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Bper Banca — AGM Information 2022
Nov 3, 2022
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AGM Information
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DOMANDE PRESENTATE PRIMA DELL'ASSEMBLEA BPER DEL 5 NOVEMBRE 2022 DA TOMMASO MARINO
A) Aspetti generali
Domanda 1
Vorrei conoscere cosa sia e quali valenze pratiche e giuridiche abbia "la data di efficacia della fusione" secondo il nostro CdA.
Al fine di chiarire alcuni dei contenuti della risposta che chiedo, preciso che da notizie di stampa abbiamo appreso che la data di efficacia della fusione sarebbe prevista per il 28 novembre 2022 e che in tale data vi sarà l'effetto anche nei confronti dei clienti di Carige, i quali hanno già ricevuto le comunicazioni riguardanti "la nuova gestione in termini di conti correnti, carte di pagamento e contratti in essere". Questo vuol dire che nella risposta che attendo vorrei che fosse specificato e chiarito almeno quanto segue (ma naturalmente volentieri leggerei risposte ancora più articolate):
a. mi confermate che la data di efficacia della fusione sarà il 28.11.2022? In mancanza, quale altra data?
b. Questo vuol dire -ad esempio- che il 28 novembre 2022 i conti correnti intrattenuti dalla clientela con Banca Carige avrebbero un nuovo IBAN riconducibile a BPER?
c. Se così fosse, potete indicarmi la norma (o la combinazione di norme) che prevede che si possano variare gli IBAN prima della stipula dell'atto di fusione?
d. Vuol dire che una o più filiali di Banca Carige cambieranno l'insegna?
e. Ci fate un elenco delle principali conseguenze pratiche e giuridiche di cosa succederà alla data di efficacia della fusione (o nei giorni immediatamente successivi)?
f. Atteso che comunque BPER non è proprietaria del 100% di Banca Carige, siete sicuri che tutte le conseguenze in ordine al trasferimento di asset da Banca Carige a BPER siano legittime? Rammento che BPER attualmente possiede solo il 40% di azioni di risparmio di Banca Carige.
Risposta:
1.a)
Confermiamo che l'obiettivo è quello di lavorare per fare in modo che gli effetti giuridici della fusione si producano dal 28 novembre 2022. Resta fermo in ogni caso che "Gli effetti giuridici relativi a ciascuna operazione di fusione avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di fusione" (cfr. la Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 2501-quinquies cod. civ.).
La pianificazione del Progetto conferma l'obiettivo del 28 novembre 2022 anche per le attività di carattere tecnico – informatico e di integrazione organizzativa e delle risorse. Tali attività necessitano infatti di un week-end per lavorare a banche chiuse al pubblico, al fine di rendere operativo il trasferimento nella giornata

di lunedì. Per esigenze di gestione della complessità e consentire l'integrazione in anticipo rispetto al fine anno, è stato individuato come preferibile l'ultimo week-end di novembre, ciò, ovviamente, a condizione che, come detto prima, l'efficacia giuridica della fusione si produca dal 28 novembre 2022.
1.b)
È corretto, dalla data di efficacia giuridica della fusione i conti della clientela Carige avranno un IBAN diverso. La necessità di apportare tale modifica deriva principalmente dalla presenza nell'IBAN del codice ABI della Banca incorporante – che varia per tutti gli IBAN – e, in alcuni casi, da modifiche dei CAB delle filiali.
1.c)
I numeri IBAN rimarranno invariati fino alla data di efficacia della fusione, ma per fare in modo che siano operativi alla data di efficacia della fusione BPER ha preparato i relativi numeri e adempimenti in anticipo, fermo tuttavia che tutto muterà e diventerà efficace solo alla data di efficacia della fusione.
I nuovi IBAN sono stati comunicati alla clientela per renderla consapevole della variazione con congruo anticipo, come previsto dalla normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
1.d)
È stato definito di salvaguardare il valore del brand CARIGE in Regione Liguria e del brand Banca Monte Lucca in Provincia di Lucca, mantenendo l'attuale insegna delle Banche di origine.
1.e)
Dal punto di vista giuridico il subentro comporta la successione a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi delle Banche incorporande. Dal punto di vista operativo, vi sarà piena continuità con il pregresso.
La clientela ha ricevuto apposite comunicazioni nel mese di ottobre e nel mese di novembre, con tutte le principali indicazioni operative relative al passaggio in BPER e, in alcuni casi, di variazioni di condizioni contrattuali, ove necessario per determinati rapporti, con l'obiettivo di dare continuità operativa secondo le modalità in essere presso BPER Banca. Sono state inoltre preparate FAQ (inviate alla clientela e disponibili sul sito gruppocarige.it) per accompagnare i clienti nel passaggio, con oltre 10 sezioni tematiche. Di seguito alcuni focus per la clientela:
- o CARTE: si darà continuità operativa post fusione;
- o IBAN: è necessaria la modifica dell'IBAN, comunicato al cliente nella comunicazione di ottobre; è comunque prevista l'attivazione di appositi bretellaggi tecnici per garantire la continuità post migrazione;
- o INTERNET BANKING: è prevista l'attivazione di una modalità di migrazione che consenta ai clienti di accedere in autonomia al nuovo Smartweb. Sono state predisposte apposite istruzioni inviate nella comunicazione di ottobre e disponibili sul sito gruppocarige.it;
- o TESORERIA ENTI: sono stati effettuati incontri con i principali Enti clienti, nei quali le strutture specialistiche di BPER rappresentano il cambiamento e concordano le modalità migliori per garantire la continuità operativa.


1.f)
La legge consente e disciplina anche la fusione di società non interamente possedute. Peraltro, nel caso di specie la percentuale di azionisti terzi è davvero esigua.
Domanda 2
Quali sono gli effetti pratici e giuridici che verranno ad esistenza alla data di effetto della fusione (ricordo qui che nella documentazione assembleare è scritto che la data di effetto della fusione verrà retrodatata al 01.07.2022 nel caso in cui l'atto di fusione venisse stipulato entro il 31 dicembre 2022, oppure sarà fissata al 01.01.2023 nel caso in cui l'atto di fusione venisse stipulato nel corso del 2023)?
Risposta:
La legge consente di retrodatare gli effetti contabili della fusione. Mentre tutti gli effetti giuridici si produrranno dalla data di efficacia giuridica della fusione, dal punto di vista contabile, la rappresentazione della fusione prenderà effetto dalla data a cui verranno fatti retroagire gli effetti contabili della fusione. La retrodatazione contabile non può essere spostata ad una data anteriore rispetto a quella di inizio dell'esercizio in cui si producono gli effetti giuridici della fusione. Per questa ragione, nel caso in cui l'atto di fusione dovesse essere stipulato nel 2023, gli effetti contabili non potrebbero essere fatti retroagire ad una data anteriore al 1° gennaio 2023.
Da un punto di vista pratico, la continuità dei rapporti attivi e passivi verrà gestita da BPER Banca, che continuerà ad avvalersi del personale ex CARIGE, in aggiunta al proprio e opportunamente integrato nella propria struttura organizzativa, per effettuare le attività connesse sia nella Rete Sportelli che nelle strutture centrali.
Domanda 3
I motivi pratici, logici e giuridici del disallineamento tra "data di efficacia della fusione" e "data di effetto della fusione"
Risposta:
Come già detto, la legge consente di far retroagire gli effetti contabili della fusione ad una data non anteriore rispetto a quella di inizio dell'esercizio in corso alla data di efficacia giuridica della fusione. La retrodatazione contabile consente una rappresentazione contabile unitaria dei soggetti partecipanti alla fusione.
Domanda 4
Perché non avete pubblicato il report rilasciato dallo Studio Legale Chiomenti in data 10 febbraio 2022, in qualità di advisor di BPER, riepilogativo delle risultanze di analisi sugli aspetti legali connesse all'Operazione di cui a Pag. 6 della Relazione della società di revisione?


Risposta:
Il report non attiene alla fusione ed è un documento di lavoro predisposto dagli advisor legali della Società nell'ambito del processo di due diligence funzionale all'acquisizione del controllo di Banca Carige, che contiene anche una serie di informazioni riservate che riguardano, tra l'altro, rapporti (contrattuali e contenziosi) con controparti e concorrenti. Non vi è nessuna previsione normativa che richieda la pubblicazione di tale documentazione interna, anzi la diffusione delle informazioni contenute nel report potrebbe danneggiare la Banca ed esporla a possibili azioni da parte dei terzi cui le predette informazioni si riferiscono.
Domanda 5
Nelle stime degli "oneri one-off preFusione, di cui una parte già contabilizzata nelle rispettive relazioni semestrali" di cui a pag. 5 della Relazione della società di revisione, avete considerato i costi relativi al compenso per il rappresentante comune degli azionisti di risparmio ultrattivo e del fondo spese a parimenti ultrattivo? E se non sono stati considerati in questa sezione sono stati considerati in altre sezioni delle stime? Dove? Come? Quando? Quanto?
Risposta:
La stima contiene una previsione prudenziale di diverse voci di costo ed è stata effettuata sulla base di corretti principi contabili.
Domanda 6
Mi fate un cronoprogramma il più preciso possibile per l'esperimento delle procedure relative alla fusione in ordine cronologico? In particolare:
a. le date di iscrizione delle delibere assembleari relative alla fusione nel Registro delle Imprese (o comunque il breve periodo temporale nel quale sono attese);
b. la data di efficacia della fusione (forse il 28.11.2022?);
c. il periodo temporale nel quale i creditori potranno esercitare la loro opposizione, se e per quanto applicabile;
d. il periodo temporale previsto per l'adesione al diritto di recesso e/o del diritto di vendita delle azioni di risparmio di Banca Carige da parte dei titolari di dette azioni, eventualmente distinguendo tra quelle di proprietà di BPER e quelle ancora oggi in proprietà di privati azionisti;
e. il periodo temporale nel quale verrà esperita la procedura di vendita delle azioni recedute;
f. la data di stipula dell'atto di fusione;
g. la data dell'effettuazione del concambio azionario, cioè dalla quale avremo nuovi soci (ed amici).


Risposta:
6.a)
L'iscrizione delle delibere sarà fatta dal Notaio nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei termini di legge.
6.b)
Confermiamo che l'obiettivo è quello di lavorare per fare in modo che gli effetti giuridici della fusione si producano dal 28 novembre 2022. Resta fermo in ogni caso che "Gli effetti giuridici relativi a ciascuna operazione di fusione avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di fusione" (cfr. la Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 2501-quinquies cod. civ.).
6.c)
I creditori che ritengano che la fusione possa determinare un pregiudizio per le loro ragioni di credito potranno opporsi nei 15 giorni successivi alla data di iscrizione delle delibere presso il Registro delle Imprese.
6.d)
Come dettagliatamente descritto nei documenti di fusione, gli azionisti di risparmio potranno esercitare il diritto di recesso o il diritto di vendita delle loro azioni entro i 15 giorni successivi all'iscrizione delle delibere presso il Registro delle Imprese.
6.e)
La procedura di vendita delle azioni oggetto di recesso verrà completata in data successiva alla fusione.
6.f)
La data di stipula dell'atto di fusione verrà fissata a valle del decorso del termine di 15 giorni per l'opposizione dei creditori sopra indicato.
6.g)
Poiché, a seguito dell'esercizio del diritto di squeeze-out, BPER detiene l'intero capitale sociale ordinario di Banca Carige S.p.A., il concambio riguarderà i soli possessori di azioni di risparmio Carige che non abbiano inteso optare per l'esercizio del diritto di vendita o di recesso. Tutti gli azionisti di risparmio che vorranno avvalersi del concambio riceveranno le nuove azioni BPER a loro riservate alla data di efficacia giuridica della fusione.
B) In ordine ai plurimi contenziosi tra Banca Carige ed i suoi azionisti (e/o ex azionisti) che stiamo andando ad ereditare:
Domanda 1
Vorrei conoscere se, come, quando e perché Banca Carige o BPER abbia chiuso o intenda chiudere i plurimi contenziosi attualmente pendenti tra
- Banca Carige e alcuni (ormai ex) azionisti ordinari di Banca Carige;


- Banca Carige e la categoria azionaria degli azionisti di risparmio.
In particolare, chiedo di quale sia l'importo concordato relativo alla chiusura dei contenziosi, ovvero l'importo che intendiate concordare per la chiusura di detti contenziosi
Risposta:
La Banca ritiene che le domande giudiziali avviate nei confronti della controllata Banca Carige siano infondate e di conseguenza non prevede alcuna soccombenza in relazione ai richiamati contenziosi.
Con riguardo ai contenziosi pendenti con ex azionisti ordinari rilevanti e con la categoria degli azionisti di risparmio, Banca Carige non ha definito accordi transattivi, né accordi della specie sono allo studio e/o sono stati sottoposti all'esame dei competenti Organi deliberativi della stessa Carige.
Domanda 2
Se e quali poste patrimoniali siano presenti nei conti di Banca Carige relativamente ai costi maturati nel 2020, 2021 e 2022 relativamente al fondo spese per la tutela dei diritti e degli interessi degli azionisti di risparmio di Banca Carige ex art. 146 TUF, nonché se e come siano state considerate nella costruzione del rapporto di concambio con le azioni della nostra banca (BPER).
Risposta:
Banca Carige contabilizza un fondo spese ex art. 146 del TUF pari ad Euro 40.000, quale importo deliberato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio in data 13 luglio 2017, tenuto conto del fatto che la successiva delibera del 20 aprile 2020, con la quale l'Assemblea speciale ha aumentato il citato fondo spese, è stata oggetto di impugnazione presso il Tribunale di Genova da parte della Banca. Lo Stato patrimoniale di Banca Carige considerato ai fini della determinazione del rapporto di concambio include anche tali poste.
Domanda 3
Perché nel progetto di fusione e nelle "opinion" relative non avete minimamente considerato e nemmeno menzionato, tenuto conto del parere redatto dal dott. Radaelli in ordine all'equo rapporto di conversione tra le azioni di risparmio Banca Carige e le azioni ordinarie della medesima Banca. Ricordo qui che il parere del dott. Radaelli è stato ritualmente approvato dall'assemblea speciale di categoria. La mancata menzione e la mancata considerazione del parere di cui sopra, potrebbero avere effetti negativi nella gestione dei contenziosi?
Risposta:
La legge non prevede un obbligo di considerare, menzionare, tenere conto di pareri non richiesti dal Consiglio di Amministrazione, che ha assunto le delibere concernenti la fusione avvalendosi del supporto e


della consulenza di advisor finanziari – di comprovata esperienza, professionalità e competenza – appositamente incaricati.
Domanda 4
Perché nelle varie opinion relative al rapporto di concambio non sono state considerate questioni giuridiche? Forse gli advisor utilizzati non erano e non sono in grado di elaborare idonee argomentazioni giuridiche, forse il nostro CdA ha dato disposizione agli advisor di non considerarle o cos'altro?
Risposta:
Le opinion inerenti al rapporto di cambio sono state rilasciate da primarie banche d'affari che ne hanno attestato la congruità. Al tempo stesso i consulenti legali hanno attentamente valutato tutte le questioni giuridiche attinenti alla fusione.
Domanda 5
Banca Carige e/o BPER hanno analizzato la possibilità che tanto gli (ex) azionisti ordinari quanto la categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige potrebbero attivare ulteriori contenziosi ad esempio in ordine al danno derivante dall'operazione di aumento di capitale deliberata ed eseguita nel 2019 e/o in ordine al rapporto di concambio?
Risposta:
Sono stati attentamente presi in considerazione i possibili scenari contenziosi e le relative implicazioni.
Domanda 6
Quali sono stati i costi sinora sostenuti da Banca Carige (e come sono stati considerati nell'ambito del calcolo del rapporto di concambio) in ordine:
- ai contenziosi pendenti con gli (ex) azionisti ordinari?
- ai contenziosi attualmente pendenti con la categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige?
Risposta:
I costi sostenuti da Banca Carige per contenziosi pendenti con ex azionisti ordinari rilevanti e con la categoria degli azionisti di risparmio sono in linea con le tariffe professionali e le prassi di mercato vigenti per procedimenti di tali petita e complessità. Di questi, i procedimenti già conclusisi in primo grado hanno avuto esito favorevole per la Banca, con condanna delle controparti al rimborso delle spese legali.


Domanda 7
Avete considerato i costi prospettici dei contenziosi con gli azionisti di risparmio? Tra tali costi avete considerato anche il compenso da riconoscere per n anni al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Banca Carige (in conseguenza dell'ultrattività della sua funzione fino quando dureranno i contenziosi) ed i costi dell'assistenza legale di cui lo stesso si avvarrà?
Risposta:
Sono stati attentamente presi in considerazione i possibili scenari contenziosi e le relative implicazioni.
Domanda 8
Mi spiegate come sia stato logicamente e giuridicamente possibile calcolare un rapporto di concambio tra le (esistenti) azioni di risparmio di Banca Carige e le future (al momento immaginifiche) azioni privilegiate di BPER?
Risposta:
Le azioni privilegiate verranno emesse da una Banca che esiste (BPER Banca) e avranno i diritti indicati nel progetto di fusione. Quindi sussistevano tutte le condizioni per procedere alla loro valutazione.
Domanda 9
Gli azionisti di risparmio di Carige che dovessero optare per il concambio in azioni BPER Priv. avranno titolo di fruire tanto degli (eventuali) frutti del contenzioso quanto di eventuali transazioni con la categoria azionaria operate dal Rappresentante Comune della stessa?
Risposta:
Le sentenze rese al termine di un contenzioso, una volta passate in giudicato, fanno stato tra le parti e i loro aventi causa. Le transazioni vincolano le parti (ossia chi le stipula) e la legge disciplina i limiti entro i quali una transazione può produrre effetto nei confronti di terzi. I relativi frutti incrementano il patrimonio sociale e, pertanto, vanno a beneficio di tutti gli azionisti, ivi inclusi i titolari di speciali categorie di azioni.
Domanda 10
Perché nella bozza di Statuto che avete pubblicato non vedo alcuna previsione circa la disciplina dell'assemblea speciale dei titolari di azioni privilegio che sarebbe invece doverosa in base all'art. 147-bis del TUF?


Risposta:
La disciplina dell'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati è prevista dal – e trova la propria disciplina nel – codice civile. Il richiamo al TUF è privo di fondamento perché, come ampiamente ricordato in tutta la documentazione di fusione, le azioni privilegiate eventualmente emesse in concambio non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato.
Domanda 11
Il fatto di aver immaginato di poter emettere azioni BPER Privilegio in concambio alle azioni di risparmio di Banca Carige che senso ha? Ammesso e non concesso che l'intento fosse quello di dare un'alternativa di simil azioni di risparmio nel senso di dare continuità al privilegio nel dividendo, perché non avete considerato di dare continuità anche ad altri diritti e privilegi e tra questi ad esempio:
- l'istituzione di un Rappresentante Comune delle azioni BPER Privilegio?
- l'istituzione di un Fondo spese che tuteli i diritti e gli interessi degli azionisti BPER Privilegio?
Risposta:
La legge non imponeva alcuna previsione di questo tipo. Come detto, le azioni privilegiate BPER non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato, sicché non troveranno applicazione le disposizioni del TUF. Come indicato nel progetto di fusione, le azioni privilegiate eventualmente emesse da BPER Banca in sede di concambio avranno gli stessi diritti delle attuali azioni di risparmio CARIGE. Altre previsioni non erano richieste dalla legge.
Domanda 12
Come mai il CDA di Banca Carige targata BPER non ha proceduto a convocare l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in ordine alla fusione ed in particolare all'approvazione della fusione? Atteso che -ad oggi- non mi risulta che nemmeno il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Banca Carige abbia proceduto a convocare tale assemblea, devo pensare che non sia né necessaria e nemmeno utile?
Risposta:
La fusione per incorporazione di Banca Carige e di Banca del Monte di Lucca in BPER non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Banca Carige, stante la facoltà conferita a tali azionisti di risparmio di scegliere se ricevere in concambio azioni privilegiate BPER di nuova emissione, che conferiscono i medesimi diritti delle azioni di risparmio di Banca Carige, ovvero, in alternativa, azioni ordinarie BPER.
Per completezza si fa presente che, su richiesta del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige, l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Banca Carige è stata convocata in prima convocazione in data 15 novembre 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 16 novembre 2022

per deliberare, tra l'altro, in merito alla "autorizzazione al Rappresentante Comune ad attivare ogni procedura giudiziaria per la tutela della categoria, ed in particolare ad impugnare l'eventuale delibera di fusione, anche attivando la procedura di urgenza, il tutto con imputazione dei costi a carico del Fondo Spese ex art. 146 TUF".
Domanda 13
Noto che:
- il tema del diritto alla convocazione (o meno) dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Banca Carige in ordine alla fusione (ed in particolare all'approvazione della fusione) non è stato proprio preso in considerazione né nel progetto di fusione e documenti correlati, né nei pareri datati 05.10.2022 (società di revisione, CdA, Collegio Sindacale);
- il CdA di Banca Carige (che, giova ricordarlo, è sotto il controllo, la direzione ed il coordinamento di BPER) non mi risulta aver finora pubblicato alcuna relazione, né nota informativa, né comunicato né altro circa il diritto alla convocazione dell'assemblea speciale, né un avviso di tale convocazione.
Siamo / siete sicuri che non fosse doveroso farlo? Se io fossi al posto del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Banca Carige avrei quantomeno contestato e probabilmente imposto la convocazione dell'assemblea speciale. Ciò detto, mi occorre prendere atto del fatto che non mi risulta che nemmeno il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Banca Carige abbia proceduto in tal senso e mi domando il motivo di tale inattività. Vorrei delle vostre considerazioni al riguardo.
Risposta:
Si veda la risposta alla domanda n. 12.
Domanda 14
Nella documentazione relativa alla fusione ho letto, se ben capisco, che l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Banca Carige tenutasi il 29.05.2020 avrebbe approvato le operazioni di conversione e raggruppamento. A me risulterebbe invece che l'assemblea speciale di cui sopra non solo si sia opposta ma abbia anche dato mandato al Rappresentante Comune di procedere all'impugnazione di tali delibere. Mi è sfuggito qualcosa o ci sono aspetti della questione che magari non conosco adeguatamente?
Risposta:
La documentazione relativa alla fusione si riferisce all'assemblea generale degli azionisti tenutasi in data 29 maggio 2020, che ha determinato, tra l'altro, il rapporto di conversione volontaria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie utilizzato nella valutazione delle azioni di risparmio ai fini dei concambi di fusione.
Nella suddetta data non si è tenuta alcuna assemblea speciale degli azionisti di risparmio.


Domanda 15
Come sono state distribuiti i costi per oltre 100 milioni, relativi all'Aumento di Capitale Carige, alle banche che vi hanno preso parte? Quale quota è spettata a ciascuna di tali banche? BPER ha dato incarichi a dirigenti e/o amministratori di esse, ovvero a società ai suddetti direttamente e/o indirettamente collegate? In caso affermativo, di che genere?
Risposta:
Per il caso in cui la domanda si riferisca all'aumento di capitale approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige del 20 settembre 2019, si segnala che tale aumento di capitale non è stato assistito da un consorzio di garanzia costituito da banche, in quanto in larga parte riservato a specifici soggetti giuridici e pertanto attuato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile. In relazione all'unica tranche dell'aumento di capitale in opzione, pari ad Euro 85 milioni, è stato previsto l'impegno diretto da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a garantire la sottoscrizione delle azioni ordinarie in caso di mancata sottoscrizione, integrale o parziale, da parte degli azionisti della Banca.
Per completezza informativa, si segnala che, nell'ambito di tale operazione di ricapitalizzazione, è stata prevista, oltre all'aumento di capitale, l'emissione di obbligazioni subordinate Tier2 per Euro 200 milioni, interamente garantita da impegni di sottoscrizione assunti da investitori istituzionali e professionali, tra i quali Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano (CCB), per un ammontare pari ad Euro 100 milioni.
Sempre per il caso in cui la domanda si riferisca all'aumento di capitale approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige del 20 settembre 2019, a quanto consta, non sono stati conferiti incarichi della specie indicata.
Domanda 16
Sempre in merito all'ADC Carige, sono stati dati incarichi a società direttamente e/o indirettamente collegate a dirigenti e/o amministratori del Gruppo Unipol e a società di tale Gruppo? Quando e perché?
Risposta:
Per il caso in cui la domanda si riferisca all'aumento di capitale approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige del 20 settembre 2019, a quanto consta, non sono stati conferiti incarichi della specie indicata.