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Credito Emiliano

AGM Information Nov 15, 2024

4312_rns_2024-11-15_b808f966-f16f-43dd-9d2f-a7a79eec6917.pdf

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Credito Emiliano S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Unica convocazione: 20 dicembre 2024

ORDINE DEL GIORNO

  1. Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 - Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto sociale di seguito illustrate, che trovano fondamento nella volontà di:

  • rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024). In particolare si prevede che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione circa l'intervento, di regola, in via esclusiva del rappresentante designato, è accompagnata dalla precisazione, di nuova introduzione, per la quale, la partecipazione all'Assemblea degli altri soggetti legittimati può avvenire anche, o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione (si rinvia alla Massima n. 187 dell'11.03.2020 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" e n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23.11.2021, del Consiglio Notarile di Milano). Infine si precisa che la proposta modifica non legittima, per gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), codice civile, come anche confermato dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, inoltre, risolve in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE;
  • meglio precisare le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato;
  • declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi;
  • introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.

Infine sono state apportate ulteriori variazioni di carattere puramente formale (es. prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione).

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata. In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo modificato, il testo vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e barrando nel vecchio testo le parti soppresse. Nella stessa tabella vengono riportate, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

CREDITO EMILIANO S.P.A. CREDITO EMILIANO S.P.A.
STATUTO STATUTO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DATA __ DICEMBRE 2024
DELL'ART. 2365 C.C. IN DATA 6 In vigore dal __ dicembre 2024
FEBBRAIO 2023
In vigore dal 14 febbraio 2023
Titolo I Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata Denominazione, sede, oggetto e durata
Art. 1 – Denominazione Art. 1 – Denominazione
È costituita una società per azioni con la È costituita una società per azioni con la
denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A.
La ragione sociale può essere abbreviata in
CREDEMBANCA e in CREDEM.
La ragione sociale può essere abbreviata in
CREDEMBANCA e in CREDEM.
La Società
può utilizzare nei propri segni
La Società può utilizzare nei propri segni
distintivi le ditte delle società alle quali è distintivi le ditte delle società alle quali è
subentrata per incorporazione o per altra subentrata per incorporazione o per altra
causa, purché accompagnate dalla propria causa, purché accompagnate dalla propria
denominazione. denominazione.
La Società, nella sua qualità di capogruppo La Società, nella sua qualità di capogruppo
del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - del Gruppo Bancario "Credito Emiliano -
CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4
TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di
direzione e coordinamento, disposizioni alle direzione e coordinamento, disposizioni alle
componenti del gruppo per assicurare il componenti del gruppo per assicurare il
rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa
l'esecuzione dei provvedimenti di carattere l'esecuzione dei provvedimenti di carattere
generale e particolare impartiti dalla Banca
d'Italia
nell'interesse
della
stabilità
del
generale e particolare impartiti dalla Banca
d'Italia
nell'interesse
della
stabilità
del
gruppo. gruppo.
Attraverso la propria articolazione interna la Attraverso la propria articolazione interna la
Società
ha
tutti
i
poteri
necessari
ad
Società
ha
tutti
i
poteri
necessari
ad
assicurare
il
rispetto
delle
norme
che
assicurare
il
rispetto
delle
norme
che
disciplinano
l'attività
bancaria
su
base
disciplinano
l'attività
bancaria
su
base
consolidata. consolidata.
Art. 2 – Sede Art. 2 – Sede
La Società ha sede in Reggio Emilia; essa La Società ha sede in Reggio Emilia; essa
può istituire e sopprimere dipendenze e può istituire e sopprimere dipendenze e
rappresentanze in Italia e all'estero. rappresentanze in Italia e all'estero.
Art. 3 – Oggetto Art. 3 – Oggetto
La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs
385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la 385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la
raccolta
del
risparmio
e
l'esercizio
del
raccolta
del
risparmio
e
l'esercizio
del

credito nelle sue varie forme. credito nelle sue varie forme.
La Società può compiere tutte le operazioni La Società può compiere tutte le operazioni
e
tutti
i
servizi
bancari
e
finanziari
e
tutti
i
servizi
bancari
e
finanziari
consentiti
alle
banche,
ivi
compresi
i
consentiti
alle
banche,
ivi
compresi
i
finanziamenti e le altre operazioni regolati finanziamenti e le altre operazioni regolati
da
norme
speciali,
nonché
ogni
altra
da
norme
speciali,
nonché
ogni
altra
operazione
strumentale
o
comunque
operazione
strumentale
o
comunque
connessa al raggiungimento dello scopo connessa al raggiungimento dello scopo
sociale ed alla realizzazione dell'interesse sociale ed alla realizzazione dell'interesse
del Gruppo Bancario.
La Società può emettere obbligazioni, titoli,
del Gruppo Bancario.
La Società può emettere obbligazioni, titoli,
valori o strumenti di debito di analoga valori o strumenti di debito di analoga
natura,
conformemente
alle
disposizioni
natura,
conformemente
alle
disposizioni
vigenti. vigenti.
Art. 4 – Durata Art. 4 – Durata
La durata della Società è fissata fino al 31 La durata della Società è fissata fino al 31
dicembre 2070. dicembre 2070.
Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei
soli casi previsti da disposizioni inderogabili soli casi previsti da disposizioni inderogabili
di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso
derivante da disposizioni di legge derogabili derivante da disposizioni di legge derogabili
deve intendersi espressamente esclusa. deve intendersi espressamente esclusa.
Titolo II
Capitale sociale e azioni
Titolo II
Capitale sociale e azioni
Art. 5 - Capitale sociale Art. 5 - Capitale sociale
Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00
(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil (trecentoquarantunomilionitrecentoventimil
asessantacinque/00)
diviso
in
n.
asessantacinque/00)
diviso
in
n.
341.320.065 341.320.065
(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil (trecentoquarantunomilionitrecentoventimil
asessantacinque) azioni da nominali euro 1 asessantacinque) azioni da nominali euro 1
cadauna. cadauna.
Art. 6 – Azioni Art. 6 – Azioni
Le azioni sono nominative ed indivisibili. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
Nel caso di comproprietà di una o più Nel caso di comproprietà di una o più
azioni,
i
diritti
relativi
devono
essere
azioni,
i
diritti
relativi
devono
essere
esercitati da un rappresentante comune esercitati da un rappresentante comune
legittimato ai sensi di legge. legittimato ai sensi di legge.
Ove il rappresentante comune non sia stato Ove il rappresentante comune non sia stato
nominato,
le
comunicazioni
e
le
dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei
nominato,
le
comunicazioni
e
le
dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei
comproprietari sono efficaci nei confronti di comproprietari sono efficaci nei confronti di
tutti. tutti.
Art. 7 - Trasferimento delle azioni Art. 7 - Trasferimento delle azioni
Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità
degli effetti alla Società sono regolati dalla degli effetti alla Società sono regolati dalla
legge. legge.
Art. 8 - Domicilio dei Soci Art. 8 - Domicilio dei Soci
Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai
loro
rapporti
con
la
Società,
è
quello
loro
rapporti
con
la
Società,
è
quello
risultante dal Libro dei Soci.
Titolo III
risultante dal Libro dei Soci.
Titolo III
Organi sociali Organi sociali
Art. 9 - Organi della Società Art. 9 - Organi della Società
Sono
organi
della
Società,
secondo
le
rispettive attribuzioni:
Sono
organi
della
Società,
secondo
le
rispettive attribuzioni:

a) l'Assemblea dei Soci; a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione; b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo; c) il Comitato Esecutivo;
d)
il
Presidente
del
Consiglio
di
d)
il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione; Amministrazione;
e) il Collegio Sindacale.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
e) il Collegio Sindacale.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
nominare un Amministratore Delegato. nominare un Amministratore Delegato.
Titolo IV Titolo IV
Assemblea dei Soci Assemblea dei Soci
Art.
10
-
Assemblea
ordinaria
e
Art.
10
-
Assemblea
ordinaria
e
straordinaria straordinaria
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie
e si riuniscono presso la sede sociale o in e si riuniscono presso la sede sociale o in
altro luogo che sia indicato nell'avviso di altro luogo che sia indicato nell'avviso di
convocazione, purché in Italia. L'ordinato e convocazione, purché in Italia. L'ordinato e
funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi
compresa
la
disciplina
riguardante
le
funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi
compresa
la
disciplina
riguardante
le
domande
che
i
legittimati
possono
domande
che
i
legittimati
possono
proporre, è disciplinato da un apposito proporre, è disciplinato
da un apposito
Regolamento
assembleare
approvato
Regolamento
assembleare
approvato
dall'Assemblea
ordinaria.
L'Assemblea
dall'Assemblea
ordinaria.
L'Assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno ordinaria deve essere convocata almeno
una volta all'anno entro centoventi giorni una volta all'anno entro centoventi giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio
sociale.
dalla
chiusura
dell'esercizio
sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata per L'Assemblea straordinaria è convocata per
deliberare sulle materie alla stessa riservate deliberare sulle materie alla stessa riservate
dalla legge. dalla legge.
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione
nei
termini
e
con
le
Amministrazione
nei
termini
e
con
le
formalità
previsti
dalla
legge,
mediante
avviso pubblicato sul sito internet della
formalità
previsti
dalla
legge,
mediante
avviso pubblicato sul sito internet della
Società
nonché
con
le
altre
modalità
Società
nonché
con
le
altre
modalità
previste
dalla
normativa,
anche
previste
dalla
normativa,
anche
regolamentare, vigente. regolamentare, vigente.
Nel
rispetto
della
normativa
vigente
il
Nel
rispetto
della
normativa
vigente
il
Consiglio di Amministrazione può pubblicare Consiglio di Amministrazione può pubblicare
l'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea,
l'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea,
anche solo per estratto, sulla Gazzetta anche solo per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale
oppure
su
uno
dei
seguenti
Ufficiale
oppure
su
uno
dei
seguenti
quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi". quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".
Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa
le
veci.
In
mancanza
il
Presidente
le
veci.
In
mancanza
il
Presidente
dell'Assemblea
è
designato
dagli
dell'Assemblea
è
designato
dagli
intervenuti.
Spetta
al
Presidente
intervenuti.
Spetta
al
Presidente
dell'Assemblea,
anche
attraverso
i
suoi
dell'Assemblea,
anche
attraverso
i
suoi
incaricati, verificare il diritto di intervento, incaricati, verificare il diritto di intervento,
anche per delega, dei legittimati al diritto di anche per delega, dei legittimati al diritto di
voto;
accertare
la
regolare
costituzione
voto;
accertare
la
regolare
costituzione
dell'Assemblea ed il quorum necessario per dell'Assemblea ed il quorum necessario per
ciascuna deliberazione; dirigere e regolare
la procedura delle discussioni, disciplinare i
ciascuna deliberazione; dirigere e regolare
la procedura delle discussioni, disciplinare i

delle votazioni, designare il Segretario, le delle votazioni, designare il Segretario, le
cui funzioni possono essere svolte anche da cui funzioni possono essere svolte anche da
un
Notaio
dal
medesimo
Presidente
un
Notaio
dal
medesimo
Presidente
incaricato, anche in caso di Assemblea incaricato, anche in caso di Assemblea
ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà
che
gli
è
attribuita
dal
Regolamento
che
gli
è
attribuita
dal
Regolamento
assembleare. L'Assemblea, su proposta del assembleare. L'Assemblea, su proposta del
Presidente, designa gli Scrutatori. Presidente, designa gli Scrutatori.
Art.
13

Soggetti
legittimati
ad
Art.
13

Soggetti
legittimati
ad
intervenire in Assemblea intervenire in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti
legittimati all'esercizio del diritto di voto ai
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti
legittimati all'esercizio del diritto di voto ai
sensi di legge.
Il
legittimato
al
diritto
di
voto
ha
sensi di legge.
Il
legittimato
al
diritto
di
voto
ha
nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni
azione posseduta. Il legittimato al diritto di azione posseduta. Il legittimato al diritto di
voto può farsi rappresentare ai sensi della voto può farsi rappresentare ai sensi della
normativa
in
vigore,
mediante
delega
normativa
in
vigore,
mediante
delega
scritta,
nel
rispetto
delle
disposizioni
scritta,
nel
rispetto
delle
disposizioni
previste dalla legge e dal Regolamento previste dalla legge e dal Regolamento
assembleare. Ferme restando le modalità assembleare. Ferme restando le modalità
eventualmente
stabilite
con
apposito
eventualmente
stabilite
con
apposito
regolamento ai sensi di legge, la delega può regolamento ai sensi di legge, la delega può
essere conferita anche in via elettronica. essere conferita anche in via elettronica.
Salvo
diverse
prescrizioni
normative,
la
delega può essere notificata alla Società in
Salvo
diverse
prescrizioni
normative,
la
delega può essere notificata alla Società in
via
elettronica
mediante
invio
del
file,
via
elettronica
mediante
invio
del
file,
munito della firma digitale del delegante, a munito della firma digitale del delegante, a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica
certificata, che
sarà indicato nell'avviso di
certificata, che sarà indicato nell'avviso di
convocazione. convocazione.
L'intervento in assemblea e l'esercizio
del diritto di voto avvengono di regola
esclusivamente
ed
obbligatoriamente
tramite il rappresentante designato di
cui
all'articolo
135-undecies
del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.58,
e
pertanto,
per
ciascuna
assemblea,
il
Consiglio
di
Amministrazione designa il soggetto
tramite il quale gli azionisti legittimati
possono
obbligatoriamente
ed
esclusivamente
intervenire
all'assemblea ed esercitare il diritto di
voto, con le modalità previste dalla
normativa tempo per tempo vigente,
conferendogli delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno. In tal caso, fermo
restando
l'intervento
degli
azionisti
legittimati
obbligatoriamente
ed
esclusivamente
tramite
il
rappresentante designato, il Consiglio
di Amministrazione può prevedere che
la
partecipazione
all'assemblea
da

parte degli altri aventi diritto possa
avvenire anche o unicamente mediante
mezzi
di
telecomunicazione
fermo
restando che nel luogo eventualmente
indicato
nell'avviso
di
convocazione
dovrà
trovarsi
il
segretario
verbalizzante o il Notaio unitamente
alla
o
alle
persone
incaricate
dal
Presidente
per
l'accertamento
dell'identità
di
coloro
che,
ove
consentito, intervengono, incarico che
può essere in ogni caso affidato allo
stesso segretario verbalizzante o al
Notaio. Tuttavia, in deroga a quanto
sopra
e
con
valenza
limitata
alla
singola assemblea, è data facoltà al
Consiglio di Amministrazione, dandone
apposita
notizia
in
occasione
dell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea,
di
prevedere
che
il
ricorso al rappresentante designato per
l'intervento in assemblea e l'esercizio
del
diritto
di
voto
abbia
carattere
facoltativo
e
discrezionale
e
non
obbligatorio,
fermo
restando
che
in
mancanza
di
tale
indicazione
nell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea,
il
ricorso
al
rappresentante
designato
per
l'intervento in assemblea e l'esercizio
del
diritto
di
voto
avrà
carattere
obbligatorio.

La variazione proposta è volta a rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024). In particolare si prevede che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione è accompagnata dalla precisazione per cui, l'intervento degli aventi diritto possa avvenire anche o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione (si rinvia alla Massima n. 187 dell'11.03.2020 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" e n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23.11.2021, del Consiglio Notarile di Milano).

Infine si precisa che la proposta modifica non legittima, per gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), codice civile, come anche confermato dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, inoltre, risolve in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE.

Art.
14
Validità delle delibere Art. 14 Validità delle delibere
assembleari assembleari
L'Assemblea si
tiene
in un'unica L'Assemblea si
tiene
in un'unica
convocazione. convocazione.
Per la validità della costituzione e delle Per la validità della costituzione e delle
deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le

maggioranze maggioranze
previste previste
dalla dalla
legge. legge.
Le Le
deliberazioni deliberazioni
sono sono
prese prese
per per
alzata alzata
di di
mano; il Presidente può disporre, ove lo mano; il Presidente può disporre, ove lo
ritenga opportuno, la votazione per appello ritenga opportuno, la votazione per appello
nominale. nominale.
Art. 15 – Competenze dell'Assemblea Art. 15 – Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea delibera sugli argomenti ad L'Assemblea delibera sugli argomenti ad
essa riservati dalla legge, dallo Statuto e essa riservati dalla legge, dallo Statuto e
dalla dalla
normativa normativa
secondaria. L'Assemblea secondaria. L'Assemblea
ordinaria, ordinaria,
oltre oltre
a a
stabilire stabilire
i i
compensi compensi
spettanti agli organi dalla stessa nominati: spettanti agli organi dalla stessa nominati:
1) approva le politiche di remunerazione e 1) approva le politiche di remunerazione e
incentivazione di Gruppo e la relazione sulla incentivazione di Gruppo e la relazione sulla
remunerazione e sui compensi corrisposti remunerazione e sui compensi corrisposti
riguardanti riguardanti
gli gli
organi organi
con con
funzione funzione
di di
supervisione strategica, gestione e controllo supervisione strategica, gestione e controllo
e e
del del
restante restante
personale personale
nonché nonché
di di
collaboratori collaboratori
non non
legati legati
alla alla
Società Società
da da
rapporti di lavoro subordinato; rapporti di lavoro subordinato;
2) delibera, altresì, in sede di approvazione 2) delibera, altresì, in sede di approvazione
delle delle
politiche politiche
di di
remunerazione remunerazione
e e
incentivazione incentivazione
di di
Gruppo, Gruppo,
sull'eventuale sull'eventuale
proposta di fissare un limite al rapporto tra proposta di fissare un limite al rapporto tra
la componente variabile e quella fissa della la componente variabile e quella fissa della
remunerazione individuale superiore a 1:1, remunerazione individuale superiore a 1:1,
e comunque non superiore al 2:1, nel e comunque non superiore al 2:1, nel
rispetto rispetto
della della
normativa, normativa,
anche anche
regolamentare, tempo per tempo vigente; regolamentare, tempo per tempo vigente;
3) approva i piani di remunerazione e 3) approva i piani di remunerazione e
incentivazione incentivazione
basati basati
su su
strumenti strumenti
finanziari; finanziari;
4) approva i criteri per la determinazione 4) approva i criteri per la determinazione
del compenso da accordare in caso di del compenso da accordare in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro conclusione anticipata del rapporto di lavoro
o di cessazione anticipata dalla carica, ivi o di cessazione anticipata dalla carica, ivi
compresi i limiti fissati a detto compenso in compresi i limiti fissati a detto compenso in
termini di annualità della remunerazione termini di annualità della remunerazione
fissa e l'ammontare massimo che deriva fissa e l'ammontare massimo che deriva
dalla loro applicazione; dalla loro applicazione;
5) 5)
delibera delibera
sulle sulle
operazioni operazioni
con con
parti parti
correlate o soggetti collegati, ovvero sulle correlate o soggetti collegati, ovvero sulle
autorizzazioni relative ad operazioni con autorizzazioni relative ad operazioni con
parti correlate o soggetti collegati, che le parti correlate o soggetti collegati, che le
procedure adottate dalla società ovvero la procedure adottate dalla società ovvero la
normativa di settore riservino all'Assemblea normativa di settore riservino all'Assemblea
dei Soci; dei Soci;
6) 6)
nei nei
casi casi
di di
urgenza urgenza
previsti previsti
dalla dalla
normativa normativa
di di
settore, settore,
delibera delibera
sulle sulle
operazioni con parti correlate o soggetti operazioni con parti correlate o soggetti
collegati anche in deroga alle previsioni collegati anche in deroga alle previsioni
normative normative
interne interne
ed ed
esterne esterne
che che
ne ne
regolano l'approvazione. regolano l'approvazione.
Le Le
deliberazioni deliberazioni
dell'Assemblea dell'Assemblea
devono devono
constare da verbale che dovrà contenere gli constare da verbale che dovrà contenere gli
elementi essenziali prescritti dalla legge e elementi essenziali prescritti dalla legge e
dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli
estratti dei verbali, ove non redatti da
Notaio,
saranno
certificati
con
la
dichiarazione di conformità sottoscritta dal
solo Presidente.
La proposta di cui al punto 2 del primo
comma del presente articolo è approvata
quando:

l'Assemblea è costituita con almeno la
metà del capitale sociale e la deliberazione
è assunta con il voto favorevole di almeno i
2/3 del capitale sociale rappresentato in
Assemblea;

la deliberazione è assunta con il voto
favorevole
di
almeno
3/4
del
capitale
rappresentato in Assemblea, qualunque sia
il capitale sociale con cui l'Assemblea è
dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli
estratti dei verbali, ove non redatti da
Notaio,
saranno
certificati
con
la
dichiarazione di conformità sottoscritta dal
solo Presidente.
La proposta di cui al punto 2 del primo
comma del presente articolo è approvata
quando:

l'Assemblea è costituita con almeno la
metà del capitale sociale e la deliberazione
è assunta con il voto favorevole di almeno i
2/3
del capitale sociale rappresentato in
Assemblea;

la deliberazione è assunta con il voto
favorevole
di
almeno
3/4
del
capitale
rappresentato in Assemblea, qualunque sia
il capitale sociale con cui l'Assemblea è
costituita. costituita.
TITOLO V TITOLO V
Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione
Art. 16 - Componenti e durata
L'Assemblea
determina
il
numero
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione, il quale si compone di non
meno di nove e non più di quindici membri.
Ciascun
membro
del
Consiglio
di
Amministrazione dura in carica per non più
di
tre
esercizi,
scade
alla
data
dell'Assemblea
nella
quale
si
delibera
l'approvazione
del
Bilancio
relativo
all'ultimo esercizio della carica e può essere
rieletto.
La
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione assicura:
- il possesso dei requisiti, compresi i criteri
di idoneità allo svolgimento dell'incarico
degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge
e
regolamentari;
- l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza
di almeno un terzo (con arrotondamento, in
caso
di
numero
decimale,
all'intero
superiore) di amministratori appartenenti al
genere
meno
rappresentato,
salvo
una
maggiore e diversa percentuale prevista da
fonti normative e/o regolamentari tempo
per tempo vigenti;
Art. 16 - Componenti e durata
L'Assemblea
determina
il
numero
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione, il quale si compone di non
meno di nove e non più di quindici membri.
Ciascun
membro
del
Consiglio
di
Amministrazione dura in carica per non più
di
tre
esercizi,
scade
alla
data
dell'Assemblea
nella
quale
si
delibera
l'approvazione
del
Bilancio
relativo
all'ultimo esercizio della carica e può essere
rieletto.
La
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione assicura:
- il possesso dei requisiti, compresi i criteri
di idoneità allo svolgimento dell'incarico
degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge
e
regolamentari;
- l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza
di
almeno
un
terzo
di
amministratori
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato,
salvo
una
maggiore
e
diversa
percentuale
prevista
da
fonti
normative e/o regolamentari tempo per
tempo vigenti;
-
la
presenza
di
Amministratori
indipendenti almeno nel numero minimo
previsto
dalla
normativa,
anche
regolamentare, vigente. Si qualificano come
indipendenti gli Amministratori in possesso
dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla
normativa, anche regolamentare, vigente
per gli esponenti aziendali delle Banche e in
mancanza di questa gli Amministratori in
-
la
presenza
di
Amministratori
indipendenti almeno nel numero minimo
previsto
dalla
normativa,
anche
regolamentare, vigente. Si qualificano come
indipendenti gli Amministratori in possesso
dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla
normativa, anche regolamentare, vigente
per gli esponenti aziendali delle Banche e in
mancanza di questa gli Amministratori in

possesso
dei
requisiti
di
indipendenza
stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio
1998,
n.
58,
come
eventualmente
specificati
ed
integrati
anche
dalla
normativa interna adottata dalla Società. Il
venire meno in capo al Consigliere dei
requisiti
di
indipendenza
oggetto
di
accertamento in sede di nomina determina
l'automatica cessazione dalla carica.
Non può essere eletto Consigliere chi abbia
compiuto il settantacinquesimo anno di età.
Agli amministratori spetta un compenso
nella misura determinata dall'Assemblea. Il
Consiglio
elegge
fra
i
suoi
membri
il
Presidente e uno o due Vice Presidenti.
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza
stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio
1998,
n.
58,
come
eventualmente
specificati
ed
integrati
anche
dalla
normativa interna adottata dalla Società. Il
venire meno in capo al Consigliere dei
requisiti
di
indipendenza
oggetto
di
accertamento in sede di nomina determina
l'automatica cessazione dalla carica.
Non può essere eletto Consigliere chi abbia
compiuto il settantacinquesimo anno di età.
Agli amministratori spetta un compenso
nella misura determinata dall'Assemblea. Il
Consiglio
elegge
fra
i
suoi
membri
il
Presidente e uno o due Vice Presidenti.
Le modifiche proposte si sostanziano in variazioni di carattere puramente
formale consistenti nell'eliminazione dell'indicazione del criterio da utilizzare per
effettuare gli arrotondamenti per il calcolo dell'equilibrio tra i generi. L'espressa
menzione del criterio non è più necessaria essendo oggi il medesimo disciplinato
puntualmente
tanto
dalla
Circolare
Banca
d'Italia
285/2013
quanto
dal
Regolamento Emittenti CONSOB.
16.1 - Liste di candidati 16.1 - Liste di candidati
L'elezione dei componenti del Consiglio di L'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
avviene
attraverso
il
Amministrazione
avviene
attraverso
il
sistema del "voto di lista", secondo quanto sistema del "voto di lista", secondo quanto
di seguito previsto. di seguito previsto.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto Hanno diritto di presentare le liste soltanto
gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di
voto
nell'Assemblea
ordinaria
che,
voto
nell'Assemblea
ordinaria
che,
singolarmente
o
unitamente
ad
altri,
singolarmente
o
unitamente
ad
altri,
rappresentano la percentuale minima di rappresentano la percentuale minima di
capitale sociale indicata dalla legge e dalle
relative disposizioni attuative.
capitale sociale indicata dalla legge e dalle
relative disposizioni attuative.
La titolarità del numero di azioni necessario La titolarità del numero di azioni necessario
per
la
presentazione
delle
liste
è
per
la
presentazione
delle
liste
è
determinata avendo riguardo alle azioni che determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del singolo risultano registrate a favore del singolo
legittimato, ovvero del gruppo di legittimati legittimato, ovvero del gruppo di legittimati
presentanti la lista, nel giorno in cui le liste presentanti la lista, nel giorno in cui le liste
sono depositate. sono depositate.
Per comprovare la titolarità del numero di Per comprovare la titolarità del numero di
azioni idoneo alla presentazione di liste, i azioni idoneo alla presentazione di liste, i
soggetti
legittimati
devono
depositare,
soggetti
legittimati
devono
depositare,
insieme
alle
liste,
anche
l'apposita
insieme
alle
liste,
anche
l'apposita
comunicazione
rilasciata
da
un
comunicazione
rilasciata
da
un
intermediario abilitato ai sensi di legge intermediario abilitato ai sensi di legge
comprovante
la
titolarità
del
relativo
comprovante
la
titolarità
del
relativo
numero di azioni. La relativa comunicazione numero di azioni. La relativa comunicazione
può essere prodotta anche successivamente può essere prodotta anche successivamente
al deposito, purché entro il termine previsto al deposito, purché entro il termine previsto
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
vigente. vigente.
Ciascun soggetto legittimato, anche se per Ciascun soggetto legittimato, anche se per
interposta
persona
o
per
il
tramite
di
interposta
persona
o
per
il
tramite
di
società fiduciarie, non può presentare, né società fiduciarie, non può presentare, né
concorrere a presentare né votare più di concorrere a presentare né votare più di
una lista. una lista.
Il riparto degli Amministratori da eleggere è Il riparto degli Amministratori da eleggere è
effettuato in base ad un criterio che assicuri effettuato in base ad un criterio che assicuri
l'equilibrio tra i generi, conformemente a l'equilibrio tra i generi, conformemente a
quanto previsto dal presente Statuto. Di quanto previsto dal presente Statuto. Di
tale riparto si tiene conto nella formazione tale riparto si tiene conto nella formazione
delle liste recanti un numero superiore a tre delle liste recanti un numero superiore a tre
di componenti da eleggere. di componenti da eleggere.
Le liste sono depositate, entro i termini Le liste sono depositate, entro i termini
previsti
dalla
normativa
vigente,
dai
previsti
dalla
normativa
vigente,
dai
soggetti legittimati o dal soggetto da questi soggetti legittimati o dal soggetto da questi
ultimi delegato ad
effettuare il relative
ultimi delegato ad effettuare il relativo
deposito. Le liste risultano regolarmente deposito. Le liste risultano regolarmente
depositate presso l'emittente secondo le
seguenti modalità:
depositate presso l'emittente secondo le
seguenti modalità:
-
o
mediante
consegna
della
-
o
mediante
consegna
della
documentazione in originale presso la sede documentazione in originale presso la sede
sociale; sociale;
-
o
mediante
invio
tramite
posta
-
o
mediante
invio
tramite
posta
elettronica certificata dall'indirizzo risultante elettronica certificata dall'indirizzo risultante
dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno
uno
dei
soggetti
legittimati
che
risulti
uno
dei
soggetti
legittimati
che
risulti
presentatore della lista o dal soggetto da presentatore della lista o dal soggetto da
questi
ultimi
delegato
ad
effettuare
il
questi
ultimi
delegato
ad
effettuare
il
deposito della lista, all'indirizzo di posta deposito della lista, all'indirizzo di posta
certificata della Società come risultante dal certificata della Società come risultante dal
registro ReGIndE o INI-PEC. registro ReGIndE o INI-PEC.
Ogni lista deve riportare: Ogni lista deve riportare:
-
le
informazioni
relative
all'identità
di
-
le
informazioni
relative
all'identità
di
coloro che hanno presentato la lista con la coloro che hanno presentato la lista con la
specifica indicazione del numero di azioni e
della
percentuale
di
partecipazione
da
specifica indicazione del numero di azioni e
della
percentuale
di
partecipazione
da
ciascuno detenuta; ciascuno detenuta;
- l'indicazione del numero di azioni e della - l'indicazione del numero di azioni e della
percentuale di partecipazione complessiva percentuale di partecipazione complessiva
in base alla quale viene presentata la lista; in base alla quale viene presentata la lista;
- l'elenco dei candidati in ordine numerico - l'elenco dei candidati in ordine numerico
progressivo di preferenza con indicazione progressivo di preferenza con indicazione
dei nominativi in possesso dei requisiti di dei nominativi in possesso dei requisiti di
indipendenza
e,
quelli
appartenenti
al
indipendenza
e,
quelli
appartenenti
al
genere meno rappresentato (la qualifica di genere meno rappresentato (la qualifica di
candidato appartenente al genere meno candidato appartenente al genere meno
rappresentato
e
quella
di
indipendente
rappresentato
e
quella
di
indipendente
possono
eventualmente
cumularsi
nella
possono
eventualmente
cumularsi
nella
stessa persona). Un candidato può essere stessa persona). Un candidato può essere
presente
in
una
sola
lista,
a
pena
di
presente
in
una
sola
lista,
a
pena
di
ineleggibilità. ineleggibilità.
Unitamente
alle
liste,
devono
essere
presentati entro il termine previsto per il
Unitamente
alle
liste,
devono
essere
presentati entro il termine previsto per il
deposito delle stesse: deposito delle stesse:
-
un'esauriente
informativa
sulle
-
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche personali e professionali di caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, con evidenza del profilo ciascun candidato, con evidenza del profilo
teorico
per
cui
il
candidato
si
ritiene
teorico
per
cui
il
candidato
si
ritiene
adeguato tenendo in debita considerazione adeguato tenendo in debita considerazione
le
indicazioni
fornite
all'interno
del
le
indicazioni
fornite
all'interno
del

documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società; - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; - dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso; - l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato); - per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); - le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione qualiquantitativa pubblicata sul sito internet della Società. Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente. Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire. Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità, ossia di completezza rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea. Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società; - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; - dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso; - l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato); - per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); - le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione qualiquantitativa pubblicata sul sito internet della Società. Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente. Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire. Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità, ossia di completezza rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea. Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista

e/o le liste presentate affette da irregolarità e/o le liste presentate affette da irregolarità
o incompletezze tali da inficiarne la validità o incompletezze tali da inficiarne la validità
la Società non provvede alla pubblicazione la Società non provvede alla pubblicazione
delle stesse. Le liste non pubblicate si delle stesse. Le liste non pubblicate si
ritengono come non presentate e non sono ritengono come non presentate e non sono
ammesse alla votazione in Assemblea. ammesse alla votazione in Assemblea.
Eventuali Eventuali
irregolarità irregolarità
della della
lista lista
che che
riguardino riguardino
singoli singoli
candidati candidati
e e
che, che,
per per
numerosità e gravità, non siano tali da numerosità e gravità, non siano tali da
compromettere la validità della lista nel suo compromettere la validità della lista nel suo
complesso comportano soltanto l'esclusione complesso comportano soltanto l'esclusione
dei medesimi. dei medesimi.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della della
riunione riunione
assembleare, assembleare,
pone pone
in in
votazione le liste di candidati presentate e votazione le liste di candidati presentate e
ammesse. ammesse.
16.2 – Votazione 16.2 – Votazione
I I
componenti componenti
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione sono eletti sulla base delle Amministrazione sono eletti sulla base delle
liste di candidati ammesse. liste di candidati ammesse.
Se Se
risultano risultano
presentate presentate
più più
liste liste
si si
definisce: definisce:
(i) lista di maggioranza: la lista che ha (i) lista di maggioranza: la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti. ottenuto il maggior numero di voti.
(ii) lista di minoranza: la lista che ha (ii) lista di minoranza: la lista che ha
ottenuto ottenuto
il il
maggior maggior
numero numero
di di
voti voti
in in
Assemblea dopo quella di maggioranza e Assemblea dopo quella di maggioranza e
che che
non non
sia sia
collegata collegata
in in
alcun alcun
modo, modo,
neppure indirettamente, con i soci che neppure indirettamente, con i soci che
hanno hanno
presentato presentato
o o
votato votato
la la
lista lista
di di
maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia
conto delle liste che non abbiano conseguito conto delle liste che non abbiano conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla una percentuale di voti almeno pari alla
metà metà
di di
quella quella
richiesta richiesta
per per
la la
presentazione delle liste di cui all'art. 16.1; presentazione delle liste di cui all'art. 16.1;
All'elezione degli amministratori si procede All'elezione degli amministratori si procede
come segue: come segue:
- -
dalla lista di maggioranza sono eletti, dalla lista di maggioranza sono eletti,
secondo l'ordine progressivo con il quale secondo l'ordine progressivo con il quale
sono elencati, tanti amministratori secondo sono elencati, tanti amministratori secondo
il il
numero numero
preventivamente preventivamente
determinato determinato
dall'Assemblea diminuito di uno; dall'Assemblea diminuito di uno;
- -
dalla dalla
lista lista
di di
minoranza minoranza
è è
eletto eletto
amministratore amministratore
il il
primo primo
candidato candidato
della della
lista. lista.
Qualora, al termine delle votazioni, non Qualora, al termine delle votazioni, non
risulti risulti
raggiunto raggiunto
il il
numero numero
minimo minimo
di di
Consiglieri appartenenti al genere meno Consiglieri appartenenti al genere meno
rappresentato secondo quanto previsto dal rappresentato secondo quanto previsto dal
presente presente
Statuto, Statuto,
e/o e/o
di di
Consiglieri Consiglieri
in in
possesso possesso
dei dei
requisiti requisiti
di di
indipendenza indipendenza
previsto dalla normativa di settore vigente, previsto dalla normativa di settore vigente,
si procede escludendo dal novero degli si procede escludendo dal novero degli
Amministratori Amministratori
individuati individuati
secondo secondo
il il
processo di cui sopra l'ultimo soggetto non processo di cui sopra l'ultimo soggetto non
in in
possesso possesso
dei dei
predetti predetti
requisiti requisiti

appartenente alla lista che ha ottenuto il
appartenente alla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti, procedendo alla
maggior numero di voti, procedendo alla
sostituzione
dello
stesso
con
il
primo
sostituzione
dello
stesso
con
il
primo
candidato non eletto munito del requisito candidato non eletto munito del requisito
e/o
dei
requisiti
mancanti,
tratto
dalla
e/o
dei
requisiti
mancanti,
tratto
dalla
medesima
lista,
in
base
all'ordine
medesima
lista,
in
base
all'ordine
progressivo di elencazione. Qualora in tal progressivo di elencazione. Qualora in tal
modo non si raggiunga il suddetto numero modo non si raggiunga il suddetto numero
minimo, il meccanismo di sostituzione si minimo, il meccanismo di sostituzione si
applicherà anche alla lista di minoranza. applicherà anche alla lista di minoranza.
Tale meccanismo si applica fintanto che non Tale meccanismo si applica fintanto che non
vi
sia,
all'interno
del
Consiglio
di
vi
sia,
all'interno
del
Consiglio
di
Amministrazione,
il
numero
minimo
di
Amministrazione,
il
numero
minimo
di
membri
appartenenti
al
genere
meno
membri
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato secondo quanto previsto dal rappresentato secondo quanto previsto dal
presente
Statuto
e/o
in
possesso
del
presente
Statuto
e/o
in
possesso
del
requisito
di
indipendenza
previsto
dalla
requisito
di
indipendenza
previsto
dalla
normativa di settore vigente. normativa di settore vigente.
Fermo restando quanto sopra in caso di Fermo restando quanto sopra in caso di
parità di voti fra liste, l'Assemblea procede parità di voti fra liste, l'Assemblea procede
a ballottaggio mediante nuova votazione, a ballottaggio mediante nuova votazione,
reiterando il procedimento fino a quando reiterando il procedimento fino a quando
non
sarà
determinata
la
relativa
non
sarà
determinata
la
relativa
graduatoria. graduatoria.
Il medesimo procedimento si applica anche Il medesimo procedimento si applica anche
all'ipotesi nella quale più liste di minoranza all'ipotesi nella quale più liste di minoranza
abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.
16.3 - Lista unica - Assenza di liste – 16.3 - Lista unica - Assenza di liste –
Mancata votazione di liste Mancata votazione di liste
Se risulta presentata e ammessa una sola Se risulta presentata e ammessa una sola
lista
i
componenti
del
Consiglio
di
lista
i
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione sono espressi dall'unica Amministrazione sono espressi dall'unica
lista utile. lista utile.
Qualora sia stata votata solo una delle liste Qualora sia stata votata solo una delle liste
ammesse in votazione, ovvero la lista di ammesse in votazione, ovvero la lista di
minoranza
non
abbia
ottenuto
una
minoranza
non
abbia
ottenuto
una
percentuale di voti almeno pari alla metà di percentuale di voti almeno pari alla metà di
quella richiesta per la presentazione delle quella richiesta per la presentazione delle
liste, il Consiglio di Amministrazione sarà liste, il Consiglio di Amministrazione sarà
composto dai candidati espressione della composto dai candidati espressione della
sola lista votata o di maggioranza. sola lista votata o di maggioranza.
Ove nei termini non sia presentata alcuna Ove nei termini non sia presentata alcuna
lista o nessuna lista sia stata ammessa o lista o nessuna lista sia stata ammessa o
qualora nessuna delle liste ammesse in qualora nessuna delle liste ammesse in
votazione
abbia
ottenuto
alcun
voto,
votazione
abbia
ottenuto
alcun
voto,
l'Assemblea, su proposta del Presidente, l'Assemblea, su proposta del Presidente,
provvede alla nomina dei componenti del provvede alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione avendo cura di Consiglio di Amministrazione avendo cura di
rispettare l'equilibrio tra i generi secondo rispettare l'equilibrio tra i generi secondo
quanto previsto dal presente Statuto e la quanto previsto dal presente Statuto e la
presenza di indipendenti secondo quanto presenza di indipendenti secondo quanto
previsto
dalla
normativa,
anche
previsto
dalla
normativa,
anche
regolamentare, vigente. regolamentare, vigente.
Art. 17 – Sostituzione dei componenti Art. 17 – Sostituzione dei componenti
del Consiglio di Amministrazione
La revoca dei componenti del Consiglio di
del Consiglio di Amministrazione
La revoca dei componenti del Consiglio di

Amministrazione
è
deliberata
Amministrazione
è
deliberata
dall'Assemblea
con
le
modalità
previste
dall'Assemblea
con
le
modalità
previste
dalla legge. dalla legge.
Se
nel
corso
dell'esercizio
vengono
a
Se
nel
corso
dell'esercizio
vengono
a
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più mancare, per qualsiasi motivo, uno o più
Amministratori,
gli
altri
Amministratori
Amministratori,
gli
altri
Amministratori
provvedono
a
sostituirli
con
il
primo
provvedono
a
sostituirli
con
il
primo
candidato non eletto indicato nella lista a candidato non eletto indicato nella lista a
cui apparteneva il componente
cessato,
cui apparteneva il componente
cessato,
ovvero con i successivi candidati
secondo
ovvero con i successivi candidati secondo
l'ordine progressivo della lista, qualora il l'ordine
progressivo della lista, qualora il
primo
o
i
successivi
non
rinnovassero
primo
o
i
successivi
non
rinnovassero
l'accettazione
della
carica
oppure
non
l'accettazione
della
carica
oppure
non
risultassero in possesso dei requisiti di risultassero in possesso dei requisiti di
indipendenza
eventualmente
posseduti
indipendenza
eventualmente
posseduti
dall'Amministratore da sostituire. dall'Amministratore da sostituire.
In
ogni
caso
deve
essere
assicurato
In
ogni
caso
deve
essere
assicurato
l'equilibrio tra i generi secondo quanto l'equilibrio tra i generi secondo quanto
previsto dal presente Statuto. previsto dal presente Statuto.
Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile
procedere
alla
sostituzione
secondo
il
procedere
alla
sostituzione
secondo
il
meccanismo
previsto
dal
comma
2
del
meccanismo
previsto
dal
comma
2
del
presente articolo, gli Amministratori rimasti presente articolo, gli Amministratori rimasti
in
carica
provvedono
alla
cooptazione
in
carica
provvedono
alla
cooptazione
scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra
soggetti non inseriti in alcuna lista avendo soggetti non inseriti in alcuna lista avendo
cura di rispettare, se del caso, i requisiti di cura di rispettare, se del caso, i requisiti di
indipendenza
e
l'equilibrio
tra
i
generi
indipendenza
e
l'equilibrio
tra
i
generi
secondo
quanto
previsto
dal
presente
secondo
quanto
previsto
dal
presente
Statuto. Statuto.
Gli Amministratori cooptati ai sensi dei Gli Amministratori cooptati ai sensi dei
commi precedenti rimarranno in carica sino commi precedenti rimarranno in carica sino
alla prima Assemblea dei Soci. alla prima Assemblea dei Soci.
Non si tiene conto del sistema del voto di Non si tiene conto del sistema del voto di
lista
nelle
Assemblee
che
devono
lista
nelle
Assemblee
che
devono
provvedere alla conferma o alla sostituzione provvedere alla conferma o alla sostituzione
degli
Amministratori
cooptati,
i
quali,
degli
Amministratori
cooptati,
i
quali,
peraltro,
se
confermati,
rimarranno
in
peraltro,
se
confermati,
rimarranno
in
carica sino alla scadenza prevista per gli carica sino alla scadenza prevista per gli
amministratori in carica all'atto della loro amministratori in carica all'atto della loro
nomina. nomina.
Qualora per dimissioni od altre cause venga Qualora per dimissioni od altre cause venga
a
mancare
la
maggioranza
degli
a
mancare
la
maggioranza
degli
Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa
l'intero Consiglio di Amministrazione e gli l'intero Consiglio di Amministrazione e gli
Amministratori rimasti in carica dovranno Amministratori rimasti in carica dovranno
convocare
d'urgenza
l'Assemblea
per
la
convocare
d'urgenza
l'Assemblea
per
la
nomina
del
nuovo
Consiglio
di
nomina
del
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione,
potendo
nel
frattempo
Amministrazione,
potendo
nel
frattempo
compiere
solo
gli
atti
di
ordinaria
compiere
solo
gli
atti
di
ordinaria
amministrazione. amministrazione.
Art.
18

Poteri
del
Consiglio
di
Amministrazione
Art.
18

Poteri
del
Consiglio
di
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i
poteri per la gestione della Società. poteri per la gestione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre Il Consiglio di Amministrazione è inoltre

competente ad assumere le deliberazioni
concernenti:
competente ad assumere le deliberazioni
concernenti:
- la fusione, nei casi previsti dagli articoli - la fusione, nei casi previsti dagli articoli
2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità
ed i termini ivi descritti; ed i termini ivi descritti;
-
la scissione di società nei casi previsti
-
la scissione di società nei casi previsti
dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità
ed i termini ivi descritti; ed i termini ivi descritti;
-l'istituzione
e
la
soppressione
di
sedi
-l'istituzione
e
la
soppressione
di
sedi
secondarie; secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso - la riduzione del capitale in caso di recesso
del socio; del socio;
-
gli
adeguamenti
dello
Statuto
a
-
gli
adeguamenti
dello
Statuto
a
disposizioni normative. disposizioni normative.
Oltre alle attribuzioni non delegabili per Oltre alle attribuzioni non delegabili per
legge o per disposizioni dell'Autorità di legge o per disposizioni dell'Autorità di
Vigilanza,
sono
riservate
alla
esclusiva
Vigilanza,
sono
riservate
alla
esclusiva
competenza del Consiglio i seguenti poteri: competenza del Consiglio i seguenti poteri:
1. la supervisione strategica della Banca o 1. la supervisione strategica della Banca e
del Gruppo; del Gruppo;
2.
la
gestione
della
Società
e
la
2. la gestione della Società, avvalendosi
determinazione
dei
relativi
indirizzi
dell'Amministratore Delegato e/o del
generali; Comitato Esecutivo, ove nominati, e la
determinazione
dei
relativi
indirizzi
generali;
3.
la
determinazione
dei
criteri
per
la
3.
la
determinazione
dei
criteri
per
direzione, il coordinamento
ed il controllo
esercitare
il
coordinamento,
la
delle società e degli enti appartenenti al direzione ed il controllo delle società e
Gruppo
Bancario
"Credito
Emiliano
-
degli enti appartenenti al Gruppo e per
CREDEM"; assicurare il rispetto della disciplina di
vigilanza,
inclusa
l'esecuzione
dei
provvedimenti
impartiti
dalla
Banca
d'Italia
o
dalla
Banca
Centrale
Europea;
4. l'istituzione dei meccanismi idonei a 4. l'istituzione dei meccanismi idonei a
consentire
nel
gruppo
l'attuazione
delle
consentire
nel
gruppo
l'attuazione
delle
istruzioni
emanate
dalle
Autorità
di
istruzioni
emanate
dalle
Autorità
di
Vigilanza e la loro verifica; Vigilanza e la loro verifica;
5.
l'approvazione
periodica
dei
piani
5. l'approvazione periodica degli indirizzi
strategici aziendali, industriali e finanziari, e dei piani strategici aziendali, industriali e
le operazioni strategiche e in particolare la finanziari, le operazioni strategiche e in
determinazione delle linee dello sviluppo particolare la determinazione delle linee
territoriale e della politica immobiliare della dello sviluppo territoriale e della politica
Società; immobiliare
della
Società
nonché
la
verifica
nel
continuo
della
relativa
attuazione;
6. l'approvazione del bilancio preventivo 6. l'approvazione del bilancio preventivo
annuale e delle sue eventuali modifiche; annuale e delle sue eventuali modifiche;
7. la redazione, approvazione e modifica del 7. la redazione, approvazione e modifica del
regolamento interno concernente i limiti al regolamento interno concernente i limiti al
cumulo
degli
incarichi
e
dei
principali
cumulo
degli
incarichi
e
dei
principali
regolamenti interni, così come individuati regolamenti interni, così come individuati
dal Consiglio, nonché di quelli concernenti dal Consiglio, nonché di quelli concernenti
la struttura organizzativa della Società ed i la struttura organizzativa della Società ed i
rapporti tra gli organi della stessa;
8.
l'assunzione
e
la
cessione
di
rapporti tra gli organi della stessa;
8. le decisioni:

partecipazioni;
concernenti
l'assunzione
e
la
cessione
di
partecipazioni
modificative
della
composizione
del gruppo bancario;

relative
agli
investimenti
o
disinvestimenti
partecipativi
(anche tramite società del Gruppo
e/o soggetti interposti non inclusi
nel perimetro di consolidamento
del
Gruppo):
(i)
aventi
valore
rilevante (come tempo per tempo
definito
dal
Consiglio
di
Amministrazione
nella
regolamentazione
interna
in
materia),
o
(ii)
in
imprese
non rientra nella competenza del Consiglio
l'assunzione
di
partecipazioni
che
comportino una responsabilità illimitata per
la Società;
9. la nomina e la revoca del Direttore
vigilate.
Non rientra nella competenza del Consiglio
l'assunzione
di
partecipazioni
che
comportino una responsabilità illimitata per
la Società;
9. la nomina e la revoca del Direttore
Generale e, in generale, dei dirigenti addetti
alla Direzione Centrale, le promozioni e i
sistemi incentivanti degli stessi nonché la
determinazione
dei
relativi
poteri
e
attribuzioni;
Generale e, in generale, dei dirigenti addetti
alla Direzione Centrale, le promozioni e i
sistemi incentivanti degli stessi nonché la
determinazione
dei
relativi
poteri
e
attribuzioni;
10. l'adesione ad associazioni nazionali ed
internazionali;
11. la costituzione di comitati interni al
Consiglio
di
Amministrazione,
compresi
quelli che il Consiglio di Amministrazione è
chiamato a costituire obbligatoriamente ai
sensi della normativa di vigilanza;
10. l'adesione ad associazioni nazionali ed
internazionali;
11. la costituzione di comitati interni al
Consiglio
di
Amministrazione,
di
governance, interfunzionali e quelli che
il Consiglio di Amministrazione è chiamato a
costituire obbligatoriamente ai sensi della
normativa di vigilanza;
12. la definizione dell'assetto complessivo
di
governo
e
l'approvazione
dell'assetto
organizzativo della banca, garantendone la
chiara
distinzione
di
compiti
e
funzioni
nonché
la
prevenzione
dei
conflitti
di
interesse, la verifica della loro corretta
attuazione e la promozione tempestiva delle
misure
correttive
a
fronte
di
eventuali
lacune o inadeguatezze;
13. l'approvazione dei sistemi contabili e di
rendicontazione (reporting);
12. la definizione dell'assetto complessivo
di
governo
societario
e
l'approvazione
dell'assetto
organizzativo
della
banca,
garantendone
la
chiara
distinzione
di
compiti e funzioni nonché la prevenzione
dei conflitti di interesse, la verifica della loro
corretta
attuazione
e
la
promozione
tempestiva delle misure correttive a fronte
di eventuali lacune o inadeguatezze;
13. l'approvazione dei sistemi contabili e di
rendicontazione (reporting);
14.
la
supervisione
del
processo
di
informazione al pubblico e di comunicazione
della Banca;
14.
la
supervisione
del
processo
di
informazione al pubblico e di comunicazione
della Banca;
15.
assicurare
un
efficace
confronto
dialettico con la funzione di gestione e con i
responsabili
delle
principali
funzioni
aziendali e verificare nel tempo le scelte e
le decisioni da questi assunte;
16. la nomina e la revoca dei responsabili
delle funzioni aziendali di controllo come tali
definite
dalla
normativa
del
settore
15. realizzare e
assicurare un efficace
confronto
dialettico
con
la
funzione
di
gestione e con i responsabili delle principali
funzioni aziendali e verificare nel tempo le
scelte e le decisioni da questi assunte;
16. la nomina e la revoca dei responsabili
delle funzioni aziendali di controllo come tali
definite
dalla
normativa
del
settore

bancario. bancario;
17.
l'elaborazione
della
politica
di
remunerazione
e
incentivazione
da
sottoporre
all'Assemblea
e
la
definizione
dei
sistemi
di
remunerazione
e
incentivazione
dei
soggetti per i quali la normativa di
vigilanza
riserva
tale
compito
all'organo con funzione di supervisione
strategica.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
nominare nel suo seno: nominare nel suo seno:
- il Comitato Esecutivo; - il Comitato Esecutivo;
- un Amministratore Delegato, - un Amministratore Delegato,
precisando le funzioni a ciascuno dei due precisando le funzioni a ciascuno dei due
organi rispettivamente delegate. organi rispettivamente delegate.
L'Amministratore
Delegato,
nell'ambito
L'Amministratore
Delegato,
nell'ambito
delle competenze delegategli dal Consiglio, delle competenze delegategli dal Consiglio,
coordina l'opera della Direzione Centrale. coordina l'opera della Direzione Centrale.
Fermo
restando
tale
principio,
l'eventuale
nomina
di
un
Direttore
Generale
diverso
dall'Amministratore
Delegato presuppone e comporta una
ripartizione chiara delle competenze e
delle responsabilità di ciascuno.
Per determinati atti o categorie di atti Per determinati atti o categorie di atti
possono essere conferiti poteri anche ai possono essere conferiti poteri anche ai
singoli
membri
del
Consiglio
di
singoli
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione. Amministrazione.
In materia di erogazione del credito e di In materia di erogazione del credito e di
gestione
corrente,
poteri
decisionali
gestione
corrente,
poteri
decisionali
possono altresì essere conferiti ai dirigenti e possono altresì essere conferiti ai dirigenti e
ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in
Comitati,
nonché
ai
preposti
alle
Comitati,
nonché
ai
preposti
alle
dipendenze. dipendenze.
I limiti di competenza, le condizioni di I limiti di competenza, le condizioni di
utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e
le modalità di rendicontazione agli organi le modalità di rendicontazione agli organi
amministrativi della banca sono stabiliti in amministrativi della banca sono stabiliti in
appositi regolamenti interni. appositi regolamenti interni.
Gli
Amministratori,
anche
attraverso
Gli
Amministratori,
anche
attraverso
l'Amministratore
Delegato,
riferiscono
al
l'Amministratore
Delegato,
riferiscono
al
Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, effettuate dalla finanziario e patrimoniale, effettuate dalla
Società
o
dalle
società
controllate;
in
Società
o
dalle
società
controllate;
in
particolare sulle operazioni in potenziale particolare sulle operazioni in potenziale
conflitto
di
interessi.
La
comunicazione
conflitto
di
interessi.
La
comunicazione
viene effettuata in occasione delle riunioni viene effettuata in occasione delle riunioni
consiliari
e
comunque
con
periodicità
consiliari
e
comunque
con
periodicità
almeno
trimestrale;
quando
particolari
almeno
trimestrale;
quando
particolari
circostanze lo facciano ritenere opportuno, circostanze lo facciano ritenere opportuno,
essa può essere effettuata per iscritto al essa può essere effettuata per iscritto al
Presidente del Collegio Sindacale. Presidente del Collegio Sindacale.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391
c.c.,
gli
organi
delegati
riferiscono
sul
c.c.,
gli
organi
delegati
riferiscono
sul

prevedibile
evoluzione
nonché
sulle
prevedibile
evoluzione
nonché
sulle
operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
Società e dalle sue controllate al Consiglio
Società e dalle sue controllate al Consiglio
di amministrazione e al Collegio Sindacale
di amministrazione e al Collegio Sindacale
almeno con periodicità trimestrale.
almeno con periodicità trimestrale.
Le modifiche proposte sono tese a meglio precisare le funzioni attribuite al
Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di
settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo
societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione
dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato.
Art. 19 - Rappresentanza della Società
Art. 19 - Rappresentanza della Società
La rappresentanza della Società compete al
La rappresentanza della Società compete al
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione
e all'eventuale Amministratore Delegato,
e
all'eventuale
Amministratore
Delegato
ovvero in caso di assenza o impedimento di
ovvero in caso di assenza o impedimento di
questi, al Vice Presidente, ove nominato, o
questi, al Vice Presidente, ove nominato, o
ad altro Consigliere specialmente delegato
ad altro Consigliere all'uopo delegato dal
dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice
Consiglio.
Ove
siano
eletti
due
Vice
Presidenti, la rappresentanza spetta in via
Presidenti, la rappresentanza spetta in via
prioritaria al Vice Presidente più anziano di
prioritaria al Vice Presidente più anziano di
carica, salvo diversa determinazione del
carica, salvo diversa determinazione del
Consiglio di Amministrazione. La firma di
Consiglio di Amministrazione. La firma di
chi sostituisce il Presidente fa piena prova
chi sostituisce il Presidente fa piena prova
dell'assenza
o
impedimento
di
questo
dell'assenza
o
impedimento
di
questo
ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il
ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il
Consiglio di Amministrazione può delegare
Consiglio di Amministrazione può delegare
la rappresentanza e la firma sociale a propri
la rappresentanza e la firma sociale a propri
membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a
membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a
quadri direttivi ed a impiegati della Società
quadri direttivi ed a impiegati della Società
o di altre società del Gruppo Bancario
o di altre società del Gruppo Bancario
"Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri
"Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri
procuratori.
procuratori.
Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello
Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello
Statuto,
poteri
decisionali,
sono
altresì
Statuto,
poteri
decisionali,
sono
altresì
investiti del potere di rappresentanza della
investiti del potere di rappresentanza della
Società per l'esercizio degli stessi.
Società per l'esercizio degli stessi.
Modifiche di carattere meramente formale.
Art. 20 -
Presidente del Consiglio di
Art. 20 -
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Amministrazione
Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma
Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma
dell'articolo precedente:
dell'articolo precedente:
a) convoca e presiede le adunanze del
a) convoca e presiede le adunanze del
Consiglio
di
Amministrazione,
Consiglio
di
Amministrazione,
coordinandone i lavori;
coordinandone i lavori;
b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute
b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute
del Consiglio di Amministrazione, tenuto
del Consiglio di Amministrazione, tenuto
conto anche delle proposte che fossero
conto anche delle proposte che fossero
fatte per iscritto da almeno due membri del
fatte per iscritto da almeno due membri del
Consiglio
o
dal
Collegio
Sindacale
e
Consiglio
o
dal
Collegio
Sindacale
e
provvede
affinché
adeguate
informazioni
provvede
affinché
adeguate
informazioni
sulle materie in discussione vengano fornite
sulle materie in discussione vengano fornite
a tutti i Consiglieri;
a tutti i Consiglieri;
c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge,
c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge,
generale andamento della gestione e sulla generale andamento della gestione e sulla
neppure di fatto, funzioni gestionali; neppure di fatto, funzioni gestionali;
d) promuove l'effettivo funzionamento del
d) promuove l'effettivo funzionamento del

sistema di governo societario. sistema di governo societario, garantendo
l'equilibrio
di
poteri
rispetto
all'Amministratore
Delegato,
ove
nominato, e agli altri amministratori
esecutivi.
Le modifiche sono tese a declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente
del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo
funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire
l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli
altri amministratori esecutivi.
Art. 21 – Convocazione del Consiglio di Art. 21 – Convocazione del Consiglio di
Amministrazione Amministrazione
Il Consiglio è convocato di regola una volta Il Consiglio è convocato di regola una volta
ogni
mese
e
quando
lo
richiedano
gli
ogni
mese
e
quando
lo
richiedano
gli
interessi sociali o ne sia fatta domanda per interessi sociali o ne sia fatta domanda per
iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai
Sindaci. La convocazione è comunicata ai Sindaci. La convocazione è comunicata ai
Consiglieri
e
ai
Sindaci
con
avviso
da
Consiglieri
e
ai
Sindaci
con
avviso
da
spedirsi anche via telefax o e-mail, ovvero spedirsi anche via e-mail, ovvero mediante
mediante qualunque altro mezzo telematico qualunque
altro
mezzo
telematico
che
che
garantisca
la
prova
dell'avvenuto
garantisca
la
prova
dell'avvenuto
ricevimento, almeno tre giorni prima di ricevimento, almeno tre giorni prima di
quello fissato per l'adunanza. Solo in caso quello fissato per l'adunanza. Solo in caso
di particolare urgenza la convocazione può di particolare urgenza la convocazione può
effettuarsi anche nello stesso giorno in cui effettuarsi anche nello stesso giorno in cui
si tiene la riunione. si tiene la riunione.
È ammessa la possibilità che le adunanze È ammessa la possibilità che le adunanze
del Consiglio di Amministrazione si tengano del Consiglio di Amministrazione si tengano
per teleconferenza, per videoconferenza e, per teleconferenza, per videoconferenza e,
più in generale, mediante qualsiasi mezzo più in generale, mediante qualsiasi mezzo
di telecomunicazione, a condizione che tutti di telecomunicazione, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e i partecipanti possano essere identificati e
sia loro consentito di seguire la discussione sia loro consentito di seguire la discussione
e
di
intervenire
in
tempo
reale
nella
e
di
intervenire
in
tempo
reale
nella
trattazione
degli
argomenti
affrontati,
trattazione
degli
argomenti
affrontati,
nonché di poter ricevere, trasmettere e nonché di poter ricevere, trasmettere e
visionare la documentazione. Alle predette visionare la documentazione.
condizioni il Consiglio di Amministrazione si L'intervento
alle
riunioni
mediante
intende riunito nel luogo in cui si trova il mezzi
di
telecomunicazione
può
Presidente, che deve coincidere con quello riguardare la totalità dei partecipanti,
indicato nella convocazione. Nello stesso ivi
compreso
il
Presidente,
fermo
luogo deve essere presente il Segretario restando che nel luogo eventualmente
della riunione. indicato
nell'avviso
di
convocazione
deve
trovarsi
il
segretario
verbalizzante o il Notaio.
Le variazioni proposte, oltre a prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità
di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, sono
finalizzate ad introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio
di
Amministrazione,
la
possibilità
di
intervenire
mediante
mezzi
di
telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione,
compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di
Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.
Art. 22 - Validità adunanze consiliari Art. 22 - Validità adunanze consiliari
Per la validità delle adunanze consiliari è Per la validità delle adunanze consiliari è
necessaria la presenza della maggioranza necessaria la presenza della maggioranza

degli Amministratori in carica. Le

degli Amministratori in carica. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei votanti, con esclusione dal assoluta dei votanti, con esclusione dal
computo degli eventuali astenuti: nel caso computo degli eventuali astenuti: nel caso
di parità prevale, se espresso, il voto di chi di parità prevale, se espresso, il voto di chi
presiede. presiede.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
presso la sede sociale o in altro luogo presso
la sede sociale o in altro luogo
purché nell'ambito del territorio dell'Unione purché nell'ambito del territorio dell'Unione
Europea. Europea.
Art. 23 – Verbali adunanze consiliari Art. 23 – Verbali adunanze consiliari
I verbali delle adunanze del Consiglio e del I verbali delle adunanze del Consiglio e del
Comitato
Esecutivo
sono
redatti
dal
Comitato
Esecutivo
sono
redatti
dal
Segretario, designato dal Consiglio tra i Segretario, designato dal Consiglio tra i
Consiglieri ovvero tra altri soggetti. Consiglieri ovvero tra altri soggetti.
I verbali delle adunanze del Consiglio e del I verbali delle adunanze del Consiglio e del
Comitato
Esecutivo,
sottoscritti
dal
Comitato
Esecutivo,
sottoscritti
dal
Segretario e dal Presidente, sono trascritti Segretario e dal Presidente, sono trascritti
rispettivamente nei libri vidimati e bollati rispettivamente nei libri vidimati e bollati
delle adunanze e delle deliberazioni del delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo
o,
in
alternativa,
conservati
Esecutivo
o,
in
alternativa,
conservati
digitalmente secondo la normativa vigente. digitalmente secondo la normativa vigente.
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non Le copie e gli estratti dei verbali, ove non
redatti da Notaio, saranno certificati con la redatti da Notaio, saranno certificati con la
dichiarazione di conformità, sottoscritta da dichiarazione di conformità, sottoscritta da
chi presiede la riunione o dal Segretario. chi presiede la riunione o dal Segretario.
TITOLO VI TITOLO VI
Comitato Esecutivo Comitato Esecutivo
Art. 24 – Nomina e composizione Art. 24 – Nomina e composizione
Il
Comitato
Esecutivo
è
nominato
dal
Il
Comitato
Esecutivo
è
nominato
dal
Consiglio di Amministrazione il quale ne Consiglio di Amministrazione il quale ne
fissa
le
modalità
di
funzionamento,
la
fissa
le
modalità
di
funzionamento,
la
periodicità
delle
riunioni
e
la
durata,
periodicità
delle
riunioni
e
la
durata,
comunque non superiore a quella residua comunque non superiore a quella residua
del Consiglio stesso. del Consiglio stesso.
Esso
è
composto
da
un
numero
di
Esso
è
composto
da
un
numero
di
Consiglieri
non
superiore
a
sette.
Il
Consiglieri
non
superiore
a
sette.
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Consiglio di Amministrazione
partecipa
alle
adunanze
del
Comitato
partecipa
alle
adunanze
del
Comitato
Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata
circolazione
delle
informazioni.
Con
il
circolazione
delle
informazioni.
Con
il
medesimo fine, partecipano alle adunanze medesimo fine, partecipano alle adunanze
del
Comitato
Esecutivo
anche
il
Vice
del
Comitato
Esecutivo
anche
il
Vice
Presidente o i Vice Presidenti ove non Presidente o i Vice Presidenti ove non
altrimenti già componente/i del Comitato altrimenti già componente/i del Comitato
Esecutivo. Esecutivo.
Art. 25 – Presidenza e funzionamento Art. 25 – Presidenza e funzionamento
Il
Comitato
Esecutivo
elegge,
con
la
Il
Comitato
Esecutivo
elegge,
con
la
maggioranza semplice dei presenti, tra i maggioranza semplice dei presenti, tra i
suoi componenti, il soggetto deputato a suoi componenti, il soggetto deputato a
presiedere,
coordinare
e
convocare
le
presiedere,
coordinare
e
convocare
le
adunanze, stabilendone il relativo ordine del adunanze, stabilendone il relativo ordine del
giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In
caso di assenza o impedimento del soggetto
nominato,
le
predette
funzioni
saranno
caso di assenza o impedimento del soggetto
nominato,
le
predette
funzioni
saranno

età. età.
Il
Comitato
può
sempre
sostituire
il
Il
Comitato
può
sempre
sostituire
il
soggetto deputato a presiederlo. soggetto deputato a presiederlo.
Funge da Segretario del Comitato Esecutivo Funge da Segretario del Comitato Esecutivo
il
Segretario
nominato
dal
Consiglio
di
il
Segretario
nominato
dal
Consiglio
di
Amministrazione o, in difetto, altra persona Amministrazione o, in difetto, altra persona
designata dal Comitato, anche fra soggetti designata dal Comitato, anche fra soggetti
non facenti parte dell'organo. non facenti parte dell'organo.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
del
Per
la
validità
delle
deliberazioni
del
Comitato è necessaria la presenza della Comitato è necessaria la presenza della
maggioranza
dei
suoi
membri.
Le
maggioranza
dei
suoi
membri.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti: in caso di parità di voti, prevale il presenti: in caso di parità di voti, prevale il
voto di chi presiede. voto di chi presiede.
Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la
sede
sociale
o
in
altro
luogo
purché
sede
sociale
o
in
altro
luogo
purché
nell'ambito
del
territorio
dell'Unione
nell'ambito
del
territorio
dell'Unione
Europea. Europea.
E' ammessa la possibilità che le adunanze E' ammessa la possibilità che le adunanze
del
Comitato
Esecutivo
si
tengano
per
del
Comitato
Esecutivo
si
tengano
per
teleconferenza, per videoconferenza e, più teleconferenza, per videoconferenza e, più
in generale, mediante qualsiasi mezzo di in generale, mediante qualsiasi mezzo di
telecomunicazione, a condizione che tutti i telecomunicazione, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito seguire la discussione ed loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale nella trattazione intervenire in tempo reale nella trattazione
degli argomenti affrontati, nonché poter degli argomenti affrontati, nonché poter
visionare,
ricevere
e
trattare
la
visionare,
ricevere
e
trattare
la
documentazione. Alle predette condizioni il documentazione.
Comitato Esecutivo si intende riunito nel L'intervento
alle
riunioni
mediante
luogo in cui si trova il Presidente, che deve mezzi
di
telecomunicazione
può
coincidere
con
quello
indicato
nella
riguardare la totalità dei partecipanti,
convocazione. ivi
compreso
il
Presidente,
fermo
Nello stesso luogo deve essere presente il
Segretario della riunione.
restando che nel luogo eventualmente
indicato
nell'avviso
di
convocazione
deve
trovarsi
il
segretario
verbalizzante.
Le variazioni proposte sono tese ad introdurre, in relazione alle modalità di
partecipazione al Comitato Esecutivo, la possibilità di intervenire mediante
mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla
riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio
Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.
Art. 26 - Poteri Art. 26 - Poteri
Al Comitato Esecutivo competono i poteri Al Comitato Esecutivo competono i poteri
delegatigli dal Consiglio. delegatigli dal Consiglio.
In caso di urgenza il Comitato Esecutivo In caso di urgenza il Comitato Esecutivo
può assumere deliberazioni anche in merito può assumere deliberazioni anche in merito
ad affari od operazioni non rientranti nella ad affari od operazioni non rientranti nella
delega, dandone comunicazione al Consiglio delega, dandone comunicazione al Consiglio
di Amministrazione in occasione della prima di Amministrazione in occasione della prima
riunione successiva. riunione successiva.
TITOLO VII TITOLO VII
Collegio Sindacale e revisione legale
dei conti
Collegio Sindacale e revisione legale
dei conti
Art.
27
-
Nomina,
composizione,
Art.
27
-
Nomina,
composizione,
compenso, riunioni compenso, riunioni

Il Collegio Sindacale è costituito di tre Il Collegio Sindacale è costituito di tre
Sindaci
effettivi
e
due
supplenti,
eletti
Sindaci
effettivi
e
due
supplenti,
eletti
dall'Assemblea ordinaria che nomina anche dall'Assemblea ordinaria che nomina anche
il Presidente. il Presidente.
Non
può
essere
eletto
Presidente
del
Non
può
essere
eletto
Presidente
del
Collegio
Sindacale,
Sindaco
Effettivo
o
Collegio
Sindacale,
Sindaco
Effettivo
o
Sindaco Supplente chi abbia compiuto il Sindaco Supplente chi abbia compiuto il
settantacinquesimo anno di età. Sono fatti settantacinquesimo anno di età. Sono fatti
salvi gli effetti della sostituzione ai sensi salvi gli effetti della sostituzione ai sensi
degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente
Statuto. Statuto.
I componenti del Collegio Sindacale restano I componenti del Collegio Sindacale restano
in carica tre esercizi e scadono alla data in carica tre esercizi e scadono alla data
dell'Assemblea
convocata
per
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica e sono rieleggibili. esercizio della carica e sono rieleggibili.
I componenti del Collegio Sindacale devono I componenti del Collegio Sindacale devono
possedere i requisiti e i criteri di idoneità possedere i requisiti e i criteri di idoneità
allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla
normativa, anche regolamentare, vigente. normativa, anche regolamentare, vigente.
La
composizione
del
Collegio
Sindacale
La
composizione
del
Collegio
Sindacale
prevede che il genere meno rappresentato prevede che il genere meno rappresentato
ottenga
almeno
un
terzo
dei
membri
ottenga
almeno
un
terzo
dei
membri
effettivi,
salvo
diversa
previsione
effettivi,
salvo
diversa
previsione
normativa. normativa.
Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti
e
i
poteri
attribuiti
dalla
legge,
dai
e
i
poteri
attribuiti
dalla
legge,
dai
regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza
all'organo con funzione di controllo. all'organo con funzione di controllo.
Salvo diversa disposizione dell'Assemblea Salvo diversa disposizione dell'Assemblea
dei soci, il Collegio Sindacale svolge le dei soci, il Collegio Sindacale svolge le
funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
L'Assemblea
ordinaria
stabilisce
L'Assemblea
ordinaria
stabilisce
l'emolumento spettante a ciascun Sindaco l'emolumento spettante a ciascun Sindaco
effettivo con riferimento all'intera durata effettivo con riferimento all'intera durata
dell'incarico. dell'incarico.
È ammessa la possibilità che le riunioni del È ammessa la possibilità che le riunioni del
Collegio
Sindacale
si
tengano
per
Collegio
Sindacale
si
tengano
per
teleconferenza, videoconferenza e, più in teleconferenza, videoconferenza e, più in
generale,
mediante
qualsiasi
mezzo
di
generale,
mediante
qualsiasi
mezzo
di
telecomunicazione, a condizione che tutti i telecomunicazione, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito di seguire la discussione e di loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale nella trattazione intervenire in tempo reale nella trattazione
degli argomenti affrontati, nonché di poter degli argomenti affrontati, nonché di poter
ricevere,
trasmettere
e
visionare
la
ricevere,
trasmettere
e
visionare
la
documentazione. Alle predette condizioni il documentazione. Alle predette condizioni il
Collegio Sindacale si intende riunito nel Collegio Sindacale si intende riunito nel
luogo in cui si trova il Presidente. luogo in cui si trova il Presidente.
27.1 - Liste di candidati 27.1 - Liste di candidati
L'elezione del Collegio Sindacale avviene L'elezione del Collegio Sindacale avviene
attraverso il sistema del "voto di lista", attraverso il sistema del "voto di lista",
secondo quanto di seguito previsto. secondo quanto di seguito previsto.
Il
riparto
dei
Sindaci
da
eleggere
è
Il
riparto
dei
Sindaci
da
eleggere
è
effettuato
nel
rispetto
del
criterio
effettuato
nel
rispetto
del
criterio

dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista. Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente: o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale; o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista. Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente: o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale; o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro

ReGIndE o INI-PEC.
Ogni lista deve riportare:
ReGIndE o INI-PEC.
Ogni lista deve riportare:

le
informazioni
relative

le
informazioni
relative
all'identità
di
coloro
che
hanno
all'identità
di
coloro
che
hanno
presentato
la
lista
con
la
specifica
presentato
la
lista
con
la
specifica
indicazione del numero di azioni e della indicazione del numero di azioni e della
percentuale di partecipazione da ciascun percentuale di partecipazione da ciascun
detenuta; detenuta;

l'indicazione
del
numero
di

l'indicazione
del
numero
di
azioni
e
della
percentuale
di
azioni
e
della
percentuale
di
partecipazione complessiva in base alla partecipazione complessiva in base alla
quale viene presentata la lista; quale viene presentata la lista;

l'elenco dei candidati alla carica

l'elenco dei candidati alla carica
di
Sindaco,
in
ordine
numerico
di
Sindaco,
in
ordine
numerico
progressivo
di
preferenza,
con
progressivo
di
preferenza,
con
l'indicazione
se
il
singolo
candidato
l'indicazione
se
il
singolo
candidato
viene presentato per la carica di Sindaco viene presentato per la carica di Sindaco
effettivo o per la carica di Sindaco effettivo o per la carica di Sindaco
supplente. supplente.
Le
liste
che
presentano
un
numero
di
Le
liste
che
presentano
un
numero
di
candidati
effettivi
pari
a
tre
devono
candidati
effettivi
pari
a
tre
devono
includere la componente del genere meno includere la componente del genere meno
rappresentato secondo quanto previsto dal rappresentato secondo quanto previsto dal
presente Statuto. presente Statuto.
Un candidato può essere presente in una Un candidato può essere presente in una
sola lista, a pena di ineleggibilità. sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente
alle
liste
devono
essere
Unitamente
alle
liste
devono
essere
presentate entro il termine previsto per il presentate entro il termine previsto per il
deposito delle stesse: deposito delle stesse:
-
un'esauriente
informativa
sulle
-
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche personali e professionali dei
candidati;
caratteristiche personali e professionali dei
candidati;
-
il curriculum
professionale del candidato
-
il curriculum professionale del candidato
datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente; normativa vigente;
-
l'accettazione
alla
candidatura
-
l'accettazione
alla
candidatura
(documento da datare e sottoscrivere); (documento da datare e sottoscrivere);
-
per
ciascun
candidato,
-
per
ciascun
candidato,
un'autocertificazione attestante il possesso un'autocertificazione attestante il possesso
dei requisiti di professionalità e onorabilità, dei requisiti di professionalità e onorabilità,
l'assenza
di
cause
di
ineleggibilità
o
l'assenza
di
cause
di
ineleggibilità
o
incompatibilità, nonché la sussistenza dei incompatibilità, nonché la sussistenza dei
requisiti
di
indipendenza
stabiliti
dalla
requisiti
di
indipendenza
stabiliti
dalla
normativa, anche regolamentare, vigente normativa, anche regolamentare, vigente
(documento da datare e sottoscrivere); (documento da datare e sottoscrivere);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione - l'elenco degli incarichi di amministrazione
e controllo ricoperti in altre società; e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che - le dichiarazioni dei soggetti legittimati che
presentano la lista o che concorrono a presentano la lista o che concorrono a
presentare la lista, diversi da quelli che
detengono
anche
congiuntamente
una
presentare la lista, diversi da quelli che
detengono
anche
congiuntamente
una
partecipazione di controllo o di maggioranza partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento
previsti
dalle
disposizioni
collegamento
previsti
dalle
disposizioni
legislative o regolamentari vigenti con i legislative o regolamentari vigenti con i

soggetti legittimati che detengono anche soggetti legittimati che detengono anche
congiuntamente
una
partecipazione
di
congiuntamente
una
partecipazione
di
controllo o di maggioranza relativa. controllo o di maggioranza relativa.
Le
liste
depositate,
unitamente
alla
Le
liste
depositate,
unitamente
alla
documentazione
sopra
elencata,
sono
documentazione
sopra
elencata,
sono
messe a disposizione del pubblico presso la messe a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito internet della Società sede sociale, sul sito internet della Società
e
con
le
altre
modalità
stabilite
dalle
e
con
le
altre
modalità
stabilite
dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
applicabili, entro il termine previsto dalla applicabili, entro il termine previsto dalla
normativa pro tempore vigente. normativa pro tempore vigente.
Per facilitare la presentazione delle liste ed Per facilitare la presentazione delle liste ed
anche al fine di consentire di uniformare il anche al fine di consentire di uniformare il
più possibile la documentazione da produrre più possibile la documentazione da produrre
per le singole candidature, la Società rende per le singole candidature, la Società rende
disponibili
sul
proprio
sito
internet,
in
disponibili
sul
proprio
sito
internet,
in
concomitanza
con
la
pubblicazione
concomitanza
con
la
pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dell'avviso di convocazione dell'Assemblea
chiamata a deliberare sulla nomina dei chiamata a deliberare sulla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale, appositi componenti del Collegio Sindacale, appositi
schemi inerenti alle informazioni da fornire. schemi inerenti alle informazioni da fornire.
La lista per la quale non sono osservate le La lista per la quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra è considerata come statuizioni di cui sopra è considerata come
non presentata. non presentata.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della
riunione
assembleare,
pone
in
della
riunione
assembleare,
pone
in
votazione le liste di candidati presentate e votazione le liste di candidati presentate e
ammesse. ammesse.
27.2 – Votazione 27.2 – Votazione
Se risultano presentate più liste, la lista che Se risultano presentate più liste, la lista che
ottiene il maggior numero di voti esprime, ottiene il maggior numero di voti esprime,
in base all'ordine progressivo con cui sono in base all'ordine progressivo con cui sono
indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra
quelli indicati come Sindaci effettivi, e un quelli indicati come Sindaci effettivi, e un
Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaco supplente, tra quelli indicati come
Sindaci
supplenti.
La
lista
che
ottiene,
Sindaci
supplenti.
La
lista
che
ottiene,
invece, il maggior numero di voti dopo invece, il maggior numero di voti dopo
quella più votata e che non sia collegata, quella più votata e che non sia collegata,
neppure indirettamente, con i soci che neppure indirettamente, con i soci che
hanno presentato o votato la lista risultata hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti esprime, in base prima per numero di voti esprime, in base
all'ordine progressivo con cui sono indicati, all'ordine progressivo con cui sono indicati,
un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come
Sindaci
effettivi,
il
quale
assume
la
Sindaci
effettivi,
il
quale
assume
la
presidenza del Collegio Sindacale, e un presidenza del Collegio Sindacale, e un
Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaco supplente, tra quelli indicati come
Sindaci supplenti. Sindaci supplenti.
Fermo restando quanto sopra, in caso di Fermo restando quanto sopra, in caso di
parità di voti fra liste, l'Assemblea procede parità di voti fra liste, l'Assemblea procede
a ballottaggio mediante nuova votazione, a ballottaggio mediante nuova votazione,
reiterando il procedimento fino a quando reiterando il procedimento fino a quando
non
sarà
determinata
la
relativa
non
sarà
determinata
la
relativa
graduatoria. graduatoria.
Il
medesimo
procedimento
si
applica
Il
medesimo
procedimento
si
applica
all'ipotesi nella quale più liste di minoranza
non collegate, neppure indirettamente, con
all'ipotesi nella quale più liste di minoranza
non collegate, neppure indirettamente, con

i soci che hanno presentato o votato la lista
di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso
numero di voti.
Nel caso in cui al termine delle votazioni
non
risulti
eletto
il
numero
minimo
necessario di Sindaci effettivi appartenenti
al genere meno rappresentato, secondo
quanto previsto dal presente Statuto, si
procederà a sostituire nella lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo
candidato eletto, appartenente al genere
più rappresentato, con il primo candidato
non eletto appartenente al genere meno
rappresentato.
i soci che hanno presentato o votato la lista
di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso
numero di voti.
Nel caso in cui al termine delle votazioni
non
risulti
eletto
il
numero
minimo
necessario di Sindaci effettivi appartenenti
al genere meno rappresentato, secondo
quanto previsto dal presente Statuto, si
procederà a sostituire nella lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo
candidato eletto, appartenente al genere
più rappresentato, con il primo candidato
non eletto appartenente al genere meno
rappresentato.
27.3 - Lista unica - Assenza di liste - 27.3 - Lista unica - Assenza di liste -
Mancata votazione di liste
Se risulta presentata e ammessa una sola
lista, i componenti del Collegio Sindacale
sono espressi dall'unica lista utile e la
presidenza
del
Collegio
Sindacale
viene
assunta dal primo candidato della lista
medesima.
Ove nei termini non sia presentata alcuna
lista o nessuna lista sia stata ammessa, o
qualora nessuna delle liste ammesse in
votazione
abbia
ottenuto
alcun
voto,
l'Assemblea, su proposta del Presidente,
provvede alla nomina dei Sindaci e del
Presidente
con
delibera
assunta
a
maggioranza dei votanti avendo cura di
rispettare l'equilibro tra i generi così come
previsto dal presente Statuto.
Mancata votazione di liste
Se risulta presentata e ammessa una sola
lista, i componenti del Collegio Sindacale
sono espressi dall'unica lista utile e la
presidenza
del
Collegio
Sindacale
viene
assunta dal primo candidato della lista
medesima.
Ove nei termini non sia presentata alcuna
lista o nessuna lista sia stata ammessa, o
qualora nessuna delle liste ammesse in
votazione
abbia
ottenuto
alcun
voto,
l'Assemblea, su proposta del Presidente,
provvede alla nomina dei Sindaci e del
Presidente
con
delibera
assunta
a
maggioranza dei votanti avendo cura
di
rispettare l'equilibro tra i generi così come
previsto dal presente Statuto.
27.4 – Sostituzione 27.4 – Sostituzione
La
revoca
dei
componenti
il
Collegio
Sindacale è disposta alle condizioni e con le
modalità previste dalla legge.
In
caso
di
cessazione
di
un
Sindaco
effettivo,
subentra
il
supplente
appartenente alla medesima lista che abbia
espresso il Sindaco cessato avendo cura di
rispettare l'equilibrio tra i generi, così come
previsto dal presente Statuto, anche in
deroga al criterio di anzianità. Il supplente
che subentra resta in carica fino alla prima
Assemblea utile che provvede alla nomina
del
Sindaco
effettivo
e
del
Sindaco
supplente per l'integrazione del Collegio.
Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato
sia il Presidente del Collegio Sindacale,
assume
la
presidenza,
fino
alla
prima
Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto
dalla medesima lista da cui è stato tratto il
Presidente cessato.
Ove
per
qualsiasi
motivo,
non
fosse
possibile procedere alla sostituzione del
Sindaco cessato nel rispetto del principio
La
revoca
dei
componenti
il
Collegio
Sindacale è disposta alle condizioni e con le
modalità previste dalla legge.
In
caso
di
cessazione
di
un
Sindaco
effettivo,
subentra
il
supplente
appartenente alla medesima lista che abbia
espresso il Sindaco cessato avendo cura di
rispettare l'equilibrio tra i generi, così come
previsto dal presente Statuto, anche in
deroga al criterio di anzianità. Il supplente
che subentra resta in carica fino alla prima
Assemblea utile che provvede alla nomina
del
Sindaco
effettivo
e
del
Sindaco
supplente per l'integrazione del Collegio.
Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato
sia il Presidente del Collegio Sindacale,
assume
la
presidenza,
fino
alla
prima
Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto
dalla medesima lista da cui è stato tratto il
Presidente cessato.
Ove
per
qualsiasi
motivo,
non
fosse
possibile procedere alla sostituzione del
Sindaco cessato nel rispetto del principio

dell'equilibro
tra
i
generi
secondo
la
dell'equilibro
tra
i
generi
secondo
la
procedura sopra prevista nonché per la procedura sopra prevista nonché per la
successiva nomina dei Sindaci effettivi e successiva nomina dei Sindaci effettivi e
supplenti necessari per l'integrazione del supplenti necessari per l'integrazione del
Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di
legge, senza applicazione del sistema del legge, senza applicazione del sistema del
voto di lista, fermo restando il rispetto della voto di lista, fermo restando il rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente. normativa, anche regolamentare, vigente.
TITOLO VIII TITOLO VIII
Direzione Direzione
Art. 28 Art. 28
28.1 - Direzione Centrale 28.1 - Direzione Centrale
La
Direzione
Centrale
è
composta
dai
La
Direzione
Centrale
è
composta
dai
Dirigenti
designati
dal
Consiglio
di
Dirigenti
designati
dal
Consiglio
di
Amministrazione
i
quali,
ciascuno
Amministrazione
i
quali,
ciascuno
nell'ambito
dei
rispettivi
poteri
e
nell'ambito
dei
rispettivi
poteri
e
attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle
delibere degli organi amministrativi e in delibere degli organi amministrativi e in
genere alla gestione degli affari correnti. genere alla gestione degli affari
correnti.
Tra
i
dirigenti
designati
alla
Direzione
Tra
i
dirigenti
designati
alla
Direzione
Centrale può essere nominato un Direttore Centrale può essere nominato un Direttore
Generale, uno o più Condirettori Generali e Generale, uno o più Condirettori Generali e
uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi
dirigenti può essere attribuita, anche a dirigenti può essere attribuita, anche a
tempo determinato, la funzione vicaria del tempo determinato, la funzione vicaria del
Direttore Generale. Il Direttore Generale o, Direttore Generale. Il Direttore Generale o,
in caso di sua assenza od
impedimento, i
in caso di sua assenza od impedimento, i
dirigenti con eventuale funzione Vicaria del dirigenti con eventuale funzione Vicaria del
Direttore Generale, partecipano alle riunioni Direttore Generale, partecipano alle riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
del
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
del
Comitato Esecutivo ove nominato. Comitato Esecutivo ove nominato.
In mancanza di nomina dell'Amministratore In mancanza di nomina dell'Amministratore
Delegato, la cura degli assetti organizzativi, Delegato, la cura degli assetti organizzativi,
amministrativi
e
contabili
e
il
amministrativi
e
contabili
e
il
coordinamento dell'attività della Direzione coordinamento dell'attività della Direzione
sono affidati al Direttore Generale o, in
sono affidati al Direttore Generale o, in
assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti
con funzione Vicaria del Direttore Generale con funzione Vicaria del Direttore Generale
sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il
Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari, Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari,
partecipano alla funzione di gestione; ad partecipano alla funzione di gestione; ad
essi
spetta
altresì
l'esecuzione
delle
essi
spetta
altresì
l'esecuzione
delle
deliberazioni
del
Consiglio
di
deliberazioni
del
Consiglio
di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
28.2
-
Dirigente
preposto
alla
28.2
-
Dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
redazione
dei
documenti
contabili
societari societari
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Il Consiglio di Amministrazione nomina un
Dirigente
preposto
alla
redazione
dei
Dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti contabili societari con il parere documenti contabili societari con il parere
obbligatorio del Collegio Sindacale. obbligatorio del Collegio Sindacale.
Il Dirigente preposto alla redazione dei Il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti
contabili
societari
deve
documenti
contabili
societari
deve
possedere, oltre ai requisiti di onorabilità possedere, oltre ai requisiti di onorabilità
prescritti dalla normativa vigente per coloro
che svolgono funzioni di amministrazione e
prescritti dalla normativa vigente per coloro
che svolgono funzioni di amministrazione e

direzione, direzione,
requisiti requisiti
di di
professionalità professionalità
caratterizzati da specifica competenza, dal caratterizzati da specifica competenza, dal
punto di vista amministrativo e contabile, in punto di vista amministrativo e contabile, in
materia creditizia, finanziaria, mobiliare o materia creditizia, finanziaria, mobiliare o
assicurativa. assicurativa.
Tale Tale
competenza, competenza,
da da
accertarsi accertarsi
da da
parte parte
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione, Amministrazione,
deve deve
essere essere
acquisita acquisita
attraverso esperienze di lavoro in posizione attraverso esperienze di lavoro in posizione
di adeguata responsabilità e per un congruo di adeguata responsabilità e per un congruo
periodo di tempo in imprese comparabili periodo di tempo in imprese comparabili
alla alla
Società Società
e e
con con
funzioni funzioni
attinenti attinenti
all'attività all'attività
di di
redazione redazione
dei dei
documenti documenti
contabili societari; ovvero l'espletamento di contabili societari; ovvero l'espletamento di
funzioni amministrative o dirigenziali presso funzioni amministrative o dirigenziali presso
enti pubblici o pubbliche amministrazioni enti pubblici o pubbliche amministrazioni
aventi attinenza con il settore creditizio e aventi attinenza con il settore creditizio e
finanziario; finanziario;
o o
infine infine
attraverso attraverso
lo lo
svolgimento svolgimento
di di
attività attività
d'insegnamento d'insegnamento
universitario in materie economiche. universitario in materie economiche.
Il Dirigente preposto alla redazione dei Il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari è revocabile documenti contabili societari è revocabile
dal dal
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
in in
qualunque tempo e per qualunque causa e, qualunque tempo e per qualunque causa e,
in caso di revoca o decadenza deve essere in caso di revoca o decadenza deve essere
sostituito dal Consiglio di Amministrazione sostituito dal Consiglio di Amministrazione
secondo secondo
quanto quanto
previsto previsto
dai dai
precedenti precedenti
commi. commi.
TITOLO IX TITOLO IX
Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e
riserve riserve
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre
di di
ogni ogni
anno. anno.
Dagli Dagli
utili utili
netti netti
annuali annuali
risultanti dal bilancio deve essere dedotta risultanti dal bilancio deve essere dedotta
una una
somma somma
corrispondente corrispondente
almeno almeno
al al
minimo di legge per costituire una riserva minimo di legge per costituire una riserva
(riserva legale), fino a che questa non (riserva legale), fino a che questa non
abbia abbia
raggiunto raggiunto
almeno almeno
la la
percentuale percentuale
minima di capitale sociale richiesta dalla minima di capitale sociale richiesta dalla
legge. legge.
Art. 30 - Dividendi Art. 30 - Dividendi
I dividendi non reclamati entro cinque anni I dividendi non reclamati entro cinque anni
dal giorno in cui divennero esigibili sono dal giorno in cui divennero esigibili sono
devoluti alla Società. devoluti alla Società.
TITOLO X TITOLO X
Art. 31 - Liquidazione della Società Art. 31 - Liquidazione della Società
Per la liquidazione della Società provvedono Per la liquidazione della Società provvedono
le norme di legge. le norme di legge.
TITOLO XI TITOLO XI
Art. 32 - Disposizioni generali Art. 32 - Disposizioni generali

Si invitano i Signori Azionisti ad approvare le modifiche illustrate.

Tali integrazioni di modifiche statutarie sono state inviate tempestivamente all'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia/BCE) al fine di consentire il rilascio del prescritto provvedimento di accertamento, che sarà rilasciato entra la data dell'Assemblea.

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05 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

F.to Lucio Igino Zanon di Valgiurata

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