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Ascopiave

AGM Information Nov 25, 2024

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AGM Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASCOPIAVE S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ASCOPIAVE S.P.A. CONVOCATA, IN SEDE STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 16 DICEMBRE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 19 DICEMBRE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

25 novembre 2024

1. MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 6
(AZIONI)
DELLO STATUTO SOCIALE
4
1.1 Motivazioni delle variazioni proposte 4
1.2 Testo delle clausole statutarie a confronto 4
1.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza del diritto di
recesso 9
2. MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 12
(PRESIDENTE E SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA)
DELLO STATUTO SOCIALE
9
2.1 Motivazioni delle variazioni proposte 9
2.2 Testo delle clausole statutarie a confronto 10
2.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza del diritto di
recesso 12
3. MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 21
(REMUNERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE)
DELLO STATUTO SOCIALE
12
3.1 Motivazioni delle variazioni proposte 12
3.2 Testo delle clausole statutarie a confronto 12
3.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza del diritto di
recesso 13
4. MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 22
(COMPOSIZIONE E NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE)
DELLO STATUTO SOCIALE
13
4.1 Motivazioni delle variazioni proposte 13
4.2 Testo delle clausole statutarie a confronto 13
4.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza del diritto di
recesso 17
5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PUNTO 1
ALL'ORDINE DEL GIORNO IN SEDE
STRAORDINARIA 17

Signori Azionisti,

l'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave" o la "Società") è stata convocata per il giorno 16 dicembre 2024, in prima convocazione, e per il giorno 19 dicembre 2024, in seconda convocazione, per deliberare, in sede straordinaria, in merito ai seguenti argomenti all'ordine del giorno:

  • 1 Proposta di modifica dello Statuto sociale di Ascopiave S.p.A.:
    • 1.1 proposta di modifica all'articolo 6 (Azioni); deliberazioni inerenti e conseguenti;
    • 1.2 proposta di modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti;
    • 1.3 proposta di modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;
    • 1.4 proposta di rinumerazione dei commi dell'art. 22 (Composizione e nomina del Collegio sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave ha redatto la presente relazione illustrativa (la "Relazione") ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 58/1998 (il "TUF") e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità allo schema n. 3, dell'Allegato 3A, del medesimo Regolamento Emittenti (la "Relazione Illustrativa" o la "Relazione"), al fine di illustrare all'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave le proposte di deliberazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno, in sede straordinaria, concernenti le modifiche agli Articoli 6 (Azioni), 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea), 21 (Remunerazione del Consiglio di Amministrazione) e rinumerazione dei commi dell'art. 22 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale) dello statuto sociale di Ascopiave. La presente Relazione illustra le modifiche allo statuto sociale di Ascopiave (lo "Statuto") di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello Statuto e la proposta di modifica che si intende apportare.

La presente Relazione Illustrativa viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e nei modi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gruppoascopiave.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (**) di Teleborsa S.r.l.

* * *

1. MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 6 (AZIONI) DELLO STATUTO SOCIALE

1.1 Motivazioni delle variazioni proposte

Ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF, la Società si è già avvalsa della possibilità di prevedere l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in apposito elenco tenuto dalla Società. Tale istituto ha lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società, rafforzandone il ruolo nella governance attraverso la maggiorazione del voto.

La proposta di modifica all'Articolo 6 dello Statuto Sociale è volta ad adeguare la disciplina statutaria della maggiorazione del voto alla abrogazione del comma 3 dell'art. 44 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" (recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata"), introdotta con provvedimento del 10 ottobre 2022 (il "Provvedimento Unico Post-Trading"), con conseguente eliminazione della previsione di una seconda comunicazione da parte dell'intermediario, su richiesta del titolare, quale condizione per l'attribuzione della maggiorazione del voto.

In particolare, si vuole chiarire che la legittimazione dell'azionista all'attribuzione del voto maggiorato e gli effetti della maturazione del diritto previsto dall'art. 127-quinquies del TUF – decorso il periodo minimo di detenzione continuativa delle azioni iscritte nell'apposito elenco ex art. 127-quinquies, comma 2, del TUF – non viene demandata ad una sua espressa richiesta all'intermediario di inviare alla Società la comunicazione, menzionata appunto nell'art. 44, comma 3, del sopra menzionato provvedimento.

1.2 Testo delle clausole statutarie a confronto

L'Articolo 6 dello Statuto sarebbe modificato come illustrato nella tabella che segue (in grassetto viene evidenziato il testo di cui si propone l'introduzione, mentre quanto barrato rappresenta il testo di cui si propone l'eliminazione).

Testo vigente dello Statuto Testo modificato dello Statuto
Articolo 6
Azioni
Articolo 6
Azioni
6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili e,
secondo le varie categorie, attribuiscono ai
titolari uguali diritti.
Invariato
6.2 La qualità di azionista comporta piena ed
assoluta
adesione
all'atto
costitutivo
della
Società ed al presente Statuto.
Invariato

6.3 La Società potrà acquisire e detenere azioni
proprie per le finalità e con le modalità previste
dalla legge.
Invariato
6.4 È escluso il rilascio di certificati azionari
essendo le azioni della Società sottoposte al
regime
di
dematerializzazione
obbligatoria
degli strumenti finanziari emessi, in conformità
alle
applicabili
disposizioni
normative.
Le
azioni della Società sono immesse nel sistema
di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.
Invariato
6.5 Ciascuna azione dà diritto a un voto. Invariato
6.6
In deroga a quanto previsto al paragrafo
6.5 che precede, ciascuna azione dà diritto a due
voti per azione ove siano soddisfatte entrambe
le seguenti condizioni:
(i)
il
diritto
di
voto
sia
spettato
al
6.6
In deroga a quanto previsto al paragrafo
6.5 che precede, ciascuna azione dà diritto a due
voti per azione ove siano soddisfatte entrambe
le seguenti condizioni:
(i)
il
diritto
di
voto
sia
spettato
al
medesimo soggetto in forza di un diritto reale
legittimante (piena proprietà o nuda proprietà
con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto)
per
un
periodo
continuativo
di
almeno
ventiquattro mesi;
medesimo soggetto in forza di un diritto reale
legittimante (piena proprietà o nuda proprietà
con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto)
per
un
periodo
continuativo
di
almeno
ventiquattro mesi (il "Periodo);
(ii)
la ricorrenza del presupposto sub (i) sia
attestata dall'iscrizione continuativa, per un
periodo
di
almeno
ventiquattro
mesi,
nell'elenco
speciale
appositamente
istituito
dalla Società secondo quanto previsto dal
presente Articolo (l'"Elenco Speciale") tramite
un'apposita
comunicazione
attestante
il
possesso azionario riferita alla data di decorso
del
periodo
continuativo
rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate, ai sensi della normativa vigente.
(ii)
la ricorrenza del presupposto sub (i) sia
attestata dall'iscrizione continuativa, per un
periodo di almeno ventiquattro mesi,
il Periodo
nell'elenco
speciale
appositamente
istituito
dalla Società secondo quanto previsto dal
presente Articolo (l'"Elenco Speciale") tramite
un'apposita
comunicazione
attestante
il
possesso azionario riferita alla data di decorso
del
periodo
continuativo
rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate, ai sensi della normativa vigente.
6.7
L'acquisizione della maggiorazione del
diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo
tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del
mese di calendario successivo a quello in cui si
sono verificate le condizioni richieste dallo
Statuto per la maggiorazione del diritto di voto;
o (ii) la c.d. record date di un'eventuale
assemblea, determinata ai sensi della normativa
6.7
L'acquisizione della maggiorazione del
diritto di voto sarà efficace
accertata alla prima
nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato
aperto del mese di calendario successivo a
quello in cui si sono verificate le condizioni
richieste dallo Statuto per la maggiorazione del
diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di
un'eventuale
assemblea, determinata ai sensi

vigente, successiva alla data in cui si siano
verificate le condizioni richieste dallo Statuto
per la maggiorazione del diritto di voto.
della normativa vigente, successiva alla data in
cui si siano verificate le condizioni richieste
dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di
voto.
6.8
La Società istituisce e tiene presso la
sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti
dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale,
in cui devono iscriversi gli azionisti che
intendano beneficiare della maggiorazione del
diritto di voto. Al fine
di ottenere l'iscrizione
nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai
sensi del presente Articolo dovrà presentare
un'apposita
istanza,
allegando
una
comunicazione attestante il possesso azionario

che può riguardare anche solo parte delle
azioni
possedute
dal
titolare

rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate ai sensi della normativa vigente. La
maggiorazione può essere richiesta anche solo
per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel
caso di soggetti diversi da persone fisiche
l'istanza dovrà precisare se il soggetto è
sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi
e i dati identificativi dell'eventuale controllante.
6.8
La Società istituisce e tiene presso la
sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti
dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale,
in cui devono iscriversi gli azionisti che
intendano beneficiare della maggiorazione del
diritto di voto. Al fine
di ottenere l'iscrizione
nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai
sensi del presente Articolo dovrà presentare
un'apposita
istanza,
allegando
una
comunicazione attestante il possesso azionario

che può riguardare anche solo parte delle
azioni
possedute
dal
titolare

rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate ai sensi della normativa vigente. La
maggiorazione può essere richiesta anche solo
per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel
caso di soggetti diversi da persone fisiche
l'istanza dovrà precisare se il soggetto è
sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi
e i dati identificativi dell'eventuale controllante
(e la relativa catena di controllo).
6.9
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura
della Società entro il quinto giorno di mercato
aperto dalla fine di ciascun mese di calendario
e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista
dalla disciplina vigente in relazione al diritto di
intervento e di voto in assemblea.
Invariato
6.10
All'Elenco Speciale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al
libro soci e ogni altra disposizione in materia,
anche per quanto riguarda la pubblicità delle
informazioni e il diritto di ispezione dei soci,
nonché le disposizioni che il Consiglio di
Amministrazione
renderà
disponibili
con
apposito
regolamento
pubblicato
sul
sito
internet della Società.
Invariato
6.11 La Società procede alla cancellazione
dall'Elenco
Speciale

con
conseguente
automatica
perdita
della
legittimazione
al
Invariato

beneficio del voto maggiorato –
nei seguenti
casi:
(i)
rinuncia, totale o parziale, da parte
dell'interessato
al
beneficio
della
maggiorazione del voto, restando inteso che la
rinuncia sarà da intendersi irrevocabile;
(ii)
comunicazione
dell'interessato
o
dell'intermediario comprovante il venir meno
dei presupposti per la maggiorazione del diritto
di voto o la perdita della titolarità del diritto
reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
(iii)
d'ufficio, ove la Società abbia notizia
dell'avvenuto
verificarsi
di
fatti
che
comportano il venir meno dei presupposti per la
maggiorazione del diritto di voto o la perdita
della titolarità del diritto reale legittimante e/o
del relativo diritto di voto.
6.12
Fermo
restando
quanto
previsto
al
successivo paragrafo 6.13, la maggiorazione del
diritto di voto viene meno:
Invariato
(i)
in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito dell'azione, restando inteso che per
"cessione" si intende anche la costituzione di
pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione
quando ciò comporti la perdita del diritto di voto
da parte dell'azionista;
(ii)
in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti che
detengono azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120,
comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
6.13
La maggiorazione di voto già maturata
ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità
necessario
alla
maturazione
del
voto
maggiorato sono conservati in caso di:
Invariato
(i)
successione a causa di morte a favore
dell'erede e/o legatario;
(ii)
fusione o scissione del titolare delle
azioni a favore della società risultante dalla
fusione o beneficiaria della scissione, fermo
quanto previsto al paragrafo 6.12(ii);

(iii)
trasferimento da un portafoglio ad altro
degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
(iv)
costituzione in pegno, usufrutto o altri
vincoli con conservazione del diritto di voto al
debitore pignoratizio o al nudo proprietario;
(v)
trasferimento tra società appartenenti ad
uno stesso gruppo (per tale intendendosi le
società controllate, controllanti, e soggette al
medesimo controllo).
6.14
La maggiorazione di voto si estende alle
azioni (le "Nuove Azioni"):
Invariato
(i)
di compendio di un aumento gratuito di
capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti
al titolare in relazione alle azioni per le quali sia
già maturata la maggiorazione di voto (le
"Azioni Originarie");
(ii)
spettanti
in
cambio
delle
Azioni
Originarie in caso di fusione o di scissione,
qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e
nei termini ivi indicati;
(iii)
sottoscritte
dal
titolare
di
Azioni
Originarie nell'esercizio del diritto di opzione
spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di
un
aumento
di
capitale
mediante
nuovi
conferimenti.
6.15
Nelle ipotesi sub paragrafo 6.14, le
Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di
voto (x) per le Nuove Azioni spettanti al titolare
in relazione ad azioni per le quali sia già
maturata
la
maggiorazione
di
voto,
dal
momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale,
senza necessità di un ulteriore decorso del
periodo continuativo di possesso; (y) per le
Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad
azioni per le quali la maggiorazione di voto non
sia già maturata (ma sia in via di maturazione),
dal momento del compimento del periodo di
appartenenza calcolato a partire dalla originaria
iscrizione nell'Elenco Speciale.
Invariato
6.16
La maggiorazione del diritto di voto
può essere nuovamente acquisita rispetto alle
azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in
altro modo ai sensi del paragrafo 6.11 che
Invariato

precede, con una nuova iscrizione nell'Elenco
Speciale e il decorso integrale del periodo di
appartenenza
continuativa
non
inferiore
a
ventiquattro mesi.
6.17
La maggiorazione del diritto di voto si
computa anche per la determinazione dei
quorum costitutivi e deliberativi che fanno
riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma
non ha effetto sui diritti, diversi dal voto,
spettanti in forza del possesso di determinate
aliquote del capitale sociale.
Invariato
6.18
Ai fini del presente Articolo la nozione
di controllo è quella prevista dalla disciplina
normativa degli emittenti quotati.
Invariato

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche di cui al Paragrafo 1 della presente Relazione, non integrano alcuna delle fattispecie inderogabili di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Pertanto, non si ritiene sussistente il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano all'approvazione della delibera avente ad oggetto tali modifiche.

2. MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 12 (PRESIDENTE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA) DELLO STATUTO SOCIALE

2.1 Motivazioni delle variazioni proposte

La proposta di modifica all'Articolo 12 dello Statuto Sociale che si intende proporre è funzionale a integrare la novità normativa di cui all'art. 135-undecies.1 del TUF, introdotta dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 ("Legge Capitali"), entrata in vigore il 27 marzo 2024, che consente alle società quotate la facoltà di svolgere le assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato"). Tale disposizione renderebbe quindi permanente, per tali società, la possibilità di svolgimento delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, con le medesime modalità introdotte dal legislatore nel corso dell'emergenza pandemica Covid-19 ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia") e da ultimo prorogate fino al 31/12/2024.

Considerata la positiva esperienza operativa maturata nel corso delle riunioni assembleari degli ultimi anni, la Società ritiene che tale modalità di svolgimento dell'adunanza assembleare non abbia limitato l'interesse degli azionisti ad esercitare pienamente i propri diritti, mostrando altresì potenzialità in termini di efficienza operativa.

In particolare, si propone di specificare nello Statuto Sociale che l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, possa prevedere che l'intervento in Assemblea sia ordinaria che straordinaria possa avvenire, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, con l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF.

Si informa infine che, qualora l'Assemblea degli Azionisti si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione nel corso dell'adunanza assembleare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF in materia di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera da parte di soci che anche congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale, coloro che hanno diritto al voto possono, inoltre, presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Il diritto di porre domande di cui all'art. 127-ter TUF può essere esercitato unicamente prima dell'assemblea.

2.2 Testo delle clausole statutarie a confronto

L'Articolo 12 dello Statuto sarebbe modificato come illustrato nella tabella che segue (in grassetto viene evidenziato il testo di cui si propone l'introduzione, mentre quanto barrato rappresenta il testo di cui si propone l'eliminazione).

Testo vigente dello Statuto Testo modificato dello Statuto
Articolo 12
Presidente e svolgimento dell'Assemblea
Articolo 12
Presidente e svolgimento dell'Assemblea
12.1 L'avviso di convocazione può prevedere
che l'intervento in Assemblea possa avvenire
mediante
mezzi
di
telecomunicazione,
a
condizione
che
siano
rispettati
il
metodo
collegiale ed il principio di buona fede e di
parità di trattamento dei soci. In particolare è
necessario che:
12.1 L'avviso di convocazione, ove previsto
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione
ovvero, in
sua
assenza
o
impedimento,
dall'Amministratore Delegato,
può prevedere
che l'intervento in Assemblea sia ordinaria che
straordinaria possa avvenire (a) ai sensi
dell'articolo 135-undecies.1 del TUF con
l'intervento
esclusivo
del
rappresentante
designato di cui all'articolo 135-undecies
del
TUF ove consentito dalla, e in conformità
alla, normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente; e/o
(b) mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale ed il principio di
buona fede e di parità di trattamento dei soci. In
particolare è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea,
anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza,
accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea,
anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza,
accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno;
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno;
(iv)
vengano
indicati
nell'avviso
di
convocazione i luoghi audio/video collegati a
cura della Società, nei quali gli intervenuti
potranno
affluire,
e/o
le
modalità
per la
partecipazione in via telematica, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove
sarà
presente il soggetto verbalizzante.
(iv)
vengano
indicati
nell'avviso
di
convocazione i luoghi audio/video collegati a
cura della Società, nei quali gli intervenuti
potranno
affluire,
e/o
le
modalità
per
la
partecipazione in via telematica, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove
sarà
presente il soggetto verbalizzante.
12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di
sua
assenza
o
impedimento,
dal
Vice
Presidente, ove nominato; in caso di assenza o
impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea
elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente
dell'adunanza. Il Presidente è assistito da un
segretario,
anche
non
socio,
nominato
dall'Assemblea, e, quando lo ritenga del caso,
da due scrutatori.
Nei casi di legge o per volontà
del Presidente dell'Assemblea, le funzioni di
segretario sono esercitate da un Notaio.
Invariato
12.3 Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale
può avvalersi di appositi incaricati: constatare il
diritto di intervento (anche per delega e mezzi
di audio/video conferenza) dei soci; accertare la
regolare
costituzione
dell'Assemblea
ed
il
numero legale
per deliberare; dirigere e regolare
la discussione e stabilire le modalità della
votazione; accertare e proclamare l'esito delle
votazioni.
Invariato
12.4
Lo
svolgimento
dell'Assemblea
è
disciplinato
dal
regolamento
assembleare
Invariato

approvato con delibera dell'Assemblea
ordinaria.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche di cui al Paragrafo 2 della presente Relazione, non integrano alcuna delle fattispecie inderogabili di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Pertanto, non si ritiene sussistente il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano all'approvazione della delibera avente ad oggetto tali modifiche.

3. MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 21(REMUNERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) DELLO STATUTO SOCIALE

3.1 Motivazioni delle variazioni proposte

La proposta di modifica all'Articolo 21 dello Statuto Sociale - ossia la precisazione che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, include l'amministratore investito della carica di Presidente e ogni amministratore delegato - è volta a garantire maggior chiarezza e coerenza nello Statuto Sociale mantenendo l'aderenza alle disposizioni normative. Tale proposta si inserisce in un'ottica di aggiornamento tecnico e di miglioramento della chiarezza dello Statuto Sociale adeguando la formulazione alle migliori prassi statutarie in materia.

3.2 Testo delle clausole statutarie a confronto

L'Articolo 21 dello Statuto sarebbe modificato come illustrato nella tabella che segue (in grassetto viene evidenziato il testo di cui si propone l'introduzione, mentre quanto barrato rappresenta il testo di cui si propone l'eliminazione).

Testo vigente dello Statuto Testo modificato dello Statuto
Articolo 21
Remunerazione del Consiglio di
Amministrazione
Articolo 21
Remunerazione del Consiglio di
Amministrazione
21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle
spese sostenute per ragione del loro ufficio.
L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi
e partecipazioni agli utili.
Invariato
21.2 La remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche è stabilita dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Comitato per la Remunerazione, se nominato,
sentito il parere del Collegio Sindacale.
21.2 La remunerazione degli amministratori
investiti
di
particolari
cariche,
inclusi
l'amministratore investito della carica di
Presidente e ogni amministratore delegato, è
stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta
del
Comitato
per
la
le
RemunerazioneRemunerazioni, se nominato,
sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche di cui al Paragrafo 3 della presente Relazione, non integrano alcuna delle fattispecie inderogabili di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Pertanto, non si ritiene sussistente il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano all'approvazione della delibera avente ad oggetto tali modifiche.

4. MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 22 (COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE) DELLO STATUTO SOCIALE

4.1 Motivazioni delle variazioni proposte

La proposta di modifica all'Articolo 22 dello Statuto Sociale è finalizzata esclusivamente ad una formale rinumerazione dell'articolo stesso. In particolare, si propone una rinumerazione degli articoli da 22.7 a 22.10 in articoli da 22.6 a 22.9 e la conseguente rinumerazione del riferimento all'articolo 22.9 di cui all'articolo 22.5 in articolo 22.8.

4.2 Testo delle clausole statutarie a confronto

L'Articolo 22 dello Statuto sarebbe modificato come illustrato nella tabella che segue (in grassetto viene evidenziato il testo di cui si propone l'introduzione, mentre quanto barrato rappresenta il testo di cui si propone l'eliminazione).

Testo vigente dello Statuto Testo modificato dello Statuto
Articolo 22
Composizione e nomina del Collegio
Sindacale
Articolo 22
Composizione e nomina del Collegio
Sindacale
22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre
sindaci effettivi e due supplenti che durano in
carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Invariato
Almeno uno dei sindaci effettivi deve essere: (i)
di genere femminile, qualora la maggioranza
dei sindaci effettivi sia di genere maschile; (ii)
di genere maschile, qualora la maggioranza dei
sindaci effettivi sia di genere femminile, salvo
ove diversamente previsto dalle disposizioni di
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti,
in materia di riparto tra generi (maschile e
femminile).
L'intero Collegio Sindacale viene nominato
sulla base di liste presentate dai soci. Ai fini
della
presentazione
di
tali
liste,
nonché
dell'elezione
dei
componenti
del
Collegio

Sindacale e della sostituzione degli eventuali
componenti
che
venissero
meno,
si
applicheranno
le
disposizioni
legislative
e
regolamentari in vigore, ferma restando la
disciplina di seguito specificata.
22.2 Hanno diritto a presentare le liste i soci che
da soli o insieme ad altri soci, al momento della
presentazione delle stesse, detengano almeno la
Quota di Partecipazione di cui all'articolo 15.2.
La
Quota
di
Partecipazione
sarà
indicata
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea
chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio
Sindacale.
Invariato
22.3 Ciascuna lista deve essere composta di due
sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi,
l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le
liste devono indicare almeno un candidato alla
carica di sindaco effettivo e un candidato alla
carica di sindaco supplente. Ogni candidato può
candidarsi
in
una
sola
lista,
a
pena
di
ineleggibilità.
Invariato
Le liste che contengano complessivamente tre o
più candidati devono contenere in entrambe le
sezioni un numero di candidati tale da garantire
che la composizione del Collegio Sindacale, sia
nella
componente
effettiva,
che
nella
componente supplente, rispetti le disposizioni
di legge e regolamentari, di volta in volta
vigenti, in materia di equilibrio tra generi
(maschile e femminile).
22.4 Le liste, sottoscritte dai soci che le
presentano, ovvero dal socio che ha avuto la
delega
a
presentarle
e
corredate
dalla
documentazione prevista dal presente statuto e
dalle disposizioni legislative e regolamentari in
vigore, dovranno essere depositate presso la
sede sociale nei termini di cui alle applicabili
disposizioni legislative e regolamentari.
Invariato
22.5 Nel caso in cui alla scadenza dei termini
stabiliti
dalle
disposizioni
legislative
e
regolamentari applicabili sia stata presentata
una sola lista di candidati ovvero non ne sia
stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a
maggioranza relativa degli aventi diritto al voto
22.5
Nel caso in cui alla scadenza dei termini
stabiliti
dalle
disposizioni
legislative
e
regolamentari applicabili sia stata presentata
una sola lista di candidati ovvero non ne sia
stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a
maggioranza relativa degli aventi diritto al voto

presenti, ferma restando la necessità di rispettare quanto previsto nel successivo articolo 22.9. In caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare, e fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) due sindaci effettivi e (b) un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) un sindaco effettivo, il quale assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e (b) un sindaco supplente e, ove disponibili, ulteriori sindaci supplenti, destinati a sostituire il componente di minoranza, sino ad un massimo di tre. In mancanza, verrà nominato sindaco supplente il primo candidato a tale carica tratto dalla prima lista successiva per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci, che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

(iii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di

presenti, ferma restando la necessità di rispettare quanto previsto nel successivo articolo 22.98. In caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare, e fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) due sindaci effettivi e (b) un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) un sindaco effettivo, il quale assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e (b) un sindaco supplente e, ove disponibili, ulteriori sindaci supplenti, destinati a sostituire il componente di minoranza, sino ad un massimo di tre. In mancanza, verrà nominato sindaco supplente il primo candidato a tale carica tratto dalla prima lista successiva per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci, che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

(iii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

regolamento inerenti l'equilibrio tra generi,
verrà escluso il candidato a sindaco effettivo del
genere più rappresentato eletto come ultimo in
ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto
il maggior numero di voti e sarà sostituito dal
candidato successivo, tratto dalla medesima
lista, appartenente all'altro genere.
regolamento inerenti l'equilibrio tra generi,
verrà escluso il candidato a sindaco effettivo del
genere più rappresentato eletto come ultimo in
ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto
il maggior numero di voti e sarà sostituito dal
candidato successivo, tratto dalla medesima
lista, appartenente all'altro genere.
22.7 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci
effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il
maggior
numero
di
voti
(i
"Sindaci
di
Maggioranza") subentra -
ove possibile -
il
sindaco supplente appartenente alla medesima
lista del sindaco cessato, fermo restando il
rispetto delle applicabili disposizioni in materia
di equilibrio tra generi. Ove non sia possibile
procedere nei termini sopra indicati, deve essere
convocata
l'Assemblea,
affinché
la
stessa
provveda all'integrazione del Collegio con le
modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al
sistema di voto di lista indicato nel presente
articolo
22
e
sempre
nel
rispetto
delle
applicabili disposizioni in materia di equilibrio
tra generi.
22.76
Qualora nel corso dell'esercizio vengano
a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più
sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia
ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindaci di
Maggioranza") subentra -
ove possibile -
il
sindaco supplente appartenente
alla medesima
lista del sindaco cessato, fermo restando il
rispetto delle applicabili disposizioni in materia
di equilibrio tra generi. Ove non sia possibile
procedere nei termini sopra indicati, deve essere
convocata
l'Assemblea,
affinché
la
stessa
provveda all'integrazione del Collegio con le
modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al
sistema di voto di lista indicato nel presente
articolo
22
e
sempre
nel
rispetto
delle
applicabili disposizioni in materia di equilibrio
tra generi.
22.8 Qualora nel corso dell'esercizio venga a
mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco
effettivo tratto dalla prima lista successiva alla
lista che abbia ottenuto il maggior numero di
voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il
sindaco supplente appartenente alla medesima
lista del sindaco cessato, fermo restando il
rispetto delle applicabili disposizioni in materia
di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
Ove non sia possibile procedere nei termini
sopra
indicati,
deve
essere
convocata
l'Assemblea,
affinché
la
stessa
provveda
all'integrazione del Collegio con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di
voto di lista indicato nel presente articolo 22, in
modo da rispettare, ove possibile, il principio
della rappresentanza della minoranza e le
applicabili disposizioni in materia di equilibrio
tra generi.
22.87
Qualora nel corso dell'esercizio venga a
mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco
effettivo tratto dalla prima lista successiva alla
lista che abbia ottenuto il maggior numero di
voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il
sindaco supplente appartenente alla medesima
lista del sindaco cessato, fermo restando il
rispetto delle applicabili disposizioni in materia
di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
Ove non sia possibile procedere nei termini
sopra
indicati,
deve
essere
convocata
l'Assemblea,
affinché
la
stessa
provveda
all'integrazione del Collegio con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di
voto di lista indicato nel presente articolo 22, in
modo da rispettare, ove possibile, il principio
della rappresentanza della minoranza e le
applicabili disposizioni in materia di equilibrio
tra generi.
22.9
L'Assemblea
tenuta
a
deliberare
sull'integrazione
del
Collegio
Sindacale
22.98
L'Assemblea
tenuta
a
deliberare
sull'integrazione
del
Collegio
Sindacale

procede in ogni caso alla nomina o alla procede in ogni caso alla nomina o alla
sostituzione dei componenti di detto Collegio sostituzione dei componenti di detto Collegio
ferma restando la necessità di assicurare che ferma restando la necessità di assicurare che
siano rispettate le applicabili disposizioni in siano rispettate le applicabili disposizioni in
materia di equilibrio tra generi e che la materia di equilibrio tra generi e che la
composizione composizione
complessiva complessiva
del del
Collegio Collegio
Sindacale Sindacale
sia sia
conforme conforme
alle alle
prescrizioni prescrizioni
normative e regolamentari vigenti nonché al normative e regolamentari vigenti nonché al
presente statuto. presente statuto.
22.10.
Fermo
quanto
previsto
al
comma
precedente,
qualora
l'Assemblea
debba
provvedere
all'integrazione
del
Collegio
Sindacale, essa delibera con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di
voto di lista indicato nel presente articolo 22,
sistema che trova applicazione solo nel caso di
rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.
22.109. Fermo quanto previsto al comma
precedente,
qualora
l'Assemblea
debba
provvedere
all'integrazione
del
Collegio
Sindacale, essa delibera con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di
voto di lista indicato nel presente articolo 22,
sistema che trova applicazione solo nel caso di
rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche di cui al Paragrafo 4 della presente Relazione, non integrano alcuna delle fattispecie inderogabili di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Pertanto, non si ritiene sussistente il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano all'approvazione della delibera avente ad oggetto tali modifiche.

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO IN SEDE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria di Ascopiave S.p.A. ("Società"), vista la relazione illustrativa redatta si sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione"), con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria

delibera

  • 1. di approvare la modifica all'articolo 6 (Azioni) dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di amministrazione;
  • 2. di approvare la modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea), secondo quanto proposto dal Consiglio di amministrazione;

  • 3. di approvare la modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione) dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di amministrazione;
  • 4. di approvare la proposta di rinumerazione degli articoli da 22.7 a 22.10 in articoli da 22.6 a 22.9 e la conseguente rinumerazione del riferimento all'articolo 22.9 di cui all'articolo 22.5 in articolo 22.8;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega nei limiti di Legge, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario od opportuno per l'esecuzione delle delibere che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, la facoltà di apportare alle medesime delibere e allo statuto, anche con atto unilaterale, tutte le modifiche e/o integrazioni di carattere formale e non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, da Borsa Italiana S.p.A. o dal Notaio, o comunque ritenute utili od opportune, provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Pieve di Soligo, 25 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Nicola Cecconato

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