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Mundys (formerly: Atlantia SpA)

M&A Activity Sep 29, 2020

6228_rns_2020-09-29_2ede670b-fe72-41a6-bdac-c73ada2019b2.pdf

M&A Activity

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Atlantia SpA – Registered office: via Antonio Nibby, 20 - 00161 Rome, Issued capital: €825,783,990.00 – Rome Companies' Register: 03731380261

Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA – Registered office: via Alberto Bergamini 50 – 00159 Rome,

Issued capital: €100,000.00 – Tax Code: 15830821003 – REA no.: RM - 1617070

Contents

1. PREAMBLE 3
2. TYPE, NAME AND REGISTERED OFFICE OF THE COMPANIES
PARTICIPATING IN THE
DEMERGER 5
2.1 Demerged Company 5
2.2 Beneficiary 5
3. BYLAWS OF THE DEMERGED COMPANY AND THE BENEFICIARY
COMPANY 6
3.1 Bylaws of the Demerged Company 6
3.2 Bylaws of the Beneficiary Company 6
4. ASSETS AND LIABILITIES INVOLVED IN THE DEMERGER 8
4.1 Type of demerger 8
4.2 Assets and liabilities to be transferred to the
Beneficiary 8
4.3 Impact of the Demerger on equity 9
5. ALLOCATION OF THE BENEFICIARY'S SHARES 10
6. PROCEDURE FOR ALLOCATING SHARES IN THE BENEFICIARY 11
7. CONDITIONS PRECEDENT TO WHICH COMPLETION AND
EFFECTIVENESS OF THE DEMERGER ARE SUBJECT 12
8. EFFECTIVE DATE OF THE DEMERGER AND OF THE
ENTITLEMENT TO DIVIDENDS
PAYABLE BY THE BENEFICIARY 13
9. TREATMENT RESERVED FOR CERTAIN CATEGORIES OF
SHAREHOLDER 14
10. SPECIF BENEFITS FOR THE DIRECTORS OF THE COMPANIES
PARTICIPATING IN THE DEMERGER 16

1. PREAMBLE

The Board of Directors of Atlantia SpA ("Atlantia" or the "Demerged Company"), a company listed on MTA organised and managed by Borsa Italiana SpA ("Borsa Italiana"), and the Sole Director of Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA ("ACC" or the "Beneficiary Company" or the "Beneficiary"), whose issued capital, at the date of this Demerger Plan (as defined below), is wholly owned by Atlantia, have drawn up and prepared the following plan for the partial and proportional demerger in accordance with articles 2506-bis and 2501-ter of the Italian Civil Code (the "Demerger Plan").

The transaction described in this Demerger Plan is designed to separate the Italian motorway construction and operation business, carried out under concessions awarded to Autostrade per l'Italia SpA ("ASPI") and its subsidiaries, from the Atlantia Group's other ordinary activities, consisting of the management of overseas motorways, airports and transport payment solutions.

The strategic rationale for the Transaction (as defined below) is described in greater detail in the reports prepared by Atlantia's Board of Directors and by the Sole Director of the Beneficiary, to which reference should be made.

The reorganisation will be implemented at one and the same time in the following transactions:

  • a) Atlantia's partial, proportional demerger in favour of the Beneficiary (the "Demerger") which will receive the 55% interest in ASPI, with the allocation to Atlantia's shareholders of the full amount of the Beneficiary's capital increase;
  • b) Atlantia's transfer in kind to the Beneficiary Company of a 33.06% interest in ASPI (the "Transfer"); and
  • c) Listing of the Beneficiary's shares on MTA organized and managed by Borsa Italiana S.p.A (the "Listing" and, together with the Transfer and the Demerger, the "Transaction").

On completion of the Transaction, taking into account the treasury shares held at the date of this Demerger Plan, Atlantia's shareholders will own a total 61.86% interest in the Beneficiary and Atlantia will own a total 38.14% interest in the Beneficiary. It should be noted that if all employees eligible for participation in the Free Share Scheme for Employees for the year 2020, as approved by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 29 May 2020 and soon to be implemented via the grant of the shares, accept the entire amount (75 shares) devoted to them , the interest in the Beneficiary Company allocated to Atlantia as a result of the Transfer will be 38.07% (in place of 38.14%), whilst the interest allocated to Atlantia's shareholders with the Demerger, will be 61.93% (in place of 61.86%).

Similarly, any other changes in the number of treasury shares held by Atlantia at the effective date of the Transaction will, as a consequence, lead to changes in the interests in the Beneficiary allocated to Atlantia or to its shareholders.

The Transfer will enable the sale to third parties - in one or more tranche, as part of a competitive process already started – of the 38.14% stake (or 38.07% if all beneficiaries of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" take up their entitlements) in the Beneficiary that Atlantia will hold following completion of the overall Transaction.

For the purposes of the Transfer, following the fulfilment of certain conditions precedent, Atlantia will appoint an expert independent in respect of both itself and the Beneficiary (the "Expert"), in possession of the necessary, proven expertise, to prepare the valuation report for the stake of the Transfer (including the weighted value of the investments held by the subsidiary in its investees) in compliance with the provisions of art. 2343-ter, paragraph 2.b) of the Italian Civil Code.

The Demerger and the Transfer will be accounted for at the effective date of the Demerger, based on the value of Atlantia's stake in ASPI, represented by an 88.06% interest in ASPI (the "Stake"), at the same date, as required by international financial reporting standards. This value will be promptly disclosed to the market and will not have any impact on the allocation of the Beneficiary's shares to Atlantia's shareholders, who will receive a total 61.86% interest in the Beneficiary and Atlantia itself will

receive the remaining 38.14% (as potentially amended if all beneficiaries of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" accept the entire amount (75 shares each) devoted to them).

Following the Demerger, each of Atlantia's shareholders will hold two separate shares, one Atlantia share and one share in the Beneficiary.

With regard to the documentation accompanying the Demerger, it should be noted that the Demerger qualifies for the exemption provided for in art. 2506-ter, paragraph 3 of the Italian Civil Code, as it is a demerger in which allocation of the shares will take place on a proportional basis.

Atlantia's Board of Directors and the Beneficiary's Sole Director have each prepared a report setting out the business, financial and organisational rationale for the Transaction as a whole. These reports have been approved by resolution of Atlantia's Board of Directors and by determination of the Beneficiary's Sole Director, respectively, both assumed on 24 September 2020.

In addition to the related legal requirements, effectiveness of the Transaction is subject to the conditions described below in paragraph 7.

Subject to fulfilment of the conditions referred to below in paragraph 7, the Transaction is expected to be completed by mid-2021.

As part of the Transaction, the Beneficiary's shares will be admitted to trading on the MTA.

In addition, documents relating to the Transaction will be functionally related so as to ensure that the various stages of the Transaction will be implemented at one and the same time.

Following the Demerger and the Transfer, Atlantia's shares will continue to be listed on the MTA.

As announced to the public on 24 September 2020, it is hereby reported that Atlantia's Board of Directors on the same date also resolved to launch a transparent competitive process to be managed by independent financial advisors with a view to the outright sale of the entire 88.06% stake held by Atlantia in ASPI and to the sale of 38.14% stake held by Atlantia in ACC due to the Transfer. The process is opened to both Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. and other Italian and international investors.

2. TYPE, NAME AND REGISTERED OFFICE OF THE COMPANIES PARTICIPATING IN THE DEMERGER

2.1 Demerged Company

Atlantia SpA has its registered office at via Antonio Nibby, 20 in Rome. The Company's tax code and Rome Companies' Register number is 03731380261.

At the date of this Demerger Plan, Atlantia's fully subscribed and paid-in issued capital amounts to €825,783,990, represented by 825,783,990 ordinary shares with a par value of €1.00 each.

Atlantia's shares are admitted to trading on the MTA.

2.2 Beneficiary

Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA, a company established on 8 September 2020, with a sole shareholder, has its registered office at via Alberto Bergamini, 50 in Rome. Its tax code and Rome Companies' Register number is 15830821003. The company is subject to the direction and coordination of Atlantia.

At the date of this Demerger Plan, Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA's fully subscribed and paid-in issued capital amounts to €100,000, represented by 100,000 ordinary shares with no par value.

Subject to fulfilment of the conditions described below in paragraph 7 and completion of the Transaction, the Beneficiary's shares will be admitted to trading on the MTA.

At the date of this Demerger Plan, the Beneficiary does not envisage making an application for the admission of its securities to trading on other markets.

3. BYLAWS OF THE DEMERGED COMPANY AND THE BENEFICIARY COMPANY

3.1 Bylaws of the Demerged Company

The Bylaws of the Demerged Company will not be amended, except for changes to be made to art. 6 in order to reflect the reduction in the Demerged Company's issued capital following completion of the Demerger. Prior to approval of the Demerger Plan, the Bylaws of the Demerged Company will be amended in accordance with the items on the agenda for the extraordinary session of the upcoming General Meeting preceding approval of the Demerger Plan. These amendments are necessary in order: (i) to eliminate the par value of the shares so as to avoid their cancellation, following revocation of the resolution approving the capital increase and establishment of the related statutory equity reserve to service the Contingent Value Rights allocated to the shareholders of Gemina SpA following Gemina SpA's merger with and into Atlantia (art. 6); (ii) to simplify the procedures for calling Board of Directors' meetings, including via telecommunications (art. 23), (iii) to meet the requirements on compliance with new legislation regarding gender quotas (articles 20 and 32). As regards the amendment referred to in point (iii), whilst acknowledging that this falls within the responsibility of the Board of Directors, the Demerged Company has decided to submit it to the upcoming General Meeting.

As a result of the Demerger, the Demerged Company's issued capital will be reduced by €250,000,000 to €575,783,990.

In particular, following the Demerger and the above amendments to the Bylaws (if approved), art. 6, paragraph 1 of Atlantia's post-Demerger Bylaws will be amended as follows: "The issued capital shall amount to €575,783,990 (five hundred and seventy-five million, seven hundred and eighty-three thousand, nine hundred and ninety) divided into 825,783,990 ordinary shares with no par value".

Atlantia's post-Demerger Articles of Association, reflecting the other amendments referred to above, is attached to the Demerger Plan as Annex A, showing a comparison of the pre- and post-Demerger texts.

3.2 Bylaws of the Beneficiary Company

As part of the approval process for this Demerger Plan, the Beneficiary's Articles of Association will be updated and reviewed in compliant with the regulations for listed companies in the Consolidated Finance Act (TUF) and the related implementing provisions, and with best practices for listed companies. The related text will be substantially aligned with Atlantia's post-Demerger Articles of Association, notwithstanding the fact that the Beneficiary's shares will grant their holders the same rights as those attaching to the shares of the Demerged Company.

In addition, art. 6 of the Beneficiary's Bylaws will be amended so as to reflect the capital increase resulting from the transfer of the Demerged Assets - represented by 55% of the stake held by Atlantia in ASPI - to the Beneficiary and the capital increase reserved for Atlantia in return for the Transfer.

Therefore, following the Demerger and the Transfer, the Beneficiary Company's issued capital will amount to €400,387,139, represented by 1,322,302,843 shares with no par value, including 818,011,297 shares to be allocated to Atlantia's shareholders as a result of the Demerger, 950,000 shares to be allocated to the Group's employees eligible for participation in the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" should all of them accept the entire amount (75 shares each) devoted to them, and 503,341,546 shares that will instead be held by Atlantia, including: (i) 6,822,693, again as a result of the Demerger, based on the number of treasury shares held (excluding the 950,000 treasury shares that it is assumed will be granted to beneficiaries of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" should all of them accept the entire amount (75 shares each) devoted to them); and (ii) 496,418,853 shares resulting from the Transfer. It should also be noted that, at the date of this Demerger Plan, Atlantia already holds a stake in the Beneficiary represented by 100,000 shares resulting from the latter's incorporation. Therefore, on completion of the Transaction as a whole, Atlantia will hold a total of 503,341,546 shares in the Beneficiary.

On completion of the Transaction, the new art. 6 of the Beneficiary's Bylaws will be amended as follows: "The issued capital shall amount to €400,387,139 (four hundred million, three hundred and eighty-seven thousand, one hundred and thirty-nine) divided into 1,322,302,843 shares with no par value".

The Beneficiary's post-Demerger and post-Transfer Articles of Association, including the further amendments needed to comply with the above regulations for listed companies, are attached to this Demerger Plan as Annex B.

Right of withdrawal

The Transaction shall be completed with admission of the Beneficiary's shares to trading on the MTA in order to guarantee the shares' liquidity. The Demerger is subject to, among other things, admission of the Beneficiary's shares to trading on the MTA. Therefore Atlantia's shareholders are not entitled to exercise the right of withdrawal provided for in art. 2437-quinquies of the Italian Civil Code.

Furthermore Atlantia's shareholders are not entitled to exercise the right of withdrawal provided for in art. 2437 of the Italian Civil Code. In particular, with regard to paragraph 1.a) of the above article, it should be noted that, following the Demerger, the Demerged Company's corporate purpose will remain unchanged and the corporate purpose of the Beneficiary Company will be substantially in line with the Demerged Company's one.

4. ASSETS AND LIABILITIES INVOLVED IN THE DEMERGER

4.1 Type of demerger

The Demerger will grant the Beneficiary the assets and liabilities indicated in the following paragraph, "Assets and liabilities to be transferred to the Beneficiary".

As a result of the Demerger, Atlantia's shareholders will also receive shares in the Beneficiary in proportion to their shareholdings at the time of the Demerger. The shares will be allocated on the basis of one share of the beneficiary for every Atlantia share held. Following the allocation resulting from the Demerger and after taking into account the Transfer, the Demerged Company's shareholders will hold a 61.86% interest in the Beneficiary Company, whilst a 38.07% interest will continue to be held by the Demerged Company and 0.07% will be held by the Group's employees if all beneficiaries of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" accept the entire amount (75 shares each) devoted to them. If only a part of the employees eligible for participation in the Free Share Scheme for Employees for the year 2020 accept the entire amount (75 shares each) devoted to them , the non-allocated shares will be assigned to Atlantia.

Given that the proposed transaction is a partial, proportional demerger in favour of a company whose capital is wholly owned by the Demerged Company at the date of this Demerger Plan (and that this will remain the case until the effective date of the Demerger), the Demerger does not entail any change to shareholders' interests in the Demerged Company. As a result, and as confirmed by the notaries consulted, the transaction qualifies for application of the exemption from the preparation of balance sheets (provided for in art. 2501-quater of the Italian Civil Code) and of the expert opinion (provided for in art. 2501-sexies of the Italian Civil Code).

As anticipated, Atlantia's Board of Directors and the Beneficiary's Sole Director have each prepared a report setting out the business, financial and organisational rationale for the Transaction as a whole.

Merely for the sake of full disclosure, it should be noted that as a result of the Transaction ASPI's minority shareholders could request the Beneficiary to activate the tag-along right granted to them under ASPI's articles of association.

4.2 Assets and liabilities to be transferred to the Beneficiary

As a result of the Demerger, the Demerged Company will transfer a 55% stake in ASPI to the Beneficiary.

In order to represent, in this Demerger Plan, the impact of the Transaction on the balance sheets of the Demerged Company and Beneficiary, we have assumed that the same carrying amounts will continue to be used. This is notwithstanding the fact that the Demerger and the Transfer will be accounted for at the effective date of the Demerger, based on the value of the Stake at the same date, as required by international financial reporting standards. This value will be promptly disclosed to the market and will not have any impact on the allocation of the Beneficiary's shares to Atlantia's shareholders, who will receive a total 61.86% interest in the Beneficiary, whilst Atlantia will receive the remaining 38.14% (as potentially amended if all beneficiaries of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020"accept the entire amount (75 shares each) devoted to them ).

On the above basis, assuming that the same carrying amounts will continue to be used, the related assets and liabilities will be allocated to the Beneficiary at the pro-rata carrying amount at which the Stake is accounted for in Atlantia's financial statements at the date of this Demerger Plan. This amount is equal to €3,330,640,462, representing 62.5% (corresponding with the share of Atlantia's entire 88.06% interest in ASPI represented by the 55% stake transferred) of the total cost of €5,332,850,166.

Name Registered
office
Issued capital (€) % stake held by
Atlantia
No. of shares held Carrying
amount in
Atlantia's
financial
statements as at 30
June 2020 (€)
Autostrade
per
l'Italia SpA
Via
A.
Bergamini, 50
- 00159 Roma
622,027,000.00 88.06% 547,776,698 5,332,850,166

No other asset or liability of the Demerged Company, other than as expressly indicated hereby, will be included in the Demerger.

As noted above, for the purposes of the Transfer, Atlantia will appoint an Expert to prepare a valuation report for the stake forming the subject of the Transfer in compliance with the provisions of art. 2343 ter, paragraph 2.b) of the Italian Civil Code.

If, on completion of the above expert appraisal, the value of the stake in ASPI forming the subject of the Transfer, as determined by the Expert, is higher than the matching carrying amount in Atlantia's balance sheet, the difference resulting from the Demerger will not have an impact on the Beneficiary's issued capital, but will be reported among the equity reserves, notwithstanding the fact that the increase in the Beneficiary's issued capital will match the reduction in the Demerged Company's issued capital.

4.3 Impact of the Demerger on equity

4.3.1 Impact of the Demerger on the Demerged Company's equity

As a result of the Demerger, the Demerged Company's equity will be proportionally reduced by the sum of €3,303,122,446, accounting for €250,000,000 of this amount as a reduction in the issued capital and €3,053,122,446 of this amount as a reduction in reserves. This takes into account the impact of the allocation of shares in the Beneficiary Company in respect of the treasury shares held by Atlantia following implementation of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020".

4.3.2 Impact of the Demerger on the Beneficiary's equity

Merely for the sake of full disclosure, the Demerger alone, thus without considering the impact of the Transfer, will correspondingly increase the Beneficiary Company's equity by €3,330,640,462, accounting for (i) €250,000,000 in issued capital, which will therefore increase from €100,000 to €250,100,000, with the issue of 825,783,990 new no-par shares, and (ii) €3,080,640,462 in reserves.

In accordance with art. 2506-ter, paragraph 2 of the Italian Civil Code, the Company declares that:

  • the effective value of the equity to be transferred to the Beneficiary as a result of the Demerger is not lower, on a pro-rata basis, than the related carrying amount of the Stake, amounting to €5,332,850,166 at the date of this Demerger Plan; and
  • the effective value of the equity that will remain with the Demerged Company following the Demerger is not lower than the related post-Demerger carrying amount (which according to the financial statements as of 30 June 2020 amounts to €7,136,897,963).

5. ALLOCATION OF THE BENEFICIARY'S SHARES

As a result of the Demerger, Atlantia's shareholders will receive shares in the Beneficiary in proportion to their shareholdings at the time of the Demerger.

The shares will be allocated on the basis of one share in the beneficiary for every Atlantia share held.

Following the allocation resulting from the Demerger and after taking into account the Transfer, the Demerged Company's shareholders will hold a 61.86% interest in the Beneficiary. No cash adjustment is payable.

As a result of the treasury shares held by Atlantia at the date of this Demerger Plan, totalling 7,772,693, in addition to retaining the above treasury shares, the Demerged Company will receive 7,772,693 shares in the Beneficiary. If all beneficiaries of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" (see below) take up their entitlements, with each beneficiary receiving 75 Atlantia shares (thus assumed equal to 950,000 treasury shares currently held by Atlantia), on completion of the Demerger Atlantia will have been allocated 6,822,693 shares in the Beneficiary.

The following will be added to this number: (i) the shares in the Beneficiary held by Atlantia at the date of this Demerger Plan as a result of the incorporation of the Beneficiary (totalling 100,000), and (ii) the shares in the Beneficiary to be allocated to Atlantia following the Transfer of 33.06% of ASPI.

6. PROCEDURE FOR ALLOCATING SHARES IN THE BENEFICIARY

The Beneficiary's shares will be allocated to rights holders in dematerialised form and through authorised intermediaries. This will be done after the effective date of the Demerger, with the related timings and procedures to be announced via publication of a specific notice.

Subject to receipt of the necessary clearance, at the time of allocation, the Beneficiary's shares will be admitted to trading on the MTA. The date on which trading of the Beneficiary's shares on the MTA will begin will be decided on by Borsa Italiana.

7. CONDITIONS PRECEDENT TO WHICH COMPLETION AND EFFECTIVENESS OF THE DEMERGER ARE SUBJECT

The Demerger – which is functionally related to the Transfer and the Listing – will be subject to fulfilment of the following conditions:

  • (i) Assessment by the Grantor of the existence of the requirements set out in accordance with art. 10-bis, paragraph 6,of the Single Concession Arrangement signed by ASPI on 12 October 2007, as subsequently amended and, where necessary, from other competent authorities;
  • (ii) effectiveness of the settlement agreement with the Ministry of Infrastructure and Transports (MIT) related to the settlement of the dispute over allegations of serious breaches of ASPI's concession arrangement, of the related annexes being the Addendum to the concession arrangement and the Financial Plan;
  • (iii) approval from the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) of the prospectus in accordance with the applicable legislation;
  • (iv) Borsa Italiana's clearance of the admission of the Beneficiary Company's shares to listing on the MTA;
  • (v) the receipt of waivers of contractual remedies or of consent for the Transaction from the holders of bonds issued by Atlantia and ASPI and/or from counterparties to the Trust Deeds linked to the above bond issues, where necessary under the terms and conditions of the loans and related contracts;
  • (vi) the receipt of waivers of contractual remedies or of consent for the Transaction from ASPI's and Atlantia's lenders in relation to existing loan agreements at the effective date of the Transaction, where required under the terms of any loan agreements in force at that time, or where required under agreements between Atlantia and ASPI (as applicable) and the respective lenders;
  • (vii) the release of Atlantia from the guarantees and any commitments given in connection with the obligations assumed by ASPI in its loan agreements or under the terms of public and/or private bond issues of ASPI;
  • (viii) full repayment by ASPI of the pro-tempore outstanding shareholder loan granted to it by Atlantia and of any other intercompany debt potentially existing between ASPI and any other subsidiary of Atlantia.

8. EFFECTIVE DATE OF THE DEMERGER AND OF THE ENTITLEMENT TO DIVIDENDS PAYABLE BY THE BENEFICIARY

The effective date of the Demerger will coincide with the date on which trading of the Beneficiary's shares on the MTA begins. This will be decided on by Borsa Italiana and will fall on a stock exchange trading day.

Similarly, holders of the shares in the Beneficiary allocated to the Demerged Company's shareholders will be entitled to dividends payable by the Beneficiary from the above effective date of the Demerger.

For the purposes set out in art. 2501-ter, paragraph 6 of the Italian Civil Code, as referred to in art. 2506 quater of the Italian Civil Code, the Demerger will be effective for accounting purposes from the date of legal effectiveness, as defined above, in such a way that from such date the accounting impact of the Demerger will be recognised in the Beneficiary's financial statements.

9. TREATMENT RESERVED FOR CERTAIN CATEGORIES OF SHAREHOLDER

There are no shares in the Demerged Company other than ordinary shares.

For the sake of completeness, at the date of this Demerger Plan, the Demerged Company has adopted the following incentive plans, consisting of phantom stock options and phantom stock grants. These plans grant beneficiaries the right to receive an amount in cash determined on the value of Atlantia's shares at the time of exercise on the achievement of certain objectives. The Demerged Company has also adopted a share-based plan for employees. The above plans are as follows:

  • 2014 Phantom Share Option Plan, approved by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 16 April 2014;
  • 2017 Phantom Share Option Plan and 2017 Phantom Share Grant Plan, approved by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 21 April 2017;
  • Supplementary Incentive Plan 2017 Phantom Share Options, approved by the General Meeting of Atlantia's shareholders held on 2 August 2017 and amended by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 20 April 2018; and
  • Free Share Scheme for Employees for the year 2020, approved by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 29 May 2020.

With regard to the above phantom stock option and phantom stock grant plans, the Board of Directors of the Demerged Company will make all the necessary or appropriate amendments to the respective terms and conditions in order to ensure that the substantial and financial aspects of the plans remain unchanged, within the limits permitted by the legislation from time to time applicable, in accordance with each of the above terms and conditions. These amendments will be applied on the basis of the guidelines approved by Atlantia's Board of Directors on 24 September 2020.

In particular, the beneficiaries of these plans will have the right to retain the rights granted to them and to also receive, for each of their rights on Atlantia's shares, an equal number of rights on shares in the Beneficiary based on the allocation ratio described in the demerger proposal. The strike prices and values of existing rights and of the further rights to be granted as a result of the Demerger will be remeasured or, as appropriate, determined following the Demerger, on the basis of the post-Demerger performance of the prices of Atlantia's shares and of those of the Beneficiary. The relevant corporate bodies of the Beneficiary will, in this regard, determine all the steps necessary for this purpose.

With regard to the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020", under this Scheme each beneficiary is to receive 75 shares free of charge. The Scheme will entail the use of approximately 950,000 treasury shares held by the Company, amounting to a value of €13,827,250 (based on the market price of the shares as of 28 April 2020). In addition, the Scheme entails a single grant in 2020, after which the Scheme shall be deemed to be terminated. As a result, at the effective date of the Demerger, employees who are beneficiaries of the Scheme will, if they have opted to participate in the Scheme, hold shares in Atlantia and will also receive one share in the Beneficiary Company for each Atlantia share held.

It is also reminded that in connection with Gemina SpA's merger with and into the Company, with effect from 1 December 2013, the Extraordinary General Meeting of Atlantia's shareholders held on 8 August 2013 approved the issue of up to 164,025,376 financial instruments named "Atlantia SpA 2013 Ordinary Share Contingent Value Rights" (the "Contingent Value Rights") to be assigned free of charge to the holders of Gemina's ordinary and savings shares – in addition to newly issued ordinary shares in Atlantia – and granting the holder the right to receive, on fulfilment of the conditions of assignment provided for in the terms and conditions (the "Terms and Conditions"), additional newly issued ordinary shares in

Atlantia (the "Conversion Shares") based on a conversion ratio determined in accordance with the criteria indicated in the Terms and Conditions1 .

At the same time, the Extraordinary General Meeting of Atlantia's shareholders approved a capital increase to service the Contingent Value Rights, amounting to up to a total par value of €18,445,815, accordingly modifying article 6 of the Articles of Association. The increase was to take the form of the issue of up to 18,445,815 Conversion Shares with a par value of €1.00 each (the "Capital Increase"), and was to be accompanied by the establishment of a non-distributable equity reserve of an amount equal to the par value of the maximum number of Conversion Shares to be issued. The reserve was intended to cover the cost of the final number of Conversion Shares to be issued on fulfilment of the conditions provided for in the Terms and Conditions (the "Statutory Equity Reserve").

However, as of today, the number of Contingent Value Rights remaining in circulation has declined to 3,257,652 as the remaining rights (approximately 98% of those originally issued) have been sold by the respective holders to Atlantia – and thus cancelled by the Company – in execution of the put option provided for in the Terms and Conditions.

Considering, therefore, the small number, on the one hand, of the Contingent Value Rights still in circulation and, on the other, the Conversion Shares to be issued on fulfilment of the conditions of allotment, on 24 September 2020, Atlantia's Board of Directors decided to exercise, nunc pro tunc, the option granted by art. 3.3 of the Terms and Conditions to settle the full amount due to holders of the Contingent Value Rights in cash, instead of in Conversion Rights2 .

As a result, the Extraordinary General Meeting of Atlantia's shareholders, called to approve the Demerger, will also be preliminary asked to resolve on the following: (i) revocation of the resolution approving the Capital Increase adopted on 8 August 2013, and (ii) release of the Statutory Equity Reserve established to service the above Capital Increase. For this purpose, if the General Meeting approves the above, Atlantia will, on the effective date of the General Meeting's approval, open an escrow account, with the exact form of the account to be agreed with the chosen bank. The company will then deposit the maximum amount theoretically due to the holders of the Contingent Value Rights currently in circulation, calculated on the basis of the officially quoted price of Atlantia's shares at the date on which the deposit is made, bearing in mind the dividend adjustment paid by Atlantia as of the Date of Allotment of the Contingent Value Rights. Atlantia will increase or reduce the amount deposited based on the officially quoted price of Atlantia's shares and taking into account any changes in the meantime occurring in the value of the dividend adjustment, providing appropriate disclosure at the time of approval of its periodic financial reporting. As a result of the Demerger, article 6.1 (iv) of the Terms and Conditions will apply. As a consequences thereof, the holder of the Contingent Value Rights shall not be entitled to the shares of the Beneficiary post-Demerger.

1 On 10 April 2013, the Ministry of the Environment brought a civil claim against ASPI, alleging civil liability and claiming of €810 million in "equivalent damages", for which ASPI was considered jointly and severally liable with the other parties charged as a result of criminal investigation 9147/2007, pending before the Pontassieve division of the Court of Florence. The case, which dated back to 2007 and related to events in 2005, involved two of ASPI's managers and a further 18 people from contractors, who were accused of breaching environmental laws during construction of the Variante di Valico (the "Criminal Proceedings"). The Contingent Value Rights were considered a financial instrument capable of protecting Gemina SpA's shareholders from the potential negative impact, at the effective date of the merger, of the possible cost to Atlantia were ASPI to be found guilty of the alleged criminal offence or were it to be ordered to pay damages as a result of the civil claim.

2 The quoted article 3.3 of the Terms and Conditions states: "Instead of a full or partial allotment Conversion Shares, Atlantia shall, furthermore, have the right to make a cash payment in euro to Holders, the amount of which is determined by multiplying the number of Conversion Shares given by the Final Allotment Ratio by the weighted average of Atlantia's officially quoted share price for the 20 (twenty) Exchange Trading Days following the date of the Atlantia Announcement. Holders shall be notified by the fifth Exchange Trading Day preceding the Delivery Date in the manner provided for in Article 7 below.".

10. SPECIF BENEFITS FOR THE DIRECTORS OF THE COMPANIES PARTICIPATING IN THE DEMERGER

There are no particular advantages for the directors of the companies participating in the Demerger.

* * *

Without prejudice to (i) any additions and/or changes to the Demerger Plan and its annexes requested by the competent authorities and stock market operators, (ii) updates (including numerical) linked to and/or resulting from the provisions of the Demerger Plan, and (iii) any changes that do not affect the rights or shareholders or third parties, in accordance with art. 2502, paragraph 2 of the Italian Civil Code.

Annexes:

  • A. Atlantia SpA's post-Demerger Bylaws;
  • B. Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA's post-Transaction Bylaws.

For Atlantia SpA

For Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA

Date: 24 September 2020

Allegato A. Statuto di Atlantia S.p.A. post Scissione

STATUTO ATLANTIA S.p.A. STATUTO ATLANTIA S.p.A.
Testo vigente Testo post-scissione che recepisce le ulteriori
proposte di modifica che saranno sottoposte
all'approvazione dell'Assemblea straordinaria del
30 ottobre 2020.
Art. 1 Art. 1
E' costituita una Società per Azioni E' costituita una Società per Azioni
sotto la denominazione: "Atlantia sotto la denominazione: "Atlantia
S.p.A.". S.p.A.".
Art.2 Art.2
La Società svolge le attività di La Società svolge le attività di
seguito descritte: seguito descritte:
a) l'assunzione di partecipazioni e a) l'assunzione di partecipazioni e
interessenze in altre Società ed interessenze in altre Società ed
Enti; Enti;
b) il finanziamento, anche mediante b) il finanziamento, anche mediante
il rilascio di fideiussioni, avalli il rilascio di fideiussioni, avalli
e
garanzie
anche
reali
ed
il
e
garanzie
anche
reali
ed
il
coordinamento tecnico, industriale coordinamento tecnico, industriale
e finanziario delle Società od Enti e finanziario delle Società od Enti
ai quali partecipa; ai quali partecipa;
c)
qualsiasi
operazione
di
c)
qualsiasi
operazione
di
investimento
mobiliare,
investimento
mobiliare,
immobiliare,
finanziario,
immobiliare,
finanziario,
industriale in Italia ed all'estero. industriale in Italia ed all'estero.
La Società potrà anche, ancorché in La Società potrà anche, ancorché in
via
non
prevalente,
acquistare,
via
non
prevalente,
acquistare,
possedere,
gestire,
sfruttare,
possedere,
gestire,
sfruttare,
aggiornare
e
sviluppare,
aggiornare
e
sviluppare,
direttamente
o
indirettamente,
direttamente
o
indirettamente,
marchi, brevetti, know-how relativi marchi, brevetti, know-how relativi
a sistemi di telepedaggio e attività a sistemi di telepedaggio e attività
affini o connesse. affini o connesse.
Nello
svolgimento
della
propria
Nello
svolgimento
della
propria
attività, ai fini del conseguimento attività, ai fini del conseguimento
dell'oggetto sociale, la Società può dell'oggetto sociale, la Società può
compiere
tutte
le
operazioni
compiere
tutte
le
operazioni
commerciali,
industriali
e
commerciali,
industriali
e
finanziarie,
mobiliari
ed
finanziarie,
mobiliari
ed
immobiliari, compresa l'assunzione immobiliari, compresa l'assunzione
di mutui e finanziamenti in genere di mutui e finanziamenti in genere
ed il rilascio di fideiussioni, ed il rilascio di fideiussioni,
avalli e garanzie anche reali. avalli e garanzie anche reali.
Resta esclusa dall'oggetto sociale Resta esclusa dall'oggetto sociale
ogni attività od operazione nei ogni attività od operazione nei
confronti
del
pubblico
e
ogni
confronti
del
pubblico
e
ogni
attività di carattere fiduciario. attività di carattere fiduciario.
Restano
altresì
escluse
Restano
altresì
escluse
dall'oggetto sociale la raccolta del dall'oggetto sociale la raccolta del
risparmio
tra
il
pubblico,
risparmio
tra
il
pubblico,
l'esercizio del credito e le altre l'esercizio del credito e le altre
attività
riservate
previste
attività
riservate
previste
dall'art.
106
del
D.
Lgs.
1
dall'art.
106
del
D.
Lgs.
1
settembre 1993 n. 385, i servizi di settembre 1993 n. 385, i servizi di
investimento
e
la
gestione
investimento
e
la
gestione
collettiva del risparmio previsti collettiva del risparmio previsti
dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e
dai
relativi
regolamenti
di
e
dai
relativi
regolamenti
di
attuazione. attuazione.
Art. 3 Art. 3
La Società ha sede legale in Roma. La Società ha sede legale in Roma.
Possono essere istituite e soppresse
sedi
secondarie,
agenzie
e
sedi
secondarie,
agenzie
rappresentanze
in
Italia
ed
rappresentanze
in
Italia
all'estero. all'estero.
Art. 4 Possono essere istituite e soppresse
e
ed
Art. 4
sociali e' quello risultante dal sociali e' quello risultante dal
libro soci. libro soci.
Art. 5 Art. 5
La durata della Società e' fissata La durata della Società e' fissata
dalla data dell'atto costitutivo dalla data dell'atto costitutivo
sino al 31 dicembre del 2050 e potrà sino al 31 dicembre del 2050 e potrà
essere prorogata una o più volte con essere prorogata una o più volte con
deliberazione
dell'assemblea
deliberazione
dell'assemblea
straordinaria, escluso il diritto di straordinaria, escluso il diritto di
recesso per i soci che non hanno recesso per i soci che non hanno
concorso
all'approvazione
della
concorso
all'approvazione
della
relativa deliberazione. relativa deliberazione.
Capitale Sociale - Azioni - Capitale Sociale - Azioni -
Obbligazioni Obbligazioni
Art. 6 Art. 6
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
825.783.990,00 575.783.990
(ottocentoventicinquemilionisettece (cinquecentosettantacinquemilionise
ntoottantatremilanovecentonovantavi ttecentoottantatremilanovecentonova
rgolazerozero)
diviso in numero
nta)
825.783.990,00
825.783.990,00 azioni ordinarie del (ottocentoventicinquemilionisettece
valore nominale di Euro 1,00 (uno) ntoottantatremilanovecentonovantavi
ciascuna. rgolazerozero)
diviso
in
numero
825.783.990
(ottocentoventicinquemilionisettece
ntoottantatremilanovecentonovantavi
rgolazerozero)
azioni
ordinarie
prive del valore nominale del valore
nominale
di
Euro
1,00
(uno)
ciascuna.
In data 8 agosto 2013, l'Assemblea In data 8 agosto 2013, l'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti di Straordinaria degli Azionisti di
Atlantia
ha
deliberato
Atlantia
ha
deliberato
l'approvazione
di
una
clausola
l'approvazione
di
una
clausola
integrativa del PROGETTO DI FUSIONE integrativa del PROGETTO DI FUSIONE
PER
INCORPORAZIONE
DI
GENERALE
PER
INCORPORAZIONE
DI
GENERALE
MOBILIARE
INTERESSENZE
AZIONARIE
MOBILIARE
INTERESSENZE
AZIONARIE
S.P.A. ("Gemina") IN ATLANTIA S.P.A. S.P.A. ("Gemina") IN ATLANTIA S.P.A.
("Progetto di fusione"), contenente ("Progetto di fusione"), contenente
in
allegato
il
Regolamento
dei
in
allegato
il
Regolamento
dei
"Diritti
di
Assegnazione
"Diritti
di
Assegnazione
Condizionati
Azioni
Ordinarie
Condizionati
Azioni
Ordinarie
Atlantia
S.p.A.
2013";
e
ha
Atlantia
S.p.A.
2013";
e
ha
deliberato
(i)
l'emissione
-
deliberato
(i)
l'emissione
-
contestualmente all'emissione delle contestualmente all'emissione delle
azioni al servizio del concambio azioni al servizio del concambio
della della
fusione fusione
- -
di di
massimi massimi
n. n.
164.025.376(centosessantaquattromil 164.025.376(centosessantaquattromil
ionizeroventicinquemilatrecentosett ionizeroventicinquemilatrecentosett
antasei)diritti antasei)diritti
di di
assegnazione assegnazione
condizionati (ciascuno, "Diritto di condizionati (ciascuno, "Diritto di
Assegnazione Assegnazione
Condizionato" Condizionato"
e, e,
collettivamente, collettivamente,
"Diritti "Diritti
di di
Assegnazione Assegnazione
Condizionati"), Condizionati"),
da da
attribuire, alla data di efficacia attribuire, alla data di efficacia
della della
predetta predetta
fusione, fusione,
agli agli
azionisti ordinari e/o di risparmio azionisti ordinari e/o di risparmio
di Gemina che ricevano in concambio di Gemina che ricevano in concambio
azioni Atlantia a tale data, secondo azioni Atlantia a tale data, secondo
il rapporto di n. 1 (uno) Diritto di il rapporto di n. 1 (uno) Diritto di
Assegnazione Condizionato per ogni Assegnazione Condizionato per ogni
azione azione
Atlantia Atlantia
assegnata assegnata
in in
concambio concambio
ai ai
predetti predetti
azionisti azionisti
Gemina, (ii) un contestuale aumento Gemina, (ii) un contestuale aumento
del del
capitale capitale
sociale sociale
destinato destinato
irrevocabilmente al servizio dei irrevocabilmente al servizio dei
Diritti Diritti
di di
Assegnazione Assegnazione
Condizionati, Condizionati,
per per
un un
ammontare ammontare
nominale nominale
massimo massimo
di di
Euro Euro
18.455.815,00 18.455.815,00
(diciottomilioniquattrocentocinquan (diciottomilioniquattrocentocinquan
tacinquemilaottocentoquindicivirgol tacinquemilaottocentoquindicivirgol
azerozero, mediante emissione di azerozero, mediante emissione di
massime
n.
18.455.815
massime
n.
18.455.815
(diciottomilioniquattrocentocinquan (diciottomilioniquattrocentocinquan
tacinquemilaottocentoquindici) tacinquemilaottocentoquindici)
azioni ordinarie Atlantia con valore azioni ordinarie Atlantia con valore
nominale pari a Euro 1,00 (uno) per nominale pari a Euro 1,00 (uno) per
azione
("Azioni
di
Compendio"),
azione
("Azioni
di
Compendio"),
ottenuto come differenza tra: ottenuto come differenza tra:
a.
il numero massimo di azioni
a.
il numero massimo di azioni
Atlantia che sarebbero state emesse Atlantia che sarebbero state emesse
a servizio del rapporto di cambio a servizio del rapporto di cambio
qualora quest'ultimo fosse stato qualora quest'ultimo fosse stato
calcolato come rapporto tra (aa) il calcolato come rapporto tra (aa) il
prezzo di chiusura delle azioni prezzo di chiusura delle azioni
Atlantia alla data del 7 marzo 2013 Atlantia alla data del 7 marzo 2013
(data immediatamente antecedente a (data immediatamente antecedente a
quella
di
determinazione
del
quella
di
determinazione
del
rapporto di cambio) pari a Euro rapporto di cambio) pari a Euro
12,74(dodicivirgolasettantaquattro) 12,74(dodicivirgolasettantaquattro)
, al netto del saldo dividendi di , al netto del saldo dividendi di
Euro
0,391
Euro
0,391
(zerovirgolatrecentonovantuno) (zerovirgolatrecentonovantuno)
distribuito da Atlantia nel maggio distribuito da Atlantia nel maggio
2013
e
dell'importo
di
Euro
2013
e
dell'importo
di
Euro
810.000.000,00(ottocentodiecimilion 810.000.000,00(ottocentodiecimilion
ivirgolazerozero)
ripartito
per
ivirgolazerozero)
ripartito
per
ciascuna
azione
Atlantia
in
ciascuna
azione
Atlantia
in
circolazione alla data del 7 marzo circolazione alla data del 7 marzo
2013, e (bb) un prezzo per azione 2013, e (bb) un prezzo per azione
Gemina
pari
a
Euro
1,372
Gemina
pari
a
Euro
1,372
(unovirgolatrecentosettantadue), (unovirgolatrecentosettantadue),
determinato quale rapporto tra (i) determinato quale rapporto tra (i)
il prezzo di chiusura delle azioni il prezzo di chiusura delle azioni
Atlantia alla data del 7 marzo 2013, Atlantia alla data del 7 marzo 2013,
pari
a
Euro
12,74
pari
a
Euro
12,74
(dodicivirgolasettantaquattro), al (dodicivirgolasettantaquattro),
al
netto del saldo dividendi di Euro netto del saldo dividendi di Euro
0,391(zerovirgolatrecentonovantuno) 0,391(zerovirgolatrecentonovantuno)
distribuito da Atlantia nel maggio distribuito da Atlantia nel maggio
2013 e (ii) il corrispondente numero 2013 e (ii) il corrispondente numero
di azioni Gemina da concambiare in di azioni Gemina da concambiare in
azioni
Atlantia
ai
sensi
del
azioni
Atlantia
ai
sensi
del
rapporto di cambio (corrispondente rapporto di cambio (corrispondente
a 9); e a 9); e
b.
il numero massimo di azioni
b.
il numero massimo di azioni

Atlantia da emettere alla data di efficacia della fusione a servizio del rapporto di cambio definito nel Progetto di fusione, ovvero n. 164.025.376 (centosessantaquattromilioniventici nquemilatrecentosettantasei); e (iii) contestualmente all'attribuzione del Diritto di Assegnazione Condizionato, la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati al fine di coprire la liberazione del numero definitivo di Azioni di Compendio che dovranno emettersi al verificarsi delle condizioni di assegnazione, ai sensi del Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Atlantia da emettere alla data di efficacia della fusione a servizio del rapporto di cambio definito nel Progetto di fusione, ovvero n. 164.025.376 (centosessantaquattromilioniventici nquemilatrecentosettantasei); e (iii) contestualmente all'attribuzione del Diritto di Assegnazione Condizionato, la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati al fine di coprire la liberazione del numero definitivo di Azioni di Compendio che dovranno emettersi al verificarsi delle condizioni di assegnazione, ai sensi del Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni

Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013". Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013".
In applicazione della formula che In applicazione della formula che
precede, il rapporto di assegnazione precede, il rapporto di assegnazione
– pari al rapporto tra il numero – pari al rapporto tra il numero
massimo
di
Azioni
di
Compendio
massimo
di
Azioni
di
Compendio
oggetto di assegnazione al servizio oggetto di assegnazione al servizio
dei
Diritti
di
Assegnazione
dei
Diritti
di
Assegnazione
Condizionati e il numero dei Diritti Condizionati e il numero dei Diritti
di Assegnazione Condizionati emessi di Assegnazione Condizionati emessi
da Atlantia alla data di efficacia da Atlantia alla data di efficacia
della fusione – è determinato in della fusione – è determinato in
0,1125(zerovirgolamillecentoventici 0,1125(zerovirgolamillecentoventici
nque) azione ordinaria Atlantia di nque) azione ordinaria Atlantia di
nuova emissione ogni Diritto di nuova emissione ogni Diritto di
Assegnazione
Condizionato
(il
Assegnazione
Condizionato
(il
"Rapporto di Assegnazione"). "Rapporto di Assegnazione").
Resta
inteso
che
l'aumento
di
Resta
inteso
che
l'aumento
di
capitale
-
ivi
inclusa
la
capitale
-
ivi
inclusa
la
determinazione della misura esatta determinazione della misura esatta
dell'aumento di capitale, del numero dell'aumento di capitale, del numero
definitivo delle Azioni di Compendio definitivo delle Azioni di Compendio
oggetto
di
emissione
e
oggetto
di
emissione
e
conseguentemente del Rapporto di conseguentemente del Rapporto di
Assegnazione
definitivo
-
verrà
Assegnazione
definitivo
-
verrà

eseguito in applicazione del, e ai termini e condizioni previsti nel, Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013". Resta altresì inteso che le Azioni di Compendio che, al ricorrere delle condizioni di assegnazione ai termini del relativo Regolamento (ferme restando le facoltà ivi previste), e nella misura ivi prevista, verranno emesse e assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di assegnazione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione a tale data. eseguito in applicazione del, e ai termini e condizioni previsti nel, Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013". Resta altresì inteso che le Azioni di Compendio che, al ricorrere delle condizioni di assegnazione ai termini del relativo Regolamento (ferme restando le facoltà ivi previste), e nella misura ivi prevista, verranno emesse e assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di assegnazione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione a tale data. Art. 7 Art. 7

In caso di aumento a pagamento del In caso di aumento a pagamento del
capitale sociale si applicano le capitale sociale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo disposizioni di cui all'articolo
2441 codice civile. 2441 codice civile.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
Il
Consiglio
di
Amministrazione
determina, in caso di aumento a determina, in caso di aumento a
pagamento del capitale sociale, il pagamento del capitale sociale, il
tasso di interesse sui versamenti tasso di interesse sui versamenti
ritardati,
fermo
restando
il
ritardati,
fermo
restando
il
disposto dell'articolo 2344 codice disposto dell'articolo 2344 codice
civile. civile.
Art. 8 Art. 8
Il
regime
di
emissione
e
di
Il
regime
di
emissione
e
circolazione
delle
azioni
e'
circolazione
delle
azioni
disciplinato
dalla
normativa
di
e'
disciplinato
dalla
normativa
vigente. vigente.
Le azioni sono nominative e sono
liberamente trasferibili. Le azioni sono nominative e sono
liberamente trasferibili.
E' comunque escluso il rilascio di
titoli azionari essendo la società
sottoposta
al
regime
di
sottoposta
al
regime
dematerializzazione
obbligatoria
E' comunque escluso il rilascio di
titoli azionari essendo la società
di
dematerializzazione
obbligatoria
Art. 9 Art. 9
Ogni azione e' indivisibile e dà Ogni azione e' indivisibile e dà
diritto ad un voto. diritto ad un voto.
Nel caso di comproprietà di una Nel caso di comproprietà di una
azione, i diritti dei comproprietari azione, i diritti dei comproprietari
debbono essere esercitati da un debbono essere esercitati da un
rappresentante
comune
da
essi
rappresentante
comune
da
essi
nominato. nominato.
La titolarità dell'azione comporta La titolarità dell'azione comporta
adesione allo Statuto della Società. adesione allo Statuto della Società.
La Società può emettere, ai sensi La Società può emettere, ai sensi
della legislazione di tempo in tempo della legislazione di tempo in tempo
vigente,
categorie
speciali
di
vigente,
categorie
speciali
di
azioni fornite di diritti diversi, azioni fornite di diritti diversi,
anche
per
quanto
concerne
anche
per
quanto
concerne
l'incidenza
delle
perdite,
l'incidenza
delle
perdite,
determinandone il contenuto con la determinandone il contenuto con la
deliberazione di emissione. deliberazione di emissione.
Art. 10 Art. 10
La
Società
può
emettere
La
Società
può
emettere
obbligazioni, anche convertibili in obbligazioni, anche convertibili in
azioni ovvero cum warrant, in base azioni ovvero cum warrant, in base
alle
competenze
stabilite
dalle
alle
competenze
stabilite
dalle
disposizioni di legge applicabili. disposizioni di legge applicabili.
Assemblee Assemblee
Art. 11 Art. 11
L'Assemblea, legalmente convocata e L'Assemblea, legalmente convocata e
regolarmente
costituita,
regolarmente
costituita,
rappresenta
la
universalità
dei
rappresenta
la
universalità
dei
soggetti ai quali spetta il diritto soggetti ai quali spetta il diritto
di voto e le sue deliberazioni, di voto e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge ed prese in conformità alla legge ed
allo Statuto, obbligano anche gli allo Statuto, obbligano anche gli
assenti e i dissenzienti. assenti e i dissenzienti.
Le Assemblee, tanto ordinarie quanto Le Assemblee, tanto ordinarie quanto
straordinarie, saranno tenute nel straordinarie, saranno tenute nel
Comune ove ha sede la Società, salvo Comune ove ha sede la Società, salvo
che il Consiglio di Amministrazione che il Consiglio di Amministrazione
abbia
indicato
altro
luogo
abbia
indicato
altro
luogo
nell'avviso di convocazione, purché nell'avviso di convocazione, purché
in Italia. in Italia.
Art. 12 Art. 12
Le
Assemblee
ordinarie
e
Le
Assemblee
ordinarie
e
straordinarie
sono
convocate
straordinarie
sono
convocate
mediante
avviso,
contenente
le
mediante
avviso,
contenente
le
informazioni richieste dalle norme informazioni richieste dalle norme
legislative
e
regolamentari
e
legislative
e
regolamentari
e
pubblicato, nei termini previsti da pubblicato, nei termini previsti da
dette norme, sul sito internet della dette norme, sul sito internet della
Società e con le altre modalità Società e con le altre modalità
previste
dalla
Consob
con
previste
dalla
Consob
con
regolamento. regolamento.
Nell'avviso può essere fissato il Nell'avviso può essere fissato il
giorno
delle
convocazioni
giorno
delle
convocazioni
successive
alla
prima,
fermo
successive
alla
prima,
fermo
restando che può essere indicata al restando che può essere indicata al
massimo una data ulteriore per le massimo una data ulteriore per le
assemblee successive alla seconda. assemblee successive alla seconda.
Il Consiglio di Amministrazione può Il Consiglio di Amministrazione può
stabilire,
qualora
ne
ravvisi
stabilire,
qualora
ne
ravvisi
l'opportunità, che sia l'Assemblea l'opportunità, che sia l'Assemblea
ordinaria che quella straordinaria ordinaria che quella straordinaria
si tengano a seguito di un'unica si tengano a seguito di un'unica
convocazione. Per la validità della convocazione. Per la validità della
costituzione
e
delle
delibere
costituzione
e
delle
delibere
dell'Assemblea
ordinaria
e
dell'Assemblea
ordinaria
e
straordinaria in prima ovvero unica straordinaria in prima ovvero unica
convocazione
valgono
le
norme
convocazione
valgono
le
norme
legislative
e
regolamentari
legislative
e
regolamentari
vigenti. vigenti.
Art. 13 Art. 13
La legittimazione all'intervento in La legittimazione all'intervento in
Assemblea
e
all'esercizio
del
Assemblea
e
all'esercizio
del
diritto di voto spetta ai soggetti diritto di voto spetta ai soggetti
titolari dei diritti di voto che titolari dei diritti di voto che
abbiano fatto pervenire alla Società abbiano fatto pervenire alla Società
un'idonea comunicazione effettuata un'idonea comunicazione effettuata
dall'intermediario, nei termini e dall'intermediario, nei termini e
con le modalità previsti dalle norme con le modalità previsti dalle norme
legislative
e
regolamentari
legislative
e
regolamentari
vigenti. vigenti.
Art. 14 Art. 14
Ogni soggetto al quale spetta il Ogni soggetto al quale spetta il
diritto di voto che abbia diritto di diritto di voto che abbia diritto di
partecipare all'Assemblea può farsi partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare ai sensi di legge dal rappresentare ai sensi di legge dal
rappresentante (o i suoi sostituti) rappresentante (o i suoi sostituti)
designato dalla società per ciascuna designato dalla società per ciascuna
Assemblea
ovvero
da
un
Assemblea
ovvero
da
un

rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in

Assemblea. Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto. Assemblea. Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto.

Art. 15

Art. 15

L'Assemblea
e'
presieduta
dal
L'Assemblea
e'
presieduta
dal
Presidente
del
Consiglio
di
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione ovvero, in caso di Amministrazione ovvero, in caso di
sua assenza o impedimento, da chi ne sua assenza o impedimento, da chi ne
fa le veci ai sensi del successivo fa le veci ai sensi del successivo
articolo 22; in mancanza l'Assemblea articolo 22; in mancanza l'Assemblea
elegge il proprio Presidente. elegge il proprio Presidente.
L'Assemblea, su designazione del L'Assemblea, su designazione del
Presidente, nomina un Segretario e Presidente, nomina un Segretario e
può nominare due scrutatori fra i può nominare due scrutatori fra i
soggetti ai quali spetta il diritto soggetti ai quali spetta il diritto
di voto e i Sindaci presenti. di voto e i Sindaci presenti.
Non si fa luogo alla nomina del Non si fa luogo alla nomina del
Segretario
quando
il
verbale
Segretario
quando
il
verbale
dell'Assemblea
e'
redatto
dal
dell'Assemblea
e'
redatto
dal
Notaio. Notaio.
Art. 16 Art. 16
Le
Assemblee
sono
ordinarie
e
Le
Assemblee
sono
ordinarie
e
straordinarie ai sensi delle norme straordinarie ai sensi delle norme
legislative
e
regolamentari
legislative
e
regolamentari
vigenti. vigenti.
L'Assemblea ordinaria e' convocata L'Assemblea ordinaria e' convocata
almeno una volta all'anno, entro il almeno una volta all'anno, entro il
termine massimo previsto dalle norme termine massimo previsto dalle norme
legislative
e
regolamentari
legislative
e
regolamentari
vigenti,
ferma
la
facoltà
di
vigenti,
ferma
la
facoltà
di
prorogare tale termine nei limiti prorogare tale termine nei limiti
previsti dalle norme legislative e previsti dalle norme legislative e
regolamentari vigenti. regolamentari vigenti.
Art. 17 Art. 17
Per la validità delle delibere delle Per la validità delle delibere delle
Assemblee ordinarie e straordinarie Assemblee ordinarie e straordinarie
valgono le relative norme stabilite valgono le relative norme stabilite
dalla legge. dalla legge.
Art. 18 Art. 18
Nel
verbale
d'Assemblea
sono
Nel
verbale
d'Assemblea
sono
riassunte, su richiesta dei soggetti riassunte, su richiesta dei soggetti
ai quali spetta il diritto di voto, ai quali spetta il diritto di voto,
le loro dichiarazioni pertinenti le loro dichiarazioni pertinenti
all'ordine del giorno. all'ordine del giorno.
Il verbale é' l'unico documento Il verbale é' l'unico documento
facente prova delle delibere sociali facente prova delle delibere sociali
e delle dichiarazioni dei soggetti e delle dichiarazioni dei soggetti
ai quali spetta il diritto di voto. ai quali spetta il diritto di voto.
Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione
Art. 19 Art. 19
La Società, ai sensi del par. 2, La Società, ai sensi del par. 2,
Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V,
Libro
V
del
codice
civile,
è
Libro
V
del
codice
civile,
è
amministrata da un Consiglio di amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da non meno Amministrazione composto da non meno
di sette e da non più di quindici di sette e da non più di quindici
membri eletti dall'Assemblea che, membri eletti dall'Assemblea che,
prima di procedere alla nomina degli prima di procedere alla nomina degli
Amministratori,
ne
determina
il
Amministratori,
ne
determina
il
numero. numero.
Almeno
1
dei
componenti
del
Almeno
1
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione,
Consiglio
di
Amministrazione,
ovvero
2
se
il
Consiglio
di
ovvero
2
se
il
Consiglio
di
Amministrazione sia composto da più Amministrazione sia composto da più
di 7 membri, devono possedere i di 7 membri, devono possedere i
requisiti di indipendenza stabiliti requisiti di indipendenza stabiliti
dalle disposizioni legislative e dalle disposizioni legislative e
regolamentari applicabili. regolamentari applicabili.
La
nomina
degli
Amministratori
La
nomina
degli
Amministratori
assicura l'equilibrio tra i generi assicura l'equilibrio tra i generi
nel rispetto della normativa vigente nel rispetto della normativa vigente
in
materia.
Qualora
in
materia.
Qualora
dall'applicazione del criterio di dall'applicazione del criterio di
riparto tra i generi non risulti un riparto tra i generi non risulti un
numero intero di componenti del numero intero di componenti del
Consiglio
di
Amministrazione
Consiglio
di
Amministrazione
appartenenti
al
genere
meno
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato,
tale
numero
è
rappresentato,
tale
numero
è
arrotondato per eccesso all'unità arrotondato per eccesso all'unità
superiore. superiore.
Gli
Amministratori
non
possono
Gli
Amministratori
non
possono
essere
nominati
per
un
periodo
essere
nominati
per
un
periodo
superiore a tre esercizi e scadono superiore a tre esercizi e scadono
alla data dell'assemblea convocata alla data dell'assemblea convocata
per
l'approvazione
del
bilancio
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo all'ultimo esercizio della relativo all'ultimo esercizio della
loro carica. Gli amministratori sono loro carica. Gli amministratori sono
rieleggibili. rieleggibili.
Art. 20 Art. 20
L'intero
Consiglio
di
L'intero
Consiglio
di
Amministrazione
viene
nominato
Amministrazione
viene
nominato
sulla base di liste presentate dai sulla base di liste presentate dai
Soci
e
dal
Consiglio
di
Soci
e
dal
Consiglio
di
Amministrazione
uscente,
nelle
Amministrazione
uscente,
nelle
quali i candidati dovranno essere quali i candidati dovranno essere
elencati
mediante
numero
elencati
mediante
numero
progressivo. progressivo.
Le liste dei candidati alla carica Le liste dei candidati alla carica
di amministratore dovranno essere di amministratore dovranno essere
depositate presso la sede legale depositate presso la sede legale
almeno venticinque giorni prima di almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in quello fissato per l'Assemblea in
prima o unica convocazione. prima o unica convocazione.
Le
liste
verranno
messe
a
Le
liste
verranno
messe
a
disposizione del pubblico con le disposizione del pubblico con le
modalità previste dalla normativa modalità previste dalla normativa
applicabile, almeno ventuno giorni applicabile, almeno ventuno giorni
prima
di
quello
fissato
per
prima
di
quello
fissato
per
l'Assemblea
in
prima
o
unica
l'Assemblea
in
prima
o
unica
convocazione. convocazione.
Ogni
Socio
potrà
presentare
o
Ogni
Socio
potrà
presentare
o

concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del precedente articolo. Almeno 2 candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare: - almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per il primo mandato in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011; - almeno un terzo dei candidati concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del precedente articolo. Almeno 2 candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla disciplina pro tempore vigente. - almeno un quinto dei candidati

appartenenti
al
genere
meno
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato per i due mandati rappresentato per il primo mandato
successivi. in applicazione della legge n. 120
del 12 luglio 2011;
- almeno un terzo dei candidati
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato per i due mandati
successivi.
Avranno diritto di presentare le Avranno diritto di presentare le
liste soltanto i Soci che da soli o liste soltanto i Soci che da soli o
insieme ad altri Soci rappresentino, insieme ad altri Soci rappresentino,
alla data in cui le liste sono alla data in cui le liste sono
depositate presso la Società, almeno depositate presso la Società, almeno
l'1% del capitale sociale ovvero la l'1% del capitale sociale ovvero la
minore quota di partecipazione al minore quota di partecipazione al
capitale
sociale
determinata
in
capitale
sociale
determinata
in
conformità a quanto stabilito dalla conformità a quanto stabilito dalla
normativa di legge e regolamentare normativa di legge e regolamentare
applicabile. applicabile.
Nell'avviso
di
convocazione
Nell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea è indicata la quota dell'assemblea è indicata la quota
di
partecipazione
per
la
di
partecipazione
per
la
presentazione delle liste nonché le presentazione delle liste nonché le
eventuali
ulteriori
modalità
di
eventuali
ulteriori
modalità
di

formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste. Ciascuna lista dovrà essere corredata da: - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste. Ciascuna lista dovrà essere corredata da: - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la

propria candidatura e attestano, propria candidatura e attestano,
sotto la propria responsabilità, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza
di
cause
di
l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità
e
di
ineleggibilità
e
di
incompatibilità, nonché l'esistenza incompatibilità, nonché l'esistenza
dei
requisiti
prescritti
dalla
dei
requisiti
prescritti
dalla
normativa applicabile e l'eventuale normativa applicabile e l'eventuale
possesso
dei
requisiti
di
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza
stabiliti
dalle
indipendenza
stabiliti
dalle
disposizioni
legislative
e
disposizioni
legislative
e
regolamentari applicabili; regolamentari applicabili;
-
l'indicazione
dell'identità
-
l'indicazione
dell'identità
dei soci che hanno presentato le dei soci che hanno presentato le
liste
e
la
percentuale
di
liste
e
la
percentuale
di
partecipazione
complessivamente
partecipazione
complessivamente
detenuta. detenuta.
La lista per la quale non sono La lista per la quale non sono
osservate le statuizioni di cui osservate le statuizioni di cui
sopra è considerata non presentata. sopra è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà Ogni avente diritto al voto potrà
votare una sola lista. votare una sola lista.
All'elezione
dei
membri
del
All'elezione
dei
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione
si
Consiglio
di
Amministrazione
si
procederà come segue: procederà come segue:
a)
ai
fini
del
riparto
degli
a)
ai
fini
del
riparto
degli
amministratori da eleggere non si amministratori da eleggere non si
terrà conto delle liste che non terrà conto delle liste che non
abbiano conseguito una percentuale abbiano conseguito una percentuale
di voti almeno pari alla metà di di voti almeno pari alla metà di
quella
richiesta
per
la
quella
richiesta
per
la
presentazione delle stesse; presentazione delle stesse;
b) dalla lista che avrà ottenuto la b) dalla lista che avrà ottenuto la
maggioranza dei voti espressi dai maggioranza dei voti espressi dai
soggetti ai quali spetta il diritto soggetti ai quali spetta il diritto
di voto saranno tratti – nell'ordine di voto saranno tratti – nell'ordine
progressivo
con
il
quale
sono
progressivo
con
il
quale
sono
elencati nella lista stessa e nel elencati nella lista stessa e nel
rispetto della normativa vigente in rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi materia di equilibrio tra i generi
-
i
quattro
quinti
degli
-
i
quattro
quinti
degli
Amministratori
da
eleggere,
con
Amministratori
da
eleggere,
con
arrotondamento, in caso di numero arrotondamento, in caso di numero
frazionario, all'unità inferiore; frazionario, all'unità inferiore;
c) i restanti Consiglieri saranno c) i restanti Consiglieri saranno
tratti dalle altre liste che non tratti dalle altre liste che non
siano
collegate
in
alcun
modo,
siano
collegate
in
alcun
modo,
neppure indirettamente, con i soci neppure indirettamente, con i soci
che hanno presentato o votato la che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di lista risultata prima per numero di
voti; a tal fine, i voti ottenuti voti; a tal fine, i voti ottenuti
dalle liste stesse saranno divisi dalle liste stesse saranno divisi
successivamente per uno, due, tre, successivamente per uno, due, tre,
secondo
il
numero
degli
secondo
il
numero
degli
Amministratori
da
eleggere.
I
Amministratori
da
eleggere.
I
quozienti
così
ottenuti
saranno
quozienti
così
ottenuti
saranno
assegnati
progressivamente
ai
assegnati
progressivamente
ai
candidati
di
ciascuna
di
dette
candidati
di
ciascuna
di
dette
liste, secondo l'ordine dalle stesse liste, secondo l'ordine dalle stesse
rispettivamente
previsto.
I
rispettivamente
previsto.
I
quozienti
così
attribuiti
ai
quozienti
così
attribuiti
ai
candidati delle varie liste verranno candidati delle varie liste verranno
disposti in un'unica graduatoria disposti in un'unica graduatoria
decrescente:
risulteranno
eletti
decrescente:
risulteranno
eletti
coloro
che
avranno
ottenuto
i
coloro
che
avranno
ottenuto
i
quozienti
più
elevati,
fermo
quozienti
più
elevati,
fermo
restando il rispetto del criterio restando il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i proporzionale di equilibrio tra i
generi; generi;
d) qualora, ad esito delle votazioni d) qualora, ad esito delle votazioni
e delle operazioni di cui sopra, non e delle operazioni di cui sopra, non
risulti
rispettata
la
normativa
risulti
rispettata
la
normativa
vigente in materia di equilibrio tra vigente in materia di equilibrio tra
i
generi,
i
candidati
che
i
generi,
i
candidati
che
risulterebbero eletti nelle varie risulterebbero eletti nelle varie
liste vengono disposti in un'unica liste vengono disposti in un'unica
graduatoria
decrescente,
formata
graduatoria
decrescente,
formata
secondo il sistema di quozienti secondo il sistema di quozienti
indicato
nella
lettera
c).
Si
indicato
nella
lettera
c).
Si
procede quindi alla sostituzione del procede quindi alla sostituzione del
candidato
del
genere
più
candidato
del
genere
più
rappresentato avente il quoziente rappresentato avente il quoziente
più basso in tale graduatoria, con più basso in tale graduatoria, con
il primo dei candidati del genere il primo dei candidati del genere
meno
rappresentato
che
meno
rappresentato
che
risulterebbero
non
eletti
e
risulterebbero
non
eletti
e
appartenente alla medesima lista. Se appartenente alla medesima lista. Se
in tale lista non risultano altri in tale lista non risultano altri
candidati, la sostituzione di cui candidati, la sostituzione di cui
sopra
viene
effettuata
sopra
viene
effettuata
dall'assemblea con le maggioranze di dall'assemblea con le maggioranze di
legge. legge.
Qualora
la
sostituzione
del
Qualora
la
sostituzione
del
candidato
del
genere
più
candidato
del
genere
più
rappresentato avente il quoziente rappresentato avente il quoziente
più
basso
in
graduatoria
non
più
basso
in
graduatoria
non
consenta,
tuttavia,
il
consenta,
tuttavia,
il

raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la

maggioranza semplice dei voti. maggioranza semplice dei voti.
Qualora venga presentata una sola Qualora venga presentata una sola
lista, ovvero qualora non sia stata lista, ovvero qualora non sia stata
presentata
alcuna
lista,
ovvero
presentata
alcuna
lista,
ovvero
qualora, per qualsiasi ragione, la qualora, per qualsiasi ragione, la
nomina di uno o più Amministratori nomina di uno o più Amministratori
non possa essere effettuata secondo non possa essere effettuata secondo
quanto
previsto
nel
presente
quanto
previsto
nel
presente
articolo,
l'Assemblea
delibererà
articolo,
l'Assemblea
delibererà
con
le
maggioranze
di
legge,
con
le
maggioranze
di
legge,
assicurando comunque la presenza del assicurando comunque la presenza del
numero necessario di amministratori numero necessario di amministratori
in
possesso
dei
requisiti
di
in
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza stabiliti dalla legge indipendenza stabiliti dalla legge
e
nel
rispetto
della
normativa
e
nel
rispetto
della
normativa
vigente relativa all'equilibrio tra vigente relativa all'equilibrio tra
i generi. i generi.
Art. 21 Art. 21
Se nel corso dell'esercizio vengono Se nel corso dell'esercizio vengono
a mancare uno o più Amministratori, a mancare uno o più Amministratori,
si provvede alla loro sostituzione si provvede alla loro sostituzione
ai sensi dell'articolo 2386, primo ai sensi dell'articolo 2386, primo
comma,
del
codice
civile,
comma,
del
codice
civile,
assicurando
il
rispetto
della
assicurando
il
rispetto
della
normativa vigente in materia di normativa vigente in materia di
equilibrio tra i generi. Qualora, equilibrio tra i generi. Qualora,
tuttavia, per qualsiasi causa venga tuttavia, per qualsiasi causa venga
a mancare, prima della scadenza del a mancare, prima della scadenza del
mandato,
la
maggioranza
degli
mandato,
la
maggioranza
degli
Amministratori
nominati
Amministratori
nominati
dall'Assemblea,
decade
l'intero
dall'Assemblea,
decade
l'intero
Consiglio e l'Assemblea dovrà essere Consiglio e l'Assemblea dovrà essere
convocata
d'urgenza
dagli
convocata
d'urgenza
dagli
amministratori rimasti in carica per amministratori rimasti in carica per
la ricostituzione dello stesso. Il la ricostituzione dello stesso. Il
Consiglio resterà peraltro in carica Consiglio resterà peraltro in carica
per il compimento dei soli atti di per il compimento dei soli atti di
ordinaria amministrazione fino a che ordinaria amministrazione fino a che
l'Assemblea
avrà
deliberato
in
l'Assemblea
avrà
deliberato
in
merito
al
suo
rinnovo
e
sarà
merito
al
suo
rinnovo
e
sarà
intervenuta l'accettazione da parte intervenuta l'accettazione da parte
della
maggioranza
dei
nuovi
della
maggioranza
dei
nuovi
Amministratori. Amministratori.
Art. 22 Art. 22
Il Consiglio elegge tra i suoi Il Consiglio elegge tra i suoi
membri,
qualora
non
vi
abbia
membri,
qualora
non
vi
abbia
provveduto
l'Assemblea,
il
provveduto
l'Assemblea,
il
Presidente.
Il
Consiglio
può
Presidente.
Il
Consiglio
può
nominare uno o due Vice Presidenti, nominare uno o due Vice Presidenti,
nonché uno o più Amministratori nonché uno o più Amministratori
Delegati. Nomina pure un Segretario, Delegati. Nomina pure un Segretario,
scegliendolo anche al di fuori dei scegliendolo anche al di fuori dei
propri membri. propri membri.
In caso di assenza o di impedimento In caso di assenza o di impedimento
del Presidente, egli e' sostituito del Presidente, egli e' sostituito
dal Vice Presidente, o dal Vice dal Vice Presidente, o dal Vice
Presidente più' anziano di età, se Presidente più' anziano di età, se
i Vice Presidenti sono due; in i Vice Presidenti sono due; in
mancanza di Vice Presidenti dal mancanza di Vice Presidenti dal
Consigliere più anziano di età. Consigliere più anziano di età.
Il Consigliere più anziano di età Il Consigliere più anziano di età
qualora
l'Assemblea
non
abbia
qualora
l'Assemblea
non
abbia
provveduto
alla
nomina
del
provveduto
alla
nomina
del
Presidente
del
Consiglio
di
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione, convoca la prima Amministrazione, convoca la prima
riunione di tale organo. riunione di tale organo.
Art. 23 Art. 23
Il Consiglio è convocato presso la
sede legale o in altra località, Il Consiglio è convocato presso la
sede legale o in altra località,
su richiesta scritta di almeno due su richiesta scritta di almeno due
Consiglieri. Consiglieri.
La convocazione è fatta con lettera La convocazione è fatta mediante
raccomandata o telegramma o telex avviso
con lettera raccomandata o
ovvero
telefax
contenente
la
telegramma o telex ovvero telefax
indicazione
degli
argomenti
che
contenente
la
indicazione
degli
debbono essere trattati, da spedirsi argomenti
che
debbono
essere
almeno cinque giorni prima della trattati, da spedirsi almeno cinque
riunione o, in caso di urgenza, da giorni prima della riunione o, in
spedirsi almeno ventiquattro ore caso di urgenza, da spedirsi almeno
prima,
al
domicilio
di
ciascun
ventiquattro ore prima al domicilio
Consigliere e di ciascun Sindaco. di ciascun Consigliere e di ciascun
Sindaco.
La
convocazione
può
effettuata
con
mezzi
telecomunicazione che garantiscano
(quali
ad
esempio
la
essere
di
la prova dell'avvenuto ricevimento
posta
elettronica) o con le modalità di
convocazione
deliberate
dal
Consiglio.
In
mancanza
della
convocazione
In
mancanza
della
prevista dallo Statuto, il Consiglio convocazione
prevista dallo Statuto, il Consiglio
tutti i Consiglieri ed i Sindaci in tutti i Consiglieri ed i Sindaci in
carica. carica.
Il
Consiglio
può
radunarsi
per
Il
Consiglio
può
radunarsi
per
videoconferenza
o
per
videoconferenza
o
per
audioconferenza, a condizione che audioconferenza, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito identificati e sia loro consentito
di seguire la discussione e di di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale nella intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti. trattazione degli argomenti.
Art. 24 Art. 24
Per la validità delle deliberazioni Per la validità delle deliberazioni
del
Consiglio
e'
necessaria
la
del
Consiglio
e'
necessaria
la
presenza
effettiva
della
presenza
effettiva
della
maggioranza
dei
suoi
membri
in
maggioranza
dei
suoi
membri
in
carica. carica.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza assoluta di voti dei maggioranza assoluta di voti dei
presenti: in caso di parità, prevale presenti: in caso di parità, prevale
il voto di chi presiede. il voto di chi presiede.
Art. 25 Art. 25
Le
deliberazioni
del
Consiglio
Le
deliberazioni
del
Consiglio
dal Presidente della riunione e dal dal Presidente della riunione e dal
Segretario. Segretario.
Art. 26 Art. 26
Ai membri del Consiglio spettano il Ai membri del Consiglio spettano il
rimborso delle spese sostenute per rimborso delle spese sostenute per
ragioni del loro ufficio ed un ragioni del loro ufficio ed un
compenso
annuo
stabilito
compenso
annuo
stabilito
dall'Assemblea, che resterà fisso dall'Assemblea, che resterà fisso
fino a diversa deliberazione. fino a diversa deliberazione.
Il Consiglio stabilisce il modo di Il Consiglio stabilisce il modo di
riparto fra i propri membri del riparto fra i propri membri del
compenso stabilito dall'Assemblea, compenso stabilito dall'Assemblea,
ove dalla stessa determinato in ove dalla stessa determinato in
misura complessiva. misura complessiva.
La
remunerazione
degli
La
remunerazione
degli
Amministratori
investiti
di
Amministratori
investiti
di
particolari cariche e' stabilita particolari cariche e' stabilita
secondo
la
disciplina
di
cui
secondo
la
disciplina
di
cui
all'articolo 2389, terzo comma, del all'articolo 2389, terzo comma, del
codice civile. codice civile.
Art. 27 Art. 27
Il Consiglio di Amministrazione e' Il Consiglio di Amministrazione e'
investito dei più ampi poteri per la investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria gestione ordinaria e straordinaria
della Società e più segnatamente ha della Società e più segnatamente ha
la facoltà di compiere tutti gli la facoltà di compiere tutti gli
atti
che
ritenga
opportuni
per
atti
che
ritenga
opportuni
per
l'attuazione ed il raggiungimento l'attuazione ed il raggiungimento
degli
scopi
sociali,
esclusi
degli
scopi
sociali,
esclusi
soltanto quelli che la legge e lo soltanto quelli che la legge e lo
statuto riservano all'Assemblea. statuto riservano all'Assemblea.
Sono inoltre attribuite all'organo Sono inoltre attribuite all'organo
amministrativo
le
seguenti
amministrativo
le
seguenti
competenze: competenze:
- la delibera di fusione nei casi di - la delibera di fusione nei casi di
cui agli articoli 2505 e 2505-bis cui agli articoli 2505 e 2505-bis
del codice civile; del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di - l'istituzione e soppressione di
sedi secondarie; sedi secondarie;
-
l'indicazione
di
quali
-
l'indicazione
di
quali
amministratori
abbiano
la
amministratori
abbiano
la
rappresentanza della società; rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale - la riduzione del capitale sociale
in caso di recesso del socio; in caso di recesso del socio;
-
l'adeguamento
dello
statuto
-
l'adeguamento
dello
statuto
sociale a disposizioni normative; sociale a disposizioni normative;
-
il
trasferimento
della
sede
-
il
trasferimento
della
sede
sociale
in
altro
comune
del
sociale
in
altro
comune
del
territorio nazionale; territorio nazionale;
- l'adozione delle deliberazioni - l'adozione delle deliberazioni
concernenti operazioni con parti concernenti operazioni con parti
correlate della Società che, ai correlate della Società che, ai
sensi delle norme legislative e sensi delle norme legislative e
regolamentari
vigenti,
devono
regolamentari
vigenti,
devono
essere
considerate
di
maggiore
essere
considerate
di
maggiore
rilevanza. rilevanza.
Il Consiglio di Amministrazione, Il Consiglio di Amministrazione,
ovvero gli Amministratori ai quali ovvero gli Amministratori ai quali
siano
stati
conferiti
specifici
siano
stati
conferiti
specifici
poteri,
riferiscono
al
Collegio
poteri,
riferiscono
al
Collegio
Sindacale sull'attività svolta e Sindacale sull'attività svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo sulle operazioni di maggior rilievo
economico,
finanziario
e
economico,
finanziario
e
patrimoniale,
effettuate
dalla
patrimoniale,
effettuate
dalla
Società o dalle Società controllate Società o dalle Società controllate
ed in particolare riferiscono sulle ed in particolare riferiscono sulle
operazioni nelle quali essi abbiano operazioni nelle quali essi abbiano
un interesse per conto proprio o di un interesse per conto proprio o di
terzi,
in
sede
di
riunioni
di
terzi,
in
sede
di
riunioni
di
Consiglio
di
Amministrazione
da
Consiglio
di
Amministrazione
da
tenersi
con
periodicità
almeno
tenersi
con
periodicità
almeno
trimestrale
ovvero,
in
caso
trimestrale
ovvero,
in
caso
d'urgenza, a mezzo di documentazione d'urgenza, a mezzo di documentazione
da inviare con lettera raccomandata da inviare con lettera raccomandata
a ciascun Sindaco effettivo. a ciascun Sindaco effettivo.
L'Amministratore
Delegato
e
il
L'Amministratore
Delegato
e
il
Comitato Esecutivo, se costituito, Comitato Esecutivo, se costituito,
riferiscono
al
Consiglio
di
riferiscono
al
Consiglio
di
Amministrazione
e
al
Collegio
Amministrazione
e
al
Collegio
Sindacale sul generale andamento Sindacale sul generale andamento
della
gestione
e
sulla
sua
della
gestione
e
sulla
sua
prevedibile
evoluzione,
nonché
prevedibile
evoluzione,
nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, sulle operazioni di maggior rilievo,
per
le
loro
dimensioni
o
per
le
loro
dimensioni
o
caratteristiche, effettuate dalla caratteristiche, effettuate dalla
società e dalle sue controllate, società e dalle sue controllate,
nelle
riunioni
di
Consiglio
nelle
riunioni
di
Consiglio
convocate per l'approvazione del convocate per l'approvazione del
bilancio
di
esercizio,
della
bilancio
di
esercizio,
della
relazione
semestrale
e
delle
relazione
semestrale
e
delle
relazioni trimestrali. relazioni trimestrali.
Art. 28 Art. 28
Il
Consiglio
può
nominare
un
Il
Consiglio
può
nominare
un
Comitato Esecutivo determinandone Comitato Esecutivo determinandone
il numero dei componenti e le norme il numero dei componenti e le norme
di funzionamento. di funzionamento.
Il
Consiglio,
nei
limiti
Il
Consiglio,
nei
limiti
dell'articolo 2381 codice civile, dell'articolo 2381 codice civile,
può delegare al Comitato Esecutivo può delegare al Comitato Esecutivo
parte dei propri poteri. parte dei propri poteri.
Il Consiglio può altresì conferire Il Consiglio può altresì conferire
poteri di ordinaria e straordinaria poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, con le limitazioni amministrazione, con le limitazioni
che - oltre a quelle di legge ed a che - oltre a quelle di legge ed a
quelle di cui al precedente articolo quelle di cui al precedente articolo
27
-
ritenga
opportune,
al
27
-
ritenga
opportune,
al
Presidente,
ai
Vice
Presidenti,
Presidente,
ai
Vice
Presidenti,
anche
se
non
sostituiscono
il
anche
se
non
sostituiscono
il
Presidente,
agli
Amministratori
Presidente,
agli
Amministratori
Delegati. Il Consiglio può nominare Delegati. Il Consiglio può nominare
uno
o
più
Direttori
Generali
uno
o
più
Direttori
Generali
determinandone funzioni e poteri. determinandone funzioni e poteri.
Art. 29 Art. 29
Il
Comitato
Esecutivo,
il
Il
Comitato
Esecutivo,
il
Presidente, i Vice Presidenti, gli Presidente, i Vice Presidenti, gli
Amministratori Delegati - nei limiti Amministratori Delegati - nei limiti
dei poteri ad essi conferiti dal dei poteri ad essi conferiti dal
Consiglio
-
hanno
facoltà
di
Consiglio
-
hanno
facoltà
di
conferire, per determinati atti o conferire, per determinati atti o
categorie di atti, procure speciali categorie di atti, procure speciali
ad
altri
amministratori,
a
ad
altri
amministratori,
a
dirigenti, funzionari ed anche a dirigenti, funzionari ed anche a
terzi. terzi.
Analogamente i Direttori Generali - Analogamente i Direttori Generali -
sempre nei limiti dei poteri ad essi sempre nei limiti dei poteri ad essi
conferiti dal Consiglio - hanno conferiti dal Consiglio - hanno
facoltà
di
conferire,
per
facoltà
di
conferire,
per
determinati atti o categorie di determinati atti o categorie di
atti, procure speciali a dirigenti, atti, procure speciali a dirigenti,
funzionari ed anche a terzi. funzionari ed anche a terzi.
Firma-Rappresentanza sociale Firma-Rappresentanza sociale
Art. 30 Art. 30
La rappresentanza della Società di La rappresentanza della Società di
fronte
a
terzi
ed
in
giudizio
fronte
a
terzi
ed
in
giudizio
spettano al Presidente e, in caso di spettano al Presidente e, in caso di
sua assenza o impedimento, ai Vice sua assenza o impedimento, ai Vice
Presidenti, disgiuntamente. Presidenti, disgiuntamente.
Il solo fatto della firma di uno dei Il solo fatto della firma di uno dei
Vice Presidenti vale come prova Vice Presidenti vale come prova
Presidente. Presidente.
La rappresentanza della Società di La rappresentanza della Società di
fronte ai terzi ed in giudizio fronte ai terzi ed in giudizio
possono
essere
conferite
dal
possono
essere
conferite
dal
Consiglio
agli
Amministratori
Consiglio
agli
Amministratori
Delegati e ai Direttori Generali, Delegati e ai Direttori Generali,
sia
congiuntamente,
sia
sia
congiuntamente,
sia
disgiuntamente. disgiuntamente.
Il Presidente, i Vice Presidenti, Il Presidente, i Vice Presidenti,
gli Amministratori Delegati e i gli Amministratori Delegati e i
Direttori Generali, nei limiti dei Direttori Generali, nei limiti dei
rispettivi poteri, hanno la facoltà rispettivi poteri, hanno la facoltà
di conferire a dirigenti e a terzi di conferire a dirigenti e a terzi
procuratori, la rappresentanza in procuratori, la rappresentanza in
giudizio da esercitare in forma giudizio da esercitare in forma
singola. singola.
Per determinati atti o categorie di Per determinati atti o categorie di
atti essi hanno altresì la facoltà' atti essi hanno altresì la facoltà'
di
conferire
l'uso
della
firma
di
conferire
l'uso
della
firma
sociale da esercitare anche in forma sociale da esercitare anche in forma
disgiunta. disgiunta.
Collegio Sindacale Collegio Sindacale
Art. 31 Art. 31
L'Assemblea
elegge
il
Collegio
L'Assemblea
elegge
il
Collegio
Sindacale
e
ne
determina
il
Sindacale
e
ne
determina
il
compenso. compenso.
Il Collegio Sindacale e' costituito Il Collegio Sindacale e' costituito
da cinque Sindaci effettivi e due da cinque Sindaci effettivi e due
supplenti. supplenti.
Essi restano in carica per tre Essi restano in carica per tre
esercizi
e
scadono
alla
data
esercizi
e
scadono
alla
data
dell'assemblea
convocata
per
dell'assemblea
convocata
per
l'approvazione
del
bilancio
l'approvazione
del
bilancio
relativo all'ultimo esercizio della relativo all'ultimo esercizio della
loro carica. loro carica.
Il Collegio Sindacale può, previa Il Collegio Sindacale può, previa
comunicazione
al
Presidente
del
comunicazione
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
Consiglio
di
Amministrazione,
convocare l'Assemblea, il Consiglio convocare l'Assemblea, il Consiglio
di Amministrazione ed il Comitato di Amministrazione ed il Comitato
Esecutivo. I poteri di convocazione Esecutivo. I poteri di convocazione
possono
essere
esercitati
anche
possono
essere
esercitati
anche
individualmente da ciascun membro individualmente da ciascun membro
del Collegio ad eccezione del potere del Collegio ad eccezione del potere
di convocare l'Assemblea che può di convocare l'Assemblea che può
essere esercitato da almeno due essere esercitato da almeno due
membri. membri.
Nomina del Collegio Sindacale Nomina del Collegio Sindacale
Art. 32 Art. 32
Di norma i membri del Collegio Di norma i membri del Collegio
Sindacale sono nominati mediante la Sindacale sono nominati mediante la
procedura del voto di lista e nel procedura del voto di lista e nel
rispetto della normativa vigente rispetto della normativa vigente
relativa
all'equilibrio
tra
i
relativa
all'equilibrio
tra
i
generi. Qualora dall'applicazione generi. Qualora dall'applicazione
del criterio di riparto tra i generi del criterio di riparto tra i generi
non risulti un numero intero di non risulti un numero intero di
componenti del Collegio Sindacale componenti del Collegio Sindacale
appartenenti
al
genere
meno
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato,
tale
numero
è
rappresentato,
tale
numero
è
arrotondato per eccesso all'unità arrotondato per eccesso all'unità
superiore. superiore.
Non possono assumere la carica di Non possono assumere la carica di
Sindaco
coloro
che
ricoprono
Sindaco
coloro
che
ricoprono
incarichi
di
amministrazione
e
incarichi
di
amministrazione
e
controllo
in
misura
uguale
o
controllo
in
misura
uguale
o
superiore a quella massima stabilita superiore a quella massima stabilita
dalla normativa applicabile o che dalla normativa applicabile o che
non siano in possesso dei requisiti non siano in possesso dei requisiti
di onorabilità, professionalità e di onorabilità, professionalità e
indipendenza
stabiliti
dalla
indipendenza
stabiliti
dalla
normativa applicabile. normativa applicabile.
Almeno due dei Sindaci Effettivi ed Almeno due dei Sindaci Effettivi ed
almeno uno dei Sindaci Supplenti almeno uno dei Sindaci Supplenti
sono scelti tra gli iscritti nel sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili che registro dei revisori contabili che
abbiano esercitato l'attività di abbiano esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un controllo legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni; i periodo non inferiore a tre anni; i
Sindaci che non sono in possesso di Sindaci che non sono in possesso di
tale
requisito
sono
scelti
tra
tale
requisito
sono
scelti
tra
coloro
che
abbiano
maturato
coloro
che
abbiano
maturato
un'esperienza complessiva di almeno un'esperienza complessiva di almeno
un triennio nell'esercizio di: un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di a) attività di amministrazione o di
controllo ovvero compiti direttivi controllo ovvero compiti direttivi
presso
società
di
capitali
che
presso
società
di
capitali
che
abbiano un capitale sociale non abbiano un capitale sociale non
inferiore a due milioni di euro, inferiore a due milioni di euro,
ovvero ovvero
b)
attività
professionali
o
di
b)
attività
professionali
o
di
insegnamento universitario di ruolo insegnamento universitario di ruolo
in materie giuridiche, economiche e in materie giuridiche, economiche e
finanziarie, ovvero finanziarie, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti c) funzioni dirigenziali presso enti
pubblici
o
pubbliche
pubblici
o
pubbliche
amministrazioni
operanti
nei
amministrazioni
operanti
nei
settori creditizio, finanziario e settori creditizio, finanziario e
assicurativo. assicurativo.
Nelle
liste
sono
indicati
i
Nelle
liste
sono
indicati
i
nominativi di uno o più candidati, nominativi di uno o più candidati,
comunque in numero non superiore ai comunque in numero non superiore ai
sindaci da eleggere, contrassegnati sindaci da eleggere, contrassegnati
da un numero progressivo. da un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni, La lista si compone di due sezioni,
una per i candidati alla carica di una per i candidati alla carica di
Sindaco effettivo, l'altra per i Sindaco effettivo, l'altra per i
candidati alla carica di Sindaco candidati alla carica di Sindaco
supplente
ed
entrambe
recano
i
supplente
ed
entrambe
recano
i
nominativi di uno o più candidati. nominativi di uno o più candidati.
Le liste che, considerando entrambe Le liste che, considerando entrambe
le sezioni, contengano un numero di le sezioni, contengano un numero di
candidati pari o superiore a tre, candidati pari o superiore a tre,
devono indicare: devono indicare almeno due quinti
- almeno un quinto dei candidati dei candidati appartenenti al genere
appartenenti
al
genere
meno
meno rappresentato per il numero di
rappresentato per il primo mandato mandati previsti dalla disciplina
in applicazione della legge n. 120 vigente.
del 12 luglio 2011; - almeno un quinto dei candidati
- almeno un terzo dei candidati appartenenti
al
genere
meno
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato per il primo mandato
rappresentato per i due mandati in applicazione della legge n. 120
successivi. del 12 luglio 2011;
- almeno un terzo dei candidati
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato per i due mandati
successivi.
Ove il numero dei candidati alla Ove il numero dei candidati alla
carica di Sindaco supplente sia pari carica di Sindaco supplente sia pari
o superiore a due, questi devono o superiore a due, questi devono
appartenere a generi diversi. appartenere a generi diversi.
Avranno diritto di presentare le Avranno diritto di presentare le
liste soltanto i Soci che da soli o liste soltanto i Soci che da soli o
insieme ad altri Soci rappresentino, insieme ad altri Soci rappresentino,
alla data in cui le liste sono alla data in cui le liste sono
depositate presso la Società, almeno depositate presso la Società, almeno
la
quota
di
partecipazione
al
la
quota
di
partecipazione
al
capitale
sociale
prevista
dal
capitale
sociale
prevista
dal
precedente
art.
20
per
la
precedente
art.
20
per
la
presentazione
delle
liste
dei
presentazione
delle
liste
dei
candidati
alla
carica
di
candidati
alla
carica
di
amministratore. amministratore.
Nell'avviso
di
convocazione
Nell'avviso
di
convocazione
dell'assembla è indicata la quota di dell'assembla è indicata la quota di
partecipazione per la presentazione partecipazione per la presentazione
delle
liste nonché
le
eventuali
delle
liste nonché
le
eventuali
ulteriori modalità di formazione ulteriori modalità di formazione
delle liste, al fine di assicurare delle liste, al fine di assicurare
il
rispetto
del
criterio
il
rispetto
del
criterio
proporzionale di equilibrio tra i proporzionale di equilibrio tra i
generi ai sensi della normativa generi ai sensi della normativa
vigente. vigente.
Le
liste
presentate
dai
soci
Le
liste
presentate
dai
soci
dovranno essere depositate presso la dovranno essere depositate presso la
sede
legale
almeno
venticinque
sede
legale
almeno
venticinque
giorni prima di quello fissato per giorni prima di quello fissato per
l'assemblea
in
prima
o
unica
l'assemblea
in
prima
o
unica
convocazione. convocazione.
Le
liste
verranno
messe
a
Le
liste
verranno
messe
a
disposizione del pubblico con le disposizione del pubblico con le
modalità previste dalla normativa modalità previste dalla normativa
applicabile almeno ventuno giorni applicabile almeno ventuno giorni
prima
di
quello
fissato
per
prima
di
quello
fissato
per
l'assemblea
in
prima
o
unica
l'assemblea
in
prima
o
unica
convocazione. convocazione.
Nel
caso
in
cui
alla
data
di
Nel
caso
in
cui
alla
data
di
scadenza del suddetto termine di scadenza del suddetto termine di
venticinque
giorni
sia
stata
venticinque
giorni
sia
stata
presentata una sola lista, ovvero presentata una sola lista, ovvero
soltanto liste presentate da soci soltanto liste presentate da soci
collegati tra loro – nel significato collegati tra loro – nel significato
definito
dalla
Consob
ai
sensi
definito
dalla
Consob
ai
sensi
dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs
58/1998 – i soggetti legittimati 58/1998 – i soggetti legittimati
possono presentare liste, mediante possono presentare liste, mediante
deposito presso la sede legale, fino deposito presso la sede legale, fino
al termine ultimo previsto dalle al termine ultimo previsto dalle
norme legislative e regolamentari norme legislative e regolamentari
vigenti. vigenti.
In tal caso la quota minima di In tal caso la quota minima di
partecipazione al capitale prevista partecipazione al capitale prevista
dal
presente
articolo
per
la
dal
presente
articolo
per
la
presentazione delle liste è ridotta presentazione delle liste è ridotta
alla metà. alla metà.
Ogni
Socio
ovvero
i
soci
Ogni
Socio
ovvero
i
soci
appartenenti al medesimo gruppo e i appartenenti al medesimo gruppo e i
soci che aderiscano ad un patto soci che aderiscano ad un patto
parasociale avente ad oggetto azioni parasociale avente ad oggetto azioni
della
società
non
potranno
della
società
non
potranno
presentare né votare più di una presentare né votare più di una
lista
anche
se
per
interposta
lista
anche
se
per
interposta
persona o per il tramite di società persona o per il tramite di società
fiduciarie e ogni candidato potrà fiduciarie e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena presentarsi in una sola lista a pena
di ineleggibilità. di ineleggibilità.
Ciascuna
lista
dovrà
essere
Ciascuna
lista
dovrà
essere
corredata da: corredata da:
- le informazioni relative ai soci - le informazioni relative ai soci
che hanno presentato le liste, con che hanno presentato le liste, con
l'indicazione della percentuale di l'indicazione della percentuale di
partecipazione
complessivamente
partecipazione
complessivamente
detenuta,
unitamente
alla
detenuta,
unitamente
alla
certificazione dalla quale risulti certificazione dalla quale risulti
la
titolarità
di
tale
la
titolarità
di
tale
partecipazione; partecipazione;
- un'esauriente informativa sulle - un'esauriente informativa sulle
caratteristiche
personali
e
caratteristiche
personali
e
professionali dei candidati; professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i - le dichiarazioni con le quali i
singoli
candidati
accettano
la
singoli
candidati
accettano
la
propria
candidatura
e
attestano
propria
candidatura
e
attestano
sotto la propria responsabilità, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza
di
cause
di
l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità e di incompatibilità ineleggibilità e di incompatibilità
nonché l'esistenza dei requisiti nonché l'esistenza dei requisiti
prescritti
dalla
normativa
prescritti
dalla
normativa
applicabile, ivi incluso il rispetto applicabile, ivi incluso il rispetto
dei limiti al cumulo degli incarichi dei limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti
dalle
disposizioni
di
stabiliti
dalle
disposizioni
di
legge e regolamentari esistenti, e legge e regolamentari esistenti, e
indicano
gli
incarichi
di
indicano
gli
incarichi
di
amministrazione
e
controllo
che
amministrazione
e
controllo
che
ricoprono presso altre società di ricoprono presso altre società di
capitali; capitali;
- una dichiarazione dei soci diversi - una dichiarazione dei soci diversi
da
quelli
che
detengono,
anche
da
quelli
che
detengono,
anche
congiuntamente, una partecipazione congiuntamente, una partecipazione
di
controllo
o
di
maggioranza
di
controllo
o
di
maggioranza
relativa, attestante l'assenza di relativa, attestante l'assenza di
rapporti
di
collegamento

nel
rapporti
di
collegamento

nel
significato definito dalla Consob ai significato definito dalla Consob ai
sensi dell'art. 148, comma 2, del sensi dell'art. 148, comma 2, del
D.Lgs 58/1998 – con i detti soci. D.Lgs 58/1998 – con i detti soci.
La lista per la quale non sono La lista per la quale non sono
osservate le statuizioni di cui osservate le statuizioni di cui
sopra è considerata non presentata. sopra è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà Ogni avente diritto al voto potrà
votare una sola lista. votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Collegio All'elezione dei membri del Collegio
Sindacale si procederà come segue: Sindacale si procederà come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la a) dalla lista che avrà ottenuto la
maggioranza dei voti espressi dai maggioranza dei voti espressi dai
soggetti ai quali spetta il diritto soggetti ai quali spetta il diritto
di voto saranno tratti, nell'ordine di voto saranno tratti, nell'ordine
progressivo
con
il
quale
sono
progressivo
con
il
quale
sono
elencati nella lista stessa e nel elencati nella lista stessa e nel
rispetto della normativa vigente in rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi, materia di equilibrio tra i generi,
tre
Sindaci
effettivi
ed
uno
tre
Sindaci
effettivi
ed
uno
supplente. supplente.
b) I restanti due Sindaci effettivi b) I restanti due Sindaci effettivi
saranno tratti dalle altre liste; a saranno tratti dalle altre liste; a
tal fine, i voti ottenuti dalle tal fine, i voti ottenuti dalle
liste
stesse
saranno
divisi
liste
stesse
saranno
divisi
successivamente per uno e per due. successivamente per uno e per due.
I quozienti così ottenuti saranno I quozienti così ottenuti saranno
assegnati
progressivamente
ai
assegnati
progressivamente
ai
candidati
di
ciascuna
di
dette
candidati
di
ciascuna
di
dette
liste, secondo l'ordine dalle stesse liste, secondo l'ordine dalle stesse
rispettivamente previsto. rispettivamente previsto.
I
quozienti
così
attribuiti
ai
I
quozienti
così
attribuiti
ai
candidati delle varie liste verranno candidati delle varie liste verranno
disposti in un'unica graduatoria disposti in un'unica graduatoria

decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi. c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi. c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri

candidati, la sostituzione di cui candidati, la sostituzione di cui
sopra
viene
effettuata
sopra
viene
effettuata
dall'assemblea con le maggioranze di dall'assemblea con le maggioranze di
legge. legge.
Qualora
la
sostituzione
del
Qualora
la
sostituzione
del
candidato
del
genere
più
candidato
del
genere
più
rappresentato avente il quoziente rappresentato avente il quoziente
più
basso
in
graduatoria
non
più
basso
in
graduatoria
non
consenta,
tuttavia,
il
consenta,
tuttavia,
il
raggiungimento della soglia minima raggiungimento della soglia minima
prestabilita
dalla
normativa
prestabilita
dalla
normativa
vigente
per
l'equilibrio
tra
i
vigente
per
l'equilibrio
tra
i
generi,
l'operazione
di
generi,
l'operazione
di
sostituzione sopra indicata viene sostituzione sopra indicata viene
eseguita anche con riferimento al eseguita anche con riferimento al
candidato
del
genere
più
candidato
del
genere
più
rappresentato avente il penultimo rappresentato avente il penultimo
quoziente, e così via risalendo dal quoziente, e così via risalendo dal
basso la graduatoria. basso la graduatoria.
In caso in cui più candidati abbiano In caso in cui più candidati abbiano
ottenuto lo stesso quoziente, si ottenuto lo stesso quoziente, si
procederà a nuova votazione da parte procederà a nuova votazione da parte
dell'Assemblea, risultando eletto dell'Assemblea, risultando eletto
il
candidato
che
ottenga
la
il
candidato
che
ottenga
la

maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge. d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi. e) In caso di sostituzione di un maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge. d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi. e) In caso di sostituzione di un

Sindaco eletto dalla maggioranza Sindaco eletto dalla maggioranza
subentra il Sindaco supplente eletto subentra il Sindaco supplente eletto
dalla
maggioranza;
in
caso
di
dalla
maggioranza;
in
caso
di
sostituzione di un Sindaco eletto sostituzione di un Sindaco eletto
dalla minoranza subentra il Sindaco dalla minoranza subentra il Sindaco
supplente eletto dalla minoranza supplente eletto dalla minoranza
ovvero, in mancanza, dal candidato ovvero, in mancanza, dal candidato
collocato
successivamente
collocato
successivamente
appartenente alla medesima lista o, appartenente alla medesima lista o,
in mancanza di quest'ultimo, dal in mancanza di quest'ultimo, dal
primo
candidato
della
lista
di
primo
candidato
della
lista
di
minoranza
risultata
seconda
per
minoranza
risultata
seconda
per
numero di voti. La sostituzione numero di voti. La sostituzione
dovrà
avvenire,
in
ogni
caso,
dovrà
avvenire,
in
ogni
caso,
assicurando
il
rispetto
della
assicurando
il
rispetto
della
normativa vigente in materia di normativa vigente in materia di
equilibrio tra i generi. equilibrio tra i generi.
Dirigente preposto alla redazione Dirigente preposto alla redazione
dei documenti dei documenti
contabili societari contabili societari
Art. 33 Art. 33
Il Consiglio di Amministrazione, Il Consiglio di Amministrazione,
previo
parere
obbligatorio
del
previo
parere
obbligatorio
del
Collegio Sindacale, nomina e revoca Collegio Sindacale, nomina e revoca
il dirigente preposto alla redazione il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, dei documenti contabili societari,
in
possesso
dei
requisiti
di
in
possesso
dei
requisiti
di
professionalità,
scegliendolo tra
professionalità,
scegliendolo tra
soggetti
in
possesso
di
soggetti
in
possesso
di
un'esperienza
almeno
triennale
un'esperienza
almeno
triennale
maturata in posizione di adeguata maturata in posizione di adeguata
responsabilità
presso
l'area
responsabilità
presso
l'area
amministrativa
e
finanziaria,
o
amministrativa
e
finanziaria,
o
amministrativa e di controllo di amministrativa e di controllo di
Società di capitali quotate, ed in Società di capitali quotate, ed in
possesso
dei
requisiti
di
possesso
dei
requisiti
di
onorabilità
previsti
dalla
onorabilità
previsti
dalla
normativa vigente, determinando la normativa vigente, determinando la
remunerazione
e
la
durata
remunerazione
e
la
durata
dell'incarico,
rinnovabile,
e
dell'incarico,
rinnovabile,
e
conferendo
al
medesimo
adeguati
conferendo
al
medesimo
adeguati
poteri e mezzi per l'esercizio delle poteri e mezzi per l'esercizio delle
funzioni attribuitegli ai sensi di funzioni attribuitegli ai sensi di
legge. legge.
Operazioni Con Parti Correlate Operazioni Con Parti Correlate
Art. 34 Art. 34
Il Consiglio di Amministrazione può Il Consiglio di Amministrazione può
dare esecuzione ad un'operazione con dare esecuzione ad un'operazione con
parti correlate della società di parti correlate della società di
competenza consiliare, che ai sensi competenza consiliare, che ai sensi
delle
norme
legislative
e
delle
norme
legislative
e
regolamentari vigenti deve essere regolamentari vigenti deve essere
considerata di maggiore rilevanza, considerata di maggiore rilevanza,
approvata dal Consiglio medesimo, approvata dal Consiglio medesimo,
nonostante l'avviso contrario degli nonostante l'avviso contrario degli
amministratori
indipendenti
amministratori
indipendenti
competenti, purché il compimento di competenti, purché il compimento di
tale
operazione
sia
autorizzato
tale
operazione
sia
autorizzato
dall'Assemblea ordinaria e purché a dall'Assemblea ordinaria e purché a
tale assemblea: tale assemblea:
(i)
partecipino
tanti soci che,
(i)
partecipino
tanti soci che,
ai sensi delle norme legislative e ai sensi delle norme legislative e
regolamentari
vigenti,
possano
regolamentari
vigenti,
possano
essere considerati non correlati essere considerati non correlati
alla società e che rappresentino alla società e che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale almeno il 10% del capitale sociale
con diritto di voto; e con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza degli anzidetti (ii) la maggioranza degli anzidetti
soci votanti non abbia espresso voto soci votanti non abbia espresso voto
contrario
all'operazione
in
contrario
all'operazione
in
questione. questione.
Il Consiglio di Amministrazione può Il Consiglio di Amministrazione può
altresì
dare
esecuzione
ad
altresì
dare
esecuzione
ad
un'operazione con parti correlate un'operazione con parti correlate
della
società
di
competenza
della
società
di
competenza
assembleare, che ai sensi delle assembleare, che ai sensi delle
norme legislative e regolamentari norme legislative e regolamentari
vigenti deve essere considerata di vigenti deve essere considerata di
maggiore
rilevanza,
nonostante
maggiore
rilevanza,
nonostante
l'avviso
contrario
degli
l'avviso
contrario
degli
amministratori
indipendenti
amministratori
indipendenti
competenti,
nel caso in cui la
competenti,
nel caso in cui la
relativa
proposta
sia
stata
relativa
proposta
sia
stata
sottoposta dal Consiglio medesimo sottoposta dal Consiglio medesimo
all'Assemblea ordinaria, purché a all'Assemblea ordinaria, purché a
tale Assemblea: tale Assemblea:
(i)
partecipino tanti soci che, ai
(i)
partecipino tanti soci che, ai
sensi delle norme legislative e sensi delle norme legislative e
regolamentari
vigenti,
possano
regolamentari
vigenti,
possano
essere considerati non correlati essere considerati non correlati
alla società e che rappresentino alla società e che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale almeno il 10% del capitale sociale
con diritto di voto; e con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza degli anzidetti (ii) la maggioranza degli anzidetti
soci votanti non abbia espresso voto soci votanti non abbia espresso voto
contrario
all'operazione
in
contrario
all'operazione
in
questione. questione.
Fermo quanto previsto dalle norme di Fermo quanto previsto dalle norme di
legge e regolamentari in materia di legge e regolamentari in materia di
obblighi
informativi
verso
il
obblighi
informativi
verso
il
pubblico e le autorità competenti, pubblico e le autorità competenti,
le procedure adottate dalla società le procedure adottate dalla società
in conformità a dette norme non si in conformità a dette norme non si
applicano alle operazioni con parti applicano alle operazioni con parti
correlate di qualsiasi valore, che correlate di qualsiasi valore, che
non
siano
di
competenza
non
siano
di
competenza
dell'Assemblea, né debbano essere da dell'Assemblea, né debbano essere da
questa
autorizzate
e
che
siano
questa
autorizzate
e
che
siano
approvate in condizioni di urgenza, approvate in condizioni di urgenza,
purché: purché:
(a)
qualora
l'operazione
da
(a)
qualora
l'operazione
da
compiere ricada nelle competenze compiere ricada nelle competenze
dell'Amministratore Delegato o (se dell'Amministratore Delegato o (se
costituito) del Comitato Esecutivo costituito) del Comitato Esecutivo
della Società, il Presidente del della Società, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Consiglio di Amministrazione della
Società sia informato delle ragioni Società sia informato delle ragioni
di urgenza prima del compimento di urgenza prima del compimento
dell'operazione; dell'operazione;
(b)
ferma
restando
la
sua
(b)
ferma
restando
la
sua
efficacia,
l'operazione
sia
efficacia,
l'operazione
sia
successivamente
oggetto
di
una
successivamente
oggetto
di
una
deliberazione non vincolante della deliberazione non vincolante della
prima Assemblea ordinaria utile; prima Assemblea ordinaria utile;
(c)
il
Consiglio
di
(c)
il
Consiglio
di
Amministrazione
della
società
Amministrazione
della
società
predisponga
per
tale
Assemblea
predisponga
per
tale
Assemblea
ordinaria una relazione contenente ordinaria una relazione contenente
un'adeguata
motivazione
delle
un'adeguata
motivazione
delle
ragioni di urgenza; ragioni di urgenza;
(d)
il Collegio Sindacale della
(d)
il Collegio Sindacale della
società riferisca a tale Assemblea società riferisca a tale Assemblea
ordinaria le proprie valutazioni in ordinaria le proprie valutazioni in
merito
alla
sussistenza
delle
merito
alla
sussistenza
delle
ragioni di urgenza; ragioni di urgenza;
(e)
la relazione e le valutazioni
(e)
la relazione e le valutazioni
di cui ai precedenti paragrafi (c) di cui ai precedenti paragrafi (c)
e (d) siano messe a disposizione del e (d) siano messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e pubblico presso la sede sociale e
con le altre modalità previste dalle con le altre modalità previste dalle
norme legislative e regolamentari norme legislative e regolamentari
vigenti, almeno ventuno giorni prima vigenti, almeno ventuno giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea di quello fissato per l'Assemblea
ordinaria interessata; ordinaria interessata;
(f)
entro il giorno successivo a
(f)
entro il giorno successivo a
quello
dell'Assemblea
ordinaria
quello
dell'Assemblea
ordinaria
interessata,
siano
messe
a
interessata,
siano
messe
a
disposizione del pubblico - con le disposizione del pubblico - con le
modalità
indicate
nelle
norme
modalità
indicate
nelle
norme
legislative e regolamentari vigenti legislative e regolamentari vigenti
- le informazioni sugli esiti del - le informazioni sugli esiti del
voto, con particolare riguardo al voto, con particolare riguardo al
numero dei voti complessivamente numero dei voti complessivamente
espressi dai soci che ai sensi di espressi dai soci che ai sensi di
dette norme sono qualificabili non dette norme sono qualificabili non
correlati alla società. correlati alla società.
Bilancio e Riparto Utili Bilancio e Riparto Utili
Art. 35 Art. 35
L'esercizio sociale si chiude il 31 L'esercizio sociale si chiude il 31
dicembre di ogni anno. dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Alla chiusura di ogni esercizio il
Consiglio di Amministrazione deve Consiglio di Amministrazione deve
compilare, nei modi e nei termini di compilare, nei modi e nei termini di
legge,
il
bilancio
sociale
da
legge,
il
bilancio
sociale
da
sottoporre all'Assemblea.
Art. 36 Art. 36
Dagli
utili
netti
annuali
deve
Dagli
utili
netti
annuali
deve
essere
dedotta
una
somma
essere
dedotta
una
somma
corrispondente
almeno
alla
corrispondente
almeno
alla
ventesima
parte
di
essi
per
ventesima
parte
di
essi
per
costituire la riserva legale, fino costituire la riserva legale, fino
a che questa non abbia raggiunto il a che questa non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale. L'utile quinto del capitale sociale. L'utile
residuo sarà destinato secondo le residuo sarà destinato secondo le
deliberazioni
dell'Assemblea
deliberazioni
dell'Assemblea
Ordinaria. Ordinaria.
Art. 37 Art. 37
Il Consiglio di Amministrazione può
deliberare
la
distribuzione
di
deliberare
la
distribuzione
acconti sui dividendi secondo le
modalità di cui all'art. 2433-bis
del Codice Civile. del Codice Civile.
Scioglimento-Liquidazione della Scioglimento-Liquidazione della
Società Il Consiglio di Amministrazione può
di
acconti sui dividendi secondo le
modalità di cui all'art. 2433-bis
Società
Art. 38 Art. 38
Società, l'Assemblea procederà alla Società, l'Assemblea procederà alla
nomina di uno o più liquidatori nomina di uno o più liquidatori
determinandone
i
poteri,
le
determinandone
i
poteri,
le
attribuzioni ed i compensi. attribuzioni ed i compensi.
Art. 39 Art. 39
Per
quanto
non
espressamente
Per
quanto
non
espressamente
disposto dal presente statuto si disposto dal presente statuto si
applica la normativa vigente. applica la normativa vigente.

Allegato B.

Statuto di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. post Operazione.

STATUTO

Denominazione – Oggetto – Sede Legale – Durata

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.".

Art. 2

La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di seguito descritte:

a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre Società ed Enti;

b) il finanziamento, anche mediante il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed il coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle Società od Enti ai quali partecipa;

c) qualsiasi operazione di investimento mobiliare, immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed all'estero. Nello svolgimento della propria attività, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali.

Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni attività od operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.

Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Capitale sociale - Azioni

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 400.387.139 (quattrocentomilionitrecentottantasettemilacentotrentanove) diviso in n. 1.322.302.843 azioni prive del valore nominale.

I conferimenti possono essere costituiti da denaro o da beni in natura o da crediti, osservate le disposizioni di legge.

Art. 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.

Art. 8

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.

È comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Art. 10

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

Assemblee

Art. 11

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché nell'Unione Europea .

Art.12

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla Società un'idonea comunicazione effettuata dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.

Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

Art. 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti .

Art. 17

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

Art. 18

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto.

Consiglio di Amministrazione

Art. 19

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.

Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 20

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere indicati mediante numero progressivo. Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del precedente articolo.

Almeno 2 candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla disciplina pro tempore vigente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore quota di partecipazione al capitale sociale determinata in conformità a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

  • un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

  • le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;

  • l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;

b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti – nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi – i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;

d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa

vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 22

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Art. 23

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché nell'Unione Europea, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima. La convocazione può essere effettuata mezzi di telecomunicazione (quali ad esempio la posta elettronica) o con le modalità di convocazione deliberate dal Consiglio .

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

  • la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
  • l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  • l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
  • la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  • l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
  • il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
  • l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove pubblicate su base volontaria

Art. 28

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.

Art. 29

Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati – nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio – hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Analogamente i Direttori Generali – sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio – hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Firma – Rappresentanza sociale

Art. 30

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.

Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

Collegio Sindacale

Art. 31

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.

Nomina del Collegio Sindacale

Art. 32

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere contrassegnati da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono

indicare almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla disciplina vigente.

Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a generi diversi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 – i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

  • le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

  • un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

  • le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;

  • una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 – con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci effettivi ed uno supplente.

b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi.

c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata dell'incarico, rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

Operazioni con parti correlate

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, approvata dal Consiglio medesimo, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purché a tale assemblea:

  • (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
  • (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'Assemblea ordinaria purché a tale Assemblea:

  • (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
  • (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti, le procedure adottate dalla società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni con parti correlate di qualsiasi valore che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:

  • (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
  • (b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
  • (c) il Consiglio di Amministrazione della società predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
  • (d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  • (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria interessata;
  • (f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico – con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti – le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.

Bilancio e Riparto Utili

Art. 35

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

Art. 36

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

Scioglimento – Liquidazione della Società

Art. 38

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 39

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.

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