Pre-Annual General Meeting Information • Jun 21, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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Largo Maurizio Vitale, 1 10152 Torino Italy phone +39 011 2617 222
fax +39 011 2617 505 e-mail: [email protected]
pec: [email protected]
Al Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A.
c/o BasicNet S.p.A. Largo Maurizio Vitale, 1 10152 - Torino
Torino, 4 giugno 2021
con la presente Basic World S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 33,128% nel capitale sociale di BasicNet S.p.A. ("BasicNet" o la "Società"), chiede al Consiglio di Amministrazione della stessa di procedere, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea straordinaria della Società (l'"Assemblea") al fine di sottoporre agli azionisti una proposta di modifica dello statuto la cielle volta a introdurre un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto per i suoi soci, secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i "Testo Unico").
L'adozione del meccanismo di maggiorazione del diritto di voto è volto a incentivare investimenti di medio/lungo periodo a sostegno di strategie di lungo termine per lo sviluppo e la crescita del Gruppo BasicNet, nonché a contrastare la volatilità del titolo connessa a investimenti di breve periodo nelle azioni della Società.
Tale proposta di modifica statutaria è in linea con le scelte operate in tal senso da un significativo numero di società quotate italiane.
I benefici sopra indicati richiedono tempi tecnici di implementazione non comprimibili (dovendo le azioni appartenere continuativamente al socio per un periodo non inferiore a 24 mesi per beneficiano de la maggiorazione del diritto di voto), si propone l'adozione del mestrora 24 mesi per beneficiale dei diritto di voto quanto prima possibile.
Alla luce delle considerazioni sopra indicate, BasicWorld S.r.l. intende sottoporre all'assemblea dei soci di BasicNet S.p.A. il testo di modifica dell'articolo 6 dello statuto della Società e di integrarlo introducendo il voto maggiorato in un nuovo articolo 6-bis per le ragioni e secondo il testo descritte nella "Relazione illustrativa dell'articolo dell'articolo di S.r.l. sulla proposta, formulata ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale di BasicNet S.p.A. e integrazione del medoice conte l'inserimento di un nuovo articolo 6-bis al fine di introduzione un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" di seguito allegan, che Vi invitiamo a mettere a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in vista della convocanda Assemblea.
Capitale sociale Euro 1.050.000 i.v. R.E.A. 1059049 della C.C.I.A.A. di Torino Numero Registro Imprese Torino Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09526070017

Nel restare a disposizione per qualsivoglia chiarimento, ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.
L'A ministratore Delegato Marco Daniele Boglione
Allegato 1: Relazione illustrativa dell'azionista Basic World S.r.l.
Allegato 2: Certificazione dell'intermediario ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO BASICWORLD S.R.L. SULLA PROPOSTA, FORMULATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2367 DEL CODICE CIVILE, DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE DI BASICNET S.P.A. E INTEGRAZIONE DEL MEDESIMO CON L'INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLO 6-bis AL FINE DI INTRODURRE UN MECCANISMO DI MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-quinquies DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
la presente relazione (la "Relazione") è redatta da Basic World"), ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e degli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58, concernente la disciplina degli emittenti", adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), in relazione alla propria richiesta, formulata in data 4 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, di convocare un'assemblea dei soci della BasicNet S.p.A. ("BasicNet" o la "Società") - in sede straordinaria - per sottoporre alla stessa la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di introdurre un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127 -quinquies del Testo Unico.
Il voto maggiorato venne introdotto nell'ordinamento italiano nel 2014, tra l'altro in considerazione del "Piano d'azione sul diritto europeo delle società e governo societario adottato dalla Commissione Europea il 12 dicembre 2012" con l'obiettivo di incoraggiare e rafforzare l'impegno a lungo termine degli azionisti delle società quotate.
Le società italiane con azioni quotate possono prevedere l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, fino a un massimo di 2 voti, per ciascuna azione ordinaria appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi2 decorrenti dalla data di iscrizione in un apposito elenco predisposto e tenuto dalla società emittente.3
Se lo statuto non dispone diversamente, i diritti di voto risultanti dalla maggiorazione si computano per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento a quorum del capitale sociale (ad esempio, delibere dell'assemblea ordinaria di nomina o revoca degli organi sociali e di approvazione del bilancio d'esercizio e distribuzione degli utili, delibere dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto), mentre non ha effetto sui diritti, diversi dal voto che spettano in forza del possesso di determinate quorum di capitale (ad esempio, convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, facoltà dei soci di presentazione delle liste di candidati per la nomina degli organi sociali).
La maggiorazione del voto termina nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni con diritto di voto maggiorato, ovvero di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che
Nel 2014, il legislatore italiano (con il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, come modificato dalla legge di conversione dell'11 agosto 2014, n. 116) ha introdotto nel Testo Unico l'articolo 127-quinquies, secondo il quale lo statuto delle società quotate su un mercato regolamentato italiano può prevedere la maggiorazione del azionisti. Tale norma consente alle società quotate d'incentivare gli investimenti a medio-lungo termine, premiando gli azionisti stabili.
Si veda l'articolo 127-quinquies, primo comma, del Testo Unico.
L'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti contiene le prescrizioni concernenti la tenuta dell'elenco speciale.

detengono azioni a voto maggiorato in società quotate in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120. comma 2. del Testo Unico.4
Lo statuto può prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato possa rinunciarvi irrevocabilmente in tutto o in parte.
Le azioni cui si applica il beneficio del voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di azioni? e l'introduzione del voto maggiorato - che avviene attraverso la modifica dello statuto sociale - non determina l'insorgere del diritto di recesso degli azionisti per espressa previsione di legge .
Al termine del mese di aprile 2021 sono 68' le società quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che hanno adottato il meccanismo del voto maggiorato e rappresentano oltre un quarto delle 2388 società quotate sul medesimo mercato.
L'introduzione nello statuto della Società del meccanismo di diritto di voto qui proposta è volta a dare sostegno a una visione di medio/lungo periodo della Società e a strategie di lungo termine per lo sviluppo e la crescita delle società controllate da BasicNet (il "Gruppo"), nonché a ridurre la volatilità del titolo connessa a operazioni speculative e/o di breve periodo.
Come illustrato nella tabella che precede la proposta di modifica statutaria è stata adottata da un significativo numero di società quotate italiane.
Alla luce di quanto sopra illustrato. BasicWorld intende proporVi di adottare un meccanismo per la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.
Il Testo Unico consente alle società di determinare nel proprio statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 mesi).
BasicWorld ritiene opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge, ritenendolo sufficiente per configurare un'adeguata stabilità del possesso azionario.
BasicWorld propone di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione, al fine di beneficiare pienamente degli effetti positivi attesi dall'introduzione del voto maggiorato.
Basic World Vi propone di inserire nello Statuto che il richiedente conseguirà automaticamente la maggiorazione del voto alla data di scadenza del proposto periodo di almeno 24 mesi di appartenenza continuativa delle azioni iscritte.
Se lo statuto non prevede un'espressa deroga, il diritto di voto maggiorato si conserva invece in caso di more o fusione e scissione del titolare delle azioni di nuova emissione nel caso di aumento gratuito del capitale sociale. Occorre invece una specifica previsione nel progetto di fusione o nello statuto per far si che il voto maggiorato spetti, rispettivamente, alle azioni di concambio o alle azioni emesse in esecuzione di capitale oneroso mediante nuovi conferimenti. Si veda l'articolo 127-quinquies, comma 5, del Testo Unico.
Si veda l'articolo 127-quinquies, comma 6, del Testo Unico. 7
Fonte: CONSOB, www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/main/societa_quotate/voto_maggiorato_plurimo_lnk.htm, alla data del 4 giugno 2021.
Fonte: Borsa Italiana S.p.A. "Listed Companies Capitalisation on 30 April 2021".
Si veda l'articolo 127-quinquies, primo comma, del Testo Unico.

BasicWorld propone di specificare nello Statuto che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la "azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto" universita dala legge " debba essere intesa nel senso che il diritto di voto in relazione a una determinata azione sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di uno dei seguenti diritti reali legitimani:
Il Testo Unico" prevede che gli azionisti che intendano avvalersi della maggiorazione del voto debbano iscriversi in apposito elenco predisposto e tenuto dall'emittente (l'"Elenco Speciale") del quale il Regolamento Emittenti definisce i contenuti.12
Per dare attuazione a quanto precede, Basic World Vi propone di:
Le risultanze dell'Elenco Speciale sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta.13
Basic World Vi propone di inserire nello Statuto che l'iscrizione avverrà a fronte della presentazione di un'istanza di iscrizione nell'Elenco Speciale che dovrà:
Si veda l'articolo 127-quinquies, primo comma, del Testo Unico.
Si veda l'articolo 127-quinquies, primo comma e 127-quinquies, comma 2, del Testo Unico.
Si veda l'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti.
Si veda l'articolo 143-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti.

(c) qualora il richiedente non sia una persona fisica, indicare se sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante e della relativa catena di controllo.
Basic World Vi propone di inserire nello Statuto che:
Basic World Vi propone di inserire nello Statuto che la Società provvederà, ai sensi del Regolamento Emittenti,44 sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di registrazione (record date) prevista dalla legge 5 in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche del Regolamento Emittenti. 16
BasicWorld Vi propone di inserire nello Statuto che la Società procederà alla cancellazione dall'Elenco Speciale:
Si veda l'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti.
15 Si veda l'articolo 83-sexies, comma 2, del Testo Unico.
16 Si veda l'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti.

(c) a seguito di comunicazione scritta dell'azionista iscritto con la quale rinuncia irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del voto ove già maturata o del periodo di appartenenza necessario alla maggiorazione del voto, ove non ancora maturato.
Basic World propone di specificare nello Statuto che, in conformità a quanto previsto dalla legge, 17 la perdita della legittimazione al voto maggiorato o la cancellazione dall'Elenco Speciale non abbiano luogo in caso di:
Al ricorrere dei casi indicati in questo paragrafo 4.1, pur mutando il soggetto titolare del voto maggiorato, il nuovo titolare beneficerà della maggiorazione di voto già acquisita o del periodo di maturazione già trascorso dal suo avente causa.
Basic World ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito od oneroso con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione.
Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, BasicWorld propone che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.
Basic World propone di prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di
Si veda l'articolo 127-quinquies, comma 3, del Testo Unico.

conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri strumenti di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.
Basic World propone di precisare che, nelle predette ipotesi illustrate in questo paragrafo 4.2:
Basic World propone che, in conformità a quanto previsto dalla legge, 18 la proposta di modifica dello Statuto stabilisca le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:
Il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate durante il periodo di 24 mesi successivo all'iscrizione nell'Elenco Speciale determinerà la cancellazione dal suddetto elenco e l'inibizione della maturazione del beneficio, salvi gli effetti di una nuova iscrizione, ricorrendone i presupposti.
Basic World Vi propone di inserire nello Statuto che:
Con riferimento agli effetti della maggiorazione di voto, BasicWorld propone di recepire nello Statuto quanto disposto dalla legge e conseguentemente che la maggiorazione di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.
Si veda l'articolo 127-quinquies, comma 3, del Testo Unico.

La maggiorazione non avrà invece effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale, ivi inclusi, inter alia, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari, per l'integrazione degli ordini del giorno in previsione di un assemblea.
Gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% nel capitale sociale della Società'9 sono:
Boglione, Marco Daniele direttamente e tramite Basic World S.r.l., con una partecipazione del 33,639% del capitale sociale;
Helikon Investments Limited gestore di Long Short Equity Fund Master ICAV, con una partecipazione del 10,500% del capitale sociale;
Basic Net S.p.A. che detiene azioni proprie rappresentanti il 10,005% del capitale sociale29; e
Boglione, Francesco direttamente e tramite Francesco Boglione S.r.l., con una partecipazione del 6,275% del capitale sociale.
Nell'ipotesi in cui Basic World e Marco Daniele Boglione dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dagli stessi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione i medesimi potrebbero esercitare, una percentuale dei diritti di voto rispettivamente pari allo 0,765% e al 49,579% del totale e complessivamente pari al 50,343% del totale (in ciascun caso la percentuale è calcolata senza dedurre le azioni proprie dal denominatore).
La modifica dello Statuto proposta per introdurre la maggiorazione del voto non attribuisce agli azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile essendo espressamente escluso dalla legge21.
La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione costituisce un' iniziativa di Basic World che con comunicazione scritta datata 4 giugno 2021 ha formulato richiesta al Consiglio di Amministrazione della Società di procedere ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile alla convocazione dell'assemblea straordinaria della stessa al fine di sottoporle una proposta di modifica dello statuto sociale volta a introdurre un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto secondo quanto consentito dalla legge.
19 Secondo quanto pubblicato alla del 4 giugno 2021 sul sito della CONSOB: https://www.consob.it/web/areapubblica/quotate/documenti/assetti_proprietari/semestre1-2021/8747_Az. 1tml
Secondo il comunicato stampa di Basic Net S.A. datato 31 maggio 2021, "Aggiornamento sull'esecuzione del piano di acquisto di azioni proprie", alla data del 28 maggio 2021, la Società detiene complessivamente n. 8.728.040 azioni proprie, pari al 14,90% del capitale sociale. 21
Si veda l'articolo 127-quinquies, sesto comma, del Testo Unico.

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra attenzione, BasicWorld propone all'Assemblea degli azionisti, riunita in sede straordinaria, di approvare le modifiche statutarie così come meglio evidenziate nell'Allegato alla presente Relazione.
Premesso tutto quanto precede, BasicWorld sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea di BasicNet S.p.A. riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del socio BasicWorld S.r.l. sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;
l To ino, 4 giugno 20

Il testo che segue mostra le proposte di modifica del vigente statuto sociale di BasicNet S.p.A. Le modifiche sono costituite esclusivamente da integrazioni del testo e conseguentemente viene esposto il testo dell'articolo 6 e il testo del nuovo articolo 6-bis indicando in grassetto il nuovo testo aggiunto, senza presentare su due colonne il testo vigente e il testo oggetto della proposta di modifica.
Articolo 6 - Azioni
Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto fatto salvo (i) quanto previsto al successivo articolo 6-bis. La qualità di azionista costituisce di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.
La Società può tuttavia creare, con delibera dell'Assemblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'articolo 2348 del codice civile.
Le azioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.


gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 8(a), 8(b) e 8(c) che precedono:
Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.
Allegato alla Relazione dell'azionista Basic World - pagina 3

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421 - 12 -
Certificazione dell'Intermediario - pagina 1


TORINO lì, 04 giugno 2021
Spett.le BasicWorld srl Largo Maurizio Vitale, 1 10152 Torino TO
A richiesta del nominativo in oggetto si certifica che il medesimo risulta alla data odierna - 4 giugno 2021 - titolare di n. 20.206.065,000 azioni BasicNet, ISIN IT0001033700, depositate sul dossier titoli n. 77006/16 10026, intestato a BasicWorld srl.
Si rilascia la presente per tutti gli usi consentiti dalla legge.
Distinti saluti.
Cordusio SIM S.p.A. Sede di Torino
1
Sede Sociale: Via Boromei, 5 – 20123 Milano - Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1 Capitale Sociale € 6.282.051 i v - Coleca Elpantente al Stopo Bancaro Chicano Albo del Grippi Ballado. In 2007.
Fondo Nazionale di Garanzia - I corizone ell'Alba - SM - , 292 Fondo Nazionale di Garanzia - Iscrizione all'Albo SIM n. 282

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