Governance Information • Apr 16, 2018
Governance Information
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Aggiornamento: 16 Aprile 2018
Il presente Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing di CHL S.p.A. - ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegati compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate - è adottato in esecuzione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia internal dealing (a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 596/2014), in attuazione della disciplina prevista dagli artt. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e successive modifiche, e dagli articoli contenuti nel Capo II del Titolo VII del Regolamento Emittenti di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera Consob n. 19974 del 27 aprile 2017.
L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.
Obiettivo del Codice è garantire un'adeguata trasparenza informativa in merito alle operazioni effettuate su azioni emesse dalla Società o Strumenti Finanziari ad esse collegati (come di seguito definiti), da Soggetti Rilevanti o da Persone ad essi strettamente legate indicati nell'art. 3, paragrafo 1, punto 25 e 26, della MAR (come di seguito definite), anche per interposta persona. Ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il Codice disciplina i comportamenti che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare in relazione ad operazioni, effettuate da questi ultimi e dalle Persone ad essi strettamente legate, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari, anche al fine di consentire a CHL S.p.A. di adempiere ai propri obblighi di comunicazione al mercato conformemente alle suddette disposizioni del Regolamento Emittenti, e secondo le modalità ed i termini attuativi precisati nel Codice stesso.
Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche Soggetti Iscritti nell'Elenco - Sezione Titolari di Accesso permanente - di cui all'art. 18 della MAR (Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate), le disposizioni di cui al presente Codice devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate/Riservate.
Copia del presente Codice di Comportamento è depositato presso Borsa Italiana S.p.A.. Ciascun Soggetto Rilevante e chiunque eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ne riceverà, inoltre, una copia personale e sottoscriverà alla consegna un documento attestante il ricevimento e l'accettazione del medesimo, secondo il formato di cui all'Allegato "1" al presente Codice di Comportamento.
Tenuto conto di quanto stabilito nelle sopra richiamate disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, si intende:
per "Codice": il presente Codice di Comportamento;
per "CHL": CHL S.p.A.;
per "Società Controllata": ogni società controllata da CHL ai sensi dell'art. 93 del TUF;
per "Società Controllata Rilevante": una Società Controllata, allorché il valore contabile della partecipazione di titolarità di CHL nella stessa rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di CHL, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
per "Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione" o " Soggetti MAR":
a) per quanto concerne CHL: gli Amministratori, i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e i Responsabili di Primo Livello (ove presenti); per Responsabile di Primo Livello si intende un direttore generale o responsabile di una direzione posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione o dell' Amministratore Delegato stesso di CHL o di una Società Controllata Rilevante che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate riguardanti CHL e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di CHL;
b) per quanto concerne le Società Controllate Rilevanti: ogni Amministratore cui siano attribuite deleghe esecutive di carattere permanente, o facente parte di un Comitato esecutivo, o Direttore Generale o responsabile di direzione che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate riguardanti CHL o società controllate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della rispettiva Società Controllata Rilevante;
a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
per "Soggetti Rilevanti": chiunque detenga una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale di CHL, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla CHL;
per "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti":
a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).
Nel precisare che gli obblighi di comunicazioni di cui al successivo paragrafo 5. riguardano anche le Persone strettamente legate alle Persone che esercitano Funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e le Persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti e stante l'impossibilità da parte della CHL di individuare d'ufficio ciascuna persona strettamente legata alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed ai soggetti rilevanti, sarà responsabilità delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dei Soggetti Rilevanti assumere le necessarie misure conoscitive e di diffusione del presente obbligo normativo, ove ciascun soggetto ritenga che ricorrano le necessarie condizioni.
(i) le azioni emesse da CHL;
(ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni emesse da CHL; (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni emesse da CHL o scambiabili con esse;
(iv) gli strumenti derivati sulle azioni (intendendosi per tali i futures, gli swaps, i contratti a termine, le opzioni, e le combinazioni di tali strumenti derivati, nonché i covered warrant, così come definiti all'art. 1 del TUF) e aventi come sottostante gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF stesso, e i relativi indici, anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti;
(v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni CHL, rappresentanti tali azioni;
(vi) le azioni quotate emesse da Società Controllate da CHL, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (i) a (iv) ad esse collegate;
(vii) le azioni non quotate emesse da Società Controllate, quando il valore contabile della partecipazione nella controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di CHL, come da ultimo bilancio approvato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (i) a (iv) ad esse collegate;
a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni stabilite dall'art. 152-septies, comma 3) lett. d).
Il suddetto importo di Euro 20.000 è calcolato, sommando le operazioni, relative alle azioni e agli Strumenti Finanziari ad esse collegati, effettuate da ciascun Soggetto Rilevante/ Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate ad essi, mentre per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
E' fatto divieto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, ai Soggetti Rilevanti ed alle persone a loro strettamente legate di effettuare, direttamente o per interposta persona, qualsiasi operazione, anche per conto di terzi, nei 30 giorni di calendario precedenti le riunioni del Consiglio d'Amministrazione chiamate ad approvare :
il progetto di bilancio di esercizio e consolidato della Società;
la relazione semestrale
risultati trimestrali di esercizio, ove redatti.
Il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il black-out period termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.
Delle date di approvazione, circa le predette relazioni annuali e infra-annuali, è fornita informazione sul sito internet della società con la pubblicazione del calendario degli eventi societari. Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock options, le conseguenti operazioni purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. Ai sensi dell'articolo 19 del MAR, il Consiglio di Amministrazione può consentire ai predetti soggetti di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di tale periodo:
Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio d'Amministrazione si riserva la facoltà di vietare o limitare, a tutte od alcune Persone Rilevanti/persone che esercitano funzioni di amministrazione, di
controllo o di direzione e per il periodo di tempo ritenuto necessario, il compimento di operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari come sopra definiti all'art. 3.
Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, ne verrà, senza indugio, data comunicazione ai soggetti interessati nonché a Borsa Italiana S.p.A.
Come indicato dall'art. 152 octies del Regolamento Emittenti:
Secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 596/2014 le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente legate devono effettuare la comunicazione non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione
La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.
La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.
Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del "Regolamento Emittenti"
Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni di internal dealing (Preposto all'Internal Dealing nominato dal Consiglio di Amministrazione di CHL)
I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.
I Soggetti Rilevanti e le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione comunicano al Preposto all'Internal Dealing, (rispettivamente entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione o non oltre due giorni lavorativi dopo la data dell'operazione) le Operazioni Rilevanti, compiute da loro stessi e dalle Persone ad essi strettamente
legate. Sarà cura del Preposto all'Internal Dealing pubblicare le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti.
La comunicazione delle operazioni rilevanti al Preposto all'Internal Dealing dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito Modello di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.
Il predetto Modello dovrà essere compilato in ogni sua parte in funzione delle operazioni segnalate, sottoscritto, se riprodotto su supporto cartaceo, e quindi trasmesso a CHL e per essa al Preposto all'Internal Dealing presso la sede legale della medesima. La trasmissione del modello dovrà avvenire tramite consegna diretta, ovvero invio a mezzo fax o posta elettronica, rispettivamente al numero di fax della società, all'indirizzo [email protected] o all'indirizzo di posta elettronica del Preposto all'Internal Dealing. E' responsabilità dei Soggetti che comunicano le operazioni accertarsi dell'avvenuta ricezione delle predette comunicazioni.
Ciascuna persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e ciascun Soggetto Rilevante è tenuto, inoltre, a rendere nota alle rispettive persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti ai sensi dell'art. 114 comma 7 del TUF ed oggetto anche del presente Codice.
Per quanto attiene la comunicazione delle Operazioni Rilevanti a Consob, il Preposto procederà direttamente, anche per conto dei soggetti interessati che intendano avvalersi di CHL S.p.A. per la comunicazione a Consob, secondo quanto previsto dall'art. 152-octies, del Regolamento Emittenti.
Ove i Soggetti MAR intendano avvalersi di CHL S.p.A. per la comunicazione a Consob delle operazioni MAR, essi devono senza indugio e comunque entro 2 giorno lavorativo dalla data dell'operazione rilevate, informare il Soggetto Preposto richiedendo che sia CHL a comunicare per loro conto l'operazione MAR.
Il Preposto all'Internal Dealing è individuato dal Consiglio d'Amministrazione di CHL tra i propri membri o tra i dipendenti della società.
Il Preposto si potrà avvalere, per gli adempimenti pratici, di uno o più collaboratori, Consiglieri e/o dipendenti di CHL, al fine di provvedere nei termini di legge all'espletamento delle funzioni seguenti:
ricevere le comunicazioni trasmesse da ciascun Soggetto Rilevante ai sensi del precedente articolo 5 e dare tempestivo riscontro del ricevimento delle stesse, mediante conferma telefonica, ovvero via posta elettronica o fax, utilizzando i recapiti comunicati dal Soggetto Rilevante al momento dell' accettazione del presente Codice;
provvedere all'archiviazione delle comunicazioni ricevute di cui al punto precedente;
predisporre l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 115-bis del TUF (utilizzando le modalità contenute nel "Manuale per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate"- Allegato "2") e curare l'aggiornamento dello stesso, in base alle indicazioni che devono essere tempestivamente fornite dal Presidente, dall'Amministratore delegato, nonché dai competenti uffici di CHL o di Società Controllata;
trasmettere a tutti i Soggetti Rilevanti il Codice ed eventuali modifiche di quest'ultimo anche personalmente, nonché a mezzo fax o posta elettronica, conservando le relative lettere di accettazione; - effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
vigilare sull'applicazione della presente Linea Guida e segnalare l'eventuale opportunità di apportare alla presente Linea Guida e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori standard della prassi nazionale.
CHL, tramite il Preposto all'Internal Dealing, rende note alla Consob ed al pubblico, in osservanza di quanto previsto dall'art. 152-octies del Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti effettuate da ogni Soggetto Rilevante e Persona ad esso strettamente legata in conformità alle disposizioni del presente Codice.
Nello specifico, secondo le modalità indicate nell' Allegato 6 del Regolamento Emittenti, la comunicazione alla Consob delle operazioni di cui sopra avviene, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione mediante la compilazione della modulistica per l'Internal Dealing, disponibile sulla piattaforma SDIR, predisposta da Borsa Italiana S.p.A.
Analogamente, ai sensi del citato Allegato 6, la trasmissione da parte di CHL, delle informazioni relative alle operazioni suddette, al meccanismo per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni (SDIR), entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, assolve agli obblighi di comunicazione al pubblico.
CHL pubblica inoltre le predette informazioni sul proprio sito internet nella sezione Internal Dealing.
I "Soggetti rilevanti" e le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione identificati dal presente Codice di Internal Dealing, sono, in virtù della loro posizione apicale, sempre da considerarsi soggetti in possesso di informazioni privilegiate. Per tale motivo sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 e disciplinati dai precedenti paragrafi del presente Codice di Internal Dealing .
Inoltre la Società, nel corso della sua operatività, può coinvolgere in alcuni processi decisionali o operativi altri soggetti che possono, in virtù del loro ruolo all'interno di tali processi, venire a conoscenza di informazioni privilegiate.
Ad ogni occasione in cui vengono divulgate informazioni privilegiate (quali operazioni straordinarie in corso o potenziali, strategie aziendali etc.) a soggetti diversi dai "Soggetti rilevanti" e dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione così come identificati dal presente Codice di Internal Dealing, tali soggetti devono essere censiti ed inseriti nell'apposito "Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate" ed inviare ai soggetti censiti una comunicazione (vedi la "Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate" pubblicata dalla Società sulla propria home page sezione Corporate Governance/Documenti di Corporate Governance) che riporta tutte le informazioni necessarie affinché il destinatario abbia contezza del concetto di "informazione privilegiata" e dei propri obblighi di riservatezza a tal proposito.
La presente procedura integra e fa riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Ferma ogni responsabilità e sanzione di legge, l'inosservanza delle disposizioni della presente procedura comportano le sanzioni previste dal suddetto Modello.
L'inosservanza degli obblighi informativi prescritti dal presente Codice da parte dei soggetti che lo hanno accettato, potrà comportare le opportune iniziative di richiamo che verranno di volta in volta assunte dal Consiglio d'Amministrazione, valutando l'importanza e le circostanze dell'omissione.
Nei casi ritenuti più gravi, il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare una pubblica informativa della violazione, stabilendo modalità e tempi di tale informativa.
Per eventuali sanzioni a carico di Soggetti Rilevanti che siano dipendenti di CHL o di Società Controllata, come individuate all'articolo 3, si provvederà, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di lavoro.
Si segnala che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporterà le responsabilità di cui all'art. 193 TUF che - salvo che il fatto costituisca reato - prevede, tra l'altro:
− l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila ad Euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo, se le comunicazioni sono dovute dalla Società e
− l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro cinquemila ad Euro due milioni se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica.
Inoltre, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della Società incidendo in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila a Euro due milioni.
Ai sensi dell'art. 184, comma 1, del TUF è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro ventimila a Euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
L'art. 187-bis del TUF disciplina le sanzioni amministrative per l'abuso di informazioni privilegiate.
Io sottoscritto ___________________________________________________, nella mia qualità di _________________________________, preso atto di essere considerato Soggetto Rilevante/ persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ai sensi del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing della società CHL S.p.A.,
di aver ricevuto e di aver preso conoscenza del contenuto del Codice e delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal Codice e dalla normativa vigente che dichiaro di conoscere;
a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento e dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile che dichiaro, altresì, di conoscere;
a notificare per iscritto alle persone strettamente legate a me riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi del Codice e della vigente normativa di legge e regolamentare applicabile.
A tal fine dichiaro che
| Nome e Cognome / Denominazione sociale |
Luogo e data di nascita | Residenza / Indirizzo sede legale |
Codice Fiscale / P. IVA |
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Data (firma)
Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice privacy")
I dati personali a Lei riferiti saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice privacy") e non saranno diffusi in alcun modo. Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è CHL S.p.A..
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