Legal Proceedings Report • Jan 25, 2020
Legal Proceedings Report
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| Informazione Regolamentata n. 0422-3-2020 |
Data/Ora Ricezione 25 Gennaio 2020 11:00:42 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | CHL | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 126977 | |
| Nome utilizzatore | : | CHLN01 - Guzzinati | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 25 Gennaio 2020 11:00:42 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 25 Gennaio 2020 11:00:43 | |
| Oggetto | : | art. 92 L.F. | CHL S.p.A.: comunicazione ai creditori ex |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.

CHL S.p.A.: comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F.
Firenze, 24 Gennaio 2020
Si allega avviso ex art. 92 L.F. emesso dal curatore fallimentare contenente indicazioni in merito alle modalità per l'insinuazione al passivo del fallimento.
Il curatore fallimentare dott. Vincenzo Pilla
Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito internet di CHL all'indirizzo https://corporate.chl.it, Sezione Area Stampa-comunicati stampa.

Con la presente si comunica che con sentenza del 15 – 20 gennaio 2020 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società "CHL s.p.a. " con sede in Firenze corso Italia, 30 C.F. 04610960488 nominando il sottoscritto quale Curatore Fallimentare.
Le domande tempestive di ammissione di crediti al passivo del fallimento, ovvero di rivendicazione o restituzione di beni mobili o immobili del soggetto fallito, vanno proposte a mezzo pec da trasmettere all' indirizzo pec [email protected] almeno 30 giorni prima dell'udienza indicata.
Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, di cui verrà data comunicazione, potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F. Decorso questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al ricorrente.
l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda;
la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste, con onere di segnalarne al curatore ogni variazione.
Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), il ricorso verrà dichiarato inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.
N.B.: in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito in cancelleria, senza altro avviso.
La domanda va proposta con ricorso, il quale deve essere sottoscritto, anche personalmente dalla parte, secondo due modalità alternative A) con firma digitale; B) con firma ordinaria sull'originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.
Anche i documenti dimostrativi del diritto fatto valere non devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma sottoposti a scansione digitale, per l'invio telematico Ricorso e documenti dimostrativi del diritto dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
N.B.: i ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del tribunale, o trasmessi al Curatore in forma cartacea, o a mezzo semplice e-mail (non p.e.c.) saranno ritenuti irricevibili.
Solo i titoli di credito (assegni, cambiali, ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito.
Si avverte inoltre che:
a) entro 15 giorni prima dell'udienza sopra indicata, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di P.E.C. del creditore indicato in ricorso;
b) fino a 5 giorni prima dell'udienza gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare eventuali osservazioni scritte P.E.C. e documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. sopra indicato;
Si chiede infine di comunicare al sottoscritto curatore, sempre al suddetto indirizzo di P.E.C., l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale spettano i diritti di cui all'art. 41 co. 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e al compenso) nonché i doveri di cui all'art. 41 co. 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni), le responsabilità di cui all'art. 41 co. 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art. 2407 c.c.) nonché le sanzioni di cui all'art. 233 L.F. (mercato di voto).
A tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni aventi i requisiti indicati nell'art. 28 L.F. (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli spessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato.
In calce si elencano - a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo - i documenti dei quali è consigliata la trasmissione a supporto della domanda, restando impregiudicata la loro valutazione da parte del Giudice Delegato.
Distinti Saluti
Firenze, 22 gennaio 2020
Il Curatore Fallimentare Dott. Vincenzo Pilla
· calcolo degli eventuali interessi richiesti, con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem necessariamente la data del fallimento). Si precisa che ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori commerciali non si applicano in ambito concorsuale.
· calcolo degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente, per i crediti muniti di privilegio (art. 2749 co. 1 c.c.), e degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nelle due annualità precedenti, per i crediti muniti di prelazione ipotecaria (art. 2855 co. 2 c.c.)
· ai fini dell'opponibilità alla massa, è necessario che il Decreto Ingiuntivo sia stato munito di formula di definitività, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Spese (anche legali) sostenute: documentazione attestante il pagamento
· gli originali vanno depositati in cancelleria. Ai fini della opponibilità alla massa occorre che il protesto del titolo sia stato levato prima della dichiarazione di fallimento o che comunque il titolo abbia data certa anteriore
· estratto del libro giornale (o dei libri IVA per le imprese ed i lavoratori autonomi in regime di
contabilità semplificata) relativo all'intero periodo in cui si è svolto il rapporto
· contratto e fatture accompagnatorie o eventuali documenti di trasporto
· per ottenere il privilegio ex art. 2758 co. 2 c.c. per IVA di rivalsa occorre descrivere in ricorso i beni oggetto della fornitura o della prestazione.
· contratto di lavoro e cedolini delle retribuzioni rimaste impagate, con indicazione della retribuzione complessivamente richiesta al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
· indicazione separata di eventuali acconti percepiti nonché indennità per lavoro straordinario, ferie non godute, mancato preavviso ex art. 2118 c.c., malattia, r.o.l.
· calcolo del T.F.R. (con separata indicazione delle quote di t.f.r. maturate fino al 31.12.2000, nonché l'ammontare degli abbattimenti di cui all'art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore all'1.1.2001, l'ammontare lordo della rivalutazione maturata dall'1.1.2001 e della relativa imposta sostitutiva, l'ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l'ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi) con la segnalazione di eventuali forme di previdenza complementare;
· quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di esecutività dello stato passivo e del credito per interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data fino alla data del fallimento.
· contratto o lettera d'incarico;
· dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale delle attività poste in essere;
· nota spese e competenze, elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2013 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle conclusesi successivamente, anche se iniziate in precedenza · indicazione separata dei diritti maturati nell'ultimo biennio della prestazione professionale;
· indicazione separata di IVA e CAP ove sia stata emessa fattura;
· contratto di conto corrente comprensivo dei fogli informativi sottoscritti e contenete le condizioni economiche applicate al rapporto;
· atti di affidamento delle aperture di credito;
· estratti di conto corrente comprensivi dello scalare e degli elementi per il conteggi delle competenze dall'accensione alla data di fallimento.
· nota di iscrizione ipotecaria;
· contratto o atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
· atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
· piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c. (annata contrattuale, non solare)
· indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.
· atto di eventuale risoluzione e messa in mora;
· contratto o atto di pegno;
· prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.
· contratto di leasing;
· fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
· estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
· documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
· documentazione attestante l'eventuale ricavato derivante dalla riallocazione del bene sul mercato;
· certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
· contratto di agenzia;
· fatture emesse dalla società fallita (che hanno originato i crediti provvigionali) ovvero estratto conto analitico delle vendite;
· estratto conto delle singole voci creditorie;
· qualifica di coltivatore diretto rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
· contratto, che ha originato il rapporto;
· "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito
· certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
· "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) per gli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
· Libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti nel periodo di riferimento del credito;
· Libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa
· certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
· atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
· bilancio, completo di nota integrativa e relazione amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
· libro matricola (per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci);
· "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;
· certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
· atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
· bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
· "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;
· contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
· copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso dell'impresa fallita, avente data certa anteriore al fallimento, corredato se necessario dalla continuità delle precedenti trascrizioni sino al ventennio.
Domanda di Restituzione: documentazione attestante la consegna del bene e il titolo di proprietà
del bene in possesso dell'impresa fallita
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