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Mundys (formerly: Atlantia SpA)

AGM Information Dec 17, 2021

6228_rns_2021-12-17_ee686812-2894-4a72-959c-190fa41de9ab.pdf

AGM Information

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TINFO
$\widehat{N}$ OTAIO
DIGITA
SIGN
Allegato "E" al Rep. 18347/12203
STATUTO יט פע
Articolo 1
E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:
"Atlantia S.p.A.".
Articolo 2
La Società svolge le attività di seguito descritte:
a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre
Società ed Enti;
finanziamento,
mediante il
il
anche
rilascio
di
$\mathbf{b}$
fideiussioni,
avalli e
garanzie
anche
reali
ed
il
tecnico, industriale e
coordinamento
finanziario
delle
Società od Enti ai quali partecipa;
qualsiasi
operazione
di
investimento
mobiliare,
$\mathbf{c}$
immobiliare,
finanziario,
industriale
Italia
in
ed
all'estero.
La Società potrà anche, ancorché in via non prevalente,
gestire,
sfruttare,
aggiornare
acquistare, possedere,
$\mathbf{e}$
sviluppare, direttamente o indirettamente, marchi, brevetti,
know-how relativi a sistemi di telepedaggio e attività
affini o connesse.
della propria
Nello
svolgimento
attività.
ai fini
del
conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere
tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,
mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e

$\mathbf 1$

finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni,
avalli e garanzie anche reali.
dall'oggetto sociale ogni attività
esclusa
Resta
od
operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di
carattere fiduciario.
Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del
risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le
altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la
gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.
Articolo 3
La Società ha sede legale in Roma.
istituite e soppresse sedi secondarie,
Possono
essere
agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.
Articolo 4
domicilio dei soci agli effetti sociali e' quello
I1 -
risultante dal libro soci.
Articolo 5
La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto
costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere
prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che
all'approvazione della
relativa
hanno
non
concorso
deliberazione.
2

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

sociale è di
825.783.990
Euro
capitale
I1
(ottocentoventicinquemilionisettecentottantatremilanovecenton
ovanta) diviso in numero 825.783.990 azioni ordinarie prive
del valore nominale.
L'Assemblea Straordinaria dei soci del 3 dicembre 2021 ha
approvato l'annullamento di massime n. 125.000.000 azioni
proprie Atlantia S.p.A., pari al numero massimo di azioni
acquistabili in forza dell'autorizzazione all'acquisto di
azioni proprie deliberata dalla Assemblea in parte ordinaria
data, conferendo delega al
Consiglio
di
pari
in
Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente ed
all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra
loro, ad eseguire tale annullamento, in un'unica soluzione o
anche con più atti in via frazionata, entro il 3 dicembre
a modificare di conseguenza
il numero di azioni
2023
indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo in
corrispondenza delle azioni effettivamente annullate, e a
annullamento,
operazioni
di
procedere,
ultimate
le
all'abrogazione del presente comma.
Articolo 7
In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice
civile.
an an Aire.
Tachartasan
$\Delta\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$
and the company
11
Consiglio di Amministrazione determina, in caso di
aumento a pagamento del capitale sociale,
il tasso
di
interesse sui
versamenti
ritardati,
fermo
restando
il
disposto dell'articolo 2344 codice civile.
Articolo 8
Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e'
disciplinato dalla normativa vigente.
Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.
E'
comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo
società
sottoposta al regime di dematerializzazione
la
obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.
La Società può chiedere ai soggetti abilitati, in qualsiasi
momento e con oneri a proprio carico, i dati identificativi
degli azionisti, nei limiti e con le modalità stabilite
dalla normativa di tempo in tempo vigente.
La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su
istanza di uno o più Soci che rappresentino almeno la metà
della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob
ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D. Lgs 58/1998,
da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento,
i costi relativi alla richiesta di identificazione degli
azionisti su istanza dei Soci sono ripartiti in pari misura
tra la Società e i Soci richiedenti.
Articolo 9
4
Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.
Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei AUN
esercitati
da
comproprietari
debbono
essere
un
rappresentante comune da essi nominato.
La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto
della Società.
La Società può emettere, ai sensi della legislazione di
tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite
di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza
perdite, determinandone il contenuto
delle
la
con
deliberazione di emissione.
Articolo 10
La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in
azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite
dalle disposizioni di legge applicabili.
Assemblee
Articolo 11
L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita,
rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il
diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità
alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i
dissenzienti.
Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno
tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il
Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro
luogo
nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
Articolo 12
Assemblee ordinarie e straordinarie sono
Le
convocate
mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle
norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini
previsti da dette norme, sul sito internet della Società e
con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni
alla prima,
fermo restando che può
successive
essere
indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee
successive alla seconda.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne
ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che
quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica
convocazione. Per la validità della costituzione e delle
delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima
ovvero unica convocazione valgono le norme legislative e
regolamentari vigenti.
Articolo 13
all'intervento
legittimazione
La
in
Assemblea
e
all'esercizio del diritto di voto
soggetti
spetta ai
titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire
alla
Società
un'idonea
comunicazione
effettuata
dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti
dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
$\frac{\zeta}{\zeta}$
C
ē.
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia Ales range
diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare
ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti)
designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un
rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto
soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto,
anche in via elettronica, nei termini e con le modalità
previsti dalle norme legislative e regolamentari.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata
mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet
della Società o posta elettronica certificata secondo le
modalità
nell'avviso
di
convocazione
indicate
dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale
diversa
modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso,
termini e con
le modalità previsti
dalle
nei
norme
legislative e regolamentari vigenti.
al Presidente dell'Assemblea
di
constatare
la
Spetta
regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione
all'intervento in Assemblea.
Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso
dal Regolamento Assemblare.
Articolo 15
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione
di
in
sua
ovvero,
caso
assenza
$\circ$

$\sim$

Articolo 14

$\Delta \sim 10$

impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo
articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio
Presidente.
L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un
Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai
quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.
Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale
dell'Assemblea e' redatto dal Notaio.
Articolo 16
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle
norme legislative e regolamentari vigenti.
L'Assemblea ordinaria e'
convocata
almeno
volta
una
all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme
legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di
prorogare tale termine nei
limiti previsti dalle norme
legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 17
Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e
straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla
legge.
Articolo 18
Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei
soggetti ai quali spetta il diritto di voto,
le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale é' l'unico documento facente prova delle delibere
8

$\sim$

il diritto di voto.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 19 La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, di procedere alla nomina degli Amministratori, ne prima determina il numero. Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da $\mathbf{d}\mathbf{i}$ 7 membri, devono possedere i requisiti di più disposizioni legislative e indipendenza stabiliti dalle regolamentari applicabili. La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i di componenti $de1$ generi non risulti un numero intero Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno arrotondato per eccesso rappresentato, tale numero è all'unità superiore. nominati per $un$ Gli Amministratori non possono essere scadono alla data esercizi $e$ periodo superiore a tre bilancio dell'assemblea convocata per l'approvazione del

a cardina relativo all'ultimo
esercizio
della
loro carica.
Gli
amministratori sono rieleggibili.
Articolo 20
L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla
base di liste presentate dai Soci ed
eventualmente dal
Consiglio
di
Amministrazione
uscente,
nelle
quali
i
candidati
dovranno
elencati
mediante
essere
numero
progressivo.
Le
liste
dei
candidati alla carica
di
amministratore
dovranno essere depositate presso la sede legale almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima o unica convocazione.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le
modalità
previste
dalla
normativa
applicabile,
almeno
ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima o unica convocazione.
Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati
non
superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal
primo comma del precedente articolo.
Tutte le liste devono assicurare la presenza di candidati in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.
Le liste che contengono un numero di candidati pari o
superiore a tre devono indicare: $W - F \subset$
AOTAV
almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere
meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla
disciplina pro tempore vigente.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in
cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1%
minore
sociale
la
quota
di
capitale
del
ovvero
partecipazione al capitale sociale determinata in conformità
a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare
applicabile.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la
quota di partecipazione per la presentazione delle liste
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
normativa vigente.
Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare
presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica
convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari
ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente,
titolarità
della
di
quota
minima
1a
comprovante
partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.
Ciascuna lista dovrà essere corredata da:
Family Complete Company - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati;
dichiarazioni con le
le
quali i singoli
candidati
accettano la propria candidatura e attestano,
sotto
la
propria
responsabilità, l'inesistenza
di
di
cause
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei
requisiti
prescritti
dalla
normativa
applicabile
$\mathbf e$
l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti
dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato
le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si
procederà come seque:
a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non
si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una
percentuale di voti almeno pari alla metà di quella
richiesta per la presentazione delle stesse;
b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto
saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa
40.6
Ŷ
GENN
ð
3
Ō
aNO
s
vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro 516
quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, W'S YOND
in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste
siano collegate
in
alcun
modo,
neppure
che.
non
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti
ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente
per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da
I quozienti così ottenuti saranno assegnati
eleggere.
progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste,
secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I
quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste
disposti in un'unica graduatoria decrescente:
verranno
risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti
più elevati, fermo restando il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi;
d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di
sufficiente
eletti
in
fossero
numero
sopra,
cui
non
Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente,
verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali
requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della
lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà
sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di
indipendenza tratto dalla medesima lista
del candidato
escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino
al
completamento
de1
degli
Amministratori
numero
indipendenti da eleggere;
e) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di
cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in
materia
di
equilibrio tra i generi, i candidati
che
risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in
un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema
di quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi
alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato
avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il
primo
candidati del genere meno rappresentato
dei
che
risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima
lista,
fermo comunque il rispetto del numero minimo di
Amministratori
indipendenti
previsto
dalla
disciplina
applicabile. Se in tale lista non risultano altri candidati,
la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea
con le maggioranze di legge.
Qualora la
sostituzione del
candidato del
genere più
rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria
consenta,
tuttavia,
il raggiungimento
non
della
soglia
minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio
tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata
viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere
С
À
O
OND'
o
più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via
il
risalendo dal basso la graduatoria, fermo
comunque
$3\sqrt{9}$
rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti
previsto dalla disciplina applicabile.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non
abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto
il
numero di Amministratori,
fermo
restando
minor
il -
rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i
generi e del numero minimo di Amministratori indipendenti
previsto dalla disciplina applicabile. In caso di parità di
voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si
votazione da parte dell'Assemblea,
procederà a nuova
risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza
semplice dei voti.
Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non
stata presentata alcuna lista, ovvero qualora,
per
sia
qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non
possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente
maggioranze
di
l'Assemblea delibererà con
le
articolo,
del
la
numero
assicurando
comunque
presenza
legge,
necessario di amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della
normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
Articolo 21
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi
dell'articolo
2386, primo
del
comma,
codice
civile,
assicurando il rispetto della normativa vigente in materia
di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi
causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la
maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea,
decade
l'intero
Consiglio e l'Assemblea
dovrà
essere
convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica
per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà
peraltro in carica per il compimento dei soli atti di
ordinaria
amministrazione
fino a che l'Assemblea
avrà
deliberato in merito al suo rinnovo e sarà
intervenuta
l'accettazione
della
da
parte
maggioranza
dei
nuovi
Amministratori.
Articolo 22
Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia
provveduto l'Assemblea, il Presidente.
Il Consiglio può
nominare uno o due Vice Presidenti,
nonché uno o più
Amministratori
Delegati.
Nomina
Segretario,
pure
un
scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli e'
sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più'
anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza
di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.
Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non
abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.
Articolo 23
Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra
località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta
scritta di almeno due Consiglieri.
convocazione e' fatta mediante avviso contenente
la
La
indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da
spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in
caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.
di
effettuata
mezzi
convocazione
può
con
La
essere
telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento (quali ad esempio la posta elettronica) o con le
modalità di convocazione deliberate dal Consiglio.
In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il
Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i
In tale
ipotesi,
$ed$ i
Sindaci in carica.
Consiglieri
tuttavia, ciascun Consigliere può opporsi alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga
sufficientemente informato.
radunarsi per videoconferenza
Consiglio
può
per
Il
$\circ$
condizione
che tutti i partecipanti
audioconferenza,
a -
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire
discussione e di intervenire in
reale nella
tempo
la
17

$1.21410$

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{r})$ trattazione degli argomenti.
Articolo 24
la validità delle deliberazioni del
Per
Consiglio e'
necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi
presiede.
Articolo 25
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale
firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Articolo 26
Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo
stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa
deliberazione.
Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri
membri
del
compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla
stessa determinato in misura complessiva.
remunerazione
degli
La
Amministratori
investiti
di
particolari cariche e di coloro che sono membri di comitati
consiliari
$e^+$
stabilita
secondo
la
disciplina
di
cui
all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
Articolo 27
Consiglio
11
di
Amministrazione
guida
la
società

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}$

perseguendone il successo sostenibile nel lungo termine. NOTAIO
Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.
Sono
inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti
competenze:
- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505
e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
l'indicazione
di
quali
$\overline{\phantom{0}}$
amministratori
abbiano
la
rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
socio;
disposizioni
l'adeguamento
dello
statuto sociale
$\overline{\phantom{a}}$
$\mathbf{a}$
normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del
territorio nazionale.
- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con
parti correlate della Società che, ai sensi delle norme
legislative
regolamentari
vigenti,
devono
$\mathbf{e}$
essere
considerate di maggiore rilevanza.
Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori
Il
ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono
All Card and Collegio
Sindacale sull'attività
al
svolta
sulle
$\mathbf{e}$
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario
e e
patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle
Società
controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni
nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di
terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione
da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero,
caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con
lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.
L'Amministratore
Delegato e il Comitato
Esecutivo,
se
costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue
controllate, nelle
riunioni
di Consiglio convocate per
l'approvazione
de1
bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle
relazioni trimestrali.
Articolo 28
Consiglio
Il
può
nominare
Comitato
Esecutivo
un
determinandone il numero
dei
componenti e le norme
di
funzionamento.
Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile,
può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.
20

$\begin{array}{c} \hline \end{array}$

NOIA 10
HAR
L.
Ó
v
Ċ
$\frac{\sigma}{Q}$
k.
о
QNO
Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - e AGW
oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente
articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice
Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli
Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più
Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.
Il Consiglio può, inoltre, costituire al proprio interno
comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive,
anche allo scopo di conformare il sistema di governo
societario alle vigenti raccomandazioni in termini
di
corporate governance, determinandone i componenti,
la
durata, i poteri e le funzioni.
Articolo 29
Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli
Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi
conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per
determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad
altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a
terzi.
Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei
poteri ad essi conferiti dal Consiglio – hanno facoltà di
conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure
speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.
Firma-Rappresentanza sociale
$\mathcal{L}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}{\text{max}}$
$\mathcal{L}^{\mathcal{A}}$ , and $\mathcal{L}^{\mathcal{A}}$ , where $\mathcal{L}^{\mathcal{A}}$ , $\mathcal{L}^{\mathcal{A}}$ , $\mathcal{L}^{\mathcal{A}}$ Articolo 30
La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in
giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o
impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.
Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale
come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in
giudizio
possono
essere conferite
$d$ al
Consiglio
agli
Amministratori
Delegati e ai
Direttori
Generali,
sia
congiuntamente, sia disgiuntamente.
Presidente, i Vice
I1
Presidenti, gli Amministratori
Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi
poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi
procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in
forma singola.
Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì
facoltà di conferire l'uso della firma sociale da
la –
esercitare anche in forma disgiunta.
Collegio Sindacale
Articolo 31
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Collegio Sindacale e' costituito da cinque Sindaci
11
effettivi e due supplenti.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
NOTA,
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
comunicazione
al
previa
Collegio Sindacale
può,
11
Amministrazione,
Consiglio
di
Presidente
$\mathtt{del}$
convocare
l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
di
convocazione
possono
Esecutivo.
$\mathbf{I}$
poteri
essere
anche individualmente da ciascun
membro
del
esercitati
Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea
che può essere esercitato da almeno due membri.
Nomina del Collegio Sindacale
Articolo 32
i membri del Collegio Sindacale sono nominati
Di
norma
mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della
normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
la carica di Sindaco coloro
che
Non possono
assumere
ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura
stabilita
dalla
quella
massima
superiore
uquale
$\mathbf{a}$
$\circ$
applicabile o che non siano in possesso dei
normativa
onorabilità, professionalità e indipendenza
requisiti
di
stabiliti dalla normativa applicabile.
Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci
Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
contabili che abbiano esercitato l'attività
di
revisori
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a
sono in possesso di tale
anni; i Sindaci che non
tre
requisito
scelti tra coloro
sono
che
abbiano
maturato
un'esperienza
complessiva
di
almeno
triennio
un.
nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario
e assicurativo.
Nelle
liste
indicati i nominativi di uno
sono
o più
candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da
eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla
carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi
di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe
sezioni, contengano un numero di candidati pari o
le
superiore a tre, devono indicare: almeno due quinti dei
candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il
numero di mandati previsto dalla disciplina vigente.
Ove il numero di candidati alla carica di Sindaco Supplente
sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a
genere diversi.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che NOTA
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in VOI
cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la
quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal
precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei
candidati alla carica di amministratore.
Nell'avviso di convocazione dell'assembla è indicata la
quota di partecipazione per la presentazione delle liste
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
fine di assicurare il rispetto del criterio
liste,
al
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
normativa vigente.
Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate
presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le
modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o
unica convocazione.
Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine
di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista,
ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro
- nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art.
148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - i soggetti legittimati
possono presentare liste, mediante deposito presso la sede
legale,
fino al termine ultimo previsto dalle
norme
legislative e regolamentari vigenti.
In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale
prevista dal presente articolo per la presentazione delle
liste è ridotta alla metà.
Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i
che aderiscano ad un patto parasociale avente
soci
ad
oggetto azioni della società non potranno presentare né
votare più di una lista anche se per interposta persona o
per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà essere corredata da:
- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le
liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente
detenuta, unitamente alla certificazione
dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati;
dichiarazioni
le quali i
le
con
singoli
candidati
accettano
la propria candidatura e attestano
sotto
la
propria
responsabilità,
l'inesistenza
di
di
cause
ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei
requisiti
prescritti
dalla
normativa
applicabile,
ivi
incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti
dalle
disposizioni
di
legge
regolamentari
e
esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e NOTA
controllo che ricoprono presso altre società di capitali; VON'
diversi da quelli
dichiarazione
dei
soci
una
che
anche congiuntamente, una partecipazione
detengono,
di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento - nel significato definito dalla
Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 -
con i detti soci.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà
come segue:
dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
a)
espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto
saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci
effettivi ed uno supplente.
b) i restanti due Sindaci Effettivi saranno tratti dalle
altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse
divisi successivamente per uno e per
saranno
due. I
quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente
ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine
dalle stesse rispettivamente previsto.
I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste
disposti in un'unica graduatoria decrescente:
verranno
risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti
più
elevati, fermo
restando il rispetto
del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi.
c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di
cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in
materia di
equilibrio fra generi, i candidati che risulterebbero eletti
nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria
decrescente, formata secondo il
sistema dei
quozienti
indicato
nella
lettera
$\mathbf{b}$ ).
Si
procede
quindi
alla
sostituzione del candidato del genere più rappresentato
avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il
primo
dei
candidati
del
genere
rappresentato
meno
che
risulterebbero non
eletti e
appartenente
alla
medesima
lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la
sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea
con le maggioranze di legge.
Qualora la
sostituzione del
candidato del
genere
più
rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria
consenta, tuttavia, il raggiungimento
non
della
soglia
minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio
tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata
viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere
più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via $N$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$
risalendo dal basso la graduatoria.
In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
si procederà
nuova votazione
da
parte
quoziente,
$\mathbf{a}$
dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga
la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto
del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai
sensi della normativa vigente.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona
candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà
ottenuto il maggior numero di voti.
Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che
ottenuto il maggior numero di voti tra le liste
avrà
presentate e votate che non siano collegate ai soci di
riferimento ai sensi di legge.
d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non
nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea
delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della
normativa relativa all'equilibrio tra i generi.
In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla
$e$ )
supplente eletto
dalla
Sindaco
subentra il
maggioranza
in caso di sostituzione del Sindaco eletto
maggioranza;
dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla
dal candidato collocato
minoranza
in mancanza,
ovvero,
alla medesima
lista
appartenente
$\circ$ .
$\pm n$
successivamente
mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di
minoranza risultata
seconda
per
di
voti.
La
numero
sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il
rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio
tra i generi.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari
Articolo 33
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio
de1
Collegio
Sindacale, nomina e revoca
il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo
tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale
maturata
in posizione di adeguata responsabilità presso
l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di
controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei
requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente,
determinando la remunerazione e la durata dell'incarico,
rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e
mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi
di legge.
Operazioni Con Parti Correlate
Art. 34
Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione
11
ad
un'operazione
parti
correlate
della
con
società
di
30
competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative ०० Nәғ
e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore
Consiglio
medesimo,
$d$ al
nonostante
rilevanza,
approvata
indipendenti
amministratori
l'avviso
degli
contrario
competenti, purché il compimento di tale operazione sia
ordinaria
purché
tale
dall'Assemblea
autorizzato
$\mathbf{a}$
e
assemblea:
sensi delle
tanti soci che, ai
partecipino
norme
(1)
legislative
regolamentari
vigenti,
possano
essere
$\mathbf{e}$
considerati non correlati alla società e che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia
espresso voto contrario all'operazione in questione.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione
un'operazione con parti correlate della società di
ad
competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative
e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore
l'avviso
degli
contrario
rilevanza,
nonostante
amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la
Consiglio
sottoposta
dal
sia
stata
relativa
proposta
medesimo all'Assemblea ordinaria, purché a tale Assemblea:
ai sensi delle
partecipino tanti soci che,
(i)
norme
regolamentari
vigenti,
legislative
possano
essere
$e -$
considerati non correlati alla società e che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia
$\alpha = 1, \ldots, n$ espresso voto contrario all'operazione in questione.
Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari
in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le
autorità competenti, le procedure adottate dalla società in
conformità a dette norme non si applicano alle operazioni
con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di
competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa
autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza,
purché:
(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze
dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato
Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di
urgenza prima del compimento dell'operazione;
ferma
(b)
restando
la sua
efficacia.
l'operazione
sia
successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante
della prima Assemblea ordinaria utile;
il Consiglio
(c)
di
Amministrazione
della
società
predisponga per tale Assemblea ordinaria
relazione
una
contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale
Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla
sussistenza delle ragioni di urgenza;
la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti
(e)

$\overline{\phantom{a}}$

No 74
tillink
$\mathring{\mathcal{O}}$
Ø.
C
ŕy.
٢
$\mathbf{v}_\mathbf{k}$
S
$\sigma_{\rm IC}$
paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico $\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle$
presso la sede sociale e con le altre modalità previste ″ɗno°
legislative e regolamentari vigenti, almeno
dalle
norme
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
ventuno
ordinaria interessata;
entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea
(f)
disposizione
siano messe a
del
ordinaria interessata,
pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative
e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del
al
particolare
riguardo
dei
voti
numero
voto,
con
complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette
norme sono qualificabili non correlati alla società.
Bilancio e Riparto Utili
Articolo 35
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
esercizio
il
Consiglio
di
Alla
chiusura
di
ogni
Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di
legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.
Articolo 36
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una
somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per
costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo
deliberazioni
dell'Assemblea
le
destinato
secondo
sarà
Ordinaria.
Articolo 37
11
Consiglio
di
Amministrazione
può
deliberare
la
distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità
di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.
Scioglimento - Liquidazione della Società
Articolo 38
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà
nomina di uno o più liquidatori determinandone
alla
i.
poteri, le attribuzioni ed i compensi.
Articolo 39
Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto
si applica la normativa vigente.
Clausole
transitorie (applicabili
sin dall'avvio
della
procedura di nomina per il primo rinnovo dell'organo di
controllo successivo all'assemblea del 3 dicembre 2021,
secondo quanto previsto dalla relativa deliberazione assunta
in sede straordinaria)
Articolo 40
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Il Collegio Sindacale e' costituito da tre Sindaci effettivi
e due supplenti.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
34
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
previa
comunicazione
Collegio
Sindacale
può,
11
al
Consiglio
di
Amministrazione,
Presidente
del
convocare
l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
di
convocazione
Esecutivo.
poteri
possono
$\mathbf{I}$
essere
individualmente
da ciascun
membro
esercitati
anche
de1
Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea
che può essere esercitato da almeno due membri.
Articolo 41
i membri del Collegio Sindacale sono nominati
Di
norma
mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della
normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
Sindaco coloro
assumere la carica di
Non
possono
che
ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura
superiore a quella massima
uquale o
stabilita
dalla
applicabile o che non siano in possesso
normativa
dei
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
stabiliti dalla normativa applicabile.
Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci
Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
contabili che abbiano esercitato l'attività
revisori
di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a
tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale
scelti tra coloro che
abbiano
requisito
sono
maturato
complessiva
un'esperienza
di
almeno
un
triennio

$\begin{array}{c} \hline \end{array}$

nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario
e assicurativo.
Nelle liste
sono indicati i nominativi di uno o più
candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da
eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla
carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi
di uno o più candidati.
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano
un numero di candidati pari o superiore a tre devono
assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno
nella
misura
minima
richiesta
dalla
normativa,
anche
regolamentare, pro tempore vigente.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in
cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la
quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal

36

$\bar{\bar{z}}$

RO No
precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei
candidati alla carica di amministratore.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la
quota di partecipazione per la presentazione delle liste
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
normativa vigente.
Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate
presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le
modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o
unica convocazione.
Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine
di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista,
ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro
- nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art.
148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 - i soggetti legittimati
possono presentare liste, mediante deposito presso la sede
ultimo previsto
dalle
termine
legale,
fino al
norme
legislative e regolamentari vigenti.
In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale
prevista dal presente articolo per la presentazione delle
CONTRACTOR
والرواوية والأنواري
liste è ridotta alla metà.
$\label{eq:2.1} \left\langle \left( \mathbf{r} \right) \mathbf{r} \right\rangle = \left\langle \left( \mathbf{r} \right) \mathbf{r} \right\rangle = \left\langle \left( \mathbf{r} \right) \mathbf{r} \right\rangle$ Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i
soci
che aderiscano ad un patto parasociale avente
ad
oggetto azioni della società non potranno presentare né
votare più di una lista anche se per interposta persona o
per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà essere corredata da:
$-$
le informazioni relative ai soci che hanno presentato
liste,
l'indicazione
le
della
con
percentuale
di
partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale
partecipazione;
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche
-
personali e professionali dei candidati;
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano
la propria candidatura e attestano
sotto
la
l'inesistenza
propria
responsabilità,
di
di
cause
ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei
requisiti
prescritti
dalla
normativa
applicabile,
ivi
incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti
dalle
disposizioni
di
legge e
regolamentari
esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e
controllo che ricoprono presso altre società di capitali;
dichiarazione dei soci diversi
-
da
quelli
una
che
anche congiuntamente, una partecipazione
di
detengono,
$AC$ $N0$
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di NESTER
rapporti di collegamento - nel significato definito dalla
Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 -
con i detti soci.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà
come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto
saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi, due Sindaci
effettivi ed uno supplente.
dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il
b) —
maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa di
legge e regolamentare vigente, non sia collegata neppure
indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno
tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono
rispettivamente elencati nella lista, un Sindaco Effettivo
ed un Sindaco Supplente.
c) Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata
calculated conditions of the conditions la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri
effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente
inerente l'equilibrio fra generi, si provvederà, nell'ambito
dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie
sostituzioni,
secondo
l'ordine progressivo
con
cui i
candidati risultano indicati.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco
Effettivo tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto
il maggior numero di voti.
d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non
nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea
delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della
normativa relativa all'equilibrio tra i generi.
e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla
maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto
dalla
maggioranza; in caso di sostituzione del Sindaco eletto
dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla
minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato
successivamente appartenente alla medesima lista o, in
mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di
minoranza risultata
seconda per
$d\mathbf{1}$
voti.
La
numero
sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il
rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio
tra i generi.

$\vert$

F.ti: Fabio CERCHIAI
Salvatore MARICONDA, Notaio
$\sim$
ORAHY
c
$\alpha$
$\sim$
$\sim$
$\sim 10^{11}$
$\sim$
$4\,1$

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