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Beghelli

AGM Information Mar 30, 2022

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AGM Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PRIMA CONVOCAZIONE: 29 APRILE 2022 SECONDA CONVOCAZIONE: 6 MAGGIO 2022

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1) all'Ordine del giorno: Modifica Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione vi informa che l'attuale statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2013 richiede una complessiva revisione, in relazione alle modifiche normative e regolamentari nel frattempo intervenute ed anche al fine di adeguarlo alle attuali migliori prassi in termini di governo societario.

La presente Relazione Illustrativa è messa a disposizione del pubblico nel rispetto del termine di legge con le modalità previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile ed è consultabile sul sito internet www.beghelli.it/it/corporate/beghelli/investor-relation, Categoria "Assemblea".

1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Vi abbiamo convocato per sottoporvi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale connesse in prevalenza alla necessità di meglio disciplinare, in conformità alla normativa di legge e regolamento Consob, pro tempore vigente, il testo statutario in ordine alla nomina degli organi di amministrazione e di controllo, alla recente nuova disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi e delle figure "indipendenti" all'interno di amministrazione e dell'organo di controllo delle società quotate introdotte anche dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019.

lnoltre si propone di introdurre nello Statuto sociale il diritto di porre domande prima dell'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127 ter T.U.F., come modificato dal D.lgs. n. 49 del 10 maggio 2019; la possibilità per la Società di nominare un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies del T.U.F. e la possibilità di svolgere le assemblee dei soci mediante collegamento audio-video al fine di semplificare l'intervento assembleare e dei membri degli organi sociali, in linea anche con lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione e con le prassi diffuse.

Con l'occasione, si è proceduto, altresì ad ulteriori interventi di aggiornamento statutario e - il Consiglio di Amministrazione ritiene – di miglioramento del testo, mirati a dare maggiore chiarezza, sistematicità e completezza al documento, eliminando refusi e coordinando l'intero testo con la normativa di legge e regolamentare in materia.

Di seguito si illustrano in dettaglio le modifiche proposte:

  • all'art. 6) viene eliminato il riferimento alle azioni al portatore non essendo più corrispondente alla normativa vigente, anche regolamentare, in tema di emissione delle azioni in società quotate;

  • all'art. 8) viene eliminata l'allegazione allo Statuto sociale del regolamento assembleare, adeguandosi alla prassi costante sul punto, in modo da evitare che le modifiche al regolamento comportino necessariamente modifica statutaria;

  • all'art. 9):

· viene eliminato il riferimento al quotidiano Finanza e Mercati, non essendo più in circolazione sul mercato, e viene prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci anche sul sito internet della Società, al fine di adeguare la previsione statutaria con quanto disposto dall'art. 125 bis del T.U.F.;

  • · viene precisato, in tema di convocazione dell'assemblea dei soci, il rispetto delle inderogabili norme di legge e regolamentari, tra cui l'art. 154 ter del T.U.F ;
  • . viene previsto il diritto di porre domande prima dell'assemblea dei soci al fine di adeguare lo Statuto sociale all'art. 127 ter T.U.F., come modificato dal D.Igs. n. 49 del 10 maggio 2019;

  • all'art. 10) viene precisata la possibilità per la Società di nominare un Rappresentante Designato, al fine di adeguare lo Statuto sociale all'art. 135 undecies del T.U.F.;

  • all'art. 14) viene prevista la possibilità di svolgere le assemblee dei soci mediante collegamento audio-video, adeguandosi alla prassi costante sul punto, nonché alla normativa pro tempore vigente;

  • gli arti. 15.2), 15.3) e 15.4) vengono integralmente sostituiti al fine di migliorare e rendere maggiornente intelligibili le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché adeguare lo Statuto sociale alla disciplina sull'equilibrio tra i generi all'interno di amministrazione introdotta dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, oltreché in adeguamento alla presenza degli "indipendenti";

  • all'art, 17) viene specificata la competenza del Consiglio di Amministrazione con riquardo alle delibere di fusione per incorporazione di società interamente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché alle delibere di scissione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art, 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente, al fine di specificare nello Statuto sociale quanto previsto dalle predette norme;

  • all'art, 19) viene sostituito il riferimento al telegramma per la convocazione del Consiglio di Amministrazione con l'e-mail e la PEC, al fine di adeguarsi alle attuali modalità di convocazione;

  • gli artt. 22.1), 22.2), 22.4) e 22.5) vengono integralmente sostituiti al fine di migliorare e rendere maggiormente intelligibili le modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nonché adeguare lo Statuto sociale alla disciplina sull'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo introdotta dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019;

  • all'art. 28 viene aggiunto il riferimento alle disposizioni regolamentari, al fine di richiamare anche il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che per le modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di recesso da parte dei soci.

2. STATUTO A CONFRONTO

In allegato l'esposizione a confronto, in forma comparativa, tra l'attuale Statuto con le proposte di modifica.

Valsamoggia (BO), 24 marzo 2022

Per Consiglio di Amministrazione Il Presidente Gian Pietro Beghell

BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201

ALLEGATO

STATUTO

STATUTO VIGENTE STATUTO PROPOSTO
TITOLO Iº TITOLO I"
NOME - SCOPO - SEDE - DURATA NOME - SCOPO - SEDE - DURATA
Art. I) E' costituita una Società per Azioni sotto la Art. I) E' costituita una Società per Azioni sotto la
denominazione "BEGHELLI S.P.A.". denominazione "BEGHELLI S.P.A.".
Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la
vendita di apparecchiature per l'illuminazione a vendita di apparecchiature per l'illuminazione a
funzionamento normale ed in emergenza e di funzionamento normale ed in emergenza e di
apparecchiature elettriche ed elettroniche in apparecchiature elettriche ed elettroniche in
genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, genere; l'esecuzione di lavorazioni meccaniche,
elettriche ed elettroniche; l'installazione e elettriche ed elettroniche; l'installazione e
l'assistenza di impianti e sistemi per l'illuminazione l'assistenza di impianti e sistemi per
di emergenza, di sicurezza, e permanente; la l'illuminazione di emergenza, di sicurezza, e
produzione e l'assemblaggio di sistemi di permanente; la produzione e l'assemblaggio di
sicurezza, anti intrusione e rilevazione gas; il sistemi di sicurezza, anti intrusione e rilevazione
montaggio e l'assemblaggio di particolari, gas; il montaggio e l'assemblaggio di particolari,
complessi modulari ed attrezzature per l'industria
elettromeccanica ed elettronica in genere, di
complessi modulari ed attrezzature per l'industria
elettromeccanica ed elettronica in genere, di
pannelli solari per la produzione di energia pannelli solari per la produzione di energia
elettrica e/o termica, e quant'altro affine. elettrica e/o termica, e quant'altro affine.
Per il raggiungimento dell'oggetto, la società Per il raggiungimento dell'oggetto, la società
potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali, potrà: assumere mandati di agenzie, aprire filiali,
sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare
agenti, subagenti e produttori; assumere agenti, subagenti e produttori; assumere
interessenze, partecipazioni e quote, sotto interessenze, partecipazioni e quote, sotto
qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo
ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto
esclusivamente per conto proprio ed escluso esclusivamente per conto proprio ed escluso
comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1, comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1,
comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n.
415;
compiere
qualunque
operazione
415;
compiere
qualunque
operazione
commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria,
industriale, di rappresentanza o di commissione industriale, di rappresentanza o di commissione
che sia ritenuta utile ed opportuna nonché che sia ritenuta utile ed opportuna nonché
attività
di
svolgere
consulenza
tecnica
svolgere
attività
tecnica
direttamente o indirettamente connessa con lo direttamente connessa con lo
scopo sociale. scopo sociale.
La società potrà inoltre prestare garanzie di La società potrà inoltre prestare garanzie di
qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie
reali, nell'interesse di società controllate o
qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie
collegate. reali, nell'interesse di società controllate o
Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio collegate.
(Bologna). Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio
(Bologna).
Art. 4) La durata della società è fissata al 31 Art. 4) La durata della società è fissata al 31
(trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) ed è
prorogabile su delibera dell'assemblea degli prorogabile su delibera dell'assemblea degli
azionisti. azionisti.

BEGHELLI S.P.A.

Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamogia (BO)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologae e codice fiscale. 03829720378
Partiza I.V.A. Partita I.

TITOLO II® CAPITALE TITOLO II ° CAPITALE
Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000
(diecimilioni) diviso in n. 200.000.000 (diecimilioni) diviso in n. 200.000.000
(duecentomilioni) azioni del valore nominale di (duecentomilioni) azioni del valore nominale di
Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna. Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) cadauna.
L'assemblea potrà deliberare l'emissione di L'assemblea potrà deliberare l'emissione di
categorie di azioni fornite di diritti diversi da categorie di azioni fornite di diritti diversi da
quelle ordinarie. quelle ordinarie.
In sede di aumento di capitale sociale è derogato il In sede di aumento di capitale sociale è derogato
disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di
eseguire i conferimenti in danaro. eseguire i conferimenti in danaro.
Art. 6) Le azioni sono al portatore, salva la Art. 6) Le azioni sono al portatore, salva-la
nominatività prescritta da leggi speciali. Esse sono nominatività prescritta da leggi speciali. Esse6) Le
indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di
valgono le disposizioni dell'art. 2347 Cod. Civ una azione valgono le disposizioni dell'art. 2347
Le azioni possono essere liberamente alienate, Cod. Civ
con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi Il regime di emissione e circolazione delle azioni è
vigenti. dalla
disciplinato
normativa,
anche
Il possesso di una o più azioni costituisce per sé regolamentare, vigente.
solo adesione all'atto costitutivo ed al presente Le azioni possono essere liberamente alienate,
Statuto. con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi
vigenti.
Il possesso di una o più azioni costituisce per sé
solo adesione all'atto costitutivo ed al presente
Statuto.
Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto
la osservanza delle disposizioni di legge, la osservanza delle disposizioni di legge,
demandando al Consiglio la fissazione delle demandando al Consiglio la fissazione delle
modalità di collocamento e di estinzione. modalità di collocamento e di estinzione.
TITOLO III° TITOLO III°
ASSEMBLEE ASSEMBLEE
Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e
regolarmente costituita,
a
regolarmente costituita, rappresenta
a la
universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, universalità degli azionisti e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge ed al presente prese in conformità alla legge ed al presente
Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non
intervenuti o dissenzienti. intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea si svolge nel rispetto del regolamento L'assemblea si svolge nel rispetto del regolamento
allegato al presente statuto. allegato al presente statuto.
Al Consiglio è attribuita la competenza delle Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da
deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del apposito regolamento approvato con delibera
codice civile. dell'Assemblea ordinaria della società.
Al Consiglio è attribuita la competenza delle
deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del
codice civile.
Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e, Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e,
fermi i poteri di convocazione previsti da fermi i poteri di convocazione previsti da
specifiche disposizioni di legge, può essere specifiche disposizioni di legge, può essere
convocata nel comune dove ha sede la società
convocata nel comune dove ha sede la società

nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sul quotidiano "Finanza e Mercati".

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il·giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

l soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter. comma 1. del D.Lgs. 58/98.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro

nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" e-sul-quotidiano "Finanza e Mercati"-ovvero su altro quotidiano a tiratura nazionale e, in ogni caso, sul sito internet della Società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1. del D.Lgs. 58/98.58/98 ("Testo Unico della Finanza" ovvero anche "TUF").

di

L'organo

amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c. Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

il termine ultimo per la presentazione della

richiesta di di integrazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c., fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1bis dell'art. 127 ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i

quali sia pervenuta alla società — in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono | farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.

ll Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.

La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.

Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite. In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società non-designapuò designapuò designare rappresentanti ("Rappresentante Designato") ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e del regolamento Consob n. . 11971/1999 e sue successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Consob") .

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.

La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.

Art. 12) La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena orova.

Beghelli
E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti
condizioni, ferme eventuali ulteriori condizioni e
facoltà di legge:
- che siano presenti nello stesso luogo il
Presidente ed il Segretario della riunione che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale, salvo diversa previsione normativa
pro tempore vigente;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea
di accertare l'identità e la legittimazione degli
regolare
ıntervenutı,
lo
svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione
(salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi
audio/video collegati a cura della società, nei quali
gli intervenuti potranno affluire, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli
presenze quanti sono i luoghi audio/video
TITOLO IV® AMMINISTRAZIONE collegati in cui si tiene la riunione.
Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio TITOLO IV® AMMINISTRAZIONE
di
Amministrazione. Il
degli
Art. 15.1) La società è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione. Il numero degli
amministratori è determinato da un minimo di tre amministratori è determinato da un minimo di tre
ad un massimo di quindici membri, fissato di volta ad un massimo di quindici membri, fissato di volta
in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo
le modalità di seguito previste. I membri del le modalità di seguito previste. I membri del
Consiglio, anche non azionisti, sono eletti Consiglio, anche non azionisti, sono eletti
dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi,
con le modalità di voto di lista di seguito con le modalità di voto di lista di seguito
specificate, restano in carica per tre esercizi sociali specificate, restano in carica per tre esercizi sociali
e sono rieleggibili. e sono rieleggibili.
All'elezione degli amministratori si procede All'elezione degli-Art. 15.2) Gli amministratori si
secondo le seguenti modalità: tanti Soci che
rappresentino almeno il 2% (due per cento) del
procede -- secondo -- vengono
nominati
capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati
presentate dagli azionisti e depositate presso la

voto in assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale l soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea) possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile entro due giorni non festivi prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci collegati tra loro da rapporti di controllo o che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi de11'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, potranno presentare e votare soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

In allegato alle liste devono essere forniti:

l'indicazione dell'identità dei soci che (i) hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98;

(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Almeno un candidato per ogni lista deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i candidati attestino, sotto la propria

sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le seguenti-modalità: tanti Sociliste soltanto gli azionisti che rappresentino-almeno il 2% (due per cento) del capitale-sociale-costituito, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni aventicon diritto di voto in assemblea ordinaria frappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero Keventuale-soglia-inderogabile inferiore determinatasotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente-alla-data dell'assemblea}, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di almeno tre, etale divieto non piùsaranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di quindici, ineleggibilità.

l candidati ordinata-progressivamente perinseriti nelle liste devono essere elencati in numero, depositandola presso la sede sociale nei termini progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa-vigente-legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai

responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di tali attestazioni comporterà l'esclusione della lista dalle votazioni.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

ll numero di amministratori sarà pari al numero di candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. All'esito della votazione risulteranno eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tranne l'ultimo, ed il primo candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato, escludendo tuttavia le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede alla loro sostituzione regolamenti pro tempore vigenti.

Al fine di comprovareassicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità del numero delle azioni - necessariedi tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi:

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo

secondo le norme di legge; se viene a mancare il quanto indicato nell'avviso di convocazione, e
Consigliere di minoranza, verrà nominato il primo messe a disposizione del pubblico nei termini e
dei non eletti della lista di minoranza, fermo il con le modalità previste dalla normativa, anche
rispetto della disciplina pro tempore vigente regolamentare, pro tempore vigente.
inerente l'equilibrio tra generi. In caso di mancato adempimento degli obblighi di
Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero cui al presente articolo, la lista si considera come
dei Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della presentata. Eventuali variazioni che
non
metà, tutti gli Amministratori si intenderanno dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo
decaduti e gli amministratori rimasti in carica dell'Assemblea
svolgimento
sono
dovranno convocare l'assemblea per la nomina tempestivamente comunicate alla presentazione
dell'intero Consiglio. delle liste, fa fede la comunicazione
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370
può nominare uno o più Amministrator Delegati, del Codice Civile entro due giorni non festivi prima
stabilendone i poteri. della - dell'assemblea in - prima
Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato convocazione Società.
esecutivo, stabilendone la composizione e Ciascun socio potrà presentare e votare una sola
determinandone i limiti della delega, il tutto nel lista di candidati ed ogni candidato potrà
rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
I soci collegati tra loro da rapporti di controllo o
che siano assoggettati a comune controllo, ai
sensi de 11'articolo 93 del D. Lgs .- 58/1998,
potranno presentare e votare soltanto una lista - Il
voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque
automaticamente tutti i candidati in essa indicati,
senza possibilità di variazioni, aggiunte o
esclusioni.
In allegato alle liste devono essere forniti:
(i) --
l'indicazione dell'identità dei soci che
hanno - presentato - ciascuna-lista-e-della
partecipazione complessivamente detenuta;
(ii) -- un'esauriente informativa riguardante le
caratteristiche personali-e-professionali-dei
candidati, con indicazione dell'eventuale possesso
dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-
ter, comma-4 del D.Lgs . 58/98;
(iii) -- le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità o o di
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti
normativamente e statutariamente preseritti per
le rispettive cariche.
Almeno un candidato per ogni-lista deve essere in
possesso dei requisiti stabiliti-per i Sindaci dall'art.
148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i
candidati devono essere in possesso dei requisiti
di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.
Lgs .- 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il
termine di deposito della stessa, presso la sede

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sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i candidati attestino, sotto la propria responsabilità, il possesso dei-requisiti - di onorabilità-di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs . 58/1998 .- La incompletezza di -- tali attestazioni comporterà l'esclusione-della-lista dalle votazioni.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono-essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo-che-appartengano-al-genere-meno rappresentato -- un -- numero -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all'eccesso) di candidati - almeno-pari-alla percentuale indicata-nella-disciplina-applicabile pro tempore.

ll numero di amministratori sarà pari al numero di candidati della lista-che-abbia ottenuto il maggior numero di voti. All'esito della votazione risulteranno eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equillibrio tra generi, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tranne l'ultimo, ed il primo candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior-risultato, escludendo tuttavia-le liste-che-siano-in-qualsiasi-modo-collegate. direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.

Art. 15.3) La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"} viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione

BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201

BEGHELIS PA Via Mozzeghine n. 13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201

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sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura-non-assieuri-il risultato da ultimo indicato, la -- sostituzione avverrà con delibera assunta-dall'Assemblea a

Beghelli
maggioranza-relativa; previa presentazione-di
candidature di soggetti appartenenti al genere
meno rappresentato.
Qualora infine detta procedura non assicuri il
risultato sopra indicato, la nomina avverrà con
assunta dall'Assemblea con le
delibera
maggioranze di legge.
In caso venga presentata una sola lista,
l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge
e tutti gli amministratori verranno eletti da tale
lista, secondo il relativo ordine progressivo.
Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le
modalità sopra indicate non siano assicurati la
presenza di un numero minimo di amministratori
in possesso di requisiti di indipendenza previsti
dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi
previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore
vigenti in materia di equilibrio tra i generi,
l'Assemblea provvede alla nomina con le
maggioranze di legge, previa presentazione di
candidature di soggetti in possesso dei richiesti
requisiti, in modo comunque che sia assicurato il
rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e
dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di
indipendenza degli amministratori e di equilibrio
tra i generi.
In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il
meccanismo del voto per lista il numero di
candidati eletti sia inferiore al numero minimo
previsto dallo Statuto per la composizione del
Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene,
rispettivamente, nominato o o integrato
dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in
modo comunque che sia assicurato il rispetto dei
requisiti minimi previsti dalla legge e dai
regolamenti pro tempore vigenti in materia di
equilibrio tra i generi.
Sono comunque salve diverse o ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di
legge o regolamentari.
Art. 15.4)_Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più Consiglieriamministratori,
purché la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori nominati dall'Assemblea, si
provvede alla foroprovvederà ai sensi dell'art.
2386 del codice civile secondo quanto appresso
indicato:
(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla

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Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologua e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201

sostituzione secondo le norme di legge; se viene a
maneare il Consigliere-di-minoranza, verrà
nominato il primo dei non eletti della lista di
minoranza, fermo il rispetto della disciplina pro
tempore - vigente-inerente-l'equilibrio - tra
generi nell'ambito degli appartenenti alla
medesima lista cui apparteneva l'amministratore
cessato
delibera,
e l'Assemblea
le
con
maggioranze di legge, rispettando lo stesso
criterio;
Qualora, per dimissioni o altre-cause, il numero
dei Consiglieri(b) qualora non residuino nella
predetta lista candidati non eletti in precedenza
ovvero candidati con i requisiti richiesti, o
comunque quando per qualsiasi ragione non sia
possibile rispettare quanto disposto nella lettera
(a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla
sostituzione, così come successivamente
provvede l'Assemblea, con le maggioranze di
legge senza voto di lista.
caso, il Consiglio e l'Assemblea
n
ogni
procederanno alla nomina in modo da assicurare
di
un numero minimo
presenza
di
la
amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di
equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente.
Gli amministratori così nominati restano in carica
fosse ridotto a meno della metà, tutti-gli
Amministratori si intenderanno decaduti e-fino
alla prossima Assemblea e quelli nominati
dall'Assemblea durano in carica per il tempo che
avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da
essi sostituiti.
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la
maggioranza degli amministratori nominati con
delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero
con efficacia dalla successiva
Consiglio
ricostituzione di tale organo. In tal caso
l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio
dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli
amministratori rimasti in carica-dovranno
eonvocare l'assemblea per la nomina dell'intero
Consiglio.
La perdita dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore
vigenti in capo ad un amministratore non
costituisce causa di decadenza qualora permanga
in carica il numero minimo di componenti -

Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è e stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..

Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, da inviarsi al |

previsto dalla normativa, anche regolamentare in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. Art. 15.5)_Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più Amministrator Delegati, stabilendone i poteri.

ll Consiglio potrà altresì nominare un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione e determinandone i limiti della delega, il tutto nel rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ..

Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatari speciali.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea. Sono competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere di fusione per incorporazione di società interamente possedute ex art. 2505 comma 2 c.c., nonché di società possedute per almeno il 90% ex art. 2505 bis comma 2 c.c. nonché le delibere di scissione in società interamente possedute ovvero possedute al 90% ex art. 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ll Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..

Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, email o pec,

BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201

domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o con telefax o telegramma nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

l'individuazione di tutti i partecipanti in a) ciascun punto del collegamento;

la possibilità per ciascuno dei partecipanti b) di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo

da inviarsi al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica eletto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o con telefax o telegramma-nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

la possibilità per ciascuno dei partecipanti b) di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta fa documentazione. nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo

parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

ll dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico - aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incariro

TITOLO Vº

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.

ll Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, su basi di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società nei termini previsti dalla normativa vigente. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o o di incompatibilità nonché parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

ll dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili una preparazione in materie economico — aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.

TITOLO Vº

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22.1) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La-nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto-Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al penultimo comma del presente-articolo, avviene cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario. l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

Art. 22.2) I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente-inerente-l'equilibrio-tra generi, su basi di liste presentate dai soci-, nelle quali i candidati sono-devono essere elencati

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo | Statuto per la carica.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis D. Lgs. 58/1998 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti. nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio fra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra

mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contieneHanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 15.2 secondo paragrafo per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare,

generi si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta e dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba procedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; pro tempore vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati non-superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con-diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata-ai-sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono-essere depositate presso la sede legale della società nei termini previsti dalla normativa vigente ... In-allegato-alle liste-devono essere fornite una-deserizione-del curriculum professionale -- dei -- soggetti -- designati -- e--- le dichiarazioni-con le quali i-singoli-candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità - o-- di incompatibilità -- nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati-pari o superioresuperiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, (maschile e femminile), in modo che appartenganoappartenga al genere meno rappresentato nella-lista-stessa-un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivoconforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e un-numero-(arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari-alla percentuale-indicata-nella disciplina applicabiledai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste presentate-senza l'osservanza delle disposizioni che precedono-sono-considerate come non presentate.

Ogni candidato può-essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non-possono-altresi-essere-eletti-sindaci-coloro ehe-non-siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle-norme-applicabili o-che-già-rivestano-la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con-titoli-quotati-nei-mercati-regolamentati italiani, con esclusione delle società-controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis-D. Les. 58/1998

qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, Ogni avente diritto al voto può votare una sola
risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati Hista
indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il Alla elezione dei membrile liste devono essere
quarto e il quinto candidato; la presidenza del corredate:
Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al
primo posto nella lista presentata; in caso di
(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci
che hanno presentato le liste, con l'indicazione
morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e percentuale
della
nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del partecipazione
complessivamente detenuta, fermo restando che
Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente il la certificazione dalla quale risulti la titolarità di
sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine tale partecipazione può essere prodotta anche
risultante dalla numerazione progressiva indicata successivamente al deposito delle liste purché
nella lista stessa, nel rispetto della disciplina pro entro il termine previsto per la pubblicazione delle
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. liste da parte della Società;
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo (b) da una dichiarazione dei soci che hanno
Presidente vengono nominati dall'assemblea con presentato le liste diversi da quelli che detengono,
le maggioranze di legge, nel rispetto della anche congiuntamente, una partecipazione di
disciplina pro tempore vigente inerente controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'equilibrio tra generi. l'assenza di rapporti di collegamento, anche
I sindaci uscenti sono rieleggibili. indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente, con
questi ultimi;
un'esauriente
informativa
(c)
da
sulle
caratteristiche personali e professionali dei
candidati, con indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti in altre
da una dichiarazione dei
società, nonché
medesimi candidati attestante il possesso dei
ivi inclusi quelli di onorabilità,
requisiti,
professionalità, indipendenza e relativi al cumulo
degli incarichi, previsti dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente e dallo
statuto;
(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun
candidato accetta la propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento richiesti dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente.
Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine
previsto dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti per la presentazione delle
liste sia stata depositata una sola lista, ovvero
soltanto liste presentante da soci che risultino
collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge
regolamentari vigenti, possono essere
ပစ
presentante liste sino al termine successivo
stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la
percentuale di partecipazione al capitale della
Società richiesta per la presentazione delle liste

BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologua e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201

19

Beghelli
dalla presente disposizione statutaria viene
ridotta alla metà.
Le liste presentate devono essere depositate
presso la sede della Società, anche tramite un
mezzo di comunicazione a distanza secondo
quanto indicato nell'avviso di convocazione, e
messe a disposizione del pubblico nei termini e
con le modalità previste dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di
cui al presente articolo, la lista si considera come
non presentata. Eventuali variazioni che
dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo
dell'Assemblea
svolgimento
sono
tempestivamente comunicate alla Società.
Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque
automaticamente tutti i candidati in essa indicati,
senza possibilità di variazioni, aggiunte o
esclusioni.
Art. 22.3) La nomina del Collegio Sindacale si
procede come segue, fermo il rispetto della
disciplina - pro-tempore vigente - inerente
fequilibrio tra generi-avviene secondo quanto di
seguito disposto:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci") sono
tratti, nell'ordinein base all'ordine progressivo con
il quale sono elencati nellanelle sezioni della lista
stessa, due membri, 2 sindaci effettivi ed unoe 1
sindaco supplente;
(b) dalla lista che ha ottenuto in-assemblea il
maggior numero di voti-dopo-la prima-il secondo
numero di voti e che non risulti collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, ai sensi dello
statuto e della disciplina di legge e regolamentare
pro tempore vigente, con coloro che hanno
presentato o votato la Lista di Maggioranza
Sindaci (la "Lista di Minoranza Sindaci") sono
tratti, nell'ordinein base all'ordine progressivo con
il quale sono elencati nellanelle sezioni della lista
stessa, il restante membrosindaco effettivo - che
assumerà la carica di Presidente del Collegio
Sindacale - e l'altro-membrol'altro sindaco
supplente = nel.
Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso
numero di voti, si procede ada una nuova
votazione di ballottaggio fratra tali liste da parte
di tutti i-socigli aventi diritto al voto presenti in
assemblea, risultando eletti i candidati della lista

BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologua e codice fiscale. 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201

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Beghelli

Beghelli
presentata ovvero alla persona nominata
dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata
alcuna lista.
Art. 22.4) Nel caso vengano meno i requisiti
previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore
vigenti, il sindaco decade della carica.
In caso di morte, rinuncia o decadenzacessazione
di un sindaco, subentra il sindaco supplente
appartenente alla medesima lista di quello
cessato, fermea condizione che sia assicurato il
rispetto della disciplinadelle disposizioni di legge e
regolamentari pro tempore vigente-inerente
l'equilibriovigenti in materia di equilibrio tra
generi.
Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente-def
Collegio Sindacale, la presidenza è assunta
dall'altro membro effettivo tratto-dalla lista cui
apparteneva il Presidente cessato, fermo-il
rispetto della disciplina pro-tempore vigente
inerente l'equilibrio trai generi; qualora non sia
possibile procedere alle sostituzioni secondo i
suddetti criteri verrà convocata un'assemblea per
l'integrazione del Collegio - Sindacale-che
delibererà a maggioranza-relativa, nel rispetto
della disciplina pro-tempore vigente inerente
l'equilibrio tra generi.
Quando l'assembleal Assemblea deve provvedere-
ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi in
corso di legge-mandato alla nomina deidi sindaci
e/o supplenti necessaria per
effettivi
l'integrazionel'integrazione del Collegio Sindacale
si procede come segue: qualora si-debba
procedere alla-sostituzione di sindaci eletti nella
lista di maggioranza, la nomina avviene con
votazione a maggioranza relativa senza vincolo di
lista; qualora, invece, occorra sostituire-sindaci
designati dalla minoranza, l'assemblea li
sostituisce-con-voto-a-maggioranza-relativa-
scegliendoli ove possibile fra i candidati-indicati
nella lista di cui faceva-parte-il sindaco-da
sostituire. In ogni caso, resta-fermo il rispetto
della disciplina pro-tempore-vigente-inerente
l'equilibrio tra nel rispetto delle applicabili
disposizioni di legge e regolamentari pro tempore
vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Qualora sia stata presentata una sola-lista,
l'assemblea esprime il proprio voto su di essa;
qualora la lista ottenga la maggioranza relativa,
risultano eletti-sindaci effettivi i i primi-tre
Beghelli
candidati indicati-in ordine progressivo e sindaci
supplenti il - quarto e il quinto candidato; la
presidenza del Collegio Sindacale spetta-alla
persona indicata-al primo-posto-nella-lista
presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza
di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del
Presidente del Collegio Sindacale subentrano,
rispettivamente il sindaco supplente e il sindaco
effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione
progressiva indicata nella lista stessa, nel rispetto
della disciplina pro-tempore vigente inerente
l'equilibrio tra generi.
In mancanza di-liste, il Collegio Sindacale ed il suo
Presidente vengono nominati dall'assemblea con
le maggioranze di-legge, nel rispetto della
disciplina - pro-tempore-vigente-inerente
Fequilibrio tra generi.
I sindaci uscenti-sono rieleggibili In ogni caso,
dovrà essere preventivamente presentata dai soci
che intendono proporre un candidato la
documentazione
medesima
inerente
a
quale prevista in caso
quest´ultimo
di
presentazione di liste per la nomina dell'intero
Collegio Sindacale.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di
legge o regolamentari.
Art. 22.5) La convocazione del Collegio Sindacale è
tatta dal Presidente del Collegio Sindacale con
lettera raccomandata, email o pec da inviarsi al
domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica
eletto di ciascun sindaco effettivo almeno 5
(cinque) giorni di calendario prima della data
fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza,
almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione
si tenga esclusivamente mediante
non
collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e
le materie all'ordine del giorno.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi
con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di
mezzi di telecomunicazione, secondo modalità
indicate dal presente Statuto per il Consiglio di
Amministrazione.
TITOLO VIº TITOLO VIº
BILANCIO E UTILI BILANCIO E UTILI
Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31
dicembre di ogni anno. dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo prelevata la somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione dell'assemblea.

L'assemblea all'atto della approvazione del bilancio potrà destinare parte degli utili alla creazione di particolari riserve, o aumentare la quota per la riserva ordinaria o riportare parte degli utili a nuovo.

Art. 25) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato dall'assemblea presso la sede sociale o gli istituti di credito che saranno designati dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore del fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VII*

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIIIº DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo Regolamento.

Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo prelevata la somma prescritta a norma dell'art. 2430 Cod. Civ. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno divisi fra i soci salvo diversa disposizione dell'assemblea.

L'assemblea all'atto della approvazione del bilancio potrà destinare parte degli utili alla creazione di particolari riserve, o aumentare la quota per la riserva ordinaria o riportare parte degli utili a nuovo.

Art. 25) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato dall'assemblea presso la sede sociale o gli istituti di credito che saranno designati dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui vennero disponibili, saranno prescritti a favore del fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VII°

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi caso per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liguidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIIIº DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27) Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6 del medesimo Regolamento.

Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

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