AGM Information • Jan 15, 2026
AGM Information
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INFO DIGITAL SIGN
N.20669 di rep.
N. 11565 di racc.
L'anno 2025 (duemilaventicinque)
il giorno 19 (diciannove)
del mese di dicembre
in Milano, in via Agnello n. 18.
Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione, Federico Vecchioni - della società per azioni quotata:
con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), via Cavicchini n. 2, capitale sociale Euro 261.883.391,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara: 08677760962, iscritta al R.E.A. di Ferrara al n. 217478 (di seguito "BF" o anche la "Società"),
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della assemblea straordinaria della predetta Società, tenutasi nelle modalità di cui infra in data
giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sulla materia dell'ordine del giorno infra riprodotto.
Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assembla straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.
* * *
Alle ore 10, Federico Vecchioni, nella predetta qualità di Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione, presente presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, assume la presidenza dell'Assemblea della Società ai sensi dello Statuto e chiama me Notaio a fungere da segretario.
Quindi il Presidente comunica che:
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con Legge 27/2020, prorogato, da ultimo, dall'art. 3, comma 14-sexies, della Legge 21 febbraio 2025 n. 15, stabilendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato ("RD") dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il TUF), conferendo tale incarico alla Dott.ssa Nicoletta Moretti;
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verbale dell'Assemblea; saranno inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea o in allegato allo stesso i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con indicazione del relativo numero di azioni possedute; - sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;
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Quindi il Presidente propone, con il consenso unanime dei presenti e dal momento che la documentazione inerente il punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.
* * *
A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto dell'ordine del giorno ed al proposito chiede a me
notaio di procedere alla lettura della proposta di delibera
contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come infra allegata che contiene anche la versione sinottica dello Statuto sociale (i.e. il testo vigente
e il nuovo testo (proposto) affiancati in doppia colonna per
evidenziarne le differenze e facilitare la comprensione delle
variazioni apportate agli articoli).
Alle ore 10,08, invariati i presenti, il Presidente sottopone all'approvazione del RD la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'assemblea straordinaria di BF S.p.A. ("Società"),
vista la relazione illustrativa redatta si sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione"), con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria
Astenuti 0 voti.
Contrari 8.429 voti.
Favorevoli i rimanenti 279.846.623 voti intervenuti.
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Il Presidente proclama il risultato.
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,10, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.
Si allegano:
***
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 8.
Consta
di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e della decima sin qui.
F.to Andrea De Costa notaio
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All. "A" al N° $\frac{20669}{14565}$ di rep.

B.F. S.p.A.
Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962 Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 261.883.391,00
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BF S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA, IN SEDE STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 17 DICEMBRE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE
redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema n. 3, al predetto regolamento.
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| INDIC | E | 2 |
|---|---|---|
| ĭ. | INTRODUZIONE | 3 |
| n. | PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI AR | TICOLI 16, |
| 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29 E 32 DELLO STATUTO" | 3 | |
| II.A | Motivazioni della proposta | 3 |
| II.B | Illustrazione delle modifiche | 3 |
| 11.B.1 | Competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione | 3 |
| 11.B.2 | Riunioni del Consiglio di Amministrazione | 6 |
| II.B.3 | Dirigente per rendicontazione di sostenibilità | 8 |
| II.B.4 | 12 | |
| II.C | Diritto di recesso | 17 |
| $\mathbf{H.D}$ | Proposta di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno | 18 |
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La presente relazione (la "Relazione"), redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché in conformità all'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, Schema n. 3, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di BF S.p.A. ("BF" o la "Società") nel corso della riunione del 14 novembre 2025 e viene messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovverosia presso la sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini, 2, sul sito internet della Società, all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "Investor Relations" > "Assemblea" > "2025" > "Assemblea straordinaria 17.12.2025", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo internet www.linfo.it.
La Relazione illustra le proposte di modifica allo statuto sociale di BF (lo "Statuto") di cui al punto 1 dell'ordine del giorno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in unica convocazione il 17 dicembre 2025.
* * *
II. PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29 E 32 DELLO STATUTO"
II.B.1 Competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione
Con riferimento al Titolo VI, "Amministrazione della Società", dello Statuto, si propone di modificare l'art. 16 come segue.
| Art | 16 | T1 | Consiglio | ٦i | Art. 16. Il Consiglio di Amministrazione è |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.77. | 10. | 11 | Consigno | uı | Ait. 10. ii Consigno di Aminimistrazione e |

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Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate:
investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate:
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investiti di particolari cariche;
N. k) piani di stock option;
modo realizzato.
Il Consiglio può inoltre deliberare (i) la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'Articolo 2446, comma 3, del Codice Civile e in caso di recesso del socio, (ii) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. (iii) trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale, nonché (iv) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli Articoli 2505, 2505bis e 2506-ter del Codice Civile, fatta eccezione per i casi in cui le suddette operazioni attribuiscano il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437 del Codice Civile.
loro collegati, complessivamente superiori ad euro 5 (cinque) milioni;

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| Testo vigente dello Statuto | Testo modificato dello Statuto | ||
|---|---|---|---|
| euro 5 (cinque) milioní. | |||
| Il Consiglio può inoltre deliberare (i) la | |||
| riduzione del capitale sociale ai sensi | |||
| dell'Articolo 2446, comma 3, del Codice | |||
| Civile e in caso di recesso del socio, (ii) | |||
| l'adeguamento dello statuto a disposizioni | |||
| normative, (iii) il trasferimento della sede | |||
| legale nell'ambito del territorio nazionale, | |||
| nonché (iv) la fusione e la scissione nei casí | |||
| previsti dagli Articoli 2505, 2505-bis e | |||
| 2506-ter del Codice Civile, fatta eccezione | |||
| per i casi in cui le suddette operazioni | |||
| attribuiscano il diritto di recesso ai sensi | |||
| dell'Articolo 2437 del Codice Civile. | |||
| () |
| Testo vigente dello Statuto | Testo modificato dello Statuto |
|---|---|
| Art. 17. Il Consiglio di | Art. 17. Il Consiglio di Amministrazione si |
| Amministrazione si riunisce presso la | riunisce presso la, anche fuori dalla sede |
| sede sociale o altrove, ogniqualvolta lo | sociale o altrove, in Italia o all'estero, |
| ritenga opportuno il Presidente ovvero, | ogniqualvolta lo ritenga opportuno il |
| in caso di sua assenza o impedimento, il | Presidente ovvero, in caso di sua assenza o |
| Vice Presidente (ove nominato) o ne | impedimento, il Vice Presidente (ove |
| venga fatta richiesta per iscritto da | nominato) o ne venga fatta richiesta per |
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almeno un sindaco o tre Amministratori.
convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata, posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione, posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico atto a fornire la prova dell'invio, trasmettere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza le convocazioni potranno essere diramate un giorno prima dell'adunanza. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, tramite gli organi delegati o, in mancanza degli organi delegati, anche direttamente, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società: ciascun Amministratore, inoltre, riferisce tempestivamente agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse ai sensi dell'Articolo 2391 del Codice Civile.
Successivamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza e gli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge per i propri componenti.
iscritto da almeno un sindaco o tre Amministratori.
Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata, posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione, posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico atto a fornire la prova dell'invio, da trasmettere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza le convocazioni potranno essere diramate un giorno prima dell'adunanza.
Inoltre, le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, tramite gli organi

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| Testo vigente dello Statuto | Testo modificato dello Statuto | |||
|---|---|---|---|---|
| delegati o, in mancanza degli organi | ||||
| delegati, anche direttamente, di regola in | ||||
| occasione delle riunioni del Consiglio di | ||||
| Amministrazione e con periodicità | ||||
| almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, | ||||
| sull'attività svolta e sulle operazioni di | ||||
| maggior rilievo economico, finanziario e | ||||
| patrimoniale, effettuate dalla Società; | ||||
| ciascun Amministratore, inoltre, riferisce | ||||
| tempestivamente agli altri Amministratori | ||||
| e al Collegio Sindacale di ogni interesse ai | ||||
| sensi dell'Articolo 2391 del Codice Civile. | ||||
| Successivamente alla nomina, il Consiglio | ||||
| di Amministrazione, sentito il Collegio | ||||
| Sindacale, accerta il possesso dei requisiti | ||||
| di onorabilità e indipendenza e gli altri | ||||
| requisiti eventualmente previsti dalla legge | ||||
| per i propri componenti. |
| Testo vigente dello Statuto | Testo modificato dello Statuto | |||
|---|---|---|---|---|
| Art. 23. La rappresentanza della | Art. 23. La rappresentanza della Società, | |||
| Società, per tutti i suoi rapporti, | per tutti i suoi rapporti, compresa anche la | |||
| compresa anche la rappresentanza | rappresentanza giudiziale in qualsiasi sede | |||
| giudiziale in qualsiasi sede e la firma | e la firma libera, spettano al Presidente del | |||
| libera, spettano al Presidente del | Consiglio di Amministrazione. Il |
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Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Consigliere, come pure ad impiegati, talune mansioni, compresa la firma sociale, con le qualifiche e le modalità che crederà del caso.
Il Consiglio di Amministrazione per la esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione della Società può nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Può istituire anche, sotto la propria responsabilità, un Comitato Esecutivo di non meno di tre Consiglieri, determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Del Comitato dovranno far parte il Presidente del Consiglio Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato. funzionamento del Comitato Esecutivo avverrà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili.
Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare, sia nel proprio seno che all'infuori di esso, un Direttore Generale; potrà altresì nominare Direttori e Procuratori speciali determinandone i poteri, le attribuzioni, le remunerazioni, come esso crederà del caso, per il miglior andamento dell'azienda sociale.
Il Direttore Generale attende alla trattazione degli affari sociali. Egli provvede alla gestione ordinaria,
Consiglio di Amministrazione puo delegare ad un Consigliere, come pui ad impiegati, talune mansioni, compresa la firma sociale, con le qualifiche e modalità che crederà del caso.
Il Consiglio di Amministrazione per la esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione della Società può nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri ai dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Può istituire anche. sotto propria responsabilità, un Comitato Esecutivo di meno di tre Consiglieri, determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Del Comitato dovranno far parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato. Il funzionamento del Comitato Esecutivo avverrà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili.
Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare, sia nel proprio seno che all'infuori di esso, un Direttore Generale; potrà altresì nominare Direttori e Procuratori speciali determinandone i poteri, le attribuzioni, le remunerazioni, come esso crederà del caso, per il miglior andamento dell'azienda sociale.
Il Direttore Generale attende alla trattazione degli affari sociali. Egli provvede alla gestione ordinaria, nell'ambito degli indirizzi generali di gestione e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.
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nell'ambito degli indirizzi generali di gestione e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.
Il Direttore Generale è capo del personale e svolge le inerenti funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione, predisponendo i relativi provvedimenti per il Consiglio di Amministrazione quando non rientranti nelle sue competenze.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'Articolo 154-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n, 58 e successive modifiche ed integrazioni.
Il dirigente così nominato, che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale, resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a tale dirigente, in aggiunta ai compiti previsti dal citato Articolo 154bis. altre funzioni di direzione amministrativa e/o finanziaria compatibili con lo svolgimento di detti compiti.
Il dirigente in questione presta ogni necessaria collaborazione al Collegio Sindacale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.
Il Direttore Generale è capo del personale e svolge le inerenti funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione, predisponendo i relativi provvedimenti per il Consiglio di Amministrazione quando non rientranti nelle sue competenze.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'Articolo 154-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n, 58 e successive modifiche ed integrazioni.
Il dirigente così nominato, che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale, resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio đi Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società. Il Consiglio di Amministrazione attribuire a tale dirigente, in aggiunta ai compiti previsti dal citato Articolo 154-bis, altre funzioni di direzione amministrativa e/o finanziaria compatibili con lo svolgimento di detti compiti.
Il dirigente in questione presta ogni necessaria collaborazione al Collegio Sindacale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione – nel rispetto delle previsioni tempo per tempo applicabili – ha facoltà di attribuire i poteri e le responsabilità di cui all'art. 154-bis. comma 5-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della normativa, anche di
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| Testo vigente dello Statuto | Testo modificato dello Statuto |
|---|---|
| attuazione, pro tempore applicabile i $\hat{h}_{5}$ | |
| materia di rendicontazione di sostenibilita | |
| a un dirigente, diverso dal dirigente | |
| preposto alla redazione dei documenti | |
| contabili societari, che sia dotato di una | |
| significativa esperienza professionale in | |
| materia di sostenibilità e di redazione della | |
| dichiarazione non finanziaria ovvero della | |
| rendicontazione di sostenibilità acquisita | |
| attraverso esperienze di lavoro in | |
| posizione di adeguata responsabilità per | |
| un congruo periodo e che deve possedere | |
| gli stessi requisiti di onorabilità e di | |
| professionalità previsti dalle norme vigenti | |
| per i componenti del Collegio Sindacale. |
<sup>1 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125, "Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. (24G00145)".
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dichiarazione non finanziaria ovvero della rendicontazione di sostenibilità, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo e (ii) possesso degli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.
| Testo vigente dello Statuto | Testo modificato dello Statuto | ||
|---|---|---|---|
| Art. 25. L'Assemblea ha luogo presso la | Art. 25. L'Assemblea ha luogosi tiene, | ||
| sede sociale o altrove, in Italia, nel | secondo quanto indicato nell'avviso di | ||
| luogo che il Consiglio di | convocazione, (i) presso la sede sociale o | ||
| Amministrazione riterrà opportuno indicare. | altrove, in Italia, nel-luogo che il Consiglio | ||
| di Amministrazione riterrà opportuno | |||
| indicare; ovvero (ii) ove la legge lo | |||
| consenta, esclusivamente, mediante mezzi | |||
| di telecomunicazione. | |||
| Ove la legge lo consenta, e nel rispetto dei | |||
| termini e condizioni da essa previsti, il | |||
| Consiglio di Amministrazione può altresì | |||
| prevedere, nell'avviso di convocazione, (i) | |||
| che l'intervento e l'esercizio del diritto di | |||
| voto da parte degli aventi diritto possano | |||
| avvenire esclusivamente mediante il | |||
| conferimento di delega (o subdelega) di | |||
| • | voto al rappresentante designato, con le | ||
| modalità previste dalla legge e ai sensi del | |||
| successivo art. 29; (ii) qualora il Consiglio | |||
| di Amministrazione non si sia avvalso | |||
| della facoltà sub (i), che la partecipazione | |||
| alla discussione in Assemblea sia riservata | |||
| a coloro che, al temine della "record date" | |||
| ai sensi di legge, detengono una | |||
| partecipazione almeno pari alla soglia al | |||
| riguardo prevista per legge; (iii) che il voto | |||
| possa essere espresso anche per | |||
| corrispondenza o in via elettronica, in | |||
| conformità a quanto previsto dalla legge. | |||
| Art. 26. L'Assemblea deve essere | Art. 26. Qualora l'Assemblea si tenga mediante mezzi di telecomunicazione ai |
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convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.
Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (o entro il diverso termine di cui alla disciplina anche regolamentare applicabile), il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.
Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni.
Art. 27. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. II termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.
sensi dell'Art. 25(ii), tali mezzi devono consentire la corretta identificazione degi intervenuti da parte del Presidento un'adeguata partecipazione intervenuti alla discussione e alla votazione, un'adeguata proclamazione dei risultati della votazione e verbalizzazione, nonché in generale un regolare svolgimento dell'adunanza e il rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Ove l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, non è necessaria l'indicazione di un luogo fisico di convocazione e svolgimento; il Presidente, il Segretario e il Notaio non devono necessariamente trovarsi nel medesimo luogo.
Art. 2627. L'Assemblea deve essereè convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente.
L'avviso di convocazione deve contenere
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| Testo vigente dello Statuto | Testo modificato dello Statuto |
|---|---|
| l'indicazione del giorno, dell'ora e ove | |
| del caso – del luogo dell'adunanza, l'elenco | |
| delle materie da trattare, nonché le altre | |
| informazioni richieste dalla legge. | |
| L'avviso di convocazione deve essere | |
| pubblicato nei termini di legge. | |
| Entro il termine di pubblicazione | |
| dell'avviso di convocazione | |
| dell'assembleadell'Assemblea (o entro il | |
| diverso termine di cui alla disciplina anche | |
| regolamentare applicabile), il Consiglio di | |
| amministrazione Amministrazione mette a | |
| disposizione del pubblico presso la sede | |
| sociale, sul sito internet della società e con | |
| le altre modalità previste dalla Consob con | |
| regolamento, una relazione sulle materie | |
| all'ordine del giorno. | |
| Entro lo stesso termine la società mette a | |
| disposizione sul proprio sito internet i | |
| documenti che saranno sottoposti | |
| all'assemblea, i moduli per la delega del | |
| voto ad un rappresentante e le | |
| informazioni sull'ammontare del capitale | |
| sociale con l'indicazione del numero delle | |
| azioni. | |
| Art. 27-L'Assemblea-ordinaria-deve-essere | |
| convocata ogni anno entro centoventi | |
| giorni-dalla-chiusura-dell'esercizio sociale. | |
| H termine potrà essere di centottanta | |
| gionni quando particolari esigenze lo | |
| richiedono- | |
| Art. 28. Possono intervenire | Art. 28. Possono intervenire |
| all'Assemblea coloro ai quali spetta il | all'Assemblea, direttamente o mediante |
| diritto di voto. | conferimento di delega secondo quanto |
| Le modalità formali di legittimazione | indicato nell'avviso di convocazione. |
| all'intervento in assemblea e all'esercizio | coloro ai quali spetta il diritto di voto. |
| del diritto di voto sono regolate dalla | Le modalità formali di legittimazione |
| legge. | all'intervento in assemblea e all'esercizio |
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Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.
del diritto di voto sono regolate dalla legge-
Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.
Art. 29. ColoroOve il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste per legge regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Art. 29. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di
Art. 29. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto con il ruolo di rappresentante designato, al quale i soci legittimati al voto in assemblea possono conferire, secondo le modalità stabilitee nei termini stabiliti dalla legge—o dai regolamenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le

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| Testo vigente dello Statuto | Testo modificato dello Statuto |
|---|---|
| convocazione dell'Assemblea. | quali non sono state conferite istruzioni di |
| La società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, secondo le modalità stabilite dalla legge o dai regolamenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista. | voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista. |
| Testo modificato dello Statuto |
|---|
| Art. 32. L'Assemblea ordinaria deve essere |
| convocata ogni anno entro centoventi |
| giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. |
| II termine potrà essere di centottanta |
| giorni quando particolari esigenze lo |
| richiedono. |
| Art. 32. In deroga a quanto precede, tutte |
<sup>2 LEGGE 5 marzo 2024, n. 21, "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti".
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violazioni degli impegni finanziari assunti ai sensi di contratti di finanziamento di cui la Società è o sarà parte e/o (iii) da norme relative al settore agricolo la cui mancata adozione possa avere quale conseguenza la perdita di contributi e/o vantaggi fiscali, in tutti i casi a condizione che l'aumento di capitale sociale sia offerto in opzione ai soci; e/o
b) l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie, dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare almeno il 70% del capitale sociale della Società.
le delibere aventi ad oggetto:
—matcrie riservate per legge alla competenza dell'assemblea-straordinariaad eccezione di aumenti di capitale sociale richiesti (i) dalla legge e/o (ii) al fine di rimediare ad eventuali violazioni degli impegni finanziari assunti ai sensi di contratti di finanziamento di cui la Società è o sarà parte e√o (iii) da norme relative al settore agricolo la cui mancata adozione possa avere quale conseguenza la perdita di contributi e/o vantaggi fiscali, in tutti i casi a condizione che l'aumento di capitale sociale sia offerto in opzione ai soci, e/o -l'autorizzazione all'acquisto e√o all'alienazione di azioni proprie, dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare almeno il 70% del capitale sociale della Società.
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"L'assemblea straordinaria di BF S.p.A. ("Società"), vista la relazione illustrativa redatta si sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione"), con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria
di approvare la modifica degli articoli dello statuto sociale di BF, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente esecutivo, con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della deliberazione che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile."
* * *
Jolanda di Savoia, 15 novembre 2025
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BF S.p.A. (dott. Federico Vecchioni)
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All. $^{\circ}B$ " al N° $\frac{20669}{11565}$ di rep.
Presenze in ordine alfabetico e votazioni
| 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEA STRAORDINARIA | ||||
| AZIONI ORDINARIE |
VOTO MAGGIORATO |
N. DIRITTI DI VOTO |
PUNTO 1 | |
| ARUM S.p.A. | 63.235.900 | 21.647.699 | 84.883.599 | F |
| CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOCIETA COOPERATIVA | 177.327 | 177.327 | F | |
| DOMPE' Holdings s.r.l. | 65.405.471 | 33.687.573 | 99.093.044 | F |
| ELFE | 10 | 10 | F | |
| Eni Natural Energies S.p.A. | 13,919,837 | 9.942.741 | 23.862.578 | F |
| ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI |
4.909.735 | 4.909.735 | F | |
| Fondazione Cariplo | 15.164.711 | 13.637.830 | 28.802.541 | F |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo | 980.392 | 980.392 | F | |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca | 978.574 | 978.574 | F | |
| Fondazione Enpaia | 6.879.848 | 50.763 | 6.930.611 | F |
| Inalca | 5,051.873 | 5.051.873 | F | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 11,301,004 | 11.301.004 | F | |
| Miria | 12.875.335 | 12.875.335 | F | |
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 5.645 | 5.645 | С | |
| UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | 2.780 | 2.780 | С | |
| DIMENSIONAL FUNDS PLC | 4 | 4 | С | |
| TOTALE | 200.888.446 | 78.966.606 | 279.855.052 | ********* |
| TOTALE DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA | 279,855.052 |
|---|---|
| % DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA | 77,470% |
| TOTALE DIRITTI DI VOTO | 361.241.167 |
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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)
Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di modifica degli articoli 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 32 dello statuto sociale di B.F. S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
| NUMERO AZIONISTI |
νοπ | % SU VOTI RAPPRESENTATI CON ISTRUZIONI DI VOTO |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|---|---|---|---|---|
| VOTI RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA PER I QUALI SONO STATE DATE ISTRUZIONI DI VOTO (COMPUTABILI NEL QUORUM DELIBERATIVO) |
16 | 279.855.052 | 100,000% | 77,470% |
| Favorevoli | 13 | 279.846.623 | 99,997% | 77,468% |
| Contrari | 3 | 8.429 | 0,003% | 0,002% |
| Astenutí | 0 | 0,000% | 0,000% | |
| VOTI RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA PER I QUALI NON SONO STATE DATE ISTRUZIONI DI VOTO (NON COMPUTABILI NEL QUORUM DELIBERATIVO) | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% |
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In deroga a quanto disposto dall'Articolo 2437, comma 2, lett. a) del Codice Civile, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga del termine.
Art. 4. Il capitale sociale è di Euro 261.883.391 rappresentato da n. 261.883.391 azioni, senza indicazione di valore nominale.
Le azioni sono nominative e conferiscono identici diritti, in particolare, ogni azione dà diritto ad un voto.
In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta alla medesima persona, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni sub (a) e (b) di cui al precedente paragrafo; o (ii) la cd. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi le persone che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, la persona legittimata ai sensi del presente
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articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se la persona è sottoposta a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (a) rinuncia dell'interessato; (b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La maggiorazione di voto: (a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); (b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; (d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; (e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; (f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; (g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari; (h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee.
Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la
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maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2439 c.c..
Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale ai sensi dell'art. 2441, c. 4, c.c..
In data 10 maggio 2023, l'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2439, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranche, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di 631.838 euro da imputare interamente a capitale con emissione di massime n° 631.838 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente – laddove dovessero ricorrerne i presupposti – ai beneficiari del piano di remunerazione ed incentivazione approvato dall'assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023 o di altri piani di remunerazione ed incentivazione che saranno eventualmente approvati, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.
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Art. 5. La Società attua un modello di impresa basato sulla realizzazione di filiere integrate, controllate e completamente tracciabili mediante un processo orientato ai valori e ai principi di sostenibilità con l'obiettivo di creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo conto degli interessi di tutti i propri stakeholder.
La Società è orientata, oltre che alla sostenibilità economica, in una logica di medio-lungo periodo, al rispetto e alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, alla conservazione delle specie e degli habitat, alla gestione oculata delle risorse, a beneficio della collettività e delle generazioni future, all'applicazione di sistemi all'avanguardia nel campo dell'agricoltura di precisione e in quello agroindustriale, investendo in tecnologie avanzate.
nonché di ogni altra attività economica collegata da un nesso di strumentalità o accessorietà con una o più delle attività precedentemente indicate.
Al fine di perseguire l'oggetto sociale e in via strumentale ad esso, la Società:
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sociali, e può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e privati, concedendo le opportune garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.
Art. 7. La Società potrà emettere obbligazioni ai sensi dell'Articolo 2410 e seguenti del Codice Civile nei limiti e con le modalità previste anche dalle leggi speciali.
La destinazione del residuo 95% sarà deliberata dall'assemblea degli Azionisti.
Art. 11. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste, con le modalità indicate nel seguito.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale e dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito, nonché rispettare l'equilibrio tra i generi, in ciascun caso nel numero di volta in volta indicato dalla normativa pro tempore vigente.
Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari a quella stabilita da Consob con propria delibera ai sensi di legge o di regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il
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termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.
I candidati devono essere elencati nella lista con indicazione di un numero progressivo. Ciascuna lista che contenga almeno 6 candidati deve contenere ed espressamente indicare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa pro tempore vigente. In ciascuna lista devono inoltre essere espressamente indicati gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale e dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale e pubblicate nei termini e nei modi di legge. Insieme alle liste vengono depositati:
Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.
Art. 12. Alla nomina degli Amministratori si procederà come segue:
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Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55%;
Il meccanismo di cui sopra subirà, in ogni caso, il seguente correttivo: qualora una qualsivoglia lista (diversa dalla Lista di Maggioranza) ottenga voti pari almeno al 20% del capitale sociale votante, da tale lista, a prescindere dalle risultanze del meccanismo di cui sopra, saranno in ogni caso tratti i primi 2 Amministratori ivi indicati, con conseguente adeguamento in diminuzione (ove necessario) degli Amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza.
Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi delle precedenti lettere b) e c), si procede a trarre dalla Lista di Maggioranza tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo in essa indicato; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri amministratori dalle altre liste ai sensi delle precedenti lettere b) e c), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla seconda lista in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse.
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Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature.
Ai fini di tutto quanto sopra, (A) non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse; (B) nel caso di parità di voti tra una o più liste, esclusivamente al fine di determinare la graduatoria delle liste medesime (ai fini dell'applicazione della procedura di cui sopra) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con un ballottaggio solo tra liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e laddove il ballottaggio risulti a sua volta in parità, si procederà per sorteggio; (C) gli eletti saranno tratti dalle liste in base alla graduatoria con cui sono indicati i relativi candidati, fatta eccezione per il caso in cui debba trovare applicazione quanto previsto dal comma seguente.
Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, allora:
in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà eletto il primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista
ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato
in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla prima delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista.
ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato
• in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla seconda delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista; e così a seguire.
A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge, fermo il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti, verranno eletti come segue:
in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla Lista di Maggioranza come ultimi in ordine
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progressivo, saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa lista ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare l'elezione del numero richiesto di Amministratori indipendenti
in luogo del candidato non indipendente tratto dalla prima delle altre liste, sarà eletto il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto da tale lista.
A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge ovvero da regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse, a cui la società sia assoggettata o a cui la società dichiari di aderire. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge, regolamenti e relative istruzioni pro tempore vigenti, ovvero regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse ed a cui la società sia assoggettata o a cui la società dichiari di aderire, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero
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Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, che avverrà secondo la procedura prevista dagli Articoli 11 e 12.
Art. 16. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate:
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Art. 17. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente (ove nominato) o ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un sindaco o tre Amministratori.
Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata, posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione, posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico atto a fornire la prova dell'invio, da trasmettere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza le convocazioni potranno essere diramate un giorno prima dell'adunanza.
Inoltre, le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, tramite gli organi delegati o, in mancanza degli organi delegati, anche direttamente, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; ciascun Amministratore, inoltre, riferisce tempestivamente agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse ai sensi dell'Articolo 2391 del Codice Civile.
Successivamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza e gli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge per i propri componenti.
Art. 18. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (ivi incluse quelle non delegabili ai sensi del precedente Art. 16) è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta che riceve il voto del Presidente del Consiglio in carica.
Art. 19. Le deliberazioni sono riportate in apposito libro sottoscritto da chi ha presieduto all'adunanza e dal Segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciati e certificati dal Presidente del Consiglio in carica.
Art. 20. I Consiglieri restano in carica per un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili. Il relativo mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
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esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 21. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell'Articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente conferirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario che può essere scelto all'infuori del Consiglio.
In assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le adunanze di consiglio sono presiedute dal più anziano di nomina fra i consiglieri presenti e, a parità, da quello più anziano di età.
Art. 22. L'Assemblea determina il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, il quale ripartisce il proprio compenso fra i suoi componenti in carica nel modo che sarà da esso stabilito. Inoltre, ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni della sua carica nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio.
La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore o consigliere delegato nonché membro del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Art. 23. La rappresentanza della Società, per tutti i suoi rapporti, compresa anche la rappresentanza giudiziale in qualsiasi sede e la firma libera, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Consigliere, come pure ad impiegati, talune mansioni, compresa la firma sociale, con le qualifiche e le modalità che crederà del caso.
Il Consiglio di Amministrazione per la esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione della Società può nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Può istituire anche, sotto la propria responsabilità, un Comitato Esecutivo di non meno di tre Consiglieri, determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Del Comitato dovranno far parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato. Il funzionamento del Comitato Esecutivo avverrà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili.
Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare, sia nel proprio seno che all'infuori di esso, un Direttore Generale; potrà altresì nominare Direttori e Procuratori speciali determinandone i poteri, le attribuzioni, le remunerazioni, come esso crederà del caso, per il miglior andamento dell'azienda
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sociale.
Il Direttore Generale attende alla trattazione degli affari sociali. Egli provvede alla gestione ordinaria, nell'ambito degli indirizzi generali di gestione e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.
Il Direttore Generale è capo del personale e svolge le inerenti funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione, predisponendo i relativi provvedimenti per il Consiglio di Amministrazione quando non rientranti nelle sue competenze.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'Articolo 154-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n, 58 e successive modifiche ed integrazioni.
Il dirigente così nominato, che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale, resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a tale dirigente, in aggiunta ai compiti previsti dal citato Articolo 154-bis, altre funzioni di direzione amministrativa e/o finanziaria compatibili con lo svolgimento di detti compiti.
Il dirigente in questione presta ogni necessaria collaborazione al Collegio Sindacale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire i poteri e le responsabilità di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità, a un dirigente, diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che sia dotato di una significativa esperienza professionale in materia di sostenibilità e di redazione della dichiarazione non finanziaria ovvero della rendicontazione di sostenibilità acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo e che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.
Art. 24. La Società avrà tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.
I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia
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del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, agro-industriale, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.
La nomina dei Sindaci è effettuata con le modalità di seguito indicate, applicabili ove la materia non venga altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti.
La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), preceduti da un numero progressivo.
I requisiti per la presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sono i medesimi descritti all'Articolo 11, commi 3 e 4, per il Consiglio di Amministrazione.
Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio sindacale, uno dei sindaci effettivi deve appartenere al genere meno rappresentato. A tal fine ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi.
Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
Insieme alle liste vengono depositate:
Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.
In sede di votazione, in caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti, e la
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Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.
In caso di presentazione di due liste, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione, i primi due sindaci effettivi e il primo sindaco supplente e dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, che rivestirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il primo candidato alla carica di sindaco supplente. In caso di presentazione di 3 o più liste, da ciascuna delle 2 liste maggiormente votate sarà tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente indicati mentre dalla 3° lista maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente.
In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.
Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più sindaci ai sensi del presente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.
In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. In caso di integrazione del Collegio Sindacale si procederà per quanto possibile traendo il sindaco o i sindaci da eleggere dalla stessa lista cui apparteneva il sindaco o appartenevano i sindaci cessati, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.
Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, in luogo dei candidati del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (partendo dall'ultimo eletto di tale lista), si intenderanno eletti (seguendo l'ordine di elencazione) i candidati del genere meno rappresentato non eletti della stessa lista.
L'Assemblea determinerà all'atto della nomina, in via anticipata, il compenso annuale per i Sindaci effettivi per tutto il periodo dell'incarico.
Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle adunanze degli organi amministrativi che hanno luogo fuori dalla loro residenza.
Art. 25. L'Assemblea si tiene, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, (i) presso la sede sociale o altrove in Italia; ovvero (ii) ove la legge lo consenta, esclusivamente mediante mezzi
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di telecomunicazione.
Ove la legge lo consenta, e nel rispetto dei termini e condizioni da essa previsti, il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere, nell'avviso di convocazione, (i) che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato, con le modalità previste dalla legge e ai sensi del successivo art. 29; (ii) qualora il Consiglio di Amministrazione non si sia avvalso della facoltà sub (i), che la partecipazione alla discussione in Assemblea sia riservata a coloro che, al temine della "record date" ai sensi di legge, detengono una partecipazione almeno pari alla soglia al riguardo prevista per legge; (iii) che il voto possa essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, in conformità a quanto previsto dalla legge.
Art. 26. Qualora l'Assemblea si tenga mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'Art. 25(ii), tali mezzi devono consentire la corretta identificazione degli intervenuti da parte del Presidente, un'adeguata partecipazione degli intervenuti alla discussione e alla votazione, un'adeguata proclamazione dei risultati della votazione e verbalizzazione, nonché in generale un regolare svolgimento dell'adunanza e il rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Ove l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, non è necessaria l'indicazione di un luogo fisico di convocazione e svolgimento; il Presidente, il Segretario e il Notaio non devono necessariamente trovarsi nel medesimo luogo.
Art. 27. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e – ove del caso – del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.
Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (o entro il diverso termine di cui alla disciplina anche regolamentare applicabile), il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.
Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni.
Art. 28. Possono intervenire all'Assemblea, direttamente o mediante conferimento di delega secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, coloroArt. ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste
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per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Art. 29. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto con il ruolo di rappresentante designato, al quale i soci legittimati al voto in assemblea possono conferire, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista.
Art. 30. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Il Presidente può scegliere due scrutatori fra i soci presenti. Art. 31. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con i quorum di legge.
Art. 32. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.
Art. 33. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
Art. 34. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 35. Per la liquidazione della Società e la ripartizione dell'attivo sociale saranno osservate le disposizioni di legge con le norme che saranno deliberate dall'Assemblea.
Art. 36. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di
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legge.
Art. 37. In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta durante il periodo intercorrente tra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e la chiusura o decadenza dell'offerta.
In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
Art. 38. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti. F.to Andrea De Costa notaio
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All. 'N" al N° $\frac{20689}{....................................$
RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE A B.F. S.P.A. AI SENSI DELL'ART. DEL D. LGS. N. 58/98 ENTRO IL TERMINE DELL'8 DICEMBRE 2025
Le seguenti risposte sono state pubblicate da B.F. S.p.A. sul proprio sito internet all'indirizzo www.bfspa.it, sezione "Investor Relations – Assemblea – 2025 – Assemblea straordinaria 17.12.2025" nel rispetto del termine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata in unica convocazione per il giorno 17 dicembre 2025 (i.e. entro il 15 dicembre 2025).
Domande inviate dall'azionista Carlo Maria Braghero - titolare di n. 7.000 azioni ordinarie BF
1) L'avviso di convocazione letto in data odierna sul sito reca in cima alle pagine l'annotazione "BOZZA". Poiché oggi è il 21 novembre e l'avviso dovrebbe essere pubblicato 30 giorni prima, come si spiega la permanenza di una "BOZZA"? Io, necessariamente, devo tener conto di quanto leggo adesso e regolarmi di conseguenza: se sbaglio qualcosa perché la versione definitiva sarà difforme, cosa succede?
Il documento pubblicato conteneva evidentemente un refuso e deve essere considerato definitivo.
2) Art. 17. Condivido la possibilità di effettuare riunioni in videoconferenza, ma ritengo inammissibile la validità di una riunione non regolarmente convocata senza la presenza totalitaria o, almeno, la dichiarazione degli assenti di essere comunque informati. Voi prevedete che siano "sufficientemente informati" solo i presenti! In questo modo la maggioranza dei consiglieri potrebbe organizzare un blitz (avviso di convocazione con preavviso di poche ore e magari odg non sufficientemente esaustivo) per far passare delibere senza che gli altri consiglieri, magari in disaccordo, abbiano la possibilità di partecipare e quindi far valere le proprie ragioni. Pare norma fatta apposta per isolare, se del caso, i consiglieri eletti nella lista di minoranza.
Per ogni tipo di valutazione rinviamo alla massima n. 48 del 19 novembre 2004 del Consiglio Notarile di Milano che motiva le ragioni per cui si considera "lecita la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo di una s.p.a. o di un s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori e sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione".
3) Art. 25. State prevedendo in statuto regole che ancora non esistono. Vero che vi cautelate con l'inciso "ove la legge lo consenta", ma come fate ad essere sicuri che la nuova legge permetta esattamente quello che voi ipotizzate? Se poi la norma fosse diversa, una ulteriore modifica sarebbe comunque necessaria. Perché questa fuga in avanti? Inoltre dovreste sapere che la iugulatoria norma in vigore che consente assemblee fantasma con il solo RD è stata impugnata a livello europeo e non è amata dal mercato (parte rilevante del nostro azionariato). Eravate all'avanguardia con la semplice previsione (attuale art. 28) di poter partecipare alle riunioni da remoto con mezzi elettronici: perché questa regressione?
Si è ritenuto che una proposta che non tenesse conto delle prossime modifiche normative non sarebbe stata nel migliore interesse della società e dei suoi soci, costringendo ad esempio a sostenere i costi di un'assemblea straordinaria aggiuntiva.
Siamo confidenti che le formulazioni proposte siano tali da non richiedere ulteriori successivi adattamenti.
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La Società ha valutato l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di introdurre nello statuto la facoltà di tenere l'assemblea con partecipazione esclusivamente tramite rappresentante designato, conformemente alla modalità utilizzata negli ultimi anni e che molte altre società quotate impiegano.
4) Art. 29. Il precedente testo prevedeva la possibilità di designare un soggetto cui i soci potevano conferire delega: era una previsione ineccepibile. Ora il discorso deleghe è diluito tra i nuovi art. 28 e 29 con qualche confusione. Nel primo si dice che quando non c'è il solo RD i soci possono dare delega, mentre nel secondo si afferma il contrario, ovvero che l'affidamento della delega al RD è facoltativo ("possono conferire"). Probabilmente c'è un eccesso di regolamentazione che, invece di chiarire, confonde.
Rispetto al precedente testo, il nuovo art. 29 dello Statuto si riferisce evidentemente al solo caso in cui sia previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato. L'espressione utilizzata "possono conferire è da intendere come modalità di conferimento della delega "con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno" laddove l'azionista decida di intervenire ed esercitare il diritto di voto.
Il nuovo art. 28 si riferisce chiaramente al caso in cui l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.
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