Governance Information • Apr 16, 2018
Governance Information
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Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 Aprile 2018
In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato (la "Normativa Rilevante"), il Consiglio di Amministrazione di CHL S.p.A. (la "Società") ha – da ultimo - approvato la presente procedura (la "Procedura") e ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..
La Procedura ha ad oggetto la disciplina e il trattamento delle informazioni privilegiate per quanto riguarda la gestione interna, la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti CHL S.p.A. e le Società del Gruppo, nonché le operazioni sul capitale della stessa.
La presente Procedura trova applicazione a far data dalla Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
L'Allegato A alla presente Procedura contiene una descrizione della Normativa Rilevante che i destinatari della Procedura sono tenuti a conoscere e osservare.
Ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante, per informazioni privilegiate si intendono quelle
indicate, ai sensi dell'art. 7 del MAR (Market Abuse Regulation ossia il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato), ossia ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi" degli Strumenti Finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
Il MAR precisa che se l'Informazione Privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'Informazione Privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistenti o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisteranno o si verificheranno. Una fase intermedia è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente Procedura riguardo alle Informazioni Privilegiate (le "Informazioni Privilegiate a Formazione Progressiva").
Indica ogni informazione riguardante la Società e le società controllate che, pur non rivestendone ancora tutti i caratteri, ha una sufficiente probabilità di diventare, in un secondo momento, un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.
La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti, ai Dipendenti e Collaboratori e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e le sue Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
Ai sensi dell'art. 17 del MAR la Società comunica al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società.
La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura.
La Società, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
e) agenzie di rating;
f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
La Società provvede all'atto del rilascio di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti (individuati dalle lettera a, b, c, d, e, f) una dichiarazione ai sensi della quale i medesimi si dichiarino consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico ai sensi del MAR.
Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.
L'art. 9 del MAR prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di informazione privilegiata.
I destinatari della Procedura (i "Soggetti Interessati") al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
È fatto divieto ai Soggetti Interessati:
La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste e di seguito indicate.
La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.
I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società e del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e il responsabile dell'Ufficio Investor Relations di tutte le informazioni riguardanti la Società che essi ritengano potenzialmente privilegiate, le Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti, come di seguito definiti, e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti sono
tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Inoltre, dovranno informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al pubblico ai sensi del MAR, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvalgono dell'Ufficio Investor Relations.
Si precisa, infine, che nel caso di processo che si svolge in più fase, le Informazioni Privilegiate a Formazione Progressiva possono riguardare, ad esempio:
Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In sua assenza, assume tale responsabilità il Responsabile dell'Ufficio Investor Relations e, in sia assenza, il Preposto all'Internal Dealing. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "Responsabile").
Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere privilegiato delle stesse. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni.
È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti e Collaboratori venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.
Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente procedura (ciascuno il "Fatto Rilevante o Fatti Rilevanti"):
Fatti rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, quali:
IV. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;
V. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché
I Soggetti Interessati, destinatari della Procedura, pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziare il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".
I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
Il Responsabile procede, a nome della Società e attraverso l'Ufficio Investor Relations, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e ricadano nell'ambito delle Informazioni Privilegiate c.d. price sensitive, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale di concerto con l'Investor Relator determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del MAR anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.
La Società comunica al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, mediante apposito comunicato secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.
La Società, avvalendosi dell'ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.
Il Responsabile provvede, altresì, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, evitando di commercializzare l'attività della Società e la invia ad almeno due Consiglieri esecutivi per loro opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso da parte dei predetti Consiglieri sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A..
La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:
La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.
Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, si raccomanda alla Società di darne preavviso, a mezzo telefono, a Borsa Italiana S.p.A. allo scopo di consentire a quest'ultima di valutare il possibile impatto che il comunicato, una volta diffuso, potrebbe avere sull'andamento delle negoziazioni. In previsione di un'imminente conclusione di operazioni di rilievo o di formalizzazione di decisioni che riguardano Fatti Rilevanti, l'Emittente dovrà consultare Borsa Italiana S.p.A. al fine di valutare congiuntamente e con maggior ponderazione i possibili interventi sul mercato.
L'art. 17 paragrafo 4 del MAR stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali i soggetti obbligati (emittenti aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione) possono, sotto la propria responsabilità, ritardare legittimamente una comunicazione price sensitive, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantirne la riservatezza.
In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte simultaneamente tutte le condizioni seguenti:
Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ove ricorrano le condizioni previste alle precedenti lettere a), b) e c).
Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società notifica tale ritardo alla CONSOB e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni sopra indicate, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione 2016/1055/UE.
La CONSOB ha il potere di richiedere ai soggetti interessati, avuta comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione (nonché di provvedere essa stessa a spese degli interessati in caso di inottemperanza).
Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente a quanto previsto nel suddetto articolo e non può più essere garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate. Allo stesso modo, qualora una voce (c.d. rumors) si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente articolo 12, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate.
Quando la Società, un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, comunica Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale o effettiva comunicazione al pubblico della suddetta Informazione Privilegiata, contestualmente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Il suddetto obbligo non opera nel caso in cui la persona che riceve le Informazioni sia tenuta ad un obbligo di riservatezza indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
Si precisa, infine, che il ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze delle Controllate della Società.
La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.
In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori e dai Sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo, inoltre, la persona che ha commesso la violazione al rischio di sanzioni penali e amministrative.
Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazioni delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizioni del Codice Civile.
Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF) e amministrativa (artt. 187-bis - 187-quater del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).
L'art. 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate.
In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del MAR la Società istituisce e tiene un registro relativamente alle persone che nella Società stessa ed eventualmente nelle Controllate e nelle controllanti (ove esistenti) hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "Registro").
Devono essere iscritte nel Registro le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro.
Per quanto riguarda il requisito sub (i), si precisa che l'accesso ad Informazioni Privilegiate è ovviamente la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale.
Il Registro è suddiviso in due macro sezioni:
"Sezioni Specifiche": in tale sezione vengono indicate le persone che hanno accesso ad una o più specifiche informazioni privilegiate. Le sezioni specifiche sono predisposte in conformità al modello riportato nell'Allegato B. Ogni qualvolta viene individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova Sezione Specifica al Registro. Ciascuna Sezione Specifica riporta soltanto i dati delle Persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella relativa Sezione Specifica.
"Sezione Permanente": in tale sezione sono riportati i dati delle Persone che, in ragione del loro ruolo all'interno della Società, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate. La sezione permanente è predisposta in conformità al modello riportato nell'Allegato C. I dati delle Persone iscritte nella Sezione Permanente non devono essere riportati nella Sezione Specifica.
Il Registro è tenuto in formato digitale, in ambiente informatico protetto e oggetto di periodici salvataggi, dal soggetto responsabile specificatamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione (il "Responsabile").
Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne un accesso agevole e tempestivo, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa e la trasmissione alle Autorità competenti ai sensi della Normativa Rilevante.
La Sezione Specifica e la Sezione Permanente del Registro devono in ogni momento contenere tutte le informazioni riportate, rispettivamente, nei modelli di cui all'Allegato B e all'Allegato C.
La cancellazione delle Persone iscritte nel Registro deve essere disposta nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.
Il Registro deve essere tempestivamente aggiornato dal Responsabile:
(a) se cambia la ragione per cui la Persona è iscritta nel Registro, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;
(b) se una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;
(c) se occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.
Ai fini della istituzione e dell'aggiornamento del Registro, il Responsabile è responsabile della raccolta e dell'aggiornamento delle informazioni riguardanti le Persone da iscrivere o iscritte nelle Sezioni del registro.
Contestualmente all'iscrizione di una Persona nel Registro, il Responsabile provvede ad informarla:
L'informativa è resa con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 1 dell'Allegato D. Il Responsabile rende, altresì, noti alle Persone già iscritte nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 2 dell'Allegato D, nonché l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 3 dell'Allegato D.
Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate e ricevute controfirmate, o pervenute da indirizzo di posta elettronica certificata, per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
Il Responsabile consegna, alle Persone che ne facciano richiesta, copia cartacea o su altro supporto durevole delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.
Le Persone si impegnano ed adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza delle Informazioni, le Persone provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni Privilegiate:
(a) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha acquisito dette Informazioni Privilegiate;
(b) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza;
(c) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività.
In relazione agli Incarichi professionali conferiti dalla Società a Consulenti esterni, il Responsabile valuta, in funzione della natura dell'incarico conferito, se i Consulenti debbano, o meno, sottoscrivere più specifico e diverso, od ulteriore, impegno di natura formale avente ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate, impegnandosi a rispettare puntualmente la Normativa Rilevante.
Il Responsabile provvede a consegnare a ciascuna Persona, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia della presente Procedura.
Ogni Persona è tenuta a:
(a) restituire tempestivamente al Responsabile ricevuta firmata che attesti la consegna della Procedura, accettandone i contenuti e prendendo atto dell'Informativa;
(b) ottemperare alle disposizioni previste dalla Procedura e dalla Normativa Rilevante e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.
Il Responsabile ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della Normativa Rilevante e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturata e sottopone al Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.
Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto alle Persone le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e ad ottenere l'accettazione delle Persone dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.
I dati personali delle Persone saranno oggetto di trattamento con le modalità, nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalle normative di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.
Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi di cui sopra.
L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.
Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO 2 equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO 2 equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.
Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.
a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.
a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.
L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.
Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.
Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.
Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.
Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:
a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e
b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
d) la data di redazione dell'elenco.
a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.
I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.
Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.
a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma
d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]
Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm
Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm
Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]
Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]
In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato la "Normativa Rilevante") nonché nella procedura di CHL S.p.A. ("Società") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate della Società (il "Registro"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che in data [•] [specificare data e ora] ho proceduto a iscriverLa nel Registro per la seguente motivazione:
Si ricorda che coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate devono attenersi alla Normativa Rilevante descritta nell'Allegato A alla Procedura adottata dalla Società, allegata alla presente.
Si ricorda che l'iscrizione nel Registro comporta i seguenti obblighi:
· il rispetto della riservatezza delle Informazioni Privilegiate secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza;
· l'obbligo di identificare e gestire le Informazioni Privilegiate con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività;
· l'obbligo di informare immediatamente lo scrivente e la funzione Investor Relations, dell'avvenuta comunicazione, anche involontaria, delle Informazioni Privilegiate a soggetti non vincolati ad obblighi di segretezza.
Di seguito è fornita una sintetica descrizione delle sanzioni previste dalla MAR e dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) manipolazione del mercato.
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative (articolo 30)
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20,paragrafo 1; nonché
b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.
a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in
questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto
possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.
I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio— per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure
(i) Sanzioni penali
Colui che in possesso di Informazioni Privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un' attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
2) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni.
Le stesse pene si applicano a chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra riportate.
(ii) Sanzioni amministrative
Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
2) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
La stessa sanzione si applica a chiunque:
1) essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni sopra descritte.
2) essendo in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti13.
Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni14.
Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni15 chiunque tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b) sopraindicate non può essere assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
La condanna per taluno dei delitti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un'arte), 32bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32ter (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del Codice Penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
In caso di condanna per i reati di abuso di informazione privilegiate o manipolazione del mercato è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Alle ipotesi che sfuggono ai 2 paragrafi che precedono, si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 (confisca) del codice penale.
In nessun caso può tuttavia essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
(b) Sanzioni amministrative accessorie (articolo 187quater del TUF)
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato importa per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
La sanzione amministrativa accessoria di cui sopra ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni sopra indicate può assumere rilievo per i dipendenti della Società. ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.
Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare agli emittenti quotati di non avvalersi, nell' esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall' esercizio dell'attività professionale.]
Si ricorda altresì che l'inosservanza delle disposizioni relative all'informativa societaria può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187 Quinquies del TUF e 25sexies del D. Lgs. 231/01).
L'eventuale irrogazione delle sanzioni penali e amministrative formerà oggetto di segnalazione scritta al relativo responsabile e al Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, l'inosservanza di tali disposizioni può assumere rilievo per i dipendenti della Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ("Decreto"), Codice in materia di protezione dei dati personali, la Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali ("Trattamento"), intendendosi per tali qualunque informazione riguardante gli interessati stessi.
La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei Suoi dati personali trattati, le finalità e le modalità del loro Trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti dal Decreto.
I dati personali oggetto di trattamento nel Registro ai sensi delle disposizioni citate sono: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro.
Non vengono trattati dati diversi da quelli menzionati.
Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità appresso indicate.
Il Trattamento viene effettuato da CHL S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo CHL S.p.A. una società emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
I dati vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. I dati in oggetto saranno custoditi presso la sede sociale della Società sita in Firenze (FI), Corso Italia 30, negli archivi della Società; il personale è stato opportunamente incaricato del trattamento ed istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere a disposizioni di legge. Il Trattamento viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.
I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento.
Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione.
Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob.
Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
Il Decreto prevede che gli interessati possano esercitare i diritti di cui all'art. 7, il cui testo, qui di seguito, si riporta:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Nello spirito di assoluta trasparenza e correttezza con cui la Società intende gestire la materia, Le assicuriamo la nostra completa disponibilità per ogni chiarimento necessario e la nostra collaborazione per gli opportuni adempimenti.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro
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In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato la "Normativa Rilevante") nonché nella procedura di CHL S.p.A. ("Società") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate della Società (il "Registro"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il [•] [indicare data e ora] sono stati aggiornati i Suoi dati oggetto di iscrizione e trattamento per il seguente motivo: [•] [indicare motivo].
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In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato la "Normativa Rilevante") nonché nella procedura di CHL S.p.A. ("Società") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate della Società (il "Registro"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il [•] [indicare data e ora] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro, ai sensi dell'art. 18 della MAR, i Suoi dati oggetto di iscrizione e trattamento saranno cancellati decorsi cinque anni a decorrere dal [•].[indicare data e ora sopra riportata]
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