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Basic Net SpA

Pre-Annual General Meeting Information Aug 2, 2022

4229_rns_2022-08-02_ba22ecc2-0d8b-4d58-9cad-3559fe4b3acc.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile)

BasicNet S.p.A., con sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale n. 1, capitale sociale Euro 31.716.673,04 i.v., codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 04413650013, numero REA TO-631153 (la "Società Incorporante")

e

BasicNewco S.r.I., società unipersonale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BasicNet S.p.A., con sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale n. 1 capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12704980015, numero REA TO 1309913 (la "Società Incorporanda" e, insieme alla Società Incorporante, le "Società")

PREMESSE

Gli organi amministrativi delle Società intendono realizzare la fusione per incorporazione di BasicNewco S.r.1. in BasicNet S.p.A. (la "Fusione").

Le Società appartengono entrambe al medesimo gruppo operativo (il "Gruppo BasicNet" o "Gruppo"), che fa capo alla BasicNet S.p.A. - con sede a Torino - quotata alla Borsa Italiana. Il Gruppo opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero principalmente con i marchi Kappa®, Robe di Kappa®, Jesus® Jeans, K-Way®, Superga®, Sabelt®, Briko® e Sebago®.

L'attività del Gruppo consiste nello sviluppare il valore dei marchi e nel diffondere i prodotti ad essi collegati attraverso una rete globale di aziende licenziatarie e indipendenti.

L'operazione di fusione in commento si colloca all'interno di un più ampio processo di riorganizzazione aziendale del Gruppo BasicNet, denominato progetto "Kappa". Il progetto, scaturito alla luce dell'acquisizione del Gruppo Kappa e della piena integrazione della Società nel modello di Business di Gruppo, della recente acquisizione del marchio Kappa per il territorio giapponese, nonché dei diversi eventi esogeni che hanno caratterizzato gli ultimi due esercizi, è finalizzato a far confluire sotto il controllo diretto della capogruppo BasicNet tutte le società proprietarie dei singoli marchi. Il progetto, che non comporta una modifica di assetti proprietari, né di struttura patrimoniale del Gruppo, è finalizzato a consentire una migliore focalizzazione sui singoli brand. Il risultato di tale processo si può così sintetizzare:

SIGN

L'operazione in esame è sostanzialmente finalizzata a trasferire sotto il controllo diretto di BasicNet S.p.A .:

  • · il 100% del capitale sociale della Sebago S.r.l. con Unico Socio, con sede in Torino, Largo Maurizio Vitale n. 1, capitale di Euro 10.000, interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 11757840019;
  • · il 100% del capitale sociale della Basic Properties America, Inc., con sede in New York (Stati Uniti d'America), c/o Empire State Building 350 - 41º piano, capitale sociale di USD 2.000, interamente versato, costituita e regolata ai sensi delle leggi dello stato di Virginia;
  • · il 50% del capitale sociale della Fashion S.r.1., con sede in Torino, Corso Stati Uniti n. 41, capitale sociale di Euro 100.000, interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09721100015, proprietaria del marchio Sabelt®;
  • · il marchio Jesus® Jeans e tutti i rapporti giuridici, inclusi gli esistenti contratti di licenza, ad esso connessi. Saranno inoltre trasferiti tutti gli ulteriori marchi minori detenuti da BasicNewco Srl sia di natura denominativa (i.e. BasicAir, Menestrello, Gigastore, Basic Village, BasicBubble, Mood Room e Beatrix) sia di natura figurativa (i.e. Aquila, Likenew, Tasca di blue-jeans, Invincibile, Tucano, Beatrix e Cotton Juice);
  • · le risorse addette delle business unit BasicTrademark e BasicLegal, ad oggi complessivamente pari a 7, la cui attività è rispettivamente connessa alla tutela dei Marchi e in generale delle proprietà intellettuali del Gruppo e alla redazione dei contratti commerciali con il network dei licenziatari commerciali e produttivi, dei contratti di sponsorizzazione aventi rilevanza globale e di ogni ulteriore connesso contratto.

Le azioni costituenti l'intero capitale di BasicNet S.p.A. sono attualmente quotate sul Mercato Euronext Milan (EXM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Poiché il capitale sociale della Società Incorporanda è, e sarà sino al completamento della Fusione, interamente detenuto dalla Società Incorporante, trova applicazione il disposto dell'art. 2505 del codice civile Pertanto, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, co. 1, numeri 3), 4) e 5) e degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile.

Non sono state inoltre redatte le situazioni patrimoniali aggiornate di cui all'art. 2501- quater del codice civile in virtù dell'applicazione semplificata dell'art. 2505 del codice civile e dell'applicazione in via estensiva (come anche osservato dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n.180/2019) dell'esenzione ex lege prevista dall'art. 2505-bis del codice civile anche nel caso di incorporazione di società interamente possedute.

Nessuna delle Società è in liquidazione, né ha adottato alcuna decisione in tal senso o ha fatto richiesta di essere messa in liquidazione; nessuna delle Società, inoltre, è fallita o sottoposta a procedure di crisi di impresa che potrebbero causare la liquidazione della stessa e nemmeno sono state fatte richieste in tal senso.

La società Incorporante, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, subentrerà, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 1, del codice civile, in tutti i rapporti giuridici della società Incorporanda e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporata, annullando la corrispondente partecipazione attualmente detenuta, senza procedere ad alcun aumento del capitale.

A seguito dell'operazione di fusione prospettata non si procederà alla modifica dell'oggetto sociale di BasicNet S.p.A. Non ricorrendo inoltre le ipotesi previste dall'articolo 2437 del codice civile, né dell'articolo 2437 - quinquies del codice civile, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso,

Tutto ciò premesso, si descrive nel seguito il progetto di fusione.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (art. 2501-ter, co. 1, n. 1)

La Società Incorporante è una società per azioni di diritto italiano, denominata "BasicNet S.p.A.", con sede legale in Torino Largo Maurizio Vitale, 1.

La Società Incorporanda è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, denominata "BasicNewco S.r.l.", con sede legale in Torino Largo Maurizio Vitale, 1.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (art. 2501-ter, co. 1, n. 2)

Lo statuto della Società Incorporante non verrà modificato per effetto della Fusione. Copia del medesimo viene allegato sub A al presente progetto di fusione e costituisce elemento essenziale dello stesso.

3. RAPPORTO DI CAMBIO, ASSENZA DI CONGUAGLI IN DENARO, DIRITTI DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (art. 2501-ter, co. 1, nn. 3, 4 e 5)

Poiché il capitale sociale della Società Incorporanda è interamente detenuto dalla Società Incorporante, l'operazione di fusione oggetto del presente Progetto di Fusione:

  • non prevede un rapporto di cambio e si esaurisce nell'annullamento del capitale sociale della società Incorporanda. Non è pertanto previsto alcun conguaglio in denaro;
  • non si rende necessario determinare alcuna modalità di assegnazione delle azioni alla società Incorporante;
  • non occorre stabilire la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili.

4. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA DI DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ AL BILANCIO DELLA SOCIETA INCORPORANTE (art. 2501-ter, co. 1, n. 6)

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della Fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile (la "Data di Efficacia").

Alla Data di Efficacia la Società Incorporanda si estinguerà senza essere posta in liquidazione, con trasferimento di tutte le attività e le passività alla Società Incorporante, che subentrerà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Società Incorporanda.

Ai fini contabili e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, co. 1, n. 6, e all'art. 2504-bis, co. 3, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal 1º dicembre 2022. La medesima decorrenza è stabilita anche per gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 172, co. 9, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

5. TRATTAMENTO PARTICOLARE PER DETERMINATE CATEGORIE DI SOCI O PER EVENTUALI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI O DALLE QUOTE DELLE SOCIETÀ (art. 2501-ter, co. 1, n. 7)

Non è previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci o per eventuali possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote delle Società.

6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ (art. 2501-ter, co. 1, n. 8)

Non sarà attribuito alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle Società in relazione alla Fusione.

*** *** ***

Ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-septies codice civile, il presente progetto di fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'organo amministrativo di ciascuna delle Società, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese da entrambe le Società, nonché depositato in copia presso la sede della Società Incorporanda e pubblicato sul sito internet della Società Incorporante, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2019 - 31.12.2020 -31.12.2021), per quanto riguarda BasicNet S.p.A. BasicNewco è stata costituita in data 20 maggio 2022 pertanto non sono stati redatti bilanci annuali anteriori la data dell'operazione.

Il presente progetto di fusione sarà messo a disposizione del pubblico e trasmesso alla Consob con le modalità indicate dagli artt. 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti).

Inoltre, trattandosi di fusione effettuata tra un emittente quotato (BasicNet S.p.A.) e una società da esso interamente controllata (BasicNewco S.r.l.), la presente operazione di Fusione è esclusa dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo previsto dall'art. 70 comma 6 del Regolamento Emittenti e dall'Allegato 3B al medesimo Regolamento. BasicNet S.p.A. peraltro ha esercitato la facoltà di derogare agli obblighi informativi di cui all'articolo 70, comma 6 e 71 comma 1 del Regolamento Emittenti.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, al presente progetto di fusione, eventualmente deliberate dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda e dall'organo amministrativo della Società Incorporante (ovvero dalla relativa assemblea dei soci nelle ipotesi di cui all'art. 2505, co. 3, del codice civile) nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2, del codice civile, ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Torino ovvero ad altri fini da autorità competenti.

***

Allegato A: Statuto vigente di BasicNet S.p.A. Allegato B: Statuto vigente di BasicNewco S.r.l. con socio unico

Torino, 29 luglio 2022

BasicNet S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione are Boglic

BasicNewco S.r.l. con socio unico L'Amministratore Unico

Federico Trono 1000

STATUTO SOCIALE BASICNET S.P.A.

(Approvato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 maggio 2022)

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 maggio 2022 ha deliberato di eliminare dall'articolo 5 dello Statuto Sociale - Capitale - il riferimonto al valore no di climinare dall'articolo S
dello Statuto Sociale - Capitale - il riferimonto al valore nominale delle azioni 6.993.602 azioni proprie in portato al valore nominale di titolarità delle azioni e di annullare n
invariato l'ammontare del capitale coriele Di connecto di titolarità della invariato l'ammontare del capitale sociale. Di conseguenza il nuovo Articolo 5 della statuto sociale recepisce il nuovo numero di costituenti il capitale sociale 54.000,000 e l'eliminazione del riferimento al valore nominale.

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Basic Net S.p.A." che può essere scritta con o senza interpunzioni, anche riunita in una sola parola, in maiuscolo o minuscolo e comunque senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1; il domicilio di ciascun socio si intende eletto, per tutti i rapporti con la società, nel luogo risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con propria deliberazione, inforo soci.
secondarie filiali, succureli a componia deliberazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali o rappresentanze, in Italia o all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050; può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

  1. la prestazione di servizi nei settori organizzativo, amministrativo, commerciale e di gestione, il coordinamento gestionale di socialezatro, confinerativo, confinereiale e di terzi, sia in Italia sia all'estero, nonché l'attività di studio, ricerca, sviluppo, stile ed industrializzazione, gestione e valorizzazione di marchi e di altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, produzione e commercializzazione, relativa a prodotti e servizi di qualsiasi tipo ed in particolare, in via esemplificativa e non limitativa, a prodotti tessili, abbigliamento, calzature, ottica, pelletteria, attrezzature ed articoli sportivi, nonché ad accessori di tutto quanto sopra descritto;

  2. Ila prestazione di servizi in favore di società controllate, collegate, consorelle e di terzi sia in Italia sia all'estero, consistenti nella gestione consorente di terzi sia informativi, dei servizi logistici, nell'acquisizione per loro conto di prodotti e servizi;

  3. Il prestazione di servizi in favore di società controllate, collegate, consorelle, sia in Italia sia
    v all'estero, consistenti nella concessione alle stesse di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

  4. l'acquisto, la vendita e la permuta di partecipazioni in società od enti costituiti e costituendi di qualunque tipo e specie, purché di capitali ed aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, intendendosi tale attività non rivolta nei confronti del pubblico. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, immobiliari, immobiliari, immobiliari, immobiliari, immobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fideiussioni ed muture finanziani
    Articolo 5 Articolo 5 -

Il capitale sociale è di Euro 31.716.673,04 (trentunomilionisettecentosedicimilaseicentosettantatre virgola quattrocentesimi) ed è suddiviso in (availemilisencentumiliaseleminativ

ordinarie senza indicazione del collectione del conquantaquattromilioni) di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Articolo 6 - Azioni

Al licolo o - Azioni
Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto all'an Le azioni sono murinizioni e ogalità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Costitutivo cci al prosente Battare.
La Società può tuttavia creare, con delibera dell'Assemblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'articolo 2348 del codice civile.

ui un'ill'urversi a noma dora alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 6-bis -- Maggiorazione del diritto di voto

  • Al ticolo o-ols Maggiorazione I dell'articolo 6 che precede, ciascuna azione Il deroga a quanto proverti
    dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
    • ntanzo le sogatta i al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o rogittinanto i son diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
    • (b) la ricorrenza del presupposto di cui al comma 1(a) che precede sia attestata la rioorrenza del per un periodo di almeno ventiquattro mesi, dun iserezzo - sala appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente neil creato preciale''), nonché da apposita comunicazione attestante il arnolo ( Elezzo epontinuativo, per tutta la durata del suddetto periodo, possesso azionare in quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
    • denti normatria rigginio.
    • La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti che La Società Istituiboo e visar periene, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
    • intendano ocherioriale aviano speciale, il soggetto legittimato ai sensi del Al fine ul ottonere riserezzo an'apposita istanza, allegando una comunicazione presche articolo dorra presenta i
      attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, attestante il possesso dell'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa Ilonnativa Vigonte, noneno Vigente. La muggiorazione assolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, delle azioni possoduto dal triorizza e sottoposto a controllo diretto o indiretto di i istaliza do ria pressuale soggetto controllante e della relativa catena di controllo.
    • collirono.
    • La maggiorazione del diritto di voto diviene efficace automaticamente al del La maggiorazione dei dall'iscrizione nell'Elenco Speciale e la sua acquisizione sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date:
      • accertala ana prima not tempo del mese di calendario successivo a quello in n quino giorno di mercare di condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
      • dei di firito di vete, e vecord date) di un'eventuale assemblea degli azionisti. la udia di Tegistraziono (7000 della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
    • L'Elenco Specifico di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di aperto dana fine al crestato anno alla disciplina vigente in relazione al diritto di ciritto di c intervento e di voto in assemblea.
  • 6 . La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:
    • (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarià del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; c
    • (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto:
    • (c) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia.
      stata effettuoto l'isseri i stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
    1. · La maggiorazione del diritto di voto ovvero, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:
    2. (a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
    3. (b) successione a causa di morte a favore degli aventi causa;
    4. (c) fusione o scissione del soggetto titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
    5. (d) trasferimento da un OICR ad altro OICR gestiti dalla medesima SGR;
    6. (e) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
    7. (f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria.
    1. La maggiorazione del diritto di voto si estende:
    2. (a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
    3. (b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo
      progetto: progetto;
    4. (c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto
      di di convenio di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 8(a), 8(b) e 8(c) che precedono:

  • (i) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
  • (ii) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a voto dal noniento del iscrizione nell'Elenco Speciale.
    1. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
    2. (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle

azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

  • azioni qualdo ero e diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o in caso di cosbiono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia
    enti che detengono azioni a voto maggiorato in 1900 ministra 1900 enti eno detergene a 20, comma 2 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
  • Il soggetto al quale spotto in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.

mettane comunicazione sollinitto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla Resta in ogin easo rente il chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie maggiorazione del all'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni
azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni azioni (in tutto o in purvo) arcedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la per le quan era class as per maturerà decorso un nuovo periodo di possesso maggiorazione dei almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

  • presente annoon.
  • La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quonum La niaggioruzione del arresto ad aliquote del capitale sociale, ma non costituri e dell'ordari cari mal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
    1. Laddove non diversamente previsto, ai fini del presente articolo la nozione di
  • Laddove non diversamente previsto, ai fini del presente articolo la nozione di Laddovo "Ion" di Ferrerista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 7 - Aumento di capitale sociale

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offente in opzione Addivellendosi ac adminiti al vapitale, azioni possedute, fermi restando i casi di locas agli Azionisti in proporzione di diritto di opzione, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

appirale sociale può essere aumentato nel limite del 10% del capitale sociale preesistente Il capitale sociale può essere administra in ministra di cui all'art. 2441, 4° comma, del codice civile.

comma, del codice critic.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e o di crediti.

Articolo 8 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Articolo o - I atrimoni desembre la messa può costituire uno o più patrimoni.
Ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti, la società per con dell'arguione Al sensi dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare con deliberazione ciascuno "del "quali" destinato" di "razione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

adonala dal Consigno di Amministrazione non 2001 altresì convenire che nel contratto del contratto del Al sensi dell'articolo 2447 els e beganzia, al rimborso totale o paziale del relativo al finanziano.
Finanziamento medesimo, siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Articolo 9 - Assemblee degli Azionisti

Articolo 9 - Assemblec degli Azionista
L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, nei colobil prio, orga L'Assemblea e convocata nella socce so con l'approvazione del bilancio entro legge, eu ill'ogir easo quena aminazione ovvero ricorrendone i presupposti di consigli centoveni giorni dana cinastra dell'obereizi di convocazione previsti da specifiche legge, entro centonanta giorni. Permi i perma i deliberata dal Consiglio di consiglio di consiglio di consiglio di consiglio di consede obta disposizioni di Tegge, Ta Convecuzioni Amministrazione, o fatta a cara del Presidio medesimo, con la pubblicazione,
membro del Consiglio all'uopo delegato o dal consiglio medesimo, di convenogazione, membro del Consigno antaopo delogato a mana vigente, dell'avviso di convocazione,
nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'avviso progelementeri nel termini C fict modi previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

contente le mulcazioni provinco cano vegano normalmente a seguito di più convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, dandone
indicazione, noll'evnine di indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria, sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Ordinana, Sia quella
ci opplicano la mano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Articolo 10 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione, ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dell'intermediario abilitato idonea certificazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile,

La Società (e per essa il Consiglio di Amministrazione) può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 11 - Lavori Assembleari

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa, presiede l'Assemblea e fissa le regole per il suo svolgimento, in conformità al Regolamento di cui infra.

L'assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario, anche non socio, e altresi, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio scelto dall'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Lo svolgimento delle riunioni Assembleari è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea, in vigore, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

Articolo 12 - Costituzione e validità delle dell'iberazioni Assembleari

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni Assemblea il
in sede strandi primerazioni dell'Assemblea sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, consosto da almeno cinque e da non più di quindici componenti soci o non.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo,

Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di indinerale sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Ogni lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano i lamo unitto a presentare le azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista compressivamente notari al accesso per tempo in vigore, percentuale che risulterà indicata de l' per la Socicia dana discipinia tempo pemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Amministratori.
Contestualmente al deposito delle liste gli Azionisti devono presentare presso di ozioni Contestualifene un deposito attestante la titolarità del numero di azioni,
la sede legale della Società una certificazione attestante la titolarità del numero di azioni, aventi diritto di voto, necessaria ai fini della presentazione della lista.

aventi un'ito di voto, nocessia a zionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ai sensi Ogili azionista, noneno gii dell'articolo 2559 del vodio 2012), un patto parasoetare arbetto dell'interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

possono presentare, neppare per all'azionista
In caso di violazione non si tiene conto del voto dato dall'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni azionista può votare una sola lista.

Ogii azionista pao voluzo ne dei soci che le hanno presentate e della percentuale di Le "Ilsie, "con" indicazione" del "Seconda, corredate da un'esauriente informativa riguardo partecipazione compressionali dei candidati, devono essere depositate presso
alle caratteristiche personali e professionali dei candidative a alle caratteristicilo perfermine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e ia sode legano dena Bocceta anno incono di candidati superiore a tre, devono essere formulate regotamentan. Le nove, cossizione del Consiglio di Amministrazione risultante dall'elezione ili modo tale che la composizione di riparto tra generi previsto di tempo in tempo dalla normativa vigente.

noninativa vigenti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente an Ner termini provisti dalle "Agazia " "Ligale della Società le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria le quan 1 singon valiaraza di case di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei respolisabinia, Tincossenza di valieriamente prescritti per le rispettive cariche, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere dichiarato i eventuale utennazione as controllo di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

societa.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine a. Galla lista che na ottenato in maggio.
Progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i componenti necessari a tircoprire il progressivo con il quale seno call'Assemblea, in modo tale da garantire che la numero di amministrazione rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge, tranne uno;

dana legge, trambo ano,
b. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è eletto un b. dalla lista cilo na ottendio in risettirazione nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

primo posto di alto nota.
Non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno Non si tione conto a dal presente statuto per la presentazione delle stesse.

pari a quella richiesta dai procederà a nuova votazione da parte dell'intera la parte dell'intera la patto as la In caso di partia di Vori fra le 1600, es primo posto nella lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

maggioraliza scinprico dei voti.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata m "caso" di "presentazione delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto di seguito indicato:
coil. Consider

a. il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

b. qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, overo, ove necessario, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, ovvero, overo, overo, overo, overo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a.) così come provvede l'assemblea, sempre con le maggioranza di legge;

c. qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero, overo, overo, overo, over necessario, candidati che consentano di rispettare il preccenza, ovvero, overo, overo, overo, overo, overo, ove dalla normativa in vigore di tempo in tempo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a.), così come provvede alla l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra gli Amministratori il Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente,

Nel caso di più Vice Presidenti assumerà dette funzioni il Vice Presidente più anziano di nomina o, in sua assenza, uno degli altri Vice Presidenti in ordine di nomine di nomine di nomine di nomine di

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di llonnia.
In comitato come in consigni in i limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo - del quale - all'atto della istituzione, determinerà composizione, poteri e modalità di funzionamento - nonché al Presidente, deventimera composizione,
Dolocoti Delegati.

Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indivizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rillevo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. In particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri, ed un Direttore Generale, ed uno o più condirettori generali, nonché direttori e procuratori speciali determinando i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

I componenti del comitato esecutivo durano in carica non oltre il periodo del loro mandato di Consigliere.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta elle sit mi richilo opportuno o amministratori o dal Collegio Sindacale, anche fuori della sede sociale, sia in Italia in all'estero.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Conseglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, o di comunicazione inviata per posta elettronica, o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute Le Tiumoni del Consiglio di Marielle, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle mediano mezzi di televesenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità persone leginimato a prosenzato angerane, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Visiollate e ricovere decamentazione si considera tenuto nel luogo in vernicandosi uni requisiti il Comegano
cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

conschife il stesura e il società e presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal o consiglio tor n Collsiglio di Amministrazione assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati o in subordine dall'Amministratore più anziano di età.

Delegan o ill subordino dall'Amministrazione vigono le norme di cui all'art. 2388 del codice civile.

Articolo 15 - Compensi

Al Consiglio spetta un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea, ed i consiglieri. An Al Consiglio spetta un componse sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Agli namo "un'into" un'info070" dell'e petta altresi una specifica remunerazione, che la considi la civile alminiistratori investit di pui al 3° comma dell'art. 2389 del codice civile.

Sala decorninata och 10 ministrazione e rappresenta assiglio di Amministrazione e

Articolo 10 - Foterrael Comigno arcestito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
ll II Collatti di Amministrazione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti straordinaria della societa, banza see ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi cile interga opportum per rattazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi quelli di consonne iberizzoni, care e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, specce, anche indipendente anno i esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

taisativo, risci va an'Assomersa del Codice Civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

del Consiglio di Amministrazione.
- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, concerne è la priemi e la crioni e la crioni e la crioni e la - le delloetazioni, al sonsi degli al nossiedono in possiedono tutto le azioni o le rusione por mesiporazione di
quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle quote;

  • l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

  • l'indicazione e la boppi Amministratori hanno la rappresentanza della società;

  • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

  • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

  • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

  • Il trasternilento dell'artico mes del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.

denoerata dagli Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facolta di II Collsigno di Annimisa azione, e razione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che comprete, senza necessita di acconnezzazioni di un'offerta pubblica di acquisto o di arcuisto volta volta von possono connastare il conseguinzato dega.
Scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere scanioro, dalla commini.
I'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

l offerità Solio Stati rosi parenti ano imali organi delegati, hanno inoltre facolta di II Colisigno di Annimizatazione, e ute in tutto o in parte e che non rientrano nel corso attuare delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui normazo dell'omano.
attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Il Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai soci di minoranza, come individuati dalla normativa di legge e dai regolamenti vigenti, è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco progressivo, l'altra per i candidati alla carioa di Sindaco supplente. Le liste, con un numero di candidati superiore a tre, devono essere formulate in modo tale che la composizione del Collegio Sindacale isultante dall'elezione rispetti il criterio di riparto tra generi previsto di tempo in tempo dalla normativa vigente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la Società dalla disciplina tempo per tempo in vigore, percentuale che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Contestualmente al deposito delle liste gli Azionisti devono presentare o recapitare presso la sede legale della società la documentazione attestante o recapitare presso
aventi diritto di unt aventi diritto di voto, necessaria ai fini della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta o 24 cooralo 1998 li. 36, non
una listo una lista.

In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o dai regolamenti. I Sindaci in uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n.
162, 162:

i settori strettamente attinenti a quello in cui opera la società sono relativi:

  • alla ricerca, sviluppo, stile, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi, in particolare prodotti tessili, abbigliamento, calzature, ottica, pelletteria, attrezzature ed articoli sportivi, nonché ad accessori di tutto quanto sopra descritto;

  • alla gestione ed alla valorizzazione dei marchi.

Le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

  • diritto industriale, diritto commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

Le liste accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché dalla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione della controllo

o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti, con questi ultimi, devono essere depositato presso la disposizioni regonamentari regisla, venine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

regotatienti.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e Olinamente a clasouna nota, entre la sede legale della società, le dichiarazioni con le
regolamentari, sono depositate, presso la sede legale della società, le dichiarano con regoliamentan, sono depositato, persone la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, quan i singon candidari accettazo tallincompatibilità, l'esistenza dei requisiti
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'incristi di incristi di incr i mesistenza "di "catao" di "mereggio": "L'impettive cariche, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

anninimisuazione o controllo nooperate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

All'elezzione del Sindol Il procede come e o il maggior numero di voti sono eletti, in base membri a. dall'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

ellettivi ed uno supprento,
b. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono electi, in b. dalla sconda non che na ottenzio il "
base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

membro e ranto memoro suppresso suppresso al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ottenuto il naggioi namero al voti.
In caso di parità di voti tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia sono con maggior In caso di parta di voli da pra inte, some in subordine, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

numero di soci.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti i Sindaci effettivi e supplenti III Caso di presentazione di azio e la Presidenza spetta al primo candidato della lista.

saranno eletti nell'ambito ur alle cha e la via nomina con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

delloera a maggioranza relatra.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

decade dalla carrea.
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, ivi compreso il Presidente, a ve In caso di sostituzione di un Binasco essenza lista di quello cessato e, in possione, il Sindaco supprente upparterio
mancanza, nel caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla lista di mati. Nol coso in mancaliza, nel caso di soctrazione di società di voti. Nel caso in primo candidato della fista di innorazie rispettato il criterio di riparto che assicuri
cui, attraverso la sostituzione non venga rispettato il criterio di Gellegio cui, attraverso la sostituzione non vegga si dovrà procedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

Nel caso di integrazione del Collegio Sindacale:

Nei caso di miegrazione del Sologio Barano lista di maggioranza la nomina avviene con
con l'integrazione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene alla - per Integrazione del bandao vieno capitale sociale rappresentato in Assemblea
no a maggioranza relativa del capitale sociale tappresentato de correntire che volazione a maggioranza Teali rella lista di maggioranza, in modo tale da garantire che lalla lazo; scegliendo di Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto della legge;
la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto a il

la composizione del Sindaco eletto nella lista di minoranza, ivi compreso il Presidente - per Innegrazione dei Bindaco essess con votazione a maggioranza relativa del lista di del Collegio Sindacare, la nombrea capitale sociate rappresentato in reserentire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge;

I equinono na genori provisto anno 1987
- per la contemporanea integrazione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza signo supino supino supino supino supino supino - per la Collentporanza, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, la nomina avviene ilista di inimoranza, 117 compresse in a del capitale sociale rappresentato in Assemblea,
con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemble

scegliendo tra i candidati indicati sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista, in modo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge.

Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea, per l'integrazione del Collegio Sindacale, delibera a maggioranza relativa del capitale sociale

rappresentato in Assemblea, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo. La determinazione della retribuzione dei Sindaci è fatta dall'Assemi dea d

Le riunioni del Collegio Sindacale possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

La Revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Articolo 18 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le modalità di legge, sarà compilato dagli Amministratori il bilancio.

Articolo 19 - Ripartizione degli utili

Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% al fondo di riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo utile verrà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria,

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 20 - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce la durata in carica.

Il preposto dovrà possedere:

  • un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;

  • i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Articolo 21 - Recesso

Il recesso è ammesso solo se consentito dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per quanto attiene alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati il ll'alegge.

Articolo 22 - Liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli onorari.

Articolo 23 - Foro competente

Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, le quali dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli Amministratori, i Sindaci e/o il liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e, responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al riparto finale, è competente il foro di Torino.

Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge

Al ticolo 24 - Rinfrio anto al esge
Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Torino, 29 luglio 2022

BasicNet S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Boglione

BasicNewco S.r.l. con socio unico L'Amministratore Unico

Federico Trono (nomo Acresco

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

La società ha la denominazione: "BasicNewco S.r.l." società a responsabilità limitata con unico socio, senza vincolo di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede in Torino. Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

Articolo 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto:

  • a. I'acquisto, la vendita, la valorizzazione, lo sfruttamento e la gestione di marchi, logotipi ed altri diritti di proprietà intellettuale, anche appartenenti a terzi. Nello svolgimento della propria attività la società potrà concedere in sub licenza i diritti acquisiti e amministrare e gestire i contratti di sub licenza e le royalties da essi ricavate, coordinando inoltre l'attività di comunicazione, promozione e marketing relativamente ai marchi e ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale gestiti;
  • b. la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e servizi correlati ai marchi e ai diritti di proprietà industriale e intellettuale di cui al precedente punto a).

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, compresa

* * *

la prestazione di garanzie a favore di terzi e la stipulazione di mutui fondiari ed ipotecari garantiti da ipoteche iscrivende sugli immobili di proprietà della società e compresa l'assunzione di quote e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico.

La Società potrà altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società controllate o partecipate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime, ivi compresa la concessione alle stesse di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

La società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche e in generale garanzie reali e personali nell'interesse di terzi e per impegni altrui nei confronti di chiunque, ivi compresi gli Istituti bancari e finanziari, purché la prestazione di tali garanzie abbia carattere strumentale rispetto all'oggetto principale.

Articolo 5 - ATTI ED AFFARI FUNZIONALI ALL'OGGETTO

L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purché strumentale alle attività definite nell'oggetto.

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

Il capitale può essere aumentato mediante il conferimento di tutti gli elementi iscrivibili all'attivo dello stato patrimoniale suscettibili di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464-2465-2466-2254 e 2255 del Codice Civile.

La comunicazione ai soci del termine per l'esercizio dell'opzione deve essere fatta mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel Registro delle Imprese o, in difetto, al domicilio dagli stessi comunicato alla società.

Articolo 8 - PARTECIPAZIONI E DIRITTI SOCIALI

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazioni all'investimento, sono espresse dal rapporto percentuale o frazionale tra valore dei singoli conferimenti e cifra del capitale sociale.

Alle partecipazioni sono commisurati i diritti corporativi e patrimoniali dei soci rapportati al capitale e l'incidenza dei voti nelle decisioni collettive.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale dell'atto di acquisto della partecipazione.

Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e mortis causa.

In ogni caso il trasferimento è subordinato al diritto di prelazione dei soci esercitabile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'offerta e sull'intera partecipazione.

Se gli acquirenti sono più la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui sono già rispettivamente titolari.

L'offerta, con l'indicazione del prezzo e la dichiarazione di esercizio della prelazione, devono essere rispettivamente comunicate alla controparte e agli amministratori per lettera raccomandata con A.R.

In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo gradimento scritto dei soci e degli amministratori ai quali il cedente deve comunicare, per lettera raccomandata con A.R., se già non risultino dalla raccomandata precedente, i dati di identità dell'acquirente.

Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni da quando i soci e gli amministratori hanno ricevuto la comunicazione dell'identità dell'acquirente, scaduti i quali il gradimento si ha per accordato.

Articolo 10 - FINANZIAMENTI SOCI

Per finanziare la società l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti a fondo perduto oppure versamenti in conto capitale; su detti versamenti, che la società non ha l'obbligo di restituire, non verranno corrisposti interessi.

I soci possono altresi effettuare versamenti alla società in conto finanziamento; salvo diversa determinazione, detti versamenti devono considerarsi infruttiferi di interessi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società sarà tenuta a rimborsarli previo un preavviso di tre mesi.

I versamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 11 - RECESSO

Il recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal primo comma dell'articolo 2437 bis del codice civile.

Articolo 12 -- AMMINISTRAZIONE

Con decisione adottata a norma dell'articolo 19, i soci nominano un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di due fino ad un massimo di nove membri, anche non soci.

Gli eletti durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina o, in mancanza, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni, ad iniziativa del suo presidente o dell'amministratore più anziano d'età, con atto collegiale o con atto segmentato quale definito dal quarto comma dell'Articolo 2475 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, recante l'elenco delle materie da trattare, con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'adunanza, deve essere spedito agli amministratori ed ai sindaci, se esistenti, almeno tre giorni prima di questa, fatti salvi i casi di urgenza, con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova della ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso di attivazione della procedura alternativa, indirizzato e trasmesso come il precedente, deve recare l'elenco degli argomenti da decidere, redatto eventualmente secondo la formula referendaria e fissare un termine utile per il riscontro non inferiore a otto giorni dalla data di spedizione.

Le decisioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione o, in caso di procedura alternativa, del presidente del consiglio di amministrazione. Qualora il consiglio sia composto da due persone, esso delibera all'unanimità; ciascuno dei due amministratori può sottoporre all'esame dei soci gli oggetti su cui vi sia disaccordo.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Articolo 13 - PRESIDENTE E AMMINISTRATORI DELEGATI

Con atto collegiale il consiglio d'amministrazione, nella prima adunanza, elegge tra i suoi componenti il presidente, quando non vi abbiano provveduto i soci, e può delegare le

proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti (presidente compreso), eccezion fatta per le attribuzioni indicate negli articoli 2475 ultimo comma, 2482 bis e 2482 ter, 2501 ter e 2506 bis del Codice civile.

Se il consiglio è di due soli amministratori, il disaccordo circa la revoca di una delega causa la decadenza di entrambi dall'ufficio. Ciascun socio può rilevare tale decadenza e in mancanza del collegio sindacale - provvedere, per la nomina dei nuovi amministratori, a convocare gli altri soci in assemblea o ad attivare la procedura decisionale alternativa previ-sta dal secondo comma dell'Articolo 19.

Articolo 14 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori sono decisi dai soci.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo, se esistente.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

Articolo 15 - CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DALLA CARICA E RELATIVA SOSTITUZIONE

La rinuncia alla carica di amministratore ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se esistente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima occasione in cui, dopo la nomina, si riunisce l'assemblea o si avvia la consultazione dei soci secondo la procedura prevista dal secondo comma dell'Articolo 19.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori è causa di cessazione anche di quelli rimasti in carica, i quali devono convocare l'assemblea o attivare la procedura decisionale alternativa per la nomina dei nuovi amministratori.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'organo di controllo deve, senza indugio, convocare l'assemblea o attivare la procedura decisionale alternativa per la nomina del nuovo organo amministrativo. In mancanza dell'organo di controllo l'adempimento è rimesso all'iniziativa del socio più diligente.

Articolo 16 - POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Unico è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì conferire la firma e la rappresentanza legale ad alcuni dei suoi componenti, a norma dell'art. 2381 del Codice civile, delegando loro i relativi poteri.

Articolo 17 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dei soci.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e

risponde dei danni.

Articolo 18 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI Qualora sia obbligatorio per legge, i soci nominano un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

L'organo di controllo, che può essere nominato anche se non obbligatorio per legge, è costituito da un solo membro effettivo. I soci possono decidere la nomina di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi; in tal caso devono essere nominati anche due sindaci supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In caso di nomina di un organo di controllo costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad esso può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

L'assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, può conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o a una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'assemblea inoltre determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Articolo 19 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservati alla decisione ed alla approvazione dei soci gli oggetti indicati ai primi due commi dell'articolo 2479 del Codice civile.

La decisione è adottata dai soci con atto collegiale in assemblea o, nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 del Codice civile, con atto segmentato quale definito dal terzo comma dell'articolo stesso.

Le decisioni dei soci rimesse all'assemblea sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis del Codice civile.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dai soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale, in luogo anche diverso dalla sede, purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata con A.R., recante il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o, in difetto, a quello comunicato da ciascun socio alla società; lettera sostituibile con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova della ricezione da parte dei destinatari almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

La rappresentanza prevista dal secondo comma dell'articolo 2479 bis può essere conferita anche a non soci, ad amministratori, a sindaci e a revisori.

È inoltre consentito il conferimento per più assemblee, senza indicazione dell'oggetto.

Ai fini della deliberazione di cui all'ultimo comma di detto articolo 2479- bis la prova che gli amministratori e i sindaci assenti sono informati della riunione è utilmente fornita da conforme dichiarazione scritta pervenuta con qualunque idoneo mezzo di comunicazione al presidente in apertura d'assemblea.

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio d'amministrazione ovvero, se né l'uno né l'altro possono o vogliono esercitare tale funzione, dalla persona designata tra i soci presenti a maggioranza assoluta di essi. Le decisioni sulle quali i soci, ad iniziativa dell'organo amministrativo, siano chiamati a pronunciarsi secondo la procedura alternativa al sistema collegiale sono approvate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale. La procedura è avviata mediante avviso comunicato con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. L'avviso deve indicare l'elenco degli argomenti oggetto di decisione, eventualmente redatto secondo la formula referendaria ed il termine utile per il riscontro scritto, non inferiore a otto giorni decorrenti dalla data della spedizione suddetta.

Articolo 20 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura il bilancio, redatto a norma di legge, deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione ed il riparto degli utili.

Il termine è elevato a centoottanta giorni in presenza di:

a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;

b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice civile le ragioni della dilazione.

Articolo 21 - RINVIO

Per quant'altro non regolato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Articolo 22 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è ad ogni effetto quello risultante dal Registro delle Imprese ovvero quello comunicato, unitamente al numero di telefax e all'indirizzo di posta elettronica, dal socio alla società; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 23 - TELECONFERENZA

E' consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che il presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Articolo 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci, se nominati, e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido, a seconda del valore, in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico. In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui

competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

Torino, 29 luglio 2022

BasicNewco S.r.l. con socio unico L'Amministratore Unico

Jefereto (10mo Federico Trono

BasicNet S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tarco Boglione

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