AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

B.F.

AGM Information Jun 9, 2023

4503_rns_2023-06-09_923c5593-11be-493d-a3a3-d385f58f4358.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

STUDIO NOTARILE MARCHETTI Via Agnello n. 18 20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 8365 di racc. N. 15383 di rep. Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre)

il giorno 25 (venticinque)

del mese di maggio

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Michele Pisante – della società per azioni quotata:

"B.F. S.p.A."

con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), via Cavicchini n.2, capitale sociale Euro 187.059.565,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara: 08677760962, iscritta al R.E.A. di Ferrara al n. 217478 (di seguito "BF" o anche la "Società")

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della assemblea straordinaria della predetta Società, tenutasi nelle modalità di cui infra in data

10 (dieci) maggio 2023 (duemilaventitré)

qiusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'unico punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assembla straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato.

Alle ore 11,22, esaurita la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Prof. Michele Pisante, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, continua a presiedere l'Assemblea della Società ai sensi dello Statuto e chiama me Notaio a fungere da segretario.

Quindi il Presidente richiama le informazioni di rito già rese in sede di apertura della sessione ordinaria dell'Assemblea e quindi che:

  • a norma di legge e di Statuto, è stata convocata per la data odierna, in unica convocazione, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

l) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, per un periodo di cinque anni dalla data di deliberazione, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;

1

DIGITA

SIGN

  • l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 31 marzo 2023 sul sito internet della Società e, per estratto, in pari data sul quotidiano Il Giornale, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 27/2020, prorogato, da ultimo, dall'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, stabilendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato ("RD") dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il TUF), conferendo tale incarico alla Dott.ssa Nicoletta Moretti;

l'intervento in Assemblea dei componenti gli organi sociali e del RD è consentito solo mediante mezzi di telecomunicazione :

  • per il Consiglio di Amministrazione sono presenti all'Assemblea, oltre al Presidente, i Consiglieri: Dott. Federico Vecchioni, Dott. Giuseppe Andreano, Prof.ssa Maria Teresa Bianchi, Dott.ssa Gabriella Fantolino, Dott. Emilio Giorgi, Dott. Gianluca Lelli, Prof.ssa Rossella Locatelli;

  • per il Collegio Sindacale sono presenti all'Assemblea i sindaci Dott. Roberto Capone, Prof. Giovanni Frattini, Dott.ssa Silvia Passilongo;

  • sono assenti giustificati i Consiglieri Andrea Bignami, Stefania Quintavalla e Claudia Sorlini;

  • sono inoltre presenti per motivi di servizio la Dott.ssa Giuseppina Cenacchi e la Dott.ssa Valentina Di Cecco;

  • è presente il RD dalla Società ai sensi dell'Articolo 135-undecies, Dott.ssa Nicoletta Moretti;

  • il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 187.059.565,00, rappresentato da n. 187.059.565 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con identici diritti;

  • la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede azioni proprie;

  • in vista dell'odierna Assemblea, non sono state presentate domande da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 127-ter del TUF:

  • è stata verificata, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità personale e la legittimazione del RD nonché la regolarità delle deleghe presentate, documenti che sono acquisiti agli atti della Società; nel modulo di delega di voto trasmesso dall'azionista Carlo Maria Braghero (titolare di n. 2.000 azioni), è contenuta la dichiarazione estratta a cura del RD, che, come richiesto dall'azionista, viene allegata al presente verbale;

  • l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, viene allegato al verbale dell'Assemblea; sono inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea o in allegato allo stesso i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con indicazione del relativo numero di azioni possedute;

  • sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data della presente Assemblea un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;

sono regolarmente rappresentate, tramite il RD, n. 167.503.715 azioni pari all'89,546% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Quindi comunica che:

  • la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

  • secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ufficiali ricevute ai sensi dell'Articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione di BF, gli azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono i seguenti:

* Azionista: Dompè Holdings S.r.l. - Quota % su capitale votante: 24,98%

* Azionista: Dott. Federico Vecchioni, durettamente e indirettamente, tramite ARUM S.p.A. ed Elfe S.r.l. - Quota % su capitale votante: 21,91%

* Azionista: Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Quota % su capitale votante: 11,29%

* Azionista: ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Quota % su capitale votante: 6,04%

* Azionista: Eni Natural Energies S.p.A. - Quota % su capitale votante: 5,32%

* Azionista: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Quota % su capitale votante: 3,32%

* Azionista: Enpaia - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - Quota % su capitale votante: 3,23%

* Azionista: Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - Quota % su capitale votante: 3,14%;

3

  • per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, non esistono patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto; possono, tuttavia, essere ricondotte a pattuizioni rilevanti ex art. 122, comma 5, lett. b) del TUF: (i) le previsioni contenute nell'accordo di lock-up sottoscritto in data 21 dicembre 2021 da Eni Natural Energies S.p.A. ("ENE") con BF in forza del quale ENE ha assunto, nei confronti di BF, un impegno di lock-up, per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo, in relazione alle n. 6.201.550 azioni ordinarie della Società emesse nel contesto dell'aumento di capitale e assegnate a ENE. Si precisa che, ai sensi delle previsioni contrattuali tra BF ed ENE, sono comunque consentiti i trasferimenti delle predette azioni qualora preventivamente autorizzati con consenso scritto di BF ovvero qualora esequiti, in tutto o in parte, in favore della società controllante, di società controllate o società soggette a comune controllo di ENE (intendendosi per "controllo" il controllo, diretto o indiretto, avente il significato di cui all'art. 2359, comma 1, c.c.), fermo restando che (a) il cessionario delle azioni dovrà aderire all'accordo di lock-up, subentrando negli impegni ed obblighi di ENE, e {b} qualora il cessionario cessi di essere società controllante, società controllata o società soggetta a comune controllo di ENE, le azioni dovranno essere trasferite nuovamente a ENE. Ai sensi delle previsioni contrattuali, l'accordo di lock-up verrà meno qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio su tutte le azioni ordinarie di BF tempo per tempo in circolazione o su almeno il 60% di dette azioni;

(ii) le previsioni contenute nell'accordo di lock-up sottoscritto in data 21 dicembre 2021 da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP") con BF in forza del quale ISP ha assunto, nei confronti di BF, un impegno di lock-up, per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e integrale liberazione dell'aumento di capitale, in relazione alle n. 6.201.550 azioni ordinarie della Società emesse nel contesto dell'aumento di capitale e assegnate a ISP. Si precisa che, ai sensi delle previsioni contrattuali tra BF e ISP, sono comunque consentiti i trasferimenti delle predette azioni qualora preventivamente autorizzati con consenso scritto di BF ovvero qualora eseguiti, in tutto o in parte, in favore di proprie società controllate o società soggette a comune controllo di ISP (intendendosi per "controllo" il controllo, diretto o indiretto, avente il significato di cui all'art. 2359, comma 1, c.c.), fermo restando che (a) ISP farà sì che il cessionario delle azioni aderisca all'accordo di lock-up, subentrando negli impegni ed obblighi di ISP, e (b) qualora il cessionario cessi di essere società controllata o società soggetta a comune controllo, le azioni dovranno essere trasferite nuovamente a ISP. Non rientrano nei vincoli dell'impegno di lock-up eventuali operazioni su azioni di BF poste in essere da ISP per l'attività di trading in conto proprio o della propria clientela. Ai sensi delle previsioni contrattuali, l'accordo di lock-up verrà meno qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni ordinarie di BF;

  • è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Quindi il Presidente propone, dal momento che la documentazione inerente il punto di parte straordinaria all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, di ometterne la lettura, limitando la stessa alla proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione; nessuno si oppone.

***

Passando alla trattazione del primo e unico punto di parte straordinaria all'Ordine del giorno, il Presidente sottopone all'approvazione del RD proposta di delibera infra trascritta (precisando chè è gia stata approvata, in sede ordinaria, la proposta sul punto 3 all'ordine del giorno, cui la presente proposta era subordinata).

"L'assemblea degli azionisti di B.F. S.p.A., riunita in sede straordinaria,

visti gli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

subordinatamente all'approvazione della proposta sul punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

delibera

(1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranche, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di 631.838 (seicentotrentunomilaottocentotrentotto) euro da imputare interamente a capitale, con emissione di massime n. 631.838 (seicentotrentunomilaottocentotrentotto) azioni ordinarie, senza indicazione di valore nominale, con godimento regolare, al servizio del piano di remunerazione ed incentivazione sottoposto all'approvazione dell'odierna assemblea o eventualmente di altri piani di remunerazione ed incentivazione che saranno eventualmente approvati;

(2) di modificare consequentemente l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale mediante inserimento di un ultimo comma del seguente tenore:

"In data 10 magio 2023, l'assemblea deali azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranche, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo di 631.838 euro da imputare interamente a capitale con emissione nº 631.838 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente – laddove dovessero ricorrerne i presupposti – ai beneficiari del piano di remunerazione approvato dall'assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023 o di altri piani di remunerazione ed incentivazione che saranno eventualmente approvati, che siano dipendenti della Società controllate e abbiano maturato tale diritto." ;

(3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo dell'aumento di capitale gratuito oggetto della presente deliberazione, con facoltà di provvedere alle relative appostazioni contabili conseguenti alle emissioni di azioni ai sensi della disciplina di legge vigente; e

(4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni potere di apportare all'art. 4 dello statuto sociale le variazioni conseguenti alla presente deliberazione, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti del capitale sociale ora delegati, nonché ai fini di ogni opportuno adempimento in relazione alle conseguenti iscrizioni presso il registro delle imprese, con ogni più ampia facoltà di apportare modificazioni di carattere formale eventualmente richieste e di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti e formalità, nessuno escluso o eccettuato. ".

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il RD a indicare i voti che esprime per delega.

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute 11.302.642 azioni

Contrarie 2.111 azioni

Favorevoli le rimanenti 156.198.962 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11,30, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Si allegano:

  • la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'unico punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, sotto "A";

  • l'elenco degli intervenuti, sotto "B", con il dettaglio della votazione;

  • lo statuto sociale che tiene conto delle delibere assunte, sotto "C";

  • dichiarazione dell'azionista Carlo Maria Braghero, estratta a cura del RD dalla relativa delega di voto trasmessa, sotto "D".

***

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,30

Consta

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dodici e della tredicesima sin qui. F.to Andrea De Costa notaio

B.F. S.p.A. Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962 Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 187.059.565

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio n. 58 e ss. mm. e ii. (il "TUR") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinatia e straordinatia degli Azionisti di B.F. S.p.A. convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, Via Agnello n. 18, il giorno 10 maggio 2023 alle ore 11,00, in unica convocazione.

,"这家"的"三群 ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤ

and the same of the same of the states of

1000

: 上一篇:

and the comments of the comments of

Omissis

and the comments of the comments of the comments of

1000

100 - 100

and the state of the subject of

BFF best fields. Best food.


Parte straordinaria

Punto 1 dell'ordine del giorno in parte straordinaria – Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, per un periodo di 5 anni dalla data deliberazione, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori azionisti,

subordinatamene all'approvazione della proposta di approvare il Piano, di cui al punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinatia, sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega,

per un periodo di 5 anni dalla deliberazione, ad aumentare il capitale sociale, una o più volte e se del caso anche in più tranche, in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. (la "Delega"). L'attribuzione della Delega è, come detto ed al pari dell'autorizzazione di cui al punto 4 all'ordine del giorno, in parte

ordinaria, strumentale all'esecuzione del Piano, la cui approvazione è parimenti sottoposta all'odierna assemblea (punto 3 all'ordine del giorno in parte ordinaria), nonché, più in generale, dei Piani.

La presente relazione, redatta in conformità allo Schema 2 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, illustra quindi le motivazioni che sottendono all'attribuzione della Delega.

1. Motivazioni e modalità dell'eventuale aumento del capitale sociale

Come detto, in sede ordinaria, l'odierna assemblea è stata chiamata ad approvace il Piano. Al fine di garantire maggiore flessibilità in sede di esecuzione dello stesso, così come di tutti i l'iani, si propone all'odietna assemblea, in sede straordinaria, di attribuire altresi la Delega, con la precisazione che gli eventuali aumenti del capitale sociale deliberati in esecuzione della stessa saranno scindibili a norma dell'art. 2349, c. 2, c.c.

Tale ulteriore modalità di possibile esecuzione del Piano (oltre all'acquisto di azioni proprie di cui al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria) assicurerà, infatti, al Consiglio di Amministrazione di BF una maggiore flessibilità nell'individuazione, di tempo in tempo, delle modalità di approvvigionamento o emissione di BF al servizio dei Piani, secondo criteri di massima efficienza.

  1. Modalità dell'operazione, con particolare riguardo all'ammontare delle riserve che verranno imputate a capitale e al numero ed alle categorie delle azioni che saranno eventualmente emesse

Il numero di azioni emesse a titolo gratuito in forza della Delega di cui al presente punto all'ordine del giorno non pottà essere superiore a nº 631.838 azioni ordinarie di BF.

Le azioni emesse in esecuzione della Delega saranno attribuite ai beneficiari dell'att. 2349, c. 1, c.c., siano dipendenti della Società e che abbiano maturato tale diritto a norma del regolamento del Piano stesso.

La Delega avrà una durata massima di 5 anni dalla relativa deliberazione assemble, una o più volte e se del caso in più transbe, per un ammontare complessivo massimo di 631.838 euro da imputarsi per intero a capitale, con emissione di massime nº 631.838 azioni ordinarie di BF, senza indicazione del valore nominale.

L'eventuale esecuzione della Delega presupporrà l'esistenza di utili, di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione di BF nel rispetto della disciplina di legge vigente, da destinare a copertura dell'aumento del capitale sociale gratuito nella misura corrispondente al valore delle azioni assegnate ai destinatari del Piano.

  1. Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni emesse in esecuzione della Delega avranno godimento regolare.

: :: . . . . .

4. Diritto di recesso

La piesente proposta di deliberazione non configura alcuna causa di recesso ai sensi di legge e/o di statuto sociale di BF.

Proposta di deliberazione

Signori azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, vi invitiamo ad adottate la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di B.F. S.p.A., riunita in sede straordinaria,

visti gli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. e la relazione il Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

subordinatamene all'approvazione della proposta sul punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

delibera

  • (1) dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumente il apitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranche, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utili, per un ammontare complessivo massimo di 631.838 euro da imputare interamente a capitale, con emissione nº 631.838 azioni ordinario, senza indicazione di valore nominale, con godimento regolare, al servizio del inventivazione sottoposto all'approvazione dell'odierna assemblea o eventualmente di altri piani di remunerazione che saranno eventualmente approvati;
  • (2) di modificare conseguente l'art. 4 dello statuto sociale mediante inserimento di un ultimo commo del seguente tenore: In data 10 maggio 2023, l'assembla degli azionisti, in sede straordi attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c., per il periodo di deliberazione, la facoltà di axmentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranche, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.s., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di 631.838 euro da imputare interamente a capitale con emissione di massime nº 631.838 azioni ordinazione del valore nominale, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente – laddove dovessero ricorrerne i presupposti – ai beneficiari del piano di remunerazione ed incentivazione approvato dall'assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023 o di altri piani di reminerazione else saranno eventualmente approvati, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto. ;
  • BEST FIELDS (3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare di volta in volta gli utili el o le f allo scopo dell'aumento di capitale gratuito oggetto della presente deliberazione, con facoltà di provved contabili conseguenti alle emissioni di azioni ai sensi della disciplina di legge vigente; e
  • (4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, con facolta di esti anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni potere di apportare all'art. 4 dello statio sociale te vianazioni conseguenti alla presente dell'esexzione ed al perfezionamento degli aumenti del capitale sociale ora delegati, nonché ai fini di ogni opportuno adempinento in relazione alle conseguenti icrizioni presso il registro delle imprese, con ogni più ampia faoldà di apportare modificazioni di carattere formale eventualmente richissie e di stabilire modalità ed accessori al fine dell'ottimale eseuzione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti e formalità, nessuno eschiso o ecettuato.".

***

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Prof. Michele Pisante

Milano, 31 marzo 2023

Capitale sociate deliberato Euro 187.059.565 ezioni ordinario n. 187.059.565
N° iscrizione al Registro Imprese di Ferrara - C.C. e P.IVA 08677760962

Nº AZIONE ASSEMBLEA
ASSEMBLEA ORDINARIA
STRAORDINA
EN/S RIARD.
11 2 3 8 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO S PUNTO 6 Courtists
1 ARUM S.p.A. 1 12 22 1 1 1 5 5 2 2
40.949.383
E F F F a)
F
b)
F
a)
Alley 分彩三
2 8105 LINE HOLDING Sri Unipersonale 354.654 F F F F P F 17 ನ್ನು
3 Braghero Carlo Maria 2.000 C C C C C C 0 ਮ ਦੇ
4 [Compagnia di San Paolo 980.392 F F F F F F । ਪ 0
5 [Consorzio Agrarlo dell'Emilia Società Cooperativa 531.981 F F F f F F 0 0
6 Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa 177.327 F F F f F F 12
7 Consorzio Agrazio del Tirreno Società Cooperativa 354.654 F F F F F F L2 ਦੇ ਸ ેને કેમ లో
8 Dompe Holdings S.r.l. 46,718.195 F F F F F L2 ﯧﺘﯧ いなん
9 ELFE S.r.l. 42.332 F F F F F E L2 F
10 ENI NATURAL ENERGIES S.p.A. 9.942.741 F F E F E E 12 F F
11 ENPAM - ENTE NAZ. DI PREV. ED ASS. DEI MEDICI E DEGLI ODONTOJATRI 3.463.235 F F F k P F 11 F F
12 Fondazione Banca del Monte di Lombardia 3.030.304 P F F F P L 11 F F
13 Fondazione Cariplo 21.120.213 F F F E F F L2 F F
14 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 4,000.000 F F F F F F 12 f F
15 Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 3.996.250 F F F F F F 12 F F
16 FONDAZIONE ENPAIA - GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI 50.763 F f 8 F F F 12 F f
17 FONDAZIONE ENPAIA 5.882.352 F F F F F F L2 F F
18 FONDAZIONE ENPAIA - GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI 114.237 F F F F F F L2 F F
19 Frati Fablo 225.000 P f F F F L2 F F
20 INARCASSA - Cassa Naz. di Prev. e Ass. per gli Ing. ed Arch. Liberi Profess. 5.882.352 F F F F F E 11 F F
21 Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.201.550 P F F P P E 11 F P
22 IPI DOMANI S.p.A. 773.403 F F F F F E 12 F F
23 ISMEA 11.300.642 P P A A A A 12 F A
24 MI.MO.SE. S.p.A. 1.254.089 P P F F F 8 L2 F P
25 S.I.S. - Società Italiana Semunti S.p.A. 153.555 P F F F P E 12 P P
26]SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 2.111 F F C C C C 12 F C
TOTALE CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA 167.503.715
% CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA 89,546%
TOTALE CAPITALE SOCIALE 187.059.565

LEGENDA

F = favorevole; C = contrario;
11 Indica la Lista n.1 presentata dagli azionisti Inarcasso e Enpan; 12 indica la Lista n. Z presentata dall'azionista Arum S.p.A.

a * Proposta presentata dall'azionista Arum S.p.A. sul compenso del Collegio Sindacale

Allegato "C" al N. 15383/8365 di rep.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. E' costituita la società "B.F. S.p.A.".

Art. 2. La sede sociale e l'amministrazione centrale della Società sono in Jolanda di Savoia (FE). Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale e dell'amministrazione in altra località del territorio nazionale, nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, sezioni, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata mediante delibera assembleare.

In deroga a quanto disposto dall'Articolo 2437, comma 2, lett. a) del Codice Civile, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga del termine.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Art. 4. Il capitale sociale è di Euro 187.059.565 rappresentato da n. 187.059.565 azioni, senza indicazione di valore nominale.

Le azioni sono nominative e conferiscono identici diritti, in particolare, ogni azione dà diritto ad un voto.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta alla medesima persona, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (li"Elenco Speciale").

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni sub (a) e (b) di cui al precedente paragrafo; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, deferminata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi le persone che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, la persona legittimata ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se la persona è sottoposta a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: a) rinuncia dell'interessato; b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari; h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei guorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

E consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'Articolo 2349 del Codice Civile.

Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nelle deliberazioni di capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4 del Codice Civile.

In data 10 maggio 2023, l'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranche, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo di 631.838 euro da imputare interamente a capitale con emissione di massime n° 631.838 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente - laddove dovessero ricorrerne i presupposti – ai beneficiari del piano di remunerazione approvato dall'assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023 o di altri piani di remunerazione ed incentivazione

che saranno eventualmente approvati, che siano dipendenti della Società controllate e abbiano maturato tale diritto.

TITOLO III

SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 5. La Società attua un modello di impresa basato sulla realizzazione di filiere integrate, controllate e completamente tracciabili mediante un processo orientato ai principi di sostenibilità con l'obiettivo di creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo conto degli interessi di tutti i propri stakeholder.

La Società è orientata, oltre che alla sostenibilità economica, in una logica di medio-lungo periodo, al rispetto e alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, alla conservazione delle specie e degli habitat, alla gestione oculata delle risorse, a beneficio della collettività e delle generazioni future, all'applicazione di sistemi all'avanguardia nel campo dell'agricoltura di precisione e in quello agroindustriale, investendo in tecnologie avanzate.

ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE

Art. 6. La Società ha per oggetto sociale l'esercizio diretto, in Italia e all'estero, anche tramite partecipazione diretta a società, enti o imprese, delle attività finalizzate a presidiare la filiera agro-industriale, tra cui:

(a) l'attività agricola e zootecnica, ivi inclusa: (i) la bonifica di terreni acquisiti in proprietà e in affitto, (ii) la realizzazione di infrastrutture al servizio dei terreni posseduti (opere idriche, strade poderali, etc.), (iii) lo sviluppo e l'applicazione delle migliori tecniche di produzione;

(b) l'attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;

(c) l'attività di fornitura di beni e servizi agli operatori del settore agro-industriale, ivi inclusa: (i) la prestazione di servizi tecnologici innovativi, (ii) l'attività di consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria;

nonché di ogni altra attività economica collegata da un nesso di strumentalità o accessorietà con una o più delle attività precedentemente indicate.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale e in via strumentale ad esso, la Società:

  • può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; a titolo esempificativo può porre in essere operazioni immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, attive e passive, nonché qualsiasi atto che sia comunque collegato all'oggetto sociale; - può svolgere e curare il coordinamento manageriale, amministrativo, tecnico, industriale, commerciale e finanziario (compiendo ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti) delle società partecipate nonché la prestazione a loro favore dei servizi necessari. La Società può, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese (nei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile), sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto

differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e può ricòrrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e privati, concedendo le opportune garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

TITOLO IV

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Art. 7. La Società potrà emettere obbligazioni ai sensi dell'Articolo 2410 e seguenti del Codice Civile nei limiti e con le modalità previste anche dalle leggi speciali.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

Art. 8. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9. Il bilancio annuale verrà compilato con l'osservanza delle norme di legge e con saggi criteri prudenziali.

Art. 10. Dagli utili netti annuali sarà dedotta una somma pari al 5% degli stessi per alimentare un fondo di riserva legale, finché detto fondo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale. La destinazione del residuo 95% sarà deliberata dall'assemblea degli Azionisti.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 11. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste, con le modalità indicate nel seguito.

l componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale e dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito, nonché rispettare l'equilibrio tra i generi, in ciascun caso nel numero di volta in volta indicato dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari a quella stabilita da Consob con propria delibera ai sensi di legge o di regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il

termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

I candidati devono essere elencati nella lista con indicazione di un numero progressivo. Ciascuna lista che contenga almeno 6 candidati deve contenere ed espressamente indicare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa pro tempore vigente. In ciascuna lista devono inoltre essere espressamente indicati gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale e dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale e pubblicate nei termini e nei modi di legge. Insieme alle liste vengono depositati:

a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;

b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali dei singoli candidati;

c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sobra descritte si considerano come non presentate.

Art. 12. Alla nomina degli Amministratori si procederà come segue:

a) qualora venga presentata 1 sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti gli 11 membri del Consiglio di Amministrazione sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti; b) qualora vengano presentate 2 liste, dalla lista che ottenga il maggior numero di voti (la Lista di Maggioranza):

(i) saranno tratti 10 Amministratori e dalla seconda lista sarà tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65%;

(ii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista saranno tratti 2 Amministratori, qualora la

Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55%; (iii) saranno tratti 8 Amministratori e dalla seconda lista saranno tratti 3 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%;

(c) qualora vengano presentate 3 o più liste, dalla Lista di Maggioranza:

(i) saranno tratti 10 Amministratori e dalla seconda lista più votata sarà tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65% dei voti e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti pari o inferiore al 25%;

(ii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65% dei voti e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti superiore al 25%;

(iii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla terza lista più votate, sarà rispettivamente tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55% e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti pari o inferiore al 25%;

(iv) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55% e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voli superiore al 25%;

(v) saranno tratti (x) 6 Amministratori, dalla seconda lista più votata saranno tratti 3 Amministratori e dalla terza lista saranno tratti 2 Amministratori, qualora siate presentate 3 liste e la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%, ovvero (y) 5 Amministratori, dalla seconda lista più votata saranno tratti 3 Amministratori, dalla terza lista più votata saranno tratti 2 Amministratori e dalla quarta lista più votata sarà tratto 1 Amministratore, qualora siano state presentate 4 o più liste e la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%.

ll meccanismo di cui sopra subirà, in ogni caso, il seguente correttivo: qualora una qualsivoglia lista (diversa dalla Lista di Maggioranza) ottenga voti pari almeno al 20% del capitale sociale votante, da tale lista, a prescindere dalle risultanze del meccanismo di cui sopra, saranno in ogni caso tratti i primi 2 Amministratori ivi indicati, con conseguente adeguamento in diminuzione (ove necessario) degli Amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza.

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi delle precedenti lettere b) e c), si procede a trarre dalla Lista di Maggioranza tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo in essa indicato; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri amministratori dalle altre liste ai sensi delle precedenti lettere b) e c), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla seconda lista in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse.

Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli ammiristratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature.

Ai fini di tutto quanto sopra, (A) non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse; (B) nel caso di parità di voti tra una o più liste, esclusivamente al fine di determinare la graduatoria delle liste medesime (ai fini dell'applicazione della procedura di cui sopra) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con un ballottaggio solo tra liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e laddove il ballottaggio risulti a sua volta in parità, si procederà per sorteggio; (C) gli eletti saranno tratti dalle liste in base alla graduatoria con cui sono indicati i relativi candidati, fatta eccezione per il caso in cui debba trovare applicazione quanto previsto dal comma sequente.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, allora:

• in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà eletto il primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista

ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato

· in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla prima delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista,

ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato

· in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla seconda delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista; e così a seguire.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge, fermo il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti, verranno eletti come segue:

· in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla Lista di Maggioranza come ultimi in ordine

progressivo, saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa lista ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare l'elezione del numero richiesto di Amministratori indipendenti

· in luogo del candidato non indipendente tratto dalla prima delle altre liste, sarà eletto il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto da tale lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge ovvero da regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse, a cui la società sia assoggettata o a cui la società dichiari di aderire. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Art. 13. Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più amministratori ai sensi del precedente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

Art. 14. La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto negli Articoli 11 e 12 sarà dell'Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti di indipendenza e della proporzione tra generi prevista per legge.

Art. 15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, così come successivamente provvederà l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge, regolamenti e relative istruzioni pro tempore vigenti, ovvero regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse ed a cui la società sia assoggettata o a cui la società dichiari di aderire, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero

Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, che avverrà secondo la procedura prevista dagli Articoli 11 e 12.

Art. 16. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate:

a) approvazione e/o modifica del budget e del business plan;

b) investimenti superiori ad euro 3 milioni se non previsti nel business plan;

c) acquisto o dismissione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, immobili, marchi o

e in generale di asset per valori superiori ad euro 3 milioni;

d) costituzione di joint venture;

e) nuovo indebitamento superiore ad euro 3 milioni;

f) emissione strumenti finanziari;

g) distribuzione di dividendi e/o riserve;

h) sistema di governo societario, struttura societaria e relative deleghe;

i) le proposte da sottoporre all'assemblea aventi ad oggetto una qualunque delle delibere che necessitano, ai fini della relativa approvazione, del voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale ai sensi del successivo Art. 32;

j) compensi degli amministratori investiti di particolari cariche;

k) piani di stock option;

l) le operazioni con parti correlate non standard o superiori ad euro 500.000;

m) qualsiasi delibera avente per oggetto o in ogni caso come conseguenza il delisting della società in qualunque modo realizzato.

Il Consiglio può inoltre deliberare (i) la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'Articolo 2446, comma 3, del Codice Civile e in caso di recesso del socio, (ii) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, (iii) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale, nonché (v) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli Articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, fatta eccezione per i casi in cui le suddette operazioni attribuiscano il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437 del Codice Civile.

Art. 17. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente (ove nominato) o ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un sindaco o tre Amministratori.

Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata, posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione, posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico atto a fornire la prova dell'invio, da trasmettere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza le convocazioni potranno essere diramate un giorno prima dell'adunanza. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, tramite gli organi delegati o, in mancanza degli organi delegati, anche direttamente, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; ciascun Amministratore, inoltre, riferisce tempestivamente agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse ai sensi dell'Articolo 2391 del Codice Civile.

Successivamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza e gli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge per i propri componenti.

Art. 18. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (ivi incluse quelle non delegabili ai sensi del precedente Art. 16) è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta che riceve il voto del Presidente del Consiglio in carica.

Nei casi e nelle forme previamente stabiliti dal Consiglio stesso, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 19. Le deliberazioni sono riportate in apposito libro sottoscritto da chi ha presieduto all'adunanza e dal Segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciati e certificati dal Presidente del Consiglio in carica.

Art. 20. I Consiglieri restano in carica per un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili. Il relativo mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 21. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell'Articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente conferirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ll Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario che può essere scelto all'infuori del Consiglio.

In assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le adunanze di consiglio sono presiedute dal più anziano di nomina fra i consiglieri presenti e, a parità, da quello più anziano di età.

Art. 22. L'Assemblea determina il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, il quale ripartisce il proprio compenso fra i suoi componenti in carica nel modo che sarà da esso stabilito.

Inoltre, ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni della sua carica nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore o consigliere delegato nonché membro del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 23. La rappresentanza della Società, per tutti i suoi rapporti, compresa anche la rappresentanza giudiziale in qualsiasi sede e la firma libera, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Consigliere, come pure ad impiegati, talune mansioni, compresa la firma sociale, con le qualifiche e le modalità che crederà del caso.

Il Consiglio di Amministrazione per la esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione della Società può nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Può istituire anche, sotto la propria responsabilità, un Comitato Esecutivo di non meno di tre Consiglieri, determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Del Comitato dovranno far parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato. Il funzionamento del Comitato Esecutivo avverrà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili.

ll Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare, sia nel proprio seno che all'infuori di esso, un Direttore Generale; potrà altresì nominare Direttori e Procuratori speciali determinandone i poteri, le attribuzioni, le remunerazioni, come esso crederà del caso, per il miglior andamento dell'azienda sociale.

Il Direttore Generale attende alla trattazione degli affari sociali. Egli provvede alla gestione ordinaria, nell'ambito degli indirizzi generali di gestione e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.

Il Direttore Generale è capo del personale e svolge le inerenti funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione, predisponendo i relativi provvedimenti per il Consiglio di Amministrazione quando non rientranti nelle sue competenze.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'Articolo 154-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n, 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Il dirigente così nominato, che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità

previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale, resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a tale dirigente, in aggiunta ai compiti previsti dal citato Articolo 154-bis, altre funzioni di direzione amministrativa e/o finanziaria compatibili con lo svolgimento di detti compiti.

Il dirigente in questione presta ogni necessaria collaborazione al Collegio Sindacale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24. La Società avrà tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.

l sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, agro-industriale, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline qiuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

La nomina dei Sindaci è effettuata con le modalità di seguito indicate, applicabili ove la materia non venga altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti.

La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), preceduti da un numero progressivo.

f requisiti per la presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sono i medesimi descritti all'Articolo 11, commi 3 e 4, per il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio sindacale, uno dei sindaci effettivi deve appartenere al genere meno rappresentato. A fal fine ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

Insieme alle liste vengono depositate:

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collega mento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;

c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, in caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti, e la Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.

In caso di presentazione di due lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione, i primi due sindaci effettivi e il primo sindaco supplente e dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, che rivestirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il primo candidato alla carica di sindaco supplente. In caso di presentazione di 3 o più liste, da ciascuna delle 2 liste maggiormente votate sarà tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente indicati mentre dalla 3º lista maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.

Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più sindaci ai sensi del presente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. In caso di integrazione del Collegio Sindacale si procederà per quanto possibile traendo il sindaco o i sindaci da eleggere dalla stessa lista cui apparteneva il sindaco o appartenevano i sindaci cessati, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, in luogo dei candidati del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (partendo dall'ultimo eletto di tale lista), si intenderanno eletti (seguendo l'ordine di elencazione) i candidati del genere meno rappresentato non eletti della stessa lista. L'Assemblea determinerà all'atto della nomina, in via anticipata, il compenso annuale per i Sindaci

effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle adunanze degli organi amministrativi che hanno luogo fuori dalla loro residenza.

TITOLO IX

ASSEMBLEA

Art. 25. L'Assemblea ha luogo presso la sede sociale o altrove, in Italia, nel luogo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno indicare.

Art. 26. L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.

Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (o entro il diverso termine di cui alla disciplina anche regolamentare applicabile), il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni.

Art. 27. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

Art. 28. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le modalità formali di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono regolate dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà. anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.

Art. 29. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, secondo le modalità stabilite dalla legge o dai regolamenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista. Art. 30. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. ll Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Il Presidente può scrutatori fra i soci presenti. Art. 31. L'Assemblea, sia ordinaria, è regolarmente costituita e delibera con i quorum di legge.

Art. 32. In deroga a quanto precede, tutte le delibere aventi ad oggetto:

a) aumenti di capitale sociale richiesti (i) dalla legge e/o (ii) al fine di rimediare ad eventuali violazioni degli impegni finanziari assunti ai sensi di contratti di finanziamento di cui la Società è o sarà parte e/o (iii) da norme relative al settore agricolo la cui mancata adozione possa avere quale conseguenza la perdita di contributi e/o vantaggi fiscali, in tutti i casi a condizione che l'aumento di capitale sociale sia offerto in opzione ai soci; e/o

b)

dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare almeno il 70% del capitale sociale della Società.

Art. 33. L'Assemblea, sia ordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Considio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Art. 34. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO X LIQUIDAZIONE

Art. 35. Per la liquidazione della Società e la ripartizione dell'attivo sociale saranno osservate le disposizioni di legge con le norme che saranno deliberate dall'Assemblea.

TITOLO XI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 36. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge.

TITOLO XII

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

Art. 37. In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto elo di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta durante il periodo intercorrente tra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e la chiusura o decadenza dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti. F.to Andrea De Costa notaio

* 0 = ad Nº / 5 383

DICHIARAZIONE DI VOTO

La brutta storia del Covid-19 è ormai in via di esaurimento: frequentiamo tranquillamente luoghi chiusi come palestre, cinema, sale da ballo, Partecipiamo a convegni con alcune centinaia di persone. Sono tutte attività che si svolgono in luoghi chiusi.

Però ci è stato impedito di partecipare a questa assemblea, di incontrare gli amministratori, di percepire dai loro interventi umori e sentimenti sulla situazione aziendale, di eventualmente replicare se le risposte alle eventuali domande fossero state ritenute insufficienti.

Vero che la scelta che avete fatto è in linea con la legge, ma debbo osservare che la legge ha previsto la FACOLTA' e non l'obbligo di utilizzare il Rappresentante Designato. Poteva essere una disposizione cautelativa, in caso di possibile recrudescenza del virus, mentre voi l'avete utilizzata per il solo ed esclusivo scopo di impedire la partecipazione diretta ed il conseguente confronto democratico.

ll mio voto contrario sugli argomenti posti all'ordine del giorno non vuole essere un voto sul merito delle proposte bensi un voto di protesta per la scelta da voi fatta di celebrare una assemblea "a porte chiuse".

La protesta si estende anche alla assenza di un modulo di delega editabile.

p

દ્વાર

ALLEGAL JECHIANAZIOUS A! voto gra FAR VERBALILIARE GARRE GARDER ( ULD

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.