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Bff Bank

AGM Information Mar 8, 2024

4232_rns_2024-03-08_89bc05d5-c20c-4f4c-b204-447231acc6d8.pdf

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI (REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO ͭͮͱ‐TER DELD.LGS. ͮͰ FEBBRAIO ͭ͵͵ʹ, N. ͱʹ E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) (CONVOCATA PER IL GIORNO ͭʹ APRILE ͮͬͮͰ IN UNICA CONVOCAZIONE)

ͭ. Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli articoli ͭͱ, ͭʹ, ͮͬ e ͮͱ dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, presso la sede sociale di BFF Bank S.p.A. (la "Banca" o "BFF") in Milano, ViaDomenichino n. 5, giovedì 18 aprile 2024 alle ore 11.00, in unica convocazione, (l'"Assemblea") per approvare le proposte di modifica del vigente statuto sociale di BFF (lo "Statuto Vigente").

Vi informiamo, al riguardo, che il Consiglio di Amministrazione, all'esito del rilascio – da parte della Banca d'Italia – del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385/1993 (il "TUB"), ha deliberato, il [7 marzo 2024], di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, le modifiche statutarie di seguito meglio descritte (le "Modifiche Statutarie").

Segnatamente, con la presente Relazione (la "Relazione"), redatta ai sensi degli articoli 125‐ter del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF"), e dell'art. 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), s'intende fornire un'illustrazione delle proposte inerenti alle Modifiche Statutarie.

1. Motivazione delle variazioni proposte

Come infra meglio precisato, gli interventi proposti allo Statuto Vigente, oggetto della presente Relazione, si riferiscono, principalmente, a tematiche di governo societario, e più in dettaglio, sono volti a:

  • (i) prevedere, nel procedimento di nomina degli amministratori, in linea con le best practice per le public company, che il numero di amministratori tratti dalla c.d. "lista di minoranza" sia rispettivamente pari a:
    • ‐ 1 (uno) se il numero totale degli amministratori da eleggere è inferiore o uguale a 9 (nove);
    • ‐ 2 (due) se il numero totale degli amministratori da eleggere è pari a 11 (undici);
    • ‐ 3 (tre) se il numero totale degli amministratori da eleggere è pari a 13 (tredici),

stabilendo che:

  • ‐ nel caso in cui la "lista di minoranza" non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori siano tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse, e
  • ‐ nel caso in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, il Consiglio sarà integrato con gli altri candidati tratti dalla Lista di Maggioranza;
  • (II) esplicitare che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., nel rispetto dello Statuto e dalla normativa, previo espletamento delle necessarie verifiche di idoneità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti; il tutto senza pregiudizio, nelle more

dell'integrazione, dell'ordinario funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

  • (iii) definire in ottemperanza a quanto previsto per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa dal 35° aggiornamento delle "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia (la "Circolare n. 285") – la competenza del CdA ad approvare i piani di successione delle posizioni di vertice (Presidente e Amministratore Delegato), e non solo dell'esecutivo;
  • (iii) rendere maggiormente intellegibile la clausola statutaria che prevede che il Consiglio di Amministrazione possa deliberare la distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi.

Ciò premesso, si indicano di seguito le principali Modifiche Statutarie – con le rispettive motivazioni – che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, le quali riguardano:

  • (i) il procedimento di nomina degli amministratori (art. 15, comma 10), prevedendo che siano tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza") che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, il seguente numero di amministratori:
    • ‐ 1 (uno) se il numero totale degli amministratori da eleggere è inferiore o uguale a 9 (nove);
    • ‐ 2 (due) se il numero totale degli amministratori da eleggere è pari a 11 (undici);
    • ‐ 3 (tre) se il numero totale degli amministratori da eleggere è pari a 13 (tredici),

stabilendo che, nel caso in cui la "lista di minoranza" non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori siano tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse. Nel caso in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, si provvede a integrare il Consiglio con gli altri candidati tratti dalla Lista di Maggioranza.

Tale modifica è volta ad allineare l'attuale previsione statutaria – che stabilisce (in ottemperanza alla normativa vigente) che un amministratore sia espresso dalla lista di minoranza – alla best practice per le public company, prevedendo, a tutela della minoranza stessa, una maggiore rappresentazione in Consiglio qualora l'Assemblea dovesse determinare un numero di Consiglieri da eleggere superiore a 9 (pari a 11 o 13).

(ii) il procedimento di sostituzione degli amministratori, mediante:

  • la precisazione secondo cui la sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. avviene, più in generale, nel rispetto dello Statuto e della normativa, e, quindi, non solo nel rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi;
  • l'introduzione della previsione secondo cui, la sostituzione nel corso dell'esercizio di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. avviene previo espletamento delle necessarie verifiche di idoneità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore

vigenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 23 del D.M. n. 169 del 23 novembre 2020 (c.d. "Decreto Fit & Proper"), che prevede, nel caso in cui la nomina del consigliere non sia di competenza dell'assemblea – e, quindi, in caso di cooptazione – che la valutazione da parte dell'organo competente sia condotta, di norma, prima che l'esponente abbia assunto l'incarico. Il tutto senza pregiudizio, nelle more dell'integrazione, dell'ordinario funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Ciò in quanto risulta fisiologico, nelle more dell'individuazione di un sostituto, che la cessazione di uno o più amministratori possa produrre un mero disallineamento temporaneo dalla composizione quali‐quantitativa ottimale di tale organo o dai criteri di diversificazione, senza che ciò ne comprometta il relativo funzionamento o la validità delle delibere (art. 15, comma 18 dello Statuto);

  • la precisazione che, l'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, decade dalla carica a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo alla maggioranza degli amministratori in carica, in coerenza con quanto già indicato all'art. 14, comma 4 (art. 15, comma 20 dello Statuto);
  • (iii) i piani di successione, esplicitando che il Consiglio di Amministrazione definisce e approva il piano di successione del Presidente, oltre che dell'Amministratore Delegato e/o degli altri Dirigenti con responsabilità strategica (art. 18, comma 2, lett. n.), e che il Presidente assicura che la Società predisponga e attui, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice (ossia Presidente e Amministratore Delegato), elidendo la locuzione "dell'esecutivo" (art. 20, comma 1, settimo alinea), così come previsto dalla Circolare n. 285;
  • (iv) la facoltà del Consiglio di Amministrazione di poter distribuire acconti sui dividendi, mediante l'eliminazione della locuzione "da distribuirsi alla fine dell'esercizio stesso", al fine di rendere più chiara la previsione statutaria volta a consentire la distribuzione di tali acconti, nei modi e nelle forme di legge, così come previsto dalla normativa vigente (art. 25, comma 4).

L'approvazione di tali proposte da parte dell'Assemblea comporterebbe, in sintesi, la modifica degli artt. 15, 18, 20 e 25dello Statuto Vigente.

** *** **

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con la relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Di seguito è riportato l'articolato statutario con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo dello Statuto Vigente.

TESTO
VIGENTE
TESTO
PROPOSTO
TITOLO
I
DENOMINAZIONE,
SEDE
E
DURATA
INVARIATO
ARTICOLO
1

DENOMINAZIONE
INVARIATO
1. È costituita la società BFF Bank S.p.A., in forma
abbreviata anche BFF (la "Banca").
INVARIATO
ARTICOLO
2

SEDE
INVARIATO
1.La Banca ha sede sociale in Milano. Può avere, in
Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali,
agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.
INVARIATO
ARTICOLO
3 ‐ DURATA
INVARIATO
1.La durata della Banca è stabilita sino al 31 dicembre
2100
e
può
essere
prorogata
con
delibera
dell'Assemblea Straordinaria.
INVARIATO
TITOLO
II
OGGETTO
SOCIALE
INVARIATO
ARTICOLO
4

OGGETTO
INVARIATO
1.La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e
l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e
all'estero.
INVARIATO
2.La Banca può compiere tutte le operazioni e tutti i
servizi finanziari, di intermediazione e di investimento
consentiti dalla legge, ivi compresi i finanziamenti e le
altre operazioni regolati da norme speciali, nonché
ogni
altra
operazione
strumentale
o
comunque
connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
INVARIATO
3.La
Banca
ha
altresì
per
oggetto
la
gestione
organizzata e coordinata delle operazioni dirette a
INVARIATO
facilitare lo smobilizzo, l'amministrazione e l'incasso
dei crediti verso il Sistema Sanitario Nazionale o enti
erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la
Pubblica Amministrazione, l'acquisto e la cessione sia
"pro‐soluto" che "pro‐solvendo", in qualsiasi forma e
condizione, di tali crediti; l'assunzione di rischi di
mancato pagamento e la prestazione di garanzie di
qualunque tipo; l'assunzione e la concessione a terzi di
mandati per l'incasso di crediti. Tali attività potranno
essere svolte a livello nazionale ed europeo.
4.La Banca, può altresì compiere, purché connesse con
lo scopo sociale, a titolo esemplificativo, operazioni
commerciali,
industriali,
finanziarie,
mobiliari
e
immobiliari,
assunzione
di
interessenze
e
partecipazioni
in
altre
società,
imprese,
enti
e
associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso
al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in
Italia
che
all'estero,
compresa
la
prestazione
di
garanzie,
anche
reali,
nel
proprio
interesse
e/o
nell'interesse di terzi, e l'assunzione di rappresentanze
e agenzie di società nazionali ed estere. La Banca può
altresì costituire fondazioni.
INVARIATO
5.La Banca, nella sua qualità di capogruppo delGruppo
bancario BFF Banking Group (in forma abbreviata
"Gruppo BFF"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico
Bancario – il "TUB"), emana, nell'esercizio dell'attività
di direzione e coordinamento, disposizioni alle società
componenti il Gruppo BFF, anche per l'esecuzione
delle
istruzioni
impartite
dalla
Banca
d'Italia
e
nell'interesse della stabilità del Gruppo BFF stesso.
INVARIATO
TITOLO
III
CAPITALE
SOCIALE,
AZIONI,
STRUMENTI
FINANZIARI
PARTECIPATIVI
INVARIATO
ARTICOLO
5

CAPITALE
INVARIATO
1.Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato,
è
di
Euro
144.157.893,80
rappresentato
da
187.218.044 azioni ordinarie prive del valore nominale
e in regime di dematerializzazione.
INVARIATO
2.Il capitale può, con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria dei soci, essere aumentato in una o più
riprese,
anche
mediante
delega
al
Consiglio
di
Amministrazione.
INVARIATO
3.Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a
pagamento, il diritto di opzione può essere escluso
nella misura massima del 10% del capitale sociale
preesistente, a condizione che il prezzo di emissione
delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato
delle
azioni
esistenti,
e
ciò
sia
confermato
da
un'apposita relazione di un revisore legale o di una
società di revisione legale.
INVARIATO
4.I conferimenti dovuti in attuazione di aumenti di
capitale possono avere a oggetto beni in natura e
crediti.
INVARIATO
5.L'Assemblea
straordinaria
può
deliberare
l'emissione di warrants, nei limiti e alle condizioni
prescritte dalla Banca d'Italia, portanti il diritto a
sottoscrivere azioni della Banca, a condizione che
l'esercizio degli stessi avvenga entro 5 anni dalla
relativa emissione.
INVARIATO
6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 2
aprile 2020 ha deliberato di aumentare gratuitamente
il capitale sociale in via scindibile e da eseguirsi in più
tranche, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028,
con emissione di massime n. 6.824.108 azioni ordinarie
prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le
stesse
caratteristiche
di
quelle
in
circolazione
e
godimento regolare, per un importo di massimi Euro
5.254.563,16, a un valore di emissione uguale alla
parità contabile delle azioni della Banca alla data di
esecuzione,
da
imputarsi
per
intero
a
capitale,
mediante appostazione a capitale di un corrispondente
ammontare tratto dalla riserva utili portati a nuovo
come risultante dall'ultimo bilancio approvato, per
esigenze connesse alle politiche di remunerazione e
incentivazione
della
Società,
con
particolare
riferimento: (i) alle esigenze di bilanciamento tra cash
e strumentifinanziari nella remunerazione variabile del
personale rilevante (o risk takers) del Gruppo che potrà
divenire dovuta ai sensi del sistema "Management by
Objective" previsto dalla "Policy di Remunerazione del
Gruppo e incentivazione a favore dei componenti degli
INVARIATO
organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e
del
personale
del
Gruppo
bancario
Banca
Farmafactoring" ditempo in tempo vigente; (ii) al Piano
di
Stock
Option
del
Gruppo
bancario
Banca
Farmafactoring
come
modificato
dall'assemblea
in
data 28 marzo 2019; (iii) al Piano di Stock Option del
Gruppo bancario Banca Farmafactoring "SOP 2020"
approvato dall'assemblea in data 2 aprile 2020; e (iv) a
eventuali
ulteriori
piani
di
compensi
basati
su
strumenti finanziari che potranno essere deliberati in
futuro su proposta del Consiglio di Amministrazione ai
sensi della suddetta Policy e della normativa vigente,
mediante assegnazione di corrispondente importo di
utili
e/o
riserve
di
utili
quali
risultanti
dall'ultimo
bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo
2349 cod. civ.
7. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione, con
facoltà di sub‐delega a favore di uno o più Consiglieri,
tutte le occorrenti facoltà (i) relative all'esecuzione
dell'aumento di capitale di cui al precedente comma e
in particolare all'assegnazione e all'emissione delle
nuove azioni a servizio dei citati piani ed in relazione
alle esigenze di bilanciamento tra cash e strumenti
finanziari nella remunerazione variabile del personale
rilevante
della
Società,
(ii)
di
provvedere
alle
opportune
appostazioni
contabili
conseguenti
alle
operazioni
di
emissione,
in
osservanza
delle
disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in
volta applicabili e (iii) di apportare le conseguenti
modifiche al presente articolo al fine di adeguare
conseguentemente l'ammontare del capitale sociale,
restando inteso che ove l'aumento di capitale non sia
interamente eseguito entro il 31 dicembre 2028, il
capitale sociale si intenderà aumentato per un importo
pari al valore di emissione delle azioni di volta in volta
emesse.
INVARIATO
ARTICOLO
6

AZIONI
INVARIATO
1.Ogni azione è indivisibile e nominativa, e ciascuna di
esse dà diritto a un voto. Le azioni sono liberamente
cedibili
e
trasferibili
in
conformità
alla
disciplina
vigente.
INVARIATO
2.La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione
al presente Statuto.
INVARIATO
3.In qualsiasi momento, e con oneri a proprio carico, la
Società può chiedere agli intermediari autorizzati, per
il tramite di una società di gestione accentrata, i dati
identificativi dei soci che non abbiano espressamente
vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al
numero di azioni registrate sui conti a essi intestati.
INVARIATO
4.Qualora la medesima richiesta di dati identificativi
dei soci sia effettuata su istanza dei soci, si applica
quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari
tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla
quota minima di partecipazione per la presentazione
dell'istanza, con ripartizione in parti uguali degli oneri
tra la Società e i soci richiedenti, ove non diversamente
stabilito
dalla
disciplina
anche
regolamentare
applicabile.
INVARIATO
ARTICOLO
7

AZIONI
O
STRUMENTI
FINANZIARI
A
FAVORE
DEI
PRESTATORI
DI
LAVORO

AZIONI
DI
CATEGORIE
SPECIALI

STRUMENTI
FINANZIARI
PARTECIPATIVI
INVARIATO
1.Ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di
società controllate, è consentita, nei modi e nelle
forme
di
legge,
l'assegnazione
di
utili
mediante
l'emissione di azioni, di speciali categorie di azioni, di
strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349, c.c
INVARIATO
2.La Società può emettere, ai sensi della legislazione
vigente,
strumenti
finanziari
partecipativi,
nonché
categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi,
anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite,
determinandone
il
contenuto
con
la
delibera
di
emissione.
INVARIATO
TITOLO
IV
SISTEMA
DI
AMMINISTRAZIONE
E
CONTROLLO
INVARIATO
ARTICOLO
8

SISTEMA
DI
AMMINISTRAZIONE
E
CONTROLLO
INVARIATO
1.La Banca adotta un sistema di amministrazione
tradizionale.
INVARIATO
TITOLO
V
ASSEMBLEA
DEI
SOCI
INVARIATO
ARTICOLO
9

CONVOCAZIONE
INVARIATO
1.L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita,
rappresenta
l'universalità
dei
Soci,
e
le
sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge e al
presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se
assenti o dissenzienti.
INVARIATO
2.L'Assemblea
è
convocata
in
via
ordinaria
o
straordinaria nei casi di legge, e delibera sulle materie
a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
Essa si tiene in unica convocazione, salvo che l'avviso
di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le
date
delle
eventuali
convocazioni
successive,
ivi
inclusa un'eventuale terza convocazione.
INVARIATO
3.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle
condizioni di legge nel termine massimo di centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro
centottanta giorni da tale chiusura, ove tale termine sia
richiesto
in
relazione
alla
redazione
del
bilancio
consolidato, ove necessario, ovvero in relazione alla
struttura e all'oggetto della Banca.
INVARIATO
4.La convocazione dell'Assemblea ‐ la quale può avere
luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale ‐, il
diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea
sono regolati dalla legge e dallo statuto.
INVARIATO
5.L'Assemblea
è
convocata
dal
Consiglio
di
Amministrazione e per esso dal Presidente o, in caso di
impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se
nominato, e, in caso di impedimento di quest'ultimo,
dall'Amministratore Delegato nei termini di legge e
regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito
Internet della Società, nonché con le altre modalità
previste dalla normativa.
INVARIATO
6.Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste
dalla
legge,
devono
convocare
senza
ritardo
l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci
INVARIATO
che rappresentano almeno il ventesimo del capitale
sociale e nella domanda siano presenti gli argomenti
da trattare.
7.La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa
per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma
di legge, su proposta degli amministratori o sulla base
di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
INVARIATO
8.I soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale – o la
diversa
minore
percentuale
del
capitale
sociale
prevista
dalla
normativa

possono,
ai
sensi
dell'articolo
126‐bis
del
Testo
Unico
dell'intermediazione finanziaria (D.lgs. n. 58/1998, il
"TUF"), con le modalità e nei termini ivi previsti,
chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare,
indicando
nella
domanda
gli
ulteriori
argomenti
da
essi
proposti,
ovvero
presentare
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno.
INVARIATO
9.Delle integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del
comma 8 del presente Articolo, è data notizia, nei
termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea.
INVARIATO
10.I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del
giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di
Amministrazione,
entro
il
termine
ultimo
per
la
presentazione
della
richiesta
di
integrazione,
una
relazione
che
riporti
la
motivazione
relativa
alle
proposte di deliberazione sulle materie di cui essi
propongono la trattazione, ovvero la motivazione
relativa
alle
ulteriori
proposte
di
deliberazione
presentate su materie già all'ordine del giorno.
INVARIATO
11.Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente
alla
pubblicazione
della
notizia
di
integrazione
dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla
legge, mette a disposizione del pubblico la relazione
predisposta
dai
soci,
accompagnata
dalle
proprie
eventuali valutazioni.
INVARIATO
ARTICOLO
10

DETERMINAZIONI
DELL'ASSEMBLEA
INVARIATO
1.L'Assemblea ordinaria approva, oltre alle materie a
essa
attribuite
dalla
legge:
i)
le
politiche
di
remunerazione e incentivazione a favore degli organi
con funzione di supervisione, gestione e controllo, e
del personale; ii) i piani di remunerazione basati su
strumenti finanziari; iii) i criteri per la determinazione
del compenso da accordare in caso di conclusione
anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione
anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a
detto
compenso
in
termini
di
annualità
della
remunerazione fissa, e l'ammontare massimo che
deriva dalla loro applicazione.
INVARIATO
2.In
sede
di
approvazione
delle
politiche
di
remunerazione
e
incentivazione,
l'Assemblea
ordinaria delibera sull'eventuale proposta del Consiglio
di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra
la
componente
variabile
e
quella
fissa
della
remunerazione
individuale
superiore
a
1:1

ma,
comunque non superiore al duecento per cento ‐,
secondo
quanto
prescritto
nelle
disposizioni
della
Banca
d'Italia
in
materia.
Tale
proposta
viene
approvata dall'Assemblea:
INVARIATO
-con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
sociale rappresentato in Assemblea, quando questa è
costituita con almeno la metà del capitale sociale,
ovvero, quando ciò non accada
INVARIATO
-con il voto favorevole di almeno itre quarti del capitale
rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale
con cui l'Assemblea è costituita.
INVARIATO
3.All'Assemblea
deve
essere
assicurata
adeguata
informativa
sulle
politiche
di
remunerazione
e
incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa
attuazione, come previsto dalla normativa di legge e
regolamentare di volta in volta applicabile.
INVARIATO
4.Le operazioni con parti correlate di competenza
assembleare
sono
deliberate
nel
rispetto
delle
procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione
ai sensi della normativa.
INVARIATO
5.Le procedure di cui al precedente comma possono
prevedere che nei casi di urgenza – e comunque nel
rispetto della normativa ‐, le operazioni (anche di
società controllate) con parti correlate diverse da
quelle di competenza assembleare possono essere
deliberate in deroga alle procedure medesime purché
— ferme restando l'efficacia delle delibere assunte e
l'osservanza
delle
ulteriori
condizioni
dalle
stesse
procedure previste — siano successivamente oggetto
di una delibera non vincolante dell'Assemblea da
assumere sulla base di una relazione del Consiglio di
Amministrazione
e
delle
valutazioni
del
Collegio
sindacale sulle ragioni di urgenza.
INVARIATO
ARTICOLO
11

INTERVENTO
E
RAPPRESENTANZA
IN
ASSEMBLEA
INVARIATO
1.La
legittimazione
all'intervento
in
Assemblea
e
all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla
normativa e, ove approvato, dal Regolamento delle
assemblee.
INVARIATO
2.Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare mediante delega rilasciata secondo le
modalità previste dalla legge e dairegolamenti vigenti.
INVARIATO
3.La delega può essere notificata alla Società anche in
via elettronica, mediante il ricorso alternativo a una
delle seguenti modalità:
INVARIATO
a)
utilizzo dell'apposita sezione del sito Internet
della
Società,
indicata
dalla
Società
nell'avviso di convocazione;
INVARIATO
b)
invio di un messaggio alla casella di posta
elettronica
certificata,
all'indirizzo
indicato
dalla Società nell'avviso di convocazione.
INVARIATO
4.L'avviso di convocazione può anche circoscrivere a
una
delle
predette
modalità
quella
in
concreto
utilizzabile in occasione della singola assemblea cui
l'avviso stesso si riferisce.
INVARIATO
ARTICOLO
12

PRESIDENZA
E
SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA
INVARIATO
1.L'Assemblea
è
presieduta
dal
Presidente
del
Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza
INVARIATO
o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in
caso di sua assenza o impedimento, dalla persona
nominata dall'Assemblea.
2.Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la
regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la
discussione e stabilire le modalità di votazione.
INVARIATO
3.Il
Presidente
è
assistito
nelle
attività
di
verbalizzazione da un Notaio, ovvero da un Segretario
designato su proposta degli intervenuti.
INVARIATO
4.Lo
svolgimento
delle
riunioni
assembleari
è
disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e –
limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie
– dal Regolamento delle assemblee.
INVARIATO
5.Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano, o
con
altre
modalità
palese,
anche
elettronica,
eventualmente proposta dal Presidente.
INVARIATO
ARTICOLO
13

DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA
INVARIATO
1.Le
deliberazioni
dell'Assemblea,
tanto
per
le
Assemblee ordinarie quanto per quelle straordinarie,
vengono prese con le maggioranze richieste dalla
legge nei singoli casi, sia per quanto riguarda la
regolare
costituzione
delle
assemblee,
sia
per
la
validità delle deliberazioni da assumere.
INVARIATO
TITOLO
VI
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
INVARIATO
ARTICOLO
14

COMPOSIZIONE
INVARIATO
1.La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio
di
Amministrazione composto da 5 (cinque) a 13 (tredici)
membri, che durano in carica tre esercizi (salvo minor
periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina)
e sono rieleggibili.
INVARIATO
2.L'Assemblea determina il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, numero che rimane
fermo fino a diversa deliberazione. Fermo restando
quanto sopra previsto, ai fini delle nomine o della
INVARIATO
cooptazione
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione,
quest'ultimo
identifica
preventivamente,
nel
rispetto
della
normativa
applicabile, la propria composizione quali‐quantitativa
considerata ottimale e ne porta a conoscenza i soci in
tempo utile affinché possano tenerne conto nella
presentazione delle candidature. Successivamente, il
Consiglio verifica la rispondenza tra la composizione
quali‐quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva
risultante dal processo di nomina.
3.I
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione
devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle
disposizioni di legge e regolamentari pro tempore
vigenti.
INVARIATO
4.
La
maggioranza
degli
amministratori
deve
possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla
normativa applicabile. Il venir meno del requisito di
indipendenza
in
capo
a
un
amministratore
ne
determina la decadenza a meno che i requisiti di
indipendenza permangano in capo al numero minimo
di amministratori che, secondo il presente articolo,
devono possedere tale requisito.
INVARIATO
ARTICOLO
15

PROCEDIMENTO
DI
NOMINA
E
SOSTITUZIONE
DEGLI
AMMINISTRATORI
INVARIATO
1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene
sulla
base
di
liste
presentate
dal
Consiglio
di
Amministrazione uscente e/o dai soci, ciascuna delle
quali contenente un numero di candidati non superiore
al numero dei membri da eleggere, elencati mediante
un numero progressivo.
INVARIATO
2.Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che
le presentano, devono essere depositate presso la sede
della Società, almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare
sulla
nomina
dei
componenti
del
Consiglio
di
per
le
Società
e
la
Borsa
(la
"Consob")
con
regolamento, almeno ventuno giorni prima della data
dell'Assemblea. La lista eventualmente presentata dal
Consiglio
di
Amministrazione
(i)
deve
essere
depositata e resa pubblica con le stesse modalità
previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare
sulla
nomina
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione; (ii) essere composta da candidati in
maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa applicabile.
3.Ogni socio (nonché i soci aderenti ad un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del
TUF) può presentare (o concorrere alla presentazione
di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi
in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad
alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista, a pena di ineleggibilità.
INVARIATO
4.Nel caso di presentazione di liste da parte degli
azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i
soci
che,
da
soli
o
insieme
ad
altri
soci,
siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti una
percentuale pari ad almeno il due per cento del capitale
sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria,
ovvero
la
minore
misura
richiesta
dalla
disciplina
regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di
comprovare
la
titolarità
del
numero
di
azioni
necessario
alla
presentazione
delle
liste
entro
il
termine previsto per la pubblicazione delle stesse da
parte della Società.
INVARIATO
5.Unitamente
a
ciascuna
lista
devono
essere
depositate per ciascun candidato: i)le dichiarazioni con
le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto
la
propria
responsabilità
l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza
dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un
curriculum vitae contenente le caratteristiche personali
e professionali, con l'indicazione degli incarichi di
amministrazione
e
controllo
ricoperti
presso
altre
società e/o enti, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi
INVARIATO
come
indipendente;
e
iii)
l'eventuale
parere
del
Comitato Nomine.
6.Con
tale
documentazione
i
soci
devono
altresì
depositare l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario
abilitato
ai
sensi
delle
vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, comprovante
la
titolarità
del
numero
di
azioni
necessario
alla
presentazione della lista.
INVARIATO
7.Le liste che contengono un numero di candidati pari
o
superiore
a
tre
devono
includere
candidati
in
maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa tempo per tempo vigente
Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli
amministratori
in
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza.
INVARIATO
8.Alfine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che
contengono un numero di candidati pari o superiore a
tre devono includere candidati di genere diverso,
almeno nella misura minima richiesta dalla normativa
in
relazione
alla
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione, secondo quanto specificato anche
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di
effettivo
svolgimento
dell'Assemblea
sono
tempestivamente comunicate alla Società.
INVARIATO
9.Le
liste
presentate
senza
l'osservanza
delle
disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.
INVARIATO
10.Al
termine
della
votazione,
risultano
eletti
i
candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, secondo i seguenti criteri:
INVARIATO
(a)dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti
espressi
(c.d.
"lista
di
maggioranza")
è
tratto,
nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella
lista stessa, un numero di Amministratori pari al
numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1
(uno);
(a)dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei
voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto,
nell'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista stessa, un numero di Amministratori pari
al numero totale dei componenti da eleggere,
tranne 1 (uno) se il numero di amministratori da
eleggere è inferiore o uguale a 9 (nove), 2 (due) se il
numero di amministratori da eleggere è pari a 11
(undici),
ovvero
3
(tre)
se
il
numero
di
amministratori da eleggere è pari a 13 (tredici);
(b)il restante amministratore è tratto dalla seconda
lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero
di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata
in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che
hanno presentato o votato la lista di maggioranza;
(b)il restante o i restanti amministratorei sono è
trattio
dalla
seconda
lista che
ha
ottenuto
in
assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di
minoranza"), che non sia collegata in alcun modo,
neppure indirettamente, con coloro che hanno
presentato o votato la lista di maggioranza;
(c)nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti
un numero di candidati sufficiente ad assicurare il
raggiungimento del numero degli amministratori da
eleggere
ai
sensi
della
precedente
lettera
(a),
si
procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi
elencati, secondo l'ordine progressivo con cui sono
indicati; dopo aver quindi tratto l'altro amministratore
dalla lista di minoranza ai sensi della lettera (b), si
procede a trarre i restanti amministratori, per le
posizioni non coperte dalla lista di maggioranza, dalla
lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior
numero di votitra le liste di minoranza, in relazione alla
capienza ditale lista. In caso di capienza insufficiente si
procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse
modalità, dalla lista seguente o eventualmente da
quelle successive, in funzione del numero di voti e della
capienza delle liste stesse.
(c)nel caso in cui la lista di maggioranza non
presenti un numero di candidati sufficiente ad
assicurare
il
raggiungimento
del
numero
degli
amministratori
da
eleggere
ai
sensi
della
precedente lettera (a), si procede a trarre dalla lista
stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine
progressivo con cui sono indicati; dopo aver quindi
tratto l'altro o gli altri amministratorie dalla lista di
minoranza ai sensi della lettera (b), si procede a
trarre i restanti amministratori, per le posizioni non
coperte dalla lista di maggioranza, dalla lista di
minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di
voti tra le liste di minoranza, in relazione alla
capienza
di
tale
lista.
In
caso
di
capienza
insufficiente
si
procede
a
trarre
i
restanti
amministratori, con le stesse modalità, dalla lista
seguente o eventualmente da quelle successive, in
funzione del numero di voti e della capienza delle
liste stesse.;
(d) nel caso in cui la lista di minoranza non presenti
un numero di candidati sufficiente ad assicurare il
raggiungimento del numero degli amministratori
da eleggere ai sensi della precedente lettera (b), i
restanti amministratori saranno tratti dalle ulteriori
liste di minoranza che risultano via via più votate
sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i
candidati sono elencati nelle liste stesse. Nel caso
in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un
numero sufficiente di Amministratori, si provvede a
integrare il Consiglio con gli altri candidati tratti
dalla Lista di Maggioranza.
11.Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso
numero di voti, si procede a una nuova votazione di
ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi
diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i
INVARIATO
candidati
della
lista
che
ottenga
la
maggioranza
semplice dei voti.
11 bis.Nel caso di presentazione di un'unica lista, ove
possibile, il Consiglio di Amministrazione è tratto per
intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza
richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.
INVARIATO
12.La nomina del Consiglio di Amministrazione deve
avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra
i generi.
INVARIATO
13.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di
lista non assicuri il numero minimo di amministratori
appartenenti al genere meno rappresentato previsto
dalla normativa, il candidato appartenente al genere
più
rappresentato
eletto
come
ultimo
in
ordine
progressivo nella lista di maggioranza, è sostituito dal
primo
candidato
appartenente
al
genere
meno
rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista,
secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero,
in difetto, dal primo candidato del genere meno
rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste,
secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale
procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente
alle liste che contengono un numero di candidati pari o
superiore
a
tre)
sino
a
che
la
composizione
del
Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla
normativa, anche regolamentare, vigente in materia di
equilibrio tra i generi.
INVARIATO
14.Qualora, infine, detta procedura non assicuri il
risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con
delibera
assunta
dall'Assemblea
a
maggioranza
relativa,
previa
presentazione
di
candidature
di
soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
INVARIATO
15.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di
lista non assicuri il numero minimo di amministratori
indipendenti previsto dall'articolo 14, quarto comma,
del presente Statuto , il candidato non indipendente
eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di
maggioranza
è
sostituito
dal
primo
candidato
indipendente non
eletto, tratto
dalla stessa
lista,
secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero,
in difetto, dal primo candidato indipendente non
eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti
INVARIATO
da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione
si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un
numero di candidati pari o superiore a tre) sino a
completare
il
numero
minimo
di
amministratori
indipendenti richiesto dall'articolo 14, quarto comma,
del presente Statuto, e fermo restando, in ogni caso, il
rispetto dell'equilibrio tra i generi.
16.Qualora detta procedura non assicuri il risultato da
ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera
assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa
presentazione di candidature di soggetti in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.
INVARIATO
17.Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi
ragione non nominati ai sensi del procedimento qui
previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di
legge,
fermi
restando,
in
ogni
caso,
il
rispetto
dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, e il
numero di amministratori indipendenti di cui all'art. 14,
quarto comma, che precede.
INVARIATO
18.Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione
ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso,
il
rispetto
del
numero
complessivo
minimo
di
amministratori
indipendenti
e
dell'equilibrio
tra
i
generi previsto dal presente Statuto e dalla normativa.
18.Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, si provvede alla loro
sostituzione
ai
sensi
dell'art.
2386
c.c.,
fermo
restando, in ogni caso, il nel rispetto del numero
complessivo
minimo
di
amministratori
indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto
dal
presente Statuto e dalla normativa., previo
espletamento delle necessarie verifiche di idoneità
previste
dalle
disposizioni
di
legge
e/o
regolamentari pro tempore vigenti; il tutto senza
pregiudizio,
nelle
more
dell'integrazione,
dell'ordinario
funzionamento
del
Consiglio
di
Amministrazione.
19.Qualora, peraltro, venga a cessare la maggioranza
degli amministratori di nomina assembleare, deve
intendersi
decaduto
l'intero
Consiglio
di
Amministrazione con effetto dal momento della sua
ricostituzione,
e
l'Assemblea
dovrà
essere
senza
indugio convocata per la nomina di un nuovo Consiglio
di Amministrazione.
INVARIATO
20.L'amministratore
indipendente
che,
successivamente
alla
nomina,
perda
i
requisiti
di
indipendenza deve darne immediata comunicazione al
Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade
dalla carica.
20.L'amministratore
indipendente
che,
successivamente alla nomina, perda i requisiti di
indipendenza
deve
darne
immediata
comunicazione al Consiglio di Amministrazione e,
in ogni caso, decade dalla carica, a meno che i
requisiti di indipendenza permangano in capo alla
maggioranza degli amministratori in carica.
21.Salvo
diversa
deliberazione
dell'Assemblea,
gli
amministratori
sono
vincolati
dal
divieto
di
concorrenza di cui all'art. 2390 c.c
INVARIATO
22.La composizione del Consiglio di Amministrazione,
sia in caso di nomina dell'amministratore da parte
dell'Assemblea, sia per via di cooptazione, deve: i)
tenere
conto
dei
risultati
delle
analisi
svolte
dal
Consiglio di Amministrazione e degli eventuali pareri
trasmessi dal Comitato Nomine sulla composizione
qualitativa
ottimale
dell'organo
di
supervisione
strategica;
ii)
riflettere
un
adeguato
grado
di
diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze,
esperienze, età, genere e proiezione internazionale.
INVARIATO
23.Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere
proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli
organi, e di presentare liste di candidati coerenti con
queste, motivando eventuali differenze rispetto alle
analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.
INVARIATO
24.Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi
provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il
Presidente, il quale deve essere necessariamente un
Amministratore non esecutivo, e può eleggere fra i
suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.
INVARIATO
25.In caso di assenza o impedimento del Presidente, il
Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice
Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o
impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere con il
maggior numero di mandati consecutivi.
INVARIATO
ARTICOLO
16

ORGANI
DELEGATI
INVARIATO
1.Nei limiti e nel rispetto delle applicabili disposizioni
di
legge
e
regolamentari,
il
Consiglio
di
Amministrazione può delegare suoi poteri a uno o più
dei suoi membri.
INVARIATO
2.Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
un
Amministratore Delegato, scelto tra i suoi membri e
dotato
dei
requisiti
previsti
dalla
normativa
pro
tempore vigente, determinandone i poteri e la durata
in carica. L'Amministratore Delegato gestisce l'attività
della Società, nei limiti dei poteri a esso conferiti e in
conformità
con
gli
indirizzi
generali
di
gestione
determinati dal Consiglio di Amministrazione. È a capo
del personale e della struttura e cura che l'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile
della
Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa. L'Amministratore Delegato riferisce al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale,
con
cadenza
almeno
trimestrale,
sul
generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilevo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Società e dalle sue controllate.
INVARIATO
3.Il
Consiglio
può
altresì
delegare
le
proprie
attribuzioni a un Comitato Esecutivo, fissandone, con
le limitazioni previste dall'art. 2381 c.c., i poteri, il
numero dei componenti e le norme che ne regolano il
funzionamento.
INVARIATO
4. Ove sia stato nominato un Comitato Esecutivo,
l'Amministratore Delegato ne fa parte di diritto. Il
Presidente non può essere membro del Comitato
Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto,
alle sue riunioni. La presidenza del Comitato Esecutivo
spetta all'Amministratore Delegato; in mancanza, o in
assenza
di
quest'ultimo,
le
relative
funzioni
competono al componente più anziano d'età. Alle
riunioni
del
Comitato
Esecutivo,
su
invito
dell'Amministratore Delegato, possono essere invitati
a partecipare i dirigenti della Società, ovvero qualsiasi
altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare
per supportare i propri lavori su specifiche materie.
INVARIATO
5.Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire
parte dei propri poteri anche a persone estranee al
Consiglio di Amministrazione stesso, legate o meno
alla
Banca
da
rapporti
di
lavoro
subordinato,
conferendo alle stesse mandato per singoli atti o
categorie di atti.
INVARIATO
6.Il Consiglio di Amministrazione può nominare un
Direttore Generale, dotato dei requisiti previsti dalla
normativa pro tempore vigente. Ove nominato, la
persona delDirettoreGenerale dovrà necessariamente
coincidere con quella dell'Amministratore Delegato.
INVARIATO
7.La Società ha la facoltà di costituire al proprio interno
dei Comitati il cui funzionamento viene definito da
appositi
regolamenti
approvati
dal
Consiglio
di
Amministrazione.
INVARIATO
8.Il
Consiglio
di
Amministrazione
adotta
un
Regolamento sul proprio funzionamento, nel rispetto
delle previsioni di legge e del presente Statuto. Di tale
regolamento
(il
"Regolamento
del
Consiglio
di
Amministrazione") viene data pubblicità mediante la
pubblicazione sul sito internet della Società.
INVARIATO
9.Il Consiglio di Amministrazione adotta inoltre un
Regolamento che definisce l'articolazione dei compiti
e delle responsabilità degli Organi Aziendali, delle
Funzioni di Controllo e dei Flussi informativi tra gli
Organi e le Funzioni stesse. Di tale regolamento (il
"Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di
Controllo
e
dei
Flussi
Informativi")
viene
data
pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet
della Società.
INVARIATO
ARTICOLO
17

ADUNANZE
INVARIATO
1.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola
presso la sede sociale ‐ salvi i casi in cui per ragioni di
opportunità le riunioni debbano tenersi altrove ‐, su
convocazione del Presidente, di norma una volta al
mese e, comunque, quando ne sia fatta richiesta,
motivata
e
con
l'indicazione
degli
argomenti
da
trattare, da almeno due componenti il Consiglio.
INVARIATO
2.Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
essere
convocato
anche
dal
Collegio
sindacale,
ovvero
individualmente
da
ciascun
membro
del
Collegio
sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
INVARIATO
3.La convocazione del Consiglio di Amministrazione è
fatta dal Presidente con lettera, fax, o altra forma
idonea indirizzata al domicilio di ciascun consigliere,
ovvero a mezzo posta elettronica, con l'indicazione del
INVARIATO
luogo,
della
data,
dell'ora
e
degli
argomenti
da
trattare,
almeno
cinque
giorni
prima
della
data
prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, anche un
solo giorno prima. Nella stessa forma ne è data
comunicazione ai Sindaci.
4.Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque
validamente costituito, anche in difetto di formale
convocazione,
ove
siano
presenti
tutti
gli
amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci
effettivi.
INVARIATO
5.Per
la
validità
delle
adunanze
del
Consiglio
di
Amministrazione
deve
essere
presente
almeno
la
maggioranza dei membri in carica.
INVARIATO
6.Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
dei
presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi
presiede.
INVARIATO
7.Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione
viene redatto un verbale.
INVARIATO
8.Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
un
segretario che può essere scelto anche al di fuori dei
membri del Consiglio stesso.
INVARIATO
9.Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
possono svolgersi anche con interventi dislocati in più
luoghi contigui o distanti, audio‐video collegati, con
modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale e
nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del
presente Statuto.
INVARIATO
ARTICOLO
18

POTERI
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
INVARIATO
1.Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto
riservano tassativamente all'Assemblea.
INVARIATO
2.Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di 2.Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di
legge,
e
fermo
restando
quanto
previsto
dalle
legge,
e
fermo
restando
quanto
previsto
dalle
disposizioni regolamentari e di vigilanza pro tempore disposizioni regolamentari e di vigilanza pro tempore
vigenti e dall'art. 16, ultimo comma, al Consiglio di vigenti e dall'art. 16, ultimo comma, al Consiglio di
Amministrazione competono: Amministrazione competono:
a)
l'approvazione/revisione dei piani industriali e
a)
l'approvazione/revisione dei piani industriali e
finanziari
e/o
del
budget,
e
la
verifica
del
finanziari e/o del budget, e la verifica del
raggiungimento dei relativi obiettivi; raggiungimento dei relativi obiettivi;
b)
le
decisioni
concernenti
l'assunzione
e
la
b)
le
decisioni
concernenti
l'assunzione
e
la
cessione di partecipazioni del Gruppo Bancario, cessione
di
partecipazioni
del
Gruppo
nonché
la
determinazione
dei
criteri
per
il
Bancario, nonché la determinazione dei criteri
coordinamento e la direzione delle società del per
il
coordinamento
e
la
direzione
delle
Gruppo, e per l'esecuzione delle istruzioni della società del Gruppo, e per l'esecuzione delle
Banca d'Italia; istruzioni della Banca d'Italia;
c)
l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in
c)
l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in
conformità
alla
delibera
di
autorizzazione
conformità
alla
delibera
di
autorizzazione
assembleare
e
previa
autorizzazione
assembleare
e
previa
autorizzazione
dell'Autorità di Vigilanza; dell'Autorità di Vigilanza;
d)
l'approvazione del Codice Etico, in cui sono
d)
l'approvazione del Codice Etico, in cui sono
definiti i principi di condotta a cui deve essere definiti i principi di condotta a cui deve essere
improntata l'attività aziendale; improntata l'attività aziendale;
e)
le politiche di gestione del rischio, nonché la
e)
le politiche di gestione del rischio, nonché la
valutazione
della
funzionalità,
efficienza,
valutazione
della
funzionalità,
efficienza,
efficacia
del
sistema
dei
controlli
interni
e
efficacia del sistema dei controlli interni e
dell'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
dell'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile; amministrativo e contabile;
f)
l'approvazione
e
la
modifica
dei
principali
f)
l'approvazione
e
la
modifica
dei
principali
regolamenti interni; regolamenti interni;
g)
la costituzione, la modifica e la soppressione di
g)
la costituzione, la modifica e la soppressione di
comitati interni agli organi aziendali; comitati interni agli organi aziendali;
h)
la
nomina,
la
sostituzione
e
la
revoca
dei
h)
la nomina, la sostituzione e la revoca dei
responsabili delle funzioni di revisione interna, responsabili delle funzioni di revisione interna,
risk management, di compliance management e, risk management, di compliance management
di
compliance
e
antiriciclaggio,
nonché
la
e, di compliance e antiriciclaggio, nonché la
verifica del possesso dei requisiti previsti dalla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla
normativa tempo per tempo vigente; normativa tempo per tempo vigente;
i)
l'approvazione, ilriesame e l'aggiornamento del
i)
l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento
piano di risanamento, nonché la sua modifica e del
piano
di
risanamento,
nonché
la
sua
il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità modifica e il suo aggiornamento su richiesta
di Vigilanza; dell'Autorità di Vigilanza;
j)
l'adozione,
su
richiesta
dell'Autorità
di
j)
l'adozione,
su
richiesta
dell'Autorità
di
vigilanza,
delle
modifiche
da
apportare
vigilanza,
delle
modifiche
da
apportare
all'attività, alla struttura organizzativa o alla all'attività, alla struttura organizzativa o alla
forma societaria della Banca o del Gruppo forma societaria della Banca o del Gruppo
bancario, e delle altre misure necessarie per
conseguire le finalità del piano di risanamento,
bancario, e delle altre misure necessarie per
conseguire le finalità del piano di risanamento,
nonché l'eliminazione delle cause che formano nonché l'eliminazione delle cause che formano
presupposto dell'intervento precoce; presupposto dell'intervento precoce;
k) la decisione di adottare una misura prevista nel k) la decisione di adottare una misura prevista nel
piano
di
risanamento
o
di
astenersi
piano
di
risanamento
o
di
astenersi
dall'adottare una misura pur ricorrendone le dall'adottare una misura pur ricorrendone le
circostanze; circostanze;
l) l'approvazione di una policy per la promozione l) l'approvazione di una policy per la promozione
della diversità e della inclusività; della diversità e della inclusività;
m) l'eventuale approvazione della quota minima di m) l'eventuale approvazione della quota minima
componenti dell'organo di amministrazione che di componenti dell'organo di amministrazione
deve
appartenere
al
genere
meno
che
deve
appartenere
al
genere
meno
rappresentato
(gender
diversity
target)
rappresentato
(gender
diversity
target)
superiore a quella applicabile ai sensi della superiore a quella applicabile ai sensi della
normativa tempo per tempo vigente; normativa tempo per tempo vigente;
n) l'eventuale definizione e approvazione dei piani n) l'eventuale
definizione
e
approvazione
dei
di successione dell'Amministratore Delegato piani
di
successione
del
Presidente,
e/o
degli
altri
dirigenti
con
responsabilità
dell'Amministratore Delegato e/o degli altri
strategiche; dirigenti con responsabilità strategiche;
o) la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al o) la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al
D. Lgs. n. 231/2001; D. Lgs. n. 231/2001;
p) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni p) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni
normative inderogabili; normative inderogabili;
q) la fusione per incorporazione di società nei casi q) la fusione per incorporazione di società nei casi
previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.; previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
r) il trasferimento della sede sociale nel territorio r) il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale; nazionale;
s) l'istituzione
e
la
soppressione,
in
Italia
e
s) l'istituzione
e
la
soppressione,
in
Italia
e
all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali, all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali,
agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze; agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze;
t) la riduzione del capitale in caso di recesso. t) la riduzione del capitale in caso di recesso.
3.Nell'ambito
del
Consiglio
di
Amministrazione
possono
essere
costituiti
Comitati
con
funzioni
consultive
e
propositive,
la
cui
attività
viene
disciplinata
da
appositi
regolamenti
approvati
dal
Consiglio stesso.
INVARIATO
4.Il
Consiglio
di
Amministrazione,
previo
parere
obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale,
nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154‐
bis del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso e la
durata dell'incarico.
INVARIATO
5.Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di
onorabilità prescritti dalla normativa tempo pertempo
vigente,
anche
i
requisiti
di
professionalità
caratterizzati
da
specifica
competenza
finanziaria,
amministrativa
e
contabile.
Tale
competenza,
da
accertarsi
da
parte
del
medesimo
Consiglio
di
Amministrazione, deve essere acquisita attraverso
esperienza
di
lavoro
in
posizione
di
adeguata
responsabilità per un congruo periodo di tempo.
INVARIATO
6.Gli Amministratori riferiscono, tempestivamente e
con
periodicità
almeno
trimestrale,
al
Collegio
sindacale
sull'attività
svolta
e
sulle
operazioni
di
maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla Società o dalle società controllate; in
particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi
abbiano un interesse, per conto proprio o diterzi, o che
siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di
direzione e coordinamento. A tal fine, trasmettono al
Collegio sindacale le relazioni ricevute dagli organi
della Società e dalle Società controllate aventi a
oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte
sulla base delle direttive impartite dagli amministratori
stessi.
INVARIATO
ARTICOLO
19

CRITERI
GENERALI
DI
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
INVARIATO
1.Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
si
possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più
luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i
INVARIATO
partecipanti. principi di buona fede e di parità di trattamento dei
2.In particolare, è necessario che:
a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche
a
mezzo
del
proprio
ufficio,
di
accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza,
constatare
e
proclamare
i
risultati
della
votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi oggetto
di verbalizzazione; INVARIATO
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in
tempo reale alla discussione e alla votazione
simultanea
sugli
argomenti
all'ordine
del
giorno;
d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di
documenti relativi agli argomenti all'ordine
del giorno;
e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i
luoghi
nei
quali
gli
intervenuti
potranno
affluire, e/o le modalità di collegamento.
ARTICOLO
20

PRESIDENTE
INVARIATO

1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

‐ garantisce il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;

  • ‐ promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo, tra l'altro, l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
  • ‐ convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina i relativi lavori provvedendo affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri informazioni adeguate e tempestive;
  • ‐ garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi nonché del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
  • ‐ nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
  • ‐ promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la partecipazione di tutti i consiglieri;
  • ‐ assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo;

1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

‐ garantisce il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;

‐ promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo, tra l'altro, l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione;

‐ convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina i relativi lavori provvedendo affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri informazioni adeguate e tempestive;

‐ garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi nonché del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;

‐ nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;

‐ promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la partecipazione di tutti i consiglieri;

‐ assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione

  • ‐ vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società;
  • ‐ può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo;
  • ‐ compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi della normativa.

delle posizioni di vertice dell'esecutivo (Presidente e Amministratore Delegato);

‐ vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società;

‐ può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo;

‐ compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi della normativa.

2.La rappresentanza legale della Banca, di fronte ai
terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al
Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, nei
limiti delle rispettive deleghe.
INVARIATO
3.In caso di assenza o impedimento del Presidente, le
facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal
Vice Presidente, ove nominato.
INVARIATO
4.Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa piena
prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
INVARIATO
ARTICOLO
21

COMPENSI
INVARIATO
1.Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle
spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un
compenso
che
viene
determinato
dall'Assemblea
ordinaria all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli
componenti secondo le determinazioni del medesimo
Consiglio di Amministrazione.
INVARIATO
2.Il Consiglio di Amministrazione inoltre determina, in
conformità alla normativa, la remunerazione spettante
a quegli amministratori che siano investiti di particolari
cariche, sentito il parere del Collegio sindacale ai sensi
di legge.
INVARIATO
TITOLO
VII
COLLEGIO
SINDACALE
INVARIATO
ARTICOLO
22

COMPOSIZIONE
INVARIATO
1.Il
Collegio
sindacale
è
costituito
da
tre
sindaci
effettivi e da due supplenti.
INVARIATO
2.L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e
ne determina il compenso. I Sindaci restano in carica
per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
convocata
per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
INVARIATO
3.La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto
della disciplina di legge e regolamentare applicabile e,
salvo quanto di seguito previsto nel presente articolo,
avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle
INVARIATO
quali i candidati sono elencati mediante un numero
progressivo.
4.Ciascuna lista contiene un numero di candidati non
superiore al numero dei membri da eleggere.
INVARIATO
5.Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli
o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il due per
cento delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla
disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la
presentazione delle liste di candidati per la nomina del
Consiglio di Amministrazione (i"soggetti legittimati").
INVARIATO
6.Ogni socio ‐ nonché i soci aderenti a un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del
TUF ‐ può presentare, o concorrere alla presentazione,
e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in
violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna
lista.
INVARIATO
7.Ogni
candidato
può
presentarsi,
a
pena
di
ineleggibilità, in una sola lista.
INVARIATO
8.Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le
presentano, devono essere depositate presso la sede
legale della Società, almeno venticinque giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare
sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale,
salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge
e/o
regolamentare.
In
particolare,
qualora
alla
scadenza del predetto termine sia stata depositata una
sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che
risultino collegati tra loro, possono essere presentate
liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo
diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili. In tale caso, avranno diritto
di presentare le liste, i soci che da soli o insieme ad altri
soci
siano
complessivamente
titolari
di
azioni
rappresentanti
la
metà
della
soglia
di
capitale
individuata
al
precedente
comma
5.
I
soggetti
legittimati
sono
invitati
a
depositare
proposte
di
delibera
sugli
emolumenti
(dei
componenti
del
Collegio sindacale) contestualmente al deposito della
lista, ovvero entro il termine indicato dalla Società
INVARIATO
nell'avviso di convocazione per la presentazione di
proposte di delibera. Il Consiglio di Amministrazione
provvede alla formulazione delle suddette proposte
nel caso in cui gli azionisti non vi provvedano entro i
suddetti termini.
9.Le liste dei candidati sono messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con
le
altre
modalità
previste
dalla
Consob
con
regolamento, almeno ventuno giorni prima della data
dell'assemblea.
INVARIATO
10.Fatta
comunque
salva
ogni
ulteriore
documentazione
richiesta
dalla
disciplina,
anche
regolamentare,
applicabile, le
liste
devono
essere
corredate
da
un
curriculum
vitae
contenente
le
caratteristiche personali e professionali dei soggetti
designati,
con
indicazione
degli
incarichi
di
amministrazione
e
controllo
ricoperti
presso
altre
società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli
candidati:

accettano la propria candidatura, e

attestano,
sotto
la
propria
responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità,
nonché
l'esistenza
dei
requisiti prescritti per la carica dalla disciplina,
anche regolamentare vigente, e dallo Statuto.
INVARIATO
11.Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al
giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono
tempestivamente comunicate alla Società dai soggetti
legittimati.
INVARIATO
12.Le
liste
presentate
senza
l'osservanza
delle
disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.
INVARIATO
13.Le liste che presentino un numero di candidati
superiore a uno si articolano in due sezioni: una per i
candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i
candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei
candidati di ciascuna sezione deve essere individuato
tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che
abbiano esercitato l'attività direvisione legale dei conti
per un periodo non inferiore a tre anni.
INVARIATO
14.Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in
materia
di
equilibrio
tra
i
generi,
le
liste
che,
INVARIATO
considerate
entrambe
le
sezioni,
presentano
un
numero di candidati pari o superiore a tre, devono
includere
candidati
di
genere
diverso
tanto
nella
sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in
quella relativa ai sindaci supplenti.
15.All'elezione dei membri del Collegio sindacale si
procede come segue:
a)
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti,
nell'ordine
progressivo
con
il
quale
sono
elencati nella lista stessa, due membri effettivi
e un membro supplente;
b)
dalla lista che ha ottenuto in assemblea il
maggior
numero
di
voti
dopo
la
lista
di
maggioranza, e che non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, con coloro
che hanno presentato o votato la lista di
maggioranza (cd. lista di minoranza) sono
tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa, il restante membro
effettivo e l'altro membro supplente; nel caso
in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso
numero
di
voti,
si
procede
a
una
nuova
votazione di ballottaggio tra tali liste da parte
di tutti gli aventi diritto al voto presenti in
assemblea, risultando eletti i candidati della
lista che ottenga la maggioranza semplice dei
voti.
INVARIATO
16.La
presidenza del
Collegio sindacale
spetta
al
membro effettivo indicato come primo candidato nella
lista di minoranza.
INVARIATO
17.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di
lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci
effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di
sindaci appartenenti al genere meno rappresentato
previsto dalla normativa, il candidato appartenente al
genere più rappresentato ed eletto, indicato come
ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della
lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato
appartenente al genere meno rappresentato e non
eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione.
INVARIATO
18.In caso di morte, rinuncia o decadenza di un
sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla
medesima lista di quello cessato.
INVARIATO
19.Nel
caso
in
cui
il
subentro
non
consenta
di
ricostituire
un
Collegio
sindacale
conforme
alla
normativa anche in materia di equilibrio tra i generi,
subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.
INVARIATO
20.Qualora
successivamente
si
renda
necessario
sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista di
maggioranza, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco
supplente tratto dalla medesima lista.
INVARIATO
21.Nell'ipotesi
di
sostituzione
del
Presidente
del
Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco
supplente
appartenente
alla
medesima
lista
di
minoranza del presidente cessato, secondo l'ordine
progressivo della lista stessa, fermo restando, in ogni
caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per
ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi
previsto dalla normativa.
INVARIATO
22.Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni
secondo
i
suddetti
criteri,
viene
convocata
un'Assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale
che delibera a maggioranza relativa.
INVARIATO
23.Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del
comma precedente, ovvero ai sensi della normativa,
alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti
necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si
procede come segue: qualora si debba provvedere alla
sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza,
la
nomina
avviene
con
votazione
a
maggioranza
relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni
caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla
normativa; qualora, invece, occorra sostituire sindaci
eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce
con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove
possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva
parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto
del principio della necessaria rappresentanza delle
minoranze, fermo restando, in ogni caso, il rispetto
dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.
INVARIATO
24.Si
intende
rispettato
il
principio
di
necessaria
rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di
sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza
o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina
del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior
numero di voti.
INVARIATO
25.Qualora
sia
stata
presentata
una
sola
lista,
l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora
la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti
sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella
rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio
sindacale spetta alla persona indicata al primo posto
nella predetta lista.
INVARIATO
26.Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non
nominati
ai
sensi
del
procedimento
qui
previsto,
l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge,
fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio
tra i generi previsto dalla normativa.
INVARIATO
27.I sindaci uscenti sono rieleggibili. INVARIATO
ARTICOLO
23

ATTRIBUZIONI
INVARIATO
1.Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla
normativa.
INVARIATO
2.In particolare, il Collegio sindacale vigila:

sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei
regolamenti;

sul
rispetto
dei
principi
di
corretta
amministrazione;

sull'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile
adottato
dalla
Banca, e sul suo concreto funzionamento;

sulla completezza, adeguatezza, funzionalità
e affidabilità del sistema dei controlli interni e
del risk appetite framework (RAF);

sull'esercizio
dell'attività
di
direzione
e
coordinamento da parte della Banca;

sul
processo di
revisione
legale
dei
conti
annuali
e
dei
conti
consolidati,
nonché
sull'indipendenza della società di revisione
legale, in particolare per quanto concerne la
prestazione di servizi non di revisione;

sugli altri atti e fatti precisati dalla legge,
adempiendo a tutte le funzioni che gli sono
demandate
nel
rispetto
della
relativa
disciplina prevista dalla legge.
INVARIATO
3.Il Collegio sindacale accerta, altresì, l'efficacia e
l'adeguato
coordinamento
di
tutte
le
funzioni
e
strutture
coinvolte
nel
sistema
dei
controlli,
ivi
compresa
la
società
di
revisione
incaricata
della
revisione
legale,
il
corretto assolvimento dei
loro
compiti, promuovendo, se del caso, gli opportuni
interventi correttivi.
INVARIATO
4.Ai fini di cui al comma precedente, il Collegio
sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e
le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi
compiti.
INVARIATO
5.I sindaci possono avvalersi, per svolgere e indirizzare
le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, delle
strutture e delle funzioni preposte al controllo interno,
nonché
procedere,
in
qualsiasi
momento,
anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
INVARIATO
6.Il
Collegio
sindacale
può
chiedere
agli
amministratori, all'Amministratore Delegato e agli
altri dipendenti qualsiasi notizia sull'andamento delle
INVARIATO
operazioni
sociali
o
su
determinati
affari.
Può
scambiare informazioni con i corrispondenti organi
delle
società
controllate
in
merito
ai
sistemi
di
amministrazione e controllo, e all'andamento generale
dell'attività sociale.
7.Il Collegio sindacale è tenuto obbligatoriamente a
segnalare alle Autorità di Vigilanza atti o fatti che
possano
costituire
una
irregolarità
di
gestione
o
violazione
di
norme,
previste
dalla
normativa,
e
comunica al Consiglio di Amministrazione le carenze e
le irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo
l'adozione di idonee misure correttive, e verificandone
nel tempo l'efficacia.
INVARIATO
8.Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi
anche
per
teleconferenza
o
videoconferenza,
a
condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia consentito loro seguire la discussione
e intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il
Collegio sindacale si considera riunito nel luogo in cui si
trova il Presidente.
INVARIATO
TITOLO
VIII
REVISIONE
LEGALE
SUI
CONTI
DELLA
BANCA
INVARIATO
ARTICOLO
24–
SOCIETÀ
DI
REVISIONE
INVARIATO
1.La revisione legale viene esercitata da una società di
revisione iscritta nell'apposito registro e in possesso
degli eventuali ulteriori requisiti di legge, scelta previa
accurata
valutazione
della
professionalità
e
dell'esperienza,
affinché
tali
requisiti
siano
proporzionati
alle
dimensioni
e
alla
complessità
operativa della Banca.
INVARIATO
TITOLO
IX
BILANCIO
E
UTILI
INVARIATO
1.L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni
anno.
INVARIATO
2.Alla
fine
di
ogni
esercizio,
il
Consiglio
di
Amministrazione procede alla redazione del bilancio di
esercizio.
INVARIATO
3.Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti
come segue:
a)
cinque per cento alla riserva legale, sino a che
questa non abbia raggiunto un quinto del
capitale sociale;
b)
il residuo degli utili assegnati agli azionisti
dall'Assemblea
ordinaria,
salvo
che
quest'ultima deliberi di accantonarli a riserva.
INVARIATO
4.Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la
distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui
dividendi da distribuirsi alla fine dell'esercizio stesso. Il
saldo di tali dividendi è pagato con le modalità stabilite
dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
4.Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la
distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui
dividendi
da
distribuirsi
alla
fine
dell'esercizio
stesso, nei modi e nelle forme di legge. Il saldo di
tali dividendi è pagato con le modalità stabilite
dall'Assemblea
in
sede
di
approvazione
del
bilancio.
5.Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato
entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse
divenuto esigibile è prescritto a favore della Società,
con imputazione del controvalore al fondo di riserva.
INVARIATO
TITOLO
X
RECESSO
ARTICOLO
26

RECESSO
INVARIATO
INVARIATO
1.Il diritto di recesso compete al socio nelle ipotesi
previste dall'art. 2437, comma 1, c.c., e può essere
esercitato nei tempi e con i modi previsti dalla legge.
INVARIATO
2.Non sono previste ulteriori cause di recesso, neppure
per
effetto
dell'approvazione
di
deliberazioni
riguardanti la proroga del termine di durata della
Banca, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione delle azioni.
INVARIATO
TITOLO
XI
SCIOGLIMENTO
E
LIQUIDAZIONE
INVARIATO
ARTICOLO
27

SCIOGLIMENTO
E
LIQUIDAZIONE
INVARIATO
1.Ferma restando ogni diversa disposizione di legge,
qualora si verifichi una causa di scioglimento della
Banca,
l'Assemblea
stabilirà
le
modalità
di
liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
INVARIATO
TITOLO
XII
DISPOSIZIONI
FINALI
INVARIATO
ARTICOLO
28

DISPOSIZIONI
FINALI
INVARIATO
1.Per
quanto
non
espressamente
previsto
nello
Statuto si fa riferimento alle norme di legge.
INVARIATO

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti e di quanto indicato dallo schema 3 dell'allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, si segnala che le proposte di modifica di cui agli articoli 15, 18, 20 e 25 dello Statuto Vigente non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c.

4. Autorizzazioni

Le Modifiche Statutarie proposte sono state sottoposte a preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB.

5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio diAmministrazione sottopone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di BFF Bank S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie e delle proposte ivi formulate, così come autorizzate dall'Autorità di Vigilanza,

DELIBERA

  • 1) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 15, 18, 20 e 25 dello Statuto sociale, approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;
  • 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'AmministratoreDelegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico‐giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".

**.***.**

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Salvatore Messina)

Milano, [7 marzo 2024]

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