AGM Information • Mar 15, 2019
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CAREL INDUSTRIES S.P.A.
redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato, per l'Assemblea ordinaria di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") prevista, in unica convocazione, per il giorno 15 aprile 2019.
siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione sia ad acquistare, sia, conseguentemente, a disporre delle azioni proprie, ove consentito dalla normativa vigente, anche di rango europeo, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A., per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 7 settembre 2018.
Si riportano di seguito modalità e termini dell'operazione proposta, in conformità al disposto dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A, schema n. 4 del Regolamento Emittenti.
Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti di Carel del 7 settembre 2018 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, in una o più volte, tenendo conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio della Società e delle azioni detenute da società controllate, fino ad un massimo di n. 5.000.000 azioni ordinarie proprie senza valore nominale per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione. A fronte di tale autorizzazione ed in parziale esecuzione della stessa, in data 25 gennaio 2019 la Società ha avviato un programma di acquisto azioni proprie, fino ad un massimo di n. 100.000 azioni Carel, pari allo 0,1% del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene, d'altra parte, che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, per un analogo periodo di 18 mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta, rimasta ineseguita.
La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie, nel rispetto della normativa, anche comunitaria, vigente e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, per le seguenti finalità:
Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 10.000.000, interamente sottoscritto e versato, e rappresentato da n. 100.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale.
Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione richiede di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio della Società e dalle società da questa controllate, non sia complessivamente superiore a n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni, pari al 5% del capitale sociale della Società.
L'acquisto di azioni proprie avverrà nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.
L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.
La Società detiene attualmente n. 34.835 azioni proprie pari al 0,0348% delle azioni componenti il capitale sociale.
L'autorizzazione all'acquisto è conforme al limite disposto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile in quanto ha ad oggetto un numero di azioni che non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale.
La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di verifica al momento dell'effettuazione delle operazioni.
L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, pari a diciotto mesi a fare data dalla delibera assembleare di autorizzazione. Nell'arco di tale periodo, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli acquisti in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto della normativa, anche di rango europeo, di riferimento e delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti.
In considerazione dell'assenza di vincoli normativi, nonché dell'esigenza di assicurare alla Società la massima flessibilità sotto il profilo operativo, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:
(i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque
(ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.
L'autorizzazione a disporre delle azioni acquistate a norma dell'articolo 2357 codice civile viene richiesta nei limiti di quanto consentito e dalle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro-tempore vigenti, ove applicabili, e dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. senza alcun vincolo temporale:
Le operazioni d'acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti (ove applicabili) e dei Regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A.
Si precisa che a norma dell'art. 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.
Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Carel negoziato sul mercato.
Gli atti di disposizione e/o di utilizzo potranno avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili), e dei Regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A.
Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.
L'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.
Si ricorda in via generale che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. whitewash).
Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.
Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza.
Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad assumere la seguente deliberazione:
***
"L'assemblea ordinaria degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e
che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Carel Industries S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.), troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabile, e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti nei confronti dei predetti soci.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c. di revocare, per la parte non ancora eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 7 settembre 2018 con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;
Le operazioni d'acquisto dovranno essere effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del TUF (tenuto conto della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili) e dei Regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A., e dovranno essere effettuate (i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
destinato a servire (i) operazioni a sostegno della liquidità del mercato così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato; o (ii) la realizzazione di operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Carel;
***
Brugine, 7 marzo 2019
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Rossi Luciani
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