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Assicurazioni Generali Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING

2026

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23 aprile 2026

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 3 all'Ordine del Giorno
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA
DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI


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Indice

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri 1

b. Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 1
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Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

3. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI.

a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

b. Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("Relazione") è elaborata alla luce di quanto previsto dal Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, dall'articolo 123-ter del TUF e dall'articolo 84-quater del regolamento CONSOB adottato con delibera 11971/1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), nonché dall'articolo 5 del Codice di corporate governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance").

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n. 38/2018, le imprese di assicurazione adottano politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione dei rischi e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine. In questa prospettiva, sono adottati processi decisionali improntati a criteri di trasparenza ed è previsto un ruolo attivo nella definizione delle politiche in questione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, cui il Consiglio di Amministrazione fornisce informazioni per gli aspetti relativi ai componenti degli organi sociali e al personale rilevante.

Nell'attuare il TUF, il Regolamento Emittenti detta la disciplina riguardante la trasparenza informativa sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati, chiedendo a questi ultimi di predisporre la Relazione, fermi restando gli obblighi previsti da normative di settore applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società quotata.

Il quadro di riferimento è completato dalle raccomandazioni dettate dal Codice di Corporate Governance, cui la Società ha aderito con deliberazione consiliare del 14 ottobre 2020.

Ciò premesso, la Relazione è articolata, anche quest'anno, in due sezioni che sono oggetto di due separate votazioni in Assemblea: sulla prima sezione è prevista una deliberazione vincolante, mentre sulla seconda la deliberazione ha valenza consultiva.

La prima sezione illustra la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.


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2 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio al testo della prima sezione della Relazione – approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione e, posta a disposizione Vostra e del pubblico secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente – si sottopone all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti il contenuto della suddetta prima sezione della Relazione.


In relazione a quanto precede, si riporta di seguito la proposta di deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto sopra illustrato.

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell’articolo 2369 del Codice civile e dell’articolo 21 dello Statuto sociale,

  • visto l’articolo 123-ter del TUF;
  • visto l’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti;
  • visto il Regolamento IVASS 3 luglio 2018 n. 38;
  • visto l’articolo 5 del Codice di Corporate Governance;
  • visto l’articolo 19, comma 1, lett. d) dello Statuto sociale;
  • esaminato il testo della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter TUF e dell’articolo 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018 e tenuto altresì conto di quanto esposto anche nella seconda sezione;

delibera

  1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica sulla remunerazione della Società e del Gruppo relativa all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;
  2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ampio mandato per il compimento di tutte le attività necessarie od opportune, conseguenti all’assunzione e inerenti all’attuazione di questa deliberazione, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato/Group CEO, anche disgiuntamente tra loro, in ragione delle deleghe attribuitegli, anche per il tramite di procuratori speciali.

b. Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come sopra evidenziato, la Relazione è elaborata alla luce di quanto previsto dal Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, dall’articolo 123-ter del TUF e dall’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché dall’articolo 5 del Codice di Corporate Governance.

Ciò premesso, la Relazione è articolata in due sezioni che sono oggetto di due separate votazioni: sulla prima sezione è prevista una deliberazione vincolante, mentre sulla seconda sezione è prevista una deliberazione non vincolante, con valenza meramente consultiva.

La seconda sezione fornisce la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, nominativamente, e, in forma aggregata, dei dirigenti con responsabilità strategiche, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica relativa all’esercizio di riferimento. Sono inoltre esposti i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento (ossia l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025) ai predetti soggetti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle sue controllate o collegate, oltre a illustrare come la Società abbia tenuto conto del voto espresso l’anno precedente sulla seconda sezione della Relazione.

Nel rinviare, per gli aspetti di dettaglio, a


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 3

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quanto esposto nella seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 – approvata dal Consiglio di Amministrazione di data odierna e posta a disposizione Vostra e del pubblico secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente – si sottopone all'esame e al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti il contenuto della seconda sezione della Relazione.


In relazione a quanto precede, si riporta di seguito la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto sopra illustrato.

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

Milano, 11 marzo 2026

  • visto l'articolo 123-ter del TUF;
  • visto l'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti;
  • visto il Regolamento IVASS 3 luglio 2018 n. 38;
  • visto l'articolo 5 del Codice di Corporate Governance;
  • visto l'articolo 19, comma 1, lett. d) dello Statuto Sociale;
  • esaminato il testo della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter TUF e dell'articolo 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018 e tenuto altresì conto di quanto esposto anche nella prima sezione;

delibera

di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.”

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE


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23 aprile 2026

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 4 all'Ordine del Giorno
LONG TERM INCENTIVE PLAN DI GRUPPO (LTIP) 2026-2028


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Indice

Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP)
2025-2027.

a. Approvazione del LTIP 2026-2028, ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 1

b. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 5


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Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

4. LONG TERM INCENTIVE PLAN DI GRUPPO (LTIP) 2025-2027

a. Approvazione del LTIP 2026-2028, ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.


a. Approvazione del LTIP 2026-2028, ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

il sistema di remunerazione previsto in favore degli esponenti del vertice aziendale di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Generali" o la "Società") e dei manager della stessa e del Gruppo (il "Gruppo") – per tale intendendosi le società direttamente e indirettamente controllate da Generali ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. – è composto da una remunerazione fissa e da una remunerazione variabile con una componente annuale (STI) e una differita (LTI). Ciò in linea con le migliori e più diffuse prassi a livello internazionale.

Nella riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione del piano di incentivazione LTI 2026-2028 (il "Piano LTI") che ha come riferimento il triennio di performance complessiva 2026-2028.

Il Piano LTI, in linea con la regolamentazione applicabile nonché con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance), è volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle azioni di Generali in ottica di medio-lungo termine e di perseguimento di uno sviluppo sostenibile, allineando, al contempo, l'interesse economico dei beneficiari a quello degli altri stakeholders.

Il Piano LTI, infatti, è finalizzato a:

  • stabilire una correlazione tra la componente variabile della remunerazione collegata ad obiettivi di medio-lungo termine e la creazione di valore per l'Azionista, avuto in ogni caso riguardo della sostenibilità di Gruppo e dei risultati effettivamente conseguiti;
  • sviluppare la cultura della performance secondo una logica di Gruppo;
  • contribuire alla creazione di un equilibrato mix tra le componenti fisse e le componenti variabili della remunerazione dei beneficiari;
  • fidelizzare il management a livello di Gruppo. In particolare, il Piano LTI mira a rafforzare il legame tra la remunerazione dei potenziali beneficiari e le performance attese secondo le priorità di business del Gruppo (c.d. performance assoluta) mantenendo, inoltre, il legame tra la remunerazione, la sostenibilità e la generazione di valore nel confronto con un gruppo di peer (c.d. performance relativa).

Quanto alla struttura del Piano LTI, i principali termini e condizioni (meglio dettagliati nel relativo Documento Informativo di cui infra) sono i seguenti:

  • il Piano LTI prevede un primo periodo di valutazione della performance triennale, a partire dal 2026, al termine del quale (i) alla generalità dei beneficiari viene attribuito il 100% delle azioni maturate, mentre (ii) per quanto riguarda il Group CEO, il Direttore Generale – Group Deputy CEO e gli altri Beneficiari componenti del Group Management Committee (GMC)¹ viene attribuito il 50% delle azioni determinate sulla base della performance del primo triennio (mentre il successivo 50% viene attribuito al termine di un ulteriore biennio, subordinatamente alla verifica di ulteriori condizioni);

¹ Ed eventuali Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali


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  • in attuazione del Piano LTI, ai beneficiari verranno attribuite gratuitamente azioni ordinarie di Generali, a condizione che siano superati obiettivi e soglie di performance predeterminate, con la possibile attribuzione ai beneficiari di un numero aggiuntivo di azioni determinato in rapporto ai dividendi complessivamente distribuiti nel primo triennio di performance (ovvero durante l'ulteriore periodo di differimento previsto per taluni beneficiari, come specificato infra; meccanismo di cd. dividend equivalent);
  • gli obiettivi ai quali è subordinata l'attribuzione delle azioni sono definiti dal Consiglio di Amministrazione. Essi si basano sui seguenti parametri di performance e di sostenibilità oggettivamente misurabili e coerenti con le priorità di business e la strategia del Gruppo: il Total Shareholders' Return relativo (relative TSR), il Net Holding Cash Flow e indicatori ESG (CO₂ Emissions Reduction Target from Group Activities e People Engagement Rate, come descritti in maggior dettaglio nel Documento Informativo del piano LTI);
  • anche in caso di raggiungimento degli obiettivi di performance, il Consiglio di Amministrazione non attribuirà ai beneficiari, in tutto o in parte, le azioni secondo il seguente schema (c.d. Group Gate). Qualora l'indice di Group Regulatory Solvency Ratio di Generali si collochi al di sotto del 130% (o della diversa percentuale di c.d. "hard limit di tempo in tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione) o il Group Liquidity Ratio si collochi al di sotto del -100% (o della diversa percentuale di tempo in tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione) il Consiglio di Amministrazione non attribuirà alcuna azione ai beneficiari. Inoltre, sentita l'opinione del Comitato Controllo e Richi basata sull'analisi da parte della funzione di risk management di taluni specifici parametri², è prevista la riduzione del numero di azioni da attribuire nel caso in cui il Group Regulatory Solvency Ratio risultasse superiore del c.d. livello di "hard limit" ma inferiore rispetto al livello di "soft limit" di tempo in tempo previsto dal Risk Appetite Framework della Società, attualmente pari al 150%, in particolare: (i) il numero di azioni da attribuire verrà ridotto almeno del 25% nel caso in cui il Group Regulatory Solvency Ratio si collochi fra il 140% e 150%, (ii) il numero di azioni da attribuire verrà ridotto almeno del 50% nel caso in cui il Group Regulatory Solvency Ratio si collochi fra il 130% e 140%, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di applicare riduzioni maggiori in casi di particolare gravità;
  • il numero massimo delle azioni attribuibili alla fine del triennio di riferimento è determinato dal Consiglio di Amministrazione;
  • le azioni sono attribuite, previa verifica del livello di raggiungimento del Group Gate, a ciascun beneficiario successivamente al termine del triennio di performance a seguito di una valutazione finale sul raggiungimento effettivo degli obiettivi, secondo modalità e tempi di assegnazione differenziati in base al cluster della popolazione beneficiaria (fermo restando che per il Direttore Generale – Group Deputy CEO e gli altri beneficiari componenti del Group Management Committee (GMC), in relazione ai quali è previsto l'ulteriore periodo di differimento biennale, l'effettiva attribuzione della seconda tranche di Azioni ed il relativo numero effettivo dipende dalle condizioni come meglio specificato di seguito);
  • sono previsti meccanismi di malus e di clawback e divieti di c.d. hedging.

Nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile ed in conformità ai principi generali perseguiti dalle politiche retributive, l'Organo Amministrativo potrà apportare al Piano LTI, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dall'Assemblea tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie od opportune (ivi inclusa a titolo esemplificativo l'anticipata attribuzione delle Azioni gratuite ovvero l'eliminazione o modifica dei vincoli di indisponibilità ovvero la modifica degli obiettivi) in conseguenza di fattori straordinari suscettibili di influire in qualunque maniera sulle azioni, su Generali e/o sul Gruppo, ovvero sul Piano LTI e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie riguardanti Generali e/o il Gruppo, operazioni sul capitale, modifiche normative o delle politiche di remunerazione, indicazioni o raccomandazioni di autorità regolamentari o modifiche al perimetro di Gruppo, offerte sul capitale, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, ovvero operazioni o eventi straordinari relativi a c.d. società peer e che abbiano dunque un impatto sull'obiettivo di

2 Quali a titolo esemplificativo: (i) eventuale impatto delle operazioni di M&A approvate in attuazione della strategia, (ii) richiesta di modifiche normative e/o fiscali che implicano un effetto passivo (cioè non legato alla gestione) sull'RSR, (iii) effetti sbilanciati di "ALM" (Asset Liability Management) determinati attivamente (ossia derivanti da decisioni manageriali) sui rischi di mercato, (iv) impatti legati ad "Atti di Dio" (es. catastrofi naturali) e (v) eventi estremi (es. guerra, pandemia).


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relative TSR³, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo Generali, variazioni significative nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale modifiche ai piani strategici pluriennali), al fine di mantenere invariati - nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile - i contenuti sostanziali ed economici del Piano LTI, inclusa la facoltà del Consiglio di Amministrazione di corrispondere anche a singoli beneficiari, in luogo ed in sostituzione - totale o parziale - dell'attribuzione delle azioni, un importo in denaro calcolato sulla base del valore delle azioni nel mese precedente la data di attribuzione (ovvero altro periodo previsto dalla normativa locale applicabile), fermo restando il rispetto degli altri termini e delle condizioni rilevanti e applicabili del Piano LTI.

L'Organo Amministrativo potrà altresì adeguare le previsioni del Piano LTI, ove necessario e/o opportuno, alle normative italiane o straniere applicabili rispetto alle quali una o più delle clausole del Piano LTI risultino incompatibili e/o contrarie. Inoltre, in caso di eventi eccezionali di discontinuità (ad esempio al verificarsi di variazioni significative nelle condizioni macroeconomiche o di peggioramento del contesto finanziario), l'Organo Amministrativo, nell'ambito delle procedure di governance riguardanti la remunerazione e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, potrà rivalutare la generale coerenza e correttezza dei sistemi di incentivazione, incluso questo Piano LTI, ponendo in essere i necessari correttivi e ciò, anche e in particolare, con riferimento agli obiettivi rilevanti, le relative metriche e modalità di valutazione in quanto funzionali a mantenere invariati - nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, e fermo il rispetto dei limiti e principi generali delle politiche retributive - i contenuti sostanziali ed economici essenziali del Piano LTI, conservandone le principali finalità incentivanti (c.d. "Clausola di Mutamento Sfavorevole delle Condizioni").

Tra i potenziali beneficiari del Piano LTI come individuati dall'Organo Amministrativo vi possono essere Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali o del Gruppo Generali, il Direttore Generale - Group Deputy CEO e altri soggetti riconducibili alla categoria del Personale

Rilevante (come definito nel Documento Informativo del Piano LTI, e tra i quali rientrano, i dirigenti appartenenti al Group Management Committee (GMC), altri dirigenti in Assicurazioni Generali appartenenti alla prima linea di riporto del Group CEO, e del Consiglio di Amministrazione della Società), ulteriori dirigenti appartenenti al Global Leadership Group (GLG), nonché altri amministratori o dipendenti di Generali o del Gruppo che saranno individuati dall'Organo Amministrativo ai sensi del Piano LTI.

I potenziali beneficiari sono individuati dall'Organo Amministrativo in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo, in termini di creazione di valore, nonché con le finalità perseguite dal Gruppo tramite le proprie politiche retributive.

Nel processo d'identificazione dei potenziali beneficiari, l'organo amministrativo valuta altresì l'idoneità della funzione assunta, o delle attività svolte, dal personale di Generali e del Gruppo, ad avere un impatto significativo sul profilo di rischio e strategico di Generali o del Gruppo, tenendo conto, inter alia, della posizione rivestita, del grado di responsabilità, del livello gerarchico, dell'attività svolta, delle deleghe conferite, dell'ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilità di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti.

I beneficiari del Piano LTI, una volta individuati dal Consiglio di Amministrazione, saranno oggetto di comunicazione al pubblico e agli azionisti secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile in materia.

Le azioni (in un numero determinato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi) saranno attribuite ai beneficiari alla fine del periodo complessivo sopra indicato, a condizione che siano superati gli obiettivi e livelli di performance predeterminati e previa verifica del livello di raggiungimento del Group Gate.

Le modalità e i tempi di attribuzione delle azioni sono differenziati per diversi cluster di beneficiari. In particolare:

  • per il Direttore Generale - Group Deputy CEO, gli altri beneficiari appartenenti al Group Management Committee (GMC)⁴ e per tutti gli altri beneficiari appartenenti alla categoria del Personale Rilevante la cui componente variabile target della remunerazione è almeno pari al 70% della remunerazione complessiva:

3 E così, a titolo meramente esemplificativo, operazioni quali offerte pubbliche di acquisto o delisting relative alle società peer, tali da rendere il confronto con il peer non significativo e/o non adeguato ai fini dell'obiettivo di relative TSR, rendendo necessaria od opportuna una revisione del c.d. peer group.

4 Ed eventuali Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali.


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  • al termine del primo triennio di performance e ferma la verifica del livello di raggiungimento del Group Gate, è prevista l'attribuzione del 50% delle azioni maturate sulla base degli obiettivi raggiunti; in particolare il 25% (ossia la metà delle azioni di questa prima tranche) sarà immediatamente disponibile (per permettere ai beneficiari di sostenere gli oneri fiscali collegati all'attribuzione) mentre il restante 25% (ossia la restante metà delle azioni di questa prima tranche) sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di un anno dall'attribuzione;
  • il restante 50% delle azioni maturate sarà soggetto ad ulteriori due anni di differimento durante i quali la quota maturata potrà ridursi o azzerarsi qualora non siano conseguiti i livelli soglia del Group Gate previsto dal Piano LTI, ovvero al verificarsi di un'ipotesi di malus prevista dal regolamento del Piano LTI. Verificato il livello di raggiungimento della predetta soglia e l'assenza di ipotesi di malus, e sempreché sia ancora in essere a tale data il rapporto di lavoro (subordinato e/o di amministrazione) e/o di collaborazione con la Società (ovvero con altra società del Gruppo), sarà attribuito il rimanente 50% delle azioni maturate; il 25% (ossia la metà delle azioni di questa seconda tranche) sarà immediatamente disponibile (per permettere ai beneficiari di sostenere gli oneri fiscali collegati all'attribuzione) mentre il 25% (ossia la restante metà delle azioni di questa seconda tranche) sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di un anno dall'attribuzione;
  • per i restanti beneficiari (tra cui GLG, talenti e altri ruoli chiave selettivamente identificati): al termine del triennio di performance e ferma la verifica del livello di raggiungimento del Group Gate, è prevista l'attribuzione del 100% delle azioni maturate, di cui il 50% sarà immediatamente disponibile (per permettere ai beneficiari di sostenere gli oneri fiscali collegati all'attribuzione), mentre il restante 50% sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di ulteriori due anni dall'attribuzione.

I vincoli di indisponibilità sulle azioni, come sopra indicati, permangono anche successivamente alla cessazione del rapporto con il beneficiario, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, o di un suo componente appositamente delegato, di ridefinire i termini e le modalità di tutti i vincoli di indisponibilità sopra indicati, eventualmente anche valutando nel complesso la remunerazione a favore del beneficiario, anche con riferimento ad azioni attribuite in esecuzione di diversi piani di incentivazione.

Le azioni soggette a vincolo di indisponibilità non possono essere trasferite a terzi – e, dunque, non possono ad esempio essere vendute, conferite, permutate, date a riporto o comunque soggette ad altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale può altresì disporre che le azioni restino depositate in custodia.

Successivamente alla data di scadenza dei periodi di indisponibilità di cui sopra, ulteriori obblighi di mantenimento di parte delle azioni attribuite (secondo quanto in seguito deliberato dall'Organo Amministrativo) possono trovare applicazione agli Amministratori destinatari di azioni in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

Ai fini dell'attuazione del Piano LTI, le azioni oggetto di attribuzione gratuita ai beneficiari dello stesso potranno rivenire, inter alia, dalla provvista di azioni proprie che la Società potrà acquistare in esecuzione di apposite autorizzazioni assembleari, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile.

Maggiori informazioni circa il Piano LTI sono rese disponibili attraverso la pubblicazione di un apposito Documento Informativo, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti).


Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto sopra illustrato.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

  • visto l'articolo 114-bis del TUF e relative disposizioni attuative;
  • vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno e il relativo Documento Informativo;

delibera


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  1. di approvare il piano di incentivazione a favore del management della Società e del Gruppo denominato “Piano LTI 2026-2028” (il “Piano LTI”), così come illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel relativo Documento Informativo;
  2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano LTI, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di definire un regolamento di attuazione del Piano LTI, ogni potere per individuare i beneficiari, gli obiettivi e limiti di performance, determinare il quantitativo di azioni da attribuire a ciascun beneficiario, procedere alle attribuzioni delle azioni o della somma sostitutiva, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano LTI, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e attuazione del Piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Group CEO, anche disgiuntamente tra loro, in ragione delle deleghe attribuitegli.”

b. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

La presente relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna (i.e., 11 marzo 2026) illustra la proposta di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento UE 596/2014 (il “Regolamento MAR”) e del Regolamento Delegato UE 2016/1052 (il “Regolamento Delegato”), l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di n. 5.855.000 azioni ordinarie di Generali corrispondenti, alla data odierna, allo 0,38% del capitale sociale della Società e l'eventuale successiva disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie in portafoglio e/o acquistate in forza della presente autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della presente relazione è strumentale all'esecuzione di: (i) il piano di incentivazione di lungo termine del Gruppo denominato “Piano LTI 2026-2028”, la cui approvazione è parimenti sottoposta all'approvazione dell'odierna assemblea, ai sensi del punto a) dell'ordine del giorno in parte ordinaria; nonché, (ii) di tutti i piani di remunerazione e incentivazione approvati prima d'ora dall'Assemblea e ancora in corso di esecuzione (di seguito, i piani di incentivazione sub (i) e (ii), congiuntamente, i “Piani”).

Inoltre le azioni proprie acquistate in forza della presente autorizzazione, o comunque in portafoglio della Società, oltre ad essere utilizzate al servizio dei Piani, potranno per l'eccedenza essere destinate al servizio di altri piani di remunerazione e incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti e/o alienate sul mercato o al di fuori di esso, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, per le finalità consentite ai sensi di legge e con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

La presente relazione illustra le motivazioni che sottendono alla richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del nuovo piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

b.1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Come sopra evidenziato, l'autorizzazione all'acquisto, che potrà avvenire in una o più volte, viene richiesta esclusivamente allo scopo di dotare la Società della provvista necessaria a dare esecuzione ai Piani.

Con riferimento alla disposizione delle azioni così acquistate, considerate le finalità sottostanti alla presente richiesta di autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea autorizzi l'attribuzione, gratuitamente, di tali azioni ai beneficiari dei Piani, ricorrendo, ovviamente, le condizioni previste nei regolamenti di attuazione dei Piani, precisando che tali modalità saranno applicabili anche alle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società. Inoltre, si richiede di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a che eventuali azioni


6 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

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eccedenti rispetto a quelle che saranno utilizzate effettivamente a servizio dei Piani possano essere utilizzate al servizio di altri piani di remunerazione e incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti e/o alienate sul mercato o al di fuori di esso, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali.

b.1.1. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto della disposizione di cui all'articolo 2357, comma terzo, del Codice civile

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società.

In virtù di quanto sopra esposto in ordine all'entità delle azioni da attribuire complessivamente ai destinatari dei Piani, si precisa che il numero massimo delle azioni da acquistare, anche in più soluzioni, non potrà essere superiore a n. 5.855.000 azioni.

Al riguardo, si ricorda che, alla data del 4 marzo 2026, come comunicato al mercato in data 6 marzo 2026, la Società e le società da essa controllate possiedono n. 53.806.923 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 3,47% del capitale sociale. Pertanto, anche in ipotesi di pieno utilizzo dell'autorizzazione, il numero di azioni proprie che verrebbe ad essere posseduto direttamente e indirettamente da Generali risulterebbe comunque al di sotto della soglia limite prevista dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile (corrispondente al 20% del capitale sociale).

Si segnala, inoltre, che all'ordine del giorno della presente assemblea sono previste ulteriori autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (in relazione ai punti 5b e 6b all'ordine del giorno in materia di Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali - We SHARE 3 e di Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027) le quali non avranno come effetto in alcun caso il superamento di tale soglia.

Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

b.1.2. Durata dell'autorizzazione

Previo rilascio dell'autorizzazione assembleare,

potrà procedersi all'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, entro un termine massimo di 18 mesi dalla deliberazione assembleare stessa.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie già in portafoglio, e di quelle che saranno eventualmente acquistate per effetto dell'autorizzazione assembleare, è richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali, per realizzare la cessione delle stesse.

b.1.3. Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie vengano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato, dettate in attuazione delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento MAR, oltre che delle disposizioni applicabili del Codice Civile e, quindi, ad un prezzo minimo di acquisto non inferiore al valore nominale implicito del titolo al tempo vigente, pari al capitale sociale diviso per il numero delle azioni prive del valore nominale, e ad un prezzo massimo d'acquisto non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

b.1.4. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, in una o più volte sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie qui proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito la proposta di deliberazione dell'Assem


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 7

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blea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto sopra illustrato.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

  • visti gli articoli 114-bis e 132 del TUF e successive integrazioni e modifiche;
  • visti gli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
  • preso atto di quanto disciplinato dall'articolo 5 del Regolamento MAR e dall'articolo 3 del Regolamento Delegato;
  • preso atto che, alla data odierna, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio un ammontare di azioni Generali largamente inferiore alla quinta parte del capitale sociale della Società;
  • vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
  • visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, testé approvato;

delibera

  1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e degli articoli 132 TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti e nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato dettate in attuazione del Regolamento MAR, l'acquisto di massime numero 5.855.000 azioni ordinarie emesse da Assicurazioni Generali S.p.A., e il compimento di atti di disposizione delle medesime, nonché di quelle acquistate sulla base di precedenti piani di acquisto di azioni proprie, alle seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi ai fini di dare esecuzione a: (i) il piano di incentivazione di lungo termine del Gruppo denominato "Piano LTI 2026-2028"; nonché, (ii) tutti i piani di remunerazione e incentivazione approvati prima d'ora dall'Assemblea e ancora in corso di esecuzione (di seguito, i "Piani");
b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale implicito del titolo al tempo vigente, pari al capitale sociale diviso per il numero delle azioni prive del valore nominale, mentre il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;

c) la Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
d) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
e) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, in una o più volte sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

f) le azioni proprie potranno essere attribuite senza limiti temporali, a titolo gratuito, ai beneficiari dei Piani, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti;

  1. di autorizzare, senza limiti temporali, la destinazione delle azioni proprie acquistate in forza della presente autorizzazione, o comunque in portafoglio di Generali, a servizio dei Piani, nonché – per l'eventuale eccedenza – al servizio di eventuali altri piani di remunerazione e incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti e/o alla loro alienazione sul mercato o al di fuori di esso, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, per le finalità consentite ai sensi di legge e con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;

  2. di conferire incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Group CEO, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà


8 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

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di sub-delega, in ragione delle deleghe attribuitegli:

a) di dare esecuzione all'odierna deliberazione provvedendo, tra l'altro, ad individuare i fondi di riserva da utilizzare per l'acquisto delle azioni proprie e per procedere alle conseguenti contabilizzazioni ai sensi di legge, nonché di poter disporre, al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, anche delle azioni proprie già oggi disponibili nel patrimonio sociale;

b) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori al fine

dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti e formalità, nessuno escluso o eccettuato; nonché

c) di provvedere ad ogni altra formalità relativa alle operazioni di disposizione di cui alla presente deliberazione, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali."

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE


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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING

2026

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23 aprile 2026

DOCUMENTO INFORMATIVO

SUL PIANO DI INCENTIVAZIONE

DI LUNGO TERMINE DEL GRUPPO GENERALI

DENOMINATO "PIANO LTI 2026-2028"


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Assicurazioni Generali S.p.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste. Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2. Capitale sociale € 1.602.736.602,13 interamente versato. Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328. Partita IVA di Gruppo 01333550323. Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. PEC: [email protected]

DOCUMENTO INFORMATIVO

sul piano di incentivazione di lungo termine
del Gruppo Generali
denominato “Piano LTI 2026-2028”

2025 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING


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Q
4 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

Indice

Nota introduttiva 5
Definizioni 6
1. I soggetti destinatari 9
2. Le ragioni che motivano l'adozione del Piano 10
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 15
4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti 17


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 5
e

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NOTA INTRODUTTIVA

Con il presente documento informativo, Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali" o la "Società"), in conformità a quanto previsto dagli articoli 114-bis del TUF e 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, fornisce ai propri azionisti ed alla comunità finanziaria un ampio quadro informativo in merito al piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2026-2028" (di seguito, il "Piano") avente ad oggetto l'assegnazione ai Beneficiari del piano stesso - tra cui possono potenzialmente rientrare, sulla base delle decisioni tempo per tempo assunte dall'Organo Amministrativo, Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali o del Gruppo Generali, il Direttore Generale - Group Deputy CEO e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche di Generali, inclusi i componenti del Group Management Committee (GMC), il restante Personale Rilevante, gli altri componenti del Global Leadership Group (GLG), talenti e altri ruoli chiave di Generali e del Gruppo Generali, come individuati dall'Organo Amministrativo all'interno delle strutture della Società e del Gruppo Generali - del diritto di ricevere, a titolo gratuito e al ricorrere di determinate condizioni, azioni ordinarie di Generali.

Il Piano, in continuità con i precedenti, è volto a valorizzare e riflettere gli obiettivi di medio-lungo termine del Gruppo Generali nella definizione della remunerazione variabile dei soggetti suindicati, per le finalità meglio illustrate nel seguito.

Ai fini dell'attuazione del Piano, le azioni oggetto di attribuzione gratuita ai Beneficiari dello stesso potranno rivenire, inter alia, dalla provvista di azioni proprie che la Società potrà acquistare in esecuzione di apposite autorizzazioni assembleari, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nei termini di seguito illustrati.

Il presente documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Generali in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da Blt Market Services, all'indirizzo internet , e sul sito internet della Società all'indirizzo www.generali.com.


6 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

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DEFINIZIONI

Group CEO: il principale responsabile della gestione di Generali e del Gruppo Generali. specifica individuazione dei Beneficiari, determinando altresì gli Obiettivi e il numero di Azioni assegnabili.
Amministratori: gli Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali e del Gruppo Generali. CO₂ Emissions Reduction Target from Group Activities: Si riferisce alla percentuale di riduzione delle emissioni di CO₂ equivalente generate dalle attività operative di Gruppo, misurata confrontando l'anno 2028 con la baseline 2019. Questa categoria di emissioni include quelle prodotte dai nostri edifici, dai data center, dalla mobilità, dalla carta e sono calcolate nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale (EMS) di Gruppo. Le emissioni di CO₂ equivalente relative al portafoglio assicurativo e a quello investimenti e a nuove categorie di scope 3 (IT, commuting) non sono incluse in questo perimetro.
Assemblea: L'Assemblea degli azionisti di Generali che approverà il Piano.
Azioni: le "Azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A.", quotate presso Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Beneficiari: i Beneficiari del presente Piano che saranno individuati a insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo, all'avvio del Piano ovvero nel corso del relativo triennio di riferimento, tra gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori di Generali o del Gruppo Generali investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno di Generali e del Gruppo Generali in un'ottica di creazione di valore. Nel processo d'identificazione dei Beneficiari, l'Organo Amministrativo considererà altresì l'idoneità della funzione assunta, o delle attività svolte, dagli Amministratori, dai Dipendenti e dai collaboratori del Gruppo Generali, ad avere un impatto significativo sul profilo di rischio e strategico di Generali o del Gruppo Generali, tenendo conto, tra l'altro, della posizione rivestita, del grado di responsabilità, del livello gerarchico, dell'attività svolta, delle deleghe conferite, dell'ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilità di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti. L'Organo Amministrativo, dando attuazione al Piano, procederà alla Codice Civile: il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.
Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance cui Generali ha aderito alla data di questo Documento Informativo, approvato dal Comitato Italiano per la Corporate Governance nel dicembre 2019 e pubblicato a gennaio 2020.
Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane: il Comitato previsto dal Codice di Corporate Governance la cui composizione e le cui funzioni sono descritti nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF, approvata dall'Organo Amministrativo e resa pubblica con cadenza annuale.
Comitato Controllo e Rischi: Il Comitato Controllo e Rischi

Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 7

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della Compagnia, istituito dal Consiglio in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance (art. 6).

Data di Approvazione:
la data di approvazione del presente Piano da parte dell'Assemblea.

Dipendenti:
i dirigenti e i dipendenti che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, esclusa ogni forma di lavoro autonomo o parasubordinato, con Generali o una società del Gruppo Generali.

Direttore Generale – Group Deputy CEO:
nominato dal Consiglio di Amministrazione di Generali ai sensi dell'articolo 32.2, lett. g). come definito dallo Statuto di Generali.

Documento Informativo:
il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti.

Generali o la Società:
Assicurazioni Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al numero 1.00003, capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Group CEO:
il Chief Executive Officer, principale responsabile della gestione della Società e del Gruppo.

Group Liquidity Ratio:
Rapporto fra i Group Liquidity Needs, somma di eventuali fabbisogni da parte delle compagnie locali e l'Expected Cash Position di Assicurazioni Generali (se negativa), e Group Free Lending, somma dei prestiti disponibili delle compagnie locali, le Committenti

ted Credit Lines e l'Expected Cash Position di Assicurazioni Generali (se positiva).

Group Regulatory Solvency Ratio:
I rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità di Gruppo, entrambi calcolati in linea con la normativa Solvency II. I fondi propri ammissibili sono al netto del dividendo prevedibile.

Gruppo Generali:
Generali e le società di diritto italiano ed estero soggette, direttamente o indirettamente, al controllo di Generali ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Net Holding Cash Flow o NHCF:
Flussi di cassa netti disponibili in un dato periodo a livello della capogruppo, dopo le spese di holding ed i costi per gli interessi. Le sue principali componenti, considerate in un'ottica di cassa, sono la Remittance dalle Controllate, il risultato della (ri)assicurazione centralizzata, gli interessi sul debito finanziario della Capogruppo, le spese della Capogruppo e le effettive tasse pagate o rimborsate dalla Capogruppo.

Obiettivi:
gli indicatori di performance individuati dall'Organo Amministrativo e indicati nella Lettera di Partecipazione di ciascun Beneficiario, al cui raggiungimento è condizionata l'attribuzione di Azioni a ciascun Beneficiario, nonché la determinazione del relativo numero.

Organo Amministrativo:
il consiglio di amministrazione della Società ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, che effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni determinazione relativa e daranno esecuzione a quanto previsto dallo stesso.


8 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

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2026 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING

People

Engagement Rate: è una misura che sintetizza la fiducia delle persone negli obiettivi e nelle finalità aziendali (connessione razionale), il loro senso di orgoglio (connessione emotiva) e la loro disponibilità a fare un ulteriore sforzo per sostenere il successo (connessione comportamentale). È un indice composto dalla media dei risultati di sei domande specifiche incluse nelle Engagement Survey di Gruppo.

Personale Rilevante: ai fini del presente Piano, la definizione comprende sia (i) il personale identificato presso la Società sulla base dei criteri indicati all'art. 2, comma 1, lett. m) del Regolamento IVASS n. 38/2018, ossia, ai fini del "Piano LTI 2026-2028": il Direttore Generale – Group Deputy CEO, gli altri componenti del Group Management Committee (di Assicurazioni Generali), altri ruoli in Assicurazioni Generali di primo riporto al Group CEO e al Consiglio di Amministrazione della Società con impatto significativo sul profilo strategico del Gruppo (ossia il Personale Rilevante della Società); che (ii) ulteriori soggetti che operano in altre Società del Gruppo (i.c.d. "Risk Relevant Roles") individuati sulla base dell'impatto significativo sul profilo di rischio del Gruppo (secondo specifici criteri stabiliti dalla Group Remuneration Internal Policy; ossia il Personale Rilevante di Gruppo).

Piano: il piano di incentivazione a lungo termine rivolto ai Beneficiari, denominato "Piano LTI 2026-2028".

Rapporto: il rapporto di lavoro (subordinato e/o di amministrazione) e/o di collaborazione in essere fra il Beneficiario e Generali e/o altra società del Gruppo Generali.

Regolamento

Emittenti: il regolamento adottato dalla

Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

Relative TSR: il ritorno complessivo dell'investimento per l'azionista calcolato come variazione del prezzo di mercato delle azioni, ivi inclusi le distribuzioni o i dividendi reinvestiti in azioni, rispetto ad una lista selezionata di peer.

Lettera di

Partecipazione: la lettera che viene consegnata da Generali ai Beneficiari (i) in cui vengono indicati gli Obiettivi – riferiti al Gruppo Generali e/o ai singoli Beneficiari – al raggiungimento dei quali è condizionata l'attribuzione delle Azioni; (ii) la cui sottoscrizione e consegna a Generali ad opera dei Beneficiari costituirà piena e incondizionata adesione da parte degli stessi al Piano.

Somma

Sostitutiva: la somma in denaro che Generali, a sua discrezione e sulla base di una deliberazione dell'Organo Amministrativo, può corrispondere anche a singoli Beneficiari in luogo - in tutto o in parte - delle Azioni che dovrebbero essere loro attribuite, da calcolarsi sulla base della media aritmetica dei prezzi delle Azioni su Euronext Milan - come rilevati da Borsa Italiana S.p.A. - nel mese precedente la data di assegnazione delle Azioni (ovvero altro periodo previsto dalla normativa locale applicabile) o, se le Azioni non fossero più quotate, sulla base del valore normale delle stesse ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come determinato da un esperto indipendente nominato da Generali.

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 e successive modifiche ed integrazioni.


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Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 9

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1. I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Tra i potenzialmente Beneficiari del Piano possono essere compresi gli Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali o del Gruppo Generali, come individuati dall'Organo Amministrativo in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo Generali in termini di creazione di valore, nonché con le finalità perseguite in termini di politiche retributive.

L'indicazione nominativa dei Beneficiari appartenenti a tale categoria che saranno individuati dall'Organo Amministrativo, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Tra i possibili Beneficiari del Piano è compreso il Personale Rilevante come sopra definito (con esclusione di manager appartenenti alle c.d. "funzioni fondamentali" che non sono beneficiari di compensi basati su strumenti finanziari¹). Tra i possibili ulteriori Beneficiari vi sono altresì ulteriori dirigenti appartenenti al Global Leadership Group (GLG) nonché altri Dipendenti, di Generali o del Gruppo Generali, discrezionalmente selezionati dall'Organo Amministrativo in considerazione della rilevanza del ruolo da ciascuno di essi rivestito per il conseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo Generali.

L'indicazione delle categorie di Beneficiari che saranno individuati dall'Organo Amministrativo tra i soggetti sopra indicati, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

Tra i Beneficiari del Piano è compreso anche il Direttore Generale – Group Deputy CEO.

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito, nel corso dell'esercizio, compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.

Non applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;

Tra i possibili Beneficiari del Piano sono compresi i dirigenti con responsabilità strategiche della Società. L'indicazione dei Beneficiari che saranno individuati dall'Organo Amministrativo tra i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché

¹ Oltre ad altri eventuali soggetti rientranti nella definizione di Personale Rilevante sopra riportata.


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10 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

b) nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile: Generali non è una società di “minori dimensioni”.

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati ecc.).

Non applicabile: non vi sono categorie per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del Piano.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

Il Piano, in linea con la regolamentazione applicabile nonché con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance), è volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle Azioni di Generali allineando, al contempo, l'interesse economico dei Beneficiari a quello degli altri stakeholder, in ottica di medio-lungo termine e di perseguimento di uno sviluppo sostenibile, ciò anche mediante l'inclusione di indicatori di sostenibilità.

Il Piano persegue infatti i seguenti obiettivi:
- stabilire una correlazione tra la componente variabile della remunerazione collegata ad obiettivi di medio-lungo termine e la creazione di valore per l'azionista, avuto in ogni caso riguardo della sostenibilità di gruppo e dei risultati effettivamente conseguiti;
- sviluppare la cultura della performance secondo una logica di gruppo;

  • contribuire alla creazione di un equilibrato mix tra le componenti fisse e le componenti variabili della remunerazione dei Beneficiari;
  • fidelizzare il management a livello di Gruppo Generali.

In particolare, il Piano mira a rafforzare il legame tra la remunerazione dei Beneficiari e le performance attese secondo il piano strategico del Gruppo Generali (c.d. performance assoluta) mantenendo, inoltre, il legame tra la remunerazione, la sostenibilità e la generazione di valore nel confronto con un gruppo di peer (c.d. performance relativa).

Per raggiungere tali obiettivi si è scelto di:
- corrispondere la remunerazione variabile in Azioni e solo al raggiungimento di specifici Obiettivi;
- legare l'incentivo al valore dell'azione risultante dalla media del prezzo di chiusura delle Azioni Generali su Euronext Milan nei tre mesi precedenti l'approvazione, da parte dell'Organo Amministrativo, del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente a quello di inizio del triennio di riferimento del Piano o, se superiore, del prezzo medio del mese precedente l'Assemblea, su delibera dell'Organo Amministrativo, al fine di allineare ulteriormente gli interessi del management a quelli degli azionisti;
- definire un primo periodo di performance triennale (fermo l'ulteriore periodo di differimento biennale, soggetto a determinate condizioni, previsto per i Beneficiari indicati al punto a) del paragrafo 2.2.);
- prevedere specifici meccanismi di malus e clawback e divieti di c.d. hedging.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Il Piano prevede che il numero di Azioni basate sulla performance effettivamente attribuite sia direttamente correlato al raggiungimento degli Obiettivi individuati dall'Organo Amministrativo.

In particolare, gli Obiettivi che dovranno essere raggiunti ai fini dell'attribuzione delle


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 11

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Azioni basate sulla performance sono i seguenti:
- Relative TSR, con un peso pari al 55%;
- Net Holding Cash Flow, con un peso del 25%
- Indicatori Sustainability & People, in particolare, (i) CO₂ Emissions Reduction Target from Group Activities e (ii) People Engagement Rate, con un peso del 20%.

La seguente tabella illustra i target fissati per ciascun indicatore e la variazione della percentuale di vesting dell'incentivo in base al livello di conseguimento dei target.

55% + 25% + 20%
% LTI Vesting
(con interpolazione
lineare) rTSR Net Holding
Cash Flow Sustainability & People
CO₂ Emissions Reduction Target
from Group Activities
(10%) People
Engagement Rate
(10%)
0% ± 11,7 mld < 53% se People Engagement Rate è
a benchmark esterno di mercato*
per 1 anno su 3
Vesting
Target ≥ 50° perc. ± 12,2 mld ≥ 55% se People Engagement Rate è
a benchmark esterno di mercato*
per 2 anni su 3
Vesting
Massimo ≥ 90° perc. > 13,3 mld > 60% se People Engagement Rate è
a benchmark esterno di mercato*
per 3 anni su 3
  • Wills Towers Watson Europe HQ Financial Services Norm

L'Obiettivo di relative TSR è misurato in confronto ai seguenti peer.

Panel rTSR 2026-2028
1 AGEAS
2 ALLIANZ
3 ASR NEDERLAND
4 AXA
5 INTESA SANPAOLO
6 HELVETIA-BALOISE
7 MAPFRE
8 NN GROUP
9 POSTE ITALIANE
10 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (PZU)
11 SWISS LIFE HOLDING AG
12 UNIPOL
13 UNIQA
14 VIENNA INSURANCE GROUP
15 ZURICH

A quanto sopra si aggiunge la verifica del raggiungimento di un livello minimo di Group Regulatory Solvency Ratio, e del Group Liquidity Ratio quale soglia di accesso (c.d. Group Gate), secondo quanto infra indicato.

Alla fine del triennio di riferimento del Piano, le Azioni (in un numero determinato sulla base del grado di raggiungimento degli Obiettivi) verranno attribuite ai Beneficiari, in soluzione unica ovvero in due tranche (fatto salvo, in ogni caso, quanto indicato ai successivi paragrafi 4.6 e 4.8), a seconda delle diverse categorie di Beneficiari (v. quanto specificato al successivo paragrafo 2.3).


emarket
Fair Storage
CERTIFIED
GENERALI
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Il Piano prevede altresì la possibilità di attribuire Azioni aggiuntive ai Beneficiari in applicazione di un principio di c.d. dividend equivalent. Qualora, infatti, l'Assemblea distribuisse dividendi a favore degli azionisti nel corso del primo triennio di performance ovvero durante l'ulteriore periodo di differimento previsto per taluni Beneficiari, come specificato al successivo paragrafo 2.3, alla scadenza dei medesimi, verrà corrisposto ai Beneficiari, individuati dall'Organo Amministrativo, un numero di Azioni aggiuntive determinato in base all'importo dei dividendi complessivamente distribuiti nel periodo di riferimento.

Le Azioni aggiuntive saranno attribuite contestualmente ed in relazione alle altre Azioni attribuite a ciascun Beneficiario (secondo le tempistiche specificate infra al paragrafo 3.2), nonché soggette alle medesime condizioni di holding di seguito indicate e saranno determinate considerando il valore dell'Azione al momento dell'attribuzione, calcolato come la media dei tre mesi precedenti l'approvazione, da parte dell'Organo Amministrativo, del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente a quello di inizio del triennio di riferimento del Piano o, se superiore, il prezzo medio del mese precedente l'Assemblea, su delibera dell'Organo Amministrativo, al fine di allineare ulteriormente gli interessi del management a quelli degli azionisti.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il numero massimo di Azioni basate sulla performance attribuibili alla fine del triennio di riferimento del Piano (cui possono sommarsi le eventuali azioni aggiuntive derivanti dal meccanismo di c.d. dividend equivalent descritto al precedente punto 2.2.) è calcolato in base al rapporto fra l'importo massimo di bonus (calcolato in una determinata percentuale della remunerazione annua lorda fissa dei Beneficiari) ed il valore dell'Azione, calcolato come media dei prezzi nei tre mesi precedenti l'approvazione, da parte dell'Organo Amministrativo, del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente a quello di inizio del triennio di riferimento del Piano Piano o, se superiore,

il prezzo medio del mese precedente l'Assemblea, su delibera dell'Organo Amministrativo, al fine di allineare ulteriormente gli interessi del management a quelli degli azionisti.

Più in particolare, il livello di performance/vesting massimo (espresso su base annualizzata in percentuale della remunerazione annua lorda fissa come sopra indicato) è pari al 200% complessivo per il Direttore Generale – Group Deputy CEO e i componenti del Group Management Committee (GMC)², al 175% complessivo per il restante Personale Rilevante e gli altri componenti del Global Leadership Group (GLG), e all'87,5% complessivo per altri beneficiari, talenti e altri ruoli chiave di Gruppo³.

Il livello di performance è espresso in percentuale rispetto al livello di raggiungimento dei singoli indicatori, i cui risultati finali sono definiti con calcolo indipendente e utilizzando la metodologia di interpolazione lineare.

Il numero delle Azioni potrà ridursi fino ad un livello minimo (anch'esso calcolato in percentuale della remunerazione annua lorda fissa), livello sotto il quale non viene attribuita alcuna Azione.

Il numero di Azioni da attribuire a ciascun Beneficiario sarà determinato alla fine del triennio di riferimento del Piano, a valle di

2 Ed eventuali Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali.

3 I target di performance/vesting sono rispettivamente pari a 150%, e fino al 100% e fino al 50% per: (i) il Direttore Generale – Group Deputy CEO e i componenti del GMC; (ii) il restante Personale Rilevante e gli altri membri del Global Leadership Group (GLG) non compresi nelle precedenti categorie; (iii) talenti e altri ruoli chiave di Gruppo. Salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare, all'esito dei processi di governance previsti in materia di remunerazione, misure differenti dell'incentivo a favore di singoli beneficiari o di categorie di beneficiari anche in ottemperanza alla normativa locale/di business vigente. Tali percentuali sono applicabili nell'ipotesi di piani LTI di norma strutturati secondo un sistema c.d. rolling, con l'avvio di un nuovo piano con performance complessiva triennale in ciascun esercizio per tutti i beneficiari c.d. eligibile. In conformità con le disposizioni della Politica retributiva e fatta salva la diversa possibilità per la Società di valutare, specie nel caso di rapporti o incarichi a tempo determinato, la partecipazione di specifici beneficiari a un unico piano per tutto il periodo di riferimento, che riassuma e concentri in sé gli incentivi potenziali che deriverebbero dai diversi piani avviati nel medesimo periodo di riferimento, e fermo dunque il rispetto, complessivamente, del Pay-Mix Annualizzato (target e massimo) previsto dalla Politica retributiva.


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una complessiva verifica del livello di raggiungimento degli Obiettivi, che tenga dunque conto della performance realizzata su base triennale (fermo restando che, per i Beneficiari di seguito indicati al punto a), in relazione ai quali è previsto l'ulteriore periodo di differimento biennale, l'effettiva attribuzione della seconda tranche di Azioni ed il relativo numero effettivo dipende dalle condizioni infra indicate al punto a) ii.).

Al termine del triennio di performance, il Consiglio di Amministrazione, sentita l'opinione del Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane, avrà la facoltà, a valle della consuntivazione matematica in base alla scala predefinita, di effettuare una valutazione e decidere sul livello di raggiungimento e di pagamento relativo al Net Holding Cash Flow (NHCF), tenendo conto anche della coerenza dell'indicatore NHCF con, solo laddove applicabile, il Risultato Netto considerando anche specifici elementi quali il Free Tangible Capital entrambi sulla base della metrica Local GAAP, in termini di composizione ed evoluzione e della distribuzione dei flussi di NHCF nel periodo.

Le Azioni effettivamente maturate saranno attribuite secondo una tempistica differenziata in funzione delle diverse categorie di Beneficiari. In particolare:

a) Per il Direttore Generale – Group Deputy CEO, i Beneficiari appartenenti al Group Management Committee (GMC)⁴ e per tutti gli altri Beneficiari appartenenti alla categoria del Personale Rilevante la cui componente variabile target della remunerazione⁵ è almeno pari al 70% della remunerazione complessiva:

i. al termine del primo triennio di performance e ferma la verifica del livello di raggiungimento del Group Gate, è prevista l'attribuzione del 50% delle Azioni maturate sulla base degli obiettivi raggiunti; il 25% (ossia la metà delle Azioni di questa prima tranche) è immediatamente disponibile (per permettere ai Beneficiari di sostenere gli oneri fiscali collegati all'attribuzione) mentre il restante 25% (ossia la restante metà delle Azioni di questa prima tranche) sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di un anno dall'attribuzione;

ii. il restante 50% delle Azioni maturate sarà soggetto ad ulteriori due anni di differimento durante i quali la quota maturata può azzerarsi qualora non siano conseguiti i livelli soglia del cosiddetto Group Gate previsto dal piano, ovvero al verificarsi di un'ipotesi di malus prevista dal regolamento del piano. Verificato il livello di raggiungimento della predetta soglia e l'assenza di ipotesi di malus, e sempreché sia ancora in essere a tale data il Rapporto con Generali (ovvero con altra società del Gruppo Generali)⁶, viene attribuito il rimanente 50% delle Azioni maturate; il 25% (ossia la metà delle Azioni di questa seconda tranche) sarà immediatamente disponibile (per permettere ai Beneficiari di sostenere gli oneri fiscali collegati all'attribuzione) mentre il 25% (ossia la restante metà delle Azioni di questa seconda tranche) sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di un anno dall'attribuzione;

b) per i restanti Beneficiari: al termine del triennio di performance e ferma la verifica del livello di raggiungimento del Group Gate, è prevista l'attribuzione del 100% delle Azioni maturate, di cui il 50% è immediatamente disponibile (per permettere ai Beneficiari di sostenere gli oneri fiscali collegati all'attribuzione), mentre il restante 50% è sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di ulteriori due anni dall'attribuzione.

I Beneficiari ed il numero di Azioni assegnabili a ciascuno di essi sono discrezionalmente ed insindacabilmente determinati dall'Organo Amministrativo.


⁴ Ed eventuali Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali.

⁵ Intesa come somma dell'incentivo riveniente dal Piano e da altre forme di incentivazione beneficiate nell'ambito del Rapporto.

⁶ Salvo in specifiche ipotesi di cessazione del rapporto quali i casi di morte, invalidità permanente, pensionamento o nell'ambito di accordi collettivi espressamente finalizzati all'accompagnamento alla pensione (e.g. inclusa la cosiddetta “isopensione”), cessazione ad iniziativa della società per motivi oggettivi/organizzativi, risoluzione consensuale e altre ipotesi assimilabili contrattualmente predeterminate.


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14 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

Generali non attribuirà ai Beneficiari le Azioni, nel caso di condotte dolose, gravemente colpose, di violazioni del Codice di Condotta o di violazioni delle disposizioni normative applicabili al perimetro di attività gestite, in particolar modo quelle a tutela degli assicurati, del trattamento dei dati personali e in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, di sanzioni internazionali, ovvero di mancato raggiungimento dei risultati prefissati o in caso di un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria di Generali e/o del Gruppo Generali, accertato dall'Organo Amministrativo di Generali (c.d. clausola di malus).

Generali si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere ai Beneficiari la restituzione, in tutto o in parte, delle Azioni, nel caso in cui emergano condotte dolose o gravemente colpose (incluso il caso in cui, per effetto delle stesse, i risultati raggiunti si rivelino non duraturi o effettivi), ovvero emergano violazioni del Codice di Condotta, o delle disposizioni normative applicabili al perimetro di attività gestite, in particolar modo quelle a tutela degli assicurati, del trattamento dei dati personali e in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e di sanzioni internazionali (c.d. clausola di clawback).

Malus e clawback potranno altresì trovare applicazione in caso di mancato completamento della formazione obbligatoria o delle azioni di rimedio definite nell'ambito di attività di audit, come pure nel caso in cui i dati sulla cui base sia stato determinato l'incentivo oggetto del Piano dovessero rivelarsi manifestamente errati.

Generali, inoltre, ha il diritto di corrispondere anche a singoli Beneficiari, in luogo ed in sostituzione - totale o parziale - dell'attribuzione delle Azioni, la Somma Sostitutiva (fermo il rispetto, mutatis mutandis, degli altri termini e condizioni rilevanti del Piano applicabili), sulla base di una deliberazione che l'Organo Amministrativo (ovvero l'organo delegato preposto) può assumere a suo insindacabile giudizio.

In linea con la normativa europea (Solvency II), Generali richiederà ai Beneficiari - attraverso specifiche pattuizioni inserite nei documenti contrattuali che disciplinano il Piano - di non avvalersi di strategie di copertura personale o assicurativa (c.d. hedging) che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nel Piano.

Alla fine del primo periodo di performance triennale e, in ogni caso, alla fine dell'ulteriore periodo di differimento biennale⁷, l'Organo Amministrativo effettua una valutazione circa il livello di raggiungimento della soglia di accesso fissata in termini di Group Regulatory Solvency Ratio e del Group Liquidity Ratio. In particolare, anche in caso di raggiungimento degli Obiettivi, Generali non attribuirà ai Beneficiari, in tutto o in parte, le Azioni secondo il seguente schema (c.d. group gate):

  • qualora il livello di Group Regulatory Solvency Ratio si collochi al di sotto del 130% (o della diversa percentuale di c.d. "hard limit" tempo in tempo fissata dall'Organo Amministrativo) o il Group Liquidity Ratio si collochi al di sotto del -100% (o delle diverse percentuali di tempo in tempo fissate dall'Organo Amministrativo) l'Organo Amministrativo non attribuirà alcuna Azione ai Beneficiari;
  • qualora il Group Regulatory Solvency Ratio risultasse superiore al citato livello di "hard limit", ma inferiore rispetto al livello di "soft limit" di tempo in tempo previsto dal Group Risk Appetite Framework della Società, pari attualmente al 150%, l'Organo Amministrativo – sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, basato su un'analisi da parte della funzione di Risk Management di taluni specifici parametri⁸ – delibererà una riduzione del numero di Azioni da attribuire, nella misura di seguito indicata: (i) una riduzione pari almeno al 25% nel caso in cui il Group Regulatory Solvency Ratio si collochi fra il 140% e 150%, (ii) una riduzione pari almeno al 50% nel caso in cui il Group Regulatory Solvency Ratio si collochi fra il 130% e 140% (fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio di Amministrazione).

7 Per i Beneficiari di cui al precedente punto a).

8 Quali a titolo esemplificativo: (i) eventuale impatto delle operazioni di M&A approvate in attuazione della strategia, (ii) richiesta di modifiche normative e/o fiscali che implicano un effetto passivo (cioè non legato alla gestione) sull'RSR, (iii) effetti sbilanciati di "ALM" (Asset Liability Management) determinati attivamente (ossia derivanti da decisioni manageriali) sui rischi di mercato, (iv) impatti legati ad "Atti di Dio" (es. catastrofi naturali) e (v) eventi estremi (es. guerra, pandemia).


Telebors: distribution and commercial use strictly prohibited
Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 15

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strazione di applicare riduzioni maggiori in casi di particolare gravità).

2.4. Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile. Il Piano non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani.

Non applicabile: non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del Piano.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Non applicabile: il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano.

Il Piano di cui si chiede l'approvazione all'Assemblea contempla l'assegnazione gratuita di Azioni ai Beneficiari da parte dell'Organo Amministrativo.

Il numero massimo di Azioni che potranno essere attribuite nell'ambito del Piano è pari a 5.855.000.

Le Azioni a servizio del Piano potranno rivenire, inter alia, dalla provvista di azioni proprie eventualmente acquistate dalla Società in esecuzione di autorizzazioni assembleari ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 TUF, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento Delegato UE 2016/1052.

A tale scopo, sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Piano una proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 TUF.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza.

L'Organo Amministrativo è il soggetto incaricato per l'amministrazione del Piano. L'Organo Amministrativo può avvalersi delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e anche delegare i propri poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Group CEO, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, in ragione delle deleghe attribuitegli.

All'interno dell'Organo Amministrativo, il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane formula le proposte in merito alla remunerazione - anche nella sua componente variabile in attuazione del Piano - degli Amministratori investiti di particolari cariche. Inoltre, il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane fornisce il proprio parere circa la remunerazione a favore dei componenti del Group Management Committee, a fronte della relativa proposta presentata dal Group CEO.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

Nel primo anno di riferimento del Piano, gli Obiettivi vengono individuati e fissati dall'Organo Amministrativo e mantenuti nel tempo coerenti con gli obiettivi e le strategie di lungo termine del Gruppo Generali.

Si precisa che l'Organo Amministrativo può apportare al Piano, al relativo regolamento-


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CERTIFIED

to e/o alle Lettere di Partecipazione, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, sempre in coerenza con i principi generali perseguiti in termini di politiche retributive, in aggiunta alle eventuali specifiche modifiche ed adeguamenti espressamente previsti nell'ambito del presente documento o comunque consentite dalla normativa secondo quanto di seguito indicato, tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie o opportune (ivi inclusa l'anticipata attribuzione delle Azioni ovvero l'eliminazione o modifica dei vincoli di indisponibilità) in conseguenza di fattori straordinari suscettibili di influire sulle Azioni, su Generali e/o sul Gruppo Generali e/o sul Piano e/o sugli Obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie riguardanti Generali e/o il Gruppo Generali, operazioni sul capitale, modifiche normative o delle politiche di remunerazioni, indicazioni o raccomandazioni di autorità regolamentari o modifiche al perimetro di gruppo, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, ovvero operazioni o eventi straordinari relativi a c.d. società peer e che abbiano dunque un impatto sull'obiettivo di relative TSR⁹, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo Generali, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale, modifiche ai piani strategici pluriennali), al fine di mantenere invariati (ove possibile) - nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile - i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

L'Organo Amministrativo potrà altresì adeguare le previsioni del Piano, ove necessario e/o opportuno, alle normative italiane o straniere applicabili rispetto alle quali una o più delle clausole del Piano risultino incompatibili e/o contrarie. Inoltre, in caso di elevata discontinuità di mercato (ad esempio al verificarsi di variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di peggioramento del contesto finanziario), l'Organo Amministrativo, nell'ambito delle procedure di governance riguardanti la remunerazione e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, potrà rivalutare la generale coerenza e correttezza dei sistemi di incentivazione, incluso questo Piano, ponendo in essere i necessari correttivi e ciò, anche e in particolare, con riferimento agli obiettivi di riferimento, le relative metriche e modalità di valutazione in quanto funzionali a mantenere invariati (ove possibile) - nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, e fermo il rispetto dei limiti e principi generali perseguiti in termini di politiche retributive - i contenuti sostanziali ed economici essenziali del Piano, conservandone le principali finalità incentivanti (c.d. "Clausola di Mutamento Sfavorevole delle Condizioni").

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Ai fini di garantire una maggiore flessibilità, l'attribuzione gratuita di Azioni in esecuzione del Piano potrà avvenire impiegando, inter alia, azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 TUF, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento Delegato UE 2016/1052.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.

Nessun Amministratore di Generali o del Gruppo Generali concorre all'assunzione delle deliberazioni adottate dall'Organo Amministrativo per la parte di piano che lo riguarda.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione.

9 E così, a titolo meramente esemplificativo, operazioni quali offerte pubbliche di acquisto o delisting relative alle società peer, tali da rendere il confronto con il peer non significativo e/o non adeguato ai fini dell'Obiettivo di relative TSR, rendendo necessaria od opportuna una revisione del c.d. peer group.


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 17

CERTIFIED

Il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane, nelle sedute dell'12 febbraio, del 2 e 11 marzo 2026, ha esaminato il Piano, dando il suo parere positivo, e deliberato di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo, nella riunione svoltasi in data 11 marzo 2026, con il parere favorevole del Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane, ha deliberato di approvare la proposta di Piano e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'Assemblea.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione.

Il Piano è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata a Trieste per il giorno 23 aprile 2026 (in sede ordinaria e straordinaria).

L'attribuzione delle Azioni sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, una volta verificato il livello di raggiungimento degli Obiettivi (secondo quanto meglio dettagliato al precedente paragrafo 2.2).

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.

Al 12 febbraio, 2 e 11 marzo 2026, date in cui si è riunito il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane per definire la proposta in merito al Piano, deliberando di sottoporla all'Organo Amministrativo, il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni era pari, rispettivamente, a Euro 34,630, Euro 34,920 e Euro 33,140.

Al 11 marzo 2026, data in cui si è riunito l'Organo Amministrativo che ha approvato la proposta in merito al Piano, deliberando di sottoporlo all'Assemblea convocata a Trieste per il giorno 23 aprile 2026 (in sede ordinaria e straordinaria), il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni era pari ad Euro 33,140.

Il prezzo delle Azioni al momento della decisione da parte dell'Organo Amministrativo in merito all'attribuzione sarà comunicato con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:
a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero
b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

Tra i Beneficiari del Piano ve ne sono alcuni soggetti agli obblighi previsti dalla c.d. disciplina internal dealing, contenuta nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, nel TUF e nel Regolamento Emittenti. Tali soggetti sono pertanto tenuti, al ricorrere dei presupposti indicati nella suddetta normativa, a fornire tempestiva informazione al mercato circa le operazioni rilevanti – ai sensi della richiamata normativa – effettuate sulle Azioni.

In aggiunta a quanto sopra Generali applica le disposizioni in materia di cd. blocking period di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 596/2014 e le ulteriori disposizioni dettate dalla "Market Abuse Policy di Assicurazioni Generali", che estende i blocking period anche ai 15 giorni di calendario precedenti la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1. La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione


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di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. option grant) con regolamento per consegna fisica (c.d. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. stock appreciation right).

Assegnazione di Azioni ai Beneficiari del Piano nella forma di restricted stock.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.

Il Piano ha attuazione dalla Data di Approvazione dello stesso.

Il Piano prevede un primo periodo di valutazione della performance di tre anni (2026-2028) e – per taluni Beneficiari – un ulteriore periodo di differimento secondo quanto descritto nel presente Documento Informativo (al termine del quale le Azioni oggetto di differimento, eventualmente incrementate per effetto del meccanismo di c.d. dividend equivalent, possono essere effettivamente attribuite, in tutto in parte, subordinatamente alle condizioni – anche in termini di superamento del Gate – sopra indicate ai paragrafi 2.2 e 2.3). È, inoltre, previsto un periodo di c.d. minimum holding sulle Azioni assegnate che decorre dal momento di relativa attribuzione.

4.3 Il termine del piano.

Il periodo di vigenza del Piano è previsto fra la Data di Approvazione e la fine del periodo di differimento del Piano.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie.

Il numero massimo di Azioni che potranno essere attribuite ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a 5.855.000.

Il numero di Azioni assegnabili con riferimento a ogni Beneficiario è definito dall'Organo Amministrativo.

Il numero di Azioni effettivamente attribuite a ciascun Beneficiario è in funzione del livello di raggiungimento degli Obiettivi e previa verifica del livello di raggiungimento del Group Gate.

L'attribuzione delle Azioni avverrà solo successivamente alla valutazione della performance alla fine del primo periodo di performance triennale ovvero, in parte, alla fine dell'ulteriore periodo di differimento previsto per taluni Beneficiari, sulla base di modalità e tempistiche come specificato al paragrafo 2.3.

Le Azioni, una volta attribuite in esecuzione del Piano, saranno oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati.

Si rinvia a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.2.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

Le Azioni attribuite ai Beneficiari sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:

a) per il Direttore Generale – Group Deputy CEO, i Beneficiari appartenenti al Group Management Committee (GMC)¹⁰ e per tutti gli altri Beneficiari appartenenti alla categoria del Personale Rilevante la cui componente variabile target della remunerazione è almeno pari al 70% della remunerazione complessiva (v. paragrafo 2.3 che precede), tutte le Azioni maturate (i.e. sia quelle attribuite al termine del triennio di performance, sia quelle attribuite al termine dell'ulteriore periodo di differimento) sono, per il 50%, immediatamente disponibili al momento dell'attri

¹⁰ Ed eventuali Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali.


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buzione, e per il restante 50%, soggette ad un periodo di indisponibilità della durata di un anno dalla data di rispettiva attribuzione;

b) per i restanti Beneficiari, tutte le Azioni maturate sono, per il 50%, immediatamente disponibili al momento dell'attribuzione, e per il restante 50%, soggette ad un periodo di indisponibilità della durata di due anni decorrenti dalla data di attribuzione.

È fatta salva una diversa determinazione dell'Organo Amministrativo in senso più favorevole per i Beneficiari, nei limiti della normativa applicabile.

Il vincolo di indisponibilità decorre dalla data in cui le Azioni sono registrate sul deposito titoli intestato ai Beneficiari.

Tali Azioni non possono essere trasferite a terzi – e, dunque, non possono ad esempio essere vendute, conferite, permutate, date a riporto o comunque soggette ad altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione dell'Organo Amministrativo, il quale può altresì disporre che le Azioni restino depositate in custodia. Successivamente alla data di scadenza dei periodi di indisponibilità di cui sopra, ulteriori obblighi di mantenimento di parte delle Azioni (secondo quanto in seguito deliberato dall'Organo Amministrativo) possono trovare applicazione agli Amministratori in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

In caso di cessazione del Rapporto, l'Organo Amministrativo ha facoltà di ridefinire i termini e le modalità di tutti i vincoli di indisponibilità sopra indicati, eventualmente anche valutando nel complesso la remunerazione a favore del Beneficiario interessato, ovvero anche con riferimento ad Azioni assegnate in esecuzione di diversi piani di incentivazione.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni.

In caso di violazione del divieto di hedging da parte di un Beneficiario (v. sopra, par. 2.3), l'Organo Amministrativo potrà valutare l'adozione delle misure ritenute più opportune, ivi inclusa la decadenza del Beneficiario stesso dal diritto di ricevere le Azioni.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del Rapporto.

In caso di cessazione del Rapporto prima che Generali abbia ricevuto dal potenziale Beneficiario la Lettera di Partecipazione debitamente sottoscritta per accettazione ovvero prima della scadenza del triennio di riferimento del Piano, i Beneficiari perdono la possibilità di ricevere le Azioni al realizzarsi delle condizioni sopra illustrate.

In caso di cessazione del Rapporto prima del termine del primo triennio di riferimento del Piano dovuta a maturazione dei requisiti pensionistici, o nell'ambito di accordi collettivi espressamente finalizzati all'accompagnamento alla pensione (e.g. inclusa la cosiddetta "isopensione"), o dovuta a morte, o sopravvenuta invalidità con diritto al percepimento della pensione di invalidità, qualora tali eventi si verifichino dopo il primo anno del triennio di riferimento del Piano, i Beneficiari, o i rispettivi eredi in caso di morte, manterranno il diritto di ricevere le Azioni, nei termini e alle condizioni sopra illustrate (inclusa dunque, per i Beneficiari la cui componente variabile target della remunerazione è almeno pari al 70% della remunerazione complessiva, l'applicazione del periodo di ulteriore differimento), in misura proporzionale al periodo di durata del Rapporto rispetto al triennio di riferimento del Piano (pro rata temporis).

In tutti i casi di cessazione del Rapporto prima del termine del primo triennio di riferimento del Piano per motivi diversi da quelli sopra indicati, i Beneficiari perderanno la relativa qualifica, nonché la conseguente possibilità di ricevere le Azioni al realizzarsi delle condizioni sopra descritte. In parziale deroga a quanto specificato nel presente capoverso, qualora il Rapporto sia a tempo determinato e abbia una scadenza antecedente la fine del triennio di riferimento del Piano, i Beneficiari per i quali la scadenza del Rapporto si verifichi dopo il primo anno del triennio di riferimento del Piano, manterranno il diritto di ricevere le


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Azioni, nei termini e alle condizioni sopra descritte (inclusa dunque, per i Beneficiari la cui componente variabile target della remunerazione è almeno pari al 70% della remunerazione complessiva, l'applicazione del periodo di ulteriore differimento), in misura proporzionale al periodo di durata del Rapporto rispetto al triennio di riferimento del Piano (pro rata temporis).

Nel caso in cui una società del Gruppo Generali (diversa da Generali) cessi di far parte del medesimo, il Rapporto si considera cessato ai fini del Piano alla data in cui si verifichi tale evento. Tuttavia, i Beneficiari per i quali tale evento si sia verificato dopo il primo anno del triennio di riferimento del Piano, mantengono il diritto di ricevere le Azioni, nei termini e alle condizioni sopra previste (inclusa dunque, per i Beneficiari la cui componente variabile target della remunerazione è almeno pari al 70% della remunerazione complessiva, l'applicazione del periodo di ulteriore differimento), in misura proporzionale al periodo di permanenza della società datrice di lavoro nel Gruppo Generali rispetto al triennio di riferimento del Piano¹¹.

Infine, in caso di trasferimento del Rapporto da Generali o da una società del Gruppo Generali ad un'altra società del Gruppo Generali e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo Generali, il Beneficiario conserverà, mutatis mutandis, ogni diritto attribuitogli ai sensi del Piano e della Lettera di Partecipazione.

Per quanto riguarda il Direttore Generale – Group Deputy CEO, i Beneficiari appartenenti al Group Management Committee (GMC)¹² e tutti gli altri Beneficiari appartenenti alla categoria del Personale Rilevante la cui componente variabile della remunerazione è almeno pari al 70% della remunerazione complessiva (v. paragrafo 2.3 che precede), in caso di cessazione del Rapporto successivamente al termine del primo periodo triennale di riferimento, ma

prima del termine dell'ulteriore periodo differimento, gli stessi (salvo diverse specifiche intese contrattuali):

a) manterranno il diritto a conservare le Azioni già attribuite;
b) perderanno il diritto a ricevere le Azioni non ancora attribuite, salvo in specifiche ipotesi di cessazione del Rapporto, quali i casi di morte, invalidità permanente, pensionamento per effetto della maturazione dei relativi requisiti o nell'ambito di accordi collettivi espressamente finalizzati all'accompagnamento alla pensione, cessazione ad iniziativa della società per motivi oggettivi/organizzativi, risoluzione consensuale e/o altre ipotesi contrattualmente predeterminate (ferma l'applicazione delle ulteriori condizioni previste dal presente Documento Informativo).

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare, in senso più favorevole per i Beneficiari, i termini sopra indicati, eventualmente anche valutando nel complesso la remunerazione a favore del Beneficiario interessato, ovvero anche con riferimento ad Azioni assegnate in esecuzione di diversi piani di incentivazione.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani.

Non applicabile: non sono previste ulteriori cause di annullamento del Piano.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto.

Non applicabile: non è previsto un riscatto, da parte della Società, delle Azioni oggetto del Piano.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile.

Non applicabile: non è prevista la concessione di prestiti o agevolazioni per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile.

¹¹ Per i membri del GMC (e gli altri Beneficiari cui trovi applicazione l'ulteriore differimento), nell'ipotesi in cui tale evento si verifichi nel corso del periodo di ulteriore differimento, è previsto il mantenimento del diritto a ricevere la seconda tranche di Azioni, ai termini e condizioni di cui all'articolo 2.3 lett. a), ii.
¹² Ed eventuali Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali.


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4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano.

L'onere del Piano risulta pari alla somma del costo relativo al periodo di performance e di ulteriore differimento, laddove presente, del Piano, calcolato come prodotto del fair value del diritto di ricevere Azioni (calcolato alla grant date) moltiplicato per il numero dei diritti che si stima essere attribuiti alla fine del periodo di riferimento del Piano.

Il costo viene ripartito pro rata nell'arco del periodo di maturazione in contropartita alla apposita riserva patrimoniale. Il costo viene aggiornato ad ogni fine anno qualora il numero dei diritti che si stima essere attribuiti alla fine del periodo di riferimento sia variato.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

Non applicabile. La modalità di finanziamento del Piano è l'acquisto di azioni proprie sul mercato, senza diluizione di capitale.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

Non applicabile. Anche durante i periodi di indisponibilità, ai Beneficiari che abbiano ricevuto le Azioni spetteranno i diritti relativi ai dividendi maturati in tali periodi nonché il diritto di voto.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione.

Non applicabile, il piano prevede l'assegnazione di restricted stock.

4.17 Scadenza delle opzioni.

Non applicabile, il piano prevede l'assegnazione di restricted stock.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out).

Non applicabile, il piano prevede l'assegnazione di restricted stock.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e

b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)

Non applicabile, il piano prevede l'assegnazione di restricted stock.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza.

Non applicabile, il piano prevede l'assegnazione di restricted stock.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

Non applicabile, il piano prevede l'assegnazione di restricted stock.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore.


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Non applicabile, il piano prevede l'assegnazione di restricted stock.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).

Non applicabile, il piano prevede l'assegnazione di restricted stock.

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:

a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;
b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.

Per i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-quater i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui:

  • al punto 1.1;
  • alle lett. a) e b), del punto 1.3;
  • alle lett. a) e b), del punto 1.4.

Le informazioni di cui al quadro 1, sezione 1 della Tabella dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, con riferimento ai piani di incentivazione in essere, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.generali.com.

Le informazioni di cui al quadro 1, sezione 2 della Tabella dello Schema 7 dell'Allegato 3A Regolamento Emittenti, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, saranno fornite - come sopra indicato - secondo le modalità e i termini di cui al succitato art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.


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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING

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23 aprile 2026

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 5 all'Ordine del Giorno
PIANO DI AZIONARIATO PER I DIPENDENTI
DEL GRUPPO GENERALI (WE SHARE 3)


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Indice

Piano di Azionariato per i Dipendenti del Gruppo Generali (We SHARE 3).

a. Approvazione del Piano We SHARE 3
ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deleghe di poteri.
1

b. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto
di azioni proprie al servizio di piani di
remunerazione e incentivazione e al
compimento di atti di disposizione sulle
stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deleghe di poteri.
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Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

5. PIANO DI AZIONARIATO PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO GENERALI (WE SHARE 3)

a. Approvazione del Piano We SHARE 3 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.


a. Approvazione del Piano We SHARE 3 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

nel contesto strategico del Gruppo, Generali propone l'approvazione di un nuovo piano (il "Piano di Azionariato" o il "Piano") da parte dell'Assemblea degli Azionisti, destinato ai dipendenti del Gruppo Generali (i "Beneficiari"), ad eccezione dei componenti del Group Management Committee (GMC) e del Global Leadership Group (GLG) che non possono sottoscrivere il Piano.

Tale iniziativa rappresenta un segnale concreto volto a:

  • rafforzare il senso di ownership e promuovere una cultura di empowerment;
  • accrescere l'engagement nel raggiungimento degli obiettivi strategici di Gruppo;
  • favorire la partecipazione alla creazione di valore sostenibile del Gruppo;
  • promuovere l'allineamento ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
  • promuovere inclusività e coesione.

Il Piano di Azionariato offre ai Beneficiari l'opportunità di acquistare azioni (le "Azioni Sottostanti") a condizioni agevolate, in seguito all'esercizio delle opzioni a loro assegnate gratuitamente (le "Opzioni").

Il Piano sarà lanciato indicativamente nel mese di settembre 2026 (e comunque entro 12 mesi dalla sua approvazione nell'Assemblea degli Azionisti) ("Data di Lancio"), con la data di esercizio che cadrà indicativamente alla fine del mese di aprile 2029¹, avendo quindi una durata indicativamente triennale².

Le caratteristiche essenziali del Piano di Azionariato sono qui di seguito indicate:

  • all'inizio del Piano di Azionariato, i Beneficiari avranno la facoltà di decidere la loro contribuzione individuale, vale a dire l'importo che intendono accumulare per acquistare le Azioni Sottostanti al termine del Piano di Azionariato (la "Contribuzione Individuale");
  • a fronte della decisione di accumulo della Contribuzione Individuale, i Beneficiari riceveranno gratuitamente Opzioni, fermo restando che l'importo della Contribuzione Individuale, in valuta locale sarà (i) compreso fra un minimo e un massimo definito dal Consiglio di Amministrazione e indicato nel regolamento del Piano (il "Regolamento"), (ii) confermato da Generali al termine del periodo di sottoscrizione, (iii) trattenuto su base mensile durante il periodo di accantonamento (o eventuali altre modalità o tempistiche che potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione) e (iv) vincolato per la durata del piano;
  • nel caso in cui il numero di adesioni al Piano di Azionariato determinasse il superamento della soglia massima di Opzioni distribuibili, o il superamento del quantitativo massimo di azioni Generali acquistabili o assegnabili, il numero di Opzioni da assegnare gratuitamente sarà ridotto in misura proporzionale per

¹ Salvo quanto di seguito previsto in merito all'eventuale estensione della data di esercizio ai 2 mesi successivi.
² Qualora la Data di Lancio fosse in una data successiva la durata del piano sarebbe conseguentemente più breve.


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tutti i Beneficiari (il "Riparto"). Il Riparto sarà effettuato, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento, per un valore percentuale tale da garantire l'assegnazione delle Opzioni (o, successivamente, delle azioni Generali) entro i limiti massimi indicati;

  • fermo restando quanto previsto in materia di Riparto, il numero di Opzioni spettante a ciascun Beneficiario sarà stabilito sulla base della Contribuzione Individuale e sarà pari al rapporto fra la Contribuzione Individuale e il prezzo iniziale (arrotondando per difetto al numero intero immediatamente precedente), tale rapporto indicherà il numero di Azioni Sottostanti. Il prezzo iniziale delle azioni Generali è il prezzo strike delle Opzioni e sarà deciso dal Consiglio di Amministrazione che delibera il lancio del Piano (indicativamente a settembre 2026). Sarà calcolato come la media dei prezzi di chiusura delle azioni Generali su Euronext Milan del mese successivo alla Data di Lancio (inclusa), con la possibilità di applicare un fattore di aggiustamento del +/-10% sul prezzo medio definito. La metodologia di calcolo del prezzo medio potrà essere eventualmente soggetta ad aggiustamenti da parte del Consiglio di Amministrazione, considerando il prezzo medio in un periodo compreso tra 1 e 3 mesi precedenti o successivi alla Data di Lancio, in funzione delle condizioni di mercato (il "Prezzo Iniziale");

  • al termine del Piano di Azionariato, sarà determinato il prezzo finale delle azioni Generali come media dei prezzi di chiusura delle azioni Generali su Euronext Milan durante il periodo di 1 mese che si conclude con la data di esercizio inclusa (il "Prezzo Finale"). Come meglio dettagliato nel Documento Informativo e nel Regolamento, la data di esercizio sarà la data in cui verranno esercitate automaticamente le Opzioni qualora il Piano risultasse In-the-Money (la "Data di Esercizio") e cadrà indicativamente alla fine del mese di aprile 2029 o non appena la condizione di apprezzamento del titolo sia raggiunta entro i due mesi successivi.

In particolare:

  • nel caso in cui vi sia stato apprezzamento del titolo e, quindi, il Prezzo Finale risulti uguale al, o maggiore del, Prezzo Iniziale alla Data di Esercizio (in tal caso, il Piano sarà definito "In-the-Money"), i Beneficiari acquisteranno le Azioni Sottostanti corrispondendo alla Società la Contribuzione Individuale accantonata e riceveranno gratuitamente le seguenti azioni Generali aggiuntive:

  • le Azioni Dividend Equivalent, in numero pari al rapporto tra il controvalore dei dividendi (pagati da Generali sulla base del principio di cassa durante gli anni 2026, 2027 e 2028) e il Prezzo Iniziale, moltiplicato per il numero delle Azioni Sottostanti effettivamente acquistate;

  • le Azioni Matching in misura pari al 20% (venti per cento) delle Azioni Sottostanti effettivamente acquistate;

  • le Azioni Sustainability in misura pari al 20% (venti per cento) delle Azioni Sottostanti effettivamente acquistate, qualora venga raggiunto l'Obiettivo Sustainability (come descritto in maggior dettaglio nel Documento Informativo del Piano di Azionariato);

  • nel caso in cui vi sia stato deprezzamento del titolo, e, quindi, il Prezzo Finale risulti minore del Prezzo Iniziale (in tal caso, il Piano sarà considerato "Out-of-the-Money"), i Beneficiari riceveranno (i) la restituzione della Contribuzione Individuale accantonata; e (ii) le Azioni Dividend Equivalent, nello specifico caso in cui l'Obiettivo NHCF venga raggiunto; e (iii) le Azioni Sustainability in misura pari al 10% (dieci per cento) delle Azioni Sottostanti, qualora venga raggiunto l'Obiettivo Sustainability (come descritti in maggior dettaglio nel Documento Informativo del Piano di Azionariato).

Alla fine del Piano, ciascun Beneficiario potrà decidere se dare mandato per vendere, al Prezzo Finale, tutte le azioni Generali ricevute (ricevendo quindi la corrispondente somma di denaro) oppure continuare a detenere le azioni Generali ricevute alla Data di Esercizio, ad esclusione di quelle oggetto di vendita per pagare le imposte dovute.

Come risulta dalla descrizione su riportata, il Piano di Azionariato prevede una protezione della Contribuzione Individuale, in modo tale che sia agevolata la partecipazione dei dipendenti al Piano di Azionariato anche in un contesto di volatilità elevata di mercato. Il Beneficiario, infatti, non è esposto ad alcun rischio di mercato, dal momento che, anche in caso di deprezzamento del titolo, non subirebbe alcuna perdita patrimoniale, in quanto otterrebbe in ogni caso la restituzione dell'importo della Contribuzione Individuale accantonato.

Il Piano prevede meccanismi di malus e clawback e divieti di hedging (come meglio dettagliato nel Documento Informativo del Piano di Azionariato).


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Sulla base della struttura del Piano di Azionariato, l'assegnazione delle Opzioni costituisce un'offerta esente dall'obbligo di previa pubblicazione di un prospetto di offerta in quanto avente ad oggetto strumenti finanziari assegnati ai dipendenti dal proprio datore di lavoro, tenuto conto altresì del fatto che Generali ha sede legale in Italia e sarà reso disponibile un documento che conterrà informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera i), del Regolamento Emittenti. Si segnala, altresì, che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della Direttiva 2014/65 del 15 maggio 2014, tale direttiva non si applica alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori.

Ai fini dell'attuazione del Piano di Azionariato, le azioni oggetto di attribuzione ai Beneficiari dello stesso potranno rivenire, inter alia, dalla provvista di azioni proprie che la Società potrà acquistare in esecuzione di apposite autorizzazioni assembleari, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ed in conformità ai principi generali perseguiti dalle politiche retributive, l'Organo Amministrativo potrà apportare al Piano, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dall'Assemblea, tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie od opportune (ivi inclusi a titolo esemplificativo, l'anticipata attribuzione di azioni o la modifica degli obiettivi) in conseguenza di fattori straordinari suscettibili di influire in qualunque maniera sulle azioni, su Generali e/o sul Gruppo, ovvero sul Piano di Azionariato e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie riguardanti Generali e/o il Gruppo, operazioni sul capitale, modifiche normative o delle politiche in materia di remunerazione, indicazioni o raccomandazioni effettuate da autorità regolamentari o modifiche al perimetro del Gruppo, offerte sul capitale, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo Generali, variazioni significative nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale, modifiche ai piani strategici pluriennali), al fine di mantenere invariati - nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile - i contenuti sostanziali ed economici del Piano, ivi inclusa la facoltà del Consiglio di Amministrazione di corrispondere anche ai singoli Beneficiari, in luogo - in tutto o in parte - dell'assegnazione di azioni, un importo in denaro, fermo restando il rispetto degli altri termini e condizioni rilevanti e applicabili del Piano.

L'Organo Amministrativo potrà altresì adeguare le previsioni del Piano di Azionariato, ove necessario e/o opportuno, alle normative italiane e straniere applicabili, rispetto alle quali una o più delle clausole del Piano risultino incompatibili e/o contrarie. Inoltre, in caso di eventi di eccezionale discontinuità (ad esempio al verificarsi di variazioni significative nelle condizioni macroeconomiche o di peggioramento del contesto finanziario), l'Organo Amministrativo, nell'ambito delle procedure di governance riguardanti la remunerazione e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, potrà rivalutare la generale coerenza e correttezza del sistema di remunerazione, incluso il presente Piano, ponendo in essere i necessari correttivi e ciò, anche e in particolare, con riferimento agli obiettivi rilevanti, le relative metriche e modalità di valutazione, in quanto funzionali a mantenere invariati - nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, e fermo il rispetto dei limiti e dei principi generali perseguiti dalle politiche di retributive - i contenuti economici e sostanziali del Piano, conservando le sue principali finalità (c.d. "Clausola di Mutamento Sfavorevole delle Condizioni").

Maggiori informazioni relativamente al Piano di Azionariato sono rese disponibili attraverso la pubblicazione di un apposito Documento Informativo, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti).


Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto sopra illustrato.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,
- visto l'articolo 114-bis del TUF e relative disposizioni attuative;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno e il relativo Documento Informativo;

delibera


4 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

CERTIFIED

  1. di approvare il Piano di Azionariato per i Dipendenti del Gruppo Generali, denominato il "Piano di Azionariato", così come illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel relativo Documento Informativo;
  2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano di Azionariato e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di definire un regolamento di attuazione del Piano di Azionariato, ogni potere per individuare le categorie di Beneficiari, determinare il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario, procedere alle assegnazioni delle Opzioni, individuare lo strike price per l'esercizio delle Opzioni, definire gli Obiettivi del Piano, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Azionariato, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e attuazione del Piano di Azionariato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Group CEO, anche disgiuntamente tra loro, in ragione delle deleghe attribuitegli."

b. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

La presente relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna (i.e., 11 marzo 2026) illustra la proposta di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento UE 596/2014 (il "Regolamento MAR") e del Regolamento Delegato UE 2016/1052 (il "Regolamento Delegato"), l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di n. 10.500.000 azioni ordinarie di Generali corrispondenti, alla data odierna, allo 0,68% del capitale sociale della Società e l'eventuale successiva disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie in portafoglio e/o acquistate in forza della presente autorizzazione. In base alle attuali condizioni di mercato, ci si attende che il numero di azioni che potranno essere acquistate o assegnate ai Beneficiari in esecuzione del Piano di Azionariato sia indicativamente pari a 7.200.000, fermo restando che il numero massimo di azioni sarà definito in base alle condizioni di mercato alla Data di Lancio (i.e. settembre 2026) e che, in ogni caso, non potrà superare i 10.500.000.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della presente relazione è strumentale all'esecuzione di: (i) il piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali, denominato il "Piano di Azionariato", la cui approvazione è parimenti sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea, ai sensi del punto a) dell'ordine del giorno in parte ordinaria; nonché, (ii) tutti i piani di remunerazione e incentivazione approvati prima d'ora dall'Assemblea e ancora in corso di esecuzione (di seguito, i piani di incentivazione sub (i) e (ii), congiuntamente, i "Piani").

Inoltre, le azioni proprie acquistate in forza della presente autorizzazione, o comunque in portafoglio della Società, oltre ad essere utilizzate al servizio dei Piani, potranno per l'eccedenza essere destinate al servizio di altri piani di remunerazione e incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti e/o alienate sul mercato o al di fuori di esso, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, per le finalità consentite ai sensi di legge e con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

La presente relazione illustra le motivazioni che sottendono alla richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del nuovo piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

b.1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Come sopra evidenziato, l'autorizzazione all'acquisto, che potrà avvenire in una o più volte, viene richiesta esclusivamente allo scopo di dotare la Società della provvista necessaria a dare esecuzione ai Piani.

Con riferimento alla disposizione delle azioni così acquistate, considerate le finalità sottostanti alla presente richiesta di autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea autorizzi l'attribuzione di tali azioni ai beneficiari dei Piani, ricorrendo, ovviamente, le condizioni previste nei regolamenti di attuazione


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 5
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dei Piani, precisando che tali modalità saranno applicabili anche alle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società. Inoltre, si richiede di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a che eventuali azioni eccedenti rispetto a quelle che saranno utilizzate effettivamente a servizio dei Piani possano essere utilizzate al servizio di altri piani di remunerazione e incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti e/o alienate sul mercato o al di fuori di esso, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali.

b.1.1. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto della disposizione di cui all'articolo 2357, comma terzo, del Codice Civile

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società.

In virtù di quanto sopra esposto in ordine all'entità delle azioni da attribuire complessivamente ai destinatari del Piano di Azionariato, si precisa che il numero massimo delle azioni da acquistare, anche in più soluzioni, non potrà essere superiore a n. 10.500.000 azioni. In base alle attuali condizioni di mercato, ci si attende che il numero di azioni che potranno essere acquistate o assegnate ai Beneficiari in esecuzione del Piano di Azionariato sia indicativamente pari a 7.200.000, fermo restando che il numero massimo di azioni sarà definito in base alle condizioni di mercato alla Data di Lancio (i.e. settembre 2026) e che, in ogni caso, non potrà superare i 10.500.000.

Al riguardo, si ricorda che, alla data del 4, come comunicato al mercato in data 6, la Società e le società da essa controllate possiedono n. 53.806.923 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 3,47% del capitale sociale. Pertanto, anche in ipotesi di pieno utilizzo dell'autorizzazione, il numero di azioni proprie che verrebbe ad essere posseduto direttamente e indirettamente da Generali risulterebbe comunque al di sotto della soglia limite prevista dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile (corrispondente al 20% del capitale sociale).

Si segnala, inoltre, che all'ordine del giorno della presente Assemblea sono previste ulteriori autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (in relazione ai punti 4b e 6b all'ordine del giorno in materia di Long Term Incentive Plan di Gruppo 2026-2028 e di Programma di acquisto

di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027) le quali non avranno come effetto in alcun caso il superamento di tale soglia.

Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

b.1.2. Durata dell'autorizzazione

Previo rilascio dell'autorizzazione assembleare, potrà procedersi all'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, entro un termine massimo di 18 mesi dalla deliberazione assembleare stessa.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie già in portafoglio, e di quelle che saranno eventualmente acquistate per effetto dell'autorizzazione assembleare, è richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali, per realizzare la cessione delle stesse.

b.1.3. Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie vengano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato, dettate in attuazione delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento MAR, oltre che delle disposizioni applicabili del Codice Civile e, quindi, ad un prezzo minimo di acquisto non inferiore al valore nominale implicito del titolo al tempo vigente, pari al capitale sociale diviso per il numero delle azioni prive del valore nominale, e ad un prezzo massimo d'acquisto non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

b.1.4. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, in una o più volte sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle prop


6 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

CERTIFIED

ste di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.
L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie qui proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.


In relazione a quanto precede, si riporta di seguito la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto sopra illustrato.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,
- visti gli articoli 114-bis e 132 del TUF e successive integrazioni e modifiche;
- visti gli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
- preso atto di quanto disciplinato dall'articolo 5 del Regolamento MAR e dall'articolo 3 del Regolamento Delegato;
- preso atto che, alla data odierna, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio un ammontare di azioni Generali largamente inferiore alla quinta parte del capitale sociale della Società;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, testé approvato;

delibera

  1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e degli articoli 132 TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti e nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato dettate in attuazione del Regolamento MAR, l'acquisto di massime numero 10.500.000 azioni ordinarie emesse da Assicurazioni Generali S.p.A., e il compimento di atti di disposizione delle medesime, nonché di quelle acquistate sulla base di precedenti piani di acquisto di azioni proprie, alle seguenti condizioni:
    a) l'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi ai fini di dare esecuzione a: (i) il Piano di Azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali denominato il "Piano di Azionariato"; nonché (ii) tutti i piani di remunerazione e incentivazione approvati prima d'ora dall'Assemblea e ancora in corso di esecuzione (di seguito i "Piani");
    b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale implicito del titolo al tempo vigente, pari al capitale sociale diviso per il numero delle azioni prive del valore nominale, mentre il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;
    c) la Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
    d) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
    e) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, in una o più volte sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
    f) le azioni proprie potranno essere attribuite senza limiti temporali ai beneficiari dei Piani, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti;
  2. di autorizzare, senza limiti temporali, la destinazione delle azioni proprie acquistate in forza della presente autorizzazione, o comunque in portafoglio di Generali, a servizio dei Piani, nonché – per l'eventuale eccedenza – al servizio di eventuali altri piani di remunerazione e incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti e/o alla loro alienazione sul mercato o al di fuori di esso, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero

Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 7

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titolo esemplificativo, il prestito titoli, per le finalità consentite ai sensi di legge e con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;

  1. di conferire incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Group CEO, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub-delega, in ragione delle deleghe attribuitegli:
    a) di dare esecuzione all'odierna deliberazione provvedendo, tra l'altro, ad individuare i fondi di riserva da utilizzare per l'acquisto delle azioni proprie e per procedere alle conseguenti contabilizzazioni ai sensi di legge, nonché di poter disporre, al fine

dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, anche delle azioni proprie già oggi disponibili nel patrimonio sociale;
b) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti e formalità, nessuno escluso o eccettuato; nonché
c) di provvedere ad ogni altra formalità relativa alle operazioni di disposizione di cui alla presente deliberazione, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali."

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE


Telefoonsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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generali.com


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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING

2026

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23 aprile 2026

DOCUMENTO INFORMATIVO

SUL PIANO DI AZIONARIATO

PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO GENERALI

BASATO SU STRUMENTI FINANZIARI

DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.


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Assicurazioni Generali S.p.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste. Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2. Capitale sociale € 1.602.736.602,13 interamente versato. Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328. Partita IVA di Gruppo 01333550323. Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. PEC: [email protected]

DOCUMENTO INFORMATIVO

sul piano di azionariato

per i dipendenti del Gruppo Generali

basato su strumenti finanziari

di Assicurazioni Generali S.p.A.


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Q
4 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

Indice

Definizioni 5
Presentazione generale 9
1. I soggetti destinatari 10
2. Le ragioni che motivano l'adozione del Piano 11
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 13
4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti 15


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 5

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DEFINIZIONI

Assemblea degli Azionisti o Assemblea

I'Assemblea degli Azionisti di Generali convocata per approvare il Piano di Azionariato.

Azioni:

le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. quotate presso Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Azioni Dividend Equivalent:

le Azioni assegnate gratuitamente ai Beneficiari in numero pari al rapporto tra il controvalore dei dividendi (pagati da Generali sulla base del criterio di cassa nel corso degli anni 2026, 2027 e 2028) e il Prezzo Iniziale, moltiplicato per il numero delle Azioni Sottostanti (ai sensi dei termini e delle condizioni descritti nel presente Documento Informativo e nel Regolamento).

Azioni Matching:

le Azioni assegnate gratuitamente ai Beneficiari, ai sensi dei termini e delle condizioni descritti nel presente Documento Informativo e nel Regolamento.

Azioni Sottostanti:

le Azioni Sottostanti alle Opzioni, il cui numero iniziale (salvo gli aggiustamenti durante il Piano di Azionariato in caso di eventi straordinari, ad esempio aumenti di capitale, anche gratuiti, fusioni, scissioni, etc.) è il rapporto tra la Contribuzione Individuale definita ad inizio Piano e il Prezzo Iniziale. Le Azioni sottostanti non comprendono le Azioni Dividend Equivalent, le Azioni Matching e le Azioni Sustainability. Resta inteso che il numero di Azioni Sottostanti effettivamente assegnate (anche ai fini del calcolo delle Azioni Dividend Equivalent, delle Azioni Matching e delle Azioni Sustainability) tiene conto della Contribuzione Individuale effettivamente accantonata durante il Piano.

Azioni Sustainability:

le Azioni assegnate gratuitamente ai Beneficiari, ai sensi dei termini e delle condizioni descritti nel presente Documento Informativo e nel Regolamento.

Beneficiari:

i Beneficiari del presente Piano di Azionariato, che saranno individuati dall'Organo Amministrativo, al lancio del Piano di Azionariato, tra i Dipendenti di Generali e delle società del Gruppo Generali.

L'Organo Amministrativo, dando attuazione al Piano di Azionariato, procederà alla specifica individuazione delle categorie di dipendenti Beneficiari del Piano di Azionariato, determinando altresì le relative condizioni e il numero di Azioni assegnabili.

Qualora la normativa applicabile al rapporto di lavoro di un Dipendente sia diversa da quella italiana, la qualificazione di tale Dipendente quale Beneficiario ai sensi del presente Piano di Azionariato potrà dipendere anche dalle specifiche norme nazionali che ne regolano il rapporto lavorativo. I Dipendenti che lavorano in base a particolari tipologie contrattuali parteciperanno al Piano di Azionariato nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

Borsa Italiana:

Borsa Italiana S.p.A., società appartenente al gruppo Euronext, con sede legale in Piazza degli Affari, 6, Milano.

CO₂ Emissions Reduction Target from Group Activities:

si riferisce alla percentuale di riduzione delle emissioni di CO₂ equivalente generate dal-


6 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

CERTIFIED

le attività operative di Gruppo, misurata confrontando l'anno 2028 con la baseline 2019. Questa categoria di emissioni include quelle prodotte dai nostri edifici, dai data center, dalla mobilità, dalla carta e sono calcolate nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale (EMS) di Gruppo. Le emissioni di $\mathrm{CO}_{2}$ equivalente relative al portafoglio assicurativo e a quello investimenti e a nuove categorie di scope 3 (IT, commuting) non sono incluse in questo perimetro.

Codice Civile: il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.

Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance che Generali ha aderito alla data del presente Documento Informativo, approvato dal Comitato Italiano per la Corporate Governance nel dicembre 2019 e pubblicato a gennaio 2020.

Comitato per le remunerazioni e le risorse umane: il Comitato previsto dal Codice di Corporate Governance la cui composizione e le cui funzioni sono descritti nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'articolo 123-bis del TUF, approvata dall'Organo Amministrativo e resa pubblica con cadenza annuale.

Consiglio di Amministrazione o il Consiglio: il Consiglio di Amministrazione di Generali.

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in via G.B. Martini, 3, Roma.

Contribuzione Individuale: la somma di denaro in valuta locale che ciascun Beneficiario, al momento dell'adesione al Piano di Azionariato, comunicherà di essere disposto ad accantonare tramite trattenute mensili dal salario netto durante il Periodo di Accantonamento o mediante eventuali altre modalità o tempistiche che potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione. L'importo minimo e l'importo massimo complessivo saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione e saranno indicati nel Regolamento. L'importo indicato durante il Periodo di Sottoscrizione è soggetto a conferma da parte di Generali.

Data di Esecuzione: la data in cui il Piano è implementato in ciascun Paese, successiva (i) alla data di approvazione del Piano da parte dell'assemblea degli azionisti e (ii) alla Data di Lancio. Si riferisce al primo giorno del mese della prima Contribuzione Individuale nel Paese di riferimento.

Data di Esercizio: la data in cui verranno esercitate automaticamente le Opzioni qualora il Piano risultasse In-the-Money.

Data di Lancio: la data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera il lancio del Piano e definisce la Data di Esecuzione, successiva alla data in cui l'assemblea degli azionisti approva il Piano.

Dipendenti: i dirigenti e i dipendenti che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, esclusa ogni forma di lavoro autonomo o parasubordinato, con Generali o una società del Gruppo Generali nonché le specifiche categorie di dipendenti che lavorano in base a particolari tipologie contrattuali indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Documento Informativo: il presente documento informa


Assemblea degli Azionisti 2026 - Assicurazioni Generali | 7

CERTIFIED

mativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti. Obiettivo NHCF: l'obiettivo del Piano riferito al target di NHCF, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con il Group Long Term Incentive Plan (LTIP) 2026-2028.
Durata del Piano: la durata del Piano a partire dalla Data di Esecuzione (inclusa) fino alla Data di Esercizio (inclusa) e corrispondente al periodo di maturazione delle Opzioni, indicativamente triennale. Obiettivo Sustainability: l'obiettivo del Piano riferito al “CO₂ Emissions Reduction Target from Group Activities”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con il Group Long-Term Incentive Plan (LTIP) 2026-2028.
Generali o La Società: Assicurazioni Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al numero 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Opzioni: le opzioni call di tipo europeo assegnate ai Beneficiari, aventi come sottostante Azioni e aventi una durata pari alla Durata del Piano, che attribuiscono il diritto di acquistare le Azioni sottostanti al Prezzo Iniziale, che saranno esercitate automaticamente alla Data di Esercizio.
Group Ceo: il Chief Executive Officer, principale responsabile della gestione della Società e del Gruppo. Organo Amministrativo: il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero i suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, che effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni determinazione relativa e daranno attuazione a quanto previsto dallo stesso.
Gruppo Generali o Il Gruppo: Generali e le società di diritto italiano ed estero soggette, direttamente o indirettamente, al controllo di Generali ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. Out-of-the-Money: il Piano nell'ipotesi in cui il Prezzo Finale sia minore del Prezzo Iniziale.
In-The-Money: il Piano nell'ipotesi in cui il Prezzo Finale sia pari al, o maggiore del, Prezzo Iniziale. Periodo di Accantonamento: il periodo in cui la Contribuzione Individuale è accantonata dai Beneficiari, compreso tra la Data di Esecuzione e il mese dell'ultima Contribuzione Individuale.
Net Holding Cash Flow Or NHCF: flussi di cassa netti disponibili in un dato periodo a livello della capogruppo, dopo le spese di holding ed i costi per gli interessi. Le sue principali componenti, considerate in un'ottica di cassa, sono la Remittance dalle Controllate, il risultato della (ri)assicurazione centralizzata, gli interessi sul debito finanziario della Capogruppo, le spese della Capogruppo e le effettive tasse pagate o rimborsate dalla Capogruppo. Periodo di Sottoscrizione: il periodo durante il quale i Beneficiari possono comunicare la loro adesione al Piano (in base al Paese di riferimento) e l'importo della Contribuzione Individuale.

8 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

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Piano di Azionariato o Piano: il piano di azionariato per i Dipendenti di Generali e delle società del Gruppo i cui termini e condizioni sono descritti nel presente Documento Informativo. Regolamento Emittenti: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Presidente: il presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali. Riparto: la riduzione del numero delle Opzioni da assegnare gratuitamente, che avverrà, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento, in misura proporzionale per tutti i Beneficiari nel caso in cui il complessivo numero di sottoscrizioni al Piano di Azionariato determinasse il superamento della soglia massima di Opzioni distribuibili, o il superamento del quantitativo massimo di Azioni acquistabili o assegnabili. La riduzione del numero di Opzioni comporta anche una riduzione dell'importo della Contribuzione Individuale scelto dai Beneficiari.
Prezzo Finale: il Prezzo Finale è il prezzo di riferimento per valutare se il Piano è In-the-Money. È calcolato come la media dei prezzi di chiusura delle Azioni Generali su Euronext Milan durante il periodo di 1 mese che si conclude con la Data di Esercizio (inclusa).
Prezzo Iniziale: il Prezzo Iniziale è il prezzo strike delle Opzioni, come approvato dal Consiglio di Amministrazione che delibera il lancio del Piano (indicativamente a settembre 2026). È calcolato come la media dei prezzi di chiusura delle Azioni Generali su Euronext Milan del mese successivo alla Data di Lancio (inclusa), con la possibilità di applicare un fattore di aggiustamento fino al +/-10% sul prezzo medio definito. La metodologia di calcolo del prezzo medio potrà essere eventualmente soggetta ad aggiustamenti da parte del Consiglio di Amministrazione, considerando il prezzo medio in un periodo compreso tra 1 e 3 mesi precedenti o successivi alla Data di Lancio, in funzione delle condizioni di mercato. Scheda di Adesione: la Scheda di Adesione che Generali mette a disposizione dei Beneficiari e che (i) riporta i termini e le condizioni – relativi al Gruppo Generali e/o ai singoli Beneficiari – sulla base dei quali le Opzioni sono assegnate, e (ii) la cui consegna a Generali da parte dei Beneficiari costituirà accettazione piena e incondizionata del Piano.
Regolamento: il regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle linee guida contenute nel Piano di Azionariato e nel presente Documento Informativo, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano di Azionariato. Società Controllate: indica le società che appartengono al Gruppo Generali.
Somma Sostitutiva: la somma in denaro che Generali, a sua discrezione e sulla base di una deliberazione dell'Organo Amministrativo, può corrispondere anche a singoli Beneficiari in luogo - in tutto o in parte - delle Azioni che dovrebbero essere loro attribuite.
TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

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PRESENTAZIONE GENERALE

Nel contesto strategico del GRUPPO, GENERALI propone l'approvazione di un nuovo piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti, destinato ai dipendenti del Gruppo Generali ("PIANO DI AZIONARIATO PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO GENERALI"), ad eccezione dei componenti del Group Management Committee (GMC) e del Global Leadership Group (GLG) che non possono sottoscrivere il PIANO.

Tale iniziativa rappresenta un segnale concreto volto a:

  • rafforzare il senso di ownership e promuovere una cultura di empowerment;
  • accrescere l'engagement nel raggiungimento degli obiettivi strategici di GRUPPO;
  • favorire la partecipazione alla creazione di valore sostenibile del GRUPPO;
  • promuovere l'allineamento ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
  • promuovere inclusività e coesione.

Il PIANO DI AZIONARIATO offre ai BENEFICIARI l'opportunità di acquistare AZIONI (le "AZIONI SOTTOSTANTI") a condizioni agevolate, in seguito all'esercizio delle opzioni a loro assegnate gratuitamente (le "OPZIONI").

Il PIANO sarà lanciato indicativamente nel mese di settembre 2026 (e comunque entro 12 mesi dalla sua approvazione nell'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI), con la DATA DI ESERCIZIO che cadrà indicativamente alla fine del mese di aprile 2029¹, avendo quindi una durata indicativamente triennale².

Le caratteristiche essenziali del PIANO DI AZIONARIATO sono qui di seguito indicate:

  • all'inizio del PIANO DI AZIONARIATO, i BENEFICIARI avranno la facoltà di decidere la loro CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE, vale a dire l'importo che intendono accumulare per acquistare le AZIONI SOTTOSTANTI al termine del PIANO DI AZIONARIATO;
  • a fronte della decisione di accumulo della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE, i BENEFICIARI riceveranno gratuitamente OPZIONI, fermo

restando che l'importo della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE in valuta locale sarà (i) compreso fra un minimo e un massimo definito dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e indicato nel REGOLAMENTO, (ii) confermato da GENERALI al termine del PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, (iii) trattenuto su base mensile durante il PERIODO DI ACCANTONAMENTO (o eventuali altre modalità o tempistiche che potranno essere stabilite dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) e (iv) vincolato per la DURATA DEL PIANO;

  • nel caso in cui il numero di adesioni al PIANO DI AZIONARIATO determinasse il superamento della soglia massima di OPZIONI distribuibili, o il superamento del quantitativo massimo di AZIONI acquistabili o assegnabili, il numero di OPZIONI da assegnare gratuitamente sarà ridotto in misura proporzionale per tutti i BENEFICIARI (il "RIPARTO"). Il RIPARTO sarà effettuato, secondo i criteri stabiliti nel REGOLAMENTO, per un valore percentuale tale da garantire l'assegnazione delle OPZIONI (o, successivamente, delle AZIONI GENERALI) entro i limiti massimi indicati;
  • fermo restando quanto previsto in materia di RIPARTO, il numero di OPZIONI spettante a ciascun BENEFICIARIO sarà stabilito sulla base della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE e sarà pari al rapporto fra tale CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE e il PREZZO INIZIALE (arrotondando per difetto al numero intero immediatamente precedente), tale rapporto indicherà il numero di AZIONI SOTTOSTANTI;
  • il PIANO DI AZIONARIATO è IN-THE-MONEY se il PREZZO FINALE alla DATA DI ESERCIZIO è uguale al, o maggiore del PREZZO INIZIALE. La DATA DI ESERCIZIO sarà la data in cui le OPZIONI saranno automaticamente esercitate e cadrà indicativamente alla fine del mese di aprile 2029 o non appena la condizione di apprezzamento del titolo sia raggiunta entro i due mesi successivi.

In particolare:

  • se il PIANO è IN-THE-MONEY, i BENEFICIARI acquisteranno le AZIONI SOTTOSTANTI corrispondendo alla SOCIETÀ la CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE accantonata e riceveranno gratuitamente le seguenti AZIONI GENERALI aggiuntive:

  • le AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT, in numero pari al rapporto tra il controvalore dei dividendi (pagati da GENERALI sulla base del principio di cassa durante gli anni 2026, 2027 e 2028)

¹ Salvo quanto di seguito previsto in merito all'eventuale estensione della DATA DI ESERCIZIO ai due mesi successivi.
² Qualora la DATA DI LANCIO fosse in una data successiva la DURATA DEL PIANO sarebbe conseguentemente più breve.


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e il PREZZO INIZIALE, moltiplicato per il numero delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate;

  • le AZIONI MATCHING in misura pari al 20% (venti per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate;
  • le AZIONI SUSTAINABILITY in misura pari al 20% (venti per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate, qualora venga raggiunto l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY;
  • se il PIANO è OUT-OF-THE-MONEY, i BENEFICIARI riceveranno (i) la restituzione della CONTRIBUTUZIONE INDIVIDUALE accantonata; (ii) le AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT, nello specifico caso in cui l'OBIETTIVO NHCF venga raggiunto; e (iii) le AZIONI SUSTAINABILITY in misura pari al 10% (dieci per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI, qualora venga raggiunto l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY.

Alla fine del PIANO, ciascun BENEFICIARIO potrà decidere se dare mandato per vendere, al PREZZO FINALE, tutte le AZIONI GENERALI ricevute (ricevendo quindi la corrispondente somma di denaro) oppure continuare a detenere le AZIONI GENERALI ricevute alla DATA di ESERCIZIO, ad esclusione di quelle oggetto di vendita per pagare le imposte dovute.

Come risulta dalla descrizione su riportata, il PIANO DI AZIONARIATO prevede una protezione della CONTRIBUTUZIONE INDIVIDUALE, in modo tale che sia agevolata la partecipazione dei DIPENDENTI al PIANO DI AZIONARIATO anche in un contesto di elevata volatilità di mercato. Il BENEFICIARIO, infatti, non è esposto ad alcun rischio di mercato, dal momento che, anche in caso di deprezzamento del titolo, non subirebbe alcuna perdita patrimoniale, in quanto otterrebbe in ogni caso la restituzione dell'importo della CONTRIBUTUZIONE INDIVIDUALE accantonato.

Sulla base della struttura del PIANO DI AZIONARIATO, l'assegnazione delle OPZIONI costituisce un'offerta esente dall'obbligo di previa pubblicazione di un prospetto di offerta in quanto avente ad oggetto strumenti finanziari assegnati ai dipendenti dal proprio datore di lavoro, tenuto conto altresì del fatto che GENERALI ha sede legale in Italia e sarà reso disponibile un documento che conterrà informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera i) del Regolamento Emittenti. Si segnala altresì che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della Direttiva 2014/65 del 15 maggio 2014, tale direttiva non si applica alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori.

1. I SOGGETTI DESTINATARI

Il PIANO DI AZIONARIATO ha come destinatari tutti i DIPENDENTI di GENERALI e delle società appartenenti al GRUPPO (che possono decidere di partecipare al PIANO DI AZIONARIATO su base volontaria), ad eccezione dei componenti del Group Management Committee (GMC) e del Global Leadership Group (GLG) che non possono sottoscrivere il PIANO e ad eccezione dei DIPENDENTI operanti in Paesi e società in cui, per ragioni di natura legale, fiscale ovvero operativa/organizzativa, non risultasse possibile implementare il PIANO DI AZIONARIATO nei termini definiti e approvati da GENERALI.

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Tra i BENEFICIARI del PIANO DI AZIONARIATO non è compreso né il GROUP CEO né alcun amministratore di GENERALI.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

I possibili BENEFICIARI del PIANO DI AZIONARIATO saranno individuati dall'ORGANO AMMINISTRATIVO tra i DIPENDENTI di GENERALI e delle società del GRUPPO GENERALI che implementeranno il PIANO. I dirigenti con responsabilità strategiche di GENERALI, in quanto rientranti nel Group Management Committee (GMC) o appartenenti al Global Leadership Group (GLG), non possono sottoscrivere il PIANO.

L'indicazione delle categorie di BENEFICIARI che saranno eventualmente individuate dall'ORGANO AMMINISTRATIVO tra i soggetti sopra indicati, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al REGOLAMENTO EMITTENTI,


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saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 84-bis, comma 5, lett. a), del REGOLAMENTO EMITTENTI.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;
Non applicabile.

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito, nel corso dell'esercizio, compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;
Non applicabile.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.
Non applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3
Non applicabile.

b) nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;
Non applicabile.

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati ecc.).
Non applicabile.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del piano.

Nel contesto strategico del GRUPPO, GENERALI propone un nuovo PIANO DI AZIONARIATO, che prevede l'assegnazione gratuita di OPZIONI ai BENEFICIARI, al fine di motivare le proprie persone, il cui coinvolgimento e la cui valorizzazione, a tutti i livelli dell'organizzazione, costituiscono un fattore per l'efficace conseguimento degli obiettivi strategici di GRUPPO.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, previo parere positivo del COMITATO PER LE REMUNERAZIONI E LE RISORSE UMANE, ha deciso di mettere a disposizione dei DIPENDENTI del GRUPPO GENERALI il PIANO DI AZIONARIATO volto a:

  • rafforzare il senso di ownership e promuovere una cultura di empowerment;
  • accrescere l'engagement nel raggiungimento degli obiettivi strategici di GRUPPO;
  • favorire la partecipazione alla creazione di valore sostenibile del GRUPPO;
  • promuovere l'allineamento ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
  • promuovere inclusività e coesione.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

L'assegnazione delle:

  • AZIONI SUSTAINABILITY è subordinata al raggiungimento dell'OBIETTIVO SUSTAINABILITY pari a una riduzione di almeno il 55% delle emissioni di CO₂ del GRUPPO entro il 2028 rispetto alla baseline del 2019;
  • AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT nel caso in cui il PIANO sia OUT-OF-THE-MONEY è subordinata al raggiungimento dell'OBIETTIVO NHCF pari a Euro 12,2 miliardi nel periodo 2026-2028.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari


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GENERALI

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menti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il vantaggio previsto per i BENEFICIARI nell'ipotesi in cui il PIANO sia IN-THE-MONEY è costituito dalla somma delle seguenti voci:
- l'apprezzamento delle AZIONI SOTTOSTANTI (differenza fra PREZZO FINALE e PREZZO INIZIALE);
- le AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT;
- le AZIONI MATCHING in misura pari al 20% (venti per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate;
- le AZIONI SUSTAINABILITY in misura pari al 20% (venti per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate, qualora venga raggiunto anche l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY.

Nell'ipotesi in cui il PIANO sia OUT-OF-THE-MONEY, il vantaggio previsto per i BENEFICIARI è costituito: (i) dall'assegnazione delle AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT, nello specifico caso in cui l'OBIETTIVO NHCF venga raggiunto; e (ii) dall'assegnazione delle AZIONI SUSTAINABILITY in misura pari al 10% (dieci per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI, qualora venga raggiunto l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY.

GENERALI non attribuirà ai BENEFICIARI le AZIONI, nel caso di condotte dolose, gravemente colpose, di violazioni del Codice di Condotta o di violazioni delle disposizioni normative applicabili al perimetro di attività gestite, in particolar modo quelle a tutela degli assicurati, del trattamento dei dati personali e in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, di sanzioni internazionali, ovvero di mancato raggiungimento dei risultati prefissati o in caso di un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria di GENERALI e/o del GRUPPO GENERALI, accertato dall'ORGANO AMMINISTRATIVO di GENERALI (c.d. clausola di malus).

GENERALI si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere ai BENEFICIARI la restituzione, in tutto o in parte, delle AZIONI, nel caso in cui emergano condotte dolose o gravemente colpose (incluso il caso in cui, per effetto delle stesse, i risultati raggiunti si rivelino non duraturi o effettivi), ovvero emergano violazioni del Codice di Condotta, o delle disposizioni normative applicabili al perimetro di attività gestite, in particolar modo

quelle a tutela degli assicurati, del trattamento dei dati personali e in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e di sanzioni internazionali (c.d. clausola di clawback).

GENERALI, inoltre, ha il diritto di corrispondere anche a singoli BENEFICIARI, in luogo ed in sostituzione - totale o parziale - dell'attribuzione delle AZIONI, la SOMMA SOSTITUTIVA (fermo il rispetto, mutatis mutandis, degli altri termini e condizioni rilevanti del PIANO applicabili), sulla base di una deliberazione che l'ORGANO AMMINISTRATIVO (ovvero l'organo delegato preposto) può assumere a suo insindacabile giudizio.

In linea con la normativa europea (Solvency II), GENERALI richiederà ai BENEFICIARI - attraverso specifiche pattuizioni inserite nei documenti contrattuali che disciplinano il PIANO - di non avvalersi di strategie di copertura personale o assicurativa (c.d. hedging) che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nel PIANO.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile: il PIANO DI AZIONARIATO non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani.

Non applicabile: non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del PIANO DI AZIONARIATO.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


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Non applicabile: il PIANO DI AZIONARIATO non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano.

Il PIANO DI AZIONARIATO, di cui si chiede l'approvazione all'ASSEMBLEA, contempla l'assegnazione gratuita delle OPZIONI ai BENEFICIARI da parte dell'ORGANO AMMINISTRATIVO, in una misura determinata in funzione della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE e fatte salve le previsioni in materia di RIPARTO.

Le AZIONI a servizio del PIANO DI AZIONARIATO potranno rivenire, inter alia, dalla provvista di azioni proprie eventualmente acquistate dalla SOCIETÀ in esecuzione di autorizzazioni assembleari ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del CODICE CIVILE e 132 TUF, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento Delegato UE 2016/1052.

A tale scopo, sarà sottoposta all'approvazione dell'ASSEMBLEA convocata per l'approvazione del PIANO DI AZIONARIATO una proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del CODICE CIVILE e 132 TUF.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO è il soggetto incaricato per l'amministrazione del PIANO DI AZIONARIATO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO può avvalersi delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e anche delegare i propri poteri al PRESIDENTE e al GROUP CEO, anche disgiuntamente fra loro, e con facoltà di sub-delega, in ragione delle deleghe attribuitegli.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

Al lancio del PIANO, l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY e l'OBIETTIVO NHCF sono definiti dall'ORGANO AMMINISTRATIVO e mantenuti nel tempo coerenti con gli obiettivi e le strategie di lungo termine del GRUPPO GENERALI.

Si precisa che l'ORGANO AMMINISTRATIVO può apportare al PIANO, al relativo REGOLAMENTO e/o alla SCHEDA DI ADESIONE, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'ASSEMBLEA, sempre in coerenza con i principi generali perseguiti in termini di politiche retributive, in aggiunta alle eventuali specifiche modifiche ed adeguamenti espressamente previsti nell'ambito del presente documento o comunque consentite dalla normativa secondo quanto di seguito indicato, tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie o opportune (ivi inclusa l'anticipata attribuzione delle AZIONI) in conseguenza di fattori straordinari suscettibili di influire sulle AZIONI, su GENERALI e/o sul GRUPPO GENERALI e/o sul PIANO e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie riguardanti GENERALI e/o il GRUPPO GENERALI, operazioni sul capitale, modifiche normative o delle politiche di remunerazioni, indicazioni o raccomandazioni di autorità regolamentari o modifiche al perimetro di gruppo, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del GRUPPO GENERALI, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale, modifiche ai piani strategici pluriennali), al fine di mantenere invariati (ove possibile) - nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile - i contenuti sostanziali ed economici del PIANO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO potrà altresì adeguare le previsioni del PIANO, ove necessario e/o opportuno, alle normative italiane o straniere applicabili rispetto alle quali una o più delle clausole del PIANO risultino incompatibili e/o contrarie. Inoltre, in caso di elevata discontinuità di mercato (ad esempio al verificarsi di variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di peggio


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ramento del contesto finanziario), l'ORGANO AMMINISTRATIVO, nell'ambito delle procedure di governance riguardanti la remunerazione e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, potrà rivalutare la generale coerenza e correttezza dei sistemi di remunerazione, incluso questo PIANO, ponendo in essere i necessari correttivi e ciò, anche e in particolare, con riferimento agli obiettivi di riferimento, le relative metriche e modalità di valutazione in quanto funzionali a mantenere invariati (ove possibile) – nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, e fermo il rispetto dei limiti e principi generali perseguiti in termini di politiche retributive – i contenuti sostanziali ed economici essenziali del PIANO, conservandone le principali finalità (c.d. "Clausola di Mutamento Sfavorevole delle Condizioni").

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Al fine di garantire una maggiore flessibilità, l'attribuzione di AZIONI in esecuzione del PIANO potrà avvenire impiegando, inter alia, azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'ASSEMBLEA, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del CODICE CIVILE e 132 TUF, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento Delegato UE 2016/1052.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, previo parere positivo del COMITATO PER LE REMUNERAZIONI E LE RISORSE UMANE, ha deliberato in data 11 marzo 2026 di proporre all'ASSEMBLEA di adottare la delibera relativa al PIANO DI AZIONARIATO.

Non ricorrono situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori di GENERALI con riferimento all'approvazione ed attuazione del PIANO DI AZIONARIATO.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione.

Il COMITATO PER LE REMUNERAZIONI E LE RISORSE UMANE, nelle sedute del 12 febbraio 2026 e 2 marzo 2026, ha esaminato il PIANO DI AZIONARIATO, dando il suo parere positivo, e deliberando di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, nella riunione svoltasi in data 11 marzo 2026, con il parere favorevole del COMITATO PER LE REMUNERAZIONI E LE RISORSE UMANE, ha deliberato di approvare la proposta di PIANO DI AZIONARIATO e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'ASSEMBLEA.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione.

Il PIANO DI AZIONARIATO è sottoposto all'approvazione dell'ASSEMBLEA convocata a Trieste per il giorno 23 aprile 2026 (in sede ordinaria e straordinaria).

L'attribuzione degli strumenti finanziari sarà deliberata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO che darà attuazione al PIANO DI AZIONARIATO.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.

Al 12 febbraio 2026 e 2 marzo 2026, date in cui si è riunito il COMITATO PER LE REMUNERAZIONI E LE RISORSE UMANE per definire la proposta in merito al PIANO, deliberando di sottoporla all'ORGANO AMMINISTRATIVO, il prezzo ufficiale di Borsa delle AZIONI era pari, rispettivamente, a Euro 34,630 e Euro 34,920.

Al 11 marzo 2026, data in cui si è riunito l'ORGANO AMMINISTRATIVO che ha approvato la proposta in merito al PIANO, deliberando di sottoporlo all'ASSEMBLEA convocata a Trieste per il giorno 23 aprile 2026 (in sede


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ordinaria e straordinaria), il prezzo ufficiale di Borsa delle AZIONI era pari ad Euro 33,140.

Il prezzo delle AZIONI al momento della decisione da parte dell'ORGANO AMMINISTRATIVO in merito all'attribuzione sarà comunicato con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a) del REGOLAMENTO EMITTENTI.

3.9 Termini e modalità per l'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, tenendo conto della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

GENERALI applica le disposizioni in materia di cd. blocking period di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 e le ulteriori disposizioni dettate dalla "Market Abuse Policy di Assicurazioni Generali", che estende i blocking period anche ai 15 giorni di calendario precedenti la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione della struttura del piano.

Il PIANO DI AZIONARIATO ha ad oggetto l'assegnazione gratuita di OPZIONI.

Il PIANO DI AZIONARIATO offre ai BENEFICIARI l'opportunità di decidere e comunicare a GENERALI l'intenzione di sottoscriverlo e, in caso di partecipazione, la misura della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE che sono disposti ad accantonare, corrispondente al prezzo di esercizio delle OPZIONI a scadenza.

Le OPZIONI sono assegnate ai BENEFICIARI a titolo personale e non possono essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo.

Le caratteristiche essenziali del PIANO DI AZIONARIATO sono qui di seguito indicate:

  • all'inizio del PIANO DI AZIONARIATO, i BENEFICIARI avranno la facoltà di decidere la loro CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE, vale a dire l'importo che intendono accumulare per acquistare le AZIONI SOTTOSTANTI al termine del PIANO DI AZIONARIATO;
  • a fronte della decisione di accumulo della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE, i BENEFICIARI riceveranno gratuitamente OPZIONI, fermo restando che l'importo della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE in valuta locale sarà (i) compreso fra un minimo e un massimo definito dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e indicato nel REGOLAMENTO, (ii) confermato da GENERALI al termine del PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, (iii) trattenuto su base mensile durante il PERIODO DI ACCANTONAMENTO (o eventuali altre modalità o tempistiche che potranno essere stabilite dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) e (iv) vincolato per la DURATA DEL PIANO;
  • nel caso in cui il numero di adesioni al PIANO DI AZIONARIATO determinasse il superamento della soglia massima di OPZIONI distribuibili, o il superamento del quantitativo massimo di AZIONI acquistabili o assegnabili, il numero di OPZIONI da assegnare gratuitamente sarà ridotto in misura proporzionale per tutti i BENEFICIARI. Il RIPARTO sarà effettuato, secondo i criteri stabiliti nel REGOLAMENTO, per un valore percentuale tale da garantire l'assegnazione delle OPZIONI (o, successivamente, delle AZIONI GENERALI) entro i limiti massimi indicati;
  • fermo restando quanto previsto in materia di RIPARTO, il numero di OPZIONI spettante a ciascun BENEFICIARIO sarà stabilito sulla base della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE e sarà pari al rapporto fra tale CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE e il PREZZO INIZIALE (arrotondando per difetto al numero intero immediatamente precedente), tale rapporto indicherà il numero di AZIONI SOTTOSTANTI;
  • il PIANO DI AZIONARIATO è IN-THE-MONEY se il PREZZO FINALE alla DATA DI ESERCIZIO è uguale al, o maggiore del PREZZO INIZIALE. La DATA DI ESERCIZIO sarà la data in cui le OPZIONI saranno automaticamente esercitate e cadrà indicativamente alla fine del mese di aprile 2029 o non appena la condizione di apprezzamento del titolo sia raggiunta entro i due mesi successivi.

In particolare:

  • se il PIANO è IN-THE-MONEY, i BENEFICIARI acquisteranno le AZIONI SOTTOSTANTI corrispondendo alla SOCIETÀ la CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE accantonata e riceveranno gratuitamente le seguenti AZIONI GENERALI aggiuntive:

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  • le AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT, in numero pari al rapporto tra il controvalore dei dividendi (pagati da GENERALI sulla base del principio di cassa durante gli anni 2026, 2027 e 2028) e il PREZZO INIZIALE, moltiplicato per il numero delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate;
  • le AZIONI MATCHING in misura pari al 20% (venti per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate;
  • le AZIONI SUSTAINABILITY in misura pari al 20% (venti per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate, qualora venga raggiunto l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY;
  • se il PIANO è OUT-OF-THE-MONEY, i BENEFICIARI riceveranno (i) la restituzione della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE accantonata; (ii) le AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT, nello specifico caso in cui l'OBIETTIVO NHCF venga raggiunto; e (iii) le AZIONI SUSTAINABILITY in misura pari al 10% (dieci per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI qualora venga raggiunto l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY.

Alla fine del PIANO, ciascun BENEFICIARIO potrà decidere se dare mandato per vendere, al PREZZO FINALE, tutte le AZIONI GENERALI ricevute (ricevendo quindi la corrispondente somma di denaro) oppure continuare a detenere le AZIONI GENERALI ricevute alla DATA DI ESERCIZIO, ad esclusione di quelle oggetto di vendita per pagare le imposte dovute.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.

Il PIANO sarà lanciato indicativamente nel mese di settembre 2026 (e comunque entro 12 mesi dalla sua approvazione nell'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI); il PIANO avrà una durata indicativamente triennale.

L'implementazione del PIANO di AZIONARIATO inizia dalla DATA di ESECUZIONE nel paese di riferimento.

4.3 Il termine del piano.

La durata del PIANO di AZIONARIATO è prevista dalla DATA di ESECUZIONE alla DATA di Esercizio e avrà una durata indicativamente triennale.

4.4 Il numero massimo di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai

soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie.

In base alle attuali condizioni di mercato, ci si attende che il numero di AZIONI che potranno essere acquistate o assegnate ai BENEFICIARI in esecuzione del PIANO di AZIONARIATO sia indicativamente pari a 7.200.000, fermo restando che il numero massimo di AZIONI sarà definito in base alle condizioni di mercato alla DATA di LANCIO e che, in ogni caso, non potrà superare i 10.500.000. Il numero di OPZIONI che potranno essere assegnate verrà calcolato entro il suddetto limite e sulla base del PREZZO INIZIALE, una volta disponibile.

L'assegnazione delle AZIONI SOTTOSTANTI, nonché delle AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT, delle AZIONI MATCHING e delle AZIONI SUSTAINABILITY, avverrà solo al termine del PIANO di AZIONARIATO e a condizione che il PIANO risulti IN-THE-MONEY e, nel caso delle AZIONI SUSTAINABILITY, a condizione che venga conseguito l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY.

Resta inoltre inteso che, nel caso in cui il PIANO sia OUT-OF-THE-MONEY, le AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT saranno assegnate al raggiungimento dell'OBIETTIVO NHCF e le AZIONI SUSTAINABILITY saranno assegnate al raggiungimento dell'OBIETTIVO SUSTAINABILITY.

Le AZIONI che saranno assegnate in esecuzione del PIANO di AZIONARIATO saranno oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 5, lett. a), del REGOLAMENTO EMITTENTI.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati.

Si rinvia a quanto descritto nel precedente articolo 2.2.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.


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Le OPZIONI sono nominative, personali, indisponibili e intrasferibili per atto tra vivi per il BENEFICIARIO fino al momento del loro esercizio, in quanto assegnate da GENERALI intuitu personae al BENEFICIARIO. In ogni caso, le OPZIONI non potranno essere date in pegno o essere oggetto di altri atti di disposizione, sia a titolo gratuito che oneroso; non potranno, inoltre, essere oggetto di atti di esecuzione o provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena l'immediata decadenza per il BENEFICIARIO da tutte le OPZIONI allo stesso attribuite in base al PIANO DI AZIONARIATO. Una volta acquisite, le AZIONI potranno essere liberamente negoziate.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione del piano nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni.

In caso di violazione del divieto di hedging da parte di un BENEFICIARIO, l'ORGANO AMMINISTRATIVO potrà valutare l'adozione delle misure ritenute più opportune, ivi inclusa la decadenza del BENEFICIARIO stesso dal diritto di ricevere le AZIONI.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La partecipazione al PIANO DI AZIONARIATO rimane subordinata alla sussistenza del rapporto di lavoro con GENERALI oppure con una delle SOCIETÀ CONTROLLATE al momento in cui il BENEFICIARIO sottoscrive il PIANO.

Ai BENEFICIARI che perdano lo status di DIPENDENTI prima della DATA DI ESERCIZIO (o alla diversa data stabilita nel REGOLAMENTO), a seguito della maturazione dei requisiti pensionistici, o nell'ambito di accordi collettivi espressamente finalizzati all'accompagnamento alla pensione, o sopravvenuta invalidità con diritto al percepimento della pensione di invalidità (anche denominati "Good Leaving"), sarà riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE accantonata fino al momento della cessazione del rapporto (pertanto il BENEFICIARIO NON AVRÀ PIÙ DIRITTI IN RELAZIONE ALLE OPZIONI E AL PIANO) ovvero il diritto al mantenimento dei diritti derivanti dalla partecipazione al PIANO pro rata temporis (ossia sulla base della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE accantonata fino alla cessazione del rapporto di lavoro).

In caso di decesso di un BENEFICIARIO prima della DATA DI ESERCIZIO (o alla diversa data stabilita nel REGOLAMENTO), la CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE accantonata da tale BENEFICIARIO alla data dell'evento sarà restituita secondo le procedure amministrative e legali applicabili (pertanto i rispettivi eredi non avranno diritti in relazione alle OPZIONI E AL PIANO). Tale pagamento verrà effettuato non appena possibile dopo che GENERALI sia stata informata del decesso del BENEFICIARIO. Le questioni relative ai diritti di successione saranno disciplinate dalla legge locale applicabile.

AI BENEFICIARI CHE CESSINO DI FAR PARTE DEL GRUPPO PRIMA DELLA DATA DI ESERCIZIO (o alla diversa data stabilita nel REGOLAMENTO) PER RAGIONI DIVERSE RISPETTO A QUELLE DI Good Leaving e meglio identificate nel REGOLAMENTO, sarà riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE ACCANTONATA FINO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO (PERTANTO, IL BENEFICIARIO NON AVRÀ PIÙ DIRITTI IN RELAZIONE ALLE OPZIONI E AL PIANO).

Nel caso in cui una società del Gruppo Generali (diversa da Generali) cessi di far parte del medesimo prima della DATA DI ESERCIZIO (o alla diversa data stabilita nel REGOLAMENTO), il rapporto di lavoro dei BENEFICIARI si considera cessato ai fini del PIANO alla data in cui si verifichi tale evento, sarà quindi riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE ACCANTONATA FINO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PERTANTO, I BENEFICIARI NON AVRANNO PIÙ DIRITTI IN RELAZIONE ALLE OPZIONI E AL PIANO).

I CASI DI TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DA GENERALI O DA UNA SOCIETÀ CONTROLLATA ad un'altra società del GRUPPO GENERALI e/o i casi di cessazione del rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto nell'ambito del GRUPPO GENERALI (e.g. TRASFERIMENTO IN UN PAESE DOVE NON È STATO POSSIBILE IMPLEMENTARE IL PIANO), SARANNO DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO.

In ogni caso, nel corso del PERIODO DI ACCANTONAMENTO, IL BENEFICIARIO PUÒ SCEGLIERE DI INTERROMPERE L'ACCANTONAMENTO


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MENSILE DELLA CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE ATTRAVERSO LE MODALITÀ CHE SARANNO DEFINITE NEL REGOLAMENTO. In questo caso, il BENEFICIARIO NON AVRÀ IL DIRITTO DI OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE ACCANTONATA FINO A QUEL MOMENTO E NON POTRÀ RIPRENDERE L'ACCANTONAMENTO. IL BENEFICIARIO manterrà i diritti derivanti dalla partecipazione al PIANO pro rata temporis (ossia sulla base della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE accantonata fino a quel momento).

Quanto sopra non pregiudica eventuali disposizioni di maggior dettaglio eventualmente contenute nella documentazione contrattuale che regola il PIANO DI AZIONARIATO e la facoltà dell'ORGANO AMMINISTRATIVO di modificare, in senso più favorevole per i BENEFICIARI, i termini sopra indicati, eventualmente anche valutando nel complesso la remunerazione a favore del BENEFICIARIO interessato, ovvero anche con riferimento ad AZIONI GENERALI assegnate in esecuzione di diversi piani di incentivazione.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani.

Non applicabile.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto.

Non applicabile.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358 del Codice Civile.

Non applicabile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano.

L'onere del PIANO DI AZIONARIATO risulta

pari alla somma del costo relativo al periodo di riferimento del PIANO DI AZIONARIATO, calcolato come prodotto del fair value del diritto di ricevere AZIONI, calcolato alla DATA DI LANCIO (grant date), moltiplicato per il numero dei diritti che si stima essere attribuiti alla fine del periodo di riferimento del PIANO DI AZIONARIATO.

Il costo viene ripartito pro rata nell'arco della DURATA DEL PIANO in contropartita all'apposita riserva patrimoniale. Il costo viene aggiornato ad ogni fine anno qualora il numero dei diritti che si stima essere assegnati alla fine del periodo sia variato.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal piano.

Non applicabile. La modalità di finanziamento del PIANO DI AZIONARIATO è l'acquisto di azioni proprie sul mercato, senza diluizione di capitale.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

In pendenza dell'Opzione, il BENEFICIARIO non percepirà i diritti patrimoniali relativi alle AZIONI SOTTOSTANTI né potrà esercitare il diritto di voto in ASSEMBLEA.

A seguito dell'esercizio delle OPZIONI, non sono previsti limiti all'esercizio dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto in relazione alle AZIONI che saranno assegnate ai sensi del PIANO DI AZIONARIATO. Le AZIONI ricevute a seguito dell'esercizio delle OPZIONI avranno godimento pieno e regolare.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione.

Ciascuna OPZIONE dà diritto, in caso di regolare esercizio della medesima, all'acquisto di 1 (una) AZIONE, salvo gli aggiustamenti previsti dal REGOLAMENTO, oltre che all'assegnazione gratuita delle AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT, delle AZIONI MATCHING in misura pari al 20% (venti per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI effettivamente acquistate e delle AZIONI SUSTAINABILITY in misura pari 20% (venti per cento) delle AZIONI


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SOTTOSTANTI effettivamente acquistate, qualora venga raggiunto anche l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY.

Resta inoltre inteso che, nel caso in cui il PIANO sia OUT-OF-THE-MONEY, le AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT saranno assegnate al raggiungimento dell'OBIETTIVO NHCF e le AZIONI SUSTAINABILITY saranno assegnate in misura pari al 10% (dieci per cento) delle AZIONI SOTTOSTANTI qualora l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY venga raggiunto.

4.17 Scadenza delle opzioni.

Qualora il PIANO sia IN-THE-MONEY, le OPZIONI saranno esercitate automaticamente alla DATA DI ESERCIZIO.

Qualora il PIANO sia OUT-OF-THE-MONEY, le OPZIONI invece decadranno automaticamente, alla DATA DI ESERCIZIO, con conseguente obbligo in capo a GENERALI di restituire al BENEFICIARIO la CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE accantonata.

Resta inoltre inteso che, nel caso in cui il PIANO sia OUT-OF-THE-MONEY, le AZIONI DIVIDEND EQUIVALENT saranno assegnate al raggiungimento dell'OBIETTIVO NHCF e le AZIONI SUSTAINABILITY saranno assegnate qualora venga raggiunto l'OBIETTIVO SUSTAINABILITY.

4.18 Modalità (americano/europeo) tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knockout)

Le OPZIONI avranno una modalità di esercizio "europea" e, verranno esercitate automaticamente alla DATA DI ESERCIZIO.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo (a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato, e (b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio

Le OPZIONI verranno assegnate gratuitamente a ciascun BENEFICIARIO.

Il numero di OPZIONI assegnate gratuitamente a ciascun BENEFICIARIO sarà determinato in funzione:
- della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE; e
- del PREZZO INIZIALE,

essendo pari al rapporto della CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE diviso il PREZZO INIZIALE.

Quest'ultimo è definito dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE che delibera il lancio del PIANO (indicativamente a settembre 2026) e calcolato come la media dei prezzi di chiusura delle AZIONI GENERALI su Euronext Milan del mese successivo alla DATA DI LANCIO (inclusa) con la possibilità di applicare un fattore di aggiustamento fino a +/-10% sul prezzo medio definito. La metodologia di calcolo del prezzo medio potrà essere eventualmente soggetta ad aggiustamenti da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, considerando il prezzo medio in un periodo compreso tra 1 e 3 mesi precedenti o successivi alla DATA DI LANCIO, in funzione delle condizioni di mercato.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza.

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore.

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).

Non applicabile.

4.24 Tabelle relative al piano

Non applicabile.


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