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Banca Mediolanum

Audit Report / Information Mar 24, 2025

4204_10-k-afs_2025-03-24_6605fa4f-d6c9-4166-bc8e-c502800c607e.pdf

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Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi dell'articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n° 537/2014

Agli azionisti di Banca Mediolanum SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del gruppo Mediolanum (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2024, dal conto economico consolidato, dal prospetto della redditività consolidata complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa, che include le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi contabili IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board e adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del DLgs n° 38/05 e dell'articolo 43 del DLgs n° 136/15.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto a Banca Mediolanum SpA (la Società) in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.

Aspetti chiave
Procedure di revisione in risposta agli
aspetti chiave
Valutazione delle passività assicurative
Nello svolgimento della revisione contabile
per residua copertura - rami vita
abbiamo tenuto in considerazione il sistema di
controllo interno rilevante per la redazione del
Nota Integrativa del bilancio consolidato
bilancio consolidato al fine di definire le
Parte A – Politiche contabili, paragrafo "15
procedure di revisione appropriate nelle
Attività e passività assicurative"
circostanze. In particolare, abbiamo effettuato
Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale,
la comprensione e la valutazione del disegno
sezione 11 del passivo "Passività Assicurative –
dei controlli rilevanti in ambito monitoraggio,
voce 110"
classificazione e valutazione delle passività
Parte C – Informazioni sul conto economico,
assicurative e la verifica dell'efficacia operativa
sezione 10 "Risultato dei Servizi Assicurativi –
di tali controlli.
voce 160" e sezione 11 "Saldo dei Ricavi e Costi di
natura finanziaria relativi alla gestione
Le nostre procedure di revisione sulla
assicurativa - Voce 170"
valutazione delle passività per residua
copertura includono le seguenti principali
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024
attività:
include passività assicurative, iscritte nella voce
110 del passivo, pari a Euro 25.804 milioni, di cui
verifica dell'accuratezza e della

Euro 25.480 milioni relativi alle passività per
completezza delle basi dati mediante lo
residua copertura dei rami vita, che
svolgimento di procedure di validità per
rappresentano circa il 30 per cento del "Totale del
un campione di premi, confrontando le
passivo e del patrimonio netto".
informazioni presenti nel sistema
informatico delle società del Gruppo con
Tali passività per residua copertura, contabilizzate
le evidenze a supporto ottenute dalla
sulla base di quanto previsto dal principio
direzione;
contabile internazionale IFRS 17, comprendono i
flussi di cassa attesi attualizzati (Present Value of
analisi critica delle metodologie e delle

Future Cash Flow o PVFCF), corretti per tenere
assunzioni adottate dalla direzione nel
conto dei rischi non finanziari (Risk Adjustment)
rispetto del principio contabile di
e il margine sui servizi contrattuali (Contractual
riferimento IFRS 17;
Service Margin o CSM), che rappresenta il valore
attuale degli utili futuri sui contratti assicurativi
confronto delle metodologie e delle

che sarà rilasciato a conto economico secondo
assunzioni, di cui al punto precedente,
logiche coerenti con il servizio assicurativo
con le prassi di mercato;
prestato nel periodo.
verifica della corretta individuazione dei

L'IFRS 17 "Contratti assicurativi" si caratterizza
costi attribuibili ai contratti assicurativi,
per un'elevata complessità interpretativa e
nella prospettiva del Gruppo quale
operativa, dovuta alla presenza di numerosi
conglomerato finanziario.
aspetti che richiedono l'applicazione di un elevato
grado di soggettività tra cui:
Inoltre, con il supporto degli esperti in scienze
attuariali appartenenti alla rete PwC, abbiamo
la valutazione delle passività per residua
effettuato le seguenti attività:
copertura dei contratti assicurativi dei rami
vita secondo il "General Model - GM" o il
"Variable Fee Approach - VFA"; tale

Aspetti chiave Procedure di revisione in risposta agli
aspetti chiave
misurazione presuppone l'utilizzo di verifica delle metodologie e delle ipotesi
metodologie e modelli di calcolo di tipo
statistico-attuariale caratterizzati da un sottostanti il calcolo delle passività per
elevato grado di soggettività nella scelta dei residua copertura per ciascuna
parametri utilizzati (quali, ad esempio, componente, anche attraverso l'analisi dei
ipotesi di riscatto, mortalità, versamenti principali indicatori di performance;
aggiuntivi, ipotesi di spesa, sinistrosità ricalcolo indipendente del PVFCF delle
attesa e tasso di sconto) per lo sviluppo della
stima dei flussi finanziari futuri, nonché passività per residua copertura per un
l'aggiustamento per il rischio non campione di polizze;
finanziario; analisi dei criteri di valutazione delle unità
la valutazione del rilascio a conto economico
di copertura ai fini del rilascio del margine
del Contractual Service Margin quale sui servizi contrattuali a conto economico;
riconoscimento degli utili sui servizi analisi dei movimenti delle passività per
assicurativi erogati. La determinazione delle
modalità del rilascio è anch'essa residua copertura di inizio e fine periodo
caratterizzata da un elevato grado di su base campionaria;
soggettività nell'identificazione delle unità di verifica dell'onerosità dei contratti e della
copertura.
Le passività assicurative per residua copertura definizione delle Unit of Account, quali
sono una posta la cui componente di stima è livello di aggregazione dei contratti
rilevante e dipende dalle assunzioni attuariali assicurativi.
utilizzate per la determinazione della stessa. Dato Infine, abbiamo verificato la completezza e
il significativo livello di giudizio professionale l'adeguatezza della relativa informativa di
richiesto tale voce è stata valutata un aspetto bilancio riportata nella nota integrativa
chiave per la revisione del bilancio consolidato del consolidata, anche in relazione a quanto
Gruppo. previsto dai principi contabili di riferimento.
Stima dei fondi per rischi e oneri correlati Abbiamo compreso e valutato la configurazione
alle indennità riconosciute alla rete dei controlli rilevanti ai fini dell'identificazione,
Nota integrativa del bilancio consolidato: del monitoraggio e della rilevazione dei fondi
Parte A – Politiche contabili, paragrafo "10 - per rischi e oneri al 31 dicembre 2024, nonché
Fondi per rischi e oneri" verificato la loro efficacia operativa.
Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, Abbiamo discusso con la direzione e con le
sezione 10 del passivo "Fondi per rischi e oneri – funzioni coinvolte circa la natura dei fondi
voce 100" iscritti in bilancio e l'appropriatezza
Parte C – Informazioni sul conto economico, metodologica delle valutazioni effettuate, al
sezione 13 "Accantonamenti netti ai fondi per fine di determinare gli opportuni
rischi e oneri – voce 200" accantonamenti a tali fondi.

Aspetti chiave Procedure di revisione in risposta agli
aspetti chiave
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024
include fondi per rischi e oneri pari a 342 milioni
di Euro, di cui 292 milioni di Euro relativi a
indennità contrattuali e premiali riconosciute ai
promotori finanziari del Gruppo.
La valutazione dei fondi per rischi e oneri
stanziati a fronte delle indennità contrattuali e
premiali riconosciute ai promotori finanziari, è
oggetto di un articolato processo di stima basato
sull'analisi delle clausole contrattuali e dei
regolamenti interni, sulla valutazione dei criteri
attuariali, nonché su altri parametri storico
statistici relativi all'operatività della rete.
In considerazione della rilevanza delle voci di
bilancio, della complessità dei processi di stima e
dell'elevato grado di giudizio professionale
richiesto, abbiamo ritenuto la valutazione dei
fondi per rischi e oneri correlati alle indennità
riconosciute alla rete dei promotori finanziari un
aspetto chiave dell'attività di revisione.
In particolare, abbiamo svolto le seguenti
procedure di revisione, anche con il supporto
degli esperti in scienze attuariali appartenenti
alla rete PwC:

ottenuto e analizzato i criteri di
rilevazione e valutazione dei fondi rischi
e oneri iscritti in bilancio e valutato la
loro ragionevolezza e coerenza con
quanto previsto dalla normativa di
riferimento e dai regolamenti delle
diverse indennità;

ottenuto e compreso i modelli di calcolo
utilizzati dalla direzione per la stima dei
fondi in esame e verificato la loro
accuratezza matematica;

verificato la ragionevolezza delle
assunzioni e delle ipotesi attuariali
utilizzate nei modelli di calcolo;

verificato, su base campionaria,
l'accuratezza dei dati di input e la
ragionevolezza delle metodologie
adottate;

analizzato criticamente i risultati delle
attività di verifica svolte dalle funzioni a
vario titolo coinvolte nel processo di
determinazione di tali fondi rischi e
oneri;

esaminato la coerenza dei modelli, dei
dati e delle assunzioni utilizzati per
determinare i fondi rischi,
confrontandoli con le dinamiche storiche
registrate nel corso dell'anno, al fine di
valutare la capacità predittiva dei
modelli adottati dal management.
Abbiamo, infine, proceduto a verificare la
completezza e l'adeguatezza dell'informativa
fornita in bilancio, secondo quanto previsto
dai principi internazionali, nonché dal quadro
regolamentare applicabile.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità ai principi contabili IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board e adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del DLgs n° 38/05 e dell'articolo 43 del DLgs n° 136/15 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Banca Mediolanum SpA o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

  • abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
  • abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo;

  • abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
  • siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un'entità in funzionamento;
  • abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
  • abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le azioni intraprese per eliminare i relativi rischi o le misure di salvaguardia applicate.

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 537/2014

L'assemblea degli azionisti d Banca Mediolanum SpA ci ha conferito in data 9 aprile 2019 l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum per gli esercizi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2028.

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società nell'esecuzione della revisione legale.

Confermiamo che il giudizio sul bilancio consolidato espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell'articolo 11 del citato Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815

Gli amministratori di Banca Mediolanum SpA sono responsabili per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea in materia di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format) (nel seguito "Regolamento Delegato") al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, da includere nella relazione finanziaria annuale.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 700B al fine di esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 è stato predisposto nel formato XHTML ed è stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.

Giudizi e dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del DLgs 39/10 e ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs 58/98

Gli amministratori di Banca Mediolanum SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2024, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio consolidato e la loro conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di:

  • esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs 58/98, con il bilancio consolidato;
  • esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs 58/98;
  • rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione e in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs 58/98.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e le specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs 58/98 sono coerenti con il bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2024.

Inoltre, a nostro giudizio, la relazione sulla gestione, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, e le specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs 58/98 sono redatte in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e-ter), del DLgs 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Il nostro giudizio sulla conformità alle norme di legge non si estende alla sezione della relazione sulla gestione relativa alla rendicontazione consolidata di sostenibilità. Le conclusioni sulla conformità di tale sezione alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 sono formulate da parte nostra nella relazione di attestazione ai sensi dell'articolo 14-bis del DLgs 39/10.

Milano, 24 marzo 2025

PricewaterhouseCoopers SpA

Giovanni Ferraioli (Revisore legale)

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