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Bper Banca M&A Activity 2020

Jul 31, 2020

4395_rns_2020-07-31_b2b31dde-54c9-440f-85c4-d6d27a217fd0.pdf

M&A Activity

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Repertorio numero 48393/14627
ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di lu
glio
22-7-2020
Alle ore 11.
In Modena, Via San Carlo n.8/20.
Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto Registrato a Modena
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in in
data
27.7.2020
Modena, sono presenti i sigg.: al n.16874 serie 1T
- BATTISTELLA dott. CLAUDIO, nato a Torino il dodici no
vembre millenovecentocinquantacinque (12.11.1955), domi esatti Euro 2.440,00
ciliato per la carica a Saluzzo (CN), Corso Italia
n.86, presso la sede sociale, pensionato; Iscritta nel Registro
il quale dichiara di agire nel presente atto non in pro
prio, ma esclusivamente nella sua qualità di Consiglie Imprese di Cuneo in
re delegato e legale rappresentante della società: data 27.7.2020
- "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società uni
personale, con sede in Saluzzo (CN), Corso Italia n.86, Iscritta nel Registro
capitale sociale Euro 33.280.000 (trentatremilionidue Imprese di Modena in
centottantamila), interamente versato, costituita in I data 27.7.2020
talia in data 23.12.1991, iscritta presso il Registro
Imprese di Cuneo con il codice fiscale n.00243830049,
R.E.A.
n.CN-164110,
partita
I.V.A.
di
gruppo
1
n.03830780361,
iscritta
all'Albo
delle
Banche
al
n.5107, soggetta all'attività di direzione e coordina
mento della Capogruppo "BPER Banca S.p.A.", appartenen
te all'omonimo gruppo bancario, iscritto nell'apposito
albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, a quanto in
fra autorizzato con deliberazione dell'assemblea straor
dinaria dei soci della società stessa, il cui verbale è
stato
redatto
da
me
Notaio
in
data
24.6.2020
rep.n.48332/14610, registrato a Modena il 25.6.2020 al
n.13543 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Cuneo
in data 25.6.2020, e per quanto occorrer possa in forza
di procura speciale rilasciata con atto Notaio Paola
Cappella di Saluzzo (CN), in data 16.7.2020 rep.n.6103,
che in copia autentica si allega al presente atto sotto
la lettera "A", dispensatamene la lettura, e quindi nel
l'interesse della società stessa;
- GUIDA dott. FRANCESCO, nato a Cassano allo Ionio (CS)
il
ventisette
settembre
millenovecentocinquantotto
(27.9.1958), domiciliato per la carica a Bra (CN), Via
Principi di Piemonte n.12, presso la sede sociale, im
piegato;
il quale dichiara di agire nel presente atto non in pro
prio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentan
te della società:
2
- "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra
(CN), Via Principi di Piemonte n.12, capitale sociale
Euro 57.330.000 (cinquantasettemilionitrecentotrentami
la), interamente versato, costituita in Italia in data
24.12.1991, iscritta presso il Registro Imprese di Cu
neo
con
il
codice
fiscale
n.00200060044,
R.E.A.
n.CN-164023, partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, i
scritta all'Albo delle Banche al n.5087, soggetta al
l'attività di direzione e coordinamento della Capogrup
po "BPER Banca S.p.A.", appartenente all'omonimo gruppo
bancario, iscritto nell'apposito albo presso la Banca
d'Italia al n.5387.6, a quanto infra autorizzato con de
liberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della
società stessa, il cui verbale è stato redatto dal Nota
io
Alberto
Vadalà
di
Torino
in
data
6.7.2020
rep.n.1419/883, registrato a Torino 1° il 7.7.2020 al
n.25423 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Cuneo
in data 6.7.2020, e quindi nell'interesse della società
stessa;
- FERRARI ing. PIETRO, nato a Modena il dieci ottobre
millenovecentocinquantacinque (10.10.1955), domiciliato
per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, presso la
sede sociale, imprenditore;
il quale interviene al presente atto non in proprio, ma
esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Con-
siglio di amministrazione e legale rappresentante della
società:
- "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo
n.8/20, capitale sociale Euro 1.561.883.844 (unmiliardo
cinquecentosessantunomilioniottocentottantatremilaotto
centoquarantaquattro),
interamente
versato,
iscritta
presso il Registro Imprese di Modena con il codice fi
scale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528, parti
ta I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Albo
delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capo
gruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'appo
sito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, iscrit
ta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n.3
Società,
a quanto infra autorizzato con deliberazione
dell'assemblea
straordinaria
dei
soci
della
società
stessa, il cui verbale è stato redatto da me Notaio in
data 6.7.2020 rep.n.48356/14616, registrato a Modena il
7.7.2020 al n.14705 serie 1T, iscritto presso il Regi
stro Imprese di Modena in data 6.7.2020, e quindi nel
l'interesse della società stessa.
Comparenti, cittadini italiani, della cui identità
personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i
quali mi richiedono di ricevere il presente atto, al
quale
4
PREMETTONO:
- che le suddette società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZ
ZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo
(CN), "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a
Bra (CN) e "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, nel
le suddette assemblee straordinarie dei soci tenutesi
rispettivamente in data 24.6.2020, in data 6.7.2020 e
in data 6.7.2020, hanno deliberato di fondersi mediante
incorporazione della società unipersonale, interamente
posseduta "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.",
con
sede a Saluzzo (CN) e della società controllata "CASSA
DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), nella
società controllante "BPER Banca S.p.A.", sulla base
delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del
31.12.2019;
- che la deliberazione della "CASSA DI RISPARMIO DI SA
LUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo
(CN),
verbalizzata
da
me
Notaio
con
atto
in
data
24.6.2020
rep.n.48332/14610,
registrato
a
Modena
il
25.6.2020 al n.13543 serie 1T, è stata iscritta presso
il Registro Imprese di Cuneo in data 25.6.2020;
- che la deliberazione della società "CASSA DI RISPAR
MIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), verbalizzata
dal Notaio Alberto Vadalà di Torino con atto in data
6.7.2020
rep.n.1419/883,
registrato
a
Torino

il
7.7.2020 al n.25423 serie 1T, è stata iscritta presso
il Registro Imprese di Cuneo in data 6.7.2020;
-
che
la
deliberazione
della
società
"BPER
Banca
S.p.A.", con sede a Modena, verbalizzata da me Notaio
con atto in data 6.7.2020 rep.n.48356/14616, registrato
a Modena il 7.7.2020 al n.14705 serie 1T, è stata i
scritta presso il Registro Imprese di Modena in data
6.7.2020;
- che la fusione per incorporazione della società "CAS
SA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersona
le, con sede a Saluzzo (CN), avverrà senza aumento di
capitale della società incorporante, per imputazione
contabile, previo annullamento di tutte le azioni costi
tuenti
l'intero
capitale
sociale
della
incorporanda
"CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", e ciò in quanto
la incorporante "BPER Banca S.p.A." possiede tutte le a
zioni e quindi l'intero capitale sociale della società
incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", ca
pitale che verrà pertanto annullato, senza sostituzione
e senza concambio;
- che per effetto della fusione per incorporazione del
la società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", so
cietà unipersonale, nella società controllante "BPER
Banca S.p.A." non derivano modifiche dello Statuto so
ciale della incorporante;
6
- che la fusione per incorporazione della società "CAS
SA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), av
verrà previo annullamento di tutte le azioni costituen
ti l'intero capitale sociale della società incorporanda
"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", mediante aumento di
capitale
della
società
incorporante
"BPER
Banca
S.p.A.", da Euro
1.561.883.844 (unmiliardocinquecento
sessantunomilioniottocentottantatremilaottocentoquaranta
quattro)
ad Euro 1.565.596.344 (unmiliardocinquecento
sessantacinquemilionicinquecentonovantaseimilatrecento
quarantaquattro),
con
emissione
alla
pari
di
n.1.237.500
(unmilioneduecentotrentasettemilacinquecen
to) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, a
venti godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni in circolazione alla data di emissione, ri
servate, in sede di fusione, agli azionisti della incor
poranda "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", diversi dal
la incorporante, e più precisamente mediante assegnazio
ne ai soci della società incorporata "CASSA DI RISPAR
MIO DI BRA S.p.A." di n.1 (una) nuova azione ordinaria
priva del valore nominale della società incorporante
per ogni gruppo di n.14 (quattordici) azioni ordinarie
da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) della
società
incorporanda
"CASSA
DI
RISPARMIO
DI
BRA
S.p.A.", possedute, precisandosi che tutte le azioni
possedute dalla incorporante al momento della fusione
verranno annullate senza sostituzione e senza concam
bio, per imputazione contabile;
- che dette azioni BPER di nuova emissione saranno quo
tate sull'MTA al pari di quelle in circolazione e saran
no messe a disposizione degli aventi diritto, secondo
le forme proprie della gestione accentrata delle azioni
presso "Monte Titoli S.p.A." in regime di dematerializ
zazione, alla data di Borsa aperta immediatamente suc
cessiva a quella di decorrenza degli effetti civilisti
ci della fusione;
- che l'aumento di capitale di cui sopra viene ora at
tuato in conformità alle disposizioni contenute nel pro
getto di fusione, con conseguente modifica dell'art.5,
comma 1, del vigente Statuto sociale della incorporan
te, il cui testo è stato riportato nello Statuto allega
to al progetto di fusione e in copia allegato pure alle
suddette delibere;
- che le presenti fusioni sono state previamente auto
rizzate dalla Banca Centrale Europea, competente in ta
le materia,
ai sensi degli artt.4 e
9 del Regolamento
(EU) n.1024/2013, dell'art.57 del D.Leg.vo n.385/1993
e
della Circolare della Banca d'Italia n.229/1999 (Titolo
III,
Capitolo
4),
con
autorizzazione
n.ECB-SSM-2020-ITPER-10, rilasciata in data 28.5.2020,
8
notificata a
"BPER Banca S.p.A." in data 29.5.2020, co
me risulta anche da lettera della Banca d'Italia in da
ta 29.5.2020
prot.n.0716914/20, indirizzata a "BPER
Ban
ca S.p.A.", quale Capogruppo, autorizzazione che, con
traduzione giurata in lingua italiana, è stata allegata
sia al sopracitato mio verbale di assemblea straordina
ria in data 24.6.2020 rep.n.48332/14610, registrato a
Modena in data 25.6.2020 al n.13543 serie 1T, iscritto
presso il Registro Imprese di Cuneo in data 25.6.2020,
sia al sopracitato mio verbale di assemblea straordina
ria in data 6.7.2020 rep.n.48356/14616, registrato a Mo
dena in data 7.7.2020 al n.14705 serie 1T, iscritto
presso il Registro Imprese di Modena in data 6.7.2020,
sia al sopracitato verbale di assemblea straordinaria
del Notaio Alberto Vadalà di Torino in data 6.7.2020
rep.n.1419/883, registrato a Torino 1° in data 7.7.2020
al n.25423 serie 1T, iscritto presso il Registro Impre
se di Cuneo in data 6.7.2020;
- che anche la modifica statutaria derivante dall'aumen
to di capitale sociale al servizio della fusione, è sta
ta specificamente autorizzata dalla Banca Centrale Euro
pea, competente in tale materia
ai sensi degli artt.4 e
9 del Regolamento (EU) n.1024/2013 e degli artt.56 - 61
del
D.Leg.vo
n.385/1993,
con
autorizzazione
n.ECB-SSM-2020-ITPER-11, rilasciata in data 28.5.2020,
notificata a
"BPER Banca S.p.A." in data 29.5.2020,
che
con traduzione giurata in lingua italiana è stata alle
gata al sopracitato mio verbale di assemblea straordina
ria in data 6.7.2020 rep.n.48356/14616, registrato a Mo
dena in data 7.7.2020 al n.14705 serie 1T, iscritto
presso il Registro Imprese di Modena in data 6.7.2020;
- che le fusioni in oggetto non sono soggette alla di
sciplina prevista dall'art.2501 bis C.C., in considera
zione del fatto che la società incorporante non ha con
tratto debiti per l'acquisto del controllo delle so
cietà incorporande;
- che le presenti fusioni, avendo per oggetto l'aggrega
zione di società appartenenti al medesimo Gruppo banca
rio, non configurano fattispecie di concentrazione sog
getta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Auto
rità garante della concorrenza e del mercato ai sensi
della Legge n.287/1990;
-
che le presenti fusioni vengono stipulate dopo che è
stata inviata, nei termini contrattualmente previsti,
l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle asso
ciazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge
n.428/1990 e successive modificazioni, e a norma del vi
gente contratto collettivo di lavoro;
- che la documentazione relativa al procedimento di fu
sione è stata messa a disposizione del pubblico e del
10
mercato mediante pubblicazione sul sito "Internet" di
"BPER Banca S.p.A." e nel meccanismo di stoccaggio auto
rizzato
,
previo
avviso
pubblicato
in
data
4.6.2020, e quindi con le modalità stabilite dalla nor
mativa vigente;
-
che dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle de
libere assembleari delle società interessate alla fusio
ne nei rispettivi Registri delle Imprese è decorso il
termine di cui all'art.2503 Codice Civile, termine ri
dotto a quindici giorni ai sensi dell'art.57, n.3, del
Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385 (T.U.B.),
senza che nessuno dei creditori delle società stesse ab
bia fatto opposizione;
- che pertanto le fusioni in oggetto possono ora essere
attuate, ai sensi dell'art.2503 Codice Civile.
TUTTO CIO' PREMESSO
ed approvato a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto, i comparenti nelle loro predette qua
lità, in esecuzione delle citate delibere assembleari,
a ciò debitamente autorizzati, dichiarano, convengono e
stipulano quanto segue:
1) - Le società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.",
società unipersonale, con sede in Saluzzo (CN), capita
le sociale Euro 33.280.000 (trentatremilioniduecentot
tantamila), interamente versato, "CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), capitale sociale Euro
57.330.000
(cinquantasettemilionitrecentotrentamila),
interamente versato e la società "BPER Banca S.p.A.",
con sede in Modena, capitale sociale Euro 1.561.883.844
(unmiliardocinquecentosessantunomilioniottocentottanta
tremilaottocentoquarantaquattro),
interamente
versato,
si dichiarano fuse, mediante incorporazione della so
cietà controllata ed interamente posseduta "CASSA DI RI
SPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", con sede in Saluzzo (CN) e
della società controllata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA
S.p.A.", con sede a Bra (CN), nella società capogruppo
"BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, sulla base del
le rispettive situazioni patrimoniali alla data del
31.12.2019.
2) - La fusione per incorporazione della "CASSA DI RI
SPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con
sede a Saluzzo (CN), avviene senza aumento di capitale
della società incorporante, per imputazione contabile,
previo annullamento senza sostituzione e senza concam
bio di tutte le azioni costituenti l'intero capitale so
ciale della incorporata, in quanto la società incorpo
rante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, possiede
tutte le azioni e quindi l'intero capitale sociale del
la incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.",
società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN).
12
3) - La fusione per incorporazione della "CASSA DI RI
SPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), avviene
previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'in
tero capitale sociale della incorporanda "CASSA DI RI
SPARMIO DI BRA S.p.A.", mediante aumento del capitale
sociale della società incorporante al servizio della fu
sione, da Euro 1.561.883.844 (unmiliardocinquecentoses
santunomilioniottocentottantatremilaottocentoquaranta
quattro) ad Euro 1.565.596.344 (unmiliardocinquecento
sessantacinquemilionicinquecentonovantaseimilatrecento
quarantaquattro),
con
emissione
alla
pari
di
n.1.237.500
(unmilioneduecentotrentasettemilacinquecen
to) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, a
venti godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni in circolazione alla data di emissione,
per un importo complessivo di Euro 3.712.500 (tremilio
nisettecentododicimilacinquecento), azioni che verranno
riservate ai soci della società incorporata "CASSA DI
RISPARMIO DI BRA S.p.A.", diversi dall'incorporante, in
base al sopra menzionato rapporto di cambio, e più pre
cisamente mediante assegnazione agli azionisti della so
cietà incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." di
n.1 (una) azione ordinaria priva del valore nominale
della società incorporante "BPER Banca S.p.A.", per o
gni gruppo di n.14 (quattordici) azioni ordinarie da no
minali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna
della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA
S.p.A.", e con la precisazione che le azioni già posse
dute dalla incorporante nella incorporanda "CASSA DI RI
SPARMIO DI BRA S.p.A.", e precisamente n.92.925.000 (no
vantaduemilioninovecentoventicinquemila) azioni, per Eu
ro
48.321.000
(quarantottomilionitrecentoventunomila),
pari all'84,28571428% circa del capitale sociale, ver
ranno annullate senza sostituzione e senza concambio,
per imputazione contabile, nel rispetto delle norme ci
vilistiche e fiscali vigenti.
4) - A seguito della fusione con il presente atto stipu
lata, hanno piena esecuzione tutte le deliberazioni di
cui alle sopracitate assemblee dei soci ed in particola
re le parti contraenti dichiarano e riconoscono intera
mente eseguito e liberato l'aumento di capitale da Euro
1.561.883.844 (unmiliardocinquecentosessantunomilioniot
tocentottantatremilaottocentoquarantaquattro)
ad
Euro
1.565.596.344 (unmiliardocinquecentosessantacinquemilio
nicinquecentonovantaseimilatrecentoquarantaquattro) del
la società incorporante, aumento che era stato delibera
to al servizio della fusione per incorporazione della
"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con la più volte ci
tata delibera assembleare in data 6.7.2020.
Viene pertanto modificato conseguentemente l'art.5),
14
comma 1, del vigente Statuto sociale, come segue:
"Articolo 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e ver
sato, è pari a Euro 1.565.596.344 ed è rappresentato da
521.865.448 azioni ordinarie nominative, prive di valo
re nominale.".
Invariato in resto.
Il legale rappresentante della società incorporante
mi consegna quindi lo Statuto sociale, così modificato,
che si allega al presente verbale sotto la lettera "B",
dispensatamene la lettura.
5) -
A seguito della sopra stipulata fusione mediante
incorporazione della società "CASSA DI RISPARMIO DI BRA
S.p.A.", con sede a Bra (CN), i legali rappresentanti
delle società interessate alla fusione sono espressamen
te autorizzati a provvedere all'annullamento delle azio
ni della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA
S.p.A." e alla loro sostituzione con le emittende nuove
azioni della incorporante "BPER Banca S.p.A.", secondo
le modalità proprie della gestione accentrata delle a
zioni presso "Monte Titoli - S.p.A." in regime di dema
terializzazione, con facoltà di compiere ogni altro a
dempimento
all'uopo
occorrente,
precisandosi
inoltre
che dette azioni BPER di nuova emissione saranno nego
ziate sull'MTA al pari di quelle in circolazione e sa
ranno messe a disposizione degli aventi diritto alla da
ta di Borsa aperta immediatamente successiva a quella
di decorrenza degli effetti civilistici della fusione.
6) - Le presenti fusioni di società vengono stipulate
con decorrenza, agli effetti giuridici e civilistici e
per tutti i rapporti nei confronti dei terzi dalla data
del 27.7.2020, eccezion fatta, ove occorrer possa, sola
mente per il bene vincolato ai sensi del D.Leg.vo in da
ta 22.1.2004 n.42 e successive modificazioni, compreso
nel patrimonio della società incorporata "CASSA DI RI
SPARMIO DI BRA S.p.A.", come infra meglio precisato, ma
con effetti, ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazio
ne delle operazioni delle società incorporande al bilan
cio della incorporante a decorrere dal primo gennaio
dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effet
ti
giuridici
della
fusione,
come
consentito
dal
l'art.2504 bis C.C.
7) - Limitatamente al solo bene vincolato sito in Comu
ne di Cuneo, di cui infra,
in quanto dichiarato, relati
vamente alle sole facciate dell'edificio, di particola
re interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Cul
turali e per il Turismo ai sensi del D.Leg.vo in data
22.1.2004 n.42, compreso nel patrimonio della incorpora
ta "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", per quanto occor
rer possa e compatibilmente con la natura di detto bene
16
vincolato, la presente fusione è da intendersi tempora
neamente inefficace in pendenza del termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della denuncia del pre
sente atto da parte del Ministero per i Beni e le Atti
vità Culturali e per il Turismo, previsto per l'eventua
le esercizio del diritto di prelazione ai sensi del
l'art.60 del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e succes
sive modificazioni, se ed in quanto ad esso spettante a
seguito del presente atto di fusione.
8) - Nel caso pertanto che venisse esercitato dal Mini
stero il diritto di prelazione nei termini di legge, se
ed in quanto sussista tale diritto per detto bene vinco
lato relativamente alle sole facciate, la presente fu
sione, limitatamente al detto bene, non produrrà effet
ti giuridici e il corrispettivo dovuto a seguito dell'e
ventuale esercizio del diritto di prelazione verrà cor
risposto dal Ministero direttamente alla società incor
porante, precisandosi peraltro che, ai sensi del domi
nante orientamento giurisprudenziale e dottrinale in ma
teria, il diritto di prelazione parrebbe non sussistere
in sede di fusione.
9) -
La società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con
sede a Modena, subingredisce pertanto di pieno diritto
in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorpora
te "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società uni
17
personale, con sede a Saluzzo (CN) e "CASSA DI RISPAR
MIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), fatte salve le
limitazioni di cui infra, assumendo a suo favore ed a
suo carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,
tutte le attività, i diritti, gli obblighi, gli interes
si legittimi e le aspettative nei confronti di qualun
que terzo, tutti i debiti, le passività, le garanzie, i
privilegi, oneri, vincoli, servitù e gli impegni esi
stenti, nulla escluso ed eccettuato delle incorporate,
tutti i beni immobili, diritti reali immobiliari, beni
mobili registrati, autoveicoli, motoveicoli, imbarcazio
ni, impianti, attrezzature, beni mobili, beni materiali
ed immateriali, siti e domini "Internet" aziendali, con
le relative password di accesso, avviamento e beni stru
mentali in genere delle società incorporate, valori mo
biliari, quote di partecipazione in società ed enti, ti
toli azionari ed obbligazionari e strumenti finanziari
in genere, situazioni possessorie e di fatto, crediti,
depositi cauzionali, contanti, valuta estera, valori
bollati, cespiti ed attività in genere, tutti i contrat
ti tipici e atipici, nominati e innominati, inclusi or
dini in corso e proposte contrattuali, i contratti pre
liminari, i contratti di affitto, di locazione, anche
ultranovennale, comodato, leasing, sia attivi che passi
vi, le insegne, i brevetti, i marchi, i segni distinti
18
vi, i modelli di utilità, comprese le agevolazioni fi
scali, le autorizzazioni, licenze, concessioni edilizie
ed amministrative in genere, permessi, depositi, cauzio
ni, conti correnti, contratti bancari, mutui, finanzia
menti e affidamenti bancari in genere, contratti a ter
mine e sotto condizione, tutti i contratti di appalto e
prestazione d'opera, di assicurazione, fornitura, sommi
nistrazione, noleggio, trasporto, spedizione, mandato,
agenzia e rappresentanza, tutti i contratti di lavoro
subordinato con il personale dipendente, con i relativi
diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli ob
blighi di previdenza ed assicurazione ed i relativi fon
di per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte
le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze di qualsiasi
natura, davanti a qualsiasi Autorità e ovunque radica
te, nelle quali sono attualmente parte le società incor
porate e in quant'altro esistente a loro nome, anche se
qui non indicato espressamente, nulla escluso ed eccet
tuato, determinandosi insomma una successione a titolo
universale in tutto il patrimonio mobiliare ed immobi
liare delle società incorporate.
10) - I comparenti nelle loro suddette vesti autorizza
no e consentono la voltura, la trascrizione, la intesta
zione e l'annotamento a nome della società incorporante
presso ogni persona, autorità, ente, ufficio od ammini
strazione pubblica o privata, di tutti gli atti, docu
menti, beni immobili, mobili registrati, beni mobili,
partecipazioni societarie, titoli azionari ed obbliga
zionari e strumenti finanziari di qualsiasi genere, di
ritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, au
torizzazioni, permessi, concessioni, marchi, brevetti,
conti correnti, affidamenti bancari, mutui, finanziamen
ti, contratti in genere e rapporti giuridici attivi e
passivi esistenti a nome delle società incorporate.
11) - A seguito della sopra stipulata fusione, i legali
rappresentanti delle società interessate alla fusione
sono espressamente autorizzati a provvedere al ritiro e
all'annullamento delle azioni delle società incorporate
"CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società uniper
sonale, con sede a Saluzzo (CN) e "CASSA DI RISPARMIO
DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), e alla sostituzio
ne delle azioni della società incorporata "CASSA DI RI
SPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), non posse
dute dall'incorporante, con le azioni di nuova emissio
ne della società incorporante "BPER Banca S.p.A.",
con
facoltà in particolare, se ed in quanto necessario, di
emettere, negoziare e raggruppare certificati o buoni
frazionari corrispondenti ad eventuali frazioni di azio
ni che, in relazione alle delibere di cui sopra, potes
sero competere ai soci della società incorporata "CASSA
20
DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), diver
si dall'incorporante,
e con facoltà inoltre di compiere
ogni altro adempimento all'uopo occorrente.
12) - A seguito di quanto sopra, con effetto dalla data
di efficacia giuridica e civilistica della presente fu
sione, cessano di pieno diritto tutte le cariche socia
li conferite dall'assemblea delle incorporate "CASSA DI
RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", con sede a Saluzzo (CN) e
"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN)
e perdono efficacia tutte le deleghe di poteri e le pro
cure rilasciate in nome delle medesime dai rispettivi
organi amministrativi ed insomma le società incorporate
si estinguono definitivamente.
13) - Ai sensi dell'art.57, n.4, Decreto Leg.vo in data
1.9.1993 n.385 (T.U.B.), si precisa che i privilegi, le
ipoteche e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore delle società in
corporande conservano la loro validità ed il loro grado
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favo
re della società incorporante.
Si dà atto di conseguenza che tutte le trascrizioni,
iscrizioni, intestazioni e annotazioni relative alle so
cietà incorporande dovranno intendersi ora, a seguito
delle presenti fusioni, a nome della società incorporan
te "BPER Banca S.p.A.", ad ogni effetto di legge.
14) - La società incorporante subingredisce pertanto di
pieno diritto in tutti i contratti di lavoro subordina
to con il personale dipendente, il quale conserverà i
livelli retributivi e di inquadramento in atto, e le
singole posizioni pensionistiche, anche integrative ed
aziendali, con i relativi diritti goduti, maturati ed
acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza ed assi
curazione e i relativi fondi per l'indennità di anzia
nità e licenziamento, precisandosi che la presente fu
sione viene stipulata dopo che è stata inviata, nei ter
mini contrattualmente previsti, l'informativa alle orga
nizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria,
ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990 e successi
ve modificazioni, e a norma del vigente contratto col
lettivo di lavoro.
15) - La società incorporante subentra di pieno diritto
in tutti i mandati conferiti da terzi alle società in
corporate, nonché in tutti i mandati già rilasciati dal
le stesse e nei correlati poteri, che vengono qui con
fermati.
In particolare ai fini della prosecuzione dei rappor
ti contrattuali e processuali in corso e delle contro
versie legali, civili e penali, amministrative e fisca
li pendenti, vengono confermate le procure e relativi
poteri per la rappresentanza processuale e sostanziale,
22
che conservano inalterata la loro validità ed efficacia
nei confronti di chiunque in ogni ordine e grado di giu
dizio.
16) - I rappresentanti delle incorporate "CASSA DI RI
SPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con
sede
a
Saluzzo
(CN)
e
"CASSA
DI
RISPARMIO
DI
BRA
S.p.A.", con sede a Bra (CN), in esecuzione ed a confer
ma delle sopracitate delibere assembleari, delegano ed
autorizzano irrevocabilmente e nella più ampia e defini
tiva forma la società incorporante "BPER Banca S.p.A.",
con sede a Modena, a compiere in ogni tempo e senza ne
cessità di alcun ulteriore intervento delle società in
corporate, qualunque atto, anche di rettifica, ratifi
ca, convalida e conferma, ed ogni pratica o formalità
necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconosce
re, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva
proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale,
di ogni posizione contrattuale e di ogni rapporto giuri
dico in genere, attivo e passivo, già delle società in
corporate, a norma dell'art.2504 bis C.C., e più in par
ticolare ad intervenire a qualsiasi atto integrativo,
correttivo, di precisazione e di più precisa descrizio
ne ed identificazione relativamente a tutti i diritti,
crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, beni mo
bili ed immobili e cespiti in genere delle società in
corporande, comunque ed ovunque posseduti dalle società
incorporande medesime, anche se eventualmente non men
zionati nel presente atto e nei suoi allegati.
17) - A seguito delle presenti fusioni si precisa che
non è riservato alcun trattamento differenziato a parti
colari categorie di soci e ai possessori di titoli di
versi dalle azioni, precisandosi altresì che le società
incorporande "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A." e
"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." non hanno in corso
prestiti obbligazionari convertibili, mentre la società
incorporante ha in corso solamente il prestito obbliga
zionario convertibile denominato "BPER 8,75% Additional
Tier 1 Convertible Notes", per il quale la "Fondazione
di Sardegna", possessore esclusivo di tutte le n.600
(seicento) obbligazioni convertibili emesse dalla incor
porante, e quindi dell'intero prestito, ha espressamen
te rinunciato al diritto di conversione anticipata di
cui all'art.2503 bis, II° comma, C.C., senza nulla ecce
pire circa la presente fusione.
18) - A seguito della presente fusione si precisa che
non sono previsti particolari vantaggi a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione.
19) - Ai fini della trascrizione del presente atto nei
Pubblici Registri Immobiliari e delle conseguenti voltu
re catastali, i comparenti mi dichiarano che le società
24
incorporate sono proprietarie degli immobili che risul
tano descritti, con i relativi dati catastali, negli e
lenchi analitici degli immobili, consegnatimi dai compa
renti, che si allegano al presente atto per la "CASSA
DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A." sotto la lettera "C",
dispensatamene la lettura, e per la
"CASSA DI RISPARMIO
DI BRA S.p.A."
sotto la lettera "D", dispensatamene la
lettura, per farne parte integrante e sostanziale.
20) -
Ad ogni effetto di legge, i comparenti mi dichia
rano e danno atto che sono state dichiarate particolar
mente
importanti
ai
sensi
del
D.Leg.vo
in
data
22.1.2004 n.42, e sono sottoposte a tutte le disposizio
ni di tutela ivi contenute, le facciate del fabbricato
di proprietà della società incorporata "CASSA DI RISPAR
MIO DI BRA S.p.A.", riportato nell'elenco descrittivo
che si allega al presente atto sotto la lettera "E", di
spensatamene la lettura.
Le parti dichiarano d'essere a conoscenza dell'obbli
go di denuncia del presente atto al Ministero per i Be
ni e le Attività Culturali e per il Turismo, entro tren
ta giorni da oggi, a norma dell'art.59 del D.Leg.vo in
data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni, e inca
ricano me Notaio di provvedere a tale denuncia alle com
petenti Sovraintendenze.
21) - Ai fini della trascrizione del presente atto nei
competenti uffici, i comparenti mi dichiarano che la so
cietà incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." è
titolare e proprietaria dei marchi registrati che sono
contenuti nell'elenco descrittivo, consegnatomi dai com
parenti, che si allega al presente atto sotto la lette
ra "F", dispensatamene la lettura per farne parte inte
grante e sostanziale.
22) - A seguito del presente atto di fusione la società
incorporante subentra e diviene titolare di tutte le
partecipazioni societarie di qualunque tipo, nelle so
cietà per azioni, nelle società a responsabilità limita
ta, società consortili, consorzi e società cooperative,
già di proprietà delle società incorporande, le quali
prestano il loro più ampio consenso alla voltura di ta
li partecipazioni.
23) -
Il possesso ad ogni effetto attivo e passivo a fa
vore ed a carico della società incorporante per i beni
mobili ed immobili compresi nella presente fusione si
darà al momento in cui essa avrà effetti giuridici e ci
vilistici, fatto salvo quanto sopra esposto per il bene
vincolato ai sensi del Decreto Leg.vo in data 22.1.2004
n.42 e successive modificazioni, in relazione al quale
il possesso si darà solo dopo decorso invano il termine
di sessanta giorni dalla data di ricevimento della de
nuncia del presente atto da parte del Ministero per i
26
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
24) - Gli immobili compresi nella presente fusione sono
trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, a corpo e non a misura, con ogni annesso, con
nesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, acces
sione, fissi ed infissi, con usi, diritti, ragioni ed a
zioni inerenti, con gli impianti esistenti e funzionan
ti, nello stato di uso, consumo e deperimento in cui si
trovano, nulla escluso ed eccettuato, con i contratti
di assicurazione in corso, con le servitù attive e pas
sive, se ed in quanto legalmente esistenti e competen
ti, ed in particolare con tutte le servitù, oneri, vin
coli, patti, clausole, termini e condizioni, convenuti
e richiamati nei relativi atti di provenienza,
con i
vincoli urbanistici dipendenti dalla legge, dal P.R.G.
e dai relativi strumenti urbanistici adottati dai vari
Comuni e dalle convenzioni edilizie stipulate, con i
contratti di locazione, affitto, e leasing attualmente
in corso, contratti tutti nei quali la società incorpo
rante accetta di subentrare.
25) - Le parti alienanti garantiscono la piena pro
prietà, il pacifico possesso, la legittima provenienza
e la libera disponibilità dei beni mobili e degli immo
bili compresi nella fusione in oggetto e la libertà de
gli stessi da pegni, ipoteche, censi, decime, livelli,
oneri reali di sorta, usufrutti, trascrizioni ostative
e pregiudizievoli, privilegi di ogni natura anche fisca
li, da aventi diritto di prelazione a qualsiasi titolo,
da
citazioni, sequestri e pignoramenti
e da vincoli in
genere, ad eccezione dei patti, vincoli, oneri e tra
scrizioni pregiudizievoli che risultano indicati negli
elenchi analitici degli immobili sopra allegati al pre
sente atto sotto le lettere "C" e "D", ed
eccezion fat
ta per il bene vincolato ai sensi del D.Leg.vo in data
22.1.2004 n.42, contenuto nell'elenco analitico allega
to al presente atto sotto la lettera "E", e garantisco
no pure da evizione e da molestie in largo senso di leg
ge.
26) -
Le parti, precisano e danno inoltre atto che, non
determinando l'atto di fusione effetti traslativi ri
spetto agli immobili e ai beni mobili delle società in
corporate, e non provocando esso l'estinzione delle me
desime, ma solo una riarticolazione della struttura or
ganizzativa delle società coinvolte nell'operazione,
co
me affermato dalla Sentenza a Sezioni Unite della Supre
ma Corte di Cassazione in data 8.2.2006 n.2637, dalla
prevalente e più aggiornata dottrina e dall'Ufficio Stu
di del Consiglio Nazionale del Notariato (Nota C.N.N.
in data 17.11.1998 n.2697, Quesito n.88/2011, Quesito
n.176/2011), risolvendosi esso in una vicenda endosocie
28
taria meramente evolutiva e modificativa degli assetti
organizzativi delle società partecipanti, che conserva
no la propria identità, senza un vero e proprio mutamen
to della titolarità, detto atto di fusione deve ritener
si escluso dall'obbligo di trascrizione nei pubblici Re
gistri Immobiliari, ed inoltre non sono esercitabili le
prelazioni legali previste dalle specifiche normative
vincolistiche, non trovano applicazione le norme urbani
stiche circa la commerciabilità degli immobili e non oc
corrono quindi le dichiarazioni ed allegazioni di certi
ficati
previste
dalla
legge
28.2.1985
n.47,
e
dal
D.P.R.6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, non so
no richieste le dichiarazioni di conformità catastale
di cui alla legge 30.7.2010 n.122, e più in generale
l'atto di fusione deve ritenersi escluso dal rispetto
delle formalità previste per i trasferimenti immobilia
ri e mobiliari dalle vigenti normative in materia edili
zia, urbanistica, energetica, ecc.
27) -
Le parti contraenti richiedono comunque la voltu
ra catastale, ove necessario anche con riserva, e la
trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri Im
mobiliari, trascrizione che, sebbene non obbligatoria,
è quanto mai opportuna ai fini della continuità delle
trascrizioni, rinunciano per quanto occorrer possa a
qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ed esonerano in
fine i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari
e i competenti uffici e funzionari da ogni responsabi
lità al riguardo.
28) -
Le parti dichiarano e danno atto inoltre che gli
estremi identificativi e i dati catastali degli immobi
li contenuti negli elenchi allegati al presente atto so
no stati redatti prevalentemente sulla base delle risul
tanze catastali e dei pubblici Registri Immobiliari,
con riferimento al codice fiscale delle società incorpo
rate, presso le varie Agenzie Provinciali del Territo
rio competenti, ma stante l'elevato numero degli immobi
li in oggetto, i numerosi atti notarili intervenuti nel
corso del tempo, considerati i frequenti adeguamenti e
variazioni catastali anche d'ufficio, le numerose voltu
re catastali precedenti, in parte ancora ineseguite o
anche errate, i frazionamenti catastali, i tipi-mappale
e gli elaborati planimetrici non inseriti in mappa o in
partita, gli interventi edificatori e/o di ristruttura
zione dei fabbricati, detti elenchi potrebbero risulta
re incompleti o parzialmente errati, potrebbero contene
re immobili in parte già demoliti o alienati, potrebbe
ro menzionare dati catastali identificativi non aggior
nati, e pertanto le società coinvolte, ai fini dell'e
spletamento delle necessarie ed opportune formalità di
voltura catastale e di trascrizione, ai fini della cor
30
rispondenza dell'intestazione catastale degli immobili
delle incorporate alla reale proprietà dei medesimi,
prevedono fin da ora che potrà essere necessario presen
tare istanze di variazione catastale, richiedere voltu
re catastali, anche con riserva, e stipulare in futuro
uno o più atti notarili di identificazione catastale,
di integrazione, di rettifica, ratifica, convalida e
conferma relativi agli immobili delle società incorpora
te, anche se eventualmente non compresi negli elenchi
allegati, nonché effettuare ogni altra dichiarazione
correttiva e integrativa che dovesse risultare necessa
ria od opportuna anche per i beni mobili aziendali.
29) -
I comparenti convengono pertanto che viene qui e
fin da ora rilasciata dalle società incorporate, in per
sona dei loro legali rappresentanti, specifica ed e
spressa procura speciale a favore della società incorpo
rante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, la quale
è quindi espressamente autorizzata ad intervenire, a
mezzo dei suoi legali rappresentanti, in ogni tempo e
senza necessità di alcun ulteriore intervento delle so
cietà incorporate, a qualsiasi atto integrativo, modifi
cativo, di precisazione, di correzione, rettifica, rati
fica, convalida e conferma in ordine alla descrizione,
elencazione e identificazione catastale relativamente a
tutti i beni mobili ed immobili già delle società incor
porate, sia quelli contenuti negli elenchi analitici so
pra allegati al presente atto, sia gli altri beni mobi
li ed immobili comunque ed ovunque posseduti dalle so
cietà incorporate, anche se eventualmente non menziona
ti nel presente atto e nei suoi allegati, il tutto con
esonero dei competenti uffici e loro funzionari da ogni
responsabilità al riguardo.
30) - Ai sensi del Decreto Leg.vo in data 21.11.2007
n.231, del Decreto Leg.vo in data 25.5.2017 n.90 e suc
cessive modificazioni, in materia di prevenzione dell'u
tilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività illecite e di finanziamento
del terrorismo, i legali rappresentanti delle società
interessate alla fusione, nelle loro rispettive qua
lità, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto
la loro personale responsabilità, dichiarano di essere
consapevoli della rilevanza penale delle loro dichiara
zioni e dei loro comportamenti e dei procedimenti san
zionatori previsti dall'art.65 e seguenti del citato De
creto legislativo.
In particolare i comparenti dichiarano:
- che le informazioni e i dati forniti per l'istrutto
ria e la stipula del presente atto, sono veritieri ed
aggiornati, fatte salve le precisazioni di cui sopra;
- di essere a conoscenza che i dati saranno impiegati
32
dal Notaio rogante ai fini della adeguata verifica e de
gli adempimenti previsti dal citato Decreto legislativo;
- di non essere persone politicamente esposte;
- di essere il sig. Vandelli dott. Alessandro, nella
sua veste di Amministratore Delegato della società con
trollante "BPER Banca S.p.A.", titolare effettivo del
l'operazione;
- che lo scopo della presente operazione di fusione è
quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori fi
nalità in frode o contrarie alla legge.
31) - I comparenti dichiarano di aver ricevuto le infor
mative previste dalla legge in materia di tutela della
privacy e consentono il trattamento dei loro dati perso
nali e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del De
creto Leg.vo in data 30.6.2003 n.196 e successive modi
ficazioni e del Regolamento Europeo n.679/2016, autoriz
zando l'inserimento dei dati in archivi informatici, in
sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per
finalità connesse al presente atto e conseguenti adempi
menti amministrativi, giuridici e fiscali.
32) - Le spese del presente atto e sue conseguenti sono
a carico della società incorporante.
33) - Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione
al presente atto delle imposte fisse di registro, tra
scrizione e catastale, ai sensi dell'art.4, comma I°,
della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131, e con
richiesta di applicazione inoltre dei benefici fiscali
di cui alla legge 16.12.1977 n.904.
34) - I comparenti mi dispensano dalla lettura degli al
legati al presente atto.
35) - I comparenti mi dichiarano i seguenti numeri di
codice fiscale:
- "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.": 00243830049
- "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.":
00200060044
- "BPER Banca S.p.A.":
01153230360.
Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente
atto che viene da me letto ai comparenti i quali, da me
interpellati, lo approvano trovandolo conforme alla lo
ro volontà.
Scritto elettronicamente per la maggior parte da per
sona di mia fiducia e per il resto scritto di mio pugno
su trentatre pagine e parte fin qui della trentaquattre
sima di nove fogli di competente carta da bollo e sotto
scritto dai comparenti e da me Notaio nei modi di leg
ge, essendo le ore 12,05.
F.to Battistella Claudio
"
Guida Francesco
"
Ferrari Pietro
"
Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.
34

Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico
(art.23, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e successive
modifiche)
Certifico io sottoscritto, Dott.Proc.FRANCO SOLI, No-
taio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Mo-
dena, con sede in Modena, che la presente copia redat-
ta su supporto cartaceo, composta di numero 5 pagine
su numero 3 fogli, è conforme alla copia autentica,
contenuta su supporto informatico e certificata con-
forme all'originale con firma digitale dal Notaio Pao-
la Cappella, Notaio in Saluzzo (CN), la cui validità è
stata accertata mediante il sistema di verificazione
del programma E-Sign ove rișulta la vigenza fino al
26.9.2020 del certificato di detta firma digitale del
Notaio medesimo, rilasciata da Consiglio Nazionale del
Notariato Qualified Certification Authority) .
Modena, Corso Canalgrande n.90 li, 17 luglio 2020.

Allegato "B" all'atto rep.n.48393/14627

STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 6 luglio 2020.

COSTITUZIONE,

DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE

DELLA SOCIETA'

Articolo 1

  1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca" ed è riveniente dalla trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.

  2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

  1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.

  2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.

  3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario " BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art.61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

  1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

  1. La Società ha la sede legale in Modena. Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

  1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.565.596.344 ed è rappresentato da 521.865.448 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.

  2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

  3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

  4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

  5. Sino allo spirare del termine previsto dall'art.1 comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni complessivamente possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

  6. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

  7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Articolo 6

  1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

  2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

  1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

  2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

  1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

  2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

  1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

  2. a) all'Assemblea dei soci;

  3. b) al Consiglio di amministrazione;
  4. c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
  5. d) al Comitato esecutivo;
  6. e) all'Amministratore delegato;
  7. f) al Collegio sindacale;
  8. g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

  1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

  2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

  3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

  4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

  5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

  6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

  7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

  1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

  2. L'Assemblea ordinaria:

  3. su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;

  4. determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
  5. determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
  6. approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
  7. approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  8. approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
  9. ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
  10. può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente onorario non è remunerata;
  11. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.
    1. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.
  12. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

  13. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall'art.5, comma 6.

  14. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

  15. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

  16. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

  17. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

  1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

  1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

  2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art.16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.

  3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

  1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt.18, 19, 20, 32, 33 e 34.

Articolo 15

  1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

  2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

  1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

  2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.

  3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

  1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.

  2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

  3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 18

  1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

  2. La presentazione di liste da parte dei soci deve rispettare i seguenti requisiti:

a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;

b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;

c) la lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza"), con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

  1. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

  2. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

  3. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

  4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

  5. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

  6. La presentazione di una lista da parte del Consiglio di amministrazione deve rispettare i seguenti requisiti:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;

b) la lista deve essere depositata e resa pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni regolamentate, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci;

c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica;

d) alla presentazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione si applica il comma 2 lett. c), lett. d) e lett. f) punti (i) e (ii) e il comma 3.

La lista presentata senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono è considerata come non presentata e non viene ammessa al voto.

  1. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

  2. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

  1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.

  2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Vengono prese in considerazione in termini di numero di voti conseguiti la prima lista (la "Lista di Maggioranza") e la seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima (la "Lista di Minoranza Cadetta") ed i loro voti vengono posti in rapporto fra loro:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia inferiore o pari al 15%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

2.2. Qualora la Lista di Maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al comma che precede, risultano eletti: (i) tutti i candidati della Lista di Maggioranza; (ii) i candidati della Lista di Minoranza Cadetta necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile nel modo testé descritto completare il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la Lista di Maggioranza che la Lista di Minoranza Cadetta un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse da quella di Maggioranza e di Minoranza Cadetta, abbiano ottenuto complessivamente almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, poste in un'unica graduatoria per numero di voti conseguiti, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

2.3. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

2.4. Qualora, al termine delle votazioni di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione sin qui menzionati non trovano applicazione per i candidati tratti dalle liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.5. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

  1. Qualora sia validamente presentata e votata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri, sino a concorrenza dei candidati in essa presenti. Laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

  2. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

  1. Qualora al termine delle votazioni di cui ai commi 3 e 4 non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si escludono tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati – nonché, nel caso del comma 3 e ove ulteriormente necessario, a quelli contraddistinti dal numero progressivo più elevato in lista – i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti.

  2. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art.18 comma 2 lett. f).

  3. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni applicabili del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

  1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

  2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del Consigliere cessato.

2.2. L'Assemblea in tal caso delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

2.3. Possono presentare candidature, oltre che il Consiglio di amministrazione, i soci che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesta ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

2.4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2.6. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.

2.7. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.8. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea delibera sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea, che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri. Le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

  1. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 3 e 3.1, l'Assemblea delibera sulla sostituzione, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4, entro il termine previsto al comma 2.5 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura ai sensi del comma 3.3 nel termine previsto al comma 2.5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3.5. Nel caso di cui al comma 3.4 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

  1. I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno

sostituito.

  1. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

  1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

  2. Almeno 5 (cinque) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente art.18. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri a comprometterne l'indipendenza.

  3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 22

  1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e da 1 (uno) a 3 (tre) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

  2. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno i comitati previsti dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza vigenti nonché gli altri comitati ritenuti opportuni, determinandone composizione, attribuzioni e regole di funzionamento.

  3. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.

  4. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.

  5. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.

Articolo 23

  1. Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

  2. i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;

  3. gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

Articolo 24

  1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

  2. II Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

  3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

  4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

  5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.

  6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.

Articolo 25

  1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.

  2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

  3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 26

  1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

  2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 27

  1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

  2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

  3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

  4. la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;

  5. la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
  6. le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
  7. l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
  8. l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;
  9. l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
  10. la nomina e la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti;
  11. la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
  12. la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
  13. la nomina e la revoca del Direttore generale;
  14. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
  15. la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
  16. gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

  17. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

  18. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

  1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

  2. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 29

  1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.

  2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.

  3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.

  4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art.24 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt.25 (deliberazioni) e 26 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.

  5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.

  6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

AMMINISTRATORE DELEGATO Articolo 30

  1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.

  2. In particolare l'Amministratore delegato sovraintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

  3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.

  4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31

  1. L'Assemblea elegge 7 (sette) Sindaci, 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.

  2. Fermi gli specifici requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.

  3. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.

  4. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.

  5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

  6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

  7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 32

  1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

  2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

  3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.

  4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

  5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

  6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

  7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

  8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

  9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

  10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

  11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 33

  1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

  2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio.

2.4. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

  1. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci.

  2. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.

  1. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

  2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

  3. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.5 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'articolo 32 comma 5.

Articolo 34

  1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

  2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

  3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4.Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

  1. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

  1. In ogni caso l'Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 35

  1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

  2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

  3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

  4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

  5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 36

  1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

  2. Il Consiglio di amministrazione determina i poteri di ciascun componente la Direzione generale.

  3. Il Direttore generale è il Capo del personale ed è preposto alla sua gestione nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

  4. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

Articolo 37

  1. Con la collaborazione e l'assistenza degli altri componenti della Direzione generale, il Direttore generale coadiuva l'Amministratore delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e attua le disposizioni impartite dall'Amministratore delegato nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti.

  2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 38

  1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 39

  1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.

  2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 40

1.La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

  1. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

  2. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

  3. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

  4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.

  5. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE Articolo 41

  1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

  2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 42

  1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

  2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 43

  1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 44

  1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

  2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Articolo 45

  1. La disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, che fissa in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, entrerà in vigore a partire dalla prima tra: (i) la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016; e (ii) la data dell'Assemblea eventualmente convocata per il rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione a seguito della cessazione della maggioranza dei suoi componenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 5.

  2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione sarà formato, a far data dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, da 17 (diciassette) componenti.

  3. A seguito del venir meno della disposizione secondo cui il Consiglio di amministrazione si rinnova parzialmente ogni anno, nel corso di ogni triennio, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 16 aprile 2016, il Consiglio di amministrazione, in espressa deroga alla previsione di cui all'art.17, comma 1, continuerà comunque a rinnovarsi parzialmente come segue, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 (ovvero sino alla diversa precedente data di nomina prevista al comma 4 che segue):

(i) i 5 (cinque) Consiglieri eletti in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 eserciteranno il mandato per la durata di un esercizio; e

(ii) in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 saranno eletti 8 (otto) Consiglieri con durata del mandato pari a un esercizio.

In occasione di tale ultima elezione il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicare, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il numero di candidati – anche, se necessario, in deroga a quanto previsto dall'art.18, comma 2 lettere c) e d) – appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti di Indipendenza da presentarsi nella lista, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e statutarie in materia.

  1. Qualora prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 si debba provvedere al rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art.20, comma 5, lo stesso sarà nominato ai sensi degli artt.17, 18 e 19, senza applicazione dei commi 2 e 3 della presente disposizione transitoria.

In tal caso:

(i) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi prima che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di amministrazione così eletto scadrà alla data della prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio successiva alla data di efficacia della trasformazione, la quale provvederà a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;

(ii) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi dopo che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di amministrazione così eletto scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

  1. Ferme restando le disposizioni statutarie di seguito non derogate, l'elezione degli 8 (otto) Amministratori prevista in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 è disciplinata come segue.

In deroga all'articolo 19 comma 2.1, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 7 (sette) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere.

Allegato "C" all'atto rep.n.48393/14627
ELENCO BENI IMMOBILI
"CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A."
suddivisi secondo la competenza territoriale delle ri
spettive Agenzie delle Entrate - Uffici Provinciali -
Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliari, uffici
tutti che in seguito, per brevità, verranno chiamati
"Conservatorie".
-----
CONSERVATORIA DI SALUZZO:
1) - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 8, mappali:
132/10 (sub dieci) Via Vittorio Veneto n.57, p.1, la
strico solare;
132/11 (sub undici) Via Savigliano n.1, p.S-2, Cat.A/2,
cl.2, vani 5, superficie totale mq.101, escluse aree
scoperte mq.100, R.C. 242,73;
132/13 (sub tredici) Via Vittorio Veneto n.57, p.1, la
strico solare;
130/6
(sub
sei)
Via
Vittorio
Veneto
n.57,
p.S-T.,
Cat.C/1,
cl.4,
mq.122,
superficie
catastale
mq.160,
R.C.2.085,56;
132/14 (sub quattordici) mappale graffato al precedente.
2) - COMUNE DI ENVIE
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 19, mappale:
171/8 (sub otto) Via Roma n.82, p.S1-T., Cat.C/1, cl.4,
mq.64, superficie catastale mq.88, R.C.951,93.
3) - COMUNE DI ENVIE
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 19, mappale:
172/3 (sub tre) Via San Rocco n.5, p.T-1, Cat.C/1,
cl.4,
mq.121,
superficie
catastale
mq.155,
R.C.
1.799,75.
4) - COMUNE DI LAGNASCO
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 14, mappale:
257/4 (sub quattro) Piazza Umberto I n.5, p.T-1-2-S1,
Cat.C/1, cl.3, mq.426, R.C.7.920,38.
5) - COMUNE DI MANTA
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 5, mappale:
90/2 (sub due) Via Garibaldi n.13, p.S-T., Cat.C/1,
cl.4, mq.34, superficie catastale mq.35, R.C. 779,64.
6) - COMUNE DI PIASCO
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 7, mappale:
1193/43
(sub
quarantatre)
Via
Umberto
I,
p.T-S1,
Cat.C/1,
cl.4,
mq.163,
superficie
catastale
mq.174,
R.C.3.182,10.
7) - COMUNE DI SALUZZO
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 82, mappali:
7/24 (sub ventiquattro) Piazza Denina snc, p.S1, Z.C.1,
Cat.D/7, R.C.774,69;
7/25 (sub venticinque) Piazza Denina snc, p.T., area ur
bana;
7/26 (sub ventisei) Corso Italia n.86, p.S-T-1/2-3,
Z.C.1, Cat.D/5, R.C.136.757,79.
Si precisa che a carico del mappale 7/24 (ex 408/24)
risulta locazione ultranovennale trascritta a Saluzzo
in data 12.11.2003 al n.5759 part., a favore "Enel Di
stribuzione - Società per Azioni", per il godimento del
la cabina elettrica per la durata di anni 29 (ventino
ve) rinnovabile alla scadenza.
8) - COMUNE DI SAMPEYRE
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 109, mappale:
87/4
(sub
quattro)
Piazza
della
Vittoria
n.6,
p.T-1-2-S1, Cat.C/1, cl.5, mq.65,
superficie catastale
mq.196, R.C.1.510,64.
Catasto Terreni, foglio 109, mappale:
86 di Ha 00.00.18
R.D.0,05
R.A. 0,04.
9) - COMUNE DI SANFRONT
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 20, mappali:
191/1 (sub uno) Piazza Statuto n.7, p.T-S1, Cat.C/1,
cl.5, mq.119, superficie catastale mq.119, R.C.1.991,25;
191/6 (sub sei) Via Della Vittoria n.1, p.1, Cat.A/10,
cl.1, vani 5,5, superficie catastale mq.114, R.C.596,51.
10) - COMUNE DI SCARNAFIGI
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 21, mappale:
879/10 (sub dieci) Piazza Vittorio Emanuele n.4, p.T.,
Cat.C/1,
cl.5,
mq.146,
superficie
catastale
mq.191,
R.C.2.593,85.
CONSERVATORIA DI CUNEO:
11) - COMUNE DI BUSCA (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 56, mappale:
203/52
(sub
cinquantadue)
Piazza
Guglielmo
Marconi
n.16, p.T, Z.C.1, Cat.C/1, cl.6, mq.142, superficie ca
tastale mq.201, R.C.1.276,06.
CONSERVATORIA DI TORINO 1°:
12) - COMUNE DI TORINO:
Catasto Fabbricati, foglio 1298, mappale:
245/29 (sub ventinove) Via Carle Giuseppe e Antonio
n.69, p.S1-T., Z.C.1, Cat.D/5, R.C.4.834.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
In relazione agli immobili, ai diritti reali immobilia
ri e alle porzioni di fabbricato di cui sopra si preci
sa che sono compresi i relativi proporzionali diritti
di comproprietà sugli enti accessori, i servizi genera
li e le parti degli edifici forzatamente comuni a norma
dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di leg
ge in materia di condominio degli edifici, sui relativi
beni comuni censibili e non censibili, nonchè sulle par
ti comuni per legge, titolo e destinazione e quali ri
sultanti dai relativi elaborati planimetrici depositati
in Catasto, e come meglio precisato nei rispettivi atti
di provenienza.
--------------------------------------------------------
Si precisa inoltre che la elencazione di immobili,
con i relativi dati catastali, di cui sopra non ha valo
re esaustivo o tassativo, intendendosi pertanto compre
so ogni bene immobile e qualsiasi diritto immobiliare,
anche se qui non indicato espressamente, o indicato so
lo parzialmente, già di proprietà o comunque compreso
nel patrimonio della società incorporata.
--------------------------------------------------------
Per tutto quanto qui non indicato si fà espresso rin
vio alla descrizione degli immobili, ai relativi confi
ni e dati catastali che sono contenuti nei rispettivi
atti di provenienza e che risultano nei competenti Uffi
ci Catastali, con la precisazione inoltre che la so
cietà incorporante è espressamente autorizzata ad inter
venire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a qual
siasi atto integrativo, modificativo, di precisazione,
di correzione, di rettifica, di ratifica, convalida e
conferma in ordine alla descrizione, elencazione e iden
tificazione catastale relativamente a tutti gli immobi
li della società incorporata anche se eventualmente non
menzionati nel presente elenco descrittivo, essendo in
particolare la società incorporante espressamente auto
rizzata a chiedere e presentare volture catastali anche
con riserva, il tutto con esonero dei competenti uffici
e loro funzionari da ogni responsabilità al riguardo.
F.to Battistella Claudio
"
Guida Francesco
"
Ferrari Pietro
"
Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.
Allegato "D" all'atto rep.n.48393/14627
ELENCO BENI IMMOBILI
"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A."
suddivisi secondo la competenza territoriale delle ri
spettive Agenzie delle Entrate - Uffici Provinciali -
Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliari, uffici
tutti che in seguito, per brevità, verranno chiamati
"Conservatorie".
-----
CONSERVATORIA DI ALBA:
1) - COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA
(CN):
Catasto Fabbricati, foglio 6, mappali:
36/7 (sub sette) Piazza Martiri n.5, p.T-1, Cat.D/5,
R.C.2.530,64;
224/3 (sub tre) Piazza Martiri, p.T., Cat.C/6, cl.U,
mq.16, superficie catastale mq.23, R.C.33,88.
2) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 48, mappali:
561/32
(sub
trentadue)
Via
Giovanni
Piumati
p.T.,
Cat.C/1,
cl.8,
mq.128,
superficie
catastale
mq.151,
R.C.2.512,05;
561/35 (sub trentacinque) Via Giovanni Piumati, p.S1,
Cat.C/2,
cl.2,
mq.131,
superficie
catastale
mq.158,
R.C.223,26.
3) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 37, mappali:
1200/28 (sub
ventotto) Via Edoardo Brizio n.32, p.S1,
Cat.C/6,
cl.3,
mq.26,
superficie
catastale
mq.28,
R.C.132,94;
1200/37 (sub trentasette) Via Alcide De Gasperi n.2,
p.T.,
Cat.C/1,
cl.6,
mq.224,
superficie
catastale
mq.239, R.C.3.239,22.
4) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 49, mappali:
731/23
(sub
ventitrè)
Via
Cavour
n.49,
p.S1-T-1,
Cat.C/2,
cl.3,
mq.117,
superficie
catastale
mq.158,
R.C.235,66;
731/24
(sub
ventiquattro)
Via
Cavour
n.53,
p.S1-T,
Cat.C/1, cl.11, mq.148, superficie catastale mq.214,
R.C.4.586,14;
731/25 (sub
venticinque) Via Cavour n.45, p.T, Cat.C/1,
cl.9, mq.170, superficie catastale mq.219, R.C.3.889,44;
731/26 (sub
ventisei) Via Cavour n.49, p.T, Cat.C/2,
cl.2, mq.17, superficie catastale mq.26,
R.C.28,97;
731/27 (sub ventisette) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/3,
cl.1, vani 4,5, superficie totale mq.114, escluse aree
scoperte mq.109, R.C.199,87;
731/28 (sub ventotto) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/4,
cl.5, vani 3,5, superficie totale mq.69, escluse aree
scoperte mq.67, R.C.112,07;
731/29 (sub ventinove) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/3,
cl.2, vani 3,5,
superficie totale mq.65, escluse aree
scoperte mq.62, R.C.180,76;
731/30
(sub trenta)
Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/3,
cl.2, vani 3,5, superficie totale mq.67, escluse aree
scoperte mq.64, R.C.180,76;
731/31 (sub
trentuno) Via Cavour n.49, p.S1-1, Cat.A/3,
cl.2, vani 5,5, superficie totale mq.101, escluse aree
scoperte mq.101, R.C.284,05;
731/32 (sub trentadue) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/3,
cl.2, vani 4,5, superficie totale mq.91, escluse aree
scoperte mq.87, R.C.232,41;
731/33 (sub trentatrè) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/4,
cl.5, vani 3,5, superficie totale mq.68, escluse aree
scoperte mq.64, R.C.112,07;
731/18 (sub diciotto) Via Cavour n.49, p.T., B.C.N.C.,
cortile comune ai subalterni 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 e 33;
731/19
(sub
diciannove)
Via
Cavour
n.49,
p.T.,
B.C.N.C., androne carraio comune ai subalterni 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;
731/20 (sub venti) Via Cavour n.49, p.T-1, B.C.N.C., va
no scala comune ai subalterni 30, 31 e 32;
731/21 (sub ventuno) Via Cavour n.49, p.T-1, B.C.N.C.,
vano scala comune ai subalterni 26 e 33;
731/22 (sub ventidue) Via Cavour n.49, p.T-1, B.C.N.C.,
vano scala comune ai subalterni 23, 24, 27, 28, 29.
5) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 49, mappali:
1453/12 (sub dodici) Piazza Carlo Alberto
di Savoia
n.1, p.T-1-2, Cat.D/5, R.C.7.170;
1453/13 (sub tredici) Via Adolfo Sarti n.6, p.T-1-2,
Cat.D/5, R.C. 30.910;
1453/14
(sub
quattordici)
Via
Principi
di
Piemonte
n.12, p.S1-T-1-2, Cat.D/5, R.C.71.460;
1453/15 (sub quindici) Via Adolfo Sarti n.4, p.T-1,
Cat.D/5, R.C. 14.804;
1453/16
(sub
sedici)
Via
Adolfo
Sarti
n.10,
p.T.,
Cat.D/1, R.C.105;
1453/17 (sub diciassette) Via Adolfo Sarti n.10, p.T.,
Cat.D/1, R.C.130;
1453/8 (sub otto) Piazza Carlo Alberto di Savoia n.2,
p.T., B.C.N.C., cortile comune ai subalterni 12 e 13;
1453/10
(sub
dieci)
Via
Adolfo
Sarti
n.4,
p.S1,
B.C.N.C., centrale termica comune ai subalterni 14 e 15;
1453/11
(sub
undici)
Via
Adolfo
Sarti
n.4,
p.T.,
B.C.N.C., cortile comune ai subalterni 13, 14 e 15.
6) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 49, mappale:
5016/1 (sub uno) Via Adolfo
Sarti n.4, p.T., area urba
na di mq.533.
7) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Terreni, foglio 27, mappale:
40 di
Ha 00.96.80
R.D.74,99
R.A.69,99.
8) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Terreni, foglio 59, mappale:
1034 di Ha 00.36.77
R.D.28,49
R.A.26,59.
9) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Terreni, foglio 60, mappale:
231 di Ha 01.25.21
R.D.54,97
R.A.58,20.
10) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Terreni, foglio 56, mappale:
314 di Ha 00.54.70
R.D.24,01
R.A.25,43.
11) - COMUNE DI BRA (CN):
Catasto Terreni, foglio 47, mappale:
75 di Ha 02.86.71
R.D.222,11
R.A.207,30.
12) - COMUNE DI BRA (CN):
- quota indivisa di 1/2 (una metà) della piena pro
prietà su Catasto Fabbricati, foglio 37, mappale:
254
Via
Edoardo
Brizio
n.62,
p.T.,
area
urbana
di
mq.135.
13) - COMUNE DI CERESOLE ALBA (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 32, mappali:
713/1 (sub
uno) Via Regina Margherita, p.T-S, Cat.D/5,
R.C.2.339,39;
713/6 (sub
sei) Via Regina Margherita, p.T., Cat.C/6,
cl.4, mq.11, R.C.23,86.
14) - COMUNE DI SANFRÈ (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 9, mappali:
221/10
(sub
dieci)
Via
Oscar
Milano
n.47,
p.T.,
Cat.C/1,
cl.3,
mq.75,
superficie
catastale
mq.104,
R.C.1.196,89;
221/11
(sub undici)
Via Oscar Milano n.47, p.S1-1,
Cat.D/5, R.C.3.185;
221/12 (sub dodici) Via Oscar Milano n.47,
p.S1-T.,
Cat.A/2, cl.2, vani 4, superficie totale mq.101, esclu
se aree scoperte mq.99, R.C.247,90;
221/13 (sub tredici) Via Oscar Milano n.47, p.S1-T.,
Cat.A/2, cl.2, vani 4, superficie totale mq.78, escluse
aree scoperte mq.76, R.C.247,90;
221/14 (sub
quattordici) Piazza Umberto I° n.1 area ur
bana.
15) - COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA (CN):
Catasto Fabbricati, foglio 10, mappali:
528/1
(sub
uno)
Statale,
p.S1-T.,
Z.C.1,
Cat.D/5,
R.C.2.378,44;
528/6 (sub sei) Statale, p.T., Z.C.1, Cat.C/6, cl.3,
mq.11, superficie catastale mq.14, R.C.25;
528/11 (sub undici) area urbana.
Si precisa che il mappale 528/11 (sub undici), che i
dentifica un'area urbana, è stato creato d'ufficio dal
Catasto per allineamento mappe in data 24.7.2009 ed è
stato attribuito d'ufficio per intero alla "Cassa di Ri
sparmio di Bra S.p.A.", mentre nei vecchi atti di vendi
ta delle restanti porzioni del medesimo fabbricato veni
va espressamente dichiarato che il cortiletto posto tra
il fabbricato principale e la strada statale rimaneva
di esclusiva proprietà della "Cassa di Risparmio di Bra
S.p.A.", gravato da servitù di passaggio a favore dei
proprietari degli appartamenti sovrastanti alla filiale
bancaria, mentre la porzione di area cortiliva retro-
stante, compresa fra il fabbricato principale e il fab
bricato ad uso garages, avrebbe dovuto essere condomi
niale ed era previsto un impegno di massima a stipulare
un atto successivo (mai stipulato), che avrebbe dovuto
separare il cortiletto esclusivo antistante la filiale
dalla retrostante residua area cortiliva condominiale.
CONSERVATORIA DI CUNEO
16) - COMUNE DI CUNEO:
Catasto Fabbricati, foglio 90, mappali:
1669/20 (sub
venti) Via Venti Settembre n.19B, p.S1,
Z.C.1,
Cat.C/6,
cl.5,
mq.17,
superficie
catastale
mq.26, R.C.71,12;
1669/46 (sub quarantasei) Via Felice Cavallotti n.9A,
p.T., Z.C.1, Cat.D/5, R.C.5.226.
Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto fa
parte di fabbricato (Ex Caserma dei Vigili del Fuoco di
Cuneo) gravato, limitatamente alla facciata, da Vincolo
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo in quanto dichiarato di particolare interes
se ai sensi della Legge
1.6.1939 n.1089, poi modificata
e sostituita dal Decreto Leg.vo in data 22.1.2004 n.42,
con atto amministrativo del "Ministero per i Beni e le
attività Culturali - Soprintendenza Regionale per i be-
ni
e
le
attività
culturali
del
Piemonte"
in
data
2.8.2004
prot.n.3683,
trascritto
a
Cuneo
in
data
18.8.2004 al n.6589 part., cosicché detto immobile, li
mitatamente alla facciata, è
sottoposto a tutte le di
sposizioni di tutela contenute nelle leggi citate.
CONSERVATORIA DI TORINO 1°
17) - COMUNE DI TORINO:
Catasto Fabbricati, foglio 1399, mappale:
291/43 (sub
quarantatrè) Corso Unione Sovietica n.153D,
p.T., Z.C.2, Cat.D/5, R.C.3.446.
--------------------------------------------------------
In relazione agli immobili, ai diritti reali immobi
liari e alle porzioni di fabbricato di cui sopra si pre
cisa che sono compresi i relativi proporzionali diritti
di comproprietà sugli enti accessori, i servizi genera
li e le parti degli edifici forzatamente comuni a norma
dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di leg
ge in materia di condominio degli edifici, sui relativi
beni comuni censibili e non censibili, nonchè sulle par
ti comuni per legge, titolo e destinazione e quali ri
sultanti dai relativi elaborati planimetrici depositati
in Catasto, e come meglio precisato nei rispettivi atti
di provenienza.
--------------------------------------------------------
Si precisa inoltre che la elencazione di immobili,
con i relativi dati catastali, di cui sopra non ha valo
re esaustivo o tassativo, intendendosi pertanto compre
so ogni bene immobile e qualsiasi diritto immobiliare,
anche se qui non indicato espressamente, o indicato so
lo parzialmente, già di proprietà o comunque compreso
nel patrimonio della società incorporata.
--------------------------------------------------------
Per tutto quanto qui non indicato si fà espresso rin
vio alla descrizione degli immobili, ai relativi confi
ni e dati catastali che sono contenuti nei rispettivi
atti di provenienza e che risultano nei competenti Uffi
ci Catastali, con la precisazione inoltre che la so
cietà incorporante è espressamente autorizzata ad inter
venire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a qual
siasi atto integrativo, modificativo, di precisazione,
di correzione, di rettifica, di ratifica, convalida e
conferma in ordine alla descrizione, elencazione e iden
tificazione catastale relativamente a tutti gli immobi
li della società incorporata anche se eventualmente non
menzionati nel presente elenco descrittivo, essendo in
particolare la società incorporante espressamente auto
rizzata a chiedere e presentare volture catastali anche
con riserva, il tutto con esonero dei competenti uffici
e loro funzionari da ogni responsabilità al riguardo.
F.to Battistella Claudio
"
Guida Francesco
"
Ferrari Pietro
"
Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.
11
Allegato "E" all'atto rep.n.48393/14627
ELENCO BENI IMMOBILI
"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A."
vincolati dal Ministero per i Beni e le Attività Cultu
rali e per il Turismo ai sensi della Legge 1.6.1939
n.1089, poi modificata e sostituita dal Decreto Leg.vo
in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni.
---------
CONSERVATORIA DI CUNEO:
- COMUNE DI CUNEO:
Catasto Fabbricati, foglio 90, mappali:
1669/20 (sub
venti) Via Venti Settembre n.19B, p.S1,
Z.C.1,
Cat.C/6,
cl.5,
mq.17,
superficie
catastale
mq.26, R.C.71,12;
1669/46 (sub quarantasei) Via Felice Cavallotti n.9A,
p.T., Z.C.1, Cat.D/5, R.C.5.226.
Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto fa
parte di fabbricato (Ex Caserma dei Vigili del Fuoco di
Cuneo) gravato, limitatamente alle facciate, da Vincolo
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo in quanto dichiarato di particolare interes
se ai sensi della Legge
1.6.1939 n.1089, poi modificata
e sostituita dal Decreto Leg.vo in data 22.1.2004 n.42,
con atto amministrativo del "Ministero per i Beni e le
attività Culturali - Soprintendenza Regionale per i be
ni
e
le
attività
culturali
del
Piemonte"
in
data
2.8.2004
prot.n.3683,
trascritto
a
Cuneo
in
data
18.8.2004 al n.6589 part., cosicché detto immobile, li
mitatamente alle facciate, è
sottoposto a tutte le di
sposizioni di tutela contenute nelle leggi citate.
--------------------------------------------------------
In relazione alla porzione di fabbricato di cui sopra
si precisa che sono compresi i relativi proporzionali
diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi
generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a
norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni
di legge in materia di condominio degli edifici, sui re
lativi beni comuni censibili e non censibili, nonchè
sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e
quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici de
positati in Catasto, e come meglio precisato negli atti
di provenienza.
--------------------------------------------------------
F.to Battistella Claudio
"
Guida Francesco
"
Ferrari Pietro
"
Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.
107.95
NAZIONE/1 STATO PRATICA MARCHIO (TIPO })
a ma
DEPOSITO":
REGISTRAZIONE CLASSI INT I PRODOTTI/SERVIZI BERGI BERRE
22.EM.1 Marchio UE registrato PIEMONTE (fig.)
그 자료 도서비스 이 지역사 파크워크 PIESCIALE 대한민국 미국의 관리와 관리에서 포함되어서 대한 공간
RISPARMIO DI
BRA E DEL
CASSA DI
(F)
primo deposito]
009692708
28.01.2011
[primo deposito]
009692708
09-06-2011
36 affari monetari, affari immobiliari;
materia finanziaria; consullenza În
materia di assicurazioni; deposito
raccolte di denaro; consulenza in
di valori; informazioni finanziarie;
assicurazioni; raccolte di denaro,
servizi di deposito in cassette di
Assicurazioni, affari finanziari,
finanziaria; deposito di valori
sponsorizzazione finanziaria;
sicurezza; sponsorizzazione
informazioni in materia di
Classe 36)
DI
CASSA DI RISPARMIO
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
28.01.2021
22.IT.1 Italia rinnovato L'ETT CASSA DI RESPARMIO
PIEMONTE (fig.)
RISPARMIO DI
BRA E DEL
CASSA DI
11
(F)
302010901828870
36202000033521
primo deposito i
[1° rinnovo]
20.02.2020
13.04.2010
36202000033521
primo deposito
[1° rinnovo]
08.04.2020
20.01.2011
1408009
36 affari monetari; affari immobiliari
Assicurazioni; affari finanziari;
(Classe 36).
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINČIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
13.04.2030
22.IT.2 Italia rinnovato CRB SERSEMIO
RISPARMIO DI
CRB CASSA DI
BRA (fig.) (F)
36202000033563
302010901828868
primo deposito]
(1° rinnovo)
13.04.2010
20.02.2020
362020000033563
primo deposito]
[1° rinnovo]
08.04.2020
20.01.2011
1408007
36 affari monetari; affari immobiliari
Assicurazioni; affari finanziari;
Classe 36).
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINČIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
13.04.2030
22,IT,3 ltalla rinnovato CASSA NEICIUJA PHEAKANTE
PIEMONTE Cassa
di Risparmio di
CASSA NUOVA
Bra (fig.) (F)
362020000066925
02010901863273
[primo deposito]
(1° rinnovo)
22.04.2020
02.08.2010
3
362020000066925
[primo deposito]
(1° rinnovo)
27.05.2020
25.02.2011
1425413
36 affari monetari; affari immobiliari
Assicurazioni: affari finanziari:
(Classe 36).
DI
CASSA DI RISPARMIO
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C,R,B, - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
4 83
02.08.2030
22.EM.4 Marchio UE registrato CR PIEMONTE
(fig.) {F)
primo deposito]
28.01.2011
009692691
[primo deposito]
09.06.2011
009692691
36 affari monetari, affari immobiliari;
materia finanziana; consulenta in
di valori; informazioni finanziarie;
raccolte di denaro; consulenza
Assicurazioni, affari finanziari,
sponsorizzazione figapziaria;
informazioni in materia di-
materia di assicurazion
DI
CASSA DI RISPARMIO
BRA S.P.A., IN SIGLA
CTF 00200060044 BAra 08830780361
VIA RRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
28.01.202
ille the Still > Pagina 1 dī 5
The Way To
1
AND STATE 12.08.2030 03.12.2020 03.12.2020 01.04.2021
TRASCRITIC OF ST
TITOLARE/1
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 00200060044
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 00200060044
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
o.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
PRODOTTI SERVIZI T assicurazioni; raccolte di denaro;
servizi di deposito in cassette di
finanziaria; deposito di valori
sicurezza; sponsorizzazione
(Classe 36).
affari monetan; affari immobiliari
Assicurazioni; affari finanziari;
(Classe 36).
affari monetari; affari immobiliari
Assicurazioni: affari finanziari;
(Classe 36).
affari monetari; affari immobiliari
Assicurazioni; affari finanziari;
(Classe 36).
affari monetari, affari immobiliari;
materia finanziaria; consulenza In
raccolte di denaro; consulenza in
materia di assicurazioni; deposito
di valori; informazioni finanziarie;
assicurazioni; raccolte di denaro;
servizi di deposito in cassette di
sponsorizzazione finanziaria;-
Assicurazioni, affari finanziari,
finanziaria; deposito di valori
sicurezza; sponsorizzazione
informazioni în materia di
A Production Comment રેણ રક 36 36
REGISTRAZIONE I 362020000067027
[primo deposito]
[1º rinnovo]
28,05,2020
09.03.2011
1431551
(primo deposito)
23.03.2011
1436461
primo deposito]
16.03.2011
1433760
[primo deposito]
009861576
10.08.2011
DEPOSITO 362020000067827
302010901866301
[primo deposito]
[1° rinnovo]
12.08.2010
22.04.2020
302010901895898
[primo deposito]
03.12.2010
302010901895899
[primo deposito]
03.12.2010
primo denosítol
009861576
01.04.2011
STATO PRATICA MARCHIO (TIPO * CR PIEMONTE OR PIEMONTE
CR PIEMONTE
(fig.) (F)
O BANCA DI BRA
BANCA DI BRA
(fig.) (F)
CRBRAPIEMONTE
CREPRANSKENTE
And Children
(fig.) (F)
CR PIEMONTE (den.
(D)
rinnovato da rinnovare (gia'
ricevuto ordine di
(ovonni
da rinnovare (gia
ricevuto ordine di
rinnovo)
registrato
Italia Italia italia Marchio UE
22.IT.4 22.11.5 22.11.6 22,EM.7
INAZIONE/I 1974
STATO PRATICA . MARCHIO (TIPO ")
DEPOSITO RECISTRATIONE ECLASSI INT. - PRODOTT/SERVIZI TRASCICANDA
CLOLARE
1123
22.IT.7 italia registrato CR PIEMONTE (den.)
(D)
302011901928790
[primo deposito]
24.03.2011
fprimo deposito]
28.07.2011
1456938
રૂદિ affari monetari, affari immobiliari
Assicurazioni, affari finanziari,
(Classe 36).
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
24.03.2021
22.IT.8 italia registrato CONTOYOU (den.)
(D)
302011901929835
[primo deposito]
28.03.2011
primo deposito]
28.07.2011
1456954
36 affari monetari; affari immobiliari
Assicurazioni; affari finanziari;
(Classe 36).
Dit
CASSA DI RISPARMIO
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
28.03.2021
22.IT.9 Italia registrato CONTOYOU (fig. a
CONTUMENT
colori) (M)
302011901929834
[primo deposițo]
28.03.2011
primo deposito]
28.07.2011
1456953
રૂદ affari monetari; affari Immobiliari
Assicurazioni; affari finanziari:
(Classe 36).
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
'C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
28.03.2021
22.EM.10 Marchio UE registrato CARIBRA PIEMONTE
(den.) (D)
l prímo deposito)
010508448
20.12.2011
(primo deposito)
010508448
02.05.2012
રેસ assicurazioni; servizi di deposito in
materia finanziaria; consulenza in
affari monetari, affari immobillari;
materia di assicurazioni; deposito
di valori; informazioni finanziarie;
raccolte di denaro; consulenza in
Assicurazioni, affari finanziari,
sponsorizzazione finanziaria;
deposito di valori (Classe 36)
sponsorizzazione finanziaria;
informazioni in materia di
cassette di sicurezza;
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S,P.A. IN SIGLA
o.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
20.12.2021
22.11.10 Italia registrato CARIBRA PIEMONTE
(den.) (D)
302011901956189
[primo deposito]
20.06.2011
[primo deposito]
31.01.2012
1478170
36 Assicurazioni, affari finanziante
affari monetari, affari immobilian
(Classe 36).
ASSA DI RISPARMIO DI
RASS.R.A.NIN SIGLA
00200060044
PRENCIPI DI
SAA "
CM
12
u
BRA
VIA
20.06.2021
alle 0 anno °Pagina 3 di 5
STATO PRATICA MARCHIO (TIPO ? DEPOSITO THE REGISTRAZIONE CLASSI INT. PRODOTTI/SERVIZI - For Rensfort Book of a Part
18 10 1 1 1 0 1 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
A COLOR NA
p.Iva 03830780361
22.11.11 ltalia registrato CRBRA (den.) (D) 302011901956188
[primo deposito]
20.06.2011
l primo deposito
31.01.2012
1478169
36 affari monetari, affari immobillari
Assicurazioni, affari finanziari,
(Classe 36).
DI
CASSA DI RISPARMIO
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
20.06.2021
22.IT.12 Italia registrato m
RISPARMIO DI BRA
DEL PIEMONTE
(den.) (D)
CASSA DI
302011901966316
[primo deposito]
22.07.2011
[primo deposito]
31.01.2012
1478291
રેણ affari monetari, affari immobiliari
Assicurazioni, affari finanziari,
(Classe 36).
DI
CASSA DI RISPARMIO
BRA S.P.A. IN SIGLA
D.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
22.07.2021
22.11.13 ttalla registrato CRBRA PIEMONTE
(den.) (D)
302011901966315
[primo deposito]
22.07.2011
primo depositol
31.01.2012
1478290
36 affari monetari, affari immobiliari
Assicurazioni, affari finanziari,
(Classe 36).
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
22.07.2021
22.EM.14 Marchio UE registrato CARIPIEMONTE
(den.) (D)
forimo deposito]
010689016
01.03.2012
primo depositol
010689016
11.07.2012
36 affari monetari, affari immobiliari;
finanziaria; consulenza in materia
materia di assicurazioni; raccolte
deposito di valori; consulenza in
materia finanziaria; informazioni
di denaro; deposito in casseforti
di assicurazioni; informazioni in
Assicurazioni, affari finanzian,
finanziarie; sponsorizzazione
(Classe 36).
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"CR.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
01.03.2022
22.IT.14 talia registrato CARIPIEMONTE
(den.) (D)
302012902028068
[primo deposito]
01.03.2012
primo depositol
04.09.2012
1508909
રેણ affari monetari, affari immobiliari
Assicurazioni, affari finanziari,
(Classe 36).
CASSA DI RISPARMIO DI
BRA S.P.A. IN SIGLA
p.Iva 03830780361
c.f. 00200060044
VIA PRINCIPI DI
"C.R.B. - S.P.A."
12042 BRA CN
PIEMONTE 12
01.03.2022

-

Certificazione di conformità di copia digitale di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913 n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 18.9.2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia composta di numero ottantacinque pagine su numero ottantacinque fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 27 luglio 2020.

File firmato digitalmente dal dott. FRANCO SOLI, Notaio.