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Sede legale: via Palestro, 6 - Milano
Capitale sociale: Euro 13.000.000 i.v. Registro Imprese: REA n. MI - 1784826 Codice fiscale: 03916240371 Partita IVA: 0067611209
redatto ai sensi dell'articolo 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'accordo tra Bioera S.p.A., Biofood Holding S.r.l. in liquidazione e Biofood Italia S.r.l. in qualità di garante
26 maggio 2016
Il presente Documento Informativo pubblicato in data 26 maggio 2016 è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Milano, via Palestro n. 6, sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations nella sezione Documenti informativi all'indirizzo www.bioera.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo ,.
Il presente documento informativo (il "Documento Informativo") è stato predisposto da Bioera S.p.A. ("Bioera" o la "Società") ai sensi dell'art. 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il "Regolamento Consob OPC"), nonché ai sensi dell'art. 11 della "Procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Bioera nella seduta del 31 maggio 2011 (la "Procedura OPC").
Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all'accordo stipulato in data 19 maggio 2016 (l'"Accordo") tra Bioera, Biofood Holding S.r.l. in liquidazione ("BFH") e Biofood Italia S.r.l. ("BFI" e, unitamente con Bioera e BFH, le "Parti") in qualità di garante, per mezzo del quale Bioera e BFH sono giunte ad una composizione stragiudiziale della controversia meglio descritta al successivo punto 2.1 (l'"Operazione" o l'"Accordo").
Come meglio specificato nei successivi paragrafi, l'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate in ragione del fatto che BFH, BFI e Bioera sono soggette al comune controllo di Canio Mazzaro, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bioera.
L'Operazione si configura, inoltre, quale "operazione di maggiore rilevanza" in quanto supera la soglia di rilevanza del controvalore, quale identificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e dall'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC, recepite nella Procedura OPC. Pertanto, Bioera ha provveduto a predisporre e a mettere a disposizione il presente Documento Informativo, in conformità alle disposizioni regolamentari in materia di trasparenza informativa. In quanto "operazione di maggiore rilevanza" ai sensi della Procedura OPC, l'Operazione è stata sottoposta al preventivo parere favorevole - di natura non vincolante - del Collegio Sindacale (il "Collegio") in qualità di presidio equivalente al Comitato Parti Correlate di Bioera ai sensi dell'art. 10 della Procedura OPC; copia del parere favorevole del Collegio è allegata sub A al presente Documento Informativo.
Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico in data 26 maggio 2016 presso la sede legale della Società, sul sito internet (www.bioera.it, sezione "Investor Relations / Documenti informativi") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo internet .
La Società ritiene che l'Operazione non presenti rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni con parti correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni di natura analoga.
La Società ha attivato i presidi e le misure previste dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC relativamente alle "operazioni di maggiore rilevanza". In particolare, in conformità all'art. 8 della Procedura OPC:
Con contratto in data 3 maggio 2011 (il "Contratto") Bioera ha trasferito a BFH la partecipazione da essa detenuta nella società International Bar Holding S.r.l. rappresentativa dell'80,44% del capitale sociale di quest'ultima (rispettivamente la "Partecipazione IBH" e "IBH"); nell'ambito del Contratto le parti avevano previsto che, oltre alla parte "fissa" di prezzo ivi determinata, BFH fosse altresì tenuta al versamento di un prezzo variabile (l'"Earn Out") dato (a) dal plusvalore realizzato dalla cessione a terzi della Partecipazione IBH, ovvero (b) dai ricavi provenienti dall'esperimento di azioni risarcitorie da parte di IBH verso terzi ovvero, ancora (c) dall'esperimento di azioni risarcitorie promosse da BFH in relazione a fatti pregressi.
Con contratto in data 20 gennaio 2012 IBH ha trasferito a GF Immobiliare S.r.l. la partecipazione dalla prima posseduta nella società General Fruit S.r.l. ("General Fruit") e rappresentativa del 30% del capitale sociale di quest'ultima (la "Partecipazione GF"); avuto riguardo al risultato sostanziale conseguito per effetto della suddetta cessione della Partecipazione GF, Bioera, pur non integrando detta cessione una delle fattispecie espressamente previste nel Contratto, ha preteso da BFH il pagamento dell'Earn Out da determinarsi in misura pari alla differenza tra (x) il prezzo incassato da IBH per la cessione della Partecipazione GF e (y) il prezzo fisso previsto dal Contratto in relazione alla cessione della Partecipazione IBH.
Tra Bioera e BFH è dunque insorta una controversia circa l'effettiva debenza dell'Earn Out da parte di BFH, ragion per cui, in data 9 luglio 2012 (sulla base di una scrittura privata di compromesso sottoscritta il 6 luglio 2012) Bioera e BFH hanno attivato un procedimento arbitrale rituale e di equità con sede in Torino, nominando arbitro unico il professor avvocato Paolo Montalenti (rispettivamente l'"Arbitrato" e l'"Arbitro Unico").
A definizione dell'Arbitrato, con lodo pronunciato in data 1 luglio 2013 (il "Lodo"), l'Arbitro Unico ha accertato e dichiarato la sussistenza in capo a Bioera del diritto al pagamento dell'Earn Out da parte di BFH determinando - anche in via equitativa - detto Earn Out nell'importo di Euro 818.703,00 (il "Credito") oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Con atto notificato a Bioera il 21 luglio 2014, BFH ha impugnato il Lodo innanzi alla Corte d'Appello di Torino per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità del Lodo ai sensi dell'articolo 829, comma 3, c.p.c. (giudizio RGN 1528/2014, il "Giudizio"); successivamente alla notifica dell'atto d'appello sono state da subito intraprese trattative tra le Parti finalizzate alla definizione transattiva della vertenza, ragion per cui Bioera non si è costituita nel Giudizio.
In pendenza della trattativa BFI si è costituita fideiussore di BFH a favore di Bioera garantendo quest'ultima in ordine all'adempimento da parte di BFH agli obblighi di pagamento derivanti dall'eventuale esito negativo del Giudizio (la "Fideiussione").
In data 20 maggio 2016 era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle relative repliche - la causa di cui al Giudizio sarebbe stata trattenuta in decisione.
L'Accordo è stato sottoscritto il 19 maggio 2016; caratteristiche, modalità, termini e condizioni dello stesso sono riportate di seguito.
BFH si obbliga a pagare a Bioera, che accetta, l'importo omnicomprensivo di Euro 491.000,00 (il "Nuovo Credito") a saldo dell'Earn Out e, quindi, del Credito e dei relativi interessi di cui al Lodo e, in generale, di ogni e qualsivoglia pretesa o azione dedotta e deducibile con riferimento al Lodo e al Giudizio.
BFH si impegna a pagare a Bioera il Nuovo Credito nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
(i) quanto ad Euro 41.000,00: contestualmente al perfezionamento dell'Accordo, incassato dalla Società in data 23 maggio 2016;
(ii) quanto al residuo importo di Euro 450.000,00 a rate alle seguenti scadenze:
Sulle rate di Nuovo Credito dilazionate matureranno interessi al tasso annuo del 3% da corrispondersi da parte di BFH unitamente a ciascuna rata.
Resta espressamente inteso che in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento anche di una sola rata del Nuovo Credito da parte di BFH e di BFI, decorsi 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere da parte di Bioera, BFH e per essa BFI in qualità di garante, si intenderà decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'articolo 1186 Codice Civile, con la conseguenza che Bioera sarà legittimata ad esigere immediatamente l'intero Nuovo Credito (dedotti gli importi eventualmente già pagati). E' fatto salvo comunque il diritto di Bioera di compensare eventuali crediti per rate scadute non pagate con eventuali debiti che la stessa Bioera dovesse maturare nei confronti di BFH e BFI.
Per effetto degli impegni nonché delle rinunce di cui sopra, BFH si è impegnata a porre in essere, nel minor tempo possibile dalla data di perfezionamento dell'Accordo, tutte le attività ed iniziative necessarie all'estinzione del Giudizio per inattività. Al contempo, Bioera si è impegnata a rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente a far valere l'efficacia del Lodo, che diverrà inoppugnabile in conseguenza dell'estinzione del Giudizio.
Con la sottoscrizione dell'Accordo, BFI si è costituita garante a favore di Bioera (la "Garanzia Autonoma"), in ordine all'integrale adempimento da parte di BFH dell'obbligo di pagamento del Nuovo Credito e dei relativi interessi nei termini e con le modalità previsti nell'Accordo (l'"Obbligazione Garantita"), il tutto fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 491.000,00 maggiorato dei relativi interessi (l'"Importo Massimo").
Ai sensi della Garanzia Autonoma, BFI si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente, nonché con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (i.e. BFH) a:
BFI ha espressamente riconosciuto che la Garanzia Autonoma costituisce un'obbligazione di BFI del tutto autonoma ed indipendente rispetto all'Obbligazione Garantita, ragion per cui, tra l'altro:
La Garanzia Autonoma è valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e sino al 31 gennaio 2019, fermo restando che ogni richiesta di pagamento ai sensi della Garanzia Autonoma ricevuta da BFI entro tale data dovrà essere da essa integralmente adempiuta.
Bioera ha preso atto ed accettato che in virtù dell'effetto novativo dell'Accordo, che comporta il venir meno dell'obbligazione garantita dalla Fideiussione, quest'ultima deve intendersi a sua volta estinta con conseguente liberazione di BFI.
Bioera e BFH hanno convenuto che con il perfezionamento dell'Accordo e con le dichiarazioni e rinunce di cui allo stesso, si intende definita, in via di transazione generale, definitiva e novativa, ogni azione e pretesa dedotta o deducibile, attuale e futura (ancorché allo stato non formulata) di ciascuna parte nei confronti dell'altra parte dipendente da (o comunque connessa con) il Lodo, il Giudizio, il Contratto e, in generale i fatti di cui sopra.
Le Parti hanno dato reciprocamente atto che l'Accordo ha natura ed effetti novativi e che non è suscettibile di risoluzione per inadempimento. In considerazione di tale presa d'atto, nonché del fatto che il pagamento del Nuovo Credito è in parte dilazionato, le Parti si sono dichiarate consapevoli che l'inadempimento di una delle Parti ad ognuna delle obbligazioni convenute nell'Accordo darà diritto alla Parte adempiente di agire per l'adempimento in forma coattiva e per il risarcimento del danno.
L'Accordo è disciplinato dalla legge italiana e ogni controversia ad esso relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
L'Operazione si configura quale operazione tra parti correlate, così come individuate in conformità all'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, in quanto Canio Giovanni Mazzaro risulta: (i) socio amministratore di C.L.M. ss. (socio unico di BFI), nonché padre di Michele Mazzaro, soggetto titolare di una quota significativa dei diritti di voto di C.L.M. ss.; (ii) soggetto che esercita il controllo, ai sensi di statuto, su BFH, nonché socio, per l'1%, e liquidatore della stessa; (iii) Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bioera, la quale è controllata al 50,005% da BFI.
Le motivazioni economiche e la convenienza per la Società dell'Operazione risiedono nella cristallizzazione di una situazione di contenzioso che allo stato attuale genera un'alea di rischio sulla possibilità di recupero del Credito. Sulla base della situazione del Giudizio e delle relative valutazioni rese dai legali della Società circa il rischio di soccombenza, infatti, il consiglio di amministrazione di Bioera, già a far tempo dall'esercizio 2013, ha prudenzialmente ritenuto di considerare recuperabile il 60% del Credito complessivamente accertato.
Si segnala, pertanto, che i pareri rilasciati dai legali della Società qualificano il rischio di soccombenza di Bioera nel Giudizio come "possibile".
Sempre nell'ottica dell'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla sua convenienza, merita di essere tenuta in debita considerazione la Garanzia Autonoma rilasciata da BFI all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, la quale, alla luce della significativamente più solida situazione economico-patrimoniale di BFI rispetto a quella di BFH, permette alla Società di contenere il rischio di credito connesso alla dilazione di pagamento del Nuovo Credito.
La natura di garanzia a prima richiesta - con rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'espressa rinunzia di BFI a sollevare le eccezioni ed esercitare i diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice Civile - della Garanzia Autonoma, consolida l'aspettativa di effettiva recuperabilità del Nuovo Credito da parte di Bioera in caso di inadempimento di BFH.
I termini economici dell'Operazione risultano altresì in linea con le valutazioni e la scelta di prudenziale svalutazione del Credito effettuata dall'organo amministrativo in passato. Infatti, nei bilanci di Bioera relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 il Credito risulta iscritto per un importo netto di Euro 491.000.
Nell'Accordo è previsto che il Nuovo Credito venga incassato nell'arco di due anni e mezzo circa, e il tasso di interesse applicato sulla rate dilazionate appare congruo e ben superiore ai tassi per interessi passivi che la Società sostiene.
Il corrispettivo dell'Operazione è stato liberamente definito tra le parti in Euro 491.000, anche in virtù della prudenziale svalutazione del Credito effettuata dall'organo amministrativo della Società (la quale ha comportato l'iscrizione del Credito nei bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 per un importo netto di Euro 491.000).
In considerazione del fatto che l'Accordo verte sulla composizione stragiudiziale di un contenzioso che, per sua natura, presenta caratteristiche peculiari e difficilmente paragonabili a casistiche similari, la valutazione della congruità del corrispettivo dell'Operazione rispetto ai valori di operazioni similari deve ritenersi non possibile.
Alla luce della prospettata incertezza del Giudizio e, conseguentemente, del profilo di rischio sussistente in capo alla Società (come evidenziato dai legali della stessa), nonché in ragione dei presidi adottati dalla Società (i.e. la Garanzia Autonoma), il consiglio di amministrazione della Società, nella seduta del 19 maggio 2016, condividendo gli esiti delle verifiche e delle valutazioni svolte dal Collegio, ha ritenuto che l'Accordo risponda a ragioni di convenienza per la Società.
L'Operazione si configura quale "operazione di maggiore rilevanza" tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% del patrimonio netto, sulla base dei dati tratti dal resoconto intermedio di gestione della Società al 31 marzo 2016.
In particolare, l'indice di rilevanza applicabile è il seguente:
• indice di rilevanza del controvalore (importi espressi in migliaia di euro)
| Totale controvalore dell'OPC al 19 maggio 2016 | 1.011,9 | |
|---|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------- | = 8,36% | |
| Patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2016 | 12.109,0 |
L'Operazione non comporta sul bilancio consolidato e d'esercizio di Bioera alcuna rilevazione di eventuali plusvalenze e/o minusvalenze di elementi dell'attivo, poiché il Credito risulta già parzialmente svalutato in esercizi precedenti. Il riscadenziamento del Nuovo Credito comporterà invece, rispetto ai dati consuntivati al 31 marzo 2016, un peggioramento della posizione finanziaria netta per complessivi Euro 300 migliaia quale conseguenza della riclassifica di parte del credito definito, esigibile oltre i 12 mesi, tra le attività finanziarie non correnti.
All'Operazione non si applicano i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento adottato con Delibera n. 11971/99 (il "Regolamento Emittenti") e indicati nell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti. Peraltro, si ricorda che il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato in data 23 novembre 2012, ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, di avvalersi della facoltà di opt-out prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti e, pertanto, di derogare, inter alia, agli obblighi di pubblicazione di documenti informativi in occasione di operazioni significative.
Per effetto dell'Operazione non sono previste modifiche e/o variazioni ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione di Bioera e/o di altre società del Gruppo ad essa facenti capo.
Canio Giovanni Mazzaro, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bioera e soggetto che esercita il controllo, ai sensi di statuto, su BFH, nonché socio (per l'1%) e liquidatore della stessa, è soggetto controllante di Bioera detenendone, attraverso BFI - il cui socio unico è C.L.M. ss., società con socio amministratore Canio Giovanni Mazzaro e soggetto che detiene una quota significativa dei diritti di voto il figlio dello stesso (Michele Mazzaro) - una quota di partecipazione pari, alla data odierna, al 50,005% del capitale sociale.
Come descritto nei precedenti paragrafi, l'Operazione è stata realizzata tra Bioera, BFH e BFI in qualità di garante, società tutte controllate, direttamente e indirettamente, da Canio Giovanni Mazzaro. Pertanto, l'Operazione è stata posta in essere nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dall'art. 8 della Procedura OPC e nel rispetto del Regolamento Consob OPC.
Le trattative in merito ai termini e alle condizioni economiche dell'Operazione sono state condotte dal vice-presidente Davide Mantegazza, previa delega del Consiglio di Amministrazione di Bioera, coadiuvato dal consulente legale della Società Avv. Ginevra Ott.
Qualificandosi l'Operazione quale "operazione di maggiore rilevanza" ai sensi della Procedura OPC, la documentazione relativa alla stessa è stata altresì trasmessa al Collegio, in qualità di presidio equivalente al Comitato OPC.
Sin dall'avvio delle trattative, il Collegio ha quindi ricevuto un flusso informativo completo e tempestivo in merito ai termini e alle modalità della transazione e si è riunito per esaminare la documentazione inerente all'Operazione.
In data 16 maggio 2016, all'esito di un'approfondita discussione, il Collegio, all'unanimità dei partecipanti alla riunione, ha deliberato di esprimere motivato parere favorevole sull'interesse della Società alla sottoscrizione dell'Accordo, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla riunione hanno partecipato Massimo Gabelli, Presidente del Collegio, e gli altri due sindaci effettivi, Emiliano Nitti e Daniela Pasquarelli.
Il parere reso dal Collegio è allegato al presente Documento Informativo sub A.
In conformità all'art. 8.2 della Procedura OPC, in data 19 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto del parere favorevole del Collegio, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo. Alla suddetta riunione erano presenti gli amministratori Daniela Garnero Santanchè, Davide Mantegazza, Canio Giovanni Mazzaro, e Davide Ariel Segre; assente giustificato il consigliere Michele Mario Mazzaro. L'Accordo è stato approvato all'unanimità dei presenti; nel corso della discussione gli amministratori Daniela Garnero Santanchè, Canio Giovanni Mazzaro e Davide Ariel Segre hanno dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 2391 Codice Civile, di essere portatori - a vario titolo - di un interesse di terzi in relazione all'Accordo.
L'Accordo è stato sottoscritto in data 19 maggio 2016 in persona del vice-presidente Davide Mantegazza, dotato di tutti i poteri in forza di delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 19 maggio 2016.
La fattispecie descritta non è applicabile all'Operazione oggetto del presente Documento Informativo.
* * *
Milano, 26 maggio 2016
_______________________
BIOERA S.p.A.
Davide Mantegazza Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Premesso che:
degli amministratori indipendenti non correlati; d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere b) e c) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione";
Alla luce di quanto sopra, il Collegio Sindacale ha avviato la fase istruttoria di sua competenza al fine di meglio analizzare l'Operazione, sotto i profili economico, finanziario e strategico, e valutarne la reale convenienza e rispondenza all'interesse sociale.
Nello svolgimento di tale attività, il Collegio:
Ad esito di tale articolato confronto istruttorio, il Collegio ha finalizzato e approvato in data odierna, 16 maggio 2016, e all'unanimità il presente parere (il "Parere") che viene messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna.
Prima di entrare nel merito dei termini e delle condizioni della Proposta Transattiva e, quindi, dell'Operazione, il Collegio – sulla base delle informazioni e della documentazione in suo possesso – ritiene opportuna una preliminare ricostruzione del contesto in cui detta Operazione va ad essere inquadrata.
Con contratto in data 3 maggio 2011 (il "Contratto") Bioera ha trasferito a BFH la partecipazione da essa detenuta nella società International Bar Holding S.r.l. rappresentativa dell'80,44% del capitale sociale di quest'ultima (rispettivamente la "Partecipazione IBH" e "IBH").
Nell'ambito del Contratto le parti avevano previsto, oltre alla parte fissa di prezzo determinata nell'importo di Euro 741.210,79 già regolata, che BFH fosse altresì tenuta al versamento a favore di Bioera di un prezzo variabile (l "Earn Out") dato (a) dal plusvalore realizzato dalla cessione a terzi della Partecipazione IBH, ovvero (b) dai ricavi provenienti dall'esperimento di azioni risarcitorie da parte di IBH verso terzi ovvero, ancora (c) dall'esperimento di azioni risarcitorie promosse da BFH in relazione a fatti pregressi.
Successivamente, con contratto in data 20 gennaio 2012, IBH ha trasferito a GF Immobiliare S.r.l. la partecipazione dalla prima posseduta nella società General Fruit S.r.l. ("General Fruit") e rappresentativa del 30% del capitale sociale di quest'ultima (la "Partecipazione GF") per un corrispettivo pari a Euro 2.200.000.00.
Bioera, pur non integrando detta cessione una delle fattispecie espressamente previste nel Contratto, ha preteso da BFH il pagamento dell'Earn Out da determinarsi in misura pari alla differenza tra (x) il prezzo incassato da IBH per la cessione della Partecipazione GF e (y) il prezzo fisso previsto dal Contratto in relazione alla cessione della Partecipazione IBH.
Tra Bioera e BFH è dunque insorta una controversia circa l'effettiva debenza dell'Earn Out da parte di BFH, ragion per cui, in data 9 luglio 2012 (sulla base di una scrittura privata di compromesso sottoscritta il 6 luglio 2012) Bioera e BFH hanno attivato l'Arbitrato con sede in Torino, nominando arbitro unico il professor avvocato Paolo Montalenti (l'"Arbitro Unico").
Con il Lodo pronunciato in data 1º luglio 2013 a definizione dell'Arbitrato, l'Arbitro Unico ha accertato e dichiarato la sussistenza in capo a Bioera del diritto al pagamento dell'Earn Out da parte di BFH determinando - anche in via equitativa - detto Earn Out nell'importo di Euro 818.703,00 (il "Credito") oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Dall'esame dei verbali delle riunioni consiliari di Bioera del 4 luglio 2013, 14 novembre 2013, 10 marzo 2014, 30 aprile 2014, 15 maggio 2014, 30 gennaio 2015 e sulla base degli ulteriori documenti ed informazioni acquisiti da questo Collegio nel corso della propria attività istruttoria, emerge che:
il prossimo 20 maggio 2016 si terrà l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale - previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle relative repliche – la causa di cui al Giudizio sarà trattenuta in decisione.
Con riferimento ai termini ed alle condizioni della Proposta Transattiva, il Collegio rileva che essa prevede essenzialmente quanto segue:
Il Collegio prende atto che, sulla base della situazione del contenzioso e delle relative valutazioni rese dal Legale della Società circa il rischio di soccombenza, gli amministratori di Bioera già a far tempo
dall'esercizio 2013, come ricordato, hanno prudenzialmente ritenuto di considerare recuperabile il 60% del Credito complessivamente accertato.
Infatti nei bilanci di Bioera relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 il Credito risulta iscritto (come credito netto) per un importo netto di Euro 491.000.
Al fine di valutare l'interesse della Società al compimento dell'Operazione e la sua convenienza, si devono necessariamente prendere in considerazione i profili di rischio legati all'alea connessa ai possibili esiti del Giudizio di Appello.
Sotto tale profilo, il Collegio si rifà innanzi tutto a quanto segnalato nei pareri resi dal legale della Società in data 24 aprile 2014, 14 aprile 2015 e 4 agosto 2015. Viene inoltre acquisito agli atti dal Collegio anche l'ulteriore parere rilasciato in data 13 maggio 2016 dal Legale della Società su richiesta del Collegio.
In base ai summenzionati pareri emerge che:
Sempre nell'ottica di valutare l'interesse della Società al compimento dell'Operazione e la sua convenienza, merita di essere tenuta in debita considerazione la Garanzia Autonoma che verrebbe rilasciata da BFI sottoscrivendo la Proposta Transattiva. Il Collegio osserva, infatti, che sulla base del bilancio di BFI relativo all'esercizio 2014 e dei dati preliminari relativi all'esercizio 2015 messi a disposizione del Collegio detta società presenta una situazione patrimoniale ed un andamento economico – significativamente migliori rispetto a BFH. Per l'effetto la Proposta Transattiva permetterebbe alla Società di contenere il rischio di credito connesso alla dilazione di pagamento.
La natura autonoma della garanzia in questione, la sua escutibilità a prima e semplice richiesta con rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'espressa rinunzia di BFI a sollevare le eccezioni ed esercitare i diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice Civile, consolidano l'aspettativa di effettiva recuperabilità del Nuovo Credito da parte di Bioera.
I termini economici della Proposta Transattiva risultano in linea con le valutazioni e le scelte di prudenziale svalutazione del Credito effettuate dall'organo amministrativo sotto il controllo della società di revisione.
$\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}} = \int{\mathcal{A}} \mathcal{L}_{\mathcal{A}}$
Nella Proposta Transattiva è previsto che il Nuovo Credito venga incassato nell'arco di due anni e mezzo circa e il tasso di interesse applicato sulle rate dilazionate appare congruo e ben superiore ai tassi per interessi passivi che la Società sostiene.
Considerata la tipologia di accordo, la valutazione della sua congruità rispetto ai valori di operazioni similari è resa ardua, se non impossibile, tenuto conto che si tratta di una vicenda contenziosa e con caratteristiche peculiari.
Al riguardo, il Collegio ha avuto a riferimento la prospettata incertezza del Giudizio di Appello, con i rischi di successo di BFH, le cui ragioni sostanziali/di merito appaiono fondate a giudizio dei Legali della Società. Inoltre il Collegio ha avuto riguardo alle valutazioni espresse sin dal bilancio 2013, e avvallate dalla Società di Revisione.
Per quanto concerne, infine, gli aspetti procedurali il Collegio dà atto che:
Alla luce delle considerazioni e delle valutazioni svolte, nonché della documentazione e delle informazioni acquisiti, il Collegio Sindacale in qualità di presidio equivalente al comitato parti correlate, per le motivazioni esposte, esprime parere favorevole all'attuazione dell'Operazione nei termini ed alle condizioni di cui alla Proposta Transattiva ritenendo che l'Operazione stessa: (i) risponda all'interesse di Bioera; (ii) risulti conveniente in termini di benefici ritraibili in concreto; e (iii) risulti sostanzialmente corretta alla luce delle condizioni contenute nella Proposta Transattiva.
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Il Collegio sindacale Aassimo Gabelli Emiliano Nitti
Daniela Pasquarelli
A del Dansell
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