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Mundys (formerly: Atlantia SpA)

AGM Information Nov 5, 2020

6228_rns_2020-11-05_329c1828-a15b-4cb1-8c81-0dd305f1d374.pdf

AGM Information

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finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni,
avalli e garanzie anche reali.
Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni
attività od
operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di
carattere fiduciario.
Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del
risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le
altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la
gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.
Articolo 3
La Società ha sede legale in Roma.
Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie,
agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.
Articolo 4
Il domicilio dei soci agli effetti sociali e' quello
risultante dal libro soci.
Articolo 5
La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto
costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere
prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che
hanno concorso all'approvazione della relativa
non
deliberazione.
Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni
Articolo 6
capitale sociale è di Euro
Il
(ottocentoventicinquemilionisettecentoottantatremilanovecento
novantavirgolazerozero) diviso in numero 825.783.990 azioni
ordinarie prive del valore nominale.
Articolo 7
In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice
civile.
Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di
aumento a pagamento del capitale sociale, il
tasso di
interesse sui versamenti ritardati, fermo restando
il
disposto dell'articolo 2344 codice civile.
Articolo 8
Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e'
disciplinato dalla normativa vigente.
Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.
E' comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo
la società sottoposta al regime di dematerializzazione
obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.
Articolo 9
Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.
Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei
comproprietari debbono essere esercitati
ਕਰ
un
rappresentante comune da essi nominato.
La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto
della Società.
La Società può emettere, ai sensi della legislazione di
tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite
di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza
delle perdite, determinandone il contenuto con la
deliberazione di emissione.
Articolo 10
La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in
azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite
dalle disposizioni di legge applicabili.
Assemblee
Articolo 11
L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita,
rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il
diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità
alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i
dissenzienti.
Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno
tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il
Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo
nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
Articolo 12
ordinarie
straordinarie
Assemblee
e e
Le
sono convocate
mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle
norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini
previsti da dette norme, sul sito internet della Società e
con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni
successive alla prima, fermo restando che può essere
indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee
successive alla seconda.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne
ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che
quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica
convocazione. Per la validità della costituzione e delle
delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima
ovvero unica convocazione valgono le norme legislative e
regolamentari vigenti.
Articolo 13
legittimazione
all'intervento
in Assemblea
La
e
all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti
titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire
un'idonea
comunicazione
effettuata
alla
Società
dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti
dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 14
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia
diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare
ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti)
designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un
rappresentante (o i suoi sostituti) designati da
detto
soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto,
anche in via elettronica, nei termini e con le modalità
previsti dalle norme legislative e regolamentari.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata
mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet
della Società o posta elettronica certificata secondo le
di
modalità
nell'avviso
indicate
convocazione
dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa
modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso,
nei termini e con le modalità
previsti dalle norme
legislative e regolamentari vigenti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la
regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione
all'intervento in Assemblea.
Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso
dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al
presente statuto.
Articolo 15
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza 0
impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo
articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio
Presidente.
L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un
Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai
quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.
Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale
dell'Assemblea e' redatto dal Notaio.
Articolo 16
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle
norme legislative e regolamentari vigenti.
L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta
all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme
legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di
prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme
legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 17
Per la validità delibere delle Assemblee ordinarie e
straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla
legge.
Articolo 18
Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei
soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale é' l'unico documento facente prova delle delibere
sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta
il diritto di voto.

":"

Consiglio di Amministrazione
Articolo 19
La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V,
Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e
da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che,
prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne
determina il numero.
Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da
più di 7 membri, devono possedere i requisiti
di
indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative
e
regolamentari applicabili.
La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i
generi nel rispetto della normativa vigente in materia.
Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i
generi non risulti un numero intero di componenti
del
Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno
numero è
arrotondato
rappresentato,
tale
eccesso
per
all'unità superiore.
Gli Amministratori non possono essere nominati
per un
periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio
all'ultimo
esercizio
Gli
relativo
della loro
carica.
amministratori sono rieleggibili.
Articolo 20
L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla
base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di
Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno
essere elencati mediante numero progressivo.
Le liste dei candidati alla carica di amministratore
dovranno essere depositate presso la sede legale almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima o unica convocazione.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le
modalità previste dalla normativa applicabile, almeno
ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima o unica convocazione.
Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non
superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal
primo comma del precedente articolo.
Almeno 2 candidati per ciascuna lista dovranno essere in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge
e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della
lista stessa.
Le liste che contengono un numero di candidati pari o
superiore a tre devono indicare:
- almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere
meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla
disciplina pro tempore vigente.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in
cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1%
del capitale sociale ovvero la minore quota
di
partecipazione al capitale sociale determinata in conformità
a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare
applicabile.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la
quota di partecipazione per la presentazione delle liste
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
normativa vigente.
Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare
presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica
convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari
ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente,
comprovante la titolarità della quota minima di
partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.
Ciascuna lista dovrà essere corredata da:
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati;
ı
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa applicabile e
l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti
dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato
le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si
procederà come segue:
a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non
si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una
percentuale di voti almeno pari alla metà di quella
richiesta per la presentazione delle stesse;
b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto
saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi – i quattro
quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento,
in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste
non siano collegate in alcun modo, neppure
che
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti
ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente
per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da
eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste,
secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I
quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste
verranno disposti in un'unica graduatoria
decrescente:
risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti
più elevati, fermo restando il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi;
d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di
cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi, i candidati che
risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in
un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema
di quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi
alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato
avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il
primo dei candidati del genere meno rappresentato che
risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima
lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la
sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea
con le maggioranze di legge.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più
rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria
non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia
minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio
tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata
viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere
più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via
risalendo dal basso la graduatoria.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non
abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto
il minor numero di Amministratori, fermo restando il
rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i
generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a
parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte
dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga
la maggioranza semplice dei voti.
Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non
sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per
gualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non
possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente
articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di
legge, assicurando comunque la presenza del numero
necessario di amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della
normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
Articolo 21
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi
dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile,
assicurando il rispetto della normativa vigente in materia
di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi
causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la
maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea,
decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere
convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica
per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà
peraltro in carica per il compimento
dei soli atti di
ordinaria amministrazione
fino a che
l'Assemblea
avrà
deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta
da parte della maggioranza dei nuovi
l'accettazione
Amministratori.
Articolo 22
Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia
provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può
nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più
14
Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario,
scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli e'
sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più'
anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza
di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.
Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non
abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.
Articolo 23
Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra
località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta
scritta di almeno due Consiglieri.
La convocazione e' fatta mediante avviso contenente la
indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da
spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in
caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.
convocazione
può essere effettuata con mezzi di
telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento (quali ad esempio la posta elettronica) o con le
modalità di convocazione deliberate dal Consiglio.
In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il
Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i
Consiglieri ed i Sindaci in carica.
Consiglio può radunarsi per videoconferenza o
Il
per
audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire
la discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti.
Articolo 24
Per la validità deliberazioni del Consiglio e'
necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi
presiede.
Articolo 25
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale
firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Articolo 26
Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo
stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa
deliberazione.
Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri
membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla
stessa determinato in misura complessiva.
r remunerazione degli Amministratori investiti
di
particolari cariche e' stabilita secondo la disciplina di
cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
Articolo 27
Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Sono
inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti
competenze:
- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505
e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
l'indicazione di quali amministratori abbiano la
ı
rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
socio;
- l'adequamento dello statuto sociale a disposizioni
normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del
territorio nazionale.
- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con
parti correlate della Società che, ai sensi delle norme
legislative
e regolamentari vigenti, devono
essere
considerate di maggiore rilevanza.
Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori
ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono
al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario
e
patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società
controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni
nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di
terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione
da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in
caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con
lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.
L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se
costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate,
nelle
riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione
del
bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle
relazioni trimestrali.
Articolo 28
un Comitato
nominare
Esecutivo
Consiglio
può
ı i
determinandone il numero dei componenti e le
norme di
funzionamento.
Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile,
può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.
Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, con le limitazioni che
l
oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente
articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice
Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli
Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più
Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.
Articolo 29
Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, qli
Amministratori Delegati – nei limiti dei poteri ad essi
conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per
determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad
altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a
terzi.
Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei
poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di
conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure
speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.
Firma-Rappresentanza sociale
Articolo 30
La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in
giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o
impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.
Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale
come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in
giudizio possono essere conferite
dal Consiglio
agli
Delegati e ai Direttori Generali,
Amministratori
sia
congiuntamente, sia disgiuntamente.
Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori
Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi
poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi
procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in
forma singola.
Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì
la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da
esercitare anche in forma disgiunta.
Collegio Sindacale
Articolo 31
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Sindaci
Il Collegio Sindacale e' costituito da cinque
effettivi e due supplenti.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
può, previa comunicazione
Sindacale
Collegio
al
IT
del Consiglio di Amministrazione, convocare
Presidente
l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
convocazione
Esecutivo.
I poteri
di
possono
essere

-

esercitati anche individualmente da ciascun membro del
Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea
che può essere esercitato da almeno due membri.
Nomina del Collegio Sindacale
Articolo 32
Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati
mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della
normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che
ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura
uguale o superiore a quella massima stabilita dalla
normativa applicabile o che non siano in possesso dei
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
stabiliti dalla normativa applicabile.
Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci
Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a
tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale
requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato
un'esperienza
complessiva di
almeno un
triennio
nell'esercizio di :
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario
e assicurativo.
Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più
candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da
eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla
carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi
di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe
le sezioni, contengano un numero di candidati pari o
superiore a tre, devono indicare:
- almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere
meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla
disciplina vigente.
Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente
sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a
generi diversi.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in
cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la
quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal
precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei
candidati alla carica di amministratore.
Nell'avviso di convocazione dell'assembla è indicata la
quota di partecipazione per la presentazione delle liste
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
normativa vigente.
Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate
presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le
modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o
unica convocazione.
Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine
di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista,
ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro
- nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art.
148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - i soggetti legittimati
possono presentare liste, mediante deposito presso la sede
legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme
legislative e regolamentari vigenti.
In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale
prevista dal presente articolo per la presentazione delle
liste è ridotta alla metà.
Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i
soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad
oggetto azioni della società non potranno presentare né
votare più di una lista anche se per interposta persona o
per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà essere corredata da:
- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le
liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione
dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano sotto
la
propria responsabilità,
l'inesistenza
di
di
cause
ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa applicabile,
ivi
incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari
esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e
controllo che ricoprono presso altre società di capitali;
una dichiarazione
diversi da quelli
dei
che
soci
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento - nel significato definito dalla
Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998
l
con i detti soci.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà
come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto
saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci
effettivi ed uno supplente.
b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle
altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse
saranno divisi successivamente per uno e per due. I
quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente
ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine
dalle stesse rispettivamente previsto.
I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste
verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente:
risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti
più elevati, fermo restando il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi.
c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di
cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi, i candidati che
risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in
un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema
di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi
alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato
avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il
primo dei candidati del genere meno rappresentato che
risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima
lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la
sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea
con le maggioranze di legge.
Qualora la sostituzione del candidato del genere
più
rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria
non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia
minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio
tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata
viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere
più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via
risalendo dal basso la graduatoria.
In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, si procederà a nuova votazione da
parte
dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenqa
la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto
del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai
sensi della normativa vigente.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona
candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà
ottenuto il maggior numero di voti.
Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste
presentate e votate che non siano collegate ai soci di
riferimento ai sensi di legge.
d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non
nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea
delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della
normativa relativa all'equilibrio tra i generi.
e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla
maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla
maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto
dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla
minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato
successivamente appartenente alla medesima lista o, in
mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di
minoranza risultata seconda per numero di voti. La
sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il
rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio
tra i generi.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari
Articolo 33
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio
del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo
tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale
maturata in posizione di adequata responsabilità presso
l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di
controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei
requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente,
determinando la remunerazione e la durata dell'incarico,
rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e
mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi
di legge.
Operazioni Con Parti Correlate
Art. 34
Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione
ad
un'operazione con parti correlate della
società
di
competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative
e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore
dal Consiglio medesimo,
nonostante
rilevanza, approvata
contrario degli amministratori indipendenti
l'avviso
purché il compimento di tale operazione
competenti,
sia
dall'Assemblea ordinaria e
purché
tale
autorizzato
Dr
assemblea:
(i) partecipino
tanti soci che, ai sensi delle norme
e regolamentari vigenti, possano essere
legislative
considerati non correlati alla società e che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia
espresso voto contrario all'operazione in questione.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione
ad un'operazione con parti correlate della società di
competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative
e regolamentari vigenti deve essere considerata di maqqiore
nonostante l'avviso contrario
rilevanza,
degli
amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la
relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio
medesimo all'Assemblea ordinaria, purché a tale Assemblea:
(i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme
legislative e regolamentari vigenti, possano essere
considerati non correlati alla società e che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia
espresso voto contrario all'operazione in questione.
Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari
in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le
autorità competenti, le procedure adottate dalla società in
conformità a dette norme non si applicano alle operazioni
con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di
competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa
autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza,
purché :
(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze
dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato
Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di
urgenza prima del compimento dell'operazione;
(b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione
sia
successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante
della prima Assemblea ordinaria utile;
(c) il Consiglio di Amministrazione della
società
predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione
contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale
Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla
sussistenza delle ragioni di urgenza;
(e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti
paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e con le altre modalità previste
dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno
ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
ordinaria interessata;
(f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea
ordinaria interessata, siano messe a disposizione
del
pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative
e regolamentari vigenti – le informazioni sugli esiti del
con particolare riguardo al numero dei voti
complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette
norme sono qualificabili non correlati alla società.
Articolo 35
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio
di
Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di
legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.
Articolo 36
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per
costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo
destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea
Articolo 37
Consiglio di Amministrazione può deliberare la
distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità
di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.
Scioglimento - Liquidazione della Società
Articolo 38
31
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà
alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i
poteri, le attribuzioni ed i compensi.
and the country of the production of the first
Articolo 39
Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto
si applica la normativa vigente.
F.ti: Fabio CERCHIAI
Salvatore MARICONDA, Notaio

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