AGM Information • Apr 1, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v. Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3 Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano
__________________ www.bancasistema.it
MODIFICA DEGLI ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 NUOVA NUMERAZIONE), 18 (17 NUOVA NUMERAZIONE), E 20 (19 NUOVA NUMERAZIONE) DELLO STATUTO SOCIALE; ABROGAZIONE DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE E CONSEGUENTE NUOVA NUMERAZIONE DEGLI ARTT. 14 A 24 DELLO STATUTO SOCIALE; INTRODUZIONE DEL NUOVO ART. 25 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria degli azionisti un complessivo progetto di modificazione dello statuto.
La proposta è da un lato finalizzata a individuare opportune soluzioni per assicurare un assetto societario che possa accompagnare lo sviluppo futuro della Banca in una prospettiva di lungo periodo, valorizzando gli azionisti che intendono far parte in modo stabile della compagine sociale, anche in un'ottica di futura sana e prudente gestione. Dall'altro a rivedere alcune clausole del vigente statuto non più coerenti con l'attuale assetto societario, con lo standard degli statuti delle banche quotate e che possono rappresentare, in taluni casi, elementi di rigidità.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere con un riesame complessivo del vigente statuto sociale della Banca, individuando peraltro talune ulteriori modifiche, infra evidenziate, che tengano conto delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, verificando anche le best practice di mercato.
Le verifiche svolte, anche con il supporto di primari consulenti esterni, portano ad escludere che le modifiche statutarie proposte facciano sorgere, se approvate dall'assemblea, il diritto di recesso.
Inoltre, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e di vigilanza (fra cui, l'art. 56 del Testo unico bancario, il Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 229 del 21 aprile 1999, le Disposizioni di vigilanza in materia di modificazioni statutarie del 21 marzo 2007 e la Comunicazione di Banca d'Italia del 10 settembre 2010 – Accertamento) è pendente dal 10 gennaio 2020 presso la Banca d'Italia il procedimento per il rilascio del provvedimento di accertamento, una volta che l'Autorità di Vigilanza avrà verificato che le modificazioni statutarie proposte non contrastano con la sana e prudente gestione.
L'emanazione del provvedimento di accertamento sarà comunicata al pubblico con uno specifico comunicato stampa.
Nel contesto delle linee sopra descritte sono state individuate le modifiche dell'articolato statutario, di seguito indicate ed illustrate, raggruppate per aree tematiche.
Si riportano, inoltre, le norme oggetto di modifica a testi comparati, con evidenza nella seconda colonna delle modifiche proposte e nella terza colonna delle relative sintetiche motivazioni.
(i) Eliminazione di clausole riconducibili al mutato assetto azionario a seguito della quotazione della Banca (artt. 10.2, undicesimo capoverso, lett. a), b) e c) (meccanismo delle tre liste); 12.2, secondo capoverso (quorum rafforzati per talune deliberazioni del Consiglio); e 13 (clausola di stallo) dello statuto, che viene integralmente abrogato).
In via preliminare, il Consiglio ritiene opportuno rivedere nel suo complesso l'articolo 10 dello statuto vigente, per assicurare la coerenza complessiva del testo.
In particolare, la revisione è volta a tenere conto, da un lato, del venir meno dell'esigenza di garantire la presenza di alcuni meccanismi di governance a tutela degli interessi dell'azionista di maggioranza relativa pre-quotazione, nell'ipotesi in cui, ad esito del processo di quotazione, lo stesso avesse mantenuto una partecipazione rilevante all'interno della Banca e, dall'altro lato, dell'opportunità di rendere il processo di nomina dei componenti degli organi sociali più organico, anche in un'ottica di ribilanciamento dei pesi tra esponenti tratti dalla lista di maggioranza e quelli tratti dalla lista di minoranza.
In particolare, l'attuale previsione di tre liste e la circostanza per cui tre componenti su nove del Consiglio di Amministrazione sono tratti da una o addirittura due liste di minoranza, appare poco giustificabile nell'attuale contesto azionario costituendo un'eccezione nel panorama delle banche quotate dove, di norma, dalla lista di minoranza è di solito tratto un solo amministratore.
La presente proposta attiene, quindi, alla revisione di talune clausole dello statuto riguardanti, in particolare, il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione (fra cui, la revisione del sistema delle liste, basato attualmente su tre liste, una di maggioranza e due di minoranza, con il diritto, per la minoranza, di nominare un terzo degli Amministratori, quindi tre su nove), la previsione di quorum deliberativi rafforzati per le delibere del Consiglio di Amministrazione su determinate materie (art. 12.2 dello statuto) e la c.d. clausola di stallo, di cui all'art. 13 dello statuto.
Le proposte di modifica in discussione assicurano comunque il mantenimento del sistema del voto di lista per la nomina dei membri Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca.
(ii) Modifiche alla composizione del Consiglio di Amministrazione e al meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca (artt. 10.1; 10.2, sesto capoverso; 10.3, primo, terzo e quarto capoverso; 14.2 (13.2 nuova numerazione), 18.1 (17.1 nuova numerazione) e 18.5 (17.5 nuova numerazione), secondo capoverso, dello statuto).
(iii) Adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni in materia di "quote di genere" (artt. 10.1 bis (nuovo) e 18.1 (17.1 nuova numerazione))
Il Consiglio di Amministrazione ritiene, quindi, opportuno proporre la revisione, sotto altri aspetti, dell'articolo 10 dello statuto vigente.
Le modifiche proposte riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:
(iv) Eliminazione di clausole che costituiscono mere riproposizioni testuali di disposizioni delle istruzioni di vigilanza bancaria (artt. 10.2, primo capoverso; 10.2, ottavo capoverso; e 10.9 dello statuto).
(v) Modifiche di mero coordinamento, correttive di refusi e/o riferimenti, anche incrociati, errati, nonché funzionali ad una maggiore snellezza endosocietaria (artt. 5.3; 8.4; 8.6; 9.1; 10.2, terzo capoverso; 10.4; 11.2; 11.5, primo capoverso, lett. b); 11.5, primo capoverso, lett. e); 11.6, primo capoverso; 12.2, primo capoverso, lett. k) e introduzione della lettera y); 12.3, secondo capoverso; 12.4, secondo capoverso; 18.5 (17.5 nuova numerazione), quinto capoverso; 18.13 (17.13 nuova numerazione), primo capoverso; 18.15 (17.15 nuova numerazione), primo
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno cogliere l'occasione delle modifiche statutarie testé illustrate per apportare allo statuto ulteriori modifiche in relazione a clausole che, costituendo una mera riproposizione testuale di disposizioni normative cogenti, potrebbero essere eliminate, in quanto troverebbero comunque applicazione.
Parimenti, l'occasione appare propizia per apportare allo statuto correzioni di alcuni refusi ovvero modifiche di carattere formale per un migliore coordinamento tra le diverse disposizioni.
Per garantire un ordinato allineamento delle vigenti regole statutarie con quelle "a tendere", il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere una disciplina transitoria per le disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, appare opportuno prevedere che le modifiche da apportare all'art. 10 dello statuto entrino tutte in vigore a partire dal rinnovo di detto organo, nell'ottica di garantire una più ordinata applicazione delle nuove disposizioni. Pertanto, qualora tali modifiche saranno approvate, fino al prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 25, che riporta il testo vigente dell'art. 10 dello statuto.
Tutte le sopra citate proposte di modifica sono analiticamente riportate nel testo di seguito riportato che pone a confronto l'attuale testo dello statuto con quello di cui si propone la modifica.
| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|
| TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ |
TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ |
|
| Articolo 8: Assemblea degli azionisti | Articolo 8: Assemblea degli azionisti | |
| 8.1 L'Assemblea, regolarmente |
8.1 L'Assemblea, regolarmente |
|
| costituita, rappresenta l'universalità | costituita, rappresenta l'universalità | |
| dei soci e le sue deliberazioni prese in | dei soci e le sue deliberazioni prese in | |
| conformità alla legge ed al presente | conformità alla legge ed al presente | |
| Statuto, vincolano tutti i soci, anche | Statuto, vincolano tutti i soci, anche | |
| se non intervenuti, astenuti o |
se non intervenuti, astenuti o |
|
| dissenzienti. L'Assemblea dei soci si | dissenzienti. L'Assemblea dei soci si | |
| riunisce in sede ordinaria e |
riunisce in sede ordinaria e |
|
| straordinaria ai sensi di legge e del | straordinaria ai sensi di legge e del | |
| presente Statuto. | presente Statuto. | |
| Le modalità di funzionamento |
Le modalità di funzionamento |
|
| dell'Assemblea sono stabilite da |
dell'Assemblea sono stabilite da |
|
| apposito regolamento approvato con | apposito regolamento approvato con | |
| deliberazione dell'Assemblea |
deliberazione dell'Assemblea |
|
| ordinaria. | ordinaria. | |
| 8.2 L'Assemblea è convocata a |
8.2 L'Assemblea è convocata a |
|
| norma di legge almeno una volta | norma di legge almeno una volta | |
l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre, l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
8.3 L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America. 8.4 L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre, l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
8.3 L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America. 8.4 L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla
legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tali ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa pro tempore vigente, possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e
legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto per tali ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa pro tempore vigente, possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie La modifica è di mera forma e serve anche a recepire gli effetti delle azioni a voto maggiorato
con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito della richiesta di integrazione o della presentazione di proposte di cui al capoverso che precede, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 8.5 In mancanza delle formalità di cui ai precedenti capoversi e di ogni altra formalità prevista dalla legge,
l'Assemblea si reputa regolarmente
già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito della richiesta di integrazione o della presentazione di proposte di cui al capoverso che precede, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 8.5 In mancanza delle formalità di cui ai precedenti capoversi e di ogni altra formalità prevista dalla legge, l'Assemblea si reputa regolarmente
| costituita e può validamente |
costituita e può validamente |
|
|---|---|---|
| deliberare su qualsiasi argomento, | deliberare su qualsiasi argomento, | |
| salva l'opposizione del socio non | salva l'opposizione del socio non | |
| sufficientemente informato, quando | sufficientemente informato, quando | |
| è rappresentato l'intero capitale |
è rappresentato l'intero capitale |
|
| sociale e partecipa all'Assemblea la | sociale e partecipa all'Assemblea la | |
| maggioranza dei componenti del |
maggioranza dei componenti del |
|
| Consiglio di Amministrazione e del | Consiglio di Amministrazione e del | |
| Collegio Sindacale. In tale ipotesi, | Collegio Sindacale. In tale ipotesi, | |
| dovrà essere data tempestiva |
dovrà essere data tempestiva |
|
| comunicazione delle deliberazioni |
comunicazione delle deliberazioni |
|
| assunte ai componenti del Consiglio | assunte ai componenti del Consiglio | |
| di Amministrazione e del Collegio | di Amministrazione e del Collegio | |
| Sindacale non presenti. | Sindacale non presenti. | |
| 8.6 La legittimazione all'intervento in | 8.6 La legittimazione all'intervento in | |
| Assemblea e all'esercizio del diritto di | Assemblea e all'esercizio del diritto di | |
| voto è attestata da una |
voto è attestata da una |
|
| comunicazione alla società, |
comunicazione alla società, |
|
| effettuata dall'intermediario abilitato | effettuata dall'intermediario abilitato | |
| ai sensi delle disposizioni di legge e | ai sensi delle disposizioni di legge e | |
| regolamentari applicabili, in |
regolamentari applicabili, in |
|
| conformità alle proprie scritture |
conformità alle proprie scritture |
|
| contabili, in favore del soggetto a cui | contabili, in favore del soggetto a cui | |
| spetta il diritto di voto. Tale |
spetta il diritto di voto. Tale |
|
| comunicazione è effettuata sulla |
comunicazione è effettuata sulla |
|
| base delle evidenze dei conti indicati | base delle evidenze dei conti indicati | |
| dall'art. 83-quater, comma 3, del | dall'art. 83-quater, comma 3, del | |
| D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative | D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative | |
| al termine della giornata contabile | al termine della giornata contabile | |
| del settimo giorno di mercato aperto | del settimo giorno di mercato aperto | |
| precedente la data fissata per |
precedente la data fissata per |
|
| l'Assemblea. A tale fine, si ha |
l'Assemblea. A tale fine, si ha |
Si tratta di una modifica di |
| riguardo alla data di prima |
riguardo alla data diell'unica o della | coordinamento tra la |
| convocazione dell'Assemblea, purché | prima convocazione dell'Assemblea, | scadenza e il regime |
| le date delle eventuali convocazioni | purché le date delle eventuali |
ordinario di convocazione |
| successive siano indicate nell'unico | convocazioni successive siano |
dell'assemblea |
avviso di convocazione; in caso contrario, si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.
8.7 I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
8.8 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.
Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario, si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.
8.7 I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 8.8 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.
Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità
indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
8.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i partecipanti siano facilmente riconoscibili dal presidente dell'Assemblea), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
8.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i partecipanti siano facilmente riconoscibili dal presidente dell'Assemblea), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
| c) sia consentito al soggetto |
c) sia consentito al soggetto |
|
|---|---|---|
| verbalizzante di percepire |
verbalizzante di percepire |
|
| adeguatamente gli eventi |
adeguatamente gli eventi |
|
| assembleari; | assembleari; | |
| d) sia consentito agli intervenuti di | d) sia consentito agli intervenuti di | |
| partecipare in tempo reale alla |
partecipare in tempo reale alla |
|
| discussione e alla votazione |
discussione e alla votazione |
|
| simultanea sugli argomenti all'ordine | simultanea sugli argomenti all'ordine | |
| del giorno; | del giorno; | |
| e) ove non si tratti di Assemblea | e) ove non si tratti di Assemblea | |
| totalitaria, siano indicati nell'avviso di | totalitaria, siano indicati nell'avviso di | |
| convocazione i luoghi audio/video | convocazione i luoghi audio/video | |
| collegati a cura della società, nei quali | collegati a cura della società, nei quali | |
| gli intervenuti possono affluire, |
gli intervenuti possono affluire, |
|
| dovendosi ritenere svolta la riunione | dovendosi ritenere svolta la riunione | |
| nel luogo ove sono presenti il |
nel luogo ove sono presenti il |
|
| presidente e il segretario o notaio | presidente e il segretario o notaio | |
| verbalizzante. | verbalizzante. | |
| Delle modalità della |
Delle modalità della |
|
| telecomunicazione deve darsi atto | telecomunicazione deve darsi atto | |
| nel verbale. | nel verbale. | |
| 8.10 L'Assemblea è presieduta dal | 8.10 L'Assemblea è presieduta dal | |
| presidente del Consiglio di |
presidente del Consiglio di |
|
| Amministrazione o, in caso di sua | Amministrazione o, in caso di sua | |
| assenza o impedimento, dal |
assenza o impedimento, dal |
|
| vicepresidente, se nominato, o da | vicepresidente, se nominato, o da | |
| altra persona designata dal Consiglio | altra persona designata dal Consiglio | |
| di Amministrazione; in difetto, |
di Amministrazione; in difetto, |
|
| l'Assemblea designa come |
l'Assemblea designa come |
|
| presidente uno qualsiasi degli |
presidente uno qualsiasi degli |
|
| intervenuti a maggioranza semplice | intervenuti a maggioranza semplice | |
| del capitale presente. | del capitale presente. | |
| Il presidente dell'Assemblea è |
Il presidente dell'Assemblea è |
|
| assistito da un segretario designato | assistito da un segretario designato | |
| dall'Assemblea a maggioranza |
dall'Assemblea a maggioranza |
|
| semplice del capitale presente ed | semplice del capitale presente ed | |
| occorrendo da uno o più scrutatori | occorrendo da uno o più scrutatori | |
|---|---|---|
| anche non soci; ove prescritto dalla | anche non soci; ove prescritto dalla | |
| legge e anche in ogni caso l'organo | legge e anche in ogni caso l'organo | |
| amministrativo lo ritenga opportuno, | amministrativo lo ritenga opportuno, | |
| le funzioni di segretario sono |
le funzioni di segretario sono |
|
| attribuite a un notaio designato | attribuite a un notaio designato | |
| dall'organo amministrativo |
dall'organo amministrativo |
|
| medesimo. | medesimo. | |
| Spetta al presidente dell'Assemblea, | Spetta al presidente dell'Assemblea, | |
| il quale può avvalersi di appositi | il quale può avvalersi di appositi | |
| incaricati, verificarne la regolare |
incaricati, verificarne la regolare |
|
| costituzione, accertare il diritto di | costituzione, accertare il diritto di | |
| intervento e di voto dei soci, |
intervento e di voto dei soci, |
|
| constatare la regolarità delle |
constatare la regolarità delle |
|
| deleghe, dirigere e regolare la |
deleghe, dirigere e regolare la |
|
| discussione e lo svolgimento dei | discussione e lo svolgimento dei | |
| lavori assembleari, stabilire le |
lavori assembleari, stabilire le |
|
| modalità delle votazioni, nonché |
modalità delle votazioni, nonché |
|
| accertare e proclamare i relativi | accertare e proclamare i relativi | |
| risultati. | risultati. | |
| Lo svolgimento delle riunioni |
Lo svolgimento delle riunioni |
|
| Assembleari è disciplinato dalla |
Assembleari è disciplinato dalla |
|
| legge, dal presente Statuto e dal | legge, dal presente Statuto e dal | |
| regolamento assembleare. | regolamento assembleare. | |
| Articolo 9: costituzione, competenza | Articolo 9: costituzione, competenza | |
| e deliberazioni dell'Assemblea | e deliberazioni dell'Assemblea | |
| 9.1 L'Assemblea ordinaria e |
9.1 L'Assemblea ordinaria e |
|
| straordinaria si costituisce |
straordinaria si costituisce |
|
| validamente in un'unica |
validamente in un'unica |
|
| convocazione, salvo che l'avviso di | convocazione, salvo che l'avviso di | |
| convocazione non preveda, oltre alla | convocazione non preveda, oltre alla | |
| prima, anche le date delle eventuali | prima, anche le date delle eventuali | |
| convocazioni successive, ivi inclusa | convocazioni successive, ivi inclusa | |
| un'eventuale terza convocazione ai | un'eventuale terza convocazione ai | |
| sensi del precedente comma 8.4, | sensi del precedente comma 8.4, | |
| terzo capoverso, del presente |
terzo capoverso, del presente |
| Statuto, con i quorum costitutivi e | Statuto, con i quorum costitutivi e | La modifica è di mera forma |
|---|---|---|
| deliberativi previsti dalla legge. Per la | deliberativi previsti dalla legge e dal | e serve anche a recepire gli |
| nomina del Consiglio di |
presente Statuto. Per la nomina del | effetti delle azioni a voto |
| Amministrazione e del Collegio |
Consiglio di Amministrazione e del | maggiorato |
| Sindacale si applica quanto previsto | Collegio Sindacale si applica quanto | |
| agli articoli 10 e 18 del presente | previsto agli articoli 10 e 178 del | |
| Statuto. | presente Statuto. | |
| 9.2 L'Assemblea, ordinaria e |
9.2 L'Assemblea, ordinaria e |
|
| straordinaria, delibera sulle materie | straordinaria, delibera sulle materie | |
| ad essa attribuita dalla legge e dal | ad essa attribuita dalla legge e dal | |
| presente Statuto. | presente Statuto. | |
| In particolare, l'Assemblea ordinaria | In particolare, l'Assemblea ordinaria | |
| oltre a stabilire i compensi spettanti | oltre a stabilire i compensi spettanti | |
| agli organi dalla stessa nominati | agli organi dalla stessa nominati | |
| approva: (i) le politiche di |
approva: (i) le politiche di |
|
| remunerazione e incentivazione in | remunerazione e incentivazione in | |
| favore dei componenti del Consiglio | favore dei componenti del Consiglio | |
| di Amministrazione e del Collegio | di Amministrazione e del Collegio | |
| Sindacale, e del restante personale; | Sindacale, e del restante personale; | |
| (ii) gli eventuali piani di |
(ii) gli eventuali piani di |
|
| remunerazione basati su strumenti | remunerazione basati su strumenti | |
| finanziari (ad esempio stock option); | finanziari (ad esempio stock option); | |
| (iii) i criteri per la determinazione del | (iii) i criteri per la determinazione del | |
| compenso da accordare in caso di | compenso da accordare in caso di | |
| conclusione anticipata del rapporto | conclusione anticipata del rapporto | |
| di lavoro o di cessazione anticipata | di lavoro o di cessazione anticipata | |
| dalla carica, ivi compresi i limiti fissati | dalla carica, ivi compresi i limiti fissati | |
| a detto compenso in termini di | a detto compenso in termini di | |
| annualità della remunerazione fissa e | annualità della remunerazione fissa e | |
| l'ammontare massimo che deriva | l'ammontare massimo che deriva | |
| dalla loro applicazione. | dalla loro applicazione. | |
| L'Assemblea ordinaria, in sede di | L'Assemblea ordinaria, in sede di | |
| approvazione delle politiche di |
approvazione delle politiche di |
|
| remunerazione e incentivazione, |
remunerazione e incentivazione, |
|
| delibera, altresì, sull'eventuale |
delibera, altresì, sull'eventuale |
|
| proposta di fissare un limite al | proposta di fissare un limite al |
rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). In tal caso, la delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La proposta del Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). In tal caso, la delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La proposta del Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
| 9.3 All'Assemblea deve essere |
9.3 All'Assemblea deve essere |
|
|---|---|---|
| assicurata adeguata informativa sulle | assicurata adeguata informativa sulle | |
| politiche di remunerazione e |
politiche di remunerazione e |
|
| incentivazione adottate dalla società, | incentivazione adottate dalla società, | |
| e sulla relativa attuazione, come | e sulla relativa attuazione, come | |
| previsto dalla normativa di legge e | previsto dalla normativa di legge e | |
| regolamentare di volta in volta |
regolamentare di volta in volta |
|
| applicabile. | applicabile. | |
| 9.4 Gli Amministratori non possono | 9.4 Gli Amministratori non possono | |
| votare nelle deliberazioni riguardanti | votare nelle deliberazioni riguardanti | |
| la loro responsabilità. | la loro responsabilità. | |
| 9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea | 9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea | |
| sono documentate da verbale, che | sono documentate da verbale, che | |
| viene firmato dal presidente e dal | viene firmato dal presidente e dal | |
| segretario o dal notaio. | segretario o dal notaio. | |
| Articolo 10: Consiglio di |
Articolo 10: Consiglio di |
|
| Amministrazione | Amministrazione | |
| 10.1 La società è amministrata da un | 10.1 La società è amministrata da un | |
| Consiglio di Amministrazione |
Consiglio di Amministrazione, |
|
| nominato dall'Assemblea composto | nominato dall'Assemblea, composto | La modifica mira ad attribuire |
| da 9 membri i quali: | da un minimo di 7 a un massimo di | maggiore flessibilità |
| 11 9 membri i quali: | all'assemblea nella |
|
| a) apportano alla società le specifiche | a) apportano alla società le specifiche | definizione dell'assetto di |
| professionalità di cui sono dotati; | professionalità di cui sono dotati; | governo societario. |
| b) conoscono i compiti e le |
b) conoscono i compiti e le |
|
| responsabilità della carica e sono in | responsabilità della carica e sono in | |
| possesso dei requisiti richiesti dalle | possesso dei requisiti richiesti dalle | |
| disposizioni di legge e regolamentari | disposizioni di legge e regolamentari | |
| pro tempore vigenti; | pro tempore vigenti; | |
| c) agiscono e deliberano con |
c) agiscono e deliberano con |
|
| cognizione di causa e in autonomia, | cognizione di causa e in autonomia, | |
| perseguendo l'obiettivo della |
perseguendo l'obiettivo della |
|
| creazione di valore per gli azionisti; | creazione di valore per gli azionisti; | |
| d) accettano la carica solo quando | d) accettano la carica solo quando | |
| ritengono di poter dedicare allo | ritengono di poter dedicare allo | |
| svolgimento diligente dei loro |
svolgimento diligente dei loro |
| compiti il tempo necessario, anche | compiti il tempo necessario, anche | |
|---|---|---|
| tenendo conto del numero di cariche | tenendo conto del numero di cariche | |
| di amministratore o sindaco |
di amministratore o sindaco |
|
| ricoperte in altre società o enti; | ricoperte in altre società o enti; | |
| e) mantengono riservate le |
e) mantengono riservate le |
|
| informazioni acquisite in ragione |
informazioni acquisite in ragione |
|
| dell'ufficio ricoperto. | dell'ufficio ricoperto. | |
| 10.1-bis Nel rispetto del principio | ||
| dell'adeguata diversificazione della | La modifica è conseguente al | |
| composizione in termini di |
recepimento in statuto della | |
| competenze, esperienze, età, |
disciplina a tutela della |
|
| proiezione internazionale e di |
partecipazione del genere |
|
| genere, almeno due quinti dei |
meno rappresentato (nel |
|
| componenti del Consiglio di |
prosieguo, si ometteranno | |
| Amministrazione dovranno |
ulteriori osservazioni nei casi | |
| appartenere al genere meno |
in cui la modifica statutaria è | |
| rappresentato, con |
conseguenza dell'adozione |
|
| arrotondamento, in caso di numero | dell'approccio in questione) | |
| frazionario, all'unità superiore | ||
| 10.2 Per la nomina, revoca e |
10.2 Per la nomina, revoca e |
|
| sostituzione dei membri del Consiglio | sostituzione dei membri del Consiglio | |
| di Amministrazione si applicano le | di Amministrazione si applicano le | |
| norme di legge e le disposizioni del | norme di legge e le disposizioni del | |
| presente Statuto. | presente Statuto. | |
| Ai fini delle nomine o della |
Ai fini delle nomine o della |
|
| cooptazione degli amministratori, il | cooptazione degli amministratori, il | |
| Consiglio di Amministrazione |
Consiglio di Amministrazione |
Si tratta di clausola che |
| identifica preventivamente la propria | identifica preventivamente la propria | costituisce mera |
| composizione quali-quantitativa |
composizione quali-quantitativa |
riproposizione testuale di |
| considerata ottimale in relazione agli | considerata ottimale in relazione agli | disposizioni delle istruzioni di |
| obiettivi da perseguire, individuando | obiettivi da perseguire, individuando | vigilanza bancaria e, quindi, |
| e motivando il profilo teorico dei | e motivando il profilo teorico dei | applicabile senza bisogno di |
| candidati ritenuto opportuno a questi | candidati ritenuto opportuno a questi | un richiamo statutario |
| fini. I risultati di tali analisi devono | fini. I risultati di tali analisi devono | |
| essere indicati nell'avviso di |
essere indicati nell'avviso di |
|
| convocazione dell'assemblea |
convocazione dell'assemblea |
| chiamata a nominare gli |
chiamata a nominare gli |
|
|---|---|---|
| amministratori, di modo che gli |
amministratori, di modo che gli |
|
| azionisti, nello scegliere i candidati, | azionisti, nello scegliere i candidati, | |
| possano tenere conto delle |
possano tenere conto delle |
|
| professionalità richieste. Resta salva | professionalità richieste. Resta salva | |
| la possibilità per gli azionisti di | la possibilità per gli azionisti di | |
| svolgere proprie valutazioni sulla | svolgere proprie valutazioni sulla | |
| composizione ottimale del Consiglio | composizione ottimale del Consiglio | |
| di Amministrazione e di presentare | di Amministrazione e di presentare | |
| candidature coerenti con queste, | candidature coerenti con queste, | |
| motivando eventuali differenze |
motivando eventuali differenze |
|
| rispetto alle analisi svolte dal |
rispetto alle analisi svolte dal |
|
| Consiglio. Successivamente, il |
Consiglio. Successivamente, il |
|
| Consiglio di Amministrazione verifica | Consiglio di Amministrazione verifica | |
| la rispondenza tra la composizione | la rispondenza tra la composizione | |
| quali-quantitativa ritenuta ottimale e | quali-quantitativa ritenuta ottimale e | |
| quella effettiva risultante dal |
quella effettiva risultante dal |
|
| processo di nomina. | processo di nomina. | |
| I membri del Consiglio di |
I membri del Consiglio di |
|
| Amministrazione sono eletti con il | Amministrazione sono eletti con il | |
| sistema delle liste nelle quali i |
sistema delle liste nelle quali i |
|
| candidati devono essere elencati, in | candidati devono essere elencati, in | |
| numero minimo di tre e massimo di | numero minimo di tre e massimo di | La modifica è di |
| nove, mediante un numero |
undici nove, mediante un numero | coordinamento rispetto alle |
| progressivo. Il candidato posto al | progressivo. Il candidato posto al | proposte sopra richiamate in |
| numero progressivo "1" di ciascuna | numero progressivo "1" di ciascuna | materia di composizione del |
| lista sarà anche il candidato alla | lista sarà anche il candidato alla | Consiglio |
| carica di presidente del Consiglio di | carica di presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione. | Amministrazione. | |
| Ogni azionista, nonché gli azionisti | Ogni azionista, nonché gli azionisti | |
| appartenenti ad uno stesso gruppo, | appartenenti ad uno stesso gruppo, | |
| aderenti ad uno stesso patto |
aderenti ad uno stesso patto |
|
| parasociale ai sensi dell'art. 122 del | parasociale ai sensi dell'art. 122 del | |
| D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il | D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il | |
| soggetto che lo controlla, il soggetto | soggetto che lo controlla, il soggetto | |
| dal quale è controllato e il soggetto | dal quale è controllato e il soggetto | |
| sottoposto a comune controllo ai | sottoposto a comune controllo ai | |
|---|---|---|
| sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 |
sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 |
|
| febbraio 1998, n. 58, non possono | febbraio 1998, n. 58, non possono | |
| presentare o concorrere alla |
presentare o concorrere alla |
|
| presentazione, neppure per |
presentazione, neppure per |
|
| interposta persona o società |
interposta persona o società |
|
| fiduciaria, di più di una lista, né | fiduciaria, di più di una lista, né | |
| possono votare liste diverse da quella | possono votare liste diverse da quella | |
| presentata. Il concorso, diretto o | presentata. Il concorso, diretto o | |
| indiretto, nell'indicazione delle |
indiretto, nell'indicazione delle |
|
| candidature da presentare in più di | candidature da presentare in più di | |
| una lista, comporta che dette liste si | una lista, comporta che dette liste si | |
| considerano non presentate. | considerano non presentate. | |
| Ai fini dell'applicazione del comma | Ai fini dell'applicazione del capoverso | Trattasi di modifica di mero |
| precedente, sono considerati |
comma precedente, sono considerati | coordinamento |
| appartenenti ad uno stesso gruppo il | appartenenti ad uno stesso gruppo il | |
| soggetto, anche non avente forma | soggetto, anche non avente forma | |
| societaria, che esercita, direttamente | societaria, che esercita, direttamente | |
| o indirettamente, il controllo ai sensi | o indirettamente, il controllo ai sensi | |
| dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio | dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio | |
| 1998, n. 58 sul socio in questione e | 1998, n. 58 sul socio in questione e | |
| tutte le società controllate |
tutte le società controllate |
|
| direttamente o indirettamente dal | direttamente o indirettamente dal | |
| predetto soggetto. | predetto soggetto. | |
| Ogni candidato può presentarsi in | Ogni candidato può presentarsi in | |
| una sola lista, a pena di ineleggibilità. | una sola lista, a pena di ineleggibilità. | |
| Hanno diritto di presentare le liste | Hanno diritto di presentare le liste | |
| soltanto gli azionisti che, insieme o | soltanto gli azionisti cui spetta il |
|
| separatamente, siano |
diritto di voto che, da soli o insieme | La formulazione generica, |
| complessivamente titolari di azioni | ad altri azionisti, rappresentino |
senza esplicito riferimento |
| rappresentanti almeno il 2,5% (due | almeno la percentuale del capitale | alle soglie previste all'art. |
| virgola cinque per cento) – ovvero la | sociale fissata dalla normativa di | 144-quater del Regolamento |
| diversa minore percentuale stabilita | riferimento tempo per tempo |
Emittenti, neutralizza gli |
| dalla normativa pro tempore vigente | vigente che, insieme o |
effetti sullo Statuto di |
| – del capitale sociale avente diritto di | separatamente, siano |
un'eventuale abrogazione o |
| voto nelle deliberazioni Assembleari | complessivamente titolari di azioni | modifica dell'articolo. In ogni |
| che hanno ad oggetto la nomina dei | rappresentanti almeno il 2,5% (due |
|---|---|
| componenti dell'organo |
virgola cinque per cento) - ovvero la |
| amministrativo. | diversa minore percentuale stabilita |
| dalla normativa pro tempore vigente | |
| - del capitale sociale avente diritto di | |
| voto nelle deliberazioni Assembleari | |
| che hanno ad oggetto la nomina dei | |
| componenti dell'organo |
|
| amministrativo. La misura della |
|
| quota di partecipazione richiesta per | |
| la presentazione delle liste di |
|
| candidati per l'elezione del Consiglio | |
| di Amministrazione viene indicata | |
| nell'avviso di convocazione |
|
| dell'assemblea chiamata a |
|
| deliberare sulla nomina di tale |
|
| organo. | |
| Le liste devono essere depositate | Le liste devono essere depositate |
| presso la sede della società e la | presso la sede della società e la |
| società di gestione del mercato |
società di gestione del mercato |
| almeno 25 (venticinque) giorni prima | almeno 25 (venticinque) giorni prima |
| di quello previsto per l'Assemblea | di quello previsto per l'Assemblea |
| chiamata a deliberare la nomina | chiamata a deliberare la nomina |
| dell'organo amministrativo e messe a | dell'organo amministrativo e messe a |
| disposizione del pubblico presso la | disposizione del pubblico presso la |
| sede sociale, la società di gestione del | sede sociale, la società di gestione del |
| mercato, sul sito internet della |
mercato, sul sito internet della |
caso, viene precisato l'obbligo di indicare nell'avviso di convocazione dell'assemblea la misura della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste
Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ciascuna
Si tratta di una modifica di coordinamento tra la scadenza e il regime ordinario di convocazione dell'assemblea
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e
lista deve contenere un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni dallo Statuto. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni
| prima dell'Assemblea chiamata a | prima dell'Assemblea chiamata a | |
|---|---|---|
| deliberare sulla nomina dei |
deliberare sulla nomina dei |
|
| componenti del Consiglio di |
componenti del Consiglio di |
|
| Amministrazione. Unitamente a |
Amministrazione. Unitamente a |
|
| ciascuna lista devono essere |
ciascuna lista devono essere |
|
| depositate: a) le informazioni relative | depositate: a) le informazioni relative | |
| all'identità dei soci che hanno |
all'identità dei soci che hanno |
|
| presentato la lista e alla percentuale | presentato la lista e alla percentuale | |
| di partecipazione da essi |
di partecipazione da essi |
|
| complessivamente detenuta; b) le | complessivamente detenuta; b) le | |
| dichiarazioni con le quali i singoli | dichiarazioni con le quali i singoli | |
| candidati accettano la candidatura | candidati accettano la candidatura | |
| (nel caso dei candidati posti al | (nel caso dei candidati posti al | |
| numero progressivo "1" di ciascuna | numero progressivo "1" di ciascuna | |
| lista, essi accettano anche la |
lista, essi accettano anche la |
|
| candidatura a presidente del |
candidatura a presidente del |
|
| Consiglio di Amministrazione) e |
Consiglio di Amministrazione) e |
|
| attestano, sotto la propria |
attestano, sotto la propria |
|
| responsabilità, l'inesistenza di cause | responsabilità, l'inesistenza di cause | |
| di ineleggibilità e di incompatibilità, | di ineleggibilità e di incompatibilità, | |
| nonché l'esistenza dei requisiti di | nonché l'esistenza dei requisiti di | |
| professionalità e onorabilità e di ogni | professionalità e onorabilità e di ogni | |
| ulteriore requisito prescritto dalla | ulteriore requisito prescritto dalla | |
| normativa vigente e dal presente | normativa vigente e dal presente | |
| Statuto per l'assunzione della carica; | Statuto per l'assunzione della carica; | |
| c) le dichiarazioni di indipendenza | c) le dichiarazioni di indipendenza | |
| rilasciate ai sensi delle applicabili | rilasciate ai sensi delle applicabili | |
| disposizioni legislative, |
disposizioni legislative, |
|
| regolamentari e statutarie; nonché d) | regolamentari e statutarie; nonché d) | |
| il curriculum vitae di ciascun |
il curriculum vitae di ciascun |
|
| candidato, che contenga |
candidato, che contenga |
|
| un'esauriente informativa sulle |
un'esauriente informativa sulle |
Si tratta di clausola che |
| caratteristiche personali e |
caratteristiche personali e |
costituisce mera |
| professionali del candidato |
professionali del candidato |
riproposizione testuale di |
| medesimo, che identifichi per quale | medesimo, che identifichi per quale | disposizioni delle istruzioni di |
| profilo teorico costui risulti adeguato, | profilo teorico costui risulti adeguato, | vigilanza bancaria e, quindi, |
| e che indichi gli incarichi di |
e che indichi gli incarichi di |
applicabile senza bisogno di |
|---|---|---|
| amministrazione e controllo |
amministrazione e controllo |
un richiamo statutario |
| ricoperti. | ricoperti. | |
| Le liste presentate senza l'osservanza | Le liste presentate senza l'osservanza | |
| delle disposizioni che precedono si | delle disposizioni che precedono si | |
| considerano come non presentate. | considerano come non presentate. | |
| Ogni azionista ha diritto di votare una | Ogni azionista ha diritto di votare una | |
| sola lista. In caso di voto per una | sola lista. In caso di voto per una | |
| pluralità di liste, il voto si considera | pluralità di liste, il voto si considera | |
| non espresso per nessuna di esse. | non espresso per nessuna di esse. | |
| All'elezione del Consiglio di |
All'elezione del Consiglio di |
|
| Amministrazione si procede come di | Amministrazione si procede come di | |
| seguito indicato: | seguito indicato: | |
| a) dalla lista che ottiene la |
a) dalla lista che ottiene la |
Come illustrato nella |
| maggioranza dei voti (lista di |
maggioranza dei voti (lista di |
Relazione degli |
| maggioranza) è eletto un numero di | maggioranza) sono tratti, in base |
amministratori, le modifiche |
| consiglieri pari a sei, di cui almeno | all'ordine progressivo con il quale | al meccanismo di nomina del |
| uno in possesso dei requisiti di | sono elencati nella lista stessa, tutti | Consiglio sono finalizzate ad |
| indipendenza ai sensi del successivo | gli amministratori da eleggere meno | aggiornare lo Statuto a |
| art. 10.3; sono eletti in detti limiti | uno, e nel rispetto di quanto |
seguito dell'avvenuta |
| numerici i candidati nell'ordine |
previsto all'art. 10.3 in materia di | quotazione e dell'uscita dal |
| progressivo indicato nella lista; il | numero minimo di amministratori è | capitale sociale del Fondo. La |
| candidato posto al numero |
eletto un numero di consiglieri pari a | modifica della composizione |
| progressivo "1" viene nominato |
sei, di cui almeno uno in possesso dei | azionaria della Banca rende |
| presidente del Consiglio di |
requisiti di indipendenza ai sensi del | non più giustificata la |
| Amministrazione della società; | successivo art. 10.3; sono eletti in | previsione |
| detti limiti numerici i candidati |
||
| nell'ordine progressivo indicato nella | ||
| lista; il candidato posto al numero | ||
| progressivo "1" viene nominato |
||
| presidente del Consiglio di |
||
| Amministrazione della società; | ||
| b) l'ultimo membro del Consiglio di | ||
| b) due amministratori, di cui almeno | Amministrazione è tratto dalla lista | |
| uno in possesso dei requisiti di | di minoranza, che ottiene il maggior | |
| indipendenza ai sensi del successivo | numero di voti dopo la lista di cui alla | |
art. 10.3, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
c) un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3 sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, secondo l'ordine in questa previsto. Tale membro deve essere due amministratori, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
c) un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3 sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3. Nel caso in cui siano state
art. 10.3. Nel caso in cui siano state presentate e ammesse solo due liste il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b).
A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.
10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società abbia aderito.
Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata presentate e ammesse solo due liste il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b).
A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.
10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società abbia aderito.
Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata La modifica è coerente con la definizione di un numero variabile di amministratori. Inoltre, il rinvio alla normativa pro tempore vigente neutralizza gli effetti sullo Statuto di un'eventuale modifica dell'articolo della norma primaria.
| comunicazione al Consiglio di |
comunicazione al Consiglio di |
|
|---|---|---|
| Amministrazione, non ne determina | Amministrazione, non ne determina | |
| la decadenza se i requisiti |
la decadenza se i requisiti |
|
| permangono in capo al numero | permangono in capo al numero | |
| minimo di amministratori che, |
minimo di amministratori che, |
|
| secondo la normativa pro tempore | secondo la normativa pro tempore | |
| vigente e il presente Statuto, devono | vigente e il presente Statuto, devono | |
| possedere tali requisiti. | possedere tali requisiti. | |
| Qualora con i candidati eletti con le | Qualora con i candidati eletti con le | |
| modalità sopra indicate non sia |
modalità sopra indicate non sia |
|
| assicurata la nomina di un numero di | assicurata la nomina di un numero di | |
| amministratori in possesso dei |
amministratori in possesso dei |
|
| requisiti di indipendenza sopra |
requisiti di indipendenza sopra |
|
| previsti pari al numero minimo |
previsti pari al numero minimo |
|
| stabilito dalla normativa vigente e dal | stabilito dalla normativa vigente e dal | |
| presente Statuto in relazione al |
presente Statuto in relazione al |
|
| numero complessivo degli |
numero complessivo degli |
|
| amministratori, il candidato non |
amministratori, il candidato non |
|
| indipendente eletto come ultimo in | indipendente eletto come ultimo in | |
| ordine progressivo nella lista che ha | ordine progressivo nella lista di |
|
| riportato il maggior numero di voti di | maggioranza che ha riportato il | La modifica coordina i |
| cui alla lettera a) del comma 10.2, | maggior numero di voti di cui alla | riferimenti alle liste di |
| undicesimo capoverso, sarà |
lettera a) del comma 10.2, |
"maggioranza" e |
| sostituito con il primo candidato | undicesimo capoverso, sarà |
"minoranza" |
| indipendente secondo l'ordine |
sostituito con il primo candidato | precedentemente definite |
| progressivo non eletto della stessa | indipendente secondo l'ordine |
nel testo dello Statuto |
| lista, ovvero, in difetto, dal primo | progressivo non eletto della stessa | |
| candidato indipendente secondo |
lista, ovvero, in difetto, dal primo | |
| l'ordine progressivo non eletto delle | candidato indipendente secondo |
|
| altre liste, secondo il numero di voti | l'ordine progressivo non eletto della | |
| da ciascuna ottenuto. A tale |
lista di minoranza delle altre liste, | |
| procedura di sostituzione si farà | secondo il numero di voti da ciascuna | |
| luogo sino al completamento del | ottenuto. A tale procedura di |
|
| numero dei consiglieri indipendenti | sostituzione si farà luogo sino al | |
| da nominare. | completamento del numero degli | |
| Fermo restando il rispetto del |
amministratori indipendenti da |
|
|---|---|---|
| numero minimo di amministratori in | nominare. | |
| possesso dei requisiti di |
Fermo restando il rispetto del |
|
| indipendenza secondo quanto sopra | numero minimo di amministratori in | |
| previsto, qualora con i candidati eletti | possesso dei requisiti di |
|
| con le modalità sopra indicate nella | indipendenza secondo quanto sopra | |
| composizione del Consiglio di |
previsto, qualora con i candidati eletti | |
| Amministrazione non sia assicurato il | con le modalità sopra indicate nella | |
| rispetto della normativa vigente in | composizione del Consiglio di |
|
| materia di equilibrio tra i generi, il | Amministrazione non sia assicurato il | |
| candidato del genere più |
rispetto della normativa vigente delle | |
| rappresentato eletto come ultimo in | disposizioni statutarie in materia di | |
| ordine progressivo nella lista che ha | equilibrio tra i generi, il candidato del | Cfr. nota precedente |
| riportato il maggior numero di voti di | genere più rappresentato eletto |
|
| cui alla lettera a) del comma 10.2, | come ultimo in ordine progressivo | |
| undicesimo capoverso, sarà |
nella lista di maggioranza che ha | |
| sostituito con il primo candidato del | riportato il maggior numero di voti di | |
| genere meno rappresentato secondo | cui alla lettera a) del comma 10.2, | |
| l'ordine progressivo non eletto della | undicesimo capoverso, sarà |
|
| stessa lista, ovvero, in difetto, dal | sostituito con il primo candidato del | |
| primo candidato del genere meno | genere meno rappresentato secondo | |
| rappresentato secondo l'ordine |
l'ordine progressivo non eletto della | |
| progressivo non eletto delle altre | stessa lista, ovvero, in difetto, dal | |
| liste, secondo il numero di voti da | primo candidato del genere meno | |
| ciascuna ottenuto. A tale procedura | rappresentato secondo l'ordine |
|
| di sostituzione si farà luogo sino a che | progressivo non eletto della lista di | |
| il Consiglio di Amministrazione risulti | minoranza delle altre liste, secondo il | |
| conforme alla normativa vigente in | numero di voti da ciascuna ottenuto. | |
| materia di equilibrio tra i generi. | A tale procedura di sostituzione si | |
| farà luogo sino a che il Consiglio di | ||
| Amministrazione risulti conforme alla | ||
| normativa vigente alle disposizioni | ||
| statutarie in materia di equilibrio tra | ||
| Nel caso in cui venga presentata e | i generi. | |
| ammessa un'unica lista risulteranno | Nel caso in cui venga presentata e | |
| eletti tutti i candidati di tale lista, | ammessa un'unica lista risulteranno | |
comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto
sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla 10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla
maggioranze di legge senza voto di
lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli
| amministratori rimasti in carica |
amministratori rimasti in carica |
|
|---|---|---|
| dovranno convocare con urgenza | dovranno convocare con urgenza | |
| l'Assemblea per la sua integrale | l'Assemblea per la sua integrale | |
| sostituzione e potranno nel |
sostituzione e potranno nel |
|
| frattempo compiere gli atti di |
frattempo compiere gli atti di |
|
| ordinaria amministrazione. | ordinaria amministrazione. | |
| 10.6 Il presidente del Consiglio di | 10.6 Il presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione è nominato |
Amministrazione è nominato |
|
| dall'Assemblea con le modalità di cui | dall'Assemblea con le modalità di cui | |
| all'art. 10.2, undicesimo capoverso, | all'art. 10.2, undicesimo capoverso, | |
| lettera a), del presente Statuto. In | lettera a), del presente Statuto. In | |
| assenza di liste presentate e |
assenza di liste presentate e |
|
| ammesse, il presidente del Consiglio | ammesse, il presidente del Consiglio | |
| di Amministrazione è nominato |
di Amministrazione è nominato |
|
| dall'Assemblea con le modalità e | dall'Assemblea con le modalità e | |
| maggioranze di legge. | maggioranze di legge. | |
| 10.7 Il Consiglio di Amministrazione | 10.7 Il Consiglio di Amministrazione | |
| nomina tra i suoi membri un |
nomina tra i suoi membri un |
|
| amministratore delegato |
amministratore delegato |
|
| conformemente a quanto previsto | conformemente a quanto previsto | |
| all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di | all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di | |
| Amministrazione ha la facoltà di | Amministrazione ha la facoltà di | |
| attribuire al medesimo |
attribuire al medesimo |
|
| amministratore delegato anche la | amministratore delegato anche la | |
| carica di direttore generale. La carica | carica di direttore generale. La carica | |
| di direttore generale può essere | di direttore generale può essere | |
| attribuita esclusivamente |
attribuita esclusivamente |
|
| all'amministratore delegato. | all'amministratore delegato. | |
| Il Consiglio di Amministrazione ha la | Il Consiglio di Amministrazione ha la | |
| facoltà di nominare un |
facoltà di nominare un |
|
| vicepresidente, conformemente a |
vicepresidente, conformemente a |
|
| quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il | quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il | |
| quale avrà il potere, in caso di | quale avrà il potere, in caso di | |
| assenza o impedimento del |
assenza o impedimento del |
|
| presidente, di presiedere |
presidente, di presiedere |
|
l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. 10.8 II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.
10.9 I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. Essi sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. I componenti non esecutivi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. 10.8 II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.
10.9 I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. Essi sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. I componenti non esecutivi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
Si tratta di clausola che costituisce mera riproposizione testuale di disposizioni delle istruzioni di vigilanza bancaria e, quindi, applicabile senza bisogno di un richiamo statutario
| 10.10 Il Consiglio di Amministrazione | 10.9 Il Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|---|
| nomina inoltre un segretario nella | nomina inoltre un segretario nella | |
| persona di un amministratore ovvero | persona di un amministratore ovvero | |
| di un dirigente o quadro direttivo | di un dirigente o quadro direttivo | |
| della società o un suo sostituto, | della società o un suo sostituto, | |
| oppure di un consulente esterno. | oppure di un consulente esterno. | |
| 10.11 Il Consiglio di Amministrazione | 10.10 Il Consiglio di Amministrazione | |
| si sottopone a un periodico processo | si sottopone a un periodico processo | |
| di autovalutazione, secondo i criteri e | di autovalutazione, secondo i criteri e | |
| le modalità prevista dalla normativa | le modalità prevista dalla normativa | |
| pro tempore applicabile. | pro tempore applicabile. | |
| Articolo 11: adunanze del Consiglio | Articolo 11: adunanze del Consiglio | |
| di Amministrazione | di Amministrazione | |
| 11.1 Il Consiglio di Amministrazione si | 11.1 Il Consiglio di Amministrazione si | |
| raduna, sia nella sede della società sia | raduna, sia nella sede della società sia | |
| altrove, purché in Italia, negli Stati | altrove, purché in Italia, negli Stati | |
| membri dell'Unione Europea e in | membri dell'Unione Europea e in | |
| Svizzera, tutte le volte che il |
Svizzera, tutte le volte che il |
|
| presidente lo giudichi necessario o | presidente lo giudichi necessario o | |
| quando ne sia fatta richiesta scritta | quando ne sia fatta richiesta scritta | |
| da almeno un terzo dei suoi membri | da almeno un terzo dei suoi membri | |
| ovvero dal Collegio Sindacale o da | ovvero dal Collegio Sindacale o da | |
| ciascun sindaco individualmente. | ciascun sindaco individualmente. | |
| 11.2 Il Consiglio di Amministrazione | 11.2 Il Consiglio di Amministrazione | |
| viene convocato dal presidente con | viene convocato dal presidente con | |
| avviso da spedirsi almeno cinque | avviso da spedirsi almeno cinque | |
| giorni prima dell'adunanza a ciascun | giorni prima dell'adunanza a ciascun | |
| suo componente e ai sindaci effettivi | suo componente e ai sindaci effettivi, | |
| e, nei casi di urgenza, almeno due | salvi i casi di urgenza. e, nei casi di | La modifica consente una |
| giorni prima. L'avviso può essere | urgenza, almeno due giorni prima. | snellezza operativa del |
| redatto su qualsiasi supporto |
L'avviso può essere redatto su |
Consiglio che, in taluni casi, |
| (cartaceo o magnetico) e può essere | qualsiasi supporto (cartaceo o |
potrebbe anche essere |
| spedito con qualsiasi mezzo di |
magnetico) e può essere spedito con | convocato ad horas (ferma |
| comunicazione (compresi il telefax e | qualsiasi mezzo di comunicazione | restando la valutazione della |
| la posta elettronica) idoneo a |
(compresi il telefax e la posta |
ricorrenza delle ragioni di |
| garantire la prova dell'avvenuto |
elettronica) idoneo a garantire la | urgenza da parte del |
|---|---|---|
| ricevimento. | prova dell'avvenuto ricevimento. | Presidente del Consiglio) |
| 11.3 Il Consiglio di Amministrazione è | 11.3 Il Consiglio di Amministrazione è | |
| comunque validamente costituito e | comunque validamente costituito e | |
| atto a deliberare qualora, anche in | atto a deliberare qualora, anche in | |
| assenza delle suddette formalità |
assenza delle suddette formalità |
|
| (fermo restando il diritto di ciascuno | (fermo restando il diritto di ciascuno | |
| degli intervenuti di opporsi alla |
degli intervenuti di opporsi alla |
|
| discussione degli argomenti sui quali | discussione degli argomenti sui quali | |
| non si ritenga sufficientemente |
non si ritenga sufficientemente |
|
| informato), siano presenti tutti i | informato), siano presenti tutti i | |
| membri del Consiglio stesso e tutti i | membri del Consiglio stesso e tutti i | |
| componenti del Collegio Sindacale. | componenti del Collegio Sindacale. | |
| 11.4 Alle riunioni del Consiglio di | 11.4 Alle riunioni del Consiglio di | |
| Amministrazione, su iniziativa del | Amministrazione, su iniziativa del | |
| presidente o dell'amministratore |
presidente o dell'amministratore |
|
| delegato, possono essere chiamati ad | delegato, possono essere chiamati ad | |
| assistervi dirigenti della società, |
assistervi dirigenti della società, |
|
| ovvero qualsiasi altra persona che il | ovvero qualsiasi altra persona che il | |
| Consiglio di Amministrazione voglia | Consiglio di Amministrazione voglia | |
| invitare per supportare i propri lavori | invitare per supportare i propri lavori | |
| su specifiche materie. Il segretario, o | su specifiche materie. Il segretario, o | |
| il suo sostituto, cura la redazione del | il suo sostituto, cura la redazione del | |
| verbale di ciascuna adunanza, che | verbale di ciascuna adunanza, che | |
| dovrà essere sottoscritto da chi | dovrà essere sottoscritto da chi | |
| presiede l'adunanza e dal segretario | presiede l'adunanza e dal segretario | |
| stesso. | stesso. | |
| 11.5 Le adunanze del Consiglio di | 11.5 Le adunanze del Consiglio di | |
| Amministrazione possono svolgersi | Amministrazione possono svolgersi | |
| anche con gli intervenuti dislocati in | anche con gli intervenuti dislocati in | |
| più luoghi, contigui o distanti, |
più luoghi, contigui o distanti, |
|
| audio/video o anche solo audio | audio/video o anche solo audio | |
| collegati, a condizione che siano | collegati, a condizione che siano | |
| rispettati il metodo collegiale e i | rispettati il metodo collegiale e i | |
| principi di buona fede e di parità di | principi di buona fede e di parità di | |
| trattamento dei consiglieri. In tal | trattamento degli amministratori. In | |
|---|---|---|
| caso, è necessario che: | tal caso, è necessario che: | |
| a) sia consentito al presidente di | a) sia consentito al presidente di | |
| accertare inequivocabilmente |
accertare inequivocabilmente |
|
| l'identità e la legittimazione degli | l'identità e la legittimazione degli | |
| intervenuti, regolare lo svolgimento | intervenuti, regolare lo svolgimento | |
| dell'adunanza, constatare e |
dell'adunanza, constatare e |
|
| proclamare i risultati della votazione; | proclamare i risultati della votazione; | |
| b) in ogni luogo audio/video collegato | b) in ogni luogo audio/video collegato | La modifica mira a snellire le |
| si predisponga il foglio delle |
si predisponga il foglio delle |
formalità per la gestione |
| presenze, in cui devono essere |
presenze, in cui devono essere |
delle riunioni del Consiglio |
| indicati i nominativi dei partecipanti | indicati i nominativi dei partecipanti | |
| all'adunanza in quel luogo; detto | all'adunanza in quel luogo; detto | |
| foglio di presenza va allegato al | foglio di presenza va allegato al | |
| verbale dell'adunanza; | verbale dell'adunanza; | |
| c) sia consentito al soggetto |
b)c) sia consentito al soggetto |
|
| verbalizzante di percepire |
verbalizzante di percepire |
|
| adeguatamente gli eventi oggetto di | adeguatamente gli eventi oggetto di | |
| verbalizzazione; | verbalizzazione; | |
| d) sia consentito agli intervenuti di | c)d) sia consentito agli intervenuti di | |
| scambiarsi documentazione e |
scambiarsi documentazione e |
|
| comunque di partecipare in tempo | comunque di partecipare in tempo | |
| reale alla discussione e alla votazione | reale alla discussione e alla votazione | |
| simultanea sugli argomenti all'ordine | simultanea sugli argomenti all'ordine | |
| del giorno; | del giorno; | |
| e) a meno che si tratti di adunanza | d)e) a meno che si tratti di |
|
| totalitaria, vengano indicati |
adunanza totalitaria, vengano |
Cfr. nota precedente. |
| nell'avviso di convocazione i luoghi | indicati nell'avviso di convocazione le | La precisazione che la |
| audio/video collegati a cura della | modalità per il collegamento |
riunione si considera tenuta |
| società, nei quali gli intervenuti |
audio/video. A discrezione del |
nel luogo dove sono presenti |
| possano affluire, dovendosi ritenere | Presidente, potranno in ogni caso | il presidente e il segretario |
| svolta la riunione nel luogo ove siano | essere indicati i luoghi audio/video | può essere abrogata in |
| presenti il presidente e il segretario o | collegati a cura della società, nei quali | quanto già contenuta nel |
| notaio verbalizzante. | gli intervenuti possano debbano |
successivo art. 11.6 |
| affluire per poter partecipare |
||
| all'adunanza, dovendosi ritenere |
| svolta la riunione nel luogo ove siano | ||
|---|---|---|
| presenti il presidente e il segretario o | ||
| notaio verbalizzante. | La modifica ha carattere |
|
| 11.6 Il Consiglio di Amministrazione si | 11.6 Il Consiglio di Amministrazione si | meramente lessicale |
| considera tenuto nel luogo ove sono | considera tenuto nel luogo in cui ove | |
| presenti il presidente ed il segretario, | sono presenti il presidente ed il | |
| o il notaio che ha redatto il verbale. | segretario, o il notaio che ha redatto | |
| il verbale. | ||
| Le riunioni del Consiglio di |
Le riunioni del Consiglio di |
|
| Amministrazione sono presiedute dal | Amministrazione sono presiedute dal | |
| presidente o, in caso di sua assenza o | presidente o, in caso di sua assenza o | |
| impedimento, dal vicepresidente |
impedimento, dal vicepresidente |
|
| ovvero, in caso di sua assenza o | ovvero, in caso di sua assenza o | |
| impedimento, dall'amministratore |
impedimento, dall'amministratore |
|
| più anziano per carica o, in subordine, | più anziano per carica o, in subordine, | |
| per età. | per età. | |
| 11.7 Le deliberazioni del Consiglio di | 11.7 Le deliberazioni del |
|
| Amministrazione sono prese a |
Consiglio di Amministrazione sono | |
| maggioranza assoluta dei presenti, | prese a maggioranza assoluta dei | |
| salvo che per le delibere indicate | presenti, salvo che per le delibere | |
| all'ultimo capoverso dell'art. 12.2 che | indicate all'ultimo capoverso dell'art. | |
| segue. | 12.2 che segue. | |
| Articolo 12: poteri del Consiglio di | Articolo 12: poteri del Consiglio di | |
| Amministrazione | Amministrazione | |
| 12.1 L'organo amministrativo compie | 12.1 L'organo amministrativo compie | |
| tutte le operazioni necessarie per il | tutte le operazioni necessarie per il | |
| raggiungimento dell'oggetto sociale, | raggiungimento dell'oggetto sociale, | |
| essendo dotato di ogni potere per | essendo dotato di ogni potere per | |
| l'amministrazione della società e |
l'amministrazione della società e |
|
| della facoltà di compiere tutti gli atti | della facoltà di compiere tutti gli atti | |
| ritenuti necessari od opportuni per il | ritenuti necessari od opportuni per il | |
| raggiungimento degli scopi sociali e | raggiungimento degli scopi sociali e | |
| gestisce l'impresa sociale con la | gestisce l'impresa sociale con la | |
| diligenza richiesta dalla natura |
diligenza richiesta dalla natura |
|
| dell'incarico. | dell'incarico. |
| 12.2 Sono riservate al Consiglio di | |
|---|---|
| Amministrazione e non sono |
|
| delegabili le deliberazioni di cui |
|
| all'elenco che segue, oltre a quelle, | |
| non incluse in tale elenco, stabilite | |
| dalla legge e dalle disposizioni |
|
| regolamentari pro tempore vigenti, | |
| ovvero da altre previsioni statutarie: | |
| a) la determinazione degli indirizzi | |
| generali relativi allo sviluppo |
|
| aziendale, alle operazioni |
|
| strategiche, ai piani industriali e | |
| finanziari della società, nonché la | |
| valutazione del generale andamento | |
| della gestione; | |
| b) l'approvazione dell'assetto |
|
| organizzativo e di governo societario, | |
| garantendo la chiara distinzione di | |
| compiti e funzioni nonché la |
|
| prevenzione di conflitti di interesse; | |
| c) l'approvazione dei sistemi contabili | |
| e di rendicontazione; | |
| d) la supervisione del processo di | |
| informazione al pubblico e di |
|
| comunicazione; | |
| e) l'adozione di misure volte ad | |
| assicurare un efficace confronto |
|
| dialettico con la funzione di gestione | |
| e con i responsabili delle principali | |
| funzioni aziendali, nonché il controllo | |
| nel tempo delle scelte e delle |
|
| decisioni da questi assunte; | |
| f) le politiche di gestione del rischio, | |
| nonché, sentito anche il parere del | |
| Collegio Sindacale, la valutazione | |
| della funzionalità, efficienza, efficacia | |
| del sistema dei controlli interni e | del sistema dei controlli interni e | |
|---|---|---|
| dell'adeguatezza dell'assetto |
dell'adeguatezza dell'assetto |
|
| organizzativo, amministrativo e |
organizzativo, amministrativo e |
|
| contabile; | contabile; | |
| g) l'eventuale nomina del |
g) l'eventuale nomina del |
|
| vicepresidente e la sua revoca, se | vicepresidente e la sua revoca, se | |
| nominato; | nominato; | |
| h) la nomina e la revoca |
h) la nomina e la revoca |
|
| dell'amministratore delegato. |
dell'amministratore delegato. |
|
| L'eventuale nomina e la revoca, se | L'eventuale nomina e la revoca, se | |
| nominato, del direttore generale, che | nominato, del direttore generale, che | |
| dovrà se del caso necessariamente | dovrà se del caso necessariamente | |
| coincidere con l'amministratore |
coincidere con l'amministratore |
|
| delegato; | delegato; | |
| i) l'assunzione e la cessione di |
i) l'assunzione e la cessione di |
|
| partecipazioni strategiche; | partecipazioni strategiche; | |
| j) l'approvazione e la modifica dei | j) l'approvazione e la modifica dei | |
| principali regolamenti interni; | principali regolamenti interni; | Il riferimento ai comitati |
| k) la costituzione, la modifica e la | k) la costituzione, la modifica e la | "endo-consiliari" chiarisce in |
| soppressione di comitati interni agli | soppressione dei comitati endo |
maniera più puntuale |
| organi aziendali; | consiliari di comitati interni agli | l'ambito di applicazione della |
| organi aziendali; | clausola | |
| l) la nomina, la sostituzione e la | l) la nomina, la sostituzione e la | |
| revoca, sentito il parere del Collegio | revoca, sentito il parere del Collegio | |
| Sindacale, dei responsabili delle |
Sindacale, dei responsabili delle |
|
| funzioni di revisione interna, risk | funzioni di revisione interna, risk | |
| management e di compliance, del | management e di compliance, del | |
| dirigente preposto alla redazione dei | dirigente preposto alla redazione dei | |
| documenti contabili e societari; | documenti contabili e societari; | |
| m) la determinazione dei criteri per il | m) la determinazione dei criteri per il | |
| coordinamento e la direzione delle | coordinamento e la direzione delle | |
| società del gruppo; | società del gruppo; | |
| n) l'acquisto e la vendita di azioni | n) l'acquisto e la vendita di azioni | |
| proprie, in conformità alla delibera di | proprie, in conformità alla delibera di | |
| autorizzazione dell'Assemblea degli | autorizzazione dell'Assemblea degli |
| azionisti e previa autorizzazione |
azionisti e previa autorizzazione |
|
|---|---|---|
| dell'Autorità di Vigilanza; | dell'Autorità di Vigilanza; | |
| o) l'emissione di obbligazioni |
o) l'emissione di obbligazioni |
|
| convertibili per un importo massimo | convertibili per un importo massimo | |
| complessivo pari ad Euro 20.000.000 | complessivo pari ad Euro 20.000.000 | |
| nel termine massimo consentito dalla | nel termine massimo consentito dalla | |
| legge; | legge; | |
| p) l'istituzione, la chiusura o il |
p) l'istituzione, la chiusura o il |
|
| trasferimento di dipendenze in |
trasferimento di dipendenze in |
|
| genere o rappresentanze o sedi | genere o rappresentanze o sedi | |
| secondarie; | secondarie; | |
| q) l'elaborazione delle politiche di | q) l'elaborazione delle politiche di | |
| remunerazione e incentivazione della | remunerazione e incentivazione della | |
| società e del gruppo, nonché la | società e del gruppo, nonché la | |
| definizione dei sistemi di |
definizione dei sistemi di |
|
| remunerazione e incentivazione |
remunerazione e incentivazione |
|
| almeno per i seguenti soggetti: (i) | almeno per i seguenti soggetti: (i) | |
| consiglieri esecutivi; (ii) direttore | amministratori esecutivi; (ii) |
|
| generale ove nominato; (iii) |
direttore generale ove nominato; (iii) | |
| responsabili delle principali linee di | responsabili delle principali linee di | |
| business, funzioni aziendali o aree | business, funzioni aziendali o aree | |
| geografiche; (iv) coloro che riportano | geografiche; (iv) coloro che riportano | |
| direttamente agli organi con funzioni | direttamente agli organi con funzioni | |
| aziendali di supervisione strategica, | aziendali di supervisione strategica, | |
| gestione e di controllo; | gestione e di controllo; | |
| r) la remunerazione |
r) la remunerazione |
|
| dell'amministratore delegato (e del | dell'amministratore delegato (e del | |
| direttore generale, se nominato) e di | direttore generale, se nominato) e di | |
| ogni altro amministratore munito di | ogni altro amministratore munito di | |
| particolari incarichi, nel rispetto della | particolari incarichi, nel rispetto della | |
| normativa applicabile in tema di | normativa applicabile in tema di | |
| remunerazioni e delle politiche di | remunerazioni e delle politiche di | |
| remunerazione e incentivazione della | remunerazione e incentivazione della | |
| società. | società. |
s) l'approvazione del budget annuale;
s) l'approvazione del budget annuale;
| t) l'attribuzione, le modifiche e la | t) l'attribuzione, le modifiche e la | |
|---|---|---|
| revoca dei poteri delegati al Comitato | revoca dei poteri delegati al Comitato | |
| Esecutivo e all'amministratore |
Esecutivo e all'amministratore |
|
| delegato; | delegato; | |
| u) l'adozione delle politiche di |
u) l'adozione delle politiche di |
|
| sviluppo della società che si rendano | sviluppo della società che si rendano | |
| necessarie al fine di determinare i | necessarie al fine di determinare i | |
| business plan di lungo periodo ed il | business plan di lungo periodo ed il | |
| budget di esercizio; | budget di esercizio; | |
| w) le deliberazioni nelle materie | w) le deliberazioni nelle materie | |
| delegate al Comitato Esecutivo ed | delegate al Comitato Esecutivo ed | |
| all'amministratore delegato al di |
all'amministratore delegato al di |
|
| sopra dei limiti per essi stabiliti; | sopra dei limiti per essi stabiliti; | |
| x) la delega dei poteri agli altri | x) la delega dei poteri agli altri | |
| amministratori e potere di |
amministratori e potere di |
|
| modificare, aggiungere ed escludere | modificare, aggiungere ed escludere | Si tratta di una modifica |
| tali poteri delegati. | tali poteri delegati; | funzionale ad un miglior |
| y) l'esecuzione delle istruzioni della | raccordo con le Disposizioni | |
| Banca d'Italia. | di Vigilanza (cfr. Tit. I, Cap. 2, | |
| Per la validità delle delibere di cui alle | Per la validità delle delibere di cui alle | Sez. IV, Circolare 285 del 17 |
| lettere h), i), j), k) l), m), o), r), s), t), | lettere h), i), j), k) l), m), o), r), s), t), | dicembre 2013 ss.mm.ii.) |
| u), w) e x) del presente art. 12.2, è | u), w) e x) del presente art. 12.2, è | |
| necessario il voto favorevole di |
necessario il voto favorevole di |
|
| almeno 7 componenti di cui almeno | almeno 7 componenti di cui almeno | L'eliminazione della |
| cinque tratti dalla lista di |
cinque tratti dalla lista di |
previsione di quorum |
| maggioranza, fermo restando che | maggioranza, fermo restando che | deliberativi rafforzati per le |
| tale quorum deliberativo rafforzato | tale quorum deliberativo rafforzato | delibere del Consiglio di |
| non troverà applicazione in relazione | non troverà applicazione in relazione | Amministrazione su |
| alle sole delibere che saranno |
alle sole delibere che saranno |
determinate materie si |
| adottate dalla società in virtù della | adottate dalla società in virtù della | spiega, come già detto, alla |
| disciplina regolamentare sulla base di | disciplina regolamentare sulla base di | luce del mutato contesto |
| richiesta documentata da parte delle | richiesta documentata da parte delle | azionario della Banca |
| autorità di vigilanza. | autorità di vigilanza. | |
| 12.3 Sono inoltre attribuite al |
12.3 Sono inoltre attribuite al |
|
| Consiglio di Amministrazione le |
Consiglio di Amministrazione le |
|
| seguenti competenze: | seguenti competenze: |
| a) la fusione nei casi previsti dagli | a) la fusione nei casi previsti dagli | |
|---|---|---|
| artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile | artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile | |
| e la scissione nei casi in cui siano | e la scissione nei casi in cui siano | |
| applicabili tali norme; | applicabili tali norme; | |
| b) la riduzione del capitale in caso di | b) la riduzione del capitale in caso di | |
| recesso di uno o più soci; | recesso di uno o più soci; | |
| c) gli adeguamenti dello Statuto a | c) gli adeguamenti dello Statuto a | |
| disposizioni normative. | disposizioni normative. | |
| Gli amministratori riferiscono al |
Gli amministratori riferiscono al |
|
| Collegio Sindacale tempestivamente | Collegio Sindacale tempestivamente | La modifica è finalizzata ad |
| e con periodicità almeno trimestrale | e con periodicità almeno trimestrale | eliminare una formulazione |
| in sede di riunione del Collegio o del | in sede di riunione del Collegio o del | ridondante rispetto a quanto |
| Comitato Esecutivo, se nominato, | Comitato Esecutivo, se nominato, | già previsto dall'art. 17.2 |
| ovvero anche direttamente mediante | ovvero anche direttamente mediante | |
| nota scritta inviata al presidente del | nota scritta inviata al presidente del | |
| Collegio Sindacale, sull'attività svolta | Collegio Sindacale, sull'attività svolta | |
| e sulle operazioni di maggiore rilievo | e sulle operazioni di maggiore rilievo | |
| economico, finanziario e |
economico, finanziario e |
|
| patrimoniale effettuate dalla società | patrimoniale effettuate dalla società | |
| e dalle società controllate. Gli |
e dalle società controllate. Gli |
|
| amministratori riferiscono inoltre |
amministratori riferiscono inoltre |
|
| sulle operazioni nelle quali abbiano | sulle operazioni nelle quali abbiano | |
| un interesse, per conto proprio o di | un interesse, per conto proprio o di | |
| terzi, o che siano influenzate |
terzi, o che siano influenzate |
|
| dall'eventuale soggetto che esercita | dall'eventuale soggetto che esercita | |
| l'attività di direzione e |
l'attività di direzione e |
|
| coordinamento. | coordinamento. | |
| 12.4 Per il compimento di |
12.4 Per il compimento di |
|
| determinate categorie di atti o di | determinate categorie di atti o di | |
| singoli negozi, il Consiglio di |
singoli negozi, il Consiglio di |
|
| Amministrazione può conferire |
Amministrazione può conferire |
|
| delega a singoli amministratori, |
delega a singoli amministratori, |
|
| determinando il contenuto, i limiti e | determinando il contenuto, i limiti e | |
| le eventuali modalità di esercizio | le eventuali modalità di esercizio | |
| della delega. | della delega. | |
13.1 Relativamente alla delibere di cui all'art. 12.2 per le quali il presente Statuto prevede un quorum deliberativo rafforzato, troveranno applicazione le regole di cui al successivo articolo 13.2 e ss.
13.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di deliberare verrà convocata una seconda riunione del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi (intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni del calendario esclusi i sabati e le domeniche e i giorni in cui gli istituti finanziari non sono aperti al pubblico) dalla data della riunione in cui si è verificato lo stallo decisionale.
13.3 Laddove anche nel corso della seconda riunione, i membri del Consiglio di Amministrazione non siano in grado di deliberare troveranno applicazione i quorum deliberativi previsti dalla legge. 13.4 Per le decisioni di cui all'art. 12.2 lett. i), o) e x) che richiedono il quorum deliberativo rafforzato ai In ogni caso, la nomina della persona delegata ad esprimere il voto della società nelle assemblee delle società controllate partecipate, come pure il conferimento delle relative istruzioni, devono essere sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13: clausola di stallo 13.1 Relativamente alla delibere di cui all'art. 12.2 per le quali il presente Statuto prevede un quorum deliberativo rafforzato, troveranno applicazione le regole di cui al successivo articolo 13.2 e ss. 13.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di deliberare verrà convocata una seconda riunione del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi (intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni del calendario esclusi i sabati e le domeniche e i giorni in cui gli istituti finanziari non sono aperti al pubblico) dalla data della riunione in cui si è verificato lo stallo decisionale.
13.3 Laddove anche nel corso della seconda riunione, i membri del Consiglio di Amministrazione non siano in grado di deliberare troveranno applicazione i quorum deliberativi previsti dalla legge. 13.4 Per le decisioni di cui all'art. 12.2 lett. i), o) e x) che richiedono il quorum deliberativo rafforzato ai La proposta è finalizzata a semplificare il processo di attribuzione delle deleghe per la partecipazione alle assemblee delle società partecipate
L'eliminazione della clausola di stallo si spiega, come già detto, alla luce del mutato contesto azionario della Banca
In ogni caso, la modifica in questione determina altresì la rinumerazione degli articoli successivi e il coordinamento delle ulteriori cross reference a tali articoli all'interno dello Statuto
| sensi dell'ultimo capoverso dell'art. | sensi dell'ultimo capoverso dell'art. | |
|---|---|---|
| 12.2, qualora il Consiglio di |
12.2, qualora il Consiglio di |
|
| Amministrazione non sia in grado di | Amministrazione non sia in grado di | |
| adottare alcuna delibera per |
adottare alcuna delibera per |
|
| mancato raggiungimento del quorum | mancato raggiungimento del quorum | |
| deliberativo previsto, non si darà | deliberativo previsto, non si darà | |
| luogo ad alcuna delibera. | luogo ad alcuna delibera. | |
| Articolo 14: Comitato Esecutivo | Articolo 1314: Comitato Esecutivo | |
| 14.1 Il Consiglio di Amministrazione | 1314.1 Il Consiglio di |
|
| può nominare, nel suo seno, un | Amministrazione può nominare, nel | |
| Comitato Esecutivo determinandone | suo seno, un Comitato Esecutivo | |
| la durata, le facoltà, le attribuzioni e | determinandone la durata, le facoltà, | |
| le modalità di funzionamento. | le attribuzioni e le modalità di |
|
| funzionamento. | ||
| 4.2 Il Comitato Esecutivo è composto | 1314.2 Il Comitato Esecutivo è |
La modifica è conseguente al |
| da tre consiglieri. L'amministratore | composto da tre amministratori. In | recepimento in statuto della |
| delegato fa parte di diritto del | ogni caso, almeno un terzo dei | disciplina a tutela della |
| Comitato Esecutivo. Il Presidente non | componenti del Comitato Esecutivo | partecipazione del genere |
| può essere membro del Comitato | dovranno appartenere al genere | meno rappresentato |
| Esecutivo, ma può partecipare, senza | meno rappresentato. |
|
| diritto di voto, alle sue riunioni. | L'amministratore delegato fa parte di | |
| diritto del Comitato Esecutivo. Il | ||
| Presidente non può essere membro | ||
| del Comitato Esecutivo, ma può | ||
| partecipare, senza diritto di voto, alle | ||
| sue riunioni. | ||
| 14.3 Il Comitato Esecutivo dura in | 1314.3 Il Comitato Esecutivo dura in | |
| carica per il periodo di volta in volta | carica per il periodo di volta in volta | |
| determinato dal Consiglio di |
determinato dal Consiglio di |
|
| Amministrazione, che ne determina i | Amministrazione, che ne determina i | |
| poteri e le attribuzioni e può |
poteri e le attribuzioni e può |
|
| revocare, in tutto o in parte, i relativi | revocare, in tutto o in parte, i relativi | |
| componenti. La durata in carica del | componenti. La durata in carica del | |
| Comitato Esecutivo non può superare | Comitato Esecutivo non può superare | |
| quella degli amministratori che lo | quella degli amministratori che lo |
| 14.4 La presidenza del Comitato | 1314.4 La presidenza del Comitato | |
|---|---|---|
| Esecutivo spetta all'amministratore | Esecutivo spetta all'amministratore | |
| delegato; in mancanza, o in assenza | delegato; in mancanza, o in assenza | |
| di quest'ultimo le relative funzioni, ivi | di quest'ultimo le relative funzioni, ivi | |
| compreso il potere di proposta in | compreso il potere di proposta in | |
| merito alle deliberazioni da |
merito alle deliberazioni da |
|
| assumere, compete al componente | assumere, compete al componente | |
| più anziano d'età. | più anziano d'età. | |
| 14.5 Alle riunioni del Comitato |
1314.5 Alle riunioni del Comitato | |
| Esecutivo, su invito |
Esecutivo, su invito |
|
| dell'amministratore delegato, |
dell'amministratore delegato, |
|
| possono essere invitati a partecipare | possono essere invitati a partecipare | |
| i dirigenti della società, ovvero |
i dirigenti della società, ovvero |
|
| qualsiasi altra persona che il |
qualsiasi altra persona che il |
|
| Comitato Esecutivo volesse invitare | Comitato Esecutivo volesse invitare | |
| per supportare i propri lavori su | per supportare i propri lavori su | |
| specifiche materie. | specifiche materie. | |
| 14.6 Il ruolo di segretario del |
1314.6 Il ruolo di segretario del | |
| Comitato Esecutivo verrà assolto dal | Comitato Esecutivo verrà assolto dal | |
| soggetto all'uopo nominato dal |
soggetto all'uopo nominato dal |
|
| Comitato stesso su indicazione di chi | Comitato stesso su indicazione di chi | |
| presiede la riunione. | presiede la riunione. | |
| 14.7 Il Comitato Esecutivo, da riunirsi | 1314.7 Il Comitato Esecutivo, da | |
| almeno mensilmente, viene |
riunirsi almeno mensilmente, viene | |
| convocato dall'Amministratore |
convocato dall'Amministratore |
|
| Delegato con avviso da spedirsi |
Delegato con avviso da spedirsi |
|
| almeno due giorni prima |
almeno due giorni prima |
|
| dell'adunanza a ciascun componente | dell'adunanza a ciascun componente | |
| e ai sindaci effettivi. L'avviso può | e ai sindaci effettivi. L'avviso può | |
| essere redatto su qualsiasi supporto | essere redatto su qualsiasi supporto | |
| (cartaceo o magnetico) e può essere | (cartaceo o magnetico) e può essere | |
| spedito con qualsiasi mezzo di |
spedito con qualsiasi mezzo di |
|
| comunicazione (compresi il telefax e | comunicazione (compresi il telefax e | |
| la posta elettronica) idoneo a |
la posta elettronica) idoneo a |
|
| garantire la prova dell'avvenuto |
garantire la prova dell'avvenuto |
|
| ricevimento. | ricevimento. |
| 14.8 Per la validità delle deliberazioni | 1314.8 Per la validità delle |
|
|---|---|---|
| del Comitato Esecutivo è necessario il | deliberazioni del Comitato Esecutivo | |
| voto favorevole di almeno due |
è necessario il voto favorevole di | |
| amministratori. | almeno due amministratori. | |
| 14.9 Delle deliberazioni assunte dal | 1314.9 Delle deliberazioni assunte | |
| Comitato Esecutivo viene redatto | dal Comitato Esecutivo viene redatto | |
| apposito verbale firmato dal |
apposito verbale firmato dal |
|
| presidente e dal segretario |
presidente e dal segretario |
|
| dell'adunanza. | dell'adunanza. | |
| 14.10 Le riunioni del Comitato |
1314.10 Le riunioni del Comitato | |
| Esecutivo possono svolgersi |
Esecutivo possono svolgersi |
|
| mediante utilizzo di idonei sistemi di | mediante utilizzo di idonei sistemi di | |
| collegamento audiovisivo, con le |
collegamento audiovisivo, con le |
|
| medesime regole e modalità |
medesime regole e modalità |
|
| prescritte in materia per le adunanze | prescritte in materia per le adunanze | |
| del Consiglio di Amministrazione. | del Consiglio di Amministrazione. | |
| Articolo 15: amministratore |
Articolo 1415: amministratore |
|
| delegato | delegato | |
| 15.1 L'amministratore delegato |
1415.1 L'amministratore delegato |
|
| gestisce l'attività della società nei | gestisce l'attività della società nei | |
| limiti dei poteri ad esso conferiti ed in | limiti dei poteri ad esso conferiti ed in | |
| conformità agli indirizzi generali di | conformità agli indirizzi generali di | |
| gestione determinati dal Consiglio di | gestione determinati dal Consiglio di | |
| Amministrazione. | Amministrazione. | |
| 15.2 L'amministratore delegato, nei | 1415.2 L'amministratore delegato, | |
| limiti dei poteri ad esso conferiti dal | nei limiti dei poteri ad esso conferiti | |
| Consiglio di Amministrazione, può | dal Consiglio di Amministrazione, può | |
| delegare poteri deliberativi in |
delegare poteri deliberativi in |
|
| materia di erogazione del credito e di | materia di erogazione del credito e di | |
| gestione ordinaria a dirigenti, |
gestione ordinaria a dirigenti, |
|
| preposti agli uffici, quadri direttivi, | preposti agli uffici, quadri direttivi, | |
| preposti alle dipendenze e agli altri | preposti alle dipendenze e agli altri | |
| dipendenti della società, entro |
dipendenti della società, entro |
|
| predeterminati limiti graduati sulla | predeterminati limiti graduati sulla | |
| base delle funzioni e del grado | base delle funzioni e del grado |
| Articolo 1516: altri comitati endo | ||
|---|---|---|
| Articolo 16: altri comitati endo | consiliari | |
| consiliari 16.1 II Consiglio di Amministrazione |
1516.1 II Consiglio di |
|
| Amministrazione istituisce al proprio | ||
| istituisce al proprio interno comitati | interno comitati con funzioni |
|
| con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le |
consultive e propositive, |
|
| determinandone le attribuzioni e le | ||
| facoltà, anche in adesione alla normativa applicabile e ai codici di |
facoltà, anche in adesione alla |
|
| autodisciplina delle società di |
normativa applicabile e ai codici di | |
| gestione dei mercati regolamentati | autodisciplina delle società di |
|
| nei quali le azioni della società | gestione dei mercati regolamentati | |
| potranno essere negoziate. | nei quali le azioni della società | |
| potranno essere negoziate. | ||
| Articolo 17: presidente del Consiglio | Articolo 1617: presidente del |
|
| di Amministrazione e organi delegati | Consiglio di Amministrazione e |
|
| organi delegati | ||
| 17.1 II presidente del Consiglio di | 1617.1 II presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione: | Amministrazione: | |
| - garantisce il buon funzionamento | - garantisce il buon funzionamento | |
| del Consiglio d'Amministrazione, |
del Consiglio d'Amministrazione, |
|
| favorisce la dialettica interna e |
favorisce la dialettica interna e |
|
| assicura il bilanciamento dei poteri, in | assicura il bilanciamento dei poteri, in | |
| coerenza con i compiti in tema di | coerenza con i compiti in tema di | |
| organizzazione dei lavori del consiglio | organizzazione dei lavori del consiglio | |
| e di circolazione delle informazioni | e di circolazione delle informazioni | |
| che gli vengono attribuiti dal Codice | che gli vengono attribuiti dal Codice | |
| civile; | civile; | |
| - promuove l'effettivo |
- promuove l'effettivo |
|
| funzionamento del sistema di |
funzionamento del sistema di |
|
| governo societario, garantendo |
governo societario, garantendo |
|
| l'equilibrio di poteri rispetto |
l'equilibrio di poteri rispetto |
|
| all'amministratore delegato e agli | all'amministratore delegato e agli | |
| altri amministratori esecutivi e si | altri amministratori esecutivi e si | |
| pone come interlocutore dell'organo | pone come interlocutore dell'organo | |
| con funzione di controllo e dei | con funzione di controllo e dei | |
| comitati interni; | comitati interni; |
| - assicura che il processo di |
- assicura che il processo di |
|---|---|
| autovalutazione sia svolto con |
autovalutazione sia svolto con |
| efficacia e che la società predisponga | efficacia e che la società predisponga |
| e attui programmi di inserimento e | e attui programmi di inserimento e |
| piani di formazione dei componenti | piani di formazione dei componenti |
| degli organi e, laddove tenuta, piani | degli organi e, laddove tenuta, piani |
| di successione delle posizioni di | di successione delle posizioni di |
| vertice dell'esecutivo; | vertice dell'esecutivo; |
| - organizza e coordina l'attività del | - organizza e coordina l'attività del |
| Consiglio di Amministrazione |
Consiglio di Amministrazione |
| assicurando che siano trattate con | assicurando che siano trattate con |
| priorità le questioni a rilevanza |
priorità le questioni a rilevanza |
| strategica, garantendo che ad esse | strategica, garantendo che ad esse |
| sia dedicato tutto il tempo |
sia dedicato tutto il tempo |
| necessario, garantendo l'efficacia del | necessario, garantendo l'efficacia del |
| dibattito consiliare e adoperandosi | dibattito consiliare e adoperandosi |
| affinché le deliberazioni alle quali | affinché le deliberazioni alle quali |
| giunge il consiglio siano il risultato di | giunge il consiglio siano il risultato di |
| un'adeguata dialettica tra |
un'adeguata dialettica tra |
| componenti esecutivi e non esecutivi | componenti esecutivi e non esecutivi |
| e del contributo consapevole e |
e del contributo consapevole e |
| ragionato di tutti i suoi componenti; | ragionato di tutti i suoi componenti; |
| - provvede affinché adeguate |
- provvede affinché adeguate |
| informazioni sulle materie iscritte | informazioni sulle materie iscritte |
| all'ordine del giorno del Consiglio di | all'ordine del giorno del Consiglio di |
| Amministrazione vengano fornite |
Amministrazione vengano fornite |
| con congruo anticipo a tutti i |
con congruo anticipo a tutti i |
| consiglieri; | amministratori; |
| - convoca le riunioni del Consiglio di | - convoca le riunioni del Consiglio di |
| Amministrazione e ne decide l'ordine | Amministrazione e ne decide l'ordine |
| del giorno, tenendo in |
del giorno, tenendo in |
| considerazione le eventuali istanze o | considerazione le eventuali istanze o |
| questioni elencate dagli azionisti, | questioni elencate dagli azionisti, |
| amministratori o comitati interni e | amministratori o comitati interni e |
| verificando la regolarità della |
verificando la regolarità della |
| costituzione dello stesso e |
costituzione dello stesso e |
| accertando l'identità e la |
accertando l'identità e la |
|---|---|
| legittimazione dei presenti e i risultati | legittimazione dei presenti e i risultati |
| delle votazioni; | delle votazioni; |
| - vigila sull'esecuzione delle |
- vigila sull'esecuzione delle |
| deliberazioni degli organi sociali e | deliberazioni degli organi sociali e |
| sull' andamento generale della |
sull' andamento generale della |
| società; | società; |
| - può partecipare, senza diritto di | - può partecipare, senza diritto di |
| voto, alle riunioni del Comitato |
voto, alle riunioni del Comitato |
| Esecutivo; | Esecutivo; |
| - compie con diligenza e tempestività | - compie con diligenza e tempestività |
| ogni altra attività la cui competenza | ogni altra attività la cui competenza |
| gli/le sia attribuita ai sensi delle | gli/le sia attribuita ai sensi delle |
| disposizioni di legge o regolamentari | disposizioni di legge o regolamentari |
| pro tempore vigente. | pro tempore vigente. |
| 17.2 Gli organi delegati, quali |
1617.2 Gli organi delegati, quali |
| l'amministratore delegato e/o il |
l'amministratore delegato e/o il |
| Comitato Esecutivo, riferiscono, con | Comitato Esecutivo, riferiscono, con |
| periodicità almeno trimestrale, al | periodicità almeno trimestrale, al |
| Consiglio di Amministrazione ed al | Consiglio di Amministrazione ed al |
| Collegio Sindacale sul generale |
Collegio Sindacale sul generale |
| andamento della gestione e sulla sua | andamento della gestione e sulla sua |
| prevedibile evoluzione, nonché sulle | prevedibile evoluzione, nonché sulle |
| operazioni di maggior rilievo |
operazioni di maggior rilievo |
| economico, finanziario e |
economico, finanziario e |
| patrimoniale effettuate dalla società | patrimoniale effettuate dalla società |
| e dalle sue controllate; in particolare | e dalle sue controllate; in particolare |
| riferiscono sulle operazioni nelle |
riferiscono sulle operazioni nelle |
| quali essi abbiano un interesse, per | quali essi abbiano un interesse, per |
| conto proprio o di terzi. | conto proprio o di terzi. |
| Al Consiglio di Amministrazione |
Al Consiglio di Amministrazione |
| spetta comunque il potere di |
spetta comunque il potere di |
| controllo e di avocare a sé le | controllo e di avocare a sé le |
| operazioni rientranti nella delega, | operazioni rientranti nella delega, |
| oltre che il potere di revocare le | oltre che il potere di revocare le |
| deleghe, fermo restando che gli | deleghe, fermo restando che gli |
organi delegati sono comunque tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
17.3 Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta, ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vicepresidente (se nominato), dei consiglieri delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea.
L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e del direttore generale, se nominato ai sensi dell'art. 10.7 del presente Statuto. 17.4 L'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393-bis del Codice organi delegati sono comunque tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
1617.3 Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta, ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vicepresidente (se nominato), degli amministratori delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea.
L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e del direttore generale, se nominato ai sensi dell'art. 10.7 del presente Statuto. 1617.4 L'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393-
| civile può essere esercitata dai soci | bis del Codice civile può essere |
|
|---|---|---|
| che rappresentino almeno 1/40 (un | esercitata dai soci che rappresentino | |
| quarantesimo) del capitale sociale | almeno 1/40 (un quarantesimo) del | |
| capitale sociale. | ||
| Articolo 18: Collegio Sindacale | Articolo 1718: Collegio Sindacale | |
| 18.1 L'Assemblea nomina tre sindaci | 1718.1 L'Assemblea nomina tre |
|
| effettivi e due supplenti che durano | sindaci effettivi e due supplenti che | |
| in carica per tre esercizi, sono |
durano in carica per tre esercizi, sono | |
| rieleggibili e scadono alla data |
rieleggibili e scadono alla data |
|
| dell'Assemblea convocata per |
dell'Assemblea convocata per |
|
| l'approvazione del bilancio relativo al | l'approvazione del bilancio relativo al | |
| terzo esercizio della carica. La |
terzo esercizio della carica. | |
| cessazione dei sindaci per scadenza | Nel rispetto del principio |
|
| del termine ha effetto dal momento | dell'adeguata diversificazione della | La modifica è conseguente al |
| in cui il collegio è stato ricostituito. | composizione in termini di |
recepimento in statuto della |
| Per la nomina, revoca e sostituzione | competenze, esperienze, età, |
disciplina a tutela della |
| dei sindaci si applicano le norme di | proiezione internazionale e di |
partecipazione del genere |
| legge e le disposizioni del presente | genere, almeno uno dei componenti | meno rappresentato |
| Statuto. | effettivi e uno dei supplenti (ovvero | |
| un numero superiore qualora |
||
| prescritto dalla normativa tempo | ||
| per tempo vigente) del Collegio | ||
| Sindacale devono appartenere al | ||
| genere meno rappresentato. | ||
| La cessazione dei sindaci per |
||
| scadenza del termine ha effetto dal | ||
| momento in cui il collegio è stato | ||
| ricostituito. Per la nomina, revoca e | ||
| sostituzione dei sindaci si applicano le | ||
| norme di legge e le disposizioni del | ||
| presente Statuto. | ||
| 1718.2 I sindaci devono essere in | ||
| 18.2 I sindaci devono essere in | possesso dei requisiti di onorabilità, | |
| possesso dei requisiti di onorabilità, | professionalità ed indipendenza |
|
| professionalità ed indipendenza |
prescritti dalla normativa pro |
|
| prescritti dalla normativa pro |
tempore vigente, tra cui quelli |
tempore vigente, tra cui quelli indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), di detto Decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio ed assicurativo. I sindaci possono assumere incarichi di componenti di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.
18.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.
18.4 I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), di detto Decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio ed assicurativo. I sindaci possono assumere incarichi di componenti di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.
1718.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.
1718.4 I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al
| appartenenti al gruppo o al |
conglomerato finanziario, nonché |
|
|---|---|---|
| conglomerato finanziario, nonché |
presso società nelle quali la società | |
| presso società nelle quali la società | detenga, anche indirettamente, una | |
| detenga, anche indirettamente, una | partecipazione strategica. | |
| partecipazione strategica. | 1718.5 Al fine di assicurare alla | |
| 18.5 Al fine di assicurare alla |
minoranza l'elezione di un sindaco | |
| minoranza l'elezione di un sindaco | effettivo e di un supplente, la nomina | |
| effettivo e di un supplente, la nomina | del Collegio Sindacale avviene sulla | |
| del Collegio Sindacale avviene sulla | base di liste presentate dagli azionisti | |
| base di liste presentate dagli azionisti | nelle quali i candidati sono elencati | |
| nelle quali i candidati sono elencati | mediante un numero progressivo. La | |
| mediante un numero progressivo. La | lista si compone di due sezioni: una | |
| lista si compone di due sezioni: una | per i candidati alla carica di sindaco | |
| per i candidati alla carica di sindaco | effettivo, l'altra per i candidati alla | |
| effettivo, l'altra per i candidati alla | carica di sindaco supplente. | |
| carica di sindaco supplente. | Le liste che presentano un numero di | |
| Le liste che presentano un numero di | candidati pari o superiore a tre | |
| candidati pari o superiore a tre | devono inoltre includere candidati di | |
| devono inoltre includere candidati di | genere diverso, secondo quanto |
|
| genere diverso, secondo quanto |
previsto nell'avviso di convocazione | |
| previsto nell'avviso di convocazione | dell'Assemblea, in modo da |
|
| dell'Assemblea, in modo da |
consentire una composizione del | |
| consentire una composizione del | Collegio Sindacale nel rispetto delle | |
| Collegio Sindacale nel rispetto della | disposizioni statutarie in materia di | |
| normativa vigente in materia di | equilibrio tra i generi. | |
| equilibrio tra i generi. Tanti soci che | Hanno diritto di presentare le liste | La sostituzione del |
| rappresentino, anche |
soltanto gli azionisti cui spetta il | riferimento puntuale alla |
| congiuntamente, almeno il 2,5% (due | diritto di voto che, da soli o insieme | percentuale di |
| virgola cinque per cento) del capitale | ad altri azionisti, rappresentino |
partecipazione al capitale |
| sociale rappresentato da azioni che | almeno la percentuale del capitale | sociale richiesto per la |
| attribuiscono diritto di voto nelle | sociale fissata dalla Commissione | presentazione delle liste per |
| deliberazioni Assembleari che hanno | Nazionale per le Società e la Borsa. | la nomina del Collegio |
| ad oggetto la nomina dei componenti | La quota di partecipazione richiesta | Sindacale con il rinvio alle |
| dell'organo amministrativo, ovvero la | per la presentazione delle liste di | soglie previste dalla |
| diversa misura eventualmente |
candidati per l'elezione del Collegio | normativa vigente è in |
| stabilita dalle inderogabili |
Sindacale viene indicata nell'avviso | coerenza con quanto |
disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati.
di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.
Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni Assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita dalle inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati.
La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci
La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo proposto con riferimento alla presentazione delle liste per la nomina del Consiglio nell'art. 10.2
appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.
In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.
Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.
In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.
Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) emittenti o
altre 5 (cinque) emittenti o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano
| insieme ad altri soci siano |
complessivamente titolari di azioni | |
|---|---|---|
| complessivamente titolari di azioni | rappresentanti la metà della soglia di | |
| rappresentanti la metà della soglia di | capitale precedentemente |
|
| capitale precedentemente |
individuata. | |
| individuata. | Unitamente a ciascuna lista, entro i | |
| Unitamente a ciascuna lista, entro i | termini sopra indicati, devono essere | |
| termini sopra indicati, devono essere | depositate: i) le informazioni relative | |
| depositate: i) le informazioni relative | all'identità dei soci che hanno |
|
| all'identità dei soci che hanno |
presentato la lista e alla percentuale | |
| presentato la lista e alla percentuale | di partecipazione da essi |
|
| di partecipazione da essi |
complessivamente detenuta; ii) le | |
| complessivamente detenuta; ii) le | dichiarazioni con le quali i singoli | |
| dichiarazioni con le quali i singoli | candidati accettano la candidatura e | |
| candidati accettano la candidatura e | attestano, sotto la propria |
|
| attestano, sotto la propria |
responsabilità, l'inesistenza di cause | |
| responsabilità, l'inesistenza di cause | di ineleggibilità e di incompatibilità, | |
| di ineleggibilità e di incompatibilità, | anche con riguardo al ivi incompreso | |
| ivi incompreso il limite al cumulo | il limite al cumulo degli incarichi, |
La modifica ha carattere |
| degli incarichi, nonché l'esistenza dei | nonché l'esistenza dei requisiti |
meramente lessicale |
| requisiti prescritti normativamente e | prescritti normativamente e |
|
| statutariamente prescritti per le |
statutariamente prescritti per le |
|
| rispettive cariche; iii) una |
rispettive cariche; iii) una |
|
| dichiarazione dei soci diversi da quelli | dichiarazione dei soci diversi da quelli | |
| che detengono, anche |
che detengono, anche |
|
| congiuntamente una partecipazione | congiuntamente una partecipazione | |
| di controllo o di maggioranza relativa, | di controllo o di maggioranza relativa, | |
| attestante l'assenza di rapporti di | attestante l'assenza di rapporti di | |
| collegamento previsti dalla |
collegamento previsti dalla |
|
| normativa applicabile con questi |
normativa applicabile con questi |
|
| ultimi, nonché iv) il curriculum vitae | ultimi, nonché iv) il curriculum vitae | |
| di ciascun candidato, contenente | di ciascun candidato, contenente | |
| un'esauriente informativa sulle |
un'esauriente informativa sulle |
|
| caratteristiche personali e |
caratteristiche personali e |
|
| professionali di ogni candidato con | professionali di ogni candidato con | |
| amministrazione e controllo ricoperti | amministrazione e controllo ricoperti | |
|---|---|---|
| in altre società. | in altre società. | |
| Le liste presentate senza l'osservanza | Le liste presentate senza l'osservanza | |
| delle disposizioni che precedono si | delle disposizioni che precedono si | |
| considerano come non presentate. | considerano come non presentate. | |
| All'elezione dei sindaci si procede | All'elezione dei sindaci si procede | |
| come segue: | come segue: | |
| a) dalla lista che ha ottenuto in | a) dalla lista che ha ottenuto in | |
| Assemblea il maggior numero dei voti | Assemblea il maggior numero dei voti | |
| sono tratti, in base all'ordine |
sono tratti, in base all'ordine |
|
| progressivo con il quale sono elencati | progressivo con il quale sono elencati | |
| nelle sezioni della lista, due membri | nelle sezioni della lista, due membri | |
| effettivi ed uno supplente; | effettivi ed uno supplente; | |
| b) dalla seconda lista che ha ottenuto | b) dalla seconda lista che ha ottenuto | |
| in Assemblea il maggior numero dei | in Assemblea il maggior numero dei | |
| voti e che non sia collegata in alcun | voti e che non sia collegata in alcun | |
| modo, neppure indirettamente, con | modo, neppure indirettamente, con | |
| la lista di cui al precedente paragrafo | la lista di cui al precedente paragrafo | |
| a) e/o con i soci che hanno |
a) e/o con i soci che hanno |
|
| presentato o votato la lista di |
presentato o votato la lista di |
|
| maggioranza, sono tratti, in base | maggioranza, sono tratti, in base | |
| all'ordine progressivo con il quale | all'ordine progressivo con il quale | |
| sono elencati nelle sezioni della lista, | sono elencati nelle sezioni della lista, | |
| il restante membro effettivo e l'altro | il restante membro effettivo e l'altro | |
| membro supplente; | membro supplente; | |
| c) in caso di parità di voti fra liste, | c) in caso di parità di voti fra liste, | |
| prevale quella presentata da soci in | prevale quella presentata da soci in | |
| possesso della maggior |
possesso della maggior |
|
| partecipazione, ovvero in subordine | partecipazione, ovvero in subordine | |
| dal maggior numero di soci; | dal maggior numero di soci; | |
| d) qualora il Collegio Sindacale così | d) qualora il Collegio Sindacale così | |
| formato non assicuri il rispetto della | formato non assicuri il rispetto della | |
| normativa vigente in materia di | normativa vigente e delle |
|
| equilibrio tra i generi, l'ultimo |
disposizioni statutarie in materia di | |
| candidato eletto dalla lista di |
equilibrio tra i generi, l'ultimo |
|
| maggioranza viene sostituito dal |
candidato eletto dalla lista di |
primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza;
e) qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza; e) qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente
alla medesima lista di quello cessato. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai alla medesima lista di quello cessato. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai
sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi della normativa pro tempore vigente. Ai sindaci spetta anche il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.
18.6 Sono esclusi per i sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.
18.7 Il Collegio Sindacale, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge e dalla regolamentazione pro tempore vigente, vigila:
a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa vigente e le disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi della normativa pro tempore vigente. Ai sindaci spetta anche il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.
1718.6 Sono esclusi per i sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.
1718.7 Il Collegio Sindacale, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge e dalla regolamentazione pro tempore vigente, vigila:
a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
| b) sul rispetto dei principi di corretta | b) sul rispetto dei principi di corretta | |
|---|---|---|
| amministrazione; | amministrazione; | |
| c) sull'adeguatezza dell'assetto |
c) sull'adeguatezza dell'assetto |
|
| organizzativo, amministrativo e |
organizzativo, amministrativo e |
|
| contabile adottato dalla società e sul | contabile adottato dalla società e sul | |
| suo concreto funzionamento; | suo concreto funzionamento; | |
| d) sull'adeguatezza e funzionalità del | d) sull'adeguatezza e funzionalità del | |
| sistema dei controlli interni con | sistema dei controlli interni con | |
| particolare riguardo al controllo dei | particolare riguardo al controllo dei | |
| rischi; | rischi; | |
| e) su altri atti e fatti precisati dalla | e) su altri atti e fatti precisati dalla | |
| legge e dai regolamenti. | legge e dai regolamenti. | |
| Il Collegio Sindacale verifica e |
Il Collegio Sindacale verifica e |
|
| approfondisce cause e rimedi delle | approfondisce cause e rimedi delle | |
| irregolarità gestionali, delle anomalie | irregolarità gestionali, delle anomalie | |
| andamentali, delle lacune degli |
andamentali, delle lacune degli |
|
| assetti organizzativi e contabili, e | assetti organizzativi e contabili, e | |
| pone particolare attenzione al |
pone particolare attenzione al |
|
| rispetto della regolamentazione |
rispetto della regolamentazione |
|
| concernente i conflitti di interesse. | concernente i conflitti di interesse. | |
| 18.8 II Collegio Sindacale accerta, in | 1718.8 II Collegio Sindacale accerta, | |
| particolare, l'adeguato |
in particolare, l'adeguato |
|
| coordinamento di tutte le funzioni e | coordinamento di tutte le funzioni e | |
| strutture coinvolte nel sistema dei | strutture coinvolte nel sistema dei | |
| controlli interni, ivi compresa la | controlli interni, ivi compresa la | |
| società di revisione incaricata della | società di revisione incaricata della | |
| revisione legale dei conti, |
revisione legale dei conti, |
|
| promuovendo, se del caso, gli |
promuovendo, se del caso, gli |
|
| opportuni interventi correttivi. | opportuni interventi correttivi. | |
| 18.9 Al fine del precedente art. 18.8: | 1718.9 Al fine del precedente art. | |
| a) i responsabili delle funzioni di | 1718.8: a) i responsabili delle funzioni | |
| revisione interna, di risk |
di revisione interna, di risk |
|
| management e di compliance inviano | management e di compliance inviano | |
| le rispettive relazioni delle proprie | le rispettive relazioni delle proprie | |
| funzioni al Collegio Sindacale; b) il | funzioni al Collegio Sindacale; b) il | |
| Collegio Sindacale e la società di | Collegio Sindacale e la società di |
| revisione si scambiano |
revisione si scambiano |
|
|---|---|---|
| costantemente i dati e le |
costantemente i dati e le |
|
| informazioni rilevanti per |
informazioni rilevanti per |
|
| l'espletamento dei relativi compiti. | l'espletamento dei relativi compiti. | |
| 18.10 Il Collegio Sindacale |
1718.10 Il Collegio Sindacale |
|
| periodicamente verifica la propria | periodicamente verifica la propria | |
| adeguatezza in termini di potere, | adeguatezza in termini di potere, |
|
| funzionamento e composizione, |
funzionamento e composizione, |
|
| tenuto conto delle dimensioni, della | tenuto conto delle dimensioni, della | |
| complessità e dell'attività svolta dalla | complessità e dell'attività svolta dalla | |
| società. | società. | |
| 18.11 I sindaci possono avvalersi, | 1718.11 I sindaci possono avvalersi, | |
| nello svolgimento delle verifiche e | nello svolgimento delle verifiche e | |
| degli accertamenti necessari, delle | degli accertamenti necessari, delle | |
| strutture e delle funzioni preposte al | strutture e delle funzioni preposte al | |
| controllo interno, nonché procedere, | controllo interno, nonché procedere, | |
| in qualsiasi momento, anche |
in qualsiasi momento, anche |
|
| individualmente, ad atti di ispezione | individualmente, ad atti di ispezione | |
| e controllo. | e controllo. | |
| 18.12 II Collegio Sindacale può |
1718.12 II Collegio Sindacale può | |
| chiedere agli amministratori ed a | chiedere agli amministratori ed a | |
| tutte le strutture di controllo interno | tutte le strutture di controllo interno | |
| notizie, anche con riferimento a | notizie, anche con riferimento a | |
| società controllate, sull'andamento | società controllate, sull'andamento | |
| delle operazioni sociali e su |
delle operazioni sociali e su |
|
| determinati affari. Può scambiare | determinati affari. Può scambiare | |
| informazioni con i corrispondenti | informazioni con i corrispondenti | |
| organi delle società controllate in | organi delle società controllate in | |
| merito ai sistemi di amministrazione | merito ai sistemi di amministrazione | |
| e controllo e all'andamento generale | e controllo e all'andamento generale | |
| dell'attività sociale. | dell'attività sociale. | |
| 18.13 Al fine di adempiere |
1718.13 Al fine di adempiere |
|
| correttamente ai propri doveri, e in | correttamente ai propri doveri, e in | Si tratta di una modifica |
| particolare all'obbligo di riferire |
particolare all'obbligo di riferire |
funzionale ad un miglior |
| tempestivamente alla Banca d'Italia | senza indugio alla Banca d'Italia di | raccordo con le Disposizioni |
| e, ove previsto, alle altre Autorità di | tutti i fatti o gli atti di cui venga a | di Vigilanza (cfr. Tit. V, Cap. 2, |
| Vigilanza in merito alle irregolarità di | conoscenza che possano costituire | Sez. II, Circolare n. 288 del 3 |
|---|---|---|
| gestione o alle violazioni di norme, il | una irregolarità nella gestione o una | aprile 2015) |
| Collegio Sindacale è dotato dei più | violazione delle norme disciplinanti | |
| ampi poteri previsti dalla disposizioni | l'attività bancaria e, in generale ove | |
| normative e regolamentari vigenti. | previsto, di riferire ad altre Autorità | |
| Inoltre, il Collegio Sindacale segnala | di Vigilanza in merito alle irregolarità | |
| al Consiglio di Amministrazione le | di gestione o alle violazioni di | |
| carenze e le irregolarità |
norme, il Collegio Sindacale è dotato | |
| eventualmente riscontrate, richiede | dei più ampi poteri previsti dalla | |
| l'adozione di idonee misure |
dalle disposizioni normative e |
|
| correttive e ne verifica nel tempo | regolamentari vigenti Al fine di |
|
| l'efficacia. | adempiere correttamente ai propri | |
| doveri, e in particolare all'obbligo di | ||
| riferire tempestivamente alla Banca | ||
| d'Italia e, ove previsto, alle altre | ||
| Autorità di Vigilanza in merito alle | ||
| irregolarità di gestione o alle |
||
| violazioni di norme, il Collegio |
||
| Sindacale è dotato dei più ampi | ||
| poteri previsti dalla dalle disposizioni | ||
| normative e regolamentari vigenti. | ||
| Inoltre, il Collegio Sindacale segnala | ||
| al Consiglio di Amministrazione le | ||
| carenze e le irregolarità |
||
| eventualmente riscontrate, richiede | ||
| l'adozione di idonee misure |
||
| correttive e ne verifica nel tempo | ||
| l'efficacia. | ||
| 18.14 II Collegio Sindacale, che |
1718.14 II Collegio Sindacale, che | |
| deve riunirsi almeno ogni novanta | deve riunirsi almeno ogni novanta | |
| giorni, viene convocato dal |
giorni, viene convocato dal |
|
| presidente del Collegio Sindacale con | presidente del Collegio Sindacale con | |
| avviso da spedirsi almeno otto giorni | avviso da spedirsi almeno otto giorni | |
| prima dell'adunanza a ciascun |
prima dell'adunanza a ciascun |
|
| sindaco e, nei casi di urgenza, almeno | sindaco e, nei casi di urgenza, almeno | |
| tre giorni prima. L'avviso può essere | tre giorni prima. L'avviso può essere |
| redatto su qualsiasi supporto |
redatto su qualsiasi supporto |
|
|---|---|---|
| (cartaceo o magnetico) e può essere | (cartaceo o magnetico) e può essere | |
| spedito con qualsiasi sistema di | spedito con qualsiasi sistema di | |
| comunicazione (compresi il telefax e | comunicazione (compresi il telefax e | |
| la posta elettronica). | la posta elettronica). | |
| Il Collegio Sindacale è comunque | Il Collegio Sindacale è comunque | |
| validamente costituito e atto a |
validamente costituito e atto a |
|
| deliberare qualora, anche in assenza | deliberare qualora, anche in assenza | |
| delle suddette formalità, siano |
delle suddette formalità, siano |
|
| presenti tutti i membri del collegio | presenti tutti i membri del collegio | |
| stesso. | stesso. | |
| 18.15 Le adunanze del Collegio |
1718.15 Le adunanze del Collegio | |
| Sindacale possono svolgersi anche | Sindacale possono svolgersi anche | |
| con gli intervenuti dislocati in più | con gli intervenuti dislocati in più | |
| luoghi, contigui o distanti, |
luoghi, contigui o distanti, |
|
| audio/video o anche solo audio | audio/video o anche solo audio | |
| collegati, a condizione che siano | collegati, a condizione che siano | |
| rispettati il metodo collegiale e i | rispettati il metodo collegiale e i | |
| principi di buona fede e di parità di | principi di buona fede e di parità di | |
| trattamento dei partecipanti. In tal | trattamento dei partecipanti. In tal | |
| caso, è necessario che: | caso, è necessario che: | |
| a) sia consentito al presidente di | a) sia consentito al presidente di | |
| accertare inequivocabilmente |
accertare inequivocabilmente |
|
| l'identità e la legittimazione degli | l'identità e la legittimazione degli | |
| intervenuti, regolare lo svolgimento | intervenuti, regolare lo svolgimento | |
| dell'adunanza, constatare e |
dell'adunanza, constatare e |
|
| proclamare i risultati della votazione; | proclamare i risultati della votazione; | |
| b) in ogni luogo audio/video collegato | b) in ogni luogo audio/video collegato | |
| si predisponga il foglio delle |
si predisponga il foglio delle |
|
| presenze, in cui devono essere |
presenze, in cui devono essere |
La modifica mira a snellire le |
| indicati i nominativi dei partecipanti | indicati i nominativi dei partecipanti | formalità per la gestione |
| all'adunanza in quel luogo; detto | all'adunanza in quel luogo; detto | delle riunioni del Collegio |
| foglio di presenza va allegato al | foglio di presenza va allegato al | Sindacale |
| verbale dell'adunanza; | verbale dell'adunanza; | |
| c) sia consentito al soggetto |
b)c) sia consentito al soggetto |
|
| verbalizzante di percepire |
verbalizzante di percepire |
| adeguatamente gli eventi oggetto di | adeguatamente gli eventi oggetto di | |
|---|---|---|
| verbalizzazione; | verbalizzazione; | |
| d) sia consentito agli |
c)d) sia consentito agli |
|
| intervenuti di scambiarsi |
intervenuti di scambiarsi |
|
| documentazione e comunque di |
documentazione e comunque di |
|
| partecipare in tempo reale alla |
partecipare in tempo reale alla |
|
| discussione e alla votazione |
discussione e alla votazione |
|
| simultanea sugli argomenti all'ordine | simultanea sugli argomenti all'ordine | |
| del giorno. | del giorno. | |
| 18.16 Il Collegio Sindacale si |
1718.16 Il Collegio Sindacale si |
|
| sottopone a un periodico processo di | sottopone a un periodico processo di | |
| autovalutazione, secondo i criteri e le | autovalutazione, secondo i criteri e le | |
| modalità prevista dalla normativa pro | modalità prevista dalla normativa pro | |
| tempore applicabile. | tempore applicabile. | |
| TITOLO IV | ||
| TITOLO IV | REVISIONE LEGALE DEI CONTI | |
| REVISIONE LEGALE DEI CONTI | Articolo 1819: revisione legale dei | |
| Articolo 19: revisione legale dei conti | conti | |
| 19.1 La revisione legale dei conti |
1819.1 La revisione legale dei conti è | |
| è esercitata da una società di |
esercitata da una società di revisione | |
| revisione legale, di nomina |
legale, di nomina assembleare, ai | |
| assembleare, ai sensi dell'art. 2409- | sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del | |
| bis e seguenti del Codice civile e del | Codice civile e del D.lgs. 27 gennaio | |
| D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. | ||
| 2010, n. 39. | ||
| TITOLO V | TITOLO V | |
| RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA | RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA | |
| SOCIALE | SOCIALE | |
| Articolo 20: rappresentanza legale e | Articolo 1920: rappresentanza legale | |
| firma sociale | e firma sociale | |
| 20.1 La rappresentanza della società | 1920.1 La rappresentanza della |
|
| di fronte a terzi e in giudizio e la firma | società di fronte a terzi e in giudizio e | |
| sociale, con tutti i poteri relativi, | la firma sociale, con tutti i poteri | |
| spettano al presidente del Consiglio | relativi, spettano al presidente del | |
| di Amministrazione e |
Consiglio di Amministrazione e |
|
| all'amministratore delegato, entro i | all'amministratore delegato, entro i |
| limiti dei poteri delegati. Essi hanno la | limiti dei poteri delegati. Essi hanno la | |
|---|---|---|
| facoltà di rappresentare la società in | facoltà di rappresentare la società in | |
| giudizio innanzi a qualsiasi autorità | giudizio innanzi a qualsiasi autorità | |
| giudiziaria o amministrativa, nonché | giudiziaria o amministrativa, nonché | |
| di conferire procure alle liti con | di conferire procure alle liti con | |
| mandato anche generale. | mandato anche generale. | |
| 20.2 In caso di assenza o |
1920.2 In caso di assenza o |
|
| impedimento del presidente del |
impedimento del presidente del |
|
| Consiglio di Amministrazione e |
Consiglio di Amministrazione e |
|
| dell'amministratore delegato, la |
dell'amministratore delegato, la |
|
| rappresentanza della società spetta | rappresentanza della società spetta | |
| al consigliere più anziano d'età. | all'amministratore più anziano d'età. | |
| 20.3 Il Consiglio di Amministrazione, | 1920.3 Il Consiglio di |
|
| il Comitato Esecutivo e |
Amministrazione, il Comitato |
|
| l'amministratore delegato possono, | Esecutivo e l'amministratore |
|
| entro i limiti dei poteri delegati, per | delegato possono, entro i limiti dei | |
| singoli atti o categorie di atti, |
poteri delegati, per singoli atti o | |
| delegare poteri di rappresentanza, | categorie di atti, delegare poteri di | |
| con la relativa facoltà di firmare per la | rappresentanza, con la relativa |
La modifica mira a superare |
| società, anche a persone estranee | facoltà di firmare per la società, | eventuali dubbi interpretativi |
| alla stessa, di norma congiuntamente | oltreché ai dipendenti, anche a |
sull'ambito di applicazione |
| ovvero, per quelle categorie di |
persone estranee alla stessa, di |
della previsione |
| operazioni dagli stesse determinate, | norma congiuntamente ovvero, per | |
| anche singolarmente | quelle categorie di operazioni dagli | |
| stesse determinate, anche |
||
| singolarmente. | ||
| TITOLO VI | TITOLO VI | |
| BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI | BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI | |
| UTILI | UTILI | |
| Articolo 21: bilancio | Articolo 2021: bilancio | |
| 21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al | 2021.1 Gli esercizi sociali si chiudono | |
| 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di | al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine | |
| ogni esercizio il Consiglio di |
di ogni esercizio il Consiglio di |
|
| Amministrazione provvede alla |
Amministrazione provvede alla |
|
| conformità alla normativa |
conformità alla normativa |
|
|---|---|---|
| applicabile. | applicabile. | |
| Articolo 22: ripartizione degli utili | Articolo 2122: ripartizione degli utili | |
| 22.1 Gli utili netti risultanti dal |
2122.1 Gli utili netti risultanti dal | |
| bilancio sono ripartiti come segue: | bilancio sono ripartiti come segue: | |
| a) il 5% al fondo di riserva legale fino | a) il 5% al fondo di riserva legale fino | |
| a che non sia raggiunto il quinto del | a che non sia raggiunto il quinto del | |
| capitale sociale; | capitale sociale; | |
| b) il residuo sarà destinato secondo | b) il residuo sarà destinato secondo | |
| deliberazione dell'Assemblea di |
deliberazione dell'Assemblea di |
|
| approvazione del bilancio cui tali utili | approvazione del bilancio cui tali utili | |
| netti si riferiscono. | netti si riferiscono. | |
| L'Assemblea, su proposta del |
L'Assemblea, su proposta del |
|
| Consiglio, può attribuire agli azionisti | Consiglio, può attribuire agli azionisti | |
| la facoltà di richiedere che il |
la facoltà di richiedere che il |
|
| pagamento dei dividendi sia regolato, | pagamento dei dividendi sia regolato, | |
| in tutto o in parte, in denaro o | in tutto o in parte, in denaro o | |
| mediante consegna di azioni, aventi | mediante consegna di azioni, aventi | |
| le medesime caratteristiche delle | le medesime caratteristiche delle | |
| azioni in circolazione alla data di | azioni in circolazione alla data di | |
| assegnazione. | assegnazione. | |
| In caso di attribuzione della suddetta | In caso di attribuzione della suddetta | |
| facoltà, l'Assemblea, su proposta del | facoltà, l'Assemblea, su proposta del | |
| Consiglio, determina le modalità di | Consiglio, determina le modalità di | |
| calcolo e di assegnazione delle azioni, | calcolo e di assegnazione delle azioni, | |
| stabilendo le modalità di |
stabilendo le modalità di |
|
| regolamento del pagamento del |
regolamento del pagamento del |
|
| dividendo in caso di mancato |
dividendo in caso di mancato |
|
| esercizio della suddetta facoltà da | esercizio della suddetta facoltà da | |
| parte degli azionisti. | parte degli azionisti. | |
| L'Assemblea, su proposta del |
L'Assemblea, su proposta del |
|
| Consiglio di Amministrazione, può | Consiglio di Amministrazione, può | |
| allocare una quota dell'utile netto di | allocare una quota dell'utile netto di | |
| esercizio alle iniziative di carattere | esercizio alle iniziative di carattere | |
| sociale, assistenziale e culturale, da | sociale, assistenziale e culturale, da | |
| devolversi a giudizio del Consiglio di | devolversi a giudizio del Consiglio di | |
|---|---|---|
| Amministrazione stesso. | Amministrazione stesso. | |
| La società può deliberare la |
La società può deliberare la |
|
| distribuzione di acconti sui dividendi | distribuzione di acconti sui dividendi | |
| nei casi, con le modalità e nei limiti | nei casi, con le modalità e nei limiti | |
| consentiti dalla normativa vigente. | consentiti dalla normativa vigente. | |
| 22.2 I dividendi non riscossi e |
2122.2 I dividendi non riscossi e | |
| prescritti sono devoluti alla società, | prescritti sono devoluti alla società, | |
| con imputazione a riserva |
con imputazione a riserva |
|
| straordinaria | straordinaria. | |
| Articolo 23: Documenti contabili e | Articolo 2223: Documenti contabili e | |
| societari | societari | |
| Il Consiglio di Amministrazione, |
22.1 Il Consiglio di Amministrazione, | |
| previo parere obbligatorio ma non | previo parere obbligatorio ma non | |
| vincolante del Collegio Sindacale, e | vincolante del Collegio Sindacale, e | |
| con l'ordinaria maggioranza prevista | con l'ordinaria maggioranza prevista | |
| nel presente Statuto nomina il |
nel presente Statuto nomina il |
|
| dirigente preposto alla redazione dei | dirigente preposto alla redazione dei | |
| documenti contabili societari di cui | documenti contabili societari di cui | |
| all'art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio | all'art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio | |
| 1998, n. 58, eventualmente |
1998, n. 58, eventualmente |
|
| stabilendo un determinato periodo di | stabilendo un determinato periodo di | |
| durata dell'incarico, scegliendolo tra i | durata dell'incarico, scegliendolo tra i | |
| dirigenti della società con |
dirigenti della società con |
|
| comprovata esperienza in materia | comprovata esperienza in materia | |
| contabile e finanziaria, conferendogli | contabile e finanziaria, conferendogli | |
| adeguati poteri e mezzi per l'esercizio | adeguati poteri e mezzi per l'esercizio | |
| dei compiti attribuiti ai sensi di legge. | dei compiti attribuiti ai sensi di legge. | |
| Allo stesso Consiglio di |
Allo stesso Consiglio di |
|
| Amministrazione spetta il potere di | Amministrazione spetta il potere di | |
| revocare tale dirigente preposto. Il | revocare tale dirigente preposto. Il | |
| compenso spettante al soggetto |
compenso spettante al soggetto |
|
| preposto alla redazione dei |
preposto alla redazione dei |
|
| documenti contabili societari è |
documenti contabili societari è |
|
| stabilito dal Consiglio di |
stabilito dal Consiglio di |
|
| Amministrazione. | Amministrazione. |
| Il Consiglio di Amministrazione può | Il Consiglio di Amministrazione può | |
|---|---|---|
| sempre, previo parere obbligatorio | sempre, previo parere obbligatorio | |
| ma non vincolante del Collegio |
ma non vincolante del Collegio |
|
| Sindacale, e con l'ordinaria |
Sindacale, e con l'ordinaria |
|
| maggioranza prevista nel presente | maggioranza prevista nel presente | |
| Statuto, revocare l'incarico di |
Statuto, revocare l'incarico di |
|
| dirigente preposto alla redazione dei | dirigente preposto alla redazione dei | |
| documenti contabili societari, |
documenti contabili societari, |
|
| provvedendo contestualmente ad un | provvedendo contestualmente ad un | |
| nuovo conferimento dell'incarico |
nuovo conferimento dell'incarico |
|
| medesimo. | medesimo. | |
| Articolo 24: Operazioni con parti | Articolo 2324: Operazioni con parti | |
| correlate | correlate | |
| 24.1 Gli organi della società a ciò | 2324.1 Gli organi della società a ciò | |
| preposti approvano le operazioni con | preposti approvano le operazioni con | |
| parti correlate in conformità alle | parti correlate in conformità alle | |
| previsioni di legge e regolamentari | previsioni di legge e regolamentari | |
| vigenti, nonché alle proprie |
vigenti, nonché alle proprie |
|
| disposizioni statutarie e alle proprie | disposizioni statutarie e alle proprie | |
| procedure adottate in materia. | procedure adottate in materia. | |
| 24.2 Le procedure interne adottate | 2324.2 Le procedure interne adottate | |
| dalla società in relazione alle |
dalla società in relazione alle |
|
| operazioni con parti correlate |
operazioni con parti correlate |
|
| potranno prevedere che il Consiglio | potranno prevedere che il Consiglio | |
| di Amministrazione approvi le |
di Amministrazione approvi le |
|
| operazioni di maggiore rilevanza, | operazioni di maggiore rilevanza, | |
| nonostante l'avviso contrario degli | nonostante l'avviso contrario degli | |
| amministratori indipendenti, purché | amministratori indipendenti, purché | |
| il compimento di tali operazioni sia | il compimento di tali operazioni sia | |
| autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, | autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, | |
| comma 1, numero 5), del Codice | comma 1, numero 5), del Codice | |
| civile, dall'Assemblea. | civile, dall'Assemblea. | |
| Nell'ipotesi di cui al precedente | Nell'ipotesi di cui al precedente | |
| capoverso nonché nelle ipotesi in cui | capoverso nonché nelle ipotesi in cui | |
| una proposta di deliberazione da | una proposta di deliberazione da |
|
| sottoporre all'Assemblea in relazione | sottoporre all'Assemblea in relazione | |
| Articolo 25: disposizioni transitorie | ||
|---|---|---|
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE | ||
| TITOLO VII | ||
| tempore vigenti. | tempore vigenti. | |
| norme di legge e regolamentari pro | norme di legge e regolamentari pro | |
| presente Statuto si osservano le | presente Statuto si osservano le | |
| 25.1 Per quanto non previsto nel |
2425.1 Per quanto non previsto nel | |
| Articolo 25: disposizioni generali | Articolo 2425: disposizioni generali | |
| DISPOSIZIONI GENERALI | DISPOSIZIONI GENERALI | |
| TITOLO VII | TITOLO VII | |
| applicabili. | applicabili. | |
| disposizioni di legge e regolamentari | disposizioni di legge e regolamentari | |
| di quanto consentito dalle |
di quanto consentito dalle |
|
| competenza assembleare, nei limiti | competenza assembleare, nei limiti | |
| operazioni urgenti, anche di |
operazioni urgenti, anche di |
|
| loro ambito applicativo delle |
loro ambito applicativo delle |
|
| potranno prevedere l'esclusione dal | potranno prevedere l'esclusione dal | |
| alle operazioni con parti correlate | operazioni con parti correlate |
|
| adottate dalla società in relazione | dalla società in relazione alle |
|
| 24.3 Le procedure interne |
2324.3 Le procedure interne adottate | |
| votanti in Assemblea. | votanti in Assemblea. | |
| maggioranza dei soci non correlati | maggioranza dei soci non correlati | |
| con il voto favorevole della |
con il voto favorevole della |
|
| maggioranze di legge siano raggiunte | maggioranze di legge siano raggiunte | |
| diritto di voto, le predette |
diritto di voto, le predette |
|
| almeno il 10% del capitale sociale con | almeno il 10% del capitale sociale con | |
| presenti in Assemblea rappresentino | presenti in Assemblea rappresentino | |
| sempreché, ove i soci non correlati | sempreché, ove i soci non correlati | |
| maggioranze previste dalla legge, | maggioranze previste dalla legge, | |
| l'Assemblea delibera con le |
l'Assemblea delibera con le |
|
| amministratori indipendenti, |
amministratori indipendenti, |
|
| un avviso contrario degli |
un avviso contrario degli |
|
| rilevanza sia approvata in presenza di | rilevanza sia approvata in presenza di | |
| ad un'operazione di maggiore |
ad un'operazione di maggiore |
|
| dall'Assemblea straordinaria in data | |
|---|---|
| [•] | |
| 25.1 Le modifiche introdotte al | |
| presente Statuto dall'Assemblea |
|
| straordinaria in data [•] avranno | |
| efficacia dalla stessa data di relativa | |
| approvazione, espletati gli |
|
| adempimenti autorizzativi e |
|
| pubblicitari di legge e fatta |
|
| eccezione per quanto previsto al | |
| successivo art. 25.2. | |
| 25.2 Le modifiche introdotte al | |
| presente Statuto dall'Assemblea |
|
| straordinaria in data [•] all'art. 10 | |
| avranno efficacia a decorrere dalla | |
| data di pubblicazione dell'avviso di | |
| convocazione dell'Assemblea |
|
| chiamata a deliberare il primo |
|
| rinnovo del Consiglio di |
|
| Amministrazione successivo a tale | |
| deliberazione. | |
| 25.3 Fino alla data di entrata in | |
| vigore dell'art. 25.2, troverà |
|
| applicazione in via transitoria la | |
| versione dell'art. 10-bis di seguito | |
| riportata. | |
| *** | |
| Articolo 10-bis: Consiglio di |
|
| Amministrazione | |
| 10.1 La società è amministrata da un | |
| Consiglio di Amministrazione |
|
| nominato dall'Assemblea composto | |
| da 9 membri i quali: | |
| a) apportano alla società le specifiche | |
| professionalità di cui sono dotati; | |
| b) conoscono i compiti e le |
|
|---|---|
| responsabilità della carica e sono in | |
| possesso dei requisiti richiesti dalle | |
| disposizioni di legge e regolamentari | |
| pro tempore vigenti; | |
| c) agiscono e deliberano con |
|
| cognizione di causa e in autonomia, | |
| perseguendo l'obiettivo della |
|
| creazione di valore per gli azionisti; | |
| d) accettano la carica solo quando | |
| ritengono di poter dedicare allo | |
| svolgimento diligente dei loro |
|
| compiti il tempo necessario, anche | |
| tenendo conto del numero di cariche | |
| di amministratore o sindaco |
|
| ricoperte in altre società o enti; | |
| e) mantengono riservate le |
|
| informazioni acquisite in ragione |
|
| dell'ufficio ricoperto. | |
| 10.2 Per la nomina, revoca e |
|
| sostituzione dei membri del Consiglio | |
| di Amministrazione si applicano le | |
| norme di legge e le disposizioni del | |
| presente Statuto. | |
| Ai fini delle nomine o della |
|
| cooptazione degli amministratori, il | |
| Consiglio di Amministrazione |
|
| identifica preventivamente la propria | |
| composizione quali-quantitativa |
|
| considerata ottimale in relazione agli | |
| obiettivi da perseguire, individuando | |
| e motivando il profilo teorico dei | |
| candidati ritenuto opportuno a questi | |
| fini. I risultati di tali analisi devono | |
| essere indicati nell'avviso di |
|
| convocazione dell'assemblea |
chiamata a nominare gli amministratori, di modo che gli azionisti, nello scegliere i candidati, possano tenere conto delle professionalità richieste. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. I membri del Consiglio di
Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di tre e massimo di nove, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto
sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, insieme o separatamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) – ovvero la diversa minore percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente – del capitale sociale avente diritto di voto nelle deliberazioni Assembleari
| che hanno ad oggetto la nomina dei | |
|---|---|
| componenti dell'organo |
|
| amministrativo. | |
| Le liste devono essere depositate | |
| presso la sede della società e la | |
| società di gestione del mercato |
|
| almeno 25 (venticinque) giorni prima | |
| di quello previsto per l'Assemblea | |
| chiamata a deliberare la nomina | |
| dell'organo amministrativo e messe a | |
| disposizione del pubblico presso la | |
| sede sociale, la società di gestione del | |
| mercato, sul sito internet della |
|
| Società e con le altre modalità | |
| previste dalle disposizioni di legge e | |
| regolamentari applicabili almeno 21 | |
| (ventuno) giorni prima di quello | |
| fissato per l'Assemblea in prima | |
| convocazione. Le liste indicano quali | |
| sono gli amministratori in possesso | |
| dei requisiti di indipendenza stabiliti | |
| dalla legge e dallo Statuto. Ciascuna | |
| lista deve contenere un numero di | |
| candidati almeno pari a tre, di cui | |
| almeno due in possesso dei requisiti | |
| di indipendenza stabiliti dalla legge e | |
| dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista | |
| deve includere candidati di genere | |
| diverso, anche tra i soli candidati | |
| indipendenti, secondo quanto |
|
| previsto nell'avviso di convocazione | |
| dell'Assemblea, in modo da |
|
| consentire una composizione del | |
| Consiglio di Amministrazione nel |
|
| rispetto della normativa vigente in | |
| materia di equilibrio tra i generi. |
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a presidente del
Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, che contenga un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo, che identifichi per quale profilo teorico costui risulti adeguato, e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato: a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) è eletto un numero di
amministratori pari a sei, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della società; b) due amministratori, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; c) un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3 sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo
della lista in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3. Nel caso in cui siano state presentate e ammesse solo due liste il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b).
A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.
10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata
comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) del comma 10.2, undicesimo capoverso, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare.
Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) del comma 10.2, undicesimo capoverso, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla
normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato
dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea
prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. 10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e potranno nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. 10.6 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui
| all'art. 10.2, undicesimo capoverso, |
|---|
| lettera a), del presente Statuto. In |
| assenza di liste presentate e |
| ammesse, il presidente del Consiglio |
| di Amministrazione è nominato |
| dall'Assemblea con le modalità e |
| maggioranze di legge. |
| 10.7 Il Consiglio di Amministrazione |
| nomina tra i suoi membri un |
| amministratore delegato |
| conformemente a quanto previsto |
| all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di |
| Amministrazione ha la facoltà di |
| attribuire al medesimo |
| amministratore delegato anche la |
| carica di direttore generale. La carica |
| di direttore generale può essere |
| attribuita esclusivamente |
| all'amministratore delegato. |
| Il Consiglio di Amministrazione ha la |
| facoltà di nominare un |
| vicepresidente, conformemente a |
| quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il |
| quale avrà il potere, in caso di |
| assenza o impedimento del |
| presidente, di presiedere |
| l'Assemblea dei soci e le riunioni del |
| Consiglio di Amministrazione. |
| 10.8 II Consiglio di Amministrazione |
| può altresì delegare proprie |
| attribuzioni ad un Comitato |
| Esecutivo. |
| 10.9 I componenti non esecutivi |
| del Consiglio di Amministrazione |
| apportano le loro specifiche |
| competenze nelle discussioni |
consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. Essi sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. I componenti non esecutivi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. 10.10 Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario nella persona di un amministratore ovvero di un dirigente o quadro direttivo della società o un suo sostituto, oppure di un consulente esterno. 10.11 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.

Signori Azionisti,
premesso quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:
"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A.,
* * *
• di approvare la modifica degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 nuova numerazione), 18 (17 nuova numerazione), e 20 (19 nuova numerazione) dello Statuto Sociale, nella seguente nuova versione:
8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente Statuto.
Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.
8.2 L'Assemblea è convocata a norma di legge almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Inoltre, l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
8.3 L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America.
8.4 L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili.
Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto per tali ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa pro tempore vigente, possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito della richiesta di integrazione o della presentazione di proposte di cui al capoverso che precede, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
8.5 In mancanza delle formalità di cui ai precedenti capoversi e di ogni altra formalità prevista dalla legge, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può validamente deliberare su qualsiasi argomento, salva l'opposizione del socio non sufficientemente informato, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.
8.6 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti indicati dall'art. 83 quater, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. A tale fine, si ha riguardo alla data dell'unica o della prima convocazione dell'Assemblea, purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario, si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.
8.7 I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
8.8 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.
Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
8.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i partecipanti siano facilmente riconoscibili dal presidente dell'Assemblea), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario o notaio verbalizzante.
Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.
8.10 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato, o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione; in difetto, l'Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente ed occorrendo da uno o più scrutatori anche non soci; ove prescritto dalla
legge e anche in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
Spetta al presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni, nonché accertare e proclamare i relativi risultati.
Lo svolgimento delle riunioni Assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento assembleare.
9.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce validamente in un'unica convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione ai sensi del precedente comma 8.4, terzo capoverso, del presente Statuto, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto agli articoli 10 e 17 del presente Statuto.
9.2 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuita dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare, l'Assemblea ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e del restante personale; (ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio stock option); (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, delibera, altresì, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). In tal caso, la delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La proposta del Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
9.3 All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile.
9.4 Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.
10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 9 membri i quali:
a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica e sono in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;
c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;
d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;
e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.
10.1-bis Nel rispetto del principio dell'adeguata diversificazione della composizione in termini di competenze, esperienze, età, proiezione internazionale e di genere, almeno un terzoalmeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore
10.2 Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di tre e massimo di undici nove, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate.
Ai fini dell'applicazione del capoverso comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente La misura della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.
Le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società di gestione del mercato almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a presidente del Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, che contenga un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali del candidato medesimo e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:
a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10.3 in materia di numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della società;
b) l'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista di minoranza, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, secondo l'ordine in questa previsto. Tale membro deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3
A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.
10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società abbia aderito.
Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare.
Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra
previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e potranno nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
10.6 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.2, undicesimo capoverso, lettera a), del presente Statuto. In assenza di liste presentate e ammesse, il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità e maggioranze di legge.
10.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un amministratore delegato conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire al medesimo amministratore delegato anche la carica di direttore generale. La carica di direttore generale può essere attribuita esclusivamente all'amministratore delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un vicepresidente, conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del presidente, di presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
10.8 II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo. 10.9 Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario nella persona di un amministratore ovvero di un dirigente o quadro direttivo della società o un suo sostituto, oppure di un consulente esterno.
10.10 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.
11.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri ovvero dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco individualmente.
11.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun suo componente e ai sindaci effettivi, salvi i casi di urgenza.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
11.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale.
11.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del presidente o dell'amministratore delegato, possono essere chiamati ad assistervi dirigenti della società, ovvero qualsiasi altra persona che il Consiglio di Amministrazione voglia invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie. Il segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.
11.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità per il collegamento audio/video. A discrezione del Presidente, potranno in ogni caso essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti debbano affluire per poter partecipare all'adunanza.
11.6 Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario, o il notaio che ha redatto il verbale.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
11.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le delibere indicate all'ultimo capoverso dell'art. 12.2 che segue.
12.1 L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
12.2 Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili le deliberazioni di cui all'elenco che segue, oltre a quelle, non incluse in tale elenco, stabilite dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, ovvero da altre previsioni statutarie:
a) la determinazione degli indirizzi generali relativi allo sviluppo aziendale, alle operazioni strategiche, ai piani industriali e finanziari della società, nonché la valutazione del generale andamento della gestione;
b) l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione di conflitti di interesse;
c) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
d) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione;
e) l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché il controllo nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
f) le politiche di gestione del rischio, nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
g) l'eventuale nomina del vicepresidente e la sua revoca, se nominato;
h) la nomina e la revoca dell'amministratore delegato. L'eventuale nomina e la revoca, se nominato, del direttore generale, che dovrà se del caso necessariamente coincidere con l'amministratore delegato;
i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
k) la costituzione, la modifica e la soppressione dei comitati endo-consiliari;
l) la nomina, la sostituzione e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, risk management e di compliance, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
m) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo;
n) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
o) l'emissione di obbligazioni convertibili per un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000 nel termine massimo consentito dalla legge;
p) l'istituzione, la chiusura o il trasferimento di dipendenze in genere o rappresentanze o sedi secondarie;
q) l'elaborazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della società e del gruppo, nonché la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: (i) amministratori esecutivi; (ii) direttore generale ove nominato; (iii) responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche; (iv) coloro che riportano direttamente agli organi con funzioni aziendali di supervisione strategica, gestione e di controllo;
r) la remunerazione dell'amministratore delegato (e del direttore generale, se nominato) e di ogni altro amministratore munito di particolari incarichi, nel rispetto della normativa applicabile in tema di remunerazioni e delle politiche di remunerazione e incentivazione della società.
s) l'approvazione del budget annuale;
t) l'attribuzione, le modifiche e la revoca dei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'amministratore delegato;
u) l'adozione delle politiche di sviluppo della società che si rendano necessarie al fine di determinare i business plan di lungo periodo ed il budget di esercizio;
w) le deliberazioni nelle materie delegate al Comitato Esecutivo ed all'amministratore delegato al di sopra dei limiti per essi stabiliti;
x) la delega dei poteri agli altri amministratori e potere di modificare, aggiungere ed escludere tali poteri delegati;
y) l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.
12.3 Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
b) la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;
c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.
12.4 Per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi, il Consiglio di Amministrazione può conferire delega a singoli amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
In ogni caso, la nomina della persona delegata ad esprimere il voto della società nelle assemblee delle società controllate, come pure il conferimento delle relative istruzioni, devono essere sempre deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel suo seno, un Comitato Esecutivo determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
13.2 Il Comitato Esecutivo è composto da tre amministratori. In ogni caso, almeno un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo dovranno appartenere al genere meno rappresentato. L'amministratore delegato fa parte di diritto del Comitato Esecutivo. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.
13.3 Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti. La durata in carica del Comitato Esecutivo non può superare quella degli amministratori che lo compongono.
13.4 La presidenza del Comitato Esecutivo spetta all'amministratore delegato; in mancanza, o in assenza di quest'ultimo le relative funzioni, ivi compreso il potere di proposta in merito alle deliberazioni da assumere, compete al componente più anziano d'età.
13.5 Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito dell'amministratore delegato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della società, ovvero qualsiasi altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.
13.6 Il ruolo di segretario del Comitato Esecutivo verrà assolto dal soggetto all'uopo nominato dal Comitato stesso su indicazione di chi presiede la riunione.
13.7 Il Comitato Esecutivo, da riunirsi almeno mensilmente, viene convocato dall'Amministratore Delegato con avviso da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e ai sindaci effettivi. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
13.8 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessario il voto favorevole di almeno due amministratori.
13.9 Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza.
13.10 Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo, con le medesime regole e modalità prescritte in materia per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
17.1 L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Nel rispetto del principio dell'adeguata diversificazione della composizione in termini di competenze, esperienze, età, proiezione internazionale e di genere, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti (ovvero un numero superiore qualora prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente) del Collegio Sindacale dovranno devono appartenere al genere meno rappresentato.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Per la nomina, revoca e sostituzione dei sindaci si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.
17.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa pro tempore vigente, tra cui quelli indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), di detto Decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio ed assicurativo. I sindaci possono assumere incarichi di componenti di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.
17.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.
17.4 I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
17.5 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.
La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.
In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.
Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) emittenti o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riguardo al limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo a) e/o con i soci che
hanno presentato o votato la lista di maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
c) in caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci;
d) qualora il Collegio Sindacale così formato non assicuri il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza;
e) qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se la sostituzione non consente il rispetto delle disposizioni statutarie sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.
L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi della normativa pro tempore vigente. Ai sindaci spetta anche il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.
17.6 Sono esclusi per i sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.
17.7 Il Collegio Sindacale, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge e dalla regolamentazione pro tempore vigente, vigila:
a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi;
e) su altri atti e fatti precisati dalla legge e dai regolamenti.
Il Collegio Sindacale verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, e pone particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.
17.8 II Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
17.9 Al fine del precedente art. 17.8: a) i responsabili delle funzioni di revisione interna, di risk management e di compliance inviano le rispettive relazioni delle proprie funzioni al Collegio Sindacale; b) il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano costantemente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.
17.10 Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di potere, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla società.
17.11 I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
17.12 II Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori ed a tutte le strutture di controllo interno notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
17.13 Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, e in particolare all'obbligo di riferire senza indugio alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e, in generale ove previsto, di riferire ad altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità di gestione o alle violazioni di norme, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalla dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
17.14 II Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio Sindacale con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.
17.15 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
17.16 Il Collegio Sindacale si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.
19.1 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato, entro i limiti dei poteri delegati. Essi hanno la facoltà di rappresentare la società in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.
19.2 In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'amministratore delegato, la rappresentanza della società spetta all'amministratore più anziano d'età.
19.3 Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'amministratore delegato possono, entro i limiti dei poteri delegati, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la società, oltreché ai dipendenti, anche a persone estranee alla stessa, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dagli stesse determinate, anche singolarmente.
• di approvare l'abrogazione dell'art. 13 dello Statuto Sociale e conseguente nuova numerazione degli artt. 14 a 24 dello Statuto Sociale
• di approvare l'introduzione dell'art. 25 dello Statuto Sociale, nella seguente versione:
Articolo 25: disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020
25.1 Le modifiche introdotte al presente Statuto dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 avranno efficacia dalla stessa data di relativa approvazione, espletati gli adempimenti autorizzativi e pubblicitari di legge e fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 25.2. 25.2 Le modifiche introdotte al presente Statuto dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 all'art. 10 avranno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a tale deliberazione.
25.3 Fino alla data di entrata in vigore dell'art. 25.2, troverà applicazione in via transitoria la versione dell'art. 10-bis di seguito riportata.
***
10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea composto da 9 membri i quali:
a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica e sono in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;
c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;
d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;
e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.
10.2 Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.
Ai fini delle nomine o della cooptazione degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi da perseguire, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini. I risultati di tali analisi devono essere indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a nominare gli amministratori, di modo che gli azionisti, nello scegliere i candidati, possano tenere conto delle professionalità richieste. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza tra la composizione qualiquantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di tre e massimo di nove, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, insieme o separatamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) – ovvero la diversa minore percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente – del capitale sociale avente
diritto di voto nelle deliberazioni Assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo.
Le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società di gestione del mercato almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a presidente del Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, che contenga un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo, che identifichi per quale profilo teorico costui risulti adeguato, e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:
a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) è eletto un numero di amministratori pari a sei, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della società;
b) due amministratori, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
c) un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3 sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3. Nel caso in cui siano state presentate e ammesse solo due liste il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b).
A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.
10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito.
Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) del comma 10.2, undicesimo capoverso, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare.
Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) del comma 10.2, undicesimo capoverso, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e potranno nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
10.6 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.2, undicesimo capoverso, lettera a), del presente Statuto. In assenza di liste presentate e ammesse, il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità e maggioranze di legge.
10.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un amministratore delegato conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire al medesimo amministratore delegato anche la carica di direttore generale. La carica di direttore generale può essere attribuita esclusivamente all'amministratore delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un vicepresidente, conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del presidente, di presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
10.8 II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo. 10.9 I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. Essi sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. I componenti non esecutivi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
10.10 Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario nella persona di un amministratore ovvero di un dirigente o quadro direttivo della società o un suo sostituto, oppure di un consulente esterno.
10.11 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.
• conferire alla Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per: (i) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese; (ii) effettuare il deposito e l'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra.
Milano, 1° aprile 2020
Per il Consiglio di Amministrazione Avv. Luitgard Spögler Presidente del Consiglio di Amministrazione
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.