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CHL SpA

Regulatory Filings Sep 30, 2018

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Codice di Comportamento

in materia di Internal Dealing

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 Aprile 2018 e successivamente aggiornata in data 28 settembre 2018

CHL S.p.A – Sede Legale in Corso Italia, 30 - 50131 Firenze - Capitale Sociale Euro 6.406.146,67 Interamente versato - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04610960488 - Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 04610960488

1. PREMESSA.

Il presente Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing (il "Codice") di CHL S.p.A. ("CHL" o la "Società" o l'"Emittente") – in materia di trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati e/o collegati, compiute da esponenti aziendali o soci rilevanti della Società e da persone a questi ultimi strettamente legate – è adottato in esecuzione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, europee e nazionali, in materia internal dealing (la "Normativa Rilevante"), tra cui il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("MAR"), il Reg. delegato UE n. 522/2016 e il Reg. UE di esecuzione n. 523/2016, il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e successive modifiche, e il Regolamento adottato con la Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti" o "RE").

L'Allegato A al presente Codice contiene una descrizione della Normativa Rilevante.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate (come di seguito definite) dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

2. OBIETTIVI DEL CODICE.

Il Codice è diretto a:

  • i. identificare i Soggetti Internal Dealing (come definiti nel successivo art. 3 del Codice) e le operazioni da essi effettuate, che devono essere comunicate alla Consob, alla Società e al pubblico (a seconda dei casi) ai sensi della Normativa Rilevante;
  • ii. determinare le modalità e i termini per la comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico (a seconda dei casi) delle operazioni di cui al punto precedente;
  • iii. garantire il rispetto della Normativa Rilevante in tema di market abuse anche tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA;
  • iv. dare informazione alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE (come definiti nel successivo art. 3 del Codice) dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi.

3. DEFINIZIONI.

Tenuto conto di quanto stabilito nelle sopra richiamate disposizioni normative:

A) sono considerati "Soggetti Internal Dealing":

  • (i) i seguenti soggetti rilevanti ai sensi del MAR (i "Soggetti Rilevanti MAR"):
  • a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo (ove presenti) della Società;
  • b) l'eventuale direttore generale della Società;
  • c) ulteriori alti dirigenti di CHL che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7 del MAR riguardanti direttamente o indirettamente la Società e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di CHL;
  • (ii) le seguenti persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (congiuntamente con i Soggetti Rilevanti MAR, le "Persone Rilevanti MAR"):
  • a) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa;
  • b) i figli, anche del coniuge, a carico;
  • c) se conviventi da almeno un anno alla data dell'operazione, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti MAR;
  • d) una persona giuridica, trust o partnership (1) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o (2) sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (3) sia costituita a suo beneficio, o (4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
  • (iii) i seguenti soggetti rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (i "Soggetti Rilevanti RE"): chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di CHL, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla CHL;
  • (iv) le seguenti persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE (congiuntamente con i Soggetti Rilevanti RE, le "Persone Rilevanti RE"):
  • a) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE;
  • b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  • c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate alla lettera a);

  • d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate alla lettera a);

  • e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate alla lettera a);

B) per "Strumenti Finanziari MAR" si intendono:

  • a) le azioni o gli strumenti di debito emessi da CHL;
  • b) strumenti derivati;
  • c) gli strumenti finanziari ad essi collegati come individuati ai sensi del MAR;

C) per "Strumenti Finanziari RE" si intendono:

a) azioni della Società;

b) strumenti finanziari collegati alle azioni, che comprendono: (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF; e (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

D) per "Soggetto Preposto all'Internal Dealing" (anche il "Soggetto Preposto") si intende il soggetto incaricato dal Consiglio d'Amministrazione della attuazione del presente Codice, con particolare riferimento alla ricezione, gestione e successiva diffusione al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e – ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante RE – alle Operazioni Rilevanti RE.

4. OPERAZIONI RILEVANTI AI SENSI DEL MAR.

Il presente Codice deve essere applicato a tutte le operazioni eseguite dalle Persone Rilevanti MAR, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari MAR.

Le operazioni relative agli Strumenti Finanziari MAR che devono essere notificate ai sensi del MAR (le "Operazioni Rilevanti MAR") comprendono:

  • 1) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari MAR da parte o per conto di una Persona Rilevante MAR. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di Strumenti Finanziari MAR, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari MAR in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
  • 2) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità;
  • 3) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante MAR; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente Codice, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 10 del Reg. Delegato UE n. 522/2016, le Operazioni Rilevanti MAR soggette a notifica includono:

  • a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Strumenti Finanziari MAR;
  • b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione. Si precisa che, secondo i chiarimenti forniti dall'ESMA, ove la ricezione della componente remunerativa in strumenti finanziari della Società sia soggetta al verificarsi di determinate condizioni, la notifica andrà effettuata solo al verificarsi delle predette condizioni;
  • c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
  • d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
  • e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente;
  • f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
  • g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;

  • h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione dell'Emittente, compresi i credit default swap;

  • i) le operazioni condizionali subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
  • j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
  • k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
  • l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
  • m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
  • n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
  • o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante MAR;
  • p) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari MAR.

Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

  • le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di euro 20.000 (ventimila) nell'arco dello stesso anno solare, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di euro 20.000 (ventimila) nell'arco dello stesso anno solare. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;

  • le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

(b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o

(c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo del risparmio o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi con riferimento alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera (a) o (b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;

  • le operazioni in Strumenti Finanziari MAR da parte dei gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio in cui le Persone Rilevanti MAR abbiano investito, a condizione che tali gestori operino con piena discrezionalità, ovvero che non ricevano direttamente o indirettamente istruzioni o suggerimenti sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, da parte degli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

5. OPERAZIONI RILEVANTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.

Il presente Codice deve essere applicato a tutte le operazioni eseguite dai Soggetti Rilevanti RE nonché dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari RE.

Le operazioni relative a Strumenti Finanziari RE che devono essere notificate ai sensi del Regolamento Emittenti (le "Operazioni Rilevanti RE"), includono le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio degli Strumenti Finanziari RE.

Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti RE:

  • le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di euro 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori euro 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

  • le Operazioni Rilevanti RE tra un Soggetto Rilevante RE e le Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante RE;

  • le Operazioni Rilevanti RE effettuate da CHL e da società dalla medesima controllate;

  • le Operazioni Rilevanti RE effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

(1) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

(2) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker:

(1) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

(2) fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

(3) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni della Società con le modalità previste dalla Normativa Rilevante; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

Inoltre, gli obblighi previsti dal TUF, dal Regolamento Emittenti e dal presente Codice per le Operazioni Rilevanti RE non si applicano qualora le Persone Rilevanti RE siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 19 del MAR.

6. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI.

A) Obblighi MAR

Le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR dalle medesime compiute:

  • alla Consob: entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione mediante l'invio del Filing model (riportato all'Allegato B del Codice) via PEC all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [email protected] o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla Normativa Vigente; in ogni caso occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing";
  • alla Società: entro le ore 12 del terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione, facendo pervenire il sopra citato documento al Soggetto Preposto tramite e-mail da indirizzare a [email protected] oppure via fax al numero 055 50517235 se inviato dall'Italia, oppure al numero +39 05550517235 se inviato dall'estero, ovvero ad altro numero comunicato dal Soggetto Preposto, oppure consegnando brevi manu la comunicazione direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede della Società. Quando la comunicazione non venga consegnata direttamente al Soggetto Preposto, questi fornirà alla Persona Rilevante MAR un riscontro immediato del suo ricevimento, tramite fax oppure tramite e-mail, ai recapiti che la Persona Rilevante MAR si impegna all'uopo a fornire alla Società.

La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle Persone Rilevanti MAR, procederà a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti MAR comunicate dalle medesime entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione.

Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

B) Obblighi RE

I Soggetti Rilevanti RE sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti RE compiute dai medesimi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE:

  • alla Consob: entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del Filing model (riportato all'Allegato C del Codice) (1) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [email protected] o con le altre modalità stabilite dalla Consob, ovvero (2) tramite la procedura utilizzata dall'Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE

abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone strettamente legate al medesimo) e tutte le relative informazioni richieste dall'Allegato C entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione;

  • al pubblico: entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del Filing model allegato al presente Codice quale Allegato C (1) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (2) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone strettamente legate al medesimo) e tutte le relative informazioni richieste dall'Allegato C entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione;
  • alla Società: entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, facendo pervenire il sopra citato documento al Soggetto Preposto tramite e-mail da indirizzare indirizzare a [email protected] oppure via fax al numero 055 50517235 se inviato dall'Italia, oppure al numero +39 05550517235 se inviato dall'estero, ovvero ad altro numero comunicato dal Soggetto Preposto, oppure consegnando brevi manu la comunicazione direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede della Società. Quando la comunicazione non venga consegnata direttamente al Soggetto Preposto, questi fornirà al Soggetto Rilevante RE un riscontro immediato del suo ricevimento, tramite fax oppure tramite e-mail, ai recapiti che il Soggetto Rilevante RE si impegna all'uopo a fornire alla Società.

Ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e abbia trasmesso all'Emittente tutte le informazioni richieste dall'Allegato C, l'Emittente pubblica le informazioni – con le modalità previste dagli artt. 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla Normativa Rilevante – entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante RE; la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato è effettuata tramite l'invio del Filing model in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla Normativa Rilevante.

I Soggetti Rilevanti RE sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Internal Dealing di cui all'art. 3 del presente Codice.

7. DIVIETI E LIMITAZIONI RELATIVI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI MAR.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti MAR di effettuare, direttamente o indirettamente (anche per interposta persona), per conto proprio o anche per conto di terzi, qualsiasi Operazione Rilevante MAR, nei 30 giorni di calendario precedenti le riunioni del Consiglio d'Amministrazione chiamate ad approvare:

  • il progetto di bilancio di esercizio e consolidato della Società;

  • la relazione finanziaria semestrale;

  • i risultati trimestrali di esercizio, ove redatti.

Il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il periodo di chiusura ("Blackout Period") termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.

Delle date di approvazione, circa le predette relazioni annuali e infra-annuali, è fornita informazione sul sito internet della Società con la pubblicazione del calendario degli eventi societari.

Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, il Consiglio di Amministrazione può consentire ad un Soggetto Rilevante MAR di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di tale periodo:

  • a) in base ad una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi il Soggetto Rilevante MAR chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un Blackout Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o
  • b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, o ad una garanzia o a diritti relativi ad azioni, o ancora in relazione ad operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. Delegato UE n. 522/2016, il Soggetto Rilevante MAR deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Blackout Period.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un Blackout Period, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante MAR. Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni

estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante MAR:

  • a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
  • b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Blackout Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante MAR a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Blackout Period in talune circostanze, e tra l'altro nelle situazioni in cui:

  • a) al Soggetto Rilevante MAR erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  • ii) il Soggetto Rilevante MAR non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
  • b) al Soggetto Rilevante MAR erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il Blackout Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
  • c) il Soggetto Rilevante MAR esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Blackout Period, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  • i) il Soggetto Rilevante MAR notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  • ii) la decisione del Soggetto Rilevante MAR è irrevocabile;

iii) il Soggetto Rilevante MAR è stato preventivamente autorizzato dalla Società;

d) il Soggetto Rilevante MAR acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) il Soggetto Rilevante MAR ha aderito al piano prima del Blackout Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) il Soggetto Rilevante MAR non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Blackout Period;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Blackout Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Blackout Period;

  • e) il Soggetto Rilevante MAR trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
  • f) il Soggetto Rilevante MAR acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Blackout Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio d'Amministrazione si riserva la facoltà di vietare o limitare, a tutte od alcune Persone Rilevanti MAR, e per il periodo di tempo ritenuto necessario, il compimento di Operazioni Rilevanti MAR.

Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, ne verrà, senza indugio, data comunicazione ai soggetti interessati.

8. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI INTERNAL DEALING.

Il Soggetto Preposto è individuato dal Consiglio d'Amministrazione di CHL tra i propri membri o tra i dipendenti della Società.

Il Soggetto Preposto si potrà avvalere, per gli adempimenti pratici, di uno o più collaboratori, Consiglieri e/o dipendenti di CHL, al fine di provvedere nei termini previsti dalla Normativa Rilevante all'espletamento delle funzioni seguenti:

  • predisporre l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e curare l'aggiornamento dello stesso, avendo cura di accertare che a tali soggetti sia data informativa sui contenuti del Codice e degli obblighi connessi;

  • trasmettere a tutti i Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE una copia del Codice ed eventuali modifiche di quest'ultimo, a mezzo fax o posta elettronica o anche brevi manu, conservando le relative lettere di accettazione (secondo lo schema di cui all'Allegato D al presente Codice);

  • fornire assistenza alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE affinché le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti RE siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Codice;

  • ricevere le comunicazioni trasmesse da ciascuna Persona Rilevante MAR e da ciascun Soggetto Rilevante RE ai sensi del precedente art. 6 e dare tempestivo riscontro del ricevimento delle stesse secondo le modalità sopra indicate;

  • provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni trasmesse alla Società dalle Persone Rilevanti MAR e, ove del caso, dai Soggetti Rilevanti RE nei termini stabiliti dal presente Codice;

  • provvedere alla tenuta e all'archiviazione delle comunicazioni ricevute e di quelle diffuse al mercato e ne assicura la riservatezza anche impedendo che ad esse possano avere accesso persone non espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Società;

  • vigilare in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di Internal Dealing al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società (ivi incluso il Codice) e per segnalare l'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla Normativa Rilevante e ai migliori standard nazionali ed europei.

9. RIFERIMENTO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. NR. 231/2001 – RESPONSABILITÀ E SANZIONI.

Il presente Codice integra e fa riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Ferma ogni responsabilità e sanzione di legge, l'inosservanza delle disposizioni del presente Codice comporta le sanzioni previste dal suddetto Modello.

10. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.

L'inosservanza degli obblighi informativi prescritti dal presente Codice da parte delle Persone Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE potrà comportare le opportune iniziative di richiamo che verranno di volta in volta assunte dal Consiglio d'Amministrazione, valutando l'importanza e le circostanze dell'omissione.

Nei casi ritenuti più gravi, il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare una pubblica informativa della violazione, stabilendo modalità e tempi di tale informativa. L'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti RE potrà altresì comportare il rifiuto giustificato di CHL di effettuare comunicazioni per loro conto. Per i dipendenti di CHL o di società controllate dall'Emittente si applicheranno le sanzioni di responsabilità previste dalle disposizioni dei contratti che regolano i rapporti di lavoro. Per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere il relativo rapporto, anche senza preavviso. Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, la Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa, ivi compresa, nei casi più gravi, la revoca per giusta causa.

Per tutte le Persone Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti RE restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Si segnala, in particolare, che l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico delle Persone Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE prescritti nel presente Codice comporterà le responsabilità di cui all'art. 193 TUF.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le informazioni riguardanti i Soggetti Internal Dealing di cui all'art. 3 del presente Codice saranno trattate da CHL (in qualità di Titolare del trattamento dei dati) nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 ("Regolamento") e D. Lgs. n. 196/03 ("Codice Privacy") e delle altre disposizioni applicabili.

Ciascun Soggetto Rilevante MAR nonché Soggetto Rilevante RE, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nella comunicazione di cui all'Allegato D o, per le Persone strettamente legati ai Soggetti Rilevanti MAR, all'Allegato E, accetta irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Codice e sulla base degli obblighi di legge cui è soggetta CHL in qualità di Titolare del trattamento dei dati, anche se effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa, europea, nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente; acconsente inoltre che le medesime informazioni siano inserite, anche per sintesi, nelle relazioni finanziarie periodiche e nelle relazioni sulla remunerazione della Società. Il trattamento viene quindi effettuato sulla base degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e, quindi, al solo fine di adempiere ai predetti obblighi, la cui applicazione alla Società (e alle altre società del gruppo CHL) deriva dalla quotazione della stessa sul mercato telematico azionario regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ai sensi della normativa vigente, le comunicazioni delle Persone Rilevanti MAR e/o dei Soggetti Rilevanti RE devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto i dati medesimi:

a) sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, alle Autorità di Vigilanza e diffusi al pubblico;

b) sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti e quindi fino ad un massimo di cinque anni, in conformità alla normativa europea, nazionale, anche regolamentare, applicabile.

Detti dati verranno trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi del presente Codice comporterebbe l'impossibilità per CHL di ottemperare agli obblighi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti, e potrà giustificare l'erogazione delle conseguenti sanzioni.

I Soggetti Internal Dealing di cui al presente Codice possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 21 del Regolamento ("Diritto di accesso dell'interessato") e all'art. 7 del Codice Privacy ("Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti") rivolgendosi al Soggetto Preposto della Società.

12. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Nel caso si rendessero necessari od opportuni aggiornamenti, modifiche o integrazioni in esito alla più efficiente attuazione della Normativa Rilevante, il presente Codice potrà essere aggiornato e integrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato della Società, anche in via tra loro disgiunta tra loro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno conseguentemente il potere di apportare al presente Codice ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla Normativa Rilevante di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno, altresì, abrogare il presente Codice, sostituendolo in tutto o in parte con altro dallo stesso adottato con formale disposizione scritta.

In caso di modifica, aggiornamento, integrazione o sostituzione del presente Codice, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato ne daranno notizia (anche per il tramite del Soggetto Preposto), ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE, a far tempo dall'entrata in vigore delle modifiche, e informeranno il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del Consiglio successiva all'adozione di tale modifica.

ALLEGATI

ALLEGATO A NORMATIVA RILEVANTE

REGOLAMENTO UE N. 596/2014

Articolo 3

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;

2) «impresa di investimento»: un'impresa di investimento quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

3) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

4) «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5) «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;

6) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

7) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

8) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell'Unione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

9) «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa da un'autorità competente conformemente all'articolo 13;

10) «sede di negoziazione (trading venue)»: una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

11) «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;

12) «autorità competente»: un'autorità designata conformemente all'articolo 22, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento;

13) «persona»: una persona fisica o giuridica;

14) «merce»: una merce quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione;

15) «contratto a pronti su merci»: un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell'operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante;

16) «mercato a pronti»: un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell'operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;

17) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

18) «negoziazione algoritmica»: negoziazione algoritmica quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE;

19) «quota di emissione»: una quota di emissione quale definita nell'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;

20) «partecipante al mercato delle quote di emissioni»: chiunque effettua operazioni, incluso l'inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un'esenzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma;

21) «emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato;

22) «prodotto energetico all'ingrosso»: prodotto energetico all'ingrosso quale definito nell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011;

23) «autorità nazionale di regolamentazione»: autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011;

24) «strumenti derivati su merci»: strumenti derivati su merci quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all'interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all'articolo 19, paragrafo 10, che sia:

a) componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o

b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

26) «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti:

a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o

d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

27) «registrazioni di dati relativi al traffico»: registrazioni di dati relativi al traffico, quali definite nell'articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

28) «persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni»: una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari;

29) «indice di riferimento (benchmark)»: qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d'interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;

30) «market maker»: un market maker quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE;

31) «costituzione di una partecipazione (stake-building)»: un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l'obbligo di legge o regolamentare di annunciare un'offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società;

32) «partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant)»: una persona fisica o giuridica che rientra in una delle categorie di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), o paragrafo 2, e che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato;

33) «negoziazione ad alta frequenza»: tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), della direttiva 2014/65/UE;

34) «informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d'investimento»: informazioni:

i) elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni in materia di investimenti o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno strumento finanziario o a un emittente; o

ii) elaborate da persone diverse da quelle di cui al punto i), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno strumento finanziario;

35) «raccomandazione in materia di investimenti»: informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

  1. Ai fini dell'articolo 5, si applicano le seguenti definizioni:

a) «valori mobiliari»:

i) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;

ii) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero

iii) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni;

b) «strumenti collegati»: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

iv) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;

c) «distribuzione significativa»: un'offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari, distinta dalle normali operazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;

d) «stabilizzazione»: un acquisto o un'offerta di acquisto di valori mobiliari, o un'operazione su strumenti collegati equivalenti, effettuati da parte di un ente creditizio o un'impresa di investimento nell'ambito di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari.

Articolo 19

(Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

  1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

  1. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

  1. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

  1. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

  1. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

  1. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome della persona;

b) il motivo della notifica;

c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;

d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;

e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

  1. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo

in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

  1. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

  2. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

  3. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

  4. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale.

  1. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.

  2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

  3. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DELEGATO UE 522/2016

Articolo 7

(Negoziazione durante un periodo di chiusura)

  1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

  1. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8

(Circostanze eccezionali)

  1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

  2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

  3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9

(Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura)

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10

(Operazioni soggette a notifica)

  1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

  1. Le operazioni soggette a notifica includono:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 2

(Formato e modello della notifica)

  1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.

  2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

  3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.

D. LGS. N. 58/98 (T.U.F.)

TITOLO III EMITTENTI

Capo I

Informazione societaria

Art. 114

(Comunicazioni al pubblico)

[…omissis]

  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

[…omissis]

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, revisori legali e delle società di revisione legale)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa of-fensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

  1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico. 3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1 quater.

REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (REGOLAMENTO EMITTENTI)

TITOLO VII

SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Capo II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti

e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies

(Definizioni)

  1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

c) "soggetti rilevanti": chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies

(Ambito di applicazione)

  1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro di origine.

  1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

  2. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

  • tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

  • sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

  • sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

  • fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

  • notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

  • Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 152-octies

(Modalità e tempi di comunicazione alla Consob e al pubblico)

  1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sule azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

  2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine de giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

  3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

  4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

  5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

  6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

ALLEGATO B

FILING MODEL PER PERSONE RILEVANTI MAR

(ALLEGATO AL REG. DI ESECUZIONE UE N. 523/2016)

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti MAR

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla
persona strettamente associata
a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel
registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2 Motivo della notifica
a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la
posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno
dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del
commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]
[Per le persone strettamente associate,
indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che

esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di

amministrazione, di controllo o di direzione.]
b) Notifica
iniziale/modifica
[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di
modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3 al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta,
a) Nome [Nome completo dell'entità.]
b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO
17442.]
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a) Descrizione dello
strumento finanziario,
tipo di strumento
Codice di identificazione
[—
Indicare la natura dello strumento:
un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a

un'azione o a uno strumento di debito;
una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o

un derivato su quote di emissione.

Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione
delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento
(UE) n. 600/2014.]
b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti
dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/5221
della Commissione adottato a norma
dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi
specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare
se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.)
sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso
giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due
colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la
valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle
operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n.
600/2014.]
d) Informazioni aggregate

Volume aggregato
[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;

Prezzo
sono della stessa natura;

sono effettuate lo stesso giorno e
sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della
quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
[Informazioni sui prezzi:
nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato

delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo,
secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato
a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f) Luogo dell'operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID,
dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori
dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle
operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n.
600/2014, o
se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una
sede di negoziazione».]

1Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO C

FILING MODEL PER SOGGETTI RILEVANTI RE

(ALLEGATO 6 AL REG. EMITTENTI)

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti").

  1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;

d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

  1. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

  2. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [email protected] o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

  1. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.

  2. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7 del

1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che
controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata
a)1 Nome Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione:
2 Motivo della notifica
a) Motivo della notifica Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento
dell'emittente quotato: □
Soggetto che controlla l'emittente quotato: □
---------------------------------------------------------------------
Soggetto strettamente legato □
Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:
Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione:
b)2 Notifica iniziale/modifica Notifica iniziale:
Modifica della precedente notifica:
Motivo della modifica:

Regolamento Emittenti

1 Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

2 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3 Dati relativi all'emittente
a)3 Nome
b)4 LEI
4 effettuate Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun
tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state
a) Descrizione dello strumento
finanziario,
tipo di strumento
Codice di identificazione
b)5 Natura dell'operazione
c)6 Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i
d)
7
Data dell'operazione
e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione:
Codice di identificazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

3[Nome completo dell'entità.] 4 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] 5 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

6 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

7 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO D

LETTERA DI DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 E DEL D. LGS. N.196/2003

Spett. le

CHL S.P.A. CORSO ITALIA, N. 30 50131 – FIRENZE (FI)

Alla c.a. del Soggetto Preposto

Io sottoscritto ______, nato a _ il ___,
codice fiscale ________, nella mia qualità di

Soggetto Rilevante della società quotata CHL S.p.A., ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014 ("Soggetto Rilevante MAR"),

Soggetto Rilevante della società CHL S.p.A. ai sensi dell'art. 152-sexies, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti ("Soggetto Rilevante RE"),

(ove del caso)

Legale rappresentante della ________, con sede legale in
________, codice fiscale e numero iscrizione presso il registro
delle imprese di ______, che riveste la qualità di Soggetto Rilevante RE
della società quotata CHL S.p.A.,

ai sensi del "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing" ("Codice") della società CHL S.p.A.,

ATTESTO

di aver preso conoscenza del, e di accettare il, contenuto, e di aver ricevuto copia integrale del, Codice, nonché delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Codice e dalla normativa vigente che dichiaro di conoscere;

MI IMPEGNO:

  • a rispettare le norme contenute nel Codice e la normativa di legge e regolamentare applicabile che dichiaro, altresì, di conoscere;

[In caso di Soggetto Rilevante MAR]

  • a notificare per iscritto, alle persone a me strettamente legate, il Codice (e gli obblighi loro spettanti ai sensi del Codice e della vigente normativa di legge e regolamentare applicabile), a conservare copia della notifica, nonché a trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.

A tal fine dichiaro che

o non sussistono allo stato persone strettamente legate a me riconducibili ai sensi del Reg. (UE) n. 596/2014 come definite nel Codice della CHL S.p.A.;

o che la/e persona/e strettamente legata/e a me riconducibili ai sensi del Reg. (UE) n. 596/2014 come definite nel Codice della società CHL S.p.A. è/sono la/e seguente/i:

INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA TENUTA DEL REGISTRO INTERNAL DEALING

ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE (come individuate dall'art. 3 del Reg. UE n. 596/2014)

CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O PARTNER EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA

Cognome e nome Data e luogo
di nascita
Codice Fiscale
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO
Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale
SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI
Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO RIVESTITE DAL
SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCATE
Denominazione sociale Sede legale Codice Fiscale e Carica
ricoperta
(e
P. IVA indicazione
della
Persona
Rilevante MAR)
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL
SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCATE
Denominazione sociale Sede legale Codice Fiscale e Quota di partecipazione (e
P. IVA indicazione
della
Persona
Rilevante MAR)
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP COSTITUITI A BENEFICIO DEL SOGGETTO RILEVANTE MAR
O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCATE
Denominazione sociale Sede legale Codice Fiscale e Persona Rilevante MAR
P. IVA
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE
EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE
LEGATE SOPRA ELENCATE
Denominazione sociale Sede legale Codice Fiscale e Persona Rilevante MAR
P. IVA

Data (Firma)

_______________________ _________________________

_____________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "Regolamento") e al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni ("Codice Privacy"), dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento CHL S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del Regolamento e del Codice Privacy e di essere stato reso edotto dei diritti di cui dagli artt. 15 a 21 del Regolamento e all'art. 7 del Codice Privacy, e presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili.

Firma

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI MAR ED ACCETTAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 E DEL D. LGS. N.196/2003

Spett. le

CHL S.P.A. CORSO ITALIA, N. 30 50131 – FIRENZE (FI)

Alla c.a. del Soggetto Preposto

Il sottoscritto ___________________ nato a __________ il ____________, codice fiscale ________________________________, nella sua qualità di □ Persona strettamente legata ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26) del Reg. UE n. 596/2014 al Sig. _____________________________________________, Soggetto Rilevante della società quotata CHL S.p.A. ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014 ("Soggetto Rilevante MAR"), (ove del caso) □ Legale rappresentante della ________________________________, con sede legale in ____________________________________________, codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di _____________________________________________, che riveste la qualità di Persona strettamente legata ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26) del Reg. UE n. 596/2014 al Sig. _____________________________________________, Soggetto Rilevante MAR della società quotata CHL

S.p.A.,

dichiara di aver ricevuto dal predetto Soggetto Rilevante MAR adeguata informazione degli obblighi derivanti dalla qualifica di Soggetto Internal Dealing ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, nonché copia integrale del "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing" della CHL S.p.A. e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Data Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "Regolamento") e al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni ("Codice Privacy"), dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento CHL S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del Regolamento e del Codice Privacy e di essere stato reso edotto dei diritti di cui dagli artt. 15 a 21 del Regolamento e all'art. 7 del Codice Privacy, e presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili.

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