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Aquafil

Pre-Annual General Meeting Information Dec 19, 2017

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Pre-Annual General Meeting Information

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Aquafil S.p.A.

Via Linfano 9, Arco (TN)

Capitale Sociale sottoscritto e versato per Euro 49.672.545,68

Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Trento n. 09652170961

AQUAFIL S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

30 gennaio 2018, ore 10:30 in unica convocazione

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea convocata per il giorno 30 gennaio 2018, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

"2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; delibere inerenti e conseguenti."

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il TUF) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il Regolamento Emittenti) in relazione al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) convocata per il giorno 30 gennaio 2018, in unica convocazione.

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e con le modalità previste da Consob con regolamento.

La relazione illustrativa sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; delibere inerenti e conseguenti.

L'assemblea sarà chiamata ad approvare la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. (KPMG) e, previa acquisizione del relativo parere del Collegio Sindacale, il contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PwC) per il periodo relativo agli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2017 al 2025.

Normativa di riferimento

L'art. 7 del D. M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012 definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D. Lgs. 39/2010 e prevede che: "Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni".

L'art 16, comma 4 del Regolamento Europeo 537/2014 prevede che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione non deve essere seguita dagli "EIP" (incluse pertanto anche le società quotate sui mercati regolamentati) che rientrano nella nozione di PMI.

La Società – come espressamente indicato nel Prospetto di quotazione disponibile presso il sito internet della Società www.aquafil.com sezione Investitori, è una PMI.

Motivazioni della proposta

La proposta inerente alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale attualmente svolto da KPMG ed al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale a favore di PwC nasce dalle seguenti considerazioni:

  • (a) Space3 S.p.A. (Space) era una SIV (special investment vehicle) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e, in quanto tale, era stata costituita con l'esclusivo obiettivo di realizzare un'operazione di integrazione con una società target, da attuarsi preferibilmente in forma di fusione mediante incorporazione della società target);
  • (b) Space3 ha individuato la società Aquafil S.p.A. quale società target con cui procedere all'operazione di integrazione societaria inter alia mediante fusione;
  • (c) la peculiarità strutturale della fusione e la natura delle società in essa coinvolte, hanno comportato l'incorporazione di Aquafil, società operativa a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato da una complessa struttura produttiva e commerciale, in una SIV che aveva quale unico oggetto sociale l'investimento in una società e la cui attività era consistita esclusivamente nella ricerca della società target con cui realizzare un'operazione di integrazione;

  • (d) ad esito del completamento di detta fusione (la Fusione), si è verificato un mutamento sostanziale nell'attività svolta da Space3, quale società incorporante, che ha iniziato a tutti gli effetti ad operare nel settore di attività di Aquafil S.p.A. a partire dalla data di efficacia della Fusione (intervenuta in data 4 dicembre 2017);

  • (e) a partire dalla data di efficacia della Fusione, KPMG è rimasta incaricata della revisione legale dei conti della società Aquafil Post-Fusione nonostante il fatto che la società di revisione di Aquafil pre Fusione fosse PwC (sulla base di un mandato conferito dall'assemblea di Aquafil in data 29 aprile 2016 ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010).

La proposta inerente alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale attualmente svolto da KPMG si fonda, dunque, sull'esigenza di preservare la continuità, tempestività, economia ed efficienza per lo svolgimento dell'attività di revisione del bilancio di esercizio e consolidato (e delle relazioni finanziarie infra-annuali) sulla società incorporante nonché dell'attività di corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – in cui si sostanzia l'incarico di revisione legale – esigenza il cui perseguimento sarebbe senza dubbio facilitato qualora detta attività venisse svolta dal precedente revisore legale di Aquafil S.p.A., grazie all'approfondita conoscenza dal medesimo acquisita riguardo alla struttura societaria, organizzativa e operativa della società incorporanda e del gruppo ad essa facente capo.

In data antecedente al perfezionamento della Fusione, Space3 ha sottoposto a KPMG, con comunicazione del 13 settembre 2017, le ragioni che avrebbero giustificato l'opportunità di procedere alla sostituzione (successivamente all'efficacia della Fusione) del revisore.

Facendo seguito alla richiesta della Società, e condividendone le ragioni sopra descritte, KPMG ha comunicato la disponibilità a risolvere consensualmente in via anticipata – ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012 – l'incarico di revisione legale attualmente in essere, subordinatamente alla Fusione e alla delibera di nomina del nuovo revisore legale da parte dell'assemblea della Società.

A tal fine, si rammenta nuovamente che la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione è consentita dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, e dall'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, ai sensi del quale – come già ricordato – l'Assemblea delibera la risoluzione, acquisite le osservazioni formulate dalla società di revisione e sentito l'organo di controllo.

A tale riguardo, si precisa che, in merito alla presente proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico conferito a KPMG e di conferimento del nuovo incarico a PwC, si è espresso anche il Collegio Sindacale della Società il quale ha rilasciato:

  • (i) il proprio Parere sulla risoluzione consensuale in via anticipata del contratto di revisione con KPMG; e
  • (ii) la proposta motivata sul conferimento dell'incarico a PwC.

Il Collegio Sindacale, infatti, nel proprio parere ha condiviso le ragioni che sottendono alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG ed alla nomina di PwC quale nuovo revisore, ritenendo che sussistano le ragioni e motivazioni per procedere alla sostituzione della società di revisione mediante risoluzione consensuale, individuate, in particolare e tra le altre cose nella (i) peculiarità strutturale della Fusione e nella natura delle società in essa coinvolte, avendo la Fusione comportato l'incorporazione di Aquafil S.p.A., società operativa a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato da una complessa struttura produttiva e commerciale, in una SIV che aveva quale unico oggetto sociale l'investimento in una società e la cui attività, fino alla Fusione, è consistita esclusivamente nella ricerca della società target con cui realizzare un'operazione di integrazione; (ii) nel mutamento sostanziale nell'attività svolta da Space3 quale società incorporante, che ha iniziato a tutti gli effetti ad operare nel settore di attività di Aquafil a partire dal 4 dicembre 2017.

Il Collegio Sindacale ha altresì preso atto che la Fusione ha comportato un cambio di controllo a favore della società GB&P S.r.l., società controllante di Aquafil pre-Fusione e che il conferimento dell'incarico a PwC consente di prevedere vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggior efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, garantita anche dalla continuità della revisione legale sulla società Aquafil post-fusione e sul gruppo ad essa facente capo. Il Collegio Sindacale ha inoltre reputato, in ogni caso, garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, all'assemblea degli azionisti, preso atto della presente relazione del Consiglio di Amministrazione nonché della documentazione richiesta a norma di legge di deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG e il contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale alla società PwC per la durata di 9 esercizi (2017-2025) ai sensi della normativa vigente ai termini e alle condizioni, anche economiche, illustrate nella nell'offerta presentata da PwC ed allegata al presente relazione.

Arco (TN), 19 dicembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Giulio Bonazzi)

Allegati

  • Allegato A: copia della lettera di Space3 a KPMG avente ad oggetto le motivazioni per la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale

  • Allegato B: accettazione condizionata della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale sottoscritta da KPMG;

  • Allegato C: parere motivato del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito a KPMG;

  • Allegato D: proposta motivata del Collegio Sindacale all'assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione legale a PwC;

  • Allegato E: offerta economica di PwC per lo svolgimento incarico di revisione legale alla società PwC per la durata di 9 esercizi (2017-2025).

Spett.le KPMG S.p.A. Via Vittor Pisani 25 20124 Milano

Milano, 13 settembre 2017

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Paola Maiorana

Oggetto: Incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. – Risoluzione consensuale

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi con riferimento all'incarico di revisione legale conferito alla Vostra società di revisione, KPMG S.p.A., in sede di costituzione di Space3 S.p.A. (Space3) ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il D.lgs. n. 39/2010) e, pertanto, per gli esercizi dal 2016 al 2024 (di seguito, anche solo l'Incarico di Revisione).

A tale riguardo, si evidenzia quanto segue:

  • a) Space3, società le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico degli Investment Vehicle MIV/segmento SIV, è una SIV (special investment vehicle) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, in quanto tale, è stata costituita con l'esclusivo obiettivo di realizzare, entro il 31 luglio 2018 (salvo possibilità di proroga fino al 31 gennaio 2019), un'operazione di integrazione con una società target, da effettuarsi con qualsiasi modalità, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l'Operazione Rilevante);
  • b) come Vi è noto, Space3 ha individuato Aquafil S.p.A. (Aquafil) società leader nella produzione e commercializzazione di fibre sintetiche per la pavimentazione tessile e per il settore dell'abbigliamento – quale società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante. Pertanto, in data 15 giugno 2017, è stato sottoscritto (inter alia, da Aquafil e Space3) un accordo volto a disciplinare la realizzazione dell'Operazione Rilevante, che contempla, tra le altre cose, la fusione mediante incorporazione di Aquafil in Space3 (la Fusione), all'esito della quale quest'ultima sarà rinominata Aquafil S.p.A. (nel seguito, Aquafil Post-Fusione); e
  • c) la società PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, è la società di revisione di Aquafil sulla base di un mandato triennale conferito dall'assemblea di Aquafil in data 29 aprile 2016 ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. ed è previsto che, a partire dalla data di efficacia della Fusione, la Vostra Società sarà incaricata della revisione legale dei conti anche della società Aquafil Post-Fusione.

Tutto ciò premesso, avuto riguardo alla peculiarità strutturale della Fusione ed alla natura delle società in essa coinvolte, ci permettiamo di rappresentarVi che la Fusione comporterà l'incorporazione di Aquafil, società operativa ed a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato

da una complessa struttura produttiva e commerciale, in una SIV che, fino alla data di efficacia della Fusione, avrà quale unico oggetto sociale l'investimento in una società e la cui attività è sempre consistita, fino ad oggi, esclusivamente nella ricerca della società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante.

Per effetto della Fusione, pertanto, si verificherà un mutamento sostanziale nell'attività svolta da Space3 quale società incorporante, che, a partire dalla data di Efficacia della Fusione, inizierà a tutti gli effetti ad operare nel settore di attività di Aquafil.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che i sostanziali mutamenti in termini di attività svolta, che caratterizzeranno Aquafil Post-Fusione, siano tali da giustificare l'opportunità di mutare, successivamente alla data di efficacia della Fusione, la società di revisione.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, che, in caso acconsentiate alla risoluzione anticipata dell'Incarico di Revisione, verranno riportate nella prevista "Relazione dell'organo di amministrazione sulle ragioni che hanno condotto alla risoluzione anticipata, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261", richiediamo la Vostra disponibilità – subordinatamente al verificarsi della Fusione – a risolvere consensualmente l'Incarico di Revisione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2010 nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 39/2010, a decorrere dalla nomina del nuovo revisore, in conformità alla normativa applicabile nella fattispecie.

Tale risoluzione consensuale, ove da Voi accettata per iscritto con separata corrispondenza da inoltrare alla scrivente società come in indirizzo, avrà effetto a decorrere dalla nomina del nuovo revisore in conformità alla normativa applicabile nella fattispecie.

Provvederemo a liquidare e corrispondere alla Vostra Società, entro i termini contrattuali stabiliti, i corrispettivi per l'attività da Voi prestata fino a tale data.

L'occasione è gradita per ringraziare la Vostra società per l'impegno e l'elevata professionalità profusi nell'esecuzione dell'Incarico di Revisione e per aver adempiuto ai propri doveri svolgendo il mandato con la dovuta diligenza e competenza tecnica, nonché nel rispetto dei principi di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile in materia.

Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e, nel ringraziarVi, porgiamo i più cordiali saluti.

_________________________

Roberto Italia Amministratore Delegato

Space3 S.p.A. Società per Azioni– Capitale Sociale interamente versato Eur 15.422.500 CF ed Iscrizione al Registro delle Imprese: 09652170961 REA: MI2104372

$15$

$\hat{\mathcal{O}}_k$

KPMG S.p.A. Revisione e organizzazione contabile Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI

Raccomandata A/R

Riservata Spettabile Space3 S.p.A.
Dott. Gianni Mion, Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Via Mauro Macchi n. 27
20124 Milano Ml

KPMG S.p.A. Revisione e organizzazione contabile Via Vittor Pisani, 25 20124 MILANO MI Telefono +39 02 6763.1 Email [email protected] PEC [email protected]

A mezzo raccomandata A/R (anticipata via mail)

Riservata

Spettabile Space3 S.p.A. Via Mauro Macchi n. 27 20124 Milano MI

Alla cortese attenzione del Dott. Gianni Mion, Presidente del Consiglio di Amministrazione

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e p.c.

Dott. Pier Luca Mazza, Presidente del Collegio Sindacale

13 settembre 2017

Incarico di revisione legale conferito ai sensi del D.lgs. 39/10 e del D.lgs. 58/98 - Risoluzione consensuale - Osservazioni di KPMG S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra lettera del 13 settembre 2017, relativa all'incarico di revisione legale conferito alla nostra società di revisione in sede di costituzione di Space3 S.p.A., avvenuta il 6 ottobre 2016, per gli esercizi dal 2016 al 2024, ai sensi del D.lgs.27 gennaio 2010, n. 39 e del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo "Incarico di Revisione").

In particolare, ci avete comunicato che per effetto della prospettata fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. - società operativa a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato da una complessa struttura produttiva e commerciale - in Space3 S.p.A. - una SIV che, fino alla data di efficacia della suddetta fusione, avrà quale unico oggetto sociale l'investimento in una società e la cui attività è sempre consistita, fino ad oggi, esclusivamente nella ricerca della società target con cui realizzare un'operazione di integrazione - si verificherà un mutamento sostanziale nell'attività svolta da Space3 S.p.A. che, a seguito della suddetta fusione, inizierà a tutti gli effetti ad operare nel settore di attività di Aquafil S.p.A..

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indinendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero

Aricona Aosta Bari Bernamo Rheena Aosta Ban Bergamo
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Catania Como Firenze Genova Caland Come Patrice Canada
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso Trieste Varese Verona

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Codice Fiscale N. 00709600159 R.E.A. Milano N. 512867
Partita IVA 00709600159
VAT number IT00709600159 Sede legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA

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Space3 S.p.A. Incarico di revisione legale conferito ai sensi del D.Igs. 39/10 e del D.Igs. 58/98 -Risoluzione consensuale - Osservazioni di KPMG S.p.A. 13 settembre 2017

In relazione a ciò ci avete scritto di ritenere "che i sostanziali mutamenti in termini di attività svolta, che caratterizzeranno Aquafil S.p.A. Post-Fusione, siano tali da giustificare l'opportunità di mutare, successivamente alla data di efficacia della Fusione. la società di revisione".

Per tale ragione avete richiesto la disponibilità della nostra società di revisione a risolvere consensualmente l'Incarico di Revisione.

In relazione alla Vostra richiesta. Vi confermiamo di non avere osservazioni in merito alle ragioni da Voi addotte e di essere pertanto disponibili a risolvere anticipatamente il nostro incarico dopo che la fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. avrà avuto effetto.

La presente è da intendersi già come accettazione della Vostra proposta di risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione, fermo restando che la risoluzione consensuale avrà effetto e sarà comunque condizionata alla previa delibera dell'assemblea della Vostra società e alla nomina della nuova società di revisione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 39/10 nonché dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261.

Resta inteso peraltro che qualora la fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. non dovesse essere completata, e/o l'assemblea della Vostra Società non dovesse deliberare la risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione e il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro revisore o ad altra società di revisione, la presente perderà automaticamente ogni efficacia.

Vi chiediamo di trasmetterci prontamente copia del verbale dell'assemblea che approverà la risoluzione anticipata dell'Incarico di Revisione con la contestuale delibera di conferimento del nuovo incarico ad altro revisore o ad altra società di revisione.

In conformità a quanto previsto dal sopra citato Regolamento, provvederemo a trasmettere copia della presente a Consob nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni applicabili.

$\overline{2}$

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.

Paola Maiorana Socio

pm/ff/pd

Osservazioni del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale del contratto di revisione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012

Agli Azionisti della società Aquafil S.p.A.

Il sottoscritto Collegio Sindacale

PREMESSO CHE

  • Space3 S.p.A. (da qui in avanti "Space3") è stata costituita sotto la forma di SIV (Special Investment Vehicle), ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e, in quanto tale, aveva l'esclusivo oblettivo di realizzare, in un arco temporale massimo di circa 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle sue azioni ordinarie, un'operazione di integrazione con una società target (da qui in avanti "Operazione Rilevante"), da attuarsi preferibilmente in forma di fusione mediante incorporazione della società target in Space3;
  • con delibera assembleare del 9 ottobre 2016 Space3 ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2016-2024 alla società di revisione KPMG S.p.A. (da qui in avanti "KPMG");
  • Space3 ha individuato Aquafil S.p.A. ( da qui in avanti "Aquafil Pre-Fusione") quale società target conforme alle linee guida definite dalla propria politica di investimento;
  • in data 15 giugno 2017 è stato sottoscritto (inter alia, da Aquafil Pre-Fusione e Space3) un accordo volto a disciplinare la realizzazione dell'Operazione Rilevante, che contemplava, tra le altre cose, la fusione mediante incorporazione di Aquafil Pre-

Fusione in Space3 (da qui in avanti "Fusione");

  • in data 4 dicembre 2017 si è perfezionata la Fusione e Space3 è stata rinominata Aquafil S.p.A. (da qui in avanti "Aquafil" o "Società");
  • la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (da qui in avanti PwC), con sede in Milano, Via Monte Rosa n.91, era fino alla predetta data di efficacia della Fusione, la società incaricata della revisione legale dei conti di Aquafil Pre-Fusione sulla base di un mandato triennale conferito dall'assemblea di Aquafil Pre-Fusione in data 29 aprile 2016 ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010;
  • la Fusione ha comportato l'incorporazione di Aquafil Pre-Fusione, società operativa e a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato da una complessa struttura produttiva e commerciale, leader nella produzione e commercializzazione di fibre sintetiche per la pavimentazione tessile e per il settore dell'abbigliamento, in una SIV che, fino alla predetta data di efficacia della Fusione, aveva come attività esclusiva la ricerca di una società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante;
  • all'esito della Fusione si è verificato, pertanto, in capo a Space3, quale società Incorporante, un cambio sostanziale (i) nella propria attività, divenuta quella di Aquafil Pre-Fusione e (ii) nella propria compagine azionaria;
  • Space3, in accordo con KPMG, è pervenuta alla decisione di risolvere consensualmente e anticipatamente il predetto incarico di revisione legale dei conti, subordinatamente al perfezionamento della Fusione e alla delibera di nomina del nuovo revisore legale da parte dell'Assemblea di Aquafil, come risulta dalle lettere datate 13 settembre 2017;
  • in data 4 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Aquafil ha formulato al

sottoscritto Collegio Sindacale la richiesta di esprimere il proprio parere in relazione alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG e la propria proposta motivata in merito alla nomina del nuovo revisore legale, sottoponendo, in particolare, alla valutazione del sottoscritto Collegio Sindacale la sola offerta formulata da PwC per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs 39/2010 e del Regolamento n. 537/2014, i cui termini e condizioni sono riportati in dettaglio nel testo dell'offerta stessa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato come le ragioni e le motivazioni per procedere alla sostituzione della società di revisione mediante risoluzione consensuale, senza la necessità di procedere ad una procedura competitiva di selezione, consistano:

nel mutamento della composizione dell'azionariato della Società in quanto, $(a)$ per effetto della Fusione, si è verificato il cambio di controllo a favore della società GB&P S.r.l., società controllante di Aquafil Pre-Fusione e revisionata dalla società PwC;

nel dettato dell'art 16, comma 4 del Regolamento Europeo 537/2014, che $(b)$ prevede che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione non deve essere seguita dagli Enti di Interesse Pubblico (quali le società quotate sui mercati regolamentati) che rientrano nella nozione di PMI (tra cui è annoverabile Aquafil);

nella circostanza che (!) l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti $(c)$ di gestione nelle scritture contabili (in cui si sostanzierebbe il nuovo incarico di revisione legale per gli anni 2017-2025) sarebbe evidentemente agevolata in termini

$\overline{\mathbf{3}}$

di tempestività, efficienza ed efficacia qualora venisse svolta dal revisore legale di Aquafil Pre-Fusione, grazie all'approfondita conoscenza dal medesimo acquisita nel corso degli anni riguardo alla struttura societaria, organizzativa e operativa della società incorporata e del gruppo ad essa facente capo e (ii) la nomina di un unico revisore per l'intero gruppo consente vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, garantita anche dalla continuità della revisione legale su Aquafil:

l'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261 del 28.12.2012, $\overline{\mathbf{A}}$ emanato ai sensi dell'13, comma 4, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, prevede che "Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione legale purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale";

CONSIDERATO CHE

  • appalono condivisibili le ragioni di opportunità in capo ad Aquafil che consigliano di risolvere consensualmente l'incarico di revisione legale dei conti con KPMG per agevolare, in termini di tempestività, economia ed efficienza, l'attività di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società incorporante, quale risulta a decorrere dalla data di efficacia della fusione, grazie all'approfondita conoscenza acquisita da PwC, attuale revisore legale dei conti di Aquafil, riguardo alla struttura societaria, organizzativa e operativa di quest'ultima società e del gruppo ad essa facente capo;
  • non è ravvisabile dallo scrivente Collegio Sindacale un potenziale intento pregiudizievole in danno degli azionisti di Space3 o di terzi sottostante l'accordo

raggiunto da Space3 con KPMG;

  • nelle more dell'Assembiea degli Azionisti di Aquafil che sarà convocata per deliberare $\mathbf{a}$ contestualmente in merito alla risoluzione anticipata del contratto di revisione legale In essere con KPMG e al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Aquafil a PwC, KPMG garantirà la continuità dell'attività di revisione legale;
  • in data odierna il sottoscritto Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata, ai sensi degli artt. 13 e 17 dei D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, da sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti di Aquafil;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla risoluzione consensuale del contratto di revisione attualmente in essere con KPMG, avente ad oggetto l'incarico di revisione legale per il novennio relativo agli esercizi con chiusura al 31 dicembre degli anni 2016 - 2024 della predetta Space3, condizionatamente alla nomina del nuovo revisore legale da parte dell'Assemblea di Aquafil.

Il presente parere, unitamente alla Relazione degli Amministratori, quale risulta dal verbale della citata riunione del Consiglio di Amministrazione di Aquafii del 4 dicembre 2017, e alla delibera di risoluzione anticipata e di conferimento del nuovo incarico da parte della convocanda Assemblea degli Azionisti di Aquafil, sarà trasmesso a cura di quest'ultima alla Consob, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261 del 28 dicembre 2012.

Milano, 6 dicembre 2017

il Presidente Collegio Sindacale, Pier Luca Mazza Il Sindaco effettivo, Marco Gililiani Il Sindaco effettivo, Virginia Marini u^

Proposta motivata

del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010

Agli Azionisti della società Aquafil S.p.A.

Il sottoscritto Collegio Sindacale

PREMESSO CHE

  • Space3 S.p.A. (da qui in avanti "Space3") è stata costituita sotto la forma di SIV (Special Investment Vehicle), ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e, in quanto tale, aveva l'esclusivo obiettivo di realizzare, in un arco temporale massimo di circa 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle sue azioni ordinarie, un'operazione di integrazione con una società target (da qui in avanti "Operazione Rilevante"), da attuarsi preferibilmente in forma di fusione mediante incorporazione della società target in Space3;
  • con delibera assembleare del 9 ottobre 2016 Space3 ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2016-2024 alla società di revisione KPMG S.p.A. (da qui in avanti "KPMG");
  • Space3 ha individuato Aquafil S.p.A. ( da qui in avanti "Aquafil Pre-Fusione") quale società target conforme alle linee guida definite dalla propria politica di investimento;
  • in data 15 giugno 2017 è stato sottoscritto (inter alia, da Aquafil Pre-Fusione e

Space3) un accordo volto a disciplinare la realizzazione dell'Operazione Rilevante, che contemplava, tra le altre cose, la fusione mediante incorporazione di Aquafil Pre-Fusione in Space3 (da qui in avanti "Fusione");

  • in data 4 dicembre 2017 si è perfezionata la Fusione e Space3 è stata rinominata Aquafil S.p.A. (da qui in avanti "Aquafil" o "Società");
  • la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (da qui in avanti PwC), con sede in Milano, Via Monte Rosa n.91, era fino alla predetta data di efficacia della Fusione la società incaricata della revisione legale dei conti di Aquafii Pre-Fusione sulla base di un mandato triennale conferito dall'assemblea di Aquafil Pre-Fusione in data 29 aprile 2016 ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010;
  • la Fusione ha comportato l'incorporazione di Aquafil Pre-Fusione, società operativa e a capo di un gruppo ramificato su scala internazionale e caratterizzato da una complessa struttura produttiva e commerciale, leader nella produzione e commercializzazione di fibre sintetiche per la pavimentazione tessile e per il settore dell'abbigliamento, in una SIV che, fino alla predetta data di efficacia della Fusione, aveva come attività esclusiva la ricerca di una società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante;
  • all'esito della Fusione si è verificato, pertanto, in capo a Space3, quale società incorporante, un cambio sostanziale (i) nella propria attività, divenuta quella di Aquafii Pre-Fusione e (ii) nella propria compagine azionaria;
  • Space3, in accordo con KPMG, è pervenuta alla decisione di risolvere consensualmente e anticipatamente il predetto incarico di revisione legale dei conti, subordinatamente al perfezionamento della Fusione e alla delibera di nomina del nuovo revisore legale da parte dell'Assemblea di Aquafil, come

risulta dalle lettere datate 13 settembre 2017:

In data 4 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Aquafil ha formulato al sottoscritto Collegio Sindacale la richiesta di esprimere il proprio parere in relazione alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG e la propria proposta motivata in merito alla nomina del nuovo revisore legale, sottoponendo, in particolare, alla valutazione del sottoscritto Collegio Sindacale la sola offerta formulata da PwC per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs 39/2010 e del Regolamento n. 537/2014, i cui termini e condizioni sono riportati in dettaglio nel testo dell'offerta stessa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato come le ragioni e le motivazioni per procedere alla sostituzione della società di revisione mediante risoluzione consensuale, senza la necessità di procedere ad una procedura competitiva di selezione, consistano:

nel mutamento della composizione dell'azionariato della Società in $(a)$ quanto, per effetto della Fusione, si è verificato il cambio di controllo a favore della società GB&P S.r.l., società controllante di Aquafil Pre-Fusione e revisionata dalla società PwC;

nel dettato dell'art 16, comma 4 del Regolamento Europeo 537/2014, $(b)$ che prevede che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione non deve essere seguita dagli Enti di interesse Pubblico (quali le società quotate sui mercati regolamentati) che rientrano nella nozione di PMI (tra cui è annoverabile Aquafil);

nella circostanza che (i) l'attività di verifica della corretta rilevazione dei $(c)$

fatti di gestione nelle scritture contabili (in cui si sostanzierebbe il nuovo incarico di revisione legale per gli anni 2017-2025) sarebbe evidentemente agevolata in termini di tempestività, efficienza ed efficacia qualora venisse svolta dal revisore legale di Aquafil Pre-Fusione, grazie all'approfondita conoscenza dal medesimo acquisita nel corso degli anni riguardo alla struttura societaria, organizzativa e operativa della società incorporata e del gruppo ad essa facente capo e (ii) la nomina di un unico revisore per l'intero gruppo consente vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, garantita anche dalla continuità della revisione legale di Aquafil;

l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale;

ESAMINATE

  • la proposta di incarico datata 1 dicembre 2017 della società di revisione PwC per il periodo di nove esercizi con chiusura al 31 dicembre degli anni dal 2017 al 2025;
  • la lettera datata 13 settembre 2017, con la quale Space3 ha comunicato a KPMG le motivazioni per le quali si rende opportuno risolvere consensualmente l'incarico di revisione legale dei conti subordinatamente alla Fusione e alla dellbera di nomina del nuovo revisore legale da parte dell'Assemblea della Società;
  • la lettera datata 13 settembre 2017, con la quale KPMG ha comunicato a Space3 di non avere osservazioni in merito alle ragioni addotte da quest'ultima

e ha confermato la disponibilità a risolvere consensualmente l'incarico di revisione legale dei conti subordinatamente alla Fusione e alla delibera di nomina del nuovo revisore legale da parte dell'Assemblea della Società;

le motivazioni che il Consiglio di Amministrazione di Aquafii nella riunione del 4 dicembre 2017 ha comunicato al Collegio Sindacale a giustificazione della circostanza che l'offerta di PwC, revisore legale di Aquafil Pre-Fusione, è stata l'unica sottoposta alla valutazione del Collegio Sindacale;

RILEVATO

  • che PwC ha dichiarato che, sulla base delle informazioni ottenute e delle verifiche effettuate, non ha riscontrato, alla data del 1 dicembre 2017, situazioni idonee a compromettere la sua indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;
  • che PWC risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere;
  • che il numero di ore che la società di revisione intende dedicare al lavoro, quale risulta dalla proposta di incarico, appare adeguato e che l'ammontare degli onorari appare congruo;
  • che il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a PwC risulta opportuno anche in considerazione del fatto che tale società si occupava già della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della società incorporata Aquafil Pre-Fusione e del gruppo ad essa facente capo,

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 13, comma 1, e dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, che l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio

separato di Aquafii, del bilancio consolidato del gruppo ad essa facente capo e di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre degli anni dal 2017 al 2025 venga conferito alla società di revisione PwC, conformemente alla proposta da quest'ultima formulata.

Milano, 6 dicembre 2017

Il Presidente del Collegio Sindacale, Pier Luca Mazza ∛ અ∖∤ Il Sindaco Effettivo, Virginia Marini Il Sindaco Effettivo, Marco Giulian

SPACE3 SPA MILANO

Successivamente all'efficacia della fusione

AQUAFIL SPA
ARCO DI TRENTO

PROPOSTA PER L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DEL DLGS 39/2010 E DEL DLGS 58/1998, PER GLI ESERCIZI DAL 2017 AL 2025

Prot.: 10048161331217

Trento, 1 dicembre 2017

Riservata

Al Consiglio di Amministrazione di Space3 SpA (Aquafil SpA post Fusione)

Egregi Signori,

La presente proposta è formulata tenendo in considerazione che:

  • $(i)$ In data 15 giugno 2017, i consigli di amministrazione di Aquafil SpA ("Aquafil") e di Space3 SpA hanno rispettivamente approvato l'operazione di fusione per incorporazione di Aquafil SpA in Space3 SpA, successivamente approvata dalle rispettive assemblee straordinarie in data 27 luglio 2017 ("la Fusione").
  • $(ii)$ La Società incorporanda ovvero, dalla Data di Efficacia della Fusione, la società risultante dalla Fusione, avrà sede in Arco (TN) ed avrà il nome di Aquafil SpA ("Aquafil SpA Post Fusione").
  • $(iii)$ La data di efficacia della fusione è subordinata all'ammissione a negoziazione sul MTA, Segmento STAR delle Azioni Aquafil Post Fusione e dei Market Warrant.
  • $(iv)$ In sede di costituzione di Space3 (ossia, in data 6 ottobre 2016), l'Emittente ha approvato il conferimento a KPMG SpA dell'incarico di revisione legale per 9 esercizi, dal 2016 al 2024, ai sensi del DLgs nº 39/2010, come successivamente modificato. In data 13 settembre 2017, tale incarico è stato risolto consensualmente, subordinatamente al verificarsi della Fusione e alla nomina del nuovo revisore legale, al fine di consentire la nomina di PwC SpA come unico revisore del Gruppo Aquafil Post Fusione in quanto già revisore legale di Aquafil SpA ante fusione nonché della società controllante Aquafil SpA Post fusione.

Tutto quanto sopra premesso abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra proposta per l'incarico di revisione legale dei conti (di seguito anche "revisione legale") di Space3 SpA ("l'Emittente") e del gruppo Space3 ("il Gruppo" o "Gruppo Aquafil Post Fusione") per gli esercizi dal 2017 al 2025.

La presente proposta è formulata tenendo in considerazioni le disposizioni normative del DLgs n° 39/2010, come modificato dal DLgs nº 135/2016, attualmente in vigore (di seguito il "Decreto") e del Regolamento Europeo nº 537/2014. Alla luce delle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo nº 135/2016 e dal Regolamento Europeo nº 537/2014, nonché di possibili chiarimenti e/o prassi ufficiali condivisi con le competenti autorità di vigilanza, potrebbe rendersi necessario procedere alla modifica e/o integrazione dei termini della presente proposta. Qualora tale circostanza si manifestasse

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. Euro 6.890.000,00 i.v., C.F. e P.IVA e
Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al nº 119644 del Registro dei Revisori Legali -0712132311 - Bari 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 0805640211 - Bologna 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 0516186211 - Brescia 25123 Via 0/1213-1311 - Bart /0122 Via Andre Olimia (21 Tel. 0000040211 - Bourgard 40120 Via Angle Oriental of Tel. 05532482811

Benova 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 01029041 - Napoli 80121 Via dei Mille 16 Tel. 08136181 - Padova Costituzione 33 Tel. 0461237004 - Treviso 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - Trieste 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 -Udine 33100 Via Poscolle 43 Tel. 043225789 - Varese 21100 Via Albuzzi 43 Tel. 0332285039 - Verona 37135 Via Francia 21/C
0458263001 - Vicenza 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444393311

sarà nostra cura darVi tempestiva comunicazione al riguardo.

Oggetto della proposta $\mathbf{I}$

La presente proposta riguarda:

  • l'incarico di revisione legale ai sensi dell'articolo 14 del Decreto, della sezione VI del DLgs 58/1998, per quanto applicabile del bilancio SEPARATO di Space3 SpA (di seguito la "Vostra società" o la "Società" o "l'Emittente"), Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera (a) del Decreto, relativo agli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 2025
  • l'incarico di revisione legale ai sensi dell'articolo 14 del Decreto, della sezione VI del DLgs 58/1998, per quanto applicabile del bilancio CONSOLIDATO di Space3 SpA (di seguito la "Vostra società" o la "Società" o "l'Emittente"), Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera (a) del Decreto, relativo agli esercizi dal 31 dicembre 2017 al $2025$ ;
  • l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno per gli esercizi dal 2017 al 2025, come raccomandato dalla Consob con comunicazione nº 97001574 del 20 febbraio 1997, punto 1.2.d.

Natura dell'incarico $\overline{2}$

$(a)$ Principi di revisione

Al fine di esprimere il nostro giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e di espletare le verifiche e le attività previste dallo stesso articolo 14 sopra citato e dall'articolo 155 e seguenti del DLgs 58/1998, svolgeremo il nostro incarico in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), dai principi di revisione (SA Italia) no 250B e nº 720B e del principio internazionale sul controllo qualità (ISQC 1 Italia), elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, DLgs 39/2010 e adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato in data 23 dicembre 2014, ovvero ad eventuali ulteriori principi di revisione che saranno adottati in sostituzione di quelli attualmente applicabili (di seguito "Principi di Revisione"), nonché, ad integrazione, a quelle procedure di verifica che circostanze oggettive rendessero necessarie.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione legale dei conti è finalizzata ad ottenere un ragionevole grado di sicurezza che il bilancio oggetto di revisione non sia viziato da errori significativi. La revisione, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio, presuppone, attraverso verifiche a campione, l'esame e l'ottenimento di prove sugli ammontari e sulle informazioni fornite nel bilancio, nonché la valutazione dei principi contabili e delle stime utilizzati dagli amministratori per la redazione dello stesso. Pertanto la Vostra società dovrà consentire al revisore. senza limitazioni. l'accesso alle scritture contabili utili per l'esecuzione del lavoro, fermo restando l'obbligo degli amministratori e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

di renderci noto e disponibile ogni ulteriore documento e/o informazione necessaria ed opportuna al corretto svolgimento dell'attività di revisione, anche ai sensi dell'articolo 29 del Decreto.

La finalità della revisione legale dei conti non è quella di verificare la correttezza di specifiche voci, componenti o informazioni presentate nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato, bensì quella di verificare che il bilancio, nel suo complesso, sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società e del gruppo.

La revisione legale dei conti non è pianificata inoltre per e non ha l'obiettivo di identificare o di rilevare problemi che possono sorgere a causa dell'inidoneità dei sistemi informatici nell'elaborazione dei dati.

Resta inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 5 del DLgs 58/1998.

In conformità ai Principi di Revisione svolgeremo verifiche campionarie nella misura ritenuta necessaria per accertare ragionevolmente se i dati contenuti nelle scritture contabili e in altri documenti di supporto siano attendibili e sufficienti quali presupposto per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Valuteremo inoltre se tali dati sono esposti con chiarezza e completezza nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione che in ogni sistema di controllo interno, permane, tuttavia, un inevitabile rischio che eventuali errori o irregolarità, anche significativi, possano non essere individuati. Peraltro, qualora eventuali errori o irregolarità venissero a nostra conoscenza, essi verranno immediatamente comunicati al Collegio Sindacale della società e trattati in conformità ai Principi di Revisione.

La revisione legale non è pianificata per e non ha l'obiettivo di identificare o di rilevare problemi che possono sorgere a causa dell'inidoneità dei sistemi informatici nell'elaborazione dei dati.

La determinazione della natura, dell'ampiezza e della tempistica delle procedure di revisione, viene effettuata anche sulla base di uno studio del sistema di controllo contabile interno con lo scopo di valutare i rischi di controllo. Oggetto dell'analisi sono quegli aspetti che maggiormente possono influenzare l'attendibilità del bilancio di esercizio nel suo complesso. Questa analisi non può quindi porre in evidenza tutte le eventuali carenze nel sistema di controllo interno e le conclusioni cui il revisore perviene non rappresentano una valutazione del sistema di controllo interno aziendale nella sua globalità. Tuttavia, emetteremo, ove necessario, un documento (di seguito "Lettera di Suggerimenti") indirizzato ad un livello appropriato dell'alta direzione, ed al Collegio Sindacale contenente le principali carenze relative alla struttura e all'operatività dei sistemi contabile e di controllo interno della Vostra società da noi riscontrate nel corso della nostra normale attività di revisione. La suddetta Lettera di Suggerimenti sarà da noi predisposta nell'esclusivo interesse della Vostra società e per mere finalità informative interne; quindi la Vostra società si impegna a manlevarci e tenerci indenni da ogni eventuale responsabilità nei confronti di terzi.

Inoltre, non oltre la data di emissione della relazione di revisione, provvederemo a presentare al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile della Vostra società la relazione aggiuntiva, di cui all'articolo 11 del Regolamento Europeo nº 537/2014.

Le informazioni utilizzate dalla direzione della società nella preparazione del bilancio d'esercizio contengono inevitabilmente fatti e valutazioni che non trovano oggettivo riscontro nelle registrazioni contabili della società. Al termine del lavoro di revisione chiederemo quindi alla società la conferma scritta di fatti, valutazioni ed ogni altra attestazione orale fornitaci nel corso della nostra attività di revisione su aspetti significativi del bilancio d'esercizio e dal bilancio consolidato, ivi inclusa la conferma che tutte le informazioni di rilievo sono state portate alla nostra attenzione (di seguito "Lettera di Attestazione"). Inoltre secondo quanto disposto dal Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 450, tale lettera conterrà una specifica attestazione scritta che il revisore dovrà richiedere alla direzione e se ritenuto appropriato ai responsabili delle attività di governance, se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso; un riepilogo di tali errori non corretti sarà incluso nell'attestazione scritta o allegato ad essa.

Il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 "Attestazioni scritte" prevede che la Lettera di Attestazione debba essere sottoscritta dai componenti dell'alta direzione che sono i responsabili primari dell'attività aziendale complessiva e della predisposizione del bilancio: la Lettera di Attestazione dovrà essere rilasciata sulla base delle loro conoscenze più approfondite. Il contenuto della Lettera di Attestazione dovrà essere completo e corretto; pertanto la Vostra società ci terrà indenni da ogni responsabilità causata da o connessa a tale Lettera di Attestazione. Oltre a quanto sopra, esistono ulteriori norme etico-professionali che verranno da noi osservate ed a questo riguardo facciamo riferimento al Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia)".

Una descrizione sintetica degli aspetti fondamentali delle procedure e dei principi di revisione è fornita nell'Allegato B "La revisione del bilancio" e nell'Allegato C "Cenni sulle tecniche di revisione sommaria nell'ambito della revisione di un gruppo" che è parte integrante della presente proposta.

$(b)$ Principi contabili

I principi contabili ai quali la nostra società farà riferimento per lo svolgimento degli incarichi di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi dal 2017 al 2025, e per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato degli esercizi interessati, saranno gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e le interpretazioni emanate dallo Standing Interpretations Committee (SIC) e dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (Ifric). I documenti cui faremo riferimento saranno quelli adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) nº 1606/2002 ed all'articolo 25 della c.d. Legge Comunitaria nº 306/2003, nonché dal DLgs 38/2005.

$(c)$ Responsabilità della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, della correttezza delle informazioni in essi contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili e della documentazione contabile in generale, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli amministratori della Vostra società, anche ai sensi degli articoli 2423 e 2621 del Codice Civile e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del DLgs 58/1998.

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione legale dei conti condotta in conformità ai Principi di Revisione di cui al precedente paragrafo (a), anche ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e dell'articolo 156 del DLgs 58/1998.

$(d)$ Partecipazioni e bilancio consolidato

Come indicato dall'articolo 10 quinquies, comma 1 del Decreto, il revisore di un gruppo di imprese assume la piena responsabilità per le relazione di revisione di cui all'articolo 14 del Decreto. A tal fine, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dal Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 600 "La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)", nonché a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento Consob nº 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Per le partecipazioni in entità non controllate svolgeremo le procedure di revisione indicate dai Principi di Revisione nell'estensione richiesta dalla loro importanza relativa rispetto al gruppo.

La presente proposta è basata sul presupposto che con l'eventuale incarico venga affidata alla nostra società o ad altre società di revisione dell'organizzazione PwC la revisione di una parte preponderante del gruppo Space3 (Gruppo Aquafil Post Fusione).

(e) Revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato

L'incarico verrà svolto secondo il principio di revisione relativo alla revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato delle società quotate in borsa, la cui osservanza da parte delle società di revisione è stata raccomandata dalla Consob con delibera nº 10867 del 31 luglio 1997.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di elementi che gli facciano ritenere che il bilancio semestrale abbreviato consolidato non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

La responsabilità della redazione del bilancio semestrale abbreviato consolidato e della correttezza delle informazioni in essa contenute compete agli amministratori della società. In conformità ai Principi di Revisione ed alla delibera Consob nº 10867 del 31 luglio 1997, al completamento del lavoro, dovrà esserci rilasciata la relativa Lettera di Attestazione

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato differisce significativamente da quello di una revisione contabile completa di un bilancio. Infatti l'obiettivo di una revisione contabile completa di un bilancio è quello di fornire le basi per l'espressione di un giudizio volto a determinare se il bilancio nel suo complesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale - finanziaria ed economica di un'impresa. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata è significativamente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche o procedure di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione contabile completa.

Una revisione contabile limitata può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio semestrale abbreviato consolidato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che emerse potrebbero emergere da una revisione completa.

La revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato della Vostra società comporterà anche interventi di revisione limitata sulle partecipate nell'estensione da noi ritenuta necessaria.

La revisione contabile limitata consiste principalmente nell'acquisizione di informazioni tramite colloqui con il personale della società e nello svolgimento di analisi di bilancio.

Al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo i Principi di Revisione è indispensabile che il dirigente preposto o altro organo societario delegato ci trasmetta il bilancio semestrale abbreviato consolidato (eventualmente anche in bozza, ove non ancora approvato da parte del Consiglio di Amministrazione) in tempo utile prima della scadenza del termine previsto dalla normativa per la pubblicazione della nostra relazione di revisione e che l'intera relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione sia quindi messa a nostra disposizione in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, anche ai fini del rispetto dei menzionati termini di legge.

L'indisponibilità del bilancio semestrale abbreviato consolidato (eventualmente anche in bozza, secondo quanto sopra indicato) entro i termini concordati potrà rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione, con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nella relazione di revisione.

Modalità di svolgimento dell'incarico $\overline{\mathbf{3}}$

Verifiche

Considerata l'attività caratteristica della Vostra società, sulla base delle informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche relative all'ultimo esercizio e del bilancio semestrale abbreviato consolidato al 30 giugno 2017, l'incarico di revisione sarà diretto in particolare, ma non esclusivamente, a verificare:

Bilancio d'esercizio

  • a) Immobilizzazioni immateriali Verifica della continua validità delle immobilizzazioni capitalizzate in esercizi precedenti. Analisi delle immobilizzazioni immateriali capitalizzate nell'esercizio, mediante controllo della documentazione di supporto ed accertamento del requisito dell'utilità pluriennale. Verifica che le limitazioni alla distribuzione dei dividendi previste dalle norme di legge vigenti in presenza di costi di impianto e di ampliamento, di costi di sviluppo e di altri costi pluriennali per la parte non ancora ammortizzata siano state rispettate. Verifica delle quote di ammortamento a carico dell'esercizio. Verifica delle procedure poste in essere dal soggetto sottoposto a revisione al fine di determinare eventuali perdite di valore.
  • b) Immobilizzazioni materiali Verifica a campione dell'esistenza fisica di cespiti acquistati in esercizi precedenti. Verifica degli incrementi più significativi delle immobilizzazioni tecniche, mediante esame dei relativi documenti giustificativi e controllo fisico del cespite. Verifica a campione dei cespiti dismessi. Verifica a campione degli ammortamenti dell'esercizio. Verifica delle procedure poste in essere dal soggetto sottoposto a revisione al fine di determinare eventuali perdite di valore.
  • c) Valutazioni al fair value analisi delle procedure adottate per la determinazione del fair value, verifica dei documenti probativi, delle valutazioni effettuate tramite modelli di valutazione e delle ipotesi significative utilizzate nei modelli, anche con l'intervento di esperti.
  • d) Partecipazioni Accertamento dell'esistenza, del titolo di proprietà e della libera disponibilità mediante ispezione o, se del caso, richiesta di conferma scritta da parte dei depositari. Verifica del valore di carico. Acquisizione dei risultati delle revisioni svolte sui bilanci delle partecipate (da parte di altre società di revisione appartenenti all'organizzazione PwC o da parte di altri revisori).
  • e) Crediti Analisi e verifica dei crediti mediante esame dei documenti di supporto ed ottenimento di conferma scritta da parte di debitori scelti a campione ed esame delle eventuali voci non concordanti.
  • Rimanenze Osservazione a campione degli inventari fisici. Verifica della continuità di $f$ applicazione dei criteri di valutazione e sondaggi sulla valorizzazione. Verifica della corretta applicazione del principio della competenza.
  • g) Commesse a lungo termine Verifica dei procedimenti di rilevazione dei costi sostenuti e di previsione dei costi a finire e di misurazione dei ricavi di competenza sulla base dei contratti, della revisione prezzi e della richiesta di corrispettivi aggiuntivi. Verifica attraverso sondaggi della valutazione alla fine dell'esercizio.
  • h) Rapporti intragruppo Analisi della natura dei rapporti intercorsi. Richiesta di conferma diretta di saldi e/o operazioni ed esame degli stati di concordanza tra i saldi risultanti dalle scritture contabili e quelli indicati dalle controparti relativamente a crediti e debiti verso controllate, collegate, controllanti ed altre società controllate dalla controllante.

  • i) Banche e istituti finanziari Richiesta di conferma diretta da parte degli istituti di credito dei relativi saldi e rapporti in essere. Verifica, con il metodo del campione, degli stati di concordanza dei saldi dei vari conti esposti nella contabilità con gli estratti conto delle banche. Verifica della corretta applicazione del principio della competenza.

  • j) Patrimonio netto Analisi dei movimenti nei conti di patrimonio netto. Verifica delle operazioni registrate in detti conti, in relazione alle disposizioni dello statuto ed alle delibere degli azionisti. Lettura dei libri sociali ed esame degli eventi successivi alla data di bilancio.
  • k) Fondi vari Analisi ed accertamento della congruità degli accantonamenti mediante riscontro della documentazione di supporto, verifica della ragionevolezza dei criteri utilizzati.
  • 1) Trattamento di fine rapporto Verifica della congruità del fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e del relativo accantonamento del periodo.
  • m) Creditori Analisi e verifica dei debiti mediante esame dei documenti di supporto. Ottenimento di conferme direttamente da certi creditori scelti a campione ed esame delle eventuali voci non concordanti. Verifica della corretta applicazione del principio della competenza.
  • n) Imposte Verifica dell'onere a carico dell'esercizio e del fondo imposte.
  • o) Conto economico Analisi degli scostamenti delle varie voci del conto economico rispetto all'esercizio precedente. Correlazione fra le voci di conto economico ed i conti patrimoniali. Analisi delle voci di conto economico più significative e verifica a campione dei documenti giustificativi.
  • p) Relazione sulla gestione Verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.

Il nostro lavoro potrà richiedere anche la verifica dei dati gestionali o prevedere la richiesta di conferme dirette ai terzi.

Bilancio consolidato

  • a) Verifica della corretta composizione dell'area di consolidamento.
  • b) Controllo della corrispondenza con le scritture contabili della controllante e con le informazioni trasmesse dalle controllate incluse nel consolidamento.
  • c) Acquisizione dei risultati delle revisioni svolte sui bilanci delle partecipate da parte di altre società di revisione appartenenti all'organizzazione PwC o da parte di altri revisori.

  • d) Verifica del processo di aggregazione dei bilanci delle singole società comprese nell'area di consolidamento.

  • e) Verifica dell'applicazione dei principi di consolidamento tramite esame delle scritture di consolidamento.
  • f) Verifica della continuità di applicazione di principi contabili omogenei nell'ambito del gruppo. Verifica delle eliminazioni dei saldi infragruppo.
  • g) Verifica dello storno degli utili infragruppo.
  • h) Verifica della correttezza degli schemi del bilancio consolidato adottati.
  • i) Verifica dei movimenti nei conti di patrimonio netto e della corretta determinazione del patrimonio netto di terzi.

Verifiche periodiche

Come previsto dal Principio di revisione (SA Italia) 250B, le verifiche periodiche avranno per oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale.

Una sintesi delle principali procedure da svolgere è di seguito riportata:

  • In conformità al Principio di revisione (SA Italia) 250B, acquisire, ovvero aggiornare, le $\mathbf{1}$ informazioni sulle procedure adottate dalla società per:
  • individuare i libri obbligatori da tenere; $\bullet$
  • introdurre nuovi libri obbligatori richiesti per tipologia di società; $\bullet$
  • assicurare l'osservanza degli adempimenti, con particolare riferimento alle norme $\bullet$ fiscali e previdenziali;
  • accertare la tempestività e la regolarità delle vidimazioni di legge. $\bullet$

Inoltre, acquisire informazioni relative alle procedure per il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale. L'analisi di tali procedure dovrà essere svolta utilizzando, ove ritenuto necessario in relazione alla complessità dei sistemi informativi della società, strumenti informatici di revisione.

  • Verificare, su base campionaria, l'esistenza, la regolare tenuta e il tempestivo aggiornamento $\mathbf{2}$ dei libri contabili obbligatori, previsti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e dalle legislazioni speciali, rilevanti per la regolare tenuta della contabilità.
  • Verificare, su base campionaria, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, 3 attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni.

  • Verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure adottate $\overline{4}$ dall'impresa per la regolare tenuta della contabilità e non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento eventualmente riscontrate in occasione degli accertamenti svolti nel corso delle verifiche periodiche precedenti.

  • Verificare la sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove 5 riscontrati in esito allo svolgimento delle verifiche periodiche precedenti.

Attività propedeutica

Tale fase, che sarà svolta nel primo anno di lavoro, inizierà dopo il conferimento dell'incarico. Essa comporterà l'esame delle carte di lavoro predisposte dal precedente revisore contabile (per quanto riguarda la società Space3 SpA ante fusione). l'analisi dei principi contabili adottati nei precedenti esercizi, lo studio e la valutazione delle principali procedure che costituiscono il sistema di controllo contabile interno.

Durante tale fase, inoltre, provvederemo ad identificare e valutare le principali procedure informatiche utilizzate dalla società ed individueremo quali tra esse potranno essere oggetto di esame mediante l'uso di software di revisione.

Sulla base dei risultati che emergeranno da tali attività provvederemo a predisporre la strategia di revisione, definendo la natura, l'estensione e la tempistica delle procedure di revisione da svolgere.

Partecipazioni e bilancio consolidato

Sulla base delle informazioni ottenute riferite al 31 dicembre 2016, le partecipazioni detenute dalla Vostra società in società controllate e collegate sono una componente significativa del bilancio d'esercizio; conseguentemente, al fine di poter esprimere il nostro giudizio professionale sul bilancio d'esercizio della società controllante Space3 SpA (Aquafil SpA Post Fusione) e sul bilancio consolidato in conformità ai Principi di Revisione di riferimento, è necessario che sia effettuata la revisione, con l'ampiezza che si rende necessaria, dei bilanci delle società partecipate.

L'ampiezza della revisione che deve essere condotta sui bilanci delle società partecipate viene determinata:

  • sulla base di quanto disposto Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 600 "La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)" e dal Regolamento Consob nº 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche per le società italiane ed estere controllate da società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o sulla base di altre leggi applicabili;
  • per le restanti partecipazioni secondo un criterio di importanza relativa, sia in termini quantitativi che qualitativi, nel contesto del bilancio d'esercizio e nel contesto del bilancio consolidato, come più diffusamente trattato nell'Allegato C che descrive le principali tecniche

di revisione sommaria.

Nell'Allegato D sono riportate le attività di revisione sui bilanci delle società partecipate.

Sulla base della situazione delle partecipazioni al 30 giugno 2017, l'ampiezza dei lavori di revisione sui bilanci delle società partecipate è individuata anche nell'Allegato F. In tale allegato sono inoltre indicati i parametri per la determinazione dello status di revisore principale ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento Emittenti1 e le informazioni richieste ai sensi della comunicazione Consob n° 96003556 del 18 aprile 1996.

In particolare la definizione della estensione degli interventi di revisione dei bilanci delle società controllate è basata sul peso che queste hanno sul bilancio consolidato in termini di fatturato e totale attivo. Qualora i rapporti di peso relativo sul bilancio consolidato delle varie controllate dovessero variare significativamente, sarà necessario riesaminare il piano di intervento al fine di garantirne adeguata copertura per il rilascio del nostro giudizio professionale sul bilancio consolidato.

Per quanto attiene alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato, le procedure di revisione previste sono quelle descritte nell'Allegato G della presente proposta conformemente a quanto previsto nell'Allegato 1 al Principio di Revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali raccomandato dalla Consob con delibera nº 10867 del 31 luglio 1997. L'elenco non è da considerarsi esaustivo in quanto il revisore potrà decidere di svolgere procedure di verifica di altro tipo che si dovessero rendere necessarie in relazione alla natura dell'attività esercitata dalle imprese oggetto di revisione.

Altri soggetti incaricati della revisione

Come indicato dall'articolo 10 quinquies, comma 1, del Decreto il revisore di un gruppo di imprese assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 del Decreto, per la relazione di revisione di cui all'art. 10 del Regolamento Europeo nº 537/2014 e per la relazione aggiuntiva destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento Europeo nº 537/2014. A tal fine, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dal Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 600, "La revisione del bilancio del gruppo - Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti", e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione degli altri soggetti incaricati della revisione delle società appartenenti al Gruppo.

$1$ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

La Vostra società si impegna a fare in modo che:

  • $(a)$ la nostra società possa esaminare, oltre ai suddetti documenti, anche la documentazione del lavoro svolto dagli altri soggetti incaricati della revisione delle società appartenenti al Gruppo, ivi inclusa la valutazione del sistema di controllo interno e le conclusioni relative a tutti gli aspetti significativi dell'incarico;
  • $(b)$ la nostra società possa esaminare, sulla base dei suddetti documenti, le carte di lavoro predisposte dagli altri soggetti incaricati della revisione per l'espletamento del loro incarico:
  • $\left( \text{c} \right)$ la nostra società sia autorizzata ad ottenere i documenti e le notizie utili dagli altri soggetti incaricati della revisione e direttamente dalla direzione delle società i cui bilanci sono esaminati da altri soggetti incaricati della revisione, con la possibilità di svolgere autonomamente quelle procedure di revisione che ritenga necessarie, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli;
  • $(d)$ il lavoro degli altri soggetti incaricati della revisione comporti l'esame dei bilanci redatti ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo e l'invio a noi del relativo giudizio professionale sulla base di istruzioni che saranno da noi emesse.

Tempi di esecuzione degli interventi di revisione

I nostri interventi saranno programmati sulla base delle ragionevoli esigenze della Vostra direzione amministrativa, nonché del presupposto che la documentazione da esaminare ci venga resa disponibile tempestivamente ed in tempo utile al fine di effettuare le nostre verifiche nei periodi di seguito individuati.

Per i controlli sul bilancio d'esercizio avremo riguardo, ove possibile, alle esigenze della Vostra direzione amministrativa, tenendo comunque presente i termini di rilascio delle nostre relazioni nel presupposto che la documentazione oggetto di esame ci sia resa disponibile nei tempi previsti dalla normativa medesima, in ogni caso, in tempi congrui per permetterci di effettuare un esame adeguato e completo della stessa, prima del deposito del bilancio presso la sede sociale. Per i controlli da eseguirsi ai sensi ed in conformità all'articolo 14 comma 1 lettera (b) del Decreto, i nostri interventi avranno luogo periodicamente nel corso dell'esercizio ed avranno ad oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale.

La Vostra società avrà cura di fornirci tutta la collaborazione, l'assistenza ed il supporto necessario ed utile al corretto e puntuale svolgimento del nostro incarico, ivi incluso il libero accesso del nostro personale incaricato alle Vostre banche dati e la disponibilità dei Vostri centri elaborazione dati all'utilizzo del nostro software di supporto all'attività di revisione.

La Vostra Società si impegna inoltre a fornire al personale professionale di PricewaterhouseCoopers SpA, che operi presso la sede principale o presso eventuali Vostre sedi secondarie, la disponibilità di un accesso ad internet al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico che necessitino di connettività remota ai nostri server aziendali.

Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della $\overline{\mathcal{A}}$ revisione

Personale impiegato $4.1$

Il responsabile dell'incarico sarà il Dott Alberto Michelotti, nella sua qualità di partner di PwC SpA.

Al termine del settimo esercizio del presente incarico sarà necessario procedere alla sostituzione del socio responsabile dell'incarico, come previsto dall'articolo 17, comma 4 del Decreto.

L'eventuale sostituzione del socio responsabile dell'incarico, anche per altri motivi ad oggi non prevedibili, sarà prontamente comunicata alla Vostra società.

Si comunica che ai fini dell'articolo 115-bis del DLgs nº58/1998, la nostra società potrà avere accesso ad informazioni privilegiate e che pertanto la persona di riferimento per ogni eventuale comunicazione in tale ambito è il socio responsabile dell'incarico.

Tempi $4.2$

La stima del numero delle ore è stata determinata tenendo conto degli elementi informativi acquisiti in merito all'attività e all'organizzazione aziendale, alle caratteristiche del sistema di controllo interno quali ci sono stati configurati, nonché della conseguente valutazione preliminare del rischio di revisione, avendo inoltre come riferimento i parametri dimensionali e le caratteristiche del settore specifico di appartenenza della società.

Onorari ed altre spese $4.3$

Il criterio di calcolo degli onorari è basato sul livello di responsabilità ed esperienza del nostro personale professionale, tenuto conto del tempo da noi ritenuto necessario per assolvere l'incarico.

Sulla base di quanto esposto precedentemente, avendo come riferimento l'ultimo bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato e la struttura della società e del Gruppo Aquafil Post Fusione così come illustrateci, la quantificazione dei nostri onorari, per singolo esercizio, è la seguente:

Ore Onorari/Euro
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio di Space3 SpA
(Aquafil SpA Post Fusione)
1.355 125.055
Incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo
Space 3 (Gruppo Aquafil Post Fusione)
380 39.375
Totale 1.735 164.430
Incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale
abbreviato consolidato a partire dal 30 giugno 2018
375 39.800

Gli onorari sono inclusivi delle procedure necessarie per l'espletamento di tutte le seguenti attività necessarie per:

  • $1)$ la predisposizione e la condivisione con il Collegio Sindacale e con il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione del Piano di attività di revisione legale comprensivo anche del Risk assessment e materialità, della sintesi delle principali procedure di revisione nonché del processo di comunicazione;
  • l'espletamento delle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale di $2)$ cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile e dell'articolo 14 comma 1, lett. b) del DLgs 39/2010, come modificato dal DLgs nº 135/2016 disciplinate dal Principio di revisione (SA Italia) 250B;
  • l'emissione della Relazione di Revisione sia sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 14 3) comma 2 del DLgs 39/2010, come modificato dal DLgs nº 135/2016, nonché dall'articolo 156 del Dlgs 58/1998 e dai Principi di Revisione ISA (Italia) dal 700 al 720 e SA (Italia) 720B;
  • l'emissione della Relazione di Revisione sia sul bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 14 $4)$ comma 2 del DLgs 39/2010, come modificato dal DLgs nº 135/2016, nonché dall'articolo 156 del Dlgs 58/1998 e dai Principi di Revisione ISA (Italia) dal 700 al 720 e SA (Italia) 720B;
  • l'emissione della Relazione al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione $(5)$ predisposta ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del DLgs 39/2010, come modificato dal DLgs $n^{\circ}$ 135/2016;
  • la redazione e l'invio a CONSOB della "Scheda dell'attività di controllo" predisposta in $6)$

ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni:

  • l'emissione della Relazione di Revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato 7) consolidato al 30 giugno per il periodo intermedio a partire dal 30 giugno 2018;
  • 8) la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali come previsto dal DLgs 471/1997 e dal DPR 322/1998 come modificati dalla legge nº244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008);
  • lo svolgimento di regolari incontri con la Direzione ed il Collegio Sindacale ed il $9)$ Comitato per il Controllo Interno e la Revisione, al fine di un reciproco scambio di dati ed informazioni relativi all'espletamento delle rispettive funzioni di controllo;
  • la predisposizione, se ritenuto necessario ed opportuno, di una Lettera di $10)$ Raccomandazioni e suggerimenti sul sistema di controllo interno;
  • $11)$ l'esecuzione delle attività di coordinamento e di acquisizione dei risultati dei lavori di revisione svolti dagli altri revisori sulle società del Gruppo;
  • l'analisi delle poste fiscali attraverso l'utilizzo dei nostri specialisti interni; $12)$
  • le attività di "indagine conoscitiva" effettuate sulle società incluse nel bilancio $13)$ consolidato di Gruppo come indicate nell'Allegato D.

Gli importi indicati non comprendono:

  • gli onorari da riconoscere ai revisori delle singole società controllate ed incluse nel bilancio $(i)$ consolidato:
  • $(ii)$ l'IVA, le spese vive e di segreteria, da fatturarsi in base al costo sostenuto, né il contributo di vigilanza a favore della Consob, che vi sarà addebitato annualmente in funzione della percentuale contributiva vigente al momento dell'addebito. Qualora la misura del contributo dovesse essere modificata da successivi provvedimenti, provvederemo ad applicare il nuovo contributo, operando i conguagli del caso.

Il preventivo dettagliato degli onorari è fornito nell'Allegato E.

Tramite l'accettazione della presente proposta, la Vostra società riconosce ed accetta l'ammontare degli onorari come sopra quantificati ed indicati. Eventuali variazioni degli onorari potranno intervenire in presenza delle circostanze come dettagliate al punto 4.3 dell'Allegato A "Condizioni generali di contratto". Qualsiasi osservazione od eccezione riguardante la quantificazione dei nostri onorari dovrà essere comunicata per iscritto, al socio responsabile dell'incarico, tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni dalla data di emissione della nostra relazione. Decorso tale termine, la quantificazione degli onorari fatturati sarà definitivamente acquisita tra le parti, con espressa rinuncia ad ogni successiva contestazione.

Resta inteso che gli onorari come sopra indicati non comprendono quelli relativi a pareri e/o osservazioni che potranno esserci da Voi richiesti ai sensi ed in conformità alle disposizioni del Codice Civile e/o di leggi speciali.

I nostri onorari saranno fatturati come segue:

All'inizio dei lavori 40 per cento
All'inizio della fase finale 50 per cento
Alla consegna della relazione 10 per cento

Le spese ed ogni altro costo saranno fatturati quando sostenuti.

La Vostra società si impegna a pagare il corrispettivo entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte nostra, della relativa fattura.

Situazioni di incompatibilità $\overline{5}$

Le situazioni di incompatibilità sono disciplinate dagli articoli 10 e 17 del Decreto e dagli articoli dal 149-quater al 149-undecies del Regolamento Emittenti poste le definizioni dell'articolo 149-bis del medesimo Regolamento, adottato con delibera Consob nº 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La nostra società provvede a verificare l'insussistenza, da parte nostra, delle situazioni di incompatibilità previste dai vigenti regolamenti, delibere e comunicazioni della Consob sopracitate.

Il presente incarico è da intendersi sospensivamente condizionato all'esito positivo delle verifiche circa l'insussistenza delle predette cause di incompatibilità.

La Vostra società si impegna, nel corso dello svolgimento dell'incarico, a collaborare alla raccolta delle informazioni relative alla ricostruzione del Vostro Gruppo. Resta inteso che, qualora non ci venga segnalata alcuna variazione durante lo svolgimento dell'incarico, riterremo che non sono intercorse modifiche rispetto alle citate informazioni.

Rammentiamo che sia la Vostra società, che la nostra, dovranno evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto, in materia di incompatibilità, dai provvedimenti della Consob sopra richiamati e che comunque possano compromettere il requisito dell'indipendenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Tali divieti si intendono recepiti fin da ora nel rapporto contrattuale che abbia ad instaurarsi qualora ci venga conferito l'incarico di revisione.

La Vostra società dà atto di conoscere la normativa vigente in materia di incompatibilità e si impegna a rispettare e a collaborare con la nostra società per adempiere agli obblighi di legge. A tal fine nell'Allegato H sono indicati i nominativi dei soci, degli associati fondatori e dei componenti degli

organi di amministrazione della nostra società e delle entità appartenenti alla rete PwC Italia. Per quanto concerne le entità non italiane appartenenti alla rete PwC, sono consultabili, con riferimento al singolo territorio, sul sito www.pwc.com/legalentitylisting.

6 Documenti finali

Le relazioni che saranno emesse al termine del lavoro di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo saranno redatte in linea con quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto e 156 del DLgs 58/1998 e dai Principi di Revisione ISA (Italia) dal 700 al ISA (Italia) 720 e SA (Italia) 720B.

La relazione che sarà emessa al termine del lavoro di revisione limitata sul bilancio semestrale abbreviato sarà redatta in ottemperanza a quanto raccomandato dalla Consob con Delibera nº 10867 del 31 luglio 1997. Detta relazione indicherà che le procedure di verifica non costituiscono una revisione legale completa secondo i Principi di Revisione e pertanto non consentiranno di esprimere un giudizio professionale di revisione.

In osservanza alle regole della nostra professione, le nostre relazioni (e/o traduzioni in altra lingua) non possono essere riprodotte né rese disponibili disgiuntamente dai fascicoli completi di bilancio cui esse si riferiscono. Nel caso di riproduzione a mezzo stampa e/o mediante qualsivoglia altro mezzo di diffusione (e.g. internet) così come nel caso di traduzioni in altra lingua del bilancio congiuntamente alla nostra relazione di revisione, o altro possibile utilizzo, sarà necessaria la nostra preventiva approvazione scritta.

Condizioni generali di contratto $\overline{7}$

Le condizioni generali che regolano lo svolgimento dell'incarico di revisione oggetto della presente lettera sono dettagliate nell'Allegato A "Condizioni generali di contratto" che costituisce parte integrante della presente lettera.

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.

Vorrete quindi cortesemente provvedere alla trasmissione della presente al Collegio Sindacale, per quanto di sua competenza, e, conseguentemente, assicurarvi che ci pervenga comunicazione per iscritto circa il conferimento dell'incarico di revisione, sulla base di quanto deliberato al riguardo da parte dell'Assemblea degli Azionisti/dei soci della Vostra società, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 17 comma 1 del Decreto e dall'articolo 16 del Regolamento Europeo nº 537/2014.

********************

Ci auguriamo che la presente Lettera d'Incarico, come definita al punto 1 dell'Allegato A "Condizioni generali di contratto", che forma parte integrante della presente Lettera d'Incarico sia in accordo con le Vostre aspettative e ci permetta di rendere alla Vostra società un servizio proficuo e di reciproca soddisfazione.

Distinti saluti

PricewaterhouseCoopers SpA

fleesell

Alberto Michelotti (Partner)

Abbiamo letto il contenuto della Lettera di Incarico ed accettiamo integralmente le condizioni contrattuali in essa contenute.

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante di Space3 SpA -Aquafil SpA Post Fusione)

(nome e cognome leggibili del legale rappresentante di Space3 SpA - Aquafil SpA Post Fusione e qualifica aziendale)

Approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Space3 SpA dichiara di aver letto e di approvare espressamente le condizioni contenute nei seguenti articoli del contratto:

Articolo 2, lett.(a), par. 8 (Natura dell'incarico - principi di revisione); Articolo 2, lett. (a), par. 7 (Natura dell'incarico – principi di revisione); Articolo 4.3 (Onorari ed altre spese), nonché ai seguenti articoli dell'Allegato $\overline{A}^*$ Condizioni generali di contratto": Articolo 2.3.1, ultimo capoverso (Trattamento dei dati personali); Articolo 3 (Comunicazioni elettroniche); Articolo 5 (Consulenti esterni); Articolo 6.6 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLgs 231/2001)); Articolo 7 (Foro competente e legge applicabile).

(firma del legale rappresentante di Space3 SpA – Aquafil SpA Post Fusione)

SPACE3 SPA (AQUAFIL SPA POST FUSIONE)

PROPOSTA PER L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DEL DLGS 39/2010 E DEL DLGS 58/1998, PER GLI ESERCIZI DAL 2017 AL 2025

Indice degli allegati

  • A Condizioni Generali di contratto
  • B La revisione del bilancio
  • C Cenni sulle tecniche di revisione sommaria nell'ambito della revisione di un gruppo
  • D Tabella con il dettaglio delle attività di revisione effettuate sulle società partecipate
  • E Preventivo dettagliato dei nostri onorari per singolo esercizio
  • F Tabella incarichi ai fini della determinazione dello status di revisore principale e della revisione delle controllate ai sensi dell'art. 151 del Regolamento Emittenti e della Comuniczione Consob n° 96003556 del 18 aprile 1996
  • G Procedure per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato
  • H Elenco soci, associati fondatori ed amministratori delle entità appartenenti alla rete PwC Italia

Introduzione

Qui di seguito sonoriportate le condizioni generali (di seguito anche le "Condizioni Generali di Contrato") che regolano lo svolgimento da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("noi" o "PwC") dei servizi dettagliati nella lettera di cui il presente documento costituisce allegato (la "Lettera"). La Lettera, le Condizioni Generali di Contrato, la Lettera degli onorari (nel caso sia separata dalla Lettera) ed eventuali altri allegati alla Lettera costituiscono la lettera d'incarico tra la Società e PwC (di seguitoanche la "Lettera d'Incarico"). Il successivo paragrafo 8 contiene la definizione dei termini usati nel Contratto, se non già definiti nello stesso.

1 Servizi

I servizi che Vi forniremo sono quelli descritti nella Lettera d'Incarico (i "Servizi") cui si rimanda sia per termini che contenuti.

2 Confidenzialità e aspetti correlati

2.1 Confidenzialità

  • 2.1.1 Le Informazioni confidenziali saranno adeguatamente trattate al fine di preservarne il carattere di confidenzialità.
  • 2.1.2 Potremo comunicare le Informazioni confidenziali a soggetti terzi, ivi inclusi i consulenti di PwC e altre società del network PwC con sede in Italia o all'estero, ove ciò si renda necessario ai fini dello svolgimento dei Servizi e/o della conservazione della relativa documentazione.
  • 2.1.3 Subordinatamente a quanto specificato nel paragrafo 2.1.1, potremo citare lo svolgimento dei Servizi ai nostri clienti, attuali e futuri, come referenza dei nostri servizi professionali.
  • 2.1.4 Vi comunichiamo, inoltre, che ai fini dell'articolo 115-bis del DLgs 58/1998, PwC potrà avere accesso ad informazioni privilegiate e che pertanto la persona di riferimento per ogni eventuale comunicazione in tale ambito è il Responsabile dell'incarico.

2.2 Relazioni con altri clienti

  • 2.2.1 Potrebbe verificarsi il caso in cui PwC fornisca servizi professionali a clienti che siano concorrenti della Società o i cui interessi possano rivelarsi in conflitto con quelli della stessa.
  • 2.2.2 Anche se ciò dovesse accadere, la Società accetta sin d'ora di non porre limitazioni alla nostra possibilità di prestare servizi a tali clienti con l'intesa che non useremo Informazioni confidenziali ottenute da Voi a favore di tali clienti, né a Vostro beneficio Informazioni confidenziali ottenute da tali clienti.

2.3 Trattamento dei Dati Personali

  • 2.3.1 Ai fini dello svolgimento dell'incarico, PwC potrebbe venire a conoscenza di dati personali in titolarità o, comunque, nella disponibilità della Società e protetti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il "Codice Privacy"). In particolare, PwC potrebbe venire a conoscenza di dati personali, anche sensibili e giudiziali, relativi ai dipendenti, clienti/fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziali, etc. della Società (o delle società del proprio gruppo) o di terzi (cumulativamente,i "Dati"). A questo riguardo, PwC conferma che i Dati:
  • (a) Saranno trattati al solo fine di svolgimento dell'incarico conferito, ivi inclusa l'esecuzione delle procedure di indipendenza, risk management e controllo qualità obbligatoriamente previste dalle policy adottate dalla rete PwC e/o da norme di comportamentoprofessionale,nonché degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
  • (b) saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali che informatici e saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici. I dati saranno conservati presso società italiane oestere. In ogni caso, sarà garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza;

  • (c) potranno essere comunicati a collaboratori esterni e fornitori di servizi di cui PwCsi avvale per lo svolgimento dell'incarico o per la conservazione dei Dati, nonché a organismi pubblici nazionali ed internazionali, organi giudiziari nell'ambito di procedimenti civili, penali ed amministrativi, nonché ad altri terzi ai fini di esecuzione dell'incarico o in virtù di disposizioni di legge e/o di regolamenti, nazionali o esteri, o in esecuzione di ordini emessi da una pubblica autorità od ancora per rispettare norme professionali applicabili a PwC;

  • (d) potranno essere comunicati ad altre società del network PwC con sede in Italia o all'estero, al fine di permettere alle stesse di svolgere le procedure di indipendenza, risk management e controllo di qualità obbligatoriamente previste dalle policy adottate dal network PwC, oppure ai fini di svolgere l'incarico conferito ove fosse necessario od opportuno un loro coinvolgimento.

Il titolare del trattamento dei Dati acquisiti in esecuzione dei Servizi sarà PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91 ed il responsabile del trattamento sarà il Responsabile dell'incarico. In ogni caso l'elenco dei responsabili del trattamentodei Dati Personali individuati ai fini del Codice sopra richiamato è consultabile presso gli uffici della nostra società.

Dal canto suo la Società:

  • (a) conferma che i Dati sono stati raccolti e trasmessi a PwC nel pieno rispetto della normativa applicabile e, pertanto, consentono a PwCdi effettuare un trattamento lecito degli stessi ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
  • (b) ribadisce che agli interessati è stata rilasciata adeguata informativa ai sensi dell'articolo 13, Codice Privacy, e che gli interessati stessi hanno rilasciato, ove necessario, il relativo consenso alla comunicazione dei Dati a PwC nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
  • (c) prende atto che la mancata disponibilità dei Dati può rendere più difficile, più costosa ed, in alcuni casi, impossibile l'esecuzione dell'incarico da parte di PwC.

Al contempo, la Società si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne PwC da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo od onere in cui quest'ultima dovesse incorrere per la violazione da parte della Società di uno o più degli obblighi poc'anzi indicati o per eventuali azioni orichieste degli interessati promosse a seguito dell'utilizzo dei Dati da parte di PwC.

  • 2.3.2 PwC segnala, altresì, che i recapiti della Società (indirizzo fisico, indirizzi e-mail di competenza, etc) potrebbero anche essere utilizzati da parte di PwC e/o di altre società aderenti alla rete PwC, al fine di:
  • (a) svolgere indagini di mercato, servizi di benchmarking e/o marketing, invio di materiale informativo e di aggiornamento su materie di interesse analoghe a quelle che costituiscono oggetto dell'incarico;
  • (b) effettuare analisi di carattere statisticoed attività di gestione accentrata delle informazioni relative ai clienti ed ai servizi prestati loro, al fine di monitorare e migliorare i servizi svolti e di proporre in maniera più efficiente ulteriori prestazioni professionali analoghe a quelle che costituiscono oggetto dell'incarico.

Con riferimento all'attività di cui al presente capoverso, sarà sempre consentito alla Società di rifiutare il trattamento delle proprie coordinate di posta elettronica al momento di invii di eventuali comunicazioni.

2.3.3 PwC si obbliga, sin da ora, a mantenere riservati i dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento dei Servizi e ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata tutela degli stessi, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto.In aggiunta, tutti gli amministratori e dipendenti di PwC sono tenuti al segreto previsto dall'articolo 2407 del Codice Civile.

Gli obblighi poc'anzi previsti non potranno mai limitare o impedire a PwC l'uso di conoscenze inerente il contenuto di tali dati ed informazioni ottenute durante lo svolgimento dell'incarico

che siano stati: (a) previamente acquisiti; (b) indipendentemente acquisiti; (c) acquisiti da terzi liberi da restrizioni o limitazioni all'uso ovvero (d) che siano o divengano di dominio pubblico senza alcuna violazione dei termini e delle condizioni della presente proposta di incarico.

Gli obblighi di riservatezza poc'anzi indicati avranno effetto anche oltre la data in cui sarà stato ultimato lo svolgimento dei Servizi.

Nell'ipotesi in cui i dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento dei Servizi dovessero essere comunicati ad altre società aderenti alla rete PwCin conformità a quanto indicato al precedente paragrafo 2.3.1, PwC garantisce il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza previsti dalpresente paragrafo anche da parte delle società destinatarie dei dati.

3 Comunicazioni elettroniche

  • 3.1 Nello svolgimento dei Servizi è possibile che alcune comunicazioni vengano effettuate elettronicamente. Tuttavia, è risaputo che la sicurezza e l'integrità delle comunicazioni elettroniche non possonoessere garantite in maniera assoluta; le informazioni possono essere intercettate, manomesse, perse, arrivare in ritardo o incomplete o comunque possono essere condizionate e non essere completamente affidabili e sicure. Riconosciamo che gli attuali sistemi e le metodologie di trasmissione possono essere soggetti a tali rischi, pertanto PwC e la Società concordano di utilizzare entrambi procedure ragionevoli finalizzate all'identificazione dei virus più comuni.
  • 3.2 PwC e la Società si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tali rischi e che comunque accettano lo scambio di comunicazioni elettroniche. PwC e la Società saranno responsabili della protezione del proprio sistema informatico in relazione alle comunicazioni elettroniche. Tuttavia, salvo in caso di dolo o colpa grave, sia PwC (compresi i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori esterni) che la Società non saranno ritenuti responsabili nei confronti dell'altra parte per danni causati o che derivino dall'intercettamento, manomissione, perdita, distruzione, tardo o mancato arrivo di queste comunicazioni elettroniche o del loro essere altrimenti danneggiate o manomesse.
  • 3.3 Qualsiasi informazione e/o documentoinviato da PwC in formato elettronico sarà valido ed efficace solo se il relativo contenuto sarà confermato da successiva comunicazione scritta, controfirmata dal Responsabile dell'incarico. In ogni caso, prima di porre affidamento sul contenuto dei dati trasmessi elettronicamente, sarà cura della Società chiedere a PwC una copia cartacea a conferma di quanto da questa ultima trasmesso in formato elettronico.Se la Società desidera proteggere con una password la totalità o parte dei documenti trasmessi, siamo disponibili a concordare con la Società le procedure appropriate.

4 Onorari

  • 4.1 Il dettaglio degli onorari per la prestazione dei Servizi, il cui ammontare è stato concordato con la Società, è esposto, nella Lettera o, se esistente, nella Lettera degli onorari che forma parte integrante di questa Lettera d'Incarico.
  • 4.2 L'ammontare degli onorari è stato stimato sulla base delle precedenti nostre esperienze peri Servizi resi in situazioni simili a quella oggetto del presente incarico, e potrà pertanto essere modificata nell'ipotesi in cui riscontrassimo, nel corso della nostra attività, difficoltà od aggravi di qualunque natura tali da determinare un nostro impegno maggiore o comunque diverso da quello indicato nella presente Lettera d'Incarico. Sarà nostra cura comunicare alla Società tali eventuali modifiche della stima in modo da poter conseguentemente concordare l'adeguamento del corrispettivo pattuito.
  • 4.3 Nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse,a mero titolo esemplificativo,variazioni significative nella struttura ed attività della Società e/o del gruppo di cui fa parte la Società, problematiche di continuità aziendale o specifiche situazioni che necessitano di approfondimenti di natura tecnica, istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, cambiamenti normativi, cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione, oppure altre

circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l'impiego di tempi superiori rispetto a quanto stimato nella presente proposta,sarà premura di PwC informare la Società al fine di addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella Lettera d'Incarico e alla quantificazione dei relativi onorari. In particolare, ad oggi non è quantificabile l'effetto sui tempi stimati perlo svolgimento dell'incarico oggetto della Lettera d'Incarico dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo N° 537/2014, del Decreto Legislativo n. 135/2016, nonché da possibili chiarimenti e/o prassi ufficiali condivisi con le competenti autorità di vigilanza, o di altri cambiamenti normativi, o di cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione che potessero avvenire nel corso del periodo cui l'incarico in oggetto fa riferimento. Anche in tale circostanza, sarà premura di PwCinformare la Società tempestivamente di un eventuale variazione dei tempi stimati per lo svolgimento dell'incarico al fine di addivenire concordemente alla definizione di eventuali variazioni dei nostri onorari.

  • 4.4 Qualsiasi osservazione od eccezione riguardante la quantificazione degli onorari dovrà essere comunicata per iscritto, al socio responsabile dell'incarico, tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni dalla data di emissione della relazione. Decorso tale termine, la quantificazione degli onorari fatturati sarà definitivamente acquisita tra la Società e PwC, con espressa rinuncia ad ogni successiva contestazione.
  • 4.5 Le condizioni di pagamento sono esposte nelle Lettera.
  • 4.6 Gli onorari sono indicati con riferimento alle tariffe in vigore al momento della sottoscrizione della Lettera di Incarico e verranno aumentati annualmente, in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita (indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

5 Consulenti esterni

  • 5.1 Qualora ritenessimo necessario od opportuno, al fine del corretto svolgimento dei Servizi, richiedere l'intervento, l'assistenza, la consulenza od altro supporto di consulenti esterni oppure di altra entità giuridica appartenente alla rete PwC, in relazione ad aspetti specifici particolarmente complessi ovvero attinenti a materie tecnicamente diverse dalla revisione contabile, comunicheremo alla direzione amministrativa della Società che utilizzeremo, per l'esame di tale aspettospecifico, i servizi di un consulente esterno. Salvo espresso e tempestivo diniego da parte della Società procederemo a conferire tale incarico al consulente terzo ed aggiungeremo al nostro corrispettivo, come concordato, il costo relativo a questo ulteriore non previstosupporto esterno.
  • 5.2 La Società si impegna a non citare in giudizio altre organizzazioni PricewaterhouseCoopers o i loro Dipendenti in relazione allo svolgimento dei Servizi. I rapporti fra la Società ed i soci e dipendenti delle altre organizzazioni della rete PricewaterhouseCoopers si intenderanno come se intrattenuti con PwC.
  • 5.3 La Società si impegna a non citare in giudizio, anche a titolo personale, i Dipendenti di PwC in connessione allo svolgimento dei Servizi; questa limitazione non pregiudica in alcun modo le loro responsabilità derivanti da loro comportamenti od omissioni.
  • 5.4 Il contenuto dei paragrafi 5.2 e 5.3 si intende espressamente concordato in favore dei Dipendenti di PwC e delle altre organizzazioni della rete PricewaterhouseCoopers coinvolte nello svolgimento dei Servizi, nonché dei rispettivi Dipendenti (collettivamente i "Beneficiari"). Voi accettate che ciascuno dei Beneficiari possa fare affidamento su quantostabilito al presente paragrafo.

6 Aspetti di carattere generale

6.1 Diritti di proprietà intellettuale – La Società riconosce espressamente che, al fine di svolgere i Servizi, PwC utilizzerà in varia misura il know-how e le conoscenze tecnologiche, gestionali, organizzative, metodologiche e di altro genere sviluppate dal network PricewaterhouseCoopers. A questo proposito, è espressamente convenuto sin da ora che la Società

non avrà né otterrà,a qualunque titolo, alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul knowhow o sulle conoscenze poc'anzi indicate che sono e rimarranno in titolarità esclusiva del network PricewaterhouseCoopers. Fermo restando quanto sopra, Voi riconoscete espressamente che a PwC spetta la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui fogli elettronici, sui data-base e sul loro contenuto, nonché sulle soluzioni metodologiche e tecnologiche, sulle informazioni e conoscenze e, più in generale, su tutto il know-how, sviluppati nel corso dello svolgimento dei Servizi. Di conseguenza, PwC è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui fogli di lavoro, sul rapporto o sui rapporti emesso/i da PwC e, più in generale, su tutta la corrispondenza. Fermo restando quanto sopra, Vi viene concessa la facoltà di fotocopiare tali documenti nel rispetto di quanto statuito nella Lettera d'Incarico. Subordinatamente a quanto contenuto nel paragrafo 2.1.1, qualsiasi foglio elettronico, database, modalità di utilizzo dei sistemi informativi, delle idee, dei concetti, delle informazioni ed in generale di tutto il know-how sviluppato nello svolgimento dei Servizi potrà essere utilizzato da PwC nel modo ritenuto più appropriato, incluso l'utilizzo in favore di o da parte di altri nostri clienti, senza alcun obbligo nei confronti della Società.

  • 6.2 Validità dei termini contrattuali Nel caso in cui uno più termini della presente Lettera d'Incarico dovessero essere considerati, in tutto in parte, invalidi tali termini dovranno essere considerati come esclusi dalla Lettera d'Incarico. La validità degli altri elementi del Lettera d'Incarico non risulterà compromessa.
  • 6.3 Lettera d'Incarico La presente Lettera d'Incarico che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo concluso tra la Società e PwC, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato od integrato esclusivamente per atto scritto.
  • 6.4 Termini contraddittori Nel caso in cui vi siano termini contraddittori fra quelli contenuti nella Lettera, nelle Condizioni Generali di Contratto ed in ogni altro documento facente parte della Lettera d'Incarico, si conviene che prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto salvo il caso in cui tali termini siano stati espressamente modificati con la Lettera, con un richiamo specifico al paragrafo sostituito omodificato. In caso di contrasto tra il contenuto della Lettera e quello di ogni altro documento diverso dalla Condizioni Generali di Contratto facente parte della Lettera d'Incarico, prevarrà il contenuto della Lettera.

6.5 Obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio

  • 6.5.1 PwC è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio ed, in particolare, a svolgere la c.d. adeguata verifica della clientela prima di dare esecuzione all'incarico.
  • 6.5.2 Ai sensi di tale normativa, la Società si obbliga a fornire a PwC i documenti e le informazioni, che saranno dalla stessa richiesti, relativamente alla Società e ai firmatari della Lettera d'Incarico, nonché all'eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno essere trasmessi con la massima tempestività, onde consentirci di svolgere puntualmente gli adempimenti di verifica previsti dalla normativa.
  • 6.5.3 L'omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della Normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile a PwC conformarsi alla stessa. Conseguentemente la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l'esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dal DLgs 231/2007.

6.6 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001

6.6.1 A seguito dell'adozione, da parte di PwC, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, ("Modello Organizzativo") ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 si rende necessario delineare l'importanza di questo aspettonell'ambito dei rapporti contrattuali intrattenuti con Voi. Vi invitiamo pertanto a visionare un estratto del nostro Modello Organizzativo reperibile nel sito internet: www.pwc.com/it e Vi chiediamodi impegnarVi

(e di fare in modo che i Vostri dipendenti e collaboratori ottemperino conseguentemente a tale impegno) al rispetto dei principi comportamentali delineati nel Modello Organizzativo, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per l'avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto. Un'eventuale Vostra inosservanza dei principi comportamentali previsti nel nostro Modello Organizzativo sarà valutata anche ai fini della tutela dei nostri diritti ed interessi, tenendo comunque conto dell'oggetto, delle finalità e dello scopo dei Servizi da svolgere. Eventuali violazioni del Modello Organizzativo odelle norme ivi richiamate delle quali possiate venire a conoscenza nell'ambito del nostro rapporto contrattuale devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza di PwC.

6.7 Obblighi in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009)

  • 6.7.1 Nel caso in cui le attività oggetto della Lettera d'Incarico siano svolte presso la sede della Società o in altro luogo dalla stessa indicato ("Sede di svolgimento dei Servizi"), sarà garantita al nostro personale preposto la disponibilità di locali, mezzi ed attrezzature idonei ai sensi del DLgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro - TUSSL").
  • 6.7.2 Ai sensi dell'art. 26 del TUSSL, la Società è tenuta a consegnare, prima che il nostro personale acceda alla Sede di svolgimento dei Servizi, la documentazione e la necessaria informativa riguardante le misure di sicurezza sul lavoro adottate presso la sede stessa o presso le sedi o gli uffici periferici eventualmente coinvolti.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente a PwC eventuali e/o successive variazioni concernenti i rischi relativi alla salute e sicurezza.

Qualora si venissero a creare rischi da interferenze, al momento non identificabili, la Società si impegna a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ("DUVRI"), da allegare alla presente Lettera di Incarico, con specifica indicazione dei relativi costi per la sicurezza. Inoltre, nel caso di insorgenza di nuove fonti di rischio, la Società provvederà ad aggiornare ed integrare il suddetto documento.

6.7.3 Nel caso in cui il luogo indicato dalla Società quale Sede di svolgimento dei Servizi dovesse essere gestito e/o dovesse trovarsi nella disponibilità di terzi, la Società garantirà e fornirà al nostro personale preposto tutte le misure di sicurezza e le informazioni sopra indicate. A tale scopo, la Società si impegna ad informare i terzi eventualmente coinvolti dei diritti di PwC sopra indicati, prevedendo, allo scopo, idonea clausola all'interno dell'eventuale contratto che regola i rapporti tra la Società e i terzi interessati.

6.8 Costi per la sicurezza

  • 6.8.1 Avendo l'incarico ad oggetto l'esecuzione di Servizi di natura intellettuale che non comportano, conformemente anche a quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 26 del TUSSL, rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non vi sono costi in materia di sicurezza.
  • 6.8.2 Nel caso in cui la particolarità delle attività effettuate presso la Sede di svolgimento dei Servizi dovesse richiedere la predisposizione del DUVRI, i costi per la sicurezza saranno specificatamente indicati nell'ambito di tale ultimo documento.
  • 6.9 Connessioni La Società si impegna a fornire al personale professionale di PwC, che operi presso la sede principale o presso eventuali sedi secondarie della stessa la disponibilità di un accesso ad internet, al solo fine di consentire lo svolgimentodelle attività oggetto dell'incarico che necessitano di connettività remota ai nostri server aziendali.

7 Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione della Lettera d'Incarico o comunque che sia da questa originata, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, che

giudicherà secondo il diritto italiano.

8 Definizione dei termini

Definizione dei termini usati nella Lettera d'Incarico

  • 8.1 "Ognuno di noi" od ogni altro termine analogo si riferiscono a PricewaterhouseCoopers S.p.A., e la Società.
  • 8.2 "Società" o "Voi" significano il destinatario della Lettera d'Incarico.
  • 8.3 "Informazione confidenziale" ha il significato di ogni informazione o documento ricevuto da PwC o predisposto in relazione allo svolgimento dei Servizi e che sia contrassegnato dalla Società come confidenziale o sia manifestamente confidenziale ma non include ogni informazione che: (i) sia pubblicamente disponibile a tutti oche lo possa diventare senza violazione delle Condizioni Generali di Contratto qui stabiliti nel paragrafo 3.1; oppure(ii) sia stata a noi nota prima dell'inizio dei Servizi; oppure (iii) sia stata ottenuta da terzi che non hanno un vincolo di confidenzialità sulla stessa.
  • 8.4 "Dipendenti" identifica qualsiasi dipendente, sia alle dirette dipendenze che in forza di un contratto di servizi o similare,delle organizzazioni PricewaterhouseCoopers. Ai soli fini della presente Lettera d'Incarico, questa definizione di dipendenti comprende anche i partners PricewaterhouseCoopers, indipendentemente dalla forma giuridica dei loro rapporti con PricewaterhouseCoopers.
  • 8.5 "Modello Organizzativo" Insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate da PwCal fine di uniformarsi a quanto disposto dal D.lgs 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività.
  • 8.6 "Normativa Antiriciclaggio" Identifica gli obblighi previsti dal Dlgs 231 del 21 novembre 2007 e relativi provvedimenti attuativi, concernente la previsione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento alterrorismo.
  • 8.7 "Lettera degli onorari" identifica una lettera separata, concordata con la Società e che tratta dei nostri onorari.
  • 8.8 "Management": rappresenta la direzione di una società o di un business che fornisce a PwC informazioni relative allo svolgimento dei Servizi, come richiesto dal contesto operativo.
  • 8.9 "Organizzazioni PricewaterhouseCoopers" identifica qualunque organizzazione (sia essa costituita in forma societaria o di persone) che svolge una attività utilizzando, in tutto od in parte, nella propria ragione sociale il nome PricewaterhouseCoopers o che sia in qualche modo associata o corrispondente della Rete PricewaterhouseCoopers.
  • 8.10 "Responsabile dell'incarico" –Il professionista responsabile per la erogazione dei Servizi indicato nella Lettera.
  • 8.11 "Rete PricewaterhouseCoopers", "Rete", "Rete PwC" Organizzazione globale costituita dalle Organizzazioni PricewaterhouseCoopers, entità giuridiche separate ed indipendenti, a loro volta riunite sotto la membership di "PricewaterhouseCoopers International Limited", società di diritto inglese con funzione di coordinamento.

LA REVISIONE DEL BILANCIO

Al fine di esprimere il proprio giudizio professionale sul bilancio, il revisore deve svolgere un insieme di procedure generalmente definito "Esame completo" del bilancio.

Alcune fra le più importanti procedure di revisione, nell'ambito di un esame completo del bilancio, sono sinteticamente illustrate di seguito:

(a) Un adeguato studio e valutazione del sistema di controllo contabile interno al fine di determinare la natura e l'ampiezza delle procedure di revisione.

Il sistema di controllo contabile interno comprende la struttura organizzativa e tutte quelle procedure applicate nell'ambito di una società per salvaguardare il patrimonio, verificare la correttezza e la attendibilità delle registrazioni contabili e della documentazione, dare impulso alla efficienza operativa ed incoraggiare l'osservanza delle procedure stesse.

Oggetto della nostra analisi sono quegli aspetti che maggiormente possono influenzare l'attendibilità del bilancio d'esercizio nel suo complesso; non verranno quindi esaminati tutti gli aspetti organizzativi come nel caso di un eventuale incarico diretto a fornire un parere specifico sull'efficacia del sistema di controllo interno. Questa analisi non può quindi porre in evidenza tutte le eventuali carenze nel sistema di controllo interno.

  • (b) Per quelle aree ove il sistema di controllo contabile interno risultasse particolarmente affidabile, ed il revisore decidesse di fare affidamento su tale sistema, vengono definiti ed eseguiti programmi di lavoro di dettaglio, rivolti ai componenti più importanti del bilancio d'esercizio, destinati a verificare, sulla base di sondaggi di conformità, che le procedure del sistema di controllo interno siano in effetti operanti.
  • (c) Qualora i sondaggi di conformità evidenziassero gravi lacune ed errori nel sistema di controllo contabile interno questi verrebbero illustrati, con le possibili azioni correttive, in una specifica relazione destinata alla direzione e al Collegio Sindacale e diventerebbe necessario estendere il lavoro di revisione per valutare, nel loro complesso, le eventuali conseguenze sul bilancio d'esercizio.
  • (d) Verifica delle attività, accertamento delle passività, analisi dei costi e dei ricavi, dei proventi e delle spese sia in termini di corretta valutazione e classificazione contabile che di adeguata documentazione di supporto. Questa attività comprende, ad esempio:
  • osservazioni dirette di rilevazioni inventariali, verifica dei valori in cassa, ecc;
  • richiesta a terzi di informazioni e dati considerati necessari al fine della revisione (ad esempio banche, depositari titoli, società controllate e collegate, debitori e creditori, legali, fiscalisti);
  • verifica della documentazione agli atti, originata sia da terzi che dalla società.
  • (e) Esame degli eventi intercorsi fra la data di chiusura del bilancio e quella di emissione della nostra relazione, al fine di identificare quelli che potrebbero avere un effetto sul bilancio in esame o che dovrebbero essere considerati ai fini di una completa informativa di bilancio.
  • (f) Controllo della adeguatezza sostanziale dell'informativa di bilancio indipendentemente dai

LA REVISIONE DEL BILANCIO

criteri contabili seguiti. Tali aspetti riguardano la forma, la disposizione ed il contenuto del bilancio e della nota integrativa, la terminologia usata, la classificazione delle voci nei prospetti, ecc.

(g) Analisi della correttezza del presupposto della continuità aziendale utilizzato dagli amministratori della società ai fini della redazione del bilancio.

Riteniamo inoltre importante fare presente che l'incarico di revisore comporta i seguenti aspetti:

  • (i) Non rientra nelle funzioni del revisore effettuare registrazioni nei libri contabili; tuttavia il nostro lavoro prevede una disamina critica dei principi e dei metodi contabili in atto presso la società, con lo scopo di portare all'attenzione della direzione quelle eventuali modifiche che a nostro avviso sarebbero necessarie affinchè le scritture contabili rappresentino attendibilmente i fatti di gestione.
  • (ii) Il bilancio sottoposto a revisione deve essere approvato dalla direzione. In conformità ai principi di revisione di riferimento viene chiesto alla direzione della società di sottoscrivere una dichiarazione scritta attestante la attendibilità e completezza delle scritture contabili in base alle informazioni disponibili alla data dell'attestazione ed altre informazioni rilevanti ai fini della revisione.
  • (iii) Eventuali limitazioni posteci nello svolgimento del nostro lavoro saranno menzionate nella nostra relazione.
  • (iv) Non è compito del revisore ricercare eventuali illeciti o irregolarità fraudolente; tuttavia, nella eventualità che esistano e siano di una certa rilevanza e le procedure di revisione a campione li identifichino, essi saranno immediatamente comunicati all'alta direzione e al Collegio Sindacale e trattati in conformità alle norme di legge ed ai principi di revisione di riferimento.

CENNI SULLE TECNICHE DI REVISIONE SOMMARIA NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DI UN GRUPPO

L'ampiezza della revisione viene determinata in base all'importanza relativa che ogni società ha sia nel contesto del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato del gruppo. Per alcune società di importanza rilevante è necessario effettuare un esame completo, per altre è sufficiente esaminare il bilancio secondo tecniche di revisione sommaria anche su base rotativa. Infine è possibile non effettuare alcun lavoro di revisione per quelle ritenute insignificanti.

I parametri comunemente usati per determinare l'ampiezza della revisione e per decidere se e quali tecniche di revisione sommaria possano essere seguite, sono di regola i seguenti:

  • importanza relativa della singola consociata nel contesto del bilancio d'esercizio e di quello consolidato;
  • considerazioni su situazioni particolari (voci di notevole rischio ecc);
  • percentuale di appartenenza al gruppo;
  • importanza del complesso dei bilanci esaminati sommariamente nel contesto del bilancio d'esercizio e di quello consolidato.

L'esame del bilancio secondo tecniche di revisione sommaria non ha lo scopo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio, ma quello di esaminare in maniera critica le poste del bilancio. Il lavoro di revisione non viene svolto in conformità agli statuiti principi di revisione e pertanto non è possibile esprimere un giudizio sull'attendibilità del bilancio stesso. Il lavoro del revisore risulta sostanzialmente ridotto in quanto alcune fondamentali procedure di revisione, essenziali al fine dell'espressione del giudizio professionale, sono volutamente omesse o non svolte con l'ampiezza necessaria a tale fine. In pratica, le procedure di revisione da svolgere non rientrano in uno schema rigido e di conseguenza l'ampiezza e la profondità della revisione possono variare in relazione a vari parametri quali gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, specifiche problematiche della società, ecc.

Nella fattispecie, poiché l'esame del bilancio secondo tecniche di revisione sommaria è mirato al raggiungimento dell'unico obiettivo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio della capogruppo e sul bilancio consolidato, le procedure di verifica sono finalizzate a rilevare errori significativi ai soli fini del bilancio della capogruppo e sul bilancio consolidato e non ai fini dei bilanci delle singole partecipate. Ne consegue che in sede di pianificazione del lavoro di revisione da svolgere sui bilanci delle società partecipate viene stabilito che gli errori che hanno rilevanza ai fini del giudizio sul bilancio della capogruppo e del bilancio consolidato siano quelli al di sopra di una prefissata soglia di significatività, che è ovviamente superiore a quella relativa ai bilanci delle singole partecipate.

CENNI SULLE TECNICHE DI REVISIONE SOMMARIA NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DI UN GRUPPO

Di seguito sono illustrate alcune tecniche di revisione sommaria di diversa gradualità, in ordine di importanza decrescente:

Esame completo con limite di significatività

Le tecniche di revisione che vengono applicate sono essenzialmente quelle descritte per l'esame completo (Allegato B). Tuttavia l'esame viene svolto in base ad un limite di significatività deciso in relazione al bilancio consolidato e non riferito ai singoli valori del bilancio in oggetto.

Ciò permette di ridurre l'ampiezza dei sondaggi con conseguente riduzione di tempo impiegato e quindi del costo.

Esame limitato

In genere tale tipo di intervento permette di evidenziare le eventuali carenze principali di un bilancio e normalmente comporta:

  • discussione con la direzione della società circa l'andamento gestionale e gli eventi che maggiormente lo hanno influenzato;
  • esame critico del bilancio e relativi allegati, mediante confronti con preventivi, bilanci di esercizi precedenti, indici finanziari ecc;
  • esame delle voci di bilancio più importanti con sondaggi limitati della documentazione di supporto;
  • discussioni approfondite dei problemi riscontrati con i dirigenti della società.

Tali procedure possono venire integrate ed ampliate con altre in relazione alle specifiche problematiche riscontrate nel corso del lavoro (ad esempio: richiesta di conferma diretta dei conti bancari o dei crediti).

Indagine conoscitiva

Tale tipo di intervento consente normalmente l'identificazione delle carenze macroscopiche di un bilancio. Esso comporta, prevalentemente tramite discussione con la direzione della società e/o della capogruppo:

  • acquisizione di informazioni circa l'andamento gestionale e gli eventi che maggiormente lo hanno influenzato;
  • ottenimento di spiegazioni sulle più significative variazioni rispetto all'esercizio precedente ed alle previsioni; ottenimento di spiegazioni sulle previsioni per l'anno successivo;

CENNI SULLE TECNICHE DI REVISIONE SOMMARIA NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DI UN GRUPPO

discussione dei principi contabili e dei criteri di valutazione e della loro conformità con quelli del gruppo.

Anche questo tipo di intervento viene adattato in funzione delle eventuali problematiche riscontrate nel corso del lavoro.

Come detto tali interventi non permettono di esprimere un giudizio professionale circa l'attendibilità della situazione patrimoniale e del risultato economico. Se previsto dall'incarico, alla conclusione del lavoro viene emessa una relazione, più o meno dettagliata a seconda del tipo di incarico, che contiene l'indicazione del lavoro svolto e le eventuali problematiche riscontrate. Normalmente tale relazione è diretta al revisore della capogruppo. Ovviamente eventuali problematiche vengono portate all'attenzione della direzione. Se durante il lavoro vengono evidenziate gravi carenze nel sistema di controllo contabile interno queste vengono portate all'attenzione della direzione.

TABELLA ATTIVITA' DI REVISIONE SUI BILANCI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Società partecipate Attività di audit Società di revisione
Incarichi a Network PwC
Tessilquattro SpA Esame Completo con limite
di significatività ed incarico
ex art. 2409 c.c.
PwC SpA – Italia
Borgolon SpA Esame Completo con limite
di significatività ed incarico
ex art. 2409 c.c.
PwC SpA – Italia
Aquafil Slo (Slovenia) Esame Completo con limite
di significatività
PwC – Slovenia
Aquafil CRO d.o.o. (Croazia) Esame limitato PwC – Slovenia
Aquafil Engineering GmbH
(Germania)
Esame Completo con limite
di significatività
PwC – Germania
Aqualeuna GmbH (Germania) Esame Completo con limite
di significatività
PwC – Germania
Aquafil Synthetic Fibres and
Polymers (Jiaxing) Co Ltd
(China)
Esame Completo con limite
di significatività
PwC – China
Aquafil Tekstil S.A. (Turchia) Indagine Conoscitiva PwC – Italia
Aquafil Benelux BVBA (Belgio) Indagine Conoscitiva PwC – Italia
Aquafil Do Brasil Comercio Ltda
(Brasile)
Indagine Conoscitiva PwC – Italia
Incarichi a revisori Terzi
Aquafil UK Ltd Esame Completo con limite
di significatività
BDO
Aquafil USA Inc. (USA) Esame Completo con limite
di significatività
Carr, Riggs and
Ingram, LCC
Aquafil Asia Pacific Ltd (Tailandia) Esame Completo con limite
di significatività
Horwath (Thailand) Limited
Cenon S.r.o. (Cecoslovacchia) Esame Completo con limite
di significatività
A.P.X.

PREVENTIVO DETTAGLIATO DEI NOSTRI ONORARI PER SINGOLO ESERCIZIO

Numero
Personale
Professionale
Numero Ore Mix ore % Tariffa
Oraria
Importo Euro
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio di Space3 SpA (Aquafil SpA Post Fusione)
Partner 3 75 5,5% 200 14.905
Manager 3 339 25,0% 150 50.813
Senior 3 407 30,0% 90 36.585
Assistant 4 535 39,5% 43 22.927
Totale 13 1.355 100,0% 125.229
Incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Space3 (Gruppo Aquafil Post Fusione)
Partner 3 36 9,5% 200 7.220
Manager 3 125 33,0% 150 18.810
Senior 3 110 29,0% 90 9.918
Assistant 3 108 28,5% 43 5.263
Totale 12 380 100,0% 41.211
Incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato
Partner 3 38 10,0% 200 7.500
Manager 3 113 30,0% 150 16.875
Senior 2 113 30,0% 90 10.125
Assistant 2 113 30,0% 43 5.075
Totale 10 375 100,0% 39.575

TABELLA INCARICHI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI REVISORE PRINCIPALE (COMUNICAZIONE CONSOB 96003556 DEL 18/04/96)

EURO/000 INFORMAZIONI SULL'INCARICO PARAMETRI UTILIZZATI PER STATUS REVISORE PRINCIPALE PARAMETRI PER REVISIONE LEGALE CONTROLLATE
DENOMINAZIONE SOCIETA' DI
REVISIONE
ATTIVITA' DI
AUDIT
PARAMETRO AMMONTARE
NETTO
INFRAGRUPPO
%
SU TOTALE
ATTIVO
CONSOLIDATO
%
SU TOTALE
FATTURATO
CONSOLIDATO
ASSUNZIONE
RESPONSAB.
(SI/NO)
%
SU TOTALE
ATTIVO
%
SU TOTALE
FATTURATO
CONSOLIDATO CONSOLIDATO AGGREGATO AGGREGATO
%
SU TOTALE
ATTIVO
%
SU TOTALE
FATTURATO
REVISIONE
DRAGHI
(SI/NO)
CAPOGRUPPO (migliaia di Euro)
Space3 (Aquafil SpA Post Fusione) PwC SpA - ITALIA Esame Completo Totale attività
Totale fatturato
249.448
280.065
51,05% 58,03% SI 96,04% 104,76% 54,17% 45,51% SI
PARTECIPATE DIRETTE
Tessilquattro SpA PwC SpA - ITALIA Esame Completo Totale attività 22.614 4,63% SI 10,28% 5,80% SI
Totale fatturato 36.183 7,50% 27,04% 11,75%
Borgolon SpA PwC SpA - ITALIA Esame Completo Totale attività 11.074 2,27% SI 3,75% 2,12% SI
Totale fatturato 17.091 3,54% 5,81% 2,52%
Aquafil CRO d.o.o. (Croazia) PwC - SLOVENIA Esame Completo Totale attività 12.599 2,58% SI 3,04% 1,71% N/A
Totale fatturato 115 0,02% 8,35% 3,63%
Aquafil Slo (Slovenia) PwC - SLOVENIA Esame Completo Totale attività 90.044 18,43% SI 31,04% 17,51% N/A
Aquafil Engineering GmbH
(Germania)
PwC - GERMANIA Esame Completo Totale fatturato
Totale attività
Totale fatturato
4.429
11.949
6.819
2,45% 0,92%
1,41%
SI 2,45% 43,41%
1,41%
1,38% 18,86%
0,61%
N/A
Aqualeuna GmbH (Germania) PwC - GERMANIA Esame Completo Totale attività 7.269 1,49% 2,91% 1,64% N/A
qua Sy t et c b es a d Totale fatturato 791 0,16% 6,43% 2,79%
Polymers (Jiaxing) Co Ltd PwC - CHINA Esame Completo Totale attività 29.186 5,97% SI 9,61% 5,42% N/A
Totale fatturato 35.092 7,27% 7,68% 3,34%
Aquafil Tekstil S.A. (Turchia) PwC SpA - ITALIA Indagine Conoscitiva Totale attività 869 0,18% 0,46% 0,26% N/A
Totale fatturato 3.046 0,63% 0,64% 0,28%
Aquafil Benelux BVBA (Belgio) PwC SpA - ITALIA Indagine Conoscitiva Totale attività 295 0,06% 0,06% 0,03% N/A
Totale fatturato 6 0,00% 0,19% 0,08%
Aquafil UK Ltd BDO Esame Completo Totale attività
Totale fatturato
2.743 0,56% 1,11% 0,63% N/A
Aquafil USA Inc. (USA) Carr, Riggs, Ingram, LCC Esame Completo Totale attività 3.050
40.700
8,33% 0,63% SI 14,28% 2,37% 8,05% 1,03% N/A
Totale fatturato 81.297 16,85% 19,04% 8,27%
Aquafil Asia Pacific Ltd (Tailandia) Horwath Limited Esame Completo Totale attività 8.877 1,82% 1,99% 1,12% N/A
Totale fatturato 14.629 3,03% 3,07% 1,33%
Cenon S.r.o. (Cecoslovacchia) A.P.X. Esame Completo Totale attività
Totale fatturato
927
0
0,19% 0,00% 0,29% 0,00% 0,16% 0,00% N/A

PROCEDURE PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO

Generale

  • 1 Discutere le modalità di svolgimento dell'incarico con la direzione della società e l'estensione delle verifiche.
  • 2 Analizzare le istruzioni preparate dalla direzione per la redazione del bilancio semestrale abbreviato su base consolidata.
  • 3 Assoggettare a verifica limitata le situazioni contabili semestrali delle partecipate secondo il piano di interventi previsto.
  • 4 Informarsi circa eventuali significativi cambiamenti nel sistema contabile e di controllo interno intervenuti nel semestre. Valutare l'effetto di eventuali significativi cambiamenti sui dati esposti nei prospetti contabili.
  • 5 Informarsi circa eventuali significativi cambiamenti nell'attività e nel settore della società, ad esempio:
  • (a) fluttuazioni nel volume d'affari;
  • (b) introduzione di nuovi prodotti e servizi o abbandono di linee di prodotto già esistenti;
  • (c) cambiamenti significativi nel portafoglio clienti e fornitori;
  • (d) spostamenti nella posizione sul mercato;
  • (e) evoluzione nei fattori economici (per esempio variazioni nei tassi di interesse, nei tassi di cambio e di inflazione);
  • (f) acquisizioni, cessioni e liquidazioni di attività;
  • (g) cambiamenti nel capitale sociale, nella posizione debitoria o in accordi di natura finanziaria;
  • (h) mutamenti nella proprietà; e
  • (i) innovazioni nel quadro normativo e regolamentare che influiscono sull'attività della società.
  • 6 Informarsi circa la corrispondenza intercorsa con gli organismi di vigilanza sull'attività della società, ove applicabile.
  • 7 Informarsi circa le procedure adottate dalla società ai fini della preparazione del bilancio semestrale abbreviato. In particolare:
  • (a) valutare l'adeguatezza delle procedure di cut-off in essere alla fine del semestre rispetto a quelle del precedente bilancio di esercizio e del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, valutare l'eventuale estensione con cui la direzione si affida all'uso di stime nella preparazione del bilancio semestrale abbreviato in conseguenza del fatto che le procedure sono meno dettagliate di quelle impiegate nella preparazione del bilancio d'esercizio;
  • (b) valutare l'adeguatezza delle procedure per la valutazione delle attività e passività (per esempio, se gli accantonamenti per crediti inesigibili, per merci obsolete, ecc sono stati riesaminati rispetto ai calcoli di fine anno precedente); e
  • (c) valutare l'adeguatezza delle procedure contabili seguite in sede di bilancio semestrale

Seguito

PROCEDURE PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO

abbreviato qualora differiscano da quelle del precedente bilancio d'esercizio.

Problematiche emerse nell'esercizio precedente

  • 8 Aggiornare la situazione delle problematiche emerse durante la revisione completa del precedente bilancio d'esercizio, includendo:
  • (a) significative problematiche contabili e rischi connessi all'attività del cliente; e
  • (b) errori significativi che avevano richiesto rettifiche e valutare la necessità di proporre rettifiche ai dati del bilancio semestrale abbreviato a fronte di errori significativi o di aree problematiche.

Concordanza con le scritture contabili

  • 9 Per i dati del bilancio semestrale abbreviato assoggettati a revisione contabile limitata a livello di singola società, verificare la corrispondenza di saldi significativi compresi nel bilancio semestrale abbreviato con il bilancio di verifica o con altre scritture contabili ed extracontabili dalle quali derivano tali dati.
  • 10 Verificare che le scritture di chiusura effettuate per passare dalle scritture contabili del bilancio semestrale abbreviato siano le stesse effettuate in sede di redazione del bilancio di esercizio e indagare su scritture di natura inusuale o di ammontare significativo.
  • 11 Verificare la corrispondenza di saldi significativi compresi nel bilancio semestrale abbreviato consolidata con i dati comunicati dalle singole società facenti parte del gruppo che sono state incluse nel consolidato.
  • 12 Verificare che le scritture di consolidamento significative effettuate in sede di redazione del bilancio semestrale abbreviato consolidata siano coerenti con quelle del precedente bilancio consolidato di fine anno ed indagare su scritture di consolidamento di natura inusuale o di ammontare significativo.

Procedure di analisi di bilancio

  • 13 Effettuare comparazioni delle voci di conto economico, stato patrimoniale, movimenti delle voci di patrimonio netto. Calcolare gli indici più significativi di bilancio e paragonarli con i corrispondenti indici relativi:
  • (a) al periodo semestrale corrispondente del precedente esercizio;
  • (b) al precedente bilancio d'esercizio;
  • (c) al budget del semestre;
  • (d) altre rilevanti informazioni.

Studiare le principali correlazioni tra le voci di bilancio, valutandole secondo andamenti prevedibili in base all'esperienza dell'impresa o alla norma del settore in cui opera l'impresa.

Seguito

PROCEDURE PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO

  • 14 Analizzare eventuali significativi conti transitori alla data del bilancio semestrale abbreviato.
  • 15 Ottenere le movimentazioni (accantonamenti ed utilizzi) dei conti relativi alle riserve e dei fondi ed ottenere spiegazioni circa significative variazioni nel periodo in esame.
  • 16 Leggere le rilevanti informazioni sulla gestione e verificare la concordanza delle informazioni ivi incluse con la restante parte del bilancio semestrale abbreviato..
  • 17 Ottenere spiegazioni dalla direzione su eventuali fluttuazioni e su incongruenze delle informazioni contenute nel bilancio semestrale abbreviato.
  • 18 Valutare l'effetto delle eventuali rettifiche proposte, individualmente ed in aggregato, portarle all'attenzione della direzione e, ove non recepite, determinarne l'effetto sulla relazione di revisione contabile limitata.

Criteri di valutazione

19 Indagare con la direzione della società sui criteri di valutazione seguiti e valutare se il bilancio semestrale abbreviato è stata preparata secondo le norme di legge interpretate e integrate dai corretti principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, in caso contrario, valutare se eventuali variazioni nei criteri di valutazione siano state accuratamente indicate nei commenti al bilancio semestrale abbreviato.

Libri sociali

  • 20 Rivedere i verbali dell'Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per identificare eventuali problematiche significative ai fini della revisione contabile limitata.
  • 21 Indagare se eventuali decisioni prese durante le suddette riunioni e che hanno un impatto sul bilancio semestrale abbreviato siano state adeguatamente riflesse nella stessa.

Conto economico

  • 22 Confrontare il risultato finale e quelli intermedi del periodo con quelli degli esercizi precedenti e con quelli previsti per la fine dell'esercizio. Discutere significative variazioni con la direzione.
  • 23 Discutere se i costi e ricavi più significativi sono stati correttamente iscritti secondo competenza.
  • 24 Ottenere il dettaglio dei proventi ed oneri straordinari e valutarne la corretta esposizione.
  • 25 Accertare le basi da cui è stata derivata l'aliquota fiscale effettiva applicata al risultato semestrale e verificare il calcolo stimato delle imposte per l'esercizio corrente. Ottenere la

Seguito

PROCEDURE PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO

riconciliazione tra l'aliquota d'imposta teorica ed effettiva ed indagare circa eventuali variazioni significative.

Stato patrimoniale

  • 26 Ottenere dalla società il dettaglio dei prospetti contabili del bilancio semestrale abbreviato ed analizzare significative variazioni.
  • 27 Discutere con la direzione se vi siano fattori che possano aver causato nel semestre perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
  • 28 Informarsi circa i valori di iscrizione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante e valutare se esistono problemi di realizzazione.
  • 29 Relativamente alle giacenze di magazzino:
  • (a) discutere la metodologia di stima adottata per il calcolo delle differenze inventariali effettuate a seguito dell'ultimo inventario fisico;
  • (b) informarsi circa le procedure applicate per controllare la corretta segregazione dei periodi (cut-off);
  • (c) verificare la continuità di applicazione del metodo di valorizzazione e svalutazione delle giacenze.
  • 30 Discutere con la direzione eventuali crediti inusuali e/o significativi ed il metodo di determinazione del fondo svalutazione crediti.
  • 31 Ottenere le riconciliazioni bancarie alla fine del periodo e discutere con il personale della società eventuali importi in riconciliazione di vecchia data o inusuali.
  • 32 Esaminare il libro cassa per individuare operazioni di importo significativo o inusuali realizzate nel semestre e, ove ritenuto appropriato, chiedere informazioni alla società su tali operazioni.
  • 33 Informarsi se sono stati rinegoziati i contratti di finanziamento e se ne sono stati stipulati di nuovi.
  • 34 Informarsi se i saldi fornitori vengono riconciliati con i relativi estratti conto ed in caso positivo quali siano i risultati delle riconciliazioni.
  • 35 Valutare la possibile esistenza di passività non registrate.
  • 36 Informarsi circa l'adeguatezza dei fondi imposte differite e correnti, anche alla luce degli eventi verificatisi nel periodo con riferimento alle imposte degli esercizi precedenti.

Seguito

PROCEDURE PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO

Altre problematiche

  • 37 Informarsi circa eventuali controversie con l'amministrazione finanziaria che possano avere un impatto significativo sulle imposte dovute dalla società.
  • 38 Ottenere spiegazioni sulla natura degli importi compresi nei fondi rischi ed oneri e nei conti d'ordine, includendo eventuali passività risultanti da azioni legali, minacciate, pendenti o in essere. Indagare circa eventuali passività che possano effettivamente realizzarsi e che non sono state riflesse sul bilancio semestrale abbreviato. In tal caso, discutere con la direzione la necessità di effettuare accantonamenti e/o di indicarli nei commenti.
  • 39 Informarsi circa l'esistenza di significativi rapporti ed operazioni avvenute nel periodo con entità correlate.
  • 40 Informarsi circa l'intenzione di alienare significative attività o rami di azienda.
  • 4rmarsi circa eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni di cash-flow o negli accordi con gli istituti di credito (per esempio, limiti di fido, ecc).
  • 42 Ottenere una lettera di attestazione dalla direzione.

Aspetti di carattere generale e di presentazione

  • 43 Valutare l'adeguatezza della classificazione e presentazione dell'informativa semestrale e la loro conformità al regolamento Consob.
  • 44 Leggere le altre informazioni incluse nel bilancio semestrale abbreviato e valutare se tali informazioni siano coerenti con i prospetti contabili, con le spiegazioni ottenute dalla direzione, e con le richieste del regolamento Consob.
  • 45 Accertarsi che il bilancio semestrale abbreviato sottoposta a revisione contabile limitata concordi con quella approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Eventi successivi

  • 46 Informarsi circa gli eventi avvenuti dopo la data di chiusura semestrale quali:
  • (a) incertezze e impegni rilevanti sorti dopo la data del bilancio semestrale abbreviato;
  • (b) significativi cambiamenti di capitale sociale, passività a lungo termine o capitale circolante avvenuti fino alla data di svolgimento delle procedure di revisione contabile limitata;
  • (c) rettifiche inusuali contabilizzate nel periodo tra la data del bilancio semestrale abbreviato e la data di svolgimento delle procedure di revisione contabile limitata che possano avere un effetto significativo sulle informazioni semestrali e valutare la necessità di proporre rettifiche o richiami d'informativa.

SPACE3 SPA (AQUAFIL SPA POST FUSIONE)

ALLEGATO G

Seguito

PROCEDURE PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO

Leggere i verbali dell'Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed altri tenutisi successivamente alla data di chiusura del semestre. 47

ELENCO SOCI, ASSOCIATI FONDATORI ED AMMINISTRATORI DELLE ENTITA'APPARTENENTI ALLA RETE PwC ITALIA

Acerbis Fabrizio Ciavarella Leda Guaita Marco Pisani Giuseppe

Alessandri Andrea Cigliese Fabrizio Guarini Valentino Pizzarelli Sergio Alessandrini Jorge Christian Cimmino Nicla Iemmi Laura Poggio Giovanni Ancona Giuseppe Francesco Cogliati Elena Lagro Franco Preziosi Raffaella Andreetta Erika Colaci Alessandro Landro Maria Cristina Pugliese Luigi Andriani Danilo Colombo Matteo Gaetano Lavazza Luca Quadrelli Fabiano Anglani Pierfrancesco Colucci Gianni Enzo Lentisco Giuseppe Rana Giuseppe Antonini Adriano Corno Ettore Lonati Maurizio Redaelli Luca Anzivino Nicola Crespi Andrea Lucarini Paolo Rizzardi Andrea Franco Aprico Corrado Cristina Mario Lupone Luca Rolando Alessio Arnò Gaetano Cunningham Scott Madureri Nicola Romagnoli Alessandro Barazzetta Paola Cuzzucrea Francesco Manchelli Andrea Romano Carlo Baroni Gianluigi Dal Lago Massimo Marano Giovanni Rossi Luigi Bassi Ezio D'Alessio Matteo Mariani Giovanni Rota Massimo Bendandi Gianni De Lillo Felice Martinelli Andrea Cristiano Rotondo Davide Benedetti Massimo De Lorenzi Piero Masenza Pier Paolo Sacchi Gianluca Ernesto Beretta Alberto De Pace Giorgio Francesco Matrone Gabriele Maria Sala Marco Bersani Paolo Di Lorenzo Gian Paolo Mayr Alexander Franz Samaja Andrea Franco Bianchet Marco Di Stefano Alessandro Mazzetti Alessandro Sartori Christian Biccari Monica Dogliotti Antonio Carlo Meulepas Marco Scacco Valerio Biscardini Giorgio Carlo Donelli Riccardo Giovanni Michelotti Alberto Scavuzzo Nadia Boga Franco Ferraioli Giovanni Molari Mattia Senatore Giancarlo Bonvino Luca Ferrara Francesco Monti Nicola Sirolli Guido Branduardi Andrea Ferri Barbara Morera Silvia Sollevanti Roberto Bravo Stefano Festa Luciano Moretti Gianluca Spotti Roberto Brivio Andrea Gerardo Fidani Flavio Morlin Nicola Stefanin Giovanni Broggi Nicola Pietro Fierro Nicola Mussi Federico Tanzi Marlotti Marco Bua Odetti Riccardo Filetto Egidio Necci Luigi Testori Corrado Buscaglia Alberto Galea Oliver Nicoletti Nicola Tinuper Giovanni Caccini Paolo Gallistru Alfredo Orlandoni Edoardo Togni Riccardo Maria Caldirola Elisabetta Garzillo Giuseppe Palumbo Marco Michele O. Toselli Giovanni Andrea Cannavale Ugo Giordano Cinthia Panebianco Mauro Ernesto Troja Dario Caragnano Gabriele Giordano Francesco Papini Mario Turri Lia Lucilla Caridi Alessandro Giudici Angelo Mario Pascuzzi Fedele Turris Alessandro Casalini Carmine Elio Grandi Giulio Parrini Alessandro Umena Alberto Alessandro Catona Alessandro Grandinetti Alessandro Pavesi Stefano Valz Claudio Cederna Marilena Grassi Vincenzo Pellegrino Massimo Varagnolo Silvio Antonio Cestari Raffaele Alfredo Grasso Emanuele Penza Pietro Vesentini Paolo Chierico Fabio Greco Giorgio Pesati Rodolfo Vincenzi Alessandro Chimenti Gianpaolo Grifantini Massimo Pettenò Emanuela Vitelli Pier Luigi Christopher Dimitri Grigolo Castaldi Maurizio Picasso Enrico Vozzi Marco Pini Prato Lorenzo Zagagnin Filippo

Blasi Giovanni Donvito Maurizio Angelo Mingozzi Alessandra Schübelin Rodrigue Gabriel

ENTITA' DELLA RETE PWC ITALIA:

PricewaterhouseCoopers SpA PricewaterhouseCoopers Actuarial Services Srl PricewaterhouseCoopers Services Srl Coopers & Lybrand SpA PricewaterhouseCoopers Advisory SpA Price Waterhouse SpA PwC Strategy& (Italia) Srl

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