Pre-Annual General Meeting Information • Dec 19, 2017
Pre-Annual General Meeting Information
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(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea convocata per il giorno 30 gennaio 2018, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:
"2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; delibere inerenti e conseguenti."
La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il TUF) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il Regolamento Emittenti) in relazione al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) convocata per il giorno 30 gennaio 2018, in unica convocazione.
La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e con le modalità previste da Consob con regolamento.
La relazione illustrativa sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
L'assemblea sarà chiamata ad approvare la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. (KPMG) e, previa acquisizione del relativo parere del Collegio Sindacale, il contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PwC) per il periodo relativo agli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2017 al 2025.
L'art. 7 del D. M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012 definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D. Lgs. 39/2010 e prevede che: "Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni".
L'art 16, comma 4 del Regolamento Europeo 537/2014 prevede che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione non deve essere seguita dagli "EIP" (incluse pertanto anche le società quotate sui mercati regolamentati) che rientrano nella nozione di PMI.
La Società – come espressamente indicato nel Prospetto di quotazione disponibile presso il sito internet della Società www.aquafil.com sezione Investitori, è una PMI.
La proposta inerente alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale attualmente svolto da KPMG ed al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale a favore di PwC nasce dalle seguenti considerazioni:
(c) la peculiarità strutturale della fusione e la natura delle società in essa coinvolte, hanno comportato l'incorporazione di Aquafil, società operativa a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato da una complessa struttura produttiva e commerciale, in una SIV che aveva quale unico oggetto sociale l'investimento in una società e la cui attività era consistita esclusivamente nella ricerca della società target con cui realizzare un'operazione di integrazione;
(d) ad esito del completamento di detta fusione (la Fusione), si è verificato un mutamento sostanziale nell'attività svolta da Space3, quale società incorporante, che ha iniziato a tutti gli effetti ad operare nel settore di attività di Aquafil S.p.A. a partire dalla data di efficacia della Fusione (intervenuta in data 4 dicembre 2017);
La proposta inerente alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale attualmente svolto da KPMG si fonda, dunque, sull'esigenza di preservare la continuità, tempestività, economia ed efficienza per lo svolgimento dell'attività di revisione del bilancio di esercizio e consolidato (e delle relazioni finanziarie infra-annuali) sulla società incorporante nonché dell'attività di corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – in cui si sostanzia l'incarico di revisione legale – esigenza il cui perseguimento sarebbe senza dubbio facilitato qualora detta attività venisse svolta dal precedente revisore legale di Aquafil S.p.A., grazie all'approfondita conoscenza dal medesimo acquisita riguardo alla struttura societaria, organizzativa e operativa della società incorporanda e del gruppo ad essa facente capo.
In data antecedente al perfezionamento della Fusione, Space3 ha sottoposto a KPMG, con comunicazione del 13 settembre 2017, le ragioni che avrebbero giustificato l'opportunità di procedere alla sostituzione (successivamente all'efficacia della Fusione) del revisore.
Facendo seguito alla richiesta della Società, e condividendone le ragioni sopra descritte, KPMG ha comunicato la disponibilità a risolvere consensualmente in via anticipata – ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012 – l'incarico di revisione legale attualmente in essere, subordinatamente alla Fusione e alla delibera di nomina del nuovo revisore legale da parte dell'assemblea della Società.
A tal fine, si rammenta nuovamente che la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione è consentita dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, e dall'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, ai sensi del quale – come già ricordato – l'Assemblea delibera la risoluzione, acquisite le osservazioni formulate dalla società di revisione e sentito l'organo di controllo.
A tale riguardo, si precisa che, in merito alla presente proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico conferito a KPMG e di conferimento del nuovo incarico a PwC, si è espresso anche il Collegio Sindacale della Società il quale ha rilasciato:
Il Collegio Sindacale, infatti, nel proprio parere ha condiviso le ragioni che sottendono alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG ed alla nomina di PwC quale nuovo revisore, ritenendo che sussistano le ragioni e motivazioni per procedere alla sostituzione della società di revisione mediante risoluzione consensuale, individuate, in particolare e tra le altre cose nella (i) peculiarità strutturale della Fusione e nella natura delle società in essa coinvolte, avendo la Fusione comportato l'incorporazione di Aquafil S.p.A., società operativa a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato da una complessa struttura produttiva e commerciale, in una SIV che aveva quale unico oggetto sociale l'investimento in una società e la cui attività, fino alla Fusione, è consistita esclusivamente nella ricerca della società target con cui realizzare un'operazione di integrazione; (ii) nel mutamento sostanziale nell'attività svolta da Space3 quale società incorporante, che ha iniziato a tutti gli effetti ad operare nel settore di attività di Aquafil a partire dal 4 dicembre 2017.
Il Collegio Sindacale ha altresì preso atto che la Fusione ha comportato un cambio di controllo a favore della società GB&P S.r.l., società controllante di Aquafil pre-Fusione e che il conferimento dell'incarico a PwC consente di prevedere vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggior efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, garantita anche dalla continuità della revisione legale sulla società Aquafil post-fusione e sul gruppo ad essa facente capo. Il Collegio Sindacale ha inoltre reputato, in ogni caso, garantita la continuità dell'attività di revisione legale.
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, all'assemblea degli azionisti, preso atto della presente relazione del Consiglio di Amministrazione nonché della documentazione richiesta a norma di legge di deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG e il contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale alla società PwC per la durata di 9 esercizi (2017-2025) ai sensi della normativa vigente ai termini e alle condizioni, anche economiche, illustrate nella nell'offerta presentata da PwC ed allegata al presente relazione.
Arco (TN), 19 dicembre 2017
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Giulio Bonazzi)
Allegato A: copia della lettera di Space3 a KPMG avente ad oggetto le motivazioni per la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
Allegato B: accettazione condizionata della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale sottoscritta da KPMG;
Allegato C: parere motivato del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito a KPMG;
Allegato D: proposta motivata del Collegio Sindacale all'assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione legale a PwC;
Allegato E: offerta economica di PwC per lo svolgimento incarico di revisione legale alla società PwC per la durata di 9 esercizi (2017-2025).
Spett.le KPMG S.p.A. Via Vittor Pisani 25 20124 Milano
Milano, 13 settembre 2017
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Paola Maiorana
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi con riferimento all'incarico di revisione legale conferito alla Vostra società di revisione, KPMG S.p.A., in sede di costituzione di Space3 S.p.A. (Space3) ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il D.lgs. n. 39/2010) e, pertanto, per gli esercizi dal 2016 al 2024 (di seguito, anche solo l'Incarico di Revisione).
A tale riguardo, si evidenzia quanto segue:
Tutto ciò premesso, avuto riguardo alla peculiarità strutturale della Fusione ed alla natura delle società in essa coinvolte, ci permettiamo di rappresentarVi che la Fusione comporterà l'incorporazione di Aquafil, società operativa ed a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato
da una complessa struttura produttiva e commerciale, in una SIV che, fino alla data di efficacia della Fusione, avrà quale unico oggetto sociale l'investimento in una società e la cui attività è sempre consistita, fino ad oggi, esclusivamente nella ricerca della società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante.
Per effetto della Fusione, pertanto, si verificherà un mutamento sostanziale nell'attività svolta da Space3 quale società incorporante, che, a partire dalla data di Efficacia della Fusione, inizierà a tutti gli effetti ad operare nel settore di attività di Aquafil.
Alla luce di quanto sopra, riteniamo che i sostanziali mutamenti in termini di attività svolta, che caratterizzeranno Aquafil Post-Fusione, siano tali da giustificare l'opportunità di mutare, successivamente alla data di efficacia della Fusione, la società di revisione.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, che, in caso acconsentiate alla risoluzione anticipata dell'Incarico di Revisione, verranno riportate nella prevista "Relazione dell'organo di amministrazione sulle ragioni che hanno condotto alla risoluzione anticipata, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261", richiediamo la Vostra disponibilità – subordinatamente al verificarsi della Fusione – a risolvere consensualmente l'Incarico di Revisione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2010 nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 39/2010, a decorrere dalla nomina del nuovo revisore, in conformità alla normativa applicabile nella fattispecie.
Tale risoluzione consensuale, ove da Voi accettata per iscritto con separata corrispondenza da inoltrare alla scrivente società come in indirizzo, avrà effetto a decorrere dalla nomina del nuovo revisore in conformità alla normativa applicabile nella fattispecie.
Provvederemo a liquidare e corrispondere alla Vostra Società, entro i termini contrattuali stabiliti, i corrispettivi per l'attività da Voi prestata fino a tale data.
L'occasione è gradita per ringraziare la Vostra società per l'impegno e l'elevata professionalità profusi nell'esecuzione dell'Incarico di Revisione e per aver adempiuto ai propri doveri svolgendo il mandato con la dovuta diligenza e competenza tecnica, nonché nel rispetto dei principi di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile in materia.
Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e, nel ringraziarVi, porgiamo i più cordiali saluti.
_________________________
Roberto Italia Amministratore Delegato
Space3 S.p.A. Società per Azioni– Capitale Sociale interamente versato Eur 15.422.500 CF ed Iscrizione al Registro delle Imprese: 09652170961 REA: MI2104372
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KPMG S.p.A. Revisione e organizzazione contabile Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI
Riservata Spettabile Space3 S.p.A.
Dott. Gianni Mion, Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Via Mauro Macchi n. 27
20124 Milano Ml
KPMG S.p.A. Revisione e organizzazione contabile Via Vittor Pisani, 25 20124 MILANO MI Telefono +39 02 6763.1 Email [email protected] PEC [email protected]
Spettabile Space3 S.p.A. Via Mauro Macchi n. 27 20124 Milano MI
Alla cortese attenzione del Dott. Gianni Mion, Presidente del Consiglio di Amministrazione
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e p.c.
Dott. Pier Luca Mazza, Presidente del Collegio Sindacale
13 settembre 2017
Egregi Signori,
facciamo seguito alla Vostra lettera del 13 settembre 2017, relativa all'incarico di revisione legale conferito alla nostra società di revisione in sede di costituzione di Space3 S.p.A., avvenuta il 6 ottobre 2016, per gli esercizi dal 2016 al 2024, ai sensi del D.lgs.27 gennaio 2010, n. 39 e del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo "Incarico di Revisione").
In particolare, ci avete comunicato che per effetto della prospettata fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. - società operativa a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato da una complessa struttura produttiva e commerciale - in Space3 S.p.A. - una SIV che, fino alla data di efficacia della suddetta fusione, avrà quale unico oggetto sociale l'investimento in una società e la cui attività è sempre consistita, fino ad oggi, esclusivamente nella ricerca della società target con cui realizzare un'operazione di integrazione - si verificherà un mutamento sostanziale nell'attività svolta da Space3 S.p.A. che, a seguito della suddetta fusione, inizierà a tutti gli effetti ad operare nel settore di attività di Aquafil S.p.A..
KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indinendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero
Aricona Aosta Bari Bernamo Rheena Aosta Ban Bergamo
Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova Caland Come Patrice Canada
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso Trieste Varese Verona
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Codice Fiscale N. 00709600159 R.E.A. Milano N. 512867
Partita IVA 00709600159
VAT number IT00709600159 Sede legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA
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Space3 S.p.A. Incarico di revisione legale conferito ai sensi del D.Igs. 39/10 e del D.Igs. 58/98 -Risoluzione consensuale - Osservazioni di KPMG S.p.A. 13 settembre 2017
In relazione a ciò ci avete scritto di ritenere "che i sostanziali mutamenti in termini di attività svolta, che caratterizzeranno Aquafil S.p.A. Post-Fusione, siano tali da giustificare l'opportunità di mutare, successivamente alla data di efficacia della Fusione. la società di revisione".
Per tale ragione avete richiesto la disponibilità della nostra società di revisione a risolvere consensualmente l'Incarico di Revisione.
In relazione alla Vostra richiesta. Vi confermiamo di non avere osservazioni in merito alle ragioni da Voi addotte e di essere pertanto disponibili a risolvere anticipatamente il nostro incarico dopo che la fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. avrà avuto effetto.
La presente è da intendersi già come accettazione della Vostra proposta di risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione, fermo restando che la risoluzione consensuale avrà effetto e sarà comunque condizionata alla previa delibera dell'assemblea della Vostra società e alla nomina della nuova società di revisione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 39/10 nonché dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261.
Resta inteso peraltro che qualora la fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. non dovesse essere completata, e/o l'assemblea della Vostra Società non dovesse deliberare la risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione e il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro revisore o ad altra società di revisione, la presente perderà automaticamente ogni efficacia.
Vi chiediamo di trasmetterci prontamente copia del verbale dell'assemblea che approverà la risoluzione anticipata dell'Incarico di Revisione con la contestuale delibera di conferimento del nuovo incarico ad altro revisore o ad altra società di revisione.
In conformità a quanto previsto dal sopra citato Regolamento, provvederemo a trasmettere copia della presente a Consob nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni applicabili.
$\overline{2}$
Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.
KPMG S.p.A.
Paola Maiorana Socio
pm/ff/pd
Osservazioni del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale del contratto di revisione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012
Agli Azionisti della società Aquafil S.p.A.
Il sottoscritto Collegio Sindacale
Fusione in Space3 (da qui in avanti "Fusione");
sottoscritto Collegio Sindacale la richiesta di esprimere il proprio parere in relazione alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG e la propria proposta motivata in merito alla nomina del nuovo revisore legale, sottoponendo, in particolare, alla valutazione del sottoscritto Collegio Sindacale la sola offerta formulata da PwC per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs 39/2010 e del Regolamento n. 537/2014, i cui termini e condizioni sono riportati in dettaglio nel testo dell'offerta stessa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato come le ragioni e le motivazioni per procedere alla sostituzione della società di revisione mediante risoluzione consensuale, senza la necessità di procedere ad una procedura competitiva di selezione, consistano:
nel mutamento della composizione dell'azionariato della Società in quanto, $(a)$ per effetto della Fusione, si è verificato il cambio di controllo a favore della società GB&P S.r.l., società controllante di Aquafil Pre-Fusione e revisionata dalla società PwC;
nel dettato dell'art 16, comma 4 del Regolamento Europeo 537/2014, che $(b)$ prevede che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione non deve essere seguita dagli Enti di Interesse Pubblico (quali le società quotate sui mercati regolamentati) che rientrano nella nozione di PMI (tra cui è annoverabile Aquafil);
nella circostanza che (!) l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti $(c)$ di gestione nelle scritture contabili (in cui si sostanzierebbe il nuovo incarico di revisione legale per gli anni 2017-2025) sarebbe evidentemente agevolata in termini
$\overline{\mathbf{3}}$
di tempestività, efficienza ed efficacia qualora venisse svolta dal revisore legale di Aquafil Pre-Fusione, grazie all'approfondita conoscenza dal medesimo acquisita nel corso degli anni riguardo alla struttura societaria, organizzativa e operativa della società incorporata e del gruppo ad essa facente capo e (ii) la nomina di un unico revisore per l'intero gruppo consente vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, garantita anche dalla continuità della revisione legale su Aquafil:
l'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261 del 28.12.2012, $\overline{\mathbf{A}}$ emanato ai sensi dell'13, comma 4, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, prevede che "Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione legale purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale";
raggiunto da Space3 con KPMG;
alla risoluzione consensuale del contratto di revisione attualmente in essere con KPMG, avente ad oggetto l'incarico di revisione legale per il novennio relativo agli esercizi con chiusura al 31 dicembre degli anni 2016 - 2024 della predetta Space3, condizionatamente alla nomina del nuovo revisore legale da parte dell'Assemblea di Aquafil.
Il presente parere, unitamente alla Relazione degli Amministratori, quale risulta dal verbale della citata riunione del Consiglio di Amministrazione di Aquafii del 4 dicembre 2017, e alla delibera di risoluzione anticipata e di conferimento del nuovo incarico da parte della convocanda Assemblea degli Azionisti di Aquafil, sarà trasmesso a cura di quest'ultima alla Consob, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261 del 28 dicembre 2012.
Milano, 6 dicembre 2017
il Presidente Collegio Sindacale, Pier Luca Mazza Il Sindaco effettivo, Marco Gililiani Il Sindaco effettivo, Virginia Marini u^
del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti
ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010
Agli Azionisti della società Aquafil S.p.A.
Il sottoscritto Collegio Sindacale
Space3) un accordo volto a disciplinare la realizzazione dell'Operazione Rilevante, che contemplava, tra le altre cose, la fusione mediante incorporazione di Aquafil Pre-Fusione in Space3 (da qui in avanti "Fusione");
risulta dalle lettere datate 13 settembre 2017:
In data 4 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Aquafil ha formulato al sottoscritto Collegio Sindacale la richiesta di esprimere il proprio parere in relazione alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG e la propria proposta motivata in merito alla nomina del nuovo revisore legale, sottoponendo, in particolare, alla valutazione del sottoscritto Collegio Sindacale la sola offerta formulata da PwC per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs 39/2010 e del Regolamento n. 537/2014, i cui termini e condizioni sono riportati in dettaglio nel testo dell'offerta stessa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato come le ragioni e le motivazioni per procedere alla sostituzione della società di revisione mediante risoluzione consensuale, senza la necessità di procedere ad una procedura competitiva di selezione, consistano:
nel mutamento della composizione dell'azionariato della Società in $(a)$ quanto, per effetto della Fusione, si è verificato il cambio di controllo a favore della società GB&P S.r.l., società controllante di Aquafil Pre-Fusione e revisionata dalla società PwC;
nel dettato dell'art 16, comma 4 del Regolamento Europeo 537/2014, $(b)$ che prevede che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione non deve essere seguita dagli Enti di interesse Pubblico (quali le società quotate sui mercati regolamentati) che rientrano nella nozione di PMI (tra cui è annoverabile Aquafil);
nella circostanza che (i) l'attività di verifica della corretta rilevazione dei $(c)$
fatti di gestione nelle scritture contabili (in cui si sostanzierebbe il nuovo incarico di revisione legale per gli anni 2017-2025) sarebbe evidentemente agevolata in termini di tempestività, efficienza ed efficacia qualora venisse svolta dal revisore legale di Aquafil Pre-Fusione, grazie all'approfondita conoscenza dal medesimo acquisita nel corso degli anni riguardo alla struttura societaria, organizzativa e operativa della società incorporata e del gruppo ad essa facente capo e (ii) la nomina di un unico revisore per l'intero gruppo consente vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, garantita anche dalla continuità della revisione legale di Aquafil;
l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale;
e ha confermato la disponibilità a risolvere consensualmente l'incarico di revisione legale dei conti subordinatamente alla Fusione e alla delibera di nomina del nuovo revisore legale da parte dell'Assemblea della Società;
le motivazioni che il Consiglio di Amministrazione di Aquafii nella riunione del 4 dicembre 2017 ha comunicato al Collegio Sindacale a giustificazione della circostanza che l'offerta di PwC, revisore legale di Aquafil Pre-Fusione, è stata l'unica sottoposta alla valutazione del Collegio Sindacale;
sulla base delle motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 13, comma 1, e dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, che l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio
separato di Aquafii, del bilancio consolidato del gruppo ad essa facente capo e di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre degli anni dal 2017 al 2025 venga conferito alla società di revisione PwC, conformemente alla proposta da quest'ultima formulata.
Milano, 6 dicembre 2017
Il Presidente del Collegio Sindacale, Pier Luca Mazza ∛ અ∖∤ Il Sindaco Effettivo, Virginia Marini Il Sindaco Effettivo, Marco Giulian
SPACE3 SPA MILANO
Successivamente all'efficacia della fusione
AQUAFIL SPA
ARCO DI TRENTO
PROPOSTA PER L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DEL DLGS 39/2010 E DEL DLGS 58/1998, PER GLI ESERCIZI DAL 2017 AL 2025
Prot.: 10048161331217
Trento, 1 dicembre 2017
Al Consiglio di Amministrazione di Space3 SpA (Aquafil SpA post Fusione)
La presente proposta è formulata tenendo in considerazione che:
Tutto quanto sopra premesso abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra proposta per l'incarico di revisione legale dei conti (di seguito anche "revisione legale") di Space3 SpA ("l'Emittente") e del gruppo Space3 ("il Gruppo" o "Gruppo Aquafil Post Fusione") per gli esercizi dal 2017 al 2025.
La presente proposta è formulata tenendo in considerazioni le disposizioni normative del DLgs n° 39/2010, come modificato dal DLgs nº 135/2016, attualmente in vigore (di seguito il "Decreto") e del Regolamento Europeo nº 537/2014. Alla luce delle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo nº 135/2016 e dal Regolamento Europeo nº 537/2014, nonché di possibili chiarimenti e/o prassi ufficiali condivisi con le competenti autorità di vigilanza, potrebbe rendersi necessario procedere alla modifica e/o integrazione dei termini della presente proposta. Qualora tale circostanza si manifestasse
PricewaterhouseCoopers SpA
Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. Euro 6.890.000,00 i.v., C.F. e P.IVA e
Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al nº 119644 del Registro dei Revisori Legali -0712132311 - Bari 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 0805640211 - Bologna 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 0516186211 - Brescia 25123 Via 0/1213-1311 - Bart /0122 Via Andre Olimia (21 Tel. 0000040211 - Bourgard 40120 Via Angle Oriental of Tel. 05532482811
Benova 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 01029041 - Napoli 80121 Via dei Mille 16 Tel. 08136181 - Padova Costituzione 33 Tel. 0461237004 - Treviso 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - Trieste 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 -Udine 33100 Via Poscolle 43 Tel. 043225789 - Varese 21100 Via Albuzzi 43 Tel. 0332285039 - Verona 37135 Via Francia 21/C
0458263001 - Vicenza 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444393311
sarà nostra cura darVi tempestiva comunicazione al riguardo.
La presente proposta riguarda:
Al fine di esprimere il nostro giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e di espletare le verifiche e le attività previste dallo stesso articolo 14 sopra citato e dall'articolo 155 e seguenti del DLgs 58/1998, svolgeremo il nostro incarico in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), dai principi di revisione (SA Italia) no 250B e nº 720B e del principio internazionale sul controllo qualità (ISQC 1 Italia), elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, DLgs 39/2010 e adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato in data 23 dicembre 2014, ovvero ad eventuali ulteriori principi di revisione che saranno adottati in sostituzione di quelli attualmente applicabili (di seguito "Principi di Revisione"), nonché, ad integrazione, a quelle procedure di verifica che circostanze oggettive rendessero necessarie.
La pianificazione e l'effettuazione della revisione legale dei conti è finalizzata ad ottenere un ragionevole grado di sicurezza che il bilancio oggetto di revisione non sia viziato da errori significativi. La revisione, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio, presuppone, attraverso verifiche a campione, l'esame e l'ottenimento di prove sugli ammontari e sulle informazioni fornite nel bilancio, nonché la valutazione dei principi contabili e delle stime utilizzati dagli amministratori per la redazione dello stesso. Pertanto la Vostra società dovrà consentire al revisore. senza limitazioni. l'accesso alle scritture contabili utili per l'esecuzione del lavoro, fermo restando l'obbligo degli amministratori e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
di renderci noto e disponibile ogni ulteriore documento e/o informazione necessaria ed opportuna al corretto svolgimento dell'attività di revisione, anche ai sensi dell'articolo 29 del Decreto.
La finalità della revisione legale dei conti non è quella di verificare la correttezza di specifiche voci, componenti o informazioni presentate nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato, bensì quella di verificare che il bilancio, nel suo complesso, sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società e del gruppo.
La revisione legale dei conti non è pianificata inoltre per e non ha l'obiettivo di identificare o di rilevare problemi che possono sorgere a causa dell'inidoneità dei sistemi informatici nell'elaborazione dei dati.
Resta inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 5 del DLgs 58/1998.
In conformità ai Principi di Revisione svolgeremo verifiche campionarie nella misura ritenuta necessaria per accertare ragionevolmente se i dati contenuti nelle scritture contabili e in altri documenti di supporto siano attendibili e sufficienti quali presupposto per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Valuteremo inoltre se tali dati sono esposti con chiarezza e completezza nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato.
A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione che in ogni sistema di controllo interno, permane, tuttavia, un inevitabile rischio che eventuali errori o irregolarità, anche significativi, possano non essere individuati. Peraltro, qualora eventuali errori o irregolarità venissero a nostra conoscenza, essi verranno immediatamente comunicati al Collegio Sindacale della società e trattati in conformità ai Principi di Revisione.
La revisione legale non è pianificata per e non ha l'obiettivo di identificare o di rilevare problemi che possono sorgere a causa dell'inidoneità dei sistemi informatici nell'elaborazione dei dati.
La determinazione della natura, dell'ampiezza e della tempistica delle procedure di revisione, viene effettuata anche sulla base di uno studio del sistema di controllo contabile interno con lo scopo di valutare i rischi di controllo. Oggetto dell'analisi sono quegli aspetti che maggiormente possono influenzare l'attendibilità del bilancio di esercizio nel suo complesso. Questa analisi non può quindi porre in evidenza tutte le eventuali carenze nel sistema di controllo interno e le conclusioni cui il revisore perviene non rappresentano una valutazione del sistema di controllo interno aziendale nella sua globalità. Tuttavia, emetteremo, ove necessario, un documento (di seguito "Lettera di Suggerimenti") indirizzato ad un livello appropriato dell'alta direzione, ed al Collegio Sindacale contenente le principali carenze relative alla struttura e all'operatività dei sistemi contabile e di controllo interno della Vostra società da noi riscontrate nel corso della nostra normale attività di revisione. La suddetta Lettera di Suggerimenti sarà da noi predisposta nell'esclusivo interesse della Vostra società e per mere finalità informative interne; quindi la Vostra società si impegna a manlevarci e tenerci indenni da ogni eventuale responsabilità nei confronti di terzi.
Inoltre, non oltre la data di emissione della relazione di revisione, provvederemo a presentare al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile della Vostra società la relazione aggiuntiva, di cui all'articolo 11 del Regolamento Europeo nº 537/2014.
Le informazioni utilizzate dalla direzione della società nella preparazione del bilancio d'esercizio contengono inevitabilmente fatti e valutazioni che non trovano oggettivo riscontro nelle registrazioni contabili della società. Al termine del lavoro di revisione chiederemo quindi alla società la conferma scritta di fatti, valutazioni ed ogni altra attestazione orale fornitaci nel corso della nostra attività di revisione su aspetti significativi del bilancio d'esercizio e dal bilancio consolidato, ivi inclusa la conferma che tutte le informazioni di rilievo sono state portate alla nostra attenzione (di seguito "Lettera di Attestazione"). Inoltre secondo quanto disposto dal Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 450, tale lettera conterrà una specifica attestazione scritta che il revisore dovrà richiedere alla direzione e se ritenuto appropriato ai responsabili delle attività di governance, se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso; un riepilogo di tali errori non corretti sarà incluso nell'attestazione scritta o allegato ad essa.
Il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 "Attestazioni scritte" prevede che la Lettera di Attestazione debba essere sottoscritta dai componenti dell'alta direzione che sono i responsabili primari dell'attività aziendale complessiva e della predisposizione del bilancio: la Lettera di Attestazione dovrà essere rilasciata sulla base delle loro conoscenze più approfondite. Il contenuto della Lettera di Attestazione dovrà essere completo e corretto; pertanto la Vostra società ci terrà indenni da ogni responsabilità causata da o connessa a tale Lettera di Attestazione. Oltre a quanto sopra, esistono ulteriori norme etico-professionali che verranno da noi osservate ed a questo riguardo facciamo riferimento al Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia)".
Una descrizione sintetica degli aspetti fondamentali delle procedure e dei principi di revisione è fornita nell'Allegato B "La revisione del bilancio" e nell'Allegato C "Cenni sulle tecniche di revisione sommaria nell'ambito della revisione di un gruppo" che è parte integrante della presente proposta.
I principi contabili ai quali la nostra società farà riferimento per lo svolgimento degli incarichi di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi dal 2017 al 2025, e per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato degli esercizi interessati, saranno gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e le interpretazioni emanate dallo Standing Interpretations Committee (SIC) e dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (Ifric). I documenti cui faremo riferimento saranno quelli adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) nº 1606/2002 ed all'articolo 25 della c.d. Legge Comunitaria nº 306/2003, nonché dal DLgs 38/2005.
La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, della correttezza delle informazioni in essi contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili e della documentazione contabile in generale, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli amministratori della Vostra società, anche ai sensi degli articoli 2423 e 2621 del Codice Civile e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del DLgs 58/1998.
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione legale dei conti condotta in conformità ai Principi di Revisione di cui al precedente paragrafo (a), anche ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e dell'articolo 156 del DLgs 58/1998.
Come indicato dall'articolo 10 quinquies, comma 1 del Decreto, il revisore di un gruppo di imprese assume la piena responsabilità per le relazione di revisione di cui all'articolo 14 del Decreto. A tal fine, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dal Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 600 "La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)", nonché a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento Consob nº 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Per le partecipazioni in entità non controllate svolgeremo le procedure di revisione indicate dai Principi di Revisione nell'estensione richiesta dalla loro importanza relativa rispetto al gruppo.
La presente proposta è basata sul presupposto che con l'eventuale incarico venga affidata alla nostra società o ad altre società di revisione dell'organizzazione PwC la revisione di una parte preponderante del gruppo Space3 (Gruppo Aquafil Post Fusione).
L'incarico verrà svolto secondo il principio di revisione relativo alla revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato delle società quotate in borsa, la cui osservanza da parte delle società di revisione è stata raccomandata dalla Consob con delibera nº 10867 del 31 luglio 1997.
L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di elementi che gli facciano ritenere che il bilancio semestrale abbreviato consolidato non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.
La responsabilità della redazione del bilancio semestrale abbreviato consolidato e della correttezza delle informazioni in essa contenute compete agli amministratori della società. In conformità ai Principi di Revisione ed alla delibera Consob nº 10867 del 31 luglio 1997, al completamento del lavoro, dovrà esserci rilasciata la relativa Lettera di Attestazione
L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato differisce significativamente da quello di una revisione contabile completa di un bilancio. Infatti l'obiettivo di una revisione contabile completa di un bilancio è quello di fornire le basi per l'espressione di un giudizio volto a determinare se il bilancio nel suo complesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale - finanziaria ed economica di un'impresa. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata è significativamente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche o procedure di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione contabile completa.
Una revisione contabile limitata può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio semestrale abbreviato consolidato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che emerse potrebbero emergere da una revisione completa.
La revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato della Vostra società comporterà anche interventi di revisione limitata sulle partecipate nell'estensione da noi ritenuta necessaria.
La revisione contabile limitata consiste principalmente nell'acquisizione di informazioni tramite colloqui con il personale della società e nello svolgimento di analisi di bilancio.
Al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo i Principi di Revisione è indispensabile che il dirigente preposto o altro organo societario delegato ci trasmetta il bilancio semestrale abbreviato consolidato (eventualmente anche in bozza, ove non ancora approvato da parte del Consiglio di Amministrazione) in tempo utile prima della scadenza del termine previsto dalla normativa per la pubblicazione della nostra relazione di revisione e che l'intera relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione sia quindi messa a nostra disposizione in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, anche ai fini del rispetto dei menzionati termini di legge.
L'indisponibilità del bilancio semestrale abbreviato consolidato (eventualmente anche in bozza, secondo quanto sopra indicato) entro i termini concordati potrà rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione, con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nella relazione di revisione.
Considerata l'attività caratteristica della Vostra società, sulla base delle informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche relative all'ultimo esercizio e del bilancio semestrale abbreviato consolidato al 30 giugno 2017, l'incarico di revisione sarà diretto in particolare, ma non esclusivamente, a verificare:
h) Rapporti intragruppo Analisi della natura dei rapporti intercorsi. Richiesta di conferma diretta di saldi e/o operazioni ed esame degli stati di concordanza tra i saldi risultanti dalle scritture contabili e quelli indicati dalle controparti relativamente a crediti e debiti verso controllate, collegate, controllanti ed altre società controllate dalla controllante.
i) Banche e istituti finanziari Richiesta di conferma diretta da parte degli istituti di credito dei relativi saldi e rapporti in essere. Verifica, con il metodo del campione, degli stati di concordanza dei saldi dei vari conti esposti nella contabilità con gli estratti conto delle banche. Verifica della corretta applicazione del principio della competenza.
Il nostro lavoro potrà richiedere anche la verifica dei dati gestionali o prevedere la richiesta di conferme dirette ai terzi.
c) Acquisizione dei risultati delle revisioni svolte sui bilanci delle partecipate da parte di altre società di revisione appartenenti all'organizzazione PwC o da parte di altri revisori.
d) Verifica del processo di aggregazione dei bilanci delle singole società comprese nell'area di consolidamento.
Come previsto dal Principio di revisione (SA Italia) 250B, le verifiche periodiche avranno per oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale.
Una sintesi delle principali procedure da svolgere è di seguito riportata:
Inoltre, acquisire informazioni relative alle procedure per il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale. L'analisi di tali procedure dovrà essere svolta utilizzando, ove ritenuto necessario in relazione alla complessità dei sistemi informativi della società, strumenti informatici di revisione.
Verificare, su base campionaria, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, 3 attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni.
Verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure adottate $\overline{4}$ dall'impresa per la regolare tenuta della contabilità e non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento eventualmente riscontrate in occasione degli accertamenti svolti nel corso delle verifiche periodiche precedenti.
Tale fase, che sarà svolta nel primo anno di lavoro, inizierà dopo il conferimento dell'incarico. Essa comporterà l'esame delle carte di lavoro predisposte dal precedente revisore contabile (per quanto riguarda la società Space3 SpA ante fusione). l'analisi dei principi contabili adottati nei precedenti esercizi, lo studio e la valutazione delle principali procedure che costituiscono il sistema di controllo contabile interno.
Durante tale fase, inoltre, provvederemo ad identificare e valutare le principali procedure informatiche utilizzate dalla società ed individueremo quali tra esse potranno essere oggetto di esame mediante l'uso di software di revisione.
Sulla base dei risultati che emergeranno da tali attività provvederemo a predisporre la strategia di revisione, definendo la natura, l'estensione e la tempistica delle procedure di revisione da svolgere.
Sulla base delle informazioni ottenute riferite al 31 dicembre 2016, le partecipazioni detenute dalla Vostra società in società controllate e collegate sono una componente significativa del bilancio d'esercizio; conseguentemente, al fine di poter esprimere il nostro giudizio professionale sul bilancio d'esercizio della società controllante Space3 SpA (Aquafil SpA Post Fusione) e sul bilancio consolidato in conformità ai Principi di Revisione di riferimento, è necessario che sia effettuata la revisione, con l'ampiezza che si rende necessaria, dei bilanci delle società partecipate.
L'ampiezza della revisione che deve essere condotta sui bilanci delle società partecipate viene determinata:
di revisione sommaria.
Nell'Allegato D sono riportate le attività di revisione sui bilanci delle società partecipate.
Sulla base della situazione delle partecipazioni al 30 giugno 2017, l'ampiezza dei lavori di revisione sui bilanci delle società partecipate è individuata anche nell'Allegato F. In tale allegato sono inoltre indicati i parametri per la determinazione dello status di revisore principale ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento Emittenti1 e le informazioni richieste ai sensi della comunicazione Consob n° 96003556 del 18 aprile 1996.
In particolare la definizione della estensione degli interventi di revisione dei bilanci delle società controllate è basata sul peso che queste hanno sul bilancio consolidato in termini di fatturato e totale attivo. Qualora i rapporti di peso relativo sul bilancio consolidato delle varie controllate dovessero variare significativamente, sarà necessario riesaminare il piano di intervento al fine di garantirne adeguata copertura per il rilascio del nostro giudizio professionale sul bilancio consolidato.
Per quanto attiene alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato, le procedure di revisione previste sono quelle descritte nell'Allegato G della presente proposta conformemente a quanto previsto nell'Allegato 1 al Principio di Revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali raccomandato dalla Consob con delibera nº 10867 del 31 luglio 1997. L'elenco non è da considerarsi esaustivo in quanto il revisore potrà decidere di svolgere procedure di verifica di altro tipo che si dovessero rendere necessarie in relazione alla natura dell'attività esercitata dalle imprese oggetto di revisione.
Come indicato dall'articolo 10 quinquies, comma 1, del Decreto il revisore di un gruppo di imprese assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 del Decreto, per la relazione di revisione di cui all'art. 10 del Regolamento Europeo nº 537/2014 e per la relazione aggiuntiva destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento Europeo nº 537/2014. A tal fine, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dal Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 600, "La revisione del bilancio del gruppo - Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti", e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione degli altri soggetti incaricati della revisione delle società appartenenti al Gruppo.
$1$ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.
La Vostra società si impegna a fare in modo che:
I nostri interventi saranno programmati sulla base delle ragionevoli esigenze della Vostra direzione amministrativa, nonché del presupposto che la documentazione da esaminare ci venga resa disponibile tempestivamente ed in tempo utile al fine di effettuare le nostre verifiche nei periodi di seguito individuati.
Per i controlli sul bilancio d'esercizio avremo riguardo, ove possibile, alle esigenze della Vostra direzione amministrativa, tenendo comunque presente i termini di rilascio delle nostre relazioni nel presupposto che la documentazione oggetto di esame ci sia resa disponibile nei tempi previsti dalla normativa medesima, in ogni caso, in tempi congrui per permetterci di effettuare un esame adeguato e completo della stessa, prima del deposito del bilancio presso la sede sociale. Per i controlli da eseguirsi ai sensi ed in conformità all'articolo 14 comma 1 lettera (b) del Decreto, i nostri interventi avranno luogo periodicamente nel corso dell'esercizio ed avranno ad oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale.
La Vostra società avrà cura di fornirci tutta la collaborazione, l'assistenza ed il supporto necessario ed utile al corretto e puntuale svolgimento del nostro incarico, ivi incluso il libero accesso del nostro personale incaricato alle Vostre banche dati e la disponibilità dei Vostri centri elaborazione dati all'utilizzo del nostro software di supporto all'attività di revisione.
La Vostra Società si impegna inoltre a fornire al personale professionale di PricewaterhouseCoopers SpA, che operi presso la sede principale o presso eventuali Vostre sedi secondarie, la disponibilità di un accesso ad internet al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico che necessitino di connettività remota ai nostri server aziendali.
Il responsabile dell'incarico sarà il Dott Alberto Michelotti, nella sua qualità di partner di PwC SpA.
Al termine del settimo esercizio del presente incarico sarà necessario procedere alla sostituzione del socio responsabile dell'incarico, come previsto dall'articolo 17, comma 4 del Decreto.
L'eventuale sostituzione del socio responsabile dell'incarico, anche per altri motivi ad oggi non prevedibili, sarà prontamente comunicata alla Vostra società.
Si comunica che ai fini dell'articolo 115-bis del DLgs nº58/1998, la nostra società potrà avere accesso ad informazioni privilegiate e che pertanto la persona di riferimento per ogni eventuale comunicazione in tale ambito è il socio responsabile dell'incarico.
La stima del numero delle ore è stata determinata tenendo conto degli elementi informativi acquisiti in merito all'attività e all'organizzazione aziendale, alle caratteristiche del sistema di controllo interno quali ci sono stati configurati, nonché della conseguente valutazione preliminare del rischio di revisione, avendo inoltre come riferimento i parametri dimensionali e le caratteristiche del settore specifico di appartenenza della società.
Il criterio di calcolo degli onorari è basato sul livello di responsabilità ed esperienza del nostro personale professionale, tenuto conto del tempo da noi ritenuto necessario per assolvere l'incarico.
Sulla base di quanto esposto precedentemente, avendo come riferimento l'ultimo bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato e la struttura della società e del Gruppo Aquafil Post Fusione così come illustrateci, la quantificazione dei nostri onorari, per singolo esercizio, è la seguente:
| Ore | Onorari/Euro | |
|---|---|---|
| Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio di Space3 SpA (Aquafil SpA Post Fusione) |
1.355 | 125.055 |
| Incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Space 3 (Gruppo Aquafil Post Fusione) |
380 | 39.375 |
| Totale | 1.735 | 164.430 |
| Incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato a partire dal 30 giugno 2018 |
375 | 39.800 |
Gli onorari sono inclusivi delle procedure necessarie per l'espletamento di tutte le seguenti attività necessarie per:
ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni:
Gli importi indicati non comprendono:
Il preventivo dettagliato degli onorari è fornito nell'Allegato E.
Tramite l'accettazione della presente proposta, la Vostra società riconosce ed accetta l'ammontare degli onorari come sopra quantificati ed indicati. Eventuali variazioni degli onorari potranno intervenire in presenza delle circostanze come dettagliate al punto 4.3 dell'Allegato A "Condizioni generali di contratto". Qualsiasi osservazione od eccezione riguardante la quantificazione dei nostri onorari dovrà essere comunicata per iscritto, al socio responsabile dell'incarico, tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni dalla data di emissione della nostra relazione. Decorso tale termine, la quantificazione degli onorari fatturati sarà definitivamente acquisita tra le parti, con espressa rinuncia ad ogni successiva contestazione.
Resta inteso che gli onorari come sopra indicati non comprendono quelli relativi a pareri e/o osservazioni che potranno esserci da Voi richiesti ai sensi ed in conformità alle disposizioni del Codice Civile e/o di leggi speciali.
I nostri onorari saranno fatturati come segue:
| All'inizio dei lavori | 40 per cento |
|---|---|
| All'inizio della fase finale | 50 per cento |
| Alla consegna della relazione | 10 per cento |
Le spese ed ogni altro costo saranno fatturati quando sostenuti.
La Vostra società si impegna a pagare il corrispettivo entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte nostra, della relativa fattura.
Le situazioni di incompatibilità sono disciplinate dagli articoli 10 e 17 del Decreto e dagli articoli dal 149-quater al 149-undecies del Regolamento Emittenti poste le definizioni dell'articolo 149-bis del medesimo Regolamento, adottato con delibera Consob nº 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La nostra società provvede a verificare l'insussistenza, da parte nostra, delle situazioni di incompatibilità previste dai vigenti regolamenti, delibere e comunicazioni della Consob sopracitate.
Il presente incarico è da intendersi sospensivamente condizionato all'esito positivo delle verifiche circa l'insussistenza delle predette cause di incompatibilità.
La Vostra società si impegna, nel corso dello svolgimento dell'incarico, a collaborare alla raccolta delle informazioni relative alla ricostruzione del Vostro Gruppo. Resta inteso che, qualora non ci venga segnalata alcuna variazione durante lo svolgimento dell'incarico, riterremo che non sono intercorse modifiche rispetto alle citate informazioni.
Rammentiamo che sia la Vostra società, che la nostra, dovranno evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto, in materia di incompatibilità, dai provvedimenti della Consob sopra richiamati e che comunque possano compromettere il requisito dell'indipendenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Tali divieti si intendono recepiti fin da ora nel rapporto contrattuale che abbia ad instaurarsi qualora ci venga conferito l'incarico di revisione.
La Vostra società dà atto di conoscere la normativa vigente in materia di incompatibilità e si impegna a rispettare e a collaborare con la nostra società per adempiere agli obblighi di legge. A tal fine nell'Allegato H sono indicati i nominativi dei soci, degli associati fondatori e dei componenti degli
organi di amministrazione della nostra società e delle entità appartenenti alla rete PwC Italia. Per quanto concerne le entità non italiane appartenenti alla rete PwC, sono consultabili, con riferimento al singolo territorio, sul sito www.pwc.com/legalentitylisting.
Le relazioni che saranno emesse al termine del lavoro di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo saranno redatte in linea con quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto e 156 del DLgs 58/1998 e dai Principi di Revisione ISA (Italia) dal 700 al ISA (Italia) 720 e SA (Italia) 720B.
La relazione che sarà emessa al termine del lavoro di revisione limitata sul bilancio semestrale abbreviato sarà redatta in ottemperanza a quanto raccomandato dalla Consob con Delibera nº 10867 del 31 luglio 1997. Detta relazione indicherà che le procedure di verifica non costituiscono una revisione legale completa secondo i Principi di Revisione e pertanto non consentiranno di esprimere un giudizio professionale di revisione.
In osservanza alle regole della nostra professione, le nostre relazioni (e/o traduzioni in altra lingua) non possono essere riprodotte né rese disponibili disgiuntamente dai fascicoli completi di bilancio cui esse si riferiscono. Nel caso di riproduzione a mezzo stampa e/o mediante qualsivoglia altro mezzo di diffusione (e.g. internet) così come nel caso di traduzioni in altra lingua del bilancio congiuntamente alla nostra relazione di revisione, o altro possibile utilizzo, sarà necessaria la nostra preventiva approvazione scritta.
Le condizioni generali che regolano lo svolgimento dell'incarico di revisione oggetto della presente lettera sono dettagliate nell'Allegato A "Condizioni generali di contratto" che costituisce parte integrante della presente lettera.
Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.
Vorrete quindi cortesemente provvedere alla trasmissione della presente al Collegio Sindacale, per quanto di sua competenza, e, conseguentemente, assicurarvi che ci pervenga comunicazione per iscritto circa il conferimento dell'incarico di revisione, sulla base di quanto deliberato al riguardo da parte dell'Assemblea degli Azionisti/dei soci della Vostra società, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 17 comma 1 del Decreto e dall'articolo 16 del Regolamento Europeo nº 537/2014.
********************
Ci auguriamo che la presente Lettera d'Incarico, come definita al punto 1 dell'Allegato A "Condizioni generali di contratto", che forma parte integrante della presente Lettera d'Incarico sia in accordo con le Vostre aspettative e ci permetta di rendere alla Vostra società un servizio proficuo e di reciproca soddisfazione.
Distinti saluti
PricewaterhouseCoopers SpA
fleesell
Alberto Michelotti (Partner)
Abbiamo letto il contenuto della Lettera di Incarico ed accettiamo integralmente le condizioni contrattuali in essa contenute.
(luogo e data)
(firma del legale rappresentante di Space3 SpA -Aquafil SpA Post Fusione)
(nome e cognome leggibili del legale rappresentante di Space3 SpA - Aquafil SpA Post Fusione e qualifica aziendale)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Space3 SpA dichiara di aver letto e di approvare espressamente le condizioni contenute nei seguenti articoli del contratto:
Articolo 2, lett.(a), par. 8 (Natura dell'incarico - principi di revisione); Articolo 2, lett. (a), par. 7 (Natura dell'incarico – principi di revisione); Articolo 4.3 (Onorari ed altre spese), nonché ai seguenti articoli dell'Allegato $\overline{A}^*$ Condizioni generali di contratto": Articolo 2.3.1, ultimo capoverso (Trattamento dei dati personali); Articolo 3 (Comunicazioni elettroniche); Articolo 5 (Consulenti esterni); Articolo 6.6 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLgs 231/2001)); Articolo 7 (Foro competente e legge applicabile).
(firma del legale rappresentante di Space3 SpA – Aquafil SpA Post Fusione)
Qui di seguito sonoriportate le condizioni generali (di seguito anche le "Condizioni Generali di Contrato") che regolano lo svolgimento da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("noi" o "PwC") dei servizi dettagliati nella lettera di cui il presente documento costituisce allegato (la "Lettera"). La Lettera, le Condizioni Generali di Contrato, la Lettera degli onorari (nel caso sia separata dalla Lettera) ed eventuali altri allegati alla Lettera costituiscono la lettera d'incarico tra la Società e PwC (di seguitoanche la "Lettera d'Incarico"). Il successivo paragrafo 8 contiene la definizione dei termini usati nel Contratto, se non già definiti nello stesso.
I servizi che Vi forniremo sono quelli descritti nella Lettera d'Incarico (i "Servizi") cui si rimanda sia per termini che contenuti.
(b) saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali che informatici e saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici. I dati saranno conservati presso società italiane oestere. In ogni caso, sarà garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza;
(c) potranno essere comunicati a collaboratori esterni e fornitori di servizi di cui PwCsi avvale per lo svolgimento dell'incarico o per la conservazione dei Dati, nonché a organismi pubblici nazionali ed internazionali, organi giudiziari nell'ambito di procedimenti civili, penali ed amministrativi, nonché ad altri terzi ai fini di esecuzione dell'incarico o in virtù di disposizioni di legge e/o di regolamenti, nazionali o esteri, o in esecuzione di ordini emessi da una pubblica autorità od ancora per rispettare norme professionali applicabili a PwC;
Il titolare del trattamento dei Dati acquisiti in esecuzione dei Servizi sarà PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91 ed il responsabile del trattamento sarà il Responsabile dell'incarico. In ogni caso l'elenco dei responsabili del trattamentodei Dati Personali individuati ai fini del Codice sopra richiamato è consultabile presso gli uffici della nostra società.
Dal canto suo la Società:
Al contempo, la Società si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne PwC da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo od onere in cui quest'ultima dovesse incorrere per la violazione da parte della Società di uno o più degli obblighi poc'anzi indicati o per eventuali azioni orichieste degli interessati promosse a seguito dell'utilizzo dei Dati da parte di PwC.
Con riferimento all'attività di cui al presente capoverso, sarà sempre consentito alla Società di rifiutare il trattamento delle proprie coordinate di posta elettronica al momento di invii di eventuali comunicazioni.
2.3.3 PwC si obbliga, sin da ora, a mantenere riservati i dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento dei Servizi e ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata tutela degli stessi, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto.In aggiunta, tutti gli amministratori e dipendenti di PwC sono tenuti al segreto previsto dall'articolo 2407 del Codice Civile.
Gli obblighi poc'anzi previsti non potranno mai limitare o impedire a PwC l'uso di conoscenze inerente il contenuto di tali dati ed informazioni ottenute durante lo svolgimento dell'incarico
che siano stati: (a) previamente acquisiti; (b) indipendentemente acquisiti; (c) acquisiti da terzi liberi da restrizioni o limitazioni all'uso ovvero (d) che siano o divengano di dominio pubblico senza alcuna violazione dei termini e delle condizioni della presente proposta di incarico.
Gli obblighi di riservatezza poc'anzi indicati avranno effetto anche oltre la data in cui sarà stato ultimato lo svolgimento dei Servizi.
Nell'ipotesi in cui i dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento dei Servizi dovessero essere comunicati ad altre società aderenti alla rete PwCin conformità a quanto indicato al precedente paragrafo 2.3.1, PwC garantisce il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza previsti dalpresente paragrafo anche da parte delle società destinatarie dei dati.
circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l'impiego di tempi superiori rispetto a quanto stimato nella presente proposta,sarà premura di PwC informare la Società al fine di addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella Lettera d'Incarico e alla quantificazione dei relativi onorari. In particolare, ad oggi non è quantificabile l'effetto sui tempi stimati perlo svolgimento dell'incarico oggetto della Lettera d'Incarico dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo N° 537/2014, del Decreto Legislativo n. 135/2016, nonché da possibili chiarimenti e/o prassi ufficiali condivisi con le competenti autorità di vigilanza, o di altri cambiamenti normativi, o di cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione che potessero avvenire nel corso del periodo cui l'incarico in oggetto fa riferimento. Anche in tale circostanza, sarà premura di PwCinformare la Società tempestivamente di un eventuale variazione dei tempi stimati per lo svolgimento dell'incarico al fine di addivenire concordemente alla definizione di eventuali variazioni dei nostri onorari.
6.1 Diritti di proprietà intellettuale – La Società riconosce espressamente che, al fine di svolgere i Servizi, PwC utilizzerà in varia misura il know-how e le conoscenze tecnologiche, gestionali, organizzative, metodologiche e di altro genere sviluppate dal network PricewaterhouseCoopers. A questo proposito, è espressamente convenuto sin da ora che la Società
non avrà né otterrà,a qualunque titolo, alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul knowhow o sulle conoscenze poc'anzi indicate che sono e rimarranno in titolarità esclusiva del network PricewaterhouseCoopers. Fermo restando quanto sopra, Voi riconoscete espressamente che a PwC spetta la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui fogli elettronici, sui data-base e sul loro contenuto, nonché sulle soluzioni metodologiche e tecnologiche, sulle informazioni e conoscenze e, più in generale, su tutto il know-how, sviluppati nel corso dello svolgimento dei Servizi. Di conseguenza, PwC è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui fogli di lavoro, sul rapporto o sui rapporti emesso/i da PwC e, più in generale, su tutta la corrispondenza. Fermo restando quanto sopra, Vi viene concessa la facoltà di fotocopiare tali documenti nel rispetto di quanto statuito nella Lettera d'Incarico. Subordinatamente a quanto contenuto nel paragrafo 2.1.1, qualsiasi foglio elettronico, database, modalità di utilizzo dei sistemi informativi, delle idee, dei concetti, delle informazioni ed in generale di tutto il know-how sviluppato nello svolgimento dei Servizi potrà essere utilizzato da PwC nel modo ritenuto più appropriato, incluso l'utilizzo in favore di o da parte di altri nostri clienti, senza alcun obbligo nei confronti della Società.
6.6.1 A seguito dell'adozione, da parte di PwC, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, ("Modello Organizzativo") ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 si rende necessario delineare l'importanza di questo aspettonell'ambito dei rapporti contrattuali intrattenuti con Voi. Vi invitiamo pertanto a visionare un estratto del nostro Modello Organizzativo reperibile nel sito internet: www.pwc.com/it e Vi chiediamodi impegnarVi
(e di fare in modo che i Vostri dipendenti e collaboratori ottemperino conseguentemente a tale impegno) al rispetto dei principi comportamentali delineati nel Modello Organizzativo, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per l'avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto. Un'eventuale Vostra inosservanza dei principi comportamentali previsti nel nostro Modello Organizzativo sarà valutata anche ai fini della tutela dei nostri diritti ed interessi, tenendo comunque conto dell'oggetto, delle finalità e dello scopo dei Servizi da svolgere. Eventuali violazioni del Modello Organizzativo odelle norme ivi richiamate delle quali possiate venire a conoscenza nell'ambito del nostro rapporto contrattuale devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza di PwC.
La Società è tenuta a comunicare tempestivamente a PwC eventuali e/o successive variazioni concernenti i rischi relativi alla salute e sicurezza.
Qualora si venissero a creare rischi da interferenze, al momento non identificabili, la Società si impegna a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ("DUVRI"), da allegare alla presente Lettera di Incarico, con specifica indicazione dei relativi costi per la sicurezza. Inoltre, nel caso di insorgenza di nuove fonti di rischio, la Società provvederà ad aggiornare ed integrare il suddetto documento.
6.7.3 Nel caso in cui il luogo indicato dalla Società quale Sede di svolgimento dei Servizi dovesse essere gestito e/o dovesse trovarsi nella disponibilità di terzi, la Società garantirà e fornirà al nostro personale preposto tutte le misure di sicurezza e le informazioni sopra indicate. A tale scopo, la Società si impegna ad informare i terzi eventualmente coinvolti dei diritti di PwC sopra indicati, prevedendo, allo scopo, idonea clausola all'interno dell'eventuale contratto che regola i rapporti tra la Società e i terzi interessati.
Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione della Lettera d'Incarico o comunque che sia da questa originata, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, che
giudicherà secondo il diritto italiano.
Definizione dei termini usati nella Lettera d'Incarico
Alcune fra le più importanti procedure di revisione, nell'ambito di un esame completo del bilancio, sono sinteticamente illustrate di seguito:
(a) Un adeguato studio e valutazione del sistema di controllo contabile interno al fine di determinare la natura e l'ampiezza delle procedure di revisione.
Il sistema di controllo contabile interno comprende la struttura organizzativa e tutte quelle procedure applicate nell'ambito di una società per salvaguardare il patrimonio, verificare la correttezza e la attendibilità delle registrazioni contabili e della documentazione, dare impulso alla efficienza operativa ed incoraggiare l'osservanza delle procedure stesse.
Oggetto della nostra analisi sono quegli aspetti che maggiormente possono influenzare l'attendibilità del bilancio d'esercizio nel suo complesso; non verranno quindi esaminati tutti gli aspetti organizzativi come nel caso di un eventuale incarico diretto a fornire un parere specifico sull'efficacia del sistema di controllo interno. Questa analisi non può quindi porre in evidenza tutte le eventuali carenze nel sistema di controllo interno.
criteri contabili seguiti. Tali aspetti riguardano la forma, la disposizione ed il contenuto del bilancio e della nota integrativa, la terminologia usata, la classificazione delle voci nei prospetti, ecc.
(g) Analisi della correttezza del presupposto della continuità aziendale utilizzato dagli amministratori della società ai fini della redazione del bilancio.
Riteniamo inoltre importante fare presente che l'incarico di revisore comporta i seguenti aspetti:
L'ampiezza della revisione viene determinata in base all'importanza relativa che ogni società ha sia nel contesto del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato del gruppo. Per alcune società di importanza rilevante è necessario effettuare un esame completo, per altre è sufficiente esaminare il bilancio secondo tecniche di revisione sommaria anche su base rotativa. Infine è possibile non effettuare alcun lavoro di revisione per quelle ritenute insignificanti.
I parametri comunemente usati per determinare l'ampiezza della revisione e per decidere se e quali tecniche di revisione sommaria possano essere seguite, sono di regola i seguenti:
L'esame del bilancio secondo tecniche di revisione sommaria non ha lo scopo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio, ma quello di esaminare in maniera critica le poste del bilancio. Il lavoro di revisione non viene svolto in conformità agli statuiti principi di revisione e pertanto non è possibile esprimere un giudizio sull'attendibilità del bilancio stesso. Il lavoro del revisore risulta sostanzialmente ridotto in quanto alcune fondamentali procedure di revisione, essenziali al fine dell'espressione del giudizio professionale, sono volutamente omesse o non svolte con l'ampiezza necessaria a tale fine. In pratica, le procedure di revisione da svolgere non rientrano in uno schema rigido e di conseguenza l'ampiezza e la profondità della revisione possono variare in relazione a vari parametri quali gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, specifiche problematiche della società, ecc.
Nella fattispecie, poiché l'esame del bilancio secondo tecniche di revisione sommaria è mirato al raggiungimento dell'unico obiettivo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio della capogruppo e sul bilancio consolidato, le procedure di verifica sono finalizzate a rilevare errori significativi ai soli fini del bilancio della capogruppo e sul bilancio consolidato e non ai fini dei bilanci delle singole partecipate. Ne consegue che in sede di pianificazione del lavoro di revisione da svolgere sui bilanci delle società partecipate viene stabilito che gli errori che hanno rilevanza ai fini del giudizio sul bilancio della capogruppo e del bilancio consolidato siano quelli al di sopra di una prefissata soglia di significatività, che è ovviamente superiore a quella relativa ai bilanci delle singole partecipate.
Di seguito sono illustrate alcune tecniche di revisione sommaria di diversa gradualità, in ordine di importanza decrescente:
Le tecniche di revisione che vengono applicate sono essenzialmente quelle descritte per l'esame completo (Allegato B). Tuttavia l'esame viene svolto in base ad un limite di significatività deciso in relazione al bilancio consolidato e non riferito ai singoli valori del bilancio in oggetto.
Ciò permette di ridurre l'ampiezza dei sondaggi con conseguente riduzione di tempo impiegato e quindi del costo.
In genere tale tipo di intervento permette di evidenziare le eventuali carenze principali di un bilancio e normalmente comporta:
Tali procedure possono venire integrate ed ampliate con altre in relazione alle specifiche problematiche riscontrate nel corso del lavoro (ad esempio: richiesta di conferma diretta dei conti bancari o dei crediti).
Tale tipo di intervento consente normalmente l'identificazione delle carenze macroscopiche di un bilancio. Esso comporta, prevalentemente tramite discussione con la direzione della società e/o della capogruppo:
discussione dei principi contabili e dei criteri di valutazione e della loro conformità con quelli del gruppo.
Anche questo tipo di intervento viene adattato in funzione delle eventuali problematiche riscontrate nel corso del lavoro.
Come detto tali interventi non permettono di esprimere un giudizio professionale circa l'attendibilità della situazione patrimoniale e del risultato economico. Se previsto dall'incarico, alla conclusione del lavoro viene emessa una relazione, più o meno dettagliata a seconda del tipo di incarico, che contiene l'indicazione del lavoro svolto e le eventuali problematiche riscontrate. Normalmente tale relazione è diretta al revisore della capogruppo. Ovviamente eventuali problematiche vengono portate all'attenzione della direzione. Se durante il lavoro vengono evidenziate gravi carenze nel sistema di controllo contabile interno queste vengono portate all'attenzione della direzione.
| Società partecipate | Attività di audit | Società di revisione |
|---|---|---|
| Incarichi a Network PwC | ||
| Tessilquattro SpA | Esame Completo con limite di significatività ed incarico ex art. 2409 c.c. |
PwC SpA – Italia |
| Borgolon SpA | Esame Completo con limite di significatività ed incarico ex art. 2409 c.c. |
PwC SpA – Italia |
| Aquafil Slo (Slovenia) | Esame Completo con limite di significatività |
PwC – Slovenia |
| Aquafil CRO d.o.o. (Croazia) | Esame limitato | PwC – Slovenia |
| Aquafil Engineering GmbH (Germania) |
Esame Completo con limite di significatività |
PwC – Germania |
| Aqualeuna GmbH (Germania) | Esame Completo con limite di significatività |
PwC – Germania |
| Aquafil Synthetic Fibres and Polymers (Jiaxing) Co Ltd (China) |
Esame Completo con limite di significatività |
PwC – China |
| Aquafil Tekstil S.A. (Turchia) | Indagine Conoscitiva | PwC – Italia |
| Aquafil Benelux BVBA (Belgio) | Indagine Conoscitiva | PwC – Italia |
| Aquafil Do Brasil Comercio Ltda (Brasile) |
Indagine Conoscitiva | PwC – Italia |
| Incarichi a revisori Terzi | ||
| Aquafil UK Ltd | Esame Completo con limite di significatività |
BDO |
| Aquafil USA Inc. (USA) | Esame Completo con limite di significatività |
Carr, Riggs and Ingram, LCC |
| Aquafil Asia Pacific Ltd (Tailandia) | Esame Completo con limite di significatività |
Horwath (Thailand) Limited |
| Cenon S.r.o. (Cecoslovacchia) | Esame Completo con limite di significatività |
A.P.X. |
| Numero Personale Professionale |
Numero Ore | Mix ore % | Tariffa Oraria |
Importo Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio di Space3 SpA (Aquafil SpA Post Fusione) | ||||||||
| Partner | 3 | 75 | 5,5% | 200 | 14.905 | |||
| Manager | 3 | 339 | 25,0% | 150 | 50.813 | |||
| Senior | 3 | 407 | 30,0% | 90 | 36.585 | |||
| Assistant | 4 | 535 | 39,5% | 43 | 22.927 | |||
| Totale | 13 | 1.355 | 100,0% | 125.229 | ||||
| Incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Space3 (Gruppo Aquafil Post Fusione) | ||||||||
| Partner | 3 | 36 | 9,5% | 200 | 7.220 | |||
| Manager | 3 | 125 | 33,0% | 150 | 18.810 | |||
| Senior | 3 | 110 | 29,0% | 90 | 9.918 | |||
| Assistant | 3 | 108 | 28,5% | 43 | 5.263 | |||
| Totale | 12 | 380 | 100,0% | 41.211 | ||||
| Incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato | ||||||||
| Partner | 3 | 38 | 10,0% | 200 | 7.500 | |||
| Manager | 3 | 113 | 30,0% | 150 | 16.875 | |||
| Senior | 2 | 113 | 30,0% | 90 | 10.125 | |||
| Assistant | 2 | 113 | 30,0% | 43 | 5.075 | |||
| Totale | 10 | 375 | 100,0% | 39.575 |
| EURO/000 | INFORMAZIONI SULL'INCARICO | PARAMETRI UTILIZZATI PER STATUS REVISORE PRINCIPALE | PARAMETRI PER REVISIONE LEGALE CONTROLLATE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | SOCIETA' DI REVISIONE |
ATTIVITA' DI AUDIT |
PARAMETRO | AMMONTARE NETTO INFRAGRUPPO |
% SU TOTALE ATTIVO CONSOLIDATO |
% SU TOTALE FATTURATO CONSOLIDATO |
ASSUNZIONE RESPONSAB. (SI/NO) |
% SU TOTALE ATTIVO |
% SU TOTALE FATTURATO CONSOLIDATO CONSOLIDATO AGGREGATO AGGREGATO |
% SU TOTALE ATTIVO |
% SU TOTALE FATTURATO |
REVISIONE DRAGHI (SI/NO) |
| CAPOGRUPPO | (migliaia di Euro) | |||||||||||
| Space3 (Aquafil SpA Post Fusione) | PwC SpA - ITALIA | Esame Completo | Totale attività Totale fatturato |
249.448 280.065 |
51,05% | 58,03% | SI | 96,04% | 104,76% | 54,17% | 45,51% | SI |
| PARTECIPATE DIRETTE | ||||||||||||
| Tessilquattro SpA | PwC SpA - ITALIA | Esame Completo | Totale attività | 22.614 | 4,63% | SI | 10,28% | 5,80% | SI | |||
| Totale fatturato | 36.183 | 7,50% | 27,04% | 11,75% | ||||||||
| Borgolon SpA | PwC SpA - ITALIA | Esame Completo | Totale attività | 11.074 | 2,27% | SI | 3,75% | 2,12% | SI | |||
| Totale fatturato | 17.091 | 3,54% | 5,81% | 2,52% | ||||||||
| Aquafil CRO d.o.o. (Croazia) | PwC - SLOVENIA | Esame Completo | Totale attività | 12.599 | 2,58% | SI | 3,04% | 1,71% | N/A | |||
| Totale fatturato | 115 | 0,02% | 8,35% | 3,63% | ||||||||
| Aquafil Slo (Slovenia) | PwC - SLOVENIA | Esame Completo | Totale attività | 90.044 | 18,43% | SI | 31,04% | 17,51% | N/A | |||
| Aquafil Engineering GmbH (Germania) |
PwC - GERMANIA | Esame Completo | Totale fatturato Totale attività Totale fatturato |
4.429 11.949 6.819 |
2,45% | 0,92% 1,41% |
SI | 2,45% | 43,41% 1,41% |
1,38% | 18,86% 0,61% |
N/A |
| Aqualeuna GmbH (Germania) | PwC - GERMANIA | Esame Completo | Totale attività | 7.269 | 1,49% | 2,91% | 1,64% | N/A | ||||
| qua Sy t et c b es a d | Totale fatturato | 791 | 0,16% | 6,43% | 2,79% | |||||||
| Polymers (Jiaxing) Co Ltd | PwC - CHINA | Esame Completo | Totale attività | 29.186 | 5,97% | SI | 9,61% | 5,42% | N/A | |||
| Totale fatturato | 35.092 | 7,27% | 7,68% | 3,34% | ||||||||
| Aquafil Tekstil S.A. (Turchia) | PwC SpA - ITALIA | Indagine Conoscitiva | Totale attività | 869 | 0,18% | 0,46% | 0,26% | N/A | ||||
| Totale fatturato | 3.046 | 0,63% | 0,64% | 0,28% | ||||||||
| Aquafil Benelux BVBA (Belgio) | PwC SpA - ITALIA | Indagine Conoscitiva | Totale attività | 295 | 0,06% | 0,06% | 0,03% | N/A | ||||
| Totale fatturato | 6 | 0,00% | 0,19% | 0,08% | ||||||||
| Aquafil UK Ltd | BDO | Esame Completo | Totale attività Totale fatturato |
2.743 | 0,56% | 1,11% | 0,63% | N/A | ||||
| Aquafil USA Inc. (USA) | Carr, Riggs, Ingram, LCC Esame Completo | Totale attività | 3.050 40.700 |
8,33% | 0,63% | SI | 14,28% | 2,37% | 8,05% | 1,03% | N/A | |
| Totale fatturato | 81.297 | 16,85% | 19,04% | 8,27% | ||||||||
| Aquafil Asia Pacific Ltd (Tailandia) | Horwath Limited | Esame Completo | Totale attività | 8.877 | 1,82% | 1,99% | 1,12% | N/A | ||||
| Totale fatturato | 14.629 | 3,03% | 3,07% | 1,33% | ||||||||
| Cenon S.r.o. (Cecoslovacchia) | A.P.X. | Esame Completo | Totale attività Totale fatturato |
927 0 |
0,19% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | N/A |
abbreviato qualora differiscano da quelle del precedente bilancio d'esercizio.
Studiare le principali correlazioni tra le voci di bilancio, valutandole secondo andamenti prevedibili in base all'esperienza dell'impresa o alla norma del settore in cui opera l'impresa.
19 Indagare con la direzione della società sui criteri di valutazione seguiti e valutare se il bilancio semestrale abbreviato è stata preparata secondo le norme di legge interpretate e integrate dai corretti principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, in caso contrario, valutare se eventuali variazioni nei criteri di valutazione siano state accuratamente indicate nei commenti al bilancio semestrale abbreviato.
riconciliazione tra l'aliquota d'imposta teorica ed effettiva ed indagare circa eventuali variazioni significative.
Leggere i verbali dell'Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed altri tenutisi successivamente alla data di chiusura del semestre. 47
Acerbis Fabrizio Ciavarella Leda Guaita Marco Pisani Giuseppe
Alessandri Andrea Cigliese Fabrizio Guarini Valentino Pizzarelli Sergio Alessandrini Jorge Christian Cimmino Nicla Iemmi Laura Poggio Giovanni Ancona Giuseppe Francesco Cogliati Elena Lagro Franco Preziosi Raffaella Andreetta Erika Colaci Alessandro Landro Maria Cristina Pugliese Luigi Andriani Danilo Colombo Matteo Gaetano Lavazza Luca Quadrelli Fabiano Anglani Pierfrancesco Colucci Gianni Enzo Lentisco Giuseppe Rana Giuseppe Antonini Adriano Corno Ettore Lonati Maurizio Redaelli Luca Anzivino Nicola Crespi Andrea Lucarini Paolo Rizzardi Andrea Franco Aprico Corrado Cristina Mario Lupone Luca Rolando Alessio Arnò Gaetano Cunningham Scott Madureri Nicola Romagnoli Alessandro Barazzetta Paola Cuzzucrea Francesco Manchelli Andrea Romano Carlo Baroni Gianluigi Dal Lago Massimo Marano Giovanni Rossi Luigi Bassi Ezio D'Alessio Matteo Mariani Giovanni Rota Massimo Bendandi Gianni De Lillo Felice Martinelli Andrea Cristiano Rotondo Davide Benedetti Massimo De Lorenzi Piero Masenza Pier Paolo Sacchi Gianluca Ernesto Beretta Alberto De Pace Giorgio Francesco Matrone Gabriele Maria Sala Marco Bersani Paolo Di Lorenzo Gian Paolo Mayr Alexander Franz Samaja Andrea Franco Bianchet Marco Di Stefano Alessandro Mazzetti Alessandro Sartori Christian Biccari Monica Dogliotti Antonio Carlo Meulepas Marco Scacco Valerio Biscardini Giorgio Carlo Donelli Riccardo Giovanni Michelotti Alberto Scavuzzo Nadia Boga Franco Ferraioli Giovanni Molari Mattia Senatore Giancarlo Bonvino Luca Ferrara Francesco Monti Nicola Sirolli Guido Branduardi Andrea Ferri Barbara Morera Silvia Sollevanti Roberto Bravo Stefano Festa Luciano Moretti Gianluca Spotti Roberto Brivio Andrea Gerardo Fidani Flavio Morlin Nicola Stefanin Giovanni Broggi Nicola Pietro Fierro Nicola Mussi Federico Tanzi Marlotti Marco Bua Odetti Riccardo Filetto Egidio Necci Luigi Testori Corrado Buscaglia Alberto Galea Oliver Nicoletti Nicola Tinuper Giovanni Caccini Paolo Gallistru Alfredo Orlandoni Edoardo Togni Riccardo Maria Caldirola Elisabetta Garzillo Giuseppe Palumbo Marco Michele O. Toselli Giovanni Andrea Cannavale Ugo Giordano Cinthia Panebianco Mauro Ernesto Troja Dario Caragnano Gabriele Giordano Francesco Papini Mario Turri Lia Lucilla Caridi Alessandro Giudici Angelo Mario Pascuzzi Fedele Turris Alessandro Casalini Carmine Elio Grandi Giulio Parrini Alessandro Umena Alberto Alessandro Catona Alessandro Grandinetti Alessandro Pavesi Stefano Valz Claudio Cederna Marilena Grassi Vincenzo Pellegrino Massimo Varagnolo Silvio Antonio Cestari Raffaele Alfredo Grasso Emanuele Penza Pietro Vesentini Paolo Chierico Fabio Greco Giorgio Pesati Rodolfo Vincenzi Alessandro Chimenti Gianpaolo Grifantini Massimo Pettenò Emanuela Vitelli Pier Luigi Christopher Dimitri Grigolo Castaldi Maurizio Picasso Enrico Vozzi Marco Pini Prato Lorenzo Zagagnin Filippo
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