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Bialetti Industrie — M&A Activity 2025
Jun 5, 2025
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M&A Activity
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LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. PROMOSSA DA OCTAGON BIDCO S.P.A.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Octagon BidCo S.p.A. (l'"Offerente") sulle azioni ordinarie di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti", l'"Emittente" o la "Società")
Milano (MI), 5 giugno 2025 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), l'Offerente rende noto con la presente comunicazione (la "Comunicazione") che, in data odierna, si sono verificati i presupposti di legge che fanno scattare i requisiti per l'Offerente di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"Offerta"), sulla totalità delle azioni ordinarie di Bialetti, società con azioni quotate sull'Euronext Milan ("Euronext"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), dedotte (i) le n. 121.607.985 Azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 78,567% del capitale sociale dell'Emittente e al 78,650% dei relativi diritti di voto, al netto delle Azioni proprie), e (ii) le n. 164.559 Azioni proprie detenute dall'Emittente (pari allo 0,106% del capitale sociale dell'Emittente) (le "Azioni Proprie"), finalizzata ad ottenere la revoca della quotazione (il "Delisting") delle azioni ordinarie (le "Azioni") dell'Emittente.
L'Offerta ha quindi a oggetto massime n. 33.010.392 Azioni, rappresentative del 21,327% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Oggetto dell'Offerta").
L'Offerente pagherà un corrispettivo di Euro 0,467 (Euro zero virgola quattrocentosessantasette/00) cum dividendo (ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").
Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta.
Per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà predisposto in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 2(A) del Regolamento Emittenti, che sarà depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") e reso disponibile dall'Offerente con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile (il "Documento di Offerta").
1 SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
1.1 L'OFFERENTE
L'Offerente è Octagon BidCo S.p.A., una società di diritto italiano, con sede in Milano (MI), via dei Bossi n.4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale, e Partita IVA 14209230961.
L'Offerente è un veicolo appartenente al gruppo di società di partecipazioni NUO, nato nel 2016 a Milano, che, grazie a capitali privati di famiglie imprenditoriali internazionali, investe in aziende simbolo del made in Italydel settore dei beni di consumo, per supportarne i processi di crescita internazionale.
Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Octagon HoldCo S.p.A. ("HoldCo"); a sua volta, il capitale sociale di HoldCo è detenuto, per una partecipazione pari a circa il 99%, da NUO Octagon S.p.A. ("TopCo"), il cui capitale sociale, alla data della Comunicazione, è a sua volta posseduto:
- (i) da N.U.O. Capital S.A. ("NUO Capital"), per una partecipazione pari a circa il 49,8% del capitale sociale di TopCo;
- (ii) da Jakyval S.A. ("Jakyval"), per una partecipazione pari a circa il 49,8% del capitale sociale di TopCo; e
- (iii) da NUO Team S.p.A. ("NUO Team"), per la restante parte del capitale sociale.
La restante parte del capitale sociale di HoldCo, pari a circa l'1%, è detenuta da Giuseppe Morici ed Egidio Cozzi.
Si riportano di seguito i dati degli azionisti di riferimento di TopCo alla data della presente Comunicazione, con indicazione dei relativi soggetti direttamente o indirettamente controllanti.
1) NUO Capital è una società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, Guillaume J. Kroll 12C, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo, con il numero B209190.
Apex Empire Company Limited Hong Kong, società costituita ai sensi della legge di Hong Kong, con sede legale in 11/F, The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hong Kong, iscritta al Registro delle Imprese di Hong Kong con il numero 2294209 (a sua volta interamente partecipata da Stephen Cheng), detiene una partecipazione pari al 99,5% del capitale sociale di NUO Capital.
2) Jakyval è una società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, Val Saint André L 37, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo con il numero B144188.
Julie Marie Sophie Victoire Guerrand, Blaise Guerrand ed Edouard Blaise Augustin Emile Guerrand detengono in nuda proprietà una percentuale complessivamente pari al 99,1% del capitale sociale di Jakyval, il cui usufrutto è detenuto da Caroline Nicolas.
Alla luce di quanto sopra descritto, e per effetto della suddetta catena di controllo, alla data della presente Comunicazione, l'Offerente è indirettamente controllato da TopCo. Nessun soggetto esercita singolarmente il controllo su TopCo ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Per una rappresentazione grafica della catena di controllo dell'Offerente, alla data odierna, si rinvia al successivo Paragrafo 2.1 della Comunicazione.
1.2 PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO IN RELAZIONE ALL'OFFERTA
In virtù dei rapporti sopra descritti, HoldCo e TopCo si considerano persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101bis, comma 4bis, lett. b), del TUF (HoldCo e TopCo, le "Persone che Agiscono di Concerto").
L'Offerta è promossa dall'Offerente anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto.
Fermo restando quanto precede, l'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione alla medesima.
1.3 L'EMITTENTE
L'Emittente è Bialetti Industrie S.p.A., società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Coccaglio (BS), Via Fogliano 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale, e Partita IVA 03032320248, capitale sociale pari a Euro 1.041.628,00, suddiviso in n. 154.782.936 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, quotate sull'Euronext Milan, con codice ISIN IT0004222102 (le "Azioni Bialetti").
Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla data della presente Comunicazione l'Emittente è titolare di n. 164.559 Azioni Proprie, pari allo 0,106% del relativo capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357tercod. civ.
Alla data della presente Comunicazione, per quanto noto all'Offerente, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, warrant e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni dell'Emittente o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitato, fatti salvi i diritti assegnati al beneficiario del piano di incentivazione denominato "Ceo Incentive Plan 2022", da ultimo modificato nell'ambito dell'Assemblea tenutasi in data 28 maggio 2025 (il "Piano di Incentivazione"). Al riguardo, si rammenta infatti che il Piano di Incentivazione prevede, a scelta del beneficiario - dott. Egidio Cozzi, Amministratore Delegato della Società – la corresponsione a quest'ultimo di un premio in denaro ovvero l'assegnazione allo stesso di Azioni Bialetti (queste ultime nei limiti delle Azioni Proprie detenute dall'Emittente). Sul punto si precisa che il dott. Egidio Cozzi ha optato per la corresponsione del premio in denaro; pertanto, nel contesto dell'esecuzione del Piano di Incentivazione non verranno assegnate Azioni Bialetti.
Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale dell'Emittente, la durata dell'Emittente è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata in conformità alla disciplina di legge di tempo in tempo vigente. È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.
Alla data della Comunicazione, l'Offerente è divenuto titolare di complessive n. 121.607.985 Azioni Bialetti, rappresentative del 78,567% del capitale sociale dell'Emittente e del 78,650% dei relativi diritti di voto, al netto delle Azioni Proprie.
Alla data odierna, non vi sono soggetti diversi dall'Offerente che, in base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, così come pubblicate sul sito internet della CONSOB alla data della Comunicazione, risultano detenere una partecipazione rilevante nel capitale sociale dell'Emittente (fonte: www.consob.it).
2 PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA
2.1 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA
L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF.
L'obbligo di procedere all'Offerta da parte dell'Offerente consegue al perfezionamento, in data odierna (la "Data di Esecuzione") di una serie di operazioni di cui si fornisce descrizione di seguito:
- in data 16 aprile 2025, come altresì descritto nel comunicato stampa diffuso dall'Emittente ai sensi dell'articolo 114 del TUF e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, TopCo, da un lato, e Bialetti Investimenti S.p.A. ("Bialetti Investimenti") e Bialetti Holding S.r.l. ("Bialetti Holding" e, congiuntamente
a Bialetti Investimenti, le "Società FR"), dall'altro lato, entrambe interamente detenute da Francesco Ranzoni, allora Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti, hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "Contratto FR") avente ad oggetto la compravendita, da parte di TopCo, di n. 91.324.398 Azioni Bialetti di titolarità – rispettivamente - di Bialetti Investimenti (titolare di n. 69.939.429 Azioni Bialetti) e di Bialetti Holding (titolare di n. 21.384.969 Azioni Bialetti), pari complessivamente al 59,002% del capitale sociale dell'Emittente (la "Compravendita FR"). Si rammenta che, rispetto al corrispettivo complessivo della compravendita oggetto del Contratto FR (Euro 47.334.000), una porzione pari ad Euro 18.000.000 è stata finanziata dalle Società FR all'Offerente tramite differimento del relativo pagamento (il "Prezzo Differito");
- sempre in data 16 aprile 2025, come altresì descritto nel suddetto comunicato stampa, TopCo e Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. ("Sculptor") hanno sottoscritto un contratto di compravendita (tale contratto di compravendita, unitamente al Contratto FR, i "Contratti di Compravendita"), avente ad oggetto la compravendita, da parte di TopCo, di n. 30.283.587 Azioni Bialetti di titolarità di Sculptor, pari al 19,565% del capitale sociale dell'Emittente (la "Compravendita Sculptor");
- in data 27 maggio 2025, TopCo ha designato l'Offerente quale acquirente ai sensi dei Contratti di Compravendita;
- in data 3 giugno 2025, a seguito della comunicazione effettuata in data 18 aprile 2025 dall'Offerente e da Bialetti ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 21 del 2012 (normativa c.d. "golden power"), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della normativa in questione;
- in data 5 giugno 2025 (la "Data di Esecuzione"), si sono perfezionate (i) la Compravendita FR, e (ii) la Compravendita Sculptor.
L'obbligo di procedere all'Offerta consegue, quindi, al perfezionamento, alla Data di Esecuzione, della Compravendita FR e della Compravendita Sculptor, aventi ad oggetto l'acquisizione da parte dell'Offerente rispettivamente di n. 91.324.398 Azioni Bialetti, rappresentative del 59,002% del capitale sociale dell'Emittente e di n. 30.283.587 Azioni Bialetti, rappresentative del 19,565% del capitale sociale dell'Emittente.
Pertanto, per effetto del perfezionamento dei Contratti di Compravendita, l'Offerente è divenuto titolare, alla Data di Esecuzione, di complessive n. 121.607.985 Azioni Bialetti, rappresentative del 78,567% del capitale sociale dell'Emittente.
Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena di controllo dell'Emittente, alla data odierna, con indicazione della relativa percentuale di partecipazione:

2.2 MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE
L'Offerta e il Delisting si inseriscono nell'ambito di una più ampia operazione legata al rifinanziamento dell'indebitamento di Bialetti oggetto dell'accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-bis l. fall. datato 19 luglio 2021 (l'"Accordo di Ristrutturazione") finalizzata a promuovere la crescita e lo sviluppo di Bialetti e delle società del gruppo facente capo alla stessa (il "Gruppo"). Tramite tale operazione, l'Offerente intende supportare Bialetti, che si qualifica come importante azienda italiana spinta dal proprio potenziale di esportazione e dall'ambizione di diventare un leaderglobale nel settore.
In particolare, il rifinanziamento dell'indebitamento esistente di Bialetti oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione ha avuto luogo tramite apporti di equity a favore di Bialetti nonché mediante la sottoscrizione, alla Data di Esecuzione, della necessaria documentazione contrattuale con le relative banche finanziatrici e, conseguentemente, l'erogazione della relativa provvista mediante:
- un finanziamento junior (il "Finanziamento Junior"), di importo massimo pari ad Euro 30 milioni, concesso da parte di illimity Bank S.p.A. ("illimity") e AMCO Asset Management Company S.p.A. ("AMCO") – queste ultime già parte dell'Accordo di Ristrutturazione – in favore di HoldCo, erogato mediante compensazione con una porzione di pari importo dell'indebitamento esistente di Bialetti nei confronti di illimity e AMCO, previo accollo di tale indebitamento da parte di BidCo e, successivamente, di HoldCo, con liberazione di Bialetti e di BidCo da parte di illimity e AMCO; e
- un finanziamento senior (il "Finanziamento Senior"), di importo massimo complessivo pari ad Euro 50 milioni, concesso in favore di Bialetti da parte di un pool di istituzioni finanziarie guidate da Banco BPM S.p.A., in qualità di banca agente, mandated lead arranger e banca finanziatrice, nonché BPER Banca S.p.A., Banca Ifis S.p.A. e Cherry Bank S.p.A., in qualità di mandated lead arranger e banche finanziatrici, finalizzato in parte (per circa Euro 40 milioni) al rifinanziamento dell'indebitamento esistente di Bialetti
oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione e, per il residuo, a soddisfare le esigenze di cassa legate ai fabbisogni di tesoreria di Bialetti e a finanziare il circolante a supporto dell'attività ordinaria;
- apporti di equity, anche per il tramite dell'accollo sopra menzionato, da parte di HoldCo per almeno complessivi Euro 49,5 milioni, per effetto dei quali è intervenuta una riduzione significativa dell'indebitamento esistente del Gruppo.
Nell'ambito del complessivo rifinanziamento dell'indebitamento oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione, alla Data di Esecuzione: (i) BidCo, in qualità di acquirente, e Moka Bean S.r.l., in qualità di venditore, hanno dato esecuzione al contratto di compravendita sottoscritto in data 16 aprile 2025, avente ad oggetto gli strumenti finanziari partecipativi di equity emessi da Bialetti in favore di quest'ultima, e (ii) BidCo, in qualità di acquirente, e illimity e AMCO, in qualità di venditori, hanno sottoscritto e perfezionato un contratto di compravendita avente ad oggetto gli strumenti finanziari partecipativi di equity emessi da Bialetti in favore dei predetti soggetti nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione. A seguito di tali compravendite, BidCo ha apportato a patrimonio della Società l'intero importo dei crediti da pagamento dei proventi dovuti ai sensi dei diritti patrimoniali attribuiti a tali strumenti finanziari partecipativi. L'operazione di rifinanziamento dell'indebitamento ha comportato, fra l'altro, anche il rimborso integrale dei prestiti obbligazionari emessi dall'Emittente nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione, e integralmente sottoscritti da illimity e Sculptor.
Si precisa altresì che, alla Data di Esecuzione, è divenuto efficace l'accordo di risoluzione dell'Accordo di Ristrutturazione, ai sensi del quale l'Accordo di Ristrutturazione è da considerarsi integralmente adempiuto e pertanto sciolto per mutuo consenso, con conseguente cessazione immediata dei suoi effetti.
L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e conseguire il Delisting nel contesto dell'Offerta medesima.
Pertanto – al verificarsi dei relativi presupposti – l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
A tale riguardo, l'Offerente ritiene che i programmi futuri relativi all'Emittente possano essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti in una situazione di controllo totalitario e di perdita dello status di società quotata in capo all'Emittente. Tale situazione, infatti, è normalmente caratterizzata da minori oneri e da un accresciuto grado di flessibilità gestionale e organizzativa alla luce dei vantaggi derivanti dalla semplificazione degli assetti proprietari.
Qualora non si verificassero i presupposti per il Delisting a esito dell'Offerta, l'Offerente si riserva il diritto di conseguire il Delisting mediante la Fusione (come infra definita) dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata). A esito della Fusione per il Delisting, i titolari di Azioni che non esercitino il diritto di recesso diventerebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società non quotata (cfr. il Paragrafo 3.4.4 della Comunicazione).
In caso di concentrazione della totalità delle Azioni Bialetti in capo all'Offerente ed, eventualmente, alle Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente, verrebbero meno le limitazioni imposte dalla legge in presenza di soci di minoranza e i costi ordinari derivanti dagli obblighi informativi legati allo status di società quotata. Ulteriore flessibilità operativa potrebbe essere conseguita nel contesto del mercato dei capitali privati sia in relazione alla strutturazione di nuove operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne sia in ordine alla gestione delle iniziative esistenti.
A seguito del perfezionamento dell'Offerta (ivi incluso l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o esercizio dell'obbligo di acquisto exarticolo 108, comma 1, del TUF e
del diritto di acquisto ex articolo 111 del TUF), l'Offerente intende continuare a sostenere lo sviluppo dell'Emittente, consolidandone e valorizzandone il posizionamento di mercato, e cogliendo, allo stesso tempo, eventuali future opportunità di crescita in Italia e all'estero, nei mercati a più alto potenziale (tra cui Germania, Francia, Stati Uniti e Cina), in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del businessnel medio-lungo periodo.
L'Offerente non esclude pertanto la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, eventuali opportunità di mercato finalizzate alla predetta crescita interna e/o esterna dell'Emittente, ivi inclusa l'opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente.
3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA
3.1 STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA
L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni Bialetti dedotte (i) le n. 121.607.985 Azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 78,567% del capitale sociale dell'Emittente e al 78,650% dei relativi diritti di voto, al netto delle Azioni Proprie, e (ii) le n. 164.559 Azioni Proprie (pari allo 0,106% del capitale sociale dell'Emittente).
Le Azioni Oggetto dell'Offerta sono quindi pari a massime n. 33.010.392 Azioni, rappresentative del 21,327% del capitale sociale dell'Emittente.
Si precisa che l'Offerente si riserva il diritto di acquistare azioni al di fuori dell'Offerta, nel rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti applicabili. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.
L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente e non è soggetta a condizioni di efficacia.
Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.
3.2 CORRISPETTIVO UNITARIO ED ESBORSO MASSIMO
Il Corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 0,467 meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente dovessero approvare la distribuzione e che risultasse effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del Corrispettivo e sarà interamente versato in contanti alla data di pagamento dell'Offerta (come eventualmente prorogato ovvero alla data di pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, come infradefinita).
Il Corrispettivo è da intendersi al netto di bolli, spese, compensi e/o provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.
Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'offerta deve essere promossa a un prezzo non
inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto per acquisti di azioni ordinarie dell'emittente nei dodici mesi anteriori alla data della comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF.
Il Corrispettivo coincide con il prezzo unitario pagato dall'Offerente per l'acquisto della partecipazione nel contesto del Contratto FR, calcolato attribuendo al Prezzo Differito un valore attualizzato pari ad Euro 13.300.000 (rispetto ad un valore facciale pari ad Euro 18.000.000) in base all'applicazione del principio contabile del fair value di cui all'IFRS 13 che consente l'attualizzazione dei flussi attesi con un tasso coerente con il rischio effettivo.
Coerentemente ai criteri di cui sopra, dal momento che né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente hanno acquistato azioni dell'Emittente - nei dodici mesi antecedenti la data della comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF - a un prezzo superiore al prezzo unitario pagato dall'Offerente per l'acquisto della partecipazione rilevante nel contesto del Contratto FR, il Corrispettivo è pari a Euro 0,467.
Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 63,5% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 15 aprile 2025 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio al mercato dell'operazione) (la "Data di Riferimento").
Per ulteriori informazioni in merito alla determinazione del Corrispettivo, si rinvia al Documento d'Offerta, che sarà redatto e messo a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Nella seguente tabella viene riportato un confronto tra il Corrispettivo per Azione e: (i) l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura delle azioni registrato alla Data di Riferimento e (ii) la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali relativa a 1, 3, 6 mesi ed 1 anno precedenti la Data di Riferimento:
| Periodo di riferimento | Prezzo medio ponderato nel (in Euro) periodo |
Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio ponderato di periodo (in Euro) |
Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio ponderato di (in % periodo rispetto al prezzo medio) |
|---|---|---|---|
| alla Data di Riferimento (15 aprile 2025) | 0,286 | 0,181 | 63,5% |
| 1 mese precedente la Data di Riferimento | 0,265 | 0,202 | 76,4% |
| 3 mesi precedenti la Data di Riferimento | 0,261 | 0,206 | 79,2% |
| 6 mesi precedenti la Data di Riferimento | 0,247 | 0,220 | 88,9% |
| 1 anno precedente la Data di Riferimento | 0,243 | 0,224 | 92,5% |
Fonte: Factset
L'esborso massimo, in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni, sarà pari a Euro 15.415.853,06 (l'"Esborso Massimo"). Si segnala che l'Esborso Massimo potrà ridursi in base al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta stessa e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.
L'Offerente dichiara, ai sensi dell'art. 37bis del Regolamento Emittenti, di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente agli impegni di pagamento del Corrispettivo.
L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo mediante l'utilizzo di risorse finanziarie messe a disposizione dell'Offerente medesimo da parte dei propri azionisti. Per maggiori informazioni circa le modalità di finanziamento dell'Offerta, si rinvia a quanto sarà indicato nel Documento di Offerta.
Entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente consegnerà a CONSOB la documentazione relativa all'avvenuta costituzione di adeguate garanzie di esatto adempimento dell'Offerta, secondo quanto previsto dall'articolo 37bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.
3.3 DURATA DELL'OFFERTA
Il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 (quindici) e un massimo di 25 (venticinque) giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini (come infradefinita).
Il Periodo di Adesione avrà inizio a seguito dell'approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob in conformità della normativa vigente. I termini e le condizioni di adesione all'Offerta e le date del Periodo di Adesione saranno descritti nel Documento di Offerta.
Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40bis del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "Riapertura dei Termini"), sempreché non ricorrano i casi di cui all'articolo 40bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.
3.4 INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE LE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA
3.4.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF
L'Offerente intende realizzare il Delisting delle Azioni. Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile e/o riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione complessiva dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
Sussistendone i presupposti, l'Offerente adempierà pertanto all'obbligo di acquistare le restanti Azioni Oggetto dell'Offerta dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF").
Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, e sarà pertanto pari al Corrispettivo (ossia Euro 0,467 cum dividendo per ciascuna Azione).
A seguito del verificarsi dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa – disporrà il Delisting a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.
Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti possibili difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.
3.4.2 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF
Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile e/o riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, e/o per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, e/o di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "Diritto di Acquisto").
Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'art. 108, comma 1, del TUF e dall'art. 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione complessiva dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF"), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "Procedura Congiunta").
Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, o della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.
Il corrispettivo del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, e sarà pertanto pari al Corrispettivo (ossia Euro 0,467 cum dividendo per ciascuna Azione).
Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle Azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.
3.4.3 Eventuale scarsità del flottante
Fermo restando quanto indicato nei Paragrafi 3.4.1 e 3.4.2 che precedono, nel caso in cui, a esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile o l'eventuale Riapertura dei Termini), non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità di flottante tale da non garantire la regolare negoziazione delle Azioni. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di una scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure volte a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, in quanto la normativa applicabile non impone alcun obbligo in tal senso.
In caso di Delisting, si precisa che i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento.
3.4.4 Fusione
L'Offerente intende procedere al Delisting, ossia alla revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sull'Euronext Milan.
Pertanto, qualora il Delisting non fosse raggiunto per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF, l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante altri mezzi, tra cui la fusione tra l'Emittente e l'Offerente (o altra società non quotata anche di nuova costituzione facente parte del medesimo gruppo dell'Offerente) (la "Fusione").
Fusione in assenza di Delisting
Ove non siano stati raggiunti i presupposti per il Delisting a esito dell'Offerta, l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante la Fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata), a seconda dei casi, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di Legge applicabili.
Si precisa che, alla data della Comunicazione, l'Offerente detiene una partecipazione nell'Emittente pari al 78,567% del capitale sociale dell'Emittente e al 78,650% dei relativi diritti di voto (al netto delle Azioni Proprie). Pertanto l'Offerente dispone dei diritti di voto necessari e sufficienti per esercitare il controllo sull'assemblea straordinaria dell'Emittente e, di conseguenza, per approvare la Fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata), con la conseguenza che i titolari di Azioni dell'Emittente che non esercitino il diritto di recesso diventerebbero, per effetto della Fusione, titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società le cui azioni non saranno quotate.
Tenuto conto che l'Offerente è parte correlata dell'Emittente ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate (il "Regolamento Parti Correlate"), la Fusione si qualificherebbe quale operazione tra parti correlate ai sensi del medesimo Regolamento e, conseguentemente, sarebbe sottoposta ai principi e alle regole di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale contemplati dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente in attuazione del Regolamento Parti Correlate.
Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e
pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 quinquies del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437ter, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Pertanto, a seguito della Fusione, ove realizzata, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.
Si precisa che, in caso di mancato Delisting, ai sensi della documentazione contrattuale relativa al Finanziamento Junior, HoldCo si è impegnata a far sì che - entro 24 (ventiquattro) mesi dal termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile) alternativamente e a propria discrezione si perfezioni: (1) a scelta di HoldCo, la fusione per incorporazione inversa (non finalizzata al Delisting) ovvero diretta, tra l'Offerente e l'Emittente, ovvero (2) la fusione per incorporazione diretta dell'Offerente in HoldCo. Analogamente, la documentazione contrattuale ancillare al Finanziamento Senior prevede, in caso di mancato raggiungimento della soglia di adesione del 90%, un "best effort" dell'Offerente a deliberare entro 24 mesi la Fusione (a propria scelta, diretta o inversa) fra l'Offerente e l'Emittente.
Fusione successiva al Delisting
Nell'ipotesi alternativa di fusione inversa per incorporazione dell'Offerente nell'Emittente dopo il Delisting, agli azionisti dell'Emittente - che (i) siano titolari di Azioni Bialetti quando l'Offerente venga a detenere, ad esito dell'Offerta, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione - spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 cod. civ. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437ter, comma 2, cod. civ., tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni.
Si precisa che, in caso di Delisting, ai sensi della documentazione contrattuale relativa al Finanziamento Junior, HoldCo si è impegnata (ove applicabile) a far sì che, entro 9 (nove) mesi dalla data di Delisting, si perfezioni a scelta di HoldCo, la fusione per incorporazione inversa ovvero diretta, tra l'Offerente e l'Emittente. Un analogo impegno è incluso nella documentazione contrattuale relativa al Finanziamento Senior, ove si prevede un impegno di BidCo, in caso di Delisting, a perfezionare la fusione per incorporazione inversa ovvero diretta, tra l'Offerente e l'Emittente entro 12 mesi dalla Data di Esecuzione.
Ulteriori possibili operazioni straordinarie
L'Offerente non esclude, altresì, di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l'opportunità di realizzare in aggiunta o in alternativa alle eventuali operazioni di fusione descritte ai paragrafi che precedono eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di Delisting che di non revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla data della Comunicazione, non sono state assunte decisioni da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente paragrafo.
In aggiunta rispetto a quanto precede, si precisa che, ai sensi della documentazione contrattuale relativa al Finanziamento Junior, HoldCo si è impegnata a far sì che, entro 15 (quindici) mesi dal termine del Periodo di Adesione, (a) l'assemblea dei soci dell'Emittente deliberi un aumento di capitale sociale da assicurare che la porzione di tale aumento di capitale sociale offerta in opzione all'Offerente sia di importo complessivo (fra capitale e sovrapprezzo) in misura pari ad almeno Euro 28.699.970,00 (Euro ventottomilioniseicentonovantanovemilanovecentosettanta/00); e (b) l'Offerente sottoscriva e liberi la porzione di aumento di capitale offerta in opzione all'Offerente medesimo, per un importo complessivo (fra capitale e sovrapprezzo) almeno pari al predetto importo di Euro 28.699.970,00 (Euro ventottomilioniseicentonovantanovemilanovecentosettanta/00).
3.5 MERCATI IN CUI È PROMOSSA L'OFFERTA
L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente. Salvo quanto di seguito indicato, l'Offerta è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.
L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta, o di porzioni degli stessi, non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Ogni documento relativo all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
4 PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO
Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene n. 121.607.985 Azioni rappresentative, complessivamente, del 78,567% del capitale sociale dell'Emittente e del 78,650% dei relativi diritti di voto, al netto delle Azioni Proprie.
Per completezza, si precisa che, alla data odierna, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente o indirettamente tramite alcun veicolo diverso dall'Offerente alcuna Azione Bialetti o altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o aventi come sottostante detti strumenti.
5 AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE
La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.
6 SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA
Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente (www.bialetti.com).
7 GLOBAL INFORMATION AGENT
Georgeson S.r.l., con sede legale in Roma, via Nizza n. 12, è stato nominato dall'Offerente quale global information agent (il "Global Information Agent") al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.
A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: un account di posta elettronica dedicato: [email protected]; numero verde: 800 123 791 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: 06 45229395 (da rete fissa, mobile e dall'estero). Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agentè www.georgeson.com/it.
8 CONSULENTI
L'Offerente è assistito da:
- Chiomenti, in qualità di consulente legale; e
- Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, in qualità di advisor finanziario e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.
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La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Bialetti Industrie S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.
L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni
dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. in tale paese o altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.