Legal Proceedings Report • Dec 24, 2019
Legal Proceedings Report
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| Informazione Regolamentata n. 0422-109-2019 |
Data/Ora Ricezione 24 Dicembre 2019 12:29:30 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | CHL | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 126226 | |
| Nome utilizzatore | : | CHLN01 - Guzzinati | |
| Tipologia | : | 2.5; 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 24 Dicembre 2019 12:29:30 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 24 Dicembre 2019 12:29:32 | |
| Oggetto | : | HL S.p.A.: Tribunale di Firenze accoglie istanza Procura, sospende il CdA e nomina dott.Vincenzo Pilla e Barbara Molinari amministratori giudiziali. |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
CHL S.p.A.: Il Tribunale di Firenze accoglie l'istanza della Procura, sospende il Consiglio di amministrazione della Società e nomina, fino al termine della procedura prefallimentare, il dott. Vincenzo Pilla e l'avv. Barbara Molinari amministratori giudiziali.
CHL S.p.A. ("CHL o la Società") ad integrazione del comunicato diffuso in data 23 dicembre 2019 comunica di aver ricevuto dal Tribunale di Firenze, in relazione all'istanza ex art.15, comma 8, L.F. del Pubblico Ministero nei confronti di Centro CHL Distribuzione S.p.A. (oggetto di comunicazione comunicato in data 16 dicembre) disposizione di "sospensione immediata, fino alla conclusione della fase prefallimentare, dei poteri di tutti i consiglieri di amministrazione e dei consiglieri appartenenti al comitato per il controllo sulla gestione ex art.2409 octiesdecies c.c. della società CHL" e "nomina in sostituzione dei consiglieri di amministrazione il dott. Vincenzo Pilla e l'avv. Barbara Molinari quali amministratori giudiziali, che opereranno immediatamente con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale, con il principale compito di consentire la regolare continuazione dell'impresa, secondo le modalità stabilite in parte motiva".
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2019 dopo il contraddittorio tra le Parti, durante il quale la società, attraverso i propri legali avvocati Alessandra Cacioli e Aldo de Bellis, ha sostenuto "la non sussistenza dello stato di insolvenza e che anzi la società è in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni anche alla luce delle dinamiche di gruppo e del rilancio dell'attività con l'approvazione del Piano Finanziario per gli anni 2019-2023 e che, quanto al periculum in mora, le irregolarità riscontrate non sono lesive dell'integrità patrimoniale".
Le difese della società non sono state accolte dal Tribunale, nel cui provvedimento finale si legge, tra l'altro, che "trattandosi di misure cautelari, deve essere positivamente riscontrata la ricorrenza sia del fumus boni iuris, da intendersi come probabile sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento, che del periculum in mora (da valutare a seconda del contenuto della misura da adottare) e cioè il pericolo che, nelle more del procedimento prefallimentare, possa essere lesa la capacità produttiva dell'impresa, ovvero l'integrità dell'azienda o del patrimonio sociale, a mezzo di atti di distrazione dell'attivo


o l'assunzione di nuovi debiti. Nell'ipotesi che occupa devono ritenersi sussistenti presupposti rilevanti per l'adozione del rimedio cautelare…. Alla luce di tali evidenze, appare necessaria, a tutela della integrità del patrimonio della impresa debitrice, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 15, comma 8 L.F., che nel caso di specie possono certamente avere un contenuto simile o analogo a quello di cui all'articolo 2409 c.c. al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale in vista del futuro concorso dei creditori. "
CONTACT CHL INVESTOR RELATOR [email protected]
Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito internet di CHL all'indirizzo https://corporate.chl.it, Sezione Area Stampa-comunicati stampa.

CHL S.p.A.: Il Tribunale di Firenze accoglie l'istanza della Procura, sospende il Consiglio di amministrazione della Società e nomina, fino al termine della procedura prefallimentare, il dott. Vincenzo Pilla e l'avv. Barbara Molinari amministratori giudiziali.
CHL S.p.A. ("CHL o la Società") ad integrazione del comunicato diffuso in data 23 dicembre 2019 comunica di aver ricevuto dal Tribunale di Firenze, in relazione all'istanza ex art.15, comma 8, L.F. del Pubblico Ministero nei confronti di Centro CHL Distribuzione S.p.A. (oggetto di comunicazione comunicato in data 16 dicembre) disposizione di "sospensione immediata, fino alla conclusione della fase prefallimentare, dei poteri di tutti i consiglieri di amministrazione e dei consiglieri appartenenti al comitato per il controllo sulla gestione ex art.2409 octiesdecies c.c. della società CHL" e "nomina in sostituzione dei consiglieri di amministrazione il dott. Vincenzo Pilla e l'avv. Barbara Molinari quali amministratori giudiziali, che opereranno immediatamente con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale, con il principale compito di consentire la regolare continuazione dell'impresa, secondo le modalità stabilite in parte motiva".
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2019 dopo il contraddittorio tra le Parti, durante il quale la società, attraverso i propri legali avvocati Alessandra Cacioli e Aldo de Bellis, ha sostenuto "la non sussistenza dello stato di insolvenza e che anzi la società è in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni anche alla luce delle dinamiche di gruppo e del rilancio dell'attività con l'approvazione del Piano Finanziario per gli anni 2019-2023 e che, quanto al periculum in mora, le irregolarità riscontrate non sono lesive dell'integrità patrimoniale".
Le difese della società non sono state accolte dal Tribunale, nel cui provvedimento finale si legge, tra l'altro, che "trattandosi di misure cautelari, deve essere positivamente riscontrata la ricorrenza sia del fumus boni iuris, da intendersi come probabile sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento, che del periculum in mora (da valutare a seconda del contenuto della misura da adottare) e cioè il pericolo che, nelle more del procedimento prefallimentare, possa essere lesa la capacità produttiva dell'impresa, ovvero l'integrità dell'azienda o del patrimonio sociale, a mezzo di atti di distrazione dell'attivo


o l'assunzione di nuovi debiti. Nell'ipotesi che occupa devono ritenersi sussistenti presupposti rilevanti per l'adozione del rimedio cautelare…. Alla luce di tali evidenze, appare necessaria, a tutela della integrità del patrimonio della impresa debitrice, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 15, comma 8 L.F., che nel caso di specie possono certamente avere un contenuto simile o analogo a quello di cui all'articolo 2409 c.c. al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale in vista del futuro concorso dei creditori. "
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