Consiglio di Amministrazione designa il soggetto tramite il quale gli azionisti legittimati possono obbligatoriamente ed esclusivamente intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendogli delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, fermo restando l'intervento degli azionisti legittimati obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte degli altri aventi diritto possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione dovrà trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che, ove consentito, intervengono, incarico che può essere in ogni caso affidato allo stesso segretario verbalizzante o al Notaio. Tuttavia, in deroga a quanto sopra e con valenza limitata alla singola assemblea, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione, dandone apposita notizia in occasione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, di prevedere che il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto abbia carattere facoltativo e discrezionale e non obbligatorio, fermo restando che in mancanza di tale indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avrà carattere obbligatorio.
L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione.
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.
L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:
1) approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo e la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti riguardanti gli organi con funzione di

supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
2) delibera, altresì, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, e comunque non superiore al 2:1, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente;
3) approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari;
4) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5) delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati, ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti collegati, che le procedure adottate dalla società ovvero la normativa di settore riservino all'Assemblea dei Soci;
6) nei casi di urgenza previsti dalla normativa di settore, delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati anche in deroga alle previsioni normative interne ed esterne che ne regolano l'approvazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.
La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando:
— l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
— la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di quindici membri.
Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.
La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:
il possesso dei requisiti, compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza di almeno un terzo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, salvo una maggiore e diversa percentuale prevista da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti;

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.
Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.
L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima di capitale sociale indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.
La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.
Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.
Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre di componenti da eleggere.
Le liste sono depositate, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità:
o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale;
o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il deposito della lista, all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC.
Ogni lista deve riportare:

l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;
l'elenco dei candidati in ordine numerico progressivo di preferenza con indicazione dei nominativi in possesso dei requisiti di indipendenza e, quelli appartenenti al genere meno rappresentato (la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono eventualmente cumularsi nella stessa persona). Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite all'interno del documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società;
il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso;
l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato);
per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere);
le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione quali-quantitativa pubblicata sul sito internet della Società.
Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.
Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.
Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità, ossia di completezza - rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea. Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista e/o le liste presentate affette da irregolarità o incompletezze tali da inficiarne la validità la Società non provvede alla pubblicazione delle stesse. Le liste non pubblicate si ritengono come non presentate e non sono ammesse alla votazione in Assemblea.
Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati e che, per numerosità e gravità, non siano tali da compromettere la validità della lista nel suo complesso comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base delle liste di candidati ammesse.
Se risultano presentate più liste si definisce:
(i) lista di maggioranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
(ii) lista di minoranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo quella di maggioranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste di cui all'art. 16.1;
All'elezione degli amministratori si procede come segue:
dalla lista di maggioranza sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
dalla lista di minoranza è eletto amministratore il primo candidato della lista.
Qualora, al termine delle votazioni, non risulti raggiunto il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto, e/o di Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente, si procede escludendo dal novero degli Amministratori individuati secondo il processo di cui sopra l'ultimo soggetto non in possesso dei predetti requisiti appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, procedendo alla sostituzione dello stesso con il primo candidato non eletto munito del requisito e/o dei requisiti mancanti, tratto dalla medesima lista, in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora in tal modo non si raggiunga il suddetto numero minimo, il meccanismo di sostituzione si applicherà anche alla lista di minoranza. Tale meccanismo si applica fintanto che non vi sia, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente.
Fermo restando quanto sopra in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.
Il medesimo procedimento si applica anche all'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.
Se risulta presentata e ammessa una sola lista i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.
Qualora sia stata votata solo una delle liste ammesse in votazione, ovvero la lista di minoranza non abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati espressione della sola lista votata o di maggioranza.
Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto e la presenza di indipendenti secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.
In ogni caso deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma 2 del presente articolo, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista avendo cura di rispettare, se del caso, i requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.
Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, se confermati, rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.
Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
-l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.
Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:
la supervisione strategica della Banca e del Gruppo;
la gestione della Società, avvalendosi dell'Amministratore Delegato e/o del Comitato Esecutivo, ove nominati, e la determinazione dei relativi indirizzi generali;
la determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento, la direzione ed il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea;
l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica;
l'approvazione periodica degli indirizzi e dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società nonché la verifica nel continuo della relativa attuazione;

l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche; 7. la redazione, approvazione e modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, così come individuati dal Consiglio, nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;
le decisioni:
concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario;
Non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società;
la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;
l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;
la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, di governance, interfunzionali e quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di vigilanza;
la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
realizzare e assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come tali definite dalla normativa del settore bancario;
l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno:
il Comitato Esecutivo;
un Amministratore Delegato,
precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.
L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale. Fermo restando tale principio, l'eventuale nomina di un Direttore Generale diverso dall'Amministratore Delegato presuppone e comporta una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità di ciascuno. Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.
I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.
Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale almeno con periodicità trimestrale.
La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato ovvero in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o ad altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri procuratori.
Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello Statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi.
Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente:
a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali;
d) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi.
Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato

per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può effettuarsi anche nello stesso giorno in cui si tiene la riunione.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione.
L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio.
Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.
I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti.
I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono trascritti rispettivamente nei libri vidimati e bollati delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo o, in alternativa, conservati digitalmente secondo la normativa vigente.
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta da chi presiede la riunione o dal Segretario.
Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.
Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Con il medesimo fine, partecipano alle adunanze del Comitato Esecutivo anche il Vice Presidente o i Vice Presidenti ove non altrimenti già componente/i del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.
Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.
Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.
Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio.
In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni anche in merito ad affari od operazioni non rientranti nella delega, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.
Il Collegio Sindacale è costituito di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il Presidente.
Non può essere eletto Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Sono fatti salvi gli effetti della sostituzione ai sensi degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente Statuto.
I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La composizione del Collegio Sindacale prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi, salvo diversa previsione normativa.
Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo con funzione di controllo.
Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
L'Assemblea ordinaria stabilisce l'emolumento spettante a ciascun Sindaco effettivo con riferimento all'intera durata dell'incarico.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
L'elezione del Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.

Il riparto dei Sindaci da eleggere è effettuato nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.
La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.
Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista.
Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente:
Ogni lista deve riportare:
Le liste che presentano un numero di candidati effettivi pari a tre devono includere la componente del genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente alle liste devono essere presentate entro il termine previsto per il deposito delle stesse:
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
l'accettazione alla candidatura (documento da datare e sottoscrivere);
per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità,

nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere);
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopra elencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.
Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società rende disponibili sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.
Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene il maggior numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti. La lista che ottiene, invece, il maggior numero di voti dopo quella più votata e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati, un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, il quale assume la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti.
Fermo restando quanto sopra, in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.
Il medesimo procedimento si applica all'ipotesi nella quale più liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.
Nel caso in cui al termine delle votazioni non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, si procederà a sostituire nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo candidato eletto, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato.
Se risulta presentata e ammessa una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal primo candidato della lista medesima.
Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa, o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto,

l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare l'equilibro tra i generi così come previsto dal presente Statuto.
La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.
In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi, così come previsto dal presente Statuto, anche in deroga al criterio di anzianità. Il supplente che subentra resta in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede alla nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio.
Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, assume la presidenza, fino alla prima Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cui è stato tratto il Presidente cessato.
Ove per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibro tra i generi secondo la procedura sopra prevista nonché per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del sistema del voto di lista, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti. Tra i dirigenti designati alla Direzione Centrale può essere nominato un Direttore Generale, uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi dirigenti può essere attribuita, anche a tempo determinato, la funzione vicaria del Direttore Generale. Il Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, i dirigenti con eventuale funzione Vicaria del Direttore Generale, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.
In mancanza di nomina dell'Amministratore Delegato, la cura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il coordinamento dell'attività della Direzione sono affidati al Direttore Generale o, in assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti con funzione Vicaria del Direttore Generale sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari, partecipano alla funzione di gestione; ad essi spetta altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso

esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o infine attraverso lo svolgimento di attività d'insegnamento universitario in materie economiche.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale richiesta dalla legge.
I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.
Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.
Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.
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