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Bioera

Pre-Annual General Meeting Information Aug 5, 2024

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Pre-Annual General Meeting Information

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BIOERA S.P.A.

Sede legale in Milano – Piazzale Luigi Cadorna n. 4 Capitale sociale Euro 1.613.094,63, interamente sottoscritto e versato Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 03916240371 Codice Fiscale 03916240371 - Partita IVA 00676181209

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO

«Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021»

CODICE ISIN IT0005221210

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

6 settembre 2024 – Prima convocazione

9 settembre 2024 – Seconda convocazione

10 settembre 2024 – Terza convocazione

Milano (MI), 1 agosto 2024

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società") sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea degli obbligazionisti (l'"Assemblea") del prestito obbligazionario denominato «Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021», Codice ISIN IT0005221210, (il "Prestito Obbligazionario" o il "Prestito") convocata in prima convocazione per il 6 settembre 2024, e, qualora occorra, in seconda convocazione per il 9 settembre 2024 ed, ulteriormente eventualmente occorrendo, in terza convocazione per il 10 settembre 2024.

*****

Signori Obbligazionisti,

il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente Vi ha convocato in Assemblea presso lo Studio Notarile Associato Mariconda - Chiantini in Milano, Galleria Pattari n. 2, per il giorno 6 settembre 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 9 settembre 2024, alle ore 11.00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, ed, eventualmente ulteriormente occorrendo, per il giorno 10 settembre 2024, alle ore 10.00, presso il medesimo luogo, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

    1. Ratifica degli accordi già sottoscritti ex art. 57 CCII con obbligazionisti portatori di n. 39 titoli; delibere inerenti e conseguenti.
    1. Modifica del Regolamento del prestito; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), (la "Relazione") ha lo scopo di informare l'Assemblea sulle materie poste all'ordine del giorno della stessa ed è messa a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale della Società, sia attraverso la pubblicazione nella sezione "Investor Relations / Assemblee Obbligazionisti" del sito internet di quest'ultima (www.bioera.it), sia presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio centralizzato E-Market Storage (all'indirizzo ) almeno trenta giorni prima della predetta Assemblea.

Tutti i termini in maiuscolo non altrimenti definiti avranno il significato ad essi attribuito nel regolamento del Prestito (il "Regolamento").

* * *

1) Ratifica degli accordi già sottoscritti ex art. 57 CCII con obbligazionisti portatori di n. 39 titoli; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Obbligazionisti,

in data 2 dicembre 2016 l'Emittente ha concluso il collocamento, per un importo nominale complessivo pari ad Euro 2.100 migliaia, di un prestito obbligazionario non convertibile denominato "Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021" (il "Prestito"), collocato presso investitori qualificati.

Le n. 42 obbligazioni emesse (le "Obbligazioni"), di valore nominale pari ad Euro 50 migliaia ciascuna, presentano le seguenti caratteristiche: (i) taglio unitario pari ad Euro 50.000,00; (ii) durata pari a 5 anni, con scadenza 2 dicembre 2021; (iii) tasso di interesse lordo annuo fisso pari al 6% con pagamento semestrale posticipato; (iv) prezzo di emissione pari al 100%.

Il Prestito non è stato rimborsato alla sua naturale scadenza del 2 dicembre 2021 e, pertanto, alla data odierna, la Società presenta un debito verso i titolari delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") per un importo complessivo pari ad Euro 2,2 milioni, per quota capitale e cedole e/o ratei interessi maturate e non ancora corrisposte. Il valore della quota di partecipazione detenuta dall'Emittente in Ki Group Holding S.p.A. e posta a garanzia del Prestito presenta un valore di mercato, alla data odierna, pressoché nullo.

Come noto, lo scorso 15 settembre 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto istanza di liquidazione giudiziale di gruppo ai sensi dell'art. 287 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII") nei confronti dell'Emittente, Ki Group Holding S.p.A. e Ki Group S.r.l. ed il relativo giudizio risulta tuttora incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione II (Giudice Relatore dott. F. Pipicelli, R.G. n. 472/2023).

La Società, ritenendo esistente un maggior valore della continuità aziendale rappresentato dal permanere della quotazione rispetto al valore ottenibile per i creditori dalla liquidazione giudiziale, per poter usufruire delle misure protettive previste dalla legge in modo da evitarne la dispersione, ha pertanto deciso di accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa (la "CNC") in data 19 ottobre 2023, procedimento successivamente archiviato alla scadenza del termine di durata delle misure protettive, in data 8 maggio 2024.

Nel corso del periodo dedicato al tentativo di CNC la Società ha individuato, a seguito di adeguata pubblicità, un investitore interessato a finanziarla ed, in data 18 aprile 2024, l'Emittente e Hara Immobiliare S.r.l. ("Hara") hanno infatti sottoscritto un "Accordo di investimento finalizzato al risanamento di Bioera S.p.A." (lo "Accordo di Investimento Hara") che prevede l'ingresso di Hara nella compagine sociale di Bioera attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale dell'Emittente che vede Hara intervenire anche nei confronti dei creditori, compresi gli Obbligazionisti, della Società con un apporto di complessivi Euro 3.600 migliaia e di cui è già stata versata una cauzione di Euro 360 migliaia.

Trovata quindi una possibile soluzione alla situazione di crisi, al fine di non subire, nelle more della definizione degli accordi con i creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'apertura della liquidazione giudiziale all'esito della conclusione del procedimento di CNC, con conseguente revoca della quotazione delle azioni e caducazione dell'intero piano, il 21 maggio 2024 la Società ha proposto ricorso prenotativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, comma 1, CCII.

Entro il termine dello scorso 22 luglio 2024 concesso dal Tribunale di Milano con decreto del 23 maggio 2024, la Società ha depositato domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII stipulati con i fornitori e gli Obbligazionisti - (complessivamente, lo "Accordo di Ristrutturazione"), unitamente al piano finanziario sottostante all'Accordo di Ristrutturazione (il "Piano"), ed alla relazione del professionista che ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano e l'idoneità dello stesso al pagamento nei termini di legge dei creditori estranei.

Alla data odierna l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione è condizionata all'omologazione definitiva da parte del Tribunale di Milano (la "Omologa").

In tale contesto:

  • in data 10 luglio 2024, l'Emittente e Hara (titolare di n. 30 obbligazioni del valore nominale complessivo di Euro 1.500 migliaia) hanno sottoscritto in forma notarile un accordo ex art. 57 CCII, che, in sintesi, prevede la conversione in capitale, con rinuncia al rimborso in denaro, del credito derivante dalle n. 30 obbligazioni detenute;
  • in data 17 luglio 2024, l'Emittente e Olympia Wealth Management Ltd ("Olympia") gestore delegato di n. 9 obbligazioni del valore nominale complessivo di Euro 450 migliaia - hanno sottoscritto un accordo ex art. 57 CCII che garantisce ai titolari di tali n. 9 obbligazioni il pagamento del 25% del credito in quota capitale alla definitività dell'Omologa.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha pertanto ritenuto di convocare un'assemblea degli Obbligazionisti affinché la stessa, preso atto dell'accordo ex art. 57 CCII sottoscritto in forma notarile dalla Società con Hara ("Accordo Hara") e dell'accordo ex art. 57 CCII raggiunto dalla Società con Olympia ("Accordo Olympia"), ne deliberi le rispettive ratifiche.

Ciò premesso, viene qui di seguito riportata la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione degli Obbligazionisti con riguardo a quanto posto al primo punto dell'ordine del giorno.

"L'assemblea degli Obbligazionisti del prestito "Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021", codice ISIN IT0005221210:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;

delibera

di ratificare la sottoscrizione dell'accordo ex art. 57 CCII stipulato, in forma notarile, in data 10 luglio 2024 tra l'Emittente e Hara Immobiliare S.r.l. (titolare di n. 30 Obbligazioni del valore nominale complessivo di Euro 1.500 migliaia), che, in sintesi, prevede a favore di tale obbligazionista la facoltà di conversione in capitale di Bioera S.p.A., con rinuncia al rimborso in denaro, del credito derivante dalle n. 30 obbligazioni dallo stesso detenute;

di ratificare la sottoscrizione dell'accordo ex art 57 CCII stipulato in data 17 luglio 2024 tra l'Emittente e Olympia Wealth Management Ltd (in qualità di gestore delegato di n. 9 Obbligazioni del valore nominale complessivo di Euro 450 migliaia) che, in sintesi, garantisce ai titolari di tali obbligazioni il pagamento del 25% del credito in quota capitale alla definitività dell'Omologa a saldo e stralcio dei relativi complessivi diritti di credito."

* * *

2) Modifica del Regolamento del prestito; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Obbligazionisti,

come rappresentato in narrativa al precedente punto 1) dell'ordine del giorno "Ratifica degli accordi già sottoscritti ex art. 57 CCII con obbligazionisti portatori di n. 39 titoli; delibere inerenti e conseguenti.", con riferimento al Prestito la Società ha raggiunto accordi ex art. 57 CCII con Obbligazionisti titolari di n. 39 Obbligazioni delle complessive n. 42 Obbligazioni emesse ed in circolazione; con riferimento a n. 3 Obbligazioni, del valore nominale complessivo di Euro 150 migliaia, non è stato possibile raggiungere alcun accordo in quanto detenute da soggetti non noti all'Emittente.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha pertanto ritenuto necessario convocare l'assemblea degli Obbligazionisti affinché la stessa approvi la modifica delle condizioni del Regolamento del prestito, affinché sia previsto un rimborso a saldo e stralcio del prestito al 25% del valore nominale (la "Proposta").

Tale proposta è in linea con l'Accordo Olympia, che rappresenta l'ipotesi di rimborso più vantaggiosa per i titolari delle Obbligazioni. Difatti, l'Accordo Hara comporta l'assunzione di un profilo di rischio diverso, vale a dire quello di azionista dell'Emittente ed è stato assunto da Hara in quanto quest'ultima si farà carico dei costi della ristrutturazione del debito dell'Emittente, nell'ambito della quale la conversione delle Obbligazioni in capitale della Società rappresenta una delle modalità di apporto di nuova finanza in favore di Bioera.

Si rammenta inoltre come, ai sensi dell'art. 2415 cod. civ., così come richiamato dall'art. 18 del Regolamento, la delibera di modificazione delle condizioni di rimborso dovrà essere approvata da tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si riportano inoltre qui di seguito i termini e le condizioni (i "Termini e Condizioni") della Proposta:

  • la Proposta deve intendersi patto funzionalmente collegato agli altri accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII che la Società ha stipulato / potrà stipulare con gli altri creditori e, pertanto, la risoluzione o la cessazione di efficacia di anche uno solo di essi comporterà la risoluzione o, comunque, la cessazione dell'efficacia anche della Proposta;
  • la Proposta deve intendersi risolutivamente condizionata alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'Emittente, con conseguente diritto degli Obbligazionisti a far valere nei confronti della liquidazione giudiziale tutte le proprie pretese creditorie;
  • l'Emittente si impegna ad eseguire il pagamento a saldo e stralcio del 25% del valore nominale delle Obbligazioni condizionatamente alla definitività dell'Omologa (il "Pagamento a Stralcio"), dovendosi il Pagamento a Stralcio ritenersi a tacitazione di qualunque credito vantato dagli Obbligazionisti nei confronti dell'Emittente sia a titolo di capitale che di interesse maturato e maturando alla data del Pagamento a Stralcio e non pagato;
  • prima della rinnovata data di scadenza (i.e. definitività dell'Omologa) il credito vantato dagli Obbligazionisti nei confronti della Società si intenderà inesigibile e non potrà in alcun modo essere richiesto o azionato in giudizio;
  • il Pagamento a Stralcio, allorquando eseguito, costituirà adempimento dell'obbligazione originaria, come modificata per effetto della Proposta;
  • l'Emittente eseguirà il Pagamento a Stralcio alle coordinate bancarie indicate dagli Obbligazionisti;
  • con il buon esito del Pagamento a Stralcio, il credito si intenderà integralmente soddisfatto e gli Obbligazionisti non avranno null'altro a pretendere dall'Emittente in relazione al Prestito, neppure a titolo di interessi maturati o maturandi.

Si rammenta inoltre come, ai sensi dell'art. 2415 cod. civ., così come richiamato dall'art. 18 del Regolamento, la delibera di modificazione delle condizioni di rimborso dovrà essere approvata da tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al Regolamento del prestito:

Testo vigente Testo proposto
REGOLAMENTO
DEL
PRESTITO REGOLAMENTO
DEL
PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO "Bioera S.p.A. – Prestito OBBLIGAZIONARIO "Bioera S.p.A. – Prestito
Obbligazionario 2016-2021" Obbligazionario 2016-2021"
Articolo 1 – Importo, tagli e titoli Articolo 1 – Importo, tagli e titoli
Il presente regolamento (il "Regolamento del Il presente regolamento (il "Regolamento del
Prestito") disciplina l'emissione di un prestito Prestito") disciplina l'emissione di un prestito

obbligazionario da parte di Bioera S.p.A. ("l'Emittente"). Il prestito obbligazionario denominato "Bioera S.p.A. – Prestito Obbligazionario 2016-2021" (il "Prestito Obbligazionario"), di ammontare nominale complessivo pari a massimi Euro 4.000.000, è costituito da massime n. 80 obbligazioni nominative del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna (il "Valore Nominale") non ulteriormente frazionabili (le "Obbligazioni") ed è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile e con l'articolo 9 dello statuto sociale. Il Prestito sarà garantito ai sensi del successivo articolo 12. Alla Data di Emissione, l'Emittente procederà all'accentramento delle Obbligazioni presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli obbligazionario da parte di Bioera S.p.A. ("l' lo Emittente"). Il prestito obbligazionario denominato "Bioera S.p.A. – Prestito Obbligazionario 2016-2021" (il "Prestito Obbligazionario" o il "Prestito"), di ammontare nominale complessivo pari a massimi Euro 4.000.0002.100.000, è costituito da massime n. 8042 obbligazioni nominative del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna (il "Valore Nominale") non ulteriormente frazionabili (le "Obbligazioni") ed è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile e con l'articolo 9 dello statuto sociale. Il Prestito sarà garantito ai sensi del successivo articolo 12. Alla Data di Emissione, l'Emittente procederà all'accentramento delle Obbligazioni presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli

Obbligazionisti Obbligazionisti
non non
potranno potranno
richiedere richiedere
la la
consegna materiale delle Obbligazioni. È fatto consegna materiale delle Obbligazioni. È fatto
salvo il diritto di chiedere il rilascio della salvo il diritto di chiedere il rilascio della
certificazione di cui all'art. 83-quinquies del certificazione di cui all'art. 83-quinquies del
TUF. TUF.
Articolo Articolo
2 2
Limiti Limiti
di di
sottoscrizione sottoscrizione
e e
circolazione circolazione
Il Il
Prestito Prestito
Obbligazionario Obbligazionario
è è
riservato riservato
esclusivamente alla sottoscrizione da parte di esclusivamente alla sottoscrizione da parte di
Investitori Qualificati. Investitori Qualificati.
In In
caso caso
di di
successiva successiva
circolazione, circolazione,
le le
Obbligazioni Obbligazioni
possono possono
essere essere
trasferite trasferite
esclusivamente ad Investitori Qualificati. esclusivamente ad Investitori Qualificati.
I certificati obbligazionari sono titoli nominativi I certificati obbligazionari sono titoli nominativi
a tutti gli effetti di legge, ed assoggettati al a tutti gli effetti di legge, ed assoggettati al
relativo regime di circolazione. relativo regime di circolazione.
Le Obbligazioni sono emesse in esenzione Le Obbligazioni sono emesse in esenzione
dall'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta dall'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 del TUF ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 del TUF
e dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti. e dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti.
Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né
saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities
Act del 1933, e successive modifiche, o secondo Act del 1933, e successive modifiche, o secondo
altre altre
leggi leggi
rilevanti, rilevanti,
ai ai
sensi sensi
delle delle
corrispondenti normative in vigore in Canada, corrispondenti normative in vigore in Canada,
Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel
quale la vendita e/o la sottoscrizione non sia quale la vendita e/o la sottoscrizione non sia
consentita dalle competenti autorità. consentita dalle competenti autorità.
Fermo Fermo
restando restando
quanto quanto
sopra sopra
previsto, previsto,
la la
successiva successiva
circolazione circolazione
o o
rivendita rivendita
delle delle
Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati
Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e
a soggetti non residenti o costituiti in Italia, potrà a soggetti non residenti o costituiti in Italia, potrà

avere corso solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni, ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.

Articolo 3 – Status delle obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2467 del Codice Civile, non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente, e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione dello stesso Emittente e/o di qualsiasi altra società.

avere corso solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni, ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.

Articolo 3 – Status delle obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2467 del Codice Civile, non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente, e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione dello stesso Emittente e/o di qualsiasi altra società.

Articolo 4 – Prezzo di emissione Articolo 4 – Prezzo di emissione
Le Obbligazioni sono emesse alla pari, ad un
prezzo pari al 100% del Valore Nominale e cioè
al prezzo di Euro 50.000,00 cadauna senza
aggravio di spese, oneri o commissioni per gli
Obbligazionisti.
Le Obbligazioni sono emesse alla pari, ad un
prezzo pari al 100% del Valore Nominale e cioè
al prezzo di Euro 50.000,00 cadauna senza
aggravio di spese, oneri o commissioni per gli
Obbligazionisti.
Articolo 5 – Data di Emissione e godimento Articolo 5 – Data di Emissione e godimento
Il Prestito Obbligazionario è emesso alla Data di
Emissione e ha godimento a partire dalla stessa
data.
Il Prestito Obbligazionario è emesso alla Data di
Emissione e ha godimento a partire dalla stessa
data.
Articolo 6 – Durata Articolo 6 – Durata
Il Prestito Obbligazionario ha durata 5 anni a
decorrere dalla Data di Emissione e sino al
corrispondente giorno del sessantesimo mese
successivo
e,
pertanto,
sino
alla
Data
di
Scadenza,
fatto
salvo
quanto
previsto
ai
successivi articoli 9 (Rimborso anticipato a
favore dell'Emittente) e 10 (Rimborso anticipato
a favore degli Obbligazionisti).
Il Prestito Obbligazionario ha durata 5 anni a
decorrere dalla Data di Emissione e sino al
corrispondente giorno del sessantesimo mese
successivo
e,
pertanto,
sino
alla
Data
di
Scadenza,
fatto
salvo
quanto
previsto
ai
successivi articoli 9 (Rimborso anticipato a
favore dell'Emittente) e 10 (Rimborso anticipato
a
favore
degli
Obbligazionisti)sino
al
trentesimo giorno successivo alla definitività
dell'omologa
da
parte
del
Tribunale
di
Milano
(la
"Omologa")
degli
accordi
di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57
CCII stipulati dall'Emittente con i fornitori e
gli Obbligazionisti (la "Data di Scadenza").
Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere
in
un
giorno
diverso
da
un
Giorno
Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo
Giorno
Lavorativo
immediatamente
successivo,
senza
che
ciò
comporti
la
spettanza
di
alcun
importo
aggiuntivo
rispetto
a
quanto
previsto
al
successivo

Articolo 7 – Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, nella misura del 6% annuo lordo (il "Tasso di Interesse") dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), salve le ipotesi di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ai sensi degli articoli 9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), la relativa Data di Rimborso Anticipato.

articolo 7 (Rimborso a saldo e stralcio) in favore degli Obbligazionisti.

Articolo 7 – Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, nella misura del 6% annuo lordo (il "Tasso di Interesse") dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), salve le ipotesi di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ai sensi degli articoli 9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), la relativa Data di Rimborso Anticipato.

Per "periodo di interesse" si intende il periodo Per "periodo di interesse" si intende il periodo
compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e
la successiva Data Di Pagamento (esclusa), la successiva Data Di Pagamento (esclusa),
ovvero,
limitatamente
al
primo
periodo
di
ovvero,
limitatamente
al
primo
periodo
di
maturazione degli interessi, il periodo compreso maturazione degli interessi, il periodo compreso
tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data
Di Pagamento (esclusa), fermo restando che, Di Pagamento (esclusa), fermo restando che,
laddove una Data di Pagamento venga a cadere laddove una Data di Pagamento venga a cadere
in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la
stessa
sarà
posticipata
al
primo
Giorno
stessa
sarà
posticipata
al
primo
Giorno
Lavorativo immediatamente successivo senza Lavorativo immediatamente successivo senza
che tale spostamento comporti la spettanza di che tale spostamento comporti la spettanza di
alcun
importo
aggiuntivo
in
favore
degli
alcun
importo
aggiuntivo
in
favore
degli
Obbligazionisti

lo
spostamento
delle
Obbligazionisti

lo
spostamento
delle
successive
Date
Di
Pagamento
(Following
successive
Date
Di
Pagamento
(Following
Business Day Convention – unadjusted). Business Day Convention – unadjusted).
Articolo 8 – Rimborso Articolo 87 – Rimborso a saldo e stralcio
Salvo quanto previsto ai successivi articoli 9 Salvo quanto previsto ai successivi articoli 9
(Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e
10
(Rimborso
anticipato
a
favore
degli
10
(Rimborso
anticipato
a
favore
degli
Obbligazionisti), il Prestito Obbligazionario sarà Obbligazionisti), il Prestito Obbligazionario sarà
rimborsato alla pari, e dunque al 100% del rimborsato alla pari, e dunque al 100% del
Valore Nominale, alla Data di Scadenza. Valore Nominale, alla Data di Scadenza.
Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato a
saldo e stralcio al 25% del Valore Nominale
entro la Data di Scadenza, condizionatamente
alla definitività dell'Omologa, (il "Pagamento
a
Stralcio"),
dovendosi
il
Pagamento
a
Stralcio ritenersi a tacitazione di qualunque
credito
vantato
dagli
Obbligazionisti
nei
confronti dell'Emittente sia a titolo di capitale
che di interesse maturato e maturando alla
data del Pagamento a Stralcio e non pagato.
Il
Pagamento
a
Stralcio,
allorquando
eseguito,
costituirà
adempimento

dell'obbligazione originaria, come modificata
con il presente Regolamento del Prestito,
restando inteso che - con il buon esito del
Pagamento a Stralcio - il credito si intenderà
integralmente
soddisfatto,
e
gli
Obbligazionisti
non
avranno
null'altro
a
pretendere dall'Emittente in relazione al
Prestito, neppure a titolo di interessi maturati
e maturandi.
Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in
un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la
stessa
sarà
posticipata
al
primo
Giorno
Lavorativo immediatamente successivo, senza
che ciò comporti la spettanza di alcun importo
aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.
Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in
un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la
stessa
sarà
posticipata
al
primo
Giorno
Lavorativo immediatamente successivo, senza
che ciò comporti la spettanza di alcun importo
aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.
Articolo 8 – Inesigibilità del credito degli
Obbligazionisti
Sino alla Data di Scadenza il credito vantato
dagli
Obbligazionisti
nei
confronti
dell'Emittente si intenderà inesigibile e non
potrà in alcun modo essere richiesto od
azionato in giudizio.
Articolo 9 – Rimborso anticipato a favore
dell'Emittente
Articolo 9 – Rimborso anticipato a favore
dell'EmittenteCondizione
risolutiva
del
Regolamento del Prestito
L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in
qualunque momento, al rimborso anticipato –
anche
parzialmente,
pro-quota
-
delle
Obbligazioni, senza corresponsione di alcuna
commissione

penale
per
l'estinzione
anticipata o per il rimborso parziale.
L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in
qualunque momento, al rimborso anticipato –
anche
parzialmente,
pro-quota
-
delle
Obbligazioni, senza corresponsione di alcuna
commissione

penale
per
l'estinzione
anticipata o per il rimborso parziale.

esercitato
pro-quota
nei
confronti
degli
esercitato
pro-quota
nei
confronti
degli
Obbligazionisti mediante rimborso parziale del Obbligazionisti mediante rimborso parziale del
Valore Nominale delle Obbligazioni. Valore Nominale delle Obbligazioni.
L'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà L'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà
di rimborso anticipato, anche parziale, dovrà di rimborso anticipato, anche parziale, dovrà
essere comunicato agli Obbligazionisti, almeno essere comunicato agli Obbligazionisti, almeno
30 Giorni Lavorativi prima della data in cui 30 Giorni Lavorativi prima della data in cui
l'Emittente intende procedere al rimborso delle l'Emittente intende procedere al rimborso delle
Obbligazioni, mediante pubblicazione sul sito Obbligazioni, mediante pubblicazione sul sito
internet dell'Emittente al seguente indirizzo internet dell'Emittente al seguente indirizzo
www.bioera.it e tramite comunicazione a Monte www.bioera.it e tramite comunicazione a Monte
Titoli, nel rispetto della normativa applicabile. Titoli, nel rispetto della normativa applicabile.
Il rimborso anticipato di cui al presente articolo Il rimborso anticipato di cui al presente articolo
9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) 9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente)
avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi
eventualmente
maturato
fino
alla
data
di
eventualmente
maturato
fino
alla
data
di
Rimborso anticipato, senza aggravio di spese o Rimborso anticipato, senza aggravio di spese o
commissioni per l'Emittente. commissioni per l'Emittente.
Il
Regolamento
del
Prestito,
così
come
modificato, deve intendersi risolutivamente
condizionato alla dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale dell'Emittente,
con conseguente diritto degli Obbligazionisti
a far valere nei confronti della liquidazione
giudiziale tutte le proprie pretese creditorie
precedentemente vantate.
Articolo 10 – Rimborso anticipato a favore degli Articolo 10 – Rimborso anticipato a favore degli
Obbligazionisti Obbligazionisti
Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere
il rimborso anticipato delle Obbligazioni al il rimborso anticipato delle Obbligazioni al
verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi: verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
(i) mancato pagamento da parte dell'Emittente, (i) mancato pagamento da parte dell'Emittente,

in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di
capitale che a titolo di interessi; capitale che a titolo di interessi;
(ii) verificarsi di uno stato di insolvenza in capo (ii) verificarsi di uno stato di insolvenza in capo
all'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge all'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge
Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa
applicabile all'Emittente stessa; applicabile all'Emittente stessa;
(iii) mancato rispetto da parte dell'Emittente di (iii) mancato rispetto da parte dell'Emittente di
una norma di legge o regolamentare purché tale una norma di legge o regolamentare purché tale
violazione comporti il verificarsi di un Evento violazione comporti il verificarsi di un Evento
Pregiudizievole Significativo; Pregiudizievole Significativo;
(iv) (iv)
verificarsi verificarsi
di di
un un
qualsiasi qualsiasi
evento evento
in in
conseguenza del quale uno o più obblighi conseguenza del quale uno o più obblighi
dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento
del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero
cessi di essere efficace o eseguibile; cessi di essere efficace o eseguibile;
(v) adozione di una delibera da parte dell'organo (v) adozione di una delibera da parte dell'organo
competente dell'Emittente con cui si deliberi la competente dell'Emittente con cui si deliberi la
messa in liquidazione della stessa ovvero la messa in liquidazione della stessa ovvero la
cessazione di tutta o di una parte sostanziale cessazione di tutta o di una parte sostanziale
della sua attività; della sua attività;
(vi) mancato rispetto da parte dell'Emittente di (vi) mancato rispetto da parte dell'Emittente di
uno uno
qualsiasi qualsiasi
degli degli
obblighi obblighi
previsti previsti
dal dal
successivo articolo 11 (Impegni dell'Emittente). successivo articolo 11 (Impegni dell'Emittente).
Gli Obbligazionisti, al verificarsi di una o più Gli Obbligazionisti, al verificarsi di una o più
delle fattispecie sopra indicate e sulla base della delle fattispecie sopra indicate e sulla base della
delibera adottata dalla maggioranza assoluta delibera adottata dalla maggioranza assoluta
degli Obbligazionisti, avranno la facoltà di degli Obbligazionisti, avranno la facoltà di
richiedere richiedere
all'Emittente all'Emittente
tramite tramite
il il
Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero
tramite tramite
il il
soggetto soggetto
designato designato
dagli dagli
stessi stessi
Obbligazionisti Obbligazionisti
a a
tale tale
scopo scopo
(il (il
"Soggetto "Soggetto
Designato") il rimborso anticipato, integrale e Designato") il rimborso anticipato, integrale e
non non
parziale, parziale,
del del
Prestito Prestito
Obbligazionario, Obbligazionario,

tramite un'unica richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [email protected] (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") almeno 30 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato. Le somme dovute dall'Emittente agli Obbligazionisti, a seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, diverranno, alla Data di Rimborso Anticipato, immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente si impegna a pubblicare sul proprio sito internet l'avviso dell'avvenuta Richiesta di Rimborso Anticipato entro il termine di 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa Richiesta di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

Articolo 11 – Impegni dell'Emittente

tramite un'unica richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [email protected] (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") almeno 30 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato. Le somme dovute dall'Emittente agli Obbligazionisti, a seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, diverranno, alla Data di Rimborso Anticipato, immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente si impegna a pubblicare sul proprio sito internet l'avviso dell'avvenuta Richiesta di Rimborso Anticipato entro il termine di 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa Richiesta di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

Articolo 11 – Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

(i) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo, fatta eccezione per i Vincoli Ammessi e per quelli eventualmente costituiti a favore degli Obbligazionisti;

(ii) non cessare né modificare significativamente il proprio Core Business e ad astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il Core Business, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(iii) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura né operazioni straordinarie sul proprio capitale ad eccezione di eventuali aumenti di capitale in denaro, né operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo in ogni caso il previo consenso degli Obbligazionisti;

(iv) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario;

(v) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, legale, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

(i) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo, fatta eccezione per i Vincoli Ammessi e per quelli eventualmente costituiti a favore degli Obbligazionisti;

(ii) non cessare né modificare significativamente il proprio Core Business e ad astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il Core Business, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(iii) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura né operazioni straordinarie sul proprio capitale ad eccezione di eventuali aumenti di capitale in denaro, né operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo in ogni caso il previo consenso degli Obbligazionisti;

(iv) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario;

(v) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, legale, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento

d'imposta) che possa causare un Evento

d'imposta) che possa causare un Evento

Pregiudizievole Significativo; (vi) far sì che i libri sociali richiesti dalla legge siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili; (vii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese, a titolo esemplificativo, le contestazioni anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze; (viii) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo. L'Emittente si impegna, altresì, a costituire a favore degli Obbligazionisti il Pegno sulle Azioni Vincolate e sul Conto Corrente Vincolato. A tal fine, l'Emittente si impegna a: (i) aprire il Conto Deposito Vincolato; (ii) aprire il Conto Corrente Vincolato; Pregiudizievole Significativo; (vi) far sì che i libri sociali richiesti dalla legge siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili; (vii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese, a titolo esemplificativo, le contestazioni anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze; (viii) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo. L'Emittente si impegna, altresì, a costituire a favore degli Obbligazionisti il Pegno sulle Azioni Vincolate e sul Conto Corrente Vincolato. A tal fine, l'Emittente si impegna a: (i) aprire il Conto Deposito Vincolato; (ii) aprire il Conto Corrente Vincolato;

(iii) costituire e perfezionare mediante l'Atto di Pegno il Pegno sulle Azioni Vincolate e sul Conto Corrente Vincolato;

(iv) non effettuare operazioni sul Conto Deposito Vincolato e sul Conto Corrente Vincolato fino alla Data di Scadenza, salvo quanto di seguito previsto.

L'Emittente avrà facoltà di procedere, in un qualsiasi momento prima della Data di Scadenza, alla liberazione di tutte o parte delle Azioni Vincolate mediante il deposito sul Conto Corrente Vincolato di un ammontare in denaro pari al 100% del valore delle Azioni Vincolate liberate.

Ai fini della predetta liberazione, le Azioni Vincolate saranno valorizzate al medesimo prezzo registrato al momento del perfezionamento dell'Atto di Pegno, e ciò a prescindere dal valore di mercato delle Azioni Vincolate al momento della loro liberazione. La predetta garanzia sarà costituita su Azioni Vincolate per un controvalore calcolato alla data di emissione, pari al 110% del valore nominale del prestito obbligazionario dandosi atto che, per l'intera durata della garanzia le Azioni Vincolate saranno valutate al medesimo prezzo.

All'atto della liberazione in tutto o in parte delle Azioni Vincolate, il relativo controvalore in denaro verrà depositato sul Conto Corrente Vincolato a garanzia delle obbligazioni di pagamento in capo all'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti, senza effetto novativo del Pegno originariamente costituito.

(iii) costituire e perfezionare mediante l'Atto di Pegno il Pegno sulle Azioni Vincolate e sul Conto Corrente Vincolato;

(iv) non effettuare operazioni sul Conto Deposito Vincolato e sul Conto Corrente Vincolato fino alla Data di Scadenza, salvo quanto di seguito previsto.

L'Emittente avrà facoltà di procedere, in un qualsiasi momento prima della Data di Scadenza, alla liberazione di tutte o parte delle Azioni Vincolate mediante il deposito sul Conto Corrente Vincolato di un ammontare in denaro pari al 100% del valore delle Azioni Vincolate liberate.

Ai fini della predetta liberazione, le Azioni Vincolate saranno valorizzate al medesimo prezzo registrato al momento del perfezionamento dell'Atto di Pegno, e ciò a prescindere dal valore di mercato delle Azioni Vincolate al momento della loro liberazione. La predetta garanzia sarà costituita su Azioni Vincolate per un controvalore calcolato alla data di emissione, pari al 110% del valore nominale del prestito obbligazionario dandosi atto che, per l'intera durata della garanzia le Azioni Vincolate saranno valutate al medesimo prezzo.

All'atto della liberazione in tutto o in parte delle Azioni Vincolate, il relativo controvalore in denaro verrà depositato sul Conto Corrente Vincolato a garanzia delle obbligazioni di pagamento in capo all'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti, senza effetto novativo del Pegno originariamente costituito.

Articolo 12 – Garanzia Articolo 1210 – GaranziaCollegamento agli
altri accordi di ristrutturazione
L'Emittente si impegna a rilasciare idonea
garanzia mediante costituzione del Pegno per un
importo pari al 110% del valore nominale
complessivo del Prestito Obbligazionario, ai
sensi dell'Atto di Pegno da sottoscrivere e
perfezionare al momento della sottoscrizione
delle Obbligazioni.
L'Emittente si impegna a rilasciare idonea
garanzia mediante costituzione del Pegno per un
importo pari al 110% del valore nominale
complessivo del Prestito Obbligazionario, ai
sensi dell'Atto di Pegno da sottoscrivere e
perfezionare al momento della sottoscrizione
delle Obbligazioni.
Il
Regolamento
del
Prestito,
così
come
modificato, si intende patto funzionalmente
collegato agli altri accordi di ristrutturazione
ex art. 57 CCII che l'Emittente ha stipulato /
potrà stipulare con gli altri creditori e,
pertanto, la risoluzione o la cessazione di
efficacia di anche uno solo di essi comporterà
la risoluzione o, comunque, la cessazione della
sua efficacia.
Articolo 13 – Assemblea degli Obbligazionisti Articolo 1311 – Assemblea degli Obbligazionisti
Gli
Obbligazionisti
avranno
il
diritto
di
nominare un rappresentante comune per la tutela
dei propri interessi comuni. A tal fine si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli
2415 ss. del codice civile, nonché ogni altra
disposizione che si dovesse ritenere di volta in
volta applicabile.
Gli
Obbligazionisti
avranno
il
diritto
di
nominare un rappresentante comune per la tutela
dei propri interessi comuni. A tal fine si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli
2415 ss. del codice civile, nonché ogni altra
disposizione che si dovesse ritenere di volta in
volta applicabile.
Articolo 14 – Servizio del prestito Articolo 1412 – Servizio del prestito
Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle
Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente
per il tramite di intermediari autorizzati aderenti
a Monte Titoli.
Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle
Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente
per il tramite di intermediari autorizzati aderenti
a Monte Titoli.

L'Emittente eseguirà il Pagamento a Stralcio
alle
coordinate
bancarie
indicate
dagli
Obbligazionisti.
Articolo Articolo
15 15
Termini Termini
di di
prescrizione prescrizione
e e
decadenza decadenza
I diritti degli Obbligazionisti afferenti agli I diritti degli Obbligazionisti afferenti agli
interessi maturati si prescrivono, come per legge, interessi maturati si prescrivono, come per legge,
decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle
singole cedole; i diritti degli obbligazionisti singole cedole; i diritti degli obbligazionisti
afferenti al capitale si prescrivono, invece, afferenti al capitale si prescrivono, invece,
decorsi decorsi
dieci dieci
anni anni
dalla dalla
data data
in in
cui cui
le le
Obbligazioni sono divenute rimborsabili. Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
Articolo 16 – Regime fiscale Articolo 1613 – Regime fiscale
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e
le tasse presenti e future che per legge siano le tasse presenti e future che per legge siano
applicabili agli Obbligazionisti e/o agli interessi, applicabili agli Obbligazionisti e/o agli interessi,
premi ed altri frutti delle Obbligazioni; nessun premi ed altri frutti delle Obbligazioni; nessun
pagamento pagamento
aggiuntivo aggiuntivo
sarà sarà
a a
carico carico
dell'Emittente. dell'Emittente.
Articolo 17 – Diritti degli Obbligazionisti Articolo 1714 – Diritti degli Obbligazionisti
Le disposizioni che regolano le modalità con le Le disposizioni che regolano le modalità con le
quali quali
i i
titolari titolari
delle delle
Obbligazioni Obbligazioni
sono sono
rappresentati e quelle che regolano i diritti degli rappresentati e quelle che regolano i diritti degli
Obbligazionisti e la relativa organizzazione di Obbligazionisti e la relativa organizzazione di
gruppo (assemblea degli Obbligazionisti) sono gruppo (assemblea degli Obbligazionisti) sono
quelle, di tempo in tempo vigenti, secondo la quelle, di tempo in tempo vigenti, secondo la
legge italiana. legge italiana.
Articolo 18 – Modifiche Articolo 1815 – Modifiche
Senza necessità del preventivo assenso degli Senza necessità del preventivo assenso degli
Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al
Regolamento del Prestito le modifiche che essa Regolamento del Prestito le modifiche che essa
ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, ritenga necessarie ovvero anche solo opportune,

al
solo
fine
di
eliminare
errori
materiali,
ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al
fine di integrare il medesimo, a condizione che
tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli
interessi
degli
Obbligazionisti
e
siano
esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le
modifiche
stesse
vengano
prontamente
comunicate agli Obbligazionisti secondo le
modalità previste all'articolo 20 (Varie) che
segue.
al
solo
fine
di
eliminare
errori
materiali,
ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al
fine di integrare il medesimo, a condizione che
tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli
interessi
degli
Obbligazionisti
e
siano
esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le
modifiche
stesse
vengano
prontamente
comunicate
agli Obbligazionisti secondo le
modalità previste all'articolo 20 (Varie) che
segue.
Salvo quanto previsto al precedente capoverso Salvo quanto previsto al precedente capoverso
del presente articolo, le condizioni di cui al del presente articolo, le condizioni di cui al
Regolamento Regolamento
del del
Prestito Prestito
Obbligazionario Obbligazionario
potranno potranno
essere essere
modificate modificate
dall'Emittente dall'Emittente
soltanto soltanto
previa previa
delibera delibera
favorevole favorevole
dell'assemblea degli Obbligazionisti. dell'assemblea degli Obbligazionisti.
Articolo 19 – Legge applicabile e giurisdizione Articolo
1916

Legge
applicabile
e
giurisdizione
Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge
italiana. italiana.
Qualsiasi Qualsiasi
controversia controversia
relativa relativa
al al
Prestito Prestito
Obbligazionario Obbligazionario
ovvero ovvero
al al
presente presente
Regolamento del Prestito che dovesse insorgere Regolamento del Prestito che dovesse insorgere
tra tra
l'Emittente l'Emittente
e e
gli gli
Obbligazionisti Obbligazionisti
sarà sarà
devoluta alla competenza, in via esclusiva, del devoluta alla competenza, in via esclusiva, del
Foro di Milano. Foro di Milano.
Articolo 20 – Varie Articolo 2017 – Varie
La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni
comporta la piena accettazione di tutte le comporta la piena accettazione di tutte le
condizioni fissate nel presente Regolamento del condizioni fissate nel presente Regolamento del
Prestito, che si intende integrato, per quanto non Prestito, che si intende integrato, per quanto non
previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie
vigenti in materia. vigenti in materia.

Salvo diversa disposizione applicabile, anche del Salvo diversa disposizione applicabile, anche del
presente Regolamento del Prestito, tutte le presente Regolamento del Prestito, tutte le
comunicazioni
dell'Emittente
agli
comunicazioni
dell'Emittente
agli
Obbligazionisti saranno considerate come valide Obbligazionisti saranno considerate come valide
se effettuate mediante pubblicazione sul sito se effettuate mediante pubblicazione sul sito
internet dell'Emittente www.bioera.it nonché, internet dell'Emittente www.bioera.it nonché,
ove necessario, tramite comunicazione a Monte ove necessario, tramite comunicazione a Monte
Titoli e Borsa Italiana nel rispetto di quanto Titoli e Borsa Italiana nel rispetto di quanto
previsto dai rispettivi regolamenti. previsto dai rispettivi regolamenti.

Ciò premesso, viene qui di seguito riportata la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione degli Obbligazionisti con riguardo a quanto posto al secondo punto dell'ordine del giorno.

"L'assemblea degli Obbligazionisti del prestito "Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021", codice ISIN IT0005221210:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;

delibera

di approvare la modifica del Regolamento del prestito obbligazionario denominato «Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021», Codice ISIN IT0005221210, come riportato in narrativa, che prevede il rimborso del prestito obbligazionario mediante il pagamento – da effettuarsi alla data in cui sarà divenuta definitiva l'omologa da parte del Tribunale di Milano degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII stipulati con i fornitori e gli obbligazionisti – del 25% del valore nominale del prestito obbligazionario, a saldo e stralcio dei diritti di credito vantati a qualsiasi titolo dagli obbligazionisti nei confronti della Società."

* * *

Milano, 1° agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Farchione

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