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Basic Net SpA

AGM Information Aug 4, 2021

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AGM Information

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Atto reg. il 02/08/2021 n° 40844 Serie 1T a Torino - DP II per € 200,00

N. 45140 REP./N. 22396 FASC.

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VERBALE DEL L'AS SEMBLEA STRAORDINARIA degli azio ni sti della so cie tà "Ba sic Net S.p.A.", con se de in To rino

---ooOoo---

REPUBBLI CA ITALIA NA

L'anno duemilaventuno, ad dì 29 (ventinove) luglio in Torino (TO), Lar go Mau ri zio Vi tale n. 1, pres so la se de del la so cie tà, alle ore 9 (nove).

Avanti me dottor Giulio BIINO, Notaio iscritto al Col legio No tarile dei Di stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi denza in Tori no,

è in persona comparso il signor:

= BOGLIO NE Marco Daniele, nato a Torino (TO) il 9 maggio 1956, domi ci liato, per la ca rica, pres so la sede del la in fra in di cata so cietà, in Tori no (TO), Lar go Mauri zio Vitale n. 1.

Quale com parente, cit tadino italia no, della cui iden tità personale io Notaio sono certo, mi di chia ra di in ter venire a quest'at to non in proprio, ma nella sua qualità di Presi den te del Consiglio di Am mini strazione della società deno minata:

"Basic Net S.p.A.", con sede in Tori no (TO), Lar go Maurizio Vitale n. 1, capitale so cia le di Euro 31.716.673,04 (trentunmi lionisettecen tosedicimi laseicentosettantatre virgola zero quat tro) interamente ver sato, aven te co di ce fi sca le e nu mero di iscri zione pres so l'Uffi cio Re gistro delle Im prese di Tori no: 04413650013.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità – con il consen so dell'as semblea ove non ci siano obiezioni – chiede che il verbale venga redatto da me Notaio Giulio BII NO.

Nessuno si oppone e quindi lo stesso mi richiede di re digere il verbale dell'assemblea degli azionisti di detta socie tà, rego larmente convo cata in questo luogo, per questo giorno ed al le ore 9 (nove), in unica con vocazione, così come pre vi sto dall'arti colo 9 del lo statuto so ciale e dal l'articolo 2369 del Codi ce Ci vile.

Il comparente, in detta sua qualità, ai sensi di legge e dell'arti colo 11 dello statuto sociale, assume pertanto la presiden za dell'assem blea.

INFORMA innanzitutto che è funzionante un si stema di regi strazione al fine di agevolare la stesura del ver bale dell'as semblea stes sa.

CEDE quindi la parola a me Notaio per le seguenti co muni ca zio ni:

  • --- l'avviso di convocazione della presente assemblea è sta to pubbli cato in data 21 giugno 2021 sul sito azien dale www.basic net.com, sul sito di stoccag gio au to riz zato e per estratto sul quo ti diano "Il Giorna le" del 22 giugno 2021;
  • --- la società, avvalendosi delle pre vi sioni del l'ar ti colo 106 com ma 4, del Decreto Leg ge 17 mar zo 2020 n. 18, e co me da ulti mo prorogato dal l'articolo 3, comma 6, del De creto Legge 31 di cem bre 2020 n. 183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, al fine di ri durre al mini mo i ri schi con nessi al l'emer genza sa nita ria in

cor so, ha pre vi sto l'in ter ven to dei soci in assem blea esclu sivamente tra mi te il Rap pre sen tante Designato, non ché la possi bilità per que st'ulti mo, per i mem bri del consiglio di am mini stra zione e del col legio sin dacale di collegarsi mediante mezzi di te leco munica zione;

  • --- la società ha nominato quale Rappresentante Desi gnato, ai sen si del l'arti colo 135-unde cies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), la società "Com putershare S.p.A.";
  • --- non è pervenuta alla società alcuna richie sta di inte gra zione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
  • --- le risposte alle domande pervenute alla so cie tà sono state pub blicate in data 26 luglio 2021 sul sito www.basic net.com e sa ranno allega te al verbale della presente As semblea;
  • --- dal 21 giugno 2021, conformemente alle previ sioni re go la men tari, le re lazioni sull'unico punto all'Ordine del Giorno so no ri ma ste de po si tate pres so la se de le gale del la so cietà, in Tori no (TO), Lar go Mauri zio Vi tale n. 1, sul si to di stoc cag gio au to riz zato www..it, sul si to in ter net www.ba sic net.com e sul sito di Borsa Italiana;
  • --- l'elenco nominativo dei partecipanti verrà in se ri to qua le al le gato al pre sente verbale assembleare, del qua le for me rà par te integrante e so stanziale e dal quale potran no es sere de sunti:
    • i dati concernenti gli azionisti presenti per delega attra verso il rap pre sentante designato dalla società,
    • i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, ripor tatari o usu frut tuari, qualora ve ne siano,
    • coloro che hanno espresso voto contrario o si sono aste nuti.

In ottemperanza alla normativa in materia di prote zione dei dati personali, informo che i dati dei par te cipanti al l'as sem blea vengo no rac colti e trattati dalla so cie tà esclu si vamente ai fi ni dell'esecuzio ne de gli adempi menti as sem bleari e so cietari ob bli ga tori.

L'elenco dei sog getti che par te cipa no, di rettamen te o in diret tamen te, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capi tale sociale rappre sen tato da azioni aventi diritto al vo to, se con do le risultanze del libro dei soci, inte grate dalle co muni cazioni ri ce vute ai sensi dell'art. 120 del De creto Legi slativo n. 58 del 1998 e dalle al tre infor mazioni in pos sesso della so cietà, è il seguente:

  • Marco BOGLIONE, che detiene complessivamente nu mero 20.517.733 (ventimilionicinquecentodiciassette milasettecento trentatre) azioni, pari al 33,639% (tren tatre virgola sei centotrenta nove per cento) del ca pitale so ciale, del le qua li numero 20.206.065 (ventimilioni duecentoseimilasessantacinque) azioni, pari al 33,128% (trentatre virgola cento ven totto per cento) del capi tale sociale, in di retta mente at tra verso la so cietà "Marco Boglione e Figli S.r.l." a socio uni co (che con trolla la società "Basic World S.r.l." a socio unico), e numero 311.668 (tre cen toun dici mi la sei cento ses san totto) azioni, pa ri al lo 0,511% (zero vir gola cin que cen toundi ci per cento) del capi ta le socia le, di ret ta mente;
  • "Helikon Investments Limited" che detiene numero

4.990.944 (quattromilioninovecentonovantamilanove centoquarantaquattro) azioni, pari all'8,18% (otto virgo la diciotto per cento) del capita le sociale, e diritti di vo to, riferiti a strumenti finanziari, per il 2,46% (due virgo la quarantasei per cento) del capitale sociale e così per una percentuale comples siva di di ritti di vo to sul capitale sociale pari al 10,64% (dieci vir gola ses san ta quattro per cento);

  • Francesco Boglione, che de tie ne complessivamente numero 3.827.401 (tremilioniottocentoventisettemila quattrocentou no) azio ni, pari al 6,275% (sei virgola duecentosettantacin que per cento) del capitale socia le, delle quali numero 1.048.218 (un mi lio ne qua ran tottomiladuecentodiciotto), pari all'1,719% (u no vir go la sette centodiciannove per cento) del capitale sociale, possedute in di retta men te attraverso la so cie tà "France sco Boglione S.r.l." e nu mero 2.779.183 (due milio nisettecentosettantanovemilacentoot tantatre), pari al 4,556% (quattro virgola cinquecentocinquantasei per cen to) del capitale sociale, direttamente;
  • "BasicNet S.p.A." che detiene numero 8.862.040 (otto milioniotto centosessantaduemilaquaranta) azioni pro prie pari al 14,529% (quattordici virgola cinquecento ventinove per cen to) del capi tale socia le.

EVIDENZIO che, per quanto a conoscenza della so cietà, non sussistono pattuizioni parasociali ai sensi del l'art.122 del TUF.

Riprende la parola il signor Marco Daniele BOGLIO NE, il qua le ren de noto che, ol tre a se stes so, qua le Pre si dente del Consi glio di Am mi ni strazio ne del la so cietà, so no pre senti in sala la Vice Presidente Daniela Ovazza, l'Ammi ni stratore Dele gato Fe deri co Trono e i con si glieri di am mi ni stra zione Ales san dro Boglione, Paola Bruschi e Car lo Pa ve sio, mentre so no col le gati in te le con fe renza gli al tri con si glie ri, si gno ri:

  • Lorenzo Boglione
  • Veer le Bouckaert
  • Elisa Corghi
  • France sco Genovese
  • Cristiano Fiorio
  • Renate Hendl meier
  • Ales san dro Jorio
  • Adria no Marconetto

ed altresì i componenti l'intero Collegio Sin da cale, signori

  • Maria Francesca Talamonti Presidente
  • Sergio Duca
  • Alberto Pession

dei quali dichiara - espressamente richieden domi di darne at to - di aver accertato l'identità;

COMUNICA

  • --- che, come consentito dall'art. 3 del Regolamento delle As semblee, se guono i lavori assembleari alcuni collaboratori della società;
  • --- che è collegato telefonicamente il Rappresentate De si gnato del la

socie tà, "Computershare S.p.A.",in persona della propria di pendente signo ra Sandra Manno, nata a Siderno (RC) il 12 ottobre 1976, a cui gli Azio ni sti han no fat to per ve nire le pro prie de le ghe, la qua le co mu ni ca di aver ri ce vuto de le ghe e sub-dele ghe ri feribili a nu mero 50 (cinquan ta) sog get ti, in rappresen tanza di comples si ve nu me ro 36.984.478 (trentaseimilioninovecentoottantaquattromila quattrocentosettantotto) azioni or di narie del le nu mero 60.993.602 (ses san ta mi lioni nove cento no vanta tre mila sei centodue) co sti tuenti l'in tero ca pitale della so cie tà, pari al 60,636652% (sessanta virgola seicentotrentaseimilasei centocinquantadue per cento) del ca pita le socia le.

DICHIARA, inoltre, che è stata effettuata la verifica del le dele ghe per la rappresentanza in assemblea e che le stes se sono risultate re golari ai sensi delle vigenti disposizioni.

PRECISA che il capitale sociale di "Basic Net - S.p.A.", total mente versato, ammonta ad Euro 31.716.673,04 (trentunmilionisettecen tosedicimilaseicentosettantatre virgola zeroquattro), suddiviso in numero 60.993.602 (sessantamilio ninovecentonovantatremilaseicentodue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cia scuna.

INFINE, adempiute le formalità prescritte dalla Legge e dai Regolamenti CONSOB,

DICHIARA

l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convoca zione, ai sen si di legge e di statuto, e atta a discutere e deli berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Proposta, formulata ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile dall'a zionista BasicWorld S.r.l. di modifica dello sta tuto di BasicNet S.p.A. e di integrazione del medesimo statuto per l'introduzione della mag giorazione del voto. Conferimento dei poteri per dare attuazione ed esecuzio ne alla delibera di modifica del lo Statuto.

CHIEDE a questo punto all'Amministratore Delega to ing. Federi co Trono di proseguire nella lettura della scaletta de gli odierni lavori as sembleari.

Prende pertanto la parola l'ing. Federico TRONO, il quale espo ne che in data 4 giugno 2021 è stata ricevuta la ri chie sta ri vol ta dal l'azio nista "BasicWorld S.r.l." al Consiglio di Ammi ni stra zio ne di procedere - ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile - alla convocazione dell'assem blea straordina ria del la società al fi ne di sottoporre agli azionisti una propo sta di modifica dello statu to so ciale, volta a introdurre un meccani smo di maggiora zione del di rit to di voto per i suoi soci, secon do quanto pre visto e consenti to dal l'arti colo 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 feb braio 1998, n. 58.

Prosegue evidenziando come il Consiglio di Ammi nistrazio ne te nu to si in da ta 11 giu gno 2021, pre so atto della documentazione pre sen tata dal l'A zioni sta, abbia deliberato di convocare la presen te as sem blea straor di naria in unica convo ca zione al fine di sottopor re alla stessa la pro po sta di modifica e di inte grazione dello sta tuto di Basic Net S.p.A. per l'intro du zione della maggiorazione del vo to, così come rappre sentato nella relazio ne illu strativa dell'azioni sta "BasicWorld S.r.l.", pre disposta ai sen si del l'art.125-ter, comma 3, del TUF.

In considerazione del fatto che la documenta zione in discus sione è stata depositata a norma di legge e messa a disposizione degli Azionisti che hanno già trasmesso le indica zioni di voto al Rappresentante Designato, egli si limita a dare lettura della proposta deliberativao, che qui di seguito lette ralmente si trascrive: "Signori Azionisti,

Vi proponiamo la seguente:

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea di BasicNet S.p.A. riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del socio BasicWorld S.r.l. sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenu te;

delibera

1) di modificare l'articolo 6 dello statuto nel testo che segue:

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un vo to fatto sal vo (i) quanto previsto al successivo articolo 6-bis. La qualità di azioni sta costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al pre sente Statuto. La So cietà può tuttavia creare, con delibera dell'As semblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'arti colo 2348 del codice civile. Le azio ni sono assoggetta te alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti fi nanziari negoziati nei mercati regola mentati.

2) di integrare lo statuto introducendo l'articolo 6-bis nel te sto riportato nell'Allegato alla Relazione:

Articolo 6-bis - Maggiorazione del diritto di voto

    1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 che prece de, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddi sfatte entrambe le se guenti condi zioni:
    2. (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un di rit to reale legittimante l'esercizio del di ritto di voto (piena pro prietà con diritto di voto o nu da proprietà con diritto di voto o usufrut to con dirit to di voto) per un perio do continuativo di al meno ven ti quattro me si;
    3. (b) la ricorrenza del presupposto di cui al comma 1(a) che precede sia attestata dall'iscrizione continuati va, per un perio do di al meno ventiquattro mesi, nel l'elenco speciale apposita mente istituito dalla So cietà ai sensi del presen te articolo (l'"Elenco Spe ciale"), non ché da apposita co municazione at te stante il possesso azionario con ti nua tivo, per tutta la durata del suddet to periodo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono deposita te ai sensi della nor mativa vi gente.
    1. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabi le, l'Elen co Spe ciale, in cui devono iscriversi gli azioni sti che intenda no

be neficiare della maggiorazione del diritto di voto.

    1. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il sog getto legitti mato ai sensi del presente articolo dovrà presenta re un'apposita istanza, allegando una comuni cazione atte stante il pos sesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza me desima, rilasciata dall'in termediario presso il qua le le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra do cumentazione prevista dalla normativa vigente. La maggiorazio ne del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal ti to lare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza do vrà precisare se il soggetto è sottopo sto a controllo diretto o indiret to di terzi e i dati identificativi dell'e ventuale soggetto controllante e del la relativa catena di controllo.
    1. La maggiorazione del diritto di voto diviene efficace au to matica mente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscri zione nell'E lenco Speciale e la sua acquisizio ne sarà accer ta ta alla pri ma nel tempo tra le seguenti date:
    2. (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calen dario suc ces sivo a quello in cui si sono verificate le condizioni ri chieste dallo Sta tuto per la maggiora zione del diritto di voto; o
    3. (b) la data di registrazione (record date) di un'eventua le assemblea degli azionisti della Società, determi nata ai sen si della nor ma tiva vi gente, successiva alla data in cui si siano verificate le condi zioni pre viste dallo Statuto per la maggiora zione del diritto di voto.
    1. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società en tro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di cia scun mese di ca len dario e, in ogni caso, entro la data di registrazione (record da te) pre vista dal la disciplina vigente in relazione al di ritto di inter vento e di voto in as semblea.
    1. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Spe cia le nei se guenti casi:
    2. (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario compro vante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del dirit to di voto o la perdita della ti tolarità del diritto reale legitti mante e/o del relativo diritto di voto;
    3. (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presuppo sti per la mag giora zione del diritto di voto o la perdita del la titolarità del diritto reale legit ti mante e/o del relativo di ritto di voto;
    4. (c) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indi cate per le quali sia stata effettuata l'iscri zione nell'Elenco Spe ciale.
    1. La maggiorazione del diritto di voto ovvero, se non an cora ma tura ta, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla ma tura zione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno con servati con piena va lidità ed efficacia al ricor-

rere dei seguenti ca si:

  • (a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azio ni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del dirit to reale legittimante;
  • (b) successione a causa di morte a favore degli aventi cau sa;
  • (c) fusione o scissione del soggetto titolare del diritto reale legitti mante a favore della società risultante dalla fusione o be neficia ria della scissione;
  • (d) trasferimento da un OICR ad altro OICR gestiti dal la mede sima SGR;
  • (e) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fon do patri moniale o fonda zione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
  • (f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraver so un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della so cietà fi duciaria.
    1. La maggiorazione del diritto di voto si estende:
    2. (a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di au mento di capitale gratuito ai sensi del l'articolo 2442 del codice civile e di aumento di ca pitale a pagamento mediante nuovi conferi menti ef fettuati in esercizio del diritto di opzione;
    3. (b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attri buito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
    4. (c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di eser cizio del diritto di conversione connes so a obbligazioni con ver tibili e altri titoli di debito comunque struttura ti, purché ciò sia previsto nel re golamento di tali strumen ti finanziari.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 8(a), 8(b) e 8(c) che pre cedono:

  • (i) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, acqui siscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento dell'i scrizio ne nell'E lenco Speciale, senza necessità di un ul teriore de corso del periodo continuativo di possesso;
  • (ii) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già ma turata (ma sia in via di maturazione), acquisi scono la maggio razione del diritto di voto dal momento del compimento del pe riodo di appar tenenza calcolato a partire dalla origi naria iscrizione nell'Elenco Speciale.
    1. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
    2. (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, re stan do inteso che per "cessione" si inten de ogni operazio ne che comporti il trasferimento delle azioni come pu re

la co stitu zione di pe gno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quan do ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del l'azio nista;

  • (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipa zioni di control lo in società o enti che detengono azioni a voto mag giorato in misura superiore alla soglia prevista dal l'articolo 120, comma 2 del De creto legislativo 24 feb braio 1998, n. 58, come suc cessi vamente modifica to e integrato.
    1. Il soggetto al quale spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in par te) alla maggiorazione del diritto di vo to, mediante co munica zione scritta da inviare alla So cietà.

Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia ri nuncia to (in tut to o in parte) alla maggiorazione del di ritto di voto di chie dere nuova mente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nel l'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinun cia. In relazione a tali azioni, la mag giorazione del diritto di voto mature rà decorso un nuovo periodo di possesso conti nuativo di almeno ventiquat tro me si, nei termini e alle condizioni previste dal presente artico lo.

    1. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la de termina zione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimen to ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, di versi dal voto, spettanti in for za del possesso di determinate ali quote del ca pi tale sociale.
    1. Laddove non diversamente previsto, ai fini del presen te articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina nor mativa de gli emittenti quotati.
  • 3) di dare mandato al Consiglio di amministrazione, con fa coltà di sub-de lega, per l'adozione di un regolamento per la gestione dell'E lenco Spe ciale di cui all'articolo 143-qua ter del Regolamen to Emit tenti, che ne di sciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di ag giorna mento nel rispetto della disciplina anche regolamentare appli cabile e dell'articolo 6-bis dello statuto e comunque tale da assicura re il tem pestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed in terme diario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta del l'Elenco Speciale;
  • 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportu no per dare ese cuzione alle delibere di cui sopra e per adempiere a tutti gli obbli ghi previsti dal la normativa di vol ta in volta vigente, non ché per com piere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fi ne, inclusi, a tito lo me ra mente esemplificativo, quelli relativi:
    • (a) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o auto rità com pe tente;
    • (b) all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibe re di cui so pra, con facoltà di introdurvi le eventuali mo difiche che potreb bero eventualmente essere richieste dalle compe tenti au-

torità e/o dal Re gistro delle Imprese in sede di iscrizio ne delle stesse e di prov ve dere a qualsivoglia adempimento al l'uopo necessario.".

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relati vamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di istruzioni per tut te le azioni per le quali è stata ri cevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di da re let tura del le istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 32.088.506 (trentaduemilioniottan tottomila cinquecentosei);

Voti contrari: numero 3.362.340 (tremilionitrecentosessan taduemila trecentoquaranta);

Astenuti: numero 1.533.632 (unmilionecinquecentotrenta tremilasei centotrentadue);

Non votanti: nessuno;

Non computati: nessuno.

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex ar ti colo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvato l'unico pun to all'Or dine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Esaurito così lo svolgimento dell'argomento posto all'Or dine del Giorno, il Presidente del Consiglio di Ammini strazione si gnor Marco Danie le BOGLIONE riprende la parola e ringrazia gli in tervenuti per il contributo ai lavori e scioglie l'Assemblea alle ore 9,26 (nove e ventisei).

Previa vidimazione del comparente e di me Notaio, ed omessa ne la lettura per dispensa avuta dal comparente medesimo, si allegano al presente verbale:

  • sotto la lettera "A": l'elenco nominativo degli intervenuti all'as semblea, con indicazione dell'esito delle votazioni;

  • sotto la lettera "B": fascicolo domande ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F. e relative risposte;

  • sotto la lettera "C", a norma dell'articolo 2436 del Codice Ci vi le: il nuovo testo dello statuto sociale quale risulta dopo la modifi ca dell'art. 6 e l'intro duzione dell'art. 6-bis approvate dal la presente as semblea.

E richiesto, io Notaio ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a mac china con nastro indelebile, da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupa questo verbale numero diciotto facciate e parte della diciannovesima di cinque fogli.

In originale firmati:

= MARCO DANIELE BOGLIONE

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

Assemblea Straordinaria del 29/07/2021

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ctroandinario

Straordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI
Parziale Totale 1
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI 0
SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SANDRA
MANNO
- PER DELEGA DI
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC 6.454 C
ANIMA CRESCITA ITALIA 155.096 C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW 45.072 C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 39.630 C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA 689.721 C
ANIMA ITALIA 75.000 C
ANIMA OBICITIVO ITALIA 4.375 C
AXA WORLD FUNDS 682.548 C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 8.500 C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 147.000 C
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP 34.647 C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A 20.520 C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM 12.467 C
CC AND L Q 130/30 FUND II 2.969 C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD ರಿನಿಕ C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND 109 C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II 189 C
CC&L ALL STRATEGIES FUND · 2.159 C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND 708 C
CC&L Q 140/40 FUND - 1.911 C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. 1.048 C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND 624 C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 272 C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II 7.769 C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC 839 C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST 9.182 C
EIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA 962.387 A
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30 143.083 A
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50 369.912
FIDEURAM ITALIA 58.250 A
CESTIE CE PRO ITALIa 78.369 C
HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICA V. 4.713.167 F
ISHARES VII PLC 16.605 C
J. CAIRD INVESTORS (BERMUDA) L.P.C/O WELLINGTON 537.728 C
ALTERNATIVE INVESTMENTS LTD
J. CAIRD PARTNERS, L.P. C/O WELLINGTON ALTERNATIVE 442.167 C
INVESTMENTD LTD
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST 8.712 C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 9382 C
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR 310.428 C
CAPITAL LLP
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO 9,202 C
0.609.139
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI 0
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SANDRA MANNO
- PER DELEGA DI
BASIC WORLD S.R.L. 20.206.065
BOGLIONE ALESSANDRO 14.604 F
BOGLIONE ENRICO VALERIO MARIA 703.333 P
di cui 575.000 azioni in garanzia a : UNICREDIT SPA;
BOGLIONE FRANCESCO 2.779.183 F
di cui 800.000 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;
di cui 1.000.000 azioni in garanzia a :UNICREDIT SPA;
BOGLIONE MARCO DANIELE 311.668
ENRICO BOGLIONE SRL 1.296.718 F
FRANCESCO BOGLIONE S.R.L. 1.048.218 F

di cui 1.048.218 azioni in garanzia a :UNICREDIT SPA;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R

.

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria

1

NOMINATIVO PARTECIPANTE NOMEGANTI E RAPPRESENTATI Totale Parziale GABETTI DAVICINI ALESSANDRO ROBERTO LIN HUNG RICCI MAZZOLINI DIOMIRA SELLA FIDUCIARIA S.P.A

Legenda:

1 Proposta di modifica dello statuto di BasicNet S.p.A. e di integrazione per introduzione della maggiorazione del voto.

671.350
109.200 u
225.000 L
10.000 L
27.375.339

29 Rust

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 2; - Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R

AUEGATO " B" N. NSIGO RD. /N. 22396 FAM -

Domande dell'azionista Carlo Maria Braghero per assemblea Basic Net del 29 luglio 2021

1) Lo scorso 6 giugno, a Santena, si è svolta l'annuale commemorazione del Conte di Cavour con grande concorso di gente che, nei limiti della normativa antipandemica in vigore, ha affollato un'area del parco del castello. I presenti erano in numero assai superiore a quelli solitamente frequentanti le assemblee di Basic Net. I controlli sono stati efficacissimi e nessuno ha lamentato inconvenienti.

Faccio questo richiamo, che può apparire inconferente, per il semplice motivo che a presiedere la cerimonia di Santena era il nostro Presidente Cav. Boglione che dal 2020 è anche Presidente della Fondazione Cavour.

Diviene quindi inevitabile fare un confronto tra la commemorazione Cavourriana (tante persone, in presenza) e l'assemblea Basic Net (poche persone, impossibilitate a partecipare).

Sorge quindi il sospetto che aver convocato, di corsa, per il 29 luglio una assemblea con rappresentante designato sia una manovra per evitare qualsiasi confronto verbale ed il fastidio di dover accogliere gli azionisti.

Ricordo ancora che le regole antipandemia, al momento dell'assemblea, erano in vigore solo fino al 31 luglio e quindi appare evidente che, due giorni prima della scadenza della norma, l'invocata "emergenza sanitaria" non sia più ragionevolmente sostenibile.

D'altronde, ribadisco: quasi due mesi prima lo stesso Cav. Boglione aveva ritenuto fattibile una riunione in presenza ben più numerosa.

Tutto ciò considerato, volete spiegare quali sono state le VERE ragioni che vi hanno portato a decidere di celebrare una assemblea senza azionisti?

2) Davvero divertente la lettera del 4 giugno in cui il Cav. Boglione (BasicWorld srl) chiede allo stesso Cav. Boglione (Basic Net SpA) di convocare urgentemente una assemblea per deliberare la maggiorazione di voto in favore di BasicWorld.

Appare di tutta evidenza che questa operazione è fatta nell'esclusivo interesse del socio di riferimento che potrà così continuare a comandare e, in più, avendo mano libera per monetizzare una parte della propria partecipazione.

Sappiamo tutti che gli investitori istituzionali sono in via di principio contrari a queste maggiorazioni e quindi corriamo il rischio di una loro disaffezione nei confronti del titolo. Vi è quindi un profondo disallineamento tra gli interessi del socio di riferimento e quelli degli altri azionisti.

Da un banale e approssimato calcolo emerge che il socio di riferimento potrà tra 24 mesi vendere il 10% della sua partecipazione, incassare una somma che va a coprire l'intero iniziale investimento, raddoppiare i voti sulla quota restante,continuare a comandare con una percentuale vicina alla maggioranza assoluta e quindi inattaccabile.

Indubbiamente i consulenti del Cav. Boglione hanno studiato benissimo il "pacchetto" nel suo esclusivo interesse, ignorando il mercato.

Sicuramente nella sua purtroppo breve vita politica il Cavour curò benissimo i propri interessi personali, ma fece in modo che questi mai collidessero con quelli dello Stato.

Non mi pare, caro Cav. Boglione, che in questa circostanza lei abbia seguito l'insegnamento del Conte ...

Forse la scelta di indire, di corsa, l'assemblea per il 29 luglio serviva proprio per cercare di farla passare sotto silenzio contando sul periodo feriale?

3) Ho notato che BasicWorld sri nella sua carta intestata utilizza lo stesso progetto grafico di Basic Net che, presumo, sia coperto da copyright.

Ci paga delle royalties per questo utilizzo?

Torino, 19 luglio 2021

BasicNet S.p.A.

Largo Maurtzio Vitale, 1 10152 Torino Hate phone +39 011 2617 1 +39 011 2817 595 fax: free number 800 80 2000 e-mail: [email protected] one: [email protected] www.basic.net

Risposte alle domande dell'Azionista Carlo Maria Braghero

1) Lo scorso 6 giugno, a Santena, si è svolta l'annuale commemorazione del Conte di Cavour con grande concorso di gente che, nei limiti della normativa antipandemica in vigore, ha affollato un'area del parco del castello. I presenti erano in numero assai superiore a quelli solitamente frequentanti le assemblee di Basic Net. I controlli sono stati efficacissimi e nessuno ha lamentatoinconvenienti.

Faccio questo richiamo, che può apparire inconferente, per il semplice motivo che a presiedere la cerimonia di Santena era il nostro Presidente Cav. Boglione che dal 2020 è anche Presidente della Fondazione Cavour.

  • Diviene quindi inevitabile fare un confronto tra la commemorazione Cavourriana (tante persone, in presenza) e l'assemblea Basic Net (poche persone, impossibilitate a partecipare).
  • Sorge quindi il sospetto che aver convocato, di corsa, per il 29 luglio una assemblea con rappresentante designato sia una manovra per evitare qualsiasi confronto verbale ed il fastidio didover accogliere gli azionisti.

Ricordo ancora che le regole antipandemia, al momento della convocazione dell'assemblea, erano in vigore solo fino al 31 luglio e quindi appare evidente che, due giorni prima della scadenza della norma, l'invocata "emergenza sanitaria" non sia più ragionevolmente sostenibile.

D'altronde, ribadisco: quasi due mesi prima lo stesso Cav. Boglione aveva ritenuto fattibile unariunione in presenza ben plù numerosa.

Tutto ciò considerato, volete spiegare quali sono state le VERE ragioni che vi hanno portato adecidere di celebrare una assemblea senza azionisti?

La Società ha deliberato nel pieno rispetto delle norme in vigore e, purtroppo, la npresa dei contagi di queste settimane conferma la correttezza della scelta di prudenza operata. Peraltro, la niunione cui lei si riferisce era organizzata all'aperto, mentre l'Assemblea di terrà, per ovvie necessità organizzative, in un luogo chiuso.

2) Davvero divertente la lettera del 4 giugno in cui il Cav. Boglione (BasicWorld srl) chiede allo stesso Cav. Boglione (Basic Net SpA) di convocare urgentemente una assemblea per deliberare la maggiorazione di voto in favore di BasicWorld.

Appare di tutta evidenza che questa operazione è fatta nell'esclusivo interesse del socio di riferimento che potrà così continuare a comandare e, in più, avendo mano libera per monetizzare una parte della propria partecipazione.

Sappiamo tutti che gli investitori istituzionali sono in via di principio contrari a queste maggiorazioni e quindi corriamo il rischio di una loro disaffezione nei confronti del titolo.

Vi è quindi un profondo disallineamento tra gli interessi del socio di riferimento e quelli degli altri azionisti.

Capitale Sociale Euro 31.716.673,04 I.v. R.E.A. 631153 della C.C.I.A.A. di Torino Numero Registro Imprese Torino Partita I.V.A. a Codice Fiscale 04413650013

Da un banale e approssimato calcolo emerge che il socio di riferimento potrà tra 24 mesi vendere il 10% della sua partecipazione, incassare una somma che va a coprire l'intero iniziale investimento, raddoppiare i voti sulla quota restante, continuare a comandare con una percentuale vicina alla maggioranza assoluta e quindi inattaccabile.

Indubbiamente i consulenti del Cav. Boglione hanno studiato benissimo Il "pacchetto" nel suo esclusivo interesse, ignorando il mercato.

Sicuramente nella sua purtroppo breve vita politica il Cavour curò benissimo i propri interessi personali, ma fece in modo che questi mai collidessero con quelli dello Stato.

Non mi pare, caro Cav. Boglione, che in questa circostanza lei abbia seguito l'insegnamento del Conte ...

Forse la scelta di indire, di corsa, l'assemblea per il 29 luglio serviva proprio per cercare di farla passare sotto silenzio contando sul periodo feriale?

Con riferimento alla seconda osservazione, la risposta tocca almeno due argomenti.

La richiesta formulata da BasicWorld è rivolta al Consiglio.di amministrazione di BasicNet, quindi a un organo collegiale che ha dell'Assemblea dell'Assemblea della società esercitando i propri poteri, La modifica proposta dello sociale è infatti di competenza dell'Assemblea del soci riunita in sede straordinaria.

Il voto maggiorato è stato introdotto, tra l'altro, in considerazione di un piano di azione della Commissione auropeal avente l'obiettivo di incoraggiare e rafforzare l'impegno a lungo termine degli azionisti delle società quotate. I report che la Commissione europea ha richiesto, tra l'altro, per valutare se la deviazione dal principio "one-share, one-vote" avesse un impatto sugli investitori finanziari dell'UE2 3, hanno concluso che non sussiste una percezione negativa degli emittenti che ne fanno uso, da parte degli investitori istituzionali dell'UE, chiaramente correlata al meccanismo in questione,

Secondo quanto rispettivamente pubblicato dalla CONSOB e da Borsa Italiana, a metà luglio 2021 le società quotate presso Il Mercato Telematico Azionario che hanno adottato il voto maggiorato rappresentano oltre il 28% del listino,4 circostanza che manifesta Il gradimento di questo meccanismo.

3) Ho notato che BasicWorld s.r.i. nella sua carta intestata utilizza lo stesso progetto grafico di Basic Net che, presumo, sia coperto da copyright. Ci paga delle royalties per questo utilizzo?

Con riferimento alla terza domanda; il carattere grafico utilizzato nella carta intestata di BasicWorld è stato scelto antecedentemente alla quotazione di BasicNet e sia BasicWorld che Basichet Nanno mantenuto nel tempo analoga caratterizzazione grafica.

Si tratta del "Plano d'azione sul diritto europeo delle società e governo societato dalla. Commissione Europea il 12 dicembre 2012".

"Proportionally, Between Ownership and Control in EU Usted Companies", External Study Commissioned by the European Commission (2006) 15/F, 18 maggio 2007 .

"Proportionality Between Ownership and Control in Ell Listed Companies", External Study Commissioned by the European Commission (2016) 140624, 11 gennalo 2016.

Sono 69 le società quotate presso li Mercato Telematico Azionano che hanno adottato il voto maggiorato a fronte di una popolazione di 239 società.

Allegato "C" n. 45140 Rep. / n. 22396 Fasc.

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Basic Net S.p.A." che può essere scritta con o senza interpunzioni, anche riunita in una sola parola, in maiuscolo o minuscolo e comunque senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1; il domicilio di ciascun socio si intende eletto, per tutti i rapporti con la società, nel luogo risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali o rappresentanze, in Italia o all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050; può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

  1. la prestazione di servizi nei settori organizzativo, amministrativo, commerciale e di gestione, il coordinamento gestionale di società controllate, collegate, consorelle e di terzi, sia in Italia sia all'estero, nonché l'attività di studio, ricerca, sviluppo, stile ed industrializzazione, gestione e valorizzazione di marchi e di altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, produzione e commercializzazione, relativa a prodotti e servizi di qualsiasi tipo ed in particolare, in via esemplificativa e non limitativa, a prodotti tessili, abbigliamento, calzature, ottica, pelletteria, attrezzature ed articoli sportivi, nonché ad accessori di tutto quanto sopra descritto;

  2. la prestazione di servizi in favore di società controllate, collegate, consorelle e di terzi sia in Italia sia all'estero, consistenti nella gestione dei sistemi informativi, dei servizi logistici, nell'acquisizione per loro conto di prodotti e servizi;

  3. la prestazione di servizi in favore di società controllate, collegate, consorelle, sia in Italia sia all'estero, consistenti nella concessione alle stesse di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

  4. l'acquisto, la vendita e la permuta di partecipazioni in società od enti costituiti e costituendi di qualunque tipo e specie, purché di capitali ed aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, intendendosi tale attività non rivolta nei confronti del pubblico. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli. fideiussioni ed altre garanzie, reali comprese.

Articolo 5 - Capitale sociale

TI capitale sociale è di Euro 31.716.673,04 (trentunomilionisettecentosedicimilaseicentosettantatre virgola quattrocentesimi) ed è suddiviso in numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto al successivo articolo 6-bis. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

La Società può tuttavia creare, con delibera dell'Assemblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'articolo 2348 del codice civile.

Le azioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti

finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 6-bis - Maggiorazione del diritto di voto

    1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
    2. (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
    3. (b) la ricorrenza del presupposto di cui al comma 1(a) che precede sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (I''Elenco Speciale''), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, per tutta la durata del suddetto periodo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
    1. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
    1. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente. La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante e della relativa catena di controllo.
  • La maggiorazione del diritto di voto diviene efficace automaticamente al decorso del 4. ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale e la sua acquisizione sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date:
    • (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
    • (b) la data di registrazione (record date) di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
  • L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato ഗ aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di registrazione (record date) prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
  • La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: 6.

    • (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
    • (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
    • (c) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
  • La maggiorazione del diritto di voto ovvero, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

  • (a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;

  • (b) successione a causa di morte a favore degli aventi causa;
  • (c) fusione o scissione del soggetto titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
  • (d) trasferimento da un OICR ad altro OICR gestiti dalla medesima SGR;
  • (e) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
  • (f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria.
  • La maggiorazione del diritto di voto si estende: 8.
    • (a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
    • (b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
    • (c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 8(a), 8(b) e 8(c) che precedono:

  • (i) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
  • (ii) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
  • ರ. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
    • (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
    • (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
    1. Il soggetto al quale spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.

Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

    1. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
    1. Laddove non diversamente previsto, ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 7 - Aumento di capitale sociale

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermi restando i casi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

Il capitale sociale può essere aumentato nel limite del 10% del capitale sociale preesistente con esclusione del diritto di opzione osservando le disposizioni di cui all'art. 2441, 4° comma, del codice civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e o di crediti

Articolo 8 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti, la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti, la società può altresì convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo, siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Articolo 9 - Assemblee degli Azionisti

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, nei casi e nei modi di legge, ed in ogni caso quella annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato o dal consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione, contenente le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria, sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Articolo 10 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione, ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato idonea certificazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La Società (e per essa il Consiglio di Amministrazione) può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 11 - Lavori Assembleari

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa, presiede l'Assemblea e fissa le regole per il suo svolgimento, in conformità al Regolamento di cui infra.

L'assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario, anche non socio, e altresi, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio scelto dall'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Lo svolgimento delle riunioni Assembleari è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea. in vigore, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

Articolo 12 - Costituzione e validità delle deliberazioni Assembleari

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno cinque e da non più di quindici componenti soci o non.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Ogni lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la Società dalla disciplina tempo per tempo in vigore, percentuale che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Contestualmente al deposito delle liste gli Azionisti devono presentare o recapitare presso la sede legale della Società una certificazione attestante la titolarità del numero di azioni, aventi diritto di voto, necessaria ai fini della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione non si tiene conto del voto dato dall'azionista rispetto ad alcuna delle

liste presentate.

Ogni azionista può votare una sola lista.

Le liste, con l'indicazione dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, corredate da un'esauriente informativa riguardo alle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Le liste, con un numero di candidati superiore a tre, devono essere formulate in modo tale che la composizione del Consiglio di Amministrazione risultante dall'elezione rispetti almeno il criterio minimo di riparto tra generi previsto di tempo in tempo dalla normativa vigente.

Nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente a ciascuna lista, sono altresì depositate presso la sede legale della Società le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere dichiarato indipendente, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i componenti necessari a ricoprire il numero di amministratori stabilito dall'Assemblea, in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge, tranne uno;

b. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è eletto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.

In caso di parità di voti fra le liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto di seguito indicato:

a. il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

b. qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero, ove necessario, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a.) così come provvede l'assemblea, sempre con le maggioranze di legge;

c. qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero, over necessario, candidati che consentano di rispettare il criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa in vigore di tempo in tempo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a.), così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra gli Amministratori il Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente.

Nel caso di più Vice Presidenti assumerà dette funzioni il Vice Presidente più anziano di nomina o, in sua assenza, uno degli altri Vice Presidenti in ordine di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo - del quale - all'atto della istituzione, determinerà composizione, poteri e modalità di funzionamento - nonché al Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati.

Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. In particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri, ed un Direttore Generale, ed uno o più condirettori generali, nonché direttori e procuratori speciali determinando i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

I componenti del comitato esecutivo durano in carica non oltre il periodo del loro mandato di Consigliere.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale, anche fuori della sede sociale, sia in Italia sia all'estero.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, o di comunicazione inviata per posta elettronica, o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti, o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati o in subordine dall'Amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vigono le norme di cui all'art. 2388 del codice civile.

Articolo 15 - Compensi

Al Consiglio spetta un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea, ed i consiglieri

hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta altresì una specifica remunerazione, che sarà determinata con le modalità di cui al 3º comma dell'art. 2389 del codice civile.

Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 2365, 2º comma, del Codice Civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

  • le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;

  • l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

  • l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;

  • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

  • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

  • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai soci di minoranza, come individuati dalla normativa di legge e dai regolamenti vigenti, è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste, con un numero di candidati superiore a tre, devono essere formulate in modo tale che la composizione del Collegio Sindacale risultante dall'elezione rispetti il criterio di riparto tra generi previsto di tempo in tempo dalla normativa vigente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la Società dalla disciplina tempo per tempo in vigore, percentuale che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Contestualmente al deposito delle liste gli Azionisti devono presentare o recapitare presso la sede legale della società la documentazione attestante la titolarità del numero di azioni, aventi diritto di voto, necessaria ai fini della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o dai regolamenti. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

i settori strettamente attinenti a quello in cui opera la società sono relativi:

  • alla ricerca, sviluppo, stile, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi, in particolare prodotti tessili, abbigliamento, calzature, ottica, pelletteria, attrezzature ed articoli sportivi, nonché ad accessori di tutto quanto sopra descritto;

  • alla gestione ed alla valorizzazione dei marchi.

Le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

  • diritto industriale, diritto commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

Le liste accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché dalla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti, con questi ultimi, devono essere depositate presso la sede legale della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono depositate, presso la sede legale della società, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista e la Presidenza spetta al primo candidato della lista.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, ivi compreso il Presidente, subentra, ove possibile, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato e, in mancanza, nel caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Nel caso in cui, attraverso la sostituzione non venga rispettato il riparto che assicuri l'equilibrio tra generi previsto dalla legge, si dovrà procedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

Nel caso di integrazione del Collegio Sindacale:

  • per l'integrazione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella lista di maggioranza, in modo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge;

  • per l'integrazione del Sindaco eletto nella lista di minoranza, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella lista di minoranza, in modo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge;

  • per la contemporanea integrazione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, scegliendo tra i candidati indicati sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista, in modo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge.

Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea, per l'integrazione del Collegio Sindacale, delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo. La determinazione della retribuzione dei Sindaci è fatta dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono altresi essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

La Revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione iscritta all'albo di cui

all'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Articolo 18 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le modalità di legge, sarà compilato dagli Amministratori il bilancio.

Articolo 19 - Ripartizione degli utili

Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% al fondo di riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale:

b) il residuo utile verrà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 20 - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce la durata in carica.

Il preposto dovrà possedere:

  • un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;

  • i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Articolo 21 - Recesso

Il recesso è ammesso solo se consentito dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per quanto attiene alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 22 - Liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli onorari.

Articolo 23 - Foro competente

Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, le quali dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli Amministratori, i Sindaci e/o il liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al riparto finale, è competente il foro di Torino.

Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Visto per inserzione

Torino, 29 luglio 2021

In originale firmati:

= Marco Daniele Boglione

= Dottor Giulio Biino - Notaio

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