Regulatory Filings • Apr 15, 2021
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer


2P[WLYS»(ZZLTISLHKLNSP(aPVUPZ[P :[H[[V 15 aprile 2021


CAPITOLO I
Articolo 1
1.1 La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni.
Articolo 2
3.1 La Società ha la Sede Legale in Trieste.
Articolo 4
4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.
6.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.


Articolo 8
8.5 In data 30 aprile 2020, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale massimo di Euro 9.500.000,00, con emissione al valore nominale di Euro 1,00 cadauna di un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da attribuire gratuitamente - laddove dovessero ricorrerne i presupposti - ai beneficiari dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su azioni Generali allora in corso (ivi incluso il piano azionario per i dipendenti del Gruppo Generali approvato dall'Assemblea del 7 maggio 2019) e ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2020-2022 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.
8.6 In data 30 aprile 2020, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale massimo di Euro 690.000,00, con emissione al valore nominale di Euro 1,00 cadauna di un numero massimo di 690.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare gratuitamente al beneficiario del piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/ Group CEO approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020, che è dipendente della Società e a condizione che abbia maturato tale diritto.


9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:
a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.106.748.468,70 alla Gestione Vita e per Euro 474.320.772,30 alla Gestione Danni;
b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;
c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;
d) la riserva legale è attribuita per Euro 220.647.286,58 alla Gestione Vita e per Euro 94.563.122,82 alla Gestione Danni;
e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0;
f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.447.160.285,85 alla Gestione Vita e per Euro 3.646.409.309,31 alla Gestione Danni;
g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per euro 3.040.354,88.
9.2 Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.
10.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. 10.2 Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.
11.1 Le azioni sono comunque intestate, in ogni momento, a nome di persona determinata.
12.1 La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme tutte del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.
A.
Articolo 13
14.2 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge, tale termine può essere prorogato a 180 giorni.
15.1 La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.


16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:
a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la Sede Legale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
assenti o impediti, l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
Articolo 19
19.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
c) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale della Società, che ha a tal fine rilevanza per la normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
e) la determinazione del compenso dei Sindaci;
f) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
g) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi; h) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 20
Articolo 21
21.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quan-

do è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
21.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
21.3 L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
24.1 Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.
24.2 Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.
• il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti;
• i nomi dei soci intervenuti nella discussione;
• l'accertamento delle modalità delle votazioni;
• la comunicazione del risultato delle votazioni;
• la proclamazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.
25.4 Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio.
26.3 All'atto della nomina dei membri elettivi, il Consiglio di Amministrazione determina la loro durata in carica ed il compenso.
27.1 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica la norma del successivo articolo 30; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da questo designato.
Articolo 28
Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di due, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato all'unità superiore. La perdita in corso di mandato dei requisiti di indipendenza non comporta la decadenza del Consigliere Indipendente interessato, se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri Indipendenti più sopra indicato
28.6 Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.



(i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
(ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
28.8 Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.
28.9 Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.
28.10 Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:
a) salvo quanto previsto sub b) del presente articolo, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno tre Consiglieri, che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata seconda per numero di voti;
b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioranza saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è inferiore o uguale a quattordici - o cinque Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è uguale o superiore a quindici - che saranno tratti: (i) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima ("Prima Lista di Minoranza") nonché (ii) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata terza per numero di voti ("Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica la disciplina di cui alla lettera a).
Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i voti ottenuti dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, ed i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quozienti attribuiti ai candidati sono disposti in una graduatoria decrescente e sono eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il numero di candidati riservati alle liste di minoranza. Nel caso in cui più candidati riservati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa;
c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo di cui alla precedente lettera a), i mancanti sono tratti dalla lista o dalle liste di minoranza dalle quali siano stati tratti candidati, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze

del voto assembleare e in analogia a quanto previsto nella precedente lettera b). Se neppure in tal modo è possibile trarre il numero di consiglieri da eleggere, si applica quanto previsto dalla lettera g);
d) nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;
e) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, risultasse eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà come segue: ove dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati riservati alle stesse liste di minoranza, il Consigliere non Indipendente eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa Lista di Maggioranza; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g). Ove, invece, dalle liste di minoranza emerga un numero di Consi-glieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle stesse liste di minoranza, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle liste di minoranza sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indicati o, in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla successiva lettera g). Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
f) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, non risultasse rispettato il criterio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente, si procederà come segue: ove almeno due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il Consigliere del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati del genere meno rappresentato presente nella stessa Lista di Maggioranza, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle pre-scrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Ove invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti dalle liste di minoranza è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato - con il numero progressivo successivo più alto - nella stessa lista del candidato sostituito; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
g) per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale;
h) nell'ipotesi in cui un candidato elet-


to non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;
i) fermo tutto quanto sopra, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
j) in caso di presentazione di un'unica lista, ovvero di più liste delle quali una sola abbia conseguito almeno la percentuale di voti di cui alla precedente lettera i), tutti i Consiglieri sono tratti dall'unica lista presa in considerazione, se approvata a maggioranza relativa.
28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto da una Lista di Minoranza,
i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere;
ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere.
In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
31.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.


dustriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:
a) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
b) formulare le proposte per la destinazione degli utili;
c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;
d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
e) approvare la relazione semestrale e, se previste, le informative finanziarie trimestrali;
f) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili organizzazioni all'estero;
g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;
h) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami;
i) nominare il Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli;
l) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;
m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge.
32.3 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.
Articolo 33
Articolo 34
34.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all'estero Comitati consultivi generali e speciali presso lo stesso Consiglio o singole Direzioni o altri stabilimenti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 37
37.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.2.
a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:
• hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
• sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.
37.4 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
37.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.
i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 37.7 per la presentazione delle liste.
del termine di venticinque giorni di cui all'articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall'articolo 37.7 sono ridotte alla metà.
37.12 Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
37.13 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza").
37.16 Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
37.17 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere

saranno tratti da tale lista.
39.3 Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono firmare congiuntamente fra loro, né con uno degli altri dirigenti della Società.

nate, dalle persone di cui all'articolo 38 o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
42.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.
42.2 L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.
Articolo 43
Articolo 44
44.1 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.

Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.