AGM Information • Apr 30, 2020
AGM Information
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| From | [email protected] |
|---|---|
| Sent | 23/04/2020 19:06:40 |
| Received | 23/04/2020 19:06:39 |
| To | [email protected] |
| Cc | [email protected]; [email protected]; [email protected] |
| Subject | Deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione diAutogrill SpA |
RISERVATO - Alla cortese attenzione della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo
Si trasmette quanto in oggetto.
Cordialmente
Schematrentaquattro SpA
Treviso, 23 aprile 2020
Spett.le
via posta elettronica certificata: autogrill(@legalmail.it
La sottoscritta Schematrentaquattro S.p.A., con sede legale in Piazza del Duomo n. 19, Treviso, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso - Belluno 03914040260, titolare alla data odierna di numero 127.454.400 azioni ordinarie rappresentative del 50,1% del capitale sociale di Autogrill S.p.A., con sede legale in Novara, via Luigi Giulietti, 9, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 03091940266, con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in unica convocazione per il 21 maggio 2020, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A., a seguire il deposito effettuato da parte della scrivente in data 20 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58/1998, delle proposte di deliberazione relative al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la durata del mandato e il relativo compenso,
(1) soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. (2) soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato e dell'art.10 dello statuto di Autogrill S.p.A.
Schematrentaquattro S.p.A. (Società avente unico socio) Piazza del Duomo 19 - 31100 Treviso Telefono 0422.5995 Telefax 0422.412176 Cod.Fisc., P.IVA e nº iscriz. Reg.Imprese Treviso - Belluno 03914040260 - R.E.A. CCIAA TV 308308 - Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v. La presente è corredata dalla seguente documentazione:
Distinti saluti.
Schematrentaquattro S.p.A. Sergio De Simoi - Amministratore Unico
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABI (conto MT) 03069 |
CAB | 11711 | |||
| denominazione | INTESA SANPAOLO S.P.A. | ||||
| 2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari | |||||
| ABI | CAB | ||||
| denominazione | |||||
| 3. data della richiesta (ggmmssaa) 16042020 |
4. data di invio della comunicazione 16042020 |
(ggmmssaa) | |||
| 5. n.ro progressivo annuo | 6. n.ro della comunicazione precedente | 7. causale | |||
| 01000252 | 000000000 | ામક | |||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | |||||
| cognome o denominazione | SCHEMATRENTAQUATTRO SPA | ||||
| nome | |||||
| codice fiscale | 03914040260 | ||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||
| data di nascita (ggmmssaa) | 000000000 | nazionalità | ITALIA | ||
| PIAZZA DEL DUOMO 19 indirizzo |
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| TREVISO città |
(TV) | Stato | ITALIA | ||
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||
| ISIN o Cod. interno IT0001137345 |
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| AUTOGRILL SPA denominazione |
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| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 127.454.400,000 |
|||||
| 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - natura |
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| Beneficiario vincolo | |||||
| 13. data di riferimento (ggmmssaa) |
14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile | |||
| 16042020 | 27042020 | DEP | |||
| 16. note | |||||
| PRESENTAZIONE LISTA PER IL RINNOVO DEL CDA | |||||
| Firma dell'Intermediario 17. Sezione riservata all'Emittente |
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| nell'Elenco Data della rilevazione |
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| Causale della rilevazione: | Iscrizione | Maggiorazione | Cancellazione | ||
| Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione | |||||
| Firma dell'Emittente | ANPACILO SPA |
Il sottoscritto, Paolo Zannoni, nato a Ravenna il 17/08/1948, codice fiscale ZNNPLA48M17H199J, residente in Milano, Via Cavalieri del Santo Sepolcro 12/A, ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
(Luogo e Data)
Milano, 17.04.2020
In fede,
(Firma)
_________________________________
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[…]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. […]
[…]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Paolo Zannoni has been Advisory Director at Goldman Sachs International and Chairman of the Italian Investment Banking business until 31/12/2018.
Prior to this, Paolo was Co-Chief Executive Officer of the Goldman Sachs Russia/CIS business from 2012. He was Head of Italy Region at Goldman Sachs from 2000 until 2013.
Member of the IBS (Investment Banking Services) senior leadership Council from 2007 to 2015.
Paolo joined Goldman Sachs in 1994. He was named managing director in 1997 and became partner in 2000.
Before joining Goldman Sachs he was Senior Vice President for Development of International Affairs at the Fiat Group, where he served as president of Fiat in Washington from 1985 to 1989. From 1990 to 1992 he was head of Fiat in URSS and then CIS.
He is currently Chairman of the Board of Directors of Autogrill SpA, Chairman of Dolce and Gabbana Holding and the Secretary of the Board of Directors of Beretta Holding S.p.A. He served as Chairman of the Italian energy and telecommunications Prysmian Group from 2005 to 2012.
Paolo graduated from Bologna University in Political Science and received a Masters of Philosophy in Political Science from Yale University.
At the Yale School of Management, he is an Executive Fellow of International Center for Finance (ICF), an Advisory Board Member of the ICF and the Jackson Institute of international affairs and a Lecturer in the Practice of Management.
| à So ie in t ta te c q uo u n la to ta to eg m er ca r o m en ( i l ia ) ta te no o e s ro |
à So ie ic iv t t c as s ur a e |
à So ie f in ia ie t c an z r |
à So ie ba ie t c nc ar |
à So ie t c co n im io tr t to p a on n e io su p er re a i l ia d i d i 5 Eu m r ro |
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| ie So à t c |
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| 1 | Be t ta re l d H in o g |
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| 2 | lc D o e e G b ba a na l d H in o g |
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| 3 | lc D o e e G b ba a na Tr de k a m ar |
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Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Data 20 Aprile 2020
Nome Paolo Zannoni
Firma _________________
Il sottoscritto, Gianmario Tondato Da Ruos, nato a Oderzo (TV) il 12/02/1960, codice fiscale TNDGMR60B12F999W, residente in Milano, Piazza Mondadori n. 3, ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
(Luogo e Data)
Milano, 20 Aprile 2020
In fede,
(Firma) _________________________________
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[…]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. […]
[…]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Amministratore Delegato e Group CEO di Autogrill da aprile 2003 (Amministratore da marzo 2003).
Nato a Oderzo (Treviso) nel 1960, dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia, inizia il suo percorso professionale in Nordica S.p.A., proseguendo quindi in Arnoldo Mondadori Editore e in diverse società del Gruppo Benetton.
È entrato nel Gruppo Autogrill nel 2000, trasferendosi negli Stati Uniti per guidare l'integrazione della controllata americana HMSHost Corporation. Ha gestito quindi un'importante fase di riorganizzazione e focalizzazione strategica delle attività in concessione del Gruppo e di diversificazione del business per settore, canale e area geografica. Attraverso una politica internazionale di sviluppo organico e per acquisizioni ha portato Autogrill al raddoppio del fatturato nel settore Food & Beverage, mentre le acquisizioni di Aldeasa S.A., Alpha Group Plc. e World Duty Free Europe Ltd. e la loro successiva integrazione hanno trasformato il Gruppo nel primo operatore mondiale di retail aeroportuale nel 2008. Un percorso che è proseguito con la Scissione e contestuale quotazione di World Duty Free S.p.A. nel 2013.
E' attualmente Chairman di HMSHost Corporation, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill Italia S.p.A. e Autogrill Europe S.p.A., Independent Director di International Game Technology PLC e Membro dell'Advisory Board di Rabo Bank.
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Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo. In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Data 20 Aprile 2020
Nome Gianmario Tondato Da Ruos
Firma _________________
Il sottoscritto, Alessandro Benetton, nato a Treviso il 2/3/1964, codice fiscale BNTLSN64C02L407Z, residente in Ponzano Veneto (TV), Via Volpago Sud 25 I, ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
Treviso, lì 21 aprile 2020
In fede,
Dr. Alessandro Benetton
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[…]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. […]
[…]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Nato nel 1964 a Treviso. È laureato cum laude in Business Administration all'Università di Boston. Nel 1991 ha conseguito un Master in Business Administration all'Università di Harvard.
La sua carriera professionale inizia in Goldman Sachs, come analista nel settore Mergers & Acquisitions. Nel 1992 fonda 21 Invest, allora holding di partecipazioni, oggi gruppo europeo di investimenti presente in Italia, Francia e Polonia.
È presidente e amministratore delegato di 21 Invest S.p.A., consigliere di Edizione S.r.l. e di Autogrill (dal 1997). E' presidente del consiglio di amministrazione di 21 Investimenti SGR S.p.A. e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di 21 Centrale Partners S.A.
Nel 2010 è nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Nel 2017 diventa Presidente di Fondazione Cortina 2021, ente preposto all'organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021.
Treviso lì 21 aprile 2020
Dr. Alessandro Benetton
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| 3 |
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Treviso, lì 21 aprile 2020
Dr. Alessandro Benetton
La sottoscritta, Franca Bertagnin Benetton, nata a Conegliano il 23/10/1968, residente a Treviso in via Buranelli 19, codice fiscale BRTFNC68R63C957R, ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
La sottoscritta allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
Treviso, 17 Aprile 2020 In fede
Articolo 147-quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Requisiti di onorabilità")
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[ ...]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
[ ... ]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[ ...]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[ ... ]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i] la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i] la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A.
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Nata nel 1968 a Conegliano (Treviso). È laureata alla Boston University. Nel 1996 ha conseguito un Master in Business Administration all'Università di Harvard.
La sua carriera professionale inizia in Colgate-Palmolive a New York come Product Manager all'interno del Global Business Development e prosegue nello stesso ruolo per il marchio Palmolive Body Care ad Amburgo, Germania. Rientra in Italia per occuparsi di consulenza strategica in Bain & Co. per poi passare in Benetton S.r.l.
Attualmente è Amministratore Delegato di Evoluzione S.p.A., di Evoluzione Finanziaria Srl, ed è Amministratore Unico di Evoluzione Immobiliare s.r.l.; ricopre la carica di Consigliere di Edizione S.r.l., Benetton S.r.l., Autogrill S.p.A., Telepass S.p.A., e Fondazione Benetton. E' inoltre Consigliere Indipendente di Wendel Group e membro del Comitato Audit.
E' membro dell'European Advisory Board di Harvard Business School e membro dell'International Advisory Board di Boston University.
Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi della delibera adottata in data 12/3/2020 dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.
| Società quotate in un mercato regolamentato (italiano o estero) |
Società assicurative |
Società finanziarie | Società bancarie | Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | |
| 1 | Wendel Group |
Amministratore Indipendente N.E. Comitato Audit |
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| 2 | Edizione S.r.1. |
Consigliere N.E. |
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Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specutivo o non esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si gruppo di appartenenza.
Data (17 Aprile 2020 Nome Franca Bertagnin Benetton Firma
La sottoscritta, Rosalba Casiraghi, nata a Milano il 17 giugno 1950, codice fiscale CSRRLB50H57F205Y, residente in Fino Mornasco (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 2, ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
Fino Mornasco, 16 aprile 2020
In fede,
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[…]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. […]
[…]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Diploma liceo classico.
Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi.
Revisore dei conti n 11897 dal 12/4/1995
Ha iniziato la carriera lavorativa alla Carrier, del gruppo Utc, al controllo di gestione diventandone il responsabile.
Poi dirigente, in qualità di direttore finanziario, della società di distribuzione in Italia della Yamaha Motors co. Dopo queste esperienze ha intrapreso attività imprenditoriali e professionali assumendo incarichi di amministratore e sindaco in società industriali e finanziarie.
In questi anni ha collaborato alla pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei controlli ed in materia di corporate governance e con la stampa economica, in particolare per molti anni ha svolto consulenza tecnica su temi economici e finanziari.
Attuali incarichi:
| Eni S.p.A Presidente Collegio Sindacale |
|---|
| illimity bank S.p.A Presidente Consiglio d'Amministrazione |
| Whirlpool EMEA S.p.A Sindaco effettivo |
| Sea S.p.A Sindaco effettivo |
| Luisa Spagnoli S.p.A Consigliere di Amministrazione |
| SPA.PI S.R.L Consigliere di Amministrazione (gruppo Luisa Spagnoli) |
| SPA.IM S.R.L. Consigliere di Amministrazione (gruppo Luisa Spagnoli) |
Principali precedenti incarichi:
Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi della delibera adottata in data 12/3/2020 dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.
| à So ie in t ta te c q uo u n la to ta to m er ca r eg o m en ( i l ia ) ta te no o e s ro |
à So ie t c ic iv t as s ur a e |
à So ie f in ia ie t c an z r |
à So ie ba ie t c nc ar |
à So ie im io t tr c co n p a on io t to ne s up er re a 5 i l ia d i d i Eu m r ro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So ie à t c |
Ca ic r a |
So ie à t c |
Ca ic r a |
So ie à t c |
Ca ic r a |
So ie à t c |
Ca ic r a |
So ie à t c |
Ca ic r a |
|
| 1 | i S. En A p. |
de Pr i te es n l le io co g in da le s ca |
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| 2 | i l l im i ba k ty n S. A p. |
i de Pr te es n No n iv t es ec u o |
||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 |
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Data 16 aprile 2020
Nome Rosalba Casiraghi
Firma
Il sottoscritto, a LAURA COLL, codice fiscale a churce a condice a collection a lil residente in NILA NO ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
di [essere / non essere] in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
(Luogo e Data)
In fede,
(Firma)
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[…]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. […]
[…]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Laura Cioli è nata nel 1963, è laureata con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Bologna, è abilitata alla professione di ingegnere e ha conseguito un Master in Business Administration presso la SDA Bocconi di Milano.
Laura Cioli ha servito in qualità di top manager esecutivo diverse aziende globali leader nei settori telecomunicazioni, media, energia, financial services, management consulting.
In particolare è stata: (i) Chief Executive Officer in Gedi Gruppo Editoriale (ii) Chief Executive Officer in RCS Mediagroup, (iii)Chief Executive Officer in CartaSi, (iv) Chief Operating Officer in Sky Italia (Gruppo News Corporation), (v) Senior Vice President in ENI Gas & Power, (vi) Executive Director in Vodafone Italia con nel tempo diversi ruoli tra cui Direttore Strategia e Business Development, Direttore Operations, Direttore Divisione Business, (vii) Partner in Bain & Company.
Laura Cioli ha anche servito come non-executive director vari Board di società quotate tra cui Telecom Italia, Salini-Impregilo, World Duty Free Group, Cofide. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Pirelli, del Consiglio di Amministrazione di Consiglio di Amministrazione di Sofina.
Laura Cioli was born in 1963, holds a cum laude degree in Electronic Engineering from Bologna University, is chartered engineer and holds an MBA from Bocconi University.
Laura Cioli has served as a top executive at leading global corporations in different industries including telecommunication, media, energy, financial services, management consulting.
In particular she has been(i) Chief Executive Officer at Gedi Gruppo Editoriale (ii) Chief Executive Officer at RCS Mediagroup, iii) Chief Executive Officer at CartaSi; (iv) Chief Operating Officer and member of the Board of Directors at Sky Italia (News Corporation Group), (v) Senior Vice President at ENI Gas & Power, (vi) Executive Director at Vodafone Italia, member of the Executive Committee of the company since joining with different roles over time including Strategy and Business Development Director, Operations Director, Business Division Director, (vii) Partner at Bain and Company.
Laura Cioli has also served as non-executive director different Boards of listed companies including Telecom Italia, Salini-Impregilo, World Duty Free Group, Cofide. She's currently non Executive Director at Pirelli, at Brembo and at Sofina.
Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi della delibera adottata in data 12/3/2020 dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.
| Società quotate in un mercato regolamentato (italiano o estero) |
Società assicurative | Società finanziarie | Società bancarie | Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | |
| 1 | PIRELLI | CNE | ||||||||
| 2 | BREAKBO | CNE | ||||||||
| 3 | SOFINA | CNE. | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| б |
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
23/04/2020 Nome LAURA COOL Firma
್ತಿ
La sottoscritta, Barbara Cominelli, nata a Milano il 30/05/1970, codice fiscale CMNBBR70H70D198T, Via Fetonte 12, Milano, ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata di Schematrentaquattro S.p.A. (di seguito
previsto rinnovo dell'arcano e sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
La sottoscritta allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle consentatione coaratteristiche e personali e e e personaliza in inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi della della Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
| (Luogo e Data) I and |
18/04/20 | |
|---|---|---|
| In fede, (Firma) |
||
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[ ...]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal credetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, g. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
gl ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimatia e alle informazioni antimalia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
[ ...]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018|
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, lii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilieva;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società:
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente
intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[ ...]
PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME A. RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVETO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 PEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
Articolo 1 ("Competenze del Consiglio di Amministrazione")
(...)
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
1 Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato 'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
"a) un Amministratore esecutivo in altra società quotata in un mercato
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società finanziaria, bancaria o i) la carica di Consignere escutivo in una società finanziaria, bancaria o
regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o
regolamentato (ita regolamentato (fitaliano o estero), etto superiore a 5 miliardi di Euro e
assicurativa o con un patimono netto superioro o Sindaco (o di membro di altro organo di
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
controllo) in più di tre delle predette societa,
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non
deve ricoprire: deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica i) la carica di Consigliere esse anno in pinaco (o di membro di altro organo di
di Consigliere non esecutivo o circà indicote ovvero di Consigliere non vattro delle società indicate, ovvero
controllo) in più di quattro delle società indicato, con più di sei delle predette
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
societa.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra Una pluranta di micalieni Ticoperia in costesso gruppo societario - salvo quanto
indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo Autogrill - sarà indicate al punto (aji) appartencia a ano atesto al Gruppo Autogrill - ssa'à
di seguito previsto per le società appartenenti al Cropporso di incarichi di di seguito previsto per le socico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di computata come un unico incarico, il quan, noroiaistratore non esecutivo o di
amministratore esecutivo e di incarichi considerato, considerato, come un amministratore esecutivo e ui meareni ur ca ca considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
incarico di ammilistratore escedavo:
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarità cientranti nelle categorie Restano esclusi dal calcolo dei minic a centuali società rientranti nelle categorie
orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientramil S o offentanento gii medificia il appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A...
Sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti condi amministratore o di
sopra indicate al punto (aji) apparteiren a ci amministratore o di sindaco (o di
In ogni caso, prima di assumere il è imalia acceptò non partecipata o controllata. ln ogni caso, prima di assumero di institra società non partecipata o controllata,
membro di altro organo di controllo in altra società non partecipata e esecutivo membro di altro organo di controllo, in tata bossolude l'assunzione esecutivo
direttamente o indirettamente, da Autogrillo S.p.A., l'Amministratore, dell'Incario direttamente o indirettamente, ua nuoghio ene preclude l'assunzione dell'incarico
informa il Consiglio di Ammii liità con la fungoni, attribuite, all'Amministratore informa il Consiglio di Animiistazione, exo per funzioni attribuite all'Amministratore
qualora riscontri incompatibilità con le funcil Cambi esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A.
esecutivo e con l'interesse di Autograi e, sulla informazioni ricevute dagli Il Consiglio di Amministrazione, bana bade note nella relazione sul governo amministratori, fileva almunistratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglio il Consiglio di Annimistrazione, noi, può per singoli casi discostarsi da essi in in carca, del criteri sopra munean, ponto della partecipazione dei Consiglieri ai
senso più restrittivo, tenendo anche conto della pariectronione schio più resultavo, nterno del Consiglio di Amministrazione.
comuan cosultuiti all'interno del Consiglio di vieto di concorrenza") del codice civile".
Barbara Cominelli vanta un'esperienza manageriale di oltre 25 anni nei settori ICT e Telco, Energia e Consulenza strategica, in Italia e all'estero, che le ha permesso di acquisire una vasta gamma di competenze: General Management, P&L Management, Corporate Governance/ESG, Strategia e M&A, Planning, Marketing, Customer Experience, Digitale, Operations e gestione di grandi team (3000 persone).
Il suo percorso e competenze distintive si caratterizzano per un costante focus sull'innovazione e sulla trasformazione digitale, facendo evolvere i modelli di business, identificando nuovi motori di crescita e reinventando i modelli di ingaggio con clienti e ecosistemi, ottimizzando i processi operativi e rinnovando la cultura e le organizzazioni, al fine di creare sviluppo sostenibile per le aziende, le istituzioni e la società.
Attualmente è COO, Direttore Marketing e Operations di Microsoft Italia, con la responsabilità di orchestrare e sviluppare il business delle varie soluzioni (modern workplace, cloud, dati e ai, digital transformation & business applications, device) contribuendo all'accellerazione della trasformazione digitale del Paese grazie alle nuove tecnologie come il cloud, l'intelligenza artificiale e i big data.
In precedenza è stata per 7 anni membro del global SLT di Vodafone Group e Direttore Digital, Commercial Operations e Wholesale di Vodafone Italia con responsabilità sui canali digitali e tradizionali, sulla digital transformation e sul business wholesale, gestendo un team di circa 3.000 dipendenti in tutta Italia.
Dal 2003 al 2010 è stata Direttore Strategia, Marketing, Pianificazione di Tenaris Dalmine (Techint), multinazionale leader nei prodotti e servizi per il settore energetico e ha ricoperto il ruolo di Consigliere e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione di So.Par.Fi Dalmine Holdings.
In precedenza è stata Partner di una società di Venture Capital in Lussemburgo, gestendo investimenti nel settore High-Tech in Italia, Francia e USA ed è stata Manager per la società di consulenza strategica A.T.Kearney lavorando negli negli uffici di Londra e Milano: una delle manager più giovani in Europa, ha gestito progetti di consulenza strategica nei settori Automotiv, FMCG e HighTech. Ha iniziato la sua carriera all'Università Bocconi come Assistant Professor e Ricercatrice per i corsi di Marketing e Analisi del Settore e della Concorrenza.
È stata nominata da InspiringFifty tra le 50 donne europee più influenti nel mondo della tecnologia nel 2016 e nel 2017; nel 2017 ha ricevuto da Le Fonti il premio "Digital Director dell'anno" ed è stata nominata tra le 10 top manager del Digitale in Italia da Digitalic e tra le 10 manager del settore tecnologico dal CorrieredellaSera Innovazione. Nel 2014 ha ricevuto il premio "Merito e Talento" di ALDAI e nel 2010 il premio "Giovane Dirigente dell'anno" di Federmanager.
Con la sua squadra ha ricevuto una dozzina di premi sia in Italia sia all'estero nell'ambito del Digitale, della Customer Experience e dell'innovazione.
Vanta un'ampia esperienza internazionale e track record nella gestione di team multiculturali: ha studiato e lavorato in Italia, UK, USA, Spagna, Olanda.
Ha una Laurea 110 con lode all'Università Bocconi e il MASTER CEMS-MIM in International Management, presso Bocconi e ESADE (Barcellona) e ha completato la sua formazione con scambi accademici ed programmi di formazione post laurea alla Rotterdam School of Management, alla SDA Bocconi e a Stanford.
È Amministratore indipendente nel CdA di ERG S.p.A., Consigliere di ValoreD e membro del comitato scientifico della fondazione SNAM.
Da sempre appassionata e impegnata sui temi ESG e sullo sviluppo dei talenti, è attiva in numerose iniziative non profit per contribuire allo sviluppo delle competenze digitali dei giovani, con attenzione particolare alle giovani donne.
Vive a Milano, con suo marito, suo figlio e i due gatti.
| Società quotate in un mercato regolamentato (italiano o estero) |
Società assicurative | Società finanziarie | Società bancarie | Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro |
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| Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | |
| 1 | ERG SPA | CON USUECE N.E. INDICENTENE |
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Per gli incarichi di consigliere di amministrazione se trattasi di secutivo o non esecutivo o non esecutivo o non esecutivo anche solo con de con consiglere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di secutivo o non esecutivo, anche solo con
caso di più incarchi iconeci i In caso di più incarchi in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di
Data 180 4) 20 ARAARA CAN Nome Firma
Il sottoscritto, Massimo Di Fasanella D'Amore Di Ruffano, nato a Bari il 07/11/1955, codice fiscale DFSMSM55S07A662D, residente a Lausanne (CH), ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Datì) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
(Luogo e Data)
Lausanne, il 20-04-2020 In fede,
(Firma)

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[ ...]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei reguisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle

norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

[ ...]
[ ...]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[ ...]
[ ...]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018|
Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")
(3.1)
[ ... ]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:

(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente

intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]

A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[ ...]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:

"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A ..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".

Nato a Bari nel 1955, si è laureato in ingegneria all'Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna.
Dal 1980 al 1995 ha ricoperto varie posizioni in Procter & Gamble, nei settori marketing, operations e general management, in Europa e in Nord Africa.
Nel 1995 è diventato Vice President Marketing International in PepsiCo, contribuendo allo sviluppo del marchio Pepsi in America Latina, Cina e India.
Nel 1997 viene nominato Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Pepsi-Cola International e mantiene allo stesso tempo il ruolo di Business Unit General Manager per la Turchia e l'Asia Centrale. Tra il 2000 e il 2007, ricopre varie posizioni di leadership nella società: Senior Vice President Strategy and Development (2000-2002), President Latin American Region (2002-2005) ed Executive Vice President Commercial di PepsiCo International.
Nel 2007 è stato nominato CEO a capo della Divisione Beverages di PepsiCo per le Americhe e nel 2011- 2012 è stato President of the Global Beverages Group per la divisione Beverages di PepsiCo.
Dal 2012 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill e dal 2013 è consigliere di amministrazione di HMSHost Corporation.
In Autogrill riveste altresì le cariche di Lead indipendent director, Presidente del Comitato Strategie e Investimenti e Componente del Comitato per le Risorse Umane.
Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi della delibera adottata in data 12/3/2020 dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.
| Società quotate in un mercato regolamentato (italiano o estero) |
Società assicurative | Società finanziarie | Società bancarie | Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| б |
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo o circle secutivo, ande solo con
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
20/04/2020 Data Nome MASSIALO DI FASANEUA D'ATLORE Firma
labo (810s and Artonalbo) de de society suiligizeiboos 2010), conne responsive de Constition de de Connection de deb Comments one e riports
La sottoscritta, Maria Pierdicchi, nata a Schio (VI) il 18/09/1957, codice fiscale PRDMRA57P5815310, residente a Milano, Via del Caravaggio 4, ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrili" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione, innsvelli itumsiti saoisrishiali propesan almassiq alis b olasalli, lloa discubini dichiara
di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, imo sinsmevilesqmas
di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione;
A
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione; 9 From
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SHORSBEDITOrie
La sottoscritta allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in proprie caratteristiche personali e e professionali, alle a merito inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
uogo e Data)
In fede,
(Firma)
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[…]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. […]
[…]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Amministratore Indipendente di Autogrill S.p.A.
Nata a Schio (VI) nel 1957, si laurea in Economia Politica presso l'Università Bocconi nel 1982 e consegue nel 1988 un MBA With Honours in Finanza presso la New York University, Stern School of Business Administration. Presta servizio presso l'Università Bocconi e la World Bank in qualità di assistente ricercatrice nel settore Banking, dopodiché la sua carriera si orienta verso l'ambito dei servizi finanziari. Dopo un incarico a Citibank in qualità di Senior Financial Analyst nel settore del finanziamento delle imprese, diventa Direttrice Centrale di Premafin, una holding diversificata quotata, dove svolge il ruolo di responsabile del controllo strategico e finanziario di tre controllate quotate in borsa e dei rapporti con gli investitori per la holding.
Nel 1999 fa il suo ingresso in Borsa Italiana, dove progetta, lancia e gestisce il mercato azionario destinato alle imprese ad alta crescita, Nuovo Mercato, quotando 45 società e gestendo tutte le attività promozionali nei confronti degli investitori, gli emittenti e gli intermediari.
Nel 2003 assume la carica di amministratore delegato per Standard & Poor's Italy e, successivamente, di Responsabile Sud Europa per tutte le attovità di rating e di sviluppo delle relazioni con gli stakeholders.
Dal 2015 presta servizio in qualità di Consigliere Indipendente presso il Gruppo Luxottica. Nel 2016 è nominata dalla Banca d'Italia, Resolution Unit, quale amministratore unico indipendente delle quattro banche in risoluzione (Nuove Banche Marche, Etruria e Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti). A seguito del compimento, con successo, della risoluzione e del trasferimento di tre banche al gruppo UBI nel 2017, si conferma quale Consigliere Indipendente.
Dal maggio 2018 è Consigliere Indipendente di Unicredit, membro del Comitato Controlli Interni e Rischi e Presidente del Comitato Parti Correlate.
Dal 2019 è Presidente di Nedcommunity, l'associazione che riunisce gli amministratori non esecutivi e indipendenti.
Durante la sua carriera professionale presta servizio quale consigliere e vice presidente della American Chamber of Commerce, del Collegio San Carlo, e di numerosi advisory boards. È stata membro fondatore dell'associazione Valore D ed è attivamene impegnata in vari progetti allo scopo di sostenere la diversità di genere nelle imprese.
Per i risultati raggiunti nel corso della sua carriera è stata insignita del Premio Belisario nel 2001 e di altri riconoscimenti.
Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi della delibera adottata in data 12/3/2020 dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.
| Società quotate in un mercato regolamentato (italiano o estero) |
Società assicurative | Società finanziarie | Società bancarie | Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | |
| UNICADS 17 | CONSICLIBLE Non Esed |
UNCREAT | consiguiti NON E8EC |
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| 2 | KUXOTICA 897 |
CAE | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 |
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Dato Nome Firmo
Il sottoscritto, Paolo Roverato, nato a Padova il 04/04/1963, codice fiscale RVRPLA63D04G224I, residente in Padova, Via Strazzabosco 21 ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
(Luogo e Data)
Padova, 16/04/2020
In fede,
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[…]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. […]
[…]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Nato a Padova nel 1963, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, è Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Inizia la carriera professionale presso un primario studio commercialista di Padova e prosegue nel 1989 in Arthur Andersen S.p.A., diventando dirigente nel 1994 ed assumendo nel tempo crescenti responsabilità nell'ambito dell'organizzazione nazionale.
Dal 2002 è dirigente di Edizione S.r.l., ove gestisce un portafoglio di partecipazioni e l'attività di investment management.
Attualmente ricopre i seguenti incarichi: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato di Controllo e Corporate Governance, del Comitato per le Risorse Umane e del Comitato Strategie e Investimenti di Autogrill S.p.A.; Consigliere di Amministrazione di Autogrill Italia S.p.A. e di Autogrill Europa S.p.A.; Consigliere di Amministrazione di Edizione Property S.p.A., società che gestisce il patrimonio immobiliare del gruppo Edizione; Amministratore Unico di Edizione Agricola S.r.l., società a capo del polo agricolo del gruppo Edizione; Consigliere di Amministrazione di Maccarese S.p.A., di San Giorgio S.r.l e delle società argentine Cia de Tierras Sud Argentino S.A. e Ganadera Condor S.A..; Amministratore Delegato di Edizione Alberghi S.r.l.; Sindaco effettivo e membro del comitato di sorveglianza di Alì S.p.A.
In precedenza è stato Consigliere di Amministrazione delle seguenti società quotate alla borsa di Milano: World Duty Free S.p.A. (e membro del Comitato di Controllo e del Comitato Risorse Umane), società leader nel retail aeroportuale; Telecom Italia Media S.p.A., società media del gruppo Telecom; Gemina S.p.A., società holding di un portafoglio di partecipazioni (tra le quali Aeroporti di Roma ed Impregilo); Aeroporto di Firenze S.p.A.
| à So ie t ta te c q uo la to g m er ca re o ( i l ia ta te no o e s |
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|
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Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Padova, 16 aprile 2020
Paolo Roverato
La sottoscritta, Simona Scarpaleggia , nata a Roma il 13.08.1960, codice fiscale SCRSMN60M53H501G residente in Svizzera, Titlisstrasse 49 - 8032 Zurigo, ai fini della predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sarà presentata da Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione.
e, sotto la propria responsabilità,
con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
(Luogo e Data)
Zurigo, 18 Aprile 2020
In fede,
(Firma)
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
[…]
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. […]
[…]
[…]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà computata come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A..
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".

Nata a Roma il 13 Agosto 1960 Residente in Titlisstrasse 49- 8032 Zurigo - Svizzera Tel . +41.79.5727.867 e.mail : [email protected] Coniugata – 3 figli Twitter : @SScarpaleggia Linkedin: Simona Scarpaleggia
Maturità classica (1979) Laurea in Scienze Politiche (L.U.I.S.S. Roma - 1983) Master in Business Administration (CBS - SDA Bocconi Milan 1986)
Italiano: lingua madre Inglese: Fluente Francese: Buono Spagnolo: Buono Russo: Un tempo buono Tedesco: Intermedio
Una manager internazionale con consolidata esperienza nel settore dei beni di largo consumo e nel Retail, durante gli ultimi 12 anni ha ricoperto posizioni di vertice in due aziende del Gruppo IKEA. Ha servito come executive board member in diversi consigli d'amministrazione del gruppo IKEA e in Board di fondazioni ed organizzazioni non-profit. Un'innovatrice, una leader pragmatica e costruttiva con un talento per sviluppare il potenziale sia individuale che di squadra.
Dal Gennaio 2016 al Settembre 2017 – in virtù delle sue prerogative professionali e del comprovato e costante impegno sul campo – è stata nominata dal Segretario generale delle nazioni Unite Co-Chair – insieme al Presidente della repubblica di Costa Rica - del Panel di Alto Livello per l'emancipazione economica delle donne (UN High Level Panel for Women's Economic empowerment) nel contesto degli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile (SDG).
Simona Scarpaleggia è stata CEO di IKEA Svizzera dal 2010 al 2019 con piena responsabilità strategica e operativa strategie del retail di IKEA nel Paese. L'azienda conta 9 punti vendita, centri di distribuzione e una struttura e-commerce. L'anno fiscale 2019 si è concluso con risultati record: più di 1. 1 miliardi di CHF di fatturato, con una crescita del 4% sull'anno precedente, crescita di quota di mercato, con parametri di profittabilità ed efficienza al di sopra delle aspettative, così come i parametri qualitativi.
Dall' ottobre 2019 ha assunto un ruolo globale per il gruppo Ingka/IKEA guidando l'iniziativa "The future of work" che si propone di riqualificare la gran parte della forza lavoro (168.000 collaboratori, supportando la trasformazione del modello di business e ottimizzando i benefici degli investimenti in automazione e digitalizzazione.
In precedenza, ha ricoperto varie posizioni in IKEA Italia e altre aziende multinazionali come senior executive e HR Director.
È autrice del libro "The Other Half", pubblicato nel luglio del 2019 in vari Paesi da LID Publishing e da NZZ Libro in Inglese e in Tedesco. Il libro illustra i benefici e le opportunità che derivano dall'equità di genere e come raggiungerla per successi sostenibili.
Nel 2009 ha fondato Valore D, di cui è stata la prima presidente e nel 2013 ha co-fondato «Advance Women» in Switzerland in 2013, di cui pure è stata presidente. Entrambe le organizzazioni - i cui membri sono aziende - hanno la missione di promuove l'uguaglianza di genere a tutti I livelli delle organizzazioni attraverso iniziative e attività che portino benefici a clienti, aziende, economia e società.
Ott. 2019 – Oggi IKEA – Global Head of "Future of Work" Ingka Group Definire strategie e modalità di riqualificazione della forza lavoro del Gruppo (168.000 persone) anche in relazione al veloce processo di digitalizzazione in atto.
(Fatturato 1.1 miliardi CHF, organico 2700 persone, 9 punti vendita e eCommerce)
Principali responsabilità:
Risultati
(Fatturato 1.5 miliardi €, organico 6.000 persone)
Responsabile di 10 punti vendita, il business delle cucine su scala nazionale ottenendo (crescita del 16% in due anni) e del Food Business (solida e costante crescita in tre anni con un tasso doppio rispetto a quello totale dei prodotti di arredamento di IKEA Italia.
Store manager del punto vendita di Porta di Roma (Fatturato 110 milioni €, organico 470 persone)
Costituzione e apertura di un nuovo punto vendita affermando la presenza di IKEA nella parte nord della città e acquisendo quota di mercato ( sin dal primo anno di esercizio terzo punto vendita in Italia per fatturato e primo per profitto)
Country HR Manager
Principali progetti e risultati:
Specialista di relazioni industriali nella capogruppo Montedison.
Dal 2020 è membro indipendente nei seguenti Board
In precedenza, è stata membro executive nei seguenti Board:
Dal gennaio 2020:
In precedenza:
Camera di Commercio Svedese-Svizzera (2010-2019) Camera di Commercio Italiana- Svizzera (2011-2015)
Zurigo, Aprile 2020
| Società quotate in un mercato regolamentato (italiano o estero) Carica Società C.N. E Hornbach Holding AG & Co.KGaA (Gruppo Hornbach) C.N. E Hornbach Baumarkt AG (Gruppo Hornbach) |
Società assicurative | Società finanziarie | Società bancarie | Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | ||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Data 18.04.2020 Nome Simona Scarpaleggia
Mollo Firma.
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[…]
[…]
[…]
3.
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
[…]
[…]
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")
(3.1)
[…]
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
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+J,
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[…]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
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Catherine Gérardin Vautrin, che ha conseguito un master in giurisprudenza ed è laureata alla scuola di business HEC, è un noto manager nel mondo della moda.
Dal 2019 è consulente nel mondo moda & luxury.
Dal 2015 al 2017 è stata amministratore delegato di PAULE KA, una casa di moda parigina di prêt-à-porter femminile, portando un ringiovanimento del marchio -immagine e prodotto- nonché rafforzando e sviluppando la base di business internazionale.
È stata amministratore delegato di CERRUTI, dove dal 2011 al 2014 ha realizzato un significativo riposizionamento del marchio, in particolare nel rafforzamento dell'immagine e delle collezioni.
Prima di allora è stata Amministratore Delegato di Emilio Pucci (gruppo LVMH), un marchio storico diventato di nicchia, del quale ha guidato il rilancio e l'espansione internazionale.
Catherine Vautrin ha iniziato la sua carriera presso LOUIS VUITTON MALLETTIER, dove è stata successivamente direttore internazionale dell'immagine dei negozi e poi direttore della linea uomo e donna prêt-à-porter.
Dal 2009 al 2017 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Yoox (diventato YNAP), uno dei principali operatori di e-commerce di moda.
Dal giugno 2016 è membro del consiglio di amministrazione del gruppo Campari.
Dal 2017 al 2019 è stata membro del consiglio di amministrazione di Safilo.
| Società assicurative Società quotate in un mercato regolamentato (italiano o estero) |
Società finanziarie | Società bancarie | Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | |
| 1 | Campari S.p.a | C.N.E | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| б |
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Data Milano, 18 aprile 2020
Nome Catherine Marie Yvonne Gérardin
Firma
La sottoscritta, Cristina De Benetti, nata a Treviso il 29/04/1966, codice fiscale DBNCST66D69L407X, residente in Treviso, Via Salvo D'Acquisto 1, outre inscella predisposizione della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), che sociazione da Autogril Schematrentaquattro S.p.A. per il previsto rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 21 maggio 2020 in unica convocazione,
e, sotto la propria responsabilità,
con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.
La sottoscritta allega (i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, inclusiva dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.
Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.
(Luogo e Data)
In fede,
(Firma)
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal roducto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 dallo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, p. 309, dall'articolo 1 4 cut dellactioni 260 del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) siruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o dicliv al previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di invi tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafic. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi comsiglio institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica noll'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. [ ... ]
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle sociato che la la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero auti amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti vitto aga autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.
C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAIO 2015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:
[…]
(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;
(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
(3.2)
L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando
la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.
[…]
A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DIL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 DICEMBRE 2014, 12 FEBBRAI202015, 20 DICEMBRE 2016 E 18 DICEMBRE 2018)
[...]
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio roni, adi Amministratore della Società, tenendo anche conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o sindaco (di seguito, il "Sindaco") che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.
B. LIMITI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., SU PROPOSTA DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE GOVERNANCE, CON DELIBERA ASSUNTA IN DATA 12 MARZO 2020
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 marzo 2020, ha adottato l'orientamento descritto nel seguito in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che gli Amministratori possono assumere presso altre società; in particolare:
"a) un Amministratore esecutivo non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata in un mercato regolamentato (italiano o estero), ovvero in una società finanziarir un moria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro e
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
b) un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve ricoprire:
i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di ca traollo) in più di quattro delle società indicate, ovvero
ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.
Una pluralità di incarichi ricoperti in società rientranti nelle categorie sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti a uno stesso gruppo societario - salvo quanto di seguito previsto per le società appartenenti al Gruppo Autogrill - sarà compotato come un unico incarico, il quale, nel caso di concorso di incarichi di amministratore esecutivo e di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo), sarà considerato come un incarico di amministratore esecutivo.
Restano esclusi dal calcolo del limite al cumulo di incarichi oggetto del presente orientamento gli incarichi ricoperti in eventuali società rientranti nelle presente sopra indicate al punto (a)(i) appartenenti al Gruppo Autogrill S.p.A.
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o contro (o ta direttamente o indirettamente, da Autogrill S.p.A., l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarioo qualora riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul govergo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri gelle predette società.
Il Consiglio di Amministrazione, nel verificare il rispetto, da parte dei Consiglieri in carica, dei criteri sopra indicati, può per singoli casi discostarsi da essi in senso più restrittivo, tenendo anche conto della partecipazione dei Consiglieri ai nomitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2390 ("Divieto di concorrenza") del codice civile".
Studio Università Ca' Foscari: San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia; indirizzo e mail: [email protected] Website: http://www.unive.it/data/persone/5591653
Studio legale Prof. Avv. Cristina De Benetti: Via Salvo D'Acquisto 11, 31100 Treviso e Rivale Filodrammatici 7, 31100 Treviso; indirizzo pec: [email protected]
2017/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill Spa; membro del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
· 2017/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Unipo!Sai Assicurazioni Spa, membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate, membro del Comitato per la remunerazione;
Io sottoscritta Cristina De Benetti autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.
Treviso, 17 aprile 2020
Curriculum ricompreso nei * 1000 Curricula Eccellenti" certificativa della Fondazione Marisa Bellisario sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.
Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi della delibera adottata in data 12/3/2020 dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.
| Società quotate in un mercato regolamentato (italiano o estero) |
Società assicurative | Società finanziarie | Società bancarie | Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | Società | Carica | |
| 1 | UnipolSai Spa | Consigliere Indipendente N.E. |
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| 2 | Atlantia SpA | Consigliere Indipendente N.E. |
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| 3 | ||||||||||
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| 6 |
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non electrivo. Io caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.
Data Nome CRISTINA DE BENETI Custies & Beed Firma
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.