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CHL SpA

Governance Information Sep 30, 2018

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Governance Information

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Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti CHL S.p.A. e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 Aprile 2018 e successivamente aggiornata in data 28 settembre 2018

CHL S.p.A – Sede Legale in Corso Italia, 30 - 50131 Firenze - Capitale Sociale Euro 6.406.146,67 Interamente versato - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04610960488 - Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 04610960488

1. PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR" o "Reg. UE n. 596/2014") e nelle relative disposizioni normative europee e nazionali di attuazione di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato (la "Normativa Rilevante"), nonché nel rispetto del criterio applicativo 1.C.1., lett. j) del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione luglio 2015), il Consiglio di Amministrazione di CHL S.p.A. ("CHL" o la "Società" o l'"Emittente"), su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha – da ultimo – approvato in data 28 settembre 2018 la presente "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti CHL S.p.A. e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate" (la "Procedura"), che aggiorna e modifica la versione approvata in data 16 aprile 2018, e ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune per allinearne il contenuto alla Normativa Rilevante ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

La Procedura disciplina (i) il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti CHL S.p.A. e le società controllate facenti parte del relativo gruppo (il "Gruppo CHL"), ivi incluse le "informazioni regolamentate" ai sensi dell'art. 113-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), intendendosi come tali quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati in applicazione della Normativa Rilevante, e con particolare riferimento alle "informazioni privilegiate" ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 596/2014, nonché (ii) l'istituzione, la gestione e la tenuta del "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di CHL S.p.A." (il "Registro Insider").

La presente Procedura trova applicazione a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e deve essere applicata nel rispetto della Normativa Rilevante nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

L'Allegato A alla presente Procedura contiene una descrizione della Normativa Rilevante che i destinatari della Procedura sono tenuti a conoscere e osservare.

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è destinata e si applica ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dipendenti, collaboratori, agenti e consulenti della Società e delle sue controllate (i "Destinatari" o anche i "Soggetti Interessati").

La Società impartisce per iscritto alle proprie controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente alla Società tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato previsti dalla Normativa Rilevante.

3. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Ai sensi dell'art. 7 del MAR per "Informazione Privilegiata" si intende ogni informazione:

i) che non è stata resa pubblica;

ii) concernente, direttamente indirettamente, CHL o uno o più strumenti finanziari riguardanti CHL;

iii) avente carattere preciso, dunque:

  • riferibile a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;

  • sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto eventi sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati;

iv) materiale, e cioè un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi dei sopracitati strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

L'Informazione Privilegiata deve soddisfare tutte le condizioni di cui i precedenti punti i), ii), iii), iv); se l'Informazione Privilegiata concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, ciascuna tappa intermedia del processo può a sua volta costituire un'Informazione Privilegiata se soddisfa le condizioni di cui ai precedenti punti i)-ii)-iii)-iv) (a titolo meramente esemplificativo, le informazioni relative a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare: 1. lo stato delle negoziazioni contrattuali; 2. le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; 3. la possibilità di collocare strumenti finanziari; 4. le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; 5. le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari; 6. la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice).

Nell'ambito delle Informazioni Privilegiate, sono soggette all'obbligo di immediata comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17 del MAR solo le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, con esclusione di quelle che riguardano indirettamente la Società (ad esempio, quelle che, pur influendo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società, originano da soggetti esterni a CHL, come la prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari, analisi delle società di rating, decisioni di Autorità di Vigilanza, antitrust, autorità pubbliche, provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo CHL, ecc.). È tuttavia possibile che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'Emittente assumano tale natura (ad esempio, se il consensus degli analisti finanziari incrementa la valutazione dell'Emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'Emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata).

Le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società devono essere rese pubbliche nel rispetto delle norme, europee e nazionali, anche regolamentari, di volta in volta vigenti. Finché l'Emittente non abbia pubblicato le Informazioni Privilegiate con le corrette modalità individuate nella presente Procedura, tali

informazioni non possono essere considerate pubbliche e mantengono natura privilegiata (gli investitori potrebbero infatti ritenere che tali informazioni non siano ancora sicure e certe). Nel caso limite in cui l'informazione sia "anticipata" da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è l'Emittente stesso, l'informazione può essere considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non deve essere considerata privilegiata. Rimane fermo l'obbligo per la Società di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla Normativa Rilevante e specificate nella presente Procedura.

Il carattere preciso dell'Informazione Privilegiata dipende dalla contestuale ricorrenza delle due seguenti condizioni:

A) Fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà.

Tale condizione ricorre quando l'informazione si riferisce a circostanze o eventi non ancora sicuri e certi al 100%, ma in relazione ai quali sussistono evidenze oggettive che consentono di ritenere ragionevole ex ante (cioè sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione) che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà. Devono quindi sussistere, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che le circostanze o gli eventi futuri cui fa riferimento l'informazione verranno ad esistere o che si verificheranno. Non sono sufficienti rumour o mere congetture prive di qualsiasi concretezza.

Può avere carattere preciso anche:

(i) un'informazione non completa (per esempio, il progetto di avvicinamento alla società target tramite un'OPA può essere considerato un'informazione di carattere preciso anche se l'offerente non ha ancora deciso il prezzo dell'OPA);

(ii) un'informazione riferita a situazioni alternative (per esempio, il fatto che l'emittente non abbia ancora deciso su quale di due società lanciare un'OPA non implica necessariamente che tale informazione non abbia carattere preciso); o

(iii) un'informazione relativa ad una tappa intermedia di un processo prolungato (ad esempio, nel caso di OPA, il fatto che alla fine del processo l'offerta non venga lanciata non implica che il progetto di avvicinamento alla società target non possa costituire di per sé un'informazione di carattere preciso).

B) È sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

Tale condizione è soddisfatta quale che sia il senso (aumento o diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo, e ricorre quando l'informazione è tale da consentire ad un investitore ragionevole di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con un rischio molto basso e/o è probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato, ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa.

Potrebbe avere carattere preciso un'informazione relativa ad un evento di cui non sia ancora chiaro l'impatto che produrrà sui prezzi delle azioni della Società ma di cui è chiaro l'impatto che avrà sulla volatilità (la variazione della volatilità ha, infatti, un impatto diretto sul prezzo degli strumenti finanziari derivati).

Il carattere materiale di un'informazione ricorre quando un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe tale informazione come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

L'investitore ragionevole basa le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e considera: (i) l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'Emittente; (ii) il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario; (iii) l'attendibilità della fonte di informazione; (iv) ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.).

La valutazione della materialità di un'informazione (i.e. del suo probabile effetto significativo sui prezzi) va condotta caso per caso, sulla base di un'analisi ex ante, tenendo di regola in considerazione i seguenti criteri (necessariamente indicativi e non esaustivi):

  • i. se il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari (anche derivati) della Società;
  • ii. se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è price sensitive;
  • iii. se la Società ha già trattato informazioni simili come privilegiate;
  • iv. le presumibili reazioni dei media o della stampa all'annuncio dell'informazione;
  • v. l'impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari;
  • vi. la dimensione dell'operazione sottostante all'informazione;
  • vii. l'impatto sul core business della Società o sulle informazioni già rese pubbliche;
  • viii. il rilievo dell'informazione per il settore;
  • ix. l'inserimento dell'informazione nella congiuntura economica;
  • x. lo stato di sviluppo dell'operazione sottostante l'informazione, avuto anche riguardo al coinvolgimento di più unità organizzative aziendali, al conferimento di incarichi a consulenti esterni o alla richiesta di finanziamenti esterni;
  • xi. se il progetto sottostante all'informazione è frutto di indicazioni provenienti dal top management (c.d. processo top-down).

4. INFORMAZIONE RILEVANTE

Per informazione rilevante si intende ogni informazione riguardante la Società e le società controllate che, pur non rivestendone ancora tutti i caratteri dell'Informazione Privilegiata, ha una sufficiente probabilità di diventare, in un secondo momento, un'Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale (le "Informazioni Rilevanti").

Al fine di agevolare l'individuazione delle Informazioni Privilegiate e adempiere con tempestività agli obblighi previsti dalla normativa in materia di gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate, la Società ha individuato le seguenti 22 categorie di Informazioni Rilevanti:

  • 1) informazioni relative all'andamento della gestione della Società e del Gruppo CHL, sia di natura previsionale sia di natura consuntiva (inclusi i dati economico-finanziari e contabili destinati ad essere riportati nelle relazioni finanziarie periodiche o nelle comunicazioni al pubblico);
  • 2) informazioni relative a svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
  • 3) informazioni relative alle attività della società di revisione (incluse quelle riguardanti la rinuncia all'incarico o il rilascio di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero di una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio);
  • 4) informazioni relative all'ingresso in (o all'uscita da) mercati o settori di business;
  • 5) informazioni relative a operazioni su beni immateriali (brevetti, licenze, invenzioni, diritti, ecc.);
  • 6) informazioni relative all'acquisto o alla vendita di partecipazioni o altre attività rilevanti;
  • 7) informazioni relative a operazioni straordinarie, quali, inter alia, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
  • 8) informazioni relative a operazioni sul capitale;
  • 9) informazioni relative all'emissione di strumenti finanziari e alla definizione/modifica delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
  • 10) informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari (incluse le operazioni su azioni proprie);
  • 11) informazioni relative a ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
  • 12) informazioni relative alla composizione del management, incluse quelle relative a dimissioni e nomine di amministratori e/o sindaci (ove presenti) della Società o a cambiamenti nel personale strategico;
  • 13) informazioni relative a cambiamenti negli assetti proprietari della Società;
  • 14) informazioni relative a piani di incentivazione del management della Società;
  • 15) informazioni relative a policy di distribuzione di dividendi della Società;
  • 16) informazioni relative alla revoca di affidamenti bancari;
  • 17) informazioni in merito all'ottenimento, rinnovo, revoca, sospensione di concessioni, autorizzazioni, licenze

o altri permessi;

  • 18) informazioni relative alle controversie legali che possono avere un impatto rilevante sui risultati della Società e/o del gruppo CHL;
  • 19) informazioni relative a procedure concorsuali;
  • 20) informazioni relative all'insolvenza di importanti debitori;
  • 21) informazioni relative al ricevimento/annullamento di ordini importanti; e
  • 22) informazioni relative alla conclusione, modifica o cessazione di ulteriori contratti o accordi rilevanti.

5. REGISTRO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Al fine di presidiare la confidenzialità e segretezza delle Informazioni Rilevanti e monitorarne la circolazione, la Società ha istituito un apposito registro (il "Registro delle Informazioni Rilevanti"), nel quale sono indicati per ciascuna categoria di Informazione Rilevante (se del caso suddivisibile in sottocategorie) i responsabili delle funzioni aziendali che hanno tipicamente accesso (o hanno diritto di avere accesso) alle informazioni della categoria (o, se del caso, della sottocategoria).

Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro delle Informazioni Rilevanti è il Responsabile del Trattamento, in qualità di soggetto incaricato anche della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider.

Il Registro delle Informazioni Rilevanti è tenuto su formato elettronico, in modo da garantire l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti per un periodo di almeno 5 anni.

Il Responsabile del Registro delle Informazioni Rilevanti invierà il file in formato elettronico sul quale è tenuto il Registro delle Informazioni Rilevanti ad un indirizzo PEC della Società, a propria discrezione con periodicità di regola mensile o in occasione di ogni aggiornamento.

Potranno accedere al Registro delle Informazioni Rilevanti tutti i soggetti che hanno diritto di accedere al Registro Insider, nonché ogni ulteriore soggetto a ciò autorizzato dal Responsabile del Registro delle Informazioni Rilevanti.

6. VALUTAZIONE DEL CARATTERE "PRIVILEGIATO" DELLE INFORMAZIONI

I responsabili degli uffici e gli amministratori delle società appartenenti al Gruppo CHL devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società, anche eventualmente per il tramite del responsabile dell'Ufficio Investor Relations (che riferirà senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato della Società), di tutte le informazioni riguardanti la Società che essi ritengano potenzialmente privilegiate, incluse le Informazioni Rilevanti, e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i dipendenti, i collaboratori e gli agenti delle società appartenenti al Gruppo CHL sono tenuti a segnalare al proprio responsabile (che riferirà senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato della Società, anche eventualmente per il tramite del responsabile dell'Ufficio Investor Relations) le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero le Informazioni Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Inoltre, dovranno informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, conseguentemente, la valutazione circa la necessità di procedere ad una comunicazione immediata al pubblico o al ritardo della comunicazione nel rispetto della Normativa Rilevante, sono effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato della Società (anche disgiuntamente tra loro) che, a tal fine, possono avvalersi del Responsabile del Trattamento e/o dell'Ufficio Investor Relations.

Ove l'informazione venga valutata privilegiata dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato della Società, viene informato il Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider, che curerà l'iscrizione nel menzionato Registro Insider.

7. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Spetta all'Amministratore appositamente individuato dal Consiglio di Amministrazione provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate (il "Responsabile del Trattamento"), il quale potrà avvalersi del supporto del Responsabile dell'Ufficio Investor Relations e del Soggetto Preposto all'Internal Dealing (come individuato nell'apposito codice approvato dalla Società).

Il trattamento delle Informazioni Privilegiate avviene solamente attraverso i canali autorizzati e il Responsabile del Trattamento vigila affinché la circolazione di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio per la riservatezza delle stesse. Ove lo ritenga opportuno, il Responsabile del Trattamento informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e sulle modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni.

8. OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI – RISERVATEZZA

I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, e più in generale tutti i documenti e le informazioni riguardanti l'Emittente e/o le società del Gruppo CHL, e sono obbligati a non diffonderli né a rivelarli ad alcuno, se non nel rispetto delle disposizioni della presente Procedura e della Normativa Rilevante.

I Soggetti Interessati sono tenuti a utilizzare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire in possesso solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e non a fini personali o per scopi estranei all'attività lavorativa o professionale o alla funzione o ufficio, e comunque nel rispetto delle disposizioni della presente Procedura ed in conformità alla Normativa Rilevante. È fatto conseguentemente divieto ai Soggetti Interessati venuti a conoscenza di Informazioni Rilevanti e/o di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo CHL di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo CHL e comunque sempre nel rispetto della Normativa Rilevante.

I Soggetti Interessati, destinatari della Procedura, pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

  • a) evitare l'accesso e la circolazione di Informazioni Riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
  • b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
  • c) custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
  • d) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziare, con le opportune modalità, il carattere strettamente riservato dei medesimi, e comunicare al Responsabile del Trattamento l'identità dei destinatari.

I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile del Trattamento, specificandone condizioni e

circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

È fatto divieto ai Soggetti Interessati:

  • I. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione e pubblicazione ai sensi della presente Procedura e la Normativa Rilevante;
  • II. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
  • III. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

Gli obblighi di riservatezza sono vincolanti e devono essere rispettati a livello di Gruppo CHL: gli organi competenti di tutte le società controllate assicurano pertanto il loro rispetto da parte di tutti gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i collaboratori, gli agenti e i consulenti nelle società appartenenti al Gruppo CHL.

La Società, può comunicare in via confidenziale, in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale o della funzione svolta, e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto della Normativa Rilevante, le Informazioni Rilevanti e – ove ricorrano le condizioni per il ritardo di cui al successivo art. 10 – le Informazioni Privilegiate a soggetti terzi, a condizione che questi ultimi siano vincolati a obblighi di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Le richiamate informazioni possono, ad esempio, essere comunicate ai seguenti soggetti:

  • a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
  • b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
  • c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
  • d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
  • e) agenzie di rating;
  • f) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentino;
  • g) qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o Autorità.

La Società provvede all'atto del rilascio di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti (individuati dalle lettera a, b, c, d, e, f) una dichiarazione ai sensi della quale i medesimi si impegnano a mantenere riservate le informazioni ricevute e si dichiarino consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli strumenti finanziari riguardanti CHL sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico ai sensi del MAR.

I soggetti ai quali sono comunicate Informazioni Privilegiate e che hanno un rapporto di collaborazione professionale con una società del Gruppo CHL devono comunque essere tempestivamente iscritti nel Registro Insider a cura del Responsabile del menzionato registro, con le modalità e nei termini stabiliti dalla presente Procedura.

La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate al di fuori del normale esercizio di un'occupazione/lavoro, della professione o di una funzione, rappresenta una comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 10 del MAR.

Qualora sia stato violato il vincolo di riservatezza, o comunque la riservatezza delle stesse non sia più garantita, e in ogni caso in cui le Informazioni Privilegiate siano comunicate a terzi non soggetti a vincoli di riservatezza, la Società deve pubblicare senza indugio tali informazioni. Il presente paragrafo include le situazioni in cui venga rilevata una voce (c.d. rumour) che si riferisce in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione è stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

L'art. 9 del MAR prevede alcune condotte legittime che, se poste in essere, escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

9. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 17 del MAR la Società comunica al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, salvo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società (anche disgiuntamente tra loro) abbiano deciso di avvalersi della procedura di ritardo di cui al successivo art. 10.

Il Responsabile del Trattamento procede, a nome della Società anche attraverso l'Ufficio Investor Relations, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i Soci.

La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

Qualora agli Amministratori della Società sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue controllate, è necessario che gli Amministratori procedano ad informare il Responsabile del Trattamento con le modalità di volta in volta opportune.

Qualora le informazioni siano state valutate dal Presidente e/o dell'Amministratore Delegato (anche disgiuntamente tra loro) come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile del Trattamento.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene mediante apposito comunicato stampa ("Comunicato"), e in ogni caso secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva, nonché assicurandosi di non coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle attività dell'Emittente, nel rispetto di quanto prescritto dalla Normativa Rilevante. In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

Il Responsabile del Trattamento cura, anche con l'ausilio dell'Investor Relator, la predisposizione di una bozza di Comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, e la invia ad almeno due Consiglieri [di cui almeno uno esecutivo] per loro opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso da parte dei predetti Consiglieri sul contenuto di tale Comunicato, l'Investor Relator (o il Responsabile del Trattamento) provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (c.d. "SDIR") e il meccanismo di stoccaggio prescelti dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dai rispettivi gestori e nel rispetto in ogni caso della Normativa Rilevante. Con le medesime modalità vengono altresì pubblicate le informazioni regolamentate. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante

collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob.

Ove il Comunicato attenga all'informativa finanziaria periodica o ad operazioni straordinarie di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Comunicato è sempre approvato dal Consiglio di Amministrazione e diffuso dall'Investor Relator (o dal Responsabile del Trattamento) con le modalità sopra specificate.

Le informazioni regolamentate, ivi incluse le Informazioni Privilegiate, devono inoltre essere pubblicate sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione e dovranno restare disponibili su tale sito web per un periodo di almeno cinque anni o per il diverso periodo richiesto dalla Normativa Rilevante (e.g. dieci anni per le relazioni finanziarie annuali e semestrali). Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
  • ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
  • iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è in ogni caso responsabilità della Società: le società controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia le Informazioni Privilegiate.

Nel caso di diffusione di Comunicati a mercato aperto, viene dato preavviso, a mezzo telefono, a Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob allo scopo di consentire loro di valutare il possibile impatto che il Comunicato, una volta diffuso, potrebbe avere sull'andamento delle negoziazioni.

Ove la Società organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato, il Responsabile del Trattamento, anche avvalendosi dell'Investor Relator, provvede:

a) a comunicare anticipatamente alla Consob ed a Borsa Italiana S.p.A. data, luogo e principali argomenti dell'incontro ed a trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;

b) ad invitare all'incontro anche ad esponenti della stampa economica ovvero, ove ciò non sia possibile, a pubblicare un Comunicato che illustra i principali argomenti trattati;

c) a comunicare preventivamente al pubblico le eventuali Informazioni Privilegiate che si intende comunicare all'incontro;

d) a comunicare tempestivamente al pubblico le eventuali Informazioni Privilegiate che sono state comunicate involontariamente all'incontro.

10. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, paragrafo 4, del MAR, la Società – con decisione assunta dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato (anche disgiuntamente tra loro) – può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte simultaneamente tutte le condizioni seguenti:

a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;

  • b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
  • c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può – con decisione assunta dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato (anche disgiuntamente tra loro) – sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ove ricorrano le condizioni previste alle precedenti lettere a), b) e c).

Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società notifica tale ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni sopra indicate, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, e in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Normativa Rilevante. In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione 2016/1055/UE, predisponendo un apposito "Registro Ritardo" che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

(a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

(b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dall'art. 17, paragrafo, 4 del MAR e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente a quanto previsto nel suddetto articolo e non può più essere garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate. Allo stesso modo, qualora una voce (c.d. rumour) si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente art. 10, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate.

Quando la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, comunica Informazioni Privilegiate, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, a terzi che non sono tenuti ad obblighi di riservatezza, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico della suddetta Informazione Privilegiata, contestualmente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Il suddetto obbligo non opera nel caso in cui la persona che riceve le Informazioni Privilegiate sia tenuta ad un obbligo di riservatezza indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Si precisa, infine, che il ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze delle società controllate della Società che integrino un'Informazione Privilegiata.

11. SONDAGGI DI MERCATO

Ai sensi dell'art. 11 del MAR, un sondaggio di mercato (c.d. market sounding) consiste nella comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per tale operazione e le relative condizioni, quali, ad esempio, l'importo complessivo o il prezzo.

La Società – con decisione assunta dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato (anche disgiuntamente tra loro) o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini previsti dall'art. 11 del MAR e dalla relativa normativa di attuazione.

In particolare, qualora CHL intenda realizzare un sondaggio di mercato, dovrà preliminarmente:

  • (a) valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate ai potenziali investitori;
  • (b) tenere evidenza scritta delle conclusioni raggiunte, nonché delle relative motivazioni, circa la qualificazione come Informazione Privilegiata di ciascuna informazione e/o di ciascun dato che verrà trasmesso nel corso del sondaggio di mercato. Tali evidenze scritte dovranno essere fornite alla Consob ove richiesto;
  • (c) fornire a, e ricevere da, ogni persona destinataria del sondaggio di mercato tutte le informazioni previste dall'art. 11 del MAR e dalla relativa normativa di attuazione, ed in particolare:
  • i. informare la persona che la comunicazione viene effettuata ai fini dello svolgimento di un sondaggio di mercato;
  • ii. nel caso di utilizzo di linee telefoniche registrate, o altri dispositivi audio o video registrati, informare la persona che la conversazione sarà registrata e ottenere il consenso a tale registrazione;
  • iii. nel caso in cui la persona destinataria del sondaggio di mercato sia una persona giuridica, chiedere ed ottenere conferma dalla persona fisica con cui si sta comunicando circa la propria autorizzazione a ricevere il sondaggio di mercato per conto della persona giuridica;
  • iv. informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che riceverà informazioni che secondo la Società si qualificano ovvero non si qualificano come Informazioni Privilegiate, fermo restando l'obbligo della persona che riceve il sondaggio di mercato di valutare autonomamente la qualifica delle informazioni ricevute come Informazioni Privilegiate;
  • v. ove il sondaggio preveda la trasmissione di Informazioni Privilegiate:

    • (1) ove possibile, fornire, per ogni specifica informazione, una stima del momento in cui cesserà di qualificarsi come Informazione Privilegiata, dei fattori che possono alterare tale stima e delle modalità con le quali la persona verrà informata di ogni modifica della stessa;
  • (2) informare la persona del divieto di utilizzare o tentare di utilizzare tale informazione, ponendo in essere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto o vendita degli strumenti finanziari cui tale informazione si riferisce;

  • (3) informare la persona del divieto di utilizzare o tentare di utilizzare tale informazione, al fine di cancellare o modificare un ordine già emesso con riferimento agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce;
  • (4) informare la persona che, accettando di ricevere le informazioni, sarà obbligata a mantenere tali informazioni riservate;
  • (d) ottenere il consenso da parte della persona destinataria del sondaggio di mercato a ricevere le informazioni, anche privilegiate.
  • Ove CHL effettui direttamente un sondaggio di mercato, dovrà:
  • (a) mantenere evidenza di tutte le informazioni trasmesse nel corso del sondaggio di mercato, dell'identità e dei recapiti dei potenziali investitori a cui le informazioni sono state trasmesse e della data e dell'ora di ciascuna comunicazione; per ciascun sondaggio andrà in particolare redatto un elenco contenente (i) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio, (ii) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio e (iii) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio;
  • (b) trasmettere tali evidenze alla Consob, ove richiesto;
  • (c) assicurare che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato;
  • (d) redigere l'elenco dei potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. La Società non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali;
  • (e) informare, quanto più rapidamente possibile, le persone destinatarie del sondaggio di mercato, circa il venire meno della natura privilegiata delle informazioni trasmesse. In particolare, la Società fornisce le seguenti informazioni alle persone destinatarie del sondaggio di mercato:
    • (i) l'identità della Società che comunica le informazioni;
    • (ii) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;
    • (iii) la data e l'ora del sondaggio di mercato;
    • (iv) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
    • (v) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

Le eventuali registrazioni effettuate nel contesto dei sondaggi di mercato dovranno essere conservate per un periodo di almeno cinque anni con le modalità previste dalla Normativa Rilevante.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata dalla Società nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora la Società rispetti le disposizioni del presente articolo.

Le persone competenti a ricevere sondaggi di mercato per la Società sono, in via disgiunta tra loro, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato e/o il Responsabile del Trattamento. Qualsiasi altro soggetto che riceva l'invito a partecipare ad un sondaggio di mercato ai sensi dell'art. 11 del MAR per conto della Società è tenuto a informare immediatamente uno dei soggetti competenti a ricevere il sondaggio per la Società, comunicando al soggetto che effettua il sondaggio la propria incompetenza e le persone designate per ricevere il sondaggio per conto della Società.

La persona competente che riceve il sondaggio di mercato per conto della Società – anche avvalendosi, se del caso, del supporto del Responsabile del Trattamento – presidia la riservatezza delle Informazioni Privilegiate ricevute nel corso del sondaggio di mercato con le modalità di volta in volta ritenute più efficienti.

12. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura con particolare riferimento alla gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo CHL.

In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla eventuale deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà l'organo di controllo.

Se commessa da altri Soggetti Interessati, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento o alla immediata risoluzione del rapporto, ferma restando (i) la possibilità di richiedere alla persona che ha commesso la violazione il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo, nonché (ii) l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa di volta in volta vigente.

Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e/o del Responsabile del Trattamento, potrà adottare nei confronti dei responsabili di violazioni delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché dalle disposizioni del codice civile e della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigenti.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF) e amministrativa (artt. 187-bis - 187-quater e 187-sexies del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01). La violazione degli obblighi previsti dalla Normativa Rilevante e dalla Procedura possono altresì comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 193 del TUF.

13. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del MAR la Società istituisce e tiene il Registro Insider relativamente alle persone fisiche che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o anche solo per conto della Società o di altra società appartenente al Gruppo CHL hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

Si precisa che la necessità dell'inserimento nel Registro Insider sorge nel momento in cui una persona ha accesso ad una o più Informazioni Privilegiate, in conseguenza delle circostanze del caso. Avere accesso all'Informazione Privilegiata non implica necessariamente il possesso effettivo della stessa: ad esempio, una persona ha accesso ad una Informazione Privilegiata sita in un database se riesce ad accedere alla stessa direttamente dal proprio computer.

Nel Registro Insider non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione, di acquisizione o di altre operazioni che costituiscono un'Informazione Privilegiata.

Il Registro Insider, nel rispetto della Normativa Rilevante, è suddiviso in due macro sezioni:

"Sezioni Specifiche": in ciascuna di tali sezioni vengono indicate le persone che hanno accesso ad una specifica Informazione Privilegiata. Le Sezioni Specifiche sono predisposte in conformità al modello riportato nell'Allegato B Modello 1. Ogni qualvolta viene individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova Sezione Specifica al Registro Insider. Ciascuna Sezione Specifica riporta soltanto i dati delle persone fisiche che hanno accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella relativa Sezione Specifica. Se l'Informazione Privilegiata concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, la relativa Sezione Specifica può riferirsi a tutte le tappe del processo (anche ove, nel corso di svolgimento del processo, l'informazione abbia via via mutato il suo contenuto);

"Sezione Permanente": in tale sezione sono riportati i dati delle persone fisiche che, in ragione del loro ruolo, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate. La sezione permanente è predisposta in conformità al modello riportato nell'Allegato B Modello 2. I dati delle persone iscritte nella Sezione Permanente non devono essere riportati nella Sezione Specifica.

14. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO INSIDER

Il Registro Insider è tenuto in formato digitale, in ambiente informatico protetto e oggetto di periodici salvataggi, dal Responsabile del Trattamento, in qualità di soggetto incaricato anche della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider.

Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile del Trattamento cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro Insider, in modo da assicurare:

  • (i) un accesso agevole e tempestivo, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa;
  • (ii) la riservatezza delle informazioni contenute nel Registro Insider, in modo che l'accesso al medesimo sia limitato alle persone chiaramente identificate che presso la Società devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione. A tal riguardo, possono accedere al Registro Insider, oltre al Responsabile del Trattamento e previa comunicazione al medesimo (che curerà, ove del caso, il relativo aggiornamento), gli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della funzione internal audit nonché i soggetti espressamente autorizzati dal Responsabile del Trattamento;
  • (iii) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro Insider, con particolare riferimento alla ragionevole certezza della data di inserimento dei dati e all'immodificabilità degli stessi (che potrà essere garantita, tra l'altro, mediante apposizione di firma digitale/marcatura temporale o, eventualmente, utilizzo di una casella PEC);
  • (iv) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro Insider;
  • (v) la trasmissione, ove richiesto, del Registro Insider alle Autorità competenti ai sensi della Normativa Rilevante.

La Sezione Specifica e la Sezione Permanente del Registro Insider devono in ogni momento contenere tutte le informazioni riportate, rispettivamente, nei modelli di cui all'Allegato B, Modelli 1 e 2.

La cancellazione delle Persone iscritte nel Registro Insider deve essere disposta nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

Il Registro Insider deve essere tempestivamente aggiornato dal Responsabile del Trattamento:

(a) se cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro Insider, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro Insider;

(b) se una nuova persona deve essere iscritta nel Registro Insider;

(c) se occorre annotare che una persona iscritta nel Registro Insider non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Le informazioni relative alle persone iscritte nel Registro Insider sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.

Ai fini della istituzione e dell'aggiornamento del Registro Insider, il Responsabile del Trattamento è responsabile della raccolta e dell'aggiornamento delle informazioni riguardanti le persone da iscrivere o iscritte nelle Sezioni del Registro Insider, e potrà a tal fine acquisire tali informazioni da ciascun Soggetto Interessato, che sarà tenuto a comunicarle.

15. COMUNICAZIONI E OBBLIGHI DELLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO INSIDER

Contestualmente all'iscrizione di una persona nel Registro Insider, il Responsabile del Trattamento provvede ad informarla:

    1. della sua iscrizione nel Registro Insider;
    1. degli obblighi derivanti dall'avere accesso alle Informazioni Privilegiate;
    1. delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

L'informativa è resa con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 1 dell'Allegato C. Il Responsabile del Trattamento rende, altresì, noti alle persone già iscritte nel Registro Insider anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 2 dell'Allegato C, nonché l'eventuale loro cancellazione dal Registro Insider, con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 3 dell'Allegato C.

Il Responsabile del Trattamento conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate e ricevute controfirmate, o pervenute da indirizzo di posta elettronica certificata, per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi. A discrezione del Responsabile del Trattamento, la presa d'atto può avvenire anche esclusivamente attraverso strumenti elettronici (ad esempio, e-mail), fermo restando l'obbligo per ogni persona iscritta nel Registro Insider di fornire tutti i dati necessari per la corretta compilazione del medesimo.

Il Responsabile del Trattamento consegna, alle persone che ne facciano richiesta, copia cartacea o su altro supporto durevole delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro Insider.

Le persone iscritte si impegnano ed adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

In particolare, al fine di assicurare la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, le persone iscritte provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni Privilegiate:

(a) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale hanno acquisito dette Informazioni Privilegiate;

(b) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza;

(c) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate, nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività.

In relazione agli incarichi professionali conferiti dalla Società a consulenti esterni, il Responsabile del Trattamento valuta, in funzione della natura dell'incarico conferito, se i consulenti debbano, o meno, sottoscrivere più specifico e diverso, od ulteriore, impegno di natura formale avente ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate, impegnandosi a rispettare puntualmente la Normativa Rilevante. Resta fermo l'obbligo, per le persone che agiscono in nome o per conto della Società, di redigere un proprio registro insider, comunicando in tal caso senza indugio al Responsabile del Trattamento l'attivazione di ogni sezione specifica riguardante Informazioni Privilegiate della Società.

16. COMUNICAZIONI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI INTERESSATI

Il Responsabile del Trattamento provvede a consegnare a ciascun Soggetto Interessato, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia della presente Procedura.

Ogni Soggetto Interessato è tenuto a:

(a) restituire tempestivamente al Responsabile del Trattamento ricevuta firmata che attesti la consegna della Procedura, accettandone i contenuti e prendendo atto dell'informativa. A discrezione del Responsabile del Trattamento, la presa d'atto può avvenire anche esclusivamente attraverso strumenti elettronici (ad esempio, email);

(b) ottemperare alle disposizioni previste dalla Procedura e dalla Normativa Rilevante e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile del Trattamento ha il compito di curare l'attuazione della Procedura e verificarne l'aggiornamento alla luce delle evoluzioni della Normativa Rilevante e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili, degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'esperienza applicativa maturata, e sottopone al Consiglio di Amministrazione, o al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.

Il Responsabile del Trattamento provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Interessati le modifiche e/o le integrazioni della Procedura e ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente art. 16.

I dati personali dei Soggetti Interessati, con particolare riferimento alle persone iscritte nel Registro Insider, saranno oggetto di trattamento con le modalità, nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalle normative di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente, con particolare riguardo alla normativa in materia di privacy prevista dal D. Lgs. n. 196/03 e dal Reg. UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi prescritti dalla Normativa Rilevante.

ALLEGATI

ALLEGATO A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento UE 596/2014

Articolo 7

Informazioni privilegiate

  1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente diretta mente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

  1. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

  2. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

  3. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

  1. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

  1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

  2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

  1. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

  2. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

  1. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

  1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettiva mente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

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  1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

  1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

  1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

  1. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

  2. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

  1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

  1. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

  1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'opera zione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

a) un emittente;

b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;

c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure

d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

  1. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e

b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

  1. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua

conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

  1. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

  2. Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunica zione:

a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;

b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;

c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e

d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

  1. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.

  1. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonoma mente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

  2. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

  3. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  1. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l'esatto formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conforme mente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  1. L'ESMA pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;

b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché

c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 12

Manipolazione del mercato

  1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

  1. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

  1. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

  2. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

  3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 13

Prassi di mercato ammesse

  1. Il divieto di cui all'articolo 15 non si applica alle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un'operazione, colloca un ordine di compravendita o s'impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

  2. Un'autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;

b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;

c) la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;

d) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;

e) la prassi di mercato non crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione;

f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione; e

g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.

Una pratica di mercato che sia stata ammessa da un'autorità competente quale prassi di mercato ammessa in un dato mercato non è considerata applicabile ad altri mercati, salvo che le autorità competenti di tali altri mercati abbiano ammesso la prassi ai sensi del presente articolo.

  1. Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa.

  2. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità competente che ha effettuato la notifica di un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. L'ESMA esamina altresì se l'istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell'Unione. Il parere è pubblicato sul sito web dell'ESMA.

  3. Qualora un'autorità competente istituisca una prassi di mercato ammessa in contrasto con il parere dell'ESMA espresso ai sensi del paragrafo 4, essa pubblica sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dall'istituzione della prassi di mercato ammessa, un avviso che ne illustri integralmente i motivi, comprese le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del mercato.

  4. Qualora un'autorità competente ritenga che un'altra autorità competente abbia stabilito una pratica di mercato ammessa che non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, l'ESMA presta assistenza alle autorità in questione per raggiungere un accordo conformemente alle sue competenze ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo, l'ESMA può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  1. Per assicurare una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa in base ai paragrafi 2, 3 e 4, come pure i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  1. Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni due anni, le prassi di mercato ammesse che hanno istituito, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, come le modifiche delle regole di negoziazione o delle infrastrutture del mercato, nell'ottica di decidere circa il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

  2. L'ESMA pubblica sul suo sito web un elenco delle prassi di mercato ammesse e degli Stati membri in cui si applicano.

  3. L'ESMA sorveglia l'applicazione delle prassi di mercato ammesse e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione nei mercati in questione.

  4. Le autorità competenti notificano all'ESMA le prassi di mercato ammesse da esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 7.

Le prassi di mercato ammesse di cui al primo comma del presente paragrafo continuano ad applicarsi nello Stato membro interessato finché l'autorità competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tale prassi a seguito del parere dell'ESMA a norma del paragrafo 4.

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 16

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

  1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.

Una persona di cui al primo comma segnala immediatamente all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.

  1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un'operazione su qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica immediatamente all'autorità competente di cui al paragrafo 3.

  2. Fatto salvo l'articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

  3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.

  4. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

a) dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e

b) i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

  1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

  1. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO2 equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO2 equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

  2. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;

c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

  1. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;

b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;

c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e

d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

  1. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova

che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.

  1. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

  1. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

  2. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione

anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

  1. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e

b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conforme mente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  1. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 18

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

  1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.

  1. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente

responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

  1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e

d) la data di redazione dell'elenco.

  1. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

  1. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

  2. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informa zioni privilegiate.

  1. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento

negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

  1. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

  1. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conforme mente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Direttiva UE 57/2014

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili all'abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l'integrità dei mercati finanziari all'interno dell'Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia in tali mercati.

  2. La presente direttiva si applica:

a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;

b) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione al MTF;

c) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF);

d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

La presente direttiva si applica anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative ad aste o a piattaforme d'asta autorizzate come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell'ambito di un'asta, le disposizioni della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano a tali offerte.

  1. La presente direttiva non si applica:

a) alle negoziazioni di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n 596/2014 per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento;

c) alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, alle attività nell'ambito della politica climatica dell'Unione conformemente

all'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento o alle attività nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento.

  1. L'articolo 5 si applica anche:

a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, quando l'operazione, l'ordine di compravendita o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, se l'operazione, l'ordine di compravendita, l'offerta o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) a condotte attinenti a indici di riferimento (benchmark).

  1. La presente direttiva si applica a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 2 e 4, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione (trading venue).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) «contratto a pronti su merci»: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;

3) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

4) «informazione privilegiata»: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

5) «quota di emissione»: la quota di emissione quale definita nell'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;

6) «indice di riferimento (benchmark)»: l'indice di riferimento (benchmark) quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;

7) «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

51

8) «stabilizzazione»: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;

9) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

10) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: il sistema multilaterale di negoziazione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

11) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: il sistema organizzato di negoziazione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

12) «sede di negoziazione (trading venue)»: la sede di negoziazione (trading venue) quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

13) «prodotto energetico all'ingrosso»: il prodotto energetico all'ingrosso quale definito nell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

14) «emittente»: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 3

Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l'induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.

  2. Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

  3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:

a) in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) in ragione della sua partecipazione al capitale dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) in quanto avente accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure

d) in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.

Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

  1. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

  2. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

  3. Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.

  1. L'utilizzo della raccomandazione o dell'induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l'induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.

  2. Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 4

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 5 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

  2. Ai fini della presente direttiva, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate la condotta con la quale una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni a qualsiasi altra persona, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ovvero al di

fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.

  1. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate in ragione delle situazioni o delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

  2. Ai fini della presente direttiva, raccomandare o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo, quando la persona che raccomanda o induce altri al compimento dell'abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l'induzione si basano su informazioni privilegiate.

  3. Il presente articolo deve essere applicato compatibilmente con l'esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.

Articolo 5

Manipolazione del mercato

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la manipolazione del mercato di cui al paragrafo 2 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

  2. Ai fini della presente direttiva, costituiscono manipolazione del mercato le seguenti condotte:

a) conclusione di un'operazione, immissione di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che;

i) fornisce segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; o

ii) fissa il prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale; salvo che le ragioni per le quali la persona ha posto in essere l'operazione o inoltrato un ordine di compravendita siano legittime e che tali operazioni o ordini di compravendita siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata;

b) conclusione di un'operazione, immissione di un ordine di compravendita o il compimento di qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l'uso di artifizi o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato;

c) divulgazione di informazioni, attraverso i media, incluso Internet, o con qualsiasi altro mezzo, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato a un livello anomalo o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri; o

d) trasmissione di informazioni false o fuorvianti, o comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento (benchmark).

Articolo 6

Induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli 4 e 5, siano punibili come reati.

  2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7, e all'articolo 5 sia punibile come reato.

  3. Si applica mutatis mutandis l'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 7

Sanzioni penali per le persone fisiche

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

  2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.

  3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

Articolo 8

Responsabilità delle persone giuridiche

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, in virtù:

a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) dell'esercizio del controllo all'interno della persona giuridica.

  1. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

  2. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali:

a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa;

c) l'assoggettamento a controllo giudiziario;

  • d) provvedimenti giudiziari di liquidazione;
  • e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 10

Competenza giurisdizionale

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria competenza per un reato di cui agli articoli da 3 a 6 commesso:

a) in tutto o in parte nel loro territorio; oppure

b) da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l'atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.

  1. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria competenza anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 anche quando siano commessi al di fuori del suo territorio e nella ipotesi in cui:

a) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio; oppure

b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

Articolo 11

Formazione

Fatta salva l'indipendenza dell'autorità giudiziaria e le differenze nella sua organizzazione all'interno dell'Unione, gli Stati membri impongono ai soggetti responsabili della formazione di giudici, procuratori, forze di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini di provvedere a una formazione adeguata riguardo agli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 12

Relazione

Entro il 4 luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di modificarla, anche con riguardo all'interpretazione dei casi gravi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, al livello delle sanzioni introdotte dagli Stati membri e alla effettiva misura in cui gli elementi opzionali di cui alla presente direttiva sono stati adottati.

La relazione della Commissione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 13

Recepimento

  1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 luglio 2016 con riserva dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n 596/2014.

Le disposizioni adottate dagli Stato membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

  1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58

TITOLO I-BIS

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 180

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 181

(Informazione privilegiata)

  1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

  2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

  3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

  1. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

  2. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Art. 182

(Ambito di applicazione)

  1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).

Art. 183

(Esenzioni)

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche

centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.

Capo II Sanzioni penali

Art. 184

Abuso di informazioni privilegiate

  1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

  1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

  2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il

prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

  1. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185

Manipolazione del mercato

  1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

  2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il

prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 186

Pene accessorie

  1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

Confisca

  1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del

prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

  1. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

  2. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del

codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis

Abuso di informazioni privilegiate

  1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni966 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni

indicate nella lettera a).

  1. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

  2. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

  3. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

  4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

  5. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter

Manipolazione del mercato

  1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

  2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

  3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

  1. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

  4. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Art. 187-quater

Sanzioni amministrative accessorie

  1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione,

direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

  1. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

  2. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 187-quinquies

Responsabilità dell'ente

  1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

  1. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

  2. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

  3. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

Confisca

  1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

  2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

  3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-septies

Procedura sanzionatoria

  1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

  2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. omissis

  3. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

  4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.

  5. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

  1. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità

che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-

bis.

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)

  1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114 bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.

1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:

a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:

1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;

2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;

b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;

c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.

  1. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis , 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) …omissis….

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

Reg. (UE) 679/2016 (Regolamento sul trattamento dei dati personali)

e

D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 13 (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato)

  1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

  1. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

  1. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

  2. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Art. 16 (Diritto di rettifica)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 (Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»))

  1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

  1. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche,

per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

  1. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 (Diritto di limitazione di trattamento)

  1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

  1. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

  2. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento)

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 (Diritto alla portabilità dei dati)

  1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

  1. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

  2. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

  3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 (Diritto di opposizione)

  1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

  2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

  3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

  4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

  5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

  6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

  1. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

  1. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO B

MODELLI

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione B sottosezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del
titolare
dell'ac
cesso
Cogno
me del
titolar
e
dell'ac
cesso
Cogno
me di
nascita
del tito
lare
dell'ac-
cesso
(se
diverso)
Numeri di tele
fono professio-
nali (linea telefo
nica
professionale
diretta fissa e
mobile)
Nome indi
rizzo dell'im
presa
Funzione e
motivo dell'ac-
cesso a informa
zioni privile
giate
Ottenuto (data e
ora in cui il tito
lare ha ottenuto
l'accesso a infor
mazioni privile
giate)
Cessato (data e
ora in cui il
tito- lare ha
cessato di
avere
accesso a
informazioni
privilegiate)
Data di
nascita
Numero
di identi-
ficazione
nazio
nale (se
applica
bile)
Numeri di tele
fono privati
(casa e cellulare
personale)
Indirizzo privato
completo (via,
numero civico,
località, CAP,
Stato)
[testo] [testo] [testo] [numeri (senza
spazi)]
[indirizzo dell'e
mittente/parte
cipante al mer
cato delle quote
di emissioni/
piattaforma d'a
sta/commissario
d'asta/sorve
gliante d'asta o
terzo del tito
lare dell'ac
cesso]
[descrizione del
ruolo, della fun
zione e del mo
tivo della pre
senza nell'e
lenco]
[aaaa-mm-gg,
hh:mm UTC]
[aaaa-mm-gg,
hh:mm UTC]
[aaaa
mm-gg]
[codice
fiscale]
[numeri (senza
spazi)]
[indirizzo privato
completo del tito
lare dell'accesso

via e numero
civico

località

CAP

Stato]

MODELLO 2

Sezione A degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

IT
Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]
Nome del
titolare
dell'accesso
Cognome
del
titolare
dell'accesso
Cognome
di nascita
del
titolare
dell'accesso
(se
diverso)
Numeri di tele
fono professionali
(linea telefonica
professionale
diretta fissa e
mobile)
Nome e indirizzo
dell'impresa
Funzione e
motivo dell'ac-
cesso a informa-
zioni privilegiate
Inserito
(data e ora in cui
il titolare è stato
inse- rito nella
sezione degli
accessi perma
nenti)
Data di
nascita
Numero di
identifica
zione
nazionale
(se
applica
bile)
Numeri di tele
fono privati (casa
e cellulare
perso- nale)
Indirizzo privato
completo
(via, numero
civico,
località,
CAP, Stato)
[testo] [testo] [testo] [numeri (senza
spazi)]
[indirizzo dell'e
mittente/parteci
pante al mercato
delle quote di
emissioni/piatta
forma d'asta/
commissario d'a
sta/sorvegliante
d'asta o terzo del
titolare dell'ac
cesso]
[descrizione del
ruolo, della fun
zione e del mo- tivo
della pre- senza
nell'elenco]
[aaaa-mm-gg, hh:
mm UTC]
[aaaa-mm
gg]
[codice
fiscale]
[numeri (senza
spazi)]
[indirizzo privato
completo del tito
lare dell'accesso

via e numero
civico

località

CAP

Stato]

ALLEGATO C

SCHEMA 1

Comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di CHL S.p.A."

Firenze, [•] [•] [•]

Comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di CHL S.p.A."

Egregio Signore,

la informo che il Consiglio di Amministrazione della società CHL S.p.A. ha istituito il "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di CHL S.p.A." (di seguito, il "Registro Insider"), in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e alle relative norme di attuazione europee e nazionali.

La informo, in qualità di Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate relative a CHL S.p.A. e di soggetto incaricato anche della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider ("Responsabile del Registro Insider"), che i Suoi dati personali sono stati inseriti in tale registro, in data [•], alle ore [•], nella Sezione [•], [eventualmente: sottosezione [•]], per le seguenti ragioni: [•].

Con la presente Le chiedo di confermare/riportare di seguito i suoi dati personali, necessari per la corretta compilazione del Registro Insider in applicazione della vigente normativa:

  • data e luogo di nascita: ___________________________________

  • codice fiscale: ______________________________

  • numero di telefono professionale (fisso e mobile): __________________________

  • numero di telefono privato (fisso e mobile): __________________________

  • indirizzo professionale: __________________________

  • indirizzo privato: __________________________

  • indirizzo email:

Le chiedo inoltre di comunicare alla scrivente società, senza indugio, i soggetti che per Suo tramite hanno accesso [all'informazione privilegiata relativa a [•] /in via permanente ad informazioni privilegiate concernenti la Società], fornendo, per ciascuno di essi, i seguenti dati: nome e cognome; Studio/Società di appartenenza; tipologia rapporto in essere e funzione ricoperta; data e luogo di nascita; codice fiscale; numeri di telefono professionale e privato (fissi e mobili); indirizzi professionale, privato ed e-mail.

Con la sottoscrizione della presente, Lei si impegna ad adempiere agli obblighi posti a Suo carico dalla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti CHL S.p.A. e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate" di CHL S.p.A. (che si allega alla presente quale

"Allegato 1") e, in particolare, al dovere di confidenzialità, nonché a comunicare al Responsabile del Registro Insider (i) ogni variazione dei suoi dati personali sopra menzionati e (ii) i nominativi dei soggetti che per Suo tramite hanno avuto accesso ad informazioni privilegiate di CHL S.p.A., con le informazioni necessarie per consentire a CHL S.p.A. di procedere alla tempestiva iscrizione di tali soggetti nel Registro Insider.

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014, Le ricordo inoltre che l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate di CHL S.p.A. configura gli illeciti penali e amministrativi di cui agli articoli da 8 a 15 del Regolamento UE n. 596/2014, agli articoli della Direttiva 57/2014 e alle norme nazionali di attuazione contenute nel D. Lgs. n. 58/98, con conseguente applicazione delle relative sanzioni (con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato), e potrebbe comportare la responsabilità amministrativa della Società (il testo dei menzionati articoli viene allegato alla presente quale "Allegato 2").

Ogni eventuale variazione del motivo dell'iscrizione dei Suoi dati nel Registro, così come il venir meno delle circostanze che hanno determinato tale iscrizione, Le verranno tempestivamente comunicati.

INFORMATIVA PRIVACY

Da ultimo, Le comunico che le informazioni riguardanti la Sua persona saranno trattate dalla CHL S.p.A. (quale titolare del trattamento) nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento") e al D. Lgs. n. 196/03 ("Codice Privacy") e delle altre disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e del Codice Privacy, CHL S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali ("Trattamento"), intendendosi per tali qualunque informazione riguardante gli interessati stessi.

La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei Suoi dati personali trattati, le finalità e le modalità del loro Trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti dal Regolamento e dal Codice Privacy.

I dati personali oggetto di trattamento nel Registro Insider sono: cognome, nome, codice fiscale, numero di telefono professionale e privato (fisso e mobile), indirizzi professionale, privato ed email, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro Insider.

Non vengono trattati dati diversi da quelli menzionati.

Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità appresso indicate.

Il Trattamento viene effettuato da CHL S.p.A., sulla base di un obbligo legale cui è soggetta CHL S.p.A., e quindi al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo CHL S.p.A. una società emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Modalità di Trattamento dei dati

I dati vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. I dati in oggetto saranno custoditi presso la sede sociale di CHL S.p.A., sita in Firenze (FI), Corso Italia 30, negli archivi della società; il personale è stato opportunamente incaricato del trattamento ed istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per CHL S.p.A. di adempiere a disposizioni di legge. Il Trattamento viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento.

Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione.

Categorie di soggetti ai quali i dati devono essere comunicati

Destinataria dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob.

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy e dell'articolo 13, comma 2, lettere (b) e (d) del Regolamento, La informiamo che:

a) Lei ha il diritto di chiedere a CHL S.p.A., quale titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali e di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare tutti i dati forniti, di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei medesimi dati trattati in violazione di legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e di chiedere la limitazione del loro trattamento; il testo integrale dell'articolo 7 del Codice Privacy è disponibile sul sito: www.garanteprivacy.it, mentre il testo del Regolamento è consultabile sul sito http://eurlex.europa.eu/homepage.html;

b) Lei è altresì titolare di tutti i diritti di cui agli articoli 16-21 del Regolamento (diritto di rettifica, diritto alla cancellazione c.d. "diritto all'oblio", diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione);

c) Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Nello spirito di assoluta trasparenza e correttezza con cui la Società intende gestire la materia, Le assicuriamo la nostra completa disponibilità per ogni chiarimento necessario e la nostra collaborazione per gli opportuni adempimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Registro Insider

( [] )

______________________________________

Allegati 1 e 2.

Per ricevuta

Luogo, Data _______________________________

Firma _____________________________________

[A discrezione del Responsabile del Registro Insider, tale comunicazione potrà anche essere effettuata via e-mail e la relativa presa d'atto potrà avvenire anche esclusivamente attraverso strumenti elettronici (sempre via e-mail).]

ALLEGATO 1

"Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti CHL S.p.A. e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate"

[…]

ALLEGATO 2

"Normativa di riferimento"

[…]

ALLEGATO C

SCHEMA 2

Comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati inseriti nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di CHL S.p.A."

Comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati inseriti nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di CHL S.p.A."

In ottemperanza alle disposizioni normative europee e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato nonché nella "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti CHL S.p.A. e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate", relativa, inter alia, alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di CHL S.p.A. (il "Registro Insider"), La informo, in qualità di Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate relative a CHL S.p.A. e di soggetto incaricato anche della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider ("Responsabile del Registro Insider"), che in data [•], alle ore [•], sono stati aggiornati i Suoi dati oggetto di iscrizione e trattamento per il seguente motivo: [•] [indicare motivo].

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Registro Insider

( [] )

______________________________________

Per ricevuta

Luogo, Data _______________________________

Firma _____________________________________

[A discrezione del Responsabile del Registro Insider, tale comunicazione potrà anche essere effettuata via e-mail e la relativa presa d'atto potrà avvenire anche esclusivamente attraverso strumenti elettronici (sempre via e-mail).]

ALLEGATO C

SCHEMA 3

Comunicazione dell'avvenuta cessazione dei motivi dell'iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di CHL S.p.A."

Comunicazione dell'avvenuta cessazione dei motivi dell'iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di CHL S.p.A."

In ottemperanza alle disposizioni normative europee e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato nonché nella "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti CHL S.p.A. e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate", relativa, inter alia, alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di CHL S.p.A. (il "Registro Insider"), La informo, in qualità di Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate relative a CHL S.p.A. e di soggetto incaricato anche della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider ("Responsabile del Registro Insider"), che in data [•], alle ore [•], è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro Insider, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e, pertanto, i Suoi dati oggetto di iscrizione e trattamento saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Registro Insider

( [] )

______________________________________

Per ricevuta

Luogo, Data _______________________________

Firma _____________________________________

[A discrezione del Responsabile del Registro Insider, tale comunicazione potrà anche essere effettuata via e-mail e la relativa presa d'atto potrà avvenire anche esclusivamente attraverso strumenti elettronici (sempre via e-mail).]

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