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Cairo Communication AGM Information 2016

Jun 27, 2016

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CAIRO COMMUNICATION S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE DI CUI AL PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CAIRO COMMUNICATION S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 18 LUGLIO 2016, IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato)

17 giugno 2016

INDICE

1. Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie relative al c.d. voto maggiorato3
(A)
Premessa 3
(B)
Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione 4
(C)
Elenco speciale: iscrizione e rinuncia 5
(D)
Diritto reale legittimante ed eventuale trasferimento6
(E)
Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato 7
(F)
Computo dei quorum assembleari 7
2. Modifiche alle modalità di convocazione dell'assemblea dei soci8
3. Modifiche statutarie 8
4. Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifiche statutarie 14
5. Effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società 14
5.1
Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari in caso di mancato perfezionamento
dell'Offerta di Scambio 14
5.2
Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari in caso di perfezionamento dell'Offerta di
Scambio 15
6. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in
relazione alle modifiche statutarie proposte 16
7. Proposte di delibera 16

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. sulla proposta di cui al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Cairo Communication S.p.A., convocata per il giorno 18 luglio 2016, in unica convocazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "Relazione"), redatta dal Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. ("Cairo Communication" o la "Società") ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), ha lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica allo statuto sociale di cui al punto 3) all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci convocata, in unica convocazione, per il giorno 18 luglio 2016, ore 10:00, presso il Circolo della Stampa in Milano, Corso Venezia 48, ovvero:

"Modifica dell'art. 6 e dell'art. 13 dello statuto sociale ai sensi dell'art. 127-quinquies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; modifica all'art. 10 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Si illustrano di seguito le modifiche allo statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello statuto sociale e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare. Tali proposte di modifica hanno essenzialmente a oggetto l'introduzione della c.d. maggiorazione del voto, di cui all'art. 127-quinquies, del TUF e la modifica delle modalità di convocazione dell'assemblea, al fine di adeguarle alle modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

* * *

1. MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE RELATIVE AL C.D. VOTO MAGGIORATO

(A) Premessa

L'art. 127-quinquies del TUF introduce la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla Società.

La modifica legislativa, introdotta con il D.l. 24 giugno 2014 n. 91, ha lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove dalle medesime ritenuto necessario, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, rafforzandone il ruolo nella governance attraverso la maggiorazione del diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, anche alla luce delle trasformazioni che sta attraversando il settore dell'editoria e della pubblicità e delle scelte strategiche operate dalla Società per meglio affrontare queste tendenze, ivi incluso il lancio dell'offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da RCS MediaGroup S.p.A., promossa in data 28 aprile 2016 (l'"Offerta di Scambio"), e la prospettata fusione tra la Società e RCS MediaGroup S.p.A., sia importante favorire un approccio all'investimento di lungo periodo, dotando gli azionisti che intendono far parte in modo stabile della compagine sociale di un maggior peso nelle decisioni della stessa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies, TUF e, pertanto, di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

(B) Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-quinquies, TUF, demanda alle società la facoltà di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché superiore a un minimo di 24 mesi).

Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporVi che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di ventiquattro mesi previsto dalla legge.

Analogamente, per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporVi la maggiorazione massima di due voti per ciascuna azione, così come previsto dal medesimo articolo 127-quinquies del TUF.

(C) Elenco speciale: iscrizione e rinuncia

Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, TUF, la legittimazione al beneficio del voto maggiorato richiede l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti.

Tale elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci e, pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422, cod. civ..

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di istituire, presso la sede della Società, tale elenco speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'elenco speciale.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone altresì di precisare nello statuto sociale che:

  • il socio che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato debba chiedere l'iscrizione nel registro speciale accompagnando la propria domanda con: (i) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle azioni possedute); (ii) la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta; (iii) ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa;
  • a seguito dell'iscrizione nell'elenco speciale, il soggetto iscritto possa, in ogni momento, richiedere per iscritto alla Società la cancellazione dall'elenco speciale per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato e, in ogni caso, rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione del voto già maturata, mediante comunicazione scritta alla Società;
  • ai fini del conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, il socio interessato dovrà presentare un'ulteriore comunicazione, rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni iscritte nell'elenco speciale, attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo di 24 mesi;
  • l'acquisto del beneficio della maggiorazione del diritto di voto divenga efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la

maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la cd. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto;

la Società debba provvedere all'aggiornamento dell'elenco speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea della Società, ai sensi dell'attuale art. 83-sexies del TUF), così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti.

(D) Diritto reale legittimante ed eventuale trasferimento

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la "azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto" di cui all'art. 127-quinquies, TUF, debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; o (iii) usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma terzo, del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno:

  • in caso di cessione dell'azione, a titolo oneroso o gratuito; nonché
  • in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF (ossia, 5% del capitale sociale).

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che quanto segue non determini la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso:

  • la successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'elenco speciale;
  • la costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il

pegno o concedente l'usufrutto);

la fusione o scissione del soggetto iscritto nell'elenco speciale.

(E) Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-quinquies, comma 4, del TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

In tali ipotesi, si è ritenuto opportuno precisare che le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) quanto alle azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) quanto alle azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'elenco speciale.

Infine, al fine di incentivare l'investimento di lunga durata nella Società anche da parte di investitori istituzionali, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) gestiti ed alla luce delle prerogative attribuite dagli artt. 35-decies e 36 del TUF, si prevede infine che la maggiorazione non venga meno in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

(F) Computo dei quorum assembleari

Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma ottavo del TUF, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporVi che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

2. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla convocazione dell'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'art. 10.3 dello statuto sociale eliminando, tra l'altro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea e prevedendo esclusivamente che l'assemblea sia convocata con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

3. MODIFICHE STATUTARIE

Qualora la proposta di cui alla presente Relazione sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell'articolo 6, dell'art. 10 e dell'art. 13 dello statuto sociale della Società nei termini di seguito indicati:

Testo vigente dello statuto sociale
Art. 6
Nuovo testo dello statuto sociale
Art. 6
6.1. Il capitale sociale è di Euro
4.073.856,80.= ed è diviso in n.78.343.400.=
azioni.
[invariato]
6.2. Le azioni ordinarie sono nominative e
liberamente trasferibili, secondo le
disposizioni di legge e regolamentari. Ogni
azione dà diritto ad un voto nell'assemblea.
6.2. Le azioni ordinarie sono nominative e
liberamente trasferibili, secondo le
disposizioni di legge e regolamentari.
Testo vigente
dello statuto sociale
Testo proposto
Art. 10 Art. 10 dello statuto
sociale
10.1. L'assemblea, regolarmente convocata e [invariato]
validamente costituita, rappresenta
l'universalità dei soci e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge e al presente
statuto, obbligano tutti i soci ancorché non
intervenuti o dissenzienti.
10.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è [invariato]
convocata nei casi e secondo i termini fissati
dalla legge e dalle norme regolamentari.
10.3.
L'assemblea
è
convocata
dagli
10.3. L'assemblea è convocata dagli
amministratori con avviso pubblicato sul sito amministratori con avviso pubblicato sul
internet della Società,
con le altre modalità
sito internet della società
e
con le altre
previste dalle norme regolamentari, nonchè modalità previste dalle norme legislative e
sulla
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
regolamentari, contenente le indicazioni
Italiana e su un quotidiano a diffusione di legge e di regolamento.
nazionale, contenente le indicazioni di legge e
di regolamento.
10.4.
L'assemblea
può
essere
altresì
[invariato]
convocata, previa comunicazione al presidente
del consiglio di amministrazione, dal collegio
sindacale o da due dei suoi membri, ai sensi
dell'art. 151, 2° comma, del D. Lgs. 24
febbraio
1998 n. 58 nel testo vigente.
10.5. I soci possono chiedere l'integrazione [invariato]
delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126
bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
10.6. Nell'avviso di convocazione può essere [invariato]
fissato il giorno per la seconda e per ulteriori
convocazioni dell'assemblea.
10.7. Il luogo di riunione delle assemblee, sia [invariato]
ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale
o altrove, purché in Italia, secondo quanto
sarà indicato nell'avviso di convocazione.
10.8. La convocazione non è necessaria [invariato]
quando sia presente o rappresentato l'intero
capitale sociale e partecipi all'assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo, nel rispetto
dell'art. 2366 codice civile.
10.9. L'assemblea ordinaria, in prima, in [invariato]
seconda
e
ulteriore
convocazione,
sarà
validamente costituita e delibererà con le
maggioranze di legge, salvo quanto previsto ai
successivi artt. 15 e 26 per la nomina
rispettivamente degli
amministratori e dei
sindaci.
10.10. L'assemblea straordinaria in prima, in [invariato]
seconda
e
ulteriore
convocazione
sarà
validamente costituita e delibererà con le
maggioranze di legge.
10.11. L'assemblea ordinaria è convocata [invariato]
almeno una volta all'anno, nel termine di
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta
alla redazione del bilancio consolidato o
quando lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura e all'oggetto della società
entro
centottanta
giorni
successivi
alla
chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli
amministratori
segnalano
nella
relazione
prevista dall'articolo 2428 del codice civile le
Testo vigente dello statuto sociale Testo proposto
Art. 13 Art. 13 dello statuto sociale
13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente [invariato]
del consiglio di amministrazione; in caso di
sua assenza o rinunzia, il presidente sarà eletto
con il voto della maggioranza dei presenti; il
segretario dell'assemblea sarà eletto nello
stesso modo.
13.2. I verbali delle adunanze saranno [invariato]
sottoscritti dal presidente e dal segretario.
13.3. Il verbale è redatto dal notaio nei casi [invariato]
previsti dalla legge, ovvero quando il
presidente lo reputi opportuno; in tal caso
non è necessaria la nomina del segretario.
13.4. Il presidente dell'assemblea ha pieni [invariato]
poteri:
-
per verificare la regolarità della costituzione;
-
per accertare l'identità e la legittimazione dei
presenti;
-
per verificare la tempestività della
presentazione delle liste e la regolarità delle
deleghe nonché, in genere, per accertare il
diritto degli azionisti a partecipare
all'assemblea, ad intervenire nella discussione
e ad esprimere il voto;
-
per dirigere
la discussione e disciplinare
l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
-
per controllare il regolare svolgimento delle
votazioni, accertarne l'esito e proclamarlo;
-
per riassumere a verbale le dichiarazioni, su
eventuale richiesta dei soci, ferma la
competenza del notaio, nell'ipotesi in cui il
verbale di assemblea sia redatto a sua cura.
13.5. Le deliberazioni si prendono per alzata [invariato]
di mano, salvo che il presidente giudichi più
opportuno l'appello nominale o altre forme di
votazione, escluso comunque il voto segreto.
13.6 Ogni azione dà diritto a un voto.
13.7 In deroga a quanto previsto dal
comma che precede, ciascuna azione dà
diritto a voto doppio (e dunque a due voti
per ogni azione) ove siano soddisfatte
entrambe le
seguenti condizioni: (a) il
diritto di voto sia spettato al medesimo
soggetto in forza di un diritto reale
legittimante (piena proprietà con diritto di
voto o nuda proprietà
o usufrutto
con
diritto di voto) per un periodo
continuativo di almeno ventiquattro mesi;
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a)
sia attestata dall'iscrizione continuativa,
per un periodo di almeno ventiquattro
mesi, nell'elenco speciale appositamente
istituito disciplinato dal presente articolo
(l'"Elenco Speciale") nonché da una
comunicazione attestante il possesso
azionario riferita alla data di decorso del
periodo continuativo rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni
sono depositate ai sensi della normativa
vigente.
13.8 L'acquisizione della maggiorazione
del diritto di voto sarà
efficace alla prima
nel tempo tra: (i) il quinto giorno di
mercato aperto del mese di calendario
successivo a quello in cui si sono
verificate le condizioni richieste dallo
statuto per la maggiorazione del diritto di
voto; o (ii) la cd. record
date di
un'eventuale assemblea, determinata ai
sensi della normativa vigente, successiva
alla data in cui si siano verificate le
condizioni richieste dallo statuto per la
maggiorazione del diritto di voto.
13.9 La Società istituisce e tiene presso la
sede sociale, con le forme ed i contenuti
previsti dalla normativa applicabile,
l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli
azionisti che intendano beneficiare della
maggiorazione del diritto di voto. Al fine
di ottenere l'iscrizione nell'Elenco
Speciale, il soggetto legittimato ai sensi
del presente articolo dovrà presentare
un'apposita istanza, allegando una
comunicazione attestante il possesso
azionario –
che può riguardare anche solo
parte delle azioni possedute dal titolare –
rilasciata dall'intermediario presso il quale
le azioni sono depositate ai sensi della
normativa vigente. La maggiorazione può
essere richiesta anche solo per parte delle
azioni possedute dal titolare. Nel caso di
soggetti diversi da persone fisiche
l'istanza dovrà precisare se il soggetto è
sottoposto a controllo diretto o indiretto di
terzi ed i dati identificativi dell'eventuale
controllante.
13.10 L'Elenco Speciale è aggiornato a
cura della Società entro il quinto giorno di
mercato aperto dalla fine di ciascun mese
di calendario
e, in ogni caso, entro la c.d.
record date prevista dalla disciplina
vigente in relazione al diritto di intervento
e di voto in assemblea.
13.11 La Società procede alla cancellazione
dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i)
rinuncia dell'interessato; (ii)
comunicazione dell'interessato o
dell'intermediario comprovante il venir
meno dei presupposti per la
maggiorazione del diritto di voto o la
perdita della titolarità del diritto reale
legittimante e/o del relativo diritto di
voto; (iii) d'ufficio,
ove la Società abbia
notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che
comportano il venir meno dei presupposti
per la maggiorazione del diritto di voto o
la perdita della titolarità del diritto reale
legittimante e/o del relativo diritto di
voto.
13.12 La maggiorazione del diritto di voto
viene meno:
(a) in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito dell'azione, restando inteso che
per "cessione" si intende anche la
costituzione di pegno, di usufrutto o di
altro vincolo sull'azione quando ciò
comporti la perdita del diritto di voto da
parte dell'azionista;
(b) in caso di cessione diretta o indiretta
di partecipazioni di controllo in società o
enti che detengono azioni a voto
maggiorato in misura superiore alla soglia
prevista dall'articolo 120, comma 2 del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il
"Cambio di Controllo").
13.13 La maggiorazione di voto:
(a) si conserva in caso di successione a
causa di morte a favore dell'erede e/o
legatario;
(b) si conserva in caso di fusione o
scissione del titolare delle
azioni a favore
della società risultante dalla fusione o
beneficiaria della scissione;
(c)
si estende proporzionalmente alle
azioni di nuova emissione in caso di un
aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442
cod. civ. e di aumento di capitale
mediante nuovi conferimenti effettuati
nell'esercizio del diritto di opzione;
(d) può spettare anche alle azioni
assegnate in cambio di quelle cui è
attribuito il diritto di voto maggiorato, in
caso di fusione o di scissione, qualora ciò
sia previsto dal relativo progetto;
(e) si conserva in caso di trasferimento da
un portafoglio ad altro degli OICR gestiti
da uno stesso soggetto.
13.14 Nelle ipotesi di cui alle
lettere
(c) e
(d)
del comma precedente, le nuove azioni
acquisiscono la maggiorazione di voto (i)
per le azioni di nuova emissione spettanti
al titolare in relazione ad azioni per le
quali sia già maturata la maggiorazione di
voto, dal momento dell'iscrizione
nell'Elenco Speciale, senza necessità di un
ulteriore decorso del periodo continuativo
di possesso; (ii) per le azioni di nuova
emissione spettanti al titolare in relazione
ad azioni per le quali la maggiorazione di
voto non sia già maturata (ma sia in via di
maturazione), dal momento del
compimento del periodo di appartenenza
calcolato a partire dalla originaria
iscrizione nell'Elenco Speciale.
13.15 È sempre riconosciuta la facoltà in
capo a colui cui spetta il diritto di voto
maggiorato di rinunciare in ogni tempo
irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla
maggiorazione del diritto di voto,
mediante comunicazione scritta da inviare
alla Società, fermo restando che la
maggiorazione del diritto
di voto può
essere nuovamente acquisita rispetto alle
azioni per le quali è stata rinunciata con
una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale
e il decorso integrale del periodo di
appartenenza continuativa non inferiore a
24 mesi.
13.16 La maggiorazione del diritto di voto
si computa anche per la determinazione
dei quorum
costitutivi e deliberativi che
fanno riferimento ad aliquote del capitale
sociale, ma non ha effetto sui diritti,
diversi dal voto, spettanti in forza del
possesso di determinate aliquote del
capitale sociale.
13.17 Ai fini del presente articolo la
nozione di controllo è quella prevista dalla
disciplina normativa degli emittenti
quotati.

4. ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2016.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di materie estranee alle competenze dei comitati interni.

5. EFFETTI CHE L'INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO AVREBBE SUGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLA SOCIETÀ

Come sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare lo statuto sociale al fine di prevedere che sia attribuito un diritto di voto doppio per ciascuna azione che sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi, decorrente dalla iscrizione nell'apposito elenco speciale che sarà istituito dalla Società.

Alla data della presente Relazione, gli azionisti titolari di partecipazioni significative nel capitale sociale di Cairo Communication sono (i) U.T. Communications S.p.A., titolare di una partecipazione nel capitale sociale rappresentativa del 44,88%; (ii) UT Belgium Holding S.A., titolare di una partecipazione nel capitale sociale rappresentativa del 15,71%; e (iii) Urbano Cairo, titolare di una partecipazione nel capitale sociale rappresentativa del 12,39%.

5.1 Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta di Scambio

In caso di mancato perfezionamento dell'Offerta di Scambio, nell'ipotesi teorica in cui Urbano Cairo, U.T. Communications S.p.A. e UT Belgium Holding S.A. dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dai medesimi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione, i medesimi potrebbero esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari al 84,37% e, in particolare: (i) Urbano Cairo sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 14,32% del capitale sociale; (ii) U.T. Communications S.p.A. sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 51,89% del capitale sociale; e (iii) U.T. Belgium Holding S.A. sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 18,16% del capitale sociale.

5.2 Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari in caso di perfezionamento dell'Offerta di Scambio

Nell'ipotesi teorica in cui Urbano Cairo, U.T. Communications S.p.A. e UT Belgium Holding S.A. dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dai medesimi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, in caso di esito positivo dell'Offerta di Scambio, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione:

  • i. qualora siano apportate all'Offerta di Scambio un numero di azioni RCS MediaGroup S.p.A. rappresentative del 100% del capitale sociale, i medesimi potrebbero esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari al 54,82% e, in particolare: (i) Urbano Cairo sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto dell'8,71% del capitale sociale; (ii) U.T. Communications S.p.A. sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 35,08% del capitale sociale; e (iii) UT Belgium Holding S.A. sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 11,04% del capitale sociale;
  • ii. qualora siano apportate all'Offerta di Scambio un numero di azioni RCS MediaGroup S.p.A. rappresentative del 50% del capitale sociale (inclusive delle azioni RCS MediaGroup S.p.A. detenute da U.T. Communications S.p.A.), i medesimi potrebbero esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari al 67,45% e, in particolare: (i) Urbano Cairo sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 10,71% del capitale sociale; (ii) U.T. Communications S.p.A. sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 43,16% del capitale sociale; e (iii) UT Belgium Holding S.A. sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 13,58% del capitale sociale;
  • iii. qualora siano apportate all'Offerta di Scambio un numero di azioni RCS MediaGroup S.p.A. rappresentative del 35% del capitale sociale (inclusive delle azioni RCS MediaGroup S.p.A. detenute da U.T. Communications S.p.A.), i medesimi potrebbero esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari al 72,46% e, in particolare: (i) Urbano Cairo sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto dell'11,51% del capitale sociale; (ii) U.T. Communications S.p.A. sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 46,36% del capitale sociale; e (iii) UT Belgium Holding S.A. sarebbe titolare di una percentuale dei diritti di voto del 14,59% del capitale sociale.

6. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Ai sensi dell'art. 127-quinqiues, TUF, le proposte di modifica dell'art. 6, 10 e 13 dello statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ. in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica all'art. 10.3 dello statuto sociale, sopra illustrata, non rientri nella fattispecie di cui all'art. 2437, cod. civ. e, pertanto, in relazione a essa non ricorra il diritto di recesso in capo agli azionisti che non concorreranno all'inerente deliberazione.

7. PROPOSTE DI DELIBERA

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Cairo Communication S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

1. di modificare l'art. 6, l'art. 10 e l'art. 13 dello Statuto come segue

Articolo 6.2

"6.2. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari."

Articolo 10.3

"10.3. L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari, contenente le indicazioni di legge e di regolamento."

Nuovi Articolo 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17

"13.6 Ogni azione dà diritto a un voto.

13.7 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario

riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

13.8 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la cd. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto. 13.9 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

13.10 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

13.11 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. 13.12 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").

13.13 La maggiorazione di voto:

(a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

(c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

(d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; (e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

13.14 Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

13.15 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggioratiione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

13.16 La maggioratiione del diritto di voto si computa anche perla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. 13.17 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati."

    1. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
  • alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/oAutorità competente;
  • all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Milano, 17 giugno 2016

Aggiornata in data 27 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

KUrbar_ o R. Cairo)